Decisione C.F.A. – Sezioni Unite  : Decisione pubblicata sul CU n. 0032/CFA del 6 Settembre 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare n. 0011/TFNSD-2023-2024 del 10 luglio 2023, depositata il 20 luglio 2023

Impugnazione – istanza Sig. A.A./Procura Federale

Massima: Accolto il reclamo e per l’effetto ridotta l’inibizione da mesi 16 a mesi 10 e l’ammenda da € 60.000,00 ad € 40.000,00 al presidente del Presidente del CdA della Società per le seguenti violazioni: A) dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per avere violato i principi di lealtà, correttezza e probità riferibili ad ogni atto e comportamento avente rilevanza in ambito federale, per avere nella stagione sportiva 2019-2020 depositato presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A gli accordi di riduzione di 4 mensilità stipendiali (marzo, aprile, maggio e giugno 2020) di 21 calciatori e dell’allenatore e di avere omesso, nel contempo, di depositare gli accordi economici di integrazione ovvero di recupero di tre delle quattro mensilità rinunciate (aprile, maggio, giugno 2020) già conclusi con i medesimi calciatori e con l’allenatore, nella consapevolezza, sia che la riduzione stipendiale avrebbe dovuto riguardare soltanto una mensilità, sia che gli accordi economici contenenti le integrazioni stipendiali per il recupero delle tre mensilità sarebbero stati depositati dopo il 30.06.2020, ovvero dopo la chiusura dell’esercizio contabile al 30.06.2020, come poi effettivamente accaduto. B) dell’art.4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere violato i principi di lealtà, correttezza e probità presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A per avere nella stagione sportiva 2020-2021 depositato presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A accordi di riduzione stipendiale di importi sostanzialmente pari a 4 mensilità (marzo, aprile, maggio e giugno 2020) di 17 calciatori nella consapevolezza che non vi sarebbe stata alcuna riduzione stipendiale effettiva, in quanto i medesimi importi sarebbero stati riconosciuti agli stessi calciatori (circostanza poi non verificatasi soltanto per due degli anzidetti calciatori) nelle stagioni sportive successive, così come già concordato fra le parti (prima della chiusura della stagione sportiva 2020-2021) attraverso scritture private non riportate su moduli federali (le c.d. side letter). Circostanza poi effettivamente verificatasi attraverso il deposito, nella stagione sportiva successiva e comunque successivamente al 30.06.2021, data di chiusura dell’esercizio contabili 2021 (salvo che per uno degli anzidetti calciatori, il quale ha percepito gli importi stipendiali rinunciati nella stagione 2022/23 a titolo di incentivo all’esodo) di accordi economici di integrazione stipendiale. Il tutto al precipuo fine di postergare negli esercizi successivi (2022 e, per alcuni, anche 2023) i costi correlati agli importi rinunciati dai calciatori prima del 30.06.2021, con ciò peraltro violando il principio contabile di competenza economica e, dunque, in tal modo violando il principio di par condicio con le altre società consorelle della Lega di A, in punto di equilibrio economico finanziario; C) dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in violazione e/o elusione di quanto previsto dall’art. 6.2, paragrafo 7, del Regolamento degli Agenti sportivi della FIGC (cfr. C.U. n. 102/A del 17 aprile 2019) per avere, in concorso con l’agente sportivo sig. Lippi Davide, conferito un mandato, a quest’ultimo, in data 20 febbraio 2020, per il rinnovo di contratto del 26 marzo 2020 del calciatore …, in assenza di una reale attività di intermediazione dell’agente che era stata svolta direttamente dal calciatore con il Presidente della Juventus FC SpA, ….Il periodo storico oggetto del deferimento, all’interno del quale si è svolta la vicenda, è stato quello del primo semestre del 2020, periodo di massima diffusione della pandemia da Covid-19 e di estrema gravità sul piano delle conseguenze alla salute delle persone. È stato il periodo del lockdown totale e della adozione di misure eccezionali e straordinarie, anche nel mondo del diritto e dell’economia. Il legislatore nazionale ha infatti disposto la sospensione e/o il differimento dei termini nei procedimenti amministrativi e processuali (D.L. n. 18/2020 e D.L. n. 23/2020) ed è intervenuto, nello specifico della materia societaria, accordando una serie di deroghe in materia di bilancio (D.L. 23/20) come, ad esempio, la possibilità di disapplicare le disposizioni in materia di riduzione/azzeramento del capitale sociale consentendo il risanamento nel quinquennio o la facoltà di non contabilizzare gli ammortamenti delle immobilizzazioni rinviandoli agli esercizi successivi. In questo scenario, la Assemblea della Lega Calcio Serie A, nel prendere atto che la sospensione dei campionati incideva in maniera fortemente negativa sui ricavi delle società sportive, si è posta la questione della perduranza e invarianza dei costi a carico delle stesse società (rappresentati, prevalentemente, dal monte salari dei calciatori) e, in data 6.04.2020, ha emanato il comunicato stampa n. 49 (richiamato nella discussione orale da parte reclamante e facente parte delle produzioni della medesima, v. allegato 6), a mezzo del quale la Lega auspicava la riduzione dei costi “per salvaguardare il futuro dell’intero sistema calcistico italiano”, proponendo una duplice soluzione: abbattimento dei salari per quattro mesi in caso di mancata ripresa di campionato o due mesi di riduzione in caso di proseguimento delle competizioni. Da tale delibera della Assemblea Lega Calcio Serie A rimaneva esclusa solo la Juventus che aveva già “raggiunto un accordo con i propri giocatori”. Il riferimento è al comunicato ufficiale della stessa squadra di calcio del 28.03.2020 che appare utile riportare in questa sede per intero: “Juventus Football Club SpA comunica, in ragione dell’emergenza sanitaria globale attualmente in corso che sta impedendo lo svolgimento dell’attività sportiva, di aver raggiunto un’intesa con i calciatori e l’allenatore della prima squadra in merito ai loro compensi per la restante parte della corrente stagione sportiva. L’intesa prevede la riduzione dei compensi per un importo pari alle mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno 2020. Nelle prossime settimane saranno perfezionati gli accordi individuali con i tesserati, come richiesto dalle normative vigenti. Gli effetti economici e finanziari derivanti dall’intesa raggiunta sono positivi per circa euro 90 milioni sull’esercizio 2019/2020. Qualora le competizioni sportive della stagione in corso riprendessero, la Società e i tesserati negozieranno in buona fede eventuali integrazioni dei compensi sulla base della ripresa e dell’effettiva conclusione delle stesse. Juventus desidera ringraziare i calciatori e l’allenatore per il senso di responsabilità dimostrato in un frangente difficile per tutti”. Tale comunicato, in linea con quanto delibererà il successivo 6 aprile 2020 la Lega Calcio Serie A, espone l’avvenuta intesa con i calciatori e con l’allenatore della prima squadra per una manovra che avrebbe comportato la riduzione di quattro mensilità dei compensi, a valer sull’ esercizio 2019/2020 (che nello stesso comunicato stampa vengono stimati in euro 90 mln di euro). Viene anche prevista la possibilità di negoziare “eventuali integrazioni” nel caso di ripresa e conclusione delle competizioni sportive. Questa Corte federale non ha motivo di ritenere che, ove fosse stato dato solo seguito al contenuto delle intese esposte nel comunicato stampa della Juventus del 28.03.2020 o del comunicato della Lega Calcio Serie A del 6.04.2020 (in cui non era prevista alcuna integrazione), non vi sarebbero stati i presupposti per il deferimento e per la condanna di A. in primo grado, poiché una manovra di riduzione (eliminazione, abbattimento) di costi (compensi calciatori e allenatore) a fronte di ricavi di fatto oggettivamente contratti e quasi azzerati dalle conseguenze della pandemia, sarebbe stata del tutto lecita. Il deferimento della Procura federale, però, contesta di aver depositato gli accordi di riduzione delle quattro mensilità stipendiali (marzo, aprile, maggio e giugno 2020) e di aver omesso nel contempo di depositare gli accordi di integrazione, ovvero quelli che stabilivano il recupero per gli sportivi di tre delle quattro mensilità rinunciate, accordi che sarebbero stati conclusi prima del 30.06.2020 (data di chiusura del bilancio 2019-2020). Quindi, diventa rilevante, ai fini della valutazione sulla sussistenza dell’illecito disciplinare, la verifica sul momento di definizione degli accordi integrativi con calciatori e allenatore e, cioè, se ciò sia avvenuto prima del 30.06.2020, nel presupposto che, stante la autonomia negoziale tra privati, tali accordi integrativi non sarebbero di per sé illeciti ove ne fosse stata data una tempestiva, corretta e leale rappresentazione nel bilancio in cui tale nuovo “costo” è sorto (in base al principio di competenza economica). Da questo punto di vista, l’accertamento compiuto dal Tribunale federale nazionale in primo grado appare essere immune da vizi e la relativa decisione deve essere confermata in ordine alla sussistenza dell’addebito. Ed invero, merita di essere condiviso l’esame di tutta la documentazione richiamata nella decisione gravata, con particolare riferimento all’accordo sottoscritto in data 28.03.2020 dal Dott. A. A. e dal calciatore G. C., che appare utile riportare per intero: “Tenuto conto dell’emergenza di sanità pubblica e delle conseguenti ricadute economico-finanziarie e volendo contribuire a supportare la società in questo momento, la prima squadra si riduce la propria retribuzione annuale della stagione sportiva 2019/2020 di un importo corrispondente ai ratei mensili di marzo, aprile, maggio e giugno 2020. Nelle prossime settimane, società e calciatori perfezioneranno la formalizzazione dei singoli accordi contrattuali, come previsto dalle normative vigenti e in base all’accordo raggiunto, in cui tre dei quattro ratei saranno redistribuiti sui contratti in essere, a partire dalla stagione sportiva 2020/2021. Si precisa che nel caso in cui un calciatore verrà trasferito, l’equivalente dei tre ratei sarà riconosciuto quale “incentivo all’esodo”. Si precisa inoltre che l’equivalente di un rateo verrà corrisposto ad inizio luglio quale “anticipo sulla retribuzione di luglio” e sempre nel caso in cui un calciatore verrà trasferito, detto incentivo verrà dedotto dall’incentivo all’esodo.” Una prima considerazione: tale documento reca la stessa data del comunicato ufficiale della società (28.03.2020) e, per molti versi, i contenuti si sovrappongono. Sono però le differenze a determinare la necessità di approfondire i temi oggetto del deferimento. Infatti, nel documento A.-C., dopo la frase “nelle prossime settimane saranno perfezionati gli accordi individuali con i tesserati, come richiesto dalle normative vigenti”, si legge: “e in base all’accordo raggiunto, in cui tre dei quattro ratei saranno redistribuiti sui contratti in essere, a partire dalla stagione sportiva 2020/2021”. Il reclamo tende molto a sminuire la portata del documento sottoscritto il 28.03.2020, relegandolo quasi a una sorta di proposito con contenuti ancora da definirsi e, in qualche modo, condizionato. La decisione di primo grado, invece, lo definisce come un “ incondizionato riconoscimento di tre delle quattro mensilità con pagamento garantito dal presidente, circostanza che avrebbe comportato l’obbligo, già in sede di redazione del bilancio al 30.06.2020, di annotare tale voce di debito”. Questa Corte, pur riconoscendo a tale documento una valenza di fondamentale importanza ai fini della affermazione di sussistenza dell’addebito, ritiene che esso non costituisca da solo piena prova della violazione contestata. Ciò in quanto, pur essendo evidente che A. e C. abbiano condiviso la previsione di ristoro per i calciatori ( tre delle quattro mensilità saranno redistribuite …… a partire dalla stagione 2020/2021), avevano rimandato alle “prossime settimane” la formalizzazione dei singoli accordi contrattuali, senza neppure condizionarli alla ripresa del campionato. In buona sostanza, l’accordo A.-C. del 28.03.2020, aggiuntivamente, rispetto al comunicato stampa della Juventus dello stesso 28.03.2020, già prevedeva la restituzione di tre mensilità su quattro, ma attraverso il successivo e imminente perfezionamento di singoli accordi contrattuali. Come detto, l’autonomia negoziale avrebbe anche potuto consentire la stipula di accordi integrativi per spalmare (ripartire) nel tempo l’uscita nella stagione 2020/2021, ma ove tali accordi integrativi fossero stati definiti prima del 30.06.2020, essi avrebbero dovuto essere rappresentati come costi gravanti sul bilancio 2020, nel rispetto del principio contabile di competenza economica. Il comportamento antisportivo da accertare risiede proprio nella individuazione del momento (o dei momenti) in cui sono stati conclusi gli accordi integrativi con i calciatori e con l’allenatore, perché da quel momento insorge (o se si preferisce, risorge) un costo (di almeno 60 mln di euro) rilevante ai fini della redazione del bilancio e che doveva essere esposto a prescindere da quando fosse stato effettuato il pagamento. Da questo punto di vista, i ventidue accordi integrativi intervenuti con i calciatori e con l’allenatore recano la data del deposito presso la Lega Calcio Serie A, e cioè quella del 6.07.2020, e di essi viene data evidenza in bilancio 2020 solo nella sezione “fatti di rilievo avvenuti dopo il 30 giugno 2020”. Se così fosse stato realmente, la nuova voce di costo derivante dalla integrazione della manovra stipendi, sarebbe venuta a determinarsi in epoca successiva alla chiusura del bilancio 2020 e come tale sarebbe stata, in effetti, sufficiente la sua enunciazione tra i fatti di rilievo avvenuti tra la data di chiusura del bilancio (30.06.2020) e quella di approvazione del medesimo (15.10.2020). Tuttavia, si sarebbe trattato di fatti di rilievo tali da richiedere, in ogni caso, interventi sui valori di bilancio 2020. Le indagini però compiute dalla Procura federale hanno accertato che tali accordi integrativi erano stati definiti con i calciatori e l’allenatore prima del 30.06.2020 e che, pertanto, la relativa voce di costo doveva essere indicata nel bilancio chiuso al 30.06.2020 e non successivamente. Questa Corte, infatti, ritiene provate le predette circostanze, che costituiscono l’essenza della contestazione alla base del deferimento. L’accordo A.-C. del 28.03.2020 rappresenta l’atto prodromico alla conclusione delle intese individuali integrative e costituisce una direttiva aziendale che ha innescato le successive condotte. La decisione di primo grado richiama, sul punto, una serie di atti e documenti che non lasciano spazio ad alcuna interpretazione dubitativa. Infatti, a partire dai primi giorni del mese di aprile 2020, in esecuzione della direttiva aziendale (con sottoscrizione del presidente) del 28.03.2020, di promuovere “nelle prossime settimane …. la formulazione di singoli accordi contrattuali”, i dirigenti e consulenti della Juventus si sono adoperati nella predisposizione delle lettere di riduzione degli stipendi e, contestualmente, degli accordi integrativi dei salari dei calciatori, ai quali sono state riconosciute tre delle quattro mensilità inizialmente rinunziate. Sta di fatto che l’Avvocato …, della Juventus,  inviava, nella seconda metà del mese di aprile 2020, ai calciatori e all’allenatore, i contratti di integrazione stipendiale che venivano restituiti dagli sportivi sottoscritti (molti senza data su richiesta della squadra di calcio) e gli stessi venivano richiamati in una serie di email del 24.04.2020 e del 28.04.2020 trasmesse dall’allora Segretario generale … ai dirigenti e/o collaboratori del Club e dai cui prospetti riepilogativi si poteva prendere atto della situazione delle adesioni, a quella data, dei calciatori (n. 12/13) alla manovra stipendi (intesa come riduzione e integrazione dei salari). Nel successivo mese di maggio è stata completata la adesione di calciatori e dell’allenatore alla manovra stipendi mediante la sottoscrizione delle riduzioni e contestualmente degli accordi integrativi. Venivano, però, depositati solo gli accordi relativi alla riduzione degli stipendi, il 12.05.2020, ad eccezione di quelli dei calciatori … (riportanti la data del 20 e 23.05.2020) e dell’allenatore ….Sul piano probatorio, oltre alle prove documentali costituite dalla sottoscrizione nel periodo aprile/maggio 2020 degli accordi integrativi da parte dei calciatori e dell’allenatore, assume particolare rilievo sul piano del convincimento del Collegio, la circostanza che alcuni calciatori, tra cui, in particolare, … oltre a restituire l’accordo integrativo sottoscritto, lo abbia anche datato al 29.04.2020, non residuando così dubbi sull’epoca in cui il costo degli stipendi è stato di nuovo generato a carico della società. In ordine al contenuto dell’ accordo integrativo proposto dalla Juventus ai calciatori, va rilevato che esso era riportato su moduli federali 2019/2020 con la dicitura “altre scritture” e risulta essere inequivoco nella parte in cui riconosce tre mensilità in più per la stagione 2020/2021, a decorrere dall’ottobre 2020. Si raggiunge, per tal modo, un quadro di certezza nell’attribuire alle scritture integrative per ventidue, tra calciatori e allenatore, una accettazione avvenuta tra l’aprile e il maggio 2020, con conseguente necessità di esporre il relativo costo sul bilancio chiuso al 30.06.2020. Le deposizioni raccolte durante le indagini rafforzano, se così si può dire, quanto documentalmente già evidente. Esse vengono richiamate nella decisione di primo grado in termini generali, ma ove ci si volesse soffermare ad esaminarne alcune, ci si renderebbe ulteriormente conto che la manovra stipendi nel complesso è stata definita dalla Juventus prima del 30.06.2020. L’ex Segretario generale della Juventus, …, espressamente riferisce che: “durante le riunioni di allineamento con … e .. avevo capito che l’accordo andava definito attraverso la redazione di due distinti documenti: il primo relativo alla riduzione stipendiale della stagione 2019/2020 e il secondo relativo all’integrazione nella stagione successiva o successive. A me è stato richiesto di lavorare in questa direzione. Sicuramente questi fatti a sfondo economico/contabile sono di stretta competenza degli uffici finance e legal.” (deposizione 2/03/2020). Il calciatore …, addirittura, arretra al momento del comunicato stampa l’avvenuta intesa sull’accordo integrativo: “C’è scritto che rinunciavamo a quattro mesi ma non c’è scritto che avevamo già l’accordo sulle tre mensilità e che erano certe”. Così come ricorda che “le due scritture (riduzione e integrazione) sono state firmate insieme, in una rinunciavamo e nell’altra riprendevamo tre mensilità”. Ugualmente, il calciatore … ha riferito di essere rientrato il 10 maggio e qualche giorno dopo di avere sottoscritto l’accordo che prevedeva la rinuncia a un mese e il pagamento di tre mensilità la stagione successiva. Dello stesso tenore molteplici altre dichiarazioni rese dai calciatori, tra cui ….. La proposta della Juventus, di differire il pagamento di tre mensilità, è stata quindi accettata dai calciatori e dall’allenatore prima del 30.06.2020 e, come tale, esso rappresentava un costo dell’esercizio ancora in corso. Un ulteriore elemento, che induce a ritenere definiti gli accordi integrativi prima della data del 30.06.2020, è costituito dalla previsione nella scrittura A.-C. del 28.03.2020, di riconoscere le tre mensilità anche al calciatore che verrà trasferito, quale “incentivo all’esodo”, con ciò confermando un limite temporale per la stipula degli accordi integrativi, rappresentato dal termine della stagione calcistica 2019/2020. Non persuade la tesi difensiva secondo la quale tutti gli atti richiamati sarebbero preparatori rispetto a quelli sottoscritti (solo formalmente) e depositati il 6.07.2020. La natura preparatoria sul piano degli effetti sostanziali è esclusa dalla prova che gli accordi integrativi sono stati stipulati prima del 30.06.2020 e, successivamente a tale data, a tutti è stata richiesta una nuova sottoscrizione, così che l’intento di scavalcare la data di chiusura del bilancio è del tutto palese. Sul piano formale, la avvenuta accettazione, e sottoscrizione, da parte dei calciatori rispetto alla proposta della Juventus costituisce civilisticamente la definizione dell’accordo, ragion per la quale tra aprile e maggio 2020 l’accordo era oramai vincolante per le parti, mentre quelli depositati successivamente al 6.7.2020 rappresentano una riproduzione degli stessi su moduli federali e con una data consona all’utilizzo che ne ha fatto il Club che, come si vedrà, rientra nell’ambito della consumazione di un illecito sul piano disciplinare. La contestualità della sottoscrizione delle scritture di riduzione e degli accordi di integrazione, così come descritta dai calciatori, sembra essere tale da poter far dubitare della natura novativa degli accordi integrativi, potendosi addirittura configurare un mero differimento del termine di pagamento su una obbligazione originaria. Così come non persuade la tesi dell’accordo condizionato alla ripresa e alla conclusione del campionato di massima serie. È vero, infatti, che tra gli atti precedenti al 28.03.2020 c’è qualche riferimento da parte del Dott. A. A. (appunto sottoscritto in data 25.03.2020) da cui si evince una sorta di preferenza per la soluzione che prevedeva l’abbattimento delle retribuzioni nel periodo 1.04.2020-30.06.2020 in caso di mancata ripresa del campionato, ma tale intento risulta però essere abbondantemente superato d i fatti e dagli atti successivi. In nessun accordo integrativo proposto dal Club ai calciatori si fa riferimento o si subordina l’accordo a possibili condizioni di efficacia e, in ogni caso, la ripresa del campionato dal 20.06.2020 costituirebbe l’avveramento della condizione, sebbene non apposta. Sul piano degli effetti del bilancio 2020 discendenti dal raggiungimento degli accordi integrativi con i calciatori e con l’allenatore prima del 30.06.2020, la sentenza gravata di primo grado ha statuito la violazione del principio di competenza economica. La pronuncia appare del tutto condivisibile sulla base dei principi contabili che regolano la materia di redazione del bilancio. Il principio di competenza economica consiste nel riportare nel bilancio tutti i costi e i ricavi che hanno avuto un effetto nell’esercizio in questione, con o senza manifestazione finanziaria: tale obbligo nella redazione del bilancio viene sancito dall’art. 2423 bis cod. civ. che, al n. 3, recita: “si deve tenere conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso e del pagamento”, e disciplinato dai principi contabili nazionali emanati dall’OIC (Organismo Italiano di Contabilità), oltre che da quelli internazionali (IAS/IFRS), utilizzati dalla Juventus per la predisposizione dei bilanci. Riassuntivamente, il principio di competenza economica richiede che ricavi e costi siano registrati nel periodo in cui sono generati, ragion per la quale le tre mensilità 2019/2020, oggetto degli accordi integrativi definiti tra la società e i calciatori, tra l’aprile e il maggio 2020, andavano riportati in bilancio come costi nel momento della loro generazione (per l’appunto tra l’aprile e il maggio 2020). In definitiva, nel bilancio al 30.06.2020, il CdA della Società Juventus, nella predisposizione del medesimo, avrebbe dovuto aumentare i costi per le retribuzioni del personale tesserato, iscrivendo nel passivo il debito di ammontare corrispondente, in quanto i pagamenti sarebbero avvenuti nell’esercizio successivo. La motivazione di una condotta contraria agli illustrati principi potrebbe risiedere nella volontà del CdA della Juventus di presentare agli azionisti e al mondo esterno (compresi gli Organi di controllo, quale Consob,) un bilancio alleggerito di costi per un ammontare di circa 60 mln di euro. Va a questo punto valutato se e come le condotte sopra descritte possano andare ad integrare la violazione sul piano disciplinare dell’art. 4, comma 1, C.G.S., così come contestato nell’atto di deferimento. I doveri di lealtà, correttezza e probità, sanciti dall’art.4, comma 1, C.G.S., si connotano nei confronti dei soggetti dell’ordinamento sportivo, in maniera più intensa rispetto agli altri soggetti dell’ordinamento generale. Infatti, la disposizione di cui all’art. 4, C.G.S., non si risolve in una norma di tipo residuale, alla cui applicazione dovrebbe ricorrersi in mancanza di previsioni specifiche, ma costituisce, al contrario, una clausola generale al cui contenuto precettivo i soggetti dell’ordinamento sportivo devono conformare la propria condotta (così, CFA SS.UU., decisione 0110/CFA-2022-2023). “L’art. 4, comma 1, C.G.S., redatto secondo la tecnica della normazione sintetica, sfugge a una descrizione puntuale delle singole tipologie di comportamento, che presenterebbe l’inconveniente dell’eccesso casistico, per ricorrere a elementi normativi che rinviano a una fonte esterna come parametro per la regola di giudizio da applicare al caso concreto (la lealtà, la probità e la correttezza) secondo il prudente apprezzamento del Giudice. Si tratta (per utilizzare una classificazione propria del diritto penale, senz’altro riferibile anche all’illecito sportivo) di elementi normativi extra giuridici che rinviano a norme sociali o di costume e, da autorevole dottrina, paragonati a una sorta di “organi respiratori” che consentono di adeguare costantemente la disciplina trattata alla evoluzione della realtà sociale di riferimento, in questo caso, alla realtà propria dell’ordinamento sportivo.” (Così, CFA, SS. UU., n. 90/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 52/2022-2023). La Corte d’appello federale ha già avuto modo di chiarire che il dovere di tenere una condotta ispirata ai principi della lealtà, della correttezza e della probità, sebbene riconducibile al canone di lealtà sportiva in senso stretto (c.d. “fair play”) ha assunto nel tempo una dimensione più ampia, che si estende anche oltre l’ambito della competizione sportiva, in sé per sé considerata, e della corretta applicazione delle regole di gioco, traducendosi in una regola di condotta generale che investe qualsiasi attività comunque rilevante per l’ordinamento federale, in ogni rapporto a qualsiasi titolo riferibile all’attività sportiva (Così, CFA, Sez. I, n. 38/2019-2020). In altri termini, la “lealtà sportiva” costituisce una clausola generale che si sostanzia, da un lato, in una regola di comportamento oggettivamente valutabile e, dall’altro, in un parametro di legittimità del comportamento in concreto tenuto da ciascun associato e affiliato all’ordinamento sportivo. Proprio il carattare necessariamente ampio ed elastico della clausola generale in esame, comporta, sul piano della fattispecie astratta, una attenuazione dei principi di legalità e tipicità dell’illecito sportivo (c.d. “principio dell’indeterminatezza dell’illecito sportivo “) che richiede l’individuazione, volta per volta, in base alle circostanze del caso concreto, del precetto specificamente violato (CFA, Sez. I, n. 77/2019-2020), giuridicamente rilevante, al fine di ricostruire la regola comportamentale che si sarebbe dovuta tenere. Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie concreta sottoposta a scrutinio, non può dubitarsi che la condotta contestata al Presidente della F.C. Juventus SpA, Dott. A. A. costituisca una violazione dell’art.4, comma 1, C.G.S.. E tanto, sotto il duplice profilo che, da una parte, la rappresentazione non leale e non corretta (peraltro per importi molto consistenti) della situazione dei costi gravanti sulla società, alla data di chiusura del bilancio 2020, abbia potuto incidere sulle valutazioni di qualsiasi operatore economico (altre squadre di calcio per ragioni di mercato, istituzioni del mercato finanziario, sponsor e soggetti titolari di diritti TV), ma anche dei prestatori di servizi calcistici ed extra calcistici che, entrando in contatto o in rapporto con la Juventus, avevano il diritto di conoscere la situazione reale dei costi e di bilancio in generale alla chiusura del bilancio 2020. D’altra parte, attraverso questo modus operandi, si è venuta a determinare una forma di sperequazione, anche in termini di affidabilità economico-finanziaria, con le altre società di calcio professionistico che hanno esposto i dati reali e corretti dei costi alla data di chiusura del bilancio 2020. Di qui la violazione dell’art. 4, comma 1, C.G.S., che conduce alla conferma della decisione di primo grado in ordine alla sussistenza degli addebiti. Rimane da affrontare la questione relativa alla responsabilità soggettiva del Dott. A. A. che, all’epoca dei fatti, ricopriva la carica di Presidente della F.C. Juventus S.P.A. L’apporto del Presidente della Juventus nella prima manovra stipendi è stato diretto e, per molti versi, decisivo nella costruzione del meccanismo che ha portato alla definizione degli accordi di rinuncia agli stipendi e di quelli integrativi in cui venivano assicurati i pagamenti di tre mensilità su quattro. Emblematico, il messaggio WhatsApp di G. C. del 27.03.2020 nella chat “Juventus Team”, a mezzo del quale riassumeva e anticipava ai calciatori le intese che si stavano raggiungendo con P. e A. (“come sapete stiamo parlando con Fabio e il Presidente”). Il messaggio prosegue con la rappresentazione della proposta finale della società, che prevedeva tre mesi in caso di ripresa e conclusione del campionato e due mesi e mezzo in caso di stop. E poi, “in caso di ok domani avrai un foglio firmato dal presidente in cui si fa garante di quanto detto sopra ”, “entro stasera bisogna prendere una decisione”. In effetti, il giorno successivo (28.03.2020), A. e C. sottoscrivono il documento di cui si è più volte detto, che presenta delle importanti aggiunte (proprio quelle sugli accordi integrativi relativi al riconoscimento delle tre mensilità) rispetto al comunicato ufficiale della Juventus. Del resto, la preoccupazione della governance e della dirigenza del Club, di tenere distinti e non visibili integralmente tutti gli accordi raggiunti con i calciatori, la si rinviene nelle affermazioni di C., che, sempre nella chat “Juventus Team”, con messaggio WhatsApp del 27.03.2020, raccomanda ai colleghi: “per questioni legislative di Borsa, la comunicazione che uscirebbe è solo della rinuncia ai quattro mesi, è chiesto di NON PARLARE NELLE INTERVISTE sui dettagli di questo accordo”. La scrittura a firma A.-C. del 28.03.2020 costituisce una vera e propria intesa, cui verrà dato seguito da parte del Club, come scrive lo stesso 28.03.2020 C. per WhatsApp agli altri calciatori: “i prossimi passi sono questi: Vi arriverà nei prossimi giorni un foglio che vale tutto e niente come quello che abbiamo firmato io ed il presidente dove ci impegniamo a lasciare i restanti mesi di questa stagione. Successivamente saranno contattati i vostri avvocati o agenti e NELLO STESSO MOMENTO saranno firmati i contratti validi per questa stagione e per la prossima. La Juventus farà un comunicato stampa dove dirà che rinunciamo a 4 mensilità per aiutare il club, ribadisco di comunicare solo questo a mezzo stampa. Per qualsiasi altro dubbio per favore chiamatemi che a voce è sicuramente tutto più facile. Grazie di tutto.” Raggiunte tali intese direttamente con il presidente, la scrittura da questi firmata il 28.03.2020 costituisce una vera e propria direttiva aziendale, un atto, cioè, al quale “nelle prossime settimane” andava data esecuzione da parte di dirigenti e consulenti della società. E, in effetti, così è andata. La direttiva presidenziale è stata eseguita attraverso la complessiva prima “manovra stipendi”, che ha registrato la formazione di atti di rinuncia e di accordi integrativi definiti prima del 30.06.2020. Non risultano interventi successivi del Dott. A. A., volti ad evitare che quanto da lui stesso programmato non fosse portato a conclusione. Infine, la rilevanza degli importi non riportati come costo nel bilancio al 30.06.2020, è tale da escludere la possibilità che nel corso della formazione del bilancio (di competenza del CdA e quindi del Presidente del CdA), non siano state conosciute o conoscibili dagli amministratori le conseguenze di una rappresentazione in bilancio non corrispondente alla realtà di minori costi per 60 mln di euro. Risulta, pertanto, accertata la responsabilità personale del Dott. A. A. nella causazione dell’illecito disciplinare contestato. 3. Passando all’esame della seconda manovra stipendi, relativa alla stagione calcistica 2020/2021, possono utilizzarsi gli stessi argomenti spesi per la prima manovra stipendi in ordine alla rilevanza disciplinare (violazione art.4, comma 1, C.G.S.) della operazione tesa ad esporre minori costi in bilancio, rispetto a quelli generati nel corso dell’esercizio in violazione del principio di competenza economica. Anche in questa sede, va però valutato se anche per il bilancio chiuso al 30.06.2021, la società abbia fatto ricorso a meccanismi tali da non rendere attendibili le voci sui costi dell’esercizio. La seconda manovra stipendi presenta, rispetto alla prima alcuni aspetti oggettivamente diversi. La consistenza economica è stata inferiore (sebbene ragguardevole), il coinvolgimento dei calciatori è stato circoscritto e non vi sono stati comunicati stampa o intese sottoscritte dal Presidente della società, infine, non è stato previsto l’incentivo all’esodo. Sussistono, però, sul piano probatorio, una serie di elementi convergenti che dimostrano come anche per il 2021 la società abbia fatto ricorso ad accordi di riduzione degli stipendi con i singoli calciatori, depositati tra la fine di  aprile e la metà del mese di giugno 2021, concordando con alcuni di loro, prima della chiusura del bilancio al 30.06.2021, delle integrazioni stipendiali che prevedevano lo “slittamento” all’anno successivo degli emolumenti rinunciati e depositando presso la Lega Calcio, il 20.09.2021, gli accordi integrativi solo formalmente sottoscritti. Dal punto di vista documentale, sono state acquisite una serie di bozze di “side letter” predisposte da consulenti della società nei mesi di marzo-aprile 2021, sequestrate presso lo studio dell’Avv. ….in data 23.02.2022 e relative a sedici calciatori, redatte a garanzia del credito vantato dagli stessi calciatori nei confronti della società. Sulla contestualità della sottoscrizione delle riduzioni stipendiali e degli accordi integrativi, vi sono nel fascicolo elementi documentali inequivoci. Basti pensare alla mail del 17.04.2021, scambiata tra i dirigenti della Juventus e l’Avv. Mazzola, difensore del calciatore K. in cui, quest’ultimo, segnala all’agente ….: “occhio che qui non mettono data di firma, mentre in quella per l’integrazione scrivono --- luglio 2021. Falli firmare insieme!”. Come riportato nella decisione impugnata dal Tribunale federale, non lasciano alcun dubbio le dichiarazioni rilasciate dai calciatori: - “abbiamo fatto anche una cosa similare ricordo di “spostare” in avanti i mesi, senza però togliere nulla, neanche un mese… Io non ricordo bene se era obbligatorio o se ognuno decideva da sé. In quel momento io e la JUVE stavamo parlando del rinnovo e non andavamo molto d’accordo. Io non volevo aderire a questa operazione sullo stipendio, volevo semplicemente ricevere tutti i mesi il mio stipendio; poi parlando con il mio gruppo di lavoro, mi hanno detto: meglio se lo facciamo, abbiamo un buon rapporto con la società, anche per avere poi migliori prospettive per il rinnovo. Io non volevo ma l’ho fatto. (….)”. - È avvenuto un altro accordo, di spostare. Il primo accordo è stato un accordo di squadra, il secondo accordo è stato un accordo individuale, ognuno ha fatto il suo. Questo secondo accordo era di spostare quattro mesi, potevi accettare o no; quelli che accettavano avrebbero preso tutto l’anno dopo. Ognuno ha fatto per conto suo. Quelli che hanno fatto, hanno fatto sempre nel senso di aiutare il club. Era solo spostamento (…)”. - Penso che vi sia stato qualcosa, ricordo che vi è stato qualcosa relativo allo ‘spostare’. La seconda volta, credo che …I mi ha chiamato dicendomi che aveva parlato con la società; era ancora difficile la situazione perché ancora il club non stava avendo ricavi e la società aveva chiesto di spostare alcuni mesi. Non ricordo quanti mesi; io nel momento in cui mi hanno detto che era solo uno spostamento e che avrei recuperato i soldi l’anno dopo, per me andava benissimo ed ho accettato subito (….)”. Possono, dunque, ritenersi provate le finalità illecite sul piano disciplinare anche della seconda manovra stipendi, posta in essere in violazione del principio contabile di competenza economica, e di quello della par condicio con le altre squadre della Lega Calcio Serie A, in punto di equilibrio economico-finanziario, con la postergazione agli esercizi successivi di parte degli emolumenti previsti per la stagione 2020/2021, attraverso accordi raggiunti prima della chiusura del bilancio al 30.06.2021, nel quale non sono stati riportati i relativi costi. Rispetto al contributo fornito dal Dott. A. alla seconda manovra stipendi, la difesa dello stesso ha eccepito che il relativo apporto sarebbe stato marginale e non incidente sulle violazioni contestate. In particolare, secondo l’assunto della difesa, il Dott. A. si sarebbe limitato a condividere, nel corso delle riunioni celebratesi nei mesi di febbraio e di marzo del 2021, l’opportunità di effettuare un ulteriore intervento sugli stipendi dei calciatori per la stagione sportiva 2020/2021, “conferendo ampia delega ai dirigenti delle singole aree in merito alle concrete modalità con le quali realizzare la suddetta manovra” (così a pag. 13 del reclamo). Una siffatta critica alla decisione del Tribunale federale non coglie nel segno. Il Giudice di primo grado ha – come pure si osserva nelle controdeduzioni al reclamo formulate dal Procuratore federale – correttamente inquadrato la responsabilità del Dott. A. nell’ambito della disposizione codicistica di cui all’art. 2392 c.c. che impone all’amministratore di società per azioni (e tanto vale anche per quello di società con azioni quotate nel mercato borsistico) di adempiere ai doveri imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze e di impedire i fatti pregiudizievoli di cui vengano eventualmente a conoscenza, facendo annotare – in caso di disaccordo rispetto a operazioni che gli altri amministratori intendano intraprendere – il proprio dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione (dando pure immediata notizia per iscritto al Presidente del collegio sindacale). In combinato con il predetto dovere di diligenza (e vigilanza) va letta la violazione di un obbligo a contenuto specifico, ovvero quello dell’amministratore di agire in modo informato (art. 2381 c.c.): l’amministratore non può difatti eccepire di aver delegato a una funzione aziendale una determinata attività, disinteressandosi poi di assumere informazioni (e vigilare) in ordine alla parte esecutiva dell’attività delegata. Peraltro, la giurisprudenza della Corte di legittimità ha chiarito come l’eventuale responsabilità dei dirigenti (a cui, secondo la difesa del Dott. A., sarebbero state delegate le concrete modalità di attuazione della seconda manovra stipendi) si andrebbe comunque ad aggiungere a quella dell’amministratore e non varrebbe certamente a elidere quest’ultima (così Cass., sez. II, 4 febbraio 2021, n. 2620, ove si legge che «ai sensi dell’art. 2396 c.c., ai direttori generali nominati dall’assemblea per disposizione dello statuto, si applicano le norme che regolano la responsabilità degli amministratori, ciò che ulteriormente conferma che la coesistente responsabilità di eventuali dirigenti delegati estranei al consiglio di amministrazione si aggiunge a quella dei singoli componenti del consiglio di amministrazione e non vale ad escluderla»). A fortiori, quanto appena esposto deve trovare applicazione alla fattispecie che ci occupa, dacché risulta documentalmente provato (e accertato dal Tribunale federale) che il Dott. A. fosse a conoscenza della seconda manovra stipendi, anche nella sua fase “esecutiva”. Difatti, la mail del 23 marzo 2021 (indicata, per mero lapsus calami, come 22.9.2021 nella decisione del Tribunale federale) – inviata, tra gli altri, al Dott. A. e contenente anche il riepilogo di quanto condiviso nella riunione del Comitato One Company (in sigla OC) del 22 marzo 2021 – mostra come tutti gli argomenti siano stati affrontati alla presenza del Dott. A.. Con riferimento alla (seconda) manovra stipendi si evince che il Sig. … ha informato tutto il gruppo O.C. (tra cui anche il Dott. A.) che, alla data del 22 marzo 2021, “9 giocatori hanno accettato il differimento di quattro mensilità”, ipotizzando sin da allora un beneficio di circa 22 mln sul conto economico 2020/2021; si aggiunga, dipoi, che nel file allegato si riportano proprio le parole attribuite dal documento al  Dott. A. il quale afferma che “le manovre correttive che abbiamo concordato negli ultimi due mesi ci permetteranno di mantenere sotto controllo il patrimonio netto e la cassa al 30 giugno 2021”. Da tale documento (che non risulta essere stato oggetto di contestazione da parte della difesa del reclamante) emerge come significativo il termine utilizzato da Paratici di “differimento” di quattro mensilità, che si pone oltre il concetto di semplice riduzione degli stipendi e prefigura l’avvenuto raggiungimento di un accordo integrativo con nove calciatori, sin da quella data. La compresenza e la contestualità degli interventi, tra gli altri di P. e di A., oltre che la convergenza su argomenti di natura contabile (manovre correttive che permetteranno di mantenere il patrimonio netto e la cassa sotto controllo al 30.06.2021, in una con la notizia della avvenuta accettazione del differimento di quattro mensilità e di un beneficio di 22 mln di euro sul conto economico 2020/2021), evidenziano una piena partecipazione del reclamante allo svolgimento della manovra stipendi 2020/2021. Infine, l’attualità dei termini con i quali viene rappresentato, da Paratici, l’accordo integrativo con nove calciatori – raggiunto già a marzo 2021 – fa seriamente dubitare della fondatezza di quanto riportato nel reclamo a proposito della presunta “inconsapevolezza” del Presidente del consiglio di amministrazione; quest’ultimo aveva al contrario piena contezza dei passaggi, anche esecutivi, della definizione degli accordi sugli stipendi con i singoli calciatori, essendo stato, per giunta, informato in ordine allo stato di avanzamento delle trattative. Trattative tutte condotte (e concluse) ben prima della chiusura dell’esercizio sociale 2021. Per le ragioni esposte, immune da vizi deve ritenersi l’accertamento svolto dal Tribunale federale quanto alla violazione, da parte del Dott. A. A., del principio di competenza economica con riferimento all’art. 4, comma 1, C.G.S., anche con riguardo alla seconda manovra stipendi.

