Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0097/TFN - SD del 21 Novembre 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: A.P., C.G., S.O.M. e SS Turris Calcio Srl - Reg. Prot. 94/TFN-SD
Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS mesi 2 di inibizione all’amministratore unico per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4 lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI) punto 2), delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 16 ottobre 2024, al versamento delle ritenute Irpef (per un importo pari a circa Euro 74.886,00) e dei contributi INPS (per un importo pari a circa Euro 91.003,00) relativi agli emolumenti, ivi inclusi agli accordi di incentivi all’esodo, dovuti in favore dei tesserati, dei dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, per le mensilità di luglio ed agosto 2024. Segnatamente, per non aver depositato presso la Covisoc, entro il termine del 16 ottobre 2024, i modelli F24 quietanzati, avendo prodotto solo della documentazione dalla quale non è stato possibile riscontrare l’effettivo assolvimento dell’adempimento, avendo peraltro l’Agenzia delle Entrate attestato alla Co.Vi.So.C. che i modelli F24, inviati il 16 ottobre 2024, non hanno avuto esito positivo perché la banca ha rifiutato l’addebito delle somme sul conto indicato dal contribuente.
Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS mesi 2 di inibizione al dirigente per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia per avere lo stesso, in data 16 ottobre 2024, sottoscritto e depositato presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione attestante circostanze non veridiche. Segnatamente per aver dichiarato che la società alla data del 16 ottobre 2024, ha effettuato tutti i versamenti delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e delle ritenute IRPEF relative agli incentivi all'esodo, dovuti per le mensilità di luglio e agosto 2024
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0040/CFA del 21 Ottobre 2024 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare n. 0044/TFNSD-2024-2025, pubblicata in data 6 settembre 2024
Impugnazione – istanza: – Sig.ra R.A. - Cosenza Calcio S.r.l.
Massima: Confermata la decisione del Tribunale che ha sanzionato il legale rapp.te della società con la sanzione di mesi 9 (nove) di inibizione per la violazione dell’art. 4, comma 1 C.G.S., in relazione a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, titolo I), par. IX), lett. A), punto 5) e dall’art. 31, comma 1, C.G.S. per non aver provveduto, entro il termine del 1° luglio 2024, al versamento delle ritenute Irpef (per un importo di Euro 226.490,00) e dei contributi Inps (per un importo di Euro 156.388,00) riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati rispettivamente per la mensilità di aprile 2024 e di maggio 2024 e la società con la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, oltre ad un’ammenda pari ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00), rispettivamente, per responsabilità propria, per la violazione di quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 140/A del del 21 dicembre 2023, titolo I), par. IX), lett. A), punto 5) e, per responsabilità diretta ex art. 6, comma 1 C.G.S., per la violazione dell’art. 31, comma 1 C.G.S..… non può trovare accoglimento la tesi secondo cui, sussistendo un caso di forza maggiore o caso fortuito, la reclamante avv. … debba considerarsi priva di responsabilità, o comunque, con responsabilità attenuata. Forza maggiore e caso fortuito sono pacificamente qualificati come circostanze oggettive ed imprevedibili o tali da essere, ancorché prevedibili, non evitabili poiché indipendenti dalla volontà del soggetto agente e, così, al di fuori della sfera di controllo di quest’ultimo e per esso invincibili. In tal senso, si è espressa anche di recente questa Corte (Sez. Unite decisione n. 12/2024-25 del 26 luglio 2024) sottolineando che deve trattarsi “di assoluta impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, cioè da una causa obiettiva estranea alla volontà del debitore”. Ma ove una tale forza maggiore non sia configurabile " la responsabilità disciplinare va affermata e giudicata sussistente sulla base della mera e semplice violazione della prescrizione sopra richiamata, ovvero nell’aver omesso il pagamento nel termine previsto, con la conseguenza che “la fattispecie incriminatrice deve ritenersi interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento (CFA n. 55/2023-2024)” (cfr. ancora Corte Sez. Unite n. 12/2024-2025).
Massima: Questa Corte non ritiene di discostarsi dall’orientamento che, ancora di recente, ha ammesso l’applicabilità dell’istituto della continuazione alle sanzioni disciplinari sportive (cfr. in particolare Corte federale d’appello, Sez. Unite, n. 21/2024-2025 del 27 agosto 2024). Tuttavia, come precisato dalla stessa giurisprudenza appena richiamata, l’istituto presuppone il collegamento tra “diverse condotte volte alla esecuzione di un medesimo disegno criminoso (cfr. CFA, Sez. I, n. 55/2022-2023)”, risultando così incompatibile con una condotta colposa. Vero è che “costituisc[e] preciso onere della parte provare la sussistenza dell’elemento dell’univocità del disegno criminoso (CFA, Sez. II, n. 39/2022-2023). In questo senso, la giustizia sportiva è allineata alla giurisprudenza statuale di legittimità, che da sempre ritiene che l'imputato che invochi la continuazione fra i vari reati per i quali è sottoposto a giudizio abbia l'onere di allegare gli specifici elementi dai quali possa desumersi l'identità del disegno criminoso (Cass. Pen., Sez. III, n. 41063/2019; Cass. Pen., Sez. II, n. 2224/2018; Cass. Pen. Sez. VI, n. 43441/2010; Cass. Pen. Sez. V, n. 18586/2004)” (così Corte federale d’appello, Sez. Unite, n. 21/2024-2025 del 27 agosto 2024). Ma una simile dimostrazione, nel caso di specie, è senz’altro mancata. La circostanza che un medesimo comportamento o più comportamenti contestuali o tenuti in sequenza possano violare più volte la stessa norma o più norme contemporaneamente non si traduce automaticamente nella sussistenza di un medesimo disegno criminoso. Non è l’occasionalità delle condotte a creare la continuazione tra esse ma, piuttosto, il vincolo soggettivo che unisce le diverse violazioni; violazioni che, in tal modo, devono risultare conseguenza di uno stesso progetto illecito. Per questo, “l’identità del disegno criminoso deve essere negata, qualora - malgrado la contiguità spazio-temporale e il nesso funzionale riscontrabile tra le diverse fattispecie incriminatrici - la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei distinti reati, ponendo invece in risalto l'occasionalità di uno di essi. Inoltre, l’accertamento di una rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse azioni e/o omissioni - tale da escludere una successione di autonome risoluzioni criminose, in quanto avente ad oggetto la valutazione dell’atteggiamento intellettivo del soggetto agente desumibile da indici rivelatori tratti dalle condotte realizzate - è compito specifico del giudice di merito il cui apprezzamento, qualora correttamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità (ex plurimis Cass. Pen., sez. I, 27/11/1996, n. 6248; Cass. Pen., sez. I, 12/03/2015, n. 24873; Cass. Pen., sez. VI, n. 35805 del 24/05/2007)” (Cfr. decisione Corte federale d’appello, Sez. I, n. 55/2022-2023 del 14 dicembre 2022). Peraltro, l’istituto della continuazione non sembra poter portare a conseguenze favorevoli per l’avv. …, il cui reclamo rischia persino di essere, sul punto, privo di interesse. Ove pure le condotte contestate all’avv. …. fossero reputate unificate dal vincolo della continuazione ex art. 81 c.p., il risultato concreto della sanzione applicabile alla reclamante non muterebbe. Le due decisioni del Tribunale di primo grado – la n. 0044/TFNSD-2024-2025 qui reclamata e la parallela n. 0045/TFNSD-20242025 oggetto di separato giudizio – che hanno portato ad una sanzione di 9 mesi di inibizione per ciascun procedimento disciplinare, andrebbero comunque confermate nell’esito complessivo. La sanzione unica, infatti, ben potrebbe essere calcolata applicando la sanzione più grave aumentata sino al triplo. Esattamente come previsto dall’art. 81 c.p.. Ma posto che la sanzione più grave, sia pure considerata nel minimo edittale, è, nel caso che occupa, pari a sei mesi (ex art. 31, comma 7, C.G.S.), il conteggio finale porterebbe comunque ai medesimi 18 mesi che la reclamante considera frutto di errore e di duplicazione della pena (recte di cumulo materiale delle sanzioni). La continuazione, in altri termini, non appare strumento idoneo a consentire all’avv. …. una riduzione della sanzione ad essa irrogata.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0039/CFA del 21 Ottobre 2024 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare n. 0045/TFNSD-2024-2025, pubblicata in data 6 settembre 2024
Impugnazione – istanza: – Sig.ra R.A. - Cosenza Calcio S.r.l.
Massima: Confermata la decisione del Tribunale che ha sanzionato il legale rapp.te della società con la sanzione di mesi 9 (nove) di inibizione per la violazione dell’art. 4, comma 1 C.G.S., in relazione a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, titolo I), par. IX), lett. A), punto 6) e dall’art. 31, comma 1, C.G.S. per non aver provveduto, entro il termine del 1° luglio 2024, al versamento delle ritenute Irpef (per un importo di Euro 4.594,00) riguardanti le rate degli incentivi all’esodo dovuti a tre tesserati in scadenza nella mensilità di aprile 2024, nonché per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1 e 31, comma 1, C.G.S., per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per aver depositato presso la Co.Vi.So.C., in data 1° luglio 2024, una dichiarazione attestante circostanze non veridiche e la società con la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, oltre ad un’ammenda pari ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00), rispettivamente, per responsabilità propria, per la violazione di quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, titolo I), par. IX), lett. A) punto 6) e, per responsabilità diretta ex art. 6, comma 1 C.G.S., per la violazione dell’art. 31, comma 1 C.G.S.… non può trovare accoglimento la tesi secondo cui, sussistendo un caso di forza maggiore o caso fortuito, la reclamante avv. … debba considerarsi priva di responsabilità, o comunque, con responsabilità attenuata. Forza maggiore e caso fortuito sono pacificamente qualificati come circostanze oggettive ed imprevedibili o tali da essere, ancorché prevedibili, non evitabili poiché indipendenti dalla volontà del soggetto agente e, così, al di fuori della sfera di controllo di quest’ultimo e per esso invincibili. In tal senso, si è espressa anche di recente questa Corte (Sez. Unite decisione n. 12/2024-25 del 26 luglio 2024) sottolineando che deve trattarsi “di assoluta impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, cioè da una causa obiettiva estranea alla volontà del debitore”. Ma ove una tale forza maggiore non sia configurabile " la responsabilità disciplinare va affermata e giudicata sussistente sulla base della mera e semplice violazione della prescrizione sopra richiamata, ovvero nell’aver omesso il pagamento nel termine previsto, con la conseguenza che “la fattispecie incriminatrice deve ritenersi interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento (CFA n. 55/2023-2024)” (cfr. ancora Corte Sez. Unite n. 12/2024-2025).
Massima: Questa Corte non ritiene di discostarsi dall’orientamento che, ancora di recente, ha ammesso l’applicabilità dell’istituto della continuazione alle sanzioni disciplinari sportive (cfr. in particolare Corte federale d’appello, Sez. Unite, n. 21/2024-2025 del 27 agosto 2024). Tuttavia, come precisato dalla stessa giurisprudenza appena richiamata, l’istituto presuppone il collegamento tra “diverse condotte volte alla esecuzione di un medesimo disegno criminoso (cfr. CFA, Sez. I, n. 55/2022-2023)”, risultando così incompatibile con una condotta colposa. Vero è che “costituisc[e] preciso onere della parte provare la sussistenza dell’elemento dell’univocità del disegno criminoso (CFA, Sez. II, n. 39/2022-2023). In questo senso, la giustizia sportiva è allineata alla giurisprudenza statuale di legittimità, che da sempre ritiene che l'imputato che invochi la continuazione fra i vari reati per i quali è sottoposto a giudizio abbia l'onere di allegare gli specifici elementi dai quali possa desumersi l'identità del disegno criminoso (Cass. Pen., Sez. III, n. 41063/2019; Cass. Pen., Sez. II, n. 2224/2018; Cass. Pen. Sez. VI, n. 43441/2010; Cass. Pen. Sez. V, n. 18586/2004)” (così Corte federale d’appello, Sez. Unite, n. 21/2024-2025 del 27 agosto 2024). Ma una simile dimostrazione, nel caso di specie, è senz’altro mancata. La circostanza che un medesimo comportamento o più comportamenti contestuali o tenuti in sequenza possano violare più volte la stessa norma o più norme contemporaneamente non si traduce automaticamente nella sussistenza di un medesimo disegno criminoso. Non è l’occasionalità delle condotte a creare la continuazione tra esse ma, piuttosto, il vincolo soggettivo che unisce le diverse violazioni; violazioni che, in tal modo, devono risultare conseguenza di uno stesso progetto illecito. Per questo, “l’identità del disegno criminoso deve essere negata, qualora - malgrado la contiguità spazio-temporale e il nesso funzionale riscontrabile tra le diverse fattispecie incriminatrici - la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei distinti reati, ponendo invece in risalto l'occasionalità di uno di essi. Inoltre, l’accertamento di una rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse azioni e/o omissioni - tale da escludere una successione di autonome risoluzioni criminose, in quanto avente ad oggetto la valutazione dell’atteggiamento intellettivo del soggetto agente desumibile da indici rivelatori tratti dalle condotte realizzate - è compito specifico del giudice di merito il cui apprezzamento, qualora correttamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità (ex plurimis Cass. Pen., sez. I, 27/11/1996, n. 6248; Cass. Pen., sez. I, 12/03/2015, n. 24873; Cass. Pen., sez. VI, n. 35805 del 24/05/2007)” (Cfr. decisione Corte federale d’appello, Sez. I, n. 55/2022-2023 del 14 dicembre 2022). Peraltro, l’istituto della continuazione non sembra poter portare a conseguenze favorevoli per l’avv. …, il cui reclamo rischia persino di essere, sul punto, privo di interesse. Ove pure le condotte contestate all’avv. …. fossero reputate unificate dal vincolo della continuazione ex art. 81 c.p., il risultato concreto della sanzione applicabile alla reclamante non muterebbe. Le due decisioni del Tribunale di primo grado – la n. 0045/TFNSD-2024-2025 qui reclamata e la parallela n. 0044/TFNSD-20242025 oggetto di separato giudizio – che hanno portato ad una sanzione di 9 mesi di inibizione per ciascun procedimento disciplinare, andrebbero comunque confermate nell’esito complessivo. La sanzione unica, infatti, ben potrebbe essere calcolata applicando la sanzione più grave aumentata sino al triplo. Esattamente come previsto dall’art. 81 c.p.. Ma posto che la sanzione più grave, sia pure considerata nel minimo edittale, è, nel caso che occupa, pari a sei mesi (ex art. 31, comma 7, C.G.S.), il conteggio finale porterebbe comunque ai medesimi 18 mesi che la reclamante considera frutto di errore e di duplicazione della pena (recte di cumulo materiale delle sanzioni). La continuazione, in altri termini, non appare strumento idoneo a consentire all’avv. … una riduzione della sanzione ad essa irrogata.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0045/TFN - SD del 6 Settembre 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: R.A. e Cosenza Calcio Srl - Reg. Prot. 28/TFN-SD
Massima: Mesi 9 di inibizione al legale rappresentante per la a) violazione di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, titolo I) par. IX), lett. A) punto 6), per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 1° luglio 2024, al versamento delle ritenute Irpef (per un importo di euro 4.594,00) riguardanti le rate degli incentivi all’esodo dovuti a tre tesserati in scadenza nella mensilità di aprile 2024. Segnatamente, per non aver depositato gli F24 quietanzati entro il 1° luglio 2024, avendo prodotto solo della documentazione dalla quale non è stato possibile riscontrare l’effettivo assolvimento dell’adempimento, avendo peraltro l’Agenzia delle Entrate attestato alla Co.Vi.So.C. che i modelli F24, inviati il 1° luglio 2024, non hanno avuto esito positivo perché la banca ha rifiutato l’addebito delle somme sul conto indicato dal contribuente, b) violazione di cui agli artt. 4, comma 1 e 31, comma 1, del C.G.S., per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per aver depositato presso la Co.Vi.So.C., in data 1° luglio 2024, una dichiarazione attestante circostanze non veridiche. Punti 2 di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva ed euro 5.000,00 di ammenda alla società…Risulta pacifico e non contestato che le ritenute Irpef riguardanti le rate degli incentivi all’esodo dovuti a tre tesserati in scadenza nella mensilità di aprile 2024 non siano state pagate dai deferiti nei termini previsti del 1° luglio 2024. Orbene è noto che in materia di versamenti e pagamenti contributivi la giustizia sportiva ha più volte precisato che “ l’ordinamento sportivo richiede l’assoluta regolarità dei versamenti al fine di dimostrare l’affidabilità delle società iscritte ai campionati tanto da presidiarne la corretta ottemperanza con l’indicazione di precisi termini di scadenza (art. 85 NOIF) e obblighi di comunicazione all’autorità federale di controllo (Co.Vi.So.C.), sanzionandone, altresì, con severità la violazione” (Corte Federale d’Appello n. 108/CFA/2022-2023/D - 2022-2023). Le tesi difensive circa l’esistenza, nel caso specifico, del caso fortuito o della forza maggiore non possono condividersi; ed invero è indubbio che un atto di pignoramento non sia affatto evento imprevedibile ed inevitabile; è vero invece proprio l’opposto, costituendo l’atto di pignoramento l’ennesimo di una serie di atti con cui si richiede il pagamento di un credito. Invero l’esecuzione forzata, che inizia proprio con il pignoramento, è preceduta dall’intimazione a pagare (atto di precetto). Se dunque i deferiti hanno colpevolmente disatteso il pagamento di crediti e successivamente oggetto di precetto non possono poi dolersi di aver subito una conseguente esecuzione forzata con l’atto di pignoramento. Il pagamento tempestivo delle proprie debenze (siano esse debiti commerciali o scadenze fiscali) costituisce atto di buona, corretta e diligente amministrazione che le società affiliate devono certamente assicurare; nessun evento fortuito o di forza maggiore per il mancato pagamento in contestazione può pertanto ravvisarsi nel caso in esame. Quanto poi all’invio di comunicazioni non genuine o veritiere alla Co.Vi.So.C. sul punto è sufficiente osservare che i deferiti in data 9 luglio 2024 presentavano alla detta Commissione copia delle movimentazioni del conto corrente dedicato, estratto in data 2 luglio 2024, da cui si evinceva il relativo addebito; in tale occasione, tuttavia, non veniva esibita la rituale quietanza; ed ancora successivamente la Società, addirittura in data 17 luglio 2024, presentava una nuova copia delle movimentazioni relative al conto corrente dedicato in cui non si dava più evidenza degli effettivi addebiti dei richiamati modelli F24. Orbene a quelle date (9 e 17 luglio) certamente era chiaro il mancato addebito dei pagamenti e dunque la mancata evasione degli F24 in scadenza; nei documenti in atti si conferma invero che sin dal 4 luglio la società poteva consultare le ricevute dei movimenti scartati. Le comunicazioni dei deferiti inviate alla Co.Vi.So.C. sono dunque state senza dubbio non veridiche. Le comunicazioni inviate alla Co.Vi.So.C. non sono dunque state corrette e genuine, ma in realtà scorrette e non corrispondenti alla situazione reale; tanto che la reale situazione circa i pagamenti dovuti è stata poi appurata dalla Co.Vi.So.C. solo tramite relativa istruttoria e riscontro presso l’Agenzia delle Entrate e non già invece – come sarebbe dovuto accadere - dalle prescritte comunicazioni della società deferita. Deve pertanto ravvisarsi la responsabilità dei deferiti per le violazioni contestate con applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo, con la sola precisazione che, per quanto riguarda la deferita …, la sanzione, ai sensi dell’art. 31, comma 7, CGS, non può essere inferiori a 6 mesi di inibizione per le dichiarazioni non veridiche cui vanno aggiunti 3 mesi per il mancato pagamento delle ritenute Irpef.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0044/TFN - SD del 6 Settembre 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: R.A. e Cosenza Calcio Srl - Reg. Prot. 27/TFN-SD
Massima: Mesi 9 di inibizione al legale rappresentante per la a) violazione di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, titolo I) par. IX), lett. A) punto 5), per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 1° luglio 2024, al versamento delle ritenute Irpef (per un importo di euro 226.490,00) e dei contributi Inps (per un importo di euro 156.388,00) riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati rispettivamente per la mensilità di aprile 2024 e di maggio 2024. Segnatamente, per non aver depositato gli F24 quietanzati entro il 1° luglio 2024, avendo prodotto solo della documentazione dalla quale non è stato possibile riscontrare l’effettivo assolvimento dell’adempimento, avendo peraltro l’Agenzia delle Entrate attestato alla Covisoc che i modelli F24, inviati il 1° luglio 2024, non hanno avuto esito positivo perché la banca ha rifiutato l’addebito delle somme sul conto indicato dal contribuente; b) violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del C.G.S., per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per aver depositato presso la Co.Vi.So.C., in data 1° luglio 2024, una dichiarazione attestante circostanze non veridiche. Punti 2 di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva ed euro 5.000,00 di ammenda alla soicietà…I fatti, nella loro materialità, risultano comprovati dalle risultanze emergenti dal fascicolo processuale e non hanno formato oggetto di contestazione da parte dei soggetti deferiti. Il Tribunale accerta conseguentemente l’intervenuta violazione del Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023 (Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici di Serie A, di Serie B e di Serie C 2024/2025), titolo I) par.X), lett. A) punto 5), a mente del quale “Le società di Serie A, di Serie B, di Serie C, ad eccezione delle società neopromosse in Serie C, devono, entro il termine dell’1 luglio 2024, osservare i seguenti adempimenti:…. 5) assolvere il pagamento, anche attraverso le disposizioni legislative in vigore, laddove applicabili, delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, per la mensilità di aprile 2024 e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega per la mensilità di maggio 2024 depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In caso di transazioni e/o di rateazioni concesse dagli enti impositori, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 31 maggio 2024…..L’inosservanza del medesimo termine dell’1 luglio 2024, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di due punti in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel Campionato Professionistico di competenza 2024/2025.” Secondo consolidata giurisprudenza (cfr. TFN, n. 159/2022 – 23; id., n. 163/2022 – 23; id., n.16/2023 – 24; CFA, SSUU, n.103/2022 – 23), la ragione giustificativa del rigoroso assetto normativo apprestato dall’ordinamento sportivo FIGC a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni delle società nei confronti dei tesserati - e del conseguente obbligo di riversamento delle ritenute fiscali e contributive – trova fondamento nell’esigenza, da un lato, di assicurare la costante stabilità economico – finanziaria dei soggetti che partecipano attivamente ai campionati, dall’altro, di salvaguardare la par condicio tra tutte le squadre, che potrebbe essere compromessa qualora non venissero immediatamente intercettati e sanzionati eventuali sviamenti finanziari incidenti sulle obbligazioni assunte dalle società, come tali possibile fonte di ingiustificate posizioni di vantaggio. In questo quadro, pertanto, le scadenze dettate dalla normativa federale sono tassative e non derogabili. Così come la misura della sanzione non può essere determinata al di sotto del minimo fissato dalle specifiche disposizioni federali, altrimenti potendosi alterare la par condicio tra le squadre partecipanti al Campionato interessato e l’esito dello stesso Campionato. …Venendo al trattamento sanzionatorio, il Tribunale, preso in particolare atto che l’illecito amministrativo previsto dall’art.31, comma 1, CGS è punito con la “sanzione della inibizione di durata non inferiore a sei mesi” (art.31, comma 7, CGS), reputa ragionevole, sulla base di una valutazione complessiva della vicenda processuale, limitare l’irrogazione sanzionatoria nei confronti dall….nelle seguenti componenti. 1) Violazione di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, titolo I) par. IX), lett. A) punto 5): mesi 3 (tre) di inibizione; 2) Violazione di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art.31, comma 1, CGS: mesi 6 (sei) di inibizione. Con riguardo alla posizione della società …. S.r.l., il trattamento sanzionatorio in relazione a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, titolo I) par. IX), lett. A) punto 5) viene fissato, nella specifica fattispecie, nella sanzione di punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0043/TFN - SD del 29 Agosto 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: A.P. e SS Turris Calcio Srl - Reg. Prot. 29/TFN-SD
Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS Euro 1.000,00 di ammenda all’Amministratore Unico a) per violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. V, punto 5) e dall’art. 85, lett. A), par. VI, punto 5) delle N.O.I.F. per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per aver provveduto, in data 1° luglio 2024, al pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati relativi alla mensilità di maggio 2024 (per un ammontare complessivo pari a euro 112.054,00) attraverso bonifici bancari addebitati sui conti correnti intestati alle società …. e …. S.r.l., nonché al pagamento delle ritenute Irpef relative alla mensilità di aprile 2024 (per un ammontare complessivo pari a euro 21.930,00) attraverso addebiti sul conto corrente intestato alla società …, diversi dal conto corrente dedicato al pagamento di emolumenti, ritenute fiscali e contributi previdenziali. Euro 1.000,00 anche alla società per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del C.G.S. e per responsabilità propria, ai sensi dell’art. 85, lett. A), par. V, punto 5) e dell’art. 85, lett. A), par. VI, punto 5) delle NOIF
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0021/CFA del 27 Agosto 2024 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare n. 0013 del 17.7.2024 e n. 0015 del 22.7.2024
Impugnazione – istanza: – Brindisi F.C. s.r.l.
Massima: Rigettati i due reclami riuniti con i quali il TFN ha sanzionato l’amministratore della società a complessivi mesi 8 di inibizione e la società a 6 punti di penalizzazione e l’ammenda di € 4.000,00 per il mancato pagamento, entro il termine del 18.3.2024, da parte della società S.S. Brindisi Football Club S.r.l., delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di gennaio e febbraio 2024, per un importo complessivo rispettivamente.
Massima: … pur seguendo l’iter argomentativo contenuto nei gravami - il reclamante muove il proprio ragionamento dal presupposto (innegabile) che le ritenute Irpef e i contributi Inps debbano essere versati al momento del pagamento degli emolumenti dovuti ai dipendenti, per sostenere che le condotte ad esso ascritte nei due procedimenti - ossia la mancata corresponsione degli emolumenti ai tesserati e il mancato versamento di ritenute Irpef e contributi Inps - non sarebbero tra loro cumulabili, giacché il mancato pagamento delle retribuzioni determinerebbe l’impossibilità di versare ritenute Irpef e contributi Inps, che avrebbero come condizione presupposta la corresponsione delle prime, per cui la violazione consisterebbe solo nel mancato pagamento delle retribuzioni e non anche nel mancato versamento delle somme dovute a titolo di contributi previdenziali (come testualmente si legge nei due atti di impugnazione). In realtà – secondo questa Corte - così non è ed è vero anzi il contrario. Non sussiste cioè alcun collegamento funzionale tra il pagamento delle retribuzioni ed il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, trattandosi di condotte autonome che rispondono a principi di diritto ed interessi giuridici ben distinti. Mentre è pacifico che la mancata corresponsione degli emolumenti costituisca sostanzialmente un inadempimento ad una obbligazione contrattuale, il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti ha invece natura pubblicistica e, come precisato dal Giudice delle leggi, “… il mancato adempimento dell'obbligo di versamento dei contributi previdenziali determina un rischio di pregiudizio del lavoro e dei lavoratori, la cui tutela è assicurata da un complesso di disposizioni costituzionali contenute nei principi fondamentali e nella parte I della Costituzione” (cfr. C. Cost. 21.5.2014 n. 139). Sulla scorta di tale indirizzo, la Corte di Cassazione ha quindi ritenuto che “… i contributi non costituisc[a]no parte integrante del salario ma un tributo, in quanto tale da pagare comunque ed in ogni caso, indipendentemente dalle vicende finanziarie dell'azienda. Ciò trova la sua ‘ratio’ nelle finalità, costituzionalmente garantite, cui risultano preordinati i versamenti contributivi e anzitutto la necessità che siano assicurati i benefici assistenziali e previdenziali a favore dei lavoratori” (cfr. Cass. Pen., Sez. III, 25.6.2013 n. 29755). La mancata corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori di una società è pertanto da ritenersi scollegata dall’obbligo, in capo al datore di lavoro, di versare le ritenute previdenziali ed assistenziali. Anzi, lungi dal ritenere assorbita la seconda condotta - che peraltro a determinate condizioni costituisce ipotesi di reato - rispetto alla prima, sempre la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare altresì che è preciso onere del datore di lavoro “… quello di ripartire le risorse esistenti all'atto della corresponsione delle retribuzioni in modo da adempiere al proprio obbligo contributivo, anche se ciò comporta l'impossibilità di pagare i compensi nel loro intero ammontare. Né, per escludere la punibilità, potrebbe essere richiamata la causa di giustificazione di cui all'articolo 51 del C.p., in quanto l'adempimento dell'obbligo di corrispondere le retribuzioni ai dipendenti non assume una valenza prioritaria e prevalente rispetto quello di versare i contributi previdenziali: infatti, nel conflitto tra il diritto del lavoratore a ricevere i versamenti previdenziali e quello alla retribuzione, va privilegiato il primo in quanto è il solo a ricevere, secondo una scelta del legislatore non irragionevole, tutela penalistica per mezzo della previsione di una fattispecie incriminatrice” (cfr. Cass. Pen., Sez. III, 8.3.2023, n. 23945). Erra quindi la reclamante nel sostenere che la mancata corresponsione degli emolumenti avrebbe reso impossibile il versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps, perché così non è ed anzi essa avrebbe dovuto provvedere al secondo adempimento anche a prescindere dall’avere effettuato il primo.
Massima: Non trova applicazione il principio della continuazione per le contestazioni relative al mancato pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps e per il mancato pagamento degli emolumenti…A giudizio del Collegio ciò è innegabilmente vero, e difatti anche di recente questa Corte federale si è già espressa in questo senso: “La continuazione ex art. 81 c.p., istituto di diritto comune, sebbene non espressamente contemplato dall’art. 9 CGS, trova applicazione nell’ordinamento federale (CFA, Sez. III, n. 1/2019-2020; n. 68/2021-2022)” (CFA, Sez. IV, decisione n. 0038/CFA/2022-2023). Va rammentato tuttavia che la ratio di tale istituto è da rinvenirsi nell'apprezzamento del minor disvalore sociale che connota più illeciti che non scaturiscano da altrettanti diversi progetti, ma che invece conseguano ad un'unica determinazione; il più mite trattamento sanzionatorio risiede pertanto nella minore riprovevolezza complessiva dell'agente - che cede ai motivi a commettere l’illecito una sola volta, quando concepisce il disegno criminoso - e nella conseguente opportunità di mitigare l'effetto del cumulo delle pene, al quale viene sostituito un cumulo giuridico (in questo senso: Cass. Pen., SS.UU. 28.2.2013 n. 25939). E’ stato già rilevato da questa Corte federale, peraltro, che l’istituto della continuazione presuppone la sussistenza di una serie di elementi costitutivi, ossia: 1) una pluralità di azioni o omissioni, compiute anche in tempi diversi; 2) una pluralità di violazioni di legge (della medesima o di diverse norme); 3) il collegamento tra le diverse condotte volte alla esecuzione di un “medesimo disegno criminoso” (cfr. CFA, Sez. I, decisione n. 0055/CFA/2022-2023) e che, con particolare riferimento a tale ultimo elemento, costituisca preciso onere della parte provare la sussistenza dell’univocità del disegno criminoso (CFA, Sez. II, decisione n. 0039/CFA/2022-2023). In questo senso, la Giustizia sportiva allineata alla giurisprudenza statuale di legittimità, che da sempre ritiene che l'imputato che invochi la continuazione fra i vari reati per i quali è sottoposto a giudizio abbia l'onere di allegare gli specifici elementi dai quali possa desumersi l'identità del disegno criminoso (tra le tante: Cass. Pen., Sez. III, n. 41063/2019; Cass. Pen., Sez. II, n. 2224/2018; Cass. Pen. Sez. VI, n. 43441/2010; Cass. Pen. Sez. V, n. 18586/2004). Nel caso in esame, non può non rilevarsi, in primo luogo, che dai verbali del procedimento davanti al Tribunale federale nazionale non emerge che sia stata avanzata dalla difesa della società F.C. Brindisi s.r.l. alcuna richiesta di continuazione, la cui sollecitazione in secondo grado è quindi una assoluta novità. Ma soprattutto, tale richiesta non è fondata sul supporto probatorio circa l’identità del disegno nella commissione dei fatti ascritti nei due procedimenti. Dai due reclami, cioè, non emerge in alcun modo da quali elementi possa trarsi argomento per sostenere che le due condotte ascritte all’odierno reclamante siano state poste in essere in esecuzione di un medesimo disegno teso a violare la normativa vigente. Ma anche nell’ipotesi in cui si dovesse ritenere applicabile ai fatti in questione l’istituto della continuazione - come detto non codificato dall’ordinamento federale, ma rinvenibile nell’art. 81 c.p. - ciò sarebbe ininfluente ai fini del presente giudizio. Con l'art. 5 della legge n. 251/2005, infatti, il Legislatore ha introdotto all'art. 81 c.p. un quarto comma che ha aggravato il trattamento sanzionatorio per i recidivi reiterati, disponendo che in tali casi la pena non possa essere inferiore ad un terzo di quella stabilita per il reato più grave. Ora, ritenuto che delle due fattispecie contestate alla reclamante, quella sanzionata in modo più grave sia stata certamente l’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, in relazione alla quale è stata inflitta la sanzione di quattro punti di penalizzazione, e considerato che nei confronti della società è stata contestata la recidiva di cui all’art. 18, comma 1, C.G.S., l’aumento per un eventuale riconoscimento della continuazione non avrebbe potuto comunque ridursi al di sotto dei due punti di penalizzazione. Infatti, come già precisato da questa Corte federale, esiste una differenza sostanziale tra le sanzioni a carico delle persone e quelle a carico delle società, con specifico riferimento a quelle consistenti nella attribuzione di punti negativi in classifica. Le prime, connotate da finalità essenzialmente retributive, ma anche con funzione general-preventiva, devono essere calibrate in ragione della gravità dell’infrazione, ma anche della personalità dell’agente, desumibile da molteplici indicatori: intensità del dolo, grado della colpa, eventuale recidiva, comportamento post factum ecc.; le seconde non possono non tener conto dell’immanente conflitto agonistico di interessi tra i vari attori della competizione. Conseguentemente mentre, nel primo caso, il giudicante certamente può determinare in concreto la sanzione facendo largo uso delle circostanze - tanto aggravanti quanto attenuanti - aumentando notevolmente o diminuendo, anche al di sotto del minimo, la sanzione in concreto da applicare, nel secondo, viceversa, tale potere discrezionale egli deve necessariamente contenere in limiti più angusti, potendo senza dubbio esercitarlo nell’ambito della gamma sanzionatoria prevista dai limiti edittali, ma non oltre, salva esplicita, eventuale (e derogatoria) previsione normativa. Ciò in quanto la sanzione della penalizzazione in termini di punti di classifica viene certamente ad incidere nella sfera del sanzionato, ma ha un immediato riflesso nei confronti dei competitori, che potranno essere più o meno avvantaggiati dall’handicap che il giudice ha decretato nei confronti del trasgressore. E proprio perché, in tal caso, la sanzione si traduce in un danno, in termini di classifica, per una squadra e, conseguentemente, in un vantaggio per le altre, essa deve essere assistita da un maggior grado di certezza in riferimento alla sua graduazione; il che comporta la insormontabilità dei limiti edittali (CFA, SS.UU., decisione n. 0078/CFA/2022-2023 che conferma CFA, SS.UU., n. 89/CFA/20192020; n. 88/CFA/2019-2020/B). Conseguentemente, nel caso in esame, l’eventuale applicazione dell’istituto della continuazione - che, come detto, per effetto di quanto previsto dal comma 4 dell’art. 81 c.p. non può essere inferiore ad un terzo della pena stabilita per l’illecito più grave - non potrà mai determinare una sanzione al di sotto di due punti di penalizzazione, ché altrimenti violerebbe il principio di insormontabilità dei limiti edittali in caso di irrogazione di punti di penalizzazione in classifica.
Massima: Non è riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art. 13, lett. c), del vigente C.G.S., avendo la società corrisposto sia gli emolumenti ai tesserati, che le ritenute Irpef e i contributi Inps in ritardo rispetto al termine normativamente previsto, ma prima della definizione del giudizio di primo grado…..Anche tale richiesta non è accoglibile ed a tal riguardo va ancora una volta ribadito che, sia il mancato pagamento degli emolumenti per i propri dipendenti, sia l’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, costituiscono illeciti connotati da mera condotta omissiva in quanto violativi di un obbligo di facere, ossia la corresponsione di una determinata somma entro un preciso termine normativamente stabilito, per cui il mancato adempimento dell’obbligo è elemento costitutivo della fattispecie di illecito. Del resto, la giurisprudenza sportiva (CFA, SS.UU., n. 63/2022-2023) sotto questo profilo è chiara e univoca nell’affermare che “… la ratio di tutto il sistema amministrativo-contabile delle società calcistiche professionistiche [è quello di] garantire la regolarità delle competizioni mediante la partecipazione di società che possano dimostrare, anche attraverso un rigoroso sistema di controllo ex post ed in adesione ad inderogabili criteri di trasparenza, una capacità finanziaria riferita a tutto l’arco temporale della specifica annualità sportiva, assolvendo agli oneri finanziari e contributivi previsti dalla legge, facendo fronte diligentemente agli oneri di gestione ed in generale ai costi che caratterizzano una stagione sportiva nel suo complesso, ivi compresa l’eventuale partecipazione alle competizioni europee” (Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 45/2022 cit.). Il rispetto di tali regole, prima tra tutte la prevalenza della substance over form e della trasparenza informativa, ha, quindi, un diretto collegamento con le norme sanzionatorie previste dall’ordinamento sportivo (in questo senso Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 45/2022 cit.). Vero è che, in linea generale, sarebbe certamente possibile una commisurazione in concreto della sanzione irrogata con conseguente riduzione della stessa per effetto del riconoscimento di circostanze attenuanti generiche, ma - come già affermato dalla giurisprudenza sportiva - nel caso in esame, da un lato il dato letterale della norma (art. 33 C.G.S.), nello stabilire a carico della società inadempiente l’applicazione della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), “a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica” lascia evidentemente intendere che il Legislatore sportivo abbia voluto indicare un limite al di sotto del quale non sia possibile scendere; dall’altro lato che nell’ordinamento sportivo la sanzione ha essenzialmente una funzione retributiva e restauratrice della par condicio nelle competizioni agonistiche, e poiché per la ragioni che si sono più sopra richiamate, la sanzione della penalizzazione in termini di punti di classifica certamente incide nella sfera del sanzionato, ma ha anche un immediato riflesso nei confronti dei competitori, essa deve avere un maggior grado di certezza in merito alla sua graduazione, rispetto a sanzioni di specie differente, rendendo invalicabili i limiti edittali fisati dalla norma (cfr. ancora CFA, SS.UU., decisione n. 0089/CFA/2019-2020.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0013/CFA del 30 Luglio 2024 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare n. 0258/TFNSD-2023-2024 del 18.06.2024
Impugnazione – istanza: – S.P.A.L. S.r.l.-sig. J.T.- PF
Massima: Confermata nei confronti della società la sanzione di punti 3 di penalizzazione in classifica, a titolo di responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, C.G.S. per le condotte tenute dal suo legale rappresentante e di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 33, comma 3, C.G.S. per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto la società SPAL Srl, entro il termine del 18 marzo 2024, al versamento delle ritenute Irpef, relative alle mensilità di gennaio e febbraio 2024, per un importo complessivo di Euro 340.488,75, e dei contributi Inps, relativi alla mensilità di febbraio 2024, per un importo complessivo di Euro 232.531,00…Premessa invero la rilevanza della violazione commessa dalla S.P.A.L. Srl in termini di importanza dell’importo non tempestivamente versato, e altresì premessa la necessaria valutazione del mancato versamento quale doppia violazione, posto che i mancati versamenti di Irpef e Inps costituiscono fattispecie diverse (in argomento si veda ex plurimis CFA, SS.UU., n. 132/20232024 e CFA, SS.UU., n. 109/2023-2024, confermata dal Collegio di garanzia dello sport, Sezione I, in data 3.05.2024), la sanzione di tre mesi di inibizione appare tutt’altro che priva di giustificazione rispetto ad una sanzione di 45 giorni accordata su richiesta (al sig. ….). A mente dell’art. 126 CGS, infatti, è prevista la possibilità di ridurre sino alla metà la sanzione applicabile, con ciò potendosi considerare che tra i tre mesi di inibizione comminati al sig. …. e i 45 giorni, sopra detti, sussiste un rapporto sostanzialmente pari ad un mezzo. La sanzione, dunque, appare congrua in senso assoluto e per nulla irragionevole in termini di proporzionalità al caso concreto. D’altronde, è vero che il principio di proporzionalità, quale canone che in generale governa le fattispecie di irrogazione di sanzioni, si declina tenendo conto delle diverse posizioni rivestite dai sanzionati. Nel valutare una eventuale sproporzione, in altre parole, deve tenersi conto del ruolo di primus inter pares del presidente di una società; posizione di priorità alla quale può corrispondere una maggiore severità della sanzione (in argomento: Collegio di garanzia dello sport, Sez. III, n. 55/2018). Anche la congruità dei tre punti di penalizzazione irrogata alla società appare esente da vizi. Rispetto a tale sanzione, peraltro, il motivo di reclamo appare persino perplesso posto che risulta impossibile operare un confronto tra sanzioni di natura diversa (inibizione e punti di penalizzazione). Ad ogni buon conto, tenuto conto del minimo edittale imposto dall’art. 33 del CGS nei confronti delle società sportive (che si riferisce ad almeno due punti di penalizzazione per singola violazione), i tre punti di penalizzazione irrogati alla S.P.A.L. Srl appaiono più che giustificati in riferimento alla già richiamata sussistenza di una doppia violazione riscontrabile nel caso di specie (mancato versamento di due mensilità di ritenute Irpef e mancato versamento di una mensilità di contributi Inps). Anzi, il Tribunale federale sembra avere tenuto conto di una reale proporzionalità della sanzione rispetto alla circostanza che una violazione, quella relativa alle ritenute Irpef, riguardava l’intero di un bimestre, mentre la violazione contributi Inps riguardava solo una mensilità. Infondato è anche il profilo concernente la buona fede e il ravvedimento operoso dei reclamanti. Sul punto, appaiono pienamente condivisibili i principi affermati dal Tribunale di primo grado, che peraltro si basano su ripetuti arresti di questa Corte: il tardivo pagamento integra, comunque, la violazione dell’art. 85, lett. C), par. V delle NOIF e un tale ravvedimento non opera da causa di esclusione della punibilità (in argomento: CFA, SS.UU., n. 104/2023-2024). Quanto appena detto consente anche di escludere qualunque rilevanza di un “errore scusabile”. La disciplina dettata in materia di regolarità fiscale e contributiva si inserisce in un “contesto regolamentare [che ha ad oggetto] la centralità del perseguimento dell’obiettivo di un attento controllo sull’equilibrio economico-finanziario delle società di calcio professionistiche a garanzia del regolare svolgimento dei campionati” (CFA, SS.UU., n. 132/2023-2024). Siamo pertanto di fronte ad un architrave della disciplina concernente la stabilità finanziaria delle società. Per questa ragione “la penalizzazione di punti in classifica […] si ripercuote anche sulla sfera giuridica degli altri competitori” ed è “tesa al ripristino della par condicio” (CFA, SS.UU., n. 108/2022-2023). Posto, allora, che l’adempimento o meno delle predette disposizioni incide direttamente sulle altre società (che invece siano adempienti) non può ammettersi alcun errore scusabile. Ciò, tanto più considerato che per la configurazione dell’errore scusabile, rispetto alle norme sanzionatorie, è necessario che l’errore tragga origine da incertezze e difficoltà obiettive di interpretazione della normativa, ovvero dalla novità della questione ovvero ancora dall’oscillazione della giurisprudenza; circostanze tutte che devono essere accertate nel caso concreto (in argomento Collegio di garanzia dello sport, n. 5/2014) ma che qui mancano del tutto. In questo senso è stato considerato da questa Corte (CFA, SS.UU., n. 8/2023-2024) che, ai fini dell’applicazione dell’errore scusabile non sono sufficienti la semplice buona fede e l'esistenza di fattori soggettivi, ma occorre che obiettivamente l'errore tragga origine da incertezze o difficoltà di interpretazione delle norme. Ai sensi dell’art. 4, comma 3, CGS «l’ignoranza dello Statuto e delle norme federali non può essere invocata ad alcun effetto». L’errore sul divieto, pertanto, può essere scusabile soltanto se inevitabile ed incolpevole, e quindi derivi da un’impossibilità oggettiva o soggettiva, non rimproverabile, di conoscere o comprendere pienamente il precetto oppure di osservare lo stesso (CFA, Sez. I, n. 44/2019-2020; CFA, Sez. IV, n. 104/2022-2023). Inoltre - secondo un orientamento – esso potrebbe concernere solo l’erronea applicazione di disposizione processuale e non di carattere sostanziale, come nel caso di specie (Alta corte di giustizia sportiva n. 25/2012; Alta corte di giustizia sportiva n. 3/2013; Alta corte di giustizia sportiva n. 30/2013)….Dunque, la responsabilità del presidente di una società sportiva rispetto alla supervisione e controllo dell’adempimento dei pagamenti delle ritenute Irpef e dei contributi Inps, ai sensi dell’art. 85, lett. C), par. V delle NOIF, non appare revocabile in dubbio. Sul presidente di una società sportiva, quale legale rappresentante della società stessa e pertanto quale soggetto nella cui sfera di controllo si è prodotta la trasgressione, spetta l’onere di provare il proprio comportamento positivo rivolto all’adempimento della norma invece violata. Ma all’opposto, i reclamanti non hanno offerto alcuna dimostrazione di un comportamento attivo incolpevole ovvero di una inesigibilità dell’obbligazione nei confronti del sig. ….. Irrilevante sotto tale profilo appare anche la documentazione prodotta dal reclamante con la memoria del 18.07.2024; documentazione volta a dimostrare la propria permanenza negli USA in un periodo almeno in parte (ma neppure del tutto) sovrapponibile con la scadenza federale di cui all’art. 85, lett. C), par. V delle NOIF.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0012/CFA del 26 Luglio 2024 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare n. 0235/TFNSD/2023-2024 del 17.06.2024
Impugnazione – istanza: – U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l.
Massima: Confermata nei confronti della società la sanzione di punti 2 di penalizzazione in classifica, da scontare nel primo campionato utile a decorrere dalla prossima stagione sportiva, e l’ammenda di euro 1.000,00 (mille/00), a titolo di responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, C.G.S. per le condotte tenute dal suo legale rappresentante e di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 33, comma 3, C.G.S. per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 3, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. IV delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto entro il termine del 18 marzo 2024, al pagamento in favore del tesserato …. degli emolumenti netti relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2024 con l’applicazione della recidiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 1, del C.G.S., trattandosi di violazioni appartenenti alla sfera delle condotte gestionali ed economico-finanziarie già ascritte nell’ambito del precedente procedimento n. 833pf23-24 (dispositivo TFN n. 162 del 23.04.2024)…Alla Società veniva contestata la violazione dell’art. 85 delle N.O.I.F., rubricato “Adempimenti periodici presso la Co.Vi.So.C.”, nella parte in cui, alla lettera C relativa agli adempimenti delle società militanti in serie C, punto IV “Emolumenti e incentivi all’esodo” dispone, al quarto capoverso del n.1, che: “Le società devono documentare alla FIGC secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite - entro il 16 marzo l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità del quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all’esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati; La norma è funzionale a garantire l’attivazione dei controlli dell’Autorità federale circa la regolarità e la tempestività dei pagamenti entro prefissati termini, come preciso indicatore della stabilità economico-finanziaria delle società sportive. Il che rende indubbia la natura perentoria del termine suindicato, che deriva dalla sua indiscutibile funzione di assicurare la par condicio di tutte le società sportive. La violazione del termine perentorio è presidiata dall’art. 33 del C.G.S., rubricato “Infrazioni relative ad emolumenti, ritenute, contributi Fondo di fine carriera ”, il quale - per quanto di interesse nella vicenda allo scrutinio di questa Corte - al comma terzo pone a carico delle Società di Serie C l’obbligo di pagamento degli emolumenti dovuti in favore di tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare, la norma stabilisce alla lett. f) che il mancato pagamento del quarto bimestre (1° gennaio - 28 febbraio) comporta l’applicazione della sanzione della penalizzazione in classifica di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), nella misura minima di due punti….Nella specie, è pacifico dagli atti e dalle deduzioni delle parti che la Società sportiva ha inserito in home banking la disposizione di bonifico in favore del proprio tesserato alle ore 18,54 di lunedì 18 marzo 2024 (data di scadenza prorogata al primo giorno lavorativo successivo, del suindicato termine del 16 marzo cadente nella giornata di sabato). Come ha correttamente osservato la decisione reclamata, che non merita censura sul punto, la Società ha inserito la disposizione di bonifico senza chiedere che la sua esecuzione avvenisse con la modalità "istantanea", mediante la quale avrebbe potuto quantomeno denotare la propria volontà di adempiere immediatamente all’obbligazione con contestuale privazione della provvista corrispondente dal conto corrente e senza neppure indicare la data di valuta del bonifico a favore del beneficiario, che avrebbe avvalorato l’intento di adempiere al pagamento nel rispetto dei termini fissati dalla disposizione federale. In tale cornice, l’operatività dell’obbligo generale di correttezza di cui all’art. 4 C.G.S., che comprende anche il rispetto dei principi di sana gestione, giustifica la risposta sanzionatoria. Difatti, a fronte dell’orario di trasmissione alla banca della disposizione di bonifico, e nel contesto di notoria non operatività degli istituti bancari in orari serali, era del tutto prevedibile che l’esecuzione del pagamento sarebbe stata differita a data successiva alla scadenza del termine fissato dalla disposizione federale, come in effetti avvenuto. In contrario non giova enfatizzare la circostanza che la ricevuta della Banca riporti quale data di esecuzione il 18 marzo 2024, tenuto conto che detto documento reca la inequivocabile indicazione che il bonifico è nello stato “inviato”, a significare che, alla data considerata, l’ordine di bonifico è stato trasmesso alla banca, ma non è stato ancora “eseguito”. Del resto, il reale andamento del flusso finanziario è reso manifesto dall’ “elenco movimenti rendicontazioni conto corrente” acquisito nel corso delle verifiche disposte dalla CO.VI.SO.C., che indica il 19 marzo quale “data d’ordine”, ossia la data in cui il bonifico è stato preso in carico e lavorato dalla banca e il 20 marzo quale “data di regolazione beneficiario”, ossia la data di effettiva esecuzione della transazione bancaria identificata dal numero del relativo CRO e di concreto pagamento degli emolumenti dovuti al tesserato….L’impostazione difensiva della reclamante muove dall’errato presupposto che la semplice disposizione di bonifico costituisca prova del pagamento. Al contrario, il pagamento delle obbligazioni pecuniarie, ove effettuabile in banca mediante bonifico, si perfeziona solo allorché la rimessa entri materialmente nella disponibilità dell’avente diritto e non anche quando (o per il solo fatto che) il debitore abbia inoltrato alla propria banca l’ordine di bonifico e questa abbia dichiarato di avervi dato corso, dovendo soggiungersi che tale disposizione - ove come nella specie non immediatamente eseguibile - è revocabile o anche suscettibile di storno qualora per qualsiasi ragione non sia andata a buon fine. Secondo l’orientamento affermatosi nella giurisprudenza degli organi di giustizia federale, nell’ipotesi in cui i pagamenti dovuti dalle società sportive debbano intervenire entro un termine perentorio, l’eventuale adempimento tramite bonifico bancario potrà ritenersi perfezionato on già alla data della disposizione, bensì a quella in cui venga fissata la valuta di addebito (cfr., specificamente sul punto, CFA, Sez. I, n.110/2020-2021). Ciò in piena aderenza al principio generale secondo cui il pagamento postula il trasferimento, concretantesi in una traditio, anche se non necessariamente materiale, della somma dovuta dalla sfera patrimoniale del solvens a quella dello accipiens e quindi il conseguimento effettivo da parte di quest’ultimo della disponibilità della somma, effetto che non può ritenersi conseguito, neppure in via presuntiva, con il mero ordine di bonifico ove non risulti che le somme siano state sicuramente incamerate dal creditore (cfr. Cass. 10632/1996; 27520/2008; 15359/2019; n. 26901/2023)….Quanto all’invocato errore scusabile, è sufficiente osservare che nessuna discrezionalità è consentita agli organi di giustizia sportiva nel valutare le ragioni che possano aver determinato il mancato rispetto del termine perentorio, tanto più che nelle obbligazioni pecuniarie da eseguire al domicilio del creditore la scadenza del termine non giustifica il ritardo nell’adempimento (come recita l’antico brocardo dies interpellat pro homine). Nemmeno può assumere rilevanza l’asserito stato di buona fede. La Corte di cassazione ha stabilito che la buona fede dei debitori non può essere presa in considerazione per stabilire se il termine del pagamento sia stato rispettato. Infatti, in tema di obbligazioni pecuniarie, se effettuate in banca, ciò che rileva al fine del perfezionamento del pagamento è quando la somma sia materialmente disponibile al creditore e non quando il debitore abbia inoltrato l’ordine del bonifico (Cass. civ. 20/09/2023, n.26901). Insomma, la regola, nelle obbligazioni pecuniarie, è che il pagamento può considerarsi effettuato solo quando giunge effettivamente nella disponibilità del creditore, e non già quando sia comunque disposto dal debitore. Non può quindi considerarsi come tempestivo un pagamento che ha determinato la disponibilità della somma in capo al creditore dopo la scadenza del termine. Allo stesso modo, salvo il caso – qui non ricorrente - di assoluta impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, cioè da una causa obiettiva estranea alla volontà del debitore, quali il caso fortuito o la forza maggiore, la responsabilità disciplinare va affermata e giudicata sussistente sulla base della mera e semplice violazione della prescrizione sopra richiamata, ovvero nell’aver omesso il pagamento nel termine previsto, con la conseguenza che “la fattispecie incriminatrice deve ritenersi interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento” (CFA n. 55/2023-2024)…Neppure può prospettarsi nella fattispecie una situazione di inesigibilità della condotta, tale da esimere da responsabilità, in ragione dell’asserita tenuità del fatto-violazione, quale denotata dal ritardo di un solo giorno. La particolare tenuità del fatto è astrattamente configurabile solo allorché la condotta trasgressiva rappresenti un fatto episodico ed occasionale nel contesto di una sana e accurata gestione economico-finanziaria delle Società sportive. Osta, invece, al riconoscimento di questa particolare causa di non punibilità la reiterazione di illeciti della medesima natura di quello oggetto del procedimento nel quale si pone la questione dell’applicabilità dell’esimente. Devono infatti escludersi dall’ambito della particolare tenuità del fatto condotte “seriali” che denotino una pluralità di trasgressioni della stessa indole. La serialità ostativa, idonea ad integrare l’abitualità della condotta trasgressiva, si realizza quando l’autore perpetui plurimi e autonomi comportamenti illeciti, costituendo impedimento al riconoscimento di questa speciale causa di non punibilità. La specifica condotta sanzionata nella fattispecie non può quindi essere valutata isolatamente, ma deve essere inquadrata all’interno delle condotte pregresse tenute dalla Società nel medesimo contesto temporale, che hanno dato luogo a plurime penalizzazioni per analoghi ritardi e omissioni nel versamento di emolumenti, imposte e contributi, chiari indici di una gestione disordinata e di un modello organizzativo deficitario. In tale contesto, l’asserita “tenuità” dei fatti contestati non appare tale considerata la serialità delle trasgressioni imputabili alla Società per effetto dei ripetuti e ingiustificati ritardi nell’adempimento degli obblighi stabiliti dall’art. 85 NOIF. È sufficiente, quindi, il richiamo alle precedenti sanzioni irrogate allo stesso titolo alla Società, per gli omessi versamenti, entro i termini federali, della mensilità di ottobre 2023 spettante ad un tesserato a titolo di incentivazione all’esodo (0170/TFNSD-20232024), degli emolumenti netti dovuti in favore di alcuni tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2023 (0211/TFNSD/2023-24), delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi alle mensilità di settembre e ottobre 2023 (0108/CFA/2023-24) e delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2023 (0132/CFA/2023-24), ossia per trasgressioni tutte chiaramente appartenenti alla stessa indole della violazione di cui trattasi, in quanto tutte espressione della insofferenza della Società alle regole di sana gestione economica-finanziaria, per concludere che la reiterazione di comportamenti abituali non consente l’applicazione alla fattispecie della causa di non punibilità di cui all’art. 131 - bis cod. pen.….l’orientamento della Corte federale d’appello a sezioni unite, espresso nella decisione n. 89/CFA/20192020, secondo cui esiste “una differenza sostanziale tra le sanzioni a carico delle persone e quelle a carico delle società, con specifico riferimento a quelle consistenti nella attribuzione di “punti negativi” in classifica. Le prime, connotate da finalità essenzialmente retributive (ma anche con funzione general preventiva), devono essere calibrate in ragione della gravità dell’infrazione, ma anche della personalità dell’agente (desumibile da molteplici indicatori: intensità del dolo, grado della colpa, eventuale recidiva, comportamento post factum ecc.); le seconde non possono non tener conto dell’immanente conflitto (agonistico) di interessi tra i vari attori della competizione. Conseguentemente mentre, nel primo caso, il giudicante certamente può determinare in concreto la sanzione facendo largo uso delle circostanze – tanto aggravanti quanto attenuanti – aumentando notevolmente o diminuendo, anche al di sotto del minimo, la sanzione in concreto da applicare, nel secondo, viceversa, tale potere discrezionale egli deve necessariamente contenere in limiti più angusti, potendo senza dubbio esercitarlo nell’ambito della gamma sanzionatoria prevista dai limiti edittali, ma non oltre, salva esplicita, eventuale (e derogatoria) previsione normativa.” Tale orientamento poggia sulla considerazione che la sanzione della penalizzazione in termini di punti di classifica viene certamente ad incidere nella sfera del sanzionato, ma ha un immediato riflesso nei confronti dei competitori, che potranno essere in varia misura avvantaggiati dall’handicap che il giudice ha decretato nei confronti del trasgressore. E proprio perché, in tal caso, la sanzione si traduce in un danno, in termini di classifica, per una squadra e, conseguentemente, in un vantaggio per le altre, essa deve essere assistita da un maggior grado di certezza in riferimento alla sua graduazione. In ciò risiede il fondamento del principio dell’inderogabilità dei minimi edittali nelle sanzioni a carico delle Società, che è stato ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza della Corte (n. 49/2021-2022; 78/CFA/2022-2023; 22/2022-2023; 108/2022-2023; 55/2023-2014), al quale deve darsi continuità anche nella vicenda esaminata. Vale osservare che l’obiettivo perseguito tramite l’irrogazione di una sanzione disciplinare è sempre quello di reprimere adeguatamente la condotta illecita e di prevenirne la reiterazione. Sotto il profilo sistematico ciò vale a realizzare, per la società resasi responsabile di quelle violazioni, lo scopo proprio retributivo della pena e anche un conseguente effetto di deterrenza; allo stesso tempo si concreta l’esigenza di garantire alle altre società, che partecipano allo stesso campionato, la regolarità dello stesso, ripristinando la par condicio nelle competizioni agonistiche (in tal senso CFA, SS.UU., n. 47/2021-2022 e giurisprudenza richiamata).
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0015/TFN - SD del 22 Luglio 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: M.R. e SS Brindisi Calcio FC - Reg. Prot. 240/TFN-SD
Massima: Mesi 4 di inibizione al Presidente del C. d. A. per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 3, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. IV delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto la Società S.S. Brindisi Football Club S.r.l., entro il termine del 18 marzo 2024, al pagamento in favore dei tesserati degli emolumenti netti relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2024. Nello specifico si segnala che: - a n. 11 tesserati non sono stati corrisposti gli emolumenti netti relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2024 per un ammontare complessivo pari ad Euro 65.327,00; - a n. 6 tesserati non sono stati corrisposti gli emolumenti netti relativi alla mensilità di gennaio 2024, per un importo complessivo pari ad Euro 11.400,72; - a n. 22 tesserati non sono stati corrisposti gli emolumenti netti relativi alla mensilità di febbraio 2024 per un ammontare complessivo pari ad Euro 44.289,00; - a n. 22 tesserati sono stati corrisposti gli emolumenti netti relativi alla mensilità di gennaio 2024 per un ammontare complessivo pari ad Euro 35.913,00 in data 19 marzo 2024, successivamente quindi alla menzionata scadenza federale del 18 marzo 2024; - a n. 2 tesserati 3 Procura Federale sono stati corrisposti gli emolumenti netti relativi alla mensilità di febbraio 2024 per un ammontare complessivo pari ad Euro 3.150,00 in data 19 marzo 2024, successivamente quindi alla menzionata scadenza federale del 18 marzo 2024 con l’applicazione della recidiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 1, del C.G.S. Punti 2 di penalizzazione in classifica alla società, da scontare nel primo campionato utile a partire dalla corrente stagione sportiva oltre ed euro 2.000,00 di ammenda per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, C.G.S. e per responsabilità propria, ai sensi l’art. 33, comma 4, C.G.S. in relazione all’art. 85, lett. C), par. IV delle N.O.I.F., che pone gli obblighi in esame a carico anche alle Società in modo diretto…I fatti risultano oggettivamente e documentalmente provati dagli atti presenti nel fascicolo processuale e, d'altronde, gli stessi fatti non hanno formato oggetto di contestazione da parte della Società deferita, che ha anzi ammesso che i pagamenti sono stati effettuati oltre il termine del 18 marzo 2024 e, comunque, dopo l’ingresso dei nuovi soci nella compagine societaria, risultando conseguentemente accertata l’intervenuta violazione dell’art. 85, lett. C, par. IV, delle NOIF. Quale conseguenza della violazione della richiamata disposizione delle NOIF, l’art. 33, comma 3 del CGS prevede che “ (f) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre”. Questo Tribunale ritiene che, come da consolidata giurisprudenza, il rigoroso assetto normativo apprestato dall’ordinamento sportivo della FIGC a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni delle società nei confronti dei tesserati, trova fondamento nell’esigenza sia di assicurare la costante stabilità economico–finanziaria dei soggetti che partecipano attivamente ai campionati e sia dalla necessità di salvaguardare la par condicio tra tutte le squadre, che potrebbe essere compromessa qualora non venissero immediatamente intercettati e sanzionati eventuali sviamenti finanziari incidenti sulle obbligazioni assunte dalle società, come tali possibile fonte di ingiustificate posizioni di vantaggio. In questo quadro, pertanto, le scadenze dettate dalla normativa federale sono tassative e non derogabili. Nel caso di specie, la violazione dei rigidi precetti federali è evidente, così come è evidente che la stessa debba essere addebitata in termini di responsabilità propria ex art. 4, comma 1 e 33, comma 4, CGS sia all’amministratore unico della società S.S. Brindisi Football Club S.r.l., Sig.ra …, sia alla stessa società S.S. Brindisi Football Club S.r.l., anche per responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, CGS. Per ciò che concerne il trattamento sanzionatorio, il Tribunale ritiene in primo luogo che, nel caso in esame, trovi applicazione l’art. 18 CGS (“Recidiva”), a mente del quale “Salvo che la materia non sia diversamente regolata, alla società, ai dirigenti, ai tesserati della società, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che hanno subito una sanzione per fatti costituenti violazione delle norme federali e che ricevono altra sanzione per fatti della stessa natura nella medesima stagione sportiva, è applicato un aumento della pena determinato secondo la gravità del fatto e la reiterazione delle infrazioni”. E ciò poiché con decisione n. 166 TFNSD del 23 aprile 2024, nell’ambito del Procedimento n. 838pf23-24, il Tribunale ha, infatti, già provveduto a sanzionare sia la sig.ra … che la società S.S. Brindisi Football Club S.r.l. per fatti della stessa natura in quanto appartenenti alla sfera di quelle gestionali ed economico-finanziarie posti in essere nel corso della medesima stagione sportiva 2023/2024, con la conseguenza che il trattamento sanzionatorio deve essere aumentato. Sulla base di una valutazione complessiva della vicenda processuale ed avuto riguardo alla circostanza che le pendenze sono state risolte pur se con pagamenti effettuati comunque successivamente alla scadenza prevista dalle norme di riferimento, la sanzione nei confronti della società S.S. Brindisi Football Club S.r.l. può essere ragionevolmente contenuta in 2 punti di penalizzazione, da scontare nella corrente stagione sportiva 2024/2025 oltre ad un’ammenda di euro 2.000,00 in ragione della recidiva. Con riguardo alla posizione della sig.ra …, il Tribunale reputa equo e ragionevole, in considerazione della connotazione sostanziale della vicenda, irrogare la sanzione di tre mesi di inibizione, aumentati a quattro in ragione della recidiva.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0013/TFN - SD del 17 Luglio 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: M.R. e SS Brindisi Calcio FC - Reg. Prot. 241/TFN-SD
Massima: Mesi 4 di inibizione al Presidente del C. d. A. per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto la Società S.S. Brindisi Football Club S.r.l., entro il termine del 18 marzo 2024, al versamento delle
Irpef e dei contributi Inps, relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2024, per un importo complessivo rispettivamente di Euro 37.651,00 e di Euro 71.760,00 con l’applicazione della recidiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 1, del C.G.S. Punti 4 di penalizzazione in classifica alla società, da scontare nel primo campionato utile a partire dalla corrente stagione sportiva oltre ed euro 2.000,00 di ammenda per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, C.G.S. e per responsabilità propria, ai sensi l’art. 33, comma 4, C.G.S. in relazione all’art. 85, lett. C), par. V delle N.O.I.F., che pone gli obblighi in esame a carico anche alle Società in modo diretto…I fatti, nella loro materialità, risultano comprovati dalle risultanze emergenti dal fascicolo processuale e non hanno formato oggetto di contestazione da parte della Società deferita. Il Tribunale accerta conseguentemente l’intervenuta violazione dell’art. 85, lett. C, par. V, delle NOIF, a mente del quale le società devono documentare alla FIGC secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite: … - entro il 16 marzo di ciascun anno l’avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera dovuti per il quarto bimestre (1° gennaio28/29 febbraio) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati. Quale conseguenza della violazione della richiamata disposizione NOIF, l’art.33, comma 4, lett.f) CGS prevede che il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett.g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre. Secondo consolidata giurisprudenza (cfr. TFN, n. 159/2022 – 23; id., n. 163/2022 – 23; id., n. 16/2023 – 24; CFA, SSUU, n. 103/2022 – 23), la ragione giustificativa del rigoroso assetto normativo apprestato dall’ordinamento sportivo FIGC a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni delle società nei confronti dei tesserati - e del conseguente obbligo di riversamento delle ritenute fiscali e contributive – trova fondamento nell’esigenza, da un lato, di assicurare la costante stabilità economico – finanziaria dei soggetti che partecipano attivamente ai campionati, dall’altro, di salvaguardare la par condicio tra tutte le squadre, che potrebbe essere compromessa qualora non venissero immediatamente intercettati e sanzionati eventuali sviamenti finanziari incidenti sulle obbligazioni assunte dalle società, come tali possibile fonte di ingiustificate posizioni di vantaggio.
In questo quadro, pertanto, le scadenze dettate dalla normativa federale sono tassative e non derogabili…Per ciò che concerne il trattamento sanzionatorio, il Tribunale accerta in primo luogo che deve trovare applicazione l’art. 18 CGS, a mente del quale “Salvo che la materia non sia diversamente regolata, alla società, ai dirigenti, ai tesserati della società, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che hanno subito una sanzione per fatti costituenti violazione delle norme federali e che ricevono altra sanzione per fatti della stessa natura nella medesima stagione sportiva, è applicato un aumento della pena determinato secondo la gravità del fatto e la reiterazione delle infrazioni”. Con decisione n. 214/TFNSD – 2023-2024, il Tribunale ha già provveduto a sanzionare sia la sig.ra …., sia la società S.S. Brindisi Football Club S.r.l. per fatti della stessa natura (mancato riversamento delle ritenute Irpef e Inps in relazione agli emolumenti dovuti ai tesserati nel bimestre novembre/dicembre 2023 entro il termine federale del 16 febbraio 2024) posti in essere nel corso della medesima stagione sportiva 2023/2024, con la conseguenza che il trattamento sanzionatorio deve essere aumentato. Sulla base di una valutazione complessiva della vicenda processuale ed avuto riguardo alla circostanza che i pagamenti delle ritenute Irpef e Inps sono intervenuti soltanto nel luglio 2024 (come da documentazione versata in atti dai soggetti deferiti), la sanzione nei confronti della società S.S. Brindisi Football Club S.r.l. può essere ragionevolmente contenuta in quattro punti di penalizzazione, da scontare nella corrente stagione sportiva 2024/2025 oltre ad un’ammenda di euro 2.000,00 in ragione della recidiva. Con riguardo alla posizione della sig.ra …., il Collegio reputa equo e ragionevole, in considerazione della connotazione sostanziale della vicenda, irrogare la sanzione di tre mesi di inibizione, aumentati a quattro in ragione della recidiva.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0012/TFN - SD del 16 Luglio 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: A.M. e US Alessandria Calcio 1912 Srl - Reg. Prot. 234/TFN-SD
Massima: Mesi 4 di inibizione al Presidente del C. d. A. per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto la società U.S. Alessandria Calcio S.r.l., entro il termine del 18 marzo 2024, al versamento delle rate Irpef relative al piano di rateazione in essere, di cui all’art. 1, comma 160 della L. n. 197/2022, in scadenza nel bimestre gennaio-febbraio 2024 per un importo complessivo di euro 80.004,66 con l’applicazione della recidiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 1, del C.G.S. Punti 2 di penalizzazione in classifica alla società, da scontare nel primo campionato utile a partire dalla corrente stagione sportiva oltre ed euro 2.000,00 di ammenda per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, C.G.S. e per responsabilità propria, ai sensi l’art. 33, comma 4, C.G.S. in relazione all’art. 85, lett. C), par. V delle N.O.I.F., che pone gli obblighi in esame a carico anche alle Società in modo diretto…Mette subito conto evidenziare che la Corte federale d’appello, con decisione n. 131/CFA/2023-2024, in vicenda analoga alla presente ha affermato che: “Gli artt. 33, comma 4, del CGS e 85 delle NOIF, lett. c), par. V, trovano applicazione anche nell’ipotesi di una rateazione in corso. Se una società è tenuta al pagamento degli ordinari contributi INPS riferibili ad un determinato bimestre, la società stessa sarà viepiù tenuta, entro la stessa data, a provvedere al pagamento delle rate che ricadano in quel bimestre di contributi INPS relativi a precedenti annualità in relazioni ai quali la società si è giovata di un pluriennale piano di ammortamento. Ragionando diversamente la società trarrebbe il doppio giovamento di vedersi rateizzare le somme dovute e di poter provvedere al pagamento delle rate senza rispettare i termini stabiliti per i competitori con ciò violando, tra l’altro, i principi della lealtà sportiva e la par condicio di tutti i partecipanti alla competizione ed impedendo agli organi a ciò deputati di effettuare i suindicati monitoraggi e verifiche. Ci si troverebbe dinanzi a un controllo inadeguato e inefficiente se alla Federazione e alla Co.Vi.So.C. potessero tranquillamente occultarsi le vicende relative a eventuali rateizzazioni con l’Agenzia delle Entrate, sia pure fino al momento in cui si arrivi a una decadenza dal beneficio. E ciò, in quanto l’inadempimento relativo al pagamento dei contributi INPS nei confronti dei dipendenti e collaboratori è un oggettivo indice (secondo la normativa organizzativa della FIGC) della stabilità economica e finanziaria delle società, tanto da presidiarne il regolare adempimento con l’indicazione di precisi termini ed (anche) obblighi di comunicazione periodica all’autorità federale di controllo (Co.Vi.So.C.), nonché come precondizione per l’ottenimento del titolo idoneo all’iscrizione al campionato successivo (CFA, SS.UU., n. 78/2022-2023) (Nel caso si specie la Corte ha ritenuto che, una volta acclarato il mancato pagamento entro la data federale del 16 febbraio 2024 di talune rate scadute a novembredicembre 2023 per contributi INPS, il Tribunale di primo grado avrebbe dovuto applicare, oltre agli artt. 4 e 6 CGS, anche la sanzione minima prevista dall’art. 33, comma 4, CGS dei due punti di penalizzazione in classifica).” Secondo il recentissimo orientamento della CFA, cui il Tribunale intende aderire e dare continuità, dunque anche il mancato pagamento entro le scadenze previste dalle norme federali di talune delle rateazioni scadute nel bimestre precedente, in disparte il titolo per il quale siano state previste (INPS e/o IRPEF), costituisce violazione del precetto di cui al richiamato art. 85 delle NOIF e comporta la sanzione minima prevista dall’art. 33, comma 4, CGS dei due punti di penalizzazione in classifica.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0258/TFN - SD del 18 Giugno 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: – J.T. e Spal Srl - Reg. Prot. 242/TFN-SD
Massima: Mesi 3 di inibizione al Presidente del C.d.A. per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto la società SPAL Srl, entro il termine del 18 marzo 2024, al versamento delle ritenute Irpef, relative alle mensilità di gennaio e febbraio 2024, per un importo complessivo di Euro 340.488,75, e dei contributi Inps, relativi alla mensilità di febbraio 2024, per un importo complessivo di Euro 232.531,00. Penalizzazione di punti di penalizzazione in classifica, da scontare nel primo campionato utile a decorrere dalla prossima stagione sportiva a carico della società a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS e di responsabilità propria, ai sensi l’art. 33, comma 4, del CGS, in relazione all’art. 85, lett. C), par. V delle NOIF…Dalla documentazione depositata in atti, emerge difatti che la società SPAL ha provveduto al pagamento delle ritenute Irpef, relative alle mensilità di gennaio e febbraio 2024 e dei contributi Inps, relativi alla mensilità di febbraio 2024, solo in data 20.04.2024. Tale pagamento è, quindi, stato effettuato in violazione del termine del 18 marzo 2024 previsto dalle NOIF. L’intervenuto pagamento tardivo non rileva ai fini dell’esenzione della responsabilità in quanto, come noto, per l’ordinamento sportivo il mancato pagamento nel termine e il tardivo pagamento sono fattispecie equiparate (cfr. CFA, n. 62/2019-2020). Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte di Appello Federale, «è irrilevante che l’obbligazione, sia pur tardivamente, sia stata comunque adempiuta sia perché la fattispecie incriminatrice si è già interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento dell’obbligazione stessa (sotto il profilo materiale), sia perché il pagamento tardivo non è previsto dal Codice di giustizia sportiva come causa (sopravvenuta) di esclusione della punibilità (sotto il profilo soggettivo)» (CFA, n. 104/2023-2024). Sussiste, pertanto, la violazione da parte dei deferiti delle contestate violazioni del CGS. Con riferimento al profilo sanzionatorio, il Tribunale ritiene congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale, atteso che le stesse risultano conformi al dettato normativo, con la precisazione che, in virtù del carattere di afflittività che esse devono avere, la sanzione dei punti di penalizzazione deve essere scontata nel primo campionato utile a decorrere dalla prossima stagione sportiva. Nell’attuale stagione sportiva, difatti, la penalizzazione irrogata non muterebbe il posizionamento di undicesima della società nella classifica finale, al di fuori delle zone play-off e play-out.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0132/CFA del 17 Giugno 2024 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare n. 216 del 2.05.2024
Impugnazione – istanza: – Procura federale/U.S. Alessandria calcio1912 S.r.l.
