Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 57/TFN - SD del 22 Novembre 2021  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 896 /23pf21-22/GC/blp del 3 agosto 2021 nei confronti dei Sigg.ri R.R., G.C. e della società AS Sambenedettese Srl - Reg. Prot. 15/TFN-SD

Massima: L’Amministratore Unico della società dal 21/05/2021 al 07/06/2021, che ha acquisito il titolo sportivo, ai sensi dell’art. 52, comma 3, delle N.O.I.F. della fallita S.S. Sambenedettese S.r.l., è sanzionato con mesi 2 di inibizione per la sola violazione di cui all’artt. 4, comma 1, del C.G.S. e non anche per la violazione dell’art. 33, comma 4, del C.G.S (come contestato) per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per aver provveduto ad estinguere taluni debiti previdenziali per il periodo marzo aprile 2021, in data 04/06/2021, relativi alla fallita S.S. Sambenedettese S.r.l., a mezzo compensazione ex art. 17 del D.Lgs. 241/97 previo impiego di crediti d’imposta riferibili a soggetti terzi e posti a disposizione della Società A.S. Sambenedettese S.r.l. in forza di un atto di accollo, con ciò ponendo in essere una condotta non rituale (e come tale non ammessa dall’ordinamento) in relazione alla modalità di estinzione dei debiti contributivi della fallita S.S. Sambenedettese S.r.l. ad opera della A.S. Sambenedettese S.r.l.; L’Amministratore Unico della società dal 07/06/2021 al 11/06/2021 è sanzionato con mesi 6 di inibizione per la sola violazione di cui all’artt. 4, comma 1, del C.G.S. e non anche per la violazione dell’art. 33, comma 4, del C.G.S (come contestato)  per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per aver provveduto ad estinguere taluni debiti previdenziali per i periodi settembre-dicembre 2020 e gennaio-febbraio 2021, in data 09/06/2021, relativi alla fallita S.S. Sambenedettese S.r.l., a mezzo compensazione ex. art. 17 del D.Lgs. 241/ 97 previo impiego di crediti d’imposta riferibili a soggetti terzi e posti a disposizione della Società A.S. Sambenedettese S.r.l. in forza di un atto di accollo, con ciò ponendo in essere una condotta non rituale (e come tale non ammessa dall’ordinamento) in relazione alla modalità di estinzione dei debiti contributivi della fallita S.S. Sambenedettese S.r.l. ad opera della A.S. Sambenedettese S.r.l.. Ammenda di € 3.000,00 alla società a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S. vigente, per gli anzidetti comportamenti posti in essere dagli amministratori e non anche a titolo di responsabilità propria (come contestato) della violazione dell’art. 33, comma 4, del C.G.S. per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per aver provveduto ad estinguere taluni debiti previdenziali, per il periodo marzo-aprile 2021, in data 04/06/2021 e per i periodi settembre-dicembre 2020, gennaio-febbraio 2021, in data 09/06/2021, relativi alla fallita S.S. Sambenedettese S.r.l., a mezzo compensazione ex. art. 17 del D.Lgs. 241/ 97 previo impiego di crediti d’imposta riferibili a soggetti terzi e posti a disposizione della Società A.S. Sambenedettese S.r.l. in forza di un atto di accollo, con ciò ponendo in essere una condotta non rituale (e come tale non ammessa dall’ordinamento) in relazione alla modalità di estinzione dei debiti contributivi della fallita S.S. Sambenedettese S.r.l. il cui titolo ha acquisito ai sensi dell’art. 52, comma 3, delle N.O.I.F..Secondo l’indirizzo prevalente dei giudici di legittimità, condiviso anche dal Collegio di garanzia, in materia tributaria la compensazione “è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso, ed ogni deduzione è regolata da specifiche, inderogabili, norme di legge” (ex plurimis, Cass. n. 17836/2021) e tale principio non può ritenersi superato dall’invocato art. 8, comma 1, L. n. 212/2000 il cui ottavo comma, a sua volta, prevede  che “ferme restando, in via transitoria, le disposizioni vigenti in materia di compensazione, con regolamenti emanati ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l’estinzione dell’obbligazione tributaria mediante compensazione….”, in tal guisa confermandosi che la compensazione è possibile solo nei casi di legge e che tra essi non è prevista quella realizzata avvalendosi di crediti tributari di terzi. Anche questo il Collegio ha già condiviso e fatto proprio tale orientamento (v. decisione n. 0043/TFN-SD/2021/2022) da cui, al momento, non v’è ragione di discostarsi, onde resta assorbita la richiesta di sospensione del procedimento formulata dai deferiti in attesa del pronunciamento del TAR Lazio. In ogni caso, per quanto possa occorrere, il Giudice amministrativo, nelle more della discussione del merito, con l’ordinanza del 79.2021, si è limitato ad accogliere la domanda cautelare formulata con i motivi aggiunti unicamente “con riferimento alla sospensione dell’art. 52, comma 10, delle NOIF, nella parte in cui prevede che il Presidente Federale, d’intesa con il Presidente della LND, previo parere della Commissione all’uopo istituita, possa consentire alla città della società non ammessa di partecipare con una propria società ad un Campionato della LND, anche in soprannumero, senza tuttavia chiedere, in via preventiva, alla società titolare del titolo sportivo di manifestare il proprio interesse per tale opzione e, in caso positivo e previa verifica dei requisiti previsti dalla normativa citata, di essere ammessa al campionato di serie D.” A sostegno della ritualità dei pagamenti i deferiti insistono nelle argomentazioni già sottoposte al vaglio del Consiglio federale e del Collegio di garanzia. Deducono, in primo luogo, che la validità della compensazione sarebbe stata già verificata e ritenuta dalla Co.Vi.So.C. in sede di richiesta di attribuzione del titolo sportivo che, altrimenti, sarebbe stato revocato. Aggiungono, pertanto, che la mancata iscrizione si porrebbe in contrasto con l’avvenuta attribuzione del titolo. Sul punto hanno già compiutamente risposto il Consiglio federale ed il Collegio di garanzia con motivazione condivisa da questa Collegio. Ed invero, con il CU n. 260/A del 10.6.2021 il Presidente federale deliberava di affiliare la società A.S. Sambenedettese s.r.l. e le attribuiva il titolo sportivo della fallita società con l’espressa previsione che “resta(va)no fermi gli adempimenti di cui al C.U. n. 253/A del 21 maggio 2021che la A.S. Sambenedettese s.r.l. dovrà effettuare nel rispetto delle prescrizioni ivi previste, ai fini della concessione della Licenza Nazionale per l’ammissione al Campionato di Serie C 2021/2022”. Quanto precede, dal momento che, come ulteriormente esplicitato dal Collegio di garanzia ( dec. cit.), l’attribuzione del titolo sportivo e la concessione della licenza - con l’iscrizione al campionato - conseguono all’esito di “due diversi procedimenti di verifica, sono soggette a diverse normative e sono scandite da diversi termini temporali”. “L’avvenuta attribuzione del titolo sportivo, in tale logica,” si legge ancora nella richiamata decisione, “non determina automaticamente anche l’esito della successiva procedura di verifica finalizzata alla concessione della Licenza Nazionale, perché quest’ultima si fonda sul controllo rigoroso dei requisiti e dei criteri stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali, il cui possesso è necessario specificamente per l’ammissione ai Campionati di categoria. [………………….] Se così non fosse, del resto, la concessione del titolo sportivo finirebbe per precludere (ed assorbire) ogni potere di verifica della Co.Vi.So.C. preordinato a decidere l’ammissione al campionato sulla base del rispetto dei criteri legali, economico-finanziari, gestionali e sportivi stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali (C.U. del 21 maggio 2021).” A conferma dell’asserita ritualità della compensazione i deferiti adducono anche l’esistenza dei modelli F 24 quietanzati. La circostanza, a parere del Collegio, è ininfluente. Gli stessi deferiti, infatti, richiamato il riscontro della Direzione Antifrode INPS all’interpello della Co.Vi.So.C., da cui risulta l’avvenuto blocco delle segnalate “deleghe di pagamento anomale”(ed in cui si preannunciano “le azioni volte al recupero dei propri crediti con le modalità previste dall’ordinamento”: nds), devono ammettere che è rimasta senza risposta la loro richiesta “ se il pagamento disposto con F 24 regolarmente quietanzati e non scartati dal sistema informatico potesse considerarsi estintivo del debito” (v. memoria deferiti 18.10.21, pag. 2). In ogni caso vi è, come ritenuto dal Collegio di garanzia in fattispecie analoga, che “ in realtà la quietanza non prova la regolarità nel merito degli specifici adempimenti, regolarità che per le ragioni sopra esposte è da escludere (anche: nds) nel caso di specie” (Collegio di garanzia, decisione n. 60/2021). Sostengono da ultimo, i deferiti, quand’anche da ritenersi irrituali le due compensazioni operate, la prima il 4.6.2021 con riferimento al bimestre marzo – aprile 2021, e la seconda eseguita il 9.6.2021 per il periodo settembre 2020 – febbraio 2021, che nel momento in cui sono state eseguite i pagamenti non erano ancora scaduti e che, pertanto, non possa essere loro ascritta alcuna violazione. Anche tale circostanza è irrilevante. In disparte quale fosse il momento in cui i pagamenti avrebbero dovuto essere eseguiti, ciò che qui rileva non è il momento in cui sono avvenuti, bensì la modalità con cui hanno avuto luogo e, quindi, avuto riguardo al fine che le parti intendevano perseguire, se i comportamenti da questi posti in essere possano configurare violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 4, comma 1, CGS. Dalla disamina di quanto precede emerge chiaramente come l’intento dei signori .. e … fosse quello di ottenere l’attribuzione del titolo sportivo e, in un secondo momento, la Licenza Nazionale per la iscrizione al Campionato di Serie C 2021-2022. Si premette che l’art. 52, comma 3, n. 3, NOIF in materia di attribuzione del titolo sportivo, non richiede l’immediato pagamento di tutti i debiti sportivi, in quanto consentito, in alternativa all’immediato pagamento, di garantirlo “mediante rilascio di fideiussione bancaria a prima richiesta” e che il Sistema Licenze Nazionali 2021-2022 consentiva di assolvere il pagamento di quanto dovuto, comunque entro il termine del 28.6.2021, anche usufruendo delle agevolazioni normativamente previste. Ciò non di meno, con nota a mezzo pec in atti, avente ad oggetto “ Integrazione richiesta attribuzione titolo sportivo”, era lo stesso Renzi a dare atto dell’avvenuto pagamento di tutti i debiti della fallita società, inclusi i debiti INPS per euro 135.008,08 relativi ai mesi di marzo ed aprile 2021. Per quanto concerne poi il debito INPS relativo al periodo settembre 2020 – febbraio 2021, sebbene non scaduti i relativi termini, sospesi “sino alla data del 30 luglio 2021”, nella stessa nota aggiungeva che, “al fine di definire tutte le pendenze debitorie ed i relativi adempimenti nonché al fine di agevolare l’esame della documentazione da parte della Co.Vi.So.C. e della FIGC, la A.S. Sambenedettese srl ha provveduto al pagamento anche delle rimanenti somme  da corrispondere di cui alle cartelle esattoriali della parte relativa ai contributi per i lavoratori sportivi per un importo complessivo pari ad euro 332.452,76 come da ricevute F24 che si allegano.” Ritiene, il Collegio, che l’adottata modalità di estinzione dei debiti previdenziali della fallita società a mezzo compensazioni, previo impiego di crediti d’imposta riferibili a soggetti terzi e posti a disposizione della Società A.S. Sambenedettese S.r.l. in forza di un atto di accollo, con ciò ponendo in essere una condotta non rituale (e come tale non ammessa dall’ordinamento), costituisca violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza affermati dall’art. 4, comma 1, CGS, sanzionati dal successivo comma 2. Intervenute le compensazioni, invero, i signori …e ..hanno fornito - ai soggetti deputati a verificare la sussistenza dei requisiti per la partecipazione al campionato - una rappresentazione dei fatti non corrispondente alla realtà, peraltro nell’ambito di una procedura ammissiva concorsuale, minandone la credibilità ed imparzialità, con potenziale lesione delle aspettative delle altre aspiranti all’ottenimento della Licenza nazionale che, per effetto dei comportamenti contestati, sebbene meritevoli sotto il profilo qui considerato, avrebbero potuto essere pretermesse a vantaggio della A.S. Sambenedettese.Sul piano sanzionatorio il Collegio ritiene di dovere oggettivamente considerare che i versamenti riferiti al periodo marzo – aprile 2021, già eseguiti in data 4.6.2021 dall’allora A.U. …, sono stati correttamente eseguiti il successivo 28 giugno 2021, onde si ritiene equa, nei confronti di questi, la minore sanzione di mesi 2 (due) di inibizione, nel mentre deve confermarsi nella misura richiesta dalla Procura federale la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione nei confronti del sig. ...Quanto alla società A.S. Sambenedettese S.r.l., esclusane la responsabilità propria in ragione della non ravvisata violazione dell’art. 33, comma 4, CGS, ne va comunque dichiarata la responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, CGS per i fatti ascritti ai suoi legali rappresentanti.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.97/CDN del 22 Giugno 2011 n.10 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: (431) – Deferimento della Procura Federale a carico di: R.B. (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa) e della società Ascoli Calcio 1898 Spa ▪ (nota N°. 7462/940pf10- 11/SP/blp dell’11.4.2011).

Massima: A seguito di patteggiamento ex artt. 23 CGS l’amministratore della società è sanzionato con l’ammenda di 10.000,00 (pena base Euro 15.000,00) per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’articolo 85, lettera A), paragrafo VI) delle NOIF, per non aver utilizzato il bonifico bancario sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato per la mensilità di settembre 2010. Anche la società che ha patteggiato è sanzionata con l’ammenda di 10.000,00 (pena base Euro 15.000,00)

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.97/CDN del 22 Giugno 2011 n.4 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: 427) – Deferimento della Procura Federale a carico di: A.G. (Vice Presidente vicario, Amministratore delegato e Legale Rappresentante p.t. della Società AC Milan Spa), società AC Milan Spa ▪ (nota N°. 7442/937pf10-11/SP/blp dell’11.4.2011).

Massima: L’amministratore delegato della società è sanzionato con l’ammenda di Euro 50.000,00 per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 85, lett. a), par. VI), NOIF, “per non aver utilizzato il bonifico bancario, sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010. Anche la società è sanzionata con l’ammenda di euro 50.000,00. Il precetto normativo, pur in presenza di pagamenti dovuti, non ammette modalità di pagamento equipollenti, potendosi al più valutare, le circostanze contingenti, ai fini della graduazione della sanzione. Non sovviene, poi, ai fini di una ulteriore riduzione, quanto previsto dall’art. 24 CGS. A mente del I comma della citata norma, infatti, pur in presenza dei presupposti dalla stessa richiesti, non è prevista una riduzione automatica della sanzione. E’ invece riconosciuto, agli Organi giudicanti, il potere discrezionale di ridurre la sanzione, su proposta della Procura federale, solo “in caso di contestuale ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari”. Nel caso de quo, invece, peraltro in assenza di una proposta proveniente dalla Procura federale, vi è solo una parziale ammissione di responsabilità seguita agli accertamenti della Società di revisione, mentre non è dato sapere in cosa sarebbe consistita la fattiva collaborazione dei soggetti deferiti. E’ confermato, di contro, che le modalità di pagamento descritte, con esclusione degli emolumenti di agosto 2010 corrisposti ai tesserati a mezzo bonifici bancari addebitati sul c/c dedicato, risultano estranee al disposto dell’art. 85, lett. A), par. VI), NOIF, che testualmente prevede che gli emolumenti ai tesserati, dipendenti e collaboratori “devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla Società al memento della iscrizione al Campionato”. Premesso, invero, che per pagamento degli emolumenti ai tesserati deve intendersi ogni pagamento eseguito in favore di questi comunque connesso all’intercorso rapporto, anche a prescindere dai tempi di erogazione concordati in sede di risoluzione del rapporto, la richiamata disposizione, nell’imporre alle Società un “conto dedicato” ai pagamenti suddetti e modalità specifiche di esecuzione dei versamenti, non ammette equipollenti. Ne consegue che, tutti i pagamenti effettuati attraverso conti diversi da quello comunicato dalla Società all’atto dell’iscrizione al Campionato di competenza, ovvero con modalità differenti rispetto a quelle previste, devono considerarsi in violazione della normativa vigente. Nessuna rilevanza, invero, assume la circostanza che il tesserato, in assenza di un conto corrente su cui indirizzare il bonifico, avrebbe fatto espressa richiesta di pagamento a mezzo assegno, ritenuto che, a mente degli artt. 30, comma 1, dello Statuto federale, e 1, comma 1, del CGS, tutti i tesserati hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, le norme e gli atti federali. Per l’incentivo all’esodo corrisposto al calciatore, poi, è di tutta evidenza il legame della sua erogazione con l’intercorso rapporto con la Società. Si rivela inconferente, pertanto, il richiamo operato alla circolare dell’Agenzia delle Entrate che, per quanto ai soli fini della sua esclusione dal regime della tassazione agevolata, non riconosca natura di retribuzione dell’incentivo all’esodo, non per questo ne disconosce il legame con l’intercorso rapporto contrattuale, tanto da assoggettarlo all’ordinario regime di tassazione previsto per le indennità di fine rapporto.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.97/CDN del 22 Giugno 2011 n.5,6 - www.figc.it

Impugnazione – istanza:  (428) – Deferimento della Procura Federale a carico di: A.D.L. (Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante p.t. della Società SS Calcio Napoli Spa), società SS Calcio Napoli Spa ▪ (N°.7444/938pf10-11/SP/blp dell’11.4.2011). (475) – Deferimento della Procura Federale a carico di: A.D.L. (Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante p.t. della Società SS Napoli Spa), A.C. (Consigliere delegato con poteri di Legale rappresentante della Società Calcio SS Napoli Spa), società SS Calcio Napoli Spa ▪ (N°. 7915/1115pf10-11/SP/blp del 21.4.2011).

Massima: Il presidente del CDA della società è sanzionato con l’ammenda di Euro 20.000,00 ed il consigliere delegato con l’ammenda di Euro 10.000,00 per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 85, lett. a), par. VI), NOIF, per non aver utilizzato il bonifico bancario, sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010. Anche la società è sanzionata con l’ammenda di euro 20.000,00. Al di là di ogni altra valutazione, risulta confermato che i pagamenti ai calciatori di cui al deferimento sono stati tutti effettuati mediante assegni circolari addebitati sul conto bancario dedicato e non, come previsto dalla norma, mediante bonifico bancario addebitato sullo stesso conto; le difficoltà rappresentate per l’apertura del conto corrente bancario da parte dei giocatori non possono essere tenute in considerazione anche alla luce del fatto che dopo qualche mese tali conti correnti sono stati aperti; per quanto attiene alla posizione relativa al pagamento disposto nei confronti dell’allenatore, non può essere accolta la tesi difensiva che assume non trattarsi di emolumenti giacché proprio il verbale di conciliazione sottoscritto dinanzi all’Ufficio Provinciale del Lavoro di Roma precisa che “è sorta controversia in merito all’interpretazione dell’accordo del 3.11.2010 ed a pretese differenze retributive” e successivamente che “la somma viene versata a titolo transattivo” confermando così che il pagamento attiene proprio ad emolumenti non corrisposti in precedenza; ai fini della graduazione della sanzione da irrogare, vanno sicuramente tenuti in considerazione la comprovata diligenza della Società e la novità della norma mentre va respinto l’assunto conflitto tra la norma endofederale  e l’accordo collettivo di categoria giacchè la nuova norma va proprio letta come norma di maggior garanzia per il rispetto dell’Accordo collettivo.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.97/CDN del 22 Giugno 2011 n.7 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: (426) – Deferimento della Procura Federale a carico di: I.C. (Presidente e Legale Rappresentante p.t. della Società AC Cesena Spa), Società AC Cesena Spa ▪ (nota N°. 7441/936pf10-11/SP/blp dell’11.4.2011).

Massima: Il presidente della società è sanzionato con l’ammenda di Euro 3.000,00 per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 85, lett. a), par. VI), NOIF, “per non aver utilizzato il bonifico bancario, sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato per la mensilità di settembre 2010”. Anche la società è sanzionata con l’ammenda di euro 3.000,00. Gli accertamenti hanno evidenziato che la Società, nel periodo di riferimento, ha corrisposto al tesserato, in acconto agli emolumenti dovuti per il mese di settembre 2010, la somma di € 800,00 in contanti. La circostanza contrasta con le modalità di pagamento tassativamente previste dall’art. 85, lett. A), par. VI delle NOIF, secondo cui gli emolumenti ai tesserati, dipendenti e collaboratori “devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla Società al memento della iscrizione al Campionato”. La richiamata disposizione, nell’imporre alle Società un “conto dedicato” ai pagamenti suddetti e modalità specifiche di esecuzione dei versamenti, non ammette equipollenti, con la conseguenza che devono considerarsi in violazione della normativa vigente tutti i pagamenti effettuati sia attraverso conti diversi da quello comunicato dalla Società all’atto dell’iscrizione al Campionato di competenza, sia con modalità differenti rispetto a quelle previste. Sul punto, non possono condividersi i rilievi difensivi secondo cui si sarebbe trattato di un unico episodio, peraltro di lieve entità e legittimo, se valutato alla luce della precedente normativa, determinato dall’espressa richiesta in tal senso formulata dal tesserato che venerdì 15 ottobre 2010, a causa della imprevista smagnetizzazione della carta di credito, si era trovato nella impossibilità di eseguire prelievi. Vi è che il precetto normativo, infatti, pur in presenza di pagamenti dovuti, non ammette modalità di pagamento equipollenti, potendosi al più valutare, le circostanze contingenti, ai fini della graduazione della sanzione. Del pari inconferente, infine, in mancanza di contrasti interpretativi in ordine alla nuova normativa, appare il richiamo a precedenti pronunciamenti di questa Commissione in cui si verteva in ordine alla divergenza tra la norma statuale e quella federale, non già della omessa osservanza di una chiara disposizione federale disattesa dai deferiti a distanza di alcuni mesi dalla sua entrata i vigore.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.97/CDN del 22 Giugno 2011 n.8,9 - www.figc.it

Impugnazione – istanza:  (425) – Deferimento della Procura Federale a carico di: L.C. (Amministratore unico e Legale Rappresentante p.t. della Società Brescia Calcio Spa), A.F. (Procuratrice speciale e Legale rappresentante p.t. della Società Brescia Calcio Spa), società Brescia Calcio Spa ▪ (N°. 7440/934pf10- 11/SP/blp dell’11.4.2011).(474) – Deferimento della Procura Federale a carico di: L.C. (Amministratore unico e Legale Rappresentante p.t. della Società Brescia Calcio Spa), A.F. (Procuratrice speciale e Legale rappresentante p.t. della Società Brescia Calcio Spa), società Brescia Calcio Spa ▪ (N°.7916/1116pf10- 11/SP/blp del 21.4.2011).

