TRIBUNALE DI TORINO – SEZIONE I CIVILE – SENTENZA N. 3757/2018 DEL 23/07/2018

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE I CIVILE

Il GIUDICE UNICO dott.ssa Silvia Orlando ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

 

nella causa civile iscritta al n. (…) Promossa da:

(…) Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata, a socio unico, in persona del legale rappresentante, (…) Associazione  Sportiva  Dilettantistica,  in  persona  del  legale rappresentante, entrambe elettivamente domiciliate in (…) presso gli Avv.ti Carlo Piola e Stefano Comellini che le rappresentano e difendono per procure in atti; (…), elettivamente domiciliato in (…), presso gli Avv.ti Diego Comba e Monica Heidi Rosano che lo rappresentano e difendono per procura in atti;

ATTORI

 

contro

 

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT GHIACCIO -F.I.S.G.- in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in (…), presso l’Avv. Mauro Diotallevi, che la rappresenta e difende unitamente agli Avv.ti Guido Martinelli e Marilisa Rogolino per procura in atti;

CONVENUTA

 

CONCLUSIONI DELLE PARTI 

PER GLI ATTORI: 

Voglia il Tribunale Ill.mo, 

Respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione; 

Previa ammissione dei mezzi istruttori dedotti con la memoria 3.4.2017;

Condannare al risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. e 1223 c.c. la società convenuta per l’importo di Euro 724.529,25 in favore di (…) a titolo di lucro cessante – o nella diversa misura che verrà accertata in corso di causaconseguente al mancato utile per le stagioni di campionato AHL 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019;

condannare al risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. e 1223 c.c. la società convenuta per l’importo di Euro 249.500,00 in favore di (…) a titolo di danno emergente derivante dalla perdita del diritto sportivo e dal conseguente svincolo automatico dei giocatori o nella diversa misura che verrà accertata in corso di causa;

condannare al risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. e 1223 c.c. la società convenuta per l’importo di Euro 30.000,00 in favore di HOCKEY CLUB (…) a titolo di risarcimento del danno emergente (contratti di collaborazione) o nella diversa misura che verrà accertata in corso di causa; condannare in via equitativa la società convenuta a titolo di risarcimento del danno da immagine nei confronti delle conchiudenti;

dichiarare (…) libera dai limiti fissati dalle NOFA della FISG in vigore nonché da quelli stabiliti – in aperta violazione del diritto comunitario in materia di libera circolazione delle persone e dei lavoratori, nonché dell’art. 44 D. Lgs. 286/1998 – dal regolamento del campionato AHL in materia di giocatori stranieri contrattualizzabili e/o schierabili (roster);

dichiarare nullo il regolamento NOFAquale contratto per adesione stipulato da (…) con la FISG – in quanto contrario a norme imperative sancite dall’ordinamento comunitario; Inoltre con riferimento all’attore (…) (come da memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c.) dichiarare il Sig. (…)libero dai limiti fissati dalle NOFA della FISG in vigore nonché da quelli stabiliti – in aperta violazione del diritto comunitario in materia di libera circolazione delle persone e dei lavoratori, nonché - dal regolamento del campionato AHL in materia di giocatori stranieri contrattualizzabili e/o schierabili (roster) e dunque legittimato a stipulare con (…) o con altra società italiana, a sua scelta, un contratto sportivo per i futuri campionati;

- condannare al risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. e 1223 c.c. la società convenuta - a titolo di danno emergente e lucro cessante – nella misura che verrà accertata in corso di causa in favore del Sig. (…) per i danni patiti e patendi in conseguenza della illecita discriminazione effettuata nei suoi confronti impedendo il suo tesseramento presso società di hockey su ghiaccio italiane alle stesse condizioni dei residenti italiani in aperta violazione del diritto comunitario in materia di libera circolazione delle persone e dei lavoratori, nonché dell’art. 44 D. Lgs. 286/1998;

Per tutti gli attori 

Nel merito, in via subordinata, condannare la società convenuta al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. per illecito extracontrattuale nei confronti delle conchiudenti, per gli importi sopraindicati.

