Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 79/TFN del 23.12.2019

Impugnazione - Istanza: Deferimento del Procuratore Federale n. 7250/44 pf 19-20 GP/GM/sds del 4.12.2019 a carico del sig. L.C. e della società US Avellino 1912 Srl - Reg. Prot. 102/TFN-SD).

Massima: Prosciolto il direttore operativo della Società dalla contestata violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità (artt. 2 commi 1 e 2, 4 comma 1 CGS - FIGC), stante la frequentazione di sale ed agenzie di scommesse, dove era possibile effettuare giocate su tutti i campionati nazionali ed esteri. …Occorre evidenziare che la norma afferente il divieto di effettuare scommesse punisce  sia colui che scommette direttamente, sia colui che accetta la scommessa che abbia ad oggetto una o più gare della FIGC o della FIFA. È pertanto essenziale, ai fini della violazione e della conseguente sanzione, che vi sia la prova che l’incolpato, come soggetto qualificato dell’ordinamento federale, abbia effettivamente effettuato una o più scommesse. Tale prova, nel caso di specie, non sembra sussistere, ed anzi parrebbe addirittura essere esclusa nella parte motiva del deferimento, là dove viene dato  atto della  impossibilità di contestare al C.  l’effettuazione  di scommesse  in violazione dell’art. 24 CGS - FIGC. Come se ciò non fosse sufficiente ad escludere la sussistenza dell’illecito, contribuiscono a deporre a sfavore del deferimento tanto la (singolare) circostanza della dichiarazione resa in sede di audizione innanzi la Procura Federale dal denunciante B. di non aver mai prodotto e/o presentato l’esposto che gli veniva mostrato e che era quello dal quale avevano preso avvio le indagini, quanto la dichiarazione del titolare della agenzia Punto Snai ubicata in S.di Avellino, all’interno della quale era stato fotografato il C., a nome G. M., il quale, anch’egli escusso a sommarie informazioni, aveva affermato di non conoscere né la persona raffigurata nella foto, che gli veniva mostrata, nè altra persona a nome di .; il sig. …, vice presidente della Società, dal canto suo, aveva escluso che il C., al pari di ogni altra persona riconducibile alla Società, potesse o avesse potuto scommettere. In conclusione può essere affermato oltre ogni ragionevole dubbio che non sussiste da parte del … la violazione dei principi richiamati nel deferimento per il semplice fatto che il deferito sia stato ritratto una sola volta all’interno di un’agenzia di scommesse (all’atto di parlare con persona estranea all’odierno deferimento e non certo di scommettere) e senza che vi fossero prove piene e certe sulla abituale frequentazione del C. di sale - scommesse. Il deferimento è pertanto infondato.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV : DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 031/CFA DEL 25 Novembre 2019 C.U. 073CFA con riferimento al COM UFF 073/CFA del 06.02.2019

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 31 del 20.12.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ GSD CARDUCCI AVVERSO LA SANZIONI: INIBIZIONE PER ANNI 2 INFLITTA AL SIG. O.R. ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, E 7, COMMI 1 E 2, C.G.S.; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 7 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI FASCIA B DELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 500,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  NOTA  3131/579  PFI  17-18  MS/GR/PP  DEL 2.10.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD ALCIONE AVVERSO LA SANZIONI: INIBIZIONE PER ANNI 2 INFLITTA AL SIG. M.M., ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, E 7, COMMI 1 E 2, C.G.S.; INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA AL SIG. T.M.L.A., ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA  SOCIETÀ  RECLAMANTE PER  VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1  BIS, COMMA 1, E 7,  COMMI  1  E  2,  C.G.S.; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 7 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI FASCIA B DELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 500,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  NOTA  3131/579  PFI  17-18  MS/GR/PP  DEL 2.10.2018