Massima: L’amministratore delegato della società ed il procuratore speciale sono sanzionati con l’ammenda di Euro 20.000,00 ciascuno per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 85, lett. a), par. VI), NOIF, per non aver correttamente utilizzato lo strumento del bonifico bancario sul conto corrente dedicato, e indicato in sede di ammissione al campionato, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 e ottobre, novembre e dicembre 2010, dovuti a propri tesserati. Anche la società è sanzionata con l’ammenda di euro 20.000,00. Emerge infatti - dalle certificazioni COVISOC - che la Società Brescia Calcio Spa e, per essa, i suoi su citati dirigenti, ha provveduto al pagamento di alcuni propri tesserati utilizzando, invece del previsto bonifico, assegni circolari e bancari sul conto corrente dedicato e anche versamenti in contanti e assegni bancari addebitati su un conto corrente differente da quello indicato in sede di ammissione al campionato. Ciò in aperto contrasto, e dunque in violazione formale, con quanto previsto dall’art. 85 lettera B) paragrafo VI) NOIF. A nulla evidentemente rileva il fatto, evidenziato dalla difesa dei deferiti, che tali pagamenti “anomali” sarebbero avvenuti eccezionalmente, in buona fede, per errore scusabile a causa della novità della norma, solo per alcuni tesserati e per poche mensilità, stante anche l’importante somma complessiva versata non correttamente di oltre € 170.000,00, così come rilevato dai controlli della Società di revisione Deloitte & Touche Spa, incaricata dalla FIGC. Non pare neppure meritevole di accoglimento la richiesta di proscioglimento della procuratrice legale che, risultando regolarmente censita fra i dirigenti societari, ha oggi anche depositato, insieme all’amministratore unico, riconoscimento di colpa. Tali dichiarazioni prodotte possono invece essere tenute in considerazione, come corretta condotta processuale assunta, quale attenuante ai fini della quantificazione sanzione. A nulla rileva, da ultimo, anche la mancata – solo dichiarata - conoscibilità del conto corrente dedicato dei tesserati da parte della Società che, in ogni caso, fin da prima dell'inizio del campionato, avrebbe dovuto adoperarsi fattivamente per una completa conoscenza di tutti i dati dei propri tesserati, evidentemente compresi i loro numeri di conto corrente.

 

Decisione C.G.F. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 305/CGF del 14 Giugno 2011 n.6 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 319/CGF del 22 Giugno 2011 e su www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 88/CDN dell’ 11.5.2011

Impugnazione – istanza: 18) Ricorso del Procuratore Federale avverso l’incongruità delle sanzioni: ammenda di € 500,00 al sig. T.A., presidente e legale rappresentante dell’A.C. Prato S.p.A.; ammenda di € 500,00 al sig. T.P., Consigliere Delegato e legale rappresentante dell’A.C. Prato S.p.A.; ammenda di € 500,00 alla sig.ra T.D., Consigliere Delegato e legale rappresentante dell’A.C. Prato S.p.A.; ammenda di € 500,00 all’A.C. Prato S.p.A., inflitte a seguito di proprio deferimento per le violazioni rispettivamente ascritte con nota 6764/965pf10-11/sp/blp del 23.3.2011, degli artt. artt. 1, comma 1 e 4, comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 85, lettera c), paragrafo iv) NOIF

Massima: Congrua è la sanzione irrogata dalla CDN per la violazione, delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 85, lett. c), paragrafo IV°) N.O.I.F. e all’art. 4, comma 1, C.G.S., inerenti la mancata utilizzazione del conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine del pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di agosto e settembre 2010. La norma di cui all’art. 85, lett. c), punto IV°, N.O.I.F. così recita: «Le società devono documentare alla FIGC-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti sino alla chiusura del predetto trimestre ai tesserati lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati. I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto». Pacifica la sussistenza della violazione imputata ai deferiti, comprovata dagli accertamenti effettuati dalla società di revisione incaricata dalla F.I.G.C.. Né appare configurabile l’ipotesi dell’errore scusabile, invocata dai resistenti, atteso che l’errore sul precetto non incide in alcun modo sull’an e sul tipo di responsabilità. Sotto tale profilo, peraltro, il fatto che il pagamento ai due calciatori di cui trattasi (per la mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, D.S.R. e per quella di settembre 2010, W.P.D.S.), sia stato effettuato dalla saocietà a mezzo assegno circolare, anziché bonifico dal conto dedicato, solo perché gli interessati erano nell’impossibilità di accendere un rapporto di c/c bancario, non può essere assunto quale elemento giustificativo della contestata condotta. Del resto, ben avrebbe dovuto, utilizzando la dovuta diligenza, la società attivarsi per richiedere tempestivamente i necessari dati bancari, anche considerato che la norma prevede che la suddetta indicazione avvenga già in sede di “sottoscrizione del contratto”. I legali rappresentanti della società deferita, pertanto, devono essere chiamati a rispondere per aver realizzato, seppur per le ragioni illustrate, con piena coscienza e volontà dei suoi elementi costitutivi, il fatto tipico previsto dalla disposizione violata. Correttamente, dunque, la Commissione Disciplinare Nazionale ha ritenuto sussistere la violazione contestata. Sotto tale profilo, dunque, è infondato il ricorso incidentale, peraltro irritualmente proposto, dai resistenti. Dichiarata, la sussistenza della violazione e la correlata responsabilità dei soggetti tutti resistenti, il problema si pone soltanto in termini di determinazione della sanzione, considerato che, per la fattispecie, le N.O.I.F. non stabiliscono né la specie, né la misura. Infatti, l’art. 90 N.O.I.F. fissa la misura minima di sanzione esclusivamente con riferimento alla violazione, da parte delle società e dei loro dirigenti, dell’obbligo di trasmissione dei dati e documenti di cui agli artt. 80 e 85 delle medesime N.O.I.F., individuandola, per le società della Lega Italiana Calcio Professionistico, nell’ammenda non inferiore ad € 10.000,00. Ciò posto, occorre rifarsi alle disposizioni che regolano, in via generale, i poteri disciplinari degli Organi della Giustizia Sportiva. A tal proposito, viene, anzitutto, in rilievo l’art. 16 C.G.S., a tenore del quale “gli organi di Giustizia Sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva». Orbene, questa Corte ritiene che, diversamente da quanto affermato dalla Procura Federale, la Commissione Disciplinare Nazionale abbia fatto corretta applicazione del criterio direttivo di cui al prefato art. 16 C.G.S.. Occorre, dunque, valutare il complesso degli elementi acquisiti agli atti, nel tentativo di commisurare la sanzione alla concreta gravità del fatto ed al suo effettivo disvalore. Si ritiene, infatti, debba essere questo il criterio-guida nella fase commisurativa, alla luce dei principi di stretta proporzionalità, adeguatezza retributiva ed efficacia in termini di prevenzione, sia essa generale o speciale, nella prospettiva, in particolare, della riduzione della frequenza ed intensità lesiva dei comportamenti non aderenti alle indicazioni dell’ordinamento federale. In tal ottica, come correttamente sostenuto dalla reclamante, si rivelerebbe inutile, inefficace e deresponsabilizzante una sanzione priva di effettivo carattere afflittivo e l’attribuzione di un corposo rilievo scusante all’errore sulla norma potrebbe suggerire nell’agente un preordinato, quanto pericoloso, disinteresse per la corretta applicazione della normativa che regola l’attività delle società affiliate alla F.I.G.C. Nel contempo, però, sarebbe strutturalmente inidonea una sanzione eccessiva rispetto al fatto ed alla sua gravità ed intensità lesiva, alla luce del contesto complessivo in cui si inserisce la condotta e tenuto conto delle ragioni della stessa. Insomma, il difficile compito di concreta determinazione del tipo e della misura della sanzione attribuito, nella fattispecie, agli organi di giustizia sportiva si connota per una tensione ideale verso l’individuazione della giusta strategia sanzionatoria da costruire in rapporto allo specifico fatto ed al rilievo degli elementi necessari per graduare la colpevolezza. In tal ottica, se la invocata difficoltà di corretta applicazione della previsione federale, attesa la mancata comunicazione, per le ragioni anzidette, dei c/c da parte dei due calciatori di cui trattasi, non può essere considerata alla strega di una scriminante, può, invece, essere certamente valorizzata quale circostanza attenuante ai fini della graduazione della sanzione. Infatti, la chiarezza della lettera della norma, che indica quale unica modalità di pagamento quella effettuata a mezzo bonifico bancario, previo addebito del conto dedicato, esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori e collaboratori e dunque la considerazione che la violazione disciplinare si identifica nel mancato utilizzato di siffatta modalità, non significa che, una volta accertata e dichiarata la correlata responsabilità, non si debba procedere alla commisurazione della sanzione in relazione al concreto caso di specie. Inoltre, è già stato evidenziato come l’esigenza sottesa alla disposizione violata sia essenzialmente quella di assicurare la trasparenza e la tracciabilità dei pagamenti effettuati ai propri tesserati e dipendenti. Orbene, sotto tale profilo, è possibile osservare come i pagamenti effettuati, tramite assegni circolari non trasferibili, per il periodo di riferimento agosto – settembre 2010, per un importo di € 3.295,50 a favore di D.S.R. e di € 1.116,02 a favore di W.P.D.S., consentano, comunque, una certa tracciabilità. In tale quadro di riferimento, complessivamente considerato il materiale probatorio acquisito al giudizio, ritenuto come lo stesso non lasci trapelare, nella condotta dei legali rappresentanti della società, un evidente atteggiamento di voluta contrapposizione all’ordinamento federale, tenuto conto della natura e della gravità della violazione, reputa Questa Corte congrua la sanzione inflitta dalla Commissione Disciplinare Nazionale. In questa prospettiva appaiono, peraltro, irrilevanti, ai fini della decisione del presente giudizio, le argomentazioni addotte dalla Procura Federale con il secondo motivo di gravame, volte ad illustrare la contraddittorietà della decisione impugnata con riferimento alle sanzioni irrogate in altre analoghe fattispecie. Sotto tale profilo, è evidente che il pur legittimo e corretto richiamo ad esigenze di uniformità di comportamento in tutti i casi analoghi, non può tradursi nell’individuazione della specie e misura della sanzione per il tramite della comparazione con altri (asseriti) analoghi procedimenti. A prescindere dalla considerazione che non sono stati offerti idonei e puntuali dati oggettivi onde eventualmente poter pervenire ad un giudizio di identità delle condotte e di gravità dei fatti dedotti negli altri “analoghi” procedimenti, rimane comunque ferma la necessità di stabilire la sanzione da applicare con riferimento al solo concreto contesto di riferimento, oggetto del presente procedimento, essendo precluse, ai fini di cui trattasi, valutazioni comparative con altre pur simili o analoghe fattispecie. Peraltro, la configurazione di una eventuale disparità di trattamento, come detto, presupporrebbe un rapporto di chiara ed accertata coincidenza tra la condotta dedotta in giudizio e quella richiamata come parametro di riferimento e paragone, laddove, invece, dai generici elementi di cui qui si dispone, sembra potersi desumere una non perfetta sovrapponibilità delle stesse. Del resto, quella di concordare la sanzione, ai sensi e nei limiti di quanto previsto e consentito dall’art. 23 C.G.S., è una libera scelta, peraltro irretrattabile, delle parti, delle quali non può certo dolersi la Procura Federale.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.97/CDN del 22 Giugno 2011 n.1, 2 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: (435) – Deferimento della Procura Federale a carico di: A.P. (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Calcio Catania Spa), P.L.M. (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Calcio Catania Spa), società Calcio Catania Spa ▪ (N°. 7434/935pf10-11/SP/blp dell’11.4.2011).(476) – Deferimento della Procura Federale a carico di: A.P.(Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Calcio Catania Spa), P.L.M. (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Calcio Catania Spa), società Calcio Catania Spa ▪ (N°. 7917/1117pf10-11/SP/blp del 21.4.2011).

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 23 CGS il presidente del CDA e l’amministratore delegato della società sono sanzionati con l’ammenda di 26.670,00 (pena base Euro 40.000,00) ciascuno per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’articolo 85, lettera A), paragrafo VI) delle NOIF, per non aver utilizzato il bonifico bancario, sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010. Anche la società che ha patteggiato è sanzionata con l’ammenda di 26.670,00 (pena base Euro 40.000,00)

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.97/CDN del 22 Giugno 2011 n.3 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: (429) – Deferimento della Procura Federale a carico di: R.G. (Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante p.t. della Società UC Sampdoria Spa), società UC Sampdoria Spa ▪ (N°. 7445/939pf10-11/SP/blp dell’11.4.2011).

Massima: A seguito di patteggiamento ex artt. 23 CGS il presidente del CDA della società è sanzionato con l’ammenda di 20.000,00 (pena base Euro 30.000,00) per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’articolo 85, lettera A), paragrafo VI) delle NOIF, per non aver utilizzato il conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti nonché dei relativi contributi Enpals, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010. Anche la società che ha patteggiato è sanzionata con l’ammenda di 20.000,00 (pena base Euro 30.000,00)

 

Decisione C.G.F. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 305/CGF del 14 Giugno 2011 n.2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 319/CGF del 22 Giugno 2011 e su www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 87/CDN del 10.5.2011

Impugnazione – istanza: 2) Ricorso del Procuratore Federale avverso l’incongruità delle sanzioni: ammenda di € 1.500,00 al sig. P.T., Presidente del C.D.A. e legale rappresentante dell’F.C. Matera S.R.L.; ammenda di € 1.500,00 all’F.C. Matera S.R.L., inflitte a seguito di proprio deferimento per le violazioni rispettivamente ascritte con nota 6721/961pf/10-11/Sp/Blp del 22.3.2011, degli artt. 1, comma 1 e 4, comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 85, Lettera C), Paragrafo IV) NOIF

Massima: Congrua è la sanzione irrogata dalla CDN per la violazione, delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 85, lett. c), paragrafo IV°) N.O.I.F. e all’art. 4, comma 1, C.G.S., inerenti la mancata utilizzazione del conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine del pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di agosto e settembre 2010. La norma di cui all’art. 85, lett. c), punto IV°, N.O.I.F. così recita: «Le società devono documentare alla FIGC-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIGC, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti sino alla chiusura del predetto trimestre ai tesserati lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati. I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto». Pacifica la sussistenza della violazione imputata ai deferiti, comprovata dagli accertamenti effettuati dalla società di revisione incaricata dalla F.I.G.C. e correttamente non contestata dagli interessati. Sotto tale profilo, peraltro, correttamente la Commissione Disciplinare Nazionale ha ritenuto non sussistere l’ipotesi scriminante dell’ignoranza della norma. Difatti, ai sensi dell’art. 2, comma 2, C.G.S., «l’ignoranza dello Statuto e delle norme federali non può essere invocata ad alcun effetto». Nel caso di specie, dunque, non è configurabile l’ipotesi dell’errore scusabile, atteso che, come detto, l’errore sul precetto non può essere invocato a propria scusa e non incide in alcun modo sull’an e sul tipo di responsabilità. Peraltro, occorre anche considerare che se è vero che la società ha fatto il salto di categoria (dal settore dilettanti a quello professionisti, con le connesse diversità di disciplina) grazie al “ripescaggio”, è anche vero che ciò è avvenuto su domanda della stessa compagine societaria. Il legale rappresentante della società deferita, pertanto, deve essere chiamato a rispondere per aver realizzato, con piena coscienza e volontà dei suoi elementi costitutivi, il fatto tipico previsto dalla disposizione violata, pur nell’ignoranza, evitabile, del divieto. Del resto, la colpevolezza è un rimprovero rivolto all’agente che dimostri, con la propria scelta d’azione (scelta che si poteva concretamente pretendere fosse diversa), indifferenza verso i valori tutelati dall’ordinamento federale o, quantomeno, un’insufficiente considerazione del bene tutelato dalla norma violata. Nella situazione considerata, dunque, l’asserita ignoranza dell’illiceità della condotta non sarebbe, comunque, utile ai fini della riduzione della rimproverabilità, atteso che quell’illiceità nulla aggiunge al disvalore della fattispecie, ma, anzi, lo presuppone. In definitiva, premesso che, ordinariamente, l’errore sul divieto può essere scusabile soltanto se inevitabile ed incolpevole, nel caso di specie, l’ignoranza invocata dai deferiti non deriva da un’impossibilità oggettiva o soggettiva, non rimproverabile, di conoscere o comprendere pienamente il precetto oppure di osservarne integralmente le relative statuizioni: con la conseguenza che la stessa non è sufficiente ad escludere l’affermazione di responsabilità. Dichiarata, dunque, la sussistenza della violazione e la correlata responsabilità dei soggetti tratti a procedimento, il problema si pone soltanto in termini di determinazione della sanzione, considerato che, per la fattispecie, le N.O.I.F. non stabiliscono né la specie, né la misura. Infatti, l’art. 90 N.O.I.F. fissa la misura minima di sanzione esclusivamente con riferimento alla violazione, da parte delle società e dei loro dirigenti, dell’obbligo di trasmissione dei dati e documenti di cui agli artt. 80 e 85 delle medesime N.O.I.F., individuandola, per le società della Lega Italiana Calcio Professionistico, nell’ammenda non inferiore ad € 10.000,00. Ciò posto, occorre rifarsi alle disposizioni che regolano, in via generale, i poteri disciplinari degli Organi della giustizia sportiva. A tal proposito, viene, anzitutto, in rilievo l’art. 16 del C.G.S., a tenore del quale “gli organi della Giustizia Sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva”. Orbene, questa Corte ritiene che, diversamente da quanto affermato dalla Procura federale, la Commissione Disciplinare Nazionale abbia fatto corretta applicazione del criterio direttivo di cui al prefato art. 16 C.G.S.. In tal ottica, se la suddetta invocata difficoltà di corretta applicazione della previsione federale, attesi i ristretti tempi a disposizione in conseguenza del passaggio della società al settore professionistico, non può essere considerata alla strega di una scriminante, può, invece, essere certamente valorizzata quale circostanza attenuante ai fini della graduazione della sanzione. Infatti, la chiarezza della lettera della norma, che indica quale unica modalità di pagamento quella effettuata a mezzo bonifico bancario, previo addebito del conto dedicato, esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori e collaboratori e dunque la considerazione che la violazione disciplinare si identifica nel mancato utilizzato di siffatta modalità, non significa che, una volta accertata e dichiarata la correlata responsabilità, non si debba procedere alla commisurazione della sanzione in relazione al concreto caso di specie. Occorre, dunque, valutare il complesso degli elementi acquisiti agli atti, nel tentativo di commisurare la sanzione alla concreta gravità del fatto ed al suo effettivo disvalore. Si ritiene, infatti, debba essere questo il criterio-guida nella fase commisurativa, alla luce dei principi di stretta proporzionalità, adeguatezza retributiva ed efficacia in termini di prevenzione, sia essa generale o speciale, nella prospettiva, in particolare, della riduzione della frequenza ed intensità lesiva dei comportamenti non aderenti alle indicazioni dell’ordinamento federale. In tal ottica, come correttamente sostenuto dalla reclamante, si rivelerebbe inutile, inefficace e deresponsabilizzante una sanzione priva di effettivo carattere afflittivo e l’attribuzione di un corposo rilievo scusante all’errore sulla norma potrebbe suggerire nell’agente un preordinato, quanto pericoloso, disinteresse per la corretta applicazione della normativa che regola l’attività delle società affiliate alla F.I.G.C. Nel contempo, però, sarebbe strutturalmente inidonea una sanzione eccessiva rispetto al fatto ed alla sua gravità ed intensità lesiva, alla luce del contesto complessivo in cui si inserisce la condotta e tenuto conto delle ragioni della stessa. Insomma, il difficile compito di concreta determinazione del tipo e della misura della sanzione attribuito, nella fattispecie, agli organi di giustizia sportiva si connota per una tensione ideale verso l’individuazione della giusta strategia sanzionatoria da costruire in rapporto allo specifico fatto ed al rilievo degli elementi necessari per graduare la colpevolezza. In tale quadro di riferimento, ritiene Questa Corte che, tenuto conto della natura e della gravità della violazione, la sanzione inflitta dalla Commissione Disciplinare Nazionale sia congrua. A tal proposito, è già stato evidenziato come l’esigenza sottesa alla disposizione violata sia essenzialmente quella di assicurare la trasparenza e la tracciabilità dei pagamenti effettuati ai propri tesserati e dipendenti. Orbene, sotto tale profilo, è possibile osservare come i pagamenti effettuati, tramite assegni bancari, per il periodo di riferimento agosto – settembre 2010, a n. 30 propri tesserati per un complessivo importo di € 40.198,00, consentano, comunque, una qualche tracciabilità (seppur diversa da quella indicata dall’ordinamento). Pertanto, considerato che gli elementi che complessivamente caratterizzano il caso di specie non lasciano trapelare, nella condotta del deferito, un evidente atteggiamento di voluta contrapposizione all’ordinamento federale, tenuto, anche, conto del contegno processuale dei soggetti deferiti, Questa Corte ritiene congrua la sanzione determinata in primo grado. In questa prospettiva appaiono, peraltro, irrilevanti, ai fini della decisione del presente giudizio, le argomentazioni addotte con il secondo motivo di gravame, volte ad illustrare la contraddittorietà della decisione impugnata con riferimento alle sanzioni irrogate in altre analoghe fattispecie. Sotto tale profilo, è evidente che il pur legittimo e corretto richiamo ad esigenze di uniformità di comportamento in tutti i casi analoghi, non può tradursi nell’individuazione della specie e misura della sanzione per il tramite della comparazione con altri (asseriti) analoghi procedimenti. A prescindere dalla considerazione che non sono stati offerti idonei e puntuali dati oggettivi onde eventualmente poter pervenire ad un giudizio di identità delle condotte e di gravità dei fatti dedotti negli altri “analoghi” procedimenti, rimane comunque ferma la necessità di stabilire la sanzione da applicare con riferimento al solo concreto contesto di riferimento, oggetto del presente procedimento, essendo precluse, ai fini di cui trattasi, valutazioni comparative con -altre pur simili o analoghe- fattispecie. Peraltro, la configurazione di una eventuale disparità di trattamento, come detto, presupporrebbe un rapporto di chiara ed accertata coincidenza tra la condotta dedotta in giudizio e quella richiamata come parametro di riferimento e paragone, laddove, invece, dai generici elementi di cui qui si dispone, sembra potersi desumere una non perfetta sovrapponibilità delle stesse. Del resto, quella di concordare la sanzione, ai sensi e nei limiti di quanto previsto e consentito dall’art. 23 C.G.S., è una libera scelta, peraltro irretrattabile, delle parti, delle quali non può certo dolersi la Procura Federale.