Massima:  Ritenuta la responsabilità del dott. A. A. per entrambi i capi di incolpazione di cui alla sentenza impugnata, può essere apprezzata, in termini positivi, la richiesta subordinata della difesa del reclamante di riduzione della pena irrogata in primo grado. Ricorrono, infatti, in concreto, alcune circostanze idonee a giustificare la concessione delle attenuanti di cui all’art.13, comma 3, C.G.S.. In primo luogo, il ricordato contesto storico durante il quale si sono verificati i fatti addebitati: nel 2020, in piena pandemia da Covid-19 e in un periodo di lock down totale e, nel 2021, con la ripresa della pandemia non ai livelli del precedente anno, ma, pur sempre con caratteristiche preoccupanti. Si è quindi venuta a determinare una riduzione drastica dei ricavi, in costanza del mantenimento di costi elevati, che hanno indotto la Lega Calcio serie A e tutte le società sportive ad assumere provvedimenti relativamente alle retribuzioni dei calciatori. Con questo, non vuol certo dirsi che la prima manovra stipendi e la seconda manovra stipendi possano essere giustificate, stanti le conclamate violazioni accertate e confermate con questa decisione, ma solo che esse non sono state adottate in un contesto ordinario per fare fronte ad esigenze di bilancio prevedibili (il che avrebbe potuto addirittura comportare una aggravante), ma in una situazione di crisi sistemica derivante in gran parte dalla emergenza sanitaria in atto. Inoltre, va rilevato che, per quanto gravi e rilevanti siano state sul piano economico le due manovre, esse non hanno inciso sul piano del rispetto degli impegni finanziari della società, poiché le spese (anche i costi nuovamente generati prima della chiusura del bilancio per effetto degli accordi integrativi) risultano essere state sostenute dalla società in esecuzione degli accordi stipulati con i calciatori e con l’allenatore. Infine, va valutato, sul piano sostanziale, che le violazioni del principio di competenza contabile, che hanno dato vita alle violazioni dell’art. 4, comma 1, C.G.S., hanno avuto una durata limitata nel tempo, con conseguente attenuazione di possibili pregiudizi per il mondo esterno. Ed invero, l’aver inserito in bilancio, sia pure tra i fatti successivi al 30 giugno la stipula degli accordi integrativi, pur non essendo una pratica corretta e leale dal punto di vista della formazione e redazione del bilancio, ha comunque messo il terzo nelle condizioni di avere un quadro complessivo della situazione patrimoniale della società al momento della approvazione del bilancio (sebbene, lo si ripete, con costi che andavano per competenza riportati all’esercizio e non al post esercizio). Pertanto, possono accordarsi al Dott. A. le attenuanti ex art. 13, comma 3, C.G.S. e la sanzione della inibizione può essere rideterminata in mesi 10, mentre quella pecuniaria in euro 40.000,00 di ammenda, sanzione che, in concreto, appare anche maggiormente equilibrata rispetto a quanto concordato dalle difese con la Procura federale nei patteggiamenti della società e degli altri dirigenti. Non può invece accedersi alla richiesta di commutazione della inibizione in sanzione pecuniaria in ragione, comunque, della rilevanza economica del mancato e corretto inserimento dei costi di bilancio nel corso dell’esercizi .

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 011/TFN - SD del 20 Luglio 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 27907/336pf22-23/GC/gb del 19 maggio 2023 nei confronti del dott. A.A. - Reg. Prot. 187/TFN-SD

Massima: Mesi 16 di inibizione ed euro 60.000,00 di ammenda al presidente del Consiglio di Amministrazione della società Juventus per A) la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, per aver violato i principi di lealtà, correttezza e probità riferibili ad ogni atto e comportamento avente rilevanza in ambito federale, per avere nella stagione sportiva 2019-2020 depositato presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A gli accordi di riduzione di 4 mensilità stipendiali (marzo, aprile, maggio e giugno 2020) di 21 calciatori e dell’allenatore e di avere omesso, nel contempo, di depositare gli accordi economici di integrazione ovvero di recupero di tre delle quattro mensilità rinunciate (aprile, maggio, giugno 2020) già conclusi con i medesimi calciatori e con l’allenatore, nella consapevolezza, sia che la riduzione stipendiale avrebbe dovuto riguardare soltanto una mensilità, sia che gli accordi economici contenenti le integrazioni stipendiali per il recupero delle tre mensilità rinunciate sarebbero stati depositati dopo il 30.6.2020, ovvero dopo la chiusura dell’esercizio contabile al 30.06.2020, come poi effettivamente accaduto. Il tutto al precipuo fine di postergare i costi correlati alle mensilità di stipendio dei calciatori di aprile, maggio e giugno 2020 (tre mensilità) all’esercizio contabile successivo 2021, con ciò peraltro violando il principio contabile di competenza economica e, nel contempo, violando il principio di par condicio con le altre società consorelle della Lega Nazionale Professionisti Serie A, in punto di equilibrio economico finanziario.

B) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver violato i principi di lealtà, correttezza e probità riferibili ad ogni atto e comportamento avente rilevanza in ambito federale, per avere nella stagione sportiva 2020-2021 depositato presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A accordi di riduzione stipendiale di importi sostanzialmente pari a 4 mensilità (marzo, aprile, maggio e giugno 2020) di 17 calciatori nella consapevolezza che non vi sarebbe stata alcuna riduzione stipendiale effettiva, in quanto i medesimi importi sarebbero stati riconosciuti agli stessi calciatori (circostanza poi non verificatasi soltanto per due degli anzidetti calciatori) nelle stagioni sportive successive, così come già concordato fra le parti (prima della chiusura della stagione sportiva 2020-2021) attraverso scritture private non riportate su moduli federali (le c.d. side letter). Circostanza poi effettivamente verificatasi attraverso il deposito, nella stagione sportiva successiva e comunque successivamente al 30.6.2021, data di chiusura dell’esercizio contabile 2021 (salvo che per uno degli anzidetti calciatori, il quale ha percepito gli importi stipendiali rinunciati nella stagione 2022/23 a titolo di incentivo all’esodo) di accordi economici di integrazione stipendiale. Il tutto al precipuo fine di postergare negli esercizi successivi (2022 e, per alcuni, anche 2023) i costi correlati agli importi rinunciati dai calciatori prima del 30.06.2021, con ciò peraltro violando il principio contabile di competenza economica e, dunque, in tal modo violando il principio di par condicio con le altre società consorelle della Lega di A, in punto di equilibrio economico finanziario …..Quanto alla manovra stipendi 2019-2020, consistita nella postergazione delle mensilità di stipendio dei calciatori di aprile, maggio e giugno 2020 all’esercizio contabile successivo 2020-2021, costituisce dato di fatto oggettivo che la stessa abbia avuto quale effetto immediato e concreto di evitare l’appostazione in bilancio di costi e/o debiti per circa 90 milioni di euro, onde non può dubitarsi della contrarietà di siffatto modus operandi al principio contabile di competenza economica e, conseguentemente, anche della violazione del principio di par condicio con le altre società consorelle della Lega Nazionale Professionisti Serie A in punto di equilibrio economico finanziario. Nonostante le contrarie considerazioni difensive, invero, è fin da subito stato chiaro a tutte le parti coinvolte nella vicenda, i tesserati prima di ogni altro, che la disponibilità all’apparente riduzione delle mensilità sarebbe stata compensata dal contestuale, se pure apparentemente differito, impegno della società a riconoscere loro tre delle quattro mensilità. Depone, in tal senso, il documento del 28.3.2020 congiuntamente sottoscritto dal dott. …. e dal tesserato …. con cui le parti concordavano che “[…] la prima squadra si riduce la propria retribuzione annuale della stagione sportiva 2019/2020 di un importo corrispondente ai ratei mensili di marzo, aprile, maggio e giugno 2020” con l’espressa previsione, non subordinata ad alcuna condizione di sorta, che “nelle prossime settimane, società e calciatori perfezioneranno la formalizzazione dei singoli accordi contrattuali, come previsto dalle normative vigenti e in base all’accordo raggiunto, in cui tre dei quattro ratei saranno ridistribuiti sui contratti in essere, a partire dalla stagione 2020/2021.” A tutto voler concedere, dunque, la scrittura parla già di accordo raggiunto sull’incondizionato riconoscimento di tre delle quattro mensilità con pagamento garantito dal Presidente, circostanza che avrebbe comportato l’obbligo, già in sede di redazione del bilancio al 30 giugno 2020, di annotare tale voce di debito. Per quanto visto, però, tanto non è avvenuto, in quanto scopo della fittizia operazione, al momento della sua ideazione e realizzazione, era quello di rappresentare all’esterno una situazione economico-patrimoniale diversa da quella reale e, in particolare, con una minore esposizione debitoria. Solo in quest’ottica, del resto, si spiega il contenuto delle conversazioni sulla piattaforma WhatsApp tra il capitano … ed il resto della rosa con cui: si raccomanda di non diffondere alla stampa, “per questioni legislative di Borsa”, l’effettivo contenuto dell’accordo, di cui sarebbe stata resa nota dalla società, con apposito comunicato, solo la parte riferita alla riduzione delle mensilità (“per aiutare il club, ribadisco di comunicare solo questo a mezzo stampa”); si preannuncia già per l’indomani l’invio, “in caso di ok […] di un foglio firmato dal Presidente dove si fa garante di quanto detto sopra” unitamente a due separate scritture, l’una di riduzione e l’altra di integrazione (priva di data), da firmare e restituire contestualmente alla società, che avrebbe di poi provveduto, come emerso, al formale deposito della prima nella immediatezza della sua ricezione e della seconda a luglio del 2020. La contestualità dell’invio e della contestuale sottoscrizione delle due scritture è altresì emersa dall’accordo di integrazione sottoscritto dal tesserato …., trasmesso a mezzo e-mail dal suo rappresentante in data 29.4.2020, recante anche l’apposizione della data del 29.4.2020 quale giorno di avvenuta sottoscrizione. Risulta ancora, la contestualità delle sottoscrizioni delle due scritture, come evidenziato dall’atto di deferimento, dal contenuto e dagli allegati alle mail del 26.4.2020 e del 28.4.2020 trasmesse dal segretario … ai dirigenti e/o collaboratori, …, con l’indicazione dei calciatori che avevano già aderito alla “manovra stipendi”, nonché dalla consegna ai calciatori a maggio del 2020, alla ripresa degli allenamenti, di nuovi moduli di riduzione ed integrazione (“Altre scritture”) del medesimo contenuto di quelli già precedentemente trasmessi e concordati, nuovamente sottoscritti, tutti senza l’apposizione di data, così consentendo alla società di depositare presso la Lega di Serie A i soli moduli di riduzione con la data del 12.5.2020, ad esclusione dei moduli dei tesserati … e .., rispettivamente riportanti la data del 20 e del 23.5.2020, e dell’allenatore ..Le anzidette circostanze, alfine, trovano conferma nelle dichiarazioni rese dai soggetti e tesserati sentiti in sede di s.i.t. e di audizione. Ferma la sussistenza della violazione del principio contabile di competenza economica e del principio di par condicio con le altre società consorelle della Lega Nazionale Professionisti Serie A in punto di equilibrio economico finanziario, nella specie sussumibili nella violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza previsti dall’art. 4, comma 1, CGS-FIGC, norma che rappresenta “una ‘clausola generale’ al cui contenuto precettivo i soggetti dell’ordinamento sportivo devono ineludibilmente conformare la propria condotta” (CFA, S.U., n.110-2022/2023), le risultanze istruttorie consentono di affermare con ragionevole certezza l’apporto causale del dott. Andrea Agnelli nella cd. manovra stipendi 2019/2020. Ed invero, anche a volere escludere che il Presidente …sia stato l’unico ideatore della manovra, di certo non può verosimilmente escludersi che sia stato parte integrante ed essenziale della manovra, avendo già acquisito sin dal 18.2.2020 la consapevolezza dello stato di conti della società, come risulta inconfutabilmente dal tenore della sua mail del 22.2.2020 evidenziata dal Procuratore Federale in sede di udienza: “La situazione ROLL, come sapete, segna -177 al momento. […] Il nostro obiettivo deve essere contenere le perdite nella stagione in corso a -50.” Non v’è dubbio, altresì, dell’apporto fornito alla realizzazione della manovra dalla sua garanzia personale, quale organo apicale della società, al pagamento delle retribuzioni mensili solo apparentemente rinunciate, in realtà solo postdatate all’esercizio successivo, in quanto già rappresentata, nella mail del 18.3.2020 inviatagli da Marco Re, la difficoltà di operare una mera riduzione delle mensilità ove non accompagnata dalla possibilità di spalmarle negli anni successivi. Ed è propria nell’ottica della garanzia personale offerta dal Presidente che vanno letti i messaggi appostati dal calciatore ….sulla piattaforma WhatsApp: - “Ciao a tutti, come sapete stiamo parlando con …ed il presidente per cercare di aiutare il club e tutti i dipendenti in questo momento di difficoltà. La proposta finale è questa: Ci mancano quattro mesi di salario 3 mesi pagati in caso riusciamo a finire il campionato 2 mesi e mezzo in caso di stop Il presidente ha garantito il pagamento di una mensilità il 1° luglio ed il resto nella stagione 20/21. Ringrazio davvero tutta la squadra per la sensibilità. In caso di ok domani avrei un foglio firmato dal presidente dove si fa garante di quanto detto sopra. Per questioni legislative di Borsa la comunicazione che uscirebbe è solo della rinuncia ai 4 mesi, è chiesto di NON PARLARE NELLE INTERVISTE (il carattere maiuscolo è proprio del messaggio postato: nds) sui dettagli di questo accordo. Entro stasera bisogna prendere una decisione, è ovvio che è una cosa che non piace a nessuno ma stiamo vivendo un momento drammatico …”. - “I prossimi passi sono questi: Vi arriverà nei prossimi giorni un foglio che vale tutto o niente come quello che abbiamo firmato io e il Presidente dove ci impegniamo a lasciare i restanti mesi di questa stagione. Successivamente saranno contattati i vostri avvocati o agenti e NELLO STESSO MOMENTO (il carattere maiuscolo è proprio del messaggio postato: nds) saranno firmati i contratti validi per questa stagione e la prossima. La Juventus farà un comunicato stampa dove dirà che rinunciamo a 4 mensilità per aiutare il club, ribadisco di comunicare solo questo a mezzo stampa.” E’ solo in ragione delle intese raggiunte con i calciatori e la garanzia personale del Presidente al pagamento delle loro mensilità, come da scrittura del 28.3.2020 a firma congiunta del Presidente e di …, dunque, cha la società può trasmettere alla stampa il noto comunicato del 28.3.2020 in cui si evidenzia l’intervenuta riduzione dei compensi per un importo pari alle mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 e luglio, con effetti economici e finanziari positivi per circa 90 milioni sull’esercizio 2019-2020 nonostante fosse ben chiaro alle parti interessate, come visto, che si trattasse, in realtà, di una mera postdatazione del pagamento di tre delle anzidette quattro mensilità, da spalmare sugli esercizi successivi, circostanze che la documentazione contabile e contrattuale versata in atti, come indicata nell’atto di deferimento, ha confermato essersi effettivamente realizzata. Solo per completezza espositiva e per quant’altro possa occorrere, di seguito si riporta il testo dell’accordo del 28.3.2020: “28.3.2020 Tenuto conto dell’emergenza di sanità pubblica e delle conseguenti ricadute finanziarie e volendo contribuire a supportare la Società in questo momento, la Prima squadra si riduce la propria retribuzione annuale della stagione sportiva 2019/2020 di un importo corrispondente ai ratei mensili di marzo, aprile, maggio e giugno 2020. Nelle prossime settimane, società e calciatori perfezioneranno la formalizzazione dei singoli accordi contrattuali, come previsto dalle normative vigenti e in base all’accordo raggiunto, in cui tre dei quattro ratei saranno ridistribuiti sui contratti in essere, a partire dalla stagione 2020/2021. Si precisa che nel caso in cui un calciatore verrà trasferito, l’equivalente dei tre ratei sarà riconosciuto quale incentivo all’esodo. Si precisa inoltre che l’equivalente di un rateo verrà corrisposto ad inizio luglio quale anticipo sulla retribuzione di luglio e sempre nel caso in cui un calciatore verrà trasferito, detto anticipo verrà dedotto dall’incentivo all’esodo.” Considerazioni analoghe a quelle sviluppate sub punto 3 valgono, quanto alla violazione dei principi di cui all’art. 4, comma 1, CGS, anche in relazione alla manovra stipendi 2020/2021. Nella specie, come analiticamente evidenziato nella relazione finale di indagine versata in atti, la manovra emolumenti ha interessato quasi tutti i calciatori di prima squadra e, anche per quanto emerge dalla lettura dei contratti acquisiti presso la LNP-A (moduli “Altre Scritture” ex art. 3.5 dell’accordo collettivo), ha riguardato: - il mancato pagamento degli emolumenti previsti per le mensilità da marzo a giugno 2021 (fatte salve alcune eccezioni), per complessivi euro 63.971.902,6085 riferiti a 17 calciatori; - le integrazioni stipendiali per complessivi euro 28.287.466,7987 (non contenenti, a differenza della prima manovra 2019/2020, la previsione di “incentivo all’esodo” nel caso di trasferimento del calciatore) riferite a 9 calciatori. Anche per questa manovra la riduzione dei compensi e la integrazione, all’esito dell’esame di varie bozze, risultano predisposte contestualmente, sebbene depositate le prime, previo trasferimento sui moduli LNP-A “Altre Scritture” ex art. 3.5 dell’accordo collettivo (con data sempre data del file compresa tra il 6.4.2021 ed il 3.5.2021) entro la fine dell’esercizio 2020/2021 e le seconde successivamente alla chiusura del ridetto esercizio. Le circostanze, oltre che risultare dal materiale sequestrato dalla P.G. nel corso delle indagini, risultano, anche in questo caso, confermate dai calciatori escussi a sommarie informazioni. Si riportano, per completezza espositiva ed a titolo esemplificativo, alcune delle dichiarazioni rilasciate dai calciatori: - “Abbiamo fatto anche qui una cosa similare, ricordo di ‘spostare’ in avanti i mesi, senza però togliere nulla, neanche un mese … Io non ricordo bene se era obbligatorio o se ognuno decideva da sé. In quel momento io e la JUVE stavamo parlando del rinnovo e non andavamo molto d’accordo. Io non volevo aderire a questa operazione sullo stipendio, volevo semplicemente ricevere tutti i mesi il mio stipendio; poi parlando con il mio gruppo di lavoro, mi hanno detto: ‘meglio se lo facciamo, abbiamo un buon rapporto con la società, anche per avere poi migliori prospettive per il rinnovo. Io non volevo ma l’ho fatto.” (…); - “È avvenuto un altro accordo, di spostare. Il primo accordo è stato un accordo di squadra, il secondo è stato un accordo individuale, ognuno ha fatto il suo. Questo secondo accordo era di spostare quattro mesi, potevi accettare o no; quelli che accettavano avrebbero preso tutto l’anno dopo. Ognuno ha fatto per conto suo. Quelli che hanno fatto, hanno fatto sempre nel senso di aiutare il club. Era solo spostamento” (….); - “Penso che vi sia stato qualcosa, ricordo che vi è stato qualcosa relativo allo ‘spostare’. La seconda volta, credo che … mi ha chiamato dicendomi che aveva parlato con la società; era ancora difficile la situazione perché ancora il club non stava avendo ricavi e la società aveva chiesto di spostare alcuni mesi. Non ricordo quanti mesi; io nel momento in cui mi hanno detto che era solo uno spostamento e che avrei recuperato i soldi l’anno dopo, per me andava benissimo ed ho accettato subito” (…). In definitiva, fine precipuo della seconda manovra, al pari della prima posta in essere in violazione del principio contabile di competenza economica e di quello di par condicio con le altre società di Lega A in punto di equilibrio economico finanziario, era postergare agli esercizi successivi parte degli emolumenti previsti per la stagione 2020/2021. Tale risultato era raggiunto, come emerso dagli atti: - concordando con i singoli calciatori la riduzione di importi stipendiali (pari a sostanzialmente quattro mensilità, relative a marzo, aprile, maggio e giugno 2021), riportandola sui moduli federali; - ottenendone la sottoscrizione dei calciatori e provvedendo al deposito presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie A tra la fine del mese di aprile 2021 e la metà del mese di maggio 2021; - predisponendo e sottoscrivendo, nel contempo, scritture private (cd. side letter) consegnate ai calciatori nella stessa stagione sportiva 2020-21, con le quali la società si impegnava incondizionatamente a provvedere alla restituzione degli importi oggetto di riduzione attraverso accordi di integrazione che sarebbero stati depositati in Lega nella stagione sportiva successiva, o nel caso in cui il calciatore non fosse più stato tesserato con la società Juventus, attraverso accordi contenenti la previsione di un incentivo all’esodo. Come sopra accertata, anche con riferimento alla seconda manovra stipendi, la violazione dei principi contestati, deve evidenziarsi quanto all’apporto causale del dott. …, come peraltro esposto in apertura di udienza dal Procuratore Federale, la piena consapevolezza dello stesso in ordine alla situazione economico-finanziaria della società. La situazione gli è nota, a dir poco, sin dal 20.9.2020, allorché il dirigente …, con mail in pari data, gli rappresenta la necessità di procedere, anche per l’esercizio 2020/2021, ad “Ulteriori azioni di miglioramento”, come elencate nella stessa comunicazione, riguardanti anche la “manovra stipendi che abbiamo ipotizzato pari a tre mensilità […]”. Nel corso di una riunione del 22.9.2021 cui partecipa anche il Presidente, in cui questi fa espresso riferimento alle manovre correttive concordate negli ultimi due mesi che “ci permetteranno di mantenere sotto controllo il patrimonio netto e la cassa al 30 giugno 2021”, il dirigente F.P. riferisce che “ad oggi 9 giocatori hanno accettato il differimento di 4 mensilità. Questi sono: […] con un beneficio di circa € 22 m sul conto economico 2020/2021. D.L., B. e M. dovrebbero seguire a breve (€7,5m). Da giovedì cominceremo i colloqui con i giocatori brasiliani e R. ma non dovrebbero esserci criticità. Per M. è diverso in quanto giocatore in prestito. Non abbiamo ancora approcciato CR7, D. e R. Il OC ritiene opportuno non divulgare la manovra stipendi esternamente. Se interpellato dai media, CA riferirà di un dialogo costante sempre aperto con tutti gli stakeholder interni rispettando le scadenze contrattuali.” È di tutta evidenza come l’effettiva situazione economico-finanziaria sia ben nota al Presidente del C.d.A., costantemente informato e aggiornato sullo stato dell’arte. Ed è altresì evidente l’identità di scopo e di modalità, con le opportune variazioni del caso, con la manovra stipendi dell’anno precedente. Anche per la seconda manovra, pertanto, in disparte chi sia stato il suo ideatore, non può non affermarsi che, senza il consenso e l’adesione del Presidente del sodalizio, non sarebbe stato possibile raggiungere alcuna intesa con i calciatori, circostanza di per sé idonea a rendere prive di pregio le osservazioni della difesa in ordine alla provvisorietà dei file sequestrati presso lo studio del legale esterno, nonché in ordine al tecnicismo sotteso ai contratti di novazione e di rinuncia asseritamente ignorato dal Presidente …., personalità di spicco e di indubbia competenza nel mondo sportivo ed imprenditoriale. Basti qui richiamare, in proposito, quanto normalmente previsto dall’art. 2932 cc in ordine all’obbligo degli amministratori di adempiere ai doveri imposti dalla legge (nella fattispecie, in presenza di società quotata, anche dal TUF) e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze (co. 1), alla loro responsabilità nelle ipotesi in cui, pur essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose (co. 3), salvo che abbiano fatto annotare senza ritardo il loro dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al Presidente del collegio sindacale (co. 4). Nella specie è di palese evidenza, a tutto voler concedere, l’assenza di alcuna manifestazione di dissenso, il che rende altresì inconferente il rilievo difensivo della definizione delle negoziazioni affidata alle aree di funzionamento della società.

Massima: Prosciolto il presidente dall’accusa di violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in violazione e/o elusione di quanto previsto dall’art. 6.2, paragrafo 7, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC (cfr. C.U. n. 102/A del 17 aprile 2019) per avere, in concorso con l’agente sportivo sig. …. conferito un mandato, a quest’ultimo, in data 20 febbraio 2020, per il rinnovo di contratto del 26 marzo 2020 del calciatore …, in assenza di una reale attività di intermediazione dell’agente che era stata svolta direttamente dal calciatore con il Presidente della Juventus FC Spa…Negli atti acquisiti e riversati nel fascicolo, pur potendosi trarre, per quanto dichiarato dallo stesso dott. …, la mancanza di attività dell’agente Lippi in ordine al rinnovo contrattuale con il tesserato …, non è dato rinvenire alcun apporto causale del primo in ordine alla fittizietà del mandato conferito al secondo, evidentemente da ascriversi a fatto esclusivo del dirigente preposto all’apposita area societaria. Ove così non fosse, del resto, qualora l’atto fosse stato effettivamente voluto dal Presidente del C.d.A., il suo rifiuto di procedere alla remunerazione dell’agente risulterebbe incomprensibile, non potendosi di certo sostenere che il contenuto della intercettazione sia stato volutamente dissimulato. In definitiva, pur tenuto conto come, ai fini della declaratoria di responsabilità del deferito sia sufficiente la sola ragionevole certezza della sua partecipazione ai fatti contestati, desumibile anche dalla sola ricorrenza di indizi, univoci, certi ed inequivocabili, in assenza di siffatti elementi non può che addivenirsi, sul punto, ad una pronuncia di proscioglimento.

Massima: In punto sanzioni è di tutta evidenza come spetti “all’organo procedente, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto fra l’infrazione e il fatto che assume rilevanza disciplinare e stabilire, quindi, la misura della sanzione da irrogare nel caso concreto. Si deve anche, in generale, ricordare che, secondo l’art. 12, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, sono gli organi di giustizia sportiva che stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari. […]. Spetta, quindi, al Giudice federale determinare la tipologia e l’ammontare della sanzione, in relazione alla gravità dei fatti contestati dalla Procura Federale e, poi, accertati nel giudizio” (Coll. garanzia CONI - dec. n. 40 depositata l’8.5.2023) e potendo procedere, il Giudice federale, ex 12, co. 2, CGS-FIGC anche all’applicazione congiunta delle sanzioni previste dall’art. 9, co. 1, CGS-CONI norma che a sua volta consente l’applicazione nei confronti delle persone fisiche di una o più di dette sanzioni “commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi”. Ritiene il Collegio, attesa la natura di norma di chiusura del sistema dell’art. 4, co. 1, CGS-FIGC che i doveri di lealtà, correttezza e probità ivi sanciti “si connotano, nei confronti dei soggetti dell’ordinamento sportivo, in maniera più intensa rispetto agli altri soggetti dell’ordinamento” e che la stessa costituisce, pertanto, “una ‘clausola generale’ al cui contenuto precettivo i soggetti dell’ordinamento sportivo devono ineludibilmente conformare la propria condotta” (CFA, S.U., n.110-2022/2023). Ciò che si richiede alla sanzione, inoltre, “onde poter svolgere la funzione propria di prevenzione sociale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita”, è che sia “necessariamente proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo” (cosi CFA, S.U., cit.). Nella specie, quanto alla gravità dei fatti – ex art. 12, comma 1 CGS – devono rimarcarsi: la natura ripetuta in due esercizi successivi dei comportamenti censurati, in ragione di tanto attinti dal vincolo della continuazione; la rilevanza dei comportamenti ascritti, peraltro riferibili a società quotata, che hanno fornito all’esterno una rappresentazione della situazione economicofinanziaria della società non corrispondente alla realtà; la consapevolezza, nell’organo apicale, della rappresentazione all’esterno di una situazione non corrispondente alla realtà societaria e, in ogni caso, la mancata adozione di atti idonei ad impedire siffatta rappresentazione non veridica, come del resto è avvenuto laddove è stato impedito il pagamento della remunerazione richiesta dall’agente ….Non ignora infine, il Collegio, come la sanzione debba rispondere ai canoni di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza richiesti dall’art. 44, comma 5, CGS ampiamente e diffusamente esplicitati da CFA. S.U. n. 110-2022/2023, cui si ritiene fare mero rinvio in ragione della loro condivisione.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0115/CFA del 5 Giugno 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 0165/TFN-SD/2022-2023 del 28.04.2023

Impugnazione – istanza: Paganese Calcio 1926 Srl/Procura Federale

Massima: Accolto il reclamo e per l’effetto inflitta l’ammenda di € 5.500,00 in luogo di quella di € 14.000,00 comminata dal TFN per il mancato adempimento della società all’accordo ex art. 126 CGS di € 500,00 … Ciò che costituisce oggetto del reclamo è unicamente la misura della sanzione irrogata dal TFN-SD, superiore alla richiesta della Procura Federale e ritenuta dalla Paganese Calcio Srl ingiusta e sproporzionata in rapporto, da un lato, all’entità della sanzione pattuita in sede di accordo ex art. 126 CGS e, dall’altro, alla capacità economica di una Società militante nel campionato dilettantistico. Di tutto ciò il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto, applicando acriticamente l’orientamento giurisprudenziale costante del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare in materia di mancato rispetto dell’accordo ex art. 126 CGS, che prevede l’aumento fino a un terzo della sanzione base, così aggravando in peius la sanzione richiesta dalla Procura Federale. Il tema non è nuovo per questa Corte federale che ha di recente trattato della possibilità per il giudice sportivo adito di mitigare o inasprire la sanzione rispetto alla richiesta formulata dalla Procura nell’atto di deferimento (Sez. I, dec. n. 100 CFA del 8.5.2023), giungendo ad affermare che, se in grado d’appello vi sono specifiche norme al riguardo (art. 73 per la Corte sportiva di appello a livello nazionale, art. 78 per la Corte sportiva d’appello a livello territoriale e art. 106 del CGS per la Corte federale d’appello), “non risultano analoghe disposizioni per i tribunali di prime cure”, seppur sia sembrato “evidente che il principio della sanzionabilità in peius dei reclamanti valga anche per queste corti”. Il principio espresso dalla prima Sezione della CFA per il quale l’inciso “se valuta diversamente in fatto o in diritto le risultanze del procedimento di prime cure”, depone nel senso di consentire l’aggravamento della sanzione solo nel caso di motivata diversa valutazione in fatto o in diritto delle risultanze del processo, porta alla conseguenza che la possibilità di valutare diversamente in fatto e in diritto le risultanze del procedimento equivale a consentire al giudice di valutare diversamente i fatti che ne costituiscono il presupposto, di talché può tanto inasprire, quanto mitigare la sanzione rispetto alla richiesta formulata dalla Procura nell’atto di deferimento. Nel caso di specie, tuttavia, ritengono queste Sezioni Unite che le ragioni illustrate dalla Paganese Calcio 1926 Srl. sin dalla memoria difensiva prodotta in occasione della Comunicazione di conclusione delle indagini della Procura Federale – e accolte dalla Procura medesima quale fondamento della ulteriore diminuzione derivante dalla applicazione di circostanze attenuanti – siano determinanti nella rivalutazione del fatto e del diritto. Infatti, le problematiche evidenziate dalla Società in ordine alla perdita di punti in classifica che ha determinato la retrocessione della Paganese dalla Lega PRO alla LND, erano state in sede di accordo ritenute dalla Procura Federale “non imputabili alla Società” e per ciò meritevoli dell’applicazione di attenuanti di consistente portata.Ne consegue che, a giudizio di questa Corte, ammessa in via di principio e per espressa previsione normativa la possibilità, anche per il giudice di prime cure, di incidere sulla determinazione della sanzione anche in peius rispetto alla richiesta contenuta nell’atto di deferimento, in questi casi l’apprezzamento del giudice d’appello deve essere particolarmente rigoroso. E ciò con particolare riferimento all’accertamento dell’esistenza – nella decisione di primo grado – di una motivazione adeguata e coerente con la ragione e il contenuto del deferimento e a fortiori quando, non solo la diversa valutazione dei fatti, ma la stessa configurazione giuridica dell’imputazione assuma una veste diversa e soprattutto più gravatoria ad opera del giudice, con tutte le conseguenze che, sul piano del rispetto dei principi del giusto processo, questa diversa imputazione comporta. Tornando quindi all’oggetto dell’odierno reclamo, queste Sezioni Unite rilevano innanzitutto che, nella specie, il Tribunale non sembra aver rivalutato diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di prime cure, come recita la norma. Sostanzialmente, infatti, la motivazione dell’incremento della sanzione pecuniaria elevata da euro 11.000 a euro 14.000, che equivale ad un aumento di un terzo, è stata giustificata testualmente con la seguente stringata motivazione: “(…) secondo il costante orientamento di questo Tribunale, la sanzione per il caso in esame deve determinarsi nella misura base aumentata di circa un terzo per il detto inadempimento del sottoscritto accordo ex art. 126 CGS”. Il costante orientamento richiamato prevede che l’inadempimento dell’accordo sia causa di dispendio di attività da parte degli organi della giustizia sportiva. Il che è quanto dire che il fatto di aver generato il contenzioso per non aver la Società versato la sanzione dell’ammenda di euro 500 irrogata ex art. 126 CGS, merita un supplemento di sanzione, anche rispetto a quello concordato tra le parti in giudizio, senza valutazione delle situazioni peculiari. Come osservato dalla CFA nella cit. decisione, condivisa da queste Sezioni Unite, la giustificazione addotta per aggravare la sanzione base – ancorché riconducibile alla giurisprudenza costante del TFN-SD - non tiene conto del fatto che in primis l’attività degli Uffici Federali è l’effetto naturale dell’impegno che genera qualsiasi contenzioso; in secundis il Tribunale neppure ha tenuto conto della circostanza processualmente significativa e certamente rilevante ai fini della motivazione del giudizio, per la quale la concessione dell’attenuante in sede di accordo da Parte della Procura, è stata espressamente motivata dall’aver evidenziato la Paganese Calcio 1926 Srl., nella propria memoria difensiva, la ricorrenza straordinaria di “problematiche non imputabili alla Società in ordine alla perdita di punti in classifica che ha contribuito alla retrocessione della Paganese dalla Lega PRO alla LND”, tradotto nella concordata richiesta di applicazione della sanzione dell’ammenda di € 500, ritenuta adeguata alla nuova categoria di appartenenza, diversamente dalla forte penalizzazione qual era la sanzione base di 11.000 euro. Non è invece accoglibile il motivo di reclamo con cui è richiesta la rideterminazione della sanzione nella misura patteggiata di euro 500,00. In proposito giova rammentare che il mancato pagamento dell’ammenda concordata con la Procura Federale da parte della Società, comporta la revoca della decisione e di conseguenza l’applicazione di una nuova sanzione, e non già di quella patteggiata.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 165/TFN - SD del 28 Aprile 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimenti n. 19516/845pf22-23/GC/gb del 22 febbraio 2023 e n. 19549 /846pf21-22/GC/blp del 22 febbraio 2023, nei confronti della società Paganese Calcio 1926 Srl - Reg. Prot. 125-126/TFN-SD