Massima: Annullata, per mancanza di prove, la decisione del TFT che ha sanzionato i deferiti per violazione dell’art. 1-bis, comma 1 del C.G.S., nonché dell’art. 7, commi 1 e 2 stesso codice, i sodalizi venivano rinviati a giudizio anche a sensi dell’art. 4, comma 1, sempre del C.G.S.. perché durante l’ultima giornata del Campionato Giovanissimi B Provinciali, l’arbitro, avendo notato la mancata esultanza dei calciatori dell’Alcione in occasione della segnatura della rete che portava la loro squadra in vantaggio, riferiva tale circostanza nel suo rapporto, soggiungendo altresì talune esternazioni pronunciate da calciatori del .. e dal massaggiatore …. della stessa Alcione al termine dell’incontro….Il  Giudicante  non  può  mancare  di  rilevare  che  il  Tribunale  Federale,  dopo  una  serie  di  rilievi  concernenti  la mancata acquisizione di prove a carico delle parti deferite, cambiando improvvisamente registro, conclude per la responsabilità di quest’ultime, motivando il proprio convincimento in maniera soltanto apparente, senza individuare ed indicare alcun nesso di causalità fra condotta e sanzione. La dedotta carente situazione probatoria viene riscontrata anche da questa Corte, costretta a confermare che nella vicenda sottoposta alla sua cognizione resta esclusa convincente dimostrazione dell’intervenuta commissione di atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara per cui è processo, costituente il presupposto per la pronuncia di condanna. In effetti, unico elemento probatorio acquisito al giudizio è costituito dal rapporto arbitrale che, come correttamente denunciano gli appellanti, isolatamente considerato non può costituire la prova dell’illecito: le circostanze di fatto refertate, invero, avrebbero necessitato, a fini di una pronuncia di condanna, di venir accertate e confermate tramite puntuali indagini della Procura Federale, assumendo di conseguenza la dignità di prova. Nella fattispecie tale indispensabile indagine è del tutto mancata: al di là di non rilevanti acquisizioni, la Corte è costretta a condividere quanto affermano i primi giudici secondo i quali: “gli inquirenti non procedevano ad ulteriori approfondimenti atti ad individuare le responsabilità circa i fatti gravi segnalati dall’arbitro della gara nel proprio rapporto arbitrale”. Nel dettaglio, l’attività inquirente svolta, avendo omesso di sentire i protagonisti della vicenda ed in particolare lo stesso arbitro ed i calciatori, ha mancato di individuare, necessariamente indicandoli nominativamente, gli autori dell’illecito: non è pertanto consentito affermare che lo stesso possa essersi consumato senza conoscere nemmeno uno dei protagonisti che lo avrebbero posto in essere. Conclusivamente l’incompleta indagine svolta non raggiunge alcun accertamento determinando l’accoglimento dell’appello. La statuizione di condanna resa in prime cure discende dalla circostanza che, secondo il Tribunale Federale, le persone fisiche deferite non avrebbero “tenuto un comportamento improntato ai principi di correttezza e probità”, adottando “una gestione non cristallina delle due Società”: tali assunti restano peraltro mere ed apodittiche affermazioni prive come sono di adeguata individuazione delle concrete condotte negativamente valutate.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 23/CFA del 27/09/2019 motivi rif COM. UFF. 009 SEZ. UNITE del 17.07.2019

Decisione Impugnata: Delibera  del  Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte V.A. - Com. Uff. n. 79 del 20.6.2019

Impugnazione Istanza: RECLAMO DEL SIG. M.D. (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ SANTOSTEFANESE) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE  FEDERALE  NOTA  11198/11  PFI  18-19  MS/GR/PP  DELL’8.4.2019

Impugnazione Istanza: RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD ALFIERI ASTI AVVERSO LE SANZIONI: RETROCESSIONE  ALL’ULTIMO  POSTO  DELLA  CLASSIFICA  PER  LA  STAGIONE  SPORTIVA  2018/19 CON PASSAGGIO A CATEGORIA INFERIORE (UNDER 19 PROVINCIALE); AMMNEDA DI € 1.000,00; INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL  PROCURATORE  FEDERALE  NOTA  11198/11  PFI  18-19  MS/GR/PP  DELL’8.4.2019