Massima: Accolto il reclamo della procura federale e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irrogata alla società la sanzione della penalizzazione di complessivi punti 6 (sei) in classifica da scontarsi nella prossima stagione sportiva a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del C.G.S. ed a titolo di responsabilità propria, ai sensi l’art. 33, comma 4, del C.G.S., in relazione all’art. 85, lett. C), par. V, delle N.O.I.F. deferita per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 16 febbraio 2024, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2023, nonché per il permanere del mancato pagamento, alla data del 16 febbraio 2024, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps, relativi al bimestre precedente. Nello specifico, si segnalava che la Società, in relazione al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2023: 1) ha effettuato il versamento delle ritenute Irpef relative alle mensilità di novembre e dicembre 2023 per un importo complessivo pari ad euro 38.824,00, solo in data 19 febbraio 2024, successivamente, quindi, alla menzionata scadenza federale del 16 febbraio 2024; 2) ha effettuato il versamento delle rate Irpef relative al piano di rateazione in essere con l’Agenzia delle entrate, di cui all’art. 1, comma 160, della L. n. 197/2022, in scadenza nel bimestre novembre-dicembre 2023 per un importo complessivo di euro 80.004,66, solo in data 19 febbraio 2024, successivamente, quindi alla menzionata scadenza federale del 16 febbraio 2024; 3) ha effettuato il versamento dei contributi Inps relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2023 per un importo complessivo pari ad euro 81.691,00, solo in data 19 febbraio 2024, successivamente, quindi, alla menzionata scadenza federale del 16 febbraio 2024; inoltre la Società, in relazione al permanere, alla data del 16 febbraio 2024, del mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi al bimestre precedente (già scaduto al 18 dicembre 2013): 1) ha effettuato il versamento delle ritenute Irpef relative alla mensilità di settembre 2023 per un importo 16.446,38 Euro, solo in data 19 febbraio 2024, successivamente quindi alla menzionata scadenza federale del 16 febbraio 2024; 2) ha effettuato il versamento delle rate Irpef relative al piano di rateazione in essere, di cui all’art. 1, comma 160 della L. n. 197/2022, in scadenza nel bimestre settembre-ottobre 2023 per un importo complessivo di euro 80.004,66, solo in data 19 febbraio 2024, successivamente quindi alla menzionata scadenza federale del 16 febbraio 2024; 3) ha effettuato il versamento dei contributi Inps relativi alla mensilità di ottobre 2023 per un importo di euro 47.825,00 Euro, solo in data 19 febbraio 2024, successivamente, quindi, alla menzionata scadenza federale del 16 febbraio 2024…La violazione di tali adempimenti è presidiata dall’art. 33 del CGS, rubricato “Infrazioni relative ad emolumenti, ritenute, contributi e Fondo di fine carriera”, il quale - per quanto di interesse nella vicenda allo scrutinio di questa Corte - al comma quarto pone a carico delle Società di Serie C l’obbligo di pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps, relativi agli emolumenti corrisposti a tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare, la norma stabilisce alla lett. d) che il mancato pagamento del solo terzo bimestre (1° novembre - 31 dicembre) comporta l’applicazione della sanzione della penalizzazione in classifica di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), nella misura minima di due punti e dispone alla lett. e) che il mancato pagamento del terzo bimestre e di uno di quelli precedenti comporta l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 8, comma 1 lett. i), ossia l’esclusione dal campionato di competenza e l’assegnazione a campionato di categoria inferiore. Va subito annotato, al fine di sgomberare il campo da suggestioni fuorvianti, che quest’ultima disposizione non presenta alcuna attinenza con la fattispecie in esame, difettandone i presupposti applicativi. Come reso palese dal suo tenore letterale, la norma, alla voce e), sanziona l’omesso pagamento del terzo bimestre e di uno dei bimestri precedenti, ossia dei versamenti dovuti per due interi bimestri, condizione che non ricorre nel caso di specie. Difatti, è pacifico dagli atti e dalle deduzioni delle parti che la Società sportiva ha omesso il versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi all’intero terzo bimestre novembre - dicembre 2023, ma ha omesso il versamento delle ritenute Irpef relative alla sola mensilità di settembre 2023 e dei contributi INPS relativi alla sola mensilità di ottobre 2023. Non senza ragione, quindi, come chiaramente enunciato dalle dichiarazioni rese a verbale dell’udienza del primo grado, in presenza di un inadempimento parziale dei versamenti dovuti per il bimestre precedente a quello in scadenza, le richieste sanzionatorie della Procura federale sono limitate all’applicazione della sanzione della penalizzazione in classifica prevista alla lett. g) dell’art. 8, senza estendersi alla più grave misura dell’esclusione della Società dal campionato di competenza, di cui alla lett. i) dello stesso art. 8. IV) Quanto sopra, se vale a reputare non integrato l’illecito disciplinare di cui all’art. 33, comma 4, lett. e), CGS, concretabile soltanto in presenza di omesso versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps per due interi bimestri (il terzo e uno di quelli precedenti), non consente tuttavia di ritenere condivisibile la conclusione del giudice di primo grado, che dopo aver scartato l’ipotesi di inadempimento che porterebbe alla esclusione dal campionato di competenza, ha tratto da tale corretta premessa l’erroneo convincimento circa l’impossibilità di ravvisare un’autonoma violazione nella reiterazione alla successiva scadenza dell’inadempimento (parziale) già osservato nel bimestre precedente. In particolare, il TFN ha escluso la responsabilità della Società deferita in relazione all’addebito del permanere dei mancati pagamenti inerenti alle mensilità del bimestre precedente, in ragione del fatto che, per la suindicata omissione, la società era stata già sanzionata con la decisione n. 0168/TFNSD-2023-2024 e, di conseguenza, per il principio del ne bis in idem, la stessa non potrebbe nuovamente essere punita per “lo stesso fatto contestato”. In tal modo il primo giudice ha di fatto considerato l’inadempimento originario e il protrarsi dello stesso inadempimento come un’unica condotta illecita, cui ha ritenuto, in coerenza con l’impostazione seguita, potersi correlare una sola, e non duplicabile, sanzione. Detto profilo della decisione si palesa erroneo. La Corte ha già avuto modo di interrogarsi sulla questione se il fatto disciplinarmente rilevante sia unico (mancato pagamento degli importi relativi al primo bimestre e di quelli precedenti, ove non assolti prima), ovvero se la fattispecie astratta prevista dalla norma in riferimento contempli due autonomi fatti disciplinarmente rilevanti (con conseguente autonoma e reciproca indipendenza del mancato versamento degli importi del primo bimestre e della permanenza dell’omesso pagamento relativo ai bimestri precedenti). Distinzione da cui discendono effetti diversi sulla sanzione irrogabile: se unica è la fattispecie astratta contemplata e conseguentemente violata, anche la sanzione è unica; se la fattispecie astratta contempla due fatti autonomi e sono accertate effettivamente due violazioni, anche le sanzioni devono essere due. L’art. 85, lett. C), par. V, comma 1, delle N.O.I.F. prevede che a ogni scadenza bimestrale le società debbano comunicare alla FIGC non soltanto l’avvenuto pagamento delle “ritenute Irpef, dei contributi Inps e del fondo di fine carriera” relativi alle mensilità del bimestre in scadenza, ma anche l’avvenuto versamento relativo alle mensilità (“quelle”) precedenti “ove non assolte prima”. La norma è funzionale a garantire l’attivazione dei controlli dell’Autorità federale circa la regolarità e la tempestività dei versamenti entro prefissati termini, come preciso indicatore della stabilità economica-finanziaria delle società sportive. In prima approssimazione, può affermarsi che la finalità della norma è diretta ad assicurare che, a ciascuna scadenza bimestrale, la Federazione debba poter accertare una condotta duplice, consistente nel versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativo alle mensilità del bimestre in attuale scadenza e nell’avvenuto pagamento di eventuali pregresse debenze relative a mensilità scadute e non ancora corrisposte. La ricostruzione del formante nel senso di configurare non una condotta unica, ma due autonomi fatti disciplinarmente rilevanti è consona non soltanto al tenore letterale dell’art. 85, lett. C), par. V, comma 1, ma risponde anche all’esigenza di garantire la stabilità economica e finanziaria dei partecipanti ai campionati nazionali, come parametro fondamentale, da verificare “nel continuo”, attraverso l’informativa periodica, nel rispetto della par condicio con le altre compagini sportive partecipanti alla competizione. Non è dubbio, infatti, che la disposizione sia diretta a assicurare l’obiettivo di un attento controllo sull’equilibrio economicofinanziario delle società di calcio professionistiche a garanzia del regolare svolgimento dei campionati. Nello sviluppo di consimili argomentazioni, queste Sezioni Unite hanno riconosciuto che la permanenza del debito relativo a bimestri precedenti integra una violazione autonoma rispetto all’omesso adempimento originario, escludendo che la sanzione irrogata per la violazione iniziale possa valere ad esentare dalla responsabilità connessa al perdurare dell’inadempimento alle scadenze susseguenti, quasi che la sanzione comminata per il primo inadempimento possa “coprire” tutti i successivi inadempimenti e legittimare il protrarsi di condotte irregolari da parte delle Società sportive. E’ stato quindi affermato il principio che, qualora alla scadenza originariamente prevista sia stato omesso il pagamento di ritenute Irpef e di contributi Inps e il relativo debito risulti inevaso anche alla scadenza successiva, il permanere dell'omesso pagamento alla seconda scadenza costituisce un fatto autonomo e diverso dal mancato pagamento originario. Una simile interpretazione della norma, nel senso cioè di ritenere che la stessa prevede due diverse e autonome fattispecie disciplinarmente rilevanti, è coerente, su di un piano generale, con i principi di lealtà e probità sportiva che presidiano l'ordinamento sportivo e, al contempo, sottrae ragionevolmente all'arbitrio delle parti di lasciare inadempiute alcune scadenze debitorie (CFA, SS.UU. n. 73/2021-2022; CFA, SS.UU. n. 123/2022-2023). Nel quadro di operatività dell'obbligo generale di correttezza di cui all'art. 4 CGS, che comprende anche il rispetto dei principi di sana gestione, le suindicate regole normative rendono affatto prevedibile la doppia risposta sanzionatoria. Questa, del resto, riflette la diversa, e particolare, lesività sul piano disciplinare che l’art. 33, comma 4, del CGS riconnette alle violazioni consistenti nel mancato pagamento del solo terzo bimestre (lett. d) e nel mancato pagamento del terzo bimestre in scadenza e di uno di quelli precedenti (lett. e), situazione quest’ultima che la norma eccezionalmente punisce con la sanzione dell’esclusione dal campionato di competenza. La particolare gravità di questa sanzione risponde, verosimilmente, all’esigenza di garantire la completa regolarità di tutti i pagamenti bimestrali alla chiusura dell’anno solare, come conferma, da un lato, la maggiore tolleranza rivelata dalla tenuità delle sanzioni previste per omissioni anche plurime qualora occorse nei primi quattro bimestri dell’anno solare (lett. a, f, g, h) e, dall’altro, il progressivo aggravamento per le inadempienze riferibili agli ultimi due bimestri solari (lett. c, e). Sotto altro profilo, si osserva che l’obiettivo perseguito tramite l’irrogazione di una sanzione disciplinare è sempre quello di reprimere adeguatamente la condotta illecita e di prevenirne la reiterazione. Quest’ultima, qualora intervenga in un arco temporale diverso da quello precedentemente osservato e sanzionato, integra un fatto nuovo, non identico al precedente. Di conseguenza, diversamente da quanto ritenuto nella decisione reclamata, non può ritenersi sussistente alcuna violazione del ne bis idem in relazione al fatto che per il mancato pagamento delle ritenute Irpef di settembre 2023 e dei contributi INPS di ottobre 2023 la società era stata già sanzionata. Difetta, nella specie, il presupposto per l’operatività del divieto di ne bis in idem, la cui matrice richiede che il fatto storico oggetto di giudicato sia il medesimo di quello oggetto della nuova iniziativa disciplinare. Invece, l’omissione del pagamento costituisce condotta per sua natura ripetibile alle successive scadenze e la sua reiterazione integra, quindi, un fatto distinto occorso in un arco temporale diverso da quello già sanzionato, con la conseguenza che la diversità della condotta esclude che possa esservi ostacolo alla instaurazione di un nuovo procedimento disciplinare per la condotta successiva. Come sopra annotato, l’art. 33 del CGS diversifica le condotte illecite (mancato pagamento di un solo bimestre, mancato pagamento di un bimestre e di quelli precedenti, mancato pagamento di un bimestre e di uno precedente), prevedendo per le singole fattispecie un particolare regime sanzionatorio, che varia dalla misura minima di due punti di penalizzazione a quella massima dell’esclusione dal campionato. La norma distingue l’omesso pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riferiti ad un solo bimestre, dall’omissione che interessi invece plurime mensilità, consentendo al giudice di adeguare la misura della penalizzazione alla quantità dei versamenti omessi. La sanzione è pertanto ragionevolmente rapportata – nella sistematica del Codice – nella misura di 1 (un) punto per ogni mese e per ognuno dei singoli mancati versamenti (in tal senso SS.UU. n. 108/2023/2024; n. 108/2022/2023). Sotto il profilo sistematico ciò vale a configurare l’autonomia delle violazioni con il connesso regime sanzionatorio diretto a realizzare, per la società resasi responsabile di quelle violazioni, lo scopo proprio retributivo della pena e anche un conseguente effetto di deterrenza; allo stesso tempo si concreta l’esigenza di garantire alle altre società, che partecipano allo stesso campionato, la regolarità dello stesso, ripristinando la par condicio nelle competizioni agonistiche (in tal senso da ultimo CFA, SS.UU., n. 47/2021-2022 e giurisprudenza richiamata). Ne deriva che, in accoglimento del primo motivo del reclamo, alla Società sportiva deve irrogarsi, in aggiunta alla sanzione riferita al bimestre novembre-dicembre già comminata dal TFN nella misura di due punti per il mancato versamento delle ritenute IRPEF e di due punti per il mancato versamento dei contributi INPS, l’ulteriore penalizzazione di due punti, da scontare anch’essa nella prossima stagione sportiva, nel senso di 1 (un) punto per ogni mese e per ognuno dei singoli mancati versamenti relativi alle ritenute Irpef per la mensilità di settembre 2023 e ai contributi Inps per la mensilità di ottobre 2023. V) Il secondo motivo di reclamo deve invece giudicarsi inammissibile. Occorre premettere che, in presenza di più motivi di reclamo alcuni dei quali siano sufficientemente precisati nei loro elementi essenziali, il difetto di determinazione di altro motivo formulato nel medesimo atto, comporta l’improponibilità di questo, ma non anche del reclamo nella sua interezza. Tanto premesso, va osservato che, a differenza del primo motivo del reclamo con il quale la Procura federale ha chiesto di riformare la decisione impugnata nella parte in cui ha irrogato quattro punti di penalizzazione e di disporre a carico della Società la sanzione nella misura complessiva di sei punti di penalizzazione in classifica, nel secondo motivo la Procura federale si è limitata a censurare l’erroneità della decisione impugnata, nella parte in cui, dopo aver riconosciuto la fondatezza dell’addebito relativo all’omesso versamento, entro il termine del 16 febbraio 2024, delle rate Irpef in scadenza nel bimestre novembre-dicembre e relative al piano di rateazione concordato con l’Agenzia delle entrate, ha affermato l’irrilevanza di detta condotta per ritenuta non riconducibilità della stessa al disposto di cui all’art. 33, comma 4, del CGS. Il motivo di appello contiene la richiesta di riformare la decisione del Tribunale federale nazionale in punto di irrilevanza dell’addebito relativo al mancato versamento delle rate Irpef relative al piano di rateazione in essere in scadenza nel bimestre novembre-dicembre 2023, “ferma restando sul punto la statuizione sotto il profilo sanzionatorio, su cui non si interpone gravame”. In tale quadro si impone alla Corte di valutare se sia stato o meno rispettato il modello legale d’introduzione del giudizio che richiede una modalità di formulazione della domanda idonea alla corretta instaurazione del contradditorio, che il giudice sportivo deve assicurare ai sensi dell’art. 50, primo comma, CGS. Nello scrutinare la conformità del motivo di reclamo al modello legale, l’identificazione dell’oggetto della domanda va peraltro operata avendo riguardo all’insieme delle indicazioni contenute nell’atto, producendosi l’inammissibilità quando, all’esito del predetto scrutinio, il petitum risulti incerto o del tutto mancante. Occorre anche tener conto che quest’ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che impone al reclamante di specificare l’oggetto delle sue richieste, al fine di porre la parte deferita nelle condizioni di conoscere e di apprestare adeguate e puntuali difese e, al contempo, offrire al giudicante contezza non solo delle ragioni della domanda, ma anche del contenuto che ne forma oggetto. Nel procedere all’esame del motivo, si può subito rilevare che esso è esclusivamente dedicato ad illustrare le ragioni della domanda, ma con l’espressa precisazione che il motivo di gravame non è diretto a contestare sul punto la statuizione sanzionatoria recata dalla decisione gravata. Il motivo si limita a richiedere alla Corte di qualificare la condotta della Società in termini di violazione di cui all’art. 85, lett. C), punto V, e di cui all’art. 33, comma 4, del CGS, ma con l’espressa richiesta di non comminare una corrispondente misura sanzionatoria. Ancora nel corso della discussione odierna, il rappresentante della Procura ha confermato che il motivo è stato formulato “al di là del profilo sanzionatorio”, con ciò volendo ribadire che, per la violazione di cui trattasi, non vi è alcuna richiesta di riforma della decisione con l’irrogazione di una sanzione aggiuntiva rispetto a quella di sei punti di penalizzazione formulata con il primo motivo del reclamo con riguardo alle altre violazioni contestate. In pratica, il secondo profilo di doglianza articolato nel reclamo postula la disamina della sua astratta fondatezza, all’unico fine di veder dichiarata l’erroneità della tesi esposta nella decisione impugnata circa l’irrilevanza disciplinare della condotta tenuta dalla Società in punto di omesso versamento del rateo Irpef. Tuttavia la mera deduzione di un (preteso) profilo di erroneità di un’argomentazione giuridica è inammissibile in assenza della corrispondente domanda di riforma del dispositivo sanzionatorio della decisione e ciò tanto più nel caso in cui la parte dichiari espressamente di non intendere interporre gravame sul punto. In tale contesto, la generica aspettativa all’astratta affermazione dell’erroneità di una determinata tesi giuridica non è sufficiente a consentire la positiva esperibilità del reclamo, che deve essere sempre finalizzato a conseguire un risultato concreto attraverso la riforma della portata prescrittiva della decisione. Non è invece ammessa un’iniziativa giudiziaria che si sostanzi nella mera richiesta di formulazione di un parere teorico circa la correttezza di una determinata interpretazione del formante normativo. Nel processo sportivo (art. 47 CGS) la legittimazione attiva è caratterizzata dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c., vale a dire dalla prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del reclamante e dall’effettiva utilità che potrebbe derivare a quest’ultimo dall’accoglimento del gravame. Nella specie, l’impostazione difensiva della reclamante non risponde a detti requisiti, atteso che l’azione proposta difetta del petitum sostanziale non contenendo alcuna richiesta di riforma della decisione nel senso dell’applicazione a carico della Società della sanzione non comminata in primo grado. La sussistenza dell’interesse al ricorso, inteso quale bisogno effettivo di tutela giurisdizionale, costituisce una condizione dell’azione ex art. 100 c.p.c., nel senso che l’annullamento degli atti gravati deve risultare idoneo ad arrecare al ricorrente una qualche effettiva utilità. Di talché, se non vi è domanda di annullamento della decisione di primo grado, il reclamo proposto non è in grado di arrecare alla parte alcun vantaggio sostanziale, neppure di carattere strumentale e la relativa domanda deve essere conseguentemente considerata inammissibile. In conclusione, il reclamo della Procura federale deve essere accolto in parte con conseguente applicazione della sanzione di un punto di penalizzazione in classifica in relazione all’omesso versamento delle ritenute Irpef relative alla mensilità di settembre 2022 e di un punto in classifica in relazione all’omesso versamento dei contributi INPS relativi alla mensilità di ottobre 2022. La decisione del TFN deve essere confermata nel resto, il che conduce alla penalizzazione complessiva di punti 6 in classifica da scontare nella prossima stagione sportiva.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0257/TFN - SD del 17 Giugno 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: – A.M. e US Alessandria Calcio 1912 Srl - Reg. Prot. 235/TFN-SD
Massima: Mesi 2 e giorni 15 di inibizione presidente del C.d.A. per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1 e 33, comma 3, CGS in relazione a quanto previsto dall'art. 85, lett. C), par. IV, NOIF per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto la predetta società sportiva, entro il termine del 18 marzo 2024, al pagamento in favore del tesserato …. degli emolumenti netti relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2024 con l'aggravante della recidiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 1, CGS nonché a carico di U.S. Alessandria Calcio 1912 s.r.l. per rispondere di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, CGS, per l'appartenenza del soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e per rispondere di responsabilità propria, ai sensi dell'art. 33, comma 3, CGS, in violazione all'art. 85, lett. C), par. IV, NOIF, con l'aggravante della recidiva ai sensi e per gli effetti del citato art. 18, comma 1, CGS. Punti 2 di penalizzazione in classifica, da scontare nel primo campionato utile a decorrere dalla prossima stagione sportiva e ammenda di euro 1.000,00 alla società a titolo di responsabilità diretta e propria ai sensi dell'art. 33, comma 3, CGS…Il Collegio intende dar seguito alla propria recente decisione n. 0211/TFN/SD- 2023/2024, proprio relativa agli stessi deferiti ed emessa a definizione del procedimento disciplinare n. 833pf23-24, sulla cui base è stata contestata la recidiva, peraltro non appellata, secondo la quale nell'ipotesi in cui i pagamenti dovuti dalle società sportive debbano intervenire entro un termine perentorio, l'eventuale adempimento tramite bonifico bancario potrà ritenersi perfezionato non già alla data della sua esecuzione, bensì a quello- eventualmente anche non coincidente- in cui venga fissata la valuta di addebito, richiamando sul punto la decisione della CFA, Sez. 1, n. 110/2021-2022. In quest'ultima, ai fini di ritenere estinta l'obbligazione di pagamento eseguita tramite bonifico bancario Home Banking, è dato rilievo non solo alla data di esecuzione dello stesso, ma all'indicazione della data contabile e della valuta in pari data e comunque entro il termine previsto dall'ordinamento. Solo in tal caso il sodalizio sportivo può ritenersi adempiente, a prescindere dalla data di accreditamento del bonifico al beneficiario, avendo definitivamente perso la disponibilità materiale e giuridica della somma da pagare al calciatore; argomentazione reiterata, sia pur solo in un inciso (la fattispecie esaminata era infatti diversa e relativa ad un pagamento ad un tesserato tramite assegno bancario successivo ad un lodo), nella decisione n. 0056/CFA- 2023-2024, richiamata dai deferiti. Orbene, esaminando il dettaglio di bonifico eseguito dal sodalizio sportivo tramite Home Banking risulta evidente che lo stesso è stato eseguito a tarda ora (18,54) quando è notorio che l'Istituto di Credito non è operativo e pertanto non v'è alcuna materiale possibilità di darvi esecuzione nel giorno 18 marzo 2024, contrariamente agli altri due bonifici per emolumenti eseguiti nello stesso giorno in quanto evidentemente ordinati in orari compatibili con l'esecuzione. Inoltre, emerge che la disposizione di bonifico non indica la richiesta di "istantaneo" con la quale, a prescindere dalla concreta esecuzione, si denota la volontà per il debitore di adempiere immediatamente alla sua obbligazione con contestuale privazione della provvista corrispondente dal conto corrente. Infine neppure risulta indicata la data di valuta del bonifico a favore del beneficiario richiesta dal correntista, sempre a prescindere dalla concreta esecuzione, cui normalmente consegue l'effettiva privazione della provvista dal conto corrente. Non può così stupire che la Banca di Asti abbia considerato l'ordine serale come pervenuto il 19 marzo (data di reale presa in carico), abbia riconosciuto la valuta da tale data e regolato l'operazione il giorno 20, secondo ordinari ed usuali tempi tecnici. Tale condotta dell'Istituto di Credito non risulta neppure contestata dal sodalizio sportivo in quanto ragionevolmente eseguita sulla base delle norme che regolano il rapporto di conto corrente ed i pagamenti eseguiti su detto conto. Ne consegue che U.S. Alessandria Calcio 1912 s.r.l. non è stata privata della disponibilità materiale e giuridica della somma di Euro 6.484,00= sino al giorno 19 marzo 2024, data successiva di un giorno alla scadenza del termine, risultando così fondato l'addebito. Infatti a mente dell'art. 33, comma 3, CGS "Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti a favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare ... lett. f) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quarto bimestre (1° gennaio - 29 febbraio) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g) a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre...". A sua volta l'art. 85, lett. C, par. IV, NOIF prevede che "1. Le società devono documentare alla F.I.G.C secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite: ...entro il 16 marzo l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità del quarto bimestre (1° gennaio- 28/29 febbraio) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, lavoratori, dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati ...". Non può revocarsi in dubbio che detti termini siano perentori e presidiati da sanzione tabellata e che riguardino "tutti" gli emolumenti, e pertanto che la normativa citata trovi applicazione anche al caso di specie in cui U.S. Alessandria Calcio 1912 s.r.l. ha omesso il tempestivo pagamento degli emolumenti per un solo tesserato, avendo invece onorato gli altri per un esborso ben superiore. L'accertato ritardo nell'assolvimento dell'obbligo rispetto alla scadenza codificata, anche se breve (un solo giorno di ritardo), non assume alcun rilievo sotto il profilo del perfezionamento dell'infrazione perché "l'ordinamento sportivo richiede l'assoluta regolarità dei versamenti al fine di dimostrate l'affidabilità delle società iscritte ai campionati tanto da presidiarne la corretta ottemperanza con l'indicazione di precisi termini di scadenza (art. 85 NOIF) ed obblighi di comunicazione all'autorità federale di controllo (Co.Vi.So.C.), sanzionandone, altresì, con severità la violazione (art. 33 CGS)". La ragione di tale interesse risiede nell'esigenza primaria di garantire la stabilità economica e finanziaria delle società sportive partecipanti ai campionati, come parametro fondamentale da monitorare e verificare di continuo, "nonché di assicurare la regolarità della competizione che risulterebbe chiaramente alterata da comportamenti diretti a potenziare la capacità sportiva in danno del rispetto delle regole fiscali e previdenziali e, quindi, di convivenza sociale e sportiva" (Decisione n. 0177 /TFNSD del 18.3.2024)….Conseguentemente, ai fini della commisurazione della sanzione, il Collegio, richiamando quanto esposto, ritiene obbligata in assenza di deroghe normative, per quel che riguarda la società U.S. Alessandria Calcio 1912 s.r.l., vista la responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, CGS per le condotte tenute dal suo legale rappresentante e la responsabilità propria, ai sensi dell'art. 33, comma 3, CGS, l'irrogazione della sanzione minima edittale nella misura di due punti di penalizzazione in classifica che, per essere afflittiva, va scontata nel primo campionato utile a decorrere dalla prossima stagione sportiva. A questa sanzione va aggiunta quella scaturente dall'aggravante ex art. 18, comma 1, CGS per la recidiva nelle commissione di fatti della stessa natura nella medesima stagione sportiva (violazioni di natura gestionale ed economiche-finanziarie) neppure contestata, che in ragione della peculiarità del caso, viene contenuta nell'ammenda di Euro 1.000,00=.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0131/CFA del 12 Giugno 2024 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale- Sezione disciplinare n. 0215 del 2 maggio 2024
Impugnazione – istanza: – Procura federale/Fermana football club s.r.l.
Massima: Accolto il reclamo proposto dalla Procura Federale e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, e in sostituzione dell'ammenda di € 3.000,00 irrogata alla società la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nella prossima stagione sportiva a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal Presidente del CdA per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V), delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per il mancato versamento, entro il termine del 16 febbraio 2024, dell’ammontare complessivo di Euro 9.474, riferito alle rate in scadenza nel periodo novembre-dicembre 2023 riguardanti una rateazione dei contributi INPS in essere con Agenzia delle entrate riscossione, in quanto rimangono sempre tardivi i pagamenti che sono intervenuti successivamente a causa della decadenza delle stessa dalla rottamazione-quater e dalla precedente rateizzazione che era stata revocata ex lege…Una volta accertato che la scadenza federale del 16 febbraio 2024, di cui all’art. 85, lett. C, paragrafo V, delle NOIF, non era stata effettivamente ottemperata dalla Fermana football club srl, il Tribunale avrebbe dovuto considerare che la portata dell’art. 85, lett. c), par. V, comma 1, e quindi dell’art. 33, comma 4, CGS, è onnicomprensiva e che quindi trova applicazione anche nel caso di eventuali rateizzazioni e relativi mancati pagamenti. Secondo i principi già accolti dalla giurisprudenza di questa Corte, allora, in caso di “rateazione con l’ente esattore Agenzie delle Entrate, eventuali rate scadute e non pagate ricomprendenti contributi INPS vanno ricondotte all’art. 85, lett. c), par. 5, comma 1, nella parte in cui prevede genericamente e in modo omnicomprensivo che a ogni scadenza bimestrale deve essere avvenuto e documentato il versamento (oltre che delle ritenute Irpef, dei contributi INPS e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del precedente bimestre) anche di «quelle precedenti ove non assolte prima», senza che rilevi se il mancato pagamento debba far decadere dal beneficio della rateizzazione e senza che rilevi se, per scelta del contribuente, la rateazione ricomprenda anche ulteriori voci” (in argomento cfr. CFA Sez. Unite n. 78/CFA/2022-2023/B poi confermata dal Collegio di garanzia dello sport con decisione n. 44/2023; cfr. anche CFA Sez. Unite n. 97/CFA/2022-2023/B poi confermata dal Collegio di garanzia dello sport con decisione n. 78/2023; e cfr. CFA Sez. Unite n. 108/CFA/2022-2023/D - 2022-2023). Di qui, secondo la Procura federale, l’inevitabile applicazione non solo degli artt. 4 e 6 del CGS, ma anche dell’art. 33, comma 4, CGS, con irrogazione di una sanzione pari almeno ad una penalizzazione di due punti in classifica…Andando comunque con ordine, la decisione del Tribunale federale merita innanzitutto di essere riformata nella parte in cui essa nega la sussumibilità del mancato rispetto di una rateizzazione per contributi INPS nell’ambito di applicazione dell’art. 85, lett. C, paragrafo V, delle NOIF e dell’art. 33, comma 4, CGS. In argomento, come correttamente evidenziato dalla Procura federale, deve essere confermato l’orientamento univoco già espresso da questa Corte che ha trovato peraltro piena eco nelle decisioni del Collegio di garanzia dello sport. L’art. 85, lett. C, paragrafo V, delle NOIF, nell’accompagnare le scadenze bimestrali (via via previste) con l’obbligazione di provvedere al pagamento anche delle competenze “precedenti, ove non assolte prima”, estende la propria portata applicativa a qualunque obbligazione (Irpef o INPS) relativa anche a periodi precedenti (appunto), ancorché poi oggetto di rateizzazioni e le cui rate siano scadute o scadano con il bimestre in considerazione. Una qualunque rateizzazione, in altri termini, si affianca – scadenza per scadenza – ai bimestri considerati dall’art. 85, lett. C, paragrafo V, delle NOIF e deve essere parimenti assolta nei termini previsti dalla norma. Dunque, eventuali rate che scadano a novembre-dicembre devono essere necessariamente corrisposte entro il 16 febbraio dell’anno successivo così come appunto previsto dal già citato art. 85, lett. C, paragrafo V, delle NOIF. Allo stesso tempo, come correttamente evidenziato dalla Procura federale, a presidio della norma sostanziale (art. 85 NOIF) è posto l’art. 33 CGS. Per quanto qui interessa, tale ultima disposizione prevede – al comma 4, lett. d) – che “[l]e società di Serie B e di Serie C sono tenute al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi INPS e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. […] d) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo terzo bimestre (1° novembre‐31 dicembre) comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica”. Sotto tale profilo, allora, non vi è ragione per non confermare il principio più volte affermato da questa Corte per cui “[n]on può, allora, dubitarsi che gli artt. 33, comma 4, del CGS e 85 delle NOIF, lett. C), par. V trovino applicazione anche nell’ipotesi di una rateazione in corso. Se, come detto, una società è tenuta al pagamento degli ordinari contributi INPS riferibili [ad un determinato bimestre], la società stessa sarà vieppiù tenuta, entro la stessa data, a provvedere al pagamento delle rate [che ricadano in quel bimestre] di contributi INPS relativi a precedenti annualità in relazioni ai quali la società si è giovata di un pluriennale piano di ammortamento. Ragionando diversamente la società trarrebbe il doppio giovamento di vedersi rateizzare le somme dovute e di poter provvedere al pagamento delle rate senza rispettare i termini stabiliti per i competitori con ciò violando, tra l’altro, i principi della lealtà sportiva e la par condicio di tutti i partecipanti alla competizione ed impedendo agli organi a ciò deputati di effettuare i suindicati monitoraggi e verifiche”. Ci si “troverebbe dinanzi a un controllo inadeguato e inefficiente se alla Federazione e alla Co.Vi.So.C. potessero tranquillamente occultarsi le vicende relative a eventuali rateizzazioni con l’Agenzia delle Entrate, sia pure fino al momento in cui si arrivi a una decadenza dal beneficio. E ciò, in quanto l’inadempimento relativo al pagamento dei contributi INPS nei confronti dei dipendenti e collaboratori è un oggettivo indice (secondo la normativa organizzativa della FIGC) della stabilità economica e finanziaria delle società, tanto da presidiarne il regolare adempimento con l’indicazione di precisi termini ed (anche) obblighi di comunicazione periodica all’autorità federale di controllo (Co.Vi.So.C.), nonché come precondizione per l’ottenimento del titolo idoneo all’iscrizione al campionato successivo” (cfr. in particolare CFA, Sez. Unite, n. 78/CFA/20222023/B già citata). Nel caso specifico, una volta acclarato il mancato pagamento entro la data federale del 16 febbraio 2024 di talune rate scadute a novembre-dicembre 2023 per contributi INPS, il Tribunale di primo grado avrebbe dovuto applicare, oltre agli artt. 4 e 6 CGS, anche la sanzione minima prevista dall’art. 33, comma 4, CGS dei due punti di penalizzazione in classifica. Sotto tale profilo, dunque, la decisione di primo grado deve quindi essere riformata….Va in proposito richiamato che la rottamazione-quater è disciplinata dall’art. 1, comma 231 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Ai sensi, in particolare, dei commi 240 e 243 dell’art. 1 appena citato è così previsto: per un verso, “a seguito della presentazione della dichiarazione [di adesione alla rottamazione], relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto: […] b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione” (così in particolare il comma 240); e per altro verso, alla data della prima rata di rottamazione “le dilazioni sospese ai sensi del comma 240, lettera b) [cioè le dilazioni relative ai debiti per i quali è stata chiesta la rottamazione], sono automaticamente revocate” (così in particolare il comma 243). Premessa, dunque, la netta distinzione tra una rateizzazione ordinaria (ottenuta ai sensi dell’art. 19 del DPR 29.09.1973 n. 602), da un lato, e la definizione agevolata di cui alla rottamazione-quater, dall’altro lato, la norma prevede che, una volta presentata la domanda di adesione alla rottamazione-quater, le precedenti rateizzazioni ordinarie sono sospese fino alla scadenza della prima o unica rata della rottamazione-quater. Ma al raggiungimento di una tale data (quella di pagamento della prima rata della rottamazione-quater) le rateizzazioni ordinarie in corso, relative ai debiti per i quali sia stata accolta la rottamazione-quater, si intendono automaticamente revocate. Ed ovviamente non sono più efficaci. Per essere più chiari, le originarie rateizzazioni prima si sospendono, in attesa dell’approvazione dell’adesione alla rottamazionequater (che per vero non è automatica), e poi sono revocate. La norma in commento, quindi, contrariamente a quanto sostenuto dalla Fermana football club srl, non prevede che in caso di mancato pagamento della rottamazione-quater sia possibile riprendere la precedente rateizzazione. In proposito, il disposto dell’ulteriore comma 244 dell’art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è chiarissimo ed è di segno esattamente opposto a quanto sostenuto dalla società: “[i]n caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 232 [cioè la rottamazione-quater], la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero”. L’eventuale decadenza dalla rottamazione-quater determina il riaddebito al contribuente dell’intero carico dovuto, con avvio delle attività di riscossione ad opera dell’Agenzia di riscossione, senza che possano più avere effetto le rateizzazioni pregresse che, ai sensi del già richiamato comma 243 dell’art. della legge n. 197/2022, si considerano automaticamente revocate. Solo in caso di mancato accoglimento – ab origine – della domanda di adesione alla rottamazione-quater (cioè, di inefficacia originaria dell’ingresso nella rottamazione e non di decadenza da essa per inadempimento), può essere ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione originario. E ciò, secondo una logica chiaramente agevolativa della rottamazione-quater, nel senso della facoltà di scelta concessa al contribuente. Il contribuente – in altri termini – può scegliere se restare con la propria rateizzazione originaria o chiedere la rottamazione-quater, godendo quindi della riduzione di interessi e sanzioni previsti per una tale modalità di esdebitazione. Ma il caso del mancato accoglimento iniziale dell’istanza di rottamazione da parte dell’Amministrazione è fenomeno diverso dall’accoglimento della rottamazione e dal successivo inadempimento alla rottamazione stessa ad opera del contribuente. Ove la rottamazione venga rifiutata, allora il contribuente conserva la possibilità di riprendere la precedente rateizzazione che è solo sospesa (in attesa dell’approvazione dell’adesione alla rottamazione). Ove invece la rottamazione venga accolta, come è avvenuto per la Fermana football club srl, allora la precedente rateizzazione ordinaria viene automaticamente meno (“è automaticamente revocata” dice la norma ai commi 243 e 244) e il contribuente resta obbligato a rispettare solo la rottamazionequater (che evidentemente ha scelto e gli è stata accordata) non potendo più riprendere la vecchia rateizzazione….La Fermana football club srl, dunque, una volta ricevuto l’accoglimento della domanda di rottamazione-quater (fatto pacifico) e una volta decaduta da tale rottamazione per il mancato pagamento della prima rata ad essa relativa (fatto anch’esso pacifico), è anche decaduta dalla originaria rateizzazione. E per quel che qui interessa, al 16 febbraio 2024, la società non aveva provveduto al pagamento delle rate scadenti a novembre dicembre 2023. Rate che, nel frattempo, dovevano considerarsi scadute e non invece ancora efficaci e sospese. Irrilevante è anche la circostanza che la società abbia poi ripreso spontaneamente il pagamento delle rate dell’originaria rateizzazione. Ciò semmai, consentirà alla Fermana football club srl di ottenere una nuova rateizzazione del proprio debito per contributi INPS a mente dell’art. 15-bis del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 in ragione del quale, per l’appunto: “[i]n caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate fino [al 16 luglio 2022], il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate”. Ma una tale nuova rateizzazione, se e quando ottenuta dalla Fermana football club srl, non può incidere sull’avvenuto inadempimento della scadenza federale del 16 febbraio 2024. L’unica che qui rileva…Non è in discussione che la pregressa rateizzazione fosse stata inizialmente sospesa. Ma qui rileva che tale rateizzazione è stata revocata per via della rottamazione-quater. E quest’ultima è stata a sua volta inadempiuta ed è anch’essa decaduta senza che si potesse “tornare indietro” a rateizzazioni ormai revocate. Come già detto, con il risultato finale di non aver mai soddisfatto per tempo la scadenza federale. In conclusione, si può sintetizzare quanto avvenuto come segue: la Fermana football club srl aveva inizialmente ottenuto una propria rateizzazione comprendente il debito INPS poi oggetto del deferimento. La società procedeva quindi a presentare la domanda per la rottamazione-quater. Tale domanda veniva accolta, con ciò sospendendo le rate precedentemente dovute. Tuttavia, la società non pagava le rate previste per la rottamazione-quater e dunque, alla scadenza della prima rata, decadeva sia dalla rottamazione-quater, sia ancora dalla precedente rateizzazione che invero veniva revocata ex lege. A quel punto, la società riprendeva autonomamente la pregressa rateizzazione pagando il 15 marzo 2024 le “rate scadute (novembre, dicembre, gennaio e febbraio)” ma un simile comportamento (che potrà tornare utile per future nuove rateizzazioni) non consente di ritenere adempiuta la scadenza federale che era già maturata. Semmai, è significativo leggere proprio nelle difese della società che: “successivamente la società Fermana F.C. Srl, non riuscendo ad adempiere al pagamento degli importi relativi alle prime tre rate della rottamazione entro il termine del 20/03/2024, ha provveduto a riprendere la rateizzazione precedentemente in essere con Agenzia delle Entrate Riscossione pagando le rate scadute (novembre, dicembre, gennaio e febbraio) in data 15/03/2024”. Premesso allora che, alla fine, la stessa Fermana football club srl è costretta ad ammettere che le rate pregresse di novembredicembre 2023 (oggetto di deferimento) erano inevitabilmente già “scadute”, resta indiscutibile che il termine federale del 16 febbraio 2024 non è mai stata assolto. Quanto da ultimo alla sanzione da applicare ex art. 85 delle NOIF, lett. C), par. V e art. 33, comma 4, del CGS non può che farsi applicazione degli arresti della giurisprudenza già sopra ampiamente richiamati: in particolare è vero che “la locuzione ‘almeno due punti’ non consente alcun sindacato agli organi di giustizia perché l’avverbio ‘almeno’ sancisce un limite edittale minimo al di sotto del quale non può scendersi neppure all’esito di valutazioni su attenuanti o altre circostanze di esonero di responsabilità. Milita in tale direzione anche un ragionamento a contrario laddove, ad esempio, la norma stabilisse una sanzione con la locuzione ‘fino a 10 punti’, cioè fissando un tetto massimo, e ciò tanto perché la certezza della sanzione deve essere ben chiara nel suo ‘effetto fisarmonica’, costruendo, cioè, un tracciato, con una linea di partenza ed una di traguardo, all’interno del quale e solo in quella forbice operare una rimodulazione della sanzione in un senso o nell’altro” (cfr. in argomento il Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 42/2020). E ciò in quanto l’ordinamento sportivo, nella sua parte sanzionatoria, è solo parzialmente e cum grano salis, assimilabile a quello penale. Invero, mentre per quest’ultimo, la funzione (non assorbente ma certamente) principale della pena è – per esplicito dettato costituzionale – la rieducazione (rectius: risocializzazione) del condannato, per l’ordinamento sportivo la sanzione ha essenzialmente scopo e funzione retributiva, e restauratrice della par condicio nelle competizioni agonistiche. Di talché sembra conseguente ipotizzare, in tale ultimo ordinamento, la sussistenza di una differenza sostanziale tra le sanzioni a carico delle persone e quelle a carico delle società, con specifico riferimento a quelle consistenti nella attribuzione di “punti negativi” in classifica. Le prime, connotate da finalità essenzialmente retributive (ma anche con funzione generalpreventiva), devono essere calibrate in ragione della gravità dell’infrazione, ma anche della personalità dell’agente (desumibile da molteplici indicatori: intensità del dolo, grado della colpa, eventuale recidiva, comportamento post factum ecc.); le seconde non possono non tener conto dell’immanente conflitto (agonistico) di interessi tra i vari attori della competizione. Conseguentemente mentre, nel primo caso, il giudicante certamente può determinare in concreto la sanzione facendo largo uso delle circostanze – tanto aggravanti quanto attenuanti – aumentando notevolmente o diminuendo, anche al di sotto del minimo, la sanzione in concreto da applicare, nel secondo, viceversa, tale potere discrezionale egli deve necessariamente contenere in limiti più angusti, potendo senza dubbio esercitarlo nell’ambito della gamma sanzionatoria prevista dai limiti edittali, ma non oltre, salva esplicita, eventuale (e derogatoria) previsione normativa. La ragione è quella cui si è fatto prima cenno: la sanzione della penalizzazione in termini di punti di classifica viene certamente ad incidere nella sfera del sanzionato, ma ha un immediato riflesso nei confronti dei competitori, che potranno essere – più o meno – avvantaggiati dall’handicap che il giudice ha decretato nei confronti del trasgressore. E proprio perché, in tal caso, la sanzione si traduce in un danno, in termini di classifica, per una squadra e, conseguentemente, in un vantaggio per le altre, essa deve essere assistita da un maggior grado di certezza in riferimento alla sua graduazione; il che comporta la insormontabilità dei limiti edittali (CFA, SS.UU., n. 89/2019-2020).
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0218/TFN - SD del 3 Maggio 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: – – A.M. e US Alessandria Calcio 1912 Srl - Reg. Prot. 200/TFN-SD
Massima: Euro 1.500,00 di ammenda all’amministratore della società per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1 del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. IV, comma 4 delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per aver provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti a quattro tesserati relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2023, per un importo pari a euro 20.449,00, attraverso bonifici bancari addebitati su un conto corrente della società …S.r.l. direttamente riconducibile alla proprietà della Società, diverso dal conto corrente dedicato al pagamento di emolumenti, ritenute fiscali e contributi previdenziali. Euro 1.500,00 di ammenda alla società a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, per il comportamento dell’Amministratore Unico ed a titolo di responsabilità propria della violazione dell’art. 33, comma 4, del CGS in relazione all’art. 85, lett. C), par. IV) delle NOIF…La condotta documentata e incontestata nella sostanza da parte dei deferiti, rappresenta una violazione in materia gestionale ed economica degli artt. 4, comma 1 e 31, comma 1, CGS in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), paragrafo IV. Emolumenti ed incentivi all’esodo delle NOIF il quale, al punto 4, espressamente prevede che “I suddetti emolumenti ed incentivi all’esodo devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico, utilizzando i conti correnti dedicati indicati dalle società al momento dell’iscrizione al Campionato”. Sotto il profilo sanzionatorio, valutate le circostanze del caso ed anche in considerazione dei precedenti di questa sezione, appaiono congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale, pienamente conformi al dettato normativo, non potendo trovare spazio le giustificazioni fornite dalla difesa dei deferiti.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0217/TFN - SD del 2 Maggio 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: – – M.R. e Brindisi FC Srl - Reg. Prot. 195/TFN-SD
Massima: Mesi 2 di inibizione all’amministratore della società “per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 3, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. IV), delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver versato, a favore di alcuni tesserati, entro il termine del 16 febbraio 2024, gli emolumenti relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2023; nello specifico si segnala che la società: - ha corrisposto a n. 7 tesserati gli emolumenti netti relativi alle suddette mensilità per un ammontare complessivo pari a 59.565,83 euro in data 19 febbraio 2024, successivamente quindi alla menzionata scadenza federale (id est 16 febbraio 2024). Penalizzazione di punti 2 in classifica da scontare nella prossima stagione sportiva. alla società a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, per il comportamento dell’Amministratore Unico ma non anche a titolo di responsabilità propria della violazione dell’art. 33, comma 3 del CGS.…Quanto alla ricorrenza della violazione contestata, è principio acquisito ed affermato dalla giurisprudenza endofederale (sia da parte di questo Tribunale sia da parte della Corte Federale d’Appello) che, nella materia oggetto del deferimento in discussione, non rileva, al fine di ritenere violata la normativa posta a fondamento del deferimento stesso, che il pagamento non sia avvenuto oppure sia avvenuto tardivamente rispetto al termine dettato dalla normativa federale; termine da ritenersi perentorio, anche al fine di garantire la par condicio delle società interessate e, conseguentemente, anche la regolarità dei relativi Campionati (“integrandosi l’infrazione in virtù del dato obiettivo del mancato pagamento entro il termine, posto che, già in tal caso, si registra un vulnus al principio di parità nella competizione visto che il club che non adempie tempestivamente si arroga un vantaggio, nei confronti delle concorrenti, precluso dall’ordinamento” - ex plurimis, le sentenze della CFA, Sez. I, nn. 62/2019-2020; 110/2020-2021; 47/20212022; 49/2021-2022; 32/2022-2023; 55/2023-2024). Pertanto e precisamente, il mancato pagamento nel termine e il tardivo pagamento sono fattispecie equiparate (cfr. CFA, n. 62/2019-2020), ed «è irrilevante che l’obbligazione, sia pur tardivamente, sia stata comunque adempiuta sia perché la fattispecie incriminatrice si è già interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento dell’obbligazione stessa (sotto il profilo materiale), sia perché il pagamento tardivo non è previsto dal Codice di giustizia sportiva come causa (sopravvenuta) di esclusione della punibilità (sotto il profilo soggettivo)» (CFA, n. 104/2023-2024). Con riferimento al profilo sanzionatorio, il Tribunale ritiene congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale, peraltro contenute nel minimo edittale a carico della società. Detta sanzione di due punti di penalizzazione in classifica va irrogata, per garantire il principio dell’effettività ed afflittività della stessa, con effetto nella prossima stagione sportiva, attesa l’attuale situazione della società, ultima in classifica con un consistente distacco dalla altre che la precedono.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0216/TFN - SD del 2 Maggio 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: – A.M. e US Alessandria Calcio 1912 Srl - Reg. Prot. 199/TFN-SD
Massima: Mesi 1 di inibizione all’amministratore della società per violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 16 febbraio 2024, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2023 (ma non anche per il permanere del mancato pagamento, alla data del 16 febbraio 2024, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps, relativi al bimestre precedente). Nello specifico, si segnala che la Società, in relazione al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2023: 1) ha effettuato il versamento delle ritenute Irpef relative alle mensilità di novembre e dicembre 2023 per un importo complessivo pari ad euro 38.824,00, solo in data 19 febbraio 2024, successivamente, quindi, alla menzionata scadenza federale del 16 febbraio 2024; 2) ha effettuato il versamento delle rate Irpef relative al piano di rateazione in essere, di cui all’art. 1, comma 160 della L. n. 197/2022, in scadenza nel bimestre novembre-dicembre 2023 per un importo complessivo di euro 80.004,66, solo in data 19 febbraio 2024, successivamente, quindi alla menzionata scadenza federale del 16 febbraio 2024; 3) ha effettuato il versamento dei contributi Inps relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2023 per un importo complessivo pari ad euro 81.691,00, solo in data 19 febbraio 2024, successivamente, quindi, alla menzionata scadenza federale del 16 febbraio 2024; inoltre la Società, in relazione al permanere, alla data del 16 febbraio 2024, del mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi al bimestre precedente: 1) ha effettuato il versamento delle ritenute Irpef relative alla mensilità di settembre 2023 per un importo 16.446,38 Euro, solo in data19 febbraio 2024, successivamente quindi alla menzionata scadenza federale del 16 febbraio 2024; 2) ha effettuato il versamento delle rate Irpef relative al piano di rateazione in essere, di cui all’art. 1, comma 160 della L. n. 197/2022, in scadenza nel bimestre settembre-ottobre 2023 per un importo complessivo di euro 80.004,66, solo in data 19 febbraio 2024, successivamente quindi alla menzionata scadenza federale del 16 febbraio 2024; 3) ha effettuato il versamento dei contributi Inps relativi alla mensilità di ottobre 2023 per un importo di euro 47.825,00 Euro, solo in data 19 febbraio 2024, successivamente, quindi, alla menzionata scadenza federale del 16 febbraio 2024. Penalizzazione di punti 4 in classifica da scontare nella prossima stagione sportiva alla società a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, per il comportamento dell’Amministratore Unico ed a titolo di responsabilità propria della violazione dell’art. 33, comma 4, del CGS in relazione all’art. 85, lett. C), par. V) delle NOIF…Dalla documentazione depositata in atti è, infatti, emerso che i deferiti non hanno provveduto, nei termini regolamentari e, dunque, entro il 16 febbraio 2023, al versamento delle ritenute IRPEF relative alle mensilità di novembre e dicembre 2023 per un importo complessivo pari ad € 38.824,00 ed al versamento dei contributi INPS relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2023 per un importo complessivo pari ad € 81.691,00. Né hanno versato la rata relativa al piano di rateazione IRPEF in essere per un importo complessivo di € 80.004,66. Il che, tuttavia, non rileva, ai fini del presente procedimento in quanto il fatto non risulta sanzionato dall’art. 33, comma 4, CGS. Ai fini della decisione, occorre evidenziare che, per quanto d’interesse, ai sensi dell’art. 33, comma 4, del C.G.S. “Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare: (……) c) il mancato pagamento del solo terzo bimestre (1° novembre - 31 dicembre) comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica”. L’art. 85, lett. C), par. V, delle N.O.I.F. prevede che “1. Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il 16 del secondo mese successivo alla chiusura del (……..) - terzo bimestre (1° novembre - 31 dicembre), l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e Fondo Fine Carriera, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati”. Calando siffatte disposizioni nella fattispecie in esame, è evidente e documentalmente provato che la società deferita (e, per essa, anche il suo Presidente ed A.D.) non ha provveduto al pagamento delle ritenute IRPEF e INPS, dovute per il bimestre 1° novembre - 31 dicembre 2023 entro il termine, fissato dalla normativa federale, del 16 febbraio 2024. Il mancato pagamento di ritenute IRPEF e contributi INPS è assunto dall’ordinamento sportivo a indicatore della stabilità economica e finanziaria delle società sportive, tanto, come detto, da presidiarne il regolare adempimento con l’indicazione di precisi termini di adempimento e obblighi di comunicazione all’autorità federale di controllo (Co.Vi.So.C.). La ragione di tale interesse risiede nella esigenza di garantire la stabilità economica e finanziaria delle società partecipanti ai campionati, come parametro fondamentale da monitorare e verificare nel continuo, nonchè di assicurare la regolarità della competizione che risulterebbe chiaramente alterata da comportamenti diretti a potenziare la capacità sportiva (con acquisizione di calciatori di alta validità, come tali maggiormente onerosi) in danno del rispetto delle regole fiscali, previdenziali e, quindi, di convivenza sociale e sportiva. Del tutto irrilevante, ai fini della sussistenza della responsabilità disciplinare de qua, risulta la sussistenza, al 16 febbraio 2024, sul cassetto fiscale della società deferita di crediti totali per un importo complessivo di € 535.879,50. La circostanza che il 16 febbraio 2024 il sodalizio abbia predisposto tutte le operazioni concernenti gli adempimenti fiscali e tributari e che tale versamento non sarebbe andato a buon fine “a causa di un improvviso e non preventivabile blackout” appare anch’essa irrilevante in assenza di un’attestazione, in tal senso, da parte dell’Agenzia delle Entrate che comprovi il blackout non risultando, dal punto di vista probatorio, sufficiente la consulenza di parte depositata dai deferiti. L’eventuale blackout non può, in ogni caso, che incidere nei rapporti tra la Società e l’Agenzia delle Entrate, mentre, per quanto d’interesse in questa sede, non si può che far riferimento alla data del 19 febbraio 2024 per il pagamento di IRPEF ed INPS. Di contro non si ritiene che possa affermarsi la responsabilità del sig. …. e della U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l. in relazione all’addebito del permanere dei mancati pagamenti inerenti al bimestre precedente. Questo Tribunale, infatti, con decisione n. 0168/TFNSD-2023-2024, del 7 marzo 2024, confermata dalla Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite (decisione n. 108 CFA del 18 aprile 2024) ha accertato che la violazione relativa all’omesso versamento IRPEF ed INPS fosse limitata ad un solo mese e non già all’intero bimestre, con ciò sanzionando l’omissione. Non potendosi, tuttavia, configurare, un’ipotesi di permanenza di inadempimento che porterebbe alla esclusione dal campionato di competenza, non può che evidenziarsi che, in relazione alla suindicata omissione, la società sia stata già sanzionata e, di conseguenza, per il principio del ne bis in idem la stessa non potrà essere nuovamente punita per lo stesso fatto contestato. Conseguentemente, ai fini della commisurazione della sanzione, il Collegio ritiene, per quel che riguarda la società U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l., congrua la sanzione minima edittale per il bimestre contestato nella misura di due punti per il mancato versamento delle ritenute IRPEF e di due punti per il mancato versamento dei contributi INPS, trattandosi di due violazioni autonome ciascuna da sanzionare con due punti di penalizzazione. Questo Tribunale, al fine di garantire in concreto adeguatezza ed effettività al principio di afflittività della sanzione, ritiene, inoltre, che la penalizzazione vada scontata nel corso della prossima stagione sportiva. La possibilità dello slittamento della penalizzazione in una stagione successiva a quella in corso è, infatti, previsto allo scopo di assicurare l’effettiva afflittività della sanzione, come indica con chiarezza l’art. 8, comma 1, lettera g) del Codice di giustizia sportiva: “se la penalizzazione del punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione in corso, è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente” (in tal senso, tra le atre, CFA, SS.UU., n. 19-2020/2021). Nella fattispecie de qua, considerato che la società U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l., ultima in classifica, è già matematicamente retrocessa, applicare la sanzione nella corrente stagione sportiva renderebbe del tutto priva di afflittività la penalizzazione irrogata. Peraltro, risulta, sul punto, del tutto apodittica ed indimostrata la richiesta dei deferiti di irrogazione per la corrente stagione sportiva in quanto, secondo la linea difensiva, la penalizzazione applicata per la prossima stagione potrebbe “pregiudicare” un eventuale ripescaggio della società stessa. Si è, infatti, in presenza di una mera ipotesi, futura ed eventuale, come tale non valutabile al momento della presente decisione.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0215/TFN - SD del 2 Maggio 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: – S.U. e Fermana Football Club Srl - Reg. Prot. 202/TFN-SD
Massima: Mesi 2 di inibizione al presidente del CDA della società per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V), delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per il mancato versamento, entro il termine del 16 febbraio 2024, dell’ammontare complessivo di Euro 9.474, riferito alle rate in scadenza nel periodo novembre-dicembre 2023 riguardanti una rateazione dei contributi INPS in essere con Agenzia delle Entrate – Riscossione; nello specifico si segnalava che la società effettuava il versamento delle rate in scadenza nel periodo novembre – dicembre 2023 riguardanti una rateazione dei contributi Inps in essere con Agenzia delle Entrate – Riscossione per un importo pari a 9.474,00 euro solo in data 15 marzo 2024, successivamente quindi alla menzionata scadenza federale (id est 16 febbraio 2024). Euro 3.000,00 di ammenda alla società a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, per il comportamento dell’Amministratore Unico ma non anche a titolo di responsabilità propria della violazione dell’art. 33, comma 4, del CGS in relazione all’art. 85, lett. C), par. V) delle NOIF.…La vicenda riguarda il mancato pagamento di una rata della rateizzazione di contributi INPS da parte della Società deferita ed è certamente complessa per la molteplicità di interventi normativi susseguitisi nel tempo con conseguenti differimenti/proroghe dei relativi termini; i debiti contributivi – oggetto del deferimento - sono infatti stati inseriti in un primo momento in una richiesta di rateazione, presentata seguendo l’ordinaria procedura di dilazione di cartelle esattoriali, in un secondo momento invece – così come consentito – sono stati inclusi nell’istanza di rottamazione o definizione agevolata - nella fattispecie "rottamazione quater" ex L. 197/22. Ciononostante, pur nel detto complesso quadro normativo, risulta pacifico che la scadenza federale del 16 febbraio 2024, di cui all’art. 85, lett. C, paragrafo V, delle NOIF, relativa al pagamento della somma di € 9.474,00 della rata in scadenza per il periodo novembre-dicembre 2023, non sia stata ottemperata dalla deferita. Sul punto le difese della Società non possono condividersi, in primo luogo perché è acclarato che alla scadenza federale del 16 febbraio 2024 non fosse stato ancora effettuato alcun pagamento imputabile alla rateazione ordinaria e/o alla rottamazione quater, in secondo luogo perché a quella data nemmeno sussisteva alcun nuovo termine per poter provvedere al detto pagamento tramite la procedura prevista dalla rottamazione quater. Ed invero solo successivamente alla scadenza del termine federale del 16 febbraio 2024, con Legge del 23 febbraio 2024 n. 18 di conversione del Decreto-Legge n. 145/2023, l’ordinamento statale ha poi deciso di prorogare (ancora una volta) i termini di pagamento della sanatoria c.d. rottamazione quater (nel cui ambito erano stati inclusi dalla deferita anche i contributi in esame precedentemente rateizzati) fissando il nuovo termine del 15 marzo 2024. Orbene, in tale complesso quadro deve una volta di più ribadirsi che l’ordinamento sportivo risulta del tutto autonomo e distinto da quello statale; i termini e gli adempimenti federali sono invero inderogabili e comunque non soggiacciono acriticamente ed automaticamente ad eventuali modifiche da parte di altri Ordinamenti o Autorità. In materia di versamenti e pagamenti contributivi la giustizia sportiva ha infatti precisato che “l’ordinamento sportivo richiede l’assoluta regolarità dei versamenti al fine di dimostrare l’affidabilità delle società iscritte ai campionati tanto da presidiarne la corretta ottemperanza con l’indicazione di precisi termini di scadenza (art. 85 NOIF) e obblighi di comunicazione all’autorità federale di controllo (Co.Vi.So.C.), sanzionandone, altresì, con severità la violazione. A tal fine, il giudizio circa la regolarità dei versamenti è operato dagli organi federali, prima, e dai giudici sportivi, poi, in modo autonomo senza risentire delle diverse valutazioni eventualmente operate in sede amministrativa dall’Agenzia dell’entrate o dall’INPS (per quanto riguarda i contributi previdenziali). Il mancato rispetto dei termini di versamento del piano di rateazione - cui il debitore sia stato ammesso quanto all’obbligo di pagamento delle ritenute IRPEF - integra la violazione delle norme indicate anche se il ritardo sia minimo o se esso sia stato tollerato dall’ente impositore in quanto, come si è detto, l’ordinamento sportivo compie le proprie valutazioni in autonomia giudicando la condotta alla luce delle norme sportive e tributarie applicabili, senza che rilevino le valutazioni operate in sede amministrativa” (Corte Federale d’Appello n. 108/CFA/2022-2023/D - 2022-2023). La modifica o la proroga delle scadenze inizialmente previste per l’ottemperanza ad una definizione bonaria fiscale (c.d rottamazione) tra l’altro “postuma”, ossia successiva alla scadenza dei termini federali non comporta ovviamente la caducazione o l’automatica modifica di questi ultimi; è evidente che nel caso in esame la deferita abbia deciso di non rispettare il termine federale confidando, a suo rischio e pericolo, nell’emanazione di una successiva nuova proroga o sanatoria fiscale e ritenendo, senza alcuna comunicazione all’Organo federale di controllo, di fatto sospese le scadenze federali del 16 febbraio 2024. Orbene tale comportamento, seppure legittimo e consentito dall’ordinamento statale, certamente contrasta con quello sportivo, soprattutto in relazione ai noti principi di cui all’art. 4 CGS. D’altra parte è noto che i due Ordinamenti, quello sportivo e quello statale, restano ciascuno autonomi e su piani diversi, per cui “in relazione al perseguimento della propria pretesa punitiva nei confronti di propri appartenenti che si sottraggono ai precetti dell'ordinamento settoriale, l'ordinamento sportivo rimane legittimamente impermeabile ad ogni e ciascuna disposizione dell’ordinamento generale astrattamente applicabile alla singola fattispecie, sicché la condotta di un soggetto appartenente all’ordinamento federale, fermo restando l’eventuale accertamento della stessa in altre sedi giudiziarie, può essere diversamente valutata a fini sportivo-disciplinari (cfr. CFA, SS.UU., n. 95/2019-2020)” (Corte Federale d’Appello. n. 105/CFA/2023-2024/C). Il mancato rispetto dei termini federali del 16 febbraio 2024, di cui all’art. 85, lett. C, paragrafo V, delle NOIF, relativi al pagamento della somma di € 9.474,00 delle rate in scadenza dei contributi INPS (periodo novembre-dicembre 2023), e che al momento dei fatti in contestazione non erano né sospesi, né prorogati, costituisce pertanto una violazione dell’art. 4, comma 1, CGS da parte del Presidente …Possono invece condividersi le argomentazioni della deferita circa l’inapplicabilità al caso in esame della contestata violazione ex art. 33, c. 4, del Codice di Giustizia Sportiva; invero, come già precisato da questo Tribunale, la norma citata non sanziona espressamente il mancato versamento delle rate relative ai piani di rateazione INPS ovvero a piani di definizione bonaria (c.d. rottamazioni). In questa sede deve pertanto ravvisarsi la sola responsabilità della società deferita ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio tesserato
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0214/TFN - SD del 2 Maggio 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: – M.R. e Brindisi FC Srl - Reg. Prot. 197/TFN-SD
Massima: Mesi 2 di inibizione all’amministratore della società per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V), delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver versato, entro il termine del 16 febbraio 2024, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2023; nello specifico si segnala che la società ha effettuato il versamento: - delle ritenute Irpef relative alle suddette mensilità per un importo complessivo pari a euro 19.442,00, solo in data 20 febbraio 2024 e quindi successivamente alla menzionata scadenza federale (id est 16 febbraio 2024); - dei contributi Inps relativi alle suddette mensilità per un importo complessivo pari a euro 70.818,00, solo in data 20 febbraio 2024 - successivamente quindi alla menzionata scadenza federale (id est 16 febbraio 2024). Penalizzazione di punti 4 in classifica da scontare nella prossima stagione sportiva alla società a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, per il comportamento dell’Amministratore Unico ed a titolo di responsabilità propria della violazione dell’art. 33, comma 4, del CGS in relazione all’art. 85, lett. C), par. V) delle NOIF…Né rileva, ai fini di un’esenzione della responsabilità, che i detti pagamenti siano stati eseguiti, sia pur mediante compensazione con crediti di imposta, in data 20 febbraio 2024. Come noto, difatti, per l’ordinamento sportivo, il mancato pagamento nel termine e il tardivo pagamento sono fattispecie equiparate (cfr. CFA, n. 62/2019-2020). Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte di Appello Federale, «è irrilevante che l’obbligazione, sia pur tardivamente, sia stata comunque adempiuta sia perché la fattispecie incriminatrice si è già interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento dell’obbligazione stessa (sotto il profilo materiale), sia perché il pagamento tardivo non è previsto dal Codice di giustizia sportiva come causa (sopravvenuta) di esclusione della punibilità (sotto il profilo soggettivo)» (CFA, n. 104/2023-2024). Con riferimento al profilo sanzionatorio, il Tribunale ritiene congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale, atteso che le stesse risultano conformi al dettato normativo, con la precisazione che, in virtù del carattere di afflittività che devono avere le sanzioni comminate dagli organi di giustizia sportiva ai sensi dell’art. 44, comma 5, CGS, la sanzione dei punti di penalizzazione deve essere scontata nel corso della prossima stagione sportiva. Nell’attuale stagione sportiva, difatti, la società …. è ultima in classifica con numerosi punti di distacco dalla penultima. Di conseguenza, far scontare oggi il punto di penalizzazione significherebbe privare del tutto la sanzione irrogata della funzione che gli è propria.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0213/TFN - SD del 2 Maggio 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: – M.R. e Brindisi FC Srl - Reg. Prot. 196/TFN-SD
Massima: Euro 1.000,00 di ammenda all’amministratore della società per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. IV), comma 4, delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per aver corrisposto al tesserato … gli emolumenti relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2023, pari a euro 11.315,00, attraverso bonifico bancario addebitato su un conto corrente societario diverso dal conto corrente dedicato al pagamento di emolumenti, ritenute fiscali e contributi previdenziali. Euro 1.000,00 di ammenda alla società a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, per il comportamento dell’Amministratore Unico ed a titolo di responsabilità propria della violazione dell’art. 33, comma 4, del CGS in relazione all’art. 85, lett. C), par. V) delle NOIF…In ragione di quanto precede devono ritenersi fondati sia gli addebiti contestati …Orbene, i fatti oggetto del deferimento risultano documentalmente provati. Il pagamento degli emolumenti è stato effettuato mediante addebito su un conto corrente societario diverso dal conto corrente dedicato al pagamento di emolumenti, ritenute fiscali e contributi previdenziali in violazione da quanto stabilito dall’art. 85, lett. C), par. IV delle NOIF. Va a questo punto valutato se detta condotta possa integrare la violazione sul piano disciplinare dell’art. 4, comma 1, CGS, così come contestata nell’atto di deferimento. I doveri di lealtà, correttezza e probità, sanciti dall’art. 4, comma 1, CGS, si connotano nei confronti dei soggetti dell’ordinamento sportivo, in maniera più intensa rispetto agli altri soggetti dell’ordinamento generale. Infatti, la disposizione di cui all’art. 4 CGS, non si risolve in una norma di tipo residuale, alla cui applicazione dovrebbe ricorrersi in mancanza di previsioni specifiche, ma costituisce, al contrario, una clausola generale al cui contenuto precettivo i soggetti dell’ordinamento sportivo devono conformare la propria condotta (così, CFA SS.UU., decisione 0110/CFA-2022-2023). “L’art. 4, comma 1, CGS, redatto secondo la tecnica della normazione sintetica, sfugge a una descrizione puntuale delle singole tipologie di comportamento, che presenterebbe l’inconveniente dell’eccesso casistico, per ricorrere a elementi normativi che rinviano a una fonte esterna come parametro per la regola di giudizio da applicare al caso concreto (la lealtà, la probità e la correttezza) secondo il prudente apprezzamento del Giudice” (CFA, SS. UU., n. 90/2022-2023). Il carattere elastico della clausola generale richiede l’individuazione, in base alle circostanze del caso concreto, del precetto specificamente violato giuridicamente rilevante, al fine di ricostruire la regola comportamentale che si sarebbe dovuta tenere. Nel caso in questione, ritiene il Tribunale che la condotta contestata costituisca violazione dell’art. 4, comma 1, CGS in relazione a quanto previsto dalle NOIF sulle modalità di pagamento degli emolumenti, ovvero, che il pagamento debba avvenire esclusivamente a mezzo bonifico, utilizzando i conti correnti dedicati indicati dalle società al momento dell’iscrizione al Campionato. In merito alla responsabilità della società …., incolpata a titolo di responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, CGS, il Collegio osserva che la responsabilità c.d. “diretta” - per cui la società sportiva è chiamata a rispondere direttamente dell’operato di chi la rappresenta – si configura sic et simpliciter per aver il legale rappresentante posto in essere la condotta sanzionata, trovando fondamento, tale tipo di responsabilità, nel rapporto di immedesimazione organica che lega il sodalizio sportivo a colui che, al suo interno, ha il potere di agire in nome di questo.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0211/TFN - SD del 30 Aprile 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: – A.M. e US Alessandria Calcio 1912 Srl - Reg. Prot. 198/TFN-SD
Massima: Mesi 3 di inibizione al Presidente del C.d.A. e Amministratore Delegato per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 3, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. IV delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 16 febbraio 2024, al pagamento in favore di alcuni tesserati degli emolumenti netti relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2023. Nello specifico, si segnala che: 1) a n. 4 tesserati sono stati corrisposti gli emolumenti relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2023, per un importo complessivo pari ad euro 20.449,00, solo in data 19 febbraio 2024, successivamente quindi alla menzionata scadenza federale del 16 febbraio 2024; 2) a n. 4 tesserati sono stati corrisposti gli emolumenti relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2023, per un importo complessivo pari ad euro 15.899,00, in data 19 febbraio 2024, sebbene la Società abbia effettuato le disposizioni di bonifico in data 16 febbraio 2024 ma i relativi pagamenti sono stati eseguiti solo il 19 febbraio 2024, successivamente quindi alla menzionata scadenza federale del 16 febbraio 2024; 3) a n. 5 tesserati sono stati corrisposti gli emolumenti netti relativi alla mensilità di dicembre 2023, per un importo complessivo pari ad euro 11.777,00, in data 19 febbraio 2024, sebbene la Società abbia effettuato le disposizioni di bonifico in data 16 febbraio 2024 ma i relativi pagamenti sono stati eseguiti solo il 19 febbraio 2024, successivamente quindi alla menzionata scadenza federale del 16 febbraio 2024. Punti 2 di penalizzazione in classifica da scontare nella prossima stagione sportiva alla società per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del CGS e per responsabilità propria, ai sensi l’art. 33, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lett. C), par. IV delle NOIF...Secondo l’orientamento affermatosi nella giurisprudenza degli organi di giustizia federali, nell’ipotesi in cui i pagamenti dovuti dalle società sportive debbano intervenire entro un termine perentorio, l’eventuale adempimento tramite bonifico bancario potrà ritenersi perfezionato non già alla data della sua esecuzione, bensì a quello – eventualmente anche coincidente – in cui venga fissata la valuta di addebito (cfr., specificamente sul punto, CFA, Sez. I, n.110/2020-21) Il Tribunale accerta conseguentemente l’intervenuta violazione dell’art. 85, lett. C, par. IV, delle NOIF, a mente del quale “Le società devono documentare alla FIGC secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite: … - entro il 16 febbraio l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità del terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all’esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;…”. Quale conseguenza della violazione della richiamata disposizione NOIF, l’art.33, comma 3, CGS prevede che “ Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e degli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:… d) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo terzo bimestre (1° novembre‐31 dicembre) comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;”. Secondo consolidata giurisprudenza (cfr. TFN, n. 159/2022 – 23; id., n. 163/2022 – 23; id., n. 16/2023 – 24; CFA, SSUU, n. 103/2022 – 23), la ragione giustificativa del rigoroso assetto normativo apprestato dall’ordinamento sportivo FIGC a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni delle Società nei confronti dei tesserati - e del conseguente obbligo di riversamento delle ritenute fiscali e contributive – trova fondamento nell’esigenza, da un lato, di assicurare la costante stabilità economico – finanziaria dei soggetti che partecipano attivamente ai campionati, dall’altro, di salvaguardare la par condicio tra tutte le squadre, che potrebbe essere compromessa qualora non venissero immediatamente intercettati e sanzionati eventuali sviamenti finanziari incidenti sulle obbligazioni assunte dalle società, come tali possibile fonte di ingiustificate posizioni di vantaggio. In questo quadro, pertanto, le scadenze dettate dalla normativa federale sono tassative e non derogabili….Sulla base di una valutazione complessiva della vicenda processuale ed avuto riguardo alla circostanza che i pagamenti dei trattamenti stipendiali, sebbene oltre la scadenza del termine federale, sono comunque stati assicurati dalla società calcistica ai propri tesserati entro un lasso limitato di tempo rispetto alle scadenze negoziali e federali, la sanzione nei confronti della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl, può essere ragionevolmente limitata al minimo edittale di due punti di penalizzazione, da scontare tuttavia nella prossima stagione sportiva allo scopo di assicurare, alla luce dell’attuale sostanziale definitività dei risultati sportivi stagionali, una afflittività effettiva (art. 8, comma 1, lett. g, CGS).
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0109/CFA del 23 Aprile 2024 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, n. 177/TFNSD-2023-2024 del 18 marzo 2024
Impugnazione – istanza: – Taranto Football Club 1927; sig. S.A.
Massima: Confermata la decisione del TFN che ha sanzionato la società con la penalizzazione di punti 2 e l’amministratore unico con l’inibizione di mesi 3 per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, del C.G.S. e 33, comma 4, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. c), par. V, delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver versato, entro il termine del 18 dicembre 2023, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi alle mensilità di settembre e ottobre 2023; nello specifico, la Società, entro la menzionata scadenza federale, non ha effettuato il versamento delle ritenute Irpef relative alle mensilità di settembre e ottobre 2023 per un importo pari a 55.242,30 euro, il versamento della rata Inps del piano di rateazione in essere relativa alla mensilità di ottobre 2023 per un importo di 25.497,00 euro e il versamento dei contributi Inps relativi alle mensilità di settembre e ottobre 2023 per un importo di 73.687,00 euro…Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, dal quale non vi è ragione di discostarsi, la forza maggiore (artt. 1218 e 1256 cod. civ. e art. 45 cod. pen) è indicata dalla dottrina (i predetti codici non ne forniscono definizione) come quel particolare impedimento al compimento di una determinata azione, tale da rendere vano ogni sforzo dell’agente volto al suo superamento; insomma una forza contro la quale il soggetto non è in grado di resistere. Purché, s’intende, il sorgere dell’impedimento o il manifestarsi della forza non siano addebitabili a chi quella condotta avrebbe dovuto tenere. Quindi, la semplice difficoltà di una prestazione monetaria, cioè qualsiasi causa sopravvenuta che renda più oneroso l'adempimento dell'obbligazione, non esclude la responsabilità per inadempimento. Invero, il debitore, per sottrarsi a tale responsabilità (presunta ex art. 1218 cod. civ.), deve provare l'assoluta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, cioè da una causa obiettiva estranea alla sua volontà: caso fortuito o, appunto, forza maggiore. È ovvio che, nel caso di obbligazione pecuniaria, il debitore non potrebbe mai invocare la distruzione della res (atteso che nulla è più fungibile del denaro), ma dovrebbe, appunto, dimostrare che, in presenza di una causa esterna, imprevista e imprevedibile e nonostante ogni sforzo fatto, la prestazione è “divenuta” impossibile (CFA, SS.UU., n. 90/CFA/2022-2023; n. 89/CFA/2019-2020; n. 88/CFA/2019-2020). È stato anche affermato che per forza maggiore deve intendersi una vis maior cui resisti non potest e quindi un evento originato dalla natura o da un fatto che non può essere preveduto o, anche se preveduto, non può essere impedito, precludendo così di esplicare quella ordinaria diligenza che sarebbe sufficiente per adeguarsi al precetto violato (CFA, Sez. II, n. 119/2017-2018, proprio in materia di mancato versamento di ritenute Irpef). Nel caso di specie non possono integrare l’invocata causa di forza maggiore la mancata utilizzabilità del proprio campo di gioco per le partite casalinghe del 1° e del 15 ottobre 2023 (ancorché determinata da specifiche ordinanze sindacali emanate a tutela della pubblica e privata incolumità conseguenti a danneggiamenti derivati da fatti e/o comportamenti non imputabili alla società e ai suoi tesserati o tifosi, ma dai comportamenti dei tifosi della squadra ospite dell’incontro di calcio del 3 settembre 2023 [Taranto – Foggia]) e i dedotti mancati incassi da essa derivanti, anche sotto l’asserito – ma in realtà neppure provato – venir meno dei contratti di sponsorizzazione pubblicitaria. Infatti, sotto un primo profilo, tali mancati introiti sono cronologicamente collocabili in un periodo (1° ottobre/15 ottobre 2023) sufficientemente lontano rispetto al termine del mancato versamento delle ritenute Irpef e contributi Inps del bimestre settembre/ottobre 2023, termine scadente il 18 dicembre 2023; sotto altro concorrente profilo, poi, proprio rispetto al predetto termine di scadenza, l’inutilizzabilità dello stadio comunale non può essere neppure considerata un fatto imprevisto ed imprevedibile tale da rendere oggettivamente impossibile l’adempimento dell’obbligazione di cui si discute. D’altra parte, come sottolineato dalla sentenza impugnata, i reclamanti neppure hanno provato l’impossibilità oggettiva ed assoluta dell’inadempimento, notoriamente non integrata dalla mera difficoltà economica di adempiere. In merito, il Tribunale ha condivisibilmente rilevato, tra l’altro, che la società ben avrebbe potuto far fronte alla situazione di incolpevolezza rispetto ai mancati incassi con la dovuta diligenza, attraverso - per esempio – un finanziamento straordinario dei soci, anche oneroso…..Al riguardo è sufficiente osservare, per un verso, che oggetto del deferimento è il mancato versamento nei termini regolamentari delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi al bimestre settembre/ottobre 2023 e non già il (mancato o incompleto) pagamento degli emolumenti ai tesserati della società, così che il regolare e corretto adempimento di quest’ultima obbligazione (pagamento degli emolumenti ai propri tesserati) è ininfluente ai fini della presente controversia; mentre, per altro verso, il preteso parziale pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps è del tutto irrilevante ai fini di escludere la responsabilità disciplinare (CFA, SS.UU. n. 108/CFA/2023/2024; n.108/CFA/2022/2023)…..Non vi è ragione, infatti, di discostarsi dalle condivisibili conclusioni raggiunte dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte federale d’appello secondo cui “le circostanze attenuanti di cui all’articolo 13, comma 2, C.G.S., pur atipiche, non possono essere anche generiche, siccome soggette ad un’espressa motivazione da parte del Collegio e, dunque, se prospettate dalla parte, ad una specifica e puntuale verifica e rigorosa allegazione degli elementi eventualmente valorizzabili quali attenuanti” (SS.UU. n. 90/2022/2023; n. 35/2021/2022; n. 88 e 89/2019/2020). D’altro canto, per quanto riguarda le sanzioni previste a carico della società con specifico riferimento a quelle consistenti nella attribuzione di punti negativi in classifica, non è possibile una graduazione che tenga conto della gravità dell’infrazione (così come avviene per le persone fisiche), né è consentito al giudice sportivo quantificare una sanzione inferiore al minimo edittale previsto puntualmente della normativa federale e ciò in ossequio al principio della parità di condizioni tra i soggetti in competizione e all’esigenza di non creare indebite distorsioni dei campionati (SS.UU. n. 101/2022/2023; n. 78/2022/2023; n. 88 e 89/2019-2020). In questo senso, in tali decisioni è stato considerato che “L’ordinamento sportivo, nella sua parte sanzionatoria, è solo parzialmente e cum grano salis, assimilabile a quello penale. Invero, mentre per quest’ultimo, la funzione (non assorbente ma certamente) principale della pena è – per esplicito dettato costituzionale – la rieducazione (rectius: risocializzazione) del condannato, per l’ordinamento sportivo la sanzione ha essenzialmente scopo e funzione retributiva, e restauratrice della par condicio nelle competizioni agonistiche. Di talché sembra conseguente ipotizzare, in tale ultimo ordinamento, la sussistenza di una differenza sostanziale tra le sanzioni a carico delle persone e quelle a carico delle società, con specifico riferimento a quelle consistenti nella attribuzione di “punti negativi” in classifica. Le prime, connotate da finalità essenzialmente retributive (ma anche con funzione generalpreventiva), devono essere calibrate in ragione della gravità dell’infrazione, ma anche della personalità dell’agente (desumibile da molteplici indicatori: intensità del dolo, grado della colpa, eventuale recidiva, comportamento post factum ecc.); le seconde non possono non tener conto dell’immanente conflitto (agonistico) di interessi tra i vari attori della competizione. Conseguentemente mentre, nel primo caso, il giudicante certamente può determinare in concreto la sanzione facendo largo uso delle circostanze – tanto aggravanti quanto attenuanti – aumentando notevolmente o diminuendo, anche al di sotto del minimo, la sanzione in concreto da applicare, nel secondo, viceversa, tale potere discrezionale egli deve necessariamente contenere in limiti più angusti, potendo senza dubbio esercitarlo nell’ambito della gamma sanzionatoria prevista dai limiti edittali, ma non oltre, salva esplicita, eventuale (e derogatoria) previsione normativa. La ragione è quella cui si è fatto prima cenno: la sanzione della penalizzazione in termini di punti di classifica viene certamente ad incidere nella sfera del sanzionato, ma ha un immediato riflesso nei confronti dei competitori, che potranno essere – più o meno – avvantaggiati dall’handicap che il giudice ha decretato nei confronti del trasgressore. E proprio perché, in tal caso, la sanzione si traduce in un danno, in termini di classifica, per una squadra e, conseguentemente, in un vantaggio per le altre, essa deve essere assistita da un maggior grado di certezza in riferimento alla sua graduazione; il che comporta la insormontabilità dei limiti edittali”.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0108/CFA del 18 Aprile 2024 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare n. 0168/TFNSD-2023-2024 del 07.03.2024
Impugnazione – istanza: – U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l.