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda di € 14.000,00 per la violazione 1) di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. II), punto 1), lett. d) delle NOIF per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per il mancato deposito alla Co.Vi.So.C., entro il termine del 31 marzo 2022, della relazione contenente il giudizio della società di revisione sulla semestrale al 31 dicembre 2021; 2) di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del CGS in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. III), punto 1), lett. b) delle NOIF per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per il mancato deposito alla Co.Vi.So.C., entro il termine del 31 maggio 2022, della relazione contenente il giudizio della società di revisione sulla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2022…..Ed invero, la vicenda sportiva del fallimento del Catania Calcio, con la conseguente esclusione dal campionato di quest’ultima e nuova determinazione della classifica della scorsa stagione della Serie C – seppur evento di rilevante portata che ha coinvolto direttamente anche la Paganese Calcio – non può però assumere i caratteri dell’evento straordinario o di forza maggiore tale da considerarsi esimente o scusante per l’inosservanza della normativa federale in materia gestionale ed economica. D’altra parte, la possibilità che le decisioni della Giustizia Sportiva ovvero di altre Autorità, così come altri eventi legati alla gestione delle società calcistiche nei campionati professionistici, possano determinare mutamenti di classifica o dei risultati sportivi acquisiti (magari con la necessità di spareggi) è in verità evento del tutto possibile, comunque non così infrequente, che le società calcistiche ben conoscono o in ogni caso devono tenere in considerazione.Pur riconoscendo, quindi, l’ampia rilevanza degli eventi sportivi riferiti dalla deferita nell’ultima stagione sportiva, questi non possono ammettersi come fatti straordinari determinanti l’impossibilità sopravvenuta della prestazione (i.e. deposito della relazione della società di revisione sulla situazione patrimoniale); tale adempimento costituisce in verità obbligo essenziale per l’ordinamento federale ed i termini previsti dalla normativa sono pacificamente perentori. Le società affiliate sono, d’altra parte, tenute al corretto adempimento delle prescrizioni in materia gestionale ed economica sicché per tali incombenti - specialmente per una società di capitali iscritta ad un campionato professionistico – si richiede un’adeguata organizzazione ed una prudente gestione, e non può pertanto costituire esimente o giustificazione del mancato e/o ritardato adempimento l’improvviso mutamento della classifica sportiva con la necessità di effettuare spareggi per la retrocessione. Per gli stessi motivi ed allo stesso modo risulta poi non scusabile il mancato pagamento di quanto stabilito nell’accordo ex art. 126 CGS, di talché non può trovare accoglimento la misura della sanzione richiesta dalla deferita; al contrario, secondo il costante orientamento di questo Tribunale, la sanzione per il caso in esame deve determinarsi nella misura base aumentata di circa un terzo per il detto inadempimento del sottoscritto accordo ex art. 126 CGS.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 135/TFN - SD del 23 Febbraio 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 17662 /430pf22-23/GC/blp del 31 gennaio 2023, nei confronti dei sigg. M.F. e M.A., nonché nei confronti della società Novara Football Club Spa - Reg. Prot. 119/TFN-SD

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS, ammenda di € 2.000,00 al Presidente del Consiglio di Amministrazione della società per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1 del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. III), comma 1, delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per il mancato deposito alla Co.Vi.So.C., entro il termine del 30 novembre 2022, della relazione contenente il giudizio della società di revisione sulla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre 2022. In relazione ai poteri e alle funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi. Giorni 20 di inibizione al Consigliere con delega alla gestione amministrativa e legale rappresentante pro tempore della società per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. III), comma 1, delle NOIF per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per il mancato deposito alla Co.Vi.So.C., entro il termine del 30 novembre 2022, della relazione contenente il giudizio della società di revisione sulla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre 2022. In relazione ai poteri e alle funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi. Ammenda di € 6.670,00 alla società a titolo di responsabilità diretta ed a titolo di responsabilità propria della violazione dell’art. 31, comma 1, del CGS.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0094/CFA del 21 Giugno 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione n. 141/TFN-SD 2021/2022 dell’11 maggio 2022 del Tribunale Federale Nazionale della FIGC, Sezione Disciplinare

Impugnazione – istanza: Paganese Calcio 1926 s.r.l. - sig. R.F. - sig. T.R.

Massima: Ridotta da mesi 6 a mesi 3 l’inibizione a carico del presidente e del procuratore speciale della società ritenuti responsabili della violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 80 delle NOIF per aver omesso di dare riscontro in maniera “tempestiva ed efficace” alle numerose richieste istruttorie formulate dalla Co.Vi.So.C. nell’ambito dello svolgimento della sua attività di controllo. Anche la società ridotta l’ammenda da € 10.000,00 ad € 5.000,00….Ai sensi dell’art. 80 NOIF “[1] Al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei Campionati, così come previsto dall’art. 12, comma 1, della legge 23 marzo 1981, n. 91, modificato dalla Legge 18 novembre 1996, n. 586, alla Co.Vi.So.C. è attribuita una funzione di controllo sull’equilibrio economico-finanziario delle società di calcio professionistiche e sul rispetto dei principi di corretta gestione. [2] Nell’esercizio della funzione di controllo, la Co.Vi.So.C., tra l’altro, può: a) richiedere il deposito di dati e di documenti contabili e societari e di quanto comunque necessario per le proprie valutazioni; b) richiedere di fornire informazioni integrative relative ai documenti depositati; c) richiedere informazioni in merito a tutti i soggetti che controllano direttamente o indirettamente le società, compreso il soggetto cui sia riconducibile il controllo finale sulle stesse e sul gruppo di cui eventualmente facciano parte; d) apportare rettifiche al valore degli aggregati utilizzati dalle società per il calcolo degli indicatori, di cui al successivo art. 85, al fine di neutralizzare gli eventuali effetti economici, finanziari e patrimoniali di specifiche operazioni di natura ordinaria o straordinaria che alterino il valore dei suddetti aggregati. [3] Nell’ambito della sua attività la Co.Vi.So.C. può proporre l’attivazione di indagini e procedimenti disciplinari”. La previsione ora riportata, unitamente all’art. 85 NOIF che individua le informative periodiche che le società devono fornire alla Co.Vi.So.C, ha carattere sicuramente centrale nel panorama complessivo dei doveri di correttezza e fair play (sportivo e finanziario) che devono costantemente accompagnare il comportamento delle società sportive e la relativa partecipazione ai campionati di calcio. Ed è parimenti rilevante segnalare come alla Co.Vi.So.C. spetti anche il compito di attivare indagini e procedimenti disciplinari, come in effetti accaduto nel caso della Paganese Calcio 1926 Srl. Va anche notato come l’art. 90 NOIF, dettato anch’esso in ambito di violazione delle previsioni in materia di controllo della Co.Vi.So.C. (Titolo VI - Controlli sulla gestione economica finanziaria delle società professionistiche), richiami espressamente l’applicabilità degli artt. 8 e 31 CGS a proposito delle responsabilità delle società sportive e soprattutto a proposito delle violazioni in materia gestionale ed economica. Dunque, è proprio l’art. 31, comma 1, ad assumere pieno rilievo nella fattispecie oggetto di esame. Secondo tale disposizione, “[c]ostituisce illecito amministrativo la mancata produzione, l’alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli organi di giustizia sportiva, dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (COVISOC) e dagli altri organi di controllo della Federazione nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali”. Pur secondo una inevitabile scala decrescente di gravità (al cui apice è collocato il caso della falsificazione materiale o ideologica e più in generale il caso dell’alterazione dei dati), è dirimente sottolineare che, ai sensi dell’art. 31 CGS, costituisce illecito anche la mera trasmissione di informazioni “reticenti” o “parziali”. Sotto tale profilo, allora, appare corretta la ricostruzione operata dal Tribunale di primo grado. È infatti vero che rispetto ai sei diversi ambiti di informazioni indagati dalla Co.Vi.So.C con l’iniziale nota del 26 ottobre 2022, Prot. 8325/2021, dalla quale ha preso le mosse l’intera interlocuzione tra l’organismo di controllo e la Paganese Calcio 1926 Srl, quest’ultima non ha fornito una risposta effettivamente completa….In conclusione, non può essere dubbio il fatto che il deferimento fosse fondato nel cuore essenziale della contestazione avanzata dalla Procura Federale: alcune delle risposte della Società erano parziali e dunque in contrasto con l’art. 31 CGS. Allo stesso tempo, però, è anche vero che il comportamento dei reclamanti non risulta affetto da elevata scorrettezza e merita pertanto una rideterminazione della sanzione quanto meno in termini di relativa misura. È del resto coerente con i principi del processo sportivo che la Corte Federale d’Appello possa anche svolgere la funzione di giudice di equità, con concreta applicazione degli artt. 12 e 13 CGS. Peraltro, proprio il dato testuale dell’art. 13 CGS porta a ritenere che eventuali minimi edittali previsti dal codice di giustizia sportiva non costituiscano limiti invalicabili. L’art. 13, comma 1, CGS, nello statuire, quale principio generale, che la “sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più [circostanze attenuanti]”, senza richiamare il vincolo di eventuali minimi da rispettare, sembra semmai scegliere una soluzione opposta: ovvero affidare al Giudice il compito di valutare l’effettiva natura e gravità dei fatti commessi e commisurare una ragionevole sanzione disciplinare anche in termini di proporzionalità, fermo il rispetto della specie della sanzione prevista dalla norma sanzionatoria. Nel caso specifico, tenuto conto di tutto quanto sopra riferito, e quindi della necessità di considerare in sé non decisivo il ritardo di alcune delle risposte e per contro della possibilità di valorizzare una offensività nel complesso solo attenuata del comportamento dei reclamanti, si può ritenere congruo accogliere la relativa richiesta di ridurre la sanzione da irrogarsi nei loro confronti per le violazioni contestate. Il tutto, dunque, determinando la sanzione stessa come in dispositivo.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 155/TFN - SD del 14 Giugno 2022  (motivazioni)

Impugnazione: Deferimento n. 17135/233BIS pf21-22/GC/GR/blp del 13 maggio 2022 nei confronti di E.R. e R.N. - Reg. Prot. 158/TFN-SD

Massima: Prosciolto il Consigliere di Amministrazione della società dalla violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, la relazione semestrale al 31 dicembre 2020 e la situazione trimestrale al 31 marzo 2021 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi 900.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi 800.000, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine del semestre e del trimestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarità amministrative della gravità descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi….Il Tribunale non può che prendere atto delle argomentazioni fornite da questo Tribunale con la decisione n. 0128/TFNSD-20212022 del 22.04.2022 e dalle Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello con la decisione n. 0089/CFA-2021-2022 del 27 maggio 2022 e della consequenziale richiesta della Procura Federale formulata in udienza e conseguentemente, prosciogliere gli odierni deferiti dalle contestazioni formulate, pur dando contezza della scelta della Corte federale di appello, di trasmettere la propria decisione al Presidente della Federazione per valutare l’opportunità di assumere una iniziativa normativa urgente che tenga conto di quanto indicato nelle motivazioni. Per gli identici fatti, fra l’altro, gli amministratori con potere di rappresentanza del Novara Spa e la stessa società sono già stati prosciolti, non sussistendo, nell’odierno deferimento, elementi diversi rispetto a quanto già esaminato nelle cennate decisioni.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 141/TFN - SD del 11 Maggio 2022  (motivazioni)

Impugnazione: Deferimento n. 7911/550pf21-22/GC/blp del 12 aprile 2022 nei confronti dei sigg.ri R.F., T.R. e della società Paganese Calcio 1926 Srl - Reg. Prot. 142/TFN-SD

Massima: Mesi 6 di inibizione all’Amministratore Unico per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1 e 31, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 80, delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, in quanto ha tenuto, nel periodo dal 4 novembre 2021 all’8 febbraio 2022, una condotta di carattere dilatorio omettendo di dare riscontro in maniera tempestiva ed efficace alle numerose richieste istruttorie formulate dalla Co.Vi.So.C. nell’ambito dello svolgimento della sua attività di controllo, e in particolare alle note del 26/10/2021 Prot. 8325/2021, 22/11/2021 Prot. 8908/2021, 06/12/2021 Prot. 9442/2021, 14/12/2021 Prot. 9677/2021, 05/01/2022 Prot. 24/2022, 11/01/2022 Prot. 110/2022, 21/01/2022 Prot. 221/2022, 26/01/2022 Prot. 277/2022. In relazione ai poteri e funzioni degli stessi, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; Medesima sanzione a carico del Procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore della società. Ammenda di € 10.000,00 a carico della società….. con riferimento agli altri quesiti posti dalla Co.Vi.So.C. nella lettera del 26 ottobre, le risposte della Paganese sono state del tutto carenti. Difatti: - con riferimento alla richiesta di conoscere le ragioni tecnico-giuridiche della differenza tra le risultanze contabili ed il credito richiesto dall’Agenzia delle Entrate, la Paganese si è limitata a riferire che “il bilancio al 30 giugno 2021 non appena approvato accoglierà il debito nel valore”. La società, dunque, ha omesso qualsivoglia informazione in ordine alle motivazioni tecnico-giuridiche della lamentata difformità tra quanto risultante dalle scritture contabili ed il credito azionato dall’Agenzia delle Entrate; - con riferimento alla richiesta di sapere le iniziative per fronteggiare la situazione ex art. 2482 ter cod.civ. in cui si trovava la società, la Paganese ha risposto: “La società ha deciso di adire la protezione delle azioni esecutive e cautelari esperite e/o da esperirsi ai danni della società calcistica ex art. 182 bis comma sesto e settimo della legge fallimentare. In tal caso infatti dalla data della pubblicazione a partire dalla data del deposito della domanda di proposta di accordo ex art. 182-bis, comma 6, L. fall., non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui all’art. 2484, n. 4 (e 2545-duodecies) cod. civ. Come ulteriore iniziativa per far fronte al deficit patrimoniale la società potrebbe ricorrere agli ordinari strumenti di rateizzo del debito come previsto dagli enti creditori”. Ancora una volta la risposta è stata incompleta ed inadeguata. L’interesse della Co.Vi.So.C., difatti, era quello di conoscere, attesa la sussistenza di una situazione di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale, come la società intendesse affrontare tale problematica, anche in considerazione delle incertezze in ordine all’an ed ai tempi dell’omologazione degli accordi di ristrutturazione. Sul punto, la società, senza in alcun modo considerare che in quel momento non vi era ancora alcuna certezza in ordine alla data di deposito del ricorso volto all’omologazione degli accordi di ristrutturazione, si è limitata a riferire che in caso di deposito del ricorso non avrebbe operato la causa di scioglimento della società per riduzione del capitale sociale. Non solo. La società, come detto, ha precisato che la stessa avrebbe richiesto la protezione delle azioni esecutive e cautelari esperite e/o da esperirsi ai danni della società calcistica ex art. 182 bis comma sesto e settimo l.f. Senonché, il sesto comma dell’art. 182 bis l.f. disciplina il subprocedimento finalizzato ad anticipare alla fase delle trattative la misura di protezione del divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, misura di protezione che altrimenti sarebbe stata riconosciuta solo con il deposito del ricorso di omologazione. Detto subprocedimento deve essere introdotto con istanza innanzi al Tribunale competente. La Paganese, dunque, nel rispondere alla Co.Vi.So.C. su come intendeva affrontare la situazione di perdita del capitale sociale, ha genericamente affermato di voler utilizzare la procedura anticipatoria consentita dal sesto comma dell’art. 182 bis l.f., senza però in alcun modo precisare se detta procedura al momento era stata o meno avviata con il deposito dell’istanza

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 65/TFN - SD del 02 Dicembre 2021  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 3015/94 pf21-22/GC/blp del 3 novembre 2021 nei confronti della società SS Juve Stabia Srl + altri - Reg. Prot. 54/TFN-SD

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS, mesi 4 di inibizione all’amministratore unico ed ai soci per la violazione degli artt. 4, comma 1 del CGS, e 31, commi 1 e 2, del CGS, per aver redatto e sottoscritto ed approvato la relazione semestrale al 31/12/2019, comprensiva degli indicatori di controllo, della società, depositandola presso la sede legale del club per l’approvazione da parte dei soci …., indicante dei crediti vs imprese controllate, collegate e controllanti pari a euro 697.500,00, derivanti da contratti di sponsorizzazione con alcune società riconducibili ai soci …, iscritti nell’attivo circolante e qualificati come crediti esigibili (riscuotibili) entro i successivi 12 mesi e che invece hanno generato una perdita su crediti complessiva pari a euro 620.942,62 a seguito di accordi transattivi avvenuti nel mese di settembre 2020, a breve distanza dal conseguimento della Licenza Nazionale 2020/2021 avvenuta nel mese di agosto 2020, con le società nei cui confronti avrebbero dovuto essere incassati i crediti, determinando, per l’effetto, il raggiungimento di valori dell’Indicatore di Liquidità e di Patrimonializzazione in linea con il Manuale delle Licenze Nazionali 2020/2021 e quindi consentendo alla Società Juve Stabia Srl l’iscrizione al campionato di Lega Pro 2020/2021. Ammenda di € 20.000,00 alla società

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 121/TFN - SD del 23 Marzo 2021  (motivazioni)  - www.figc.it

Impugnazione - Istanza: Deferimenti nn. 8400/450 pf20-21/GC/blp, 8403/451 pf20-21/GC/blp e 8408/452 pf20-21/GC/blp del 26.1.2021 nei confronti del sig. G.H. - Reg. Prot. 100-101-102/TFN-SD

Massima: Con il patteggiamento ex art. 127 CGS, inibizione di giorni 40 al Presidente del Consiglio di Amministrazione per la violazione di cui all’art. 4, comma 1, del CGS in relazione all’art. 85, lett. C), par. III), punto 1) delle NOIF per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per il mancato deposito alla Co.Vi.So.C., entro la data del 30 novembre 2020, della situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre 2020. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: DECISIONE N. 119/TFN del 16.3.2021

Impugnazione - Istanza: Deferimenti nn. 8400/450 pf20-21/GC/blp, 8403/451 pf20-21/GC/blp e 8408/452 pf20-21/GC/blp del 26.1.2021 nei confronti del sig. R.C. - Reg. Prot. 100-101-102/TFN-SD)

Massima: Con il patteggiamento ex art. 127 CGS: Giorni 40 di inibizione all’Amministratore delegato della Società per la violazione di cui all’art. 4, comma 1, del CGS in relazione all’art. 85, lett. C), par. III), punto 1) delle NOIF per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per il mancato deposito alla Co.Vi.So.C., entro la data del 30 novembre 2020, della situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre 2020.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 101/TFN del 03.02.2021

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 8241 /409pf20-21/GC/blp del 22.01.2021 nei confronti del sig. N.R. - Reg. Prot. 97/TFN-SD)

Massima: Con il patteggiamento ex art. 127 CGS, Giorni 20 di inibizione al Presidente per la violazione   di cui all’art. 4, comma 1, del CGS in relazione all’art. 85, lett. C), par. VI), punto 1) delle NOIF per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza in ordine al mancato deposito alla Co.Vi.So.C., entro la data del 30 settembre 2020, dell’indicatore di liquidità calcolato sulle risultanze della relazione semestrale al 30 giugno 2020, dell’indicatore di indebitamento e dell’indicatore di costo del lavoro allargato.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 100/TFN del 03.02.2021

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 8238 /408pf20-21/GC/blp del 22.01.2021 nei confronti del sig. N.R. - Reg. Prot. 96/TFN-SD)

Massima: Con il patteggiamento ex art. 127 CGS, Giorni 20 di inibizione al Presidente per la violazione  di cui all’art. 4, comma 1, del CGS in relazione all’art. 85, lett. C), par. VII), punto 1) delle NOIF per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza in ordine al mancato deposito alla Co.Vi.So.C., entro la data del 30 settembre 2020, dell’indicatore di patrimonializzazione calcolato sulle risultanze della relazione semestrale al 30 giugno 2020.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 99/TFN del 03.02.2021

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 8235 /407pf20-21/GC/blp del 22.01.2021 nei confronti del sig. N.R. - Reg. Prot. 95/TFN-SD)

Massima: Con il patteggiamento ex art. 127 CGS mesi 4 di inibizione al Presidente per la violazione  di cui all’art. 4, comma 1, del CGS in relazione all’art. 85, lett. C), par. II), punto 1) delle NOIF per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per il mancato deposito alla Co.Vi.So.C., entro la data del 30 settembre 2020, della relazione semestrale al 30 giugno 2020.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE I:  DECISIONE N. 026 CFA del 9 Ottobre 2020

Decisione Impugnata:  Decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n. 4/TFN-SD 2020/2021 in data 11.9.2020;

Impugnazione – istanza: Procura Federale/Trapani Calcio S.r.l. – P.M..

Massima: Confermata la decisione del TFN che ha rigettato il deferimento Procura relativo alla violazione dell’art. 85, lett. B), paragrafo III) delle N.O.I.F. e del C.U. n. 194/A del 13.5.2020, per non avere depositato entro il 30.6.2020 la situazione patrimoniale intermedia della menzionata società al 31.3.2020 e pertanto ha escluso la responsabilità dei soggetti interessati nel caso di specie in quanto in data 26.6.2020 è stato adottato il C.U. n. 247/A, per effetto del quale il termine per il deposito della medesima documentazione contabile è stato differito al 10.7.2020. Alla data da ultimo indicata è provato che la società Trapani Calcio s.r.l. ha provveduto al deposito della situazione patrimoniale intermedia al 31 Marzo  dello stesso anno. Sulla scorta di tanto, la decisione oggetto di reclamo ha sostenuto la non imputabilità della violazione contestata….Nell’ambito delle Norme Organizzative Interne adottate dalla F.I.G.C. importanti disposizioni sono dedicate ai controlli sulla gestione economico finanziaria delle società professionistiche, posto che una solida ed efficace garanzia di stabilità economico finanziaria costituisce condizione irrinunciabile per la regolarità delle manifestazioni sportive organizzate, l’affidamento riposto da parte di tutti gli attori del processo, la par condicio tra tutti i partecipanti alle competizioni sportive. In questo senso, allora, si giustificano rigorosi controlli da parte delle competenti autorità federali, con corrispondenti adempimenti e obblighi imposti alle società interessate, presidiati da specifiche sanzioni nell’ambito dell’ordinamento sportivo. È per questo che l’ordinamento sportivo interviene a prescrivere non solo quali documenti contabili le società professionistiche debbano adottare, ma anche le modalità di redazione e i principi corrispondenti. Come corollario di questo assetto, sono prescritti puntuali obblighi di informativa periodica nei confronti dei competenti organi federali, investiti di penetranti compiti di vigilanza e controllo. In particolare, uno degli adempimenti funzionali fondamentali in questa ottica è rappresentato   dalla   produzione   con   cadenza   periodica   da   parte   delle   società professionistiche dei principali documenti contabili in grado di attestare l’andamento economico finanziario, ai sensi dell’art. 85 delle N.O.I.F. Tale obbligo di produzione documentale è articolato con riferimento a specifiche scadenze, il cui mancato rispetto è avvertito dall’ordinamento sportivo come sintomo di non adeguata affidabilità circa la solidità economico finanziaria della società interessata, e pertanto è presidiato da specifiche sanzioni. Nel caso specifico oggetto del presente procedimento, è stato contestato alla società Trapani Calcio s.r.l. e al suo legale rappresentante di non aver depositato la situazione patrimoniale intermedia al 31 Marzo  2020 nel termine previsto. In particolare, il termine del 31 maggio previsto in generale dall’art. 85, lett. B, par. III, n. 1, era stato differito al 30 giugno 2020 per effetto del C.U. n. 194/A del 13.5.2020 in conseguenza degli effetti dell’emergenza da Covid-19 e del conseguente slittamento di diversi termini e scadenze stabiliti sia dalla disciplina civilistica, sia dall’ordinamento sportivo. In punto di fatto è incontestato che la società deferita non ha provveduto al deposito della suddetta documentazione contabile alla scadenza del 30.6.2020. Va aggiunto, in punto di fatto, che con il C.U. n. 247/A adottato in data 26.6.2020, invocato dalle difese degli interessati e indicato nella decisione oggetto di reclamo, è stato emanato il nuovo Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato di Serie B 2020/2021. Ai sensi del Titolo I (Criteri legali ed economico-finanziari), I – Adempimenti delle società della Lega Nazionale professionisti serie B, lett. A), n. 1) è previsto che le società interessate debbano, tra gli altri adempimenti, depositare presso la Co.Vi.So.C. copia della situazione patrimoniale intermedia al 31 Marzo  2020 entro il 10.7.2020, “ove non sia stata depositata in precedenza”. Di qui l’iniziativa della Procura Federale oggetto del presente procedimento.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 4/TFN del 11.09.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 2061/1138 pf 19 20 /GC/gb del 07.08.2020 nei confronti della sig.ra P.M. e della società Trapani Calcio Srl - Reg. Prot. n. 208/TFN-

