TRIBUNALE DI COSENZA – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 1780/2017 DEL 12/09/2017
Il Tribunale di Cosenza, sez. II civile,
nella persona della dr.ssa Carmen Misasi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1411/2015 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi, trattenuta in decisione all’udienza del 4 maggio 2017 e vertente
TRA
(...), rappresentato e difeso dall’avv. Gaetano Aita
Opponente
E
(...), rappresentato e difeso dall’avv. Sara Agostini
Opposto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto dell’intestato Tribunale n. 246/2015 è stato ingiunto a (...) Francesco il pagamento in favore di (...)della somma di euro 70.000,00 oltre interessi, a titolo di penale per la revoca senza giusta causa del mandato in esclusiva di agente di calciatore conferito dall’ingiunto al ricorrente con contratto del 16.6.2014.
Avverso il decreto il (...) ha proposto opposizione chiedendo revocarsi il decreto, cui ha resistito l’opposto.
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L’opponente ha preliminarmente eccepito e chiesto pronunciarsi l’incompetenza del Tribunale adito in monitorio in favore del Tribunale di Paola (anche) ai sensi del Dlvo n. 206/2005- Codice del Consumo, stanti la residenza di esso ingiunto in Campora S. Giovanni di Amantea e le qualità rispettivamente rivestite nel contratto azionato in monitorio.
L’eccezione è fondata e va accolta.
E’ incontestato e trova riscontro documentale la residenza dell’opponente ingiunto in Campora S. Giovanni di Amantea (ricadente nel circondario del Tribunale di Paola).
In relazione al contratto azionato può poi ritenersi l’applicabilità della disciplina della competenza dettata dal codice del consumo.
Va infatti ritenuta la qualità di “professionista” dell’opposto ai sensi dell’art. 3 lett. c) dlvo n. 206/2005, secondo cui è tale “la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività (imprenditoriale, commerciale, artigianale o) professionale”, atteso che in base gli artt. 1 e 3 del Reg. Agenti di calciatori FIGC ed al tenore del mandato in atti l’agente sportivo risulta essere un libero professionista deputato, a titolo oneroso, a prestare opera di consulenza in favore del calciatore professionista, curando e promuovendo i rapporti tra quest’ultimo e la società di calcio.
Nel detto contratto la posizione del (...) è invece riconducibile a quella di consumatore ai sensi dell’ art. 3 comma 1 lett.a del citato decreto, in base al quale “consumatore o utente” è “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”.
Non è infatti controversa la qualità del (...) di lavoratore subordinato con qualifica di calciatore di società sportiva ai sensi dell’art 3 della legge 1981/91 ( in base al quale “la prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato”), che comunque risulta comprovata dalla busta paga di marzo 2014 prodotta dall’opponente, contenente espresso riferimento al contratto di lavoro ed attestante la relativa retribuzione.
Al riguardo vanno quindi disattese le contrarie osservazioni di parte opposta, considerato che l’attività di lavoro dipendente (sia pubblico sia privato) non è qualificabile come “attività professionale”, prevista dall'art. 3 comma 1, lett. c), del codice consumo, che presuppone invece la prestazione autonoma di opera professionale intellettuale (cfr. Cass. 6634/2017).
L’oggetto dell’attività professionale contemplata dal contratto non giustifica infine la sottrazione delle controversie ad esso relative alla disciplina del codice del consumo.
Tanto premesso, il foro del consumatore individua una competenza esclusiva e speciale nel luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore, destinata a prevalere su ogni altra, benché di origine legale, ed implicante la nullità per vessatorietà di eventuali difformi pattuizioni, salvo prova contraria (art. 33 d.lvo 206/2005; cfr., rispettivamente, cfr. Cass. n. 5703/2014, S.U.n. 14669/2013 e n. 24262/2000).
Ciò posto e considerato che nel caso di specie non vi è stata pattuizione di clausola di deroga, non sorge ostacolo alla applicabilità della norma che impone come sede del foro competente la località di residenza o di domicilio effettivo del consumatore (cfr. Cass. 9922/2010).
Configurandosi il requisito della competenza quale condizione di ammissibilità del decreto ingiuntivo, l’accertamento del suo difetto comporta la nullità e la revoca del monitorio (cfr. Cass.n. 16744/2009, ex plurimis); il provvedimento conclusivo del giudizio di opposizione, dunque, non contiene solo una decisione sulla competenza, ma l’accoglimento in rito dell'opposizione e la caducazione del decreto, sicché deve avere forma di sentenza, non trovando applicazione la previsione di cui all'art. 279, primo comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (cfr. Cass. ord. n. 14594/2012).
Ogni altro rilievo o questione restano assorbiti.
La natura della decisione e la novità della questione in relazione al tipo di contratto azionato motivano peraltro la compensazione delle spese.
p.q.m.
in accoglimento dell’eccezione di incompetenza del Tribunale adito con il ricorso per decreto ingiuntivo in favore del Tribunale di Paola, revoca il decreto opposto, n.246/2015;
compensa le spese.
Così deciso in Cosenza il 12.9.2017
Il Giudice
(dott. Carmen Misasi)