Massima: Confermata la decisione del TFT che ha sanzionato il dirigente per la violazione  con l’inibizione per anni 4 per violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 7, commi 1 e 2 C.G.S., nonché alla società ASD Alfieri Asti le sanzioni della retrocessione all’ultimo posto della classifica per la stagione sportiva 2018/19, con passaggio alla categoria inferiore (under 19 provinciale) e dell’ammenda di € 1.000,00 per la violazione delle norme disciplinari predette, per avere, in concorso con altri, posto in essere un accordo diretto all’alterazione, poi effettivamente attuata, dello svolgimento e del risultato della gara Santostefanese - Alfieri Asti, valevole per il Campionato Juniores Regionale, disputata il 21.4.2018, sanzionando per tali fatti, oltre alla Santostefanese per responsabilità oggettiva, anche la ASD Alfieri Asti a titolo di responsabilità diretta.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 4/TFN del 13.9.2019

Impugnazione - Istanza: Deferimento della Procura Federale n. 1941/1136 pf18-19 GP/GT/ag del 7.8.2019 a carico di M.G. e Piacenza Calcio 1919 Srl - Reg. Prot. 34/TFN)

Massima: Giorni 20 di squalifica al calciatore  per la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del previgente CGS, per avere, prima della gara Entella – Lucchese del 26/03/19, disatteso l’obbligo di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, comunicando con il calciatore della Lucchese, …, attraverso un messaggio vocale dal seguente tenore letterale: “Sono di una nullità bastarda! Domani dovete fargli la guerra, porco due. Vi do premi io per giocare, zio cane! Vi pago io se vincete!” allo scopo di trarre un vantaggio per il Piacenza, in particolare offrendo una somma di denaro affinché la Lucchese conseguisse la vittoria contro l’Entella, diretta concorrente del Piacenza per la vittoria del Campionato, nel tentativo di favorire in classifica la sua società. Prosciolta la società..Il Collegio, ritiene che la condotta del M., sebbene non diretta né idonea ad alterare lo svolgimento o il risultato della gara ovvero ad assicurare un vantaggio in classifica alla squadra di appartenenza (è la stessa Procura Federale, d’altro canto, a non contestare al giocatore l’illecito sportivo) sia comunque da considerare inopportuna da parte di un giocatore professionista alla vigila di una partita di palmare importanza al fine di decidere i primi posti della classifica del campionato di competenza. I principi sanciti dall’art. 1 bis impongono a ciascun tesserato di mantenere un comportamento informato a lealtà, correttezza e probità nell’ambito di ciascun rapporto riferibile all’attività sportiva, tanto deve valere con ancora maggior rigore nei confronti di chi milita nei campionati professionistici..Per quanto concerne la società Piacenza Calcio 1919 Srl, il Collegio non ravvisa la sussistenza nel caso in esame di quegli elementi anche minimi di riconducibilità oggettiva nella sfera dell’ente necessari per giungere ad una affermazione di responsabilità seppure obiettiva. I riscontri probatori in atti consentono di affermare con certezza che il M. ha agito al di fuori del contesto del centro sportivo della società, in maniera autonoma e con iniziativa personale, che la società non è stata informata né prima né dopo del contatto intervenuto con il …, giocatore della Lucchese, che, pertanto, il M. non ha agito nell’interesse della società Piacenza Calcio 1919 Srl e che la stessa non ha tratto alcun vantaggio dalla condotta medesima. Se, invero, all’epoca dei fatti ancora non era in vigore la scriminante, attenuante introdotta all’art. 7 del riformato Codice di Giustizia Sportiva al chiaro fine di mitigare gli effetti distorsivi di una applicazione rigida ed acritica delle disposizioni in tema di responsabilità oggettiva dell’ente attraverso l’introduzione di quel giudizio strettamente normativo sulla idoneità astratta e concreta del modello organizzativo adottato (cass. pen. sez. V, 18/12/2013, n. 4677), appare  altresì necessario escludere l’operatività del previgente art. 4, comma 2 CGS in assenza di qualsivoglia profilo di riconducibilità, rimproverabilità dei fatti oggetto di deferimento alla società medesima.Ad avviso del Collegio, infatti, la totale comprovata estraneità dell’ente rispetto alla condotta inadeguata tenuta dal giocatore anche logisticamente al di fuori del centro sportivo di competenza, la predisposizione tempestiva e risalente di un modello di organizzazione, gestione e controllo e di un codice etico ex d.lgs n. 231/2001 e, quindi, l’attività preventiva che il Piacenza Calcio ha complessivamente posto in essere, finiscono con il coinvolgere lo stesso nesso eziologico la cui sussistenza è imprescindibile anche per gli addebiti di natura oggettiva, ponendosi la condotta dell’agente del tutto al di fuori della sfera di signoria dell’ente.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Seconda:  Decisione n. 73/2019 del 11 settembre 2019