Massima: Rigettato il deferimento per insussistenza della violazione di cui all’art. 85, lettera B), paragrafo III), punto 1) delle NOIF e del Com. Uff. n. 194/A del 13.05.2020, per non aver depositato, entro il 30 giugno 2020, la situazione patrimoniale intermedia al 31.03.2020, in quanto il CU n. 247/A relativo alle Licenze Sportive Nazionali ha previsto un ulteriore termine del 10 luglio 2020. Al riguardo il Collegio rileva che il provvedimento n. 247/A che ha previsto l’ulteriore termine del 10 luglio 2020 per il deposito presso la Co.Vi.So.C. della situazione patrimoniale intermedia, è stato emanato in data 26 giugno 2020, in data anteriore, pertanto, alla scadenza del 30 giugno 2020. In tale circostanza, pertanto, la società deferita ha correttamente ritenuto non più sussistente il termine del 30 giugno 2020, per il deposito della medesima documentazione che avrebbe comunque dovuto presentare, ai fini dell’ottenimento della licenza nazionale, in data 10 luglio 2020 presso il medesimo organo, facendo affidamento sulla differente scadenza indicata nel comunicato 247/A. Invero la fissazione di un diverso termine, nel caso di specie, non può che essere inteso come un normale slittamento in avanti  della  scadenza  originariamente  prefissata,  atteso  che,  se  così  non  fosse,  sarebbe  comunque  pienamente invocabile l’errore scusabile e la buona fede del soggetto chiamato ad adempiere, non rispondendo ad adeguati canoni di ragionevolezza la fissazione di due termini così ravvicinati per la presentazione di identica documentazione, sebbene volta a soddisfare esigenze legate a due distinte stagioni sportive.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 176/TFN del 04.08.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimenti nn. 710/1110 pf19-20/GC/blp, 718/1111 pf19-20/GC/blp, 720/1112 pf19-20/GC/blp e 723/1113 pf19-20/GC/blp del 14.07.2020 nei confronti del sig. G.L.R.A. e della società Calcio Catania Spa - Reg. Prot. n. 198-199-200-201/TFN-SD)

Massima: Con il patteggiamento ex art. 127 CGS l’amministratore unico della società è sanzionato con mesi 1 e giorni 20 di inibizione per la violazione di cui all’art. 85, lett. c), paragrafo VI), punto 8) delle NOIF e del Com. Uff. n. 186/A del 14.04.2020, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato, entro il 31 maggio 2020, l’indicatore di liquidità calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale consolidata al 31.12.2019, l’indicatore di indebitamento e l’indicatore di costo del lavoro allargato. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi. La società che non ha patteggiato è sanzionata con l’ammenda di € 13.000,00…Deve, inoltre, essere pacificamente ritenuto che anche nel caso di specie a tale suo comportamento consegua la responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, della società Calcio Catania Spa, alla quale egli apparteneva, quale soggetto avvisato, al momento della commissione dei fatti. In ogni caso, come noto, nei confronti della stessa società o nell’interesse di essa quale è stata posta in essere la condotta sopra contestata. Bisogna, inoltre, rammentare che anche l’art. 85, lett. c), paragrafo II), punto 2) delle NOIF e il Com. Uff. n. 186/A del 14.04.2020, pongono i detti obblighi anche direttamente a carico delle società. Le norme in esame, dunque, individuano e stabiliscono anche una responsabilità propria della società Calcio Catania Spa. A tutti i predetti procedimenti non risulta invece applicabile la recidiva poiché si tratta di violazioni di differente natura gestionale ed economico-finanziaria rispetto alla precedente decisione di questo Tribunale (procedimento n. 975pf19- 20 Decisione n. 130/TFN- SD del 17/06/2020). Gli inadempimenti ascritti nei deferimenti sono stati pertanto ampiamente dimostrati.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 086CFA del 3 Luglio 2020

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale –Sezione Disciplinare –Decisione n. 120/TFN, pubblicata sul sito della FIGC il 10 Marzo 2020

Impugnazione Istanza: Sig. M.C./Procura Federale

Massima: Confermata la decisione del TFN con la quale è stata comminata la sanzione dell’inibizione di mesi 6 inflitta al reclamante nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società US Avellino 1912 sino al 6 Febbraio  2019 per violazione all’art. 4, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 31, comma 1, del CGS e art. 85 lett. c) parag III delle NOIF, inflitta a seguito del deferimento del Procuratore Federale nota n. 9169/667-pf19-20GC/blp del 21.1.2020, per non aver fornito alla CoViSoc entro la data del 30.11.2019, la relazione contenente il giudizio della società di revisione a corredo della situazione patrimoniale intermedia al 30 Settembre  2019, in relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultati dagli atti acquisiti dalla Procura Federale come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 078CFA del 23 Giugno 2020

Decisione Impugnata: Decisione n. 116/TFN-SD 2019/2020 assunta dal Tribunale federale nazionale in data 14/18 Febbraio  2020, con la quale sono state inflitte, in relazione al deferimento della Procura Federale n. 9171/669 pf 19-20 GC/gb del 21.01.2020, le seguenti sanzioni: “- ammenda di 15.000,00 per la reclamante per violazione degli artt. 6, comma 1 e 31, comma 1 C.G.S. nonché art 85 lett..b) par. III) NOIF; inibizione per mesi 4 al sig. T.J. per violazione degli artt. 4, comma 1 e 31, comma 1 nonché art 85 lett..b) par. III) NOIF”.

Impugnazione Istanza: FC Venezia s.r.l./Sig. J.T./Procura Federale

Massima: Confermata la decisione del TFN  Tribunale che ha applicato l’ ammenda di 15.000,00 alla società e l’inibizione di mesi 4 al presidente del consiglio di amministrazione, per la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, con riferimento agli artt. 31, comma 1, medesimo codice ed all’85, lett. B), par. III), NOIF, in ragione della contestata mancata produzione alla Co.Vi.So.C., entro la data del 30.11.2019, della relazione contenente il giudizio della società di revisione a corredo della situazione patrimoniale intermedia della società al 30.09.2019….Come da consolidata giurisprudenza di questa Corte il principio dell’autonomia del giudizio sportivo consente la trattazione separata del presente giudizio disciplinare rispetto ad eventuali analoghe vicende civilistiche o di altra natura, anche al fine di assicurare l’esigenza di una celere e rapida definizione della stessa. Del resto, la condotta di un soggetto appartenente all’ordinamento federale, fermo restando l’eventuale accertamento della stessa in altre sedi giudiziarie, può essere diversamente valutata a fini sportivo-disciplinari. Come già, più volte, affermato da questa Corte, il logico corollario dell’autonoma scelta degli obiettivi da perseguire nell’ambito federale è l’omologa libertà nella redazione delle tavole delle condotte incompatibili con l’appartenenza soggettiva all’ordinamento federale e, in via strumentale e necessaria, dei mezzi e delle forme di tutela dell’ordinamento sportivo dalle deviazioni che si dovessero verificare al suo interno. È, infatti, conseguenza naturale dell’autonomia dell’ordinamento sportivo la capacità dello stesso di munirsi, in via indipendente, di un circuito normativo e di una struttura valutativa che reagisca alla negazione dei valori del mondo dello sport. Questa premessa, che riassume decenni di conforme indirizzo giurisprudenziale sportivo, porta ad affermare, in linea generale, la niente affatto obbligata permeabilità dell’ordinamento sportivo ad ogni e ciascuna disposizione dell’ordinamento generale astrattamente applicabile alla singola fattispecie. Ed infatti, l’ordinamento sportivo, da un lato, è estraneo alle previsioni normative generali che nascono con riguardo ad ambiti tipicamente ed esclusivamente statali (come, nel caso di specie, gli invocati principi civilistici in materia di bilancio delle società); lo stesso ordinamento, d’altra parte, è libero di perseguire la propria pretesa punitiva – nei confronti dei propri appartenenti che si sottraggano al rispetto dei precetti dell’ordinamento settoriale – con autonomi mezzi di ricerca e valutazione dei fatti e della prova, che non necessariamente debbono identificarsi con quelli propri dell’ordinamento giuridico generale, fatta ovviamente salva la garanzia del diritto di difesa, costituzionalmente protetto. Da questo punto di vista, non rappresenta violazione alcuna, tantomeno del diritto di difesa, apprezzabile in sede di giudizio di impugnazione, la circostanza che il procedimento si svolga nel rispetto delle norme del codice di giustizia sportiva e secondo una valutazione che abbia come linea guida il rispetto delle disposizioni, delle regole e dei principi dell’ordinamento federale. In sintesi, sotto siffatto profilo, è priva di pregio la tesi secondo cui «alla luce dei principi di natura civilistica» l’addebito è insussistente (cfr. reclamo, alla pag. 3). Ove anche, infatti, la società reclamante fosse in regola e, comunque, esente da censure sotto il profilo civilistico e delle regole previste in materia di bilancio delle società, resta il fatto, pacifico – invero – che altrettanto non lo è per ciò che concerne le regole federali. Recita, a tal proposito, la disposizione di cui all’art. 31 (rubricato “Violazioni in materia gestionale ed economica”), comma 1, CGS: «Costituisce illecito amministrativo la mancata produzione, l’alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli organi di giustizia sportiva, dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (COVISOC) e dagli altri organi di controllo della Federazione nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali. Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia. Salva l’applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme in materia di licenze UEFA o da altre norme speciali, nonché delle più gravi sanzioni che possono essere irrogate per gli altri fatti previsti dal presente articolo, la società che commette i fatti di cui al presente comma è punibile con la sanzione dell’ammenda con diffida». L’art. 85, lett. B), par. III), punto 1), NOIF (rubricato “Situazioni patrimoniali intermedie”), così dispone: «Le società, entro il 31 maggio e al 30 Novembre di ciascun anno, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia della situazione patrimoniale intermedia rispettivamente al 31 Marzo e al 30 Settembre  di ciascun anno, approvata dall’organo amministrativo, unitamente alla seguente documentazione: note esplicative dei principi e criteri di redazione e commenti alle principali voci e variazioni intervenute; relazione contenente il giudizio della società di revisione; verbale di approvazione». Orbene, questo essendo il contesto normativo che presiede alla regolamentazione della fattispecie, appare acclarato in atti (e, peraltro, neppure contestato) che la società Venezia F.C. s.r.l. non ha depositato presso Co.Vi.Soc., nei termini previsti dalla normativa federale, la prescritta relazione della società di revisione, a corredo della situazione patrimoniale intermedia al 30 Settembre  2019. Pacifica, pertanto, la sussistenza della violazione contestata dalla Procura Federale e con essa la correlata responsabilità della società e del suo presidente.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 120/TFN-ST del 10.03.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 9169/667 pf 19-20 GC/gb del 21.01.2020 a carico del Sig. M.C. e della società US Avellino 1912 Srl - Reg. Prot. n. 142)

Massima:  L’amministratore è sanzionato con l’inibizione di mesi 6 per la violazione dell’art. 4, comma 1 CGS - FIGC vigente in relazione all’art. 31, comma 1 del CGS nonché dell’art. 85, lett. C) par. III) delle NOIF per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza per non aver fornito alla CoViSoC entro la data al 30.11.2019 la relazione contenente il giudizio della società di revisione a corredo della situazione patrimoniale intermedia al 30.09.2019 La società è sanzionata con l’ammenda di € 10.000,00

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE II : DECISIONE N. 060CFA DEL 6 Marzo 2020

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Decisione n. 99/TFN – SD del 30.01.2020

Impugnazione Istanza: U.S. AVELLINO 1912 - SIG. M.C. - PROCURA FEDRALE

Massima: Confermata la decisione del TFN che ha sanzionato il (Presidente del consiglio di amministrazione per rispondere la violazione di cui all’art. 4, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 31, comma 1, del CGS e 80 delle NOIF, violazione dei doveri di lealtà probità e correttezza, per non avere egli prodotto alla Co.Vi.So.C., nonostante rituali richieste in data 24 Ottobre 2019 prot. 11547/2019, 29 Ottobre 2019 e 06 Novembre 2019 prot. 11789/2019, informazioni ed evidenze documentali in merito alle iniziative assunte o da assumere affinché potesse ritenersi soddisfatto il requisito della continuità aziendale di cui all’art. 2423-bis, comma 1, c.c. e la Società a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, a cagione del descritto comportamento posto in essere dal presidente

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 115/TFN del 18.02.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 9172/668 pf 19-20 GC/blp del 21.01.2020 a carico del Sig. C.R. e della società FC Rieti Srl - Reg. Prot. 140/TFN-SD)

Massima:  Il presidente è sanzionato con l’inibizione di mesi 6 per la violazione  dell’art. 4, comma 1, del CGS in relazione all’art. 31, comma 1, del CGS e all’art. 85 lettera C) paragrafo III) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver prodotto alla Co.Vi.So.C., entro la data del 30 novembre 2019, la relazione contenente il giudizio della società di revisione a corredo della situazione patrimoniale intermedia al 30.09.2019, in relazione a poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi. La società è sanzionata con l’ammenda di € 10.000,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 116/TFN del 18.02.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 9171/669 pf 19-20 GC/gb del 21.01.2020 a carico del sig. T.J. e della società Venezia FC Srl - Reg. Prot. 143/TFN-SD)

Massima:  Il presidente è sanzionato con l’inibizione di mesi 4 per la violazione  dell’art. 4 comma 1 CGS – FIGC con riferimento agli artt. 31 comma 1 stesso Codice ed 85 lett. B) par. III) NOIF, a motivo della mancata produzione alla Co.Vi.So.C. entro la data  del  30.11.2019  della  relazione  contenente  il  giudizio  della  società  di  revisione  a  corredo  della  situazione patrimoniale intermedia della società al 30.09.2019. . La società è sanzionata con l’ammenda di € 15.000,00…Tuttavia, ai fini della quantificazione della sanzione da irrogare nel caso di specie, va considerato, ai sensi dell’art. 13 comma secondo CGS – FIGC, che lo scopo della norma richiamata nel deferimento è quello di verificare la continuità aziendale ai fini della conferma della capacità della società di continuare l’attività sportiva in termini di risorse economiche. Al riguardo, va rilevato che alla data del 30.09.2019 la società Venezia FC Srl era in possesso dei dati elencati nella norma e che tali dati erano stati verificati dalla società di revisione, la cui assenza di certificazione era dipesa dalla mancata approvazione del bilancio al 30.06.2019, per essere andate deserte le assemblee 28 ottobre, 15 novembre e 28 dicembre 2019, come da documentazione prodotta dalla società. La certificazione proveniente dalla società di revisione .. Spa, infatti, è stata emessa il 30.01.2020. In sostanza, se, da una parte, la società non ha rispettato il richiamato dettato normativo, inducendo a ritenere fondato il deferimento, dall’altra, va considerato che il mancato tempestivo deposito della relazione della società di revisione non inficia  nella sostanza  la  correttezza  della situazione patrimoniale  intermedia della  società, che è  risultata  tale  da confortare lo scopo voluto dalla norma, sicché, appare equo ridurre la sanzione irrogabile nel caso di specie entro i limiti indicati in dispositivo, sia per la società che per il deferito, il quale è sanzionato per la carica dallo stesso effettivamente ricoperta.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 100/TFN del 30.1.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento del Procuratore Federale n. 8098/565 pf 19-20 GC/blp del 24.12.2019 a carico del Sig. G.T. e della Società FC Rieti Srl - Reg. Prot. 125/TFN-SD)

Massima: L’amministratore unico è sanzionato con l’inibizione di mesi 6  per la violazione di cui all’art. 4, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 31, comma 1, del CGS e 80 delle NOIF, in relazione ai doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver prodotto alla Co.Vi.So.C., nonostante rituali richieste del 04.11.2019 prot. 11685/2019, 12.11.2019 e 18.11.2019 prot. 12106/2019, informazioni ed evidenze documentali in merito alle iniziative assunte o da assumere affinché possa ritenersi soddisfatto il requisito della continuità aziendale di cui all’art. 2423-bis, comma 1, c.c., al dettaglio delle risorse pecuniarie su cui la società FC Rieti Srl, sino al termine dell’esercizio sociale in corso, può fare legittimo affidamento per prevenire fenomeni di crisi o insolvenza, e alla sostituzione della fidejussione di € 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) rilasciata in sede di ammissione al campionato 2019/2020 quale obbligo assunto, in via negoziale, dalla società cessionaria delle quote della società FC Rieti Srl in relazione a poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi. La società è sanzionata con l’ammenda di € 10.000,00…Tali violazioni, considerato lo specifico contesto nel quale sono state realizzate ed il modo in cui si è poi positivamente risolto l'allarme determinato, possono essere sanzionate con la sanzione di mesi sei di inibizione, come richiesta dal rappresentante della Procura Federale, che peraltro coincide con la sanzione minima edittale di cui al citato art. 31, c. 7°, CGS. Tale sanzione non è suscettibile di essere ridotta in applicazione dell’art. 13, co. 2 del CGS. Il deferito ha invocato la propria "inesperienza nel mondo del calcio". Il Collegio osserva che la rilevanza disciplinare della condotta persistentemente omissiva gli era stata segnalata dalla stessa Co.Vi.So.C. in sede di sollecito; a questo si aggiunge il chiaro disposto dell'art. 4, c. 2°, CGS sulla inescusabilità dell'ignoranza delle norme federali. D’altra parte, chi aderisce ad un ordinamento ne accetta le regole, la cui conoscenza si presume iuris et de iure in ragione della pubblicità che le norme federali scontano nell’ordinamento giuridico generale. Presunzione che cede solo dinanzi alla buona fede comportamentale nella consumazione della condotta disciplinarmente rilevante, purché questa emerga in modo chiaro, inequivoco e risulti da elementi univoci e concordanti e che giammai potrebbe investire la conoscenza stessa della norma fondante quel comportamento.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 99/TFN del 30.1.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento del Procuratore Federale n. 8086/564 pf 19-20 GC/blp del 24.12.2019 a carico del sig. C.M. e della Società US Avellino 1912 Srl - Reg. Prot. 124/TFN-SD)

Massima: Il Presidente del consiglio di amministrazione è sanzionato con mesi 4 di inibizione per la violazione di cui all’art. 4, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 31, comma 1, del CGS e 80 delle NOIF, violazione dei doveri di lealtà probità e correttezza, per non avere egli prodotto alla Co.Vi.So.C., nonostante rituali richieste 24.10.2019 prot. 11547/2019, 29.10.2019 e 06.11.2019 prot. 11789/2019, informazioni ed evidenze documentali in merito alle iniziative assunte o da assumere affinché possa ritenersi soddisfatto il requisito della continuità aziendale di cui all’art. 2423-bis, comma 1, c.c. in relazione a poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi. La società è sanzionata con l’ammenda di € 6.500,00 Orbene, il comportamento del deferito, che non ha sortito gli esiti sperati, può essere in ogni caso apprezzato come tentativo volto a limitare le conseguenze dell’evento e può valutarsi ai fini dell’art. 13, c. 2^, CGS in termini di attenuante generica con riduzione di un terzo della sanzione edittale, ossia da sei a quattro mesi di inibizione….Anche nella valutazione del regime sanzionatorio relativo al sodalizio sportivo, questo tribunale ritiene di poter accogliere la richiesta subordinata formulata dal difensore della Società US Avellino 1912 Srl di applicazione della circostanza attenuante generica di cui all'art. 13, c. 2°, CGS, per le medesime ragioni già sopra esposte. Consegue, la riduzione della sanzione minima edittale dell’ammenda da euro 10.000,00 ad euro ad euro 6.500,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 19/FTN del 08 Agosto 2019 con riferimento al C.U. n. 17/FTN del 06 Agosto 2019 (dispositivo)

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO   DEL   PROCURATORE   FEDERALE   A   CARICO   DI:   B.O. (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Cuneo 1905 Srl), L.R. (Procuratore speciale e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Cuneo 1905 Srl) e la società AC CUNEO 1905 Srl - (nota n. 830/1468 pf18-19 GP/GC/blp del 16.7.2019).

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO   DEL   PROCURATORE   FEDERALE   A  CARICO   DI:   B.O. (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Cuneo 1905 Srl), L.R.  (Procuratore speciale e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Cuneo 1905 Srl) e la società AC CUNEO 1905 Srl - (nota n. 833/1469 pf18-19 GP/GC/blp del 16.7.2019).

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO   DEL  PROCURATORE  FEDERALE   A  CARICO   DI:  B.O. (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Cuneo 1905 Srl), L.R.  (Procuratore speciale e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Cuneo 1905 Srl) e la società AC CUNEO 1905 Srl - (nota n. 838/1470 pf18-19 GP/GC/blp del 16.7.2019).

Massima: Mesi 2 di inibizione all’ amministratore unico ed al procuratore speciale, della Società per la violazione dell’art. 4 comma 1 CGS - FIGC vigente in relazione all’art. 85 NOIF per non aver depositato entro il 31 maggio 2019 la seguente documentazione: 1) l’indicatore di liquidità calcolato sulle risultanze della relazione semestrale al 31.03.2019, l’indicatore di indebitamento e l’indicatore di costo del lavoro allargato (lettera C prg. VI art. 85 NOIF); 2) l’indicatore di patrimonializzazione calcolato sulle risultanze della situazione patrimoniale intermedia al 31.03.2019 (lettera C par. VII art. 85 NOIF); 3) la situazione patrimoniale intermedia al 31.03.2019 (lettera C prg. III art. 85 NOIF). Ammenda di € 13.500,00 alla società

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE II : DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N.  10/CFA del  24/07/2019 motivi CON RIFERIMENTO AL Comunicato n° 3/CFA del 10 Luglio 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 61/TFN del 7.5.2019

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. Sig. N.V. (ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8, COMMI 1 E 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 80 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 9019/477 BIS PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 22.2.2019

Massima: Confermata la decisione del TFN che ha sanzionato il legale rapp.te per la violazione dell’art. 80 delle NOIF, nel combinato disposto con gli articoli 1 bis, comma 1 e 8, commi 1 e 2 per aver omesso di fornire evidenza documentale delle posizioni creditorie contenute nel bilancio intermedio semestrale al 31.12.2017....se è vero che il sig. N. è stato in carica quale amministratore e legale rappresentante della società per circa 20 giorni, tale arco temporale appare più che congruo per reperire, tra gli atti contabili che accompagnano ogni trattativa commerciale – che presuppone un accurato esame della solidità finanziaria e patrimoniale dell’azienda in cessione – la documentazione relativa a poste creditorie; poste particolarmente significative in quanto incidenti, attraverso la loro messa in riscossione – anche differita – della capacità operativa della società. Alla luce della loro rilevanza a questi fini non appare seriamente credibile che la nuova proprietà abbia proceduto all’acquisizione dell’azienda senza aver prima esaminato il bilancio e tutta la documentazione relative alle poste attive e passive riportate in bilancio.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 71/FTN del 26 Giugno 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: O.U. (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società AS Lucchese Libertas 1905 Srl), SOCIETÀ AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 SRL - (nota n. 13555/1189 pf18-19 GP/GC/blp del 29.5.2019).

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: O.U. (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società AS Lucchese Libertas 1905 Srl), SOCIETÀ AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 SRL - (nota n. 13556/1190 pf18-19 GP/GC/blp del 29.5.2019).

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE  A  CARICO  DI:  O.U. (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società AS Lucchese Libertas 1905 Srl), SOCIETÀ AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 SRL - (nota n. 13554/1188 pf18-19 GP/GC/blp del 29.5.2019).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 3 di inibizione per le violazioni ex art. 1 bis, co. 1, del vigente CGS, in relazione all’art. 85 lettera C), rispettivamente riferiti ai paragrafi VII), II) e VI) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza in virtù delle contestazioni sopra individuate e relazionate ai procedimenti n.ri 251, 252 e 253

(proc. n. 251) mancato deposito entro il 31.03.2019 dell’indicatore di patrimonializzazione calcolato sulle risultanze della relazione semestrale al 31.12.2018, nonché l’indicatore di indebitamento e l’indicatore del costo del lavoro allargato;  (proc. n. 252) mancato deposito entro il 31.03.2019 dell’indicatore della relazione semestrale al 31.12.2018;  (proc. n. 253) mancato deposito entro il 31.03.2019 dell’indicatore di liquidità calcolato sulle risultanze della relazione semestrale al 31.12.2018;  con  l’applicazione  della recidiva prevista dall’art. 21, co. 1, del vigente CGS. La società è sanzionata con l’ammenda di € 13.500,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 71/FTN del 26 Giugno 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  B.O. (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della società AC Cuneo 1905 Srl), L.M.R. (Procuratore Speciale e Legale rappresentante p.t. della società AC Cuneo 1905 Srl), SOCIETÀ AC CUNEO 1905 SRL - (nota n. 13558/1192 pf18-19 GP/GC/blp del 29.5.2019).

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  B.O. (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della società AC Cuneo 1905 Srl), L.M.R. (Procuratore Speciale e Legale rappresentante p.t. della società AC Cuneo 1905 Srl), SOCIETÀ AC CUNEO 1905 SRL - (nota n. 13557/1191 pf18-19 GP/GC/blp del 29.5.2019).

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  B.O. (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della società AC Cuneo 1905 Srl), L.M.R. (Procuratore Speciale e Legale rappresentante p.t. della società AC Cuneo 1905 Srl), SOCIETÀ AC CUNEO 1905 SRL - (nota n. 13559/1193 pf18-19 GP/GC/blp del 29.5.2019).