Massima: Confermata la decisione del TFN che ha sanzionato la società con la penalizzazione di punti 2 per la condotta ascritta al proprio presidente, responsabile della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 18 dicembre 2023, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi alle mensilità di settembre e ottobre 2023…L’art. 33, comma 4, lett. b) CGS prevede, infatti, che “Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare: […] b) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo secondo bimestre (1° settembre‐31 ottobre) comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica”. L’espressione utilizzata – “il mancato versamento delle suddette competenze [cioè le ritenute Irpef e i contributi Inps] relative alle mensilità” del bimestre – comporta quale elemento costitutivo della violazione la correlazione tra competenze non pagate e mensilità di riferimento (del bimestre considerato). Al tempo stesso, una simile espressione (“il mancato versamento delle suddette competenze”), non soffrendo eccezioni espresse, comporta la rilevanza sia di un mancato pagamento parziale (relativamente ad un solo mese), sia ancora di un mancato pagamento concernente una delle citate voci e non entrambe. L’interpretazione seguita dal Tribunale di primo grado, dunque, non merita alcuna censura. Del pari, deve essere confermata la giurisprudenza di questa Corte (in particolare CFA S.U. 108/CFA-2022-2023), richiamata dal Tribunale, secondo la quale, ai fini della sussistenza della responsabilità disciplinare di cui all’art. 33, comma 4, lett. b, del CGS, non vi è differenza tra l’omesso pagamento o il pagamento parziale. Né l’art. 85, lett. C), par. V delle NOIF, né ancora il citato art. 33, comma 4, CGS, né infine la lettura combinata di tali disposizioni portano a ritenere che la violazione debba riguardare l’intero bimestre, trovando pertanto la norma applicazione anche là ove la violazione sia riferita a uno solo dei mesi che compone il bimestre (in argomento si veda anche la recente decisione n. 177/TFNSD/2023-2024 del 18 marzo 2024). Irrilevante è poi la dedotta buona fede della società. Va anzitutto premesso che la sanzione effettivamente irrogata è stata contenuta nel minimo edittale, addirittura attraverso un ragionamento che ha portato la doppia violazione (sussistente) a pesare meno del minimo (un punto per ciascuna mensilità non integralmente saldata, anziché due punti per ciascuna violazione). In ogni caso, è la stessa prospettazione della reclamante a non poter essere condivisa. In primo luogo, infatti, non è chiarito per quale ragione uno stato di “totale confusione, anche documentale, [della reclamante] sia sotto il profilo ordinario che per quello federale, acuito dalle battaglie intestine interne” (così descritto a pag. 6 del reclamo), dovesse essere valorizzato in termini di riduzione della sanzione (e non paradossalmente in senso di aggravamento della sanzione medesima). In secondo luogo, se pure è vero che il sig. …. è divenuto presidente del C.d.A. della US Alessandria Calcio 1912 Srl solo in data 6 dicembre 2023, è anche vero che il medesimo sig. … era stato nominato consigliere di amministrazione della società già il 23 novembre 2023. Ancorché privo di poteri sino appunto al successivo 6 dicembre, è allora inesatto ritenere che lo stesso sig. … non fosse nella condizione di essere per tempo edotto dei termini federali cui la società andava incontro.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0107/CFA del 18 Aprile 2024 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare n. 0170/TFNSD-2023-2024 dell’ 08.03.2024
Impugnazione – istanza: – PF-U.S. Alessandria Calcio 1912 Srl
Massima: Confermata la decisione del TFN che ha sanzionato la società con l’ammenda di euro 2.000,00 per la condotta ascritta al proprio presidente, responsabile della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 3, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. IV delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 18 dicembre 2023, al pagamento in favore del tesserato …. della rata di competenza della mensilità di ottobre 2023 relativa all’accordo di incentivazione all’esodo; nonché…L’art. 85 NOIF, lettera C)-IV), innanzitutto, disciplina le scadenze alla cui ricorrenza le società hanno l’obbligo di documentare “l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le […] mensilità [dei vari bimestri]” (bimestri tutti individuati dalla norma stessa e in particolare nei relativi alinea). Ad ottobre si deve documentare il pagamento delle mensilità di luglio e agosto, a dicembre si deve documentare il pagamento delle mensilità di settembre e ottobre, a febbraio si deve documentare il pagamento delle mensilità di novembre e dicembre, e così via in senso sostanzialmente circolare. La medesima norma, all’interno di ciascun alinea (cioè, in riferimento a ciascun bimestre individuato come oggetto di scadenza), dispone l’obbligo di dimostrare il pagamento (anche) degli “incentivi all’esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati”. Per tale via, la norma si riferisce allo specifico caso in cui vi sia una diretta correlazione tra le mensilità appartenenti ad un dato bimestre e gli incentivi all’esodo eventualmente pattuiti per le dette mensilità. In altre parole, all’interno di ciascun bimestre devono essere onorati gli incentivi all’esodo che siano “relativi a” (“dovuti per”) le mensilità che a detto bimestre appartengono. A sua volta, l’art. 33, comma 3, CGS riprende la medesima impostazione dell’art. 85, lett. C), par. IV delle NOIF. Dopo aver richiamato l’obbligo di pagamento (anche) degli incentivi all’esodo, l’art. 33 disciplina – all’interno delle singole lettere nelle quali si snoda la norma stessa – esclusivamente il caso del mancato pagamento di “mensilità”. È certamente vero che l’art. 33 indica gli incentivi all’esodo come proprio oggetto di disciplina, ma anche l’art. 33 CGS si pone nell’ottica di una mensilizzazione dell’incentivo all’esodo o quanto meno di una necessaria correlazione – affinché sia possibile irrogare una sanzione – tra scadenza degli emolumenti mensili e scadenza di eventuali incentivi all’esodo che siano sostitutivi di dette mensilità. La disciplina in commento, allora, non appare di per sé applicabile – e vi si tornerà tra poco – ove l’incentivo all’esodo non sia pattuito in forma di mensilità sostitutive, ma sia dedotto quale somma forfettaria solo corrispettiva della rinuncia alla prosecuzione del rapporto di lavoro. In argomento, allora, e lo si è già accennato, la Procura federale muove la propria ricostruzione dalla considerazione per cui una simile correlazione non debba essere espressa dall’accordo concluso sull’incentivo all’esodo, ma sia una conseguenza naturale dell’istituto. Secondo la Procura federale, l’incentivo all’esodo è “una sorta di ‘emolumento riqualificato in termini’, in conseguenza dello scioglimento anticipato del rapporto di lavoro dipendente”. E per definizione “il calcolo dell’incentivo all’esodo viene parametrato dalle parti sulla scorta degli emolumenti stipendiali fino a quel momento percepiti dal lavoratore”. Su un tale snodo interpretativo, però, come già detto, si deve dissentire. In primo luogo, per via del dato testuale del “Verbale di avvenuto accordo e contestuale risoluzione del contratto di lavoro” sottoscritto il 18 ottobre 2023 tra la società U.S. Alessandria Calcio 1912 Srl e il calciatore …. In secondo luogo, per via del più recente arresto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 6229 dell'8 marzo 2024). L’accordo concluso tra la U.S. Alessandria Calcio 1912 Srl e il calciatore … non prevedeva alcuna mensilizzazione dell’incentivo all’esodo, né nel senso di una qualche modalità di calcolo in rapporto alla precedente durata del rapporto di lavoro, né ancora in senso di pagamento mensilizzato quale forma di emolumento sostitutivo di mensilità future (appunto) perdute in ragione dell’esodo. L’accordo, piuttosto, prevedeva soltanto una somma forfettaria complessiva, poi suddivisa in due rate. A fronte di una simile pattuizione, diviene allora decisiva proprio l’interpretazione offerta dalla recentissima sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite – della quale evidentemente questa Corte non può non tenere conto – che, sia pure in altro contesto, ha risolto i precedenti contrasti giurisprudenziali nel senso di ritenere che l’incentivo all’esodo “essendo una prestazione erogata a fronte della disponibilità del lavoratore a risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro, non ha natura di retribuzione differita”. Secondo la Cassazione, l’incentivo all’esodo è esclusivamente una forma di compensazione per il lavoratore che accetta di terminare anticipatamente il proprio rapporto di lavoro, senza però che tale compensazione costituisca un ristoro per retribuzioni passate o per quelle perse in futuro. L’incentivo all’esodo è un mero corrispettivo della risoluzione ma “non è” (di per sé) determinato “in misura proporzionale […] alla durata del rapporto di lavoro [o] all'entità della retribuzione corrisposta”. L'incentivo all'esodo – sotto tale profilo – si distingue nettamente dalle somme incluse nel calcolo dell'indennità di fine rapporto; da quelle voci, cioè, che trovano la loro ragione nella durata del rapporto di lavoro. Ma allora, e per quel che qui più conta, salvo che una tale mensilizzazione non sia espressamente definita dall’accordo di risoluzione, la rateizzazione del pagamento dell’incentivo all’esodo non può essere sussunta nella fattispecie (gli “incentivi all’esodo dovuti per le mensilità”) che la sanzione richiede come necessario per applicarsi. Manca nel caso in esame un incentivo all’esodo dovuto per una specifica mensilità. In assenza di un chiaro dettato contrattuale, dunque, torna decisiva l’esatta semantica dell’art. 85 NOIF, lettera C), par. IV). L’espressione già richiamata “pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le suddette mensilità” (cioè quelle di ciascun bimestre) lascia pochi margini di dubbio. Gli incentivi all’esodo sono posti in relazione alle mensilità secondo un chiaro complemento di causa e non attraverso un complemento di tempo. Non è possibile, in altri termini, tradurre l’espressione nel senso di ritenere rilevanti gli incentivi all’esodo (non già “dovuti per” ma) che scadano all’interno del bimestre. Per operare una simile interpretazione andrebbe non solo modificato il significato proprio delle parole usate, ma ne andrebbero aggiunte o sostituite delle altre. Il riferimento alle mensilità (“dovute per le suddette mensilità”) dovrebbe essere integralmente sostituito con “incentivi all’esodo aventi scadenza nel predetto bimestre” (espressione non contenuta nella norma). E non è, questo, un intervento che l’interprete può operare autonomamente, a meno che l’accordo stipulato tra società e calciatore non indichi una simile mensilizzazione. Non appare dunque condivisibile l’estrapolazione operata prima dalla Co.Vi.Soc. e poi dalla Procura federale nel senso di ritenere non pagata la “rata di competenza della mensilità di ottobre 2023 relativa all’accordo di incentivazione all’esodo”. Nell’accordo, invero, non era prevista alcuna rata di competenza di ottobre 2023. Né era prevista alcuna correlazione tra la rata scadente a dicembre e la mensilità di ottobre (sia essa riferibile alla mensilità retributiva o a quella di nuovo relativa all’incentivo all’esodo). È vero che il contratto indicava i termini di pagamento delle rate, facendo riferimento alle scadenze federali del 16 dicembre 2023 e 16 febbraio 2024. Ma un tale riferimento non poteva essere inteso – né è stato inteso dalla stessa Procura federale – nel senso di ritenere che l’intera rata di incentivo all’esodo dovesse considerarsi “appartenente” al bimestre settembre-ottobre. Del resto, l’accordo tra la società U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l. e il calciatore … era stato esso stesso stipulato ad ottobre 2023 e non poteva certo ritenersi che la rata fosse tutta già scaduta al momento della stipula, posto che l’accordo ne prevedeva invece l’espressa scadenza a dicembre 2023. Del pari, dal riferimento pattizio alla scadenza del dicembre 2023 non si poteva neppure trarre l’interpretazione di introdurre una rata di competenza intermedia (ottobre, appunto) che oggettivamente l’accordo non disciplinava. A seguire il ragionamento della Procura federale, semmai, questa avrebbe al più dovuto attendere il mese di febbraio per constatare l’avvenuto adempimento (o meno) della rata scadente nel suo complesso il 16 dicembre e come tale rientrante nella documentazione da offrire alla scadenza del terzo bimestre (novembre-dicembre) e non nel secondo (settembre-ottobre). Ma resta qui comunque confermato lo snodo di fondo che il caso specifico non supera: l’incentivo all’esodo non è commisurato a mensilità. Non è retribuzione differita. E non è un importo calcolato sulla durata del rapporto di lavoro o sulle retribuzioni perdute. Va dunque condiviso, sia pure con le integrazioni sopra dette, il nucleo centrale della decisione di primo grado, ove si dice che “ pur sussistendo per la società l’obbligo di documentare entro le scadenze di cui al più volte citato art. 85, lett. C), par. IV, delle NOIF l’intervenuto pagamento di quanto concordato per incentivi all’esodo, il mancato pagamento o il ritardato pagamento di un singolo rateo si collochino, sotto il profilo sanzionatorio, al di fuori della struttura normativa invocata dalla Procura federale, rimanendo, quale norma di riferimento, l’art. 8 del CGS”. Simile ratio decidendi è vera rispetto al caso specifico non già perché gli artt. 85 NOIF e 33 chiedano l’inadempimento per più mensilità, ma per la specifica natura dell’incentivo all’esodo e per la specifica configurazione dell’accordo tra società e calciatore oggetto di disamina. Per completezza, va anche chiarito che la norma prevista dall’art. 85, lett. C), par. IV delle NOIF resta tutt’altro che obliterata come sostiene la Procura federale. Essa, però, non può essere applicata oltre il proprio esatto dettato letterale. La combinazione tra l’art. 85, lett. C), par. IV delle NOIF e l’art. 33, comma 3, CGS in ambito di incentivi all’esodo potrà dunque applicarsi ove l’incentivo all’esodo risulti espressamente stipulato come sostitutivo di specifiche mensilità (nell’autonomia delle parti) ovvero nel caso in cui l’incentivo all’esodo risulti del tutto non pagato. In tali casi, invero, tornerebbe corretta l’interpretazione della Procura federale nella parte in cui essa sostiene che l’art. 33 formula comunque riferimento al pagamento degli incentivi all’esodo. Ed un tale richiamo deve trovare un presidio nella sanzione in caso di inadempimento. Se quindi è chiaro – per un verso – che non si può enucleare una parte di rata non pagata, è vero anche che ove l’incentivo sia del tutto non pagato, la sanzione di cui all’art. 33 CGS tornerebbe ad essere presumibilmente applicabile. Ciò, fermo il fatto che sarebbe auspicabile un intervento del legislatore volto a meglio chiarire la portata della disciplina tenuto conto della natura afflittiva di essa e quindi dell’esigenza di rispettare una interpretazione il più possibile testuale. Del pari, non vi è alcuna contraddizione tra il caso qui in discussione e le decisioni assunte dal Tribunale, e da questa stessa Corte, a proposito di mancati pagamenti (anche parziali) riferibili agli emolumenti mensili o alle ritenute Irpef o ancora ai contributi Inps. In tali casi, invero, diversamente per quanto avviene per l’incentivo all’esodo, si tratta di obbligazioni effettivamente mensili o comunque correlate alle mensilità dell’emolumento “principale”, per le quali torna ad essere perfettamente aderente il dettato delle norme in commento. Così come resta vero che il parziale inadempimento può equivalere ad inadempimento integrale secondo la giurisprudenza di questa Corte che merita certamente conferma proprio nelle ipotesi in cui vi siano pagamenti mensili (non adempiuti) da sanzionare.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0186/TFN - SD del 27 Marzo 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: – Brindisi Football Club Srl e M.R. - Reg. Prot. 156/TFN-SD
Massima: Giorni 45 di inibizione all’Amministratrice Unica per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del CGS, in relazione a quanto previsto dall'art. 85, lett. C), par. V, delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non avere versato, entro il termine del 18 dicembre 2023, le ritenute Irpef ed i contributi Inps relativi alle mensilità di settembre ed ottobre 2023. Nello specifico, si segnala che la società ha effettuato il versamento delle ritenute Irpef relative al bimestre settembre-ottobre 2023 per un importo di Euro 34.185,00= solo in data 19 dicembre 2023, successivamente quindi alla menzionata scadenza federale (id est 18 dicembre 2023), nonché ha effettuato il versamento dei contributi Inps relativi al bimestre settembre-ottobre 2023 per un importo di Euro 71.557,00= solo in data 19 dicembre 2023, successivamente quindi alla menzionata scadenza federale (id est 18 dicembre 2023). Punti 4 di penalizzazione alla società a titolo di responsabilità diretta della violazione dell'art. 6, comma 1, del CGS vigente e responsabilità propria della violazione dell'art. 33, comma 4, del CGS…Occorre subito evidenziare che ai sensi dell'art. 33, comma 4, CGS "Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti a favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare ...b) il mancato pagamento del solo secondo bimestre (1° settembre- 31 ottobre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile,della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica". A sua volta l'art. 85, lett. c, par. V, NOIF prevede che " 1. Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il 16 del secondo mese successivo alla chiusura del ...- secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e Fondo Fine Carriera, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati". Orbene, dalla lettura del combinato disposto delle due norme citate emerge che le violazioni si perfezionano a causa del mancato pagamento di ciascuno degli obblighi declinati, tra loro ontologicamente autonomi quanto differenti nelle causali dei versamenti, alle scadenze fissate dall'ordinamento. Ciò è talmente vero che per pacifica giurisprudenza endofederale la violazione della singola obbligazione neppure deve riguardare necessariamente l'intero bimestre, verificandosi la violazione anche laddove sia riferita a uno solo dei mesi che compongono il bimestre, pur comportando il dimezzamento della sanzione edittale di due punti di penalizzazione in classifica (CFA S.U. n. 108/CFA- 2022-2023). Proprio nella citata decisione si legge che il ritardo nell'assolvimento dell'obbligo rispetto alla scadenza codificata, anche se breve (nella fattispecie esaminata le ritenute Irpef erano state versate con due giorni di ritardo), non assume alcun rilievo sotto il profilo del perfezionamento dell'infrazione perché "l'ordinamento sportivo richiede l'assoluta regolarità dei versamenti al fine di dimostrate l'affidabilità delle società iscritte ai campionati tanto da presidiarne la corretta ottemperanza con l'indicazione di precisi termini di scadenza (art. 85 NOIF) ed obblighi di comunicazione all'autorità federale di controllo (Co.Vi.So.C.), sanzionandone, altresì, con severità la violazione (art. 33 CGS)". La ragione di tale interesse risiede nell'esigenza primaria di garantire la stabilità economica e finanziaria delle società sportive partecipanti ai campionati, come parametro fondamentale da monitorare e verificare di continuo, "nonché di assicurare la regolarità della competizione che risulterebbe chiaramente alterata da comportamenti diretti a potenziare la capacità sportiva in danno del rispetto delle regole fiscali e previdenziali e, quindi, di convivenza sociale e sportiva" (Decisione n. 0177 /TFNSD del 18.3.2024). La gravità delle violazioni agli obblighi contestati non consente l'applicazione di alcuna attenuante neanche connessa alla tenuità del danno e al ritardo di un solo giorno. Valga in proposito il consolidato principio dell'insormontabilità dei limiti edittali, con conseguente inapplicabilità delle circostanze attenuanti (CFA S.U. n. 88 e n. 89/2019-2020) e quello per il quale la sanzione, nell'ordinamento sportivo, ha uno scopo retributivo e di restaurazione della par condicio nelle competizioni agonistiche. "Tanto conduce a considerare una differenza sostanziale tra le sanzioni a carico delle persone e quelle a carico delle società, con specifico riferimento a quelle consistenti nell'attribuzione di punti negativi in classifica. Mentre le prime- connotate da finalità essenzialmente retributive (ma anche con funzione generale preventiva)- devono essere calibrate in ragione della gravità dell'infrazione, ma anche della personalità dell'agente (desumibile da molteplici indicatori: intensità del dolo, grado di colpa, eventuale recidiva, comportamento post factum ecc.), le seconde devono tener conto dell'immanente conflitto (agonistico) di interessi tra i vari attori della competizione" (CFA S.U. n. 108/CFA- 2022-2023). Con la conseguenza che, nel primo caso, la sanzione può essere determinata facendo uso delle circostanze aggravanti quanto attenuanti; nel secondo caso il potere discrezionale sulla determinazione della sanzione deve essere contenuto in limiti più angusti, potendo esercitarlo nell'ambito della gamma sanzionatoria prevista dai limiti edittali. Ciò in quanto la penalizzazione in termini di punti in classifica si ripercuote non solo sulla società sanzionata, ma anche nella sfera giuridica degli altri competitori determinando la necessità che la sanzione, onde rispettare la par condicio, non possa essere irrogata in misura minore ai limiti edittali, salvo che non risulti espressamente previsto da norma derogatoria. Rilevato per le suesposte ragioni la commissione delle due infrazioni ascritte ai deferiti, va sottolineato che le tesi propugnate nella memoria difensiva in atti non sono condivisibili. In essa si eccepisce che il ritardato pagamento dei due istituti contestati sarebbe stato determinato da forza maggiore costituita dall'impossibilità di operare sull'home banking il giorno 18 dicembre 2023, richiamando a sostegno uno scambio di e-mail risalente al 20 e 21.12.2023 tra l'Amministratrice Unica ed un funzionario bancario con oggetto principale la richiesta di restituzione del bancomat bloccato all'interno dell'ATM a causa di un'interruzione di energia elettrica verificatasi nel pomeriggio del giorno 19. Nello stesso treno di a.mail, dopo una lamentela della signora Rispoli per i rallentamenti patiti il giorno 18 nell'eseguire bonifici ad opera di partner commerciali della società sportiva, il funzionario riferiva che effettivamente la giornata di lunedì 18 era stata problematica sia per il malfunzionamento del bancomat sia per problemi di collegamento all'Host centrale che avrebbe avuto ripercussioni sui collegamenti ad internet Banking. Orbene, tale affermazione non si presta all'interpretazione offerta dalla difesa dei deferiti non essendo eventuali rallentamenti nell'eseguire giroconti e le problematiche di collegamento ad internet banking equiparabili alla eccepita impossibilità di operare sull'home banking (che fra l'altro costituisce solo uno degli strumenti per eseguire le operazioni sul conto corrente, ma non certo l'unico). Infatti la forza maggiore consiste in un evento al quale non è oggettivamente possibile resistere. Tale evento, per la sua forza intrinseca, determina la persona a compiere un atto positivo o negativo in modo necessario ed inevitabile. Nel caso di specie non solo il conto corrente della società calcistica era comunque funzionante nonostante i problemi lamentati, ma l'ordinanza istruttoria ha consentito di appurarne l'effettivo costante funzionamento. Ed invero nella giornata del 18 dicembre 2023 il conto corrente in questione presentava nella mattinata un saldo attivo di soli Euro 57,67= e sullo stesso sono poi state eseguite ben 54 operazioni, tra versamenti in contanti Self, bonifici accreditati da terzi e disposizioni di bonifico disposti dalla società a terzi (esempio, stipendi a calciatori relativi al mese di ottobre 2023) ed al termine della giornata il conto presentava un saldo attivo di soli Euro 37,53=. Si ha così la conferma documentale che, nella giornata del 18 dicembre 2023, i deferiti non hanno mai avuto la disponibilità della provvista necessaria ad eseguire i pagamenti in scadenza per le ritenute Irpef ed i contributi Inps. Solo nella giornata successiva, a termine ormai scaduto, sul conto corrente del sodalizio sportivo, a seguito di ben 27 operazioni tra versamenti in contanti e bonifici provenienti da terzi, si è costituita la valuta di Euro 105.742,69= utilizzata ad eseguire i due versamenti risultanti dai Modelli F24 in data 20.12.2024, sia pur con valuta del 19, con esclusione della sussistenza di forza maggiore. Conseguentemente, ai fini della commisurazione della sanzione, il Collegio, richiamando quanto esposto, ritiene obbligata in assenza di deroghe normative, per quel che riguarda la società S.S. Brindisi Football Club s.r.l., la sanzione minima edittale di cui all'art. 33, comma 4, CGS per il bimestre contestato nella misura di due punti di penalizzazione in classifica per il mancato versamento delle ritenute Irpef e di due punti di penalizzazione in classifica per il mancato versamento del bimestre dei contributi Inps, trattandosi come anticipato di violazioni ontologicamente autonome e da sanzionare singolarmente. Per quanto attiene alla posizione della legale rappresentante signora …, tenuto conto delle due omissioni, dell'entità economica dei versamenti dovuti, della loro rilevanza e dell'intervenuto pagamento nel giorno successivo alla scadenza regolamentare, il Collegio ritiene equa e proporzionata la sanzione di 45 giorni di inibizione (peraltro eguale a quella base, non ancora ridotta, riportata nell'istanza di accordo ex art. 127 CGS).
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0177/TFN - SD del 18 Marzo 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: S.A. e Taranto FC 1927 Srl - Reg. Prot. 153/TFN-SD
Massima: Mesi 4 di inibizione all’Amministratore Unico per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, del CGS e 33, comma 4, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C) , par. V, delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il termine del 18 dicembre 2023, le ritenute Irpef e i contributi Inps relative alle mensilità di settembre e ottobre 2023; nello specifico, la Società, entro la menzionata scadenza federale, non ha effettuato il versamento delle ritenute Irpef relative alle mensilità di settembre e ottobre 2023 per un importo pari a 55.242,30 euro, il versamento della rata Inps del piano di rateazione in essere relativa alla mensilità di ottobre 2023 per un importo pari a 25.497,00 euro ed il versamento dei contributi Inps relativi alle mensilità di settembre e ottobre 2023 per un importo pari a 73.687,00 euro. Punti 4 di penalizzazione alla società a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, e responsabilità propria, della violazione dell’art. 33, comma 4, del CGS….Dalla documentazione depositata in atti è, infatti, emerso che i deferiti non hanno provveduto, nei termini regolamentari e, dunque, entro il 18 dicembre 2023, al versamento delle ritenute Irpef relative al bimestre settembre ottobre 2023 per un importo complessivo pari a euro 55.242,30 e al versamento dei contributi Inps relativi al medesimo bimestre per un importo complessivo pari a euro 73.687,00. Né hanno versato la rata relativa al piano di rateazione Inps in essere, in scadenza nella mensilità di ottobre 2023, per un importo complessivo di euro 25.497,00. Il che, tuttavia, non rileva, ai fini del presente procedimento, vuoi perché il fatto non è oggetto di contestazione, vuoi perché non risulta sanzionato dall’art. 33, comma 4, CGS. Tali pacifiche circostanze non sono state, del resto, neppure contestate dai deferiti, i quali, al primo punto della memoria depositata, si sono limitati a sostenere che, nel caso di specie, non sussisterebbe una ipotesi di omesso versamento degli oneri fiscali e previdenziali, ma di mancato completamento del pagamento nei termini. Difatti, le quietanze (peraltro datate febbraio 2024) dei versamenti effettuati tramite Modelli F24 depositate proverebbero che, in relazione al periodo in contestazione, e, quindi, settembre e ottobre 2023, parte delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sarebbero stati pagati. Preliminarmente, occorre evidenziare che, per quanto d’interesse, ai sensi dell’art. 33, comma 4, del C.G.S. “Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare: (……) b) il mancato pagamento del solo secondo bimestre (1° settembre - 31 ottobre) comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica”. L’art. 85, lett. c), par. V, delle N.O.I.F. prevede che “1. Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il 16 del secondo mese successivo alla chiusura del (……..) -secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre), l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e Fondo Fine Carriera, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati”. Calando siffatte disposizioni nella fattispecie in esame, è evidente e documentalmente provato che la società deferita (e, per essa, anche il suo Presidente) non ha provveduto al pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps, dovuti per il bimestre 1° settembre- 31 ottobre 2023 entro il termine fissato dalla normativa federale del 18 dicembre 2023. Infatti, ai fini della sussistenza della violazione contestata, non vi è differenza tra l’omesso pagamento e (ammesso pure che vi sia stato; ciò di cui manca prova) il pagamento parziale. L’art. 33, comma 4, lett. b), del CGS, letto in combinato disposto con l’art. 85, lett. c), par. V delle NOIF, stabilisce (per pacifica giurisprudenza endofederale) che la violazione non debba necessariamente riguardare l’intero bimestre, trovando la norma applicazione anche laddove ciascuna violazione sia riferita a uno solo dei mesi che compone il bimestre pur comportando un dimezzamento della sanzione di due punti di penalizzazione (CFA S.U. n. 108/CFA-2022-2023). Il mancato (totale o parziale che sia) pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps è assunto dall’ordinamento sportivo a indicatore della stabilità economica e finanziaria delle società sportive, tanto, come detto, da presidiarne il regolare adempimento con l’indicazione di precisi termini di adempimento e obblighi di comunicazione all’autorità federale di controllo (Co.Vi.So.C.). La ragione di tale interesse risiede nella esigenza di garantire la stabilità economica e finanziaria delle società partecipanti ai campionati, come parametro fondamentale da monitorare e verificare nel continuo, nonché di assicurare la regolarità della competizione che risulterebbe chiaramente alterata da comportamenti diretti a potenziare la capacità sportiva (con acquisizione di calciatori di alta validità, come tali maggiormente onerosi) in danno del rispetto delle regole fiscali, previdenziali e, quindi, di convivenza sociale e sportiva. Del tutto irrilevante, ai fini della sussistenza della responsabilità disciplinare de qua, risulta la circostanza che, all’esito della partita Taranto - Foggia del 3 settembre 2023, i tifosi ospiti abbiano danneggiato lo stadio della società deferita, comportando intervento delle autorità preposte, con obbligo di disputare le due gare del 1° ottobre 2023 (Taranto – Cerignola) e 15 ottobre 2023 (Taranto – Crotone) a porte chiuse (la prima anche in campo neutro), così recando un danno patrimoniale di notevole entità alla società deferita, impedendole di avere i relativi incassi certamente utilizzabili per effettuare i pagamenti oggetto di deferimento. Quanto sopra, a detta dei deferiti, dovrebbe configurare un’ipotesi di causa di forza maggiore che dovrebbe portare al loro proscioglimento. Senonché, la forza maggiore implica una situazione di irresistibilità. Nella forza maggiore vi è quindi una violenza assoluta che impedisce al soggetto agente di compiere l'azione doverosa. In particolare, nell’ipotesi di forza maggiore si è alla presenza di un elemento esterno che esclude la signoria del soggetto sulla propria condotta. Sulla scorta di questi pacifici principi, il Tribunale ritiene l’insussistenza di una causa di forza maggiore nella fattispecie de qua, tenuto conto che: a) la società ben avrebbe potuto far fronte alla dedotta situazione di incolpevolezza rispetto ai mancati incassi operando con la dovuta diligenza (1176 c.c.): nulla, ad esempio, avrebbe impedito un finanziamento soci, foss’anche oneroso; b) paradossalmente, i due maggiori incassi (peraltro senza specifica se da botteghino o complessivi, cioè comprensivi dei già introitati abbonamenti) invocati nella memoria quale paragone riguardano la gara Taranto – Foggia (del 3 settembre 2023) e la gara Taranto Juve Stabia (del 5 novembre 2023, quindi in prossimità dei pagamenti omessi); laddove le due gare disputate a porte chiuse (peraltro poco comprensibilmente la gara con il Cerignola, attesa la sua disputa in campo neutro) risalgono al 1° e 15 ottobre (quindi comprese all’interno del precedente bimestre 1° luglio – 31 agosto per il quale nessun rilievo ha avuto la società). Da ultimo, nessun seguito può darsi alla richiesta di riconoscimento della particolare tenuità del fatto, vuoi perché gli importi non pagati al 18 dicembre 2023 sono di entità rilevante (quasi 129.000,00 euro in totale), vuoi perché l’istituto invocato non ha riconoscimento nell’ordinamento sportivo (andando semmai il fatto tenue a trovare riconoscimento nella dosimetria della sanzione). Infine, per la medesima ragione della gravità dei mancati versamenti, non possono trovare applicazione le invocate attenuanti che, comunque, giammai potrebbero comportare una riduzione del minimo edittale della sanzione da applicare alla società, essa incidendo sul corretto svolgimento del Campionato e sugli inerenti risultati sportivi. Conseguentemente, ai fini della commisurazione della sanzione il Collegio ritiene, per quel che riguarda la società Taranto FC 1927, congrua la sanzione minima edittale per il bimestre contestato nella misura di due punti per il mancato versamento del bimestre delle ritenute Irpef e di due punti per il mancato versamento del bimestre dei contributi Inps, trattandosi di due violazioni autonome ciascuna da sanzionare con due punti di penalizzazione. Ragionando diversamente la società, provvedendo ad un limitato pagamento parziale, ad es. delle ritenute Irpef, si vedrebbe legittimata a non pagare i contributi Inps (o viceversa), essendo (in ipotesi) limitata la sanzione a due punti di penalizzazione con ciò violandosi il principio della par condicio di tutti i partecipanti alla competizione.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0170/TFN - SD del 8 Marzo 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 19241 /643pf23-24/GC/blp del 2 febbraio 2024, nei confronti del sig. A.M. e della società US Alessandria Calcio 1912 Srl - Reg. Prot. 152/TFN-SD
Massima: Giorni 15 di inibizione al Presidente del C.d.A. e Amministratore Unico per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 3, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. IV delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 18 dicembre 2023, al pagamento in favore del tesserato … della rata di competenza della mensilità di ottobre 2023 relativa all’accordo di incentivazione all’esodo; nello specifico, la Società ha corrisposto al suddetto tesserato l’emolumento dovuto solo in data 21 dicembre 2023, successivamente quindi alla menzionata scadenza federale; Ammenda di € 2.000,00 alla società a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS e responsabilità propria, ai sensi l’art. 33, comma 4, del CGS, in relazione all’art. 85, lett. C), par. V delle NOIF…Il Collegio, esaminati gli atti, osserva che la circostanza che il pagamento, relativo alla scadenza di ottobre 2023 dell’accordo di incentivazione all’esodo del tesserato …. sia stato eseguito con tre giorni di ritardo non è in contestazione. L’obbligazione assunta dalla società con la sottoscrizione, in data 18.10.2023, del “Verbale di avvenuto accordo e contestuale risoluzione del contratto di lavoro”, andava eseguita entro il 16.12.2023 a mente del disposto dell’art. 85, lett. C), par. IV, delle NOIF tuttavia, posto che il 16.12.2023 cadeva di sabato, l’adempimento slittava al 18 dicembre ma il pagamento veniva eseguito solo il successivo 21.12.2023. Non v’è dubbio, quindi, che i deferiti vadano sanzionati per la violazione disciplinare loro contestata non ritenendo, il Tribunale, che nessuna delle giustificazioni addotte dalla loro difesa possa essere idonea a costituire un esimente o un attenuante. Peraltro il Collegio non ritiene di doversi discostare dal principio già in precedenza espresso proprio nel precedente giurisprudenziale citato e prodotto dalla difesa dei deferiti (dec. n. 36/TFNSD-2023-2024) che precisa che è “esclusa la possibilità di potere accedere al proscioglimento degli incolpati in ragione della presunta tenuità del fatto, stante la non applicabilità tout court all’Ordinamento sportivo di tale istituto, di chiara origine penalistica (art. 131 bis, cod. proc. pen.) ma non assurto a rango di principio di diritto (CFA, decisioni n.38/2022-2023 e n.4/ 2023-2024)”. Ritiene, tuttavia, il Collegio di non poter condividere le richieste della Procura Federale sotto il profilo sanzionatorio. Se, infatti, il precetto dell’art. 85, lett. C), par. IV, delle NOIF prevede, per quanto di interesse in questa sede, che entro precise scadenze le società debbano documentare alla FIGC l’intervenuto pagamento anche “degli incentivi all’esodo dovuti ... ai tesserati in forza di accordi depositati”, l’art. 33, comma 3, del CGS che, richiamato dall’Organo requirente nel deferimento, costituisce la norma di riferimento sotto il profilo sanzionatorio per “Infrazioni relative ad emolumenti, incentivi all’esodo, ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera” (così in rubrica), non prevede ad oggi, e non prevedeva in passato, una sanzione specifica per l’inadempimento contestato limitandosi a dettare criteri punitivi che fanno riferimento a più mensilità (rectius: bimestri) non pagate e non a singoli ratei relativi ad accordi per l’incentivazione all’esodo. In conseguenza di quanto sopra, il Collegio ritiene di poter affermare che pur sussistendo per la società l’obbligo di documentare entro le scadenze di cui al più volte citato art. 85, lett. C), par. IV, delle NOIF l’intervenuto pagamento di quanto concordato per incentivi all’esodo, il mancato pagamento o il ritardato pagamento di un singolo rateo si collochino, sotto il profilo sanzionatorio, al di fuori della struttura normativa invocata dalla Procura Federale, rimanendo, quale norma di riferimento, l’art. 8 del CGS. In tale contesto, quindi, si ritiene equo sanzionare la Società, per entrambi i tipi di responsabilità contestatele a causa del ritardo di tre giorni nell’adempimento, anche in considerazione della documentata presenza di fondi, all’epoca del dovuto adempimento, sul proprio conto corrente bancario, con un’ammenda di euro 2.000,00, pari quindi all’importo del pagamento concordato fra le parti nel “Verbale di avvenuto accordo e contestuale risoluzione del contratto di lavoro” sottoscritto il 18.10.2023, mentre si ritiene condivisibile la richiesta sanzionatoria rassegnata dalla Procura Federale nei confronti del Presidente della Società
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0168/TFN - SD del 7 Marzo 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 19239 /642pf23-24/GC/blp del 2 febbraio 2024, nei confronti del sig. A.M. e della società US Alessandria Calcio 1912 Srl - Reg. Prot. 151/TFN-SD
Massima: Mesi 1 di inibizione al Presidente del C.d.A. e Amministratore Unico per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 18 dicembre 2023, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi INPS relativi alle mensilità di settembre e ottobre 2023; nello specifico, la Società, entro la menzionata scadenza federale, non ha effettuato il versamento delle ritenute Irpef relative alla mensilità di settembre 2023 per un importo pari a 16.446,38 euro, il versamento delle rate delle ritenute Irpef relative al piano di rateazione in essere, di cui all’art. 1, comma 160 della L. n. 197/2022, in scadenza nel bimestre settembre-ottobre 2023 per un importo pari a 80.004,66 euro ed il versamento dei contributi Inps relativi alla mensilità di ottobre 2023 per un importo pari a 47.825,00 euro; Penalizzazione di punti 2 in classifica alla società a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS e responsabilità propria, ai sensi l’art. 33, comma 4, del CGS, in relazione all’art. 85, lett. C), par. V delle NOIF…E’ bene, innanzitutto, evidenziare che ai fini della sussistenza della responsabilità disciplinare, non vi è differenza tra l’omesso pagamento o il pagamento parziale. Secondo la giurisprudenza federale, in particolare, l’art. 33, comma 4, lett. b, del CGS (il quale recita: “il mancato pagamento del solo secondo bimestre - 1° settembre/31 ottobre – comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica”) letto in combinato disposto con l’art. 85, lett. C), par. V delle NOIF, non stabilisce che la violazione debba riguardare l’intero bimestre, trovando pertanto la norma applicazione anche laddove la violazione sia riferita a uno solo dei mesi che compone il bimestre (Decisione S.U. 108/CFA-20222023). Di conseguenza, non può avere alcun rilievo la circostanza che si sia in presenza di un pagamento non completo in quanto riferibile solo ad uno dei due mesi che compongono il bimestre (nel caso di specie, ottobre per quel che riguarda l’Irpef e settembre per quel che riguarda l’Inps). Alla medesima conclusione si perviene anche laddove si volesse ritenere che il pagamento parziale dedotto dai deferiti riguardasse non uno dei mesi che compongono il bimestre, ma una parte delle ritenute Irpef relative al mese di settembre 2023 e una parte dei contributi Inps relativi al mese di ottobre 2023. In altri termini, laddove i deferiti avessero voluto sostenere di aver pagato solo una parte delle ritenute Irpef maturate nel mese di settembre e solo una parte dei contributi Inps maturati nel mese di ottobre. Anche in questo caso, difatti, le succitate norme, ai fini della sussistenza della responsabilità disciplinare, non fanno alcuna distinzione tra omesso o parziale pagamento. In ogni caso, va evidenziato che la documentazione prodotta dai deferiti ai fini della dimostrazione del parziale pagamento risulta del tutto inidonea. Difatti, i versamenti indicati nelle ricevute dei Modelli F24 si riferiscono tutti a oneri fiscali o previdenziali relativi a periodi diversi da quelli oggetto di contestazione. Irrilevanti sono, inoltre, per quel che riguarda, in particolare, la posizione del Presidente M., le circostanze addotte dallo stesso, per giustificare la propria condotta, in ordine alla situazione di confusione in cui versava la società a causa del cambio di gestione e in ordine al fatto che l’assunzione della carica sarebbe avvenuta solo in data 11 dicembre 2023. A prescindere dal fatto che dai verbali assembleari in atti, così come dalla visura della camera di commercio, emerge che il sig. M. abbia assunto la carica di Presidente e amministratore delegato della società in data 23 novembre 2023, compito precipuo di ogni avveduto amministratore è quello di informarsi fin dal suo insediamento, se non prima, delle obbligazioni scadute o in scadenza, per disporre il loro adempimento. Di conseguenza, alcuna giustificazione o scusante può derivare dalla circostanza che il Presidente avesse assunto la carica poco prima delle scadenze federali. Vi è da dire, tuttavia, che la stessa giurisprudenza federale, se da un lato ritiene configurata la fattispecie incriminatrice anche nel caso di parziale pagamento, dall’altro considera rilevante il pagamento parziale ai fini della commisurazione della sanzione, dovendo la stessa essere “effettivamente adeguata, ragionevole e proporzionata” a una violazione che si presenta solo “parziale” (Decisione S.U. 108/CFA-2022-2023). Alla stregua di tali principi, dunque, il Collegio ritiene, per quel che riguarda la società US Alessandria Calcio 1912 Srl, congrua la sanzione nella misura richiesta dalla Procura Federale, alla luce del fatto che i due mancati pagamenti hanno riguardato, all’interno del bimestre, un mese di IRPEF e un mese di INPS, così ragguagliandosi la sanzione alla metà del minimo edittale bimestrale: cioè un punto per ciascun mese.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 036/TFN - SD del 4 Agosto 2023 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 1060/1100pf22-23/GC/blp dell’11 luglio 2023 nei confronti del sig. R.P. e della società Pomigliano Calcio Femminile Srl - Reg. Prot. 11/TFN-SD
Massima: Mesi 1 di inibizione al Presidente per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 5, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. D), par. II) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per il mancato pagamento da parte della società Pomigliano Calcio Femminile Srl, alla data del 30 maggio 2023, in favore di un tesserato, di quota parte degli emolumenti relativi alla mensilità di marzo 2023. Ammenda di € 1.800,00 alla società…Esclusa la possibilità di potere accedere al proscioglimento degli incolpati in ragione della presunta tenuità del fatto, stante la non applicabilità tout court all’Ordinamento sportivo di tale istituto, di chiara origine penalistica (art. 131 bis, cod. proc. pen.) ma non assurto a rango di principio di diritto ( CFA, decisioni n.38/2022-2023 e n.4/ 2023-2024), il Collegio ricorda che la sanzione deve rispondere ai canoni di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza richiesti dall’art. 44, comma 5, CGS ampiamente e diffusamente esplicitati da CFA. S.U. n. 110-2022/2023, cui si ritiene fare mero rinvio in ragione della loro condivisione. Fatta tale doverosa premessa è dato rilevare, come evidenziato dallo stesso rappresentante della Procura Federale a giustificazione della richiesta nei confronti della società di una sanzione al di sotto del minimo edittale, che nella fattispecie in esame si sia in presenza di una violazione solo parziale del precetto normativo di cui all’art. 33, comma 5, lett. e), del CGS secondo cui, “il mancato pagamento delle mensilità dovute per il terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.” Per quanto evidenziato, dunque, si è qui in presenza di un omesso pagamento parziale nei confronti di un solo tesserato con riferimento ad una sola mensilità. In casi analoghi, questo Tribunale e la CFA, con riferimento al mancato versamento di emolumenti per uno solo dei due mesi considerati dall’art. 33, comma 1, lett. a), CGS sanzionato con la penalizzazione minima di due punti, hanno ritenuto che condicio facti che impedisce al giudice il potere/dovere di modulare la sanzione astratta per adeguarla alla fattispecie concreta e che giustifica sul piano teorico e sistematico l’obbligo imposto al giudice di irrogare una sanzione non inferiore al minimo edittale è data dal compiuto ed integrale avveramento di tutte le fattispecie astrattamente previste (cfr. TFN-SD n.100/2021-2022; CFA-SU, n. 73/2021-2022). In sintesi, dunque, “l’adeguatezza e la ragionevolezza della sanzione edittale minima fissata dalla norma non può in altri termini prescindere dall’effettiva compiuta ed integrale violazione della fattispecie astratta nella sua completa materialità” (CFA-SU, cit.). Nel precedente sopra richiamato, è stata quindi ritenuta equa e congrua la dimidiazione della sanzione minima dei due punti. Tuttavia, nella fattispecie oggetto del presente procedimento, in cui pure è dato ravvisare una parziale violazione del precetto normativo, una tale operazione aritmetica non è consentita, sia perché riferito ad un solo tesserato e per un solo mese l’omesso pagamento, sia perché pari a mesi tre il periodo temporale considerato dalla norma, onde dovrebbe astrattamente dividersi la penalizzazione minima (due) per il numero dei mesi (tre) considerati dalla norma. Tanto consente a questo Collegio di addivenire alla irrogazione della sola sanzione pecuniaria. In mancanza di un parametro di riferimento, tuttavia, dovendo la sanzione rispondere ai canoni di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza richiesti dall’art. 44, comma 5, CGS e tenere conto della natura e della gravità dei fatti commessi e non potendo, d’altro canto, debordare nell’arbitrio la discrezionalità riconosciuta dall’art. 12, comma 1, del CGS agli Organi di giustizia sportiva, il Tribunale, assunto quale parametro l’importo dell’omesso pagamento, ritiene equa e congrua la sanzione dell’ammenda di € 1.800,00 (milleottocento/00), pari al doppio della somma di cui è stato omesso il puntuale pagamento, in tale misura da porsi a carico della società. Quanto al sig. R.P., infine, il Tribunale ritiene congrua la sanzione della inibizione nella misura di mesi 1 (uno) richiesta dal rappresentante della Procura Federale, avendo questi già tenuto conto della violazione parziale del precetto normativo.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 028/TFN - SD del 1 Agosto 2023 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 509/1102 pf22-23/GC/blp del 3 luglio 2023, depositato il 5 luglio 2023, nei confronti della società UC Sampdoria Spa - Reg. Prot 4/TFN-SD
Massima: La società è sanzionata con punti 2 di penalizzazione in classifica, da scontare nel corso della corrente stagione sportiva a) a titolo di responsabilità diretta per la violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dai sig.ri …. n.q. di Consigliere Delegato e legale rappresentante pro tempore della società UC Sampdoria Spa, e Bosco Alberto, n.q. di Consigliere Delegato e legale rappresentante pro tempore della società UC Sampdoria Spa, all’epoca dei fatti, per non aver provveduto, entro il termine del 30 maggio 2023, al versamento di quota parte delle ritenute Irpef, per un importo pari a 995.727,00 Euro, e di quota parte dei contributi Inps, per un importo pari a 1.669.415,00 Euro, relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2023; b) a titolo di responsabilità propria, per la violazione dell’art. 33, comma 2, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. VII), delle NOIF, per le condotte specificate al punto a)….Sulla base della documentazione agli atti del fascicolo processuale, in particolare le risultanze dell’attività di controllo Co.Vi.So.C. compendiate nella segnalazione del 9 giugno 2023, è obiettivamente emerso che la società UC Sampdoria Spa non ha provveduto, nel primo trimestre 2023, al pagamento integrale degli emolumenti dovuti in favore dei propri tesserati e, conseguentemente, al pagamento delle ritenute fiscali e previdenziali a valere sulle somme dovute.
Sulla base del prospetto elaborato dalla Co.Vi.So.C., può essere ritenuto comprovato che il pagamento degli emolumenti dovuti per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 (euro 6.017.546,00) è stato definito soltanto nel giugno 2023. … deve accertarsi l’intervenuta violazione dell’art. 85, lett. A, par. VII, delle NOIF, a mente del quale “Le società devono documentare alla FIGC secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite: … - entro il 30 maggio l’avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del terzo trimestre (1° gennaio- 31 marzo) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati…”. Quale conseguenza della violazione della richiamata disposizione NOIF, l’art. 33, comma 2, CGS prevede che “ Le società di Serie A sono tenute al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare: … e) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del terzo trimestre (1° gennaio‐31 marzo) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre”. Secondo consolidata giurisprudenza (cfr. TFN, n. 159/2022 – 23; id., n. 163/2022 – 23; CFA, SSUU, n.103/2022 – 23), la ragione giustificativa del rigoroso assetto normativo apprestato dall’ordinamento sportivo FIGC a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni delle società nei confronti dei tesserati - e del conseguente obbligo di riversamento delle ritenute fiscali e contributive – trova fondamento nell’esigenza, da un lato, di assicurare la costante stabilità economico – finanziaria dei soggetti che partecipano attivamente ai campionati, dall’altro, di salvaguardare la par condicio tra tutte le squadre, che potrebbe essere invero compromessa qualora non venissero immediatamente intercettati e sanzionati eventuali sviamenti finanziari incidenti sulle obbligazioni assunte dalle società, come tali possibile fonte di ingiustificate posizioni di vantaggio. In questo quadro, pertanto, le scadenze dettate dalla normativa federale sono tassative e non derogabili….Si osserva sul punto che, ferma restando la natura rigida del trattamento sanzionatorio - che taglia in orizzontale le contingenze che possono aver determinato la violazione dei precetti e valorizza il dato obiettivo del mancato rispetto delle regole del gioco tra tutti i soggetti partecipanti ai campionati – la possibilità di procedere all’applicazione di una diminuzione della sanzione in applicazione dell’art. 13, comma 2, CGS (a mente del quale gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione del trattamento sanzionatorio) risulta praticabile, secondo l’orientamento giurisprudenziale della Giustizia Sportiva (cfr. CFA, SSUU, n. 103/2022 – 2023) soltanto in presenza di fatti inquadrabili obiettivamente in termini assimilabili alla forza maggiore (nel caso di specie il divieto di dare corso ai pagamenti imposto da un provvedimento giurisdizionale ordinario avversato dalla società sportiva), che non risultano invero riscontrabili nel caso di specie portato all’attenzione del Collegio, atteso che il mancato adempimento degli obblighi fiscali e contributivi entro il termine federale è sostanzialmente dipeso da fattori gestionali interni alla società deferita.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0123/CFA del 21 Giugno 2023 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare Com. Uff. n. 174 del 16.05.2023
Impugnazione – istanza: A.C.R. Siena 1904 S.p.A.- Sig. E.M./Procura Federale
Massima: Confermata la decisione del TFN che ha sanzionato la società con la penalizzazione di punti 4 ed il presidente con mesi 4 e giorni 15 di inibizione per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V), delle NOIF e dal Comunicato Ufficiale n. 117/A del 3 febbraio 2023, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, in ordine al mancato versamento, entro il termine del 16 marzo 2023, delle ritenute IRPEF relative alle mensilità di gennaio e febbraio 2023, dei contributi INPS relativi al periodo di gennaio 22 - febbraio 23, nonché al permanere, alla data del 16 marzo 2023, del mancato versamento delle ritenute IRPEF riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per il periodo ottobre 2021 - agosto 2022; b) della recidiva prevista dall’art. 18, comma 1, del CGS per le condotte ascritte nell’ambito del procedimento n. 671pf22-23 (DEC/0159/TFNSD-2022-2023 del 17/04/2023), trattandosi di violazioni della stessa natura in quanto appartenenti alla sfera di quelle gestionali ed economico-finanziarie
Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezioni Unite - Decisione n. 44 del 25/05/2023
Decisione impugnata: Decisione n. 0078/CFA-2022-2023 della Corte Federale d'Appello della FIGC, Sezioni Unite, Registro Procedimenti n. 0095/CFA/2022-2023, pubblicata e comunicata in data 7 marzo 2023, con la quale è stato respinto il reclamo proposto, tra gli altri, dalla U.S. Viterbese 1918 s.r.l. e, per l'effetto, è stata confermata la Decisione n. 0117/TFNSD/2022-2023 del Tribunale Federale Nazionale della FIGC, Sezione Disciplinare, Registro Procedimenti n. 0102/TFNSD/2022-2023, resa il 27 gennaio 2023, nella parte in cui ha inflitto alla U.S. Viterbese 1908 s.r.l. la sanzione della penalizzazione di 2 punti in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva; nonché di ogni altro atto, presupposto o conseguente, ad essa comunque connesso, ivi compresa la richiamata decisione di primo grado del Tribunale Federale Nazionale della FIGC.
Impugnazione Istanza: dott. G. C. / FIGC / Procura Federale FIGC / Procura Generale dello Sport presso il CONI / Corte Federale di Appello della FIGC / Tribunale Federale Nazionale della FIGC
Massima: Confermata la decisione della CFA che ha sanzionato la società a titolo di responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, del C.G.S. ed a titolo di responsabilità propria ex art. 33, comma 4, del C.G.S. con la penalizzazione di 2 punti in classifica per violazione di cui agli artt. 4, comma 1, del C.G.S. e 33, comma 4, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 85 delle N.O.I.F., lett. C) par. V), per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il termine del 17 ottobre 2022, le rate in scadenza nel periodo luglio-agosto 2022 inerenti alla rateizzazione in corso dei contributi Inps, e comunque per non aver documentato alla CO.VI.SO.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento dei contributi Inps sopra indicati…. È doveroso preliminarmente sottolineare che l’art. 85, lett. C), par. V, NOIF, “Adempimenti delle società di Serie C”, dispone: “V. Ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera. 1Le società devono documentare alla FIGC secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite:- entro il 16 ottobre l’avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del primo bimestre (1° luglio-31 agosto) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati; - entro il 16 dicembre l’avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati; - entro il 16 febbraio l’avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati; - entro il 16 marzo l’avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati; - entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali l’avvenuto versamento, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e del sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati. Le società devono altresì depositare, entro i termini di cui al comma 1, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza, attestante l’assolvimento degli adempimenti ivi previsti. In caso di rateazioni e/o di transazioni concesse dagli enti impositori le società devono depositare i medesimi atti di rateazione e/o di transazione, ove non depositati in precedenza, nonché la documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare la documentazione, ove non depositata in precedenza, attestante l’avvenuta regolarizzazione delle stesse. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti. La pendenza dei contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti dall’ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare purché di natura collegiale. Ai fini della presente disposizione rilevano esclusivamente i contenziosi aventi ad oggetto la richiesta di annullamento, totale o parziale, di un provvedimento impositivo o di natura previdenziale con esclusione quindi dei contenziosi che non attengono alla legittimità o alla fondatezza della pretesa impositiva bensì all’applicazione degli istituti di definizione agevolata o transattiva dei tributi o dei contributi previdenziali. Le ritenute Irpef ed i contributi Inps devono essere versati esclusivamente utilizzando i conti correnti indicati dalle società al momento dell’iscrizione al Campionato. La Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il sedicesimo giorno successivo alle scadenze di cui al comma 1 ed entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali deve certificare alla Co.Vi.So.C. l’avvenuto versamento da parte delle società dei contributi al Fondo di fine carriera relativi a ciascuna mensilità e a quelle precedenti, ove non assolte prima”. Ebbene, a fronte di tale normativa, la CFA ha correttamente osservato che, «proprio come ritenuto dal Tribunale federale, l’art. 85, lett. c), par. V, comma 1 prevede che a ogni scadenza bimestrale le società devono comunicare alla FIGC non soltanto l’avvenuto pagamento delle «ritenute irpef, dei contributi INPS e del fondo di fine carriera» relativi al bimestre precedente ma anche «quelle precedenti ove non assolte prima». Sussiste cioè una norma a contenuto generico e omnicomprensivo in forza della quale a ciascuna scadenza bimestrale la federazione deve essere messa in condizione di accertare l’avvenuto pagamento di eventuali debenze relative a ritenute irpef e contributi Inps già liquide e esigibili e in forza della quale, quindi, tali pagamenti devono necessariamente essere già stati eseguiti, ai fini dell’ordinamento sportivo entro la prima scadenza bimestrale utile». La portata di tale norma deve intendersi in senso onnicomprensivo, come riferentesi a tutte le obbligazioni scadute relative a contributi INPS, ed il relativo scrutinio deve parimenti essere conforme non soltanto al tenore letterale dell’art. 85, lett. c), par. V, comma 1 (ove il riferimento anche a «quelle precedenti ove non assolte prima» viene ribadito per ciascuna scadenza bimestrale), ma anche a tutto il contesto regolamentare nel quale la disposizione è inserita, con la centralità del perseguimento dell’obiettivo di un attento controllo sull’equilibrio economico- finanziario delle società di calcio professionistiche a garanzia del regolare svolgimento dei campionati. Correttamente la CFA ha, infatti, sottolineato che «Ci si troverebbe dinanzi a un controllo inadeguato e inefficiente se alla Federazione e alla Co.Vi.So.C. potessero tranquillamente occultarsi le vicende relative a eventuali rateizzazioni con l’Agenzia delle Entrate, sia pure fino al momento in cui si arrivi a una decadenza dal beneficio». E ciò, in quanto l’inadempimento relativo al pagamento dei contributi INPS nei confronti dei dipendenti e collaboratori è un oggettivo indice (secondo la normativa organizzativa della FIGC) della stabilità economica e finanziaria delle società, tanto da presidiarne il regolare adempimento con l’indicazione di precisi termini ed (anche) obblighi di comunicazione periodica all’autorità federale di controllo (Co.Vi.So.C.), nonché come precondizione per l’ottenimento del titolo idoneo all’iscrizione al campionato successivo. Non può, allora, dubitarsi che gli artt. 33, comma 4, del CGS e 85 delle NOIF, lett. C), par. V, trovino applicazione anche nell’ipotesi di una rateazione in corso, dovendo ritenersi irragionevole, ed ingiustificato, ogni diverso avviso. La norma, pertanto, come nel caso della disciplina delle c.d. Licenze Nazionali e, quindi, nel settore delle ammissioni ai campionati, è posta a presidio della regolarità delle competizioni sotto il profilo della sostenibilità economico-finanziaria dei clubs. Ed allora, emerge evidente come le norme federali poste (appunto) a presidio del richiamato “controllo” sulle società sportive prevedano, in caso di una loro violazione, da parte delle stesse società, l’applicazione della sanzione predeterminata ex lege nel suo ammontare che, nel caso di specie, è pari ad “almeno due punti di penalizzazione”. E tanto a prescindere da eventuali “termini quantitativi e qualitativi" che connotano la "violazione ascritta”, in ogni caso non conoscibili dal Collegio di Garanzia. In tal senso, possono essere ripresi i principi per cui «I “Criteri legali ed economico-finanziari”, che le società devono possedere entro il termine perentorio previsto dal Sistema delle Licenze Nazionali, assolvono alla più ampia garanzia del «regolare svolgimento dei campionati sportivi» (art. 12, L. 91/1981), sottoponendo le società calcistiche a specifici e rigidi controlli «al fine di verificarne l'equilibrio finanziario», nonché il relativo possesso di requisiti infrastrutturali, organizzativi legali ed economico-finanziari. Tale disciplina speciale, che stabilisce precisi requisiti formali, non prevede valutazioni flessibili che consentano di superare il difetto di quei requisiti e non lascia spazio alcuno ad un sindacato di scusabilità di eventuali errori nei quali pure possano essere incorse le società che richiedono l’iscrizione. Stante il carattere concorsuale della procedura, pertanto, l’ammissione indebita di una società, in favore della quale si consenta una deroga in ordine ai tempi o ai contenuti dei requisiti formali o sostanziali previsti dalla disciplina speciale, si risolverebbe in un pregiudizio per le altre società interessate» (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, decisione n. 57/2021). Sull’importanza di un controllo rigoroso e attento, la CFA richiama correttamente la propria decisione a Sezioni Unite, n. 46/CFA/2020-2021 (confermata dal Collegio di Garanzia, Sez. I, con decisione n. 46/2021), secondo la quale «il mancato pagamento degli emolumenti nei confronti dei dipendenti e collaboratori è assunto dall’ordinamento sportivo a indicatore della stabilità economica e finanziaria delle società sportive, tanto da presidiarne il regolare adempimento con l’indicazione di precisi termini di adempimento e obblighi di comunicazione all’autorità federale di controllo (Co.Vi.So.C.). La ragione di tale interesse, anche con riferimento all’adempimento di prestazioni pur formalmente rientranti nel novero dei rapporti privati con terzi, risiede nella esigenza di garantire la stabilità economica e finanziaria dei partecipanti ai campionati nazionali come parametro fondamentale da monitorare e verificare nel continuo, attraverso l’informativa periodica, nonché come precondizione per l’ottenimento del titolo idoneo all’iscrizione al campionato successivo». Non è condivisibile, dunque, l’insistita eccezione di irragionevolezza/sproporzionalità della sanzione (né tanto meno l’omissione di motivazione paventata dalla ricorrente), giacché il Tribunale Federale prima e la Corte Federale d'Appello poi, valutando il comportamento riparatorio posto in essere dalla Viterbese, hanno coerentemente applicato la norma sanzionatoria specifica prevista dall’art. 33, comma 4, lett. a), CGS FIGC, vale a dire, per “il mancato pagamento l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all'art. 8 comma l lett. g) a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica”. Ed infatti, la CFA, “rifacendosi alla consolidata giurisprudenza di questa Corte federale pur dando atto che l'importo delle rate pagate tardivamente non fosse particolarmente rilevante e pur considerando, inoltre, che la società, non appena venuta a conoscenza dell'addebito contestato ha provveduto al pagamento delle rate stesse, ha ritenuto di non poter derogare alla norma sanzionatoria che prevede espressamente che «il mancato pagamento [......] comporta l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all'art. 8 comma l lett. g) a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica»”. Tale iter argomentativo risulta, peraltro, in linea con la giurisprudenza dell’odierno Collegio, che ha ritenuto che «la locuzione “almeno due punti” non consente alcun sindacato agli organi di giustizia perché l’avverbio “almeno” sancisce un limite edittale minimo al di sotto del quale non può scendersi neppure all’esito di valutazioni su attenuanti o altre circostanze di esonero di responsabilità. Milita in tale direzione anche un ragionamento a contrario laddove, ad esempio, la norma stabilisse una sanzione con la locuzione “fino a 10 punti”, cioè fissando un tetto massimo, e ciò tanto perché la certezza della sanzione deve essere ben chiara nel suo “effetto fisarmonica”, costruendo, cioè, un tracciato, con una linea di partenza ed una di traguardo, all’interno del quale e solo in quella forbice operare una rimodulazione della sanzione in un senso o nell’altro» (Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 42/2020). Come rilevato anche dal Tribunale in primo grado, infatti, diversamente opinando, la società trarrebbe un doppio giovamento dal vedersi rateizzare le somme dovute e dall’asserito diritto di poter provvedere al pagamento delle rate senza rispettare i termini stabiliti (anche) per i competitori, violando, tra l’altro, i principi della lealtà sportiva e della par condicio di tutti i partecipanti alla competizione, ed impedendo agli organi preposti ad effettuare monitoraggi e verifiche. Al riguardo, non può che ribadirsi, nell’ottica della asserita irragionevolezza della sanzione (primo motivo di ricorso), l’impossibilità per queste Sezioni Unite, e per il Collegio in generale, di pronunciarsi in ordine alla misura della sanzione. Il motivo, invero (ove, tra l’altro, si legge, a p. 10 del Ricorso, che “Del resto, con la decisione impugnata, la CFA: - (i) non ha dato prova di avere un'adeguata conoscenza del dato di esperienza reale e nè, tanto meno, di averne in quantità e qualità superiore al mero dato giuridico positivo strettamente ed astrattamente inteso; - (ii) non pare proprio che abbia messo a confronto, nè soppesato, nè bilanciato i vari diritti ed interessi in gioco. - (iii) non ha palesato "esperienza" reale rispetto alla vicenda in esame quanto, semmai, inesperienza; - (iiii) più che "bilanciare" ha "sbilanciato" i diritti e gli interessi in gioco, pervenendo all'applicazione di una sanzione abnorme, irragionevole, sproporzionata che ha, evidentemente, avvantaggiato del tutto ingiustificatamente le concorrenti della US Viterbese nella corsa alla salvezza”), anche ove ricondotto – a tutto voler concedere – nell’ambito della violazione dei principi di ragionevolezza, si traduce nella richiesta di un sindacato sulla valutazione della sanzione non per violazione di presupposti di fatto o di diritto, ma per circostanze, altre, che sfuggono alla cognizione del Collegio. Sovviene, sul punto, quanto di recente affermato da Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 102/2021, secondo cui la richiesta di ridurre la sanzione irrogata è inammissibile in quanto «il Collegio di Garanzia dello Sport può valutare la legittimità della misura di una sanzione, solo se la stessa è stata irrogata in violazione dei presupposti di fatto e di diritto o per la sua manifesta irragionevolezza, tuttavia, il Collegio non può valutare la doglianza sulla pretesa abnormità di una sanzione, adottata in ossequio ai suddetti presupposti, ed è, dunque, inammissibile la domanda volta alla graduazione della sanzione in considerazione della gravità dell’infrazione e della condotta dell’associato, precedente e successiva all’infrazione medesima» (conforme a Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione n. 46/2017; Sez. I, decisione n. 31/2018; Sez. II, decisione 14/2015; Sez. II, decisione n. 13/2017; Sez. Un., decisione n. 68/2021); e, secondo cui, «L’apprezzamento favorevole per l’incolpato di una circostanza di fatto, ai fini della commisurazione della sanzione, costituisce esplicazione di un’attività discrezionale del giudice di merito, come tale non censurabile innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport allo scopo di farne scaturire una diversa valutazione in termini di disvalore». Medesima valutazione deve essere resa con riferimento alla asserita violazione dell’art. 13 CGS FIGC sulle circostanze attenuanti: «Esula dalla competenza del Collegio di Garanzia la valutazione delle circostanze attenuanti per la quantificazione della sanzione disciplinare da irrogare. Tale valutazione implica, infatti, un giudizio di merito insindacabile dinanzi al Collegio di Garanzia» (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 30/2021. Precedentemente, in tal senso, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 8/2016, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione n. 4/2018, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, decisione n. 11/2019 (ove si è affermato che «al Collegio di Garanzia dello Sport è precluso l’esame delle questioni di merito che hanno generato il procedimento giustiziale sportivo, così come è preclusa la possibilità di rivalutare le emergenze istruttorie già vagliate dal Giudice a quo. Ebbene, in linea con tali principi, deve ritenersi preclusa in sede di legittimità anche la possibilità di rideterminare la sanzione inflitta dal Giudice a quo ogni qual volta la richiesta rideterminazione della sanzione implichi la valutazione di circostanze di fatto»); ed in termini, recentemente, Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 68/2021: «Il perimetro di competenza del Collegio di Garanzia dello Sport è limitato alle sole questioni di legittimità e non comprende il merito del diniego di applicazione delle circostanze attenuanti da parte del giudice del merito»). E, del tutto inconducente, infine, si appalesa il richiamo alle decisioni del Collegio (nn. 19/2022 e 34/2022) contenuto nella memoria ex art. 60, quarto comma, CGS, della ricorrente, con le quali sono state risolte ben diverse questioni, come la penalità “in tempo” irrogata dalla CSA dell’ACI pur non irrogabile siccome non prevista nella fattispecie (19/2022) e l’applicazione del principio del favor rei in assenza di una precisa prescrizione di natura strettamente documentale (34/2022).
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0108/CFA del 25 Maggio 2023 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n. 0157/TFNSD-2022-2023 del 14.04.2023
Impugnazione – istanza: Procura Federale/Imolese Calcio 1919 srl
Massima: Accolto il reclamo della procura federale e per l’effetto inflitta alla società la sanzione di punti 3 di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva, rispetto ai 2 punti comminati in primo grado, con conferma dell’ammenda di € 8.000,00 il tutto per la violazione dell’art. 85, lett. C, par. V, delle NOIF in quanto la società incolpata, entro il termine del 16 febbraio 2023, non ha provveduto: I) al versamento delle ritenute IRPEF relative al periodo gennaio – agosto 2022; II) al versamento delle ritenute IRPEF relative alla mensilità di dicembre 2022….Come si è detto, il Tribunale federale ha riqualificato il mancato pagamento delle ritenute IRPEF per il mese di dicembre 2022 (violazione di cui al capo 1.1. sub II) come violazione generica dei principi di lealtà, correttezza e probità “che devono sempre informare la condotta delle società sportive e dei soggetti a queste appartenenti” (art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia sportiva, C.G.S.); ciò in quanto la norma organizzativa di riferimento - l’art. 85, lett. C), par. V), NOIF - impone un onere di documentazione relativo al bimestre mentre non sanzionerebbe la violazione relativa a un solo mese (“il mancato pagamento riferito solo ad un mese non è sanzionabile ai sensi di dette disposizioni federali”). Alla luce della riqualificazione effettuata, il Tribunale federale ha applicato la sanzione dell’ammenda in luogo della penalizzazione in classifica. Su tali argomentazioni del TFN si appuntano le doglianze dell’organo inquirente, sopra descritte. Tali doglianze meritano condivisione. Difatti, la condotta contestata (mancato tempestivo pagamento delle ritenute IRPEF per il mese di dicembre 2022) non può essere ritenuta “atipica” e, in quanto tale, sanzionata quale violazione del generico dovere di lealtà sportiva di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S. All’opposto, va affermato il principio secondo cui il mancato pagamento delle ritenute, pur riferibili a un solo mese, resti sanzionabile ai sensi dell’art. 33, comma 4, lett. d, del C.G.S. in combinato disposto con l’art. 85, lett. C), par. V delle NOIF (l’art. 33 co. 4 lett. d C.G.S. recita: “d) il mancato pagamento del solo terzo bimestre - 1° novembre/31 dicembre - comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica”). La norma, infatti, non stabilisce che la violazione debba riguardare l’intero bimestre e da tanto discende che la violazione riferita a uno solo dei mesi che compone il bimestre resti compresa nel perimetro della fattispecie sanzionata. In altre parole, la norma sanziona le irregolarità commesse nel corso del periodo bimestrale mentre non richiede che la violazione si protragga per l’intero periodo. Conseguentemente, va disattesa l’applicazione della pena dell’ammenda operata dal Tribunale sulla base della riqualificazione operata e va applicata la sanzione della penalizzazione in classifica prevista dall’art. 33, comma 4, lett. d, del C.G.S. Acclarato che la condotta debba essere sanzionata ai sensi dell’art. 33, comma 4, lett. d), del C.G.S., quanto alla commisurazione della sanzione, va accolta la tesi proposta come subordinata dalla Procura Federale nel proprio reclamo; ne discende, per la violazione riferita al mese di dicembre 2022, l’applicazione della penalità di un solo punto in classifica. In tal senso, va richiamato il precedente di queste Sezioni Unite n. 73/2021-2022 secondo cui, in caso di mancato pagamento delle ritenute relative a un solo mese, la sanzione di cui all’art. 33, comma 4, lett. d), del C.G.S. può essere contenuta in un solo punto di penalizzazione in luogo dei due previsti quale minimo edittale dalla norma e tanto al fine di applicare una sanzione “effettivamente adeguata, ragionevole e proporzionata” a una violazione che si presenta solo “parziale”….Il reclamo incidentale si riferisce all’irrogazione della sanzione di due punti di penalità per il mancato versamento delle ritenute IRPEF relative al periodo gennaio – agosto 2022 (violazione di cui al capo 1.1. sub I); esso deve essere respinto. Difatti, non rilevano in questa sede né la circostanza che il pagamento sia avvenuto con un minimo ritardo (due giorni) né che – secondo quanto asserisce la reclamante incidentale – in sede amministrativa sia ancora operativa la rateazione per l’applicazione di un termine di tolleranza emerso nella prassi applicativa dell’Agenzia delle entrate. In merito, va ribadito che l’ordinamento sportivo richiede l’assoluta regolarità dei versamenti al fine di dimostrare l’affidabilità delle società iscritte ai campionati tanto da presidiarne la corretta ottemperanza con l’indicazione di precisi termini di scadenza (art. 85 NOIF) e obblighi di comunicazione all’autorità federale di controllo (Co.Vi.So.C.), sanzionandone, altresì, con severità la violazione (art. 33 C.G.S.). A tal fine, il giudizio circa la regolarità dei versamenti è operato dagli organi federali, prima, e dai giudici sportivi, poi, in modo autonomo senza risentire delle diverse valutazioni eventualmente operate in sede amministrativa dall’Agenzia dell’entrate o dall’INPS (per quanto riguarda i contributi previdenziali). 5.2. In punto di fatto, è pacifico tra le parti che il versamento delle ritenute IRPEF dovute dalla Società per il periodo gennaio 2022 - agosto 2022 fosse regolato dalla normativa agevolativa (dovuta all’emergenza pandemica, L. 197/2022) e dunque fosse sospeso sino al 29 dicembre 2022, mentre il versamento delle ritenute IRPEF relativo al mese di dicembre 2022 ricadesse nelle previsioni, statali e federali, ordinarie e dunque fosse da considerarsi in scadenza al 16 febbraio 2023. Quanto alle ritenute del periodo gennaio 2022-agosto 2022, come rilevato dal giudice di prime cure, la Società aveva optato, come consentito dalla normativa di riferimento, per il pagamento rateale condizionato al versamento delle tre rate entro il 29 dicembre 2022, ma aveva per contro corrisposto il dovuto a tale titolo solo in data 31 dicembre 2022. Ebbene, non è revocabile in dubbio l’operatività del meccanismo di decadenza automatica dal beneficio della rateazione di cui all’art. 1, comma 161, della L. 197/2022 (“in caso di mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il contribuente decade dal beneficio della rateazione di cui al comma 160. In tale caso si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. Proprio la previsione espressa della cennata decadenza rende priva di pregio l’argomentazione difensiva in ordine alla tempestività del pagamento secondo la quale, citando testualmente quanto esposto dalla difesa”). Una volta determinatosi l’evento decadenza, la Imolese si ritrovava debitrice in unica soluzione dell’intero importo originariamente rateizzato. La conclusione appena raggiunta non è inficiata dalla minimalità del ritardo né dall’eventuale tolleranza mostrata dall’ente impositore in quanto, come si è detto, l’ordinamento sportivo compie le proprie valutazioni in autonomia giudicando la condotta alla luce delle norme sportive e tributarie applicabili, senza che rilevino le valutazioni operate in sede amministrativa. In questa sede, rileva, quindi, l’obiettiva verificazione dei presupposti per la decadenza dal beneficio della rateazione anche in assenza di apposita dichiarazione da parte delle amministrazioni che presiedono all’accertamento e alla riscossione delle imposte. Va aggiunto che, comunque, sono corrette le argomentazioni svolte dal Tribunale Federale (v. in particolare, la decisione n. 168/2022-2023) secondo cui i “termini di tolleranza aggiuntivi”, di cinque e sette giorni, previsti dalle norme invocate dalla reclamante incidentale (rispettivamente legge 25/2002 e articolo 15-ter del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602) sono applicabili a specifici casi individuati dal legislatore e diversi da quello oggetto del presente giudizio (“definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione” ovvero rateizzazioni delle somme dovute all’erario per i cosiddetti “avviso bonario” ed “accertamenti con adesione”). Parimenti, i contenuti delle FAQ dell’Agenzia delle Entrate, pure invocati dalla reclamante incidentale, sono diretti ad una specifica fattispecie non collimante con quella oggetto del presente giudizio (articolo 1, commi 231-252, della legge 197/2022 “definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all’Agenzia della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022”). Nessuna delle deroghe così individuate risulta, quindi, applicabile al caso in esame che riguarda il versamento diretto delle ritenute IRPEF operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 25 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600. Va disattesa anche l’ultima argomentazione svolta nel reclamo incidentale che invoca l’applicazione dell’art. 16 del C.G.S. nel senso che l’avvenuto, pur tardivo, pagamento di quanto dovuto debba “essere considerato, se non quale esimente, almeno quale incisiva ed inequivocabile attenuante ai fini dell’applicazione di una sanzione inferiore al minimo edittale”. In proposito, valga il richiamo al consolidato principio dell’“insormontabilità dei limiti edittali” - con conseguente inapplicabilità delle circostanze attenuanti - rispetto alle sanzioni irrogate in danno delle società (decisioni di queste Sezioni Unite n. 88 e 89 2019/2020). Va ribadito che l’ordinamento sportivo, nella sua parte sanzionatoria, è solo parzialmente assimilabile a quello penale. Nell’ordinamento sportivo, infatti, la sanzione, non mira alla rieducazione del condannato (art. 27 Cost.) ma ha uno scopo retributivo e di restaurazione della par condicio nelle competizioni agonistiche. Tanto conduce a configurare “una differenza sostanziale tra le sanzioni a carico delle persone e quelle a carico delle società”, con specifico riferimento a quelle consistenti nella attribuzione di “punti negativi” in classifica. Mentre le prime - connotate da finalità essenzialmente retributive (ma anche con funzione generalpreventiva) - devono essere calibrate in ragione della gravità dell’infrazione, ma anche della personalità dell’agente (desumibile da molteplici indicatori: intensità del dolo, grado della colpa, eventuale recidiva, comportamento post factum ecc.), le seconde devono “tener conto dell’immanente conflitto (agonistico) di interessi tra i vari attori della competizione”. Conseguentemente, solo nel primo caso, il giudicante certamente può determinare in concreto la sanzione facendo largo uso delle circostanze – tanto aggravanti quanto attenuanti – aumentando notevolmente o diminuendo, anche al di sotto del minimo, la sanzione in concreto da applicare; diversamente, nel secondo, tale potere discrezionale egli “deve necessariamente contenere in limiti più angusti, potendo certamente esercitarlo nell’ambito della gamma sanzionatoria prevista dai limiti edittali”, ma non oltre, salva esplicita, eventuale previsione normativa. La penalizzazione di punti in classifica, infatti, si ripercuote anche sulla sfera giuridica degli altri competitori e ciò determina la necessità che la sanzione – tesa pur sempre al ripristino della par condicio tra essi – non possa essere irrogata in misura minore o eccedente i limiti edittali, salvo che ciò non sia espressamente previsto da una norma derogatoria…Quanto alla condotta relativa al mancato versamento, entro il 16.03.2023, dei contributi INPS nel periodo dicembre 2021ottobre 2022 (sub b), va confermata la decisione reclamata nella parte in cui mostra di ritenere irrilevante la richiesta di rateazione dei relativi importi effettuata il giorno stesso della scadenza dell’obbligo di versamento. La richiesta di rateazione, infatti, al momento della conclusione del giudizio di primo grado “non risultava ancora accettata” e, anzi, come comunicato dalla stessa difesa dell’Imolese, è stata, poi, respinta. Risalta, quindi, la violazione dell’obbligo di versamento dei contributi INPS che non è stato adempiuto nei termini richiesti dalla legge con conseguente doverosità dell’applicazione della sanzione di due punti di penalità ai sensi del più volte richiamato art. 33, comma 4, lett. d), del Codice di giustizia sportiva. Va anche disattesa la doglianza relativa alla mancata considerazione unitaria della violazione sub c) con la presupposta violazione del mancato tempestivo versamento delle ritenute IRPEF per il periodo gennaio - agosto 2022 (violazione di cui al capo 1.1. sub I). È, infatti, stato chiarito (v., fra le altre, la decisione di queste Sezioni Unite n. 78/2022-2023) come la permanenza del debito relativo a bimestri precedenti - anche se già sia stato sanzionato in prima battuta il mancato tempestivo adempimento - assuma i connotati di una violazione autonoma. Tale conclusione discende dall’applicazione dell’art. 85, lett. c), par. V, comma 1; la disposizione prevede che a ogni scadenza bimestrale le società debbano comunicare alla FIGC non soltanto l’avvenuto pagamento delle “ritenute IRPEF, dei contributi INPS e del fondo di fine carriera” relativi al bimestre precedente, ma anche “quelle precedenti ove non assolte prima”. A ciascuna scadenza bimestrale, la federazione deve, quindi, essere messa in condizione di accertare l’avvenuto pagamento di eventuali debenze relative a ritenute IRPEF e contributi INPS che avrebbero già dovuto essere state corrisposte. La ricostruzione del significato di tale norma in senso omnicomprensivo come riferentesi a tutte le obbligazioni scadute relative alle ritenute IRPEF e ai contributi INPS è conforme non soltanto al tenore letterale dell’art. 85, lett. c), par. 5, comma 1 (ove il riferimento anche a “quelle precedenti ove non assolte prima” viene enfaticamente ribadito per ciascuna scadenza bimestrale), ma anche “a tutto il contesto regolamentare nel quale la disposizione è inserita, con la centralità del perseguimento dell’obiettivo di un attento controllo sull’equilibrio economico-finanziario delle società di calcio professionistiche a garanzia del regolare svolgimento dei campionati”. Quanto, infine, alla effettiva verificazione della permanenza dell’inadempimento nonostante che si siano (asseritamente) pagate le rate sino ad agosto 2023, occorre richiamare le argomentazioni già svolte al superiore capo 5. In particolare, va ribadito che l’obiettiva maturazione dei presupposti di legge per la decadenza dal beneficio della rateazione (in ragione del ritardo del pagamento delle prime tre rate), ai fini dell’ordinamento sportivo, impone il pagamento integrale di tutto quanto è dovuto anche se in sede amministrativa non sia stato formalmente revocato il beneficio. Non rileva, quindi, che l’Imolese abbia pagato le rate previste fino al mese di agosto 2023 in quanto, intervenuta la decadenza di cui all’art. 1, comma 161, della L. 197/2022, la società deve considerarsi obbligata per l’intera somma dovuta.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 174/TFN - SD del 16 Maggio 2023 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 25893 /820pf22-23/GC/blp del 27 aprile 2023, nei confronti del sig. E.M. e della società ACR Siena 1904 Spa - Reg. Prot. 168/TFN-SD
Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con l’inibizione di mesi 4 e giorni 15 a) per violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C) par. V), delle NOIF e dal Comunicato Ufficiale n. 117/A del 3 febbraio 2023, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, in ordine al mancato versamento, entro il termine del 16 marzo 2023, delle ritenute Irpef relative alle mensilità di gennaio e febbraio 2023, dei contributi Inps relativi al periodo di gennaio 22 - febbraio 23, nonché del permanere, alla data del 16 marzo 2023, del mancato versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per il periodo ottobre 2021 - agosto 2022; b) con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 18, comma 1, del CGS per le condotte ascritte nell’ambito del procedimento n. 671pf22-23 (DEC/0159/TFNSD-2022-2023 del 17/04/2023), trattandosi di violazioni della stessa natura in quanto appartenenti alla sfera di quelle gestionali ed economico-finanziarie. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 4 in classifica e l’ammenda di € 1.000,00 a titolo di responsabilità diretta e propria e con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 18, comma 1, del CGS per le condotte ascritte alla società nell’ambito di altro procedimento trattandosi di violazioni della stessa natura in quanto appartenenti alla sfera di quelle gestionali ed economico-finanziarie…Sul capo di incolpazione relativo al permanere, alla data del 16 marzo 2023, del mancato versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per il periodo ottobre 2021 - agosto 2022, il Tribunale condivide le ragioni, contenute nella decisione n. 159/TFN 2022-2023 confermate poi dalla Corte di Appello Federale, che hanno portato a ritenere i deferiti responsabili per il mancato versamento delle suddette ritenute entro il termine del 16 febbraio 2023. Come affermato nella detta decisione, con il CU n. 154/A del 31 gennaio 2022, il Consiglio federale, rilevato che la normativa statale aveva all’epoca disposto “c) la sospensione dei termini dei versamenti delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS in scadenza nel periodo 1° gennaio 2022 - 30 aprile 2022, con pagamento in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o con pagamento rateizzato a decorrere dal 30 maggio 2022 e sino al 16 dicembre 2022”, ha espressamente deliberato, nel pieno rispetto del principio di non contraddizione, che “i versamenti, da parte delle società professionistiche, delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS interessati dalle disposizioni agevolative di cui all’art. 3- quater del Decreto Legge n. 146/2021, convertito in Legge n.215/2021 e all’art. 1, commi 923 e 924 della Legge n. 234/2021, saranno valutati ai fini dei controlli federali e della applicazione delle relative sanzioni, tenendo in considerazione le nuove scadenze derivanti dai differimenti e dalle rateizzazioni previsti dalla normativa statuale”. Le disposizioni statali richiamate nel citato CU sono successivamente state prorogate dal legislatore ordinario, e conseguentemente da quello federale, sino a comprendere i versamenti dovuti per l’intero periodo da gennaio ad agosto 2022, e da ultimo regolati con l’ultima legge finanziaria, l. 29 dicembre 2022, n. 197, cui fa riferimento l’odierno deferimento. Ai sensi dell’art. 1, comma 160 di tale ultima legge, i versamenti delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, e dell’imposta sul valore aggiunto già sospesi ai sensi dei precedenti interventi normativi e con scadenza il 22 dicembre 2022 “si considerano tempestivi se effettuati in un’unica soluzione entro il 29 dicembre 2022 ovvero in sessanta rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29 dicembre 2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023”. In virtù di detta normativa, correttamente considerata “speciale” dal Tribunale con la decisione innanzi citata e dalla stessa Corte di Appello Federale, è stata disposta la sospensione dei versamenti delle ritenute Irpef con scadenza gennaio - agosto 2022 (ossia dei versamenti relativi alle ritenute Irpef oggetto del presente deferimento, tra i quali vanno ricompresi i versamenti relativi ad ottobre 2021, in quanto il termine di adempimento scadeva a gennaio 2022) ed è stata concessa alle società sportive la possibilità di estinguere il debito sospeso in un’unica soluzione entro il 29 dicembre 2022 ovvero, in maniera dilazionata, corrispondendo sessanta rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29 dicembre 2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023. A sua volta, il comma 161, della l. 197/2022 prevede che “ in caso di mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il contribuente decade dal beneficio della rateazione di cui al comma 160”. È pacifico dagli atti di causa che entro il 29 dicembre 2022 la società Siena non ha versato alcuna rata relativa al debito Irpef relativo al periodo gennaio - agosto 2022 sospeso per effetto della normativa innanzi richiamata, né ha provveduto al pagamento del suddetto debito in un’unica soluzione entro il 29 dicembre 2022. Ciò ha determinato la decadenza dal beneficio della rateazione, con l’ulteriore conseguenza che, scaduto il termine del 29 dicembre 2022, la società si è trovata ad essere debitrice, in un'unica soluzione, di tutte le ritenute Irpef delle mensilità ottobre 2021 – agosto 2022. Detto debito, come risulta dagli atti di causa, non solo non è stato pagato entro il 16 febbraio 2023, prima data rilevante per l’ordinamento federale, ma neppure è stato pagato entro il 16 marzo 2023, dimostrando, in tal modo, la permanenza, a tale ultima data, dell’illecito. Né, con riferimento alle sole ritenute Irpef relative alla mensilità di ottobre 2021 (che, come detto, rientravano nella disciplina della l. 197/2022) può valere quanto sostenuto dai deferiti nella propria memoria. Sul punto, i deferiti hanno sostenuto due tesi per dimostrare l’intervenuto pagamento di detti tributi. La prima in virtù della quale il pagamento delle prime tre rate e della rata di gennaio 2023 della (supposta) rateizzazione del debito relativo alla suddetta mensilità sarebbe avvenuto attraverso l’imputazione di una maggior credito di € 6.988,64 vantato dalla società. La seconda in virtù della quale, poiché il debito rientrava nella disciplina ex l. 197/2022, la società il 15 febbraio 2022 (e quindi addirittura in anticipo rispetto alla scadenza indicata dalla legge), avrebbe versato le prime 4 rate. In realtà, ciò di cui non tengono conto i deferiti è che, anche a prescindere dalle due tesi proposte, il debito erariale relativo ad ottobre 2021 ammonta ad € 98.846,00 e che, dagli atti di causa, anche a voler ritenere l’intervenuto pagamento di 4 rate per un ammontare di € 6.988,64, non risultano in alcun modo corrisposte le successive rate. E questo, né alla data del 16 febbraio 2023 né a quella successiva del 16 marzo 2023. Di qui, la responsabilità dei deferiti per il permanere, alla data del 16 marzo 2023, del mancato versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per il periodo ottobre 2021 - agosto 2022. Per ciò che concerne, infine, l’incolpazione relativa al mancato versamento, entro il termine del 16 marzo 2023, delle ritenute Irpef delle mensilità gennaio e febbraio 2023, per un importo di € 134.073,96, e dei contributi Inps relativi al periodo di gennaio 22 - febbraio 23 per un importo di € 1.118.536,23, anche in questo caso il Tribunale ritiene sussistere la responsabilità dei deferiti. Il Tribunale ritiene, difatti, non provati i suddetti pagamenti. In particolare, i deferiti hanno prodotto una serie di quietanze di versamento F24 che dimostrerebbero, a loro dire, l’intervenuto versamento, in data 16 marzo 2023, dei suddetti oneri tributari e contributivi. Da tali modelli si evince che tutti i versamenti sarebbero avvenuti a “saldo 0” in quanto eseguiti mediante compensazioni con presunti crediti di imposta relativi a “Bonus facciate”, “Sconto - recupero patrimonio edilizio”, “Sconto - superbonus art. 119 D.L. n. 34/2020”. Quest’ultimo, in particolare, è stato introdotto dal c.d. Decreto Rilancio che ha elevato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, e, dunque, di attività che poco hanno a che vedere con la gestione di società calcistiche. Ecco che l’esistenza di tali crediti di imposta, per poter legittimare l’invocata compensazione e, quindi, l’estinzione dei debiti tributari e contributivi oggi contestati, avrebbe dovuto essere provata dalla società. Nello specifico, al fine di documentare il presupposto costitutivo dei crediti d'imposta utilizzati in compensazione, la società avrebbe potuto trasmettere, ad esempio: - la situazione contabile aggiornata dalla quale emergesse il dettaglio dei crediti d'imposta che sarebbero poi stati utilizzati in compensazione; - la copia dell'asseverazione rilasciata da parte dei tecnici abilitati (per quanto attiene la detrazione relativa al c.d. bonus 110%); - la copia della dichiarazione trasmessa all'Agenzia delle entrate e all'ENEA; - copia del visto di conformità rilasciato dal soggetto abilitato alla trasmissione telematica che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Nulla di tutto ciò è stato allegato, come rilevato dalla Co.Vi.So.C. La società, difatti, non ha prodotto il benché minimo documento che potesse dimostrare la sussistenza dei suddetti crediti utilizzati in compensazione con i debiti relativi alle ritenute Irpef delle mensilità gennaio e febbraio 2023 e ai contributi INPS del periodo di gennaio 2022 - febbraio 2023. Di qui la responsabilità dei deferiti. Quanto al trattamento sanzionatorio, va premesso che, conformemente al consolidato orientamento di questo Tribunale, il permanere al momento della scadenza del termine per il pagamento di un determinato bimestre, del mancato pagamento delle competenze precedenti “ove non assolte prima”, costituisce un fatto autonomo e diverso, con conseguente irrogazione di una sanzione di almeno due punti. Va, altresì, premesso che è applicabile, nel caso di specie, l’istituto della recidiva, essendo i deferiti già stati attinti da precedente sanzione per fatti della stessa specie. Il Tribunale, pertanto, ritiene congrua la sanzione di mesi quattro e giorni quindici di inibizione per il sig. … (di cui mesi 3 di inibizione per la prima violazione, mesi 1 per la continuazione e giorni 15 per la recidiva) e di punti quattro di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva, ed euro 1.000,00 di ammenda per la ACR Siena 1904 Spa (di cui punti 2 in ordine al mancato versamento, entro il termine del 16 marzo 2023, delle ritenute Irpef relative alle mensilità̀ di gennaio e febbraio 2023 e dei contributi Inps relativi al periodo di gennaio 2022 - febbraio 2023, punti 2 per il permanere, alla data del 16 marzo 2023, del mancato versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per il periodo ottobre 2021 - agosto 2022 e euro 1.000,00 per la recidiva).
