Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 31/C Riunione del 10 maggio 2001 n. 12/13 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibere della Commissione Disciplinare presso le Divisioni Calcio a Cinque e Femminile - Com. Uff. n. 218 del 10.4.2001
Impugnazione - istanza: Appelli dell’A.S. Genzano Calcio a Cinque avverso le sanzioni della squalifica ai calciatori A.M. fino al 30.7.2001 e I.L. fino al 31.10.2001, della punizione sportiva di perdita per 0-2 della gara Genzano/Torino del 3.3.2001 e dell’ammenda di L. 1.000.000, inflitte, a seguito di deferimenti del Presidente della Divisione Calcio a Cinque, ai suddetti calciatori, per violazione degli artt. 76 n. 2 N.O.I.F. e 1 C.G.S., ed alla società, per violazione dell’art. 76 n. 3 N.O.I.F.
Massima: Ai sensi dell’art. 4 comma 4 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti ogni variazione allo Statuto e alle cariche sociali deve essere comunicata alla Divisione entro venti giorni e ha efficacia dalla data di ricezione della comunicazione.