Massima: L’amministratore della società è sanzionato con mesi 3 e giorni 15 di inibizione per la: violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo VII), delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato, entro il 31/03/2019, l’indicatore di patrimonializzazione calcolato sulle risultanze della relazione semestrale al 31/12/2018. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; con applicazione della recidiva prevista dall’art. 21, comma 1 del vigente CGS (nota n. 13557/1191 pf18-19/GP/GC/blp del 29.5.2019); violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo II), delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato, entro il 31/03/2019, la relazione semestrale al 31/12/2018. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 21, comma 1, del vigente CGS (nota n. 13558/1192 pf18-19/GP/GC/blp del 29.5.2019); violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo VI), delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato, entro il 31/03/2019, l’indicatore di liquidità calcolato sulle risultanze della relazione semestrale al 31/12/2018, nonché l’indicatore di indebitamento e l’indicatore di costo del lavoro allargato. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 21, comma 1, del vigente CGS (nota n. 13559/1193 pf18- 19/GP/GC/blp del 29.5.2019). Il procuratore speciale della società è sanzionato con mesi 2 di inibizione per la: violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo VII), delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato, entro il 31/03/2019, l’indicatore di patrimonializzazione calcolato sulle risultanze della relazione semestrale al 31/12/2018. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi (nota n. 13557/1191 pf18-19/GP/GC/blp del 29.5.2019); violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo II), delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato, entro il 31/03/2019, la relazione semestrale al 31/12/2018. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi (nota n. 13558/1192 pf18-19/GP/GC/blp del 29.5.2019); violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo VI), delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato, entro il 31/03/2019, l’indicatore di liquidità calcolato sulle risultanze della relazione semestrale al 31/12/2018, nonché l’indicatore di indebitamento e l’indicatore di costo del lavoro allargato. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi (nota n. 13559/1193 pf18-19/GP/GC/blp del 29.5.2019). La società è sanzionata con l’ammenda di € 13.500,00… come più volte ribadito da questo collegio (anche con decisioni pronunciate nei confronti degli odierni deferiti, pubblicate con CU n. 55/TFN del 04.04.2019 e n. 45 del 18.02.2019, confermata dalla Corte Federale di Appello alla riunione del 28.03.2019), le disposizioni di cui all’art. 19, commi 1 lett. h) e 8 nel prevedere quale sanzione la “inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società nell'ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro” espressamente prevedono anche che i “soggetti colpiti dalla sanzione di cui alla lettera h) del comma 1 possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione è eseguita, soltanto attività amministrativa nell'ambito delle proprie società”. E senz'altro gli adempimenti oggetto di contestazione in questa sede rivestono natura prettamente amministrativa. Alla luce delle menzionate disposizioni, si deve affermare la responsabilità congiunta del sig. .. e del sig. .. per l’inosservanza del termine del 31 Marzo 2019 stabilito dall’art. 85, lett. C) NOIF per il deposito della prescritta documentazione.

DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 122 CFA DEL 18 Giugno 2019 CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 108/CFA DEL 29 Maggio 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 63/TFN del 13.5.2019

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ US CITTA’ DI PALERMO SPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA RETROCESSIONE ALL’ULTIMO POSTO DEL CAMPIONATO DI SERIE B STAGIONE SPORTIVA 2018/19 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 12055/816 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 29.4.2019

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. G.G.(ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CDA DELLA SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA DALL’8.11.2017 ALL’8.8.2018) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8  C.G.S.,  NONCHÉ  ART.  85  NOIF  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  NOTA 12055/816 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 29.4.2019

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. M.A. (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE EX ART. 19, COMMA 3 C.G.S. INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8 C.G.S., NONCHÉ ARTT. 84, COMMI 1 E 3 E 85 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  NOTA  12055/816 PF  18-19  GP/GC/BLP  DEL  29.4.2019

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEL SIG. Z.M. ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE CDA DELLA SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA SINO AL 7.3.2017 E, SUCCESSIVAMENTE, CONSIGLIERE CDA DELLA SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA SINO AL 3.5.2018 SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO NOTA 12055/816 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 29.4.2019

Massima: La Società è sanzionata con la penalizzazione di punti 20 in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva 2018/19 e con l’ammenda di € 500.000,00 in luogo della comminata retrocessione all’ultimo posto del Campionato di SERIE B della stagione sportiva in corso 2018/2019… Infatti, la sanzione individuata dal Tribunale Federale Nazionale (retrocessione all’ultimo posto del campionato di serie B della stagione sportiva in corso 2018/2019) è del tutto corretta, rammostrandosi come misura adeguata e proporzionale alla gravità delle violazioni accertate e dichiarate all’esito del giudizio di prime cure. In particolare, oltre a tutte le altre contestazioni già riconosciute fondate dal Tribunale e qui confermate in questa sede d’appello, la grave misura della retrocessione all’ultimo posto della classifica era stata (correttamente) assunta anche quale effetto della ritenuta influenza delle varie violazioni sulla iscrizione ai campionati di serie A (2016/2017) e di serie B (2017/2018). Del resto, è evidente che se si ritiene che le errate e/o infondate e/o illegittime e/o illecite rappresentazioni contabili accertate e (anche in questa sede di gravame) dichiarate abbiano anche prodotto, quale ulteriore effetto, l’iscrizione ai predetti campionati che, invece, con appostazioni contabili veritiere e corrette informazioni agli organi di vigilanza e controllo, la società Palermo non avrebbe ottenuto, non vi è dubbio che giusta misura remunerativa non può che essere la retrocessione alla categoria inferiore rispetto a quel campionato che la stessa predetta società non avrebbe avuto diritto a disputare. Ciò premesso per completezza di esposizione, tale contestazione è caduta in questa sede di giudizio d’appello, seppur in virtù della formula “insufficienza di prova”, segnatamente, come precisato, in ordine alla specifica quantificazione delle voci di bilancio alterate, onde consentire a questo giudice di verificare se le alterazioni od erronee e/o infondate rappresentazioni dei dati contabili di cui si è detto fossero, nella loro consistenza numerica, tali, appunto, da rendere possibile l’iscrizione ai campionati, altrimenti preclusa.Ne consegue, inevitabilmente, la necessità di una corposa rideterminazione, in riduzione, della misura sanzionatoria, pur restando, ovviamente, gravi le diverse violazioni come sopra accertate, peraltro reiterate nel tempo, indice di una gestione economico-finanziaria e patrimoniale della società lontana dalle regole di prudenza contabili, nonché dai principi di lealtà e probità sanciti dal nostro ordinamento settoriale…Ritiene, poi, possibile – questa Corte – valorizzare il comportamento tenuto, nella immediatezza, dal nuovo assetto proprietario della società. Siffatta valorizzazione appare, infatti, funzionale non solo alla equa commisurazione della pena alla concreta fattispecie ed all’oggettivo disvalore della condotta, ma anche strumento logico – razionale di incentivo verso comportamenti virtuosi di soggetti che, acquisita la società, provvedano a sanare tutte le pendenze, nonché a corrispondere gli emolumenti ancora dovuti a dipendenti e collaboratori. Diversamente opinando, del resto, nel caso di specie, la rigida applicazione della sanzione nella sua misura generale si tradurrebbe in un disincentivo all’ingresso nel mondo dello sport di assetti societari che, segnando una netta discontinuità rispetto alla gestione passata e, comunque, prendendo atto della situazione debitoria, diano segnali di solidità economica e correttezza nell’osservanza delle regole federali in materia. Affermato quanto precede  e facendone applicazione alla presente fattispecie, visto l’art.  10, comma 3, CGS, secondo cui la sanzione deve essere applicata, ai sensi della disposizione di cui all’art. 16 stesso CGS, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti ed attenuanti, si deve allora sanzionare la società US Città di Palermo, con una misura proporzionale alle violazioni contestate, che, alla luce della valorizzazione delle particolari circostanze di fatto sopra evidenziate, questa Corte reputa congruo determinare nella penalizzazione di complessivi punti 20 (venti) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Ragioni di proporzionalità e ragionevolezza inducono, altresì, questa Corte ad infliggere la ulteriore sanzione dell’ammenda di euro 500.000,00 (cinquecento mila euro)…Ciò..per le condotte poste in essere dal presidente del CdA e dal presidente del Collegio Sindacale concretizzatesi nella violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza delle norme federali in materia di contabilità e bilancio, di cui all'art. 1Bis, comma 1 del Codice della Giustizia Sportiva e dell'art. 84, commi 1 e 3, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (NOIF) e della disposizione di cui all'art. 2621 c.c., per avere più precisamente: al fine di conseguire un ingiusto profitto consistente nella rappresentazione di un patrimonio netto societario superiore a quello reale (cfr. Consulenza Tecnica del Pubblico Ministero nella relazione del 20/10/2017 e del 13/12/2017), anche al fine di sottrarsi agli obblighi di ricapitalizzazione di cui all'art. 2446 c.c., esposto nel bilancio al 30.6.2014, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore; violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all'art. 1Bis, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva, all'art. 8, comma 4 CGS e all'art. 85 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (NOIF), nonché della disposizione di cui all'art.2638, commi 1 e 2, c.c., per avere esposto alla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio professionistiche (organo di controllo delta Federazione Italiana Giuoco Calcio), al fine di ostacolarne l'esercizio delle funzioni di vigilanza, fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica e patrimoniale della società; violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all'art. 1Bis, comma 1, art.8 del Codice della Giustizia Sportiva, violazione dell'art.85 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (NOIF) e della disposizione di cui all'art. 2638, commi 1 e 2, c.c., per avere comunicato alla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio professionistiche (organo di controllo della Federazione Italiana Giuoco Calcio) fatti materiali non rispondenti al vero, al fine di ostacolare il controllo della predetta Commissione sull'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della società; violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all'art. 1Bis, comma 1, art. 8 del Codice della Giustizia Sportiva, violazione dell'art. 85 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (NOIF) e della disposizione di cui all'art. 2638, commi I e II, c.c., per avere, , esposto alla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio professionistiche (organo di controllo della Federazione Italiana Giuoco Calcio), al fine di ostacolarne l'esercizio delle funzioni di vigilanza, fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica e patrimoniale della società. Queste solo alcune della violazioni emergente dall’attività investigativa della Procura Federale e della competente Procura della Repubblica….Ciò premesso ed osservato, il Collegio è tenuto a verificare se gli elementi di prova raccolti consentano di ritenere integrata la fattispecie della violazione delle disposizioni di cui all’art. 1 bis, comma 1, CGS, all’art. 84, commi 1 e 3, NOIF, all’art. 8, comma 4, CGS e all'art. 85 NOIF. In tale prospettiva, il Collegio ritiene di dover indicare alcune premesse attinenti alla esposizione dell’iter motivazionale che si intende seguire. In particolare, appare utile riassumere quello che è lo standard probatorio applicabile in materia, evidenziando, di seguito, gli arresti della giurisprudenza sportiva sul punto. In ambito esofederale è stato affermato che per dichiarare la responsabilità da  parte  del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (cfr. anche i lodi del 23 giugno 2009, Ambrosino c/ FIGC; 26 agosto 2009, Fabiani c/ FIGC; 3 marzo 2011, Donato c/ FIGC; 31 gennaio 2012, Saverino c/ FIGC; 2 aprile 2012, Juve Stabia e Amodio c. FIGC; 24 aprile 2012, Spadavecchia c/ FIGC; 26 aprile 2012, Signori c/ FIGC; 10 ottobre 2012, Alessio c/ FIGC). Nella stessa direzione è ormai consolidato l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui «per ritenere  la  responsabilità  da  parte del soggetto incolpato di una  violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito – certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr. ad es. l’art. 4 delle Norme Sportive Antidoping del CONI, in vigore dal 1 gennaio 2009). A tale principio vigente nell’ordinamento deve assegnarsi una portata generale sicché deve ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (cfr. TNAS, lodo 2 aprile 2012 Amodio e S.S. Juve Stabia c/FIGC con il quale è stata pienamente confermata la decisione di questa Corte)» (CGF, 20 agosto 2012, C.U. n. 031/CGF del 23.8.2012). Ebbene, sotto  un profilo  metodologico, questa Corte ritiene di non  doversi discostare dagli insegnamenti della copiosa giurisprudenza federale  ed esofederale prima richiamati in ordine  alla misura probatoria richiesta ai fini della valutazione della responsabilità di un tesserato o  di  una affiliata. Ed allora, alla luce del sopra ricordato standard probatorio, ritiene, questa Corte, che nel complesso ed al di là delle singole specifiche contestazioni, dalla considerazione unitaria e non atomistica dei numerosi elementi di valutazione acquisiti al presente giudizio emerge, comunque, una condotta gestionale del vertice della società U.S. Palermo opaca, non chiara e trasparente, tanto e vero che ripetutamente gli organi di controllo sono dovuti intervenire con ispezioni e con reiterate specifiche richieste di informazioni e chiarimenti, i cui riscontri non sempre sono stati rispettosi del principio di lealtà e probità di cui all’art. 1 bis CGS. Convergono, in tale direzione, solidi elementi probatori e, in primo luogo, le complessive risultanze istruttorie di cui alle attività di investigazione poste in essere dalla Procura della Repubblica di Palermo. Le risultanze dell’attività captativa, i riscontri provenienti da una parte delle dichiarazioni rilasciate da alcuni dei deferiti in sede di audizione innanzi la Procura federale, convergono verso quella ragionevole certezza, necessaria per un giudizio di colpevolezza in questa sede, circa le responsabilità del sig. …., del sig. …. e dell’U.S. Città di Palermo s.p.a., in relazione ai fatti loro specificamente e rispettivameme contestati in questa sede disciplinare, nei limiti accertati e riconosciuti dal Tribunale Federale Nazionale. Fatti, del resto, in relazione ai quali si ritiene manchino concreti, idonei e, comunque, decisivi elementi di prova a discarico, atteso che le ricostruzioni alternative dei fatti medesimi e/o le diverse spiegazioni degli stessi fornite dagli incolpati non appaionono verosimili, né, tantomeno, supportate da elementi probatori o anche soltanto logici. Le approfondite indagini della Procura ordinaria, come riesaminate ed utilmente riversate nel presente procedimento disciplinare, alla luce delle integrazioni istruttorie operate dalla Procura federale, consentono, dunque, di ritenere raggiunta la prova della sussistenza degli illeciti disciplinari in questa sede sportiva contestati agli anzidetti odierni deferiti ed alla società U.S. Città di Palermo s.p.a. In particolare, dal coacervo degli elementi suscettibili di valutazione da parte di questa Corte emerge, in una sintesi complessiva, l’esistenza di solidi elementi probatori per ritenere fondata l’affermazione di responsabilità dei deferiti sopra indicati in ordine alle incolpazioni di cui al deferimento, come accertati dal TFN, per aver posto in essere atti diretti a dissimulare una situazione gestionale e/o economico-finanziaria della società US Città di Palermo s.r.l. che consentisse di superare i relativi controlli da parte dei competenti organi federali e, in particolare, assicurasse la partecipazione ai campionati di cui trattasi. Passando alle specifiche contestazioni effettuate dalla Procura Federale nell’atto di deferimento, occorre, anzitutto, prendere atto del fatto che il Tribunale Federale Nazionale ha ritenuto «che non sussistono le violazioni contestate al punto 1) dell’atto di deferimento, nonché quelle di cui al punto 2A) e 5A)». Sul punto, con riferimento al procedimento nei confronti dei sigg.ri …., nonchè dell’US Città di Palermo s.p.a., in difetto di specifico appello della Procura, è intervenuto giudicato….Ora, a tal proposito, questa Corte ha già avuto occasione di affermare quanto segue:«Preliminarmente all’esame delle concrete fattispecie sottoposte all’esame di questo Collegio, occorre ricordare che il principio nullum crimen, nulla poena sine lege costituisce un principio di civiltà giuridica che non solo permea la Carta costituzionale ma costituisce valore di civiltà immanente in tutto l’ordinamento giuridico – ivi compreso quello sportivo – con riferimento non solo alle disposizioni penali ma a tutte quelle lato sensu sanzionatorie. In particolare, tale principio impone che la fattispecie che descrive la condotta proibita sia formulata con sufficiente chiarezza (c.d. principio di tassatività), atteso che la conoscenza (o conoscibilità) piena e puntuale degli elementi costituivi della condotta sanzionata costituisce condizione necessaria per il sorgere della responsabilità personale in capo all’autore dell’illecito. Alla luce di tali principi, può facilmente evidenziarsi come le fattispecie descritte dai commi 1 e 2 del citato art. 8, CGS, differiscano in modo netto da quella di cui al successivo comma 4. Infatti, mentre nel primo caso la violazione delle norme contabili è punita in quanto tale, nel secondo caso tale violazione è punita solo laddove i dati contabili alterati abbiano permesso l’iscrizione - altrimenti non possibile - al campionato. Ne consegue che, ai fini della contestazione della violazione del suddetto art. 8, comma 1 e 2, CGS, è sufficiente la prova dell’alterazione dei dati contabili o di altro comportamento idoneo ad eludere la normativa federale in materia gestionale o economica, senza alcuna necessità di precisa quantificazione dell’importo alterato. Nell’ipotesi di cui al citato comma 4 del medesimo art. 8, invece, occorre non solo la prova dell’alterazione dei dati contabili ma anche l’esatta quantificazione dell’importo illecitamente alterato, così da dimostrare che, in assenza di tale alterazione, sarebbe stata preclusa alla società autrice dell’illecito l’iscrizione al campionato» (Corte Federale d’Appello, Com. Uff. n. 043 del 5 novembre 2018). Da quanto sopra deriva che, data la differenza di contenuti tra le due fattispecie, dall’accertamento della violazione della prima (art. 8, commi 1 e 2) non può sic et simpliciter arguirsi la prova della violazione della seconda (art. 8, comma 4) Ora, come si è già sopra evidenziato ed affermato, numerose sono le condotte poste in essere, dai soggetti sopra indicati, in violazione delle disposizioni di cui all’art. 8, commi 1 e 2, CGS e, in ogni caso, la complessiva gestione patrimoniale ed economico-finanziaria sottoposta all’esame di questo Collegio suscita numerose perplessità ed appare discutibile sotto diversi profili. Come detto, dunque, e conformemente a quanto affermato nell’impugnata sentenza, deve rilevarsi che tale gestione appaia senza dubbio contraria ai principi di buona e  corretta amministrazione come tutelati dai citati commi 1 e 2 dell’art. 8 CGS. .Una prudente e corretta gestione economica, conforme ai principi contabili in materia, avrebbe imposto, ben altro tipo di valutazioni ed appostazioni. Deve, dunque, ritenersi raggiunta la prova dell’avvenuta violazione del disposto dell’art. 8, commi 1 e 2, CGS, in ragione della manifesta e reiterata violazione ed elusione delle norme di prudenza e correttezza contabile come indicate non solo dalla tecnica contabile, ma anche dalle disposizioni federali. Altrettanto, tuttavia, non può affermarsi con ragionevole serenità, quanto alla effettiva violazione della disposizione di cui all’art. 8, comma 4, CGS, specificamente, appunto, contestata con i capi 5B e 5C del deferimento, attesa, come detto, la mancanza di specifica prova (e, comunque, l’assenza di certezza) in ordine all’effettivo quantum di alterazione delle appostazioni contabili di cui si è detto e, di conseguenza, in ordine alle ricadute di siffatti erronei e/o illegittimi dati di bilancio sulla iscrizione ai campionati di cui trattasi. In altri termini, raggiunta la prova delle violazioni contestate, come sopra ricordate, ritiene questo Collegio che, in difetto di specifica determinazione degli importi oggetto delle infedeli rappresentazioni delle voci di bilancio, non possa essere – con ragionevole certezza - affermato che le stesse predette violazioni hanno effettivamente consentito, quale effetto, l’iscrizione della società US Città di Palermo al campionato di serie A, s.s. 2016/2017 ed a quello di serie B, s.s. 2017/2018.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 114/CFA DEL  12/06/2019 MOTIVI CON RIFERIMENTO AL COM UFF 095 II SEZ DEL 07 05 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 59/TFN del 23.4.2019

Impugnazione Istanza:        RICORSO DELLA SOCIETA’ AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DEGLI ARTT. 4, COMMA 1 E 21, COMMA 1 C.G.S SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10975/1031 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 2.4.2019

Massima: Confermata la decisione del TFN che ha sanzionato con mesi 6 di inibizione l’amministratore per la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 8, commi 1 e 2,        e all’art. 80 NOIF, per non aver prodotto alla Co.Vi.So.C., nonostante rituale richiesta del 25.2.2019 (prot. 1545/2019), informazioni ed evidenza documentale in merito all’impegno formalizzato da parte del socio di riferimento a garantire il supporto finanziario necessario a far ritenere integrato il presupposto della continuità aziendale ai sensi dell’art. 2423 bis, comma 1, n. 1, c.c., nonché in ordine alla indicazione delle posizioni finanziarie cui fare legittimo affidamento sino alla conclusione della Stagione Sportiva e alle stime concernenti l’assorbimento di risorse pecuniarie sino al termine del corrente esercizio sociale. Confermata anche l’ammenda di € 10.500,00 alla società anche per l’applicazione della recidiva prevista dall’art.  21, comma 1, del vigente C.G.S..

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 63/FTN del 13 maggio 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Z.M. (all'epoca dei fatti Presidente del CdA della Società US Città di Palermo Spa sino al 7 Marzo 2017 e, successivamente, Consigliere del Consiglio di Amministrazione della Società US Città di Palermo Spa sino al 3 maggio 2018), G.G. (all'epoca dei fatti Presidente del CdA della Società US Città di Palermo Spa dall'8 novembre 2017 all'8 agosto 2018), M.A. (all'epoca dei fatti Presidente del Collegio Sindacale della Società US Città di Palermo Spa) SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA - (nota n. 12055/816 pf18-19 GP/GC/blp del 29.4.2019).

Massima: La Società è sanzionata con la retrocessione all’ultimo posto del Campionato di SERIE B della stagione sportiva in corso 2018/2019 per le condotte poste in essere dal presidente del CdA e dal presidente del Collegio Sindacale concretizzatesi nella violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza delle norme federali in materia di contabilità e bilancio, di cui all'art. 1Bis, comma 1 del Codice della Giustizia Sportiva e dell'art. 84, commi 1 e 3, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (NOIF) e della disposizione di cui all'art. 2621 c.c., per avere più precisamente: al fine di conseguire un ingiusto profitto consistente nella rappresentazione di un patrimonio netto societario superiore a quello reale (cfr. Consulenza Tecnica del Pubblico Ministero nella relazione del 20/10/2017 e del 13/12/2017), anche al fine di sottrarsi agli obblighi di ricapitalizzazione di cui all'art. 2446 c.c., esposto nel bilancio al 30.6.2014, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore; violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all'art. 1Bis, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva, all'art. 8, comma 4 CGS e all'art. 85 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (NOIF), nonché della disposizione di cui all'art.2638, commi 1 e 2, c.c., per avere esposto alla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio professionistiche (organo di controllo delta Federazione Italiana Giuoco Calcio), al fine di ostacolarne l'esercizio delle funzioni di vigilanza, fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica e patrimoniale della società; violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all'art. 1Bis, comma 1, art.8 del Codice della Giustizia Sportiva, violazione dell'art.85 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (NOIF) e della disposizione di cui all'art. 2638, commi 1 e 2, c.c., per avere comunicato alla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio professionistiche (organo di controllo della Federazione Italiana Giuoco Calcio) fatti materiali non rispondenti al vero, al fine di ostacolare il controllo della predetta Commissione sull'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della società; violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all'art. 1Bis, comma 1, art. 8 del Codice della Giustizia Sportiva, violazione dell'art. 85 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (NOIF) e della disposizione di cui all'art. 2638, commi I e II, c.c., per avere, esposto alla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio professionistiche (organo di controllo della Federazione Italiana Giuoco Calcio), al fine di ostacolarne l'esercizio delle funzioni di vigilanza, fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica e patrimoniale della società. Queste solo alcune della violazioni emergente dall’attività investigativa della Procura Federale e della competente Procura della Repubblica

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 61/FTN del 07 maggio 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: T.E.J.(Amministratore unico e legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl dal 6.8.2018 al 26.9.2018), N.V. (Amministratore unico e legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl dal 26.9.2018 al 15.10.2018) - (nota n. 9019/477bis pf18- 19/GP/GC/blp del 22/02/2019).

Massima: I legali rapp.ti della società sono sanzionati con mesi 6 di inibizione ciascuno per la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 8, commi 1 e 2, del CGS, e all’art. 80 delle NOIF, per non avere prodotto alla Co.Vi.So.C., nonostante reiterate richieste, l’evidenza documentale di alcune posizioni creditorie contenute nel bilancio intermedio al 31.12.2017.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 59/FTN del 23 aprile 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: O.U. (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società AS Lucchese Libertas 1905 Srl), SOCIETÀ AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 SRL - (nota n. 10975/1031pf18-19 GP/GC/blp del 2.4.2019).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 6 di inibizione per la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 8, commi 1 e 2, del CGS e all’art. 80 delle NOIF, per non aver prodotto alla Co.Vi.So.C., nonostante rituale richiesta del 25/02/2019 prot. 1545/2019, informazioni ed evidenza documentale in merito all’impegno formalizzato da parte del socio di riferimento a garantire il supporto finanziario necessario a far ritenere integrato il presupposto della continuità aziendale ai sensi dell’art. 2423-bis, comma 1, n. 1) c.c. nonché in merito alla indicazione delle posizioni finanziarie cui fare legittimo affidamento sino alla conclusione  della stagione sportiva e alle stime concernenti l’assorbimento di risorse pecuniarie sino al termine del corrente esercizio sociale. La società è sanzionata con l’ammenda di € 10.500,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 56/FTN del 12 aprile 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.M.(Presidente del CDA e Legale rappresentante p.t. della Società FC Rieti Srl), SOCIETÀ FC RIETI  SRL - (nota n. 7453/600 pf18-19 GP/GC/blp del 23.1.2019).