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0103/CFA del 15 Maggio 2023 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n. 163 del 21 aprile 2023 e n. 171 del 6 maggio 2023
Impugnazione – istanza: – Reggina 1914 s.r.l.-Sig. P.C./Procura Federale
Massima: Confermata l’inibizione per mesi 3 al legale rapp.te della società per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 3, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 85 N.O.I.F., lett. B), par. VI), per non aver pagato a diversi tesserati, entro il termine del 16 febbraio 2023, gli emolumenti relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2022 e per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 85 N.O.I.F., lett. B), par. VII), per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver versato, entro il termine del 16 febbraio 2023, le ritenute Irpef relative alle mensilità di novembre e dicembre 2022; Ridotta alla società la penalizzazione da punti 4 a punti 2 (due) in classifica da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva……prende spessore quanto evidenziato nella seconda delle decisioni del Tribunale Federale Nazionale impugnate, secondo cui “…viene riservata all'ordinamento sportivo la disciplina di questioni aventi ad oggetto l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive ed i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive”, con la conseguenza per la quale rileva comunque “…il pacifico inadempimento nei rapporti privati con dipendenti e collaboratori dell'obbligo di pagare gli emolumenti, di versare le ritenute fiscali ed i relativi contributi entro prefissati termini, come preciso indicatore della stabilità economica-finanziaria delle società sportive, tanto da prevedere un sistema di controlli ad opera dell'Autorità Federale demandata”. Ecco che del tutto condivisibile è la conclusione del giudice di primo grado, secondo cui “Certamente le società iscritte ai campionati professionistici non possono eludere o manipolare unilateralmente termini o modalità stabiliti per l'esercizio della vigilanza economica e finanziaria, per il rilievo essenziale di tale profilo come sopra evidenziato rispetto alla regolarità delle manifestazioni sportive organizzate, alla parità di trattamento degli altri partecipanti, all'affidamento generale sulla regolarità della manifestazione. Per queste ragioni, le specifiche violazioni contestate per gli omessi versamenti (art. 85 NOIF e 33 C.G.S.) vengono ascritte all'Amministratore delegato anche sotto il profilo della violazione degli obblighi generali di cui all'art. 4 del C.G.S.”. Queste Sezioni Unite, pertanto, concordano nel concludere che i richiamati principi dell'ordinamento settoriale e le regole che ne presidiano la tutela non possono essere disattesi, o aggirati, dal pur legittimo accesso della società Reggina 1914 s.r.l. ad uno degli strumenti previsti dall’ordinamento statale, nel caso di specie dal deposito del ricorso del 19 dicembre 2022 innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Fallimentare, tendente all'omologa degli accordi di ristrutturazione e di transazione su crediti tributari e previdenziali, ai sensi dell'art. 40 d. lgs. n. 14/2019 cit., con le caratteristiche individuate dal Tribunale ordinario e con la finalità di salvaguardare l'attività aziendale. E ciò perché l'interesse dell'ordinamento settoriale risiede nell'esigenza di garantire la stabilità economica e finanziaria dei partecipanti ai campionati nazionali, come parametro fondamentale, e nel verificare “nel continuo”, attraverso l'informativa periodica, la sussistenza della “precondizione” per mantenere il titolo idoneo all'iscrizione al campionato successivo, nel rispetto della “par condicio” con le altre compagini sportive partecipanti alla competizione (nel caso di specie il campionato nazionale professionistico di serie B). Proprio in virtù della reclamata – e condivisa da queste Sezioni Unite – autonomia dei due ordinamenti, la disciplina statuale non è in grado di impedire, o anche solo di sospendere, l'efficacia delle normative dell'ordinamento settoriale sportivo, frutto di spontanea adesione, con affiliazione e tesseramento, per cui le vicende interne alla stessa procedura ex d.lgs. n 14/2019, compresi i dinieghi alle autorizzazioni di pagamento, in quanto tali e le relative conseguenze, non possono essere sottratte al vaglio dell’ordinamento sportivo, rientrando invece nel novero dei rischi d'impresa connessi alla procedura prescelta, così come l’ordinamento sportivo non può influire su quello statale, nella specie interferendo su termini e decisioni del Tribunale ordinario. Queste Sezioni Unite aggiungono che la opponibilità alla valutazione della giustizia sportiva dei dinieghi da parte dell’ordinamento statale potrebbe essere sostenuta solo dalla dimostrazione, da parte della società interessata, tramite il suo amministratore, di avere fatto tutto il possibile per illustrare all’organo statale le conseguenze derivanti dal mancato rispetto dei termini di pagamento, nel caso di specie di cui all’art. 85 delle N.O.I.F., sforzandosi – proprio in virtù di quel “quid pluris” derivante dalla sua volontaria sottoposizione (anche) all’ordinamento sportivo – di fare qualcosa di ulteriore rispetto a una “normale” compagine societaria di diritto civile (a cui è sufficiente rispettare le condizioni e i termini fissati dal Tribunale fallimentare), proprio per affermare la piena volontà di rispetto anche dei principi generali di cui all’art. 4 del C.G.S. sopra richiamati. E’ chiaro che, una volta pronunciatosi il Tribunale Fallimentare, la società non poteva derogare alla strada indicata (nel caso di specie la mancata autorizzazione ai pagamenti) ma doveva porsi nella condizione di aver dimostrato di aver fatto quanto possibile per fornire al Tribunale ordinario ogni strumento per decidere anche sullo sfondo delle norme dell’ordinamento sportivo. In particolare, la società, nel caso di specie, avrebbe dovuto premurarsi, oltre a significare la perentorietà dei termini di cui all’art. 85 cit. e la loro rilevanza per il rispetto della “par condicio” sportiva, di provvedere con la massima sollecitudine a depositare gli accordi di ristrutturazione dei debiti conclusi con i creditori e la transazione fiscale concernente i crediti tributari e previdenziali, fornendo così adeguati strumenti di conoscenza della specifica situazione al Tribunale fallimentare, prima delle scadenze del 16 febbraio 2023 e del 16 marzo 2023. E’ vero che, dal punto di vista “civilistico”, la Reggina era ancora “in termini” quando ha presentato le istanze di autorizzazione e il limite per la presentazione del “Piano di ristrutturazione” era ancora aperto, ma ciò solo dal punto di vista della procedura concorsuale in corso. Quel “quid pluris” che era richiesto sotto il profilo dello (autonomo) ordinamento sportivo era proprio lo sforzo di provvedere in tale senso, al fine di consentire anche il rispetto dei termini posti dall’ordinamento di cui alle N.O.I.F.; né la società reclamante e il suo amministratore hanno fornito elementi idonei in questa sede a giustificare tale “ritardo”. Il principio di diritto che ne deriva è, quindi, quello per il quale la sottoposizione a una procedura concorsuale prevista dall’ordinamento statale, pur essendo un “diritto” riconosciuto a una società di capitali dall’ordinamento statale medesimo, non può costituire in sé un “mantello protettivo” che possa congelare gli obblighi previsti dal parallelo ordinamento sportivo, a meno che la società non dimostri di aver fatto ogni sforzo che le era possibile per consentire al Tribunale ordinario di avere tutti gli strumenti per poter provvedere, anche prima della scadenza dei termini da tale autorità concessi nell’ambito della procedura ex art. 40 d.lgs. n. 14/2019 cit.; cosa che, nel caso di specie, è mancata, avendo provveduto la Reggina al deposito di quanto sopra indicato, a quel che consta, solo il 28 aprile 2023, ben dopo le scadenze del 16 febbraio 2023 e del 16 marzo 2023. Tant’è che risulta come lo stesso Tribunale di Reggio Calabria abbia precisato che solo con l'esame di tali due documenti sarebbe stato possibile vagliare l'idoneità del patrimonio attivo esistente all'integrale soddisfacimento dei creditori estranei e che, in particolare, quel patrimonio non poteva essere, allo stato, intaccato senza conoscere gli accordi ed il relativo piano, pena il rischio di pregiudicare i diritti prenotativi dei creditori più antichi. Pertanto, le pur suggestive tesi difensive dei reclamanti, basate sul richiamo alla differenza tra il principio civilistico della “forza maggiore”, quello generale del “factum principis” e quelli penalistici di cui agli artt. 51 e 650 c.p., ritenuti applicabili al caso di specie, perdono spessore, così come quelle fondate sulla differenza tra “esimente” e “attenuante” di cui ai dinieghi del Tribunale ordinario al pagamento, dato che nel caso di specie non è stato giustificato il mancato sforzo di provvedere, anche prima del termine, alla sottoposizione al Tribunale ordinario di tutti gli strumenti idonei a una decisione ponderata; e ciò anche alla luce delle conseguenze potenziali derivanti da una penalizzazione in classifica – come poi è stato – che avrebbe potuto incidere in senso generale anche sulla continuità aziendale, dato che proprio la posizione in classifica potrebbe influire in maniera decisiva sulla stessa (si pensi all’ipotesi di società ai limiti della “zona retrocessione” e alla potenziale penalizzazione che potrebbe incidere sulla stabilità stessa della compagine sportiva in caso, non auspicabile, di posizione in classifica negli ultimi posti del campionato di serie B). Se, dunque, è certamente compito del Tribunale ordinario, previo parere del Commissario giudiziale, stabilire cosa sia e cosa non sia indispensabile alla continuità aziendale, nel caso di una società sportiva è fondamentale che l’interessata dimostri alla giustizia federale di aver fatto ogni sforzo possibile per porre il Tribunale ordinario in condizione di pronunciarsi con piena cognizione prima della scadenza dei termini previsti per i vari pagamenti dall’ordinamento sportivo. Chiarito ciò, la struttura di base delle pronunce del Tribunale Federale Nazionale in questa sede impugnate appare pienamente condivisibile allorché ritiene censurabile la condotta dei deferiti, là dove risulta che era stata la presentazione di formali istanze di autorizzazione ai pagamenti - pur nei termini rispetto alle scadenze dell'ordinamento sportivo - non corredate dai documenti utili al vaglio della correttezza della decisione del Tribunale di Reggio Calabria, che aveva reso impossibile l'accoglimento delle stesse.….Per tale ragione queste Sezioni Unite confermano le sentenze impugnate nella parte in cui ritengono congrua e proporzionata la sanzione inibitoria al rappresentante legale e ritengono che la società debba risponderne sia a titolo di responsabilità diretta, per la violazione dell'art. 6, comma 1, del C.G.S, vigente, in conseguenza dei comportamenti posti in essere dal sig. Paolo Castaldi, sia a titolo di responsabilità propria per la violazione dell'art. 33, commi 3 e 4, del C.G.S., in relazione all'art. 85, lett. B), par. VI) e par. VII) delle N.O.I.F. Per quanto riguarda il “quantum” in totale della sanzione stessa alla società, queste Sezioni Unite ritengono invece di condividere l’assunto delle parti reclamanti relativamente ai due punti di penalizzazione inflitti per il permanere dell’inadempimento del 16 febbraio 2023 ancora alla data del 16 marzo 2023. In tal caso, infatti, deve individuarsi corretta la ricostruzione della difesa dei reclamanti, secondo la quale si era al cospetto di un’unica condotta. Inoltre, e sul punto, era – qui sì – individuabile la circostanza per la quale la stessa società aveva rappresentato la pendenza al Tribunale e che il pagamento fosse ritenibile essenziale e funzionale alla continuità aziendale, a differenza della volta precedente di cui all’istanza per i pagamenti del 16 febbraio 2023. In questo unico caso, pertanto, la società ha dimostrato di avere fatto tutto il possibile per rappresentare al Tribunale ordinario la situazione di fatto, dando luogo anche a una nuova istanza di autorizzazione, sia pur non condivisa dal Tribunale Fallimentare. Sul punto, è noto che il comma 2 dell’art. 13 C.G.S., prevedendo espressamente che “Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione”, introduce uno strumento flessibile, affidato al prudente apprezzamento del giudice, per rendere quanto più adeguata possibile la sanzione all’entità e gravità dei fatti accertati (CFA, SSUU, n. 1/2021-2022).
Massima: Ebbene, è stato già ribadito da questo organo giudicante che lo scrutinio richiesto al giudice sportivo in materia disciplinare non comporta la celebrazione di una sorta di “processo parallelo”, o tanto meno di un processo sovrapposto rispetto alla giurisdizione ordinaria (civilistica o penalistica) o alle eventuali responsabilità che ne conseguono degli amministratori di una società sportiva, oltretutto professionistica, come nel caso di specie. Oggetto di valutazione è - invece e sempre - il rispetto delle regole fondamentali poste a presidio della regolarità di gestione delle società sportive e dei comportamenti esigibili nei confronti dei relativi rappresentanti e/o soci, anche al fine di garantire una parità di base per tutti i contendenti nell’agone sportivo. Il principio del c.d. “fair play” costituisce l’in sé dell’ordinamento sportivo e culmina in ogni caso nella declinazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza richiamati dal Codice di Giustizia Sportiva all’art. 4 (anche in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F.). Tale Codice, del resto e come detto dagli stessi reclamanti, non opera un richiamo (come pure avrebbe potuto) alle norme sostanziali del codice civile e, dunque, alle relative regole attuative o di interpretazione e neppure ciò accade per lo Statuto della F.I.G.C. (art. 19), che a sua volta si riferisce a clausole “aperte”, di “equilibrio economico e finanziario” e di “corretta gestione” delle società sportive, fondandosi su regole “elastiche” come differentemente non potrebbe essere. Il giudice sportivo, dunque, non è deputato a valutare le responsabilità “ordinarie” e neppure deve soffermarsi – nel caso di sottoposizione a procedura paraconcorsuale o concorsuale che sia, di una società sportiva – sulle perdite economiche che ne derivano o sugli strumenti che la società sceglie per cercare di uscire da una crisi economica momentanea, ma deve valutare il rispetto di quella che potrebbe definirsi – parafrasando le regole di una competizione proprie di una procedura ad evidenza pubblica - la “lex specialis” costituente l’ordinamento sportivo in sé considerato. Tale giudice è chiamato a rilevare con tale disciplina speciale – autonoma da quella ordinaria – se le modalità con le quali il soggetto d ferito si è comportato o p r il contesto nel quale ha agi o, hanno determinato o meno una compromissione dei valori cui si ispira l’ordinamento sportivo (v. parere del Collegio di Garanzia del C.O.N.I. n. 5/2017). Per tale ragione, le regole etiche e le clausole generali di correttezza e buona fede, in ambito sportivo, acquistano uno specifico rilievo giuridico e vanno considerate clausole di chiusura del sistema, poiché evitano di dover considerare permesso ogni comportamento che nessuna norma “ordinaria” vieta e facoltativo ogni comportamento che nessuna di tali norme rende obbligatorio (CFA, SSUU, n. 4/2021-2022).
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0101/CFA del 11 Maggio 2023 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale, Sezione Disciplinare, di cui al Com. Uff. n. 149 del 5 aprile 2023
Impugnazione – istanza: – Monterosi Tuscia FC S.r.l./Procura Federale
Massima: Confermata la decisione del TFN che ha sanzionato la società a titolo di responsabilità diretta per la violazione dell'art. 6, comma 1, del CGS, per il comportamento del Suo Presidente e del Suo Amministratore Delegato, entrambi con poteri di legale rappresentanza, e a titolo di responsabilità propria per la violazione dell'art. 33, comma 4, del CGS in relazione all'art. 85, lett. C), par. V), delle NOIF per il mancato versamento entro il termine del 16 dicembre 2022, delle ritenute Irpef relative alle mensilità di settembre e ottobre 2022 per gli emolumenti netti che erano stati oggetto di corresponsione ai beneficiari nei mesi di novembre e dicembre 2022, per un importo di Euro 83.789,04. Al contempo, per i medesimi fatti, venivano contestate ulteriori violazioni alle persone fisiche dei predetti organi societari la cui posizione è stata tuttavia stralciata avendo loro concordato con la Procura Federale, ai sensi dell'art. 127 CGS, la commutazione della sanzione inizialmente richiesta dalla Procura, di due mesi di inibizione, in un’ammenda di Euro 6.000,00; accordo sancito con sentenza definitiva del Tribunale Federale nazionale, sezione disciplinare, del 29 marzo 2023 n. 0143/TFNSD-2022-2023…Costituisce circostanza ampiamente documentata e, del resto, pacifica, in quanto ammessa e non contestata dalla società reclamante il mancato versamento dell’importo di euro 83.789,04 entro il termine del 16 dicembre 2022 e che tale versamento era invece dovuto ex art. 33, comma quarto, lettera b, CGS per le ritenute Irpef relative alle mensilità di settembre e ottobre 2022 sugli emolumenti netti da corrispondersi ai beneficiari nei mesi di novembre e dicembre 2022. La società, nell’ammettere l’infrazione richiamata, chiede tuttavia di esserne mandata assolta per la ragione che tale infrazione sarebbe stata commessa in buona fede, nella convinzione che i tributi non versati rientrassero nel piano di sospensione e rateizzazione (meglio specificato in punto di fatto) curato da un consulente esterno alla società, anch’esso in buona fede, e del cui operato la società non potrebbe essere chiamata a rispondere. Tale prospettazione è destituita di fondamento. Ammesso anche che i fatti si siano svolti nel modo riferito dalla reclamante – la lealtà del contegno processuale della quale pare opportuno ribadire e attestare anche in questa sede – resta tuttavia fermo che non si ravvisa alcuna valida ragione, in punto di diritto, perché la riferita infrazione non debba «comporta[re] l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica» così come richiesto espressamente e tassativamente dall’ art. 33, comma quarto, lettera b, CGS. Né, del resto, in punto di diritto, risulta essere prospettata dalla stessa società reclamante alcuna attendibile argomentazione giuridica volta a sostenere che nell’accertamento dell’infrazione de qua occorrerebbe altresì riscontrare la colpa e/o la mala fede della società responsabile, eccezion fatta per alcuni richiami, in realtà non pertinenti, al principio di responsabilità personale e soggettiva nell’applicazione di sanzioni amministrative per violazione di normative pubblicistiche (con il richiamo al precedente di Cass., 22 giugno 2021, n. 17822, in tema di indebita installazione e utilizzo in esercizio pubblico di insegna -R.D. n. 773 del 1931, art. 110, comma 9, lett. e) o tributarie (col richiamo, in generale, agli artt. 5 e 6, comma 3 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472). Orbene, tali accostamenti non risultano pertinenti considerata la differenza sostanziale nel conflitto di interessi enucleabile quando, da una parte, c’è la pubblica amministrazione che esercita il proprio potere pubblico sanzionatorio nei confronti del cittadino e del contribuente rispetto a quando, invece, ad agire sono gli organi di una federazione sportiva, che è pur sempre un ente privato, nei confronti di un club affiliato, nella preservazione della genuinità del rapporto associativo e dell’equità delle competizioni. Soltanto nel secondo caso si riscontrano esigenze di certezza, celerità e uniformità di trattamento che impongono di avvalersi di criteri oggettivi; e soltanto nel secondo caso, d’altra parte, v’è stato un previo atto di autonomia di accettazione delle regole inerenti il procedimento disciplinare. È, infatti, incontroverso che la giustizia sportiva opera in via generale e tipica sulla base della mera integrazione della fattispecie prevista come infrazione disciplinare e a prescindere dalla concreta configurabilità del dolo e/o della colpa (CGF n. 43/2011/2012; CFA n. 124/2015-2016; CFA n. 90/2019-2020). Siffatta connotazione in chiave oggettivistica viene usualmente giustificata proprio in considerazione, da un lato, del principio di autonomia e, dall’altro, delle necessità operative ed organizzative di semplificazione degli accertamenti e di celerità dei tempi, a tutela di un ordinato svolgimento e prosieguo dell’attività sportiva e della regolarità delle competizioni e dei campionati, senza rinuncia, al contempo, all’effettività del rispetto dei principi dell’ordinamento sportivo che ne verrebbero, altrimenti, pregiudicati (CGF n.56/2011-2012; CFA n.78/2017-2018; CFA n. 33/2017-2018; CFA n. 90/2019-2020). Respinte attraverso le superiori, accreditate considerazioni i riferimenti in diritto contenuti nel reclamo, con specifico riguardo all’infrazione in esame e al contesto in cui si è verificata, occorre piuttosto osservare quanto segue. Per prima cosa, va evidenziato che l’infrazione in esame è costituita da una condotta omissiva (il mancato versamento…). Rispetto a una condotta omissiva non è proponibile il quesito su chi sia l’autore materiale della condotta e se la sua condotta sia riferibile alla società oppure no. Le obiezioni sollevate dalla ricorrente, se mai, dovrebbero servire a sostenere la tesi della impossibilità dell’adempimento dovuta a causa sopravvenuta a loro non imputabile. Ma non appena si inquadra la condotta della consulente commercialista esterna dentro tale istituto ci si rende subito conto di come la posizione assunta dal Tribunale federale, col ritenere che non ricorrono i requisiti né dell’impossibilità né della non imputabilità, è in realtà ineccepibile. Gli amministratori della società avrebbero potuto ben rendersi conto, con l’ordinaria diligenza, della permanenza dell’obbligo contributivo per il bimestre sett.-ott. 22, e il pagamento era e restava certamente possibile (come la provvista monetaria sui c/c tenuti dalla società comprova ulteriormente). Questa Corte, proprio con riferimento a un caso analogo, ha già affermato il principio secondo il quale non può ravvisarsi un caso fortuito o una forza maggiore in un omesso adempimento di un commercialista preposto alla gestione di oneri a carico della società dovendosi intendere per «forza maggiore, sempre secondo la consolidata giurisprudenza, … una vis maior cui resisti non potest e, quindi, un evento originato dalla natura o dal fatto dell’uomo che non può essere preveduto o che, anche se preveduto, non può essere impedito, precludendo così di esplicare quella ordinaria diligenza che sarebbe sufficiente per adeguarsi al precetto violato» (CFA n. 121/ 17-18 e già, nello stesso senso, CFA n. 120/17-18). Del resto, anche a volere ritenere che sull’infrazione de qua abbia inciso positivamente il contegno della consulente esterna, giova richiamare le regole e i principi racchiusi negli artt. 2, 4 e 6 del C.G.S. per rilevare come la responsabilità della società non venga meno per il sol fatto che un’attività (o una parte di un’attività) rilevante sul piano disciplinare sia stata svolta da terzi, sia pure estranei all’organigramma strutturato della società sportiva, e tale principio di responsabilità è corrispettivo al principio di autonomia nella strategia gestionale, sulla quale, nel caso come il nostro di soggetti estranei all’ordinamento sportivo, agli organi di giustizia sportiva non è consentito alcun controllo preventivo né interferenza (eius commoda et eius incommoda). Più precisamente, l’art. 2 C.G.S. (ambito di applicazione soggettivo) prevede che il codice si applichi tra l’altro «… ad ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale» (comma uno), «alle persone comunque addette a servizi delle società stesse e a coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevanti per l'ordinamento federale» (comma secondo). L’art. 4, comma terzo dispone che «l'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto»; l’art. 6 («responsabilità delle società») prevede tra l’altro che «la società risponde ai fini disciplinari dell'operato dei …. e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2 [v. supra]» (comma secondo) e che «le società rispondono anche dell'operato e del comportamento …, delle persone comunque addette a servizi della società…» (comma terzo). Alla stregua di tali principi non v’è dubbio che la società debba rispondere dell’operato della consulente-commercialista che ha agito nella gestione degli adempimenti fiscali della società stessa. Proprio in tema di adempimenti fiscali occorre infatti rimarcare l’importanza di un controllo rigoroso e attento che non sarebbe garantito se si consentisse ai gruppi sportivi di addebitare la colpa a terzi estranei e, in tal modo, sottrarsi alle proprie responsabilità. Sulla imprescindibilità di un controllo rigoroso in tale campo va richiamato il consolidato orientamento della Corte Federale e, in particolare, la decisione a Sezioni unite, n. 46/CFA/2020-2021 secondo la quale «il mancato pagamento degli emolumenti nei confronti dei dipendenti e collaboratori è assunto dall’ordinamento sportivo a indicatore della stabilità economica e finanziaria delle società sportive, tanto da presidiarne il regolare adempimento con l’indicazione di precisi termini di adempimento e obblighi di comunicazione all’autorità federale di controllo (Co.Vi.So.C.). La ragione di tale interesse, anche con riferimento all’adempimento di prestazioni pur formalmente rientranti nel novero dei rapporti privati con terzi, risiede nella esigenza di garantire la stabilità economica e finanziaria dei partecipanti ai campionati nazionali come parametro fondamentale da monitorare e verificare nel continuo, attraverso l’informativa periodica, nonché come precondizione per l’ottenimento del titolo idoneo all’iscrizione al campionato successivo» (analogamente, CFA, sez. un., n. 78/ 2022-2023).
Massima: Quanto alla richiesta di attenuazione della sanzione in applicazione delle attenuanti di cui all’art. 13, comma 2, ed all’art. 16, comma 1, del C.G.S., nonché in ossequio al precetto di cui all’art. 12, comma 1, del C.G.S., questo Collegio non ritiene di poter prescindere dal principio ormai consolidato (e che del resto non risulta scalfito nemmeno dalle doglianze dei reclamanti) secondo il quale, per quanto riguarda le sanzioni previste a carico delle società, con specifico riferimento a quelle consistenti nella attribuzione di “punti negativi” in classifica, non è possibile una graduazione che tenga conto della gravità dell’infrazione (così come avviene per le persone fisiche), né è consentito al giudice sportivo quantificare una sanzione inferiore al minimo edittale previsto puntualmente dalla normativa federale e ciò in ossequio al principio della parità di condizioni tra i gruppi sportivi in competizione e all’esigenza di non creare indebite distorsioni nei campionati (CFA, sez. un., nn. 88 e 89/ 2019-2020 e, di recente, CFA, sez. un., n. 78/ 2022-2023).
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 171/TFN - SD del 6 Maggio 2023 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: Deferimenti nn. 25621 /821pf22-23/GC/blp e 25642/822pf22-23/GC/blp nei confronti del sig. P.C. e della società Reggina 1914 Srl - Reg. Prot. 164 - 166/TFN-SD
Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con l’inibizione di mesi 3 per le violazioni di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 3, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall'art. 85, lett. B), par. VI) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, in ordine al mancato versamento da parte della società Reggina 1914 s.r.l., entro il termine del 16 marzo 2023, in favore di diversi tesserati degli emolumenti relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2023, nonché del permanere del mancato pagamento, al 16 marzo 2023, in favore di diversi tesserati, degli emolumenti relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2022. La società con punti 4 di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva a titolo di responsabilità diretta della violazione dell'art. 6, comma 1, del C.G.S ed a titolo di responsabilità propria della violazione dell'art. 33, comma 3, del C.G.S., in relazione all'art. 85, lett. B), par. VI, delle NOIF"…Lo Stato, quale unica istituzione che persegue interessi di carattere generale, comuni a tutta la collettività, riconosce i vari ordinamenti settoriali (compreso quello sportivo) che invece perseguono interessi di carattere collettivo, ovvero comuni esclusivamente alla collettività dei soggetti che fanno parte di quel singolo ordinamento. Lo Stato, in forza della sua supremazia ha facoltà di emanare norme di fonte primaria, di rango legislativo, mentre gli ordinamenti settoriali, in posizione sotto-ordinata, godono dell'autonomia consentita, compresa quella di un'attività normativa propria, con facoltà di emanare norme di fonte secondaria, di grado regolamentare. L'art. 1 D.L. n. 220/2003, convertito in L. n.280/2003, prevede che i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica siano regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico di situazioni soggettive connesse con l'ordinamento sportivo. In particolare viene riservata all'ordinamento sportivo la disciplina di questioni aventi ad oggetto l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive ed i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive. Per quanto qui rileva l'autonomia in tema di giustizia tecnica ha per oggetto l'organizzazione e la regolarità delle competizioni sportive affinché le stesse si svolgano nel rispetto delle regole federali e che ad esse partecipino soggetti abilitati secondo le regole della Federazione sportiva. Come più volte statuito, il logico corollario dell'autonoma scelta degli obiettivi da perseguire nell'ambito federale è l'omologa libertà nella redazione delle tavole delle condotte compatibili con l'appartenenza soggettiva all'ordinamento federale e, in via strumentale e necessaria, dei mezzi e delle forme di tutela dell'ordinamento sportivo dalle deviazioni che si dovessero verificare al suo interno e cioé della capacità dello stesso di munirsi, in via indipendente, di un circuito normativo e di una struttura valutativa che reagisca alla negazione dei valori del mondo dello sport (decisione n. 95 del 24.7.2020 CFA, Sezioni Unite). La vicenda che ci occupa attiene al pacifico inadempimento nei rapporti privati con dipendenti e collaboratori dell'obbligo di pagare gli emolumenti, di versare le ritenute fiscali ed i relativi contributi entro prefissati termini, come preciso indicatore della stabilità economica-finanziaria delle società sportive, tanto da prevedere un sistema di controlli ad opera dell'Autorità Federale demandata. L'interesse dell'ordinamento settoriale risiede nell'esigenza di garantire la stabilità economica e finanziaria dei partecipanti ai campionati nazionali come parametro fondamentale e verificare nel continuo, attraverso l'informativa periodica, nonché come precondizione per l'ottenimento del titolo idoneo all'iscrizione al campionato successivo. La Corte Federale d'Appello ha peraltro anche rimarcato la differenza funzionale degli adempimenti derivanti dall'art. 85 NOIF, finalizzati a garantire il controllo periodico e continuativo degli organi federali sull'andamento delle società professionistiche, dal sistema delle Licenze Nazionali, in grado di attestare il possesso di requisiti fondamentali di idoneità delle società che chiedono l'iscrizione al campionato per la stagione successiva (CFA, decisione n. 26/2020-2021). La citata decisione sancisce che "Certamente le società iscritte ai campionati professionistici non possono eludere o manipolare unilateralmente termini o modalità stabiliti per l'esercizio della vigilanza economica e finanziaria, per il rilievo essenziale di tale profilo come sopra evidenziato rispetto alla regolarità delle manifestazioni sportive organizzate, alla parità di trattamento degli altri partecipanti, all'affidamento generale sulla regolarità della manifestazione...". Per queste ragioni, le specifiche violazioni contestate per gli omessi versamenti (art. 85 NOIF e 33 C.G.S.) vengono ascritte all'Amministratore delegato anche sotto il profilo della violazione degli obblighi generali di cui all'art. 4 del C.G.S. I suddetti principi dell'ordinamento settoriale e le regole che ne presidiano la tutela non possono essere disattesi o aggirati dal pur legittimo accesso della società Reggina 1914 s.r.l. ad uno degli strumenti previsti dal CCII, e segnatamente dal deposito del ricorso datato 19.12.2022 innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Fallimentare, per l'omologa degli accordi di ristrutturazione e di transazione su crediti tributari e previdenziali ai sensi dell'art. 40 D. Lgs. n. 14/2019, con le caratteristiche precisate in fatto e con la finalità di dare continuità all'attività aziendale. Lo spontaneo accesso a tale strumento nel corso del campionato professionistico, almeno sin quando non è emesso il provvedimento di omologa, non può determinare alcun riflesso sull'assolvimento delle autonome obbligazioni previste dall'ordinamento sportivo e quindi sul rispetto dei termini di versamento degli emolumenti dovuti a tesserati e collaboratori, delle ritenute Irpef e dei contributi previdenziali di cui agli art. 85 NOIF e 33 C.G.S. Infatti la citata disciplina statuale non è in grado di impedire o anche solo sospendere l'efficacia delle normative dell'ordinamento settoriale sportivo, frutto di spontanea adesione con l'affiliazione ed il tesseramento, con la conseguenza che le vicende interne alla stessa procedura, compresi i dinieghi alle autorizzazioni di pagamento, non possono opporsi all'ordinamento sportivo, rientrando invece nel novero dei rischi d'impresa connessi alla procedura prescelta. Diversamente opinando l'imputabilità della crisi alle scelte della società e quella del volontario ricorso allo strumento di superamento della crisi perderebbero ogni rilevanza, diventando una sorta di strumento premiale in grado di consentire al sodalizio di proseguire l'attività sportiva senza assolvere alle sue obbligazioni in palese violazione di diritti dei suoi dipendenti e collaboratori, fra l'altro di rango costituzionale, mantenendo nelle proprie casse ingenti risorse finanziarie, in palese violazione anche dei diritti di pari trattamento con gli altri contendenti partecipanti al medesimo campionato, che ne risulterebbe inevitabilmente falsato. Non a caso, sia pur in una fattispecie diversa, il Collegio di Garanzia dello Sport ha statuito che l'ordinamento statale, salvo casi particolari (qui non ricorrenti) non può andare ad incidere sulle regole sancite dall'ordinamento sportivo e sui termini perentori in esso previsti (decisione n. 31/2020)….I deferiti eccepiscono l'esenzione da ogni responsabilità per le violazioni loro ascritte in applicazione del principio del c.d. factum principis, consistente nelle manca e autorizzazioni del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Fallimentare, ad operare i vari pagamenti omessi alla data del 16.3.2023 e di quelli pregressi (del 16.2.2023 contestati sotto il solo profilo della perdurante omissione). Sul punto il Collegio adito aderisce al consolidato orientamento del Collegio di Garanzia dello Sport in forza del quale nell'ambito dell'ordinamento italiano non è possibile individuare una definizione precisa di forza maggiore, non rinvenendosi norma alcuna che ne descriva l'esatta fattispecie, trattandosi di concetto di matrice dottrinale e giurisprudenziale che tende a giustificare un inadempimento, in presenza di fatti straordinari ed imprevedibili, estranei alla sfera di azione del soggetto. "Le due caratteristiche che un evento deve avere per essere considerato causa di forza maggiore, e cioè la straordinarietà ed imprevedibilità, sono stati descritti dalla giurisprudenza come quei fatti imponderabili, imprevisti ed imprevedibili, che esulano del tutto dalla condotta dell'agente, si da rendere ineluttabile il verificarsi dell'evento, non potendo ricollegarsi in alcun modo ad un'azione od omissione cosciente e volontaria dell'agente e, in tale generale quadro di riferimento, deve escludersi che le difficoltà economiche in cui versa il soggetto agente possano integrare la forza maggiore" (Collegio di Garanzia, decisione n. 46/2021, conforme alla precedente n. 42/2020 richiamata in motivazione). Nella vicenda colà esaminata, esattamente come nella presente, pur nella diversità dello strumento concorsuale impiegato, è stato correttamente osservato che la società sportiva era consapevole di aver promosso un ricorso ex art. 182 bis L.F. per l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti (nella presente vicenda, un ricorso 40 e ss. D. Lgs. n. 14/2019 per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti e transazione su crediti tributari e contributivi ai sensi degli artt. 57 e ss, con riserva di presentare la documentazione di cui agli artt. 39 e 44 CCII, con istanza di conferma delle misure protettive di cui all'art. 54, comma 2, CCII), trattandosi comunque di procedura volontaria proposta dall'impresa in situazione di difficoltà per evitare la liquidazione giudiziale, così da non rendere applicabile il factum principis posto che chi propone il ricorso di omologazione per averne i collegati benefici non può disconoscere quali siano le procedure anche autorizzatorie, necessarie al compimento di determinati atti ed evitare di sopportarne i rischi. Nella citata decisione n. 46, proprio in virtù delle suddette argomentazioni, in forza del principio iura novit curia e pur in assenza di censura delle parti, il Collegio di Garanzia asserisce peraltro di non condividere il parziale riconoscimento della forza maggiore operato dalla Corte Federale d'Appello (decisione n. 046/2020-2021, depositata il 9.11.2020 ed oggetto dell'impugnazione di legittimità) a favore del sodalizio sportivo, assoggettato alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale per i pagamenti delle spettanze ai tesserati limitatamente agli emolumenti dei mesi di gennaio e febbraio 2020 per i quali, entro la scadenza del 15.7.2020, il sodalizio sportivo aveva tempestivamente depositato al Tribunale Fallimentare apposita istanza di autorizzazione ad eseguirli, ottenendo un diniego. Per tal via viene confermata l'irrilevanza per l'ordinamento sportivo di eventuali dinieghi ad autorizzazione di pagamento all'interno della procedura concorsuale. Peraltro, per quanto le modifiche non risultino applicabili alle violazioni in esame che si erano già consumate alla data della loro entrata in vigore, appare significativo rilevare che le deliberazioni del Consiglio Federale di cui ai C.U. n. 167/A, 168/A e 169/A, pubblicate in data 21.4.2023, hanno espressamente recepito e regolamentato l'impatto nell'ordinamento sportivo dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 14/2019, modificando alcune disposizioni delle NOIF (e segnatamente gli artt. 16, 52, 85 e 90 NOIF) ed intervenendo in materia di Licenze Nazionali per la partecipazione ai Campionati Professionistici 2023/2024 con fissazione di un termine al 20.6.2023 per taluni incombenti in caso vi siano stati provvedimenti di omologazione da parte dell'Autorità Giudiziaria con espliciti effetti di esdebitazione. Con particolare riferimento al novellato art. 85, la cui violazione è alla base dei due deferimenti in esame, è stata introdotta la nuova lettera E) in rubrica "Ulteriori adempimenti per le società in procedure ex D. Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019", con la quale si prescrive che in caso di ricorso agli istituti di regolazione della crisi o dell'insolvenza che presuppongono procedure in continuità aziendale diretta, le società devono depositare "la domanda di accesso alla procedura unitamente ad un piano economicofinanziario, asseverato da soggetto abilitato, da cui risulti la capacità della società di operare quali entità in funzionamento almeno sino al termine della stagione sportiva in corso". Ed ancora è stabilito che "le suddette società continueranno ad essere onerate di tutti gli adempimenti relativi ai Campionato di competenza, prescritti dalle precedenti lettere A), B), C) e D), fatto salvo, per l'assolvimento dei debiti, il caso in cui, in esito alla omologazione della competente Autorità Giudiziaria o con equivalente provvedimento divenuto definitivo, siano stabiliti esplicitamente effetti di esdebitazione". Ne consegue che anche in forza della normativa sopravvenuta la presentazione di un ricorso ex art. 40 CCII ad opera di una società calcistica, indipendentemente dalla procedura cui si intenda accedere e del rispetto degli obblighi connessi al suo iter, non comporta alcuna esenzione dagli obblighi dei versamenti, alle scadenze prefissate, degli emolumenti, delle ritenute Irpef e dei contributi previdenziali (almeno sino all'emissione del decreto di omologa o di altro provvedimento similare). Pertanto le vicende interne alla procedura di risoluzione della crisi non possono produrre effetti esimenti o derogatori in ordine agli obblighi derivanti dell'ordinamento sportivo. Anche nella denegata ipotesi in cui si volesse ritenere astrattamente rilevanti, ai fini dell'esonero di responsabilità in capo ai deferiti quale factum principis, i decreti di diniego alle istanze di pagamento emessi dal Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Fallimentare in data 13 e 15 marzo 2023 per le scadenze del 16.3.2023, il Collegio osserva che la reale ragione degli stessi risiede nella circostanza che, pur essendo ancora in pendenza del termine concesso, la società sportiva non aveva depositato gli accordi di ristrutturazione dei debiti conclusi con i creditori e soprattutto la transazione fiscale concernente i crediti tributari e previdenziali, di talché il Tribunale Fallimentare non era stato posto nelle condizioni di conoscere gli "elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione" né aveva depositato il piano con le informazioni necessarie a valutare se esso sia effettivamente "idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa ed a assicurare il riequilibrio della situazione economica-finanziaria". Ha poi affermato che solo con l'esame di tali due documenti sarebbe stato possibile "vagliare l'idoneità del patrimonio attivo esistente all'integrale soddisfacimento dei creditori estranei" e che, in particolare, quel patrimonio "non può essere allo stato intaccato senza conoscere gli accordi ed il relativo piano, pena il rischio...di pregiudicare i diritti prenotativi dei creditori più antichi". Orbene, come emerge anche dalle due memorie difensive, tale piano per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti è stato presentato solo il 28.4.2023, certamente nei termini concessi a seguito della proroga concessa dal Tribunale Fallimentare, ma comunque in epoca successiva alle presentazioni delle istanze di autorizzazione ai pagamenti degli emolumenti, delle ritenute e dei contributi previdenziali n. 9 del 9.3.2023 e n. 10 del 14.3.2023. Ne consegue che la condotta dei deferiti, consistita nella presentazione di formali istanze di autorizzazione ai pagamenti nei termini rispetto alle scadenze dell'ordinamento sportivo, ma non corredate dai documenti utili al vaglio della correttezza della decisione del Tribunale di Reggio Calabria, ha reso impossibile l'accoglimento delle stesse. In sostanza, non può ritenersi utile - al fine di evitare le sanzioni previste dalle NOIF e dal Codice di Giustizia Sportiva - la semplice presentazione di un ricorso ex art. 40 e ss. CCII, privo di documentazione idonea a consentire ai magistrati un pieno giudizio sulle istanze di autorizzazione ai pagamenti previsti dall'ordinamento sportivo.…A tal proposito il Collegio, alla luce delle condotte assunte dal suddetto deferito, ritiene congrua e proporzionata la sanzione inibitoria di complessivi mesi tre, relativa ad entrambi i deferimenti, richiesta dal Rappresentante della Procura Federale, che è la sommatoria della sanzione di un mese e 15 giorni riservata al mancato versamento da parte della società Reggina 1914 s.r.l., entro il termine del 16 marzo 2023, delle ritenute Irpef relative alle mensilità di gennaio e febbraio 2023 (emolumenti) e gennaio e febbraio 2023 (piani di rateazione), dei contributi Inps relativi al periodo aprile 2022-febbraio 2023 (emolumenti) e gennaio e febbraio 2023 (piani di rateazione) con quelle di giorni 15 riservate a ciascuna delle due condotte antiregolamentari di cui al primo deferimento (distinto dal n. 24621/821pf22-23/GC/blp) e alla seconda condotta di cui al secondo deferimento (distinto dal n. 25642/822pf2223/GC/blp). Inoltre, acclarata la sussistenza delle condotte oggetto dei due atti di deferimento, deve ritenersi che il sodalizio sportivo debba risponderne sia a titolo di responsabilità diretta per la violazione dell'art. 6, comma 1, del C.G.S, vigente, in conseguenza dei comportamenti posti in essere dal sig. …, all'epoca dei fatti Amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore della società Reggina 1914 s.r.l., sia a titolo di responsabilità propria per la violazione dell'art. 33, commi 3 e 4, del C.G.S., in relazione all'art. 85, lett. B), par. VI) e par. VII) delle NOIF. Relativamente alla misura della sanzione, il Collegio ritiene di condividere le richieste formulate dal rappresentante della Procura Federale per le quali ciascuna delle quattro condotte contestate nei due deferimenti (rispettivamente mancato versamento da parte della società Reggina 1914 s.r.l., entro il termine del 16 marzo 2023, in favore di diversi tesserati degli emolumenti relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2023, nonché del permanere del mancato pagamento, al 16 marzo 2023, in favore di diversi tesserati, degli emolumenti relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2022 ed inoltre mancato versamento da parte della società Reggina 1914 s.r.l., entro il termine del 16 marzo 2023, delle ritenute Irpef relative alle mensilità di gennaio e febbraio 2023emolumenti- e gennaio e febbraio 2023 -piani di rateazione-, dei contributi Inps relativi al periodo aprile 2022-febbraio 2023 emolumenti- e gennaio e febbraio 2023 -piani di rateazione-, nonché del permanere, alla data del 16 marzo 2023, del mancato versamento delle ritenute Irpef relative alle mensilità di novembre e dicembre 2022 -emolumenti-) sia meritevole della sanzione di un punto di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva, non solo in ragione del documentato tentativo del sodalizio sportivo di ottenere tramite (incomplete) istanze l'autorizzazione ai vari pagamenti evidenziandone essenzialità e funzionalità per la continuità aziendale, ma soprattutto per la novità della questione relativa all'effettiva entrata in vigore del D. Lgs. n. 14/2019 per la cui compiuta regolazione il Consiglio Federale della FIGC ha ritenuto di dover intervenire con le modifiche alle NOIF, con particolare riferimento al C.U. n. 168/A, che ha modificato l'art. 85.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0097/CFA del 5 Maggio 2023 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare di cui al Com. Uff. n. 159 del 17.04.2023
Impugnazione – istanza: – A.C.R. Siena 1904 S.p.A.-sig. E.M./Procura Federale
Massima: Rigettato il reclamo e confermata la decisione del TFN che ha sanzionato il legale rapp.te della società con l’inibizione per anni 3 e quest’ultima con la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva a titolo di responsabilità diretta e propria, il tutto per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 85 NOIF, lett. C) par. V), per non aver versato, entro il termine del 16 febbraio 2023, le ritenute Irpef relative al periodo novembre 2021 - agosto 2022 e alla mensilità di ottobre 2021…Priva di pregio è anzitutto l’argomentazione per cui la presentazione tardiva del modello F24 con saldo zero non costituisca un tardivo pagamento, non essendo una forma di pagamento in denaro. È pacifico in argomento che la ACR Siena 1904 Spa abbia operato una compensazione tra propri crediti e debiti fiscali. Per tale ragione, la ACR Siena 1904 SpA ha presentato il modello F24 con una compensazione integrale del proprio debito grazie a crediti di valore corrispondente. La compensazione, peraltro, costituisce una delle modalità di estinzione satisfattoria delle obbligazioni. Meglio ancora, una volta che tra due soggetti sussistano crediti e debiti reciproci, compensabili, la compensazione costituisce una dichiarazione unilaterale ricettizia, a contenuto patrimoniale, che opera come requisito legale di efficacia dell’estinzione dell’obbligazione. In assenza della dichiarazione, però, i predetti crediti e debiti restano compensabili ma non possono dirsi estinti. Sotto tale profilo, allora, la distinzione tra compensazione e pagamento è argomento insussistente. Con la compensazione si estingue (in tutto o in parte) un pagamento che doveva essere fatto e a tal fine si utilizza (in tutto o in parte, e comunque sino a concorrenza del debito così estinto) un credito che doveva essere incassato. La compensazione, dunque, equivale pagamento. Ciò è a maggior ragione vero in ambito fiscale. In tale specifico settore, tenuto conto delle esigenze di regolare il gettito fiscale, il legislatore è nel tempo intervenuto, sia per disciplinare le modalità con le quali la compensazione debba avvenire, sia ancora per regolare i limiti, anche quantitativi, della compensazione (si veda il contenuto esatto dell’art. 17 del d.lgs. n. 241 del 9.7.1997 e le stesse modifiche via via apportate all’art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 in materia di limiti alla compensabilità di crediti tributari; limiti da ultimo rivisti dal comma 72 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234). E per quel che qui interessa, è vero che la possibilità stessa di godere della compensazione è condizionata alla presentazione di uno specifico modello F24 con il quale la compensazione deve essere espressamente dichiarata (si veda l’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 241 del 9.7.1997). Inoltre, l’obbligatorietà della presentazione della delega (o modello F24) per esercitare il diritto alla compensazione ad opera del contribuente resta tale “anche nell'ipotesi in cui le somme dovute risultano totalmente compensate” ovvero nel caso di c.d. saldo zero (si veda l’art. 19, comma 3, del medesimo d.lgs. n. 241/1997). In un simile quadro, allora, torna ad essere decisivo il contenuto esatto dell’art. 1, commi 160 e 161, della legge n. 197 del 29.12.2022. Con il comma 160, il legislatore ha effettivamente consentito per le ritenute Irpef un adempimento “tardivo” rispetto ad una scadenza in realtà già maturata (il 22 dicembre 2022), espressamente riqualificando tale adempimento come tempestivo se intervenuto entro il 29 dicembre 2022, così operando una chiara rimessione in termini come correttamente rilevato dal Tribunale. Con il comma 161, poi, sempre il legislatore ha espressamente previsto che “[i]n caso di mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il contribuente decade dal beneficio della rateazione di cui al comma 160”. Per un verso, dunque, si è concessa una facoltà altrimenti scaduta (come detto, evitandosi sanzioni, interessi e al limite la riscossione dell’intero), tra l’altro prevedendo una rateizzazione specifica (in 60 rate), e per altro verso si è disciplinata la conseguenza del mancato esercizio tempestivo. Ciò che contava, ai fini del rispetto della norma, era l’avvenuta estinzione per tempo dell’obbligazione delle tre rate previste dal comma 160. Estinzione che, però, nel caso dell’ACR Siena 1904 Spa non è intervenuta. La portata testuale della norma, in conclusione, non ammette le interpretazioni volute dai reclamanti. La presentazione del modello F24 oltre il termine implica inadempimento e determina la decadenza dalla rateizzazione. Con una talune ulteriori precisazioni. Una volta determinatosi l’evento della decadenza, la ACR Siena 1904 Spa si ritrovava debitrice in unica soluzione dell’intero importo originariamente rateizzato (e non ancora saldato). Alla data del 16 febbraio 2023, data rilevante sul piano dell’ordinamento federale per le ritenute applicabili alle mensilità novembre 2021-dicembre 2022, dunque, la ACR Siena 1904 Spa non aveva comunque adempiuto per intero al proprio debito fiscale, avendo al più corrisposto una parte di esso così come rilevato dagli accertamenti in fatto compiuti dalla Co.Vi.So.C. e poi ripresi dalla decisione di prime cure. Annotazioni, quelle appena segnalate, che assorbono anche le dissertazioni dei reclamanti a proposito dell’assenza di un danno conseguente alla tardività accumulata, posto che nel caso che occupa (e fermo quanto ancora si aggiungerà a proposito del caso Pistoiese 1921 Srl C.U. n. 42/TFN 2018/2019) le conseguenze del mancato versamento sono previste dalla legge (art. 1, comma 161, legge 197/2022). E parimenti assorbono le obiezioni circa l’inesistenza di un termine federale violato, che invece è stato chiaramente inadempiuto dalla ACR Siena 1904 Spa per non avere rispettato la scadenza fiscale di cui al comma 160 della legge 197/2022, risultando quindi non pagato – né alla data del 29 dicembre 2022, e neppure alla data del 16 febbraio 2023 – l’importo residuo del debito per il quale la società era decaduta dal termine. Infondato, del resto, è anche l’argomento secondo il quale la ritardata presentazione del modello F24 avrebbe natura di mera irregolarità formale e non invece di natura sostanziale. Anche una simile distinzione, invero, cede il passo al dato testuale dei commi 160 e 161 della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 sopra richiamato, risultando irrilevante (oltre che persino perplessa) la critica rivolta dai reclamanti alla decisione di primo grado sotto tale profilo. Come correttamente rilevato dal Tribunale, è vero che il ritardo comporta una sanzione pecuniaria limitata (ai sensi dell’art. 15 comma 2-bis del d.lgs. 471 del 9.7.1997), ma tale sanzione si aggiunge e non assorbe la conseguenza indicata dal comma 161 dell’art. 1 della legge n. 197 del 29 dicembre 2022. E il punto qui in discussione è proprio la conseguenza derivante dal comma 161 ora richiamato: ovvero la decadenza dalla rateizzazione. Né si può confondere la sanzione di cui all’art. 15, comma 2-bis del d.lgs. 471/1997 con l’istituto del ravvedimento, come invece sembrano sostenere incidentalmente i reclamanti. L’istituto del ravvedimento implica uno spontaneo adempimento del tributo non versato unitamente alla sanzione disciplinata per tale regolarizzazione. Ipotesi che qui non si è verificata. Del resto, neppure è vero che – in linea generale – la mancata presentazione tempestiva di un modello F24 di compensazione costituisca sempre e solo una violazione meramente formale. Semmai è anche qui vero l’opposto. È qui utile precisare che secondo la circolare N. 54/E del 19 giugno 2002 dell’Agenzia delle Entrate (in particolare par. 17.2) in caso di “omessa o ritardata presentazione del modello F24 a saldo zero […] non si è in presenza di violazione meramente formale bensì di violazione che arreca pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo”. Inoltre, la stessa risoluzione 36/E/2017 dell’Agenzia delle Entrate, citata dal Tribunale e ripresa dai reclamanti, non qualifica la mancata presentazione del modello F24 come violazione solo formale. Piuttosto, la risoluzione 36/E/2017 ribadisce a proposito della compensazione fiscale – ed è per questo che la detta risoluzione era stata citata dal Tribunale – che “al fine di rendere manifesta la volontà del contribuente, è necessario che la compensazione c.d. ‘orizzontale’ o ‘esterna’ trovi compiuta esposizione nella delega di pagamento”. Parimenti privo di rilievo è il riferimento dei reclamanti alla datazione dei crediti portati in compensazione dalla ACR Siena 1904 Spa. Come già si è spiegato, non è questo il punto decisivo sul quale si è formata la decisione del Tribunale di prime cure. La ratio decidendi che il reclamo non riesce a superare è in realtà la medesima già affrontata: ovvero la tardività del modello F24 presentato dalla ACR Siena 1904 Spa e la conseguente decadenza dalla rateizzazione per come espressamente disciplinata dal comma 161 dell’art. 1 della legge 197/2022. E dunque, l’esistenza alla data del 29 dicembre 2022 e poi ancora alla data del 16 febbraio 2023 (data rilevante per l’ordinamento federale) di un debito insoluto. Anche il precedente citato dai reclamanti, al quale si è già fatto breve riferimento, appare oggettivamente estraneo alla vicenda in discussione. Nel caso della US Pistoiese 1921 Srl (C.U. n. 42/TFN 2018/2019), invero, tale società aveva integralmente corrisposto l’intero tributo dovuto, non essendosi avvalsa di alcuna rateizzazione. È vero che la presentazione del modello F24 era intervenuta il giorno successivo alla scadenza (17 ottobre 2018 anziché 16 ottobre 2018), ma a valle della detta compensazione integrale, non residuava alcun debito ulteriore e ciò aveva consentito al Tribunale di valorizzare il mero errore materiale commesso dal consulente esterno della US Pistoiese 1921 Srl, sottolineando altresì che per il ritardo di un giorno non poteva essersi provocato alcun danno. Ma nel caso della ACR Siena 1904 Spa la situazione è diversa, posto che – come già ripetutamente detto – alle scadenze previste come rilevanti per l’ordinamento fiscale e per l’ordinamento federale la detta società non risultava avere integralmente assolto ogni proprio debito, risultando invece esposta per il debito residuo conseguente alla decadenza dalla rateizzazione accertato dalla Co.Vi.So.C.. Il tutto, senza considerare che all’epoca della decisione del Tribunale federale sul caso US Pistoiese 1921 Srl non sussisteva alcuna norma comparabile ai commi 160 e 161 dell’art. 1 della legge 197/2022 che imponesse le conseguenze decadenziali che sopra si sono ampiamente commentate. Anche gli ultimi due profili dedotti dai reclamanti, entrambi relativi ad una pretesa violazione dello Statuto del Contribuente (legge 27 luglio 2000 n. 212), sono privi di pregio. I reclamanti, più in particolare, censurano la decisione del Tribunale per non avere tenuto conto dell’art. 3, comma 2, dello Statuto del Contribuente con riguardo alla data di entrata in vigore dell’art. 1, commi 160 e 161, della legge 197/2022 e per non avere comunque considerato come prevalente l’ulteriore istituto della lieve tardività, dovendosi quindi considerare non verificatasi alcuna decadenza della ACR Siena 1904 Spa. Chiaramente infondato è anzitutto il riferimento all’art. 3, comma 2, dello Statuto del Contribuente. Vero è che la disposizione richiamata dai reclamanti si riferisce alla eventuale introduzione di adempimenti prima non previsti; fattispecie però non rinvenibile nel caso oggi qui scrutinato. Peraltro, va notato che lo Statuto del Contribuente non assume rango superiore rispetto alla legge ordinaria né assurge a parametro di costituzionalità, potendo quindi essere derogato da espressa previsione di legge (si vedano in argomento tra le tante, sia pure con riferimento al tema della retroattività della norma fiscale: Cass., sez. trib., 11 luglio 2022, n.21801; Cass., Sez. 5, 29 marzo 2022, n. 10010; Cass., Sez. 5, 20 febbraio 2020, n. 4411). Appare pertanto corretta la motivazione del Tribunale là ove argomenta la propria decisione segnalando come la ACR Siena 1904 Spa non potesse dirsi colta di sorpresa dal termine del 29 dicembre 2022. E in effetti, il comma 160 dell’art. 1 della legge 197/2022 aveva lo scopo di rimettere in termini il contribuente rispetto ad una scadenza già intervenuta al 22 dicembre 2022. Alla data del 29 dicembre 2022, in altri termini, la scadenza del pagamento delle ritenute Irpef era già maturata e la ACR Siena 1904 Spa avrebbe già dovuto provvedervi. La disciplina consentiva una possibilità in più per il contribuente e non certo una in meno. Non può dunque riconoscersi alcuna illegittimità nel senso divisato dal reclamo. Identica conclusione deve poi raggiungersi con riguardo al secondo profilo dedotto all’interno del quinto motivo di reclamo. In proposito, è qui sufficiente segnalare che lo Statuto del Contribuente non prevede un principio generale di lieve inadempimento. Tale istituto, piuttosto, è espressamente disciplinato dall’art. 10 dello Statuto del Contribuente nonché dall’art. 15-ter del d.p.r. n. 602 del 29 settembre 1973. Ma nessuna delle fattispecie declinate dalle norme appena richiamate è sovrapponibile al caso in discussione. Nel caso dei reclamanti, infatti, non si verte di una fattispecie di sanzioni o interessi conseguenti ad errori causati dall’essersi conformati ad indicazioni dell’amministrazione finanziaria ovvero conseguenti a ritardi dell’amministrazione finanziaria stessa (art. 10, comma 2, dello Statuto), né ancora si verte in un caso di incertezza sulla portata o sull’ambito di applicazione della norma tributaria o in una incertezza dalla quale derivi una violazione formale senza alcun debito di imposta (art. 10, comma 3, dello Statuto). Né infine si verte in una fattispecie di rateizzazione derivante da controlli formali o accertamenti con adesione (art. 15-ter, commi 1 e 2, del d.p.r. n. 602 del 29 settembre 1973). Il richiamo al lieve inadempimento resta dunque sfornito di un serio appiglio normativo. Per contro, la disciplina applicabile al caso concreto resta sempre e solo quella espressa dall’art. 1, commi 160 e 161, della legge 197/2022. Né può convenirsi con l’ulteriore obiezione sostenuta dal reclamo secondo cui dalla materiale prosecuzione ad opera della ACR Siena 1904 Spa del pagamento di talune rate successive a quelle scadenti il 29 dicembre 2022 (le rate del 31 gennaio 2023, 28 febbraio 2023 e 31 marzo 2023), se ne possa derivare la prova del mantenimento in vita della rateizzazione. La prosecuzione spontanea di una rateizzazione non più efficace può certamente comportare la riduzione del debito ancora dovuto a carico del contribuente (che del resto è dovuto per intero e l’erario può pretendere in unica soluzione provvedendo alla relativa riscossione), ma non determina alcuna riviviscenza della rateizzazione, né sana l’intervenuta decadenza. Da ultimo, si può affrontare il sesto motivo di reclamo, questa volta riferito non più alle ritenute Irpef relative alle mensilità novembre 2021-agosto 2022, ma alle ritenute specificamente dovute per la mensilità di ottobre 2021. I reclamanti ripropongono anche in questa sede le stesse argomentazioni dedotte in primo grado, non senza scarsa chiarezza espositiva (e senza mai spiegare se, ad esempio, al momento di dedurre le operazioni effettuate, ci si riferisca ad una mensilità intesa come mese di competenza degli emolumenti pur non ancora pagati, o come mese di effettivo pagamento di tali emolumenti o ancora come mese di scadenza del pagamento della ritenuta Irpef per gli emolumenti corrisposti). Si sostengono allora due tesi. Per un verso (c.d. prima sottoparte del sesto motivo), i reclamanti oppongono che le ritenute dell’ottobre 2021 erano state versate (recte: ne era stata avviata la rateizzazione) attraverso la legittima imputazione di un maggior credito vantato dalla ACR Siena 1904 Spa, derivante da un pagamento inizialmente eseguito in eccesso dalla società in riferimento alle mensilità di agosto e settembre 2021 (non sospese da provvedimenti Covid). In altri termini, la ACR Siena 1904 Spa aveva versato per le mensilità di agosto e settembre 2021 (pagate però ad ottobre 2021) euro 110.845,16 anziché euro 103.856,52. La differenza maturata a credito dalla società, per euro 6.988,64, doveva allora considerarsi imputata (per euro 6.589,72) al pagamento delle prime rate dovute per la rateizzazione proprio della mensilità di ottobre 2021. Tale ricostruzione, poi, era stata comunicata dal consulente del lavoro all’Agenzia delle Entrate con pec del 21 febbraio 2023, fermo che tale comunicazione pec – secondo una distinzione ritenuta cruciale dai reclamanti – non andava considerata un atto di “imputazione”, ma appunto solo una mera “comunicazione”. Per altro verso, poi, si sostiene che in ogni caso (c.d. seconda sottoparte del sesto motivo) la detta mensilità di ottobre 2021, giacché pagata o “da doversi pagare” (questa l’espressione dei reclamanti) a dicembre 2021, doveva rientrare nella sospensione Covid e quindi anch’essa doveva essere oggetto di rateizzazione ai sensi della legge 197/2022. Per tale ragione, la società aveva eseguito una procedura Civis (ovvero una procedura di correzione di dati attraverso il canale di assistenza fiscale dell’Agenzia delle Entrate) mediante la quale aveva rettificato i dati inseriti nel modello F24 del 15 febbraio 2023, scomponendo il versamento effettuato per il periodo di riferimento 10/21 (ridotto da euro 110.845,16 a euro 103.856,52) e così associando la differenza di euro 6.988,64 al periodo 12/21 (cioè a quello che secondo la ACR Siena 1904 SpA era il periodo fiscale corretto di pagamento della mensilità di ottobre 2021). Insomma, a valle della procedura Civis, il modello F24 del 15 febbraio 2023 riportava un pagamento di euro 103.856,52 per il periodo di riferimento 10/21 e un pagamento di 6.988,64 per il periodo 12/21, con ciò dovendosi dire comunque regolarizzata la posizione della società anche in riferimento alla mensilità di ottobre 2021. Pertanto – sempre secondo il motivo di reclamo – il 16 dicembre 2023, ovvero il giorno della scadenza federale, la ACR Siena 1904 Spa risultava in regola con i versamenti dovuti. Come già accennato si tratta di argomentazioni che sfiorano l’abuso del processo (cfr. i canoni da ultimo ricordati da Cass. ordinanza n. 11258 del 28 aprile 2023) e che in ogni caso non meritano accoglimento. Non la prima tesi, perché è pacifico che sino al 21 febbraio 2023 (data della pec del consulente del lavoro della ARC Siena 1904 Spa) non è presente agli atti, né è desumibile dalle verifiche Co.Vi.So.C. alcun atto formale che potesse valere pagamento delle ritenute Irpef relative alla citata mensilità di ottobre 2021. Non vi è alcun modello presentato, né altra dichiarazione che consentisse di ritenere adempiuto l’onere gravante sulla società reclamante. Per contro, solo il 21 febbraio 2023 la ARC Siena 1904 Spa – attraverso la pec del proprio consulente del lavoro – comunicava all’Agenzia delle Entrate che un proprio maggiore versamento di ritenute fiscali (rispetto a quanto dovuto per gli emolumenti del periodo agosto-settembre 2021) doveva intendersi associato al “periodo 10/2021 per il debito residuo pari ad euro 98.846,18. Le prime quattro rate sono pari a 6.589,72 euro e avevano scadenza fine 2022 e fine gennaio 2023, l’azienda ha ancora quindi un maggior versamento pari ad euro 398,92 euro da utilizzare” (cfr. la PEC agli atti del procedimento, inviata da ... il 21 febbraio 2023 alle ore 16:19 a ...... con oggetto “Siena cf 01520250521 - abbinamento pagamenti f24”). In proposito, allora, è inevitabile notare come una simile comunicazione, al di là della relativa validità (tutt’ora indimostrata e della quale del resto dubita la stessa ARC Siena 1904 Spa che ha poi mutato tesi), resta tardiva rispetto al termine del 29 dicembre 2022 imposto dall’art. 1, comma 160, della legge 197/2022, così come tardiva rispetto al termine federale del 16 febbraio 2023. D’altro lato, appare sin troppo evidente la contraddizione nella quale finiscono per cadere gli stessi reclamanti che all’inizio di pag. 22 del reclamo sostengono che la società “ha pensato di imputare il suo credito di € 6.988,64 sopra indicato a pagamento (per l’appunto) delle prime tre rate” di rateizzazione sulla mensilità ottobre 2021, mentre alla fine della medesima pag. 22 sostengono all’opposto che “non si è trattato affatto di imputazione bensì solo di una comunicazione”. Premesso allora che ove i reclamanti avessero voluto dire di aver “pensato” ma mai comunicato ad alcuno l’imputazione di cui trattasi saremmo a maggior ragione di fronte ad una ragione di infondatezza del reclamo (perché per tale via si sosterrebbe una imputazione o compensazione mai dichiarata), la verità è che il tentativo di smarcarsi dal comportamento tenuto (con la pec del 21 febbraio 2023) tradisce solo la consapevolezza della relativa inefficacia e tardività. La comunicazione del 21 febbraio 2023, come accertato dalla Co.Vi.So.C. e dal Tribunale di prime cure, non poteva avere alcuna valenza di versamento e comunque non poteva in alcun caso evitare (e non ha evitato ai reclamanti) la decadenza dalla rateizzazione del debito, con ciò tornando perfettamente vero l’insoluto per la mensilità ottobre 2021. Neppure accoglibile è la seconda tesi. I reclamanti, come accennato, sostengono di avere poi variato il periodo di riferimento delle ritenute Irpef indicate nel modello F24 del 15 febbraio 2023, scindendo il pagamento originariamente effettuato (per euro 110.845,16): (i) in parte imputando detto versamento (per euro 103.856,52) al periodo 10/21, relativo però alle mensilità di agosto e settembre 2021 come risulta dalla stessa pec inviata in data 21 febbraio 2023 all’Agenzia delle Entrate; e (ii) in parte imputando il medesimo versamento (per la residua quota di euro 6.988,64) al periodo 12/21, nel quale doveva essere ricollocata la mensilità dell’ottobre 2021 (non pagata ad ottobre 2021 ma a dicembre 2021). Dunque, a valle della procedura Civis sopra detta, il Tribunale federale avrebbe dovuto avvedersi che la ACR Siena 1904 SpA aveva versato le prime rate (euro 6.988,64) relative alle ritenute Irpef concernenti la mensilità di ottobre 2021 (del valore complessivo da rateizzare di euro 98.846,18) attraverso il modello F24 del 15 febbraio 2023. Per tale via, però, i reclamanti non si avvedono di fornire essi stessi la dimostrazione del mancato versamento dell’imposta dovuta. Se infatti il versamento delle prime tre (o quattro) rate della rateizzazione di cui all’art. 1, comma 160, della legge 197/2022 è avvenuto – per ciò che concerne la mensilità di ottobre 2021 – con il modello F24 del 15 febbraio 2023 (e non con l’imputazione di cui alla pec del 21 febbraio 2023), è comunque evidente che tale versamento è avvenuto in ogni caso in ritardo rispetto al termine decadenziale del 29 dicembre 2022. Con la conseguenza di determinare la decadenza dalla rateizzazione (ai sensi del comma 161 del medesimo art. 1 della legge 197/2022) e dunque con la conseguenza di lasciare la ACR Siena 1904 Spa comunque debitrice delle ritenute Irpef relative all’ottobre 2021. Esattamente come statuito dal Tribunale federale.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 169/TFN - SD del 4 Maggio 2023 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 24076/290pf21-22/GC/gb del 5 aprile 2023 nei confronti del sig. N.L.M. - Reg. Prot. 152/TFN-SD
Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS, il legale rapp.te è sanzionato con l’ammenda di € 1.400,00 per la violazione di cui all’art. 4, comma 1, del CGS in relazione a quanto previsto dall’ art. 85 delle NOIF, lett. C), paragrafo IV, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per aver provveduto al pagamento degli emolumenti relativi alle mensilità di luglio e agosto 2021 dovuti a tutti i tesserati, nonché al pagamento degli emolumenti relativi alla mensilità di giugno 2021 dovuti a diversi tesserati, utilizzando modalità difformi da quelle previste dall’art. 85 delle NOIF, lett. C), paragrafo IV). In particolare, è emerso che i suddetti emolumenti sono stati corrisposti, a mezzo bonifico bancario, utilizzando un conto corrente diverso da quello indicato dalla società al momento della iscrizione al Campionato, e cioè tramite conti correnti riconducibili alla….SpA, socio di riferimento della società Calcio Catania SpA
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 168/TFN - SD del 3 Maggio 2023 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 25046 /823pf22-23/GC/blp del 17 aprile 2023 nei confronti del sig. S.F. e della società Imolese Calcio 1919 Srl - Reg. Prot. 159/TFN-SD
Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con l’inibizione di mesi 4 e giorni 15 per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C) par. V) delle NOIF e dal Comunicato Ufficiale n. 117/A del 3 febbraio 2023, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per il mancato versamento da parte della società Imolese Calcio 1919 Srl, entro il termine del 16 marzo 2023, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi alla mensilità di febbraio 2023, dei contributi Inps relativi al periodo dicembre 2021 – ottobre 2022, nonché del permanere, al 16 marzo 2023, del mancato versamento delle ritenute Irpef per il periodo gennaio – agosto 2022 così come previsto dall’art. 85, lett. C), par. V) delle NOIF e dal Comunicato Ufficiale n. 117/A del 3 febbraio 2023. La società è sanzionata con punti 4 di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva, ed euro 6.000,00 di ammenda a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dall’Amministratore Unico, di responsabilità propria della violazione dell’art. 33, comma 4, del CGS, in relazione all’art. 85, lett. C), par. V) delle NOIF e al Comunicato Ufficiale n. 117/A del 3 febbraio 2023; con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 18, comma 1, del CGS…Prive di pregio sul punto appaiono le ragioni esposte dal Segretario Generale della società in sede di audizione e ribadite dai difensori nella memoria versata in atti, volte a giustificare l’inadempimento con “un errore nel pagamento entro i termini previsti,così come risulta dalle due ricevute di scarto che si producono”. Come è noto, il regolare adempimento degli oneri fiscali e contributivi è assunto dall’ordinamento sportivo a indicatore della stabilità economica e finanziaria delle società sportive, tanto da presidiarne la corretta ottemperanza con l’indicazione di precisi termini di scadenza (art. 85 NOIF) ed obblighi di comunicazione all’autorità federale di controllo (Co.Vi.So.C.), sanzionandone altresì la violazione (art. 33 CGS). La ratio evidente di tale architettura normativa risiede nell’esigenza di garantire, da un lato, la stabilità economica e finanziaria dei partecipanti ai campionati come parametro fondamentale da monitorare e verificare, attraverso l’informativa periodica, nonché come precondizione per l’ottenimento del titolo idoneo all’iscrizione al campionato successivo, dall’altro, la parità di condizioni dei partecipanti al campionato, così che l’inadempimento delle scadenze fiscali non possa determinare una posizione di vantaggio economico. A tal fine, pertanto, i termini dettati dalla normativa federale sono tassativi e non derogabili se non in virtù di espresse disposizioni di legge, né tantomeno il loro inadempimento può essere scriminato da qualsivoglia sopravvenienza di natura tecnica e/o interpretativa. Accertata l’inosservanza del termine, rileva il Tribunale, in conformità con la precedente recentissima decisione n. 157 del 14 aprile 2023, come la condotta contestata non sia sussumibile nella previsione delle disposizioni indicate nell’atto di deferimento. L’art. 33 CGS lett. f), relativo al “mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quarto bimestre (1° gennaio ‐ 28/29 febbraio)”, determina la sanzione, come noto individuata nella penalizzazione di almeno due punti in classifica, all’inadempimento dell’intero bimestre. Trattandosi di norma sanzionatoria non può che essere interpretata restrittivamente, in ossequio ai principi generali stabiliti dall’ordinamento, evitando un’estensione analogica o in malam partem del suo ambito di applicazione. Del resto, anche la norma organizzativa di riferimento, l’art. 85, lett. C), par. V), NOIF impone un onere di documentazione relativo al bimestre, confermando che il mancato pagamento riferito solo ad un mese non è sanzionabile ai sensi di dette disposizioni federali. Sotto il profilo sanzionatorio, attesa la regolarizzazione della mensilità in data 21 marzo 2023, si ritiene congrua l’irrogazione della sanzione di euro 5.000,00 di ammenda. Risulta altresì provata documentalmente e, anche in questo caso pacificamente ammessa dalla parte deferita, la violazione relativa al mancato pagamento, alla data del 16 marzo 2023, dei contributi Inps relativi al periodo dicembre 2021 – ottobre 2022. Anche in questo caso le giustificazioni addotte dalla parte deferita, in ordine ad una tempestiva richiesta di rateizzazione risultata inevasa, appaiono prive di pregio. Occorre ricordare che, con CU n. 117/A del 3 febbraio 2023, il Consiglio Federale “ preso atto della situazione rappresentata da numerose società professionistiche in ordine alle interlocuzioni in corso con l’INPS relativamente alle modalità di rateazione dei residui debiti previdenziali dovuti fino alla mensilità di dicembre 2022, così da individuare un trattamento omogeneo nell’intero territorio nazionale” deliberava di prorogare al 16 marzo 2023 la scadenza del 16 febbraio prevista dall’art. 85 Noif per il pagamento dei contributi Inps fino alla mensilità di dicembre 2022. Appare evidente la inalterata cogenza dell’adempimento previsto dalla normativa federale, di fatto meramente posticipato, di cui la società affiliata ben doveva essere consapevole. Come si evince dalle evidenze documentali, la società, in data 16 marzo 2023, presentava all’Inps istanza di rateizzazione dei contributi dovuti, ma, alla data del 31 marzo 2023, come precisato nella nota della Co.Vi.So.C, “non risultava ancora accettata”. Del tutto inconferenti, per i fini che ci occupano, appaiono le giustificazioni addotte in ordine alle motivazioni della mancata accettazione dell’istanza da parte dell’Ente impositore, inidonee, come sopra chiarito, a scriminare la violazione contestata che risulta, pertanto, ampiamente provata. Sotto il profilo sanzionatorio, conformemente alla richiesta della Procura Federale, si ritiene congrua l’irrogazione del minimo edittale di due punti di penalizzazione. Analogamente, risulta provata per tabulas l’ulteriore contestazione “del permanere, al 16 marzo 2023, del mancato versamento delle ritenute Irpef per il periodo gennaio – agosto 2022”, già oggetto, relativamente all’omesso versamento entro il 29 dicembre 2022, della citata decisione n. 157 del 14 aprile 2023, a norma della quale alla società Imolese Calcio 1919 veniva irrogata la sanzione di 2 punti di penalizzazione. Dai riscontri eseguiti dalla Co.Vi.So.C., era emerso che, in relazione alle ritenute Irpef del periodo gennaio-agosto 2022, la Società, in conformità con la normativa statale, come recepita dal legislatore sportivo, aveva presentato domanda di rateazione, corrispondendo però le prime tre rate solo in data 31 dicembre 2022, tardivamente rispetto al termine decadenziale del 29 dicembre 2022. Come già precisato nella decisione citata, a seguito dell’emergenza sanitaria che ha colpito il Paese e delle importanti conseguenze economiche che ne sono derivate, si sono succeduti diversi interventi del legislatore statale in materia di adempimenti fiscali che, interamente recepiti dal legislatore federale, hanno consentito la sospensione dei termini per il versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps, oltre ad una rivisitazione delle ordinarie scadenze rilevanti per l’ordinamento domestico, anche alla luce delle nuove rateizzazioni introdotte con legge ordinaria. In particolare, con il CU 154/A del 31 gennaio 2022, il Consiglio Federale, rilevato che la normativa statale aveva all’epoca disposto la sospensione dei termini dei contributi Inps e delle ritenute Irpef, nel pieno rispetto del principio di non contraddizione, deliberava che “i versamenti, da parte delle società professionistiche, delle ritenute Irpef e dei contributi INPS interessati dalle disposizioni agevolative di cui all’art. 3-quater del Decreto Legge n. 146/2021, convertito in Legge n.215/2021 e all’art. 1, commi 923 e 924 della Legge n. 234/2021, saranno valutati ai fini dei controlli federali e della applicazione delle relative sanzioni, tenendo in considerazione le nuove scadenze derivanti dai differimenti e dalle rateizzazioni previsti dalla normativa statuale”. Le disposizioni statali richiamate nel citato CU venivano altresì prorogate dal legislatore ordinario con la Legge finanziaria 29 dicembre 2022, n. 197 e conseguentemente da quello federale. In particolare, ai sensi dell’art. 1, comma 160 della Legge appena indicata, i versamenti delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, e dell’imposta sul valore aggiunto già sospesi ai sensi dei precedenti interventi normativi e con scadenza il 22 dicembre 2022 “si considerano tempestivi se effettuati in un’unica soluzione entro il 29 dicembre 2022 ovvero in sessanta rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29 dicembre 2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023”. Tale ultimo provvedimento non stabiliva quindi un nuovo termine per adempiere, ma solo una “remissione in termini” (si considerano “tempestivi se effettuati”) lasciando inalterato il termine del 22 dicembre 2022 fissato dall’articolo 13 del decretolegge 18 novembre 2022 n. 176. Il versamento delle ritenute Irpef dovuto dalla Società è pertanto regolato dalla normativa “speciale” agevolativa richiamata e poteva ritenersi “tempestivo” solo se effettuato il 29 dicembre 2022. È di tutta evidenza che siamo in presenza di una legge “speciale” (leggi che regolano situazioni o materie particolari o che sono rivolte a categorie di soggetti ben precise) che stabilisce un termine perentorio (29 dicembre 2022) per accedere alla “remissione in termine” ed effettuare il versamento di quanto dovuto ovvero per manifestare la propria volontà di usufruire della rateizzazione. Alla luce di tali emergenze, il pagamento effettuato dalla Società con l’F24 presentato il 31 dicembre 2022 (relativo al debito per ritenute Irpef maturato per le mensilità gennaio – agosto2022) deve considerarsi tardivo e inidoneo a produrre effetti, anche nell’ambito dell’ordinamento sportivo. Ciò a fortiori ove si consideri che il termine non osservato, quello del 29 dicembre 2022, è quello relativo alle prime tre rate con le quali il contribuente avrebbe dovuto manifestare e concretamente confermare la volontà di adesione alla modalità di adempimento rateale prevista dalla legge, sicché il disattendere la scadenza indicata - peraltro già prorogata ex lege rispetto a quella iniziale del 22 dicembre 2022, non consente di ritenere perfezionata l’adesione alla modalità di definizione rateale del debito prevista dalla norma. Proprio la previsione espressa della cennata decadenza rende priva di pregio l’argomentazione difensiva in ordine alla tempestività del pagamento secondo la quale, citando testualmente quanto esposto dalla difesa “… l’unico soggetto che può dichiarare decaduta l’Imolese calcio dal beneficio della rateizzazione è l’Agenzia delle entrate che non ha mai comunicato tale conseguenza”. Soccorre sul punto il disposto del comma 161 dell’art. 1, Legge 197/2022 che espressamente ha previsto “in caso di mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il contribuente decade dal beneficio della rateazione di cui al comma 160. In tale caso si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione”. È dunque il legislatore statale a prevedere un’espressa decadenza dal beneficio della rateazione in caso di inosservanza del termine; la sua natura decadenziale, infatti, non consente l’utilizzo di eventuali ravvedimenti e/o regolarizzazioni previste per altre fattispecie, con la conseguenza che il versamento tardivo deve considerarsi, rispetto alla adesione ai benefici della legge 197/2022, tamquam non esset. Da ultimo e conclusivamente non possono invocarsi: - i “termini di tolleranza aggiuntivi”, di cinque e sette giorni, previsti dalle norme invocate (rispettivamente legge 25/2002 e articolo 15-ter del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602) che sono applicabili a specifici casi individuati dal legislatore (“definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione” ovvero rateizzazioni delle somme dovute all’erario per i cosiddetti “avviso bonario” ed “accertamenti con adesione”); - i contenuti delle allegate FAQ dell’Agenzia delle Entrate, indicati nella memoria della difesa che sono diretti ad una specifica fattispecie (articolo 1, commi 231-252, della legge 197/2022 “definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all’Agenzia della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022”); casi, quindi, ben diversi, da quello in esame, che riguarda il versamento diretto delle ritenute Irpef operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 25 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600. La più volte richiamata natura eccezionale e speciale della normativa prevista dalla Legge di bilancio sopra indicata e, soprattutto, la decadenza espressa ivi disciplinata non possono che essere interpretate restrittivamente; pertanto, alla data di presentazione del modello F24 più volte ricordato da parte della Società deferita, il debito fiscale, non essendosi perfezionata l’adesione alla rateazione, era pari all’intero, ed esigibile secondo le procedure ordinarie. Atteso che, anche alla scadenza del 16 marzo 2023, il predetto debito fiscale non risulta ancora onorato, la violazione, così come contestata risulta pienamente integrata. Occorre rilevare che, conformemente ai consolidati orientamenti della giustizia domestica, il permanere al momento della scadenza del termine per il pagamento di un determinato bimestre, del mancato pagamento delle competenze precedenti “ove non assolte prima”, costituisce un fatto autonomo e diverso, con conseguente irrogazione di una sanzione di almeno due punti. Così interpretata, la norma di cui all’art. 33 CGS, non consentendo di lasciare inadempiute scadenze debitorie, risponde ai principi di lealtà e probità sportiva che presidiano l’Ordinamento sportivo ed ha lo scopo di rendere efficace e credibile il sistema dei controlli sulla gestione economica finanziaria delle società sportive. Con riguardo a tale fattispecie, così come contestata, si ritiene congrua la sanzione determinata nel minimo edittale di due punti di penalizzazione. Si ritiene infine applicabile alla società Imolese, già attinta da precedente sanzione per fatti della stessa specie, l’istituto della recidiva, con irrogazione dell’aumento di pena previsto dall’art. 18 CGS nella misura di euro 1.000,00 come richiesto dalla Procura Federale.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 163/TFN - SD del 21 Aprile 2023 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: Deferimenti n. 23155/669pf22-23/GC/blp del 28 marzo 2023 e n. 23154/668 pf22-23/GC/blp del 28 marzo 2023, nei confronti del sig. P.C. e della società Reggina 1914 Srl - Reg. Prot. 147-148/TFN-SD
Massima: Mesi 3 di inibizione all’Amministratore delegato e legale rappresentante della società Reggina 1914 Srl, all’epoca dei fatti: a) per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 3, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 85 NOIF, lett. B) par. VI), per non aver pagato a diversi tesserati, entro il termine del 16 febbraio 2023, gli emolumenti relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2022; b) per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 85 NOIF, lett. B) par. VII), per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il termine del 16 febbraio 2023, le ritenute Irpef relative alle mensilità di novembre e dicembre 2022. Penalizzazione di punti 3 in classifica alal società a titolo di responsabilità diretta e propria. È pacifico che i rapporti tra l’ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia. L’autonomia del sistema sportivo consiste non solo nel potere di dettare le c.d. regole di gioco, volte a disciplinare lo svolgimento delle partite, ma anche nel potere di dettare norme regolamentari, anche di portata più restrittiva di quelle generali dettate nell’ordinamento statale, alle quali si accompagna la titolarità, in capo ai tesserati e affiliati, di una fascia di diritti e doveri, nonché nella conseguente potestà di conformare i comportamenti degli appartenenti all’ordinamento sportivo al rispetto di tale disciplina interna e dei principi generali dello stesso ordinamento (Parere Collegio di Garanzia n. 3/2015). Tra tali norme vi sono anche quelle che regolano la materia gestionale ed economica delle società. L’ordinamento sportivo, difatti, in detta materia, ha approntato un sistema normativo in virtù del quale ha previsto una serie di adempimenti a carico delle società, finalizzati a garantire il controllo periodico e continuativo degli organi federali sull’andamento economico delle società professionistiche. Ciò in quanto la solidità finanziaria delle società, la correttezza della loro gestione economico finanziaria e il rispetto dei principi di sana gestione finanziaria devono essere considerati quali condizioni fondamentali per garantire la regolarità nello svolgimento delle competizioni sportive ed il rispetto della leale concorrenza tra tutti i partecipanti a dette competizioni. È in tale contesto che deve essere collocato l’art. 85 delle NOIF. Detta norma, nella parte inerente alla questione oggi sottoposta al Tribunale, stabilisce che le società devono documentare alla Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite, entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura di ogni bimestre, l'avvenuto pagamento, tra le altre cose, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e degli emolumenti, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati. Tale disposizione prevede, quindi, la periodica dimostrazione, entro termini che devono ritenersi perentori (Collegio di Garanzia n. 42/2020), dell’avvenuto pagamento degli oneri fiscali e previdenziali dovuti per legge nonché degli emolumenti. Ciò in quanto è solo il puntuale pagamento dei succitati oneri da parte di tutte le società a garantire alle stesse il diritto ad uno svolgimento regolare delle competizioni sportive e a concorrere lealmente ed in maniera paritaria, senza consentire disparità nell’impiego e nell’utilizzo delle risorse finanziarie delle singole società.
