L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2017/2018 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 155 DEL 05.02.2018 – Coppa Italia – Delibera –

SOCIETA'

Il Giudice sportivo,

 premesso che in occasione delle gare disputate nel corso delle semifinali andata ritorno sostenitori delle Società Atalanta e Juventus hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

 

Società Internazionale per i presunti cori discriminatori.

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