L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2017/2018 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 117 DEL 19.12.2017 – Campionato Serie A – Delibera –

Gara Soc. ROMA – Soc. CAGLIARI

Il Giudice Sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione (mail delle ore 12.03 del 18 dicembre 2017) ex art. 35, 1.3, CGS circa la condotta tenuta al33° del secondo tempo dal calciatore Fabio Pisacane (Soc. Cagliari) nei confronti del calciatore Patrick Schick (Soc. Roma); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale;

osserva:

 nella circostanza segnalata, durante un’azione di giuoco tra il calciatore cagliaritano e il calciatore romanista in prossimità della linea laterale, interpellato l’Arbitro, su richiesta di questo Ufficio, lo stesso dichiarava (con mail delle ore 15.26 del 18 dicembre 2017): “ Al 33’ del s.t. della gara in oggetto indicata, valutavo personalmente come non passibile di sanzioni tecniche né disciplinari il contatto di gioco avvenuto tra il calciatore Pisacane (Cagliari) e il calciatore Schick (Roma).” Pertanto il comportamento di Pisacane è stato “visto” dall’Arbitro e giudicato con una valutazione insindacabile nel merito da questo Giudice, con conseguente inapplicabilità della procedura di cui al richiamato art. 35, 1.3, CGS;

P.Q.M.

delibera la non sussistenza dei presupposti di ammissibilità in ordine alla segnalazione del Procuratore federale ex 35, 1.3, CGS.

 

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