Massima: Con il patteggiamento il legale rapp.te della società è sanzionato con giorni 20 di inibizione per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS - FIGC in relazione all’art. 85 lettera C paragrafo VI delle NOIF per non aver depositato alla Co.Vi.So.C., entro il termine del 30.11.2018, l’indicatore di liquidità al 30.09.2018 della Società e la situazione intermedia alla medesima data, approvata dall’organo amministrativo e corredata dalla relazione contenente il giudizio dell’organo di revisione. La società che ha patteggiato è sanzionata con l’ammenda di € 6.667,00

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 56/FTN del 12 aprile 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.C. (Presidente del CDA, Amministratore e legale rappresentante p.t. della Società Albissola 2010  Srl), C.G. (Amministratore delegato e legale rappresentante p.t. della Società Albissola 2010 Srl), N.C.D. (Amministratore delegato e legale rappresentante p.t. della Società Albissola 2010 Srl), SOCIETÀ ALBISSOLA 2010 SRL - (nota n. 7442/598 pf18-19 GP/GC/blp del 23.1.2019).

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda di € 10.000,00 per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS - FIGC in relazione all’art. 85 lettera C) paragrafo VI) delle NOIF, a motivo del mancato deposito entro il 30.11.2018 della situazione patrimoniale intermedia al 30.09.2018 della Società, approvata dall’organo amministrativo e corredata dalla relazione contenente il giudizio dell’organo di revisione ai fini del controllo dell’indicatore di liquidità.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 56/FTN del 12 aprile 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.R. (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL - (nota n. 7451/599 pf18-19 GP/GC/blp del 23.1.2019).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi di inibizione per la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo VI), delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato alla Co.Vi.So.C., entro il 30/11/2018, l’indicatore di liquidità al 30/09/2018 e la situazione patrimoniale intermedia al 30/09/2018 approvata dall’organo amministrativo e corredata dalla relazione contenente il giudizio della società di revisione.. La società è sanzionata con l’ammenda di € 10.000,00

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 55/FTN del 04 aprile 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  B.O. (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della società AC Cuneo 1905 Srl), SOCIETÀ AC CUNEO 1905 SRL - (nota n. 9427/785 pf18-19 GP/GC/blp del 4.3.2019).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 6 e giorni 15 di inibizione per la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 8, commi 1 e 2, del CGS e all’art. 80 delle NOIF, per non aver prodotto alla Co.Vi.So.C., nonostante rituale richiesta del 10/01/2019 prot. 139/2019, informazioni ed evidenza documentale in merito ad alcune posizioni finanziarie, economiche e patrimoniali della Società anche connesse alle prospettive di prosecuzione dell’attività aziendale sino alla conclusione dell’esercizio sociale ai sensi dell’art. 2423-bis, comma 1, n.1) codice civile. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi. La società è sanzionata con l’ammenda di € 10.500,00 in ordine alla recidiva, attesa la condanna del sodalizio sportivo e del rappresentante legale durante la corrente stagione sportiva per fatti della stessa natura (procedimenti n. 35 pf18-19, C.U. 34/TFN del 31/10/2018, n. 415 pf18-19 e n. 416 pf18-19, C.U. 42/TFN del 28/01/2019) ed è, quindi, applicabile il disposto di cui all’art. 21 comma 1 del vigente CGS.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 46/FTN del 21 Febbraio 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.R (Amministratore unico e legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl dal 15.10.2018), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL - (nota n. 6499/477 pf18-19 GP/GC/blp del 28.12.2018).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 6 di inibizione per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del CGS in relazione all’art. 8 commi 1 e 2 del CGS e dell’art. 80 delle NOIF, per non aver prodotto alla Co.Vi.So.C., nonostante le reiterate richieste, l’evidenza documentale di alcune posizioni creditorie contenute nel bilancio intermedio al 31/12/2017. La società è sanzionata con l’ammenda di € 10.000,00

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 57CFA DEL  05/12/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 002 CFA DEL  10/07/2018 (DISPOSITIVO)

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 70/TFN dell’11.6.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ FC BARI 1908 SPA AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. G.C.A., ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CDA E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8, COMMI 1 E 2 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 80 E 87 COMMA 1, LETT. A) N.O.I.F.; AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA  AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 11599/1217 PF 17-18 GP/GC/BLP DELL’11.5.2018

Massima: Rideterminata l’inibizione in mesi 1 inflitta al  Presidente, per la violazione dell’art. 1-bis, comma 1 e dell’art. 8, commi 1 e 2, del C.G.S., in relazione agli artt. 80 e 87, comma 1, lett. a), delle NOIF, e l’ammenda in € 8.000,00 alla società per aver opposto  il diniego alla richiesta della Co.Vi.Soc. di richiesta della Deloitte & Touche S.p.A. di accesso volto alla “integrazione della verifica” concernente il bimestre gennaio-febbraio 2018…In definitiva, la decisione impugnata va riformata solo in punto di sanzioni irrogate che, alla luce delle valutazioni come sopra operate in ordine ai fatti contestati, possono essere ridotte a mesi uno di inibizione a carico del dott. …. e ad € 8.000,00 di ammenda a carico della FC Bari 1908 S.p.A..

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 6/FTN del 17 luglio 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  T.A. (all’epoca  dei  fatti  Amministratore  Unico  e  legale  rappresentante  pro-tempore  della  Società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL - (nota n. 12846/1250 pf17-18  GP/blp del 5.6.2018).

Massima: Con il patteggiamento il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 2 di inibizione per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo I), punti 1) e 2) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato alla Co.Vi.So.C. il bilancio di esercizio al 30 Giugno 2017, ovvero, in caso di mancata approvazione del bilancio, per non aver depositato il progetto di bilancio redatto dall’amministratore in relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente ed ai periodi di svolgimento degli stessi La società è sanzionata con l’ammenda di € 6.600,00

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.040/TFN del 04 Dicembre 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (66) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.B.C., L.D.C. e W.F. (calciatori tesserati all’epoca dei fatti per la Società AC Voghera Srl), F.I.(già Presidente del CdA della Società Savona FBC Srl), D.T. (all’epoca dei fatti Direttore Generale della Società AC Voghera Srl), Società AC VOGHERA Srl - (nota n. 3244/138 pf13-14 AM/ma dell’8.10.2015).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con l’inibizione di anni 3 per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente) in relazione all’art. 8, comma 2, del CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 8, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), poiché nella sua veste di Presidente del consiglio d’amministrazione e legale rappresentante nei vari periodi d’imposta ha omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi; non ha dichiarato tutti i ricavi, ha presentato un’infedele dichiarazione in qualità di sostituto d’imposta relativamente a 33 soggetti percipienti; non ha operato a titolo d’imposta sui compensi corrisposti e versate ritenute IRPEF; non ha operato ai fini delle addizionali regionali sui compensi corrisposti e versate ritenute; ha determinato una maggiore base imponibile ai fini IRAP in relazione ai ricavi non dichiarati. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con l’ammenda di euro 10.000,00.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.063/TFN del 26 Giugno 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (98) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: I.C. (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società AC Cesena Spa), Società AC CESENA Spa - (nota n. 5895/1267 pf12-13 SP/blp del 10.2.2015).

Impugnazione Istanza: (134) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: I.C. (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società AC Cesena Spa), Società AC CESENA Spa - (nota n. 6996/207 pf13-14 SP/gb del 6.3.2015).

Massima: A seguito di patteggiamento il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 10  per  la violazione: a) dell’art. 1, comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti – art. 1 bis del vigente CGS - e dell’art. 8, comma 2 del CGS, in relazione all’art. 80 delle NOIF, per avere sottratto risorse finanziarie della Società AC Cesena Spa – pari a € 1.025.700 - a vantaggio della Società controllante indiretta – omissis -, senza alcuna giustificazione economica per la Società calcistica, così determinando un progressivo ingente impoverimento economico-patrimoniale dell’AC Cesena e contestualmente aumentando la posizione debitoria della medesima Società nei confronti dei terzi creditori sociali, in violazione del principio di corretta gestione e in contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità cui sono tenuti tutti gli appartenenti all’Ordinamento sportivo; b) della violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti – art. 1 bis del vigente CGS - e dell’art. 8, comma 2 del CGS vigente all’epoca dei fatti – art. 8, comma 2 del vigente CGS - in relazione all’art. 19 dello Statuto federale ed all’art. 80 delle NOIF, per avere sottratto risorse finanziarie della Società AC Cesena Spa a vantaggio delle Società – omissis -, senza alcuna giustificazione economica per la Società calcistica, mediante la stipulazione dei contratti indicati nelle premesse (contratto in data 25.8.2010 con la Società – omissis -; contratto in data 20.5.2011 con la Società – omissis -; contratto in data 20.6.2010 con la Società – omissis -). Così determinando un impoverimento economico-patrimoniale dell’AC Cesena e contestualmente aumentando la posizione debitoria della medesima Società nei confronti dei terzi creditori sociali, in violazione del principio di corretta gestione e in contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità cui sono tenuti tutti gli appartenenti all’Ordinamento sportivo; La società è sanzionata con l’ammenda di euro 52.000,00

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.81/CDN  del 21 Maggio 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (323) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.G.P. (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Foggia Calcio Srl), Società FOGGIA CALCIO Srl - (nota n. 5711/695 pf13-14 SP/blp del 7.3.2014).

Massima: Integra la violazione di cui all'articolo 80 delle NOIF in relazione agli articoli 1, comma 1, del CGS e 19 dello statuto della F.I.G.C., l’aver ostacolato l'attività di verifica della Co.Vi.So.C. in sede di visita ispettiva occorsa nella stagione sportiva 2011/2012.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 001/CDN del 06 Luglio 2011 n. 8,9,10 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (619) – DEFERIMENTO DEL PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. E.F. (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl), E DELLA SOCIETÀ COSENZA CALCIO 1914 Srl. ▪ (nota N°. 9258/1406 pf10-11/SP/blp del 30.5.2011). (620) – DEFERIMENTO DEL PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. E.F. (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl), E DELLA SOCIETÀ COSENZA CALCIO 1914 Srl. ▪ (nota N°. 9259/1407 pf10-11/SP/blp del 30.5.2011). (621) – DEFERIMENTO DEL PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. E.F. (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl), E DELLA SOCIETÀ COSENZA CALCIO 1914 Srl. ▪ (nota N°. 9260/1408 pf10-11/SP/blp del 30.5.2011).

Massima: L’amministratore unico della società è sanzionato con l’inibizione per mesi 4 per le violazioni previste e punite: dall’art. 85, lett. C), paragrafo II) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS ed all’art. 90, comma 2, delle NOIF, nonché dall’art. 85, lett. C), paragrafo VI) punto 2 delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS ed all’art. 90, comma 2, delle NOIF, e dall’art. 85, lett. C), paragrafo VII) punto 1 delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS ed all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 31 marzo 2011, la relazione semestrale al 31 dicembre 2010 corredata dalla relativa documentazione, nonchè il prospetto R/I con l’indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, calcolato sulla base della situazione contabile al 31 dicembre 2010, nonché il prospetto P/A con l’indicazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2010, come prescritto dalle norme federali in materia. La Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante è sanzionata con l’ammenda di Euro 20.000,00.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 001/CDN del 06 Luglio 2011 n. 7 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (617) – DEFERIMENTO DEL PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. A.F. (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società AC Sangiovannese 1927 Srl), DEL SIG. L.I. (Consigliere delegato e Legale rappresentante della Società AC Sangiovannese 1927 Srl), E DELLA SOCIETÀ AC SANGIOVANNESE 1927 Srl ▪ (nota N°. 9237/1402 pf10-11/SP/blp del 30.5.2011).

Massima: Il presidente del CDA ed il consigliere delegato della società sono sanzionati con l’inibizione per mesi 2 ciascuno per le violazioni previste e punite: dall’art. 85, lett. C), paragrafo I) punto 2 delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS ed all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver ottemperato all’obbligo di deposito del progetto di bilancio corredato dalla relativa documentazione, come prescritto dalle norme federali in materia. La Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte ai propri Legali rappresentanti è sanzionata con l’ammenda di Euro 10.000,00.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 001/CDN del 06 Luglio 2011 n. 4,5,6 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (615) – DEFERIMENTO DEL PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. L.V. (Consigliere e Legale rappresentante della Società AC Sangiovannese 1927 Srl), DEL SIG. L.I. (Consigliere delegato e Legale rappresentante della Società AC Sangiovannese 1927 Srl), E DELLA SOCIETÀ AC SANGIOVANNESE 1927 Srl ▪ (nota N°. 9253/1405 pf10-11/SP/blp del 30.5.2011). (616) – DEFERIMENTO DEL PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. L.V. (Consigliere e Legale rappresentante della Società AC Sangiovannese 1927 Srl), DEL SIG. L.I. (Consigliere delegato e Legale rappresentante della Società AC Sangiovannese 1927 Srl), E DELLA SOCIETÀ AC SANGIOVANNESE 1927 Srl ▪ (nota N°. 9247/1403 pf10-11/SP/blp del 30.5.2011). (618) – DEFERIMENTO DEL PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. L.V. (Consigliere e Legale rappresentante della Società AC Sangiovannese 1927 Srl), DEL SIG. L.I. (Consigliere delegato e Legale rappresentante della Società AC Sangiovannese 1927 Srl), E DELLA SOCIETÀ AC SANGIOVANNESE 1927 Srl ▪ (nota N°. 9251/1404 pf10-11/SP/blp del 30.5.2011).

Massima: Il legale rapp.te ed il consigliere delegato della società sono sanzionati con l’inibizione per mesi 4 ciascuno per le violazioni previste e punite: dall’art. 85, lett. C), paragrafo II) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS ed all’art. 90, comma 2, delle NOIF, nonché dall’art. 85, lett. C), paragrafo VI) punto 2 delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS ed all’art. 90, comma 2, delle NOIF, e dall’art. 85, lett. C), paragrafo VII) punto 1 delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS ed all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 31 marzo 2011, la relazione semestrale al 31 dicembre 2010 corredata dalla relativa documentazione, nonchè il prospetto R/I con l’indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, calcolato sulla base della situazione contabile al 31 dicembre 2010, nonché il prospetto P/A con l’indicazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2010, come prescritto dalle norme federali in materia. La Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte ai propri Legali rappresentanti è sanzionata con l’ammenda di Euro 20.000,00.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 001/CDN del 06 Luglio 2011 n. 1,2,3 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (612) – DEFERIMENTO DEL PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. M.P. (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl) E DELLA SOCIETÀ AURORA PRO PATRIA 1919 Srl. ▪ (nota N°. 9268/1411 pf10-11/SP/blp del 31.5.2011). (613) – DEFERIMENTO DEL PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. M.P. (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl) E DELLA SOCIETÀ AURORA PRO PATRIA 1919 Srl. ▪ (nota N°. 9273/1413 pf10-11/SP/blp del 31.5.2011). (614) – DEFERIMENTO DEL PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. M.P. (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl) E DELLA SOCIETÀ AURORA PRO PATRIA 1919 Srl. ▪ (nota N°. 9270/1412pf10-11/SP/blp del 31.5.2011).

Massima: Il presidente della società è sanzionato con l’inibizione per mesi 4 per le violazioni previste e punite: dall’art. 85, lett. C), paragrafo II) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS ed all’art. 90, comma 2, delle NOIF, nonché dall’art. 85, lett. C), paragrafo VI) punto 2 delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS ed all’art. 90, comma 2, delle NOIF, e dall’art. 85, lett. C), paragrafo VII) punto 1 delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS ed all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 31 marzo 2011, la relazione semestrale al 31 dicembre 2010 corredata dalla relativa documentazione, nonché il prospetto R/I con l’indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, calcolato sulla base della situazione contabile al 31 dicembre 2010, nonché il prospetto P/A con l’indicazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2010, come prescritto dalle norme federali in materia. La Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante è sanzionata con l’ammenda di Euro 20.000,00.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 146/CGF del 14 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 224/CGF del 05 Aprile 2011 e su www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n, 33/CDN del 30.11.2010

Impugnazione – istanza: 2) Ricorso della Procura Federale avverso il proscioglimento del sig. I.G., procuratore e legale rappresentante della società Gallipoli Calcio s.r.l., dalla violazione dell’art. 85, lett. b), paragrafo viii) punto 1) delle N.O.I.F. in relazione all’art. 10, comma 3 del C.G.S. ed all’art. 90, comma 2 delle N.O.I.F. ascritte con proprio deferimento n. 2771/258pf10-11/sp/blp del 9.11.2010

Massima: Il procuratore e legale rapp.te della società non è responsabile della violazione dell'art. 85, lett. b), par. VIII, punto 1°, N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S. e dell'art. 90, comma 2, N.O.I.F. per non aver depositato, entro il 31.5.2010 il prospetto VP/DF, atteso che il Tribunale con atto del 19.1.2010 aveva nominato un “Amministratore Giudiziario” della società

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.63/CDN del 07 Marzo 2011 n.1 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: (316) – Deferimento della Procura Federale a carico di: V.G. (Presidente e Legale Rappresentante p.t. della Società FB Brindisi 1912 rl) e della società FB Brindisi 1912 Srl ▪ (nota N°. 5426/772pf10-11/SP/blp del 10.2.2011).

Massima: A seguito di patteggiamento ex artt. 23 e 24 CGS il presidente della società è sanzionato con l’inibizione per mesi 3 per il mancato perfezionamento dell'adempimento di cui all'art. 85, lett C), paragrafo V, N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S. e all'art. 90, comma 2, N.O.I.F. La società è sanzionata con l’ammenda di € 1.500,00 e la penalizzazione di punti 1 in classifica.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.62/CDN del 02 Marzo 2011 n.5 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: (295) – Deferimento della Procura Federale a carico di: G.S. (Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società FC Catanzaro Spa) e della società FC Catanzaro Spa ▪ (nota N°. 5011/459pf10- 11/SP/blp del 26.1.2011).

Massima: L’amministratore della società è sanzionato con l’inibizione per mesi 2 per violazione di cui all’art. 85, lett. C) par. VI), punto 1), in relazione all’art. 10, comma 3, CGS e all’art. 90, comma 2, NOIF per non aver depositato il prospetto Ricavi/Indebitamenti con l’indicazione del relativo rapporto tra le due voci, calcolato sulla base della situazione contabile al 30 settembre 2010, come prescritto dalle norme federali in materia. La società è sanzionata con l’ammenda di € 10.000,00.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.62/CDN del 02 Marzo 2011 n.1 - www.figc.it

Impugnazione – istanza:  (296) – Deferimento della Procura Federale a carico di: G.V. (Presidente e Legale rappresentante della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl) e della società US Alessandria Calcio 1912 Srl ▪ (nota N°. 5009/458pf10-11/SP/blp del 26.1.2011).

Massima: A seguito di patteggiamento ex artt. 23 e 24 CGS il presidente della società è sanzionato con l’inibizione per giorni 27 (pena base mesi 2) per violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. C), par. VI), punto 1, in relazione all’art. 10, comma 3 del C.G.S. e all’art. 90, comma 2 delle N.O.I.F., per non aver depositato il prospetto R/I con l’indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, calcolato sulla base della situazione contabile al 30 settembre 2010, come prescritto dalle Norme federali. La società è sanzionata con l’ammenda di € 4.500,00 (pena base € 10.000,00)

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.62/CDN del 02 Marzo 2011 n.4 - www.figc.it

Impugnazione – istanza:  (297) – Deferimento della Procura Federale a carico di: G.C. (Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl) F.I. (Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl) e della società Cosenza Calcio 1914 Srl ▪ (nota N°. 5012/460pf10-11/SP/blp del 26.1.2011).

Massima: A seguito di patteggiamento ex artt. 23 e 24 CGS il presidente della società è sanzionato con l’inibizione per giorni 27 per la violazione di cui all'art. 85, lett. C), par. VI), punto 1), in relazione all'art.10, comma 3 del C.G.S. e all'art. 90, comma 2 delle N.O.I.F., per non aver depositato il prospetto R/I con l'indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, calcolato sulla base della situazione contabile al 30 settembre 2010, come prescritto dalle norme federali in materia. La società è sanzionata con l’ammenda di € 4.500,00 (pena base € 10.000,00)

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.33/CDN del 30 Novembre 2010 n.6 - www.figc.it

Impugnazione – istanza:(170) – Deferimento della Procura Federale a carico di: F.L. (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società AC Mantova Srl) e della società AC Mantova Srl ▪ (nota N°. 2778/257pf10-11/SP/blp del 9.11.2010).

Massima: L’amministratore unico della società è sanzionato con l’inibizione per mesi 2 per violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. B), paragrafo VIII) punto 1 delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S. ed all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., il prospetto VP/DF con l’indicazione del rapporto Valore della Produzione/Debiti Finanziari, calcolato sulla base della situazione contabile al 31 marzo 2010, come prescritto dalle norme federale in materia. La società è sanzionato l’ammenda di € 20.000,00.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.33/CDN del 30 Novembre 2010 n.8 - www.figc.it

Impugnazione – istanza:(171) – Deferimento della Procura Federale a carico di: F.P.D.M. (Presidente C.d.A. e Legale rappresentante della Società Pescina Valle del Giovenco Srl) L.M. (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Pescina Valle del Giovenco Srl) e della società Pescina Valle Del Giovenco Srl (nota N°. 2784/260pf10-11/SP/blp del 9.11.2010).

Massima: Il presidente del CDA e l’amministratore della società sono sanzionati, perché entrambi legali rappresentanti della stessa, con l’inibizione per mesi 2 per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. B), paragrafo VI, punto 2) delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S. ed all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., il prospetto R/I con l’indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, calcolato sulla base della situazione contabile al 31 marzo 2010, come prescritto dalle norme federale in materia. La società è sanzionato l’ammenda di € 10.000,00.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.33/CDN del 30 Novembre 2010 n.4 - www.figc.it

Impugnazione – istanza:(166) – Deferimento della Procura Federale a carico di: V.P. (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società US Pro Vercelli Calcio Srl) e della società US Pro Vercelli Calcio Srl ▪ (nota N°. 2780/262pf10-11/SP/blp del 9.11.2010).

Massima: Il presidente del CDA della società è sanzionato con l’inibizione per mesi 2 per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. B), paragrafo VI) punto 2 delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S. ed all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C. il prospetto R/I con l’indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, calcolato sulla base della situazione contabile al 31 marzo 2010, come prescritto dalle norme federale in materia. La società è sanzionato l’ammenda di € 10.000,00.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.33/CDN del 30 Novembre 2010 n.5 - www.figc.it

Impugnazione – istanza:(168) – Deferimento della Procura Federale a carico di: D.D.O. (Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Gallipoli Calcio Srl) G.I.(Procuratore e Legale rappresentante della Società Gallipoli Calcio Srl) ▪ (nota N°. 2771/258pf10-11/SP/blp del 9.11.2010).

Massima: L’amministratore unico della società è sanzionato con l’inibizione per mesi 2 per le violazioni previste e punite dall’art. 85, lett. B), paragrafo VIII) punto 1 delle NOIF in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S. ed all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C. il prospetto VP/DF con l’indicazione del rapporto Valore della Produzione/Debiti Finanziari, calcolato sulla base della situazione contabile al 31 marzo 2010, come prescritto dalle norme federale in materia.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.33/CDN del 30 Novembre 2010 n.1 - www.figc.it

Impugnazione – istanza:(167) – Deferimento del Procuratore Federale a carico del sig. D.A. (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Potenza Sport Club Srl) e della società Potenza Sport Club Srl. ▪ (nota N°. 2781/261 pf10-11/SP/blp del 9.11.2010). La Commissione Disciplinare Nazionale, visto l’atto di deferimento indicato in epigrafe, letti gli atti; ascoltati, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l’irrogazione delle sanzioni dell’inibizione di mesi 2 (due) in danno del Sig. Donato Arcieri e dell’ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) per la Società Potenza Sport Club Srl, osserva quanto segue:

Massima: L’amministratore unico della società è sanzionato con l’inibizione per mesi 2 per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. B), paragrafo VI, punto 2) delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S. ed all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., il prospetto R/I con l’indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, calcolato sulla base della situazione contabile al 31 marzo 2010, come prescritto dalle norme federale in materia. La società è sanzionato l’ammenda di € 10.000,00.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.33/CDN del 30 Novembre 2010 n.2 - www.figc.it

Impugnazione – istanza:(165) – Deferimento della Procura Federale a carico di: S.M. (Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società Villacidrese Calcio Srl), M.P. (Soggetto responsabile del controllo contabile e Presidente del Collegio sindacale della Società Villacidrese Calcio Srl) e della società Villacidrese Calcio Srl ▪ (nota N°. 2774/263pf10-11/SP/blp del 9.11.2010).

Massima: Il presidente del CDA della società è sanzionato con l’inibizione per mesi 3 per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. B), paragrafo VI, punto 2) delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S. ed all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., il prospetto R/I con l’indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, calcolato sulla base della situazione contabile al 31 marzo 2010, come prescritto dalle norme federale in materia, mentre il soggetto responsabile del controllo contabile e Presidente del Collegio sindacale società è sanzionato con l’inibizione per mesi 2 per la violazione prevista dall’art. 8, comma 1, del C.G.S. per la dichiarazione non veridica effettuata alla Co.Vi.So.C. in data 30 aprile 2010, per la parte relativa al pagamento delle ritenute IRPEF relative alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 e dei contributi ENPALS relativi alle mensilità di dicembre 2009 . La società è sanzionato l’ammenda di € 10.000,00.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.24/CDN del 28 Ottobre 2010 n.4 - www.figc.it

Impugnazione – istanza:(79) – Deferimento della Procura Federale a carico di: F.R. (Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa), A.L. (Presidente e Legale rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa), C.D.A. (Procuratore e Legale Rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa) e della Società Salernitana Calcio 1919 Spa - (nota N°. 1686/1629pf09-10/SP/blp del 9.9.2010).