Ragionando diversamente si consentirebbe alle società calcistiche di falsare la competitività economica e finanziaria attraverso l’utilizzo della maggiore disponibilità derivante dall’omesso pagamento dei suddetti debiti. Passando a considerare il merito dei deferimenti, la prima condotta contestata è quella relativa all’omesso versamento, da parte della Reggina 1914 Srl, entro il termine del 16 febbraio 2023, delle ritenute Irpef relative alle mensilità di novembre e dicembre 2022. Rispetto a tale contestazione, i deferiti hanno sostenuto la mancanza di qualsivoglia responsabilità, invocando il principio del factum principis…..I deferiti, come visto, sostengono la mancanza di qualsivoglia responsabilità attesa l’esistenza di una esimente o causa giustificativa rappresentata dal provvedimento del Tribunale di Reggio Calabria con il quale, nell’ambito della procedura volta all’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, è stata negata l’autorizzazione, pur richiesta dalla società, al pagamento, entro le scadenze fissate dall’ordinamento sportivo degli oneri tributari. Tale provvedimento, in particolare, configurerebbe il factum principis idoneo a escludere l’imputabilità dell’inadempimento. Come noto, con la locuzione factum principis si indica una causa di impossibilità oggettiva ad effettuare una determinata prestazione, derivante da un sopravvenuto atto legislativo o autoritativo in grado, pertanto, di escludere la responsabilità di chi è tenuto alla prestazione. L’esenzione di responsabilità, tuttavia, non è automatica gravando sull’interessato, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, la prova che l’atto dell’autorità sia stato determinante nel rendere impossibile l’adempimento e sia del tutto estraneo alla volontà del debitore e ad ogni suo obbligo di ordinaria diligenza. In particolare, sia la giurisprudenza sportiva e sia la giurisprudenza ordinaria, sono concordi nel ritenere che il factum principis, così come le altre cause esimenti della responsabilità, sono idonee a giustificare l'inadempimento e a liberare l'inadempiente da ogni responsabilità solo laddove si sia in presenza di un fatto imponderabile, imprevisto ed imprevedibile e che esuli del tutto dalla condotta dell’agente (Collegio di Garanzia n. 46/2021; Cass. 14915/2018). Pertanto, nel caso in cui il soggetto giuridico non abbia adempiuto la propria obbligazione nei termini, egli non può invocare la predetta esimente con riferimento ad un ordine o divieto dell'autorità giurisdizionale o amministrativa (factum principis) sopravvenuto, e che fosse ragionevolmente e facilmente prevedibile, secondo la comune diligenza, all'atto della assunzione della obbligazione, ovvero rispetto al quale non abbia, sempre nei limiti segnati dal criterio della ordinaria diligenza, sperimentato tutte le possibilità che gli si offrivano per vincere o rimuovere la resistenza o il rifiuto della pubblica autorità o comunque per superare la nuova situazione venutasi a creare. Alla stregua di tali principi, è evidente che non può convincere la tesi difensiva sostenuta dai deferiti consistente nell’invocare l’applicazione, al caso di specie, dell’istituto in questione. Nella fattispecie in esame, infatti, difettano i presupposti richiesti dalla giurisprudenza (imprevedibilità del fatto e assenza di colpa nella determinazione dell’evento) per ritenere configurata la suddetta esimente. Invero, nella vicenda che ci occupa, gli odierni deferiti, sia al momento della proposizione della domanda di omologa degli accordi di ristrutturazione e sia durante la pendenza della procedura, erano pienamente consapevoli di essere parte di una procedura concorsuale, o, secondo alcuni, para concorsuale, retta da regole ben precise in virtù delle quali ogni atto deve essere espressamente autorizzato. Ecco che, dunque, il provvedimento del Tribunale di Reggio Calabria con il quale è stata negata l’autorizzazione al pagamento degli oneri contributivi non può essere visto come un fatto imponderabile, imprevisto o imprevedibile. Non solo. Nel caso di specie difetta anche il secondo presupposto. Gli odierni deferiti, proprio perché soggetti sottoposti, oltre che all’ordinamento statale, anche all’ordinamento sportivo, erano ben consapevoli delle regole e delle norme, con le relative modalità e tempistiche, previste e dettate da tale ultimo ordinamento in materia gestionale e economica. Così come erano ben consapevoli della “essenzialità” dei pagamenti che dovevano essere eseguiti entro la data del 16 febbraio 2023, attese le conseguenze che l’ordinamento sportivo, in virtù dei principi innanzi ricordati, fa discendere dall’omissione degli stessi, anche in termini di continuità aziendale. Il pagamento degli oneri tributari (così come il pagamento degli emolumenti), difatti, se per una normale società può, in astratto, essere considerato non essenziale per lo svolgimento dell’attività di impresa, per una società sportiva, per effetto della normativa innanzi evidenziata e delle sanzioni previste in caso di inottemperanza, deve essere ritenuto determinante e funzionale allo svolgimento di tale attività. In altri termini, le conseguenze previste dall’ordinamento sportivo in caso di mancato pagamento degli oneri tributari o anche degli emolumenti, consistenti nell’irrogazione di punti di penalizzazione, sono idonee ad influire sulla regolare partecipazione al campionato, sulla eventuale promozione o retrocessione della squadra calcistica, e quindi sul core business dell’impresa società sportiva. A fronte di ciò, la società deferita avrebbe dovuto ab origine (cioè con e nella domanda di ammissione alla procedura) rappresentare alla autorità giudiziaria di essere soggetta anche all’ordinamento sportivo e alle sue regole – analiticamente indicandole secondo quanto necessario ad evitare conseguenze pregiudizievoli in ambito sportivo – in modo da consentire alla A.G. di verificare la stessa ammissibilità della domanda. Così non facendo, essa ha indotto l’A.G. a considerare quella domanda come proveniente da una società appartenente al solo ordinamento statale, con la conseguenza di aver comportato una trascuranza delle regole dell’ordinamento sportivo e, quindi, di avere - essa società – provocato e causato il “factum principis” successivamente dalla medesima invocato quale esimente. E tanto basterebbe per ritenere l’esimente invocata non riscontrabile nella fattispecie per cui è procedimento. Ma, nella fattispecie, si è andati oltre. La società, dopo aver presentato al Tribunale di Reggio Calabria la r petuta do anda di a m ss one alla procedura di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti in data 19 dicembre 2022 ed aver appreso, a seguito del provvedimento del Tribunale del 29 dicembre 2022, che non era possibile procedere senza l’autorizzazione giudiziale al compimento di atti di straordinaria amministrazione o al pagamento di debiti pregressi, si è limitata a depositare in data 16.2.2023, ossia nella stessa data in cui, ai sensi dell’art. 85 NOIF, avrebbe dovuto attestare l’avvenuto pagamento dei debiti tributari, la richiesta di autorizzazione al pagamento di tali debiti. È evidente, dunque, la totale carenza di diligenza nel tentare di evitare l’inadempimento oggi contestato, non essendosi in alcun modo preoccupati per tempo di come affrontare la questione. Ma questa non è l’unica circostanza che dimostra la totale carenza di diligenza nel tentare di evitare l’inadempimento. Occorre, difatti, considerare che gli odierni deferiti: - alla data del 16 febbraio 2023, e perciò quasi tre mesi dopo la presentazione dell’istanza di accesso alla procedura in bianco, non solo non avevano ancora depositato il piano e la relativa documentazione a supporto, così come non avevano ancora inoltrato agli Enti competenti la domanda di transazione ex art. 63 CCII, ma per di più avevano richiesto al Tribunale di Reggio Calabria la concessione di una proroga di 60 giorni. In tal modo, hanno impedito a quest’ultimo di essere messo nelle condizioni di valutare la fattibilità del piano di ristrutturazione e, quindi, l’incidenza del pagamento dei debiti tributari rispetto alla debitoria complessiva. In altri termini, laddove i deferiti avessero voluto effettivamente superare gli eventuali ostacoli posti dalla procedura concorsuale, avrebbero potuto provvedere tempestivamente a depositare il piano ed i documenti richiesti dall’art. 39 CCII, nonché gli accordi ex art. 63 CCII, consentendo in tal modo al Tribunale, non solo di decidere in ordine all’omologa degli accordi di ristrutturazione, ma anche di valutare più compiutamente in ordine alle istanze di pagamento dei debiti tributari. Del resto, lo stesso Tribunale, chiamato a decidere sull’istanza di autorizzazione formulata dalla Reggina nel mese di marzo, indica tra gli elementi su cui fonda la propria decisione di negare l’autorizzazione al pagamento dei debiti tributari proprio la situazione di incertezza causata dal mancato tempestivo deposito del piano e della documentazione. In particolare, il Tribunale afferma: a) considerato che, in coerenza con la tempistica della procedura, non è stato depositato il piano contenente tutte quelle informazioni necessarie a valutare se esso sia effettivamente “idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione economico-finanziaria”; b) considerato che l’esame degli accordi e del piano è necessario anche per vagliare la idoneità del patrimonio attivo esistente all’integrale soddisfacimento dei creditori estranei; c) considerato che quel patrimonio non può essere allo stato intaccato senza conoscere gli accordi e il relativo piano, pena il rischio (non già astratto bensì concreto, atteso il consistente importo di cui si richiede l’autorizzazione al pagamento) di pregiudicare i diritti prenotativi dei creditori più antichi. - nel richiedere l’accesso alla procedura e, soprattutto, nel richiedere, in data 16 febbraio 2023, al Tribunale l’autorizzazione al pagamento dei debiti tributari, invece di evidenziare l’essenzialità di detti pagamenti ai fini del rispetto della normativa sportiva e soprattutto ai fini delle conseguenze che sarebbero potute derivare dalla violazione di detta normativa, anche come detto in termini di funzionalità allo svolgimento dell’attività di impresa, si sono preoccupati di evidenziare che tali pagamenti “non sono di per sé funzionali a garantire la continuità aziendale”. Se loro stessi, dunque, hanno affermato che detti pagamenti non erano essenziali, come potevano pensare che il Tribunale avrebbe concesso loro l’autorizzazione? Appare evidente la strumentalità della riportata affermazione! - l’art. 99 CCII, dettato in tema di concordato preventivo ma applicabile analogicamente agli accordi di ristrutturazione, stabilisce che quando è prevista la continuità aziendale e prima dell’omologa, il debitore possa chiedere con ricorso al Tribunale di essere autorizzato, anche prima del deposito del piano, a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, prededucibili, funzionali all’esercizio dell’attività aziendale. Il ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti e indicare le ragioni per cui l’assenza di tali finanziamenti determinerebbe grave pregiudizio per l’attività aziendale. A sua volta, l’art. 100 CCII prevede che “ il debitore che presenta domanda di concordato ai sensi degli articoli 44 e 87 (applicabile analogicamente agli accordi di ristrutturazione), quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista indipendente attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L'attestazione del professionista non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori.” In virtù di tali norme, dunque, la società avrebbe ben potuto, per adempiere ai suoi obblighi tributari, ricercare finanza esterna, tenendo conto anche sia del fatto che, come affermato dalla stessa Reggina in udienza, il socio di maggioranza della stessa fa parte di una holding quotata in borsa, e sia della circostanza che, come riportato nella nota integrativa al bilancio al 30.6.2022, la situazione debitoria della società avrebbe potuto essere gestita solo attraverso finanza esterna. Quindi, lo stesso socio di maggioranza della società avrebbe ben potuto procedere ad un finanziamento infruttifero e postergato per procedere al pagamento dei debiti tributari. In definitiva, deve ritenersi che non sussistono nel caso di specie gli elementi per configurare l’istituto del factum principis incolpevole e, dunque, l’esistenza di una esimente. Non solo, difatti, come visto, i provvedimenti del Tribunale emessi nel corso della procedura non possono essere considerati eventi imprevedibili, ma per di più risulta assolutamente provata la circostanza che i deferiti, pur consapevoli della rilevanza che il puntuale adempimento degli obblighi ex art. 85 NOIF ha per l’ordinamento sportivo di cui fanno parte, nulla hanno fatto per rimuovere la resistenza del Tribunale o comunque non si sono adoperati per trovare soluzioni alternative, pur consentite dall’ordinamento. Né, per dimostrare il contrario, può valere quanto detto dai deferiti nelle proprie memorie, in ordine al rischio, in caso di pagamento dei debiti oggetto dell’odierno deferimento, di incorre nella violazione dell’art. 650 c.p. o nel reato di bancarotta preferenziale. Per ciò che concerne l’ipotesi disciplinata dall’art. 650 c.p., basti, difatti, considerare che la stessa non è in alcun modo configurabile nel caso di specie. L’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, difatti, è configurabile solo in presenza di un provvedimento contenente un ordine. Nel caso in esame vi è esclusivamente una mancata autorizzazione, che è cosa ben diversa dall’ordine di tenere una determinata condotta. Irrilevante è poi il richiamo all’ipotesi della bancarotta preferenziale. Occorre, difatti, ricordare che è principio pacifico in giurisprudenza quello secondo il quale per configurare la bancarotta preferenziale è necessario il concorso di altri crediti con privilegio, di grado prevalente o eguale, rimasti insoddisfatti per effetto del pagamento e non già di qualsiasi altro credito (Cass. 54502/2018). Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza, “per configurare detto reato è necessario l’elemento soggettivo costituito dal dolo specifico, consistente nella volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, con l’accettazione della eventualità di un danno per gli altri secondo lo schema del dolo eventuale. Ne consegue che detta finalità non è ravvisabile allorché il pagamento sia volto, in via esclusiva o prevalente, alla salvaguardia della attività sociale o imprenditoriale” (Cass. n. 54465/2018). Nella fattispecie in esame, i crediti che avrebbero dovuto essere pagati entro il 16 febbraio 2023 sono costituiti da trattenute Irpef ed emolumenti che possono ritenersi certamente privilegiati; inoltre, il loro pagamento, per i motivi innanzi detti, doveva ritenersi necessario per la salvaguardia della attività sociale. Da ultimo, val la pena sottolineare che, a prescindere dal provvedimento con cui il Tribunale di Reggio Calabria ha negato l’autorizzazione al pagamento dei ridetti debiti, non è possibile neppure rinvenire una esimente idonea ad escludere la responsabilità degli odierni deferiti nella pendenza di una procedura volta all’omologazione degli accordi di ristrutturazione. È principio pacifico, difatti, che la pendenza del procedimento volto all’omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti, peraltro allo stato sub iudice, non è idoneo a scriminare l’omesso adempimento dell’obbligo federale di cui all’art. 85 NOIF, imposto al fine di garantire la leale concorrenza tra le società calcistiche (TFN-SD n. 134 del 20.4.2022). Ammettere il contrario significherebbe consentire alle società l’utilizzazione strumentale della domanda di accesso ad una procedura concorsuale al solo fine di evitare le conseguenze previste dalle norme federali per il mancato pagamento, nei termini di legge, di quanto dovuto. Analoghe considerazioni vanno fatte anche con riguardo al deferimento avente ad oggetto il mancato pagamento, nei termini di legge, degli emolumenti relativi ai mesi di novembre e dicembre 2022 relativi a 7 calciatori. I principi innanzi esposti devono ritenersi, difatti, applicabili anche in detta fattispecie. Ma non solo. In tale ultimo caso non si è neppure in presenza di un provvedimento del giudice che avrebbe impedito il pagamento degli emolumenti. Nella ricostruzione dei fatti si è detto che la Reggina, con istanza n. 4 del 7 febbraio 2023, ha chiesto al Tribunale di autorizzare il futuro pagamento di debiti pregressi consistenti negli emolumenti dei tesserati in quanto funzionali a garantire la continuità aziendale ed in quanto prescritti dall’art. 85 NOIF. All’istanza era allegato, sub 2), l’elenco dei pagamenti futuri, tra i quali erano riportati quelli relativi agli emolumenti oggetto dell’odierno deferimento. In ordine alla suddetta istanza, il Tribunale, con provvedimento del 15.2.2023, atteso anche il parere favorevole rilasciato dal commissario giudiziale, autorizzava i pagamenti ivi contemplati. Nonostante l’autorizzazione ricevuta, la società ometteva di pagare gli emolumenti di 7 tesserati, ceduti dalla società nel periodo di gennaio 2023 dedicato ai trasferimenti. In data 9 marzo 2023, e, dunque, quando era abbondantemente scaduto il termine imposto dall’ordinamento federale, la Reggina chiedeva una nuova autorizzazione al pagamento degli emolumenti relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2023, nonché al pagamento degli emolumenti di novembre e dicembre 2022, nonostante fossero già stati autorizzati. Il Tribunale in data 13.3.2023 autorizzava ancora una volta i pagamenti degli emolumenti. La società sin dal 7 febbraio 2023 era stata autorizzata a pagare gli emolumenti indicati nella relativa istanza, tra cui quelli dei 7 calciatori ceduti nel mese di gennaio. Nonostante ciò i deferiti hanno omesso di provvedervi, limitandosi a richiedere una nuova autorizzazione dopo la scadenza dei termini imposti dall’ordinamento federale. Né, per sostenere il contrario, può valere quanto affermato dai deferiti nella propria memoria, in ordine al fatto che gli stessi non avrebbero pagato in quanto era fin troppo evidente ai suoi occhi che tali pagamenti non fossero necessari e funzionali per la sua continuità aziendale, come poi riconosciuto dal Tribunale con il provvedimento del 15.3.23. Laddove, difatti, fosse stata effettiva intenzione dei deferiti procedere al pagamento dei suddetti emolumenti, vi avrebbero immediatamente proceduto una volta ottenuta l’autorizzazione in data 15.2.2023, o, comunque, non avrebbero aspettato più di un mese prima di chiedere chiarimenti al Tribunale. Senza contare il fatto che, come innanzi detto, avrebbero potuto ricorrere alla finanza esterna, anche sotto forma di finanziamenti, in maniera da poter adempiere agli obblighi federali, in tal modo coordinando e contemperando gli obblighi imposti dai due ordinamenti di cui fanno parte. Si è innanzi vista la rilevanza che l’ordinamento sportivo attribuisce alle proprie norme che sanciscono l’obbligo di seguire determinate modalità e tempistiche in relazione al pagamento degli oneri tributari. L’osservanza di dette norme è imposta anche dal Codice di Giustizia Sportiva. L’art. 4, difatti, al comma 1 stabilisce che i soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. Tra i soggetti destinatari dell’obbligo di rispettare la normativa federale e in ogni caso di agire con lealtà correttezza e probità vi sono, in forza del richiamo all’art. 2, comma 2, CGS, i soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società, e comunque ogni altro soggetto che svolge attività rilevante per l’ordinamento federale. Dagli atti del procedimento è emerso che la società, attesa la pendenza della procedura volta all’omologa degli accordi di ristrutturazione, ben avrebbe potuto, per rispettare i pagamenti e le tempistiche richiesti dall’ordinamento federale, ricorrere alla finanza esterna. Del resto, proprio nella nota integrativa al bilancio al 30.6.2022 è stato espressamente detto che all’esito di tali accordi che potranno essere supportati unicamente da finanza esterna, è indissolubilmente legata la continuità aziendale. In tale contesto, il socio di maggioranza, “soggetto sportivo” per quanto innanzi evidenziato, anch’esso tenuto al rispetto delle norme federali e al principio di lealtà, correttezza e probità, si sarebbe dovuto preoccupare di intervenire apportando la finanza necessaria per il pagamento dei debiti tributari oggetto di deferimento. Il Tribunale ritiene, pertanto, che sia necessario disporre la trasmissione degli atti relativi al procedimento n. 148/TFN-SD alla Procura Federale, affinché valuti se nella condotta omissiva tenuta dagli amministratori e dal socio di maggioranza della Reggina 1914 Srl, consistente nel non aver apportato la finanza necessaria per il pagamento dei debiti tributari in questione, sia ravvisabile una violazione dell’art. 4 CGS. Quanto al trattamento sanzionatorio, il Tribunale ritiene congrua la sanzione di mesi tre di inibizione per il sig. C e di punti 3 di penalizzazione in classifica (di cui 1 punto per il mancato versamento degli emolumenti novembre e dicembre 2022) per la Reggina 1914 Srl, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva.Ciò tenuto conto dell’esiguità dell’importo degli emolumenti non versati e del numero ridotto dei calciatori a cui detti emolumenti non sono stati corrisposti.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Decisione pubblicata sul CU n. 0090/CFA del 17 Aprile 2023 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Riforma della decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare - n. 137 del 2 marzo 2023
Impugnazione – istanza: – Monterosi Tuscia FC Srl - Sig. F.M. - Sig. A.A.H./Procura Federale
Massima: Confermata la decisione del TFN che ha sanzionato con mesi 6 di squalifica i legali rapp.ti della società e quest’ultima con l’ammenda di € 10.000,00 per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 80, comma 2, delle NOIF per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per il parziale, insufficiente e/o omesso riscontro alla Co.Vi.So.C., di cui alle note prot. 6388/2022 del 17/11/2022, 6445/2022 del 24/11/2022 e 6491/2022 del 12/12/2022 relative alle informazioni richieste sul versamento delle ritenute Irpef (per un importo pari a 95.080,00 Euro) e dei contributi Inps (per un importo pari a 78.831,00 Euro) relativi agli emolumenti delle mensilità di luglio e agosto 2022, tramite compensazione con un credito d’imposta per spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0; in relazione ai poteri e funzioni degli stessi, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi….La forza maggiore (artt. 1218 e 1256 cod. civ. e art. 45 cod. pen.) è indicata come quel particolare impedimento al compimento di una determinata azione, tale da rendere vano ogni sforzo dell’agente volto al suo superamento; insomma, una forza contro la quale il soggetto non è in grado di resistere. Purché, s’intende, il sorgere dell’impedimento o il manifestarsi della forza non siano addebitabili a chi quella condotta avrebbe dovuto tenere. La semplice difficoltà di una prestazione, cioè qualsiasi causa sopravvenuta che renda più oneroso l'adempimento dell'obbligazione, non esclude la responsabilità per inadempimento. Invero, il debitore, per sottrarsi a tale responsabilità (presunta ex art 1218 cod. civ.), deve provare l'assoluta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, cioè da una causa obiettiva estranea alla sua volontà: caso fortuito o, appunto, forza maggiore (Cfr. Sezioni unite, decisione n. 89/CFA/2019-2020)…..Deve ritenersi difatti che nel reclamo proposto a questa Corte federale si produca un’automatica riemersione in grado d’appello di tutto il materiale di cognizione introdotto in primo grado (e sulla base del quale il Tribunale federale si è pronunciato) naturalmente nei limiti degli specifici vizi dedotti di cui all’art. 101, comma 3, primo periodo del Codice - in modo tale che la cognitio di questa Corte è piena e prescinde sia dall’iniziativa della parte sia dall’atteggiamento che essa ha avuto nel grado precedente di giudizio (Cfr. Sezione I, decisione n. 96/CFA/2019-2020). A giudizio di questa Corte, infatti, appaiono corrette le contestazioni contenute nell’atto di deferimento sia dell’art. 4, comma 1, CGS che dell’art. 31, comma 1, CGS. Quanto al primo, contrariamente all’assunto del giudice di prime cure, la disposizione non ha “natura e funzione residuale”, ma come ripetutamente chiarito da questa Corte: “costituisce, al contrario, clausola generale, nella quale sono enunciati detti doveri, cui i soggetti dell’ordinamento sportivo devono ineludibilmente conformare la propria condotta: “l’art. 4, comma 1, del CGS, lungi dal costituire una norma in bianco, non può essere ricostruito e applicato secondo i canoni propri del diritto penale e, in specie, di quelli di determinatezza e tassatività. Le connotazioni proprie del diritto sportivo e la libera adesione a esso dei soggetti che ne fanno parte consentono di aderire a una diversa prospettiva e di dare maggior rilievo a profili valoriali di cui la disposizione in questione si fa portatrice, introiettando nell’ordinamento sportivo positivo principi che debbono ispirare la stessa pratica sportiva e, inevitabilmente, i comportamenti posti in essere da tutti i soggetti che di quell’ordinamento fanno parte. Si spiega così la presenza di disposizioni, quale l’art. 4, comma 1, del CGS, caratterizzate dalla enunciazione di principi e da un certo grado di flessibilità, tale da consentire al giudice di spaziare ampiamente secondo le esigenze del caso concreto e da rendere possibili decisioni che, secondo l’evidenza del caso singolo, completino e integrino la fattispecie sanzionatoria anche attraverso valutazioni e concezioni di comune esperienza. L’art. 4, comma 1, redatto secondo la tecnica della normazione sintetica, sfugge a una descrizione puntuale delle singole tipologie di comportamento, che presenterebbe l’inconveniente dell’eccesso casistico, per ricorrere a elementi normativi che rinviano a una fonte esterna come parametro per la regola di giudizio da applicare al caso concreto (la lealtà, la probità, la correttezza) secondo il prudente apprezzamento del giudice. Si tratta (per utilizzare una classificazione propria del diritto penale, senz’altro riferibile anche all’illecito sportivo) di elementi normativi extragiuridici che rinviano a norme sociali o di costume e da autorevole dottrina paragonati a una sorta di “organi respiratori” che consentono di adeguare costantemente la disciplina trattata all’evoluzione della realtà sociale di riferimento in questo caso, alla realtà propria dell’ordinamento sportivo (CFA, Sezione I, decisione n. 93/CFA/2021-2022; sez. I, decisione n. 70/CFA – 2021-2022; Id., sez. I, decisione n. 74/CFA-2021-2022). Nel caso di specie ai deferiti è stato contestato la violazione dell’art. 80, comma 2, delle NOIF, che sono espressamente richiamate, sotto il profilo della loro obbligatoria osservanza, dall’art. 4, comma 1 CGS. D’altro canto appare corretta, contrariamente all’avviso espresso dal Tribunale, la contestazione in sede di deferimento della violazione dell’art. 31, comma 1, CGS secondo il quale costituisce illecito amministrativo la mancata produzione dei documenti richiesti dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (COVISOC) ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali. Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica. La società che commette i fatti di cui al presente comma è punibile con la sanzione dell’ammenda. Tutti comportamenti rinvenibili nel caso di specie. Quanto al profilo delle sanzioni, l’art. 90 delle NOIF dispone che salve le disposizioni di cui agli artt. 8 e 31 del Codice di Giustizia Sportiva, la violazione, da parte delle società e dei loro dirigenti, dell’obbligo di trasmissione di dati, documenti e informazioni di cui agli artt. 80 e 85, è sanzionata su deferimento della Procura federale, dagli Organi di Giustizia Sportiva con l’ammenda non inferiore ad euro 10.000,00 per le società di Serie C. A sua volta il comma 7 dell’art. 31 CGS, come sopra richiamato, dispone che “ I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 e i collaboratori della gestione sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, sono soggetti alla sanzione della inibizione di durata non inferiore a sei mesi”. Il combinato disposto delle norme sopra richiamate, evidenzia la correttezza delle disposizioni contestate con l’atto di deferimento, che comportano il rigetto del motivo di gravame seppure con diversa motivazione rispetto a quella resa dal TFN.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 159/TFN - SD del 17 Aprile 2023 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 22946/671pf22-23/GC/blp del 27 marzo 2023 nei confronti del sig. E.M. e della società ACR Siena 1904 Spa - Reg. Prot. 146/TFN-SD
Massima: Mesi 3 di inibizione al Presidente del CdA: a) per violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 85 NOIF, lett. C) par. V), per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il termine del 16 febbraio 2023, le ritenute Irpef relative al periodo novembre 2021 - agosto 2022 ed alla mensilità di ottobre 2021. Punti 2 di penalizzazione in classifica alla società, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva a titolo di responsabilità diretta e propria…Come noto, il pagamento delle ritenute Irpef (così come dei contributi INPS) relativi a dipendenti e collaboratori è assunto dall’ordinamento sportivo a indicatore della stabilità economica e finanziaria delle società sportive, tanto da presidiarne il regolare adempimento con l’indicazione di precisi termini di adempimento (art. 85 NOIF) e obblighi di comunicazione all’autorità federale di controllo (Co.Vi.So.C.) e sanzionarne la violazione (art. 33 CGS). La ratio evidente di tale architettura normativa risiede nell’esigenza di garantire, da un lato, la stabilità economica e finanziaria dei partecipanti ai campionati come parametro fondamentale da monitorare e verificare nel continuo, attraverso l’informativa periodica, nonché come precondizione per l’ottenimento del titolo idoneo all’iscrizione al campionato successivo, dall’altro, la parità di condizioni dei partecipanti al campionato, così che l’inadempimento delle scadenze fiscali non possa determinare una posizione di vantaggio economico. La normativa appena richiamata è stata recentemente integrata da ulteriori disposizioni, emanate a seguito dell’emergenza sanitaria che ha colpito il Paese e delle importanti conseguenze economiche che ne sono derivate. La normativa federale ha infatti recepito gli interventi in favore delle Società sportive previsti dalla legislazione statale in tema di adempimenti fiscali consentendo, per quel che qui rileva, la sospensione dei termini per il versamento delle ritenute Irpef e rimodulando i relativi termini rilevanti per l’ordinamento domestico, anche alla luce delle nuove rateazioni introdotte con legge ordinaria. In particolare, con il CU n. 154/A del 31.1.2022, il Consiglio Federale, rilevato che la normativa statale aveva all’epoca disposto “ c) la sospensione dei termini dei versamenti delle ritenute IRPEF in scadenza nel periodo 1° gennaio 2022 -30 aprile 2022, con pagamento in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o con pagamento rateizzato a decorrere dal 30 maggio 2022 e sino al 16 dicembre 2022”, ha espressamente deliberato, nel pieno rispetto del principio di non contraddizione, che “i versamenti, da parte delle società professionistiche, delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS interessati dalle disposizioni agevolative di cui all’art. 3quater del Decreto Legge n. 146/2021, convertito in Legge n.215/2021 e all’art. 1, commi 923 e 924 della Legge n. 234/2021, saranno valutati ai fini dei controlli federali e della applicazione delle relative sanzioni, tenendo in considerazione le nuove scadenze derivanti dai differimenti e dalle rateizzazioni previsti dalla normativa statuale”. Le disposizioni statali richiamate nel citato CU sono successivamente state prorogate dal legislatore ordinario, e conseguentemente da quello federale, sino a comprendere i versamenti dovuti per l’intero periodo da gennaio ad agosto 2022, e da ultimo regolati con l’ultima Legge Finanziaria, i.e. Legge 29.12.2022, n. 197, cui fa riferimento l’odierno deferimento. In particolare, ai sensi dell’art. 1, comma 160 della Legge appena indicata, i versamenti delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, e dell’imposta sul valore aggiunto già sospesi ai sensi dei precedenti interventi normativi e con scadenza il 22.12.2022 “si considerano tempestivi se effettuati in un’unica soluzione entro il 29 dicembre 2022 ovvero in sessanta rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29 dicembre 2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023”. In quest’ultimo caso, peraltro, la norma prevedeva l’applicazione di una maggiorazione nella misura del 3% delle somme dovute. A ben vedere tale ultimo provvedimento non stabilisce un nuovo termine per adempiere ma dispone di una “remissione in termini” (si considerano “tempestivi se effettuati”) lasciando inalterato il termine del 22 dicembre 2022 fissato dall’articolo 13 del decretolegge 18 novembre 2022 n. 176. Così ricostruito il complesso quadro normativo di riferimento, con riguardo al caso in esame è pacifico che il versamento delle ritenute Irpef dovuto dalla Società per tutti i periodi oggetto del deferimento fosse regolato dalla normativa “speciale” agevolativa richiamata e dunque fosse considerato “tempestivo” se effettuato il 29.12.2022. È di tutta evidenza che siamo in presenza di una legge “speciale” (leggi che regolano situazioni o materie particolari o che sono rivolte a categorie di soggetti ben precise) che stabilisce un termine perentorio (29 dicembre 2022) per accedere alla “remissione in termine” ed effettuare il versamento di quanto dovuto ovvero per manifestare la propria volontà di usufruire della rateizzazione. La natura speciale della norma stessa rende, comunque, applicabile quanto espressamente disposto da questa senza possibilità di invocare altre disposizioni di maggior favore laddove sia stabilita una regola specifica. Con riguardo anche alla mensilità di ottobre 2021, poiché di fatto versata nel successivo mese di dicembre, il termine per l’adempimento del tributo veniva a scadere a gennaio 2022 e conseguentemente nel periodo oggetto di sospensione disposta con i provvedimenti citati. Da ciò deriva che oggetto del giudizio è un’unica violazione, comprensiva di tutte le mensilità indicate nel deferimento, le cui ritenute - o nella loro integralità ovvero pro quota secondo la rateazione disciplinata dalla Legge n. 197/222 - avrebbero dovuto essere corrisposte alle scadenze previste. Dai riscontri eseguiti dalla Co.Vi.So.C., compendiati nella segnalazione in atti, è emerso che in relazione alle mensilità novembre 2021 - agosto 2022 la Società aveva optato per la seconda delle possibilità previste dal legislatore statale, vale a dire il pagamento rateale condizionato al versamento delle tre rate entro il 29.12.2022 oltre il 3% dell’intero debito, ma aveva per contro corrisposto il quantum dovuto a tale titolo solo in data 5.1.2023 a mezzo di modello di pagamento integralmente compensato (“a zero”). Quanto invece alla mensilità di ottobre 2021, è emerso come la stessa non risultava né ricompresa nel piano di rateazione, né in altro modo risultava versata la relativa ritenuta alla scadenza prevista. La relativa imputazione al maggior credito maturato dalla Società è anch’essa successiva al termine più volte ricordato essendo avvenuta con la comunicazione del 21.2.2023. Ritiene il Tribunale che il pagamento effettuato dalla Società con l’F24 presentato il 5.1.2023 (relativo al debito maturato per le mensilità novembre 2021 - agosto 2022) debba considerarsi tardivo e inidoneo a produrre effetti, anche nell’ambito dell’ordinamento sportivo. Soccorre sul punto il disposto del comma 161 dell’art. 1, Legge 197/2022 che espressamente ha previsto “in caso di mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il contribuente decade dal beneficio della rateazione di cui al comma 160. In tale caso si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione”. È dunque il legislatore statale a prevedere un’espressa decadenza dal beneficio della rateazione in caso di inosservanza del termine; la sua natura decadenziale infatti non consente l’utilizzo di eventuali ravvedimenti e/o regolarizzazioni previste per altre fattispecie, con la conseguenza che il versamento tardivo deve considerarsi tamquam non esset. Ciò a fortiori ove si consideri che il termine non osservato, quello del 29.12.2022, è il termine relativo alle prime tre rate con le quali il contribuente avrebbe dovuto manifestare e concretamente confermare la volontà di adesione alla modalità di adempimento rateale prevista dalla legge, sicché il disattendere la scadenza indicata non consente di ritenere perfezionata l’adesione alla modalità di definizione rateale del debito prevista dalla norma. Inoltre, accogliere la tesi secondo la quale la presentazione del “modello F24 a zero” “non è un pagamento tardivo” vorrebbe dire legittimare anche il caso in cui la società ACR Siena 1904 Spa avesse presentato lo stesso anche il giorno stesso dell’udienza. E questo anche nel caso in cui avesse avuto disponibilità del credito, secondo le norme tributarie, solo in tale data, manifestamente tardiva. Proprio la previsione espressa di una decadenza dal termine del 29.12.2022 in caso di sua inosservanza rende inaccoglibili le argomentazioni della difesa di cui alla memoria in atti. Quanto alla invocata irrilevanza dell’inosservanza del termine del 29.12.2022 trattandosi nel caso di specie di un modello di pagamento “a zero” – che, a dire della difesa (e non dell’Agenzia delle Entrate) “non si configura come un tardivo pagamento” perché il debito è stato oggetto di compensazione, anche a voler prescindere dal fatto che la compensazione è comunque giuridicamente un mezzo di estinzione dell’obbligazione (nel caso di specie tributaria) indipendentemente dall’esborso di denaro, di tal che – prima della compensazione – l’obbligazione non è estinta, va rilevato che in ogni caso essa è comunque avvenuta oltre la scadenza del termine decadenziale sopra illustrato sicché alla data del 29.12.2022 il pagamento del dovuto né la manifestazione concreta della volontà di avvalersi della rateizzazione, in qualsiasi forma la Società avesse deciso di procedere, non sono stati effettuati. Giova ricordare che la presentazione del modello di pagamento “a zero” oltre il termine normativamente stabilito non esonera la società dal pagamento della sanzione, anche se ridotta, come in effetti è avvenuto nel caso. Questo a conferma che, comunque, si è commessa una violazione del termine. Così come confermato dalla Agenzia delle Entrate nella stessa Risoluzione citata dalla difesa (Risoluzione n. 36/E/2017) che espressamente afferma “al fine di rendere manifesta la volontà del contribuente, è necessario che la compensazione c.d. “orizzontale” o “esterna” trovi computa esposizione della delega di pagamento. Infatti, secondo quanto disposto dall’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 241 del 1997, il modello F24 deve essere presentato anche nel caso in cui il saldo finale sia pari a zero ossia nell’ipotesi in cui le somme dovute risultino totalmente compensate”. Ai sensi dell’articolo 15, comma 2-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1991 per l’omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si applica la sanzione di euro 100, ridotta a euro 50 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.” Inconferente è sul punto il richiamo al precedente di questo Tribunale operato dalla difesa in udienza (CU 42/TFN SS 2018/2019), che riguarda fattispecie differente, peraltro determinata ad un errore del consulente del sodalizio, che non rientra, come invece il caso di specie, nell’ambito di applicabilità di una normativa eccezionale conseguente al periodo emergenziale. Proprio l’eccezionalità del momento determinato dalla pandemia e dai connessi riflessi economici aveva portato il legislatore alla sospensione degli adempimenti tributari ordinariamente (come ovvio) dovuti, adempimenti che – giova sottolineare – erano comunque già scaduti (il 22.12.2022) al momento dell’entrata in vigore della Legge Finanziaria che infatti stabilisce di considerarli tempestivi se, e solo se, effettuati secondo le modalità espressamente indicate al comma 160 dell’art. 1 (e con le conseguenze di cui al comma 161). Di qui anche l’inconferenza del preteso contrasto tra la norma appena richiamata e lo Statuto del Contribuente, trattandosi di disciplina eccezionale volta peraltro a rimettere in termini contribuenti che risultavano già inadempimenti verso l’erario. Basti poi aggiungere che il testo di legge in questione era già stato approvato dalla Camera dei Deputati il 24.12.2022 e che l’Agenzia delle Entrate aveva divulgato un comunicato il successivo 27.12.2022, sicché davvero non può sostenersi che la Società, il cui debito era comunque scaduto il 22, sia stata presa “in contropiede”. Da ultimo, e conclusivamente, non possono invocarsi nel caso di specie le regolarizzazioni previste per altre fattispecie quali il c.d. “lieve inadempimento” richiamato nella memoria in atti, atteso che tale istituto è applicabile a specifici casi (rateizzazioni delle somme dovute per i cosiddetti “avviso bonario” ed “accertamenti con adesione”) e non ai versamenti diretti oggetto della fattispecie in esame. La più volte richiamata natura eccezionale e speciale della normativa prevista dalla Legge Finanziaria e soprattutto la decadenza espressa ivi disciplinata non possono che essere interpretate restrittivamente: alla data di presentazione del modello F24 più volte ricordato da parte della Società deferita, il debito fiscale del sodalizio, esigibile secondo le procedure ordinarie non essendosi perfezionata l’adesione alla rateazione, era pari all’intero scaduto, con la conseguenza che anche la scadenza federale del 16.2.2023 non è stata rispettata. Resta da esaminare la parte di contestazione relativa alle ritenute Irpef del mese di ottobre 2021, per la quale risulta documentato in atti che al 16.2.2023 non fosse stato effettuato alcun versamento e che l’imputazione del credito di imposta precedente risulta effettuata solo il successivo 21.2.2023. In quanto rientrante nel periodo considerato di sospensione, anche questo versamento avrebbe dovuto essere effettuato nelle forme di cui all’art. 1, comma 160, Legge 197/2022. Sul punto non può che richiamarsi tutto quanto esposto circa l’impossibilità di ritenere perfezionato il meccanismo previsto dalla norma statale, con la conseguenza che anche per tale parte il debito tributario risulta non onorato alla scadenza federale. Va in conclusione affermata la responsabilità della Società, per le violazioni di cui all’art. 85, lett. C), par. V, NOIF quanto all’omesso versamento delle ritenute Irpef per il periodo ottobre 2021 - agosto 2022 con la precisazione che la deferita ne risponde a titolo di responsabilità propria ponendo la norma citata gli obblighi di pagamento e della sua dimostrazione nei termini a carico del sodalizio, pur essendo ovviamente tali adempimenti posti in essere dalle persone fisiche che rappresentato od operano per la società. La responsabilità propria assorbe la responsabilità ex art. 6, comma 1, CGS. Quanto alla sanzione da irrogare nel caso di specie trova applicazione quanto previsto dal CU n. 154/A del 31.1.2022, per cui l’inosservanza delle scadenze previste comporta “l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di almeno due punti in classifica, da scontarsi nella stagione 2022/2023”. Detta norma, come visto inserita in un più ampio quadro normativo statale più volte oggetto di modifica e proroga, costituisce infatti la norma sanzionatoria più favorevole applicabile in forza dei principi generali, tenuto anche conto della sua natura eccezionale. Avuto riguardo alla specifica fattispecie, il Tribunale ritiene che per la violazione in esame la sanzione equa possa essere determinata nel minimo edittale di due punti di penalizzazione.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 157/TFN - SD del 14 Aprile 2023 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 22228/670pf22-23/GC/gb depositato in data 21 marzo 2023, nei confronti della società Imolese Calcio 1919 Srl - Reg. Prot. 143/TFN-SD
Massima: Punti 2 di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva ed ammenda di euro 8.000,00 con diffida alla società a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dall’ Amministratore unico ed a titolo di responsabilità propria della violazione dell’art. 33, comma 4, del CGS, in relazione all’art. 85, lett. C), par. V), delle NOIF, per il mancato versamento, entro il termine del 16 febbraio 2023, delle ritenute Irpef relative al periodo gennaio - agosto 2022 ed alla mensilità dicembre 2022, così come previsto dall’art. 85, lett. C), par. V) delle NOIF”…Come noto, il pagamento delle ritenute Irpef (così come dei contributi INPS) relativi a dipendenti e collaboratori è assunto dall’ordinamento sportivo a indicatore della stabilità economica e finanziaria delle società sportive, tanto da presidiarne il regolare adempimento con l’indicazione di precisi termini di adempimento (art. 85 NOIF) e obblighi di comunicazione all’autorità federale di controllo (Co.Vi.So.C.) e sanzionarne la violazione (art. 33 CGS). La ratio evidente di tale architettura normativa risiede nell’esigenza di garantire, da un lato, la stabilità economica e finanziaria dei partecipanti ai campionati come parametro fondamentale da monitorare e verificare nel continuo, attraverso l’informativa periodica, nonché come precondizione per l’ottenimento del titolo idoneo all’iscrizione al campionato successivo, dall’altro, la parità di condizioni dei partecipanti al campionato, così che l’inadempimento delle scadenze fiscali non possa determinare una posizione di vantaggio economico. La normativa appena richiamata è stata recentemente integrata da ulteriori disposizioni, emanate a seguito dell’emergenza sanitaria che ha colpito il Paese e delle importanti conseguenze economiche che ne sono derivate. La normativa federale ha infatti recepito gli interventi in favore delle Società sportive previsti dalla legislazione statale in tema di adempimenti fiscali consentendo, per quel che qui rileva, la sospensione dei termini per il versamento delle ritenute Irpef e rimodulando i relativi termini rilevanti per l’ordinamento domestico, anche alla luce delle nuove rateazioni introdotte con legge ordinaria. In particolare, con il CU 154/A del 31 gennaio 2022, il Consiglio Federale, rilevato che la normativa statale aveva all’epoca disposto “c) la sospensione dei termini dei versamenti delle ritenute IRPEF in scadenza nel periodo 1° gennaio 2022 - 30 aprile 2022, con pagamento in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o con pagamento rateizzato a decorrere dal 30 maggio 2022 e sino al 16 dicembre 2022”, ha espressamente deliberato, nel pieno rispetto del principio di non contraddizione, che “i versamenti, da parte delle società professionistiche, delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS interessati dalle disposizioni agevolative di cui all’art. 3-quater del Decreto Legge n. 146/2021, convertito in Legge n.215/2021 e all’art. 1, commi 923 e 924 della Legge n. 234/2021, saranno valutati ai fini dei controlli federali e della applicazione delle relative sanzioni, tenendo in considerazione le nuove scadenze derivanti dai differimenti e dalle rateizzazioni previsti dalla normativa statuale”. Le disposizioni statali richiamate nel citato CU sono successivamente state prorogate dal legislatore ordinario, e conseguentemente da quello federale, sino a comprendere i versamenti dovuti per l’intero periodo da gennaio ad agosto 2022, e da ultimo regolati con l’ultima Legge Finanziaria, i.e. Legge 29 dicembre 2022, n. 197, cui fa riferimento in parte l’odierno deferimento. In particolare, ai sensi dell’art. 1, comma 160 della Legge appena indicata, i versamenti delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, e dell’imposta sul valore aggiunto già sospesi ai sensi dei precedenti interventi normativi “si considerano tempestivi se effettuati in un’unica soluzione entro il 29 dicembre 2022 ovvero in sessanta rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29 dicembre 2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023”. In quest’ultimo caso, peraltro, la norma prevedeva l’applicazione di una maggiorazione nella misura del 3% delle somme dovute. Così ricostruito il complesso quadro normativo di riferimento, con riguardo al caso in esame è pacifico che il versamento delle ritenute Irpef dovuto dalla Società per il periodo gennaio 2022 - agosto 2022 fosse regolato dalla normativa agevolativa e dunque fosse sospeso sino al 29 dicembre 2022, mentre il versamento delle ritenute Irpef relativo al mese di dicembre 2022 ricadesse nelle previsioni, statali e federali, ordinarie e dunque fosse da considerarsi in scadenza al 16 febbraio 2023…..Come emerso dai riscontri eseguiti dalla Co.Vi.So.C., compendiati nella segnalazione in atti, la Società aveva optato per la seconda delle opzioni previste dal legislatore statale, vale a dire il pagamento rateale condizionato al versamento delle tre rate entro il 29 dicembre 2022, ma aveva per contro corrisposto il quantum dovuto a tale titolo solo in data 31 dicembre 2022. Il pagamento così effettuato va dunque considerato tardivo e inidoneo a produrre effetti, anche nell’ambito dell’ordinamento sportivo. Soccorre sul punto il disposto del comma 161 dell’art. 1, Legge 197/2022 che espressamente ha previsto “in caso di mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il contribuente decade dal beneficio della rateazione di cui al comma 160. In tale caso si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione”. E’ dunque il legislatore statale a prevedere una espressa decadenza dal beneficio della rateazione in caso di inosservanza del termine; la sua natura decadenziale infatti non consente l’utilizzo di eventuali ravvedimenti e/o regolarizzazioni previste per altre fattispecie, con la conseguenza che il versamento tardivo deve considerarsi tamquam non esset. Proprio la previsione espressa di una decadenza dal termine del 29 dicembre 2022 rende irrilevanti le pretese ragioni addotte dalla deferita, per il tramite del proprio Segretario Generale, in sede di audizione del 15 marzo 2023 e del difensore in udienza. Entrambi, pur ammettendo di fatto la condotta nella sua materialità e dunque l’inosservanza della scadenza indicata dalla legge ordinaria, hanno richiamato un generale termine di tolleranza che sarebbe usualmente concesso dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate in caso di ritardo lieve. Ebbene, la natura eccezionale della previsione della sospensione dei versamenti e della relativa regolamentazione, ivi inclusi i termini e le decadenze, esclude di per sé qualsivoglia ulteriore interpretazione derogatoria. Va dunque affermata la responsabilità della Società, per le violazioni di cui all’art. 85, lett. C), par. V, NOIF quanto all’omesso versamento delle ritenute Irpef per il periodo gennaio 2022 - agosto 2022 con la precisazione che la deferita ne risponde a titolo di responsabilità propria ponendo la norma citata gli obblighi di pagamento e della sua dimostrazione nei termini a carico del sodalizio, pur essendo ovviamente tali adempimenti posti in essere dalle persone fisiche che rappresentano od operano per la società. La responsabilità propria assorbe la responsabilità ex art. 6, comma 1, CGS. Quanto all’ulteriore contestazione, relativa al mancato versamento delle ritenute Irpef dovute per la mensilità di dicembre 2022 e in scadenza il 16 febbraio 2023, è documentale in atti che la Società abbia effettuato il pagamento solo in data 24 febbraio 2023 dopo che un iniziale modello F24 di versamento, presentato in data 15 febbraio 2023, era stato scartato dall’Agenzia delle Entrate per “assenza del credito agevolativo concesso” portato in compensazione….Accertata l’inosservanza del termine, rileva il Tribunale come la condotta contestata non sia sussumibile nella previsione delle disposizioni indicate nell’atto di deferimento. Detta norma sanziona, con riguardo alla fattispecie in esame, infatti, alla lettera d), “il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo terzo bimestre (1° novembre ‐ 31 dicembre)”, riferendo dunque la sanzione, come noto individuata nella penalizzazione di almeno due punti in classifica, all’inadempimento dell’intero bimestre. Trattandosi di norma sanzionatoria non può che essere interpretata restrittivamente, in ossequio ai principi generali stabiliti dall’ordinamento, evitando un’estensione analogica o in malam partem del suo ambito di applicazione. Del resto, anche la norma organizzativa di riferimento, l’art. 85, lett. C), par. V), NOIF impone un onere di documentazione relativo al bimestre, confermando che il mancato pagamento riferito solo ad un mese non è sanzionabile ai sensi di dette disposizioni federali. Ritiene per contro il Tribunale, riqualificando in termini di violazione e di norma violata il fatto contestato, come delineato nel deferimento, che l’omesso versamento delle ritenute Irpef relative ad una sola mensilità costituisca comunque violazione rilevante per l’ordinamento sportivo, dovendosi in questo caso ricondurre l’inosservanza dei termini previsti dall’art. 85 NOIF alla violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità che devono sempre informare la condotta delle società sportive e dei soggetti a queste appartenenti. E’ infatti pacifico come l’irregolarità negli adempimenti fiscali, nel caso di specie il versamento delle ritenute Irpef dovute per dipendenti e collaboratori, costituisca indice di carenza di solidità finanziaria ma soprattutto ponga in una concreta posizione di vantaggio economico la società inadempiente e si appalesi quindi scorretta anche sul piano sportivo. Di qui l’affermazione della responsabilità della Società deferita anche con riguardo alla seconda parte della contestazione, previa riqualificazione del fatto sub art. 4, comma 1, CGS. Quanto alla sanzione da irrogare nel caso di specie, con riguardo alla violazione relativa al mancato versamento delle ritenute Irpef relative al periodo gennaio-agosto 2022, trova applicazione quanto previsto dal CU 154/A del 31 gennaio 2022 per cui l’inosservanza delle scadenze previste comporta “l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di almeno due punti in classifica, da scontarsi nella stagione 2022/2023”. Detta norma, come visto inserita in un più ampio quadro normativo statale più volte oggetto di modifica e proroga, costituisce infatti la norma sanzionatoria più favorevole applicabile in forza dei principi generali, tenuto anche conto della sua natura eccezionale. Avuto riguardo alla specifica fattispecie, il Tribunale ritiene che per la violazione in esame la sanzione equa possa essere determinata nel minimo edittale di due punti di penalizzazione. Con riguardo invece alla seconda violazione contestata, così come riqualificata, il Collegio ritiene equa la sanzione dell’ammenda con diffida, determinando la sanzione pecuniaria nella misura di euro 8.000,00, considerata comunque la gravità della condotta sleale tenuta dalla deferita e l’ammontare del debito scaduto.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 149/TFN - SD del 05 Aprile 2023 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 20517 /571pf22-23/GC/blp del 3 marzo 2023, nei confronti della società Monterosi Tuscia FC Srl - Reg. Prot. 133/TFN-SD
Massima: Penalizzazione di punti 2 in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva a carico della società a titolo di responsabilità diretta della violazione dell'art. 6, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all’Amministratore delegato per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V), delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza per non aver versato, entro il termine del 16 dicembre 2022, le ritenute Irpef relative alle mensilità di settembre e ottobre 2022, nonchè a titolo di responsabilità propria della violazione dell'art. 33, comma 4, del CGS in relazione all'art. 85, lett. C), par. V), delle NOIF"…..Ed invero questo Collegio, pur avendo preso in considerazione le condotte tenute dagli amministratori e le loro motivazioni, condivide l'orientamento della Corte Federale che, anche nell'ultimo arresto di cui alla decisione a Sezioni Unite n. 0078/ CFA2022-2023, ha ritenuto di non poter derogare alla norma sanzionatoria che prevede espressamente per il mancato pagamento entro la data prevista delle ritenute Irpef del solo secondo semestre, l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione richiamata dall'art. dell'art. 33, c. 4, lett. b), CGS, e cioè quella di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Nella motivazione la Corte, richiamando un proprio precedente sempre a Sezioni Unite (decisione n. 89/CFA/2019-2020), rileva la sussistenza di una diversità sostanziale tra le sanzioni a carico delle persone (tesserati e altri) e quelle a carico delle società con specifico riferimento a quelle consistenti nell'attribuzione di punti negativi in classifica. Infatti le prime, essendo connotate da finalità essenzialmente retributive, pur conviventi con la funzione preventiva, devono calibrarsi in ragione della gravità dell'infrazione, ma anche della personalità dell'agente (desumibile dall'intensità dell'elemento volitivo, da recidiva, da ravvedimento operoso ecc.), mentre le seconde devono tener conto dell'immanente conflitto agonistico di interessi tra i vari protagonisti delle competizioni. "Conseguentemente mentre, nel primo caso, il giudicante- certamente può determinare in concreto la sanzione facendo largo uso delle circostanze -tanto aggravanti quanto attenuanti- aumentando notevolmente o diminuendo, anche al di sotto del minimo, la sanzione in concreto da applicare, nel secondo, viceversa, tale potere discrezionale egli deve necessariamente contenere nei limiti più angusti, potendo senza dubbio esercitarlo nell'ambito della gamma sanzionatoria prevista dai limiti edittali, ma non oltre, salvo esplicita, eventuale (e derogatoria) previsione normativa. La ragione è quella cui si è fatto prima cenno: la sanzione della penalizzazione in termini di punti in classifica viene certamente ad incidere nella sfera del sanzionato, ma ha un immediato riflesso nei confronti dei competitori, che potranno essere -più o meno- avvantaggiati dall'handicap che il giudice ha decretato nei confronti del trasgressore. E proprio perché in tal caso la sanzione si traduce in un danno, in termini di classifica, per una squadra e, conseguentemente, in un vantaggio per le altre, essa deve essere assistita da un maggior grado di certezza inriferimento alla sua graduazione; il che comporta la insormontabilità dei limiti edittali".La coerente applicazione dei suddetti principi alla luce dell'infrazione commessa e della previsione sanzionatoria, che non prevede deroga alcuna e che anzi è rafforzata dall'utilizzo della locuzione "a partire da almeno due punti..." comporta l'impossibilità di derogare al limite minimo edittale. La responsabilità della società deferita sia sotto il profilo di quella diretta per la violazione dell'art. 6, comma 1, del CGS, per il comportamento posti in essere dal Suo Presidente e dal Suo Amministratore Delegato, entrambi con poteri di legale rappresentanza sia sotto il profilo della responsabilità propria per la violazione dell'art. 33, comma 4, del CGS in relazione all'art. 85, lett. C), par. V), delle NOIF è pacifica
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 143/TFN - SD del 29 Marzo 2023 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 20517 /571pf22-23/GC/blp del 3 marzo 2023, nei confronti dei sigg.ri M.F. e A.H.A. - Reg. Prot. 133/TFN-SD
Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS mesi 2 di inibizione commutata in € 6.000,00 di ammenda al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all’Amministratore delegato per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V), delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza per non aver versato, entro il termine del 16 dicembre 2022, le ritenute Irpef relative alle mensilità di settembre e ottobre 2022
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Decisione pubblicata sul CU n. 0078/CFA del 7 Marzo 2023 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 117/2022-2023 del 27 gennaio 2023
Impugnazione – istanza: – Sig. G.C. - US Viterbese 1918 Srl/Procura Federale
Massima: In riforma della decisione impugnata l’inibizione all’amministratore unico, viene ridotta da 3 mesi ad 1 mese per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, del CGS e 33, comma 4, del CGS, in relazione all’art. 85 delle NOIF, lett. C) par. V), per non aver versato, entro il termine del 17 ottobre 2022, le rate in scadenza nel periodo luglio-agosto 2022 inerenti alla rateizzazione in corso dei contributi Inps, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento dei contributi Inps sopra indicati, ed ha altresì deferito la Società US Viterbese 1908 Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dall’Amministratore Unico e per rispondere a titolo di responsabilità propria della violazione dell’art. 33, comma 4, del CGS. Confermati i due punti penalizzazione in classifica alla società, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva…Invero, proprio come ritenuto dal Tribunale federale, l’art. 85, lett. c), par. V, comma 1 prevede che a ogni scadenza bimestrale le società devono comunicare alla FIGC non soltanto l’avvenuto pagamento delle «ritenute irpef, dei contributi INPS e del fondo di fine carriera» relativi al bimestre precedente ma anche «quelle precedenti ove non assolte prima». Sussiste cioè una norma a contenuto generico e omnicomprensivo in forza della quale a ciascuna scadenza bimestrale la federazione deve essere messa in condizione di accertare l’avvenuto pagamento di eventuali debenze relative a ritenute irpef e contributi Inps già liquide e esigibili e in forza della quale, quindi, tali pagamenti devono necessariamente essere già stati eseguiti, ai fini dell’ordinamento sportivo entro la prima scadenza bimestrale utile. La ricostruzione del significato di tale norma in senso omnicomprensivo come riferentesi a tutte le obbligazioni scadute relative a contributi INPS è conforme non soltanto al tenore letterale dell’art. 85, lett. c), par. 5, comma 1 (ove il riferimento anche a «quelle precedenti ove non assolte prima» viene enfaticamente ribadito per ciascuna scadenza bimestrale), ma anche a tutto il contesto regolamentare nel quale la disposizione è inserita, con la centralità del perseguimento dell’obiettivo di un attento controllo sull’equilibrio economico-finanziario delle società di calcio professionistiche a garanzia del regolare svolgimento dei campionati. Ci si troverebbe dinanzi a un controllo inadeguato e inefficiente se alla Federazione e alla Co.Vi.So.C. potessero tranquillamente occultarsi le vicende relative a eventuali rateizzazioni con l’Agenzia delle Entrate, sia pure fino al momento in cui si arrivi a una decadenza dal beneficio. Sull’importanza, piuttosto, di un controllo rigoroso e attento va richiamato il consolidato orientamento in tal senso della Corte Federale e, in particolare, la decisione a Sezioni unite, n. 46/CFA/2020-2021 secondo la quale «il mancato pagamento degli emolumenti nei confronti dei dipendenti e collaboratori è assunto dall’ordinamento sportivo a indicatore della stabilità economica e finanziaria delle società sportive, tanto da presidiarne il regolare adempimento con l’indicazione di precisi termini di adempimento e obblighi di comunicazione all’autorità federale di controllo (Co.Vi.So.C.). La ragione di tale interesse, anche con riferimento all’adempimento di prestazioni pur formalmente rientranti nel novero dei rapporti privati con terzi, risiede nella esigenza di garantire la stabilità economica e finanziaria dei partecipanti ai campionati nazionali come parametro fondamentale da monitorare e verificare nel continuo, attraverso l’informativa periodica, nonché come precondizione per l’ottenimento del titolo idoneo all’iscrizione al campionato successivo». Dentro il quadro regolamentare così ricostruito, si evidenzia agevolmente che l’art. 85, lett. c), par. 5, comma 3, nel disciplinare l’ipotesi delle «rateazioni e/o transazioni concesse dagli enti impositori…», ha il compito non già di fondare l’obbligo di adempimento e allegazione (già discendente dal comma 1) bensì di delimitare gli importi dovuti che si sottraggono all’enunciato dal tenore generico e omnicomprensivo «quelle precedenti ove non assolte prima» per la quale l’art. 85, lett. c), par. 5, comma 1 impone che si accerti il già avvenuto pagamento. In altri termini, il comma terzo vale a fare salve le rate oggetto di rateizzazione non ancora scadute e alcuni tipi di contenziosi ancora aperti e visto, dunque, che racchiude una logica (non già afflittiva bensì) derogatoria, a vantaggio del debitore, può ben essere applicata analogicamente anche al caso che la rateizzazione sia stata concessa dall’ente esattore per determinare le rate sottratte al dovere generale di cui al comma primo: problema che, tuttavia, nel presente caso non si è mai posto visto che è stata sin da subito pacifica la situazione relativa alle rate già scadute e non adempiute e a quelle invece regolarmente adempiute ovvero ancora a scadere. Sulla asserita impossibilità per i reclamanti di adempiere i contributi INPS non versati. La riconduzione del caso in esame alla fattispecie ampia e omnicomprensiva riferita a qualsiasi forma di tributo INPS ove non assolto prima di cui all’art. 85, lett. c), par. 5, comma 1, rende irrilevante la circostanza che la mora della società reclamante riguardava rate incorporanti anche altri tributi. Perché si configuri l’infrazione disciplinare e scattino le relative sanzioni è sufficiente il mancato pagamento del tributo nel termine previsto che sia poi accertato alla prima scadenza bimestrale utile ai controlli federali (nel nostro caso al 17 ottobre 2022), a prescindere che l’omissione sia avvenuta contestualmente ad altre poste debitorie. Del resto, va anche rimarcato quanto già osservato dal Tribunale federale e cioè che il carattere promiscuo delle rate dovute all’Agenzia delle Entrate è frutto di una precisa scelta assunta in autonomia dalla società sportiva reclamante all’insaputa (e comunque senza alcuna interferenza da parte) della Federazione sicché è la società sportiva, in nome del principio di autoresponsabilità, a doversene assumere le correlate conseguenze senza che siano in alcun modo invocabili principi di impossibilità o inesigibilità che sono costitutivamente correlati a eventi estranei all’iniziativa di chi li invochi e sottratti alla di lui sfera di controllo. Del resto, il ritardo nel pagamento di oneri diversi da quelli previsti nell’art. 85, lett. c), par. 5, comma 1, seppure non rilevi specificamente ai fini della sanzione prevista nell’ordinamento sportivo, non costituisce di certo un diritto che possa essere invocato per far sospendere l’efficacia dei primi. Sul principio di autoresponsabilità connesso alla libertà delle strategie aziendali ricordiamo, sia pure con riferimento a un caso in parte diverso, CFA, Sez. un., 17 febbraio 2020, n. 0052/2019 – 2020. Ad abundantiam, e tenuto fermo quanto affermato sopra, va altresì rilevato che anche se, in via di principio, si potesse invocare il carattere promiscuo di una rata non pagata all’Agenzia delle Entrate per porre in dubbio la puntuale applicabilità dell’art. 85, lett. c), par. 5, comma 1, nel caso concreto avrebbe costituito un abuso del diritto e sarebbe stata certamente contraria a buona fede e correttezza l’invocazione di tale circostanza visto che la componente relativa agli oneri diversi da quelli INPS ammonta a meno dell’uno per cento delle rate insolute, il cui importo non era certo elevato e si deve quindi ritenere che l’impossibilità di stralciarle dalla rata non avrebbe comportato alcun apprezzabile sacrificio (artt. 833, 1175 e 1375 c.c., come espressione dei più generali principi richiamati). Sulla sproporzionatezza delle sanzioni irrogate.,,,Come evidenziato dalla Corte Federale d’Appello a sezioni unite, decisione n. 89/CFA/2019-2020 (e in senso conforme anche la n. 88/CFA/2019-2020/B) esiste «una differenza sostanziale tra le sanzioni a carico delle persone e quelle a carico delle società, con specifico riferimento a quelle consistenti nella attribuzione di “punti negativi” in classifica. Le prime, connotate da finalità essenzialmente retributive (ma anche con funzione general preventiva), devono essere calibrate in ragione della gravità dell’infrazione, ma anche della personalità dell’agente (desumibile da molteplici indicatori: intensità del dolo, grado della colpa, eventuale recidiva, comportamento post factum ecc.); le seconde non possono non tener conto dell’immanente conflitto (agonistico) di interessi tra i vari attori della competizione. Conseguentemente mentre, nel primo caso, il giudicante certamente può determinare in concreto la sanzione facendo largo uso delle circostanze – tanto aggravanti quanto attenuanti – aumentando notevolmente o diminuendo, anche al di sotto del minimo, la sanzione in concreto da applicare, nel secondo, viceversa, tale potere discrezionale egli deve necessariamente contenere in limiti più angusti, potendo senza dubbio esercitarlo nell’ambito della gamma sanzionatoria prevista dai limiti edittali, ma non oltre, salva esplicita, eventuale (e derogatoria) previsione normativa. La ragione è quella cui si è fatto prima cenno: la sanzione della penalizzazione in termini di punti di classifica viene certamente ad incidere nella sfera del sanzionato, ma ha un immediato riflesso nei confronti dei competitori, che potranno essere – più o meno – avvantaggiati dall’handicap che il giudice ha decretato nei confronti del trasgressore. E proprio perché, in tal caso, la sanzione si traduce in un danno, in termini di classifica, per una squadra e, conseguentemente, in un vantaggio per le altre, essa deve essere assistita da un maggior grado di certezza in riferimento alla sua graduazione; il che comporta la insormontabilità dei limiti edittali».Pertanto questa Corte ritiene congrua una riduzione della squalifica del Presidente della società sportiva, Sig. C., da tre mesi a un mese di inibizione, laddove conferma alla società US Viterbese 1908 Srl, la sanzione di punti due di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva. In conclusione, il reclamo deve essere deciso alla stregua dei seguenti principi. In caso di rateazione con l’ente esattore Agenzie delle Entrate, eventuali rate scadute e non pagate ricomprendenti contributi INPS vanno ricondotte all’art. 85, lett. c), par. 5, comma 1, nella parte in cui prevede genericamente e in modo omnicomprensivo che a ogni scadenza bimestrale deve essere avvenuto e documentato il versamento (oltre che delle ritenute Irpef, dei contributi INPS e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del precedente bimestre) anche di «quelle precedenti ove non assolte prima», senza che rilevi se il mancato pagamento debba far decadere dal beneficio della rateizzazione e senza che rilevi se, per scelta del contribuente, la rateazione ricomprenda anche ulteriori voci. Anche qualora il mancato pagamento di ratei INPS scaduti abbia un ammontare di modesta entità e siano comunque rinvenibili circostanze attenuanti, il Giudice federale non può comunque comminare una penalizzazione per la società sportiva inferiore al minimo stabilito dall’art. 8 comma 1 lett. g) C.G.S., ma può se del caso tenerne conto con riferimento alla sanzione da infliggere alla persona del rappresentante legale della società.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 137/TFN - SD del 2 Marzo 2023 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 17637 /429pf22-23/GC/blp del 31 gennaio 2023, nei confronti dei sigg.ri M.F. e A.H.A., nonché nei confronti della società Monterosi Tuscia FC Srl - Reg. Prot. 120/TFN-SD
Massima: Mesi 6 di inibizione al Presidente del Consiglio di Amministrazione della società per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 80, comma 2, delle NOIF per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per il parziale, insufficiente e/o omesso riscontro alla Co.Vi.So.C., di cui alle note prot. 6388/2022 del 17/11/2022, 6445/2022 del 24/11/2022 e 6491/2022 del 12/12/2022 relative alle informazioni richieste sul versamento delle ritenute Irpef (per un importo pari a 95.080,00 Euro) e dei contributi Inps (per un importo pari a 78.831,00 Euro) relativi agli emolumenti delle mensilità di luglio e agosto 2022, tramite compensazione con un credito d’imposta per spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0; in relazione ai poteri e funzioni degli stessi, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi. Mesi 6 di inibizione all’Amministratore delegato per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 80, comma 2, delle NOIF per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per il parziale, insufficiente e/o omesso riscontro alla Co.Vi.So.C., di cui alle note prot. 6388/2022 del 17/11/2022, 6445/2022 del 24/11/2022 e 6491/2022 del 12/12/2022 relative alle informazioni richieste sul versamento delle ritenute Irpef (per un importo pari a 95.080,00 Euro) e dei contributi Inps (per un importo pari a 78.831,00 Euro) relativi agli emolumenti delle mensilità di luglio e agosto 2022 tramite compensazione con un credito d’imposta per spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0; in relazione ai poteri e funzioni degli stessi, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi. Ammenda di € 10.000,00 a titolo di responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, del C.G.S. ed a titolo di responsabilità propria della violazione degli artt. 31, comma 1, del C.G.S.. Alla stregua dei fatti, quali risultati dagli atti del procedimento, il Tribunale rileva che, nella fattispecie oggetto del presente procedimento, viene contestata alla società e ai suoi legali rappresentanti la mancata, insufficiente, tardiva risposta a richieste della Co.Vi.So.C. riguardanti l’effettuata compensazione del debito per ritenute IRPEF e contributi INPS (relativi agli emolumenti dei mesi di luglio e agosto 2022) con il credito d’imposta per spese di formazione del personale dipendente nel settore tecnologie previste dal PNI 4.0. Trattasi, quindi, della ipotizzata violazione dell’art. 80, comma 2 lettere a) e b), dell’art. 80 NOIF. A fronte di tale ipotizzata violazione, quale risultante anche dal capo di incolpazione, appare ultroneo (e, quindi, non fondato) il richiamo all’art. 4, comma 1, CGS, avente natura e funzione residuale (giurisprudenza consolidata); mentre non pertinente appare il richiamo all’art. 31, comma 1, CGS, riferibile al “rilascio delle licenze UEFA e FIFA” e, senza che vi sia stata ulteriore specificazione nel capo di incolpazione, ai “comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica”. In tal modo inquadrata la fattispecie oggetto del procedimento e la normativa ad essa applicabile, va dato per acquisito in punto di fatto che la società e i suoi legali rappresentanti non hanno risposto o hanno risposto in modo tardivo e insufficiente alle richieste della Co.Vi.So.C., già richiamate nella presente decisione. Il fatto, peraltro, è stato anche ammesso formalmente e sostanzialmente dai soggetti deferiti, nel momento in cui la società ha richiesto, in data 19 dicembre 2022 (cioè, oltre un mese dalla prima richiesta dell’Organo di controllo), una proroga del (ulteriore ma ultimo) termine datole, rappresentando un previgente “caos societario”.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 117/TFN - SD del 27 Gennaio 2023 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 15245/296pf22-23/GC/blp del 23 dicembre 2022 nei confronti del sig. G.C. e della società US Viterbese 1908 Srl - Reg. Prot. 102/TFN-SD
