L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2017/2018 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 37 DEL 04.09.2017 – Campionato Serie A – Delibera –

Gara Soc. LAZIO – Soc. SPAL 2013 del 20 agosto 2017

Il Sostituto Giudice sportivo, di seguito alla propria ordinanza istruttoria di cui al C.U. N. 27 del 22 agosto 2017 con la quale ha disposto accertamenti supplementari in ordine ai cori discriminatori levati, nel corso della gara Lazio-Spal 2013 del 20 agosto 2017, dal settore dello stadio Olimpico di Roma Curva Nord nel quale erano collocati sostenitori della società S.S. Lazio; letta la relazione finale, con l’esito delle indagini effettuate, e i relativi allegati, tempestivamente trasmessi dal Procuratore Federale in data 31 agosto 2017; considerato che da tali accertamenti disposti non emerge un quadro che consenta di ritenere integrati i presupposti della condotta discriminatoria sanzionabile ai sensi dell’art. 11 CGS;

rilevato, in particolare, che dagli elementi integrativi forniti dalla Procura federale emerge che i cori discriminatori indirizzati nei confronti del portiere della Soc. Spal sono stati intonati da un numero di sostenitori della Soc. Lazio quantificabile in circa 130/150 unità posizionate nel settore curva Nord occupato complessivamente, nella concreta fattispecie, da circa 3.400 tifosi (punto A); che detti episodi si risolvono sostanzialmente nei soli cori intonati al 38° secondo del primo minuto ed al 9° minuto del primo tempo che sono stati percepiti solamente da due dei tre collaboratori della Procura federale posizionati all’interno del recinto di gioco (punto B); che, a causa dei fischi provenienti in maniera diffusa da tutta la curva Nord in altre occasioni non è stato possibile distinguere in maniera certa ed evidente l’eventuale contestuale sussistenza di ulteriori episodi integranti potenzialmente la condotta discriminatoria contemplata dall’art. 11 CGS (punto C); che, pertanto, alla luce dei consolidati criteri interpretativi elaborati dagli Organi di giustizia sportiva, gli episodi in questione, per dimensione e percezione reale, non rappresentano condotta discriminatoria rilevante ai sensi dell’art. 11 CGS e non sono quindi punibili ai sensi della norma da ultimo indicata e dell’art. 18 CGS. Per questi motivi

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della S.S. Lazio, ferma restando la sospensione di un anno dell’esecuzione della precedente sanzione inflitta con il C.U. n. 197 del 2 maggio 2017.

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