Con vittoria di spese ed onorari, oltre IVA e CPA, come per legge

PER LA CONVENUTA:

Voglia il Tribunale adìto, contrariis reiectis, 

previo mutamento del rito e l'adozione del rito sommario di cognizione; dato atto che parte convenuta non accetta il contraddittorio su eventuali domande nuove,

In via pregiudiziale di rito

-dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice adìto con riferimento alle domande escluse dall'ambito dell'azione antidiscriminatoria ex art. 44 d.lgs. 286/98 e relative ad atti della FEDERAZIONE ITALIANA SPORT GHIACCIO e/o del CONI;

-dichiarare l’inammissibilità del provvedimento del Giudice ordinario che preveda la modifica e/o l’annullamento di atti amministrativi, l'invalidazione-nullità di atti amministrativi e la condanna dell’amministrazione ad un facere specifico con ogni conseguente provvedimento.

In via preliminare

-dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'associazione sportiva HOCKEY CLUB (…) con ogni conseguente provvedimento;

-dichiarare il difetto di legittimazione attiva della società (…). con ogni conseguente provvedimento;

-dichiarare la carenza di interesse ad agire di (…) con ogni conseguente provvedimento.

Nel merito

In via principale

-dichiarare l'infondatezza della domanda svolta dagli attori per i motivi esposti;  dichiarare l'insussistenza e/o l'infondatezza della loro pretesa; per l’effetto rigettare ogni domanda dagli stessi svolta nei confronti della comparente FEDERAZIONE ITALIANA SPORT GHIACCIO - FISG;

-respingere ogni domanda svolta da tutti gli attori perché infondata in fatto e diritto e non provata. In via istruttoria

-dichiarare l'inammissibilità della memoria ex art. 183 comma 6 n.3 c.p.c. di parte attrice perchè tardiva;

-in subordine rigettare tutte le richieste di prova dedotte da parte attrice, per i motivi esposti nella memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. versata da parte convenuta; nella denegata ipotesi di ammissione della prova per testi richiesta da parte attrice si chiede l'ammissione di prova contraria diretta con i testi indicati in memoria 21.4.2017.

In ogni caso e conseguentemente, -condannare gli attori alla rifusione di tutte le spese, competenze ed onorari a favore della FEDERAZIONE ITALIANA SPORT GHIACCIO – FISG.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione la (…). a socio unico, società di hockey su ghiaccio (comunemente denominata VALPE SSD) che ha militato nel campionato italiano di serie A, il suo socio unico HOCKEY CLUB (…), e (…), giocatore di hockey su ghiaccio residente in Olanda, hanno domandato al Tribunale di Torino di condannare la convenuta FEDERAZIONE ITALIANA SPORT GHIACCIO -F.I.S.G.- al risarcimento del danno derivante da illecita discriminazione costituente inadempimento contrattuale o illecito extracontrattuale, di dichiarare (…) libera dai limiti fissati dalle NOFA (Norme Organizzative Federali Annuali) della F.I.S.G. in vigore nonché da quelli stabiliti, in aperta violazione della normativa comunitaria, dal regolamento del campionato AHL (Alps Hockey League) in materia di giocatori stranieri contrattualizzabili e/o schierabili (roster), di dichiarare nullo il regolamento NOFA in quanto contrario a norme imperative sancite dall’ordinamento comunitario, di dichiarare (…) libero dai limiti fissati dalle NOFA della F.I.S.G. in vigore nonché da quelli stabiliti dal regolamento del campionato AHL in materia di giocatori stranieri contrattualizzabili e/o schierabili (roster) e dunque legittimato a stipulare con (…) o con altra società italiana, a sua scelta, un contratto sportivo per i futuri campionati.

Contestualmente gli attori hanno proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. chiedendo al Tribunale di considerare che (…) è stata esclusa sia dalla Serie A, sia dalla Serie B, quale conseguenza di un comportamento doloso e discriminatorio di FISG, di adottare i provvedimenti d’urgenza nei confronti di FISG che valgano ad impedire l’esclusione dal campionato AHL negli anni 2017/2018 e 2018/2019 rimuovendo la limitazione discriminatoria del numero dei giocatori stranieri schierabili da parte di (…) contenuta nel regolamento NOFA e nel regolamento del campionato AHL, essendo questi ultimi contratti per adesione da considerarsi nulli per violazione di norme imperative, e di dichiarare (…) libera dai limiti fissati dalle NOFA della F.I.S.G. in vigore -in aperta violazione della norma comunitaria- e da quelli previsti dal regolamento del campionato AHL in materia di giocatori stranieri contrattualizzabili e/o schierabili (roster) nel corso del campionato.

