L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2017/2018 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 136 DEL 09.01.2018 – Campionato Serie A – Delibera –

SOCIETA'

Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della prima giornata ritorno sostenitori delle Società Cagliari, Fiorentina, Genoa, Napoli, Roma e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera 136/290 di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Delibera

altresì in ordine alla gara Cagliari-Juventus di non poter assumere alcuna determinazione nei confronti della Società Cagliari, per le deprecabili espressioni di matrice razziale di cui il calcatore Matuidi della Soc. Juventus riferisce di essere stato oggetto, in quanto le medesime espressioni non risultano essere state percepite né dal Direttore di gara né dai collaboratori della Procura federale né dal GOS, come da relazione depositata agli atti di questo Ufficio, e pertanto, visto l’art. 11 comma 3 CGS, non possono essere oggetto di sanzione.

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