 

Decisione C.G.F. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 305/CGF del 14 Giugno 2011 n.3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 319/CGF del 22 Giugno 2011 e su www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 87/CDN del 10.5.2011

Impugnazione – istanza: 15) Ricorso del Procuratore Federale avverso l’incongruità delle sanzioni: ammenda di € 650,00 al sig. P.G., Presidente del C.d.A. e legale rappresentante p.t. della Feralpisalò S.r.l.; ammenda di € 650,00 alla Feralpisalò S.r.l., inflitte a seguito di proprio deferimento per le violazioni rispettivamente ascritte con nota 6720/960pf/10-11/sp/blp del 22.3.2011, degli artt. 1, comma 1 e 4, comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 85, lettera c), paragrafo iv) NOIF

Massima: Congrua è la sanzione irrogata dalla CDN per la violazione, delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 85, lett. c), paragrafo IV°) N.O.I.F. e all’art. 4, comma 1, C.G.S., inerenti la mancata utilizzazione del conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine del pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di agosto e settembre 2010. La norma di cui all’art. 85, lett. c), punto IV°, N.O.I.F. così recita: «Le società devono documentare alla FIGC-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIGC, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti sino alla chiusura del predetto trimestre ai tesserati lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati. I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto». Pacifica la sussistenza della violazione imputata ai deferiti, comprovata dagli accertamenti effettuati dalla società di revisione incaricata dalla F.I.G.C. e correttamente non contestata dagli interessati. Sotto tale profilo deve, anzitutto, osservarsi come correttamente la Commissione Disciplinare Nazionale abbia ritenuto non configurabile l’ipotesi dell’errore scusabile, nuovamente, in questa sede, richiamata dai deferiti. Difatti, premesso che ai sensi dell’art. 2, comma 2, C.G.S., «l’ignoranza dello Statuto e delle norme federali non può essere invocata ad alcun effetto», occorre considerare che l’eventuale errore sul precetto non incide in alcun modo sull’an e sul tipo di responsabilità. Del resto, come affermato dalla Commissione, «non si comprenderebbe la ragione per cui in favore di tutti gli altri tesserati (è la stessa Feralpisalò che lo conferma in atti), tranne che del sig. B., gli emolumenti siano stati corrisposti regolarmente anche con riferimento all’utilizzo del c.d. conto dedicato». Inconferemte, in tal ottica, il richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 15.2.2010, n. 808, secondo cui l’errore scusabile può essere riconosciuto in presenza di contrasti giurisprudenziali, difficoltà obiettive d’interpretazione delle leggi, situazioni fattuali complesse ed incerte, novità delle questioni: infatti, nel caso di specie non ricorre né l’ipotesi dell’incertezza interpretativa, né quella del contrasto giurisprudenziale, né quella della novità delle questioni, visto che semmai la novità è della norma che, comunque, introduce semplicemente una data modalità per effettuare i pagamenti degli emolumenti ai tesserati, dipendenti e collaboratori. Il legale rappresentante della società deferita, pertanto, deve essere chiamato a rispondere per aver realizzato, con piena coscienza e volontà dei suoi elementi costitutivi, il fatto tipico previsto dalla disposizione violata. Del resto, la colpevolezza è un rimprovero rivolto all’agente che dimostri, con la propria scelta d’azione (scelta che si poteva concretamente pretendere fosse diversa), indifferenza verso i valori tutelati dall’ordinamento federale o, quantomeno, un’insufficiente considerazione del bene tutelato dalla norma violata. Nella situazione considerata, dunque, l’asserito disguido verificatosi non sarebbe, comunque, utile ai fini della esclusione dell’affermazione di responsabilità. Dichiarata, dunque, la sussistenza della violazione e la correlata responsabilità dei soggetti deferiti, occorre affrontare il problema della determinazione della sanzione, considerato che, per la fattispecie, le N.O.I.F. non stabiliscono né la specie, né la misura. Infatti, l’art. 90 N.O.I.F. fissa la misura minima di sanzione esclusivamente con riferimento alla violazione, da parte delle società e dei loro dirigenti, dell’obbligo di trasmissione dei dati e documenti di cui agli artt. 80 e 85 delle medesime N.O.I.F., individuandola, per le società della Lega Italiana Calcio Professionistico, nell’ammenda non inferiore ad € 10.000,00. Ciò posto, è necessario rifarsi alle disposizioni che regolano, in via generale, i poteri disciplinari degli Organi della giustizia sportiva. A tal proposito, viene, anzitutto, in rilievo l’art. 16 C.G.S., a tenore del quale “gli organi della Giustizia Sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva». Orbene, questa Corte ritiene che, diversamente da quanto affermato dalla Procura federale, la Commissione Disciplinare Nazionale abbia fatto corretta applicazione del criterio direttivo di cui al prefato art. 16 C.G.S.. In tal ottica, se il suddetto invocato errore o disguido correlato all’asserita difficoltà di corretta applicazione della previsione federale, attesa la novità della stessa, non può essere, come detto, considerato alla strega di una scriminante, lo stesso può essere, invece, certamente valorizzato quale circostanza attenuante ai fini della graduazione della sanzione. Infatti, la chiarezza della lettera della norma, che indica quale unica modalità di pagamento quella effettuata a mezzo bonifico bancario, previo addebito del conto dedicato, esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori e collaboratori e dunque la considerazione che la violazione disciplinare si identifica nel mancato utilizzato di siffatta modalità, non significa che, una volta accertata e dichiarata la correlata responsabilità, non si debba procedere alla commisurazione della sanzione in relazione al concreto caso di specie. Occorre, dunque, valutare il complesso degli elementi acquisiti agli atti, nel tentativo di commisurare la sanzione alla concreta gravità del fatto ed al suo effettivo disvalore. Si ritiene, infatti, debba essere questo il criterio-guida nella fase commisurativa, alla luce dei principi di stretta proporzionalità, adeguatezza retributiva ed efficacia in termini di prevenzione, sia essa generale o speciale, nella prospettiva, in particolare, della riduzione della frequenza ed intensità lesiva dei comportamenti non aderenti alle indicazioni dell’ordinamento federale. In tal ottica, come correttamente sostenuto dalla reclamante, si rivelerebbe inutile, inefficace e deresponsabilizzante una sanzione priva di effettivo carattere afflittivo e l’attribuzione di un corposo rilievo scusante all’errore sulla norma potrebbe suggerire nell’agente un preordinato, quanto pericoloso, disinteresse per la corretta applicazione della normativa che regola l’attività delle società affiliate alla F.I.G.C. Nel contempo, però, sarebbe strutturalmente inidonea una sanzione eccessiva rispetto al fatto ed alla sua gravità ed intensità lesiva, alla luce del contesto complessivo in cui si inserisce la condotta e tenuto conto delle ragioni della stessa. Insomma, il difficile compito di concreta determinazione del tipo e della misura della sanzione attribuito, nella fattispecie, agli organi di giustizia sportiva si connota per una tensione ideale verso l’individuazione della giusta strategia sanzionatoria da costruire in rapporto allo specifico fatto ed al rilievo degli elementi necessari per graduare la colpevolezza. In tale quadro di riferimento, è già stato evidenziato come l’esigenza sottesa alla disposizione violata sia essenzialmente quella di assicurare la trasparenza e la tracciabilità dei pagamenti effettuati ai propri tesserati e dipendenti. Orbene, sotto tale profilo, è possibile osservare come la suddetta esigenza sia rimasta soddisfatta in rapporto alla totalità dei pagamenti (di emolumenti) effettuati dalla società Feralpisalò ai propri tesserati, ad eccezione, appunto, di quello (unico) effettuato a favore del tesserato G.B., per il periodo di riferimento agosto – settembre 2010, peraltro con modalità tali (tramite bonifico bancario, anche se su conto corrente non dedicato) da salvaguardare, almeno in parte, le ragioni di trasparenza e tracciabilità dei flussi finanziario-contabili. In altri termini, avuto riguardo alla circostanza che la norma è stata violata in relazione ad un solo pagamento, tenuto conto dell’importo (€ 1.295,00) di cui trattasi, relativamente modesto se rapportato al complesso dei pagamenti effettuati ai propri tesserati e dipendenti, considerato che le modalità di pagamento osservate hanno, comunque, in qualche modo, favorito la relativa tracciabilità, ritenuto, pertanto, come possa escludersi, nel caso di specie, un evidente atteggiamento, in capo all’agente, di voluta contrapposizione all’ordinamento federale, può concludersi nel senso della congruità della sanzione (€ 650,00) irrogata in prime cure. In questa prospettiva appaiono, peraltro, irrilevanti, ai fini della decisione del presente giudizio, le argomentazioni addotte con il secondo motivo di gravame, volte ad illustrare la contraddittorietà della decisione impugnata con riferimento alle sanzioni irrogate in altre analoghe fattispecie. Sotto tale profilo, è evidente che il pur legittimo e corretto richiamo ad esigenze di uniformità di comportamento in tutti i casi analoghi, non può tradursi nell’individuazione della specie e misura della sanzione per il tramite della comparazione con altri (asseriti) analoghi procedimenti. A prescindere dalla considerazione che non sono stati offerti idonei e puntuali dati oggettivi onde eventualmente poter pervenire ad un giudizio di identità delle condotte e di gravità dei fatti dedotti negli altri “analoghi” procedimenti, rimane comunque ferma la necessità di stabilire la sanzione da applicare con riferimento al solo concreto contesto di riferimento, oggetto del presente procedimento, essendo precluse, ai fini di cui trattasi, valutazioni comparative con -altre pur simili o analoghe- fattispecie. Peraltro, la configurazione di una eventuale disparità di trattamento, come detto, presupporrebbe un rapporto di chiara ed accertata coincidenza tra la condotta dedotta in giudizio e quella richiamata come parametro di riferimento e paragone, laddove, invece, dai generici elementi di cui qui si dispone, sembra potersi desumere una non perfetta sovrapponibilità delle stesse. Del resto, quella di concordare la sanzione, ai sensi e nei limiti di quanto previsto e consentito dall’art. 23 C.G.S., è una libera scelta, peraltro irretrattabile, delle parti, delle quali non può certo dolersi la Procura Federale.

 

Decisione C.G.F. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 305/CGF del 14 Giugno 2011 n.4 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 319/CGF del 22 Giugno 2011 e su www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 88/CDN dell’ 11.5.2011

Impugnazione – istanza: 16) Ricorso del Procuratore Federale avverso l’incongruità delle sanzioni: ammenda di € 500,00 al sig. C.R.F., Presidente del C.d.A. e legale rappresentante p.t. dell’A.C. Lumezzane S.p.A.; ammenda di € 500,00 all’A.C. Lumezzane S.p.A., inflitte a seguito di proprio deferimento per le violazioni rispettivamente ascritte con nota 6662/949pf10-11/sp/blp del 21.3.2011, degli artt. artt. 1, comma 1 e 4, comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 85, lettera c), paragrafo iv) NOIF

Massima: Congrua è la sanzione irrogata dalla CDN per la violazione, delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 85, lett. c), paragrafo IV°) N.O.I.F. e all’art. 4, comma 1, C.G.S., inerenti la mancata utilizzazione del conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine del pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di agosto e settembre 2010. La norma di cui all’art. 85, lett. c), punto IV°, N.O.I.F. così recita: «Le società devono documentare alla FIGC-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti sino alla chiusura del predetto trimestre ai tesserati lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati. I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto». Orbene, nel caso di specie la sussistenza della violazione imputata ai deferiti è pacifica e comprovata dagli accertamenti effettuati dalla società di revisione incaricata dalla F.I.G.C. da cui, in particolare, risulta che la società ha provveduto al versamento delle somme dovute ai tesserati N.L. e A.Z., per cassa, ossia in contanti, senza, quindi, avvalersi della modalità di pagamento specificamente prevista dal sopra ricordato art. 85 N.O.I.F.. Correttamente, dunque, la Commissione Disciplinare Nazionale ha ritenuto sussistere la violazione contestata, considerando che “il termine - emolumenti – deve essere interpretato in via estensiva, comprendendo ogni somma che a diverso titolo è da corrispondersi da parte della Società ad una pluralità di soggetti fra cui i tesserati». In effetti, un’interpretazione complessiva della disposizione in rilievo, che tenga conto non solo della lettera della norma, ma anche della ratio alla stessa sottesa e delle finalità perseguite dal legislatore federale, induce a ritenere che il termine “emolumenti” sia stato qui utilizzato in senso ampio, comprensivo di ogni compenso da erogare per le prestazioni sportive e di collaborazione lavorativa rese dai propri tesserati. Nell’ambito di tali tesserati, pertanto, devono ricomprendersi anche i “giovani di serie” che, per quanto privi di un vero e proprio “contratto ratificato”, hanno comunque diritto a ricevere dei “compensi”, seppur qualificati indennità, in forza dell’instaurato rapporto di addestramento tecnico. Pertanto, considerato che l’errore sul precetto non può essere invocato a propria scusa e non incide in alcun modo sull’an e sul tipo di responsabilità, nel caso di specie, il legale rappresentante della società deferita deve essere chiamato a rispondere delle contestazioni a lui ascritte per aver realizzato, con piena coscienza e volontà dei suoi elementi costitutivi, il fatto tipico previsto dalla disposizione violata, pur nell’ignoranza, evitabile, del divieto. Del resto, la colpevolezza è un rimprovero rivolto all’agente che dimostri, con la propria scelta d’azione (scelta che si poteva concretamente pretendere fosse diversa), indifferenza verso i valori tutelati dall’ordinamento federale o, quantomeno, un’insufficiente considerazione del bene tutelato dalla norma incriminatrice violata. Nella situazione considerata, dunque, l’asserita ignoranza dell’illiceità della condotta non sarebbe, comunque, utile ai fini della riduzione della rimproverabilità, atteso che quell’illiceità nulla aggiunge al disvalore della fattispecie, ma, anzi, lo presuppone. Sotto tale profilo, dunque, non riveste pregio la domanda - formulata nelle conclusioni della memoria difensiva 19.5.2011 – di proscioglimento (peraltro, della sola “resistente società” e non anche del suo presidente): e ciò anche a voler prescindere dai profili in punto ammissibilità, considerato che i deferiti non hanno proposto, nei termini, rituale impugnazione, neppure incidentale, della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale. Dichiarata, dunque, la sussistenza della violazione e la correlata responsabilità dei soggetti deferiti, occorre affrontare il problema della determinazione della sanzione, considerato che, per la fattispecie, le N.O.I.F. non stabiliscono né la specie, né la misura. Infatti, l’art. 90 N.O.I.F. fissa la misura minima di sanzione esclusivamente con riferimento alla violazione, da parte delle società e dei loro dirigenti, dell’obbligo di trasmissione dei dati e documenti di cui agli artt. 80 e 85 delle medesime N.O.I.F., individuandola, per le società della Lega Italiana Calcio Professionistico, nell’ammenda non inferiore ad € 10.000,00.. Ciò posto, è necessario rifarsi alle disposizioni che regolano, in via generale, i poteri disciplinari degli Organi della Giustizia Sportiva. A tal proposito, viene, anzitutto, in rilievo l’art. 16 C.G.S., a tenore del quale “gli organi di Giustizia Sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva». Orbene, questa Corte ritiene che, diversamente da quanto affermato dalla Procura Federale, la Commissione Disciplinare Nazionale abbia fatto corretta applicazione del criterio direttivo di cui al prefato art. 16 C.G.S.. Invertendo l’esame dell’ordine dei motivi di gravame, devono, anzitutto, dichiararsi irrilevanti, ai fini della decisione del presente giudizio, le ragioni volte ad illustrare la contraddittorietà della decisione impugnata con riferimento alle sanzioni irrogate in altre analoghe fattispecie. Sotto tale profilo, è evidente che il pur legittimo e corretto richiamo ad esigenze di uniformità di comportamento in tutti i casi analoghi, non può tradursi nell’individuazione della specie e misura della sanzione per il tramite della comparazione con altri (asseriti) analoghi procedimenti. A prescindere dalla considerazione che non sono stati offerti idonei e puntuali dati oggettivi onde eventualmente poter pervenire ad un giudizio di identità delle condotte e di gravità dei fatti dedotti negli altri “analoghi” procedimenti, rimane comunque ferma la necessità di stabilire la sanzione da applicare con riferimento al solo concreto contesto di riferimento, oggetto del presente procedimento, essendo precluse, ai fini di cui trattasi, valutazioni comparative con -altre pur simili o analoghe- fattispecie. Peraltro, la configurazione di una eventuale disparità di trattamento, come detto, presupporrebbe un rapporto di chiara ed accertata coincidenza tra la condotta dedotta in giudizio e quella richiamata come parametro di riferimento e paragone, laddove, invece, dai generici elementi di cui qui si dispone, sembra potersi desumere una non perfetta sovrapponibilità delle stesse. Del resto, quella di concordare la sanzione, ai sensi e nei limiti di quanto previsto e consentito dall’art. 23 C.G.S., è una libera scelta, peraltro irretrattabile, delle parti, delle quali non può certo dolersi la Procura Federale. Quanto alla specifica lamentata incongruità ex se della sanzione fatta oggetto di appello, occorre osservare che, se la circostanza del pagamento effettuato in contanti perché (erroneamente, come detto) ritenuto, nella fattispecie, ammesso dall’ordinamento federale, non può essere considerata alla strega di una scriminante, la stessa può certamente essere valorizzata quale elemento da tenere presente ai fini della graduazione della sanzione. Infatti, la chiarezza della lettera della norma, che indica quale unica modalità di pagamento quella effettuata a mezzo bonifico bancario, previo addebito del conto dedicato, esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori e collaboratori e dunque la considerazione che la violazione disciplinare si identifica nel mancato utilizzato di siffatta modalità, non significa che, una volta accertata e dichiarata la correlata responsabilità, non si debba procedere alla commisurazione della sanzione in relazione al concreto caso di specie. Per quanto sopra considerato, alla luce degli altri elementi che connotano il fatto oggetto di contestazione nel presente procedimento e, in particolare, tenuto conto che la società ha effettuato (per le ragioni già ricordate) pagamenti secondo modalità diverse da quelle previste dall’art. 85, lett. c), parg. IV°, N.O.I.F. a solo n. 2 propri tesserati, per un complessivo importo di € 1.038,52 (, importo relativamente modesto se rapportato al complesso dei pagamenti effettuati ai propri tesserati e dipendenti, ritenuto di poter escludere, nel caso di specie, un evidente atteggiamento, in capo all’agente, di voluta contrapposizione all’ordinamento federale.

 

Decisione C.G.F. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 305/CGF del 14 Giugno 2011 n.5 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 319/CGF del 22 Giugno 2011 e su www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 88/CDN dell’ 11.5.2011

Impugnazione – istanza: 17) Ricorso del Procuratore Federale avverso l’incongruità delle sanzioni: ammenda di € 500,00 al sig. B.A., Presidente del C.d.A. e legale rappresentante p.t. dell’A.C. Reggiana 1919 S.p.A.; ammenda di € 500,00 al sig. F.C., vice presidente del C.d.A. e legale rappresentante p.t. dell’A.C. Reggiana 1919 S.p.A.; ammenda di € 500,00 all’A.C. Reggiana 1919 S.p.A., inflitte a seguito di proprio deferimento per le violazioni rispettivamente ascritte con nota 6682/954pf10-11/sp/blp del 22.3.2011, degli artt. artt. 1, comma 1 e 4, comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 85, lettera c), paragrafo iv) NOIF

Massima: Congrua è la sanzione irrogata dalla CDN per la violazione, delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 85, lett. c), paragrafo IV°) N.O.I.F. e all’art. 4, comma 1, C.G.S., inerenti la mancata utilizzazione del conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine del pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di agosto e settembre 2010. La norma di cui all’art. 85, lett. c), punto IV°, N.O.I.F. così recita: «Le società devono documentare alla FIGC-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIGC, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti sino alla chiusura del predetto trimestre ai tesserati lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati. I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto». Pacifica la sussistenza della violazione imputata ai deferiti, comprovata dagli accertamenti effettuati dalla società di revisione incaricata dalla F.I.G.C. Sotto tale profilo, peraltro, il fatto che il pagamento al sig. D.O., per la mensilità di luglio 2010, sia stato effettuato dalla Reggiana a mezzo assegno bancario, anziché bonifico dal conto dedicato, solo perché l’interessato ha omesso di comunicare gli estremi Iban, non può essere assunto quale elemento giustificativo della contestata condotta. Del resto, ben avrebbe potuto, utilizzando la dovuta diligenza, la società richiedere tempestivamente i necessari dati bancari, anche considerato che la norma prevede che la suddetta indicazione avvenga già in sede di “sottoscrizione del contratto”. Correttamente, dunque, la Commissione Disciplinare Nazionale ha ritenuto sussistere la violazione contestata. Dichiarata, dunque, la sussistenza della violazione e la correlata responsabilità dei soggetti deferiti, occorre affrontare il problema della determinazione della sanzione, considerato che, per la fattispecie, le N.O.I.F. non stabiliscono né la specie, né la misura. Infatti, l’art. 90 N.O.I.F. fissa la misura minima di sanzione esclusivamente con riferimento alla violazione, da parte delle società e dei loro dirigenti, dell’obbligo di trasmissione dei dati e documenti di cui agli artt. 80 e 85 delle medesime N.O.I.F., individuandola, per le società della Lega Italiana Calcio Professionistico, nell’ammenda non inferiore ad € 10.000,00.. Ciò posto, è necessario rifarsi alle disposizioni che regolano, in via generale, i poteri disciplinari degli Organi della Giustizia Sportiva. A tal proposito, viene, anzitutto, in rilievo l’art. 16 C.G.S., a tenore del quale “gli organi della Giustizia Sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva». Orbene, questa Corte ritiene che, diversamente da quanto affermato dalla Procura federale, la Commissione Disciplinare Nazionale abbia fatto corretta applicazione del criterio direttivo di cui al prefato art. 16 C.G.S.. Invertendo l’esame dell’ordine dei motivi di gravame, devono, anzitutto, dichiararsi irrilevanti, ai fini della decisione del presente giudizio, le ragioni volte ad illustrare la contraddittorietà della decisione impugnata con riferimento alle sanzioni irrogate in altre analoghe fattispecie. Sotto tale profilo, è evidente che il pur legittimo e corretto richiamo ad esigenze di uniformità di comportamento in tutti i casi analoghi, non può tradursi nell’individuazione della specie e misura della sanzione per il tramite della comparazione con altri (asseriti) analoghi procedimenti. A prescindere dalla considerazione che non sono stati offerti idonei e puntuali dati oggettivi onde eventualmente poter pervenire ad un giudizio di identità delle condotte e di gravità dei fatti dedotti negli altri “analoghi” procedimenti, rimane comunque ferma la necessità di stabilire la sanzione da applicare con riferimento al solo concreto contesto di riferimento, oggetto del presente procedimento, essendo precluse, ai fini di cui trattasi, valutazioni comparative con –altre pur simili o analoghe- fattispecie. Peraltro, la configurazione di una eventuale disparità di trattamento, come detto, presupporrebbe un rapporto di chiara ed accertata coincidenza tra la condotta dedotta in giudizio e quella richiamata come parametro di riferimento e paragone, laddove, invece, dai generici elementi di cui qui si dispone, sembra potersi desumere una non perfetta sovrapponibilità delle stesse. Del resto, quella di concordare la sanzione, ai sensi e nei limiti di quanto previsto e consentito dall’art. 23 C.G.S., è una libera scelta, peraltro irretrattabile, delle parti, delle quali non può certo dolersi la Procura Federale. Quanto alla specifica lamentata incongruità ex se della sanzione fatta oggetto di appello, occorre osservare, anzitutto, che se le circostanze addotte dai deferiti per suffragare il giudizio di “inevitabilità” dell’utilizzo, per il calciatore, di modalità di pagamento diverse da quelle prescritte dall’ordinamento federale, non possono condurre al proscioglimento, le predette circostanze, tuttavia, ben possono essere valorizzate ai fini della graduazione della colpevolezza e, quindi, della sanzione. Infatti, la chiarezza della lettera della norma, che indica quale unica modalità di pagamento quella effettuata a mezzo bonifico bancario, previo addebito del conto dedicato, esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori e collaboratori e, dunque, la considerazione che la violazione disciplinare si identifica nel mancato utilizzato di siffatta modalità, non significa che, una volta accertata e dichiarata la correlata responsabilità, non si debba procedere alla commisurazione della sanzione in relazione al concreto caso di specie: percorso, questo, pacificamente seguito dalla Commissione Disciplinare Nazionale. Una corretta graduazione della sanzione passa, quindi, attraverso la valutazione di tutti gli elementi probatori acquisiti agli atti, onde pervenire ad un giudizio sulla gravità del disvalore e dell’antigiuridicità (rispetto all’ordinamento federale) della condotta incriminata. In tal ottica, è possibile, tra l’altro, evidenziare che la società ha effettuato (per le ragioni già ricordate) pagamenti secondo modalità diverse da quelle previste dall’art. 85, lett. c), parg. IV°, N.O.I.F. ad un solo proprio tesserato, per un complessivo importo di € 3.186,00, importo relativamente modesto se rapportato al complesso dei pagamenti effettuati ai propri tesserati e dipendenti e che le modalità del pagamento (assegno bancario tratto sul c/c dedicato) sono idonee a salvaguardare, in qualche modo, le esigenze di tracciabilità. È poi rimasto provato che la dimenticanza nella comunicazione del proprio codice Iban sia, in parte, anche imputabile al tesserato di cui trattasi (cfr. doc. 5). Dimostrato, altresì, il mancato incasso dell’assegno bancario da parte del calciatore e lo storno del titolo sul conto corrente dedicato intestato alla società. Non contestata, poi, la circostanza che, non appena ricevuta comunicazione degli estremi del c/c bancario del calciatore, la società ha provveduto ad effettuare i pagamenti dei mesi di agosto e settembre 2010 (oltre che ripetere quello relativo allo stesso mese di luglio 2010) utilizzando le modalità indicate dall’art. 85, lett. c), parg. IV°, N.O.I.F.. Considerato il complessivo quadro probatorio sinteticamente prima richiamato, considerato che lo stesso conduce ad escludere, nel caso di specie, un evidente atteggiamento, in capo all’agente, di voluta contrapposizione all’ordinamento federale.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 95/CDN del 15 Giugno 2011 n.1 - www.figc.it