Massima: Mesi 3 di inibizione all’Amministratore Unico per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, del CGS e 33, comma 4, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 85 delle NOIF, lett. C) par. V), per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il termine del 17 ottobre 2022, le rate in scadenza nel periodo luglio-agosto 2022 inerenti alla rateizzazione in corso dei contributi Inps, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento dei contributi Inps sopra indicati. Punti 2 di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva…Com’è noto, infatti, ai sensi dell’art.33, comma 4, del CGS “Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare: a) il mancato pagamento del primo bimestre (1° luglio - 31 agosto), e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. L’art. 85 delle NOIF, lett. C), par. V prevede che “Le società devono documentare alla FIGC - Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIGC, entro il 16 del secondo mese successivo alla chiusura del: - primo bimestre (1° luglio-31 agosto), l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e Fondo Fine Carriera, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati”. Ai sensi del combinato disposto delle suindicate norme, pertanto, in relazione al periodo 1° luglio – 31 agosto, il pagamento dei contributi INPS e la relativa comunicazione alla Co.Vi.So.C. devono essere compiuti entro il termine del 17 ottobre dello stesso anno. Nella fattispecie de qua risulta pacifico e non contestato che la Società US Viterbese 1908 Srl ha provveduto al pagamento delle rate di Luglio ed Agosto del piano di ammortamento concesso alla società stessa dall’Ente Esattore Agenzia delle Entrate – Riscossione relativo, tra l’altro, a contributi INPS non tempestivamente versati, solo in data 18 novembre 2022. Sul punto appare, allora, irrilevante l’eventuale e, in ogni caso, non documentata, impossibilità di scorporare gli importi relativi al debito INPS dal totale dovuto, avente una natura triplice (INPS, IVA e contravvenzioni stradali). Quanto sopra, unitamente alla circostanza che la rateazione sia stata concessa dall’ente esattore e non dall’ente impositore non può, certamente, incidere in alcun modo circa la natura, ancorché parziale, di debito INPS delle somme dovute. Né, ai fini d’interesse del presente giudizio, assume alcuna rilevanza, tranne che nell’ipotesi di decadenza dal beneficio della rateazione, la circostanza che nei rapporti con l’Ente Esattore Agenzia delle Entrate, la decadenza dal beneficio sia condizionata al mancato pagamento di cinque rate. Non appare, infine condivisibile la tesi della difesa secondo la quale l’assenza nell’ordinamento sportivo di una specifica norma impositiva del pagamento, entro il 17 ottobre, delle scadenze di luglio e agosto oggetto di una rateazione impedirebbe l’applicazione di sanzioni in capo ai deferiti. Il mancato pagamento dei contributi INPS nei confronti dei dipendenti e collaboratori è assunto dall’ordinamento sportivo a indicatore della stabilità economica e finanziaria delle società sportive, tanto da presidiarne il regolare adempimento con l’indicazione di precisi termini di adempimento e obblighi di comunicazione all’autorità federale di controllo (Co.Vi.So.C.). La ragione di tale interesse risiede nella esigenza di garantire la stabilità economica e finanziaria dei partecipanti ai campionati nazionali come parametro fondamentale da monitorare e verificare nel continuo, attraverso l’informativa periodica, nonché come precondizione per l’ottenimento del titolo idoneo all’iscrizione al campionato successivo. Non può, allora, dubitarsi che gli artt. 33, comma 4, del CGS e 85 delle NOIF, lett. C), par. V trovino applicazione anche nell’ipotesi di una rateazione in corso. Se, come detto, una società è tenuta al pagamento degli ordinari contributi INPS riferibili ai mesi di Luglio ed Agosto nonché alla relativa comunicazione alla Co.Vi.So.C. entro il termine del 17 ottobre dello stesso anno, la società stessa sarà vieppiù tenuta, entro la stessa data, a provvedere al pagamento delle rate di Luglio ed Agosto di contributi INPS relativi a precedenti annualità in relazioni ai quali la società si è giovata di un pluriennale piano di ammortamento. Ragionando diversamente la società trarrebbe il doppio giovamento di vedersi rateizzare le somme dovute e di poter provvedere al pagamento delle rate senza rispettare i termini stabiliti per i competitori con ciò violando, tra l’altro, i principi della lealtà sportiva e la par condicio di tutti i partecipanti alla competizione ed impedendo agli organi a ciò deputati di effettuare i suindicati monitoraggi e verifiche. Sanzioni…Quanto sopra, in linea con la richiesta della Procura Federale, giustifica la condanna a mesi 3 (tre) di inibizione per il sig. …, Amministratore Unico e legale rappresentante della società deferita. La società US Viterbese 1908 Srl, risulta sanzionabile con punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontare nel corso della corrente stagione. Pur dando atto, infatti, che l’importo delle rate pagate tardivamente non fosse particolarmente rilevante e pur considerando, inoltre, che la società, non appena venuta a conoscenza dell’addebito contestato, ha provveduto al pagamento delle rate stesse, la norma sanzionatoria prevede espressamente che “il mancato pagamento [......] comporta l’applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all’art. 8 comma 1 lett. g) a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica”. Come evidenziato dalla Corte Federale d’Appello a sezioni unite, decisione n. 89/CFA/2019-2020 esiste “una differenza sostanziale tra le sanzioni a carico delle persone e quelle a carico delle società, con specifico riferimento a quelle consistenti nella attribuzione di “punti negativi” in classifica. Le prime, connotate da finalità essenzialmente retributive (ma anche con funzione general preventiva), devono essere calibrate in ragione della gravità dell’infrazione, ma anche della personalità dell’agente (desumibile da molteplici indicatori: intensità del dolo, grado della colpa, eventuale recidiva, comportamento post factum ecc.); le seconde non possono non tener conto dell’immanente conflitto (agonistico) di interessi tra i vari attori della competizione. Conseguentemente mentre, nel primo caso, il giudicante certamente può determinare in concreto la sanzione facendo largo uso delle circostanze – tanto aggravanti quanto attenuanti – aumentando notevolmente o diminuendo, anche al di sotto del minimo, la sanzione in concreto da applicare, nel secondo, viceversa, tale potere discrezionale egli deve necessariamente contenere in limiti più angusti, potendo senza dubbio esercitarlo nell’ambito della gamma sanzionatoria prevista dai limiti edittali, ma non oltre, salva esplicita, eventuale (e derogatoria) previsione normativa. La ragione è quella cui si è fatto prima cenno: la sanzione della penalizzazione in termini di punti di classifica viene certamente ad incidere nella sfera del sanzionato, ma ha un immediato riflesso nei confronti dei competitori, che potranno essere – più o meno – avvantaggiati dall’handicap che il giudice ha decretato nei confronti del trasgressore. E proprio perché, in tal caso, la sanzione si traduce in un danno, in termini di classifica, per una squadra e, conseguentemente, in un vantaggio per le altre, essa deve essere assistita da un maggior grado di certezza in riferimento alla sua graduazione; il che comporta la insormontabilità dei limiti edittali”.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 111/TFN - SD del 25 Gennaio 2023 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 13966/188 pf 22-23 GC/SA/mg del 7 dicembre 2022 nei confronti della sig.ra S.A. e della società US 1913 Seregno Calcio Srl - Reg. Prot. 98/TFN-SD
Massima: Mesi 6 di inibizione al presidente per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver provveduto, nei termini ivi previsti, ad assolvere agli adempimenti di cui alle lettere a) – b) del paragrafo “Ulteriori adempimenti per le società provenienti dall’area professionistica” del Comunicato Ufficiale n. 63 del 10.6.2022 del Dipartimento Interregionale della LND. Punti 1 di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva alla società, sanzionata a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per quanto ascritto alla predetta tesserata quale suo legale rappresentante all’epoca dei fatti….Il Comunicato Ufficiale n. 63 del 10/06/2022, modalità iscrizione Campionato Serie D 2022/2023, per le società provenienti dall’area professionistica, ai punti a), b) prevede espressamente che le società, entro il termine del 20.8.2022, debbano: a) assolvere al pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati presso la competente Lega per la mensilità di giugno 2022, depositando, altresì, presso il Dipartimento Interregionale, una dichiarazione del legale rappresentante della società attestante detto adempimento; b) assolvere al pagamento dei compensi, ivi compresi gli incentivi all’esodo, dovuti ai tesserati, dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati presso la competente Lega, per la mensilità di giugno 2022, in forza di contratti depositati presso la Lega competente direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando altresì, presso il Dipartimento Interregionale, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società attestante detto adempimento. Dagli atti del deferimento ed in particolare dalle verifiche della Co.Vi.So.C., è emerso che la società US 1913 Seregno Calcio Srl, retrocessa dalla Lega Pro, alla data del 16.9.2022, non ha ottemperato alle suddette prescrizioni, nulla depositando presso il Dipartimento Interregionale.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 19/TFN - SD del 9 Agosto 2022 (motivazioni)
Impugnazione - Deferimento n. 672/791pf 21-22/GC/blp dell’8 luglio 2022 nei confronti del sig. F.R. e della società Paganese Calcio 1926 Srl - Reg. Prot. 2/TFN-SD
Massima: Prosciolto l’Amministratore Unico e legale rappresentante della società dalla contestata violazione di cui agli artt. 4, comma 1, del CGS e 33, comma 4, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 85 NOIF integrato dai CC.UU. nn.131/A del 21 dicembre 2021 e 154/A del 31 gennaio 2022, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il termine del 16 maggio 2022, le rate in scadenza nel periodo novembre e dicembre 2021 riferibili alle rateazioni in corso dei contributi Inps, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi…La contestazione di cui all’atto di deferimento prende le mosse dai rilievi della Co.Vi.So.C., compendiati nella nota prot. n. 3397 dell'1 giugno 2022 trasmessa alla Procura Federale, con la quale si segnalava l’omesso versamento, da parte della società Paganese Calcio Srl, entro il termine del 16 maggio 2022, delle rate in scadenza nel periodo novembre e dicembre 2021, riferibili alle rateazioni in corso dei contributi Inps così come previsto dall’art. 85 NOIF integrato dai CC.UU. nn. 131/A del 21.12.21 e 154/A del 31 gennaio 2022.Dalla documentazione versata in atti in sede di audizione dal procuratore della società sportiva, si evince che, in data 24 gennaio 2022 e, pertanto in epoca precedente alla scadenza del 16 maggio 2022, la società sportiva presentav all’INPS istanza di rateazione del debito contributivo relativo al periodo novembre e dicembre 2020, nonché ottobre novembre e dicembre 2021. In data 25 gennaio 2022 l’INPS deliberava l’accoglimento della domanda e, in data 26 gennaio 2022 predisponeva il piano di ammortamento, indicando, previa determinazione di sanzioni ed interessi, gli importi delle rate mensili. La società provvedeva pertanto, già a far data dal 26 gennaio 2022, a versare, nei termini di scadenza assegnati dall’Ente, le prime rate del piano di dilazione accordato, di cui forniva relativa quietanza. In data 16 maggio 2022, la società sportiva provvedeva altresì a darne comunicazione alla Co.Vi.So.C.. Ad ulteriore conferma del rispetto del piano di dilazione, la società provvedeva a depositare attestazione dell’INPS dell’1 agosto 2022, in ordine al regolare versamento, ad oggi, delle rate del suddetto piano di ammortamento. Alla luce di tali evidenze alcuna violazione disciplinare appare ascrivibile agli odierni deferiti relativamente al versamento delle “mensilità” novembre e dicembre 2021 dei contributi INPS.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 149/TFN - SD del 06 Giugno 2022 (motivazioni)
Impugnazione: Deferimento n. 16847/797pf20-21/GC/ep , n. 16852/799pf20-21/GC/blp e n. 16861/798 pf20-21 GC/ep del 10 maggio 2022 nei confronti della società AS Livorno Calcio Srl - Reg. Prot. 150-151-152/TFN-SD
Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127, comma 1, CGS la società è sanzionata con l’ammenda di € 10.000,00 a titolo di responsabilità propria e diretta per le violazioni ascritte al proprio legale rapp.te consistenti nella violazione dell’art. 85, lett. C), par. VI), punto 1) delle NOIF, dell’art. 85, lett. C), par. III), punto 1) delle NOIF e dell’art. 85, lett. C), par. VII), punto 1) delle NOIF
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 134/TFN - SD del 29 Aprile 2022 (motivazioni)
Impugnazione: Deferimento n. 7572/552 pf21-22/GC/gb del 4 aprile 2022 nei confronti del sig. P.F. e della società SS Juve Stabia Srl - Reg. Prot. 137/TFN-SD
Massima: Mesi 2 di inibizione all’Amministratore Unico per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, del CGS e 33, comma 4, del CGS in relazione a quanto previsto dai CC.UU. n.131/A del 21 dicembre 2021 e 154/A del 31 gennaio 2022, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il termine del 16 febbraio 2022, le ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per il periodo marzo-ottobre 2021 e i contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per il periodo giugno-ottobre 2021, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C. entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi. Punti 2 di penalizzazione alla società a titolo di responsabilità diretta e propria…I principi informatori della giustizia sportiva sono posti al fine di garantire la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, assicurando, tra le altre, il rispetto della leale concorrenza da parte di tutti gli appartenenti all’ordinamento federale. A tal fine l’ordinamento sportivo è retto da un sistema normativo autonomo non necessariamente permeabile ad ogni disposizione dell’ordinamento statale, astrattamente applicabile alla fattispecie di natura disciplinare. Dal fondamentale principio dell’autonomia della giustizia sportiva discende altresì che una medesima condotta (fermo restando l’eventuale accertamento della stessa in altra sede giudiziaria), possa essere diversamente valutata a fini sportivo-disciplinari, laddove ritenuta violativa delle regole poste a fondamento dell’attività sportiva. In tale contesto, i consolidati arresti della giurisprudenza domestica hanno più volte precisato come l’eventuale assenza di violazioni sotto il profilo civilistico non possa escludere tout court l’accertamento di responsabilità disciplinare per la violazione di regole federali. Tanto premesso, nella fattispecie in esame, la pendenza del procedimento di cui all’art. 182 bis LF, peraltro allo stato sub iudice, non appare idoneo a scriminare l’omesso adempimento di un obbligo federale, imposto proprio al fine di garantire la leale concorrenza tra i suoi appartenenti. Priva di pregio appare in tal senso la doglianza difensiva in ordine alla “tempistica” del CU 131/A - che in data 21.12.21, fissava al 16.2.22, il termine ultimo per comunicare l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps – non previamente conoscibile dalla società. Occorre infatti ricordare che, in sintonia con la normativa statale di proroga dell’emergenza sanitaria, il legislatore federale, in data 10.9.21, con CU 73/A sospendeva, fino a nuova determinazione, “gli adempimenti fiscali e contributivi previsti per le scadenze federali del 16 settembre 2021, del 16 ottobre 2021 e del 16 dicembre 2021.”. Appare evidente la inalterata cogenza dell’adempimento previsto dalla normativa federale, di fatto meramente posticipato in adesione alla analoga normativa statale, di cui la società affiliata ben doveva essere consapevole. Del pari inconferente ai fini che ci occupano appare quanto dedotto e documentato in ordine alla comunicazione dell’Inps sull’impossibilità di trasferire all’Agenzia delle Entrate Riscossione i debiti contributivi “con competenza antecedente alla data di inizio della procedura”; come è noto ai sensi dell’art. 182 bis LF (nonché dell’art. 54 D.L.vo 14/19) anche nelle more della procedura, il Giudice Delegato, su richiesta di parte, può disporre la sospensione di eventuali azioni esecutive e/o cautelari. Nella vicenda in esame, il provvedimento di sospensione delle suddette procedure, adottato (seppur non documentato) dal Giudice Delegato determinava l’impossibilità da parte dell’ente creditore di trasmettere i relativi atti all’Agente di riscossione, non potendo procedere alla conseguente iscrizione a ruolo dei debiti erariali maturati antecedentemente alla data di inizio della procedura. Relativamente agli adempimenti federali di cui all’atto di deferimento, per quanto non dirimente ai fini della presente decisione, va peraltro rilevato che, da quanto dedotto (ed anche in questo caso non documentato) nel Ricorso per l’omologazione della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, prodotto in sede di dichiarazioni post CCI, la relazione di attestazione del professionista ex art. 182 bis co. 1 sembrerebbe riferirsi all’esposizione debitoria della società alla data del 30.6.21 (pg. 14 e 15); tale circostanza, confermata dallo stesso dott. … in sede di audizione, laddove precisava che “la situazione debitoria tributaria era cristallizzata alla data del 30.6.2021”, sembrerebbe escludere dalle passività oggetto della proposta di accordo le somme di cui al presente procedimento. L’incompleta documentazione a supporto delle devoluzioni difensive, seppur, si ribadisce, irrilevante ai fini della responsabilità disciplinare, non consente comunque al Collegio di valutare l’eventuale inserimento delle esposizioni debitorie in argomento nella proposta di accordo, attualmente pendente in fase di richiesta di omologazione. La stessa società peraltro, nel riscontrare la nota Co.Vi.So.C. del 14.3.22 (come da documento prodotto in sede di audizione), chiariva che, in attesa dell’eventuale perfezionamento della procedura di cui all’art. 182 bis, sarebbe stata comunque in grado di far fronte al fabbisogno finanziario necessario per completare la presente stagione sportiva. Tanto premesso, va rilevato che la violazione disciplinare di cui all’atto di deferimento, accertata ed incontestata nella sua materialità, non possa essere scriminata dalla pendenza della procedura di cui all’art. 182 bis LF, la cui definizione è a tutt’oggi sub iudice, non essendo la stessa ostativa a pagamenti parziali, seppur di debiti preesistenti, soprattutto laddove necessari al regolare svolgimento dell’attività precipua della società sportiva. Sarebbe stato pertanto onere della società, pur in pendenza della suddetta procedura, provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa federale al fine di non incorrere nelle relative sanzioni.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 132/TFN - SD del 28 Aprile 2022 (motivazioni)
Impugnazione: Deferimento n. 7571/551 pf21-22/GC/blp del 4 aprile 2022 nei confronti del sig. G.L. e della società Reggina 1914 Srl - Reg. Prot. 136/TFN-SD
Massima: Giorni 45 di inibizione all’Amministratore per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, del CGS e 33, comma 4, del CGS in relazione a quanto previsto dai CC.UU. n. 131/A del 21 dicembre 2021 e 154/A del 31 gennaio 2022, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il termine del 16 febbraio 2022, le ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per il periodo marzo-ottobre 2021 e i contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per il periodo luglio-ottobre 2021, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi. Punti 2 di penalizzazione alla società a titolo di responsabilità diretta ed a titolo di responsabilità propria per la violazione dell’art. 33, comma 4, del CGS
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 131/TFN - SD del 28 Aprile 2022 (motivazioni)
Impugnazione: Ricorso della società Reggina 1914 Srl contro FIGC e US Lecce Spa - Reg. Prot. 125/TFN-SD
Massima: E’ inammissibile il ricorso proposto dalla società contro la FIGC con il quale cheide al Tribunale chiedendo di accertare il potere della Federazione Italiana Giuoco Calcio di concedere un nuovo termine o di rimettere in termini la ricorrente per il versamento delle ritenute Irpef relative alle mensilità di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2021 (scadute il 16 febbraio 2022) stante l’eccezionalità di alcuni impedimenti (lutti familiari e malore del Presidente Gallo) che ne avevano impedito il puntuale pagamento….La domanda della ricorrente tesa all’accertamento del potere della FIGC di rimettere in termini la Società per i pagamenti previsti dall’art. 33 CGS, secondo i termini poi precisati nei CC.UU. nn. 131/A del 21 dicembre 2021 e 154/A del 31 gennaio 2022, non rientra tra le controversie previste dagli artt. 83 e 84 CGS del Tribunale, non trattandosi né di un giudizio di deferimento della Procura federale, né dell’impugnazione di una delibera dell’Assemblea federale o del Consiglio federale. Non può comunque non rilevarsi che in ogni caso, anche a voler ammettere il giudizio proposto, un eventuale accoglimento del ricorso non sarebbe di nessun interesse od utilità per la ricorrente in quanto in atti risulta che alla richiesta di rimessione in termini della ricorrente del 16 febbraio 2022 la Federazione Italiana Giuoco Calcio - FIGC abbia comunque risposto con nota del 21 febbraio 2022 confermando nella sostanza la perentorietà dei termini e dunque non accogliendo la richiesta avanzata, ovvero in altri termini adoperando il proprio potere nel senso contrario a quello desiderato dal ricorrente.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0073/CFA del 01 Aprile 2022 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare n. 100/TFN-SD del 18 febbraio 2022
Impugnazione – istanza: Procuratore Federale/Calcio Catania S.p.A.
Massima: Confermata la decisione del TFC che ha sanzionato la società con punti 2 di penalizzazione (1 punto per ogni bimestre) alla società a titolo di responsabilità diretta e propria per il mancato tempestivo pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati relativamente al mese di agosto 2021, sia quanto al mancato pagamento per alcuni tesserati delle mensilità di giugno 2021, osservando, con riferimento a tale specifica condotta omissiva, che il relativo accertamento non costituiva duplicazione, dal punto di vista precettivo e sanzionatorio, della precedente decisione n. 69/TFNSD dl 7 dicembre 2021 (riferita al solo mancato pagamento delle spettanze dovute ai tesserati entro il 2 agosto 2021, laddove la nuova condotta commissiva contestata riguardava il perdurare anche al 18 ottobre 2021 di quel mancato pagamento ancorché nei confronti solo di alcuni tesserati)…La questione controversa concerne la esatta interpretazione della disposizione della lettera a) del comma 3 dell’art. 33 CGS (rubricato “Infrazioni relative ad emolumenti, ritenute, contributi e Fondo di fine carriera”), secondo cui “3. Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare: a) il mancato pagamento del primo bimestre (1° luglio - 31 agosto), e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica” ed in particolare se il fatto disciplinarmente rilevante sia unico (mancato pagamento degli emolumenti relativi al primo bimestre e di quelli precedenti, ove non assolti prima) ovvero se la fattispecie astratta ivi prevista contempli due autonomi fatti disciplinarmente rilevanti (con conseguente autonoma e reciproca indipendenza del mancato pagamento degli emolumenti del primo bimestre e permanenza dell’omesso pagamento degli emolumenti dei bimestri precedenti). Il che produce effetti sulla sanzione irrogabile: se unica è la fattispecie astratta contemplata e conseguentemente violata, anche la sanzione è unica (almeno due punti di penalizzazione); se la fattispecie astratta contempla due fatti autonomi e sono accertate effettivamente due violazioni, anche le sanzioni devono essere due e la misura minima è di almeno quattro punti. Quest’ultima in definitiva è la tesi della Procura ed è alla base del reclamo, con cui si contesta – come indicato nella esposizione in fatto – che il giudicante, pur avendo riconosciuto e accertato la violazione da parte della società Calcio Catania S.p.a. delle due fattispecie previste dalla predetta lettera a) dell’art. 33 CGS, avrebbe poi contraddittoriamente inflitto la sanzione di soli due punti di penalizzazione, laddove la sanzione minima sarebbe stata di quattro punti. Ciò posto, deve osservarsi che, sebbene in astratto la norma in questione non sia del tutto chiara ed inequivoca (prestandosi a prevedere astrattamente e punire conseguentemente le seguenti plausibili ipotesi: il solo mancato pagamento alla data stabilita del primo bimestre; il solo mancato pagamento alla data stabilita degli emolumenti precedenti al primo bimestre; il mancato pagamento del primo bimestre e degli emolumenti dei bimestri precedenti ancora non pagati, considerati come due autonomi fatti rilevanti; il mancato pagamento del primo bimestre e degli emolumenti dei bimestri precedenti ancora non pagati, considerati come un unico fatto disciplinarmente rilevante), purtuttavia non vi è ragione di discostarsi dal consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte che ha sempre riconosciuto che il permanere, al momento della scadenza del termine per il pagamento di un determinato bimestre, del mancato pagamento degli emolumenti relativi a bimestri precedenti costituisce un fatto autonomo e diverso dal mancato pagamento del bimestre attuale. Del resto, una simile interpretazione della norma - nel senso cioè di ritenere che la stessa prevede due diverse e autonome fattispecie disciplinarmente rilevanti - non solo, su di un piano generale, è coerente con i generali principi di lealtà e probità sportiva che presidiano l’ordinamento sportivo e sottrae ragionevolmente all’arbitrio delle parti di lasciare discrezionalmente inadempiute alcune scadenze debitorie (e ciò fin da Corte di Giustizia Federale, n. 287/CGE/2010-2011; nello stesso senso, ex multis, Corte federale d’appello, sez. II, n. 10/CFA/2018-2019 e n. 114/CFA/2018-2019), ma, in particolare, ha lo scopo di rendere efficace, adeguato nonché credibile il delicato sistema dei controlli sulla gestione economica finanziaria delle società professionista. Di conseguenza, diversamente da quanto eccepito dalla difesa della Curatela Fallimentare della società Calcio Catania S.p.a., non può in alcun caso eccepirsi l’inammissibilità e/o l’infondatezza della pretesa sanzionatoria della Procura Federale per una presunta violazione del ne bis idem in relazione al fatto che per il mancato pagamento degli emolumenti di giugno 2021 la società era stata già sanzionata. Sotto il profilo sistematico ciò trova ulteriore conferma nella specifica previsione delle sanzioni irrogabili, fissate in una misura minima (almeno due punti di penalizzazione) ragionevolmente idonea e proporzionata a realizzare, per la società resasi responsabile di quelle violazioni, lo scopo proprio retributivo della pena ed anche un conseguente effetto di deterrenza; e contemporaneamente a garantire tendenzialmente per le altre società, che partecipano allo stesso campionato, la regolarità dello stesso, ripristinando la par condicio nelle competizioni agonistiche (in tal senso da ultimo CFA, SS.UU., n. 47/2021-2022 e giurisprudenza richiamata). In tale prospettiva al giudice non può essere consentito nell’applicazione della sanzione prevista dall’art. 33, lett. a, CGS di scendere al di sotto del minimo edittale previsto di almeno due punti per ogni violazione accertata, pena il totale sconvolgimento della ratio delle disposizioni e dei principi sopra indicati. Sotto altro concorrente profilo non può tuttavia sottacersi che, affinché la sanzione prevista dalla norma in esame sia effettivamente adeguata, ragionevole e proporzionata, le fattispecie astratte ivi previste (mancato pagamento alla data del 18 ottobre 2021 degli emolumenti al primo bimestre e permanere del mancato pagamento degli emolumenti relativi a bimestri precedenti) debbano essere tutte compiutamente e interamente realizzate: è questa infatti la condicio facti che impedisce al giudice l’esercizio del potere/dovere di modulare la sanzione astratta per adeguarla alla fattispecie concreta e che giustifica sul piano teorico e sistematico l’obbligo imposto al giudice di irrogare una sanzione non inferiore al minimo edittale. L’adeguatezza e la ragionevolezza della sanzione edittale minima fissata dalla norma non può in altri termini prescindere dall’effettiva compiuta ed integrale violazione della fattispecie astratta nella sua completa materialità. Alla stregua delle considerazioni svolte, la sanzione irrogata dal Tribunale Nazionale Federale alla società Catania Calcio S.p.a., diversamente da quanto sostenuto dalla Procura Federale con il reclamo in trattazione, risulta congrua, adeguata e proporzionata e non è violativa delle previsioni contenute nell’art. 33, comma 1, lett. a), CGS. Sebbene infatti debba concordarsi con il giudice di prime cure sul fatto che la società Catania Calcio S.p.a. si sia resa responsabile della violazione delle due fattispecie autonome ivi previste (mancato pagamento alla scadenza del 18 ottobre 2021 del primo bimestre e permanenza a quella stessa data del mancato pagamento degli emolumenti relativi al mese di giugno del precedente bimestre), non può ragionevolmente negarsi che quelle violazioni non sono state totali e complete, ma obiettivamente parziali. Invero, come già ricordato in precedenza (par. 9.1.), alla data del 18 ottobre 2021 la società non aveva corrisposto, quanto agli emolumenti del primo bimestre, solo la mensilità di agosto 2021, avendo provveduto con appositi bonifici ordinati proprio in data 18 ottobre al pagamento della mensilità di luglio 2021; inoltre la permanente situazione debitoria relativa alla mensilità di giugno 2021 era parziale perché non riguardava tutti i suoi tesserati, dipendenti e collaboratori ma solo una parte. Si è pertanto in presenza di una violazione solo parziale delle due fattispecie previste dalla norma; se a ciò si aggiunge che quelle due violazioni si ricollegano ad un’unica causa - lo stato di insolvenza che affliggeva la società - così che esse non sono di per sé ragionevolmente sintomatiche di una duplice volontà colpevole (cioè del violare consapevolmente due volte la norma) e che, ancora, alla data della celebrazione del processo di primo grado innanzi al Tribunale Nazionale Federale la società aveva comunque interamente eliminato le situazioni debitorie di cui si discute, la irrogazione di due punti di penalizzazione risulta congrua e proporzionata e non viola il principio della inderogabilità della pena edittale minima.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 100/TFN - SD del 18 Febbraio 2022 (motivazioni)
Impugnazione - Deferimento n. . 4048/289pf21-22/GC/gb del 6 dicembre 2021 nei confronti della società Calcio Catania Spa - Reg. Prot. 74/TFN-SD
Massima: E’ assoggettata alla giustizia sportiva la società autorizzata all’esercizio provvisorio dal giudice fallimentare… Preliminarmente il Collegio non ritiene si possano estendere al caso di specie le argomentazioni difensive tratte dalla menzionata pronunzia delle Sezioni Unite della Corte di Giustizia Federale e dirette ad affermare l’interruzione ed il distacco tra la responsabilità disciplinare della società calcistica fallita, in ipotesi ascrivibile ai soli soggetti che materialmente operarono l’illecito, e quella nuova subentrata per il tramite della curatela. Vi sono delle profonde differenze tra le vicende in esame che incidono necessariamente sull’imputabilità delle condotte disciplinarmente rilevanti avvenute prima della dichiarazione di fallimento. Nella vicenda in esame, infatti, l’esercizio provvisorio autorizzato dal giudice fallimentare sino alla data del 28 febbraio 2022, dal punto di vista dell’ordinamento sportivo federale, sta consentendo al Calcio Catania Spa di continuare a disputare regolarmente il campionato di competenza e di svolgere, quindi, fino a quella data, tutte le attività connesse alla permanenza nel sistema federale. Il Calcio Catania Spa, sebbene fallito, non ha subito la revoca dell’affiliazione né vi è stato alcun trasferimento del titolo sportivo nei confronti di un nuovo e diverso soggetto giuridico, ragion per cui comunque allo stato permane in capo alla medesima società anche la responsabilità disciplinare per le condotte poste in essere dagli amministratori prima della sentenza di fallimento.La responsabilità della Società Calcio Catania Spa risulta, quindi, documentalmente provata nei limiti di seguito enunciati.
Massima: La società è sanzionata con punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva a titolo di responsabilità propria per la violazione dell’art. 33, comma 3, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 85 delle NOIF lett. C), paragrafo IV per il mancato pagamento entro il termine del 18 ottobre 2021, degli emolumenti relativi alle mensilità di luglio e agosto 2021 dovuti ai tesserati, nonché degli emolumenti relativi alla mensilità di giugno 2021 dovuti a diversi tesserati….In forza di quanto previsto dall’art. 33, comma 3, CGS in relazione all’art. 85, lett. C), parag. IV NOIF, la società deferita - entro la data del 18 ottobre 2021 - avrebbe dovuto assolvere il pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega per le mensilità di luglio e agosto 2021, depositando, altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. Per quel che concerne la mensilità di luglio il pagamento effettuato con ordine di bonifico del 18 ottobre 2021 deve ritenersi tempestivo anche se materialmente eseguito dalla banca in un momento successivo. Come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza del 22 maggio 2019 n. 13579 in materia di accise, laddove il bonifico bancario è una modalità di pagamento prevista per l’adempimento dell’obbligo, le conseguenze del ritardo frapposto dalla banca, che materialmente era tenuta ad eseguire il pagamento, non possono ricadere sul debitore che ha dato ordine di pagamento entro il termine previsto. Risulta invece per tabulas, come segnalato dalla Co.Vi.So.C. in data 19.11.2021, all’esito del report della Deloitte & Touche Spa, e come riconosciuto dalla stessa società deferita, che il pagamento degli emolumenti dovuti per il mese di agosto 2021 è intervenuto successivamente alla scadenza del 18 ottobre 2021 e con ampia tardività. La responsabilità della Società Calcio Catania Spa, pertanto, con riferimento alla mensilità di agosto 2021 periodo, può ritenersi provata con assoluta certezza. Per quanto concerne il permanere alla medesima data del mancato pagamento degli emolumenti dovuti a taluni tesserati per la mensilità di giugno 2021, si tratta di condotta disciplinarmente rilevante e che non duplica, dal punto di vista precettivo e sanzionatorio, la decisione di questo Tribunale n. 69/TFNSD-2021-2022 del 7.12.2021. In quella occasione, infatti, la società è stata ritenuta responsabile e sanzionata per il mancato pagamento degli emolumenti di giugno 2021 alla scadenza del 2 agosto 2021. In questa sede, si procede per il permanere dell’inadempimento anche alla successiva scadenza del 18 ottobre 2021 come segnalato dalla Co.Vi.So.C. e perseguito autonomamente dall’art. 33, comma 3 CGS laddove prevede che “il mancato pagamento del primo bimestre (1° luglio‐ 31 agosto), e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica”. Poiché, quindi, risulta pacificamente acquisito che al 18 ottobre 2021 la mensilità di giugno 2021 risultava ancora parzialmente inadempiuta, tale permanere dell’inadempimento alla successiva scadenza, è autonomamente perseguibile e sanzionabile ai sensi della menzionata disposizione. Infine, data la situazione di grave dissesto economico in cui già versava la società all’epoca dei fatti, risulta sostanzialmente priva di pregio la circostanza che i pagamenti de quibus siano stati effettuati da conto corrente non intestato alla società Calcio Catania Spa bensì alla ……. Spa, titolare del 100% delle azioni della società calcistica, potendosi e dovendosi considerare l’attività adempitiva come proveniente da soggetto riconducibile in toto all’ente debitore e rilevante per l’ordinamento federale ex art. 2, comma 2, CGS. Per le violazioni contestate ed accertate (sia pure, nel caso di specie, parzialmente, come prima detto), di cui la società risponde a titolo di responsabilità propria, l’art. 33, comma 3, CGS prevede la sanzione di “almeno due punti di penalizzazione”. Ritiene, tuttavia, il Tribunale di considerare che i due bimestri oggetto di procedimento disciplinare (maggio/giugno e luglio/agosto 2021) sono stati entrambi adempiuti per una delle due mensilità interessate (maggio nel primo; luglio nel secondo). Ritiene il Tribunale che non sia possibile equipararsi quad poenam due fattispecie, in una delle quali l’inadempimento è pieno (il bimestre-i due bimestri) mentre nell’altra è limitato ad un mese (giugno-agosto) atteso che tale equiparazione renderebbe irragionevole e, quindi, illegittima la sanzione e, a monte, la norma sanzionatoria. Ritiene il Tribunale che, conseguentemente, la sanzione vada determinata tenendo conto della fattispecie concreta in esame, nella quale una mensilità per entrambi i bimestri interessati è risultata tempestivamente pagata. Sanzione congrua e rispondente alla fattispecie concreta è, dunque, quella di due punti di penalizzazione complessivi, pari ad un punto per ciascun bimestre contestato in quanto tempestivamente adempiuto per un mese per ciascun bimestre.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 69/TFN - SD del 07 Dicembre 2021 (motivazioni)
Impugnazione - Deferimento n. 3103/205 pf21-22/GC/gb del 5 novembre 2021 nei confronti della società Calcio Catania Spa - Reg. Prot. 55/TFN-SD
Massima: La società è sanzionata con punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontare nel corso della corrente stagione sportiva a titolo di responsabilità diretta per la violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. …., all’epoca dei fatti suo Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore ed a titolo di responsabilità propria della violazione dell’art. 33, comma 3, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 85 delle NOIF e dal C.U. n. 253/A del 21 maggio 2021 per il mancato pagamento, entro il termine del 2 agosto 2021, degli emolumenti relativi alle mensilità di giugno 2021 dovuti a diversi i tesserati….Ed invero, in forza di quanto previsto dall’art. 85, lett. A), parag. VI, punto 1, NOIF e dal C.U. n. 253/A del 21 maggio 2021, Titolo I, paragrafo IV, lettera A), punto 1), la società deferita - entro la data del 2 agosto 2021 - avrebbe dovuto “assolvere il pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega per la mensilità di giugno 2021, depositando, altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento.” Risulta invece per tabulas, come segnalato dalla Co.Vi.So.C. in data 18.10.2021, all’esito del report della Deloitte & Touche Spa, che il pagamento in favore di diversi tesserati degli emolumenti dovuti per il mese di giugno 2021 è intervenuto successivamente alla scadenza del 2 agosto 2021. In assenza di prova contraria, il cui onere incombeva sulla società, sul punto silente in ogni fase del procedimento, la responsabilità della Società Calcio Catania Spa, pertanto, può ritenersi provata con assoluta certezza. Ritenuto che per la violazione contestata, di cui la società risponde a titolo di responsabilità propria, l’art. 33, comma 3, CGS prevede la sanzione della penalizzazione di “almeno due punti di penalizzazione”.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 137/TFN - SD del 30 Aprile 2021 (motivazioni) -
Impugnazione - Istanza: Deferimenti n. 10408/597 pf20-21/GC/blp del 30 marzo 2021 nei confronti del sig. S.D.G., della sig.ra A.L. e della società SS Sambenedettese Srl e n. 10874 /643pf20-21/GC/blp del 13 aprile 2021 nei confronti del sig. S.D.G. e della società SS Sambenedettese Srl - Reg. Prot. 120-123/TFN-SD
Massima: Mesi 6 di inibizione all’Amministratore unico per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, del CGS e 33, comma 3, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’ art. 85 delle NOIF, lett. C), paragrafo IV e integrato dal Comunicato ufficiale n. 155/A del 29 gennaio 2021, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 16 febbraio 2021, al pagamento degli emolumenti relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2020, dovuti a tutti i tesserati e per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, del CGS e 33, comma 3, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’ art. 85 delle NOIF, lett. C), paragrafo IV integrato dal Comunicato Ufficiale n. 155/A del 29 gennaio 2021 per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 16 marzo 2021, al pagamento degli emolumenti relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2021 dovuti a tutti i tesserati, nonché al pagamento degli emolumenti relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2020 dovuti a tutti i tesserati. Per tali fatti, mesi 1 di inibizione al Revisore legale e penalizzazione di punti 4 in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva, e ammenda di euro 3.000,00 (tremila/00) alla società….Come evidenziato dal rappresentante della Procura federale, invero, l’avere in data 16 febbraio 2021 inoltrato all’istituto bancario di fiducia la disposizione di bonifico in favore dei soggetti riportati nell’allegata lista, senza alcun accertamento in ordine alla effettiva esecuzione dei bonifici e verosimilmente nella consapevolezza di mancanza di liquidità, non equivale ad intervenuto pagamento. In presenza di un’obbligazione pecuniaria, infatti, il debitore che adempie tramite bonifico è liberato soltanto quando la rimessa entra nella materiale disponibilità del beneficiario e non già quando essa giunge alla banca ove il beneficiario intrattiene il conto di pagamento, né tantomeno, quando – e per il solo fatto che – il debitore abbia inoltrato alla propria banca l’ordine di bonifico ed essa abbia dichiarato di avervi dato corso (Cass. civ. Sez. III Sent., 10/07/2008, n. 18877; cfr. Cass. civile Sez. V ord., 06/06/2019, n. 15359)….Sotto il profilo sanzionatorio…La stessa Società risponde, altresì, a titolo di responsabilità propria per il mancato pagamento degli emolumenti di cui sopra, per violazione dell’art. 33, comma 3, CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 85 delle NOIF, lett. c), paragrafo IV, integrato dal Comunicato ufficiale n. 155/A del 29 gennaio 2012, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza con riferimento a ciascuno dei due bimestri di cui si tratta singolarmente considerati. Il Collegio osserva che, per la violazione riferita al bimestre novembre – dicembre (2020), l’art. 33, comma 3, lett. d) prevede l’applicazione della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione. Analoga sanzione è prevista alla successiva lett. f) della medesima norma con riguardo al mancato pagamento del bimestre gennaio – febbraio (2021) e di quelli precedenti. Quanto alla natura delle sanzioni, le ipotesi previste dalle lettere d) ed f) dell’art. 33, comma 3, CGS devono ritenersi autonome e distinte tra loro e, pertanto, da sanzionarsi separatamente e singolarmente, ciascuna nei termini di cui alla previsione normativa, senza possibilità di deroga rispetto alla sanzione minima edittale prevista per ognuna delle fattispecie considerate. Sul punto, il Collegio condivide l’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale “attesa la funzione della sanzione stabilita dall’ordinamento sportivo e la sua non totale assimilabilità a quanto configurabile relativamente a sanzioni di altro tipo; ciò comporta altresì, la necessità che la sanzione da irrogare nell’ordinamento sportivo ‘deve essere assistita da un maggior grado di certezza in riferimento alla sua graduazione’, con conseguente esigenza di compiuta e rigorosa allegazione, verifica e selezione di elementi eventualmente valorizzabili quali circostanze attenuanti.” (CFA, SS.UU., dec. n. 46/2020-2021) La stessa giurisprudenza (cfr. C.F.A, SS.UU., decisione n. 88 del 13.7.2020), aderendo ad una interpretazione maggiormente fedele all’elemento testuale della norma (criterio ermeneutico principale), ha osservato che “il mancato pagamento [...] comporta l’applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all’art. 8 comma 1 lett. g) a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica’; tuttavia è logico supporre che si sia voluto indicare un limite invalicabile (verso il basso, ovviamente). ‘La locuzione “A partire da almeno” sta evidentemente a significare che il punto di ‘partenza’ deve necessariamente e inderogabilmente essere quello indicato dal c.d. ‘legislatore’ sportivo”. 12.2. In prosieguo chiarendo che ciò che più rileva, “di ben più consistente spessore sistematico”, secondo il richiamato arresto, è che “L’ordinamento sportivo, nella sua parte sanzionatoria, è solo parzialmente e cum grano salis, assimilabile a quello penale. Invero, mentre per quest’ultimo, la funzione (non assorbente ma certamente) principale della pena è – per esplicito dettato costituzionale – la rieducazione (rectius: risocializzazione) del condannato, per l’ordinamento sportivo la sanzione ha essenzialmente scopo e funzione retributiva, e restauratrice della par condicio nelle competizioni agonistiche. Di talché sembra conseguente ipotizzare, in tale ultimo ordinamento, la sussistenza di una differenza sostanziale tra le sanzioni a carico delle persone e quelle a carico delle società, con specifico riferimento a quelle consistenti nella attribuzione di “punti negativi” in classifica. Le prime, connotate da finalità essenzialmente retributive (ma anche con funzione generalpreventiva), devono essere calibrate in ragione della gravità dell’infrazione, ma anche della personalità dell’agente (desumibile da molteplici indicatori: intensità del dolo, grado della colpa, eventuale recidiva, comportamento post factum ecc.); le seconde non possono non tener conto dell’immanente conflitto (agonistico) di interessi tra i vari attori della competizione. Conseguentemente mentre, nel primo caso, il giudicante certamente può determinare in concreto la sanzione facendo largo uso delle circostanze – tanto aggravanti quanto attenuanti – aumentando notevolmente o diminuendo, anche al di sotto del minimo, la sanzione in concreto da applicare, nel secondo, viceversa, tale potere discrezionale egli deve necessariamente contenere in limiti più angusti, potendo senza dubbio esercitarlo nell’ambito della gamma sanzionatoria prevista dai limiti edittali, ma non oltre, salva esplicita, eventuale (e derogatoria) previsione normativa. La ragione è quella cui si è fatto prima cenno: la sanzione della penalizzazione in termini di punti di classifica viene certamente ad incidere nella sfera del sanzionato, ma ha un immediato riflesso nei confronti dei competitori, che potranno essere – più o meno – avvantaggiati dall’handicap che il giudice ha decretato nei confronti del trasgressore. E proprio perché, in tal caso, la sanzione si traduce in un danno, in termini di classifica, per una squadra e, conseguentemente, in un vantaggio per le altre, essa deve essere assistita da un maggior grado di certezza in riferimento alla sua graduazione; il che comporta la insormontabilità dei limiti edittali.”
Decisione C.F.A. – Sezione Unite: Decisione pubblicata sul CU n. 96/CFA del 22 Aprile 2021 (motivazioni)
Decisione Impugnata: Riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n. 131/TFN-SD 2020/2021 del 31 marzo 2021
Impugnazione – istanza: Procura Federale/A.S. Livorno Calcio
Massima: Il Collegio accoglie l’appello proposto dal presidente e società e, per l’effetto, annulla le sanzioni ai medesimi irrogate pari a mesi 5 di inibizione e punti 3 di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva, e di € 3.500, di ammenda, così sanzionati in primo grado perché ritenuti responsabili della violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 3, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dal C.U. n. 99/A del 21 settembre 2020 per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, in ordine al pagamento degli emolumenti relativi alla mensilità di giugno 2020 dovuti a diversi tesserati, titolari di contratti con compensi annui lordi superiori ad euro 50.000,00; della violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 3, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dal C.U. n. 112/A del 9 novembre 2020 per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, in ordine al pagamento degli emolumenti relativi alle mensilità di luglio e agosto 2020, dovuti a n. 2 tesserati, titolari di contratti con compensi annui lordi superiori ad euro 50.000,00; della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del C.G.S., per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, avendo depositato presso la Co.Vi.So.C., in data 1° dicembre 2020, una dichiarazione attestante circostanze non veridiche.….L’illecito sportivo oggetto del deferimento della Procura federale è disciplinato dall’art. 33, comma 3, lett. h) CGS FIGC. La citata disposizione prevede che, in caso di mancato pagamento del sesto bimestre degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, venga irrogata la sanzione di almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre. Si tratta dunque di una fattispecie unitaria con previsione di un’unica sanzione. Com’è noto, in seguito all’evento pandemico tuttora in corso, è stata introdotta una normativa speciale d’emergenza (contenuta, per quanto concerne il presente giudizio, nei C.U. n. 99/A del 21.9.2020 e C.U. n. 228/A del 22.6.2020) che, in considerazione delle impreviste difficoltà finanziarie delle società sportive (che hanno subito il mancato introito dei biglietti e l’impossibilità di procedere alla campagna abbonamenti), ha reso possibile posticipare l’adempimento dei diversi pagamenti dovuti, ivi compreso quello inerente la mensilità di giugno 2020. In tale occasione, tenendo conto anche delle diverse esigenze dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo in ragione dell’entità dei rispettivi contratti, la normativa emergenziale ha previsto differenti termini per il pagamento degli emolumenti relativi alla suddetta mensilità (in ragione della circostanza che l’entità del singolo contratto superasse o meno la soglia di €. 50.000,00 di compenso annuo), prevedendo una scadenza più ravvicinata in caso di contratti con compenso annuo inferiore a €. 50.000,00 ed una scadenza successiva per i contratti con compenso annuo superiore a tale importo. Ad avviso del collegio, l’introduzione di differenti scadenze per l’ottemperanza di un obbligo disciplinato unitariamente dalla norma citata (art. 33, 3 comma, CGS FIGC) non ha comportato la creazione di una nuova e distinta fattispecie di illecito. Ostano ad una simile interpretazione ragioni sia logiche che giuridiche. Sotto il primo profilo, si rileva come il differimento e lo sdoppiamento dei termini sono stati introdotti, in luogo della originaria unitaria previsione, nell’ambito di un intervento normativo finalizzato alla maggior tutela delle condizioni economiche delle società obbligate, proprio in considerazione delle relative difficoltà finanziarie conseguenti all’evento pandemico. Appare evidente che il prospettato raddoppio della fattispecie illecita contrasterebbe con la descritta ratio legis in quanto comporterebbe, in occasione di un comportamento illecito precedentemente previsto e sanzionato unitariamente (il mancato pagamento delle retribuzioni relative alla mensilità di giugno 2020), l’irrogazione del doppio della sanzione. In tal modo, la ratio legis sottostante l’introduzione del doppio e posticipato termine di adempimento sarebbe frustrata e contraddetta. Alle medesime conclusioni si giunge anche in applicazione dei principi generali del diritto sanzionatorio, in base ai quali sia la condotta illecita sia la conseguente sanzione debbono essere oggetto di precisa e specifica disciplina. Ne consegue che la prospettata duplicazione sia della condotta illecita sia della sanzione non possono – per evidente contrasto con il principio di tassatività della fattispecie sanzionatoria - derivare dalla previsione di una mera divisione in due tranches di un unico originario adempimento (il pagamento delle retribuzioni dovute ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo) che è stato frazionato in due distinti momenti (in ragione del quantum del contratto cui si riferiscono) al solo scopo di agevolare l’adempimento della prestazione da parte delle società. Ne consegue l’accoglimento dell’appello proposto dal sig. H.e dall’A.S. Livorno Calcio S.r.l. avverso l’impugnata sentenza con riferimento al primo deferimento, con conseguente annullamento delle sanzioni loro irrogate. Ne consegue, altresì, il rigetto dell’appello proposto dalla Procura con riferimento al medesimo punto della sentenza impugnata….Venendo al secondo capo di impugnazione …. In primo luogo, giova evidenziare la circostanza dedotta dai ricorrenti H. e A.S. Livorno Calcio S.r.l. sin dal primo grado di giudizio e mai contestata dalla Procura, secondo la quale essi avrebbero provveduto a disporre il pagamento entro il termine previsto dalla normativa federale del 1° dicembre 2020 mentre il ritardo nel trasferimento delle somme (avvenuto solo in data 3 dicembre) sarebbe stato addebitabile ad un disguido dell’Istituto di credito nell’inserimento della data di valuta. Tale circostanza appare sufficiente, di per sé sola, a far ritenere conforme alle disposizioni federali il comportamento dei ricorrenti H. e A.S. Livorno Calcio S.r.l., non potendosi addebitare agli stessi il disguido nel quale è incorso l’istituto di credito. In altri termini, pur non avendo raggiunto tempestivamente il proprio scopo, il comportamento tenuto dagli incolpati deve considerarsi conforme alla normativa federale, essendo stato posto in essere entro la data di scadenza indicata. Tale è, del resto, l’orientamento consolidato della giurisprudenza (Corte di giustizia federale, Com. Uff. n. 35/2014-2015; Corte federale d’appello, Com. Uff. n. 74/2015-2016). A sostegno di tale conclusione milita un ulteriore argomento. Il contestato ritardato pagamento riguarda unicamente la posizione di due tesserati (T. P. e F. R.) i quali, per i mesi di luglio e agosto 2020 (cui si riferisce il pagamento oggetto di contestazione), non erano in forza all’A.S Livorno Calcio S.r.l. Infatti, i medesimi erano stati trasferiti temporaneamente ad altre società per la durata del campionato 2019/2020. Peraltro, poiché con C.U. 196/A del 20 maggio 2020, la detta stagione era stata prorogata sino al 31 agosto 2020, il detto trasferimento era ancora in corso anche per il contestato periodo di luglio e agosto 2020. La correttezza di tale conclusione è resa ancor più evidente con riferimento alla situazione del tesserato F.R.. Infatti, poiché questi era stato temporaneamente trasferito ad una società polacca, nel corso dei mesi di luglio e agosto non era neanche tesserato presso la società A.S. Livorno Calcio S.r.l., essendo stato presso la stessa nuovamente tesserato successivamente al suo rientro in Italia, a partire dal 18 settembre 2020 (successivamente quindi, al citato periodo di luglio e agosto 2020). Ne consegue che, per tutte le suddette ragioni, non può ritenersi addebitabile ai ricorrenti Heller e A.S. Livorno Calcio S.r.l. la violazione ascritta loro con il secondo deferimento
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 131/TFN - SD del 31 Marzo 2021 (motivazioni) -
Impugnazione - Istanza: Deferimenti nn. 9323/501pf20-21/GC/blp del 24.2.2021 nei confronti dei sig.ri G.H., R.C. e della società AS Livorno Calcio Srl e 9324/502pf20-21/GC/blp del 24.2.2021 nei confronti dei sig.ri G.H., R.C., A.M. e della società AS Livorno Calcio Srl - Reg. Prot. 112-113/TFN-SD
Massima: La società è sanzionata con 3 punti di penalizzazione ed € 3.000,00 in continuazione oltre ad € 500,00 per la recidiva in ordine ai due diferimenti a carico del proprio legale rapp.te relativi alla violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 3, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dal C.U. n. 112/A del 9 novembre 2020 per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, in ordine al pagamento degli emolumenti relativi alle mensilità di luglio e agosto 2020, dovuti a n. 2 tesserati, titolari di contratti con compensi annui lordi superiori ad euro 50.000,00. In particolare, è emerso che la Società ha provveduto al pagamento degli emolumenti netti relativi alle mensilità di luglio e agosto 2020 solo in data 3 dicembre 2020, quindi oltre il termine del 1° dicembre 2020 previsto dalla normativa federale ed alla violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del C.G.S., per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per aver depositato presso la Co.Vi.So.C., in data 1° dicembre 2020, una dichiarazione attestante circostanze non veridiche.….Codesto Collegio ha disposto le due sanzioni della penalizzazione di punti in classifica, come chiarito nella decisione n. 82 citata, attenendosi ai principi dettati dalla Corte Federale D’Appello a Sezioni Unite (Decisione n. 88 del 13/07/2020), in forza dei quali, nelle fattispecie in esame, non è consentito determinare la sanzione in misura inferiore al minimo edittale in connessione alla funzione stessa della sanzione conseguente agli illeciti cui si è resa responsabile la società. In particolare si fa leva sul disposto di cui all’art. 8, comma 1, lett. g) e collegato art. 33 per il quale il mancato pagamento .... comporta l’applicazione a carico della società della sanzione a partire da "almeno 2 punti in classifica", dovendo supporre che si sia stabilito un limite minimo al ribasso, ma soprattutto in ragione del regime della sanzione nell’ordinamento sportivo che ha essenzialmente scopo e funzione retributiva e restauratrice della par condicio nelle competizioni agonistiche. Pertanto le sanzioni a carico delle persone, connotate da finalità essenzialmente retributive devono essere calibrate in ragione della gravità dell’infrazione, ma anche della personalità dell’agente; quelle a carico dei sodalizi non possono non tener conto dell’immanente conflitto agonistico di interessi fra i vari attori della competizione (la sanzione si traduce in un danno, in termini di classifica, per una squadra e, conseguentemente, in un vantaggio per le altre), essa deve essere assistita da un maggior grado di certezza in riferimento alla sua graduazione; il che comporta l’insormontabilità dei limiti edittali (conformata recentemente dalla Decisione, sempre a Sezioni Unite, n. 46 del 09/11/2020). Ribadita questa impostazione, anche a rigetto di una delle tesi difensive fatte valere dalla difesa di A.S. Livorno Calcio s.r.l. e del signor …., la violazione contestata nel secondo deferimento relativa al ritardato pagamento degli emolumenti relativi alle mensilità di luglio ed agosto 2020 dovuti a tesserati, lavoratori subordinati e collaboratori addetti al settore sportivo, dimostratasi fondata per l’omesso pagamento nel termine già dilazionato dell’1.12.2020, da certamente luogo all’applicazione di una nuova penalizzazione in classifica di punti due da scontare nella corrente stagione sportiva, vista la sua totale autonomia rispetto ai due addebiti sanzionati con la decisione n. 82/TFN del 29.12.2020 (per la diversità delle scadenze e dei mesi impagati, per la diversità della platea dei creditori e perché in un caso trattasi di omissioni contributive, estranee agli odierni deferimenti), escludendosi in radice ogni possibile rischio di violazione del precetto del ne bis in idem.Questa considerazione di ontologica autonomia tra gli addebiti della precedente decisione e della presente, può farsi valere anche in relazione al primo deferimento in esame, sia pur con un accorgimento, sotto il profilo sanzionatorio.Ed invero con esso si contesta l’omesso pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, ai lavoratori subordinati ed ai collaboratori addetti al settore sportivo, titolari di contratti con compensi annui lordi superiori a Euro 50.000,00 entro la scadenza del 16.11.2020, già prorogata dal C.U. n. 99/A, risultando i pagamenti eseguiti in ritardo solo in data 16.12.2020, per la mensilità di giugno 2020 e cioè per quella stessa mensilità per la quale l’omissione degli emolumenti e l’omissione contributiva, sia pur sotto soglia, sono già state sanzionate con quattro punti di penalizzazione in classifica (con decisione n. 82/TFN citata). Orbene, la differenziazione delle scadenze salariali e contributive concesse in ragione della legislazione speciale pandemica, di fatto duplicate, comporta per il sodalizio sportivo inadempiente il rischio dell’applicazione di quattro sanzioni autonome per il singolo mese (ciascuna della penalizzazione in classifica di almeno due punti), in deroga all’art. 33 C.G.S. Ritiene il Collegio che al fine di impedire l’aggravamento dell’apparato sanzionatorio, che certamente è estraneo alla volontà della normativa emergenziale, possa trovare applicazione alla fattispecie di inadempienze relative al medesimo mese (giugno 2020), tra quelle frazionate dal C.U. n. 99/A, l’istituto della continuazione rispetto agli illeciti già sanzionati della decisione n. 82/TFN citata e per l’effetto applica la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva. Oltre ai complessivi tre punti di penalizzazione, A.S. Livorno Calcio s.r.l., va sanzionata ai sensi dell’art. 18 C.G.S. anche per la recidiva specifica per infrazioni commesse nella medesima stagione sportiva ed in particolare con quella di cui al primo deferimento, apparendo equa l’irrogazione dell’ammenda complessiva di Euro 500,00=, cui va aggiunta altra ammenda di Euro 3.000,00=, come richiesta dalla Procura Federale, dovendo il sodalizio sportivo rispondere a titolo di responsabilità oggettiva della violazione dell’art. 6, comma 2, C.G.S., per il comportamento posto in essere dal Sindaco Unico dott. … con la sottoscrizione della dichiarazione mendace.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 129/TFN - SD del 30 Marzo 2021 (motivazioni) -
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 6318/398 pf19-20 GP/GC/blp del 15.11.2019 nei confronti del sig. F.R. e della società Paganese calcio 1926 Srl - Reg. Prot. 96ss19-20/TFN-SD
Massima: L’Amministratore Unico è sanzionato con € 1.500,00 di ammenda per la violazione di cui all’art. 6, comma 1, CGS, in relazione all’art. 85, lett. C), par. V), NOIF “per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per aver versato parte delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS riguardanti gli emolumenti dovuti, per la mensilità di luglio 2019, ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, utilizzando modalità difformi da quelle stabilite dall’art. 85 delle NOIF, lettera C), par. V. Alla società viene comminata la medesima ammenda.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 82/TFN del 29.12.2020
Impugnazione - Istanza: Deferimenti nn. 6584 /322pf20-21/GC/gb e 6585 /323pf20-21/GC/gb del 01.12.2020 nei confronti del sig. N.R. e della società AS Livorno Calcio Srl - Reg. Prot. 72-73/TFN-SD)
Massima: Mesi 3 di inibizione al Presidente per la violazione di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S. e 33, comma 4, del C.G.S. in relazione a quanto previsto dai Comunicati Ufficiali n.n. 228/A del 22 giugno 2020 e 99/A del 21 settembre 2020, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, in ordine al mancato versamento, entro la data del 30 settembre 2020, di quota parte delle ritenute Irpef sugli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, titolari di contratti con compensi annui lordi inferiori ad euro 50.000,00, per la mensilità di giugno 2020, così come previsto dai Comunicati Ufficiali n.n. 228/A del 22 giugno 2020 e 99/A del 21 settembre 2020 e comunque per non aver comunicato alla Co.Vi.So.C, entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento di quota parte delle ritenute Irpef sopra indicate. In relazione a poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; violazione di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S. e 33, comma 3, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dai Comunicati Ufficiali n. 228/A del 22 giugno 2020 e n. 99/A del 21 settembre 2020 per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, in ordine al pagamento degli emolumenti relativi alla mensilità di giugno 2020, dovuti a diversi tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, titolari di contratti con compensi annui lordi inferiori ad euro 50.000,00. In particolare, è emerso che la Società ha provveduto al pagamento degli emolumenti netti relativi alla mensilità di giugno 2020 solo in data 2 ottobre 2020, quindi oltre il termine del 30 settembre 2020. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi". Punti 4 di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva alla società.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 81/TFN del 29.12.2020
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 6583 /321pf20-21/GC/gb del 01.12.2020 nei confronti del sig. N.R. e della società AS Livorno Calcio Srl - Reg. Prot. 71/TFN-
Massima: Ammenda di € 1.500,00 sia alla società che al Presidente per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, in ordine al pagamento degli emolumenti relativi alla mensilità di giugno 2020, dovuti a diversi tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, titolari di contratti con compensi annui lordi inferiori ad euro 50.000,00, utilizzando modalità difformi da quelle stabilite dall’art.85, lettera C), par. IV) delle NOIF essendo emerso, in particolare, che nel periodo in cui il deferito era titolare dei predetti poteri e funzioni, la Società aveva assolto il suddetto adempimento utilizzando un conto corrente diverso dal conto corrente dedicato al pagamento di emolumenti, ritenute fiscali e contributi…..non può essere considerata causa di esonero dalla responsabilità dei deferiti la circostanza che il pagamento degli emolumenti in questione sia stato effettuato dalla banca, utilizzando, per il bonifico, un conto corrente diverso da quello dedicato al pagamento di emolumenti, ritenute fiscali e contributi, nonostante l’allegato al messaggio di posta elettronica con il quale la Società aveva inviato il dettaglio delle buste paga degli interessati riportasse l’indicazione di quest’ultimo conto. In primo luogo….l’istituto di credito aveva proceduto in tal senso poiché il conto corrente dedicato risultava privo del necessario affidamento: tale circostanza sarebbe già di per sé sufficiente a dimostrare che il fatto che il bonifico sia avvenuto in difformità da quanto disposto dall’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF è imputabile alla Società e al suo legale rappresentante. Inoltre è decisivo considerare che la norma citata attribuisce espressamente alla società l’obbligo di effettuare il bonifico. Pertanto il fatto che essa abbia affidato agli uffici della banca il compito di compiere l’operazione materiale, consistente nel trasferimento di fondi ai destinatari dei pagamenti, non la esimerebbe in ogni caso dalla responsabilità conseguente all’irregolare attuazione dell’adempimento, neanche nell’ipotesi in cui quest’ultima fosse avvenuta per errore imputabile all’istituto di credito. Invero, nello svolgere la suddetta operazione, quest’ultimo assume la qualità di mandatario o delegato della società, che agisce in nome e per conto della stessa; pertanto la società e il suo legale rappresentante pro tempore restano, nei confronti dell’ordinamento sportivo, i soli titolari dell’obbligo di adempiere correttamente alle previsioni contenute nella citata disposizione e non possono che rispondere anche dell’attività compiuta dalla banca nella suddetta veste, sulla cui corretta esecuzione, peraltro, hanno anche l’onere di vigilare.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 76/TFN del 23.12.2020
Impugnazione - Istanza: Deferimenti nn. 6710 /325pf20-21/GC/gb, 6712 /326pf20-21/GC/gb, 6713 /327pf 20-21/GC/gb e 6714 /328pf 20-21/GC/gb del 03.12.2020 nei confronti del sig. Salucci Marco e della società Trapani Calcio Srl - Reg. Prot. 75-76-77-78/TFN-SD)
Massima: Mesi 3 di inibizione al Presidente per le seguenti violazioni:
- violazione di cui agli artt. 4, comma 1, del CGS e 33, comma 3, del CGS in relazione a quanto previsto dai Comunicati Ufficiali n. 228\A del 22\06\2020 e n. 99\A del 21\09\2020, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver pagato, entro il 30 settembre 2020, gli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, titolari di contratti con compensi annui lordi inferiori ad euro 50.000,00, per la mensilità di giugno 2020, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione a poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi (nota n. 6710/325 pf 20-21/GC/gb del 3.12.2020);
- violazione di cui agli artt. 4, comma 1, del CGS e 33, comma 3, del CGS in relazione a quanto previsto dai Comunicati Ufficiali n. 228\A del 22\06\2020 e n. 99\A del 21\09\2020, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver pagato, entro il 30 settembre 2020, gli emolumenti relativi alla mensilità di giugno 2020 dovuti alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali, titolari di contratti con compensi annui lordi inferiori ad euro 50.000,00, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione a poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi (nota n. 6712/326 pf 20-21/GC/gb del 3.12.2020);
- violazione di cui agli artt. 4, comma 1, del CGS e 33, comma 4, del CGS in relazione a quanto previsto dai Comunicati Ufficiali n. 228\A del 22\06\2020 e n. 99\A del 21\09\2020, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il 30 settembre 2020, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti per il periodo gennaio-giugno 2020 dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo,
titolari di contratti con compensi annui lordi inferiori ad euro 50.000,00, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione a poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi (nota n. 6713/327 pf 20-21/GC/gb del 3.12.2020);
- violazione di cui agli artt. 4, comma 1, del CGS e 33, comma 4, del CGS in relazione a quanto previsto dai Comunicati Ufficiali n. 228\A del 22\06\2020 e n. 99\A del 21\09\2020, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il 30 settembre 2020, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti per il periodo gennaio-giugno 2020 dovuti alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali, titolari di contratti con compensi annui lordi inferiori ad euro 50.000,00, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati.
Alla società Punti 8 di penalizzazione in classifica, da scontarsi nell’eventualità in cui la stessa si iscriva ad un campionato organizzato dalla FIGC.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 63/TFN del 16.12.2020
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 6432/978 pf19-20/GC/gb del 27.11.2020 nei confronti dei sig.ri L.F., B.S. e della società AC Gozzano Srl (oggi ASDC Gozzano SSDRL) - Reg. Prot. 68/TFN-SD)
Massima: Con il patteggiamento ex art. 127 CGS l’amministratore è sanzionato con € 1.000,00 di ammenda per la violazione di cui all’art. 4, comma 1, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per aver provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2019, utilizzando modalità difformi da quelle stabilite dall’art. 85 delle NOIF, lettera C), par. IV). Con il patteggiamento ex art. 127 CGS il consigliere delegato è sanzionato con € 1.000,00 di ammenda per la violazione- violazione di cui all’art. 4, comma 1, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per aver provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2019, utilizzando modalità difformi da quelle stabilite dall’art. 85 delle NOIF, lettera C), par. IV). In relazione a poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; Anche alla società € 1.000,00 di ammenda
DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 046 CFA del 9 Novembre 2020
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n. 10/TFN-SD 2020/2021 in data 24.9.2020, depositata in data 1.10.2020;
Impugnazione – istanza: Calcio Catania-Procura Federale
Massima: Ridotta la sanzione in 2 punti di penalizzazione in classifica, da scontare nella stagione in corso, oltre all’ammenda di euro 500,00 a titolo di recidiva alla società per non avere provveduto nei termini indicati (15.7.2020) ai pagamenti dovuti nei confronti di tesserati, dipendenti e collaboratori per i mesi di Marzo , aprile e maggio 2020, e comunque di non avere comunicato l’avvenuto pagamento entro lo stesso termine alla Co.Vi.So.C. Distinta ma parallela contestazione è stata sollevata con riferimento al mancato pagamento degli emolumenti riferiti ai mesi di Gennaio e Febbraio 2020…In questa sede non emergono elementi dotati di tale valenza, e comunque, vanno evidenziate le chiare previsioni normative (C.U. n. 227/A in data 18.6.2020, n. 2 del dispositivo, in relazione all’art. 8, comma 1, lett. g) del CGS) ai sensi delle quali la pena minima edittale irrogabile non può essere inferiore a due punti di penalizzazione in classifica. Conseguentemente, considerato che va affermata la fondatezza dell’addebito quanto ad uno dei capi contestati, e preso atto dei limiti edittali minimi per la sanzione stabilita ai sensi del C.U. n. 227/A del 18.6.2020, in relazione all’art. 8, comma 1, lett. g) CGS, la sanzione ascritta applicata va determinata nella pena di due punti di penalizzazione in classifica, da scontare nella stagione sportiva 2020/2021. Resta ferma, invece, l’ammenda irrogata di euro 500,00 a titolo di recidiva, non in forza di quanto sul punto dedotto nella decisione impugnata, ma in quanto la stessa società reclamante ha dato atto di una precedente sanzione disciplinare della penalizzazione di due punti in classifica nella stagione 2019/2020 (decisione n. 130/TFN-SD 2019/2020 del 17.6.2020); sussistono, pertanto, in questi termini i presupposti di cui all’art. 18 comma 2 CGS.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 10/TFN del 01.10.2020
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 3079/1167pf19-20/GC/gb del 10.09.2020 a carico del sig. A.G.L.R. e della società Calcio Catania Spa - Reg. Prot. n. 10/TFN-SD)
Massima: Mesi 4 di inibizione all’Amministratore Unico della Società per la violazione di cui all’artt. 4, comma 1, del CGS e 33, comma 3, del CGS, in relazione al Com. Uff. n. 227/A del 18.06.2020, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver pagato entro il 15 luglio 2020, gli emolumenti netti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, titolari di contratti con compensi annui lordi non superiori a € 26.644,00, per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2020, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi. - per la violazione di cui all’artt. 4, comma 1, del CGS e 33, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF e al Com. Uff. n. 227/A del 18.06.2020, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver pagato entro il 15 luglio 2020, gli emolumenti netti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, titolari di contratti con compensi annui lordi non superiori a € 26.644,00, per le mensilità di gennaio e febbraio 2020, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. Penalizzazione di punti 4 in classifica, oltre all’ammenda di € 500,00 per la contestata recidiva a società a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS e responsabilità propria ex art. 33, comma 3, del CGS, in relazione al Com. Uff. n. 227/A del 18.06.2020.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 9/TFN del 01.10.2020
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 3073/1166 pf 19-20/GC/gb del 10.09.2020 a carico della sig.ra D.A. e della società Robur Siena Spa - Reg. Prot. n. 9/TFN-SD)
Massima: Inibizione di mesi 3 e giorni 15 al legale rapp.te della società per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, del CGS e 33, comma 3, del CGS in relazione al Com. Uff. n. 227/A del 18.06.2020, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver pagato, entro il 15 luglio 2020, gli emolumenti netti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, titolari di contratti con compensi annui lordi non superiori ad € 26.644,00, per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2020, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni della stessa, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; con applicazione della recidiva prevista dall’art. 18, comma 1, del vigente CGS. Alla società penalizzazione di punti 2 in classifica, da scontarsi nel caso in cui la società si iscriva ad un campionato organizzato dalla F.I.G.C., oltre all’ammenda di € 500,00
Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Prima: Decisione n. 42/2020 del 11 agosto 2020
Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC n. 88/2019-2020, assunta nella riunione del 7 luglio 2020 e con motivazioni pubblicate il successivo 13 luglio, nella parte in cui è stato integralmente rigettato il reclamo della compagine siciliana avverso la decisione di primo grado del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare n. 28/TFN-SD 2019/2020 (Reg. Prot. 173/TFN-SD), depositata il 17 giugno 2020 e comunicata all'istante in pari data, con la quale era stata inflitta al sodalizio medesimo la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2019/2020, mentre è stato accolto il ricorso proposto dal Procuratore Federale, con aggravamento della comminata sanzione da uno a due punti di penalizzazione, in esito al deferimento dello stesso Organo requirente del 26 maggio 2020 (Prot. n. 12597/977pf19- 20/GC/blp), a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del vigente CGS, in ordine alla violazione dell'art. 4, comma 1, dell'art. 33, comma 3, CGS, in relazione all'art. 85, lett. B, paragrafo VI, delle NOIF, ascritta ai suoi legali rappresentanti p.t., dott. G. P. (Presidente del Consiglio di Amministrazione) e M. P. (Consigliere Delegato), nonché a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell'art. 33, comma 3, del CGS, in relazione all'art. 85, lettera B), paragrafo VI), delle NOIF.