La F.I.S.G., costituendosi, ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice adito e l’inammissibilità del provvedimento del Giudice ordinario che preveda la modifica e/o l’annullamento di atti amministrativi e la condanna dell’amministrazione ad un facere specifico, ha eccepito il difetto di competenza territoriale del Giudice adito a favore del Tribunale di Roma, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della HOCKEY CLUB (…), ha eccepito la carenza di interesse ad agire di (…), ha chiesto di dichiarare inammissibile e comunque infondato il ricorso cautelare per difetto dei presupposti di legge e ha chiesto di rigettare la domanda di merito perché infondata in fatto e in diritto.

Con ordinanza 25.11.2016 è stato rigettato il ricorso cautelare. 

Preliminarmente si rileva che i primi difensori dei tre attori Avv.ti Diego Comba e Monica Heidi Rosano, hanno dismesso il mandato e che successivamente si sono costituiti i nuovi difensori Avv.ti Carlo Piola e Stefano Comellini solo in rappresentanza e difesa di (…). e di HOCKEY CLUB (…), mentre non essendo intervenuta nuova costituzione per (…), quest’ultimo si intende rappresentato e difeso dai primi difensori ex art. 85 c.p.c..

Sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario con riferimento alle domande rientranti nell’ambito dell’azione antidiscriminatoria ex art. 44 D.Lgs. 286/98.

L’art. 44 –azione civile contro la discriminazione- dispone che “quando il comportamento di un private o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica o religiosi, è possibile ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l’articolo 28 del decreto legislativosettembre 2011 n.150”.

L’art. 28 D.Lgs. 150/11 dispone che le controversie in materia di discriminazione di cui all’art. 44 citato sono regolate dal rito sommario di cognizione (comma 1), che è competente il Tribunale del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio (comma 2), che con l'ordinanza che definisce il giudizio il giudice può condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale e ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio pregiudizievole, adottando, anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti (comma 5).

Rientrano pertanto nella giurisdizione del Giudice ordinario le domande proposte con riferimento all’accertamento del comportamento della FISG ritenuto discriminatorio, alla sua cessazione e al risarcimento del danno cagionato dal comportamento discriminatorio.

La giurisdizione in materia di atti delle federazioni sportive è ripartita nel senso della sussistenza della giurisdizione sportiva ex art. 2 L. 280/2003 per controversie relative all’osservanza e all’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive e ai comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione e applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive; sussistenza della giurisdizione amministrativa ex art. 133 lett z) D.Lgs. 104/2010 per controversie aventi a oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ed escluse quelle inerenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti; giurisdizione ordinaria ex art. 44 D.Lgs. 286/98 per controversie dirette ad accertare il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione, anche tramite atti, che produce una discriminazione per motivi razziali, nazionali, di provenienza geografica, religiosi.

Il Tribunale prende quindi in esame le deduzioni degli attori in cui gli stessi si assumono discriminati. Come già rilevato con l’ordinanza cautelare, sussiste la competenza per territorio del Tribunale di Torino, quale domicilio di parte ricorrente ai sensi dell’art. 28 comma 2 D.Lgs. 150/11 avendo la (…). sede in Torre Pellice (TO). L’eccezione di incompetenza non è stata riproposta dalla convenuta, dovendosi intendere oggetto di rinuncia.

Gli attori assumono, in ordine alla discriminazione subita, che a causa delle limitazioni stabilite nel regolamento NOFA (Norme Organizzative Federali Annuali) e nel regolamento del campionato AHL riguardanti il numero dei giocatori stranieri contrattualizzabili o schierabili da parte della squadra, (…). non ha potuto partecipare al campionato AHL (Alps Hockey League)peraltro al campionato di serie B.

