L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2017/2018 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 112 DEL 13.12.2017 – Campionato Serie A – Delibera –

Gara Soc. LAZIO – Soc. TORINO

Il Giudice sportivo,

premesso che:

al 47° del primo tempo, l’Arbitro sanzionava con l’espulsione il calciatore della Soc. Lazio Immobile Ciro, dopo un diverbio con un calciatore avversario verificatosi all’interno dell’area di rigore torinista; a mezzo mail ritualmente pervenuta alle ore 14,36 del giorno 12 dicembre 2017, la Soc. Lazio richiedeva ex art. 35, n. 1.3 CGS l’esame di immagini televisive, contestualmente trasmesse, al fine di dimostrare che il calciatore non si era in alcun modo reso responsabile dell’infrazione che causava la consequenziale sanzione disciplinare; rilevato che la vigente normativa (art. 35, n. 1.3 CGS) consente alla società interessata (e/o calciatore) di richiedere al Giudice sportivo, in perfetto parallelismo con analoga facoltà spettante al Procuratore federale, l’esame di immagini televisive (o di filmati) al fine di dimostrare che l’interessato “non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva”, solo in caso di fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva non visti dall’arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo; ritenuto, pertanto, di dover dichiarare inammissibile la richiesta formulata dalla Soc. Lazio ex art. 35, n. 1 punto 3) CGS; rilevato che sulla base del referto arbitrale, e della precisazione formulata dal Direttore di gara interpellato da questo Giudice, la condotta sanzionata si è tradotta in un contatto avvenuto di striscio non connotato da violenza e comunque senza alcuna conseguenza fisica per il calciatore avversario; ritenuto, pertanto, che la condotta del calciatore Immobile, pur certamente antisportiva, non assuma connotati di particolare gravità, alla stregua anche della scarsa intensità del contatto effettivo e dell’assenza di ogni qualsivoglia conseguenza (come da referto ed integrazione del Direttore di gara);

dispone

 l’applicazione nei confronti del calciatore IMMOBILE Ciro (Lazio) della sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara nonché, in commutazione della seconda giornata, dell’ammenda di € 10.000,00.

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