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d'Appello FIGC – III Sezione – presidente il Prof. Pierluigi Ronzani, di cui al C.U. n. 006/CFA del 31 luglio 2018 (quanto al dispositivo) e di cui al C.U. n. 069/CFA del 30 gennaio 2019 (quanto alle motivazioni), assunta nella riunione del 31 luglio 2018 e pubblicata in data 30 gennaio 2019, con la quale è stato solo parzialmente accolto il gravame dell’odierno ricorrente avverso la decisione di primo grado del Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare, pubblicata sul C.U. n. 72/TFN-SD del 19 giugno 2018, che aveva, tra l’altro, dichiarato il predetto tesserato qui ricorrente responsabile della violazione dell’art. 1-bis, comma 1, del C.G.S. FIGC e dell’art. 7, commi 1, 2, 6 e 7, dello stesso codice, per l’effetto sanzionandolo con la squalifica per cinque anni e con la preclusione alla permanenza nei ranghi federali, oltre all’ulteriore squalifica per sei mesi e all’ammenda di Euro 70.000,00; sanzioni, queste irrogate in primo grado, che sono state poi rideterminate in riduzione in appello nella complessiva squalifica per quattro anni e nella pena pecuniaria di Euro 30.000,00; il tutto in relazione al deferimento concernente le gare Castiglionese-Sestese del 26 marzo 2017, Nuova Chiusi-Foiano del 23 aprile 2017 e Sestese-Zenith Audax del 30 aprile 2017, tutte relative al Campionato Regionale Dilettanti di Eccellenza, Regione Toscana, anno 2016/2017, Girone B.

Parti: E. G./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Confermata la decisione della CFA che ha sanzionato con quattro anni di squalifica ed Euro 30.000,00 di ammenda l’allenatore per la riscontrata violazione degli articoli 1-bis, comma 1, e 7, commi 1, 2, 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC che puniscono, il primo, la condotta sleale e antisportiva e, il secondo, il compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una competizione sportiva, altresì assoggettando alla medesima sanzione il tesserato che, essendo comunque a conoscenza di detti atti, omette di farne denunzia alla Procura Federale.….occorre evidenziare che la condanna qui gravata trova piena giustificazione in considerazione del fatto che il G. risulta ex actis aver schierato una formazione diversa dalla migliore (non già, come la sua difesa vorrebbe asserire, per infortuni o diffide di alcuni giocatori, o per altre ragioni che, astrattamente, ove non giustificabili avrebbero effettivamente potuto essere sanzionate esclusivamente ai sensi del cit. art. 1-bis, comma 1, ma non già ex art. 7 cit.) in pedissequa esecuzione di quanto da lui stesso preventivamente concordato telefonicamente con il proprio presidente G.. Non rilevano le ragioni per cui quest’ultimo abbia inteso dare istruzioni al G. di perdere la partita ragioni che solo eventualmente potrebbero correlarsi a ulteriori intese con lo staff tecnico o dirigenziale della squadra avversaria; ma che potrebbero alternativamente correlarsi a qualunque altra finalità: epperò del G.,  non del G. - giacché ciò che unicamente rileva, e che pienamente fonda la corretta applicazione della sanzione ex art. 7 cit., è la circostanza che il G. risulta aver schierato una formazione rimaneggiata su indicazione del G.e allo specifico fine di favorire la squadra avversaria, vale a dire per realizzare (non un più o meno scorretto abbassamento della tensione agonistica, che spesso si verifica rispetto a una gara insignificante per la classifica, bensì) lo scopo di favorire quell’avversario. Siffatta finalità emerge con assoluta certezza dalle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche delle conversazioni svoltesi tra il G. e il suo presidente G. prima della gara, in esecuzione delle cui istruzioni l’allenatore ha deliberatamente mandato in campo una formazione votata a perdere la gara. Nel motivare la condanna inflitta, la sentenza qui gravata si è correttamente richiamata, mediante adeguata relatio, a quelle intercettazioni (è, in proposito, pertinente e sufficiente il richiamo alla necessità di rispettare gli accordi presi, evidentemente con terzi e a prescindere da chi essi siano; nonché la condivisa volontà di perseguire uno scambio di favori, quand’anche futuro); sicché - restando esclusa ogni valutazione di merito di questo Collegio - la decisione gravata merita in questa sede integrale conferma.