Le limitazioni discriminatorie sono così descritte nell’atto introduttivo: il regolamento AHL prevede che il numero massimo di giocatori schierabili da ciascuna squadra partecipante al campionato (roster) sia di 22 e a ciascun roster viene assegnato un punteggio, che costituisce la somma dei punteggi attribuiti a ogni giocatore, non superiore a 36; il punteggio base per ciascun giocatore, da sommare al punteggio variabile dipendente dal curriculum sportivo, è pari a 2 per i giocatori residenti nel Paese della quadra mentre è pari a 4 per i giocatori non residenti nel Paese; inoltre viene attribuito ai giocatori italiani un punteggio doppio rispetto ai giocatori sloveni e austriaci (0,5 contro 0,25); risulta evidente la grave discriminazione a danno dei giocatori stranieri rispetto a quelli nazionali e degli italiani rispetto agli sloveni e agli austriaci, in quanto ciascuna squadra avrà il massimo interesse a contrattualizzare giocatori nazionali -il cui punteggio inferiore garantisce un maggior numero di presenze nel roster per far fronte ad esempio a ipotesi di sostituzioni o infortuni- in alternativa agli stranieri; le discriminazioni operate dal regolamento AHL ai danni di (…) e dei suoi giocatori stranieri e equiparati, si aggiungono a quelle già operate ai danni dei medesimi dal regolamento italiano NOFA, che impone ad ogni società italiana di tesserare un massimo di 4 giocatori stranieri (non residenti in Italia); tale riduzione di possibilità di schierare giocatori stranieri si applica solo alle squadre italiane, mentre le squadre austriache e slovene possono schierare il numero di stranieri che è loro consentito dalle rispettive norme sportive nazionali, creando un ulteriore elemento di discriminazione dei giocatori e di penalizzazione delle squadre italiane; inoltre il regolamento NOFA in ordine al tesseramento atleti distingue due categorie di giocatori, la categoria A che comprende giocatori di formazione italiana e la categoria B che prevede i giocatori di cittadinanza o di formazione straniera; la differenziazione tra le categorie A e B si pone come rilevante ai sensi della discriminazione tra giocatori residenti italiani e non italiani (comunitari e extra-comunitari) poiché all’obbligo di schieramento previsto per ciascuna società di un minimo di 18 giocatori di categoria A corrisponde un obbligo di schieramento massimo di 4 giocatori di categoria B; i criteri indicati per la categoria A sono fortemente discriminatori nei confronti dei giocatori stranieri in generale e dei giocatori appartenenti alla UE; la VALPE SSD aveva selezionato il sig. (…), residente all’estero che ha giocato in numerose squadre straniere di hockey su ghiaccio e attualmente gioca in una squadra olandese, ma la F.I.S.G. ha negato l’autorizzazione a considerarlo giocatore appartenente alla categoria A, rendendo di fatto impossibile alla ricorrente il suo reclutamento dal momento che già 4 giocatori della categoria B militavano nella squadra; il sig. (…) è stato costretto da allora a trasferirsi definitivamente all’estero e a giocare esclusivamente per società estere in Paesi nei quali non figurano le stesse limitazioni discriminatorie per gli stranieri; il sig. (…) non può dunque svolgere la propria attività di giocatore professionista in Italia.

Senonchè i motivi per cui la (…). non ha potuto partecipare al campionato AHL al campionato di serie B sono ben diversi, in quanto la società non ha chiesto nel termine assegnato la riaffiliazione alla F.I.S.G. per l’anno sportivo 2016/2017, e il rinnovo dell’affiliazione è condizione indefettibile per richiedere l’iscrizione al campionato (doc.3 della convenuta); la società non  ha  proceduto   tempestivamente  alla  riaffiliazione  e  conseguentemente  non  ha  proceduto all’iscrizione entro il termine fissato del 15.6.2016 (docc. 14 e 15 della convenuta).

L’inattività è stata determinata da motivi economici, essendo condizioni di iscrizione il deposito di fideiussione entro il 30.6.2016 e il saldo di tutti i debiti scaduti delle stagioni precedenti (docc.14 e 15 della convenuta); i motivi economici sono confermati dalla richiesta della VALPE SSD alla F.I.S.G. di proroga del termine fissato per l’iscrizione al campionato di serie B (doc. 16 della convenuta) in cui la stessa dà atto che non le è possibile regolarizzare i conti sospesi con la Federazione nel termine assegnato, a causa del perdurare dei ritardi dei pagamenti dei partner commerciali e della Regione.

Solo dopo la scadenza del termine per l’iscrizione sia al campionato AHL che alla successiva serie B, in data 22.8.2016 (doc. 6 della convenuta) la società si è riaffiliata e ha potuto iscriversi e partecipare al campionato di serie C.

Pertanto l’attrice non è stata esclusa dal campionato AHL e dal campionato di serie B, ma ha rinunciato a parteciparvi omettendo l’iscrizione nei termini per difetto delle condizioni economiche prescritte.

Per tali motivi non viene valutata la sussistenza o meno dei profili discriminatori allegati e della loro rilevanza per la composizione della squadra (…)

Con riferimento al sig. (…), giocatore di hockey su ghiaccio italiano residente all’estero, gli attori prospettano che la (…) lo aveva selezionato ritenendolo in possesso dei requisiti per giocare nel campionato AHL ma la F.I.S.G. in virtù delle regole discriminatorie illustrate ha negato l’autorizzazione a considerarlo giocatore appartenente alla categoria A, rendendo di fatto impossibile per la (…) il suo reclutamento e costringendo il sig. (…) a trasferirsi definitivamente all’estero.