Parti: Trapani Calcio S.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Cosenza Calcio s.r.l.
Massima: Confermata la decisione della CFA che ha sanzionato la società a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del vigente CGS, in ordine alla violazione dell'art. 4, comma 1, dell'art. 33, comma 3, CGS, in relazione all'art. 85, lett. B, paragrafo VI, delle NOIF, non potendo essere invocata l’emergenza sanitaria Covid – 19 quale causa di forza maggiore che avrebbe impedito il mancato pagamento degli emolumenti previsti per la data del 16 marzo 2020…La società ricorrente definisce la forza maggiore “istituto giuridico” e, come tale, meritevole, laddove considerato in maniera superficiale o, peggio ancora, non considerato affatto come tale, di essere valutato secondo gli estremi della violazione di legge. Orbene, a nessuno sfugge come il sintagma istituto giuridico, nel suo significato più comune, designa il complesso delle norme giuridiche relative a rapporti tra loro connessi, segnando pertanto una linea di demarcazione ben precisa tra ciò che è norma e ciò che norma non è. Nell’ambito dell’ordinamento italiano, non è dato rinvenire una definizione precisa di forza maggiore, poiché non esiste alcuna norma che descriva in modo esplicito la fattispecie in esame, trattandosi di un concetto a matrice dottrinale e giurisprudenziale che tende a giustificare un inadempimento, in presenza di fatti straordinari ed imprevedibili, estranei alla sfera d’azione del soggetto. Le due caratteristiche che un evento deve avere per essere considerato causa di forza maggiore, e cioè la straordinarietà ed imprevedibilità, sono stati descritti dalla giurisprudenza come quei fatti imponderabili, imprevisti e imprevedibili, che esulano del tutto dalla condotta dell'agente, sì da rendere ineluttabile il verificarsi dell'evento, non potendo ricollegarsi in alcun modo a un'azione od omissione cosciente e volontaria dell'agente e, in tale generale quadro di riferimento, deve escludersi che le difficoltà economiche in cui versa il soggetto agente possano integrare la forza maggiore (Cassazione penale, sez. III, 04 ottobre 2019, n. 50007). Orbene, nella vicenda in esame, l’emergenza Covid – 19 che, a dire della ricorrente, sarebbe stata la causa del proprio inadempimento agli obblighi di pagamento previsti in maniera inderogabile e perentoria alla data del 16 marzo (esiste un orientamento monolitico formatosi in seno al Collegio di Garanzia medesimo in ordine alla perentorietà dei termini ed alla importanza del puntuale adempimento: cfr., Collegio di Garanzia, Decisione 31/2016; Collegio di Garanzia in funzione di Alta Corte di Giustizia Sportiva, Decisione n. 38/2014; Collegio di Garanzia in funzione di Alta Corte di Giustizia Sportiva, Decisione n. 21/2014; Alta Corte di Giustizia Sportiva, Decisione n. 24/2013; Alta Corte di Giustizia Sportiva, Decisione n. 17-18/2011) non può essere considerata forza maggiore proprio perché non connotata dai requisiti richiamati dalla giurisprudenza ai fini di una utile configurazione della fattispecie, in quanto lo stato di emergenza sanitaria è stato decretato dal Governo Italiano nel mese di Gennaio 2020, ovvero circa due mesi prima che perissero i termini per l’assolvimento degli oneri di pagamento in capo alla società di calcio, motivo per cui la imprevedibilità invocata non è assolutamente sussumibile nella presente vicenda processuale. In casi analoghi di dichiarazione dello stato di emergenza la giurisprudenza ha escluso la forza maggiore, affermando che “la riconducibilità degli eventi atmosferici alla nozione di "caso fortuito e forza maggiore" è condizionata alla presenza dei requisiti dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, i quali non possono ritenersi provati per il solo fatto che sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 225 del 1992, poiché le leggi sulla protezione civile (prima la l. n. 996 del 1970 e poi la l. n. 225 del 1992), nel definire la tipologia degli eventi suscettibili di intervento, fanno riferimento al danno (o al pericolo di danno) ed alla straordinarietà dei mezzi destinati a farvi fronte ma non alle caratteristiche intrinseche degli eventi che di quel danno siano causa o concausa; sicché, la "calamità naturale", che determina lo stato d'emergenza, non costituisce di per sé un evento eccezionale e imprevedibile, pur potendo essere determinata anche da eventi di tal natura, le cui caratteristiche devono essere accertate sulla base di elementi di prova concreti e specifici” (Cassazione civile, sez. III, 31 maggio 2019, n. 14861). Né, d’altra parte, può farsi discendere da tali eventi, che hanno visto il primo provvedimento normativo sul tema solo il 2 marzo 2020, con il D.L. n. 9, l’esclusione di responsabilità da inadempimento per obbligazioni la cui esistenza era già precedentemente determinata e fissata nel proprio ammontare. Non è, infatti, superfluo richiamare i principi esistenti in materia societaria in termini di trasparenza, chiarezza e sana e prudente organizzazione, nella redazione dei bilanci, laddove la corretta pianificazione delle entrate ed uscite da sola fornisce il quadro degli obblighi da sostenere ed assolvere. Su tale specifico punto non può non rilevarsi come l’attività dei sindaci, richiamata dal parere pro veritate redatto dal dr. Fontana, depositato da parte ricorrente, cristallizzi una violazione dell’art. 2403 c.c., allorché si legge, in un passaggio di tale parere, che a dicembre 2019 il Trapani Calcio aveva un “notevole disagio finanziario” che, a rigore di periodo storico, certamente non era ascrivibile alla crisi pandemica e che, avrebbe dovuto avere, nella corretta applicazione della norma testé invocata, azioni conseguenti che, per contro, sono mancate o delle quali, comunque non v’è traccia né evidenza agli atti di causa e ciò tanto in linea con quanto osservato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui: “il dovere di vigilanza e di controllo imposto ai sindaci delle società per azioni ex articolo 2403 del codice civile non è circoscritto all'operato degli amministratori, ma si estende a tutta l'attività sociale, con funzione di tutela non solo dell'interesse dei soci, ma anche di quello, concorrente, dei creditori sociali, e ricomprende, pertanto, anche l'obbligo di segnalare tutte le situazioni che mettano a repentaglio la prosecuzione dell'attività di impresa e l'assicurazione della garanzia dei creditori in relazione alle obbligazioni contratte con l'ente; e tale controllo va esercitato non attraverso una mera verifica contabile limitata alla documentazione messa a disposizione dagli amministratori, ma comprende anche il riscontro tra la realtà effettiva e la sua rappresentazione contabile (Cassazione penale, sez. V, 18 febbraio 2019, n. 12186). Ma laddove tanto non bastasse, neppure può passare sotto silenzio quanto stabilito con C.U. n. 180/A del 10 marzo 2020 dalla FIGC, ove espressamente si conferma la scadenza del 16 marzo 2020 per i pagamenti degli emolumenti di gennaio e febbraio 2020, differendo unicamente altre scadenze e facendo esplicito richiamo alla emergenza sanitaria e tanto perché tale statuizione rimarca, evidentemente, che quella tipologia di pagamenti, essendo relativa agli emolumenti, era già nota e doveva essere già prevista ed accantonata nelle casse sociali. In tale contesto appaiono irrilevanti anche gli ulteriori pareri prodotti, che in alcun modo sono in grado di scalfire la descritta situazione ed anzi costituiscono un surrettizio tentativo di attribuire fondatezza e rilevanza derogatoria ad un illegittimo contegno sostanziale, a nulla rilevando le ultronee argomentazioni su dati fattuali, prospettate durante la discussione orale da tutte le parti e non scrutinabili in questa sede attesa - si ribadisce - la procedura a critica vincolata del presente giudizio.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 089 CFA del 13 Luglio 2020
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 131/TFN-SD del 17/06/2020
Impugnazione Istanza: Procuratore Federale/Robur Siena spa
Massima: Accolto il ricorso della Procura Federale, annullata la decisione del TFN (che ha sanzionato con 1 punto di penalizzazione la società e per l’effetto inflitta ala società la penalizzazione di punti 2 (minimo edittale) in classifica di cui n. 1 già scontato nella corrente stagione sportiva e n. 1 da scontare nella prossima stagione sportiva, il tutto per la violazione di cui all’art. 4, comma 1, nonché dall’art. 33, comma 3, CGS in relazione all’art. 85, lett. c), par. IV, NOIF, per non aver pagato, entro il termine del 16/03/2020, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di Gennaio e Febbraio 2020, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C, entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. Non trova applicazione l’attenuante ex art. 13 CGS.basata sul fatto che “il ritardo appare giustificato dalla emergenza sanitaria citata nelle memorie difensive, da ritenersi causa o concausa della crisi economica della …, azionista di riferimento della società, che, peraltro, per sua stessa ammissione, aveva sempre ottemperato puntualmente alle scadenze degli obblighi e degli oneri che le derivavano dalla carica ricoperta. Tuttavia il termine di cui all’art. 85 lettera c) paragrafo IV NOIF, avente natura perentoria, non è stato rispettato e questo espone le odierne deferite alle sanzioni previste per la società dagli artt. 8 comma 1 lettera g), richiamato dall’art. 33 comma 4 inciso f) CGS - FIGC e per la Durio dall’art. 9 CGS cit., le cui entità appare equo ridurre, rispetto alle richieste della Procura Federale, riscontrandosi nel caso in esame le circostanze attenuanti alle quali si riferisce l’art. 13 CGS - FIGC e che questo Tribunale ritiene applicabili anche in presenza di pene edittali” …Ebbene, le espressioni utilizzate non sono tra le più appropriate (se il ritardo fosse “giustificato”, non potrebbe farsi luogo alla sanzione), ma il senso è certamente chiaro: il ritardo è “spiegabile” in ragione della (pretesa) crisi di liquidità conseguente alla emergenza sanitaria. Ciò ha indotto il giudicante di primo grado a ritenere meno grave l’infrazione addebitata alla …e alla Robur Siena, meritevoli, pertanto, a suo giudizio, di un più blando trattamento sanzionatorio, cui si ritiene di poter addivenire riconoscendo sussistente una delle circostanze attenuanti ex art. 13 CGS….È noto che la forza maggiore (artt. 1218 e 1256 cod. civ. e art. 45 cod. pen) è indicata dalla dottrina civilistica (i predetti codici non ne forniscono definizione) come quel particolare impedimento al compimento di una determinata azione, tale da rendere vano ogni sforzo dell’agente volto al suo superamento; insomma una forza contro la quale il soggetto non è in grado di resistere. Purché, s’intende, il sorgere dell’impedimento o il manifestarsi della forza non siano addebitabili a chi quella condotta avrebbe dovuto tenere. Orbene, come è ovvio, la semplice difficoltà di una prestazione monetaria, cioè qualsiasi causa sopravvenuta che renda più oneroso l'adempimento dell'obbligazione, non esclude la responsabilità per inadempimento. Invero, il debitore, per sottrarsi a tale responsabilità (presunta ex art 1218 cod. civ.), deve provare l'assoluta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, cioè da una causa obiettiva estranea alla sua volontà: caso fortuito o, appunto, forza maggiore. È ovvio che, nel caso di obbligazione pecuniaria, il debitore non potrebbe mai invocare la distruzione della res (atteso che nulla è più fungibile del denaro), ma dovrebbe, appunto, dimostrare che, in presenza di una causa esterna, imprevista e imprevedibile e nonostante ogni sforzo fatto, la prestazione è “divenuta” impossibile. Ebbene, nel caso di specie, non solo il credito degli aventi diritto era maturato ben prima del 16 Marzo 2020 (costituendo tale data semplicemente il termine ultimo per l’adempimento, nulla impedendo alla società di provvedere anche prima), ma va rilevato che i provvedimenti normativi che hanno portato al “blocco” (tra l’altro) di alcune attività produttive sono databili tra fine Febbraio e inizio Marzo; essi dunque precedono solo di pochi giorni la data ultima di scadenza per il regolare adempimento. Ne consegue che, per essere rilevante ai fini della dimostrazione della forza maggiore, il deficit di liquidità nelle casse della Robur e/o di chi la sosteneva economicamente avrebbe dovuto manifestarsi proprio in quel ridottissimo intervallo di tempo che intercorre tra i ricordati provvedimenti e il termine previsto dalla normativa federale. Il che, oltre ad essere poco credibile, è, da un lato, non provato, dall’altro, costituisce indice di scarsa diligenza (la provvista di una ingente somma non può/non deve essere realizzata nell’imminenza della scadenza dell’obbligazione).
DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 088 CFA del 13 Luglio 2020
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 128/TFN del 17/06/2020
Impugnazione Istanza: Procuratore Federale/Cosenza Calcio srl/Trapani Calcio srl/Dr.ssa P.M./Dr. P.G..
Massima: Confermata l’inizione al presidente ed al consigliere delegato per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1 e 33, comma 3, CGS in relazione all’art. 85, lettera b), paragrafo VI) NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il 16/03/2020, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di Febbraio 2020, e comunque per non aver documentato alla CoViSoC, entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati, mentre viene accolto il ricorso della Procura Federale, annullata la decisione del TFN e per l’effetto inflitta ala società la penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 130/TFN del 17.06.2020
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 12618/975 pf 19-20 GC/gb del 26.05.2020 a carico dei Sig.ri F.D., D.N.G. e della società Calcio Catania Spa - Reg. Prot. n. 174/TFN-SD)
Massima: Con il patteggiamento ex art. 127 CGS, il presidente del CdA è sanzionato con l’inibizione di mesi 2 per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, del CGS e 33, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il 16 marzo 2020, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2020, e comunque per non aver documentato alla CoViSoC, entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione a poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi. L’Amministratore delegato che non ha patteggiato è sanzionato con l’inibizione di mesi 3 per la medesima violazione. La società che neanche ha patteggiato è sanzionata con la penalizzazione di punti 2 in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 129/TFN del 17.06.2020
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 12651/974 pf19-20 GC/blp del 27.05.2020 a carico del Sig. V.P. e della società Casertana FC Srl - Reg. Prot. n. 175/TFN-SD)
Massima: Il procuratore speciale e legale rappresentante pro-tempore della Società è sanzionato con mesi 3 di inibizione per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 3, CGS in relazione all’art. 85, lett. C), par. IV), NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il 16 marzo 2020, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2020, e comunque per non aver documentato alla CoViSoC, entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 2 in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 128/TFN del 17.06.2020
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 12597/977 pf19-20 GC/blp del 26.05.2020 a carico dei Sig.ri P.G., P.M. e della società Trapani Calcio Srl - Reg. Prot. n. 173/TFN-SD)
Massima: Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è sanzionato con mesi 1 e giorni 15 per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1 e 33, comma 3, CGS in relazione all’art. 85, lettera B), paragrafo VI) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il 16/03/2020, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di febbraio 2020, e comunque per non aver documentato alla CoViSoC, entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. Il Consigliere Delegato è sanzionato con mesi 1 e giorni 15 per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1 e 33, comma 3, CGS in relazione all’art. 85, lettera B), paragrafo VI) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il 16/03/2020, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di febbraio 2020, e comunque per non aver documentato alla CoViSoC, entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE II : DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N.028/CFA del 28.03.20 con riferimento al COM UFF 085/CFA III SEZ del 28.03.2019
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 42/TFN del 28.1.2019
Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ URBS REGGINA 1914 SRL AVVERSO LA SANZIONE PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S E PROPRIA AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO V) NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA N. 5851/414 PF 18-19 GP/GC/BLP DELL’11.12.2018
Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ URBS REGGINA 1914 SRL AVVERSO LA SANZIONE PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S E PROPRIA AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFI IV) E V) NOIF SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE NOTE 7881/664 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 31.1.2019 – 7873/663 PF18-19 GP/GC/BLP DEL 31.1.2019
Massima: Ridotta alla società la sanzione della penalizzazione in classifica a punti 4 a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S., per il comportamento posto in essere dal presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore ed a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del C.G.S.: in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per non aver versato, entro il 17.12.2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di Settembre e Ottobre 2018, nonché per non aver versato, entro il 17.12.2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di Luglio e Agosto 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate ed in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il termine del 17.12.2018, gli emolumenti dovuti per le mensilità di Settembre e Ottobre 2018 ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati….In effetti, pur in presenza di quanto previsto dalle norme surrichiamate e, in particolare, di quanto indicato dall’art. 10, comma 3, C.G.S., allorchè prevede, come detto, che la condotta omissiva è assoggettata alla «… sanzione di cui all’art.18, comma 1, lett. g) a partire da almeno 2 punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell’art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l’eventuale recidiva», deve ammettersi e darsi continuità all’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte e del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, allorché si è affermato il convincimento che, posta la sanzione nella misura minima edittale per il primo inadempimento (sempreché non abbiano ingresso ragioni per disporre una sanzione più grave), a fronte della permanenza dello stesso inadempimento, non può escludersi che l’ulteriore e addizionale pena possa andare esente da puntuali modulazioni, in melius e in peius, avendo riguardo alle circostanze di tempo, luogo e personali che contraddistinguono la condotta. In questo senso, il Tribunale Federale Nazionale (Com. Uff. n. 12/TFN 2015/2016) richiamando la decisione di questa Corte di cui al Com. Uff. n. 49/2015, ha inteso punire gli inadempimenti successivi al primo periodo, che permangono nel successivo periodo, con un punto di penalizzazione in classifica per ognuno di questi periodi, ferma restando la penalizzazione di almeno 2 punti per la prima inadempienza. Nello stesso senso cfr. C.F.A. Sezioni Unite n. 047/CFA (2015/2016, confermata dal Collegio di garanzia dello Sport del CONI, a Sezioni Unite, con decisione n. 9/2016). Ritiene, poi, possibile – questa Corte – valorizzare il comportamento tenuto dalla nuova proprietà societaria che, acquisite le quote di maggioranza, ha subito provveduto alla corresponsione degli emolumenti e delle ritenute di cui ai capi di incolpazione dei diversi deferimenti di cui trattasi. Siffatta valorizzazione appare, infatti, funzionale non solo alla equa commisurazione della pena alla concreta fattispecie ed all’oggettivo disvalore della condotta, ma anche strumento logico – razionale di incentivo verso comportamenti virtuosi di soggetti che, acquisita una società in decozione, provvedano prontamente a sanare tutte le pendenze erariali e contributive, nonché a corrispondere gli emolumenti ancora dovuti a dipendenti e collaboratori. Diversamente opinando, del resto, nel caso di specie, la rigida applicazione nella sua misura generale si tradurrebbe in un disincentivo all’ingresso nel mondo dello sport di assetti societari che, segnando una netta discontinuità rispetto alla gestione passata e, comunque, prendendo atto della situazione debitoria, diano segnali di solidità economica e correttezza nell’osservanza delle regole federali in materia. Affermato quanto precede e facendone applicazione alla presente fattispecie, visto l’art. 10, comma 3, C.G.S., secondo cui la sanzione deve essere applicata, ai sensi della disposizione di cui all’art. 16 stesso C.G.S., tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti ed attenuanti e l’eventuale recidiva, si deve allora sanzionare la società Reggina, con una misura proporzionale alle violazioni contestate, che, alla luce della valorizzazione delle particolari circostanze di fatto sopra evidenziate ed applicato il principio della continuazione, questa Corte reputa congruo determinare nella penalizzazione di complessivi punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE II : DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N.028/CFA del 28.03.20 con riferimento al COM UFF 085/CFA III SEZ del 28.03.2019
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 48/TFN del 25.2.2019
Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ AC CUNEO 1905 SRL AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 7 INFLITTA AL SIG. B.O. ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFI IV) E V) NOIF, NONCHÉ ALL’ART. 21, COMMA 1 C.G.S.; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 8 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S E PROPRIA AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFI IV) E V) NOIF, NONCHÉ ALL’ART. 21, COMMA 1 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE NOTE 7742/658 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 29.1.2019 E 7738/657 PF18-19 GP/GC/BLP DEL 29.1.2019
Massima: Ridotta alla società la penalizzazione in classifica a punti 3 e l’ammenda a € 500,00 per le seguenti violazioni ascritte al proprio legale rapp.te al quale va anche didotta l’inibizione a mesi 1 stante il vincolo della continuazione e dunque le pre seguenti violazioni: a) violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 del C.G.S. e 10, comma 3 del C.G.S. in relazione all’art. 85, lett. c, paragrafo V delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver versato, entro il termine del 17.12.2018, quota parte delle ritenute IRPEF e i contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di Settembre e Ottobre 2018, nonché per non aver versato, entro il termine del 17.12.2018, i contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di Agosto 2018, e comunque per non aver documentato alla CO.VI.SO.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS sopra indicati, in relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; b) con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 21, comma 1, del vigente C.G.S.; a) violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3 del C.G.S. in relazione all’art. 85, lett. c, paragrafo IV delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 17.12.2018, al pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di Settembre e Ottobre 2018 a diversi tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, nonché al pagamento, entro il termine del 17.12.2018, degli emolumenti dovuti per le mensilità di Luglio e Agosto 2018 a diversi tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla CO.VI.SO.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati, in relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; b) con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 21, comma 1, del vigente C.G.S……La richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti va del pari disattesa, non essendo rilevabile dagli atti e dal ricorso alcuna plausibile e significativa ragione per ritenere i fatti contestati di ridotta gravità. Sussistono invece valide ragioni, ricavabili da un cospicuo orientamento della giurisprudenza federale richiamato anche dai ricorrenti (cfr. in particolare Commissione Diciplinare Nazionale – C.U. n. 7/CDN del 19.7.2913 – deferimenti a carico del Sig. Enzo Russo e della A.S.D. Nardò Calcio; Commissione Disciplinare Nazionale – C.U. n. 72/CDN del 23.4.2014 – deferimenti a carico del Sig. Duilio Petrarca e della A.S.D. Isernia F.C.; Commissione Disciplinare Nazionale – C.U. n. 72/CDN del 23.4.2014 – deferimenti a carico del Sig. Salvatore Manna e della U.S.D. Cavese 1919) per ritenere configurabile tra le violazioni oggetto del presente procedimento e alcune di quelle oggetto di precedenti decisioni federali richiamate nel ricorso il vincolo della continuazione e per applicare quindi i criteri di commisurazione della pena tipici di quell’istituto. Il riferimento è, in particolare, al deferimento del 17.9.2018 (prot. n. 2601/35pf18-19/GP/GC/blp), riguardante, fra l’altro, il mancato pagamento, entro il termine del 30.6.2018, dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo fino al mese di maggio 2018, che ha avuto come esito la penalizzazione di tre punti in classifica per la società e di quattro mesi e dieci giorni di inibizione per il sig. Becchio (decisione del T.F.N. del 31.10.2018, C.U. 34 TFN, confermata dalla CFA nella riunione del 14.12.2018); ai due deferimenti riuniti dell’11.12.2018 (prot.lli n. 5853/415pf18-19/GP/GC/blp e n. 5855/416pf18-19/GP/GC/blp), riguardanti al mancato pagamento entro il termine del 16.10.2018, degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, relativi al bimestre Luglio-Agosto 2018, nonché al mancato pagamento dei contributi Inps relativi ai suddetti emolumenti, che hanno avuto come esito la penalizzazione di quattro punti e dell’ammenda di € 1.000,00 per la società e della inibizione per cinque mesi del Becchio (decisione del T.F.N., C.U. n. 42/TFN del 28.1.2019). Emerge in particolare che le citate violazioni disciplinari risultano evidentemente espressione di un medesimo e unitario disegno violativo rispetto a quelle oggetto del presente procedimento. Medesimo è infatti l’oggetto delle violazioni ed estremamente ristretto è il periodo temporale intercorrente fra le prime e le seconde, tanto che, almeno per una parte (e cioè, in particolare, per il bimestre Luglio-Agosto 2018), esse risultano quasi completamente sovrapponibili. Nulla ostando quindi al riconoscimento del vincolo della continuazione, fra le suddette due violazioni, il trattamento sanzionatorio applicato andrà ricalcolato come segue, a titolo di aumento rispetto a quello precedentemente irrogato: l’inibizione applicata in primo grado al Sig. … dovrà essere ridotta a mesi 1: la penalizzazione applicata nel giudizio di primo grado all’A.C. Cuneo 1905 - deve essere ridotta a tre punti; l’ammenda, per gli stessi motivi, deve essere ridotta ad € 500,00.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE II : DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N.028/CFA del 28.03.20 con riferimento al COM UFF 085/CFA III SEZ del 28.03.2019
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 42/TFN del 28.1.2019
Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ AC CUNEO 1905 SRL AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA; AMMENDA DI € 1.000,00; INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, E PROPRIA AI SENSI DEGLI ARTT. 10, COMMA 3 E 21, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO V) NOIF SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE NOTE NN. 5853/415 PF 18-19 GP/GC/BLP DELL’11.12.2018 E 5855/416 PF 18-19 GP/GC/BLP DELL’11.12.2018
Massima: Ridotta alla società la penalizzazione in classifica a punti 3 e l’ammenda a € 500,00 per le seguenti violazioni: a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal Sig. …..; nonché a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del C.G.S., in relazione all’art. 85, lett. c, par. IV delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 16.10.2018, al pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di Luglio e Agosto 2018 ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, ad eccezione di Conrotto Giorgio e Rosso Andrea per le rate di incentivazione all’esodo, e comunque per non avere documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati; con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 21, co. 1, del vigente C.G.S…. a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal ….. nonché a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del C.G.S., in relazione all’art. 85, lett. c, par. V delle N.O.I.F., per non aver versato, entro il termine del 16.10.2018, i contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di Agosto 2018, e comunque per non avere documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati; con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 21, comma 1, del vigente C.G.S.. Emerge in particolare che una delle violazioni disciplinari sanzionate dal Tribunale Federale Nazionale con la decisione pubblicata nel comunicato ufficiale n. 34/TFN del 31.10.2018, riguardante il mancato versamento dei contributi INPS relativi agli emolumenti di maggio 2018 è evidentemente espressione di un medesimo e unitario disegno violativo rispetto alla violazione disciplinare oggetto del presente procedimento e relativa al mancato versamento dei contributi INPS in relazione agli emolumenti di Agosto 2018. Medesimo è infatti l’oggetto della violazione ed estremamente ristretto è il periodo temporale intercorrente fra la prima e la seconda. Nemmeno può dirsi che tale nesso di continuità sia stato interrotto, tra la prima e la seconda violazione, dalla pronuncia di una decisione sanzionatoria emessa dal Tribunale Federale Nazionale. La prima delle suddette violazioni è stata infatti sanzionata con decisione intervenuta solo in data 25.10.2018, in epoca successiva quindi alla seconda delle due violazioni. Nulla ostando quindi al riconoscimento del vincolo della continuazione, fra le suddette due violazioni, il trattamento sanzionatorio applicato va ricalcolato come segue: la penalizzazione di quattro punti applicata nel giudizio di primo grado (due punti per ciascuna delle violazioni contestate) va ridotta a tre punti complessivi (due punti per la violazione concernente il mancato pagamento degli emolumenti relativi al periodo di Luglio e Agosto 2018 e un punto per la violazione relativa al mancato pagamento dei contributi INPS relativi agli emolumenti del mese di Agosto 2018, da ritenersi commessa in continuazione con quella relativa al mancato pagamento dei contributi INPS relativi al mese di maggio 2018, sanzionata dal Tribunale Federale Nazionale con decisione pubblicata sul comunicato ufficiale n. 34/TFN del 31.10.2018); l’ammenda, per gli stessi motivi, deve essere ridotta da € 1.000,00 ad € 500,00.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 0052 CFA del 17 Febbraio 2020
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale – Sezione Disciplinare assunta nella seduta del 9.01.2020 e pubblicata sul C.U. n. 85/TFN – SD 2019/2020 del 14.01.2020
Impugnazione Istanza: (F.C. Rieti S.r.l./Procura Federale)
Massima: Confermata la decisione del TFN che ha sanzionato la società con la penalizzazione di punti 4 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2019/2020 e l’ammenda di euro 1.000,00 per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, del CGS e 33, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver pagato, entro il 16/10/2019, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di Luglio e Agosto 2019, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati; violazione di cui agli artt. 4, comma 1, del CGS e 33, comma 4, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, il 16/10/2019, le ritenute Irpef e i contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di Luglio e Agosto 2019, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati…..Nel merito, non è dato ravvisare nella fattispecie la sussistenza della invocata scriminante, non potendo assurgere a causa di forza maggiore la circostanza, al contrario invero imputabile alla sfera di volontà delle parti ed espressione della loro libertà negoziale, di aver operato il trasferimento delle quote del capitale sociale della Società reclamante, con tutto ciò che una tale operazione comporta in termini di operatività aziendale, anche sotto il profilo gestionale ed economico, soltanto il giorno prima di quello di scadenza di ineludibili obblighi federali, quali sono quelli di procedere al puntuale e documentato pagamento bimestrale degli emolumenti e dei conseguenti oneri fiscali e previdenziali dovuti ai propri tesserati e collaboratori.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 85/TFN del 14.1.2020
Impugnazione - Istanza: Deferimenti del Procuratore Federale n.n. 7812/399 pf19-20 GC/blp del 17.12.2019 e 7813/400 pf19-20 GC/blp del 17.12.2019 a carico dei sig.ri C.R., T.G. e della società FC Rieti Srl - Reg. Prot. 111/112/TFN-SD).
Massima: Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è sanzionato con l’inibizione di mesi 4 per violazione di cui agli artt. 4, comma 1, del CGS e 33, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver pagato, entro il 16/10/2019, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di Luglio e Agosto 2019, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati; violazione di cui agli artt. 4, comma 1, del CGS e 33, comma 4, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il 16/10/2019, le ritenute Irpef e i contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di Luglio e Agosto 2019, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati
L’ Amministratore Unico dal 16 ottobre 2019 è sanzionato con l’inibizione di mesi 1 per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, del CGS e 33, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver pagato, entro il 16/10/2019, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di Luglio e Agosto 2019, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati; violazione di cui agli artt. 4, comma 1, del CGS e 33, comma 4, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, il 16/10/2019, le ritenute Irpef e i contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di Luglio e Agosto 2019, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. La società è sanzionata con penalizzazione di punti 4 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 1000,00
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 74/TFN del 12.12.2019
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 6318/398 pf19-20 GP/GC/blp del 15.11.2019 a carico del sig. R.F. e della società Paganese Calcio 1926 Srl - Reg. Prot. 96/TFN-SD).
Massima: Con il patteggiamento ex art. 127 CGS, l’amministratore è sanzionato con l’ammenda di € 1.000,00 per la violazione di cui all’art. 4, comma 1, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per aver versato parte delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, per la mensilità di Luglio 2019, ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, utilizzando modalità difformi da quelle stabilite dall’art. 85 delle NOIF lett. C) paragrafo V). Anche la società che ha patteggiato è sanzionata con l’ammenda di € 1.000,00
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 17/TFN del 9.10.2019
Impugnazione - Istanza: Deferimento del Procuratore Federale n. 2945/187 pf19-20 GP/GC/gb del 10.9.2019 a carico del Sig. R.F. e della Società Paganese Calcio 1926 Srl - Reg. Prot. 46/TFN-SD)
Massima: Prosciolto l’Amministratore Unico dalla contestata violazione di cui agli artt. 4, comma 1, del CGS e 33, comma 4, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per aver versato le ritenute Irpef per il periodo novembre 2018 – marzo 2019 e i contributi Inps per il periodo novembre 2018 – aprile 2019 riguardanti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, impiegando in compensazione un credito d’imposta asseritamente maturato a fronte di attività di ricerca e sviluppo ex art. 3, D.L. n. 145 del 23/12/2013, credito di imposta non spettante come risulta dall’atto di recupero n. TF9CR0900040 2019 emesso dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno – Ufficio Controlli, senza che si sia provveduto ad alcuna forma di ravvedimento. In relazione a poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti
come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi…Non vi è dubbio, infatti, che il deferimento in esame si fonda essenzialmente e, in tal senso, deve intendersi il legittimo cambio di rotta rispetto alla eccepita archiviazione del precedente procedimento, sul presupposto atto di recupero emanato dall’Agenzia delle Entrate che ha sostanzialmente contestato alla società l’attività di compensazione posta in essere. Fino a quel momento, nonostante i paventati dubbi, la condotta posta in essere non è stata specificatamente contestata; al contrario è intervenuto un provvedimento di archiviazione ed è stata anche rilasciata alla società la Licenza Nazionale per la partecipazione al campionato di competenza. Orbene, non appare revocabile in dubbio che il provvedimento de quo, seppur a seguito di una valutazione sommaria tipica della fase cautelare, è stato sospeso dalla competente Commissione Tributaria Provinciale e, pertanto, allo stato è venuto meno l’unico presupposto legittimante il procedimento disciplinare in discussione.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE II : DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 10/CFA del 10/07/2019 motivi con riferimento al COM. UFF. N. 124/CFA del 28 Giugno 2019
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 61/TFN del 7.5.2019
Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. Sig. N.V. (ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 8 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO V), LETTERA A), PUNTI 1, 2, 3, 4, 5 E 6 DEL COM. UFF. N. 50 DEL 24.5.2018 SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE NOTE 8950/410 BIS PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 21.2.2019 - 8941/408 BIS PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 21.2.2019 - 8947/409 BIS PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 21.2.2019 - 9018/413 BIS PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 22.2.2019 - 9016/412 BIS PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 22.2.2019 - 9015/411 BIS PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 22.2.2019
Massima: Ridotta l’inibizione a mesi 4 e giorni 20 al legale rapp.te ritenuto responsabile della violazione di plurime disposizioni contenute nel Comunicato Ufficiale n. 50/2018, relative, in particolare, al mancato invio alla Co.vi.soc., della prova documentale del versamento delle ritenute Irpef connesse al pagamento degli emolumenti per compensi professionali dovuti per il periodo maggio-Giugno 2018 e Luglio-Agosto 2018, degli incentivi all’esodo dovuto ai tesserati per lo stesso bimestre, mancato pagamento di emolumenti ai tesserati … (Giugno 2018), … (Gennaio -Febbraio 2018) e … (Novembre-Dicembre 2017), nonché i compensi professionali assoggettati ad IVA per le altre figure professionali, relativi al mese di Giugno 2018.… il breve periodo in cui il sig. N. ha svolto la funzione di Amministratore Unico e in questo si risponde alla seconda argomentazione difensiva – non può essere riconosciuto come elemento che, ai sensi dell’art. 16 CGS, elide la sua responsabilità ma, semmai, può solo attenuarla. Non può eliderla in quanto egli, nel corretto adempimento del suo mandato societario, doveva onorare l’impegno a pagare gli addendi fiscali e previdenziali delle retribuzioni o altri compensi, oltre che a liquidare quelli, al pari di ogni altra obbligazione sociale. Che, poi, il termine ultimo per provvedere scadesse il giorno successivo la sua cessazione dalla carica è circostanza del tutto irrilevante in quanto non è indicativa della concreta possibilità che il subentrante potesse, anche volendo, riuscirvi. In ogni caso il 16 Ottobre era il termine finale, l’ultimo giorno, non il solo giorno fissato per effettuare i pagamenti e depositare la relativa documentazione.….la Corte tuttavia ritiene che la sanzione dell’inibizione irrogata in prime cure possa essere modulata, nella sua quantificazione, in modo più favorevole rispetto a quanto effettuato in prime cure. Ciò in ragione non solo dell’ormai affermato principio della continuazione, peraltro applicato dal Tribunale federale nazionale, ma anche di quell’elemento di brevità nella carica che, unito ad un persistente e conclamato stato di crisi finanziaria della società, hanno sicuramente reso l’adempimento più difficoltoso. In questo senso, confermata la misura edittale base di tre mesi per il primo inadempimento, la Corte ritiene che per i successivi cinque debba irrogarsi, in continuazione la sanzione di dieci giorni per ognuno di essi, nel totale cinquanta giorni, con una complessiva determinazione della sanzione dell’inibizione per mesi quattro e giorni venti.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 114/CFA DEL 12/06/2019 MOTIVI CON RIFERIMENTO AL COM UFF 095 II SEZ DEL 07 05 2019
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 59/TFN del 23.4.2019
Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ SIRACUSA CALCIO SRL AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA DI PUNTI 4 DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 500,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. E PROPRIA AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 3 IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO V) NOIF, NONCHÉ DELL’ART. 21, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 11187/1074 PF 18-19 GP/GC/BLP DELL’8.4.2019
Massima: Ridotta la sanzione della penalizzazione in classifica a punti 3 per effetto della continuazione… Appare invece fondata la terza censura, perché le violazioni commesse dalla reclamante si inquadrano nell’ambito di un medesimo “disegno criminoso” (mutuiamo il termine dal diritto penale) e per l’effetto, le stesse sono tutte assoggettate al vincolo della continuazione, che porta ad una rideterminazione della pena nei termini di cui in dispositivo.
Massima: L’Ordinamento sanziona determinati comportamenti e non rileva, all’interno della società calcistica che li abbia provocati. Se la nuova compagine sociale, nell’ambito delle trattative per l’acquisto della società ha confidato nel pagamento della fideiussione in capo ai precedenti soci e non ha avuto la diligenza di porre in essere tutte le opportune precauzioni, male imputet sibi, perché la violazione, salvo il caso di forza maggiore che nella fattispecie non ricorre, ha una valenza oggettiva che non può essere adottata quale esimente e non può neanche contribuire a ridurre l’entità della pena.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 114/CFA DEL 12/06/2019 MOTIVI CON RIFERIMENTO AL COM UFF 095 II SEZ DEL 07 05 2019
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 55/TFN del 4.4.2019
Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ AC CUNEO 1905 SRL AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 4 E GIORNI 15 INFLITTA AL SIG. B.O.ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO V) NOIF, NONCHÉ ALL’ART. 21, COMMA 1 C.G.S.; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 500,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S E PROPRIA AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO V) NOIF, NONCHÉ ALL’ART. 21, COMMA 1 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 9532/924 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 5.3.2019
Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ AC CUNEO 1905 SRL AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 3 E GIORNI 15 INFLITTA AL SIG. B.O. ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO V) NOIF, NONCHÉ ALL’ART. 21, COMMA 1 C.G.S.; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 500,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S E PROPRIA AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO V) NOIF, NONCHÉ ALL’ART. 21, COMMA 1 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 11171/1071 PF 18-19 GP/GC/BLP DELL’8.4.2019
Massima: Ridotta a mesi 5 l’inibzione a carico dell’Amministratore Unico per la violazione di cui agli artt. 1-bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3 del C.G.S. in relazione all’art. 85, lett. c, par. V delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver versato, entro il termine del 18.2.2019, i contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti per la mensilità di dicembre 2018 ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, nonché per non aver versato, entro il termine del 18.2.2019, i contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di settembre 2018 e, comunque, per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento dei contributi INPS sopra indicati. In relazione ai poteri e alle funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi alla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; per la violazione di cui agli artt. 1-bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3 del C.G.S. in relazione all’art. 85, lett. c, par. V delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 18.3.2019, al versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2019 e, comunque, per non avere documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento dei contributi INPS sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi alla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi. Confermata l’ammenda ma ridotta la penalizzazione a 4 punti in classifica alla società..Sussistono invece valide ragioni, ricavabili da un cospicuo orientamento della giurisprudenza federale, già del resto applicato dalla CFA ad altre recenti decisioni concernenti gli attuali ricorrenti, per ritenere configurabile tra le violazioni oggetto delle due decisioni del Tribunale Federale qui impugnate e quelle oggetto delle altre decisioni richiamate nella lettera d) del precedente paragrafo il vincolo della continuazione e per applicare quindi i criteri di commisurazione della pena tipici di quell’istituto. E’ agevole infatti constatare che le violazioni sanzionate con le decisioni qui da ultimo impugnate, consistenti nel mancato pagamento dei contributi INPS dovuti per le mensilità di settembre e dicembre 2018 e nel mancato pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2019, si pongono in rapporto di stretta contiguità temporale le une rispetto alle altre, potendosi dunque tutte ascrivere ad un medesimo e unitario disegno violativo, che risulta evidentemente espressione di difficoltà e disfunzioni gestionali che si sono perpetuate nel tempo nell’ambito di una parte cospicua della stagione sportiva 2018/2019. Sussistono dunque valide ragioni per procedere, in relazione al riconosciuto vincolo della continuazione fra le sopra menzionate violazioni, ad una riduzione delle sanzioni inflitte nell’ambito dei due procedimenti disciplinari qui riuniti (ammontanti nel complesso alla penalizzazione di sei punti in classifica nei confronti della AC. Cuneo 1905 S.r.l. e alla inibizione per mesi otto nei confronti del sig. O. B.), giungendo alla sanzione finale della penalizzazione di 4 punti in classifica nei confronti della AC. Cuneo 1905 S.r.l. e alla inibizione di mesi 5 nei confronti del sig. O.B.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 114/CFA DEL 12/06/2019 MOTIVI CON RIFERIMENTO AL COM UFF 095 II SEZ DEL 07 05 2019
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 59/TFN del 23.4.2019
Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 SRL AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA DI PUNTI 6 DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, 10, COMMA 3 E 21, COMMI 1 E 2 C.G.S IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO V) NOIF SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE NOTE 11178/1072 PF 18-19 GP/GC/BLP DELL’8.4.2019 – 11183/1073 PF 18-19 GP/GC/BLP DELL’8.4.2019
Massima: Solo nei confronti della società ridotta la penalizzazione a punti 4 che ha risposto a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S., per il comportamento posto in essere dal sig. …, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società AS Lucchese Libertas Srl; per responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V), delle NOIF, per non aver versato, entro il termine del 18.3.2019, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2019 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati; con l’applicazione della recidiva prevista dall’art.21, commi 1 e 2, del vigente C.G.S..; a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S., per il comportamento posto in essere dal sig. Umberto Ottaviani, amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della società AS Lucchese Libertas Srl; per responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, C.G.S., in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V), delle NOIF, per non aver versato, entro il termine del 18.3.2019, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2019, nonché per il permanere del mancato versamento, alla data del 18.3.2019, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati; con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 21, commi 1 e 2, del vigente C.G.S..In via generale è possibile osservare che ciò che rileva, ai fini del presente giudizio disciplinare, è l’oggettivo inadempimento degli obblighi previsti dall’art. 85 delle Noif i quali (cfr. Collegio di Garanzia Coni n. 9/2016), sono “elementi fondamentali per garantire la regolarità nello svolgimento delle competizioni sportive”. D’altro canto, lo stesso tenore letterale dell’art. 85 NOIF, nella sua complessiva architettura, depone in modo chiaro e netto circa l’oggettività della previsione, senza che qualsivoglia elemento psicologico, insito nell’attore, possa influire sulla concretizzazione della fattispecie che, proprio per la sua essenzialità nell’assicurare il raggiungimento delle finalità sportive, non ammette deroghe o ordinarietà dei termini. La conseguenza è che lo stesso legislatore sportivo ha voluto inasprire la sanzione di cui all’art. 10, comma 3, CGS, portandola da “almeno un punto” ad “almeno due punti”, proprio in virtù del rispetto di questa ratio e allo scopo di assicurare parità delle condizioni in cui debbono operare le società calcistiche. Occorre, poi, sempre sul piano generale, aggiungere che la permanenza del mancato adempimento è fonte di sanzione, autonoma e aggiuntiva, per ogni bimestre di ritardo in quanto tale è la volontà del legislatore federale che impone la sanzionabilità (cfr. art. 85 NOIF) per il mancato avvenuto pagamento del bimestre d’interesse e “per quelli precedenti ove non assolti prima”. Deve, dunque, escludersi qualsivoglia pericolo di violazione del ne bis in idem, in quanto trattasi di violazione che si perpetua e si aggrava nel tempo, senza che la sua cognizione, avvenuta la prima volta, escluda la possibilità di un suo successivo apprezzamento col decorrere del tempo, proprio perché il perpetuarsi dell’inadempimento è connotato da uno specifico disvalore che ne aggrava la lesività per l’ordinamento federale. Tutte le doglianze volte, dunque, all’affermazione della insussistenza (o della parziale insussistenza) delle violazioni contestate devono essere disattese…..Come detto, sono contestate, nel presente procedimento, le violazioni attinenti al mancato versamento, sia degli emolumenti, sia delle ritenute Irpef e contributi Inps. Come correttamente rilevato dalla reclamante società, le condotte omissive di cui trattasi si riferiscono al medesimo periodo (bimestre gennaio – febbraio 2019) e appaiono legate dal nesso relativo alle difficoltà finanziarie. Permane, poi, alla medesima scadenza del 18 marzo 2019, la violazione connessa al mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativamente al periodo novembre e dicembre 2019, violazione già sanzionata, con la penalizzazione di punti 2 in classifica, dal TFN con la decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 55/TFN del 4.4.2019. Orbene, ciò premesso in fatto e preso atto che le violazioni sopra indicate rivestono la medesima natura giuridica e sono evidente effetto di medesime ragioni e cause, occorre osservare, in diritto come, in effetti, ricorrono i presupposti per una mitigazione della sanzione in applicazione del principio della continuazione. Inoltre, pur in presenza di quanto previsto dalle norme surrichiamate e, in particolare, di quanto indicato dall’art. 10, comma 3, C.G.S. (allorchè prevede, come detto, che la condotta omissiva è assoggettata alla «… sanzione di cui all’art.18, comma 1, lett. g) a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell’art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l’eventuale recidiva»), deve ammettersi e darsi continuità all’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte e del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, allorché si è affermato il convincimento che, posta la sanzione nella misura minima edittale per il primo inadempimento (sempreché non abbiano ingresso ragioni per disporre una sanzione più grave), a fronte della permanenza dello stesso inadempimento, non può escludersi che l’ulteriore e addizionale pena possa andare esente da puntuali modulazioni, in melius e in peius, avendo riguardo alle circostanze di tempo, luogo e personali che contraddistinguono la condotta. In questo senso, il Tribunale Federale Nazionale (Com. Uff. n. 12/TFN 2015/2016) richiamando la decisione di questa Corte di cui al C.U. n. 49/2015, ha inteso punire gli inadempimenti successivi al primo periodo, che permangono nel successivo periodo, con un punto di penalizzazione in classifica per ognuno di questi periodi, ferma restando la penalizzazione di almeno due punti per la prima inadempienza. Nello stesso senso, questa Corte, Sezioni Unite, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 047/CFA 2015/2016, confermata dal Collegio di garanzia dello Sport del CONI, a Sezioni Unite, con decisione n. 9/2016. Affermato quanto precede e facendone applicazione alla presente fattispecie, visto l’art. 10, comma 3, C.G.S., secondo cui la sanzione deve essere applicata, ai sensi della disposizione di cui all’art. 16 stesso C.G.S., tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le complessive circostanze che connotano la vicenda e la recidiva, si deve allora sanzionare la società A.S. Lucchese Libertas S.r.l., con una misura proporzionale alle violazioni contestate, che, applicato il principio della continuazione, questa Corte reputa congruo determinare nella penalizzazione di complessivi punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva. La complessiva sanzione di punti sei in classifica irrogata dal Tribunale con la decisione fatta oggetto di gravame nel presente procedimento di appello, deve, dunque, essere ridotta dai predetti sei punti di penalizzione a quattro, sempre da scontarsi nella stagione sportiva in corso.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 61/FTN del 07 maggio 2019
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: N.V.(Amministratore unico e legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl sino al 15.10.2018) - (nota n. 8950/410bis pf18-19 GP/GC/blp del 21.2.2019).
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: N.V. (Amministratore unico e legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl sino al 15.10.2018) - (nota n. 8941/408bis pf18-19 GP/GC/blp del 21.2.2019).
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: N.V. (Amministratore unico e legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl sino al 15.10.2018) - (nota n. 8947/409bis pf18-19 GP/GC/blp del 21.2.2019).
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: N.V.(Amministratore unico e legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl sino al 15.10.2018) - (nota n. 9018/413bis pf18-19 GP/GC/blp del 22.2.2019).
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: N.V. (Amministratore unico e legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl sino al 15.10.2018) - (nota n. 9016/412bis pf18-19/GP/GC/blp del 22/02/2019).
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: N.V.(Amministratore unico e legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl sino al 15.10.2018) - (nota n. 9015/411bis pf18-19/GP/GC/blp del 22/02/2019).
Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 8 di inibizione per la violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 10 comma 3 CGS – FIGC in relazione alla normativa contenuta nel CU n. 50 del 24 maggio 2018 afferente il Sistema delle Licenze Nazionali; più in particolare, la suddetta società, sotto l’amministrazione dell’odierno deferito: 1) aveva mancato di documentare alla Co.Vi.So.C. entro il termine del 15.10.2018 il versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad Iva, dovuti per le mensilità di maggio e Giugno 2018 e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti per le mensilità di Giugno 2018 alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali di cui al titolo I) paragrafo V) lettera A) punto 6) del CU di cui sopra; 2) aveva mancato di documentare alla Co.Vi.So.C. entro il termine del 15.10.2018 il versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati per le mensilità di maggio e Giugno 2018, così come previsto dal titolo I) paragrafo V) lettera A) punto 5) del CU di cui sopra; 3) aveva mancato di documentare alla Co.Vi.So.C. entro il termine del 15.10.2018 il pagamento al tesserato … i compensi – rata di Giugno 2018 dovuti a seguito di accordo di incentivo all’esito, così come previsto dal titolo I) paragrafo V) lettera A) punto 2) del CU di cui sopra, nonché del permanere dei mancati pagamenti delle rate di incentivo all’esodo dei tesserati … per il periodo Gennaio-Febbraio 2018 e … per il periodo novembre-Dicembre 2017; 4) aveva mancato di documentare alla Co.Vi.So.C. entro il termine del 15.10.2018 il pagamento degli emolumenti dovuti per la mensilità di Giugno 2018 ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, così come previsto dal titolo I) paragrafo V) lettera A) punto 1) del CU di cui sopra, nonché del permanere del mancato pagamento entro la stessa data del 15.10.2018 degli emolumenti dovuti a n. 5 tesserati (G…., all’esito della definizione del contenzioso instaurato nei confronti della società; 5) aveva mancato di documentare alla Co.Vi.So.C. entro il termine del 15.10.2018 il versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio e agosto 2018, nonché il versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di maggio e Giugno 2018 e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di Giugno 2018, il tutto in relazione al titolo I) paragrafo V) lettera A) punto 4 del CU di cui sopra. 6) aveva mancato di documentare alla Co.Vi.So.C. entro il termine del 15.10.2018 il pagamento degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad Iva, dovuti per le mensilità di Giugno 2018 alle altre figure previste dal titolo I) paragrafo V) lettera A) punto 3 del CU di cui sopra.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 59/FTN del 23 aprile 2019
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: B.O. (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della società AC Cuneo 1905 Srl), SOCIETÀ AC CUNEO 1905 SRL - (nota n. 11171/1071 pf18-19 GP/GC/blp dell’8.4.2019).
Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 3 e giorni 15 di inibizione per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il termine del 18 Marzo 2019, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di Gennaio e Febbraio 2019, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 2 in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2018/2019, ammenda di € 500,00 per la recidiva
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 59/FTN del 23 aprile 2019
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.N.. (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della società Siracusa Calcio Srl), SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL (nota n. 11187/1074 pf18-19 GP/GC/blp dell’8.4.2019).
Massima: La società che non ha patteggiato è sanzionata con la penalizzazione di punti 4 in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2018/2019, ammenda di € 500,00 a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio Amministratore Unico ed a a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF per non aver versato, entro il 18 Marzo 2019, le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di Gennaio e Febbraio 2019 e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di Febbraio 2019, nonché per il permanere del mancato versamento, alla data del 18 Marzo 2019, delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e Dicembre 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. I deferiti che hanno patteggiato sono sanzionati con mesi 2 e giorni 10 di inibizione.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 59/FTN del 23 aprile 2019
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: O.U. (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società AS Lucchese Libertas 1905 Srl), SOCIETÀ AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 SRL - (nota n. 11178/1072 pf18-19 GP/GC/blp dell’8.4.2019).
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: O.U. (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società AS Lucchese Libertas 1905 Srl), SOCIETÀ AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 SRL - (nota n. 11183/1073 pf18-19 GP/GC/blp dell’8.4.2019).
Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 5 di inibizione per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85 delle NOIF, lettera C), paragrafo IV), per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato entro il 18.3.2019 gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo, per le mensilità di Gennaio e Febbraio 2019, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati; violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85 delle NOIF, lettera C), paragrafo IV), per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il termine del 18.3.2019, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo, per le mensilità di Gennaio e Febbraio 2019, nonché per il permanere del mancato versamento, alla data del 18.3.2019, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e Dicembre 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. La società è sanzionata con punti 6 di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso dell’attuale campionato professionistico 2018/2019 E l’ammenda di € 1.000,00… punti 6 di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso dell’attuale campionato professionistico 2018/2019… Stante il chiaro tenore della disposizione richiamata secondo il quale ogni inadempimento, deve essere autonomamente sanzionato non si ritengono applicabili, né il principio di continuazione, né i precedenti della Corte di Appello circa le condotte omissive poste in essere nello stesso bimestre.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 55/FTN del 04 aprile 2019
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.N. (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della società Siracusa Calcio Srl), SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL - (nota n. 9786/925 pf18-19 GP/GC/blp dell’11.3.2019).
Massima: Con il patteggiamento il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 2 di inibizione per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il termine del 18 Febbraio 2019, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e Dicembre 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. La società che non ha patteggiato è sanzionata con la penalizzazione di 2 punti in classifica da scontarsi nella stagione in corso oltre all’ammenda di € 500,00 per la recidiva.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 55/FTN del 04 aprile 2019
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: B.O. (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della società AC Cuneo 1905 Srl), SOCIETÀ AC CUNEO 1905 SRL - (nota n. 9532/924 pf18-19 GP/GC/blp del 5.3.2019).
Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 4 e giorni 15 di inibizione per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il termine del 18 Febbraio 2019, i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di Dicembre 2018, nonché per non aver versato, entro il termine del 18 Febbraio 2019, i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di Settembre 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 4 in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2018/2019, oltre all’ammenda di € 500,00 per la recidiva
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 55/FTN del 04 aprile 2019
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: O.U.(Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società AS Lucchese Libertas 1905 Srl), SOCIETÀ AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 SRL - (nota n. 9530/923 pf18-19 GP/GC/blp del 5.3.2019).
Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 3 di inibizione per la violazione di cui agli artt. 1bis comma 1 e 10 comma 3 CGS - FIGC in relazione all’art. 85 lettera C paragrafo V delle NOIF, a motivo del mancato versamento entro il termine del 18 Febbraio 2019 delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e Dicembre 2018. La società è sanzionata con l’ammenda di € 500,00
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 82CFA DEL 27/03/2019 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 060/CFA DEL 14 DICEMBRE 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 34/TFN del 31.10.2018
Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ MATERA CALCIO SRL AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE DI PUNTI 8 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA; AMMENDA DI € 2.000,00; INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2647/38 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 18.9.2018
Massima: Ridotta la sanzione della penalizzazione da punti 8 con ammenda di € 2.000,00 a punti 5 e l’ammenda a € 1.000,00 per le seguenti violazioni: a) per il comportamento posto in essere dal Sig.ra …, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Matera Calcio S.r.l., come sopra descritto, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 1 C.G.S. e 10, comma 3 C.G.S.; b) a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 4) del Com. Uff. 50 del 24.5. 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2018, al pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, per il periodo intercorrente dalla mensilità di settembre 2017 alla mensilità di aprile 2018, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate; c) a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 6) del Com. Uff. n. 50 del 24.5.2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2018, al pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, per il periodo intercorrente dalla mensilità di settembre 2017 alla mensilità di aprile 2018, al Sig. Sergio Leoni il cui incarico è ricompreso tra le altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate; d) a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 10) del Com. Uff. n. 50 del 24.5.2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2018, al pagamento del debito Iva risultante dalle liquidazioni periodiche relative al primo, secondo e terzo trimestre del periodo d’imposta 2017, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento del debito iva sopra indicato; e) a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 7) del Com. Uff. n. 50 del 24.5.2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto, entro il termine del 30.6.2018, al pagamento del debito Irap relativo al periodo d’imposta 1.7.2015 – 30.6.2016, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento del debito Irap sopra indicato; f) a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera C), punto 2) del Com. Uff. 50 del 24.5.2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto, entro il termine del 12.6.2018, al deposito presso la Co.Vi.So.C. della situazione patrimoniale trimestrale al 31.3.2018 e della relativa relazione della Società di revisione a corredo dell’indicatore di Liquidità calcolato sulle risultanze della medesima situazione patrimoniale; g) a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 2) del Com. Uff. n. 50 del 24.5.2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto, entro il termine del 26.6.2018, al pagamento degli emolumenti riguardanti quota parte dei premi contrattuali dovuti ad alcuni tesserati per la mensilità di dicembre 2017, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati; h) a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle N.O.I.F., per aver effettuato pagamenti riguardanti gli emolumenti, ivi compresi gli incentivi all’esodo, dovuti ai tesserati per il periodo intercorrente da novembre 2017 a maggio 2018, attraverso assegni circolari addebitati su conto corrente bancario diverso da quello indicato come dedicato e non riconducibile direttamente alla Società; i) con l’applicazione della recidiva prevista dall’art.21, commi 1 e 2, del vigente C.G.S..Su questo specifico argomento, appare a questo Collegio, doversi procedersi ad una diversa parametrazione dell’illecito sulla base di quanto segue. Infatti, pur in presenza di quanto previsto dalle norme surrichiamate, di cui al Com. Uff. n. 50/2018 nonché, in particolare, di quanto indicato dall’art. 10, comma 3 C.G.S., allorchè prevede che in caso di condotta omissiva in punto di adempimento patrimoniale e fiscale è assoggettata alla “… sanzione di cui all’art.18, comma 1, lett. g) a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell’art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l’eventuale recidiva”, deve assolutamente darsi continuità all’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, fondato su plurime decisioni, tanto da potersi affermare come consolidato e del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, allorché si è affermata la convinzione che, avuto riguardo alla sanzione nella misura minima edittale per il primo inadempimento (sempreché non abbiano ingresso ragioni per disporre una sanzione più grave), a fronte della permanenza dello stesso inadempimento, non può escludersi che l’ulteriore e addizionale pena possa essere puntualmente modulata, in melius e in peius, tenendo conto delle circostanze di tempo, luogo e personali che hanno contraddistinto la condotta. In questo senso, il Tribunale Federale Nazionale (Com. Uff. n. 12/TFN 2015/2016) richiamando la decisione di questa Corte n. 49/2015, ha inteso punire inadempimenti successivi al primo periodo, che permangono nel successivo periodo, con un punto di penalizzazione in classifica per ognuno di questi periodi, ferma restando la penalizzazione di almeno due punti per la prima inadempienza. Nello stesso senso cfr. C.F.A. Sezioni Unite n. 047/CFA (2015/2016, confermata dal Collegio di garanzia dello Sport del CONI, a Sezioni Unite, con decisione n. 9/2016. Nel caso specifico, l’inadempimento complessivo addebitato riguarda il mancato pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità da settembre 2017 ad aprile 2018, da effettuarsi entro il 26 giugno 2018 ad alcuni tesserati, il mancato versamento, entro il 30 giugno 2018, delle ritenute Irpef e dei contributi assicurativi e previdenziali per lo stesso periodo, nonché della documentazione relativa alla situazione patrimoniale e alla verifica da parte del revisore. Si tratta, a ben vedere, di plurime violazioni, certamente tutte punite singolarmente con la decurtazione di punti in classifica ma che, sotto il profilo della funzionalità della condotta non possono non ritenersi riconducibile ad un unico disegno intenzionale, allocato nello stesso intervallo temporale, quale quello di non procedere al pagamento di emolumenti, imposte e contributi. Che questo sia attribuibile alla passata compagine amministrativa o all’attuale non rileva, stante la natura della responsabilità diretta e propria della società Riepilogando, in parziale accoglimento del gravame, la Corte ritiene la società Matera Calcio responsabile, in via diretta, delle contestazioni avanzate dalla Procura Federale e già condivise in prime cure ma, in punto di quantificazione della sanzione dell’irrogazione di perdita di punti in classifica, da scontarsi nel corrente campionato, ritiene di dover punire la condotta omissiva con 2 punti in classifica, per quanto riguarda l’omissione sub b) di cui alla sentenza impugnata e, con 3 punti in classifica per quanto riguarda le omissioni di cui alle altre contestazioni quale sanzione complessiva per i correlati inadempimenti, tutti astretti tra loro da una medesima matrice riconducibile al mancato versamento degli emolumenti. Per quanto riguarda la sanzione pecuniaria ritiene, per le medesime argomentazioni, di ridurne l’ammontare ad € 1.000,00
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 82CFA DEL 27/03/2019 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 060/CFA DEL 14 DICEMBRE 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 34/TFN del 31.10.2018
Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLE PENALIZZAZIONE DI PUNTI 11 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2860/42 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 24.9.2018
Massima: Ridotta la sanzione della penalizzazione da punti 11 a punti 8 per le seguenti violazioni: • a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal Sig. …, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società AS Lucchese Libertas 1905 S.r.l., come sopradescritto; • a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera C), punto 1) del Com. Uff. 50 del 24.5.2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto, entro il termine del 6.7.2018, al totale ripianamento della carenza patrimoniale risultante dal parametro P/A al 31.12.2017, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto totale ripianamento della carenza patrimoniale sopra indicata; • a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera G), punto 1) del Com. Uff. 50 del 24.5.2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto, entro il termine del 6 luglio 2018, al superamento della fattispecie prevista dall’art. 2482 ter del codice civile, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto superamento della fattispecie prevista dall’art. 2482 ter del codice civile; • a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera C), punto 2) del Com. Uff. 50 del 24.5.2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto, entro il termine del 6.7.2018, al totale ripianamento della carenza finanziaria risultante dall’indicatore di liquidità al 31 marzo 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto ripianamento della carenza finanziaria sopra indicata; • a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 3) del Com. Uff. 50 del 24.5.2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto, entro il termine del 30.6.2018, al deposito presso la Co.Vi.So.C., della relazione della Società di revisione sulla relazione semestrale al 31.12.2017; • a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 2) del Com. Uff. 50 del 24.5.2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto, entro il termine del 26.6.2018, al pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2018 ai tesserati, dipendenti ed ai collaboratori sportivi, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati; • a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 4) del Com. Uff. 50 del 24.5.2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto, entro il termine del 30.6.2018 al pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti per le mensilità di marzo e aprile 2018 ai tesserati, dipendenti ed ai collaboratori sportivi, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate; • a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 4) del Com. Uff. 50 del 24.5.2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto, entro il termine del 30.6.2018 al pagamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2018 ai tesserati, dipendenti ed ai collaboratori sportivi, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento dei contributi Inps sopra indicati; • a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 6) del Com. Uff. 50 del 24.5.2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto, entro il termine del 30.6.2018 al pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti per le mensilità di marzo e aprile 2018 alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate; • a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 6) del Com. Uff. 50 del 24.5.2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto, entro il termine del 30.6.2018, al pagamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2018 alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento dei contributi Inps sopra indicati; • a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 7) del Com. Uff. 50 del 24.5.2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto, entro il termine del 30.6.2018, al pagamento del debito Irap relativo al periodo d’imposta 1° luglio 2015 - 30 giugno 2016, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento del debito Irap sopra indicato…Su questo specifico argomento, appare a questo Collegio, procedersi ad una diversa parametrazione dell’illecito sulla base di quanto segue. Infatti, pur in presenza di quanto previsto dalle norme surrichiamate, di cui al Com. Uff. n. 50/2018 nonché, in particolare, di quanto indicato dall’art. 10, comma 3 C.G.S., allorchè prevede che in caso di condotta omissiva in punto di adempimento patrimoniale e fiscale è assoggettata alla “… sanzione di cui all’art.18, comma 1, lett. g) a partire da almeno 2 punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell’art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l’eventuale recidiva”, deve ammettersi e darsi continuità all’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte e del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, allorché si è affermato e ribadito il convincimento che, posta la sanzione nella misura minima edittale per il primo inadempimento (sempreché non abbiano ingresso ragioni per disporre una sanzione più grave), a fronte della permanenza dello stesso inadempimento, non può escludersi che l’ulteriore e addizionale pena possa essere puntualmente modulata, in melius e in peius, avendo riguardo alle circostanze di tempo, luogo e personali che contraddistinguono la condotta. In questo senso, il Tribunale Federale Nazionale (Com. Uff. n. 12/TFN 2015/2016) richiamando la decisione di questa Corte n. 49/2015, ha inteso punire inadempimenti successivi al primo periodo, che permangono nel successivo periodo, con un punto di penalizzazione in classifica per ognuno di questi periodi, ferma restando la penalizzazione di almeno due punti per la prima inadempienza. Nello stesso senso cfr. C.F.A. Sezioni Unite n. 047/CFA (2015/2016, confermata dal Collegio di garanzia dello Sport del CONI, a Sezioni Unite, con decisione n. 9/2016. Nel caso specifico, l’inadempimento complessivo addebitato riguarda il mancato pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2018, da effettuarsi entro il 26.6.2018 (da sanzionarsi con punti 2 di penalizzazione in classifica), il mancato versamento, entro il 30 giugno 2018, delle ritenute Irpef e dei contributi assicurativi e previdenziali per lo stesso periodo, nonché, entro il 6.7.2018, il mancato ripianamento delle perdite sociali e al superamento della fattispecie prevista dall’art.. 2482 ter c.c. (da sanzionarsi, in virtù del suddetto principio della continuazione, con 1 punto di penalizzazione). Riepilogando, in parziale accoglimento del gravame, la Corte ritiene la società Lucchese responsabile, in via diretta, delle contestazioni avanzate dalla Procura Federale e già condivise in prime cure ma, in punto di quantificazione della sanzione dell’irrogazione di perdita di punti in classifica, da scontarsi nel corrente campionato, ritiene di dover punire la condotta omissiva con 2 punti in classifica, per quanto riguarda l’omissione sub f) di cui alla sentenza impugnata e, con 1 punto in classifica per quanto riguarda le omissioni di cui alle contestazioni sub g),h), i), j), quale sanzione complessiva per i correlati inadempimenti, tutti astretti tra loro da una medesima matrice riconducibile al mancato versamento degli emolumenti e, ciascuno, 1 punto per le altre contestazioni, distinte fra loro per la diversa lesione a beni giuridici differenti (su b), c),d),e), k).
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 82CFA DEL 27/03/2019 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 060/CFA DEL 14 DICEMBRE 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 34/TFN del 31.10.2018
Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ AC CUNEO 1905 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2601/35 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 17.9.2018
Massima: Confermata la penalizzazione di 3 punti in classifica, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva 2018/2019, a carico della Società A.C. Cuneo 1905 s.r.l.. La sanzione è stata applicata per le seguenti ragioni: un punto di penalizzazione per la violazione del titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 11), del C.U. n. 50 del 24 maggio 2018; due punti di penalizzazione per la violazione del titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 4), del medesimo Comunicato Ufficiale. La Società, infatti, è stata ritenuta responsabile della violazione di cui all’art. 10, comma 3, C.G.S. in relazione al titolo I, paragrafo I, lettera E, punto 11, del COM. UFF. n. 50 del 24.5.2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, “per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30.6.2018, l’originale della garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00”, nonché per la violazione di cui all’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I, paragrafo I, lettera E, punto 4, del Com. Uff. n. 50 del 24.5.2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, “per non aver versato integralmente, entro il termine del 30 giugno 2018, i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2018 compreso ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento dei contributi Inps sopra indicati”.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 49/FTN del 28 Febbraio 2019
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.M. (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società AS Pro Piacenza 1919 Srl), SOCIETÀ AS PRO PIACENZA 1919 SRL - (nota n. 7851/661 pf18-19 GP/GC/blp del 31.1.2019).
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.M. (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società AS Pro Piacenza 1919 Srl), SOCIETÀ AS PRO PIACENZA 1919 SRL - (nota n. 7869/662 pf18-19 GP/GC/blp del 31.1.2019).
Massima: E’ improcedibile il deferimento per revoca dell’affiliazione alla società …. per quanto concerne la AS Pro Piacenza 1919 Srl, occorre puntualizzare che alla società è stata revocata l’affiliazione presso la F.I.G.C. con Comunicato Ufficiale del 18.2.2019, n. 60/A. La società, essendo venuto meno il propedeutico requisito dell’affiliazione, risulta attualmente avulsa dall’ambito federale e, conseguentemente, dalla giurisdizione di Codesto Tribunale.
Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 6 di inibizione per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il termine del 17 Dicembre 2018, gli emolumenti dovuti per le mensilità di Settembre e Ottobre 2018 ai tesserati, lavoratori dipendenti e addetti al settore sportivo, nonché per non aver corrisposto, entro il termine del 17 Dicembre 2018, gli emolumenti dovuti per la mensilità di agosto 2018 a diversi tesserati, lavoratori dipendenti e addetti al settore sportivo, e, comunque, per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati; violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle N.O.I.F per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il 17 Dicembre 2018, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di Settembre e Ottobre 2018, nonché per non aver versato, entro il 17 Dicembre 2017, i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per la mensilità di agosto 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati;
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 49/FTN del 28 Febbraio 2019
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.R. (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL - (nota n. 7767/659 pf18-19 GP/GC/blp del 29.1.2019).
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.R. (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL - (nota n. 7771/660 pf18-19 GP/GC/blp del 29.1.2019).
Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 8 di inibizione per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85 delle NOIF, lettera C), paragrafo IV) e al titolo I), paragrafo V), lettera A), del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto al pagamento, entro il termine del 17 Dicembre 2018, degli emolumenti dovuti per le mensilità di Settembre e Ottobre 2018 ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo, nonché per non aver provveduto, entro il 17 Dicembre 2018, al pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati per la mensilità di Giugno 2018 e per quelle di luglio e agosto 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati; violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85 delle NOIF, lett. C), par. V) e al titolo I), paragrafo V), lettera A), del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il termine del 17 Dicembre 2018, le ritenute Irpef e i contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di Settembre e Ottobre 2018, nonché per non aver versato, entro il 17 Dicembre 2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti delle mensilità di maggio e Giugno 2018 e di luglio e agosto 2018 e i contributi Inps relativi agli emolumenti delle mensilità di Giugno 2018 e di luglio e agosto 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati..Ritenuto, infine, a mente delle richiamate norme, che ognuna delle violazioni contestate comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica, le sanzioni richieste dalla procura federale appaiono congrue. La società è sanzionata con punti 12 di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel caso in cui la società si iscriva ad un campionato organizzato dalla F.I.G.C. e l’ammenda di € 1.000,00 per la contestata recidiva….
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 48/FTN del 25 Febbraio 2019
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.D. (Presidente del CDA e Legale rappresentante p.t. della società URBS Reggina 1914 Srl), SOCIETÀ URBS REGGINA 1914 SRL - (nota n. 7881/664 pf18-19 GP/GC/blp del 31.1.2019).
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.D. (Presidente del CDA e Legale rappresentante p.t. della società URBS Reggina 1914 Srl), SOCIETÀ URBS REGGINA 1914 SRL - (nota n. 7873/663 pf18-19 GP/GC/blp del 31.1.2019).
Massima: Con il patteggiamento il legale rapp.te della società è sanzionato con l’ammenda di € 9.000,00 (così commutati i mesi 3 di inibizione per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il 17 Dicembre 2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di Settembre e Ottobre 2018, nonché per non aver versato, entro il 17 Dicembre 2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio e agosto 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate; violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 17 Dicembre 2018, al pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di Settembre e Ottobre 2018 ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In particolare, i citati emolumenti sono stati corrisposti solo in data 27 Dicembre 2018 e quindi oltre il termine del 17 Dicembre 2018. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 6 in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 48/FTN del 25 Febbraio 2019
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: B.O.(Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della società AC Cuneo 1905 Srl), SOCIETÀ AC CUNEO 1905 SRL - (nota n. 7742/658 pf18-19 GP/GC/blp del 29.1.2019).
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: B.O. (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della società AC Cuneo 1905 Srl), SOCIETÀ AC CUNEO 1905 SRL - (nota n. 7738/657 pf18-19 GP/GC/blp del 29.1.2019).
Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 7 di inibizione per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il termine del 17 Dicembre 2018, quota parte delle ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di Settembre e Ottobre 2018, nonché per non aver versato, entro il termine del 17 Dicembre 2018, i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di agosto 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 21, comma 1, del vigente CGS, per quanto specificato nella parte motiva; violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 17 Dicembre 2018, al pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di Settembre e Ottobre 2018 a diversi tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, nonché al pagamento, entro il termine del 17 Dicembre 2018, degli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio e agosto 2018 a diversi tesserati lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 21, comma 1, del vigente CGS, La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 8 in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva e ammenda di € 1.000,00
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 46/FTN del 21 Febbraio 2019
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.M. (Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della società Unione Sportiva Arezzo Srl) - (nota n. 4537/1000bis pf17-18 GP/GC/blp del 9.11.2018).
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.M.(Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della società Unione Sportiva Arezzo Srl) - (nota n. 4539/1001bis pf17-18 GP/GC/blp del 9.11.2018).
Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 5 di inibizione per la violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 10 comma 3 CGS – FIGC, in relazione all’art. 85 lettera C prg. IV e V NOIF, in quanto la società, dal medesimo rappresentata, non aveva né versato entro il termine del 16.02.2018 i contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e Dicembre 2017 (deferimento prot. 4537), né corrisposto entro lo stesso termine gli emolumenti spettanti ai medesimi soggetti per le identiche mensilità, nonché parte degli emolumenti relativi alla mensilità di Ottobre 2017 (deferimento prot. 4537).
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 42/FTN del 28 Gennaio 2019
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: T.E.J. (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL - (nota n. 5231/232 pf18-19 GP/GC/blp del 27.11.2018).
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: T.E.J. (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL - (nota n. 5232/233 pf18-19 GP/GC/blp del 27.11.2018).
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: T.E.J. (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL - (nota n. 5233/234 pf18-19 GP/GC/blp del 27.11.2018).
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: T.E.J. (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL - (nota n. 5473/236 pf18-19 GP/GC/blp del 3.12.2018).
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: T.E.J. (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL - (nota n. 5475/237 pf18-19 GP/GC/blp del 3.12.2018).
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: T.E.J. (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL - (nota n. 5472/235 pf18-19 GP/GC/blp del 3.12.2018).
Massima: L’Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della società è sanzionato con l’inibizione di mesi 8 per violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 6) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver fornito evidenza documentale, entro il termine del 24 agosto 2018, del versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti per le mensilità di maggio e Giugno 2018 e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti per la mensilità di Giugno 2018 alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali di cui al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 6) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati; violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 4) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver fornito evidenza documentale, entro il termine del 24 agosto 2018, del versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di maggio e Giugno 2018 e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per la mensilità di Giugno 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati; violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 5) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver fornito evidenza documentale, entro il termine del 24 agosto 2018, del versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati per le mensilità di maggio e Giugno 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate; violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 3) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver fornito evidenza documentale, entro il termine del 24 agosto 2018, del pagamento degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti per la mensilità di Giugno 2018 alle altre figure professionali previste dal titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 3) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati; violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 1) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver fornito evidenza documentale, entro il termine del 24 agosto 2018, del pagamento degli emolumenti dovuti, per la mensilità di Giugno 2018, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo di cui al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 1) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, nonché del pagamento, entro il 24/08/2018, degli emolumenti dovuti a n. 5 tesserati( ….) all’esito della definizione del contenzioso instaurato nei confronti della società, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati; violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 2) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver fornito evidenza documentale, entro il termine del 24 agosto 2018, del pagamento al tesserato .. Gaston … dei compensi – rata di Giugno 2018 - dovuti a seguito dell’accordo di incentivo all’esodo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento dei compensi sopra indicati. La società è sanzionata con punti 12 di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2018/2019 oltre all’ammenda di € 3.000,00 per la recidiva
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 42/FTN del 28 Gennaio 2019
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.M. (Presidente del CDA e Legale rappresentante p.t. della società FC Rieti Srl), SOCIETÀ FC RIETI SRL - (nota n. 5889/420 pf18-19 GP/GC/blp del 12.12.2018).
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.M. (Presidente del CDA e Legale rappresentante p.t. della società FC Rieti Srl), SOCIETÀ FC RIETI SRL - (nota n. 6081/419 pf18-19 GP/GC/blp del 17.12.2018).
Massima: Con il patteggiamento il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 2 e giorni 10 di inibizione per la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per aver versato i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di agosto 2018, utilizzando modalità difformi da quelle previste dall’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF In particolare la società ha effettuato il versamento dei contributi Inps relativi alla mensilità di agosto 2018 attraverso un modello di pagamento addebitato, in data 16 Ottobre 2018, su un conto corrente diverso dal conto corrente dedicato al pagamento di emolumenti, ritenute fiscali e contributi, conto corrente riconducibile al consulente fiscale della società. Alla data della nota Co.Vi.So.C. n.14558/2018 non è stata fornita evidenza del pagamento in favore del consulente fiscale dell’importo versato per conto della società; violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il termine del 16 Ottobre 2018, gli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio e agosto 2018 a diversi tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati La società è sanzionata con punti 2 di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2018/2019 oltre all’ammenda di € 1.000,00
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 42/FTN del 28 Gennaio 2019
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.R. (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL - (nota n. 6384/408 pf18-19 GP/GC/blp del 21.12.2018).
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.R. (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL - (nota n. 6393/409 pf18-19 GP/GC/blp del 21.12.2018).
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.R. (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL - (nota n. 6398/410 pf18-19 GP/GC/blp del 21.12.2018).
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.R. (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL - (nota n. 6375/413 pf18-19 GP/GC/blp del 21.12.2018).
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.R. (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL - (nota n. 6373/412 pf18-19 GP/GC/blp del 21.12.2018).
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.R. (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL - (nota n. 6366/411 pf18-19 GP/GC/blp del 21.12.2018).
Massima: E’ inammissibile l’intervento di terza società…Al riguardo, alcun interesse giuridicamente rilevante può essere individuato in capo alla società stessa nei procedimenti in questione. Infatti, le sanzioni correlate ai deferimenti in discussione, non possono che avere effetto nell’attuale stagione sportiva in corso 2018-2019, e, pertanto, alcun vantaggio può derivare dall’applicazione delle sanzioni alla società interveniente, militante, fra l’altro, in una categoria inferiore. D’altronde, la pendenza del ricorso già proposto dalla società Aprilia Racing Club Srl innanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, rende di solare evidenza la circostanza che tali interessi ben possono essere fatti valere in via diretta dalla società stessa.