Massima: Il Presidente della società ed il procuratore sono sanzionati con l’inibizione per giorni 30 per la violazione prevista e punita dall’art. 85 lettera A) paragrafo VIII) delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S., e dell’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per non aver depositato il prospetto VP/DF con l’indicazione del rapporto Valore della Produzione/Debiti Finanziari, calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2009, come prescritto dalle norme federali in materia atteso che in quel periodo gli stessi avevano la legale rappresentanza della società la cui revoca dei poteri di rappresentanza per atto notarile comunicata in Lega è avvenuta solo in periodo successivo. L’amministratore unico avendo patteggiato è sanzionato con l’inibizione per giorni 20 mentre la società con l’ammenda di € 7.500,00

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.24/CDN del 28 Ottobre 2010 n.5 - www.figc.it

Impugnazione – istanza:(80) – Deferimento della Procura Federale a carico di: F.R. (Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa), A.L. (Presidente e Legale Rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa), C.D.A. (Procuratore e Legale Rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa) e della Società Salernitana Calcio 1919 Spa - (nota N°. 1287/1621pf09-10/SP/blp del 9.9.2010).

Massima: Il Presidente della società ed il procuratore sono sanzionati con l’inibizione per giorni 30 per violazione prevista e punita dall’art. 85 lettera A) paragrafo II), punto 1), lettera d) delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S., e dell’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per non aver depositato la relazione contenente il giudizio della Società di revisione sulla relazione semestrale al 31 dicembre 2009 come prescritto dalla normativa federale atteso che in quel periodo gli stessi avevano la legale rappresentanza della società la cui revoca dei poteri di rappresentanza per atto notarile comunicata in Lega è avvenuta solo in periodo successivo. L’amministratore unico avendo patteggiato è sanzionato con l’inibizione per giorni 20 mentre la società con l’ammenda di € 7.500,00

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.20/CDN del 08 Ottobre 2010 n.21-22- www.figc.it

Impugnazione – istanza:(77) – Deferimento della Procura Federale a carico di: F.L. (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società AC Mantova Srl) e della società AC Mantova Srl ▪ (nota N°.1289/1627pf09-10/SP/blp del 9.9.2010). (78) – Deferimento della Procura Federale a carico di: F.L. (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società AC Mantova Srl) e della società AC Mantova Srl ▪ (nota N°. 1290/1628pf09-10/SP/blp del 9.9.2010).

Massima: Il presidente del CDA della società è sanzionato con l’inibizione di mesi 3 per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. A), paragrafi II) punto 1, VIII) punto 2 delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S. ed all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., la relazione semestrale al 31 dicembre 2009 corredata dalla relativa documentazione e il prospetto VP/DF con l’indicazione del rapporto Valore della Produzione/Debiti Finanziari, calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre, il tutto come prescritto dalle norme federali in materia. La società è sanzionata con l’ammenda di € 30.000,00

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.20/CDN del 08 Ottobre 2010 n.23 – 24 - www.figc.it

Impugnazione – istanza:(90) – Deferimento della Procura Federale a carico di: F.M. (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società AC Ancona Spa) e della società AC Ancona Spa ▪ (nota N°.1284/1624pf09-10/SP/blp del 9.9.2010). ( (91) – Deferimento della Procura Federale a carico di: F.M. (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società AC Ancona Spa) e della società Ancona Spa ▪ (nota N°. 1279/1625pf09-10/SP/blp del 9.9.2010).

Massima: Il presidente del CDA della società è sanzionato con l’inibizione di mesi 3 per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. A), paragrafi II) punto 1, VIII) punto 2 delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S. ed all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., la relazione semestrale al 31 dicembre 2009 corredata dalla relativa documentazione e il prospetto VP/DF con l’indicazione del rapporto Valore della Produzione/Debiti Finanziari, calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre, il tutto come prescritto dalle norme federali in materia. La società è sanzionata con l’ammenda di € 30.000,00

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.20/CDN del 08 Ottobre 2010 n.5-6 -7 - www.figc.it

Impugnazione – istanza:(87) – Deferimento della Procura Federale a carico di: V.P. (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società US Pro Vercelli Calcio Srl)  e della società US Pro Vercelli Calcio Srl ▪ (nota N°.1329/1608pf09-10/SP/blp del 10.9.2010).  ( (88) – Deferimento della Procura Federale a carico di: V.P. (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società US Pro Vercelli Calcio Srl) e della società US Pro Vercelli Calcio Srl ▪ (nota N°.1328/1609pf09-10/SP/blp del 10.9.2010). ( (89) – Deferimento della Procura Federale a carico di: V.P. (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società US Pro Vercelli Calcio Srl) e della società US Pro Vercelli Calcio Srl ▪ (nota N°.1332/1607pf09-10/SP/blp del 10.9.2010).

Massima: Il presidente del CDA della società è sanzionato con l’inibizione di mesi 4 e giorni 15 per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. B), paragrafi II), VI)punto 2 e VII) punto 2 delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S. ed all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., la relazione semestrale al 31 dicembre 2009 corredata dalla relativa documentazione, il prospetto R/I con l’indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2009 e per non avere depositato il prospetto P/A con l’indicazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale, calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2009, il tutto come prescritto dalle norme federale in materia. La società è sanzionata con l’ammenda di € 22.500,00.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.20/CDN del 08 Ottobre 2010 n.12-13 -14- www.figc.it

Impugnazione – istanza:(81) – Deferimento del Procuratore Federale a carico dei sig.ri D.A. (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Potenza Sport Club Srl) e V.G. (all’epoca dei fatti, Direttore Generale e Legale rappresentante della Società Potenza Sport Club Srl) e della società Potenza Sport Club Srl. ▪ (Nota N°. 1313/1610pf09-10/SP/blp dell’10.9.2010). ( (82) – Deferimento del Procuratore Federale a carico dei sig.ri DONATO ARCIERI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Potenza Sport Club Srl) E V.G. (all’epoca dei fatti, Direttore Generale e Legale rappresentante della Società Potenza Sport Club Srl) e della società Potenza Sport Club Srl. Srl ▪ (Nota N°. 1322/1611pf09-10/SP/blp dell’10.9.2010). ( (83) – Deferimento del Procuratore Federale a carico dei sig.ri D.A. (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Potenza Sport Club Srl) E V.G. (all’epoca dei fatti, Direttore Generale e Legale rappresentante della Società Potenza Sport Club Srl e della società Potenza Sport Club Srl. Srl ▪ (Nota N°. 1323/1612pf09-10/SP/blp dell’10.9.2010).

Massima: L’amministratore unico della società è sanzionato con l’inibizione di mesi 4 e giorni 15 per le violazioni previste e punite dall’art. 85, lett. B), paragrafi II), VI), punto 2 e VII) punto 2 delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S. ed all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., la relazione semestrale al 31 dicembre 2009 corredata dalla relativa documentazione, il prospetto R/I con l’indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2009 e per non avere depositato il prospetto P/A con l’indicazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale, calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2009, il tutto come prescritto dalle norme federale in materia. La società è sanzionata con l’ammenda di € 22.500,00. Invece, non è sanzionabile il direttore generale della società non avendo egli la legale rappresentanza della società.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.20/CDN del 08 Ottobre 2010 n.15 -16 -17 - www.figc.it

Impugnazione – istanza:(110) – Deferimento della Procura Federale a carico di: A.S. (all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Società Perugia Calcio Spa) ▪ (nota N°. 1549/1613 pf09-10/SP/blp del 21.9.2010). (111) – Deferimento della Procura Federale a carico di: A.S. (all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Società Perugia Calcio Spa) ▪ (nota N°. 1556/1615pf09-10/SP/blp del 21.9.2010).  (112) – Deferimento della Procura Federale a carico di: A.S. (all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Società Perugia Calcio Spa) ▪ (nota N°. 1551/1614pf09-10/SP/blp del 21.9.2010).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con l’inibizione di mesi 4 e giorni 15 per le violazioni previste e punite dall’art. 85, lett. B), paragrafi II) punto 1, lett. b, VI), punto 2 e VII) punto 2 delle N.O.I.F., ciascuno dei paragrafi in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S. ed all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., la relazione del Collegio Sindacale sulla relazione semestrale al 31 dicembre 2009, il prospetto R/I con l’indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2009 e per non avere depositato il prospetto P/A con l’indicazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale, calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2009, il tutto come prescritto dalle norme federale in materia.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.20/CDN del 08 Ottobre 2010 n.18-19-20- www.figc.it

Impugnazione – istanza:(84) – Deferimento della Procura Federale a carico di: D.D.O. (Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Gallipoli Calcio Srl) G.I. (Procuratore e Legale rappresentante della Società Gallipoli Calcio Srl)  e della società Gallipoli Calcio Srl ▪ (nota N°. 1324/1623 PF 09-10/SP/blp del 10.9.2010). (85) – Deferimento della Procura Federale a carico di: D.D.O. (Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Gallipoli Calcio Srl) G.I. (Procuratore e Legale rappresentante della Società Gallipoli Calcio Srl) e della società Gallipoli Calcio Srl ▪ (nota N°. 1327/1630 PF 09-10/SP/blp del 10.9.2010). (86) – Deferimento della Procura Federale a carico di: D.D.O. (Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Gallipoli Calcio Srl) G.I.(Procuratore e Legale rappresentante della Società Gallipoli Calcio Srl) e della società Gallipoli Calcio Srl ▪ (nota N°. 1325/1622 PF 09-10/SP/blp del 10.9.2010).

Massima: L’amministratore unico della società è sanzionato con l’inibizione di mesi 4 e giorni 15 per le violazioni previste e punite dall’art. 85, lett. A), paragrafi I) punto 1, lett. D, per non aver depositato la relazione contenente il giudizio della Società di revisione sul bilancio d’esercizio al 30 giugno 2009, II) punto 1, VI), punto 2 e VII) punto 2 delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S. ed all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., la relazione semestrale al 31 dicembre 2009 corredata dalla relativa documentazione, il prospetto R/I con l’indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2009 e per non avere depositato il prospetto P/A con l’indicazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale, calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2009, il tutto come prescritto dalle norme federale in materia. Non deve procedersi, invece, nei confronti della Società, per mancanza della legittimazione passiva, in quanto con C.U. n. 89/A ha avuto la revoca dell’affiliazione con la FIGC.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 61/CDN  del 25 Febbraio  2010 n. 1 - www.figc.it Impugnazione - istanza:  (163) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: M. Z. (Presidente del C.d.A. e Amministratore delegato della Soc. Foligno Calcio Srl) e della società Foligno Calcio Srl (nota n. 4091/479pf09- 10/SP/blp del 19.1.2010).

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda (€ 5.000,00) per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 19 dello Statuto F.I.G.C., nonché agli artt. 80 e 87, delle NOIF, per non avere consentito il regolare svolgimento dell’attività ispettiva agli ispettori della Co.Vi.So.C. finalizzata al controllo del rispetto del principio di corretta gestione e dell’equilibrio economico finanziario. La violazione specificatamente contestata con il deferimento de quo non attiene alla irregolare e/o omessa tenuta delle scritture contabili e dell’altra documentazione obbligatoria prevista dal Codice Civile e dalle norme statutarie, quanto, invece, all’avere impedito agli ispettori Co.Vi.So.C. recatisi presso la sede sociale, al fine di controllare il rispetto del principio di corretta gestione e l’equilibrio economico - finanziario (art. 19 Statuto, artt. 80 NOIF), lo svolgimento della attività a tal fine necessaria. Tali norme pongono, a carico delle Società, degli obblighi di fare che si concretizzano nel loro assoggettamento alle verifiche previste tramite la Co.Vi.So.C.(artt. 19 Statuto e 80 NOIF). Sottrarsi a tale potere di controllo, di fatto impedendone il regolare svolgimento, comporta la violazione di detti obblighi e, quindi, la violazione di principi di lealtà, correttezza e probità cui devono uniformarsi i comportamenti di tutti i soggetti tenuti all’osservanza dell’ordinamento federale (art. 1, comma 1, CGS).

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 07/CDN  del 10 Luglio 2009  n. 1 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (338) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: L. P. (Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante della Soc. Pisa Calcio SpA) e della società Pisa Calcio SpA (nota n. 8152/1217pf08-09/SP/blp del 10.6.2008).

Massima: La società risponde della violazione degli artt. 1 commi 1 e 8 co. 2 CGS, per aver il proprio presidente sottoscritto la dichiarazione depositata presso la Co.Vi.So.C., attestante circostanze e dati contabili non veridici in quanto è stato riscontrato che “la società, in relazione alle operazioni di ripianamento delle perdite risultanti dal bilancio semestrale al 30 giugno 2008, ha inviato al medesimo organo di controllo una dichiarazione non veridica”. Più specificatamente, nonostante la delibera con la quale, su sollecito della Co.Vi.So.C, l’assemblea aveva stabilito il termine del 20 gennaio 2009 per il superamento della fattispecie di cui all’art. 2447 Cod. Civ., il ripianamento delle perdite della società non avveniva realmente, in quanto il versamento a totale copertura delle perdite sarebbe avvenuto tramite assegno bancario a firma del socio unico, assegno che, tuttavia, a seguito di visita ispettiva effettuata presso la società il 20 marzo 2009, sarebbe risultato impagato. Consegue la sanzione dell’ammenda.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 65/CGF Riunione del 14  novembre 2008 n. 8-9 -  con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 77/CGF Riunione del 10 dicembre 2008  n. 8-9 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale– Com. Uff. n. 18/CDN del 18.9.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso della S.S. Manfredonia Calcio S.r.l. avverso la sanzione della inibizione per mesi 6 inflitta al suo presidente, sig. R.A. a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 8, comma 5 C.G.S. in relazione al par. iii, lett. c), punto 1) dell’all. a del com. uff. n. 93/a del 5.5.2008. Ricorso della S.S. Manfredonia Calcio S.r.l. avverso la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 C.G.S. per le violazioni ascritte al proprio presidente e legale rappresentante all’epoca dei fatti.

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (1) in classifica per la violazione dell’art. 8, 5° comma, C.G.S. in relazione al par. III, lett. c), punto 1) dell’All.to A al Com. Uff. n. 93/A del 5.5.2008 per non avere depositato presso la COVISOC entro il termine del 5.7.2008 la documentazione attestante l’avvenuto superamento della situazione prevista dall’art. 2482-ter c.c. Il verbale di Assemblea del 27.6.2008 con il quale è stato deliberato l’azzeramento del capitale sociale e la ricostituzione del capitale stesso “… mediante emissione di nuove quote da offrire in opzione ai soci in proporzione delle rispettive partecipazioni” non costituisce superamento della situazione prevista dall’art. 2482-ter c.c. in quanto la Società deferita non ha comprovato alcuna sottoscrizione del nuovo capitale sociale da parte dei soci così da rendere assolutamente ininfluente quanto deliberato in Assemblea”. Infatti, la delibera dell’Assemblea dei Soci che dispone l’azzeramento del capitale sociale e la sua ricostituzione deve essere seguita dalla sottoscrizione delle quote, senza la quale è “tamquam non esset”. Risponde a un elementare principio di diritto che la delibera di ricostituzione del Capitale Sociale, che si sia ridotto al di sotto della soglia minima, costituisce solo l’inizio del procedimento per superare la situazione di cui all’art. 2482–ter c.c. Lo spirito di questa norma è chiaro: tutte le volte in cui il capitale sociale si riduca al di sotto della soglia minima, per evitare la trasformazione o la messa in liquidazione della Società il capitale deve essere ricostituito. Ma al fine della sua ricostituzione non basta la mera dichiarazione di volerlo ricostituire (rectius: la delibera dell’Assemblea dei soci) essendo necessaria la sottoscrizione delle quote. E’ solo in tal modo che il capitale sociale viene effettivamente ricostituito. Nel caso di specie il rispetto dell’art. 2482–ter c.c. avrebbe dovuto comportare che entro il termine del 5.7.2008 si doveva procedere alla sottoscrizione delle quote. Oltre tutto, nel caso di specie l’inosservanza del disposto dell’art. 2482–ter c.c. è ancora più evidente se si considera che l’Assemblea dei Soci della società ha deliberato che “la sottoscrizione delle quote” dovrà avvenire “entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal momento in cui verrà loro [ai soci] comunicato, a cura dell’organo amministrativo, che il capitale come sopra ricostituito può essere sottoscritto …” (v. punto 7 della delibera assembleare). E’ mancata, quindi, in punto di fatto una sottoscrizione delle quote contestuale alla delibera di ricostituzione del capitale sociale; anzi, la sottoscrizione delle quote è stata addirittura differita a un momento successivo, quello della comunicazione “a cura dell’organo amministrativo”.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 36/C Riunione del 4 Aprile 2005 n. 8 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 233 del 2.3.2005

Impugnazione - istanza:Appello della Pol. Rosetana Calcio avverso le sanzioni dell’ammonizione al sig. J.P., allora presidente della società, e dell’ammenda di € 10.000,00 ad essa reclamante, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale rispettivamente per violazione degli artt. 1 comma 1 C.G.S. e 2 comma 4 C.G.S.

Massima: La società è responsabile della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 90 comma 2 N.O.I.F., così come modificato con Comunicato Ufficiale n. 162/A del 30.4.2004, per non avere provveduto ad inviare il prospetto RI con l’indicazione del rapporto ricavi/indebitamento, calcolato alla data del 30.9.2004. Consegue la sanzione dell’ammonizione a carico del Presidente e quella dell’ammenda a carico della società.

Massima: Il termine, previsto dall’art. 85 N.O.I.F., per l’invio del prospetto RI va considerato perentorio, mentre l’invio del prospetto RI, nei termini previsti dall’art. 90 comma 6 N.O.I.F., evita la decadenza della società dai contributi federali.

Massima: Gli art. 83 e seguenti N.O.I.F. regolano la delicata ed attuale materia del controllo contabile sulle società professionistiche. Da tutto il predetto sistema normativo emerge evidente la volontà del legislatore federale di instaurare un analitico e rigoroso sistema di controllo sulla predetta materia economico finanziaria per scongiurare il pericolo che le situazioni debitorie possano raggiungere livelli di particolare gravità, con tutte le notorie conseguenze del caso. In questo contesto, il potere ispettivo riconosciuto alla Co.Vi.So.C., per garantirne la massima produttività, non può non essere, “vincolato ad una tempistica tanto rigida quanto efficace, in tale ottica, la perentorietà dei termini di consegna della documentazione richiesta alle società è funzionale all’efficacia delle norme stesse, altrimenti, svuotate di ogni significato”. Va evidenziato, inoltre, che l’art. 90 comma 5 N.O.I.F. definisce “omissione” e quindi, inadempimento e non solamente, ritardo, il mancato rispetto dei termini indicati nel precedente art. 85 N.O.I.F. Proprio perché riferito all’inadempimento di un obbligo posto in precedenti norme, il potere sanzionatorio, attribuito dall’art. 90 N.O.I.F. alla Co.Vi.So.C., deve essere qualificato come portatore di una sanzione accessoria rispetto a quelle previste nel secondo comma del medesimo art. 90 sanzione funzionale al rigido rispetto dei termini di adempimento, tanto da essere applicata da un organo amministrativo con semplice provvedimento (necessariamente “motivato) senza neppure passare al vaglio giurisdizionale. Se, dunque, il termine di applicazione della sanzione accessoria è inequivocabilmente “perentorio”, per sua natura e per chiara lettura normativa, a maggiore ragione deve essere considerato perentorio il termine di adempimento dell’obbligo principale, il cui mancato rispetto mette in moto il complesso meccanismo sanzionatorio”.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 36/C Riunione del 4 Aprile 2005 n. 9 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 247 del 9.3.2005

Impugnazione - istanza:Appello del Fano Calcio avverso le sanzioni dell’ammonizione al sig. G.M., presidente della società, e dell’ammenda di € 10.000,00 ad essa reclamante, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale rispettivamente per violazione degli artt. 1 comma 1 C.G.S. e 2 comma 4 C.G.S.

Massima: La società è responsabile della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 90 comma 2 N.O.I.F., così come modificato con Comunicato Ufficiale n. 162/A del 30.4.2004, per non avere provveduto ad inviare il prospetto RI con l’indicazione del rapporto ricavi/indebitamento, calcolato alla data del 30.9.2004. Consegue la sanzione dell’ammonizione a carico del Presidente e quella dell’ammenda a carico della società.

Massima: Il termine, previsto dall’art. 85 N.O.I.F., per l’invio del prospetto RI va considerato perentorio, mentre l’invio del prospetto RI, nei termini previsti dall’art. 90 comma 6 N.O.I.F., evita la decadenza della società dai contributi federali.

Massima: Gli art. 83 e seguenti N.O.I.F. regolano la delicata ed attuale materia del controllo contabile sulle società professionistiche. Da tutto il predetto sistema normativo emerge evidente la volontà del legislatore federale di instaurare un analitico e rigoroso sistema di controllo sulla predetta materia economico finanziaria per scongiurare il pericolo che le situazioni debitorie possano raggiungere livelli di particolare gravità, con tutte le notorie conseguenze del caso. In questo contesto, il potere ispettivo riconosciuto alla Co.Vi.So.C., per garantirne la massima produttività, non può non essere, “vincolato ad una tempistica tanto rigida quanto efficace, in tale ottica, la perentorietà dei termini di consegna della documentazione richiesta alle società è funzionale all’efficacia delle norme stesse, altrimenti, svuotate di ogni significato”. Va evidenziato, inoltre, che l’art. 90 comma 5 N.O.I.F. definisce “omissione” e quindi, inadempimento e non solamente, ritardo, il mancato rispetto dei termini indicati nel precedente art. 85 N.O.I.F. Proprio perché riferito all’inadempimento di un obbligo posto in precedenti norme, il potere sanzionatorio, attribuito dall’art. 90 N.O.I.F. alla Co.Vi.So.C., deve essere qualificato come portatore di una sanzione accessoria rispetto a quelle previste nel secondo comma del medesimo art. 90 sanzione funzionale al rigido rispetto dei termini di adempimento, tanto da essere applicata da un organo amministrativo con semplice provvedimento (necessariamente “motivato) senza neppure passare al vaglio giurisdizionale. Se, dunque, il termine di applicazione della sanzione accessoria è inequivocabilmente “perentorio”, per sua natura e per chiara lettura normativa, a maggiore ragione deve essere considerato perentorio il termine di adempimento dell’obbligo principale, il cui mancato rispetto mette in moto il complesso meccanismo sanzionatorio”.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 35/C Riunione del 21 Marzo 2005 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso La Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 187/C del 2.2.2005

Impugnazione - istanza:Appello della A.S. Sora avverso le sanzioni dell’ammenda di € 10.000,00 per violazione dell’art. 2 comma 4 C.G.S., a titolo di responsabilità diretta per violazioni ascritte al proprio presidente, e dell’ammonizione dello stesso presidente sig. A.V.S., a seguito di deferimento del Procuratore Federale

Massima: La società è responsabile della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 90 comma 2 N.O.I.F., così come modificato con Comunicato Ufficiale n. 162/A del 30.4.2004, per non avere provveduto ad inviare il prospetto RI con l’indicazione del rapporto ricavi/indebitamento, calcolato alla data del 30.9.2004. Consegue la sanzione dell’ammonizione a carico del Presidente e quella dell’ammenda a carico della società.

Massima: Il termine, previsto dall’art. 85 N.O.I.F., per l’invio del prospetto RI va considerato perentorio, mentre l’invio del prospetto RI, nei termini previsti dall’art. 90 comma 6 N.O.I.F., evita la decadenza della società dai contributi federali.

Massima: Gli art. 83 e seguenti N.O.I.F. regolano la delicata ed attuale materia del controllo contabile sulle società professionistiche. Da tutto il predetto sistema normativo emerge evidente la volontà del legislatore federale di instaurare un analitico e rigoroso sistema di controllo sulla predetta materia economico finanziaria per scongiurare il pericolo che le situazioni debitorie possano raggiungere livelli di particolare gravità, con tutte le notorie conseguenze del caso. In questo contesto, il potere ispettivo riconosciuto alla Co.Vi.So.C., per garantirne la massima produttività, non può non essere, “vincolato ad una tempistica tanto rigida quanto efficace, in tale ottica, la perentorietà dei termini di consegna della documentazione richiesta alle società è funzionale all’efficacia delle norme stesse, altrimenti, svuotate di ogni significato”. Va evidenziato, inoltre, che l’art. 90 comma 5 N.O.I.F. definisce “omissione” e quindi, inadempimento e non solamente, ritardo, il mancato rispetto dei termini indicati nel precedente art. 85 N.O.I.F. Proprio perché riferito all’inadempimento di un obbligo posto in precedenti norme, il potere sanzionatorio, attribuito dall’art. 90 N.O.I.F. alla Co.Vi.So.C., deve essere qualificato come portatore di una sanzione accessoria rispetto a quelle previste nel secondo comma del medesimo art. 90 sanzione funzionale al rigido rispetto dei termini di adempimento, tanto da essere applicata da un organo amministrativo con semplice provvedimento (necessariamente “motivato) senza neppure passare al vaglio giurisdizionale. Se, dunque, il termine di applicazione della sanzione accessoria è inequivocabilmente “perentorio”, per sua natura e per chiara lettura normativa, a maggiore ragione deve essere considerato perentorio il termine di adempimento dell’obbligo principale, il cui mancato rispetto mette in moto il complesso meccanismo sanzionatorio”.

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