Impugnazione – istanza:  (500) – Deferimento della Procura Federale a carico di: S.R. (Calciatore tesserato per la Società SS Lazio Spa)  e della società SS Lazio Spa ▪ (nota N°. 8560/1114pf10-11/SP/blp dell’11.5.2011). Massima:

Massima: A seguito di patteggiamento ex artt. 23 e 24 CGS il calciatore è sanzionato con l’ammenda di Euro 7.000,00 (pena base Euro 17.000,00) per la violazione di cui all’ art. 1, comma 1, del GGS (principi di lealtà, correttezza e probità), per aver posto in essere un comportamento offensivo nei confronti del pubblico e comunque contrario ai principi di lealtà, probità e correttezza. Anche la società è sanzionata con l’ammenda di euro Euro 7.000,00 (pena base Euro 17.000,00)

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 95/CDN del 15 Giugno 2011 n.2 - www.figc.it

Impugnazione – istanza:  (480) – Deferimento della Procura Federale a carico di: P.C. (Dirigente e Legale rappresentante della Società US Grosseto FC Srl) e della società US Grosseto FC Srl ▪ (nota N°. 8033/1320pf10-11/SP/blp del 26.4.2011).

Massima: A seguito di patteggiamento ex artt. 23 e 24 CGS il legale rapp.te della società è sanzionato con l’ammenda di € 4.000,00 oltre a 15 giorni di inibizione (pena base ammenda di € 9.000,00 e 35 giorni di inibizione) per la violazione di cui all’ art. 5, comma 1, del GGS, per aver espresso, nel corso di dichiarazioni pubblicate da organi di informazione, giudizi e rilievi lesivi della reputazione delle Istituzioni federali nel loro complesso, della classe arbitrale, in particolare dell’arbitro della gara nonché per aver adombrato dubbi sull’imparzialità degli ufficiali di gara e sulla regolarità del campionato a causa dell’operato degli arbitri. Anche la società è sanzionata con l’ammenda di Euro 4.500,00 (pena base Euro 10.000,00)

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.94/CDN del 10 Giugno 2011 n.7 - www.figc.it

Impugnazione – istanza:  (459) – Deferimento della Procura Federale a carico di: A..D. (Presidente e Legale rappresentante della Società Ternana Calcio Spa), A.B. (Procuratore speciale e Legale rappresentante della Società Ternana Calcio Spa) e della società Ternana Calcio Spa • (nota N°. 7730/1126pf10-11/SP/blp del 19.4.2011).

Massima: Il presidente ed il procuratore speciale sono sanzionati con l’ammenda di euro 500,00 per la violazione di cui all’art. 1, comma 1 del CGS per aver utilizzato assegni bancari addebitati sul conto corrente indicato in sede di ammissione al Campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti al tesserato per le mensilità di novembre e dicembre 2010, in luogo del previsto bonifico bancario. La società è sanzionata con l’ammenda di euro 500,00. I fatti oggetto di indagine devono ritenersi provati in ragione degli accertamenti effettuati dalla Società di revisione, sostanzialmente non contestati dalla Società deferita che ne fornisce un’interpretazione non condivisibile, finalizzata all’affievolimento del dato formale della norma. È indubbio che l’art. 85 NOIF imponga modalità ben specifiche attraverso le quali lo stesso deve essere effettuato, dovendo considerarsi illecito qualsiasi diverso mezzo arbitrariamente utilizzato. Pur ritenendo integrata la violazione, seppur strettamente formale, è bene considerare, ai fini della determinazione della sanzione applicabile, che la stessa assume caratteri lievi, in ragione dell’entità della stessa, per cui le richieste sanzionatorie della Procura Federale appaiono eccessive.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.94/CDN del 10 Giugno 2011 n.8 - www.figc.it

Impugnazione – istanza:  (463) – Deferimento della Procura Federale a carico di: T.P. (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società FC Matera Srl) e della società FC Matera Srl • (nota N°. 7734/1129pf10-11/SP/blp del 19.4.2011).

Massima: Il presidente del CDA della società è sanzionato con l’ammenda di euro 1.500,00, per l'effettuazione del pagamento degli emolumenti dovuti a propri diversi tesserati (relativamente alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010), in violazione di quanto espressamente prescritto dall'art. 85, lett. C), punto IV, NOIF. La società è sanzionata con l’ammenda di euro 1.500,00. I fatti oggetto di indagine risultano pacificamente comprovati per tabulas in ragione degli accertamenti effettuati dalla Società di revisione Deloitte&Touche Spa. Tuttavia, dai medesimi accertamenti emerge anche che la società, quanto alla corresponsione delle mensilità di novembre e dicembre 2010, pur essendosi servita, quale mezzo di pagamento, di assegni bancari in luogo dei prescritti bonifici, ha, in ogni caso, utilizzato il conto dedicato. Pertanto, pur non potendosi elidere i profili di responsabilità ascritti, pur tuttavia gli stessi si connotano di minore gravità ove si consideri che le modalità di effettuazione del pagamento delle indicate mensilità ne hanno favorito la tracciabilità, con ciò essendosi in qualche modo salvaguardata la trasparenza delle movimentazioni contabili-finanziarie operate dalla società sportiva deferita.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.94/CDN del 10 Giugno 2011 n.3 - www.figc.it

Impugnazione – istanza:  (453) – Deferimento della Procura Federale a carico di: F.B.(Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Neapolis Mugnano Srl) e della società Neapolis Mugnano Srl • (nota N°. 7738/1120pf10-11/SP/blp del 19.4.2011).

Massima: L’amministratore unico della società è sanzionato con l’ammenda di euro 500,00, per la violazione di cui all’art. 1, comma 1 del CGS in relazione all’articolo 85, lettera C), punto IV delle NOIF, per aver utilizzato assegni circolari addebitati sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti a diversi tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, in luogo del previsto bonifico bancario. La società è sanzionata con l’ammenda di euro 500,00. I fatti oggetto di indagine devono ritenersi provati in ragione degli accertamenti effettuati dalla Società di revisione, sostanzialmente non contestati dalla Società deferita che ne fornisce un’interpretazione non condivisibile, finalizzata all’affievolimento del dato formale della norma. È indubbio che l’art. 85 NOIF imponga modalità ben specifiche attraverso le quali lo stesso deve essere effettuato, dovendo considerarsi illecito qualsiasi diverso mezzo arbitrariamente utilizzato. Infondata è, quindi, la richiesta di proscioglimento per la insussistenza del fatto e per la ritenuta liceità dello stesso. Il dato letterale della norma posta a base del deferimento, difatti, impone che i pagamenti vengano effettuati, esclusivamente, a mezzo di bonifico bancario dal conto corrente dedicato intestato alla Società a quello che i tesserati devono indicare al momento della sottoscrizione del contratto. Pertanto, pur ritenendo integrata la violazione, seppur strettamente formale, è bene considerare, ai fini della determinazione della sanzione applicabile, che la stessa assume caratteri lievi, in ragione dell’entità della stessa, per cui le richieste sanzionatorie della Procura Federale appaiono eccessive.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.94/CDN del 10 Giugno 2011 n.4 - www.figc.it

Impugnazione – istanza:  (451) – Deferimento della Procura Federale a carico di: F.C.(Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio Srl) e della società Polisportiva Campobasso Calcio Srl • (nota N°. 7740/1127pf10-11/SP/blp del 19.4.2011).

Massima: L’amministratore unico della società è sanzionato con l’ammenda di euro 750,00, per la violazione di cui all’art. 1, comma 1 del CGS in relazione all’articolo 85, lettera C), punto IV delle NOIF, per aver utilizzato assegni circolari addebitati sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza e versamenti in contanti, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti a diversi tesserati per le mensilità di ottobre 2010, in luogo del previsto bonifico bancario. La società è sanzionata con l’ammenda di euro 750,00. I fatti oggetto di indagine devono ritenersi provati in ragione degli accertamenti effettuati dalla Società di revisione, sostanzialmente non contestati dai deferiti che ne fornisce un’interpretazione non condivisibile, finalizzata all’affievolimento del dato formale della norma. È indubbio che l’art. 85 NOIF imponga modalità ben specifiche attraverso le quali lo stesso deve essere effettuato, dovendo considerarsi illecito qualsiasi diverso mezzo arbitrariamente utilizzato. Infondata è, quindi, la richiesta di proscioglimento per la insussistenza del fatto e per la ritenuta liceità dello stesso. Il dato letterale della norma posta a base del deferimento, difatti, impone che i pagamenti vengano effettuati, esclusivamente, a mezzo di bonifico bancario dal conto corrente dedicato intestato alla Società a quello che i tesserati devono indicare al momento della sottoscrizione del contratto. Pertanto, pur ritenendo integrata la violazione, seppur strettamente formale, è bene considerare, ai fini della determinazione della sanzione applicabile, che la stessa assume caratteri lievi, in ragione dell’entità della stessa, per cui le richieste sanzionatorie della Procura Federale appaiono eccessive.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.94/CDN del 10 Giugno 2011 n.5 - www.figc.it

Impugnazione – istanza:  (462) – Deferimento della Procura Federale a carico di: M.B.(Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società US Pergocrema 1932 Srl), F.T. (Amministratore Delegato e Legale rappresentante p.t. della Società US Pergocrema 1932 Srl) e della società US Pergocrema 1932 Srl •(nota N°. 7727/1124pf10-11/SP/blp del 19.4.2011).

Massima: A seguito di patteggiamento ex artt. 23 e 24 CGS il presidente e l’amministratore delegato della società sono sanzionati con l’inibizione per giorni 30 (pena base giorni 60) per la violazione di cui all’articolo 1, comma primo, del CGS, in relazione all’articolo 85, lettera C), punto IV), delle NOIF, per non aver utilizzato il conto corrente indicato in sede di ammissione al Campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti al tesserato per la mensilità di dicembre 2010. La società che non ha patteggiato è sanzionata con l’ammenda di euro 750,00. E’ fatto pacifico e non contestato che la Società Srl abbia effettuato il pagamento degli emolumenti spettanti al proprio tesserato per il mese di dicembre 2010 utilizzando un conto corrente diverso da quello indicato in sede di iscrizione al Campionato. L’utilizzazione di un conto corrente non dedicato risulta peraltro, adeguatamente, provata a mezzo dell’attestazione della società di revisione Deloitte & Touch s.p.a. allegata alla nota della Co.Vi.So.C. del 15.3.2011 (all. 2: euro 1.256,00). L’effettuazione del pagamento predetto secondo modalità differenti da quelle indicate comporta la violazione dell’art. 85, lett. C), punto IV, delle NOIF posto che i soggetti deferiti non hanno fornito alcuna credibile e comprovata giustificazione del comportamento contestato. La lieve entità del pagamento effettuato giustifica l’irrogazione della sanzione come da dispositivo.

 

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.94/CDN del 10 Giugno 2011 n.6 - www.figc.it

Impugnazione – istanza:  (465) – Deferimento della Procura Federale a carico di: M.B. (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società US Pergocrema 1932 Srl), F.T.(Amministratore Delegato e Legale rappresentante p.t. della Società US Pergocrema 1932 Srl) e della società US Pergocrema 1932 Srl • (nota N°. 7728/1137pf10-11/SP/blp del 19.4.2011).

Massima: A seguito di patteggiamento ex artt. 23 e 24 CGS il presidente e l’amministratore delegato della società sono sanzionati con l’inibizione per giorni 30 (pena base giorni 60) per la violazione di cui all’articolo 1, comma primo, del CGS, in relazione all’articolo 85, lettera C), punto IV), delle NOIF, per non aver utilizzato il conto corrente indicato in sede di ammissione al Campionato di competenza, al fine di effettuare il versamento delle ritenute IRPEF relative alle mensilità di ottobre 2010 e dei contributi ENPALS relativi alle mensilità di ottobre e novembre 2010 in favore dei propri tesserati. La società che non ha patteggiato è sanzionata con l’ammenda di euro 1.550,00. E’ fatto pacifico e non contestato che la Società Srl abbia effettuato il pagamento degli emolumenti spettanti al proprio tesserato per il mese di dicembre 2010 utilizzando un conto corrente diverso da quello indicato in sede di iscrizione al Campionato. L’utilizzazione di un conto corrente non dedicato risulta peraltro, adeguatamente, provata a mezzo dell’attestazione della società di revisione Deloitte & Touch s.p.a. allegata alla nota della Co.Vi.So.C. del 15.3.2011 (all. 2: euro 1.256,00). L’effettuazione del pagamento predetto secondo modalità differenti da quelle indicate comporta la violazione dell’art. 85, lett. C), punto IV, delle NOIF posto che i soggetti deferiti non hanno fornito alcuna credibile e comprovata giustificazione del comportamento contestato. La lieve entità del pagamento effettuato giustifica l’irrogazione della sanzione come da dispositivo. E’ fatto pacifico e non contestato dai soggetti deferiti che la società abbia effettuato il pagamento delle ritenute IRPEF per il mese di ottobre 2010 e dei contributi Enpals per i mesi di ottobre e novembre 2010 relativi a mensilità maturate da propri tesserati utilizzando un conto corrente diverso da quello indicato in sede di iscrizione al campionato. L’utilizzazione di un conto corrente non dedicato risulta peraltro, adeguatamente, provata a mezzo dell’attestazione della società di revisione Deloitte & Touch Spa allegata alla nota della Co.Vi.So.C. del 15.3.2011 (all. 2: euro 13.306,32 per ritenute Irpef ed euro 43.130,06 per contributi). L’effettuazione dei pagamenti predetti secondo modalità differenti da quelle indicate comporta la violazione dell’art. 85, lett. c), punto V, delle NOIF posto che i soggetti deferiti non hanno fornito alcuna credibile e comprovata giustificazione del comportamento contestato (che certo non può consistere nel generico ed indimostrato riferimento ad una “temporanea ed oggettiva impossibilità, derivante da problematiche di natura tecnica ed amministrativa estranea all’organizzazione societaria, di usufruire del conto dedicato). L’entità dei pagamenti effettuati giustifica l’irrogazione di sanzioni come da dispositivo.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.94/CDN del 10 Giugno 2011 n.2 - www.figc.it

Impugnazione – istanza:  (461) – Deferimento della Procura Federale a carico di: G.G.C. (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società US Vibonese Calcio Srl) e della Società US Vibonese Calcio Srl Srl • (nota N°. 7729/1121pf10-11/SP/blp del 19.4.2011).

Massima: Il presidente della società è sanzionato con l’ammenda di euro 2.250,00, per l'effettuazione del pagamento degli emolumenti dovuti al proprio tesserato, Sig. Giuseppe Trezza (relativamente alle mensilità di ottobre e novembre 2010), in violazione di quanto espressamente prescritto dall'art. 85, lett. C), punto IV, NOIF. La società è sanzionata con l’ammenda di euro 2.250,00. I fatti oggetto di indagine risultano pacificamente comprovati per tabulas in ragione degli accertamenti effettuati dalla Società di revisione Deloitte&Touche Spa. Pertanto, la memoria difensiva versata in atti dalla società sportiva deferita si rivela del tutto ininfluente, tanto più che le argomentazioni sviluppate in seno alla medesima, quali la tempestività dei versamenti delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS o il fatto che per la stagione sportiva 2011/2012 le società sportive associate alla Lega Pro potranno avvalersi di conti correnti alternativi segnalati preventivamente, appaiono inconferenti e del tuttoavulse dal thema disputandum.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.94/CDN del 10 Giugno 2011 n.1 - www.figc.it

Impugnazione – istanza:  (458) – Deferimento della Procura Federale a carico di: A.F. Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società ASG Nocerina Srl) e della società ASG Nocerina Srl • (nota N°. 7732/1135pf10- 11/SP/blp del 19.4.2011).

Massima: L’amministratore unico della società è sanzionato con l’ammenda di euro 500,00, per l'effettuazione del pagamento degli emolumenti dovuti al proprio tesserato, (relativamente alle mensilità di ottobre e novembre 2010), in violazione di quanto espressamente prescritto dall'art. 85, lett. C), punto IV, NOIF. La società è sanzionata con l’ammenda di euro 500,00. I fatti oggetto di indagine risultano pacificamente comprovati per tabulas in ragione degli accertamenti effettuati dalla Società di revisione Deloitte & Touche Spa, per cui le difese approntate dai deferiti non appaiono sufficientemente idonee a elidere i profili di responsabilità così come loro rispettivamente ascritte. In primo luogo, quanto all'asserita “impossibilità di adeguarsi alla nuova normativa”, si fa solo osservare come tutte le modifiche regolamentari di cui il C.U. F.I.G.C. n. 121/A del 4 giugno 2010 abbiano trovato necessariamente applicazione a far data dal giorno 1 luglio 2010; di talché, da quel momento in poi, alcun'altra modalità di pagamento degli emolumenti avrebbe potuto essere utilizzata, senza che si potesse verosimilmente addurre qualsivoglia impedimento ostativo rispetto a un pronto adeguamento alle novità regolamentari. Ciò posto, l'assunto difensivo fondato sulle “numerose sollecitazioni” rivolte al tesserato affinché si dotasse di un conto corrente bancario é ininfluente, così come é parimenti ininfluente la dichiarazione resa dal calciatore vota a confermare il fatto che egli fosse sprovvisto di conto corrente bancario o postale. Ad ogni buon conto, le modalità di effettuazione del pagamento degli emolumenti non ne hanno impedito la relativa tracciabilità, per cui é ragionevole ritenere che é stata salvaguardata la trasparenza delle movimentazioni contabili-finanziarie operate dalla società sportiva deferita, per cui appare ragionevole una più equa valutazione della sanzione in termini di ridotta gravità.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.93/CDN del 08 Giugno 2011 n.8 - www.figc.it

Impugnazione – istanza:  (464) – Deferimento della Procura Federale a carico di: G.V. (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl) e della società US Alessandria Calcio 1912 Srl ▪ (N°. 7726/1132pf10-11/SP/blp del 19.4.2011).

Massima: Il Presidente del CDA è sanzionato con l’ammenda di euro 500,00, per aver provveduto a pagare gli emolumenti dovuti ad un proprio tesserato per le mensilità da ottobre a dicembre 2010, utilizzando modalità difformi da quelle stabilite dall’art. 85 lettera C punto IV NOIF. La CO.VI.SO.C., più in particolare, aveva accertato che tali emolumenti erano stati corrisposti a mezzo di assegni bancari addebitati sul conto corrente dedicato in luogo del previsto bonifico bancario, nonché a mezzo di assegni bancari addebitati su di un conto corrente diverso da quello indicato in sede di ammissione al campionato. La società è sanzionata con l’ammenda di euro 500,00. Premesso che la normativa NOIF qui richiamata prevede che “gli emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla Società al momento della iscrizione al campionato” e che il bonifico deve “essere effettuato dalla Società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto”, appare certo, in quanto documentalmente provato dalla Società di revisione Deloitte & Touche Spa, incaricata dalla FIGC di effettuare i relativi controlli, che la società aveva corrisposto al tesserato dapprima con assegno bancario addebitato sul conto corrente dedicato al pagamento di emolumenti, ritenute fiscali e contributi una quota parte delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre di netti € 2.400,00 e successivamente per lo stesso titolo l’importo netto di € 1.750,00 con assegno bancario addebitato su di un conto corrente diverso dal conto corrente dedicato al pagamento di quanto sopra descritto. Con la conseguenza che la US società ha violato due volte la norma con altrettante modalità di pagamento difformi dalla norma stessa. Ragioni di equità, riconducibili al fatto che non sussistono motivi per ritenere che il pagamento non sia stato comunque effettuato nei termini per l’intero importo dovuto e che l’uso degli assegni ne consente comunque la tracciabilità, inducono questa Commissione ad applicare sanzioni inferiori al chiesto.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.93/CDN del 08 Giugno 2011 n.7 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: (450) – Deferimento della Procura Federale a carico di: G.P. (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società Feralpisalò Srl), M.L. (Direttore Generale con poteri di Legale rappresentante p.t. della Società Feralpisalò Srl) e della società Feralpisalò Srl ▪ (nota N°. 7741/1128pf10-11/SP/blp del 19.4.2011).

