L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2017/2018 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 131 DEL 04.01.2018 – Coppa Italia – Delibera –

SOCIETA'

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dei quarti di finale sostenitori delle Società Internazionale, Milan e Napoli hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Delibera

altresì di non assumere alcuna determinazione, mancando i relativi presupposti, nei confronti della Società Internazionale per i presunti cori discriminatori.

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