Occorre rilevare che la F.I.S.G. svolge solo attività dilettantistica e pertanto può tesserare solo atleti dilettanti, sicchè il rapporto che si instaura tra i tesserati e gli affiliati ha natura ludica e non costituisce rapporto di lavoro autonomo o subordinato; che tesserato è colui che ha richiesto il tesseramento successivamente accettato dall’organo federale competente; che tra le categorie di tesserati, l’art. 5 dello statuto federale (doc.2 della convenuta) prevede gli atleti che richiedono il tesseramento tramite il soggetto affiliato.

Nel caso in esame non è stata fornita prova che l’atleta sig. (…) abbia presentato domanda di tesseramento alla F.I.S.G. -e la convenuta afferma che questo non è avvenuto-che qualsivoglia domanda relativa a tale atleta sia stata presentata dalla VALPE SSD, la cui partecipazione al campionato è peraltro esclusa da motivi diversi dalle limitazioni all’utilizzazione dei giocatori per motivi di nazionalità o residenza. L’attore (…) non può pertanto partecipare per tale motivo al campionato AHL.

Le domande attoree vengono conseguentemente rigettate, non ravvisandosi la responsabilità extracontrattuale o contrattuale derivante da comportamento discriminatorio.

Diviene superfluo esaminare le ulteriori questioni prospettate dalle parti.

Si richiama il contenuto dell’ordinanza 14.12.2017 quanto all’ammissibilità di memorie e produzioni documentali di parte attrice e rigetto delle istanze istruttorie.

In particolare, la memoria ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c. è stata ritualmente e tempestivamente depositata da parte attrice in data 3.4.2017, entro il termine assegnato, nel presente procedimento. Contestualmente al deposito telematico di tale memoria sono stati depositati i documenti da 23 a 30, per i quali non sorge questione di tempestività e ritualità. Parte attrice, con riferimento ai documenti da 31 a 47 che ha dichiarato di produrre con la medesima memoria e che per motivi tecnici richiedevano un deposito successivo, ha erroneamente effettuato il deposito telematico –nel termine assegnato del 3.4.2017- nel fascicolo 27138/16 sub 1, relativo al procedimento cautelare in corso di causa; indi, rendendosi conto dell’errore, ha ridepositato i medesimi documenti nel presente procedimento in data 5.4.2017 a termine scaduto; considerato che il procedimento sub 1 si è svolto tra le medesime parti, che il deposito in data 5.4.2017 dei documenti da 31 a 47 -indicati nella memoria- ha consentito a parte attrice di correggere l’errore senza pregiudizio del diritto di difesa di controparte, la quale ha esaminato i documenti medesimi e replicato nel merito nella memoria ex art. 183 comma 6 n.3 c.p.c. senza chiedere la concessione di ulteriore termine, si conferma la sussistenza dei presupposti per rimettere in termini parte attrice ex art. 153 comma 2 c.p.c. e considerare ammissibili i documenti da 31 a 47.

Le prove dedotte da parte attrice non vengono ammesse, in quanto tutti i capi di prova orale sono generici e valutativi e le ulteriori istanze sono superflue.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono poste a carico degli attori; le stesse sono liquidate ai sensi del D.M. 10.3.2014 n.55 nei seguenti importi, ridotti rispetto ai valori medi (scaglione da

1.000.001 e 2.000.000) tenuto conto del valore della causa più vicino al limite minimo e dell’attività effettivamente svolta: per fase di studio € 2.852, per fase introduttiva € 1.882, per fase istruttoria € 11.729, per fase decisoria € 4.960, per complessivi € 21.430 per compensi; oltre a € 3.000 per il procedimento cautelare; oltre al rimborso forfetario spese nella misura del 15%.

P.Q.M.

 

Il Tribunale, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, 

-dichiara infondate e rigetta le domande proposte dagli attori nei confronti della convenuta; 

-condanna gli attori, in solido tra loro, a rifondere alla convenuta le spese processuali che liquida in € 24.430 per compensi, oltre al 15% rimborso forfetario spese, CPA e IVA se dovuta. Così deciso in Torino in data 19.7.2018.

IL GIUDICE

 dott.ssa Silvia Orlando

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