Massima: Il Presidente della società ed il direttore generale sono sanzionati con l’ammenda di euro 750,00 ciascuno, per avere utilizzato bonifici bancari addebitati su conto corrente diverso da quello indicato in sede di ammissione al campionato di competenza al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato per la mensilità di ottobre e novembre 2010. La società è sanzionata con l’ammenda di euro 750,00. Non sembra ravvisarsi nel comportamento dei deferiti la esimente o quanto meno l’attenuante che sono state eccepite. Valga al riguardo semplicemente osservare che la disciplina introdotta dall’art. 85 lettera C paragrafo IV NOIF è entrata in vigore il 1° luglio 2010 e che il pagamento in questione è stato effettuato il 19 ottobre successivo, quando cioè il lasso di tempo trascorso avrebbe dovuto permettere il pieno rispetto della norma e la vigilanza sul suo esatto adempimento. Vanno pertanto comminate le sanzioni che conseguono alla accertata violazione, da determinarsi in via equitativa in misura inferiore al chiesto.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.93/CDN del 08 Giugno 2011 n.6 - www.figc.it

Impugnazione – istanza:  (455) – Deferimento della Procura Federale a carico di: V.M. (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl) e della società SS Virtus Lanciano 1924 Srl ▪ (N°. 7735/1134pf10- 11/SP/blp del 19.4.2011). Prato Spa) e della società AC Prato Spa ▪ (nota N°. 7733/1123pf10-11/SP/blp del 19.4.2011).

Massima: Il Presidente della società è sanzionato con l’ammenda di euro 500,00, per la violazione di cui all’articolo 1, comma primo, del CGS, in relazione all’articolo 85, lettera C), punto IV), delle NOIF, per avere utilizzato assegno bancario addebitato sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti al tesserato per la mensilità di novembre 2010, in luogo del previsto bonifico bancario. La società è sanzionata con l’ammenda di euro 500,00. Quanto addebitato dalla Procura federale ai soggetti deferiti è ampiamente provato dalla documentazione versata in atti dalla quale si evince come la Società abbia effettuato il pagamento di quanto dovuto al proprio tesserato per la mensilità di novembre 2010 utilizzando delle modalità differenti, sotto il profilo formale, rispetto a quelle stabilite dall’articolo 85, lettera C), paragrafo IV), delle NOIF. In particolare, sul punto, appare assolutamente decisivo sotto il profilo probatorio il report redatto dalla Società incaricata dalla F.I.G.C. di effettuare i relativi controlli, vale a dire della Deloitte & Touche, dal quale si rileva come la Società deferita, pur avendo utilizzato per il pagamento in questione il conto corrente dedicato al versamento di emolumenti, ritenute fiscali e contributi, sul medesimo conto corrente abbia addebitato un assegno bancario in luogo di effettuare il previsto bonifico. Alla luce di quanto sopra, pur dovendosi ritenere integrata la violazione, anche se, si ripete, solamente da un punto di vista strettamente formale e non sostanziale, ai fini della determinazione della sanzione da applicare la stessa deve assumere un carattere lieve sia in ragione della modalità attraverso la quale il pagamento è stato effettuato (vale a dire mediante l’emissione di assegno bancario tratto comunque sul conto corrente dedicato) che ne consentono la tracciabilità, sia in ragione dell’entità del pagamento stesso, contenuta nella complessiva somma di € 1.335,00.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.93/CDN del 08 Giugno 2011 n.3 - www.figc.it

Impugnazione – istanza:  (452) – Deferimento della Procura Federale a carico di: P.Z. (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società AC Pavia Srl), A.Z. (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società AC Pavia Srl) e della società AC Pavia Srl • (nota N°. 7739/1130pf10- 11/SP/blp del 19.4.2011).

Massima: A seguito di patteggiamento ex artt. 23 e 24 CGS il presidente della società e l’amministratore delegato sono sanzionati con l’ammenda di euro 3.115,00 (pena base Euro 7.000,00) per aver utilizzato bonifici bancari addebitati su un conto corrente diverso da quello indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010. La società a seguito di patteggiamento è sanzionata con l’ammenda di euro 3.115,00 (pena base Euro 7.000,00)

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.93/CDN del 08 Giugno 2011 n.2 - www.figc.it

Impugnazione – istanza:  (457) – Deferimento della Procura Federale a carico di: G.V. (Presidente e Legale rappresentante della Società Spezia Calcio Srl), AI.(Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Spezia Calcio Srl) e della società Spezia Calcio Srl ▪ (nota N°. 7731/1125pf10- 11/SP/blp del 19.4.2011).

Massima: Il Presidente della società e l’amministratore delegato sono sanzionati con l’ammenda di euro 500,00 ciascuno, per la violazione di cui all’articolo 1, comma primo, del CGS, in relazione all’articolo 85, lettera C), punto IV), delle NOIF, per aver utilizzato assegni bancari addebitati sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti al tesserato per la mensilità di dicembre 2010 in luogo del previsto bonifico bancario. La società è sanzionata con l’ammenda di euro 500,00. Le norme federali in merito alla rappresentanza delle Società ed alla assoggettabilità dei responsabili della stessa alle sanzioni previste impedisce la applicazione del principio di alternatività della responsabilità tra il presidente della Società, e l’Amministratore delegato, avendo, entrambi, la rappresentanza legale della Società.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.93/CDN del 08 Giugno 2011 n.4 - www.figc.it

Impugnazione – istanza:  (460) – Deferimento della Procura Federale a carico di: G.D.B. (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società San Marino Calcio Srl), F.D.B. (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società San Marino Calcio Srl) e della società San Marino Calcio Srl ▪ (N°. 7725/1122pf10-11/SP/blp del 19.4.2011).

Massima: Il Presidente del CDA e l’amministratore delegato sono sanzionati con l’ammenda di euro 750,00 ciascuno, per la violazione di cui all’articolo 1, comma primo, del CGS, in relazione all’articolo 85, lettera C), punto IV), delle NOIF, per rispondere della violazione di cui all’articolo 1, comma primo, del CGS, in relazione all’articolo 85, lettera C), paragrafo IV), delle NOIF, per avere utilizzato un conto corrente diverso da quello indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento delle ritenute fiscali relative alle mensilità di novembre 2010. La società è sanzionata con l’ammenda di euro 750,00.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.93/CDN del 08 Giugno 2011 n.5 - www.figc.it

Impugnazione – istanza:  (454) – Deferimento della Procura Federale a carico di: F.N. (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società US Foggia Spa) e della società US Foggia Spa ▪ (N°. 7737/1133pf10-11/SP/blp del 19.4.2011).

Massima: A seguito di patteggiamento ex artt. 23 e 24 CGS l’amministratore unico della società è sanzionato con l’inibizione per giorni 40 (pena base giorni 60) per la violazione di cui all’articolo 1, comma primo, del CGS, in relazione all’articolo 85, lettera C), punto IV), delle NOIF, per aver utilizzato assegni bancari addebitati sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza e versamenti in contanti, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti a diversi tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 in luogo del previsto bonifico bancario. La società che non ha patteggiato è sanzionata con l’ammenda di euro 1.500,00. La documentazione posta a base del deferimento conferma che la Società US Foggia Spa ha disatteso l’obbligo contenuto all’art. 85, Lett. C, par. IV, delle NOIF, per non aver utilizzato il bonifico bancario al fine di effettuare i pagamenti degli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 per un importo complessivo di Euro 17.000,00. Prive di pregio appaiono i motivi di difesa enunciati dalla stessa Società, poiché le somme di danaro corrisposte ai tesserati a seguito di risoluzione del contratto economico rientrano nella disciplina di cui all’art. 85, Lett. C, punto IV, delle NOIF. L’art. 85, Lett. C, punto IV, delle NOIF evidenza, infatti, che tutti gli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, debbono essere corrisposti a mezzo di bonifico bancario. Analoghe considerazioni devono essere applicate per la ipotesi dei pagamenti avvenuti a mezzo contanti.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.93/CDN del 08 Giugno 2011 n.1 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: (456) – Deferimento della Procura Federale a carico di: A.T. (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società AC Prato Spa), S.T. (Consigliere delegato e Legale rappresentante p.t. della Società AC Prato Spa) e della società AC Prato Spa ▪ (nota N°. 7733/1123pf10-11/SP/blp del 19.4.2011).

Massima: Il Presidente del C.d.A. è sanzionato con l’ammenda di euro 500,00, per la violazione di cui all’articolo 1, comma primo, del CGS, in relazione all’articolo 85, lettera C), punto IV), delle NOIF, per avere utilizzato assegni circolari addebitati sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti al tesserato per le mensilità di ottobre e novembre 2010, in luogo del previsto bonifico bancario La società è sanzionata con l’ammenda di euro 500,00. Assolutamente infondata deve pertanto ritenersi la richiesta di proscioglimento avanzata dai deferiti in quanto la norma in questione impone che i pagamenti debbano essere effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario dal conto corrente dedicato intestato alla Società a quello indicato dai tesserati; non è consentito metodo alternativo ed equipollente. Altrettanto infondata deve ritenersi l’eccezione difensiva secondo la quale il deferimento sarebbe illegittimo in quanto i fatti contestati sarebbero stati già decisi da un precedente C.U. di questa Commissione. Orbene il C.U. N°. 88 CND (anno 2010/2011) non può ritenersi assorbente delle questioni oggi trattate in quanto lo stesso si riferisce ai pagamenti delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 mentre nel caso di specie si discute del pagamento delle mensilità di ottobre e novembre 2010; non è ravvisabile pertanto alcuna violazione del principio giuridico del ne bis in idem.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.92/CDN del 27 Maggio 2011 n.5,6 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: (434) – Deferimento della Procura Federale a carico di N.S.(Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società FC Modena Spa) e della societá FC Modena Spa ▪ (nota n. 7439/942pf10-11/SP/blp dell’11.4.2011).(470) – Deferimento della Procura Federale a carico di N.S. (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società FC Modena Spa) M.R.(Vice Presidente con poteri di Legale rappresentanza della Società Modena FC Spa) e della societá FC Modena Spa ▪ (nota n. 7887/1136pf10-11/SP/blp del 21.4.2011).

Massima: Il Presidente del C.d.A. è sanzionato con l’ammenda di euro 20.000,00, mentre il vice presidente con l’ammenda di euro 2.500,00 per violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art.85, lettera B) punto 7 NOIF, per non aver utilizzato il conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010. La società è sanzionata con l’ammenda di euro 20.000,00. I pagamenti effettuati dalla Società con un conto diverso da quello ufficialmente riconosciuto costituisce una indubbia violazione dell’art. 85, lett. B) punto 7 delle NOIF non essendo previsto, né consentito un metodo equipollente e dovendo conseguentemente considerarsi illecito qualsiasi diverso mezzo arbitrariamente utilizzato. La circostanza che i pagamenti risultano in ogni caso effettuati non può essere preso in considerazione non avendo rilievo con riferimento alla norma violata. Mentre la responsabilità del Presidente appare piena in virtù della carica ricoperta, la responsabilità del vice Presidente va molto attenuata in considerazione del fatto che i poteri allo stesso delegati non risultano sottratti al Presidente e non v’è traccia in atti di comportamenti censurabili tenuti direttamente dallo stesso vice presidente.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.92/CDN del 27 Maggio 2011 n.7 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: (433) – Deferimento della Procura Federale a carico di U.C.(Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società Torino FC Spa) e della societá Torino FC Spa ▪ (nota n. 7437/944pf10-11/SP/blp dell’11.4.2011).

Massima: Il Presidente del C.d.A. è sanzionato con l’ammenda di euro 4.500,00, per la violazione prevista dall'art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 85 lettera B) paragrafo VI) NOIF per non aver utilizzato il bonifico bancario sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 dovuti a suoi tesserati La società è sanzionata con l’ammenda di euro 4.500,00. Emerge infatti - dalle certificazioni COVISOC, così come rilevato dai controlli della società di revisione Deloitte & Touche Spa, incaricata dalla Figc - che la Società e, per essa, il suo su citato dirigente, ha provveduto al pagamento di alcuni propri tesserati utilizzando bonifici bancari addebitati su un conto corrente differente da quello indicato in sede di ammissione al campionato per la somma di Euro 25.000,00. Ciò dunque in aperto contrasto con quanto previsto dall’art. 85, lettera B), paragrafo VI) NOIF che non prevede altro mezzo di pagamento del bonifico bancario con utilizzo di conto corrente dedicato. A nulla evidentemente rileva il fatto, evidenziato dai deferiti, che tali pagamenti “anomali” sarebbero avvenuti eccezionalmente solo per piccole somme, rispetto al monte stipendi pagati, e per un mero errore informatico. Le suddette circostanze giustificano tuttavia l’applicazione di sanzioni attenuate.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.92/CDN del 27 Maggio 2011 n.8,9 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: (473) – Deferimento della Procura Federale a carico di P.F. (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Reggina Calcio Spa) e della società Reggina Calcio Spa ▪ (nota N°. 7886/1119pf10-11/SP/blp del 21.4.2011). (436) – Deferimento della Procura Federale a carico di: P.F. (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Reggina Calcio Spa) e della società Reggina Calcio Spa ▪ (nota N°. 7438/943pf10-11/SP/blp dell’11.4.2011).

Massima: Il Presidente del C.d.A. è sanzionato con l’ammenda di euro 7.500,00, per la violazione prevista dall'art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 85 lettera B) paragrafo VI) NOIF “per non aver utilizzato il bonifico bancario sul conto corrente indicato in sede di ammissione al Campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato per le mensilità di luglio e agosto 2010 e “per non aver utilizzato il bonifico bancario sul conto corrente indicato in sede di ammissione al Campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti a diversi tesserati per la mensilità di novembre 2010”. La società è sanzionata con l’ammenda di euro 7.500,00. Entrambi i procedimenti traggono origine dagli accertamenti esperiti, su incarico della Commissione Vigilanza Società di Calcio (Co.Vi.So.C.), dalla Società di revisione Deloitte & Touche Spa. Quanto al primo deferimento l’indagine riguarda al bimestre luglio – agosto 2010. Detti accertamenti hanno evidenziato che la Società deferita ha provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti al calciatore per le mensilità di luglio e agosto 2010 mediante assegno circolare, addebitato sul conto corrente dedicato, in luogo del previsto bonifico bancario. Orbene, le modalità di pagamento appena descritte risultano estranee al disposto dell’art. 85, lett. B), par. IV), NOIF, che testualmente prevede che gli emolumenti ai tesserati, dipendenti e collaboratori “devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla Società al memento della iscrizione al Campionato”. La richiamata disposizione, nell’imporre alle Società un “conto dedicato” ai pagamenti suddetti e modalità specifiche di esecuzione dei versamenti, non ammette equipollenti, con la conseguenza che devono considerarsi in violazione della normativa vigente tutti i pagamenti effettuati sia attraverso conti diversi da quello comunicato dalla Società all’atto dell’iscrizione al Campionato di competenza sia con modalità differenti rispetto a quelle previste. Tale condotta è rilevante, ad avviso della Commissione, ai sensi dell’art. 1, comma 1, CGS, risultando il comportamento contestato contrario ai principi di lealtà, probità e correttezza, sotto il profilo della trasparenza nella gestione delle risorse economiche, sotteso alla disposizione violata. Sul punto, non possono condividersi i rilievi difensivi per i quali l’art. 85, lett. B), par. IV), NOIF sarebbe inapplicabile al caso di specie, essendo il tesserato interessato al pagamento in questione residente all’estero per essere stato temporaneamente trasferito presso una Società straniera. Infatti, la Società aveva comunque l’onere di farsi indicare dal tesserato gli estremi di un conto corrente bancario nel quale poter bonificare gli emolumenti allo stesso dovuti, in conformità ai sistemi di pagamento imposti dalla normativa federale. Quanto al secondo deferimento gli accertamenti hanno evidenziato che la Società deferita ha provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti a diversi tesserati per la mensilità di novembre 2010 attraverso bonifici bancari utilizzando un conto corrente diverso da quello indicato in sede di ammissione al campionato. Orbene, le modalità di pagamento appena descritte risultano estranee al disposto dell’art. 85, lett. B), par. IV), NOIF, che testualmente prevede che gli emolumenti ai tesserati, dipendenti e collaboratori “devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla Società al momento della iscrizione al Campionato”. La richiamata disposizione, nell’imporre alle Società un “conto dedicato” ai pagamenti suddetti e modalità specifiche di esecuzione dei versamenti, non ammette equipollenti, con la conseguenza che devono considerarsi in violazione della normativa vigente tutti i pagamenti effettuati sia attraverso conti diversi da quello comunicato dalla Società all’atto dell’iscrizione al Campionato di competenza sia con modalità differenti rispetto a quelle previste. Tale condotta è rilevante, ad avviso della Commissione, ai sensi dell’art. 1, comma 1, CGS, risultando il comportamento contestato contrario ai principi di lealtà, probità e correttezza, sotto il profilo della trasparenza nella gestione delle risorse economiche, sotteso alla disposizione violata. Sul punto, non possono condividersi i rilievi difensivi per i quali la condotta contestata non sarebbe sanzionabile in quanto l’art. 85, lett. B), par. IV), NOIF non prevede sanzioni, in quanto la stessa violazione di una norma federale posta a tutela e garanzia della correttezza dei pagamenti degli emolumenti ai tesserati, costituisce comportamento contrario ai principi generali di cui all’art. 1 comma 1 CGS.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.92/CDN del 27 Maggio 2011 n.1 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: (471) – Deferimento della Procura Federale a carico di: L.P. (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa) e della societá Atalanta Bergamasca CALCIO Spa ▪ (nota N°. 7885/1118pf10-11/SP/blp del 21.4.2011).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con l’ammenda di euro 4.500,00 per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 85, lettera C) paragrafo IV), delle NOIF “per non aver utilizzato il conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti a diversi tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010”. Detti accertamenti hanno evidenziato che la Società, con riferimento al trimestre ottobre/dicembre 2010, su un totale di € 2.230.000,00 di emolumenti corrisposti ai propri tesserati, ha eseguito pagamenti per € 12.723,41 mediante bonifici eseguiti su un conto corrente diverso da quello dedicato ed indicato al momento della iscrizione al campionato di competenza. Orbene, le modalità di pagamento appena descritte risultano estranee al disposto dell’art. 85, lett. B), par. VI), NOIF, che testualmente prevede che gli emolumenti ai tesserati, dipendenti e collaboratori “devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla Società al memento della iscrizione al Campionato”. La richiamata disposizione, nell’imporre alle Società un “conto dedicato” ai pagamenti suddetti e modalità specifiche di esecuzione dei versamenti, non ammette equipollenti, con la conseguenza che devono considerarsi in violazione della normativa vigente tutti i pagamenti effettuati sia attraverso conti diversi da quello comunicato dalla Società all’atto dell’iscrizione al Campionato di competenza, sia con modalità differenti rispetto a quelle previste. Sul punto, non possono condividersi i rilievi difensivi secondo cui si sarebbe trattato di un mero disguido formale, dipeso dalla novità della normativa (che la Società non aveva interesse a disattendere) e dalla esistenza presso il medesimo Istituto di Credito di più conti intestati alla Società. Trattasi, invero, secondo la difesa dei deferiti, di circostanze che non avrebbero disatteso gli obiettivi (controllo del rispetto delle scadenze e garanzia del mantenimento dell’equilibrio finanziario) e la ratio della norma (garanzia della tracciabilità dei pagamenti e trasparenza delle movimentazioni contabili-finanziarie). Vi è che il precetto normativo, pur in presenza di pagamenti dovuti, non ammette modalità di pagamento equipollenti, potendosi al più valutare, le circostanze contingenti, ai fini della graduazione della sanzione. La condotta ascritta al Legale rappresentante della Società, pertanto, costituisce violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 85, lett. B, par. VI) delle NOIF. Anche la società è sanzionata con l’ammenda di euro 4.500,00

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.92/CDN del 27 Maggio 2011 n.2,3 - www.figc.it

Impugnazione – istanza:(472) – Deferimento della Procura Federale a carico di: A.R. (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società AS Varese 1910 Spa) E.V.M. (Amministratore delegato con poteri di Legale rappresentanza della Società AS Varese 1910 Spa) e della societá AS Varese 1910 Spa ▪ (nota n. 7883/1131pf10-11/SP/blp del 21.4.2011). ( (430) – Deferimento della Procura Federale a carico di: A.R. (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società AS Varese 1910 Spa) E.V.M.(Amministratore delegato con poteri di Legale rappresentanza della Società AS Varese 1910 Spa) e della societá AS Varese 1910 Spa ▪ (nota n. 7436/945pf10-11/SP/blp dell’11.4.2011).

Massima: Il presidente del CDA e l’amministratore delegato della società sono sanzionati con l’ammenda di euro 10.00,00 ciascuno per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) NOIF, per non aver utilizzato il conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010” e “per non aver utilizzato il conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti al tesserato Serrano Gonzales per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010”. Anche la società è sanzionata con l’ammenda di euro 10.00,00. I procedimenti oggi riuniti traggono origine dagli accertamenti eseguiti dalla Società di revisione Deloitte & Touche Spa su incarico della Co.Vi.So.C. per i trimestri luglio/settembre e ottobre/dicembre 2010. Detti accertamenti hanno evidenziato che la Società, con riferimento al trimestre luglio/settembre 2010, con riferimento agli emolumenti corrisposti ai propri tesserati, ha eseguito pagamenti per € 110.510,00 mediante bonifici eseguiti su un conto corrente diverso da quello dedicato ed indicato al momento della iscrizione al campionato di competenza. In particolare, i bonifici risultano eseguiti in favore dei tesserati. Quanto al trimestre ottobre/dicembre 2010, poi, ad altro tesserato risultano corrisposti emolumenti per € 7.269,00 tramite bonifici bancari addebitati su conti correnti diversi da quello dedicato ed indicato al momento della iscrizione al campionato di competenza. Orbene, le modalità di pagamento appena descritte risultano estranee al disposto dell’art. 85, lett. B), par. Vi), NOIF, che testualmente prevede che gli emolumenti ai tesserati, dipendenti e collaboratori “devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla Società al memento della iscrizione al Campionato”. La richiamata disposizione, nell’imporre alle Società un “conto dedicato” ai pagamenti suddetti e modalità specifiche di esecuzione dei versamenti, non ammette equipollenti, con la conseguenza che devono considerarsi in violazione della normativa vigente tutti i pagamenti effettuati sia attraverso conti diversi da quello comunicato dalla Società all’atto dell’iscrizione al Campionato di competenza, sia con modalità differenti rispetto a quelle previste. La responsabilità non è esclusa dal conferimento della delega per il compimento di atti di ordinaria amministrazione all’Amministratore delegato, atteso che tale delega non lo ha spogliato dei poteri connessi alla sua qualità di Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione, unico titolare, peraltro, dei poteri di straordinaria amministrazione. Del pari irrilevante è la circostanza che l’autorizzazione a tesserare il calciatore sia pervenuta con decorrenza 14 gennaio 2011, essendo incontestate le circostanze che il pagamento sia comunque avvenuto con riferimento alle prestazioni sportive del medesimo e che la Società abbia imputato tale pagamento agli emolumenti corrisposti ai propri “tesserati”, “lavoratori dipendenti” e “collaboratori addetti al settore sportivo” per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2010. Le condotte ascritte ai deferiti, pertanto, costituiscono violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 85, lett. B, par. VI) delle NOIF e, per quanto detto, delle stesse dovranno rispondere entrambi i deferiti, attesi i coincidenti poteri di amministrazione e rappresentanza della Società risultanti dagli atti.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.92/CDN del 27 Maggio 2011 n.4 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: (432) – Deferimento della Procura Federale a carico di: S.G. (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società FC Crotone Srl), G.A.M. (Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Società FC Crotone Srl) e della societá FC Crotone Srl ▪ (nota n. 7435/941pf10-11/SP/blp dell’11.4.2011).

