L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2017/2018 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 130 DEL 03.01.2018 – Campionato Serie A – Delibera –

Gara Soc. HELLAS VERONA – Soc. JUVENTUS

Il Giudice sportivo,

letta la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale, tra l’altro, si riferisce che i sostenitori della società Hellas Verona, assiepati nel settore “Curva Sud”, nel numero di circa 3800 (rispetto ai 6400 occupanti), si rendevano responsabili, al 5° minuto del primo tempo, di cori espressione di discriminazione razziale, durati circa dieci secondi, nei confronti del calciatore della Juventus Matuidi; considerato che i cori venivano percepiti da tutti e tre i collaboratori della Procura, posizionati anche in parti dell’impianto distanti dal Settore sopradetto; visti gli art. 11, 16 comma 2bis e 21 comma 2 CGS; ritenuto di dover applicare la sanzione della chiusura del settore “Curva Sud” ex art. 18 comma 1 lettera e), ma che, trattandosi della prima violazione nella corrente stagione sportiva, sussistono i presupposti, ad avviso dello scrivente Giudice, per disporre la sospensione dell’esecuzione della sanzione con sottoposizione della società ad un periodo di prova di un anno come previsto dall’art 16 comma 2 bis CGS; ritenuto non di meno di dover applicare una sanzione in relazione alla recidiva, rilevante come da art. 21 comma 2 CGS anche per la stagione in corso, che può essere individuata nell’ammenda di € 20.000,00 tenuto conto dell’attenuante relativa all’unicità dell’evento;

P.Q.M.

delibera di sanzionare la Soc. Hellas Verona con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Cud” privo di spettatori, disponendo che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella comminata per la nuova violazione; oltre all’ammenda di € 20.000,00.

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