Massima: L’Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della società è sanzionato con l’inibizione di mesi 8 per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 5) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver fornito evidenza documentale, entro il termine del 16 Ottobre 2018, del versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati per le mensilità di maggio e Giugno 2018 così come previsto dal titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 5) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate; violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 2) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per il permanere della mancata evidenza documentale, entro il termine del 16 Ottobre 2018, del pagamento al tesserato … dei compensi – rata di Giugno 2018- dovuti a seguito di accordo di incentivo all’esodo, così come previsto dal Titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 2) del C.U. n. 50 del 24 maggio 2018, nonché del permanere dei mancati pagamenti delle rate di incentivo all’esodo dei tesserati .. per il periodo Gennaio-Febbraio 2018 e .. per il periodo novembre-Dicembre 2017, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento dei compensi sopra indicati; violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 6) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per il permanere della mancata evidenza documentale, entro il termine del 16 Ottobre 2018, del versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti per le mensilità di maggio e Giugno 2018 e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti per la mensilità di Giugno 2018 alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali di cui al Titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 6) del C.U. n. 50 del 24 maggio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati; violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 1) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per il permanere della mancata evidenza documentale, entro il termine del 16 Ottobre 2018, del pagamento degli emolumenti dovuti per la mensilità di Giugno 2018 ai tesserati, ai lavoratori dipendenti, e ai collaboratori addetti al settore sportivo di cui al Titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 1) del C.U. n. 50 del 24 maggio 2018, nonché del permanere del mancato pagamento, entro il 16/10/2018, degli emolumenti dovuti a n. 5 tesserati (…) all’esito della definizione del contenzioso instaurato nei confronti della società, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85 delle NOIF, lett. C), par. V), per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver fornito evidenza documentale, entro il termine del 16 Ottobre 2018, del versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di luglio e agosto 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 4) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per il permanere della mancata evidenza documentale, entro il termine del 16 Ottobre 2018, del versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di maggio e Giugno 2018 e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per la mensilità di Giugno 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati; violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 3) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per il permanere della mancata evidenza documentale, entro il termine del 16 Ottobre 2018, del pagamento degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti per la mensilità di Giugno 2018 alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali di cui al Titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 3) del C.U. n. 50 del 24 maggio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. La società è sanzionata con punti 14 di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2018/2019 oltre all’ammenda di € 3.000,00 per la recidiva
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 42/FTN del 28 Gennaio 2019
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.M.(Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società AS Pro Piacenza 1919 Srl), SOCIETÀ AS PRO PIACENZA 1919 SRL - (nota n. 5872/417 pf18-19 GP/GC/blp del 12.12.2018).
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.M. (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società AS Pro Piacenza 1919 Srl), SOCIETÀ AS PRO PIACENZA 1919 SRL - (nota n. 5881/418 pf18-19 GP/GC/blp del 12.12.2018).
Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 4 di inibizione per la violazione degli artt. 1bis comma 1 e 10 comma 3 CGS - FIGC in relazione all’art. 85 lettera C) paragrafi IV e V NOIF, per non aver corrisposto entro il termine del 16 Ottobre 2018 gli emolumenti dovuti dalla società per le mensilità di luglio ed agosto 2018 a tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo e, nel contempo, per non aver versato all’Inps entro la stessa data i contributi dovuti ai soggetti di cui sopra per la mensilità di agosto 2018; in entrambi i casi, per non aver documentato alla Co.Vi.So.C entro gli stessi termini gli avvenuti pagamenti. La società è sanzionata con punti 4 di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2018/2019 oltre all’ammenda di € 1.000,00 per la recidiva
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 42/FTN del 28 Gennaio 2019
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.O. (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società US Pistoiese 1921 Srl), SOCIETÀ US PISTOIESE 1921 Srl - (nota n. 6400/455 pf18-19 GP/GC/blp del 21.12.2018).
Massima: Non sussiste, in capo all’amministratore, la contestata violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il 16 Ottobre 2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di agosto 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate…Risulta per tabulas che il pagamento delle ritenute Irpef di cui trattasi abbia avuto luogo il 17.10.2018. Risulta altresì per tabulas, e ne dà atto anche la Co.Vi.So.C. nella nota del 19.11.2018, che l’imposta dovuta ha formato oggetto di integrale compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997 con un credito fiscale maturato per rimborsi ai tesserati a fronte di maggiori imposte versate nel corso del 2017 (modello 730-4/2018). Alla nota Co.Vi.So.C. risultano allegate le copie della quietanza ed il Mod. 730-4/2018, entrambe versate in atti. É di palese evidenza come il fine delle norme che si assumono violate, sotto comminatoria di penalizzazione di almeno due punti in classifica, sia fare in modo che le società provvedano al pagamento di emolumenti, ritenute, contributi e quant’altro ivi previsto nei termini normativamente fissati, di talché è sanzionato anche il solo ritardo. A propria discolpa, la società ha dedotto di avere provveduto in ritardo per un mero errore materiale del consulente esterno. Ha dedotto, altresì, la mancanza dell’elemento psicologico, non avendo avuto alcuna intenzione di sottrarsi al pagamento, effettivamente avvenuto il giorno successivo alla scadenza e, particolare di rilievo, con integrale compensazione con un precedente credito fiscale, di guisa che non sarebbe stato procurato alcun danno. In disparte le ulteriori deduzioni difensive in merito agli altri versamenti asseritamente eseguiti tra il giorno 15 ed il giorno 16, di cui uno con un esborso di circa € 23.000,00 riferito ad imposte il cui pagamento avrebbe potuto essere documentato sino al 16.12.2018 ed altri con saldo 0 (zero), in quanto versatene in atti le sole deleghe, ma non le relative quietanze, il tribunale condivide la tesi difensiva della mancanza di danno. Dalla mancata presentazione della delega nel termine del 16.10.2018, invero, non è derivato alcun danno, né, per quanto possa qui rilevare, all’Erario, né alle parti interessate. Soprattutto, si osserva, la società non avrebbe potuto trarre alcun vantaggio dal ritardo, in quanto il precedente credito maturato non le avrebbe comportato alcun esborso di denaro, potendo provvedere all’adempimento impostole dalla normativa, come effettivamente avvenuto, mediante compensazione. D’altro canto, nel periodo oggetto di verifica (1° luglio/31 agosto 2018), ad esclusione delle ritenute Inps riferite alla mensilità di agosto, la società Deloitte ha constatato il puntuale pagamento degli emolumenti, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps per un importo complessivo di € 154.736,00. Nessun vantaggio, dunque, avrebbe tratto la società e, in effetti, non ha tratto, dal ritardato pagamento di ulteriori € 9.766,46, di certo non imputabile a mancanza di liquidità, avendovi per l’appunto provveduto per l’intero compensando un precedente credito. Ciò che comunque rileva, nella fattispecie, è la mancanza di danno economico nei confronti di chicchessia, in assenza del quale va dichiarata l’insussistenza della violazione contestata.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 42/FTN del 28 Gennaio 2019
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.D. (Presidente del CDA e Legale rappresentante p.t. della società URBS Reggina 1914 Srl), SOCIETÀ URBS REGGINA 1914 SRL - (nota n. 5851/414 pf18-19 GP/GC/blp dell’11.12.2018).
Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 3 di inibizione per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il 16 Ottobre 2018, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio e agosto 2018 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. La società è sanzionata con punti 2 di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2018/2019.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 42/FTN del 28 Gennaio 2019
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: B.O. (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della società AC Cuneo 1905 Srl), SOCIETÀ AC CUNEO 1905 SRL - (nota n. 5853/415 pf18-19 GP/GC/blp dell’11.12.2018).
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: B.O. (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della società AC Cuneo 1905 Srl), SOCIETÀ AC CUNEO 1905 SRL - (nota n. 5855/416 pf18-19 GP/GC/blp dell’11.12.2018).
Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 5 di inibizione per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il termine del 16 Ottobre 2018, gli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio e agosto 2018 ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, ad eccezione di … e …. per le rate di incentivazione all’esodo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 21, comma 1, del vigente CGS,. e per la violazione ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per non aver versato, entro il 16 Ottobre 2018, i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di agosto 2018 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati; con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 21, comma 1, del vigente CGS. La società è sanzionata con punti 4 di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2018/2019 e l’ammenda di € 1.000,00
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 51CFA DEL 22/11/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 119/CFA DELL’11 MAGGIO 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 65/TFN del 2.5.2018
Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ US GAVORRANO 1930 AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA; AMMENDA DI € 3.000,00; INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., E PER RESPONSABILITÀ PROPRIA AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO V) N.O.I.F. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE
FEDERALE NOTA 10173/1126 PF 17 18 /GC/GP/BLP DEL 13.4.2018
Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. B.E. (AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ US GAVORRANO 1930 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1, 10, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART, 85, LETT. C), PARAGRAFO V) N.O.I.F. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10173/1126 PF 17 18 /GC/GP/BLP DEL 13.4.2018
Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. V.R. (PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETÀ US GAVORRANO 1930 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1, 8, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10173/1126 PF 17 18 /GC/GP/BLP DEL 13.4.2018
Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. B.P. (PRESIDENTE DEL CDA E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ US GAVORRANO 1930 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1, 8, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART, 85, LETT. C), PARAGRAFO V) N.O.I.F. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10173/1126 PF 17 18 /GC/GP/BLP DEL 13.4.2018
Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. M.L.(VICE PRESIDENTE DEL CDA E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ US GAVORRANO 1930 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1, E 10, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART, 85, LETT. C), PARAGRAFO V) N.O.I.F. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10173/1126 PF 17 18 /GC/GP/BLP DEL 13.4.2018
Massima: Confermate le saznioni inflitte dal TFN per le violazioni ai sensi degli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, aveva ad oggetto il seguente addebito “..per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver versato, entro il 16/03/2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018, e comunque per non aver documentato allo Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute irpef sopra indicate. In relazione ai poteri e funzioni della stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi”….Né sussistono dubbi quanto alla fondatezza degli addebiti elevati rispetto alla non veridica attestazione resa dal rappresentante legale e dal presidente del collegio sindacale in ordine all’integrale versamento di tutti gli emolumenti dovuti (incluse le ritenute irpef per il mese di febbraio, poi accertate come mancanti) per le mensilità di gennaio e febbraio 2018. E’, infatti, di tutta evidenza che l’apposizione della firma in calce alla dichiarazione autocertificativa qui in rilievo implica una piena e consapevole assunzione di paternità quanto all’oggetto ed ai contenuti della dichiarazione resa. Né, infine, può predicarsi la buona fede dei dichiaranti i quali hanno autocertificato il pagamento delle somme qui in rilievo pur senza essersi direttamente sincerati dell’effettiva corresponsione di tutto quanto dovuto, accettando così il rischio di dichiarare circostanze non vere. Non può, infine, assumere rilievo scriminante il fatto che le medesime circostanze sopra passate in rassegna, ancorchè riferibili a fattispecie del tutto speculari, siano state diversamente valutate nel procedimento a carico delle società Piacenza Calcio 1919 srl e Santarcangelo Calcio S.r.l. (cfr. Comunicato Ufficiale n. 65/TFN del 2 maggio 2018,), prosciolte dagli stessi addebiti oggi in discussione e, peraltro, dal medesimo giudice. Sul punto è agevole far riferimento al noto principio, affermato in altri rami dell’ordinamento e qui però replicabile come canone logico per il governo di qualsivoglia forma di discrezionalità valutativa, a mente del quale il vizio cd. di disparità di trattamento - configurabile soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato alle stesse - non può essere dedotto quando venga rivendicata l'applicazione in proprio favore di posizioni giuridiche riconosciute ad altri soggetti in modo illegittimo, in quanto, in applicazione del principio di legalità, la legittimità dell'operato della pubblica amministrazione non può comunque essere inficiata dall'eventuale illegittimità compiuta in altra situazione; un'eventuale disparità non può essere risolta estendendo il trattamento illegittimamente più favorevole ad altri riservato a chi, pur versando in situazione analoga, sia stato legittimamente destinatario di un trattamento meno favorevole (Consiglio di Stato, sez. IV, 11/10/2017, n. 4703).
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 51CFA DEL 22/11/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 119/CFA DELL’11 MAGGIO 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 65/TFN del 2.5.2018
Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ MATERA CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 10 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFI IV) E V) NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTE NN. 10144/1127 PF 17 18/GP/GC/BLP DEL 13.4.2018 E 10150/1128 PF 17 18/GP/GC/BLP DEL 13.4.2018
Massima: Ridotta la penalizzazione in classifica da 10 punti a 6 punti..Infatti, mentre non sono contestabili le circostanze che il Matera Calcio non ha provveduto a corrispondere nei termini prescritti gli emolumenti a propri tesserati nei periodi novembre/dicembre 2017 e gennaio/febbraio 2018 né a versare i relativi contributi INPS e le relative ritenute IRPEF per i periodi settembre/ottobre e novembre/dicembre 2017 nonché per il successivo periodo gennaio/febbraio 2018, risulta in atti anche che si tratta di violazioni commesse nelle medesima stagione agonistica alle quali, pertanto, è possibile applicare il principio della continuazione, non essendo rilevanti la diversa tempistica dei deferimenti né la diversa tempistica delle decisioni. In ordine alla quantificazione delle sanzioni inflitte alla Società reclamante, si può ritenere cha la sanzione di dieci punti di penalizzazione comminata dal giudice di primo grado sia eccessiva rispetto ai fatti contestati, soprattutto se si guarda alla precedente decisione presa dallo stesso Organo di primo grado nei confronti della Società reclamante per i medesimi fatti (periodo novembre/dicembre 2017 mancato pagamento degli emolumenti a tesserati; mancato versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2017). Appare, pertanto, equa una riduzione della sanzione inflitta dal giudice di primo grado con la decisione del 2.5.2018 alla luce di quanto già comminato alla Società reclamante con la precedente decisione del 18.4.2018 che aveva giudicato sui medesimi inadempimenti sui quali è stata chiamato a pronunciarsi nuovamente il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare per avere la Società reclamante continuato a rendersi inadempiente ai pagamenti/versamenti dovuti per i suddetti periodi. Tenuto conto delle sanzioni complessivamente inflitte con le due decisioni di primo grado appare equo, in accoglimento parziale del ricorso del Matera Calcio, ridurre la sanzione della penalizzazione da punti dieci a punti sei, così modificando la decisione di primo grado del 2.5.2018.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 51CFA DEL 22/11/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 119/CFA DELL’11 MAGGIO 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 65/TFN del 2.5.2018
Impugnazione Istanza: RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIG.RI B.A., S.G. E LA SOCIETÀ PRO PIACENZA 1919 S.R.L. SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO NOTA 10180/1131 PF 17 18/GC/GP/BLP DEL 13.4.2018
Massima: Su ricorso della Procura Federale, riformate le sanzioni e per l’effetto inflitta alla società 2 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente Stagione Sportiva e ammenda di € 3.000,00, mesi 4 al presidente e mesi al responsabile contabile della società ai sensi degli artt. 1- bis, comma 1 e 10, comma 3, del C.G.S., in relazione all’art. 85, lett. c), paragrafo V delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il 16.03.2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri lavoratori dipendenti e collaboratori addetti per il mese di febbraio 2018…I termini di scadenza degli adempimenti soprarichiamati sono stabiliti dall’art. 85, lett. C) delle sono perentori e cogenti per i soggetti obbligati e la loro violazione comporta l’automatica applicazione delle sanzioni previste dall’art. 10 del C.G.S.. La perentorietà dei termini fissati dall’ordinamento sportivo – che è autonomo e prevalente su quello nazionale (cfr., sul punto da ultimo CFA, Sezioni Unite, Com. Uff. n. 120/2018) – non può ammettere ritardi o dilazioni nel pagamento degli emolumenti e nel versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps che vanificherebbero l’operatività della normativa federale e la finalità del rispetto di termini, che è quello della garanzia della correttezza e tempestività di quegli adempimenti a favore di tesserati, dipendenti e collaboratori delle società sportive. E’, pertanto, evidente e consequenziale alla perentorietà dei termini l’impossibilità di applicare una esimente di responsabilità ai soggetti obbligati solo per il fatto che gli adempimenti in questione siano stati affidati ad un soggetto terzo (consulente esterno), nei confronti della cui attività permane la responsabilità oggettiva della società sportiva delegante (culpa in vigilando). La valutazione dell’elemento soggettivo, cioè del comportamento della società sportiva (e dei soggetti che per essa operano) può essere valutato non ai fini di escludere, in tali casi, la responsabilità ma di graduarne la sanzione prevista dall’art. 10 del C.G.S. nelle varie fattispecie che si presentano.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 51CFA DEL 22/11/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 119/CFA DELL’11 MAGGIO 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 65/TFN del 2.5.2018
Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. L.M. (SINDACO SOCIETÀ PIACENZA CALCIO 1919 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1, 8, COMMA 1, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10167/1130 PF 17 18/GC/GP/BLP DEL 13.4.2018
Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. G.M. (PRESIDENTE DEL CDA E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. SOCIETÀ PIACENZA CALCIO 1919 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1, 8, COMMA 1, 10, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART, 85, LETT. C), PARAGRAFO V) N.O.I.F. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10167/1130 PF 17 18/GC/GP/BLP DEL 13.4.2018
Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ PIACENZA CALCIO 1919 SRL AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA; AMMENDA DI € 3.000,00; INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., E PER RESPONSABILITÀ PROPRIA AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO V) N.O.I.F. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10167/1130 PF 17 18/GC/GP/BLP DEL 13.4.2018
Massima: Confermata la decisione del TFN che ha sanzionato i deferiti per la violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, C.G.S. e 10, comma 3, C.G.S., in relazione all’art. 85, lett. c), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il 16.3.2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; per la violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, C.G.S. e 8, comma 1, C.G.S., per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, depositando, presso la Co.Vi.So.C., in data 16.3.2018, una dichiarazione non veritiera attestante il versamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018;
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 046CFA DEL 22/11/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 077/CFA (STAGIONE SPORTIVA 2017/2018)
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 28/TFN del 27.11.2017
Impugnazione Istanza: RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. F.M. E ALLA SOCIETÀ UNIONE SPORTIVA AREZZO SRL SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO –NOTA N. 2582/70 PF 17/18 GP/GC/BLP DEL 4.10.2017
Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ US AREZZO SRL AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S PER I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL SIG. F.M., AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE DELLA SOCIETÀ, NONCHÉ A TITOLO DI RESPONSABILITÀ PROPRIA AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERE E E D), PUNTI 2, 4 E 6) DEL COM. UFF. N. 113/A DEL 3.2.2017;INIBIZIONE DI MESI 6 INFLITTA AL SIG. F.M., ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ AREZZO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERE E D), PUNTI 2 4 6) DEL COM. UFF. N. 113/A DEL 3.2.2017; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 2582/70 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL
4.10.2017
Massima: Rideterminata la sanzione della penalizzazione in classifica a punti 1 per la società, e rideterminata l’inibizione di mesi 6 inflitta all’Amministratore Unico per le seguenti: - violazione di cui agli artt. 1-bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3 del C.G.S. in relazione al titolo I, paragrafo I, lett. D), punto 2) del C.U. 113/A del 3.2.2017 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 26.6.2017, al pagamento degli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2017 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non avere documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. - violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al Titolo I, paragrafo I, lettera E, punto 4 del C.U. 113/A del 3.2.2107 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 30.6.2017, al pagamento dei contributi INPS riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2017 compreso, ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non avere documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento dei contributi Inps sopra indicati. - violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I, paragrafo I, lettera E), punto 6) del C.U. n. 113/A del 3.2.2017 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 30.6.2017, al pagamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2017 compreso alle altre figure previste dal sistema delle Licenze Nazionali, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento dei contributi Inps sopra indicati….Rileva infatti la Corte Federale d’Appello che dalla documentazione versata in atti risulta in effetti che l’U.S. Arezzo, pur essendosi reso inadempiente rispetto al pagamento degli stipendi dei calciatori per i mesi di aprile e maggio 2017, aveva invece pagato regolarmente le ritenute Irpef e, per ciò che riguarda i contributi Inps aveva invece proposto istanza di rateizzazione in data 27.06.2017, prima quindi della scadenza del termine di adempimento fissato dalle norme federali nel 30 giugno di ogni anno. Risulta altresì che solo dopo un significativo tempo di attesa e precisamente in data 11.07.2017, 14 giorni dopo la presentazione della relativa istanza, l’Inps aveva accolto la domanda consentendo quindi alla U.S. Arezzo di accedere alla relativa procedura. L’U.S. Arezzo ha poi in effetti provveduto a pagare la prima rata del piano di ammortamento in data 13.07.2017, vale a dire ben prima della scadenza del relativo termine concesso dall’Inps. Non può quindi condividersi l’assunto della Procura Federale, fatto proprio anche da un orientamento della giurisprudenza federale, secondo cui non si potrebbe tener conto dell’istanza di rateizzazione in favore dei deferiti, se non quando i pagamenti siano comunque completati entro il termine ordinario previsto dalla normativa federale. Va rilevato, infatti, a tal proposito che lo stesso Com. Uff. n. 113/A del 3.2.2017, regolante gli adempimenti richiesti alle Società per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/18, fa espresso riferimento, proprio nei punti richiamati nel capo di imputazione (punti 4 e 6 della lett. E, del par. I, del Titolo I), all’ipotesi che la società, in relazione al pagamento dei contributi Inps, avanzi richiesta di rateizzazione, limitandosi in tal caso ad onerare la società del deposito (entro i termini previsti dallo stesso Comunicato Ufficiale) della documentazione attestante l’accordata rateizzazione e l’avvenuto pagamento delle rate scadute al 30.4.2017. Non solo dunque il meccanismo del pagamento mediante rateizzazione è espressamente contemplato dal Comunicato Ufficiale cui si fa riferimento nel capo di incolpazione, ma in tal caso l’unico adempimento richiesto alla società è quello di documentare, entro il 30.6.2017 l’avvenuto pagamento delle eventuali rate scadute al 30.4.2017. Correttamente pertanto il Tribunale di primo grado ha escluso la responsabilità della società per il mancato pagamento delle ritenute Inps, relative al periodo aprile-maggio 2017 e per il mancato deposito della documentazione attestante tale pagamento, atteso che l’Arezzo Calcio, entro il termine del 30.6.2017, ha effettivamente avanzato istanza di rateizzazione all’Inps – così come consentito dalle disposizioni federali – e, una volta ricevuto dall’Inps il piano di ammortamento del debito – ha immediatamente provveduto al pagamento della rima rata. Il fatto che l’adesione dell’Inps all’istanza di rateizzazione e il pagamento della prima rata siano intervenuti solo dopo il 30.6.2017 è unicamente dovuto ai tempi tecnici che sono stati necessari all’Inps per evadere la pratica e non può costituire motivo di addebito nei confronti dell’Arezzo Calcio che si è comunque attivato per il pagamento del debito entro i termini previsti dalla normativa federale. Ragionare diversamente significherebbe del resto far dipendere la responsabilità disciplinare della deferita da circostanze del tutto indipendenti dalla sua volontà quali sono quelle legate alla maggiore o minore tempestività con cui l’Inps, a seconda del caso concreto, abbia approvato la domanda. Riconosciuta pertanto la correttezza della decisione del Tribunale di primo grado che ha dichiarato il sig. M, F, e la U.S. Arezzo S.r.l. esenti da responsabilità in relazione alle contestazioni loro mosse circa il mancato pagamento delle ritenute Inps relative al periodo aprile- maggio 2017, risulta evidente la necessità di rimodulare il trattamento sanzionatorio per adattarlo alle particolarità del caso concreto. Condivisibile è infatti il rilievo degli appellanti, secondo il quale essendo rimasta una sola violazione disciplinare per la quale deve essere dichiarata la responsabilità dei deferiti, la sanzione applicabile, almeno con riferimento alla società U.S. Arezzo è quella della penalizzazione di un solo punto in classifica.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 021 CFA DEL 20/08/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 124/CFA (STAGIONE SPORTIVA 2017/2018)
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 69/TFN del 25.5.2018
Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ FC BARI 1908 SPA AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. G.C.A., ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CDA E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, 8, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART, 85, LETT. B), PARAGRAFO VII) N.O.I.F.; - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., E PER RESPONSABILITÀ PROPRIA AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETT. B), PARAGRAFO VII) N.O.I.F.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 11176/1125 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 4.5.2018
Massima: Confermata l’inizione di mesi 3 al presidente e legale rappresentante pro tempore della società FC Bari 1908 Spa, per la violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, CGS e 10, comma 3, CGS, in relazione all’art. 85, lettera B), paragrafo VII), NOIF, per la violazione dei doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 16 marzo 2018, le ritenute Irpef ed i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018 e, comunque, per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati; nonché per la violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, CGS e 8, comma 1, CGS, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, depositando, presso la Co.Vi.So.C., in data 16 marzo 2018, una dichiarazione non veritiera attestante il versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018. Confermata anche la penalizzazione di punti 2 in classifica alla società
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 019 CFA DEL 20/08/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 105/CFA (STAGIONE SPORTIVA 2017/2018) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 114/CFA (STAGIONE SPORTIVA 2017/2018)
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 54/TFN del 27.3.2018
Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ VICENZA CALCIO SPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFI IV) E V) NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTE NN. 8038/704 PF 17-18 GC/GP/BLP DEL 5.3.2018 E 8139/705 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL5.3.2018
Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. F.M. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFI IV) E V) NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTE NN. 8038/704 PF 17-18 GC/GP/BLP DEL 5.3.2018 E 8139/705 PF 17-
18 GP/GC/BLP DEL 5.3.2018
Massima: Ridotta a mesi 3 l’inibizione al presidente per non aver adempiuto agli obblighi posti dal combinato disposto degli artt. 10 comma 3 CGS e 85 lett. C) paragrafi IV e V delle NOIF, ossia il tempestivo pagamento, ai tesserati, degli emolumenti previsti per le mensilità di settembre e ottobre 2017, entro la data del 16 dicembre 2017 e i correlati contributi previdenziali e imposte sul reddito. Ridotta a 3 punti la penaliziazione alal società a titolo di responsabilità, diretta e oggettiva…Per quanto riguarda il quantum della sanzione, ritiene questa Corte che, tenuto conto del particolare periodo di intensa attività finalizzata ad evitare la decozione della società, al sig. …, in parziale accoglimento del suo gravame, debba essere comminata l’inibizione per mesi tre. Nei riguardi della società, invece, deve ritenersi che vada, nel suo complesso, valutato il permanere della sua condotta inadempiente, ancorché insistente nello stesso , breve arco temporale. A fronte di quanto previsto dalle norme surrichiamate e, in particolare, di quanto indicato dall’art. 10, comma 3 C.G.S., allorchè prevede che la condotta omissiva è assoggettata alla “…sanzione di cui all’art.18, comma 1, lett. g) a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell’art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l’eventuale recidiva”, deve osservarsi come la giurisprudenza di questa Corte e del Collegio di garanzia dello Sport del CONI abbia ritenuto che, a fronte della permanenza dell’inadempimento esso debba, da un lato, essere sanzionato applicando la penalizzazione prevista per ogni trimestre in cui detto inadempimento persiste e sino al soddisfo dell’obbligazione. Dall’altro, però, ritiene che la misura edittale, come di norma in tutti i procedimenti sanzionatori, non possa essere esente da modulazioni, in melius e in peius, avendo riguardo alle circostanze di tempo, luogo e personali che contraddistinguono la condotta. In questo senso, il Tribunale Federale nazionale (C.U. n. 12/TFN 2015/2016) richiamando la decisione di questa Corte n. 49/2015, ha inteso punire gli inadempimenti successivi al primo trimestre, che permangono nel successivo periodo, con un punto di penalizzazione in classifica per ognuno di questi periodi, ferma restando la penalizzazione di almeno due punti per la prima inadempienza. Nello stesso senso cfr. C.F.A. Sezioni Unite n. 047/CFA (2015/2016, confermata dal Collegio di garanzia dello Sport del CONI, a Sezioni Unite, con decisione n. 9/2016.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 010 CFA DEL 07/08/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 110-115CFA DEL 03/05/2018 (DISPOSITIVO)
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 61/TFN del 18.4.2018
Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. T.A. (ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFI IV) E V) NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTE NN. 9269/1002 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 27.3.2018 E 9270/1003 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 27.3.2018
Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ MATERA CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFI IV) E V) NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTE NN. 9269/1002 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 27.3.2018 E 9270/1003 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 27.3.2018
Massima: Ridotta l’inibizione al presidente a mesi 4 e la penalizzazione alla società a punti 4 per non aver provveduto, entro il termine del 16.2.2018, al pagamento degli emolumenti dovuti a tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2017 (n. 4 tesserati per entrambe le mensilità, n.7 tesserati per la sola mensilità di dicembre 2017 e, per n. 12 tesserati, non erano stati corrisposti i premi contrattuali per il mese di dicembre 2017) e non aver provveduto, entro lo stesso termine, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativamente agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2017 e, altresì, che permaneva, alla stessa data, il mancato versamento delle stesse ritenute e contribuzioni previdenziali per le mensilità di settembre e ottobre 2017, il tutto in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 C.G.S. e 10, comma 3 CGS in relazione all’art. 85, lett. C), par. IV) delle NOIF…In effetti, pur in presenza di quanto previsto dalle norme surrichiamate e, in particolare, di quanto indicato dall’art. 10, comma 3 C.G.S., allorchè prevede, come detto, che la condotta omissiva è assoggettata alla “…sanzione di cui all’art.18, comma 1, lett. g) a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell’art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l’eventuale recidiva”, deve ammettersi e darsi continuità all’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte e del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, allorché si è affermato il convincimento che, posta la sanzione nella misura minima edittale per il primo inadempimento (sempreché non abbiano ingresso ragioni per disporre una sanzione più grave), a fronte della permanenza dello stesso inadempimento, non può escludersi che l’ulteriore e addizionale pena possa andare esente da puntuali modulazioni, in melius e in peius, avendo riguardo alle circostanze di tempo, luogo e personali che contraddistinguono la condotta. In questo senso, il Tribunale Federale Nazionale (Com. Uff. n. 12/TFN 2015/2016) richiamando la decisione di questa Corte n. 49/2015, ha inteso punire gli inadempimenti successivi al primo periodo, che permangono nel successivo periodo, con un punto di penalizzazione in classifica per ognuno di questi periodi, ferma restando la penalizzazione di almeno due punti per la prima inadempienza. Nello stesso senso cfr. C.F.A. Sezioni Unite n. 047/CFA (2015/2016, confermata dal Collegio di garanzia dello Sport del CONI, a Sezioni Unite, con decisione n. 9/2016. Affermato quanto precede e facendone applicazione alla presente fattispecie, si deve allora sanzionare la condotta, rispettivamente del sig. …. e della società, chiamata a responsabilità diretta e oggettiva, nel modo seguente: Sig. …. mesi quattro di inibizione (due mesi per l’inadempimento relativo al mancato pagamento degli emolumenti nel bimestre indicato e un punto per il connesso inadempimento – per lo stesso periodo – relativo all’omessa contribuzione e versamento del carico fiscale – più un altro punto per il permanere dell’inadempimento del bimestre precedente (settembre ottobre 2017). Società Matera Calcio, sanzione di punti quattro di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corrente campionato, determinata sommando punti due per il primo adempimento, più un punto per il mancato versamento dei contributi stesso bimestre, più un altro punto per il permanere di quello relativo al bimestre precedente. Infatti, la permanenza del mancato adempimento è fonte di sanzione, autonoma e aggiuntiva, per ogni bimestre di ritardo in quanto tale è la volontà del legislatore federale che impone la sanzionabilità (cfr. art. 85 NOIF) per il mancato avvenuto pagamento del bimestre d’interesse e “per quelli precedenti ove non assolti prima”.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 70/TFN-SD del 11 Giugno 2018 (motivazioni) -
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.C.A. (Presidente del CdA e legale rappresentante p.t. della Società FC Bari 1908 Spa), SOCIETÀ FC BARI 1908 SPA - (nota n. 11599/1217 pf17-18 GP/GC/blp dell’11.5.2018).
Massima: Il legale rapp.te della societàè sanzionato con l’inibizione di mesi 3 per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 8, commi 1 e 2, del CGS e agli artt. 80 e 87, comma 1, lettera A) delle NOIF, per non aver consentito alla Società Deloitte & Touche Spa, incaricata dalla Co.Vi.So.C, di svolgere l’attività di verifica ispettiva richiesta per il giorno 20 aprile 2018 e per non aver prodotto alla Co.Vi.So.C. ed alla Società dalla stessa incaricata, nonostante richiesti, copia di estratti conto relativi a diversi conti correnti intestati alla società in relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi. La società è sanzionata con l’ammenda di Euro 20.000,00
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 69/TFN-SD del 25 Maggio 2018 (motivazioni) -
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.C.A. (Presidente del CdA e legale rappresentante p.t. della Società FC Bari 1908 Spa), P.G. (Socio partner della.. Spa, soggetto responsabile del controllo contabile della Società FC Bari 1908 Spa), SOCIETÀ FC BARI 1908 SPA - (nota n. 11176/1125 pf 17-18 GP/GC/blp del 4.5.2018).
Massima: Il legale rapp.te della societàè sanzionato con l’inibizione di mesi 3 per la violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera B), paragrafo VII) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 16/03/2018, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi e per la violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 8, comma 1, del CGS, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, depositando, presso la Co.Vi.So.C., in data 16/03/2018, una dichiarazione non veritiera attestante il versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018. Il soggetto responsabile del controllo contabile della Società viene prosciolto dall’accusa di violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 8, comma 1, del CGS, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, depositando, presso la Co.Vi.So.C., in data 16/03/2018, una dichiarazione non veritiera attestante il versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018 poiché lo stesso ha diligentemente eseguito il proprio mandato professionale, segnalando tempestivamente alla Società ed alla Commissione di Vigilanza i ritardi e le anomalie riscontrate nel pagamento dei quattro modelli F24. La società è sanzionata con 2 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva. Ai sensi dell’art. 85, lett. B), par. VII) delle NOIF, infatti, le Società partecipanti al Campionato di Serie B, devono documentare alla F.I.G.C. – Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 marzo di ciascun anno l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo Fine Carriera, dovuti per il quarto bimestre (1° gennaio – 28/29 febbraio) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati. Orbene, la documentazione in atti consente di ritenere provate per tabulas le contestazioni mosse alla Società ed al legale rappresentante. Infatti, come emerge dagli atti del procedimento e come riconosciuto dagli stessi deferiti, nessun dubbio residua sul fatto che alla data del 16 marzo 2018 sul conto corrente dedicato della Società non vi fosse valuta sufficiente ad evadere i 4 modelli F24 oggetto di contestazione. Risulta, altresì, provato come il riversamento delle somme all’Agenzia delle Entrate sia avvenuto solo in data 6 aprile 2018, allorquando la Società ha provveduto a versare sul conto provvista sufficiente. A conferma di ciò vi è la stessa dichiarazione depositata dalla Procura Federale nel corso dell’udienza del 15 maggio 2018, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate di …., in merito ai Modelli F24 alla base del presente procedimento. Nessuna traccia in atti, né fino all’udienza odierna, di una asserita esecuzione del pagamento in data 16 marzo 2018 da parte della banca in virtù di un fido a tal fine riconosciuto alla Società. Non si può non rilevare come, fino ad oggi, la Società abbia sostenuto con forza l’esecuzione nei termini del pagamento, producendo a tal fine sia i modelli F24 quietanzati dalla banca incaricata sia un estratto conto vidimato dall’istituto con l’addebito delle somme in data 16 marzo. Solo oggi, con l’acquisizione agli atti della movimentazione del conto trasmessa dalla Procura della Repubblica di …., di fronte alla documentale incapienza del conto alla data del 16 marzo, è stata prospettata una apertura di credito da parte dell’istituto il quale avrebbe consentito alla Società di operare attraverso un c.d. scoperto in bianco. Di tale operazione, tuttavia, non vi è traccia in atti. Infine, nessun pregio si può attribuire alla prospettazione difensiva secondo cui il pagamento sarebbe stato eseguito il 16 marzo stante una mancata contestazione di ritardo da parte della Agenzia delle Entrate. Come noto, il termine ultimo al 16 marzo per i pagamenti Inps ed Irpef è di esclusiva fonte Federale, mentre la scadenza dei versamenti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate è fissata al 16 aprile, di guisa che al 6 aprile il pagamento per quest’ultima è da considerarsi nei termini. Pertanto, di fronte ad un dato normativo quanto mai tassativo ed inequivocabile nell’imporre alle Società, non solo di effettuare il pagamento entro i termini sanciti, bensì di documentare tale pagamento alla F.I.G.C. – Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite, si deve affermare la responsabilità disciplinare della Società Football Club Bari 1908 Spa e del rappresentante legale per non aver versato e documentato nei termini fissati le ritenute Irpef e i contributi Inps quarto bimestre.
Decisione C.F.A. - Sezioni Unite: C. U. n. 120/CFA 16 Maggio 2018 (motivazioni) -
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 65/TFN del 2.5.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ AC MESTRE SRL AVVERSO LE SANZIONI: DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA; DELL’AMMENDA DI € 3.000,00; INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., E PER RESPONSABILITÀ PROPRIA AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO V) N.O.I.F. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10142/1129 PF 17 18 /GC/GP/BLP DEL 13.4.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. D.A (PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE SOCIETÀ AC MESTRE SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8, COMMA 1 C.G.S SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10142/1129 PF 17 18 /GC/GP/BLP DEL 13.4.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. S.S. (PRESIDENTE DEL CDA E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. SOCIETÀ AC MESTRE SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, 8, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO V) N.O.I.F. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10142/1129 PF 17 18 /GC/GP/BLP DEL 13.4.2018
Massima: La Corte conferma le saznioni inflitte dal TFN che ha ritenuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione responsabile violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il 16/03/2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; nonché per la violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 8, comma 1, del CGS, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, depositando, presso la Co.Vi.So.C., in data 16/03/2018, una dichiarazione non veritiera attestante il versamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018; Il Presidente del Collegio responsabile, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per non aver versato, entro il termine del 16/03/2018 le ritenute Irpef relative agli emolumenti, dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate. Deve, al riguardo, rilevarsi che i fatti in addebito – id est il ritardato pagamento delle ritenute Irpef della mensilità di febbraio 2018 -non sono, nella loro materialità, in contestazione, venendo qui piuttosto in rilievo questioni giuridiche che involgono, in sintesi, la validità dell’atto di deferimento, la cogenza dell’obbligo endofederale di cui dell’art. 85, lett. C), paragrafo V) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, rispetto alla tempistica dell’adempimento dei debiti fiscali mutuabile dall’ordinamento statale, il corretto governo dei principi di valutazione del materiale processuale da parte del giudice di prime cure. Orbene, procedendo nell’ordine suddetto, il Collegio ritiene che non abbiano pregio le eccezioni difensive incentrate sulla pretesa nullità degli addebiti mossi, a dire dei ricorrenti, non apprezzata dal giudice di prime cure, che pure aveva dato conto nel corpo della propria decisione sia dei fatti formalmente addebitati (tardivo versamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di gennaio e febbraio) che di quelli accertati (ritardato pagamento delle ritenute Irpef della mensilità di febbraio 2018). Di contro, a giudizio del Collegio, tanto l’atto di deferimento che la decisione di prime cure si rivelano coerenti con la normativa di settore nella specie rinvenibile nel disposto di cui all'art. 85, lett. C), par V) delle NOIF nella versione risultante dalle modifiche introdotte con il Com. Uff n. 52/A del 4.9.2017, a mente del quale le società sono tenute a provvedere al versamento delle ritenute Irpef relative al quarto bimestre (1 gennaio — 28/29 febbraio) entro e non oltre il 16 "del mese successivo alla chiusura del quarto bimestre". A questo proposito, deve rilevarsi che la fattispecie incriminatrice risulta definita in coerenza con la corrispondente previsione regolatoria cumulativamente costruita con riferimento a tutte le pendenze (ritenute Irpef, dei contributi INPS e del Fondo fine carriera) dovute per l’intero bimestre. E’ questa, dunque, l’unica ragione per cui nella tecnica di formulazione privilegiata dall’organo requirente gli addebiti mossi risultano calibrati con riferimento al bimestre in rilievo (quarto bimestre) menzionando entrambe le mensilità che lo compongono (nella specie gennaio/febbraio). D’altro canto, tale metodica non ha in alcun modo compromesso, a danno dei deferiti, la concreta individuazione delle contestazioni loro mosse né ha interferito con il puntuale esercizio delle loro prerogative difensive che sono state compiutamente svolte sia in prime che in seconde cure. Resta, poi, fermo, nel solco di un indirizzo già tracciato da questa Corte, che la violazione del precetto si consuma con il mancato assolvimento nei termini prescritti anche solo di uno – nella specie ritardato pagamento delle ritenute Irpef della mensilità di febbraio 2018 - degli adempimenti richiesti, non ammettendo la norma pagamenti frazionati e/o parziali che restano, pertanto, inidonei a garantire la piena e completa liberazione della società dall’obbligo normativamente imposto (cfr. ex multis la decisione di questa Corte di cui al C.U. 56/CFA recante il testo della decisione relativa al C.U. n. 48/CFA – riunione del 24.4.2015). Quando alla concreta predicabilità dell’obbligo qui in rilievo deve soggiungersi che l’ordinamento federale, espressione della cd. libertà associativa, ben può dotarsi di regole proprie, funzionali al perseguimento degli scopi statutari, anche di portata più restrittiva di quelle rinvenienti dall’ordinamento statale. Tale principio è stato più volte affermato da questa Corte (cfr. ex multis, la decisione di questa Corte di cui al C.U. n. 47/CFA recante il testo della decisione di cui al C.U. n. 35/CFA – riunione del 30 settembre 2015; CFA, S.U. n. 3/CFA 2015/2016 e (Com. Uff. n. 048/CFA riunione del 24.4.2015 – Barletta) che ha al riguardo evidenziato quanto segue: “…L’impostazione del problema in termini di prevalenza di una disciplina (quella statale) sull’altra (quella federale) non può essere condivisa. Ciascuna società professionistica, all’atto dell’affiliazione, accetta la normativa federale, alla quale, dunque, deve sottostare a prescindere da eventuali diverse formulazioni (e previsioni “tempistiche”) della disciplina fiscale e contributiva dettata dall’ordinamento dello Stato…. “. Non hanno, poi, pregio le ulteriori ragioni di doglianza che impingono nella pretesa estraneità della società ricorrente rispetto alle condotte qui in addebito, siccome riferibili alla società …… S.r.l., consulente della società ….. Com’è noto, il fatto del terzo può esonerare il debitore qualora questi provi di non aver dato causa all’interferenza dilatoria del terzo ovvero che abbia agito per superare l’ostacolo sopravvenuto che ha impedito il tempestivo adempimento (cfr. Cass. N. 3724/1991 e n. 11717/2002; cfr. anche Cassazione civile, sez. trib., 17/03/2017, n. 6930). Nel caso di specie, la società ricorrente ha liberamente scelto di rimettere alla detta società di consulenza la cura degli adempimenti qui in rilievo senza che tale opzione valesse di per sé, e con la pretesa automaticità, a sollevarla dalle conseguenze previste nel caso di inadempimento, dovendo viceversa ritenersi predicabili, a suo carico, stringenti e costanti obblighi di vigilanza sul corretto esercizio del mandato conferito, sincerandosi, a monte, della chiara comprensione, da parte della società incaricata, della specialità delle condotte esigibili alla stregua della disciplina di settore rispetto alle corrispondenti previsioni della normativa generale ed assicurandosi che, alle scadenze, previste il suddetto consulente provvedesse nei termini richiesti agli adempimenti in questione. Di ciò non vi è una prova adeguata, non essendosi addotti impedimenti obiettivi riconducibili al caso fortuito o alla forza maggiore ma solo, genericamente, un equivoco nell’interpretazione della disciplina da applicare, evidentemente non compresa appieno dal consulente, con un ritardo di ben 11 giorni che, del pari, esclude, in radice, situazioni di difficoltà contingenti ed improvvise. Né sussistono dubbi quanto alla fondatezza degli addebiti elevati rispetto alla non veridica attestazione resa dal rappresentante legale e dal presidente del collegio sindacale in ordine all’integrale versamento di tutti gli emolumenti dovuti (incluse le ritenute irpef per il mese di febbraio, poi accertate come mancanti) per le mensilità di gennaio e febbraio 2018: ed, invero, inconferente si rileva l’argomentazione che riposa sulla natura preconfezionata del modulo in argomento, già predisposto dalla FIGC. E’, infatti, di tutta evidenza che l’apposizione della firma in calce alla dichiarazione autocertificativa qui in rilievo implica una piena e consapevole assunzione di paternità quanto all’oggetto ed ai contenuti della dichiarazione resa che non possono essere, poi, successivamente disconosciuti accampando un significato diverso da quello fatto palese dalle lettura della dichiarazione medesima. La specificazione annotata a penna – come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure – si limita ad evidenziare, poi, esclusivamente l'assenza di copia della quietanza relativa al mese di gennaio con l'impegno del sodalizio sportivo di inviarlo non appena disponibile ed è di tutta evidenza come a tale annotazione non possa essere attribuita altra interpretazione. Anzi, a ben vedere, proprio l’apposizione della suddetta postilla rende chiaro come i sigg. Serena e Duodo fossero ben consapevole della necessità di interpolare il modello predisposto dalla FIGC ove non fedelmente rappresentativo della propria peculiare situazione, di talchè ben avrebbe potuto modificare il contenuto della dichiarazione suddetta scorporando dall’attestazione di avvenuto pagamento le voci economiche non ancora effettivamente corrisposte. Né, infine, può predicarsi la buona fede dei dichiaranti i quali hanno autocertificato il pagamento delle somme qui in rilievo pur senza essersi direttamente sincerati dell’effettiva corresponsione di tutto quanto dovuto, accettando così il rischio di dichiarare circostanze non vere. Non può, infine, assumere rilievo scriminante il fatto che le medesime circostanze sopra passate in rassegna, ancorchè riferibili a fattispecie del tutto speculari, siano state diversamente valutate nel procedimento a carico della società Santarcangelo Calcio S.r.l. (cfr. Comunicato Ufficiale n. 65/TFN del 2 maggio 2018,), prosciolta dagli stessi addebiti oggi in discussione e, peraltro, dal medesimo giudice. Sul punto è agevole far riferimento al noto principio, affermato in altri rami dell’ordinamento e qui però replicabile come canone logico per il governo di qualsivoglia forma di discrezionalità valutativa, a mente del quale il vizio cd. di disparità di trattamento - configurabile soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato alle stesse - non può essere dedotto quando venga rivendicata l'applicazione in proprio favore di posizioni giuridiche riconosciute ad altri soggetti in modo illegittimo, in quanto, in applicazione del principio di legalità, la legittimità dell'operato della pubblica amministrazione non può comunque essere inficiata dall'eventuale illegittimità compiuta in altra situazione; un'eventuale disparità non può essere risolta estendendo il trattamento illegittimamente più favorevole ad altri riservato a chi, pur versando in situazione analoga, sia stato legittimamente destinatario di un trattamento meno favorevole (Consiglio di Stato, sez. IV, 11/10/2017, n. 4703). La Corte è qui chiamata a pronunciarsi sul gravame proposto dagli odierni ricorrenti e non può, di certo, sentirsi vincolata nel suo libero convincimento derogandovi mediante l’assunzione di una decisione di diverso contenuto al solo fine di porre rimedio alle eventuali disparità di valutazione commesse dall’organo di prime cure nella definizione di altro, distinto procedimento, qui non in rilievo.
Decisione C.F.A.: C. U. n. 121/CFA 16 Maggio 2018 (motivazioni) -
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 65/TFN del 2.5.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL PROCURATORE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIG.RI M.I., B.V., M.M. E LA SOCIETÀ SANTARCANGELO CALCIO S.R.L. SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO NOTA 10219/1131 PF 17 18/GC/GP/BLP DEL 16.4.2018
Massima: La Corte in accoglimento del ricorso del procuratore federale riforma la decisione del TFN che aveva propsciolto i deferiti e per l’effetto li sanziona per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 3, CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V), NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il 16.3.2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate e per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 e 8, comma 1, CGS, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, depositando, presso la Co.Vi.So.C., in data 16.3.2018, una dichiarazione non veritiera attestante il versamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018. La società viene sanzionata con 2 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva e l’ammenda di € 3.500,00. In primo luogo occorre ancora una volta ribadire, nel solco della consolidata giurisprudenza di questa Corte, che l’Ordinamento federale si fonda su propri principi e regole, espressione della c.d. libertà associativa, con la conseguenza che esso ben può dotarsi di norme difformi e anche più restrittive di quelle dell’ordinamento statale, funzionali al perseguimento degli scopi statutari (ex multis, CFA 30.09.2015, in Com. Uff. 47/2015). E’ illuminante per il caso che occupa il principio di diritto sancito dalle SS.UU. di questa Corte, secondo cui (testualmente) “…L’impostazione del problema in termini di prevalenza di una disciplina (quella statale) sull’altra (quella federale) non può essere condivisa. Ciascuna società professionistica, all’atto dell’affiliazione, accetta la normativa federale, alla quale, dunque, deve sottostare a prescindere da eventuali diverse formulazioni (e previsioni “tempistiche”) della disciplina fiscale e contributiva dettata dall’ordinamento dello Stato…” (CFA 24.4.2015, in Com. Uff. 048/2015). Perché pienamente condiviso, ritiene questa Corte di fare applicazione di questo principio alla vicenda in scrutinio, ribadendo la piena legittimità del disposto di cui all’art. 85, lett. C), parag. V delle NOIF, come modificato dal Com. Uff. n. 52/A del 4.09.2017, secondo cui le società sono obbligate a curare il versamento delle ritenute Irpef del quarto trimestre (gennaio-febbraio) entro e non oltre il giorno 16 del successivo mese di marzo. La Procura Federale imputa alla decisione opposta un errore di diritto, lì dove assume che l’aver affidato i violati adempimenti ad un consulente qualificato e l’aver fornito al predetto corrette direttive costituiscono elementi idonei a mandare esenti da responsabilità gli odierni resistenti. Il motivo è fondato. Al riguardo occorre considerare che per conseguire l’esonero da responsabilità, sia nel campo civile che penale, l’autore del fatto deve fornire la prova che la contestata violazione è stata commessa per caso fortuito o per forza maggiore. Giurisprudenza e dottrina sono concordi nel definire il “fortuito” come quel quid imponderabile, improvviso ed imprevedibile che, inserendosi nell’azione dell’agente, soverchia e annulla ogni possibilità di resistenza o di contrasto, sì da rendere fatale il compiersi dell’evento cui l’agente viene a dare un contributo meramente fisico: trattasi di un’accidentalità operante come causa non conoscibile e non eliminabile con l’uso della comune prudenza e diligenza. La forza maggiore, sempre secondo la consolidata giurisprudenza, è costituita da una vis maior cui resisti non potest e, quindi, da un evento originato dalla natura o dal fatto dell’uomo che non può essere preveduto o che, anche se preveduto, non può essere impedito, precludendo così di esplicare quella ordinaria diligenza che sarebbe sufficiente per adeguarsi al precetto violato. c) Consegue che le violazioni ascritte agli odierni resistenti, ancorché collegate anche indirettamente al fatto omissivo del professionista incaricato dalla società, non possono in alcun modo essere considerate come l’effetto di una delle categorie giuridiche di cui si è dato conto, non potendo l’omesso versamento nei termini costituire né un’accidentalità non conoscibile e non eliminabile e né un evento che non poteva essere impedito. Conforta l’assunto, nella fattispecie in scrutinio, gli arresti della Suprema Corte citati dalla Procura Federale nel suo libello, secondo cui incombe sul contribuente l’onere di vigilare che il commercialista incaricato di trasmettere in via telematica la sua dichiarazione dei redditi, dia corso al mandato con puntualità (Cass. Ordinanza n.11832 del 9.06.2017; cfr anche Cass. n.6930/2017; Cass. n. 3724/1991; Cass. .n.11717/2002): diversamente opinando, infatti, verrebbero messi in discussione tutti i principi (risalenti al diritto romano) posti a presidio del tema della responsabilità, quali, ad esempio, quelli contemplati dall’art. 2049 c.c. (padroni e committenti). d) Inquadrata così la vicenda, è di tutta evidenza come tutte le violazioni ascritte agli odierni resistenti siano pienamente fondate, (in senso conforme cfr CFA del 16.5.2018 in Com. Uff. n. 120/CFA ) nei termini indicati in premessa, non potendo la “buona fede” riconosciuta loro dal giudice a quo costituire un’esimente per gli addebiti contestati anche alla Società. Atteso, poi, che l’art. 16, comma 1, del CGS prescrive che “Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva”, appaiono congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 65/TFN-SD del 02 Maggio 2018 (motivazioni) -
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.I. (Presidente del CdA e legale rappresentante p.t. Società Santarcangelo Calcio Srl), B.V. (Amministratore delegato e legale rappresentante p.t. Società Santarcangelo Calcio Srl), M.M. (Presidente del Collegio Sindacale Società Santarcangelo Calcio Srl), SOCIETÀ SANTARCANGELO CALCIO SRL - (nota n. 10219/1132 pf17-18 GC/GP/blp del 16.4.2018).
Massima: I deferiti vengono prosciolti dall’accusa di violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 3, CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V), NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il 16.3.2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate e di violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 e 8, comma 1, CGS, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, depositando, presso la Co.Vi.So.C., in data 16.3.2018, una dichiarazione non veritiera attestante il versamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018. Risulta pacificamente in atti che alla scadenza prevista dalla normativa Federale, e cioè al 16.3.2018, la Società deferita non aveva adempiuto al versamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo esclusivamente per le mensilità di febbraio 2018 (e non anche di gennaio 2018, come indicato nel deferimento), così come risulta - per converso - che l’Amministratore delegato e il Presidente del Collegio Sindacale avevano inviato ai competenti Organi federali una dichiarazione attestante la regolarità contributiva anche per le mensilità in contestazione; risulta inoltre che il versamento delle ritenute relative al mese di febbraio 2018 è stato effettuato il successivo 27.3.2018. Nulla quaestio dunque sul mancato rispetto della scadenza imposta dall’ordinamento domestico per il versamento e/o comunque la documentazione del regolare versamento delle ritenute Irpef oggetto di contestazione, seppure limitato alla mensilità sopra indicata. Ritiene tuttavia il Tribunale che gli elementi acquisiti non siano sufficienti, nel caso di specie, ad affermare la responsabilità dei deferiti. Al riguardo, non colgono del tutto nel segno le considerazioni della difesa che invoca una prevalenza della normativa statuale, ritenuta inderogabile, sulle disposizioni federali ovvero la sussistenza di un presunto errore scusabile, determinato - si sostiene - dalla diversità di previsioni (e termini) nell’ambito dell’ordinamento domestico rispetto alla legislazione ordinaria. Sul punto, il Tribunale non può che ribadire l’autonomia dell’ordinamento sportivo rispetto a quello statuale con la conseguenza che, ove non contra legem, è la prima disposizione a prevalere. Del resto, pur di fronte alla maggiore estensione del termine concesso per il versamento delle ritenute in materia fiscale, nulla vietava alla Società, perfettamente a conoscenza del più ristretto termine Federale tanto da aver dato disposizioni in merito, di provvedere in anticipo, osservando la scadenza oggi in contestazione. Epperò, proprio la diversità dei termini, Federale e statale, pare essere stata la causa esclusiva nel caso in esame della mancata osservanza di quello scaduto il 16.3.2018. E ciò non per volontà o per fatto addebitabile alla Società o ai deferiti, che si erano affidati ad uno studio di consulenza esterno, indicando le precise scadenze rilevanti per l’ordinamento domestico. Dall’esame degli atti, ed in particolare della dichiarazione rilasciata - nell’immediatezza dei fatti e prima delle verifiche espletate dai competenti Organi federali (cfr. dichiarazione Studio … del 27.3.2018) - dai professionisti incaricati dal Santarcangelo Calcio emerge come questi ultimi, pur informati dalla Società deferita della scadenza del 16.3.2018, si siano discostati dalle direttive ricevute ritenendo erroneamente di poter ottemperare nel più ampio termine fiscale e dando così luogo alla inosservanza contestata. Ritiene il Tribunale che detta negligenza non possa ricadere sugli odierni deferiti che hanno dimostrato di aver dato corrette direttive finalizzate all’osservanza delle scadenze federali e che hanno comunque posto immediato rimedio all’inosservanza mediante il pagamento del dovuto pochi giorni dopo la scoperta dell’errore. Quanto sopra rileva anche con riguardo alla seconda contestazione elevata nel deferimento, relativa alla sottoscrizione della dichiarazione attestante la regolarità contributiva ad opera dei Signori …….., peraltro perfettamente veritiera con riferimento alle mensilità di gennaio 2018. Avendo infatti la Società affidato ad un consulente competente in materia la gestione delle attività connesse ai versamenti degli emolumenti e degli accessori ai dipendenti e collaboratori ed avendo altresì specificato allo stesso consulente le scadenze da osservare per i pagamenti, comprensive di quella del 16.3.2018, è evidente come la dichiarazione inviata agli Organi federali non possa dirsi inveritiera sotto il profilo soggettivo, prevalendo il principio dell’affidamento nella corretta osservanza, da parte del terzo professionista, delle direttive specificamente impartite. Il successivo immediato versamento di quanto dovuto, una volta scoperto l’errore del consulente, depone - ancora una volta - per la buona fede dei deferiti.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 65/TFN-SD del 02 Maggio 2018 (motivazioni) -
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: B.A. (Amministratore delegato e legale rappresentante p.t. Società AS Pro Piacenza 1919 Srl), S.G. (Responsabile controllo contabile Società AS Pro Piacenza 1919 Srl), SOCIETÀ AS PRO PIACENZA 1919 SRL - (nota n. 10180/1131 pf17-18 GC/GP/blp del 13.4.2018).
Massima: I deferiti vengono prosciolti dall’accusa di violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 3, CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V), NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver versato, entro il 16.3.2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate e di violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 e 8, comma 1, CGS, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, depositando, presso la Co.Vi.So.C., in data 13.3.2018, una dichiarazione non veritiera attestante il versamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018. Risulta pacificamente in atti che alla scadenza prevista dalla normativa Federale, e cioè al 16.3.2018, la Società deferita non aveva adempiuto al versamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo esclusivamente per le mensilità di febbraio 2018 (e non anche di gennaio 2018 come indicato nel deferimento), così come risulta - per converso - che l’Amministratore unico e il responsabile del controllo contabile della Società avevano invece inviato ai competenti Organi federali una dichiarazione attestante la regolarità contributiva anche per la mensilità in contestazione; risulta inoltre che il versamento delle ritenute relative al mese di febbraio 2018 è stato effettuato il successivo 23.3.2018. Nulla quaestio dunque sul mancato rispetto della scadenza imposta dall’ordinamento domestico per il versamento e/o comunque la documentazione del regolare versamento delle ritenute Irpef, seppure limitato alla mensilità sopra indicata. Ritiene tuttavia il Tribunale che gli elementi acquisiti non siano sufficienti, nel caso di specie, ad affermare la responsabilità dei deferiti. Sul punto, colgono nel segno le osservazioni difensive limitatamente alla parte in cui invocano l’assenza di colpa della Società che non ha osservato la scadenza Federale a causa al fatto del terzo, segnatamente del consulente esterno incaricato dell’elaborazione dei conteggi per i versamenti relativi agli emolumenti dei dipendenti e collaboratori. Come risulta dalla dichiarazione in atti, rilasciata nell’immediatezza dei fatti e prima delle verifiche espletate dai competenti Organi federali, il consulente - precisamente informato delle scadenze federali - non è stato in grado, anche per carenze del software impiegato, di calcolare correttamente gli importi da versare e consentire, conseguentemente, alla Società l’adempimento nel termine più ristretto previsto dalla normativa Federale rispetto a quella statuale. (Cfr. dichiarazione Studio ….. del 23.3.2018). Ritiene il Tribunale che detta negligenza non possa ricadere sugli odierni deferiti che hanno dimostrato di aver dato corrette direttive finalizzate all’osservanza delle scadenze federali e che hanno comunque posto immediato rimedio all’inosservanza mediante il pagamento del dovuto pochi giorni dopo la scoperta dell’errore. Quanto sopra rileva anche con riguardo alla seconda contestazione elevata nel deferimento, relativa alla sottoscrizione della dichiarazione attestante la regolarità contributiva, peraltro perfettamente veritiera con riferimento alle mensilità di gennaio 2018. Avendo infatti la Società affidato ad un consulente competente in materia la gestione delle attività connesse ai versamenti degli emolumenti e degli accessori ai dipendenti e collaboratori ed avendo altresì specificato allo stesso consulente le scadenze da osservare per i pagamenti, comprensive di quella del 16.3.2018, è evidente come la dichiarazione inviata agli Organi federali non possa dirsi inveritiera sotto il profilo soggettivo, prevalendo il principio dell’affidamento nella corretta osservanza, da parte del terzo professionista, delle direttive specificamente impartite. Il successivo immediato versamento di quanto dovuto, una volta scoperto l’errore del consulente, depone - ancora una volta - per la buona fede dei deferiti.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 65/TFN-SD del 02 Maggio 2018 (motivazioni) -
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: B.E. (Amministratore delegato e legale rappresentante p.t. Società US Gavorrano 1930 Srl), B.P. (Presidente del CdA e legale rappresentante p.t. Società US Gavorrano 1930 Srl), M.L. (Vice Presidente del CdA e legale rappresentante p.t. Società US Gavorrano 1930 Srl), V.R. (Presidente del Collegio Sindacale della Società US Gavorrano 1930 Srl), SOCIETÀ US GAVORRANO 1930 Srl - (nota n. 10173/1126 pf17-18 GC/GP/blp del 13.4.2018).
Massima: L’Amministratore Delegato, ilPresidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società rispondono della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 3, CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V), NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il 16.3.2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Presidente del Collegio sindacale della Società rispondono della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 e 8, comma 1, CGS, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, depositando, presso la Co.Vi.So.C., in data 16.3.2018, una dichiarazione non veritiera attestante il versamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 2 da scontarsi nella corrente stagione sportiva, e l’ammenda di € 3.000,00
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 65/TFN-SD del 02 Maggio 2018 (motivazioni) -
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.S. Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. Società SS Akragas Città Dei Templi Srl), SOCIETÀ SS AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI SRL - (nota n. 10139/1121 pf 17-18 GP/GC/blp del 13.4.2018).
Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 5 e giorni 15 a titolo di recidiva, per la violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 16/03/2018, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2017, nonché di gennaio e febbraio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 6 da scontarsi nella corrente stagione sportiva, e l’ammenda di € 500,00 a titolo di recidiva
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 65/TFN-SD del 02 Maggio 2018 (motivazioni) -
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.S. Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. Società SS Akragas Città Dei Templi Srl), F.F. (Procuratore Speciale e legale rappresentante p.t. Società SS Akragas Città Dei Templi Srl), SOCIETÀ SS AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI SRL - (nota n. 10168/1122 pf 17-18 GP/GC/blp del 13.4.2018).
Massima: I deferiti vengono prosciolti dall’accusa di violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 16/03/2018, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; con l’applicazione della recidiva e da quella di violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 8, comma 1, del CGS, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, depositando, presso la Co.Vi.So.C., in data 16/03/2018, una dichiarazione non veritiera attestante il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018. Si rileva che le deduzioni formulate nella memoria depositata dai deferiti risultano meritevoli di accoglimento. In particolare, risulta che in effetti la Società … ha disposto per via bancaria telematica entro il termine del 16 Marzo 2018 il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018. I deferiti hanno correttamente documentato l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati, nel rispetto dell'adempimento previsto dall’art. 85 delle NOIF, lettera C), paragrafo IV). La Società …., a sostegno e riprova del proprio corretto adempimento, in data 16/03/2018 ha depositato presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione che risulta essere veritiera, in quanto attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018. Grazie alle ricevute dei bonifici bancari della Banca …. si evince chiaramente che il 16 Marzo 2018 è stato correttamente eseguito il bonifico di tutti i pagamenti dovuti dalla ….. L’eventuale colpa contestata ai deferiti dalla Procura Federale, del ritardato accredito da parte della Banca delle somme corrisposte mediante il circuito bancario in favore dei loro legittimi destinatari (avvenuto il lunedì 19 Marzo 2018), non può ricadere sui deferiti; questi ultimi si sono legittimamente affidati ad un terzo qualificato - la Banca ….. - eseguendo il pagamento entro i termini previsti dalla normativa vigente ovvero il 16 Marzo 2018. Per tutte le ragioni sopra esposte, non si ravvisa a carico dei deferiti alcun genere di responsabilità, e di conseguenza alcun comportamento antiregolamentare.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 65/TFN-SD del 02 Maggio 2018 (motivazioni) -
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: T.A. (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. Società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL - (nota n. 10144/1127 pf 17-18 GP/GC/blp del 13.4.2018).
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: T.A. (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. Società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL - (nota n. 10150/1128 pf 17-18 GP/GC/blp del 13.4.2018).
Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 7, per la violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 16/03/2018, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2017, gennaio e febbraio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi nonché per la violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 16/03/2018, gli emolumenti dovuti a diversi tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2017 e gennaio e febbraio 208, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso come risultanti dagli atti acquisiti e trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 10 da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 65/TFN-SD del 02 Maggio 2018 (motivazioni) -
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.G. (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società Siracusa Calcio Srl), SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL - (nota n. 9446/1006 pf 17-18 GP/GC/blp del 30.3.2018).
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.G. (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società Siracusa Calcio Srl), SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL - (nota n. 10131/1135 pf17-18 GC/GP/blp del 13.4.2018).
Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 5 e giorni 15 a titolo di recidiva, per laviolazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il 16 febbraio 2018, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi nonché per la violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il 16 marzo 2018, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2017, nonché di gennaio e febbraio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 6 da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all’ammenda di € 500,00 a titolo di recidiva. Appare fondata, altresì, la contestazione mossa dalla Procura Federale in ordine alla recidiva, attesa la condanna del sodalizio sportivo e del rappresentante legale durante la stagione sportiva in corso per fatti della stessa natura (nell’ambito dei procedimenti n. 707pf17-18 e n. 708pf17- 18; C.U. n. 54/TFN del 27/03/2018), ed è, quindi, applicabile il disposto di cui all’art. 21 comma 1 CGS.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 65/TFN-SD del 02 Maggio 2018 (motivazioni) -
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.M. (Presidente del CdA e legale rappresentante p.t. Società Piacenza Calcio 1919 Srl), L.M. Sindaco Società Piacenza Calcio 1919 Srl, SOCIETÀ PIACENZA CALCIO 1919 SRL - (nota n. 10167/1130 pf17-18 GC/GP/blp del 13.4.2018).
Massima:Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è sanzionato con l’inibizione di mesi 4 per la violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il 16/03/2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; - Gatti Marco. Il Presidente del Collegio sindacale è sanzionato con l’inibizione di mesi 3, per la violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 8, comma 1, del CGS, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, depositando, presso la Co.Vi.So.C., in data 16/03/2018, una dichiarazione non veritiera attestante il versamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018. La società è sanzionata con 2 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva e l’ammenda di € 3.000,00. Il Com. Uff. n. 52/A del 4.9.2017 ha modificato l’art. 85, Lett. C), par. V) delle NOIF, imponendo alle Società di provvedere al versamento delle ritenute Irpef relative al quarto bimestre (1 gennaio – 28/29 febbraio) entro e non oltre il 16 “del mese successivo alla chiusura del quarto bimestre”. La normativa Federale deve essere conosciuta da tutti i tesserati e dalle Società affiliate né può essere condiviso l’assunto difensivo della prevalenza della normativa ordinaria (nello specifico tributaria) su quella Federale. La CFA ha più volte ribadito tale principio cardine dell’ordinamento sportivo, secondo cui, “Ciascuna Società professionistica, all’atto dell’affiliazione, accetta la normativa Federale, alla quale, dunque, deve sottostare a prescindere da eventuali diverse formulazioni (e previsioni “tempistiche”) della disciplina fiscale e contributiva dettata dall’ordinamento dello Stato…(..)…” cfr. Com. Uff. n. 47/CFA s.s. 2015-16. Del pari non può essere condivisa la tesi difensiva secondo cui il contrasto di norme, nonché la recente modifica normativa, avrebbe indotto il sodalizio sportivo in errore, e che il comportamento contestato potrebbe essere esente da pena in applicazione del c.d. “errore scusabile”. Come già evidenziato da precedenti pronunce Il riconoscimento dell'errore scusabile e la conseguente rimessione in termini presuppone una situazione normativa obiettivamente non conoscibile o confusa oppure uno stato di incertezza per la oggettiva difficoltà di interpretazione di una norma, per la particolare complessità della fattispecie concreta, per contrasti giurisprudenziale esistenti, idonea a ingenerare convincimenti non esatti o comunque di errore non imputabile al deferito. Tali circostanze eccezionali non ricorrono nel caso di specie cfr. Com. Uff. n. 28/TFN-SD s.s. 2017-18.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 65/TFN-SD del 02 Maggio 2018 (motivazioni) -
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.S. (Presidente del CdA e legale rappresentante p.t. Società AC Mestre Srl), D.A. (Presidente del Collegio Sindacale Società AC Mestre Srl), SOCIETÀ AC MESTRE SRL- (nota n. 10142/1129 pf17-18 GC/GP/blp del 13.4.2018).
Massima: Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è sanzionato con l’inibizione di mesi 4 per la violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il 16/03/2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; nonché per la violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 8, comma 1, del CGS, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, depositando, presso la Co.Vi.So.C., in data 16/03/2018, una dichiarazione non veritiera attestante il versamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018. Il Presidente del Collegio sindacale è sanzionato con l’inibizione di mesi 3, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per non aver versato, entro il termine del 16/03/2018 le ritenute Irpef relative agli emolumenti, dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate. La società è sanzionata con 2 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva e l’ammenda di € 3.000,00. La normativa Federale deve essere conosciuta da tutti i tesserati e dalle Società affiliate né può essere condiviso l’assunto difensivo della prevalenza della normativa ordinaria (nello specifico tributaria) su quella Federale. La CFA ha più volte ribadito tale principio cardine dell’ordinamento sportivo, secondo cui, “Ciascuna Società professionistica, all’atto dell’affiliazione, accetta la normativa Federale, alla quale, dunque, deve sottostare a prescindere da eventuali diverse formulazioni (e previsioni “tempistiche”) della disciplina fiscale e contributiva dettata dall’ordinamento dello Stato…(..)…” cfr. Com. Uff. n. 47/CFA s.s. 2015-16. Neppure riveste alcun valore giuridicamente apprezzabile la dichiarazione resa dai deferiti nella propria memoria difensiva e confermata dalla documentazione in atti, secondo cui il pagamento delle ritenute Irpef relative alla mensilità di febbraio 2018 sia intercorso il 27.3.2018, data sicuramente prossima allo spirare del termine ma, comunque, successivo allo spirare del termine. Del pari non può essere condivisa l’interpretazione resa dal legale dei deferiti nel corso dell’udienza in ordine alla comunicazione di pagamento - delle ritenute Irpef e contributi Inps inviata dal sodalizio sportivo all’organo Federale competente in data 16.3.2018 - in quanto nella stessa si dichiara espressamente l’avvenuto versamento delle ritenute e contributi delle mensilità gennaio e febbraio 2018. La specificazione annotata a penna ha ad oggetto l’assenza di copia della quietanza relativa al mese di gennaio con l’impegno del sodalizio sportivo di inviarla non appena disponibile, né può essergli attribuita alcuna interpretazione estensiva.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 61/TFN-SD del 18 Aprile 2018 (motivazioni) -
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: T.A. (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. Società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL- (nota n. 9269/1002 pf 17-18 GP/GC/blp del 27.3.2018).
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: T.A. (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. Società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL- (nota n. 9270/1003 pf 17-18 GP/GC/blp del 27.3.2018).
Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 6, per la violazione di cui agli articoli 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 16/02/2018, gli emolumenti dovuti a diversi tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2017, in particolare non sono stati corrisposti a n. 4 tesserati gli emolumenti per le mensilità di novembre e dicembre 2017, a n. 7 tesserati gli emolumenti per la mensilità di dicembre 2017, a n. 12 tesserati premi contrattuali relativi alla mensilità di dicembre 2017, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso come risultanti dagli atti acquisiti e trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi, nonché per la violazione di cui agli articoli 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 16/02/2018, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2017, nonché per il permanere, alla data del 16/02/2018, del mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di settembre e ottobre 2017, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 6 da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 61/TFN-SD del 18 Aprile 2018 (motivazioni) -
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.S. Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. Società SS Akragas Città Dei Templi Srl), SOCIETÀ SS AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI SRL - (nota n. 9265/999 pf 17-18 GP/GC/blp del 27.3.2018).
Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 4, per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 16/02/2018, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2017, nonché per il permanere alla data del 16/02/2018 del mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di settembre e ottobre 2017, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 4 da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 61/TFN-SD del 18 Aprile 2018 (motivazioni) -
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: US AREZZO SRL - (nota n.9577/1001 pf 17-18 GP/GC/blp del 4.4.2018). DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: US AREZZO SRL - (nota n.9576/1000 pf 17-18 GP/GC/blp del 4.4.2018).
Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 6 in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva in corso, oltre all’ammenda di € 1.000,00 a titolo di recidiva (attesa la condanna del sodalizio sportivo durante la stagione sportiva in corso per fatti della stessa natura ed è, quindi, applicabile il disposto di cui all’art. 21 CGS) a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal legale rappresentante all’epoca dei fatti, nonché ed in ogni caso per responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per non aver versato, entro il 16/02/2018, i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2017, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto versamento dei contributi Inps sopra indicati, nonché ed in ogni caso per responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il 16/02/2018, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2017 nonché per il permanere, alla data del 16/02/2018, del mancato pagamento degli emolumenti dovuti ad alcuni tesserati per la mensilità di ottobre 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. La Commissione riscontrava, altresì, alla data del 16/02/2018, il permanere dell’inadempimento in relazione agli emolumenti dovuti ad alcuni tesserati per la sola mensilità di ottobre 2017 (come segnalato con nota del 31 /01/2018 prot. N. 1274/2018). Ai sensi dell’art. 85, lett. C), par. IV) delle NOIF, infatti, le Società della Lega Italiana Calcio Professionistico devono documentare alla F.I.G.C. – Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del bimestre, l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati. Pertanto, trattandosi del terzo bimestre, la Società avrebbe dovuto effettuare pagamenti e comunicazioni relative entro e non oltre il 16 febbraio 2018.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 58/TFN-SD del 09 Aprile 2018 (motivazioni) -
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: T.A. (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. Società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL- (nota n. 7571/706 pf 17-18 GP/GC/blp del 19.2.2018).
Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 3, per la violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 16 dicembre 2017, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 2 da scontarsi nelcampionato in corso 2017/2018.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 54/TFN-SD del 27 Marzo 2018 (motivazioni) -
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.M. (Amministratore Delegato e legale rappresentante p.t. della Società Vicenza Calcio Spa), SOCIETÀ VICENZA CALCIO SPA - (nota n. 8038/704 pf 17-18 GP/GC/blp del 5.3.18).
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.M. (Amministratore Delegato e legale rappresentante p.t. della Società Vicenza Calcio Spa), SOCIETÀ VICENZA CALCIO SPA - (nota n. 8139/705 pf 17-18 GP/GC/blp del 5.3.18).
Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 4, per la violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto , entro il 16 dicembre 2017, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi, nonché per la violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il 16 dicembre 2017, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 4 da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 54/TFN-SD del 27 Marzo 2018 (motivazioni) -
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DELPROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.G. (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società Siracusa Calcio Srl), SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL - (nota n. 8129/708 pf 17-18 GP/GC/blp del 5.3.18).
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.G. (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società Siracusa Calcio Srl), SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL - (nota n. 8124/707 pf 17-18 GP/GC/blp del 5.3.18).
Massima: A seguito di patetggiamento il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 3, per la violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 16 dicembre 2017, gli emolumenti nonché i compensi contrattualizzati a titolo di indennità di trasferta dovuti a diversi tesserati, per le mensilità di settembre e ottobre 2017, nonché i premi contrattuali dovuti ad alcuni tesserati, per la mensilità di ottobre 2017 . In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi, nonché per la violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 16 dicembre 2017, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 4 da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 53/TFN-SD del 27 Marzo 2018 (motivazioni) -
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.S.Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. Società SS Akragas Città Dei Templi Srl), SOCIETÀ SS AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI SRL - (nota n. 7575/703 pf 17-18 GP/GC/blp del 19.2.2018 ).
Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 3 e giorni 15 a titolo di recidiva, per la violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 16 dicembre 2017, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 2 da scontarsi nel campionato in corso 2017/2018 oltre all’ammenda di € 500,00 per la recidiva.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 53/TFN-SD del 27 Marzo 2018 (motivazioni) -
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.M. (Presidente del CdA e legale rappresentante p.t. Società US Arezzo Srl), SOCIETÀ US AREZZO SRL- (nota n. 7578/701 pf 17-18 GP/GC/blp del 19.2.2018).
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MATTEONI MARCO (Presidente del CdA e legale rappresentante p.t. Società US Arezzo Srl), SOCIETÀ US AREZZO SRL- (nota n. 7587/702 pf 17-18 GP/GC/blp del 19.2.2018).
Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 5, per la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 16 dicembre 2017, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi, nonché per la violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il 16 dicembre 2017, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio, agosto settembre e ottobre 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 6 da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all’ammenda di € 1.000,00. Appare fondata, altresì, la contestazione mossa dalla Procura Federale in ordine alla recidiva, attesa la condanna del sodalizio sportivo durante la stagione sportiva in corso per fatti della stessa natura ed è, quindi, applicabile il disposto di cui all’art. 21 CGS.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 43/TFN-SD del 16 Febbraio 2018 (motivazioni) -
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R.P. (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Lupa Roma FC Srl) SOCIETÀ LUPA ROMA FC SRL - (nota n. 4934/222 pf 17-18 GP/AS/ac del 6.12.2017).
Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di giorni 60, per la violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS, in relazione al Comunicato Ufficiale n. 153 del 9/06/2017 della Lega Nazionale Dilettanti (Dipartimento Interregionale) e 43/A del 4/08/2017 della Segreteria Federale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 16/09/2017, la dichiarazione del legale rappresentante della Società attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti e dei contributi INPS, dovuti ai tesserati per le mensilità di giugno 2017, nonché delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di maggio e giugno 2017 e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 da scontarsi nella corrente stagione sportiva
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 39/TFN-SD del 08 Febbraio 2018 (motivazioni) -
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.S. (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Fidelis Andria 1928 Srl), SOCIETÀ SS FIDELIS ANDRIA 1928 SRL - (nota n. 5822/566 pf17- 18/GP/GC/blp del 9.1.2018).
Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 3 e giorni 15 per la recidiva, per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione all’art. 85, lettera c), paragrafo IV) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il termine del 16 ottobre 2017, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.so.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 2 da scontarsi nel campionato in corso 2017/2018 oltre all’ammenda di € 500,00 per la recidiva
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 39/TFN-SD del 08 Febbraio 2018 (motivazioni) -
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.M. (all’epoca dei fatti Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società US Arezzo Srl), SOCIETÀ US AREZZO SRL - (nota n. 5821/565 pf17-18/GP/GC/blp del 9.1.2018).
Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 3 e giorni 15 per la violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il 16 ottobre 2017, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio e agosto 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 2 oltre all’ammenda di € 500,00
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 35/TFN-SD del 23 Gennaio 2018 (motivazioni) -
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ MODENA FC SRL - (nota n. 3935/291 pf16-17 GP/GC/blp del 10.11.2017).
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI : C.A. (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della Società Modena FC Srl - (nota n. 4104/291BIS pf17-18 GP/GC/blp del 15.11.2017).
Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 6 per la violazione di cui agli artt. 1bis, comma 1 del CGS e 10, comma 3 CGS, in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 4 del CU 113/A del 3 febbraio 2017, come modificato dal CU 43/A del 4 agosto 2017, per non aver provveduto, entro il termine del 16.9.2017, al pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2017 e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti per la mensilità di giugno 2017, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Covisoc, entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. Viene disposto di non procedersi nei confronti della Società a seguito della revoca della affiliazione da parte della FIGC