Massima: Il presidente e l’amministratore delegato della società sono sanzionati con l’ammenda di euro 3.00,00 ciascuno per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) NOIF, per la violazione prevista dall'art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 85 lettera B) paragrafo VI), NOIF per non aver utilizzato il bonifico bancario sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti della mensilità di luglio 2010 dovuta ad un suo tesserato. Anche la società è sanzionata con l’ammenda di euro 3.000,00. Emerge infatti - dalle certificazioni COVISOC - che la Società e, per essa, i suoi su citati dirigenti, ha provveduto al pagamento del proprio tesserato, utilizzando un assegno bancario addebitato sul conto corrente corretto indicato in sede di ammissione al campionato. Ciò tuttavia in contrasto con quanto previsto dall’art. 85 lettera B) paragrafo VI) NOIF che prevede l'unica forma di pagamento il bonifico sul conto corrente dell'avente diritto. A nulla evidentemente rileva il fatto, evidenziato dalla difesa dei deferiti, che tale pagamento “anomalo” sarebbe avvenuto eccezionalmente solo per un tesserato e per una sola mensilità - così come rilevato dai controlli della Società di revisione Deloitte & Touche Spa, incaricata dalla FIGC – a causa dell'impossibilità di correttamente operare per la dichiarata mancata conoscenza del conto corrente del calciatore (nel frattempo allontanatosi dalla squadra) stante la mancata fornita prova dell'assoluta impossibilità di pagare tramite bonifico. Le suddette circostanze giustificano tuttavia l’applicazione di sanzioni attenuate.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.88/CDN del 11 Maggio 2011 n.9 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: (373) – Deferimento della Procura Federale a carico di: B.D.A. (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società AS Taranto Calcio Srl) V.D.A. (Amministratore Delegato e Legale rappresentante p.t. della Società AS Taranto Calcio Srl) e della società AS Taranto Calcio Srl ▪ (N°. 6684/956pf10-11/SP/blp del 22.3.2011).

Massima: Il presidente del CDA e l’amministratore delegato della società sono sanzionati con l’ammenda di euro 500,00 ciascuno per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) NOIF, per non avere utilizzato il conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010. I fatti oggetto di indagine devono ritenersi provati in ragione degli accertamenti effettuati dalla Società di revisione, sostanzialmente non contestati dalla Società deferita che ne fornisce un’interpretazione non condivisibile, finalizzata all’affievolimento del dato formale della norma. È indubbio che l’art. 85 NOIF imponga modalità ben specifiche attraverso le quali lo stesso deve essere effettuato, dovendo considerarsi illecito qualsiasi diverso mezzo arbitrariamente utilizzato. Infondata è, quindi, la richiesta di proscioglimento per la insussistenza del fatto e per la ritenuta liceità dello stesso. Il dato letterale della norma posta a base del deferimento, difatti, impone che i pagamenti vengano effettuati, esclusivamente, a mezzo di bonifico bancario dal conto corrente dedicato intestato alla Società a quello che i tesserati devono indicare al momento della sottoscrizione del contratto. Pertanto, pur ritenendo integrata la violazione, seppur strettamente formale, è bene considerare, ai fini della determinazione della sanzione applicabile, che la stessa assume caratteri lievi, in ragione dell’entità della stessa, per cui le richieste sanzionatorie della Procura Federale appaiono eccessive. Anche la società è sanzionata con l’ammenda di euro 500,00

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.88/CDN del 11 Maggio 2011 n.4 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: (385) – Deferimento della Procura Federale a carico di: A. P. (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società US Poggibonsi Srl) e della società US Poggibonsi Srl ▪ (N°.6748/ 964pf10- 11/SP/blp del 23.3.2011).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con l’ammenda di euro 1.500,00 per la violazione prevista e punita dall’art. 1 comma 1 CGS e 85, lett. C), paragrafo V) delle NOIF, per non aver utilizzato il conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals per le mensilità di luglio ed agosto 2010. La comunicazione Co.Vi.Soc. del 23.2.2011 è del tutto idonea a testimoniare che la Società deferita ha utilizzato modalità di pagamento difformi da quelle normativamente previste; ciò in quanto detta comunicazione è proveniente dalla Co.Vi.Soc. stessa, ossia dall’organo deputato al relativo accertamento. Del resto gli stessi deferiti hanno ammesso le circostanze di fatto loro attribuite. Orbene non vi è chi non veda che non aver utilizzato il conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals, costituisce un’indubbia violazione dell’art. 85, lett. C), paragrafo V) delle NOIF, non essendo previsto, né consentito un metodo equipollente e dovendo conseguentemente considerarsi illecito qualsiasi diverso mezzo arbitrariamente utilizzato, con l’ovvia conseguenza che alla fattispecie non può ritenersi applicabile né il principio della buona fede, né quello dell’errore scusabile. Si tenga infine a mente che la responsabilità del dirigente deriva dalla circostanza che egli risulta legale rappresentante della Società deferita e ciò alla luce della copiosa documentazione in atti. Peraltro, pur ritenendo integrata la violazione, seppur strettamente formale, è bene considerare, ai fini della determinazione della sanzione applicabile, che la stessa assume caratteri lievi in ragione delle modalità poste in essere. Anche la società è sanzionata con l’ammenda di euro 1.500,00

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.88/CDN del 11 Maggio 2011 n.5 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: (375) – Deferimento della Procura Federale a carico di: A.B. (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società AC Reggiana 1919 Spa), C.F. (Vice Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società AC Reggiana 1919 Spa) e della società AC Reggiana 1919 Spa ▪ (N°. 6682/954pf10-11/SP/blp del 22.3.2011).

Massima: Il presidente ed il vice-presidente del CDA della società sono sanzionati con l’ammenda di euro 500,00 ciascuno per la violazione prevista e punita dall’art. 1 comma 1 CGS e 85, lett. C), paragrafo IV) delle NOIF, per non aver utilizzato il conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato per la mensilità di luglio 2010. La comunicazione Co.Vi.Soc. del 23/2/11 è del tutto idonea a testimoniare che la Società deferita ha utilizzato modalità di pagamento difformi da quelle normativamente previste; ciò in quanto detta comunicazione è proveniente dalla Co.Vi.Soc. stessa, ossia dall’organo deputato al relativo accertamento. E’ quindi da ritenersi provato che i soggetti deferiti hanno posto in essere i comportamenti loro attribuiti dalla Procura federale. Orbene non vi è chi non veda che, indipendentemente dalla circostanza di aver chiesto al tesserato di indicare il suo c/c dedicato, pagare gli emolumenti ad un giocatore mediante assegno bancario, (seppur addebitato sul conto corrente dedicato), in luogo del bonifico bancario, costituisce un’indubbia violazione dell’art. 85, lett. C), paragrafo IV) delle NOIF, non essendo previsto, né consentito un metodo equipollente e dovendo conseguentemente considerarsi illecito qualsiasi diverso mezzo arbitrariamente utilizzato. Si tenga infine a mente che la responsabilità dei dirigenti deferiti deriva dalla circostanza che essi risultano legali rappresentanti della Società deferita e ciò alla luce della copiosa documentazione in atti. Peraltro, pur ritenendo integrata la violazione, seppur strettamente formale, è bene considerare, ai fini della determinazione della sanzione applicabile, che la stessa assume caratteri lievi in ragione delle modalità attraverso le quali il pagamento è stato effettuato, che ne consentono la tracciabilità. Anche la società è sanzionata con l’ammenda di euro 500,00

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.88/CDN del 11 Maggio 2011 n.6 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: (387) – Deferimento della Procura Federale a carico di: G.D.B. (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società San Marino Calcio Srl), F.D.B. (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società San Marino Calcio Srl) e della società San Marino Calcio Srl ▪ (N°. 6749/ 966pf10-11/SP/blp del 23.3.2011).

Massima: Il presidente del CDA e l’amministratore delegato della società sono sanzionati con l’ammenda di euro 1.500,00 ciascuno per la violazione prevista e punita dall’art. 1 comma 1 CGS e 85, lett. C), paragrafo IV) delle NOIF, per non aver utilizzato il conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato per la mensilità di luglio 2010. Dall’esame della documentazione acquisita alla procedura, risulta infatti accertato – nota CO.VI.SOC - che la Società ha provveduto al versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali relativi alle mensilità di luglio ed agosto 2010 utilizzando modalità difformi da quelle stabilite dall’art. 85 NOIF, lett. C), punto V), come da report redatto dalla Deloitte & Touche Spa, Società di revisione incaricata dalla FIGC. Detta violazione risulta prevista e sanzionata ai sensi dell’art. 1, comma 1 e 6, CGS in combinazione con gli artt. 18 e 19 del CGS. Anche la società è sanzionata con l’ammenda di euro 1.500,00

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.88/CDN del 11 Maggio 2011 n.7 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: (368) – Deferimento della Procura Federale a carico di: R. F.C. (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società AC Lumezzane Spa) e della società AC Lumezzane Spa ▪ (N°. 6662/949pf10- 11/SP/blp del 21.3.2011).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con l’ammenda di euro 500,00 per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 85, lettera C) paragrafo IV), delle NOIF per non aver utilizzato il conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il versamento pagamento degli emolumenti dovuti a due tesserati per la mensilità di luglio 2010. Dall’esame della documentazione acquisita alla procedura, risulta infatti accertato – nota Co.Vi.Soc. che la Società ha provveduto al versamento delle somme dovute a due tesserati, per cassa - in contanti - e non tramite bonifico effettuato su conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato, come si evince dal report – in atti - redatto dalla Deloitte & Touche Spa, Società di revisione incaricata dalla FIGC. Pur considerando le tesi difensive, l’art. 85, lett C), par. IV) NOIF, relativamente alla parte in cui richiede l’utilizzo del “conto dedicato” ed indicato, in sede di ammissione al campionato, svolge la funzione di consentire il controllo e la tracciabilità dei versamenti da parte degli organismi di verifica competenti ed a ciò deputati e/o delegati. In detto contesto, il termine “emolumenti” deve essere interpretato in via estensiva, comprendendo ogni somma che a diverso titolo è da corrispondersi da parte della Società ad una pluralità di soggetti fra cui i tesserati. Fra essi, non può che ritenersi compreso anche il “giovane di serie” quantunque titolare di un diritto di conseguire una somma a titolo di (semplice) “indennizzo” piuttosto che a seguito di “contratti ratificati” ritenendosi tale specificazione, recata dalla lettera della norma, riferibile alla sola categoria dei “collaboratori addetti al settore sportivo”. Quanto sopra osservato si ritiene integrata la violazione prevista e sanzionata ai sensi dell’art. 1, comma 1 e 6, CGS in combinazione con gli artt. 18 e 19 del CGS. Anche la società è sanzionata con l’ammenda di euro 500,00

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.88/CDN del 11 Maggio 2011 n.8 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: (389) – Deferimento della Procura Federale a carico di: P.M. (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società Vigor Lamezia Srl) A.C. (Consigliere Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società Vigor Lamezia Srl) e della società Vigor Lamezia Srl ▪ (N°. 6760/ 969pf10-11/SP/blp del 23.3.2011).

Massima: Il presidente del CDA ed il presidente della società sono sanzionati con l’ammenda di euro 1.000,00 ciascuno per la violazione di cui all’art. 1, co. 1, CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) NOIF, per non avere utilizzato il conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per la mensilità di agosto 2010. I fatti oggetto di indagine devono ritenersi provati in ragione degli accertamenti effettuati dalla Società di revisione, sostanzialmente non contestati dalla Società deferita che ne fornisce un’interpretazione non condivisibile, finalizzata all’affievolimento del dato formale della norma. È indubbio che l’art. 85 NOIF imponga modalità ben specifiche attraverso le quali lo stesso deve essere effettuato, dovendo considerarsi illecito qualsiasi diverso mezzo arbitrariamente utilizzato. Infondata è la richiesta di proscioglimento per la insussistenza del fatto e per la ritenuta liceità dello stesso. Il dato letterale della norma posta a base del deferimento impone che i pagamenti vengano effettuati, esclusivamente, a mezzo di bonifico bancario dal conto corrente dedicato intestato alla Società a quello che i tesserati devono indicare al momento della sottoscrizione del contratto. Pertanto, non è previsto né consentito un metodo equipollente, ancorché gli assegni circolari consegnati ai tesserati siano stati addebitati sul conto corrente dedicato. Pertanto, pur ritenendo integrata la violazione, seppur strettamente formale, è bene considerare, ai fini della determinazione della sanzione applicabile, che la stessa, mentre assume caratteri lievi in ragione delle modalità attraverso le quali il pagamento è stato effettuato – mediante assegni circolari tratti sul conto corrente dedicato – che ne consentono la tracciabilità, non è tale in ragione dell’entità dello stesso, pari ad € 24.134.,00. Ad ogni buon conto, la comparazione tra i due elementi lascia ritenere che le richieste sanzionatorie della Procura Federale siano eccessive. Anche la società è sanzionata con l’ammenda di euro 1.000,00

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.88/CDN del 11 Maggio 2011 n.1 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: (386) – Deferimento della Procura Federale a carico di: A.P. (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Savona 1907 FBC Spa) e della società Savona 1907 FBC Spa ▪ (N°. 6759/ 967pf10-11/SP/blp del 23.3.2011).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con l’ammenda di euro 500,00 per la violazione prevista e punita dall’art. 1 comma 1 CGS e 85, lett. C), paragrafo IV) delle NOIF, per non aver utilizzato il bonifico bancario sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato per la mensilità di settembre 2010. La comunicazione Co.Vi.Soc. del 23/2/11 è del tutto idonea a testimoniare che la Società deferita ha utilizzato modalità di pagamento difformi da quelle normativamente previste; ciò in quanto detta comunicazione è proveniente dalla Co.Vi.Soc. stessa, ossia dall’organo deputato al relativo accertamento. E’ quindi da ritenersi provato che i soggetti deferiti hanno posto in essere i comportamenti loro attribuiti dalla Procura federale. Orbene non vi è chi non veda che, indipendentemente dalla circostanza di aver chiesto al tesserato di indicare il suo c/c dedicato, pagare gli emolumenti ad un giocatore mediante contanti, in luogo del bonifico bancario da effettuare sul conto dedicato, costituisce un’indubbia violazione dell’art. 85, lett. C), paragrafo IV) delle NOIF, non essendo previsto, né consentito un metodo equipollente e dovendo conseguentemente considerarsi illecito qualsiasi diverso mezzo arbitrariamente utilizzato. Si tenga infine a mente che la responsabilità del dirigente deferito deriva dalla circostanza che egli risulta legale rappresentante della Società deferita e ciò alla luce della copiosa documentazione in atti. Peraltro, pur ritenendo integrata la violazione, seppur strettamente formale, è bene considerare, ai fini della determinazione della sanzione applicabile, che la stessa assume carattere lieve. Anche la società è sanzionata con l’ammenda di euro 500,00

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.88/CDN del 11 Maggio 2011 n.2 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: (388) – Deferimento della Procura Federale a carico di: G.L. (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società Tritium Calcio 1908 Srl), A.Z. (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Tritium Calcio 1908 Srl) e della società Tritium Calcio 1908 Srl ▪ (N°. 6765/ 968pf10-11/SP/blp del 23.3.2011).

Massima: Il presidente del CDA e l’amministratore delegato della società sono sanzionati con l’ammenda di euro 1.000,00 ciascuno per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 85, lettera C) paragrafo IV), delle NOIF per non aver utilizzato il bonifico bancario su conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per la mensilità di Agosto 2010. Dall’esame della documentazione acquisita alla procedura, risulta infatti accertato – nota Co.Vi.Soc. che la Società ha provveduto al versamento degli emolumenti dovuti a diversi tesserati per la mensilità di Agosto 2010 utilizzando modalità difformi da quelle stabilite dall’art. 85 NOIF, lett. C), punto IV) in esiti di report redatto dalla Deloitte & Touche Spa, Società di revisione incaricata dalla FIGC. In particolare la Società deferita ha pagato i suddetti emolumenti tramite assegni bancari addebitati sul conto dedicato, con ciò violando le prescrizioni della norma. Detta violazione risulta prevista e sanzionata ai sensi dell’art. 1, comma 1 e 6, CGS in combinazione con gli artt. 18 e 19 del CGS. Anche la società è sanzionata con l’ammenda di euro 1.000,00

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.88/CDN del 11 Maggio 2011 n.3 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: (384) – Deferimento della Procura Federale a carico di: A.T. (Presidente e Legale rappresentante della Società AC Prato Spa) P.T. (Consigliere delegato e Legale rappresentante della Società AC Prato Spa) D.T. (Consigliere delegato e Legale rappresentante della Società AC Prato Spa) e della società AC Prato Spa ▪ (nota N°. 6764/ 965pf10-11/SP/blp del 23.3.2011).

Massima: Il presidente ed i due consiglieri delegati della società sono sanzionati con l’ammenda di euro 500,00 ciascuno per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) NOIF, per non avere utilizzato il conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti a due tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010. I fatti oggetto di indagine devono ritenersi provati in ragione degli accertamenti effettuati dalla Società di revisione, sostanzialmente non contestati dalla Società deferita che ne fornisce un’interpretazione non condivisibile, finalizzata all’affievolimento del dato formale della norma. È indubbio che l’art. 85 NOIF imponga modalità ben specifiche attraverso le quali lo stesso deve essere effettuato, dovendo considerarsi illecito qualsiasi diverso mezzo arbitrariamente utilizzato. Infondata è la richiesta di proscioglimento per la insussistenza del fatto e per la ritenuta liceità dello stesso. Il dato letterale della norma posta a base del deferimento impone che i pagamenti vengano effettuati, esclusivamente, a mezzo di bonifico bancario dal conto corrente dedicato intestato alla Società a quello che i tesserati devono indicare al momento della sottoscrizione del contratto. Pertanto, non è previsto né consentito un metodo equipollente, ancorché gli assegni circolari consegnati ai tesserati siano stati addebitati sul conto corrente dedicato. Pertanto, pur ritenendo integrata la violazione, seppur strettamente formale, è bene considerare, ai fini della determinazione della sanzione applicabile, che la stessa assume caratteri lievi sia in ragione delle modalità attraverso le quali il pagamento è stato effettuato – mediante assegni circolari tratti sul conto corrente dedicato – che ne consentono la tracciabilità, sia in ragione dell’entità dello stesso. Anche la società è sanzionata con l’ammenda di euro 500,00

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.87/CDN del 10 Maggio 2011 n.2 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: (374) – Deferimento della Procura Federale a carico di: ALDO IACOPETTI (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Spezia Calcio Srl) G.V. (Presidente e Legale rappresentante della Società Spezia Calcio Srl) e della societá Spezia Calcio Srl ▪ (nota N°. 6683/955pf10- 11/SP/blp del 22.3.2011).

Massima: A seguito di patteggiamento ex artt. 23 e 24 CGS il presidente e l’amministratore della società sono sanzionati con l’ammenda di euro 3.115,00 (pena base Euro 7.000,00) ciascuno per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 85, lett. C), par. IV), NOIF “per non aver utilizzato il conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per la mensilità di luglio 2010. Anche la società a seguito di patteggiamento è sanzionata con l’ammenda di euro 3.115,00 (pena base Euro 7.000,00)

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.87/CDN del 10 Maggio 2011 n.6 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: (379) – Deferimento della Procura Federale a carico di: F.F. (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società FC Canavese Srl), e della società FC Canavese Srl ▪ (nota N°. 6719/959pf10- 11/SP/blp del 22.3.2011).

Massima: A seguito di patteggiamento ex artt. 23 e 24 CGS il presidente della società è sanzionato con l’inibizione per giorni 40 (pena base Euro 7.000,00 diminuita a euro 3.115,00, convertita in giorni 40 di inibizione) per aver effettuato il pagamento degli emolumenti (mensilità di luglio, agosto e settembre 2010) dovuti ai propri tesserati in violazione di quanto espressamente prescritto dall’art. 1 comma 1 CGS e dall'art. 85, lett. C), par. IV, NOIF. La società a seguito di patteggiamento è sanzionata con l’ammenda di euro 3.115,00 (pena base Euro 7.000,00)

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.87/CDN del 10 Maggio 2011 n.3 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: (381) – Deferimento della Procura Federale a carico di: T.P. (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società FC Matera Srl) e della società FC Matera Srl ▪ (nota N°. 6721/961pf10-11/SP/blp del 22.3.2011).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con l’ammenda di euro 1.500,00 per aver effettuato il pagamento degli emolumenti (mensilità di agosto e settembre 2010) dovuti ai propri tesserati in violazione di quanto espressamente prescritto dall’art. 1, comma 1, CGS e dall'art. 85, lett. C), par. IV, NOIF. I fatti oggetto di indagine risultano pacificamente comprovati in ragione degli accertamenti effettuati dalla Società di revisione Deloitte & Touche Spa, né, del resto, le difese approntate dai deferiti si rivelano sufficientemente idonee a elidere le responsabilità così come loro rispettivamente ascritte. In primo luogo, si rileva come, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 2, CGS, l'ignoranza delle norme federali non può essere invocata ad alcun effetto, per cui la mancata conoscenza della disciplina endofederale costituisce assunto del tutto privo di pregio, così come non rileva, ai fini difensivi, la pur oggettiva difficoltà nel disbrigare, soprattutto da parte di Società sportive che accedano al settore professionistico a seguito di ripescaggio da quello non professionistico, le varie incombenze imposte dai regolamenti federali. Tuttavia, ai fini di una più equa quantificazione della sanzione, appare ragionevole tener conto del fatto che le modalità di effettuazione del pagamento degli emolumenti ne hanno favorito in ogni caso la relativa tracciabilità, con ciò essendosi in qualche modo salvaguardata la trasparenza delle movimentazioni contabili-finanziarie operate dalla Società sportiva deferita. Anche la società è sanzionata con l’ammenda di euro 1.500,00

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.87/CDN del 10 Maggio 2011 n.4 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: (378) – Deferimento della Procura Federale a carico di: G.P. (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Feralpisalò Srl) e della società Feralpisaló Srl ▪ (nota N°. 6720/960pf10-11/SP/blp del 22.3.2011).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con l’ammenda di euro 650,00 per aver effettuato il pagamento degli emolumenti (mensilità di agosto e settembre 2010) dovuti a un proprio tesserato in violazione di quanto espressamente prescritto dall’art. 1, comma 1, CGS e dall'art. 85, lett. C), par. IV, NOIF. I fatti oggetto di indagine risultano pacificamente comprovati in ragione degli accertamenti effettuati dalla Società di revisione Deloitte & Touche Spa, né, del resto, le difese approntate dai deferiti si rivelano sufficientemente idonee a elidere le responsabilità loro rispettivamente ascritte. In primo luogo, priva di pregio si rivela l'invocazione di un'asserita discrasia tra quanto prescritto dalla disciplina federale violata e quanto, invece, disposto dall'Accordo Collettivo di Categoria (art. 16 e non art. 15 come erroneamente indicato dai deferiti) relativo agli allenatori professionisti, in quanto inconferente ai fini della violazione contestata. Inoltre, nemmeno appare decisiva o comunque rilevante, ai fini difensivi, l'invocazione di un presunto errore scusabile sotteso al contegno tenuto dai deferiti sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 2, CGS; diversamente, non si comprenderebbe la ragione per cui in favore di tutti gli altri tesserati (é la stessa Feralpisalò che lo conferma in atti), tranne che del tesserato, gli emolumenti siano stati corrisposti regolarmente anche con riferimento all'utilizzo del c.d. conto dedicato. Anche la società è sanzionata con l’ammenda di euro 650,00

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.87/CDN del 10 Maggio 2011 n.5 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: (376) – Deferimento della Procura Federale a carico di: G.F. (all’epoca dei fatti Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Ravenna Calcio Srl) e della società Ravenna Calcio Srl ▪ (nota N°. 6681/ 953pf10-11/SP/blp del 22.3.2011).

