L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2017/2018 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 136 DEL 09.01.2018 – Campionato Serie A – Delibera –
Gara Soc. CAGLIARI – Soc. JUVENTUS
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione (mail delle ore 10.30 dell’8 gennaio 2018) ex art. 35, 1.3, CGS circa la condotta tenuta al 28° del secondo tempo dal calciatore Medhi Benatia (Soc. Juventus) nei confronti del calciatore Leonardo Pavoletti (Soc. Cagliari);
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale;
osserva:
nella circostanza segnalata, i due calciatori si contendevano il pallone di testa al limite dell’area di rigore bianco-nera. Interpellato l’Arbitro, su richiesta di questo Ufficio, lo stesso dichiarava (con mail delle ore 15.33 dell’8 gennaio 2018): “Al 28’ del secondo tempo della gara Cagliari-Juventus del 6/1/2018 ho visto e valutato uno scontro aereo per la contesa del pallone tra Benatia e Pavoletti, come un normale fallo di giuoco a favore del Cagliari. Considerando che immediatamente il pallone è andato ad un compagno di squadra del Pavoletti ho applicato il vantaggio che poi si è concretizzato.”, avendo specificato con un ulteriore mail che la circostanza del vantaggio è stata chiaramente evidenziata, come da Regolamento, dal gesto del braccio. Pertanto il comportamento di Benatia è stato “visto” dall’Arbitro e giudicato con una valutazione insindacabile nel merito da questo Giudice, con conseguente inapplicabilità della procedura di cui al richiamato art. 35, 1.3, CGS;
P.Q.M.
delibera la non sussistenza dei presupposti di ammissibilità in ordine alla segnalazione del Procuratore federale ex 35, 1.3, CGS.