Massima:...Ritiene in proposito questo Collegio che indubbiamente la responsabilità per omessa denuncia (art. 7, comma 7, cit.) abbia carattere soggettivo, e dunque non possa ascriversi in via automatica a un tesserato per mero effetto della qualifica rivestita all’interno della società sportiva, e ciò va affermato anche con specifico riferimento all’allenatore (che pure è il soggetto che, dovendo compiere le scelte tecniche, è normalmente quello che più d’ogni altro deve esser messo a parte di eventuali combine che riguardino la sua squadra). È certamente vero, dunque, che non basta essere l’allenatore di una squadra per incorrere in siffatta responsabilità allorché altri (per esempio il presidente) pongano in essere accordi volti ad alterare il risultato di una partita. Nondimeno, sul piano probatorio-presuntivo (ossia ai fini del raggiungimento di una prova presuntiva della consapevolezza dell’altrui volontà di alterare il risultato di una gara: non potendosi pretermettere di considerare che, per definizione, tutti gli stati soggettivi, in quanto interni alla sfera psichica del soggetto, possono provarsi nel processo esclusivamente mediante presunzioni) è altrettanto vero che l’essere l’allenatore di una squadra costituisce uno dei fatti che, ove in concordanza con altri fatti parimenti gravi e precisi, può concorrere a integrare la prova della necessaria consapevolezza dell’esistenza del fatto altrui che si è tenuti a denunziare alla Procura Federale (ex art. 7, comma 7, cit.). In proposito la Corte Federale è pervenuta all’affermazione di responsabilità dell’odierno ricorrente non già unicamente perché egli fosse l’allenatore di una delle due squadre coinvolte, bensì per aver ritenuto - tramite la consueta relatio agli atti pervenuti dal giudice penale e in particolare alle intercettazioni acquisite - che il G. fosse stato informato dal presidente G.del suo tentativo di avvicinare la dirigenza della squadra avversaria.

Massima: Parimenti, la liceità dell’eventuale scelta tecnica di “salvaguardare i calciatori diffidati e quelli fisicamente non al meglio, in vista del fondamentale spareggio play out che li attendeva al termine della regular season”, non consente - alla stregua di una corretta valutazione globale del materiale istruttorio acquisito, così come è stata operata dalla Corte Federale di merito - di pretermettere la considerazione in termini di illeceità della complessiva condotta serbata dal G. quand’anche vi sia stato indotto dal proprio presidente (si afferma essersi trattato di “una autentica imposizione al G. al proprio trainer”), partecipando e concorrendo, dunque, con il G. negli illeciti ascrittigli: concorso che evidentemente si configura a carico di tutti i soggetti che vi hanno preso parte, a prescindere da chi abbia indotto, o costretto, l’altro a parteciparvi, appunto in quanto l’ordinamento sportivo pone a carico di chi vi fosse stato “costretto” l’obbligo di dissociarsi attivamente denunziando i fatti senza ritardo alla Procura Federale.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N.22/CFA del 30/08/2019 motivi CON RIFERIMENTO al Comunicato n° 17/CFA del  06/08/2019

Decisione Impugnata: Delibera  del  Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 10/TFN del 23.7.2019

Impugnazione Istanza: RECLAMO DEL SIG. D.A.S.D.  (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ ASD TROINA) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE  FEDERALE  NOTA  208/644  PFI  18-19  MS/CS/CF  DEL  3.7.2019

Impugnazione Istanza: RECLAMO DELLA SOCIETÀ ASD TROINA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 208/644 PFI 18-19 MS/CS/CF DEL 3.7.2019

Massima: Confermata la decisione del TFN che ha sanzionato il Dirigente, per la violazione dell’art.1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 7, commi 1 e 2 (illecito sportivo e obbligo di denuncia), del Codice di Giustizia Sportiva, per aver in data 18/12/