Massima: A seguito di patteggiamento ex artt. 23 e 24 CGS il presidente della società è sanzionato con l’ammenda di euro 3.115,00 (pena base Euro 7.000,00) per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 85, lett. C), par. IV), NOIF “per non aver utilizzato il conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di agosto e settembre 2010” Anche la società a seguito di patteggiamento è sanzionata con l’ammenda di euro 3.115,00 (pena base Euro 7.000,00)

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.87/CDN del 10 Maggio 2011 n.1 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: (372) – Deferimento della Procura Federale a carico di: V.M. (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società SS Virtus lanciano 1924 Srl), G.M. (Vice Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante p.t. della Società SS Virtus lanciano 1924 Srl) e la societá SS Virtus Lanciano 1924 Srl ▪ (nota N°. 6685/957pf10-11/SP/blp del 22.3.2011).

Massima: Il presidente ed il vicepresidente del CDA della società sono sanzionati con l’ammenda di Euro 1.7000,00 ciascuno per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 85, lett. C), par. IV), NOIF “per non aver utilizzato il conto corrente indicato dalla Società al momento della iscrizione al Campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010”. La Società ha provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti al tesserato per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 in parte “attraverso un assegno bancario non trasferibile addebitato sul conto corrente dedicato” (per un importo netto complessivo € 26.038,00) e in parte “attraverso un versamento in contanti” (per un importo netto complessivo di € 700,13). Orbene, le modalità di pagamento appena descritte risultano estranee al disposto dell’art. 85, lett. C), par. IV), NOIF, che testualmente prevede che gli emolumenti ai tesserati, dipendenti e collaboratori “devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla Società al memento della iscrizione al Campionato”. La richiamata disposizione, nell’imporre alle Società un “conto dedicato” ai pagamenti suddetti e modalità specifiche di esecuzione dei versamenti, non ammette equipollenti, con la conseguenza che devono considerarsi in violazione della normativa vigente tutti i pagamenti effettuati sia attraverso conti diversi da quello comunicato dalla Società all’atto dell’iscrizione al Campionato di competenza sia con modalità differenti rispetto a quelle previste. Tale condotta è rilevante, ad avviso della Commissione, ai sensi dell’art. 1, comma 1, CGS, risultando il comportamento contestato contrario ai principi di lealtà, probità e correttezza, sotto il profilo della trasparenza nella gestione delle risorse economiche, sotteso alla disposizione violata. Sul punto, non possono condividersi i rilievi difensivi per i quali l’art. 85, lett. C), par. IV), NOIF sarebbe inapplicabile al caso di specie non essendo il soggetto più tesserato per la Società al momento dei pagamenti in contestazione. Ciò non solo perché dalla documentazione prodotta dalla difesa risulta che il contratto del nuovo allenatore è datato 31.7.2010 (e non 1.7.2010), ma perché la norma citata impone modalità specifiche per i versamenti degli emolumenti non solo per i tesserati, ma anche per i “lavoratori dipendenti” e più in generale per i “collaboratori addetti al settore sportivo”. Del resto, i deferiti non hanno addotto alcuna motivazione circa la presunta reale causale dei versamenti di cui trattasi, peraltro incontestati, né hanno spiegato le ragioni per le quali la quasi totalità dei versamenti sia stata effettuata, sebbene con modalità irregolari, proprio attraverso il conto corrente che la Società aveva indicato all’atto dell’iscrizione al campionato come dedicato al pagamento degli emolumenti ai propri tesserati, dipendenti e/o collaboratori. Della violazione contestata dovranno rispondere entrambi i deferiti, , attesi i coincidenti poteri di amministrazione e rappresentanza della Società risultanti dagli atti (statuto e visura camerale). Anche la società è sanzionata con l’ammenda di euro 1.700,00

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.86/CDN del 05 Maggio 2011 n.9 - www.figc.it

Impugnazione – istanza:  (380) – Deferimento della Procura Federale a carico di: F.B. (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Neapolis Mugnano Srl) e della societá Neapolis Mugnano Srl • (nota N°. 6722/962pf10- 11/SP/blp del 22.3.2011).

Massima: A seguito di patteggiamento ex artt. 23 e 24 CGS il legale rapp.te  p.t. della società è sanzionato con l’ammenda di euro 3.500,00 (pena base Euro 7.000,00) per la violazione di cui all’articolo 1, comma primo, del CGS, in relazione all’articolo 85, lettera C), paragrafo IV), delle NOIF, per non avere utilizzato il bonifico bancario sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010. Anche la società a seguito di patteggiamento è sanzionata con l’ammenda di euro 3.500,00 (pena base Euro 7.000,00)

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.86/CDN del 05 Maggio 2011 n.10 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: (382) – Deferimento della Procura Federale a carico di: G.F. (all’epoca dei fatti Amministratore unico e Legale rappresentante della Società US Foggia Spa) e della società US Foggia Spa (nota N°. 6761/948pf10-11/SP/blp del 23.3.2011).

Massima: A seguito di patteggiamento ex artt. 23 CGS la società è sanzionata con l’ammenda di euro 4.500,00 (pena base Euro 7.000,00) per la l violazione prevista e punita dall’art. 1, comma primo, del CGS, in relazione all’articolo 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per non avere utilizzato il bonifico bancario sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato per le mensilità di agosto e settembre 2010. Anche il legale rapp.te della società che non ha patteggiato è sanzionato con l’ammenda di euro 4.5000,00.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.86/CDN del 05 Maggio 2011 n.8 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: (370) – Deferimento della Procura Federale a carico di: R.T. (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Paganese Calcio 1926 Srl) e della societá Paganese Calcio 1926 Srl • (nota N°. 6679/951pf10-11/SP/blp del 22.3.2011).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con l’ammenda di euro 500,00 per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 85, Lett. C, par. IV, delle NOIF, per non aver utilizzato il bonifico bancario, sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato per la mensilità di luglio 2010. Anche la società è sanzionata con l’ammenda di euro 500,00. Privi di pregio appaiono i motivi di difesa enunciati dai deferiti. E infatti, la Società sportiva ed il tesserato avrebbero dovuto esaminare e risolvere le segnalate problematiche per la apertura del conto corrente bancario prima dell’inizio del rapporto di lavoro. Ciò anche al fine di permettere al calciatore di indicare – in sede di sottoscrizione del contratto ed ai sensi dell’art. 85, Lett. C., par. IV, N.O.I.F. – il conto corrente bancario sul quale accreditare, a mezzo bonifico, gli emolumenti. È tuttavia da rilevare, al fine della quantificazione della sanzione, che le modalità seguite per il pagamento degli emolumenti consentono di seguire il principio di “tracciabilità” degli stessi.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.86/CDN del 05 Maggio 2011 n.3 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: (366) – Deferimento della Procura Federale a carico di: R.A. (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Juve Stabia Spa) e della societá Juve Stabia Spa • (nota N°. 6660/947pf10-11/SP/blp del 21.3.2011).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con l’ammenda di euro 500,00 per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 85, Lett. C, par. IV, delle N.O.I.F., per aver effettuato il pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati per la mensilità di settembre 2010, mediante assegni circolari non trasferibili addebitati sul conto corrente della società indicato in sede di ammissione al campionato di competenza. I fatti oggetto di indagine devono ritenersi provati in ragione degli accertamenti effettuati dalla Società di revisione, non contestati dai deferiti, che tentano di essere dichiarati esenti dalle proprie responsabilità attraverso una interpretazione finalizzata all’affievolimento del dato formale della norma. È indubbio che l’art. 85 NOIF imponga modalità ben specifiche attraverso le quali il pagamento deve essere effettuato, dovendo considerarsi illecito qualsiasi diverso mezzo arbitrariamente utilizzato e non accoglibile la tesi, apoditticamente prospettata, in base alla quale la Società sarebbe stata impossibilitata a corrispondere le somme a mezzo di bonifico per stati soggettivi del tesserato. È bene chiarire che la minore età, di per sé, non è causa ostativa per l’apertura di un conto corrente. Pertanto, pur ritenendo integrata la violazione, seppur strettamente formale, è bene considerare, ai fini della determinazione della sanzione applicabile, che la stessa assume caratteri lievi sia in ragione delle modalità attraverso le quali il pagamento è stato effettuato – mediante assegni circolari tratti sul conto corrente dedicato – che ne consentono la tracciabilità,sia in ragione dell’entità dello stesso, contenuto in € 2.600,00, per cui le richieste della Procura Federale appaiono eccessive. Anche la società a seguito di patteggiamento è sanzionata con l’ammenda di euro 500,00

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.86/CDN del 05 Maggio 2011 n.5 - www.figc.it

Impugnazione – istanza:  (371) – Deferimento della Procura Federale a carico di: G.S. (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società SF Aversa Normanna Srl), A.C. (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società SF Aversa Normanna Srl) e della societá SF Aversa Normanna Srl • (nota N°. 6686/958pf10-11/SP/blp del 22.3.2011).

Massima: A seguito di patteggiamento ex artt. 23 e 24 CGS il presidente del CDA della società è sanzionato con l’ammenda di euro 3.500,00 (pena base Euro 7.000,00) per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’articolo 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per non aver utilizzato il conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010. Anche la società a seguito di patteggiamento è sanzionata con l’ammenda di euro 3.500,00 (pena base Euro 7.000,00). L’amministratore delegato, invece, viene prosciolto non avendo lo stesso alcun potere di firma in ordine a pagamenti e operazioni finanziarie in generale, limitandosi in sostanza il suo ruolo ad una semplice rappresentanza del club nei confronti degli organi istituzionali

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.86/CDN del 05 Maggio 2011 n.6 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: (383) – Deferimento della Procura Federale a carico di: F.C. (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio Srl) e della societá Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio Srl • (nota N°. 6747/963pf10-11/SP/blp del 23.3.2011).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con l’ammenda di euro 500,00 per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 85, Lett. C, par. IV, delle N.O.I.F., per non aver utilizzato il bonifico bancario, sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato per le mensilità di agosto e settembre 2010. Prive di pregio appaiono i motivi di difesa enunciati dai deferiti. Ed infatti, la Società sportiva ed il tesserato avrebbero dovuto esaminare e risolvere le problematiche segnalate per la apertura del conto corrente bancario prima dell’inizio del rapporto di lavoro. Ciò anche al fine di permettere al giocatore di indicare – in sede di sottoscrizione del contratto ed ai sensi dell’art. 85, Lett. C., par. IV, N.O.I.F. – il conto corrente bancario sul quale accreditare, a mezzo bonifico, gli emolumenti. È tuttavia da rilevare, al fine della quantificazione della sanzione, che le modalità seguite per il pagamento degli emolumenti consentono di rispettare il principio di “tracciabilità” degli stessi. Anche la società è sanzionata con l’ammenda di euro 500,00

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.86/CDN del 05 Maggio 2011 n.7 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: (367) – Deferimento della Procura Federale a carico di: G.V. (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl) e della societá US Alessandria Calcio 1912 Srl • (N°. 6654/946pf10-11/SP/blp del 21.3.2011).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con l’ammenda di euro 1000,00 per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 85, Lett. C, par. IV, delle NOIF, per non aver utilizzato il bonifico bancario, sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato per le mensilità di settembre 2010. Anche la società è sanzionata con l’ammenda di euro 1000,00

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.86/CDN del 05 Maggio 2011 n.1 - www.figc.it

Impugnazione – istanza:  (377) – Deferimento della Procura Federale a carico di: A.Z.(Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società AC Pavia Srl) e della societa’ AC Pavia Srl • (nota N°. 6680/952pf10-11/SP/blp del 22.3.2011).

Massima: A seguito di patteggiamento ex artt. 23 e 24 CGS il legale rapp.te p.t. della società è sanzionato con l’ammenda di euro 3.500,00 (pena base Euro 7.000,00) per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’articolo 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per non aver utilizzato il conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010. Anche la società a seguito di patteggiamento è sanzionata con l’ammenda di euro 3.500,00 (pena base Euro 7.000,00).

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.86/CDN del 05 Maggio 2011 n.2 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: (369) – Deferimento della Procura Federale a carico di: A.F.(Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società ASG Nocerina Srl) e della societá ASG Nocerina Srl • (nota N°. 6670/950pf10- 11/SP/blp del 21.3.2011).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con l’ammenda di euro 500,00 per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 85, Lett. C, par. IV, delle N.O.I.F., per aver effettuato il pagamento degli emolumenti dovuti a due tesserati per la mensilità di settembre 2010, mediante assegni circolari non trasferibili addebitati sul conto corrente della società indicato in sede di ammissione al campionato di competenza. È indubbio che l’art. 85 NOIF imponga modalità ben specifiche attraverso le quali lo stesso deve essere effettuato, dovendo considerarsi illecito qualsiasi diverso mezzo arbitrariamente utilizzato. Infondata è l’eccezione di nullità del deferimento per genericità e violazione del diritto di difesa concretizzatesi, a detta dei deferiti, nella omessa indicazione dei tesserati e delle modalità di pagamento, delle quali si è avuta conoscenza solo a seguito della richiesta di copia degli atti. A parte la inesistenza di una norma che sancisca la nullità dell’atto di incolpazione, che deve essere necessariamente oggetto di previsione tassativa, è bene rilevare che l’esame dello stesso ne rivela la sufficiente completezza ai fini difensivi, tenuto conto che il fatto oggetto di violazione è stato descritto e che la natura sostanzialmente omissiva del precetto che si assume violato non necessita della indicazione di particolari circostanze esaurendosi, per l’appunto, nella contestazione del mancato rispetto del comportamento imposto. Altresì infondata è la richiesta di proscioglimento per la insussistenza del fatto e per la ritenuta liceità dello stesso. Quanto alla prima ipotesi, questa Commissione osserva che il dato letterale della norma posta a base del deferimento impone che i pagamenti vengano effettuati, esclusivamente, a mezzo di bonifico bancario dal conto corrente dedicato intestato alla Società a quello che i tesserati devono indicare al momento della sottoscrizione del contratto. Pertanto, non è previsto né consentito un metodo equipollente, ancorché gli assegni circolari consegnati ai tesserati siano stati addebitati sul conto corrente dedicato. Quanto alla seconda ipotesi, i deferiti ritengono che alla violazione di detta norma non consegua alcuna sanzione, non potendo sussumersi indistintamente nell’art. 1 CGS ogni contegno al quale la Federazione non ancora specificamente una punizione. Tale interpretazione non è condivisibile, in quanto la evidente natura precettiva della norma, contestualizzata nel dato letterale, determina la necessaria sanzionabilità della sua violazione proprio attraverso l’applicazione dell’art. 1 CGS. Pertanto, pur ritenendo integrata la violazione, seppur strettamente formale, è bene considerare, ai fini della determinazione della sanzione applicabile, che la stessa assume caratteri lievi sia in ragione delle modalità attraverso le quali il pagamento è stato effettuato – mediante assegni circolari tratti sul conto corrente dedicato – che ne consentono la tracciabilità, sia in ragione dell’entità dello stesso, contenuta in € 1.500,00, per cui le richieste sanzionatorie della Procura Federale appaiono eccessive. Anche la società a seguito di patteggiamento è sanzionata con l’ammenda di euro 500,00

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 171/CGF Riunione del  30 aprile 2008  n. 4,5,6 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 277/CGF Riunione del 16 settembre 2008 n. 4,5,6 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso della Procuratore Federale avverso: · l’erronea determinazione della sanzione da irrogare a carico del sig. D.S.P., legale rappresentante all’epoca dei fatti della società S.S. Lanciano, avverso la sanzione dell’inibizione per mesi 6 seguito proprio deferimento per violazione dell’ art. 7 commi 3 e 7 del previgente C.G.S applicabile ratione temporis (art. 8, commi 4 e 10 C.G.S. vigente) in relazione all’allegato (b), paragrafo iii, lettera b n. 4) del c.u. del c.f. n. 6/a del 3 maggio 2007, violazione art. 7 commi 3 e 7 del previgente c.g.s. applicabile ratione temporis (art. 8, commi 4 e 10 C.G.S. vigente) in relazione all’allegato (b), paragrafo iii, lettera b n. 4) del C.U. del C.F. n. 6/a del 3 maggio 2007 e della violazione dell’art. 10, comma 3, seconda parte C.G.S. vigente applicabile ratione temporis (già art. 8, comma 3, seconda parte C.G.S. previgente) in relazione all’allegato b), paragrafo iv) lettera a punto 2 del c.u. del c.f. n. 6/a del 3 maggio 2007 (nota n. 3511/672pf07-08/sp/ma del 13.3.2008) l’erronea determinazione della sanzione da irrogare a carico della S.S. Lanciano avverso la sanzione della penalizzazione di 8 punti in classifica nella corrente stagione sportiva seguito proprio deferimento per violazione art. 2, comma 4 e 7 comma 3 del C.G.S. previgente (art. 8, comma 4, C.G.S. vigente), dell’art. 4, comma 1 del C.G.S. vigente, per responsabilità diretta, nella violazione ascritta al proprio presidente. (nota n. 3511/672pf07-08/sp/ma del 13.3.2008) Ricorso del sig. D.S.P. legale rappresentante all’epoca dei fatti della società S.S. Lanciano, avverso la sanzione dell’inibizione per mesi 6 seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’ art. 7 commi 3 e 7 del previgente C.G.S. applicabile ratione temporis (art. 8, commi 4 e 10 C.G.S. vigente) in relazione all’allegato (b), paragrafo iii, lettera b n. 4) del C.U. del C.F. n. 6/a del 3 maggio 2007, violazione art. 7 commi 3 e 7 del previgente C.G.S applicabile ratione temporis (art. 8, commi 4 e 10 c.g.s. vigente) in relazione all’allegato (b), paragrafo iii, lettera b n. 4) del C.U. del C.F. n. 6/a del 3 maggio 2007 e della violazione dell’art. 10, comma 3, seconda parte C.G.S vigente applicabile ratione temporis (già art. 8, comma 3, seconda parte C.G.S previgente) in relazione all’allegato b), paragrafo iv) lettera a punto 2 del C.U. del C.F. n. 6/a del 3 maggio 2007 (nota n. 3511/672pf07-08/sp/ma del 13.3.2008) Ricorso della S.S. Lanciano avverso la sanzione della penalizzazione di 8 punti in classifica nella corrente stagione sportiva seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione art. 2, comma 4 e 7 comma 3 del C.G.S. previgente (art. 8, comma 4, C.G.D. vigente), dell’art. 4, comma 1 del C.G.S vigente, per responsabilità diretta, nella violazione ascritta al proprio presidente. (nota n. 3511/672pf07-08/sp/ma del 13.3.2008)

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (8) in classifica per aver il proprio presidente prodotto una non veridica dichiarazione di regolarità fiscale e contributiva e dunque la falsa rappresentazione ad Organi Federali di requisiti essenziali ai fini dell'iscrizione al campionato di competenza, integrandosi così la falsificazione prevista dall'art. 7 comma 3 del previgente C.G.S.; nonché per aver omesso il versamento ritenute Irpef e contributi Enpals per il mese di maggio e giugno 2007: mensilità non considerate ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici),  che integra comunque la fattispecie prevista dall'articolo 10 comma tre seconda parte C.G.S. In particolare, quanto alla prima condotta contestata, la Commissione Disciplinare Nazionale ha rilevato che essa rientra "nell'alveo della norma indicata nell'atto di deferimento, ossia l'art. 7, comma 3, C.G.S. previgente, dal momento che essa è diretta a sanzionare qualsiasi condotta elusiva dei requisiti richiesti per l'iscrizione al campionato, per cui il termine falsificazione deve intendersi in senso ampio, al di là dell'alterazione e/o contraffazione del singolo documento, ma con riguardo al contenuto e, quindi, all'obiettivo che con tale contenuto si intende perseguire”.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 171/CGF Riunione del  30 aprile 2008  n. 9, 10 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 277/CGF Riunione del 16 settembre 2008 n. 9,10 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso della F.C. Catanzaro avverso la sanzione della penalizzazione di 2 punti in classifica nella corrente stagione sportiva, seguito deferimento del procuratore federale, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 4, comma 1 e 10, comma 3, seconda parte, C.G.S vigente, per la condotta del presidente (nota n. 3515/676pf07-08/sp/ma del 13.03.2008) Ricorso del sig. P.G. legale rappresentante FC Catanzaro, avverso le sanzioni: dell’inibizione per mesi 6 e dell’ammenda di € 500,00 per violazione dell’art. 10, comma 3, seconda parte C.G.S, in relazione a quanto previsto dal c.u. del consiglio federale n. 6/a del 3 maggio 2007 per il mancato pagamento dei contributi ENPALS relativi ai pagamenti dovuti per le mensilità del mese di giugno 2007 e per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S per aver dichiarato in maniera non veritiera di aver provveduto al pagamento entro il 31 ottobre 2007; seguito deferimento del Procuratore Federale (nota n. 3515/676pf07- 08/sp/ma del 13.03.2008)

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (2) in classifica a titolo di responsabilità diretta per aver il proprio presidente violato l'art.10 comma 3 seconda parte C.G.S. vigente, in relazione all’allegato b) paragrafo iv) lettera a) ultima parte del c.u. n. 6/a del 3 maggio 2007, per il mancato pagamento dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti dovuti per la mensilità di giugno 2007 nonché per aver violato l'art. 1 comma 1 C.G.S. per aver dichiarato in maniera non veritiera di aver provveduto al pagamento entro il 31.10.2007. La dichiarazione che deve essere resa sulla regolarità dei pagamenti disposta dall'art. 10 comma 3 è richiesta a garanzia dell'effettivo versamento delle somme prescritte, e la proibizione di dichiarazioni non veritiere non ha come scopo l'induzione delle società alla pratica della sincerità, ma la corretta gestione dei conti societari. Sicché non può dirsi che una dichiarazione veritiera ma attestante il mancato pagamento sia insuscettibile di sanzione, giacché non la veridicità, ma la funzione probatoria della dichiarazione è oggetto della norma. In altri termini: la verità che la norma vuol perseguire è solo quella che ha per contenuto l'adempimento degli obblighi contabili, e non una qualsiasi sincerità che manifesti apertamente un comportamento inadempiente. Del resto, nel modello previsto dalla covisoc, si precisa che "in caso di rateazione o transazione" è obbligo delle società "depositare presso la covisoc ... la documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione degli stessi": con il che si intende correttamente la mens della norma, orientata come si è detto a indurre le società alla regolare gestione dei conti e a darne veritiera e corretta segnalazione alla Federazione.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 171/CGF Riunione del  30 aprile 2008  n. 8 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 277/CGF Riunione del 16 settembre 2008 n. 8 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso della Olbia Calcio S.r.l. avverso le sanzioni: · dell’inibizione per mesi 6 inflitta al sig. R.F.C., legale rappresentante della società, per violazione prevista e punita, dall’art. 10 comma 3 seconda parte C.G.S vigente, in relazione all’allegato b) paragrafo iv) lettera a) ultima parte del c.u. n. 6/a del 3 maggio 2007, per il mancato pagamento delle ritenute IRPEF afferenti agli emolumenti dovuti per la mensilità di giugno 2007 entro il termine del 31 ottobre 2007, fissato dalle disposizioni federali di cui al c.u. n. 6/a del 3 maggio 2007; inoltre della violazione dell’art. 1 comma 1, del C.G.S. per aver attestato in maniera non veritiera l’avvenuto pagamento al 31 ottobre 2007; · della penalizzazione di punti 2 in classifica nella corrente stagione sportiva e dell’ammenda di € 500,00 alla società Olbia Calcio S.r.l. a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 e 10 comma 3 seconda parte c.g.s. vigente, per le condotte del suo presidente; seguito deferimento del Procuratore Federale (nota n. 3514/677pf07- 08/sp/ma del 13 marzo 2008).

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (2) in classifica a titolo di responsabilità diretta per aver il proprio presidente violato l'art.10 comma 3 seconda parte C.G.S. vigente, in relazione all’allegato b) paragrafo iv) lettera a) ultima parte del c.u. n. 6/a del 3 maggio 2007, per il mancato pagamento delle ritenute IRPEF afferenti agli emolumenti dovuti per la mensilità di giugno 2007 entro il termine del 31 ottobre 2007, fissato dalle disposizioni federali di cui al c.u. n. 6/a del 3 maggio 2007 nonché  per aver violato l’art. 1 comma 1, del C.G.S. per aver attestato in maniera non veritiera l’avvenuto pagamento al 31 ottobre 2007.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 171/CGF Riunione del  30 aprile 2008  n. 7 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 277/CGF Riunione del 16 settembre 2008 n. 7 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’U.S. Castelnuovo Garfagnana Calcio S.r.l. avverso lesanzioni: · dell’inibizione per mesi 6 inflitta al sig. M.M,all’epoca dei fatti presidente U.S. Castelnuovo Garfagnana calcio s.r.l.; · della penalizzazione di punti 2 in classifica nella corrente stagione sportiva; · dell’ammenda di € 500,00 alla società; per violazione, il M., dell’art. 10 comma 3 seconda parte e C.G.S vigente, in relazione all’allegato b) paragrafo iv) lettera a) ultima parte del c.u. del c.f. n. 6/a del 3 maggio 2007, per il mancato pagamento dei contributi ENPALS afferenti agli emolumenti dovuti per la mensilità di maggio 2007 nonchè dell’art. 1 comma 1 C.G.S. per aver dichiarato in maniera non veritiera di aver provveduto al versamento di quanto innanzi nei termini stabiliti;  · la U.S. Castelnuovo Garfagnana S.r.l. a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 e 10 comma 3 seconda parte C.G.S. per la condotta del suo presidente; seguito deferimento del Procuratore Federale (nota n. 3512/674pf07- 08/sp/ma del 13.3.2008)

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (2) in classifica a titolo di responsabilità diretta per aver il proprio presidente violato l'art.10 comma 3 seconda parte C.G.S. vigente, in relazione all'allegato B) paragrafo IV) lettera a) ultima parte del Com. Uff. del C.F. n. 6/A del 3.5.2007, per il mancato pagamento dei contributi ENPALS afferenti agli emolumenti dovuti per la mensilità di maggio 2007 nonché dell'art.1 comma 1 C.G.S. per aver dichiarato in maniera non veritiera di aver provveduto al versamento di quanto innanzi nei termini stabiliti. Infatti, la dichiarazione che deve essere resa sulla regolarità dei pagamenti, disposta dall'art. 10 comma 3, è richiesta a garanzia dell'effettivo versamento delle somme prescritte, e la proibizione di dichiarazioni non veritiere non ha come scopo l'induzione delle società alla pratica della sincerità, ma la corretta gestione dei conti societari. Sicché non può dirsi che una dichiarazione veritiera ma attestante il mancato pagamento sia suscettibile di sanzione, giacché non la veridicità, ma la funzione probatoria della dichiarazione è oggetto della norma. In altri termini: la verità che la norma vuol perseguire è solo quella che ha per contenuto l'adempimento degli obblighi contabili, e non una qualsiasi sincerità che manifesti apertamente un comportamento inadempiente. Del resto, nel modello previsto dalla Covisoc, si precisa che "in caso di rateazione o transazione" è obbligo delle società "depositare presso la covisoc... la documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione degli stessi": con il che si intende correttamente la mens della norma, orientata come si è detto a indurre le società alla regolare gestione dei conti e a darne veritiera e corretta segnalazione alla Federazione.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 171/CGF Riunione del  30 aprile 2008  n. 1,2,3 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 277/CGF Riunione del 16 settembre 2008 n. 1,2,3 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso del Procuratore Federale avverso:  l’erronea determinazione della sanzione da irrogare a carico del sig. M.A., legale rappresentante all’epoca dei fatti della società S.S. Sassari Torres, avverso la sanzione dell’inibizione per mesi 6 seguito proprio deferimento per violazione dell’art. 7 commi 3 e 7 pel previdente C.G.S. applicabile ratione temporis (art. 8, commi 4 e 10 C.G.S. vigente) in relazione all’allegato (b), paragrafo iii, lettera b n. 4) del c.u. del c.f. n. 6/a del 3 maggio 2007, violazione art. 7 commi 3 e 7 del previgente C.G.S. applicabile ratione temporis (art. 8, commi 4 e 10 C.G.S. vigente) in relazione all’allegato (b), paragrafo iii, lettera b n. 4) del c.u. del c.f. n. 6/a del 3 maggio 2007 e della violazione dell’art. 10, comma 3, seconda parte C.G.S vigente applicabile ratione temporis (già art. 8, comma 3, seconda parte C.G.S. previgente) in relazione all’allegato b), paragrafo iv) lettera a punto 2 del c.u. del c.f. n. 6/a del 3 maggio 2007 (nota n. 3606/692pf07-08/sp/ma del 18.3.2008 ); · l’erronea determinazione della sanzione da irrogare a carico della società s.s. Sassari Torres avverso la sanzione della penalizzazione di 8 punti in classifica nella corrente stagione sportiva, seguito proprio deferimento per violazione per violazione art. 2, comma 4 e 7 comma 3 del C.G.S. previgente (art. 8, comma 4, C.G.S. vigente), dell’art. 4, comma 1 del C.G.S. vigente, per responsabilità diretta, nella violazione ascritta al proprio presidente (nota n. 3606/692pf07-08/sp/ma del 18.3.2008) Ricorso del sig. M.A. legale rappresentante all’epoca dei fatti della società S.S. Sassari Torres, avverso la sanzione dell’inibizione per mesi 6 seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 7 commi 3 e 7 pel previdente C.G.S. applicabile ratione temporis (art. 8, commi 4 e 10 C.G.S. vigente) in relazione all’allegato (b), paragrafo iii, lettera b n. 4) del C.U. del C.F. n. 6/a del 3 maggio 2007, violazione art. 7 commi 3 e 7 del previgente C.G.S. applicabile ratione temporis (art. 8, commi 4 e 10 C.G.S. vigente) in relazione all’allegato (b), paragrafo iii, lettera b n. 4) del C.U. del C.F. n. 6/a del 3 maggio 2007 e della violazione dell’art. 10, comma 3, seconda parte C.G.S. vigente applicabile ratione temporis (già art. 8, comma 3, seconda parte C.G.S. previgente) in relazione all’allegato b), paragrafo iv) lettera a punto 2 del C.U. del C.F. n. 6/a del 3 maggio 2007 (nota n. 3606/692pf07-08/sp/ma del 18.3.2008) Ricorso della S.S. Sassari Torres avverso la sanzione della penalizzazione di 8 punti in classifica nella corrente stagione sportiva, seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 4, comma 1 del C.G.S vigente, per responsabilità diretta, nella violazione ascritta al proprio presidente (nota n. 3606/692pf07-08/sp/ma del 18.3.2008)

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (8) in classifica per aver depositato presso la Commissione di Vigilanza sulle società di Calcio Professionistiche, in breve Co.Vi.Soc., una dichiarazione di avvenuto pagamento delle ritenute e dei contributi dovuti non veridica, ottenendo così l’ammissione al Campionato di competenza 2007/2008, configurando tale comportamento l’ipotesi di violazione di cui all’art. 8, comma 4, C.G..S. (Il caso di specie: la società ha depositato presso la Co.Vi.Soc. una dichiarazione con la quale aveva attestato il pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e del Fondo di Fine Carriera relativamente agli emolumenti fino al mese di aprile 2007 compreso, così come prescritto dal Com. Uff. n. 6/A del 3.5.2007, allegato B), paragrafo III), lett. b), punto 4), corredata dai modelli F24 e conseguenti attestazioni di avvenuta trasmissione telematica, relativi al versamento delle ritenute IRPEF delle mensilità da settembre 2006 ad aprile 2007, dall’attestazione di correttezza contributiva rilasciata dall’E.n.p.a.l.s. e piano di ammortamento relativo alla rateazione del totale del debito contributivo per il periodo settembre 2006 – aprile 2007, da attestazione di avvenuta trasmissione telematica, relativa al versamento a titolo di pregiudiziale per l’ottenimento della suddetta rateazione. Peraltro, in sede di verifica ispettiva, era stato accertato che la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute irpef e dei contributi Enpals, dovuto per l’ammissione al campionato di competenza 2007/2008, era mendace, poiché era stato riscontrato che la società non aveva provveduto, a partire dal mese di ottobre 2006, a tale adempimento in relazione agli emolumenti corrisposti ai dipendenti, così come rilevato dal Collegio Sindacale della società, non risultando addebitati presso la banca di appoggio i modelli F24 indicati ed allegati alla già richiamata dichiarazione del 29.6.2007. Inoltre, non avendo provveduto al versamento dei ratei previsti dal piano di ammortamento proposto all’Enpals, la società era decaduta dal beneficio della rateizzazione, come comunicato dalla sede compartimentale di detto Ente). E’ pacifico, secondo principi ormai consolidati nella giurisprudenza della Corte di Cassazione la falsità ideologica può consistere, in qualunque artificio o altro comportamento atto a sorprendere l'altrui buona fede. A tal fine possono rilevare, accanto a condotte descrittive o constatative volte a rappresentare una distorta realtà fattuale, quando le stesse provengano da soggetti la cui posizione istituzionale o le cui qualità professionali siano tali da suscitare ragionevole affidamento nel pubblico ufficiale che le riceve. Nel caso di specie la dichiarazione non vera - pur se non è stata fatta in un atto pubblico, ma in un’istanza finalizzata ad ottenere l’iscrizione al campionato e, quindi, qualificabile come un “documento amministrativo” (art. 7, comma 3, C.G.S. previgente) – mirava ad attestare la ricorrenza di una situazione che avrebbe legittimato tale effetto e, quindi, ha i caratteri essenziali di un vero e proprio falso ideologico. Correttamente la “falsa rappresentazione agli organi federali deputati al controllo dei profili di correttezza gestionale ed economica delle società calcistiche di requisiti essenziali ai fini dell’iscrizione al campionato di competenza” deve essere sanzionata in virtù del disposto dell’art. 7, comma 3 del previgente C.G.S., applicabile ratione temporis e che “l’omesso versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi alle mensilità di maggio e giugno 2007, ossia di mensilità non considerate ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici, integra la fattispecie prevista e sanzionata dall’art. 10, comma 3, seconda parte C.G.S. vigente, applicabile ratione temporis”.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 48/CDN del 22 aprile 2008 n. 7 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: – Deferimento del procuratore federale a carico di: C.D.G. (all’epoca dei fatti vice Presidente e legale rappresentante Pescara Calcio SpA), L.G. (all’epoca dei fatti segretario generale e legale rappresentante Pescara Calcio SpA) e della società Pescara Calcio SpA (nota n. 3772/673pf07-08/SP/ma del 27.3.2008)

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (2) in classifica ed il vice presidente con la inibizione (a sei mesi ) per l’omesso pagamento, entro il termine del 30 settembre 2007, degli emolumenti dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2007 e comunque per non aver adempiuto agli obblighi di comunicazione e deposito nei termini stabiliti.

Massima: Non risponde di violazione in materia gestionale ed economica il segretario generale della società che all’epoca dei fatti aveva la delega di firma per l’ordinaria amministrazione sino alla concorrenza di € 30.000,00.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 48/CDN del 22 aprile 2008 n. 5 - www.figc.it

Impugnazione – istanza:– Deferimento del Procuratore Federale a carico di: R.M. (nella qualità di legale rappresentante Teramo Calcio SpA) e della società Teramo Calcio SpA (nota n. 3536/675pf07-08/SP/ma del 14.3.2008

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (2) in classifica per la violazione dell’art.10, comma 3, seconda parte CGS, in relazione a quanto previsto dal C.U. del Consiglio federale n.6/A del 3 maggio 2007 per il mancato pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi ai pagamenti dovuti per le mensilità dei mesi di maggio e giugno 2007.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 48/CDN del 22 aprile 2008 n. 3 - www.figc.it

Impugnazione – istanza:  – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: G.P. (nella qualità di legale rappresentante FC Catanzaro SpA) e della Società FC Catanzaro SpA (nota n. 3515/676pf07-08/SP/ma del 13.3.2008

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (2) in classifica per la violazione dell’art.10, comma 3, seconda parte CGS, in relazione a quanto previsto dal C.U. del Consiglio federale n.6/A del 3 maggio 2007 per il mancato pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi ai pagamenti dovuti per le mensilità dei mesi di maggio e giugno 2007 e per violazione dell’art. 1,comma 1, CGS per aver dichiarato in maniera non veritiera di aver provveduto al pagamento entro il 31 ottobre 2007.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 48/CDN del 22 aprile 2008 n. 2 - www.figc.it

Impugnazione – istanza:  – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: L.M. (nella qualità di legale rappresentante AS Viterbese Calcio Srl) e della Società Viterbese Calcio Srl (nota n. 3513/678pf07-08/SP/ma del 13.3.2008)

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (2) in classifica per la violazione dell’art.10, comma 3, seconda parte CGS, in relazione a quanto previsto dal C.U. del Consiglio federale n.6/A del 3 maggio 2007 per il mancato pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi ai pagamenti dovuti per le mensilità dei mesi di maggio e giugno 2007.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 48/CDN del 22 aprile 2008 n. 8 - www.figc.it

Impugnazione – istanza:  – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: A.M. (nella qualità di Presidente e legale rappresentante Sassari Torres Srl) e della società Sassari Torres Srl (nota n. 3606/692pf07-08/SP/ma del 18.3.2008)

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (8) in classifica ed il presidente con la inibizione (a sei mesi ) per aver quest’ultimo violato l’ art. 7 commi 3 e 7 del previgente C.G.S. [applicabile ratione temporis (art. 8, commi 4 e 10 C.G.S. vigente) in relazione all’allegato (B), paragrafo III, lettera B n. 4) del C.U. del C.F. n. 6/A del 3 maggio 2007], e dell’art. 10, comma 3, seconda parte C.G.S. vigente [applicabile ratione temporis (già art. 8, comma 3, seconda parte C.G.S. previgente) in relazione all’allegato B), paragrafo IV) lettera A punto 2 del C.U. del C.F. n. 6/A del 3 maggio 2007]. Consegue che la società risponde della violazione art. 2, comma 4 e 7 comma 3 del C.G.S. previgente (art. 8, comma 4, C.G.S. vigente), dell’art. 4, comma 1 del C.G.S. vigente, per responsabilità diretta, nella violazione ascritta al proprio Presidente.Dagli atti ufficiali è risultato che la CO.VI.SO.C. ha rilevato:A) a) che la società aveva depositato in data 29 giugno 2007 presso la CO.VI.SO.C. una dichiarazione con la quale si attestava il pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e del Fondo di Fine Carriera relativamente agli emolumenti fino al mese di aprile 2007 compreso, così come prescritto dal C.U. n. 6/A del 3 maggio 2007, allegato B), paragrafo III), lettera B), punto 4), correlata dai seguenti documenti: modelli F24 e conseguenti attestazioni di avvenuta trasmissione telematica, relativi al versamento delle ritenute IRPEF delle mensilità da settembre 2006 – aprile 2007; attestazione di avvenuta trasmissione telematica, relativa al versamento a titolo di pregiudiziale per l’ottenimento della suddetta rateazione ENPALS;A) b) che in sede di verifica ispettiva era stato riscontrato che la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS dovuto per l’ammissione al campionato di competenza 2007 – 2008 era mendace; in particolare gli ispettori avevano riscontrato che la società non aveva provveduto, a partire dal mese di ottobre 2006, al pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS sugli emolumenti pagati. Infatti, il Collegio Sindacale nelle verifiche effettuate aveva rilevato: a) in data 23 giugno 2007 il mancato delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS fino al mese di aprile 2007; b) in data 29 giugno 2007 aveva preso atto della documentazione predisposta dalla società relativamente al pagamento delle ritenute e contributi previdenziali, con conseguente decisione di sottoscrivere la dichiarazione inviata a questa segreteria per l’ammissione al campionato 2007 – 2008; c) in data 25 luglio 2007 aveva riscontrato, con riferimento alla dichiarazione inviata alla CO.VI.SO.C. in data 29 giugno 2007, il mancato pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS dovuti al 30 aprile 2007, non risultando addebitati presso la banca di appoggio i modelli F24 indicati ed allegati alla stessa dichiarazione;A) c) che con riferimento alla rateizzazione dei contributi previdenziali, la società, non avendo provveduto al versamento a titolo di pregiudiziale ed ai successivi ratei previsti dal piano di ammortamento era decaduta dal beneficio della rateizzazione stessa, come comunicato dall’ENPALS – sede compartimentale di Cagliari - con nota del 29 novembre 2007; A) d) che la società aveva ottenuto l’ammissione al campionato di competenza 2007 – 2008 producendo la dichiarazione di avvenuto pagamento delle ritenute e dei contributi dovuti non veridica.Invero, per quanto riguarda la condotta, relativamente alla non veridicità della dichiarazione e comunque della effettiva situazione di non regolarità fiscale e contributiva, integra una falsa rappresentazione agli organi federali deputati al controllo dei profili di correttezza gestionale ed economica delle società calcistiche di requisiti essenziali ai fini dell’iscrizione al campionato di competenza, e quindi la falsificazione prevista e sanzionata dall’art. 7, comma 3 del previgente C.G.S., applicabile ratione temporis (art. 8, comma 4, C.G.S. vigente).B) a) che la società non aveva adempiuto, entro il temine del 31 ottobre 2007, al pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS, così come prescritto dal Comunicato Ufficiale del C.F. n. 6/A del 3 maggio 2007, all. B), paragrafo IV), lettera A, punto 2;B) b) aveva depositato in data 31 ottobre 2007 presso la CO.VI.SO.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale si attestava il pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e del Fondo di Fine Carriera relativamente agli emolumenti di maggio e giugno 2007 corredata dai modelli F24: ma che la stessa dichiarazione dalla visita ispettiva effettuata in data 19 dicembre 2007 era mendace non avendo la società provveduto, in realtà al versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS dei mesi di maggio e giugno 2007;B) c) il Collegio Sindacale della società stessa, nel verbale del 6 novembre aveva rilevato il mancato versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS dei mesi di maggio e giugno 2007, non avendo acquisito definitivamente l’addebito in contrasto con la non vedirica dichiarazione resa dal legale rappresentante. Infatti, l’omesso versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi alle mensilità di maggio e giugno 2007, ossia di mensilità non considerate ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici, integra la fattispecie prevista e sanzionata dall’art. 10, comma 3 seconda parte C.G.S. vigente, applicabile ratione temporis (già art. 8, comma 3, seconda parte C.G.S. previgente). È indubbio che le condotte contestate rientrano nell’alveo della norma indicata nell’atto di deferimento, ossia l’art. 7, comma 3, del C.G.S. previgente, dal momento che essa è diretta a sanzionare qualsiasi condotta elusiva dei requisiti richiesti per l’iscrizione al campionato, per cui il termine falsificazione deve intendersi in senso ampio, al di là dell’alterazione e/o contraffazione del singolo documento, ma con riguardo al contenuto e, quindi, all’obiettivo che con tale contenuto si intende perseguire. Sennonché è proprio attraverso una documentazione non rispondente al vero, per come accertato dalla CO.VI.SO.C. – i cui rilievi configurano fonte di prova privilegiata – che la società ha potuto ottenere l’iscrizione al campionato di competenza.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 12/CDN del 17 ottobre 2007 n. 3 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:Deferimento del Procuratore Federale a carico di: M.P. (presidente e legale rappresentante Pescara Calcio S.p.A.) per violazione art. 7 comma 3bis CGS vigente all’epoca dei fatti oggi art. 8 comma 5 CGS in relazione all’art. 90 NOIF e al par. iii) lett. b) prima parte e punto 4) dell’allegato b) al C.U. n. 6/a del 3.5.2007 e della società Pescara Calcio S.p.A. per violazione art. 2 comma 4 CGS all’epoca vigente oggi art. 4 comma 1 CGS anche con riferimento all’art. 7 comma 3bis CGS vigente all’epoca dei fatti oggi art. 8 comma 5 CGS (nota n. 489/080pf07-08/sp/ma del 18.9.2007).

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (1) in classifica per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2007, la dichiarazione, corredata dai modelli F24, attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2007 compreso, ai tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla L.N.P.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 12/CDN del 17 ottobre 2007 n. 2 - www.figc.it 

Impugnazione - istanza:Deferimento del Procuratore Federale a carico di: M.M. (presidente e legale rappresentante U.S. Castelnuovo Garfagnana S.r.l.) per violazione art. 7 comma 3bis CGS vigente all’epoca dei fatti oggi art. 8 comma 5 CGS in relazione all’art. 90 NOIF e al para iii) lett. b) punto 4 nonché al para v) prima parte e punto 1) dell’allegato b) al C.U. n 6/a del 3.5.2007 e della societa’ Castelnuovo Garfagnana S.r.l. per violazione art. 2 comma 4 CGS vigente all’epoca dei fatti oggi art. 4 comma 1 CGS anche con riferimento all’art. 7 comma 3bis CGS ora art. 8 comma 5 CGS (nota n. 326/109pf07-08/sp/ma del 22.8.2007).

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (2) in classifica per la violazione dell’art. 7 comma 3 bis del CGS vigente all’epoca dei fatti, ora art. 8 comma 5 del CGS, in relazione al mancato deposito entro il termine del 30.06.2007: a) della dichiarazione corredata dei modelli F24 attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e Fondo Fine Carriera; b) dell’originale della garanzia a favore della Lega da fornire a mezzo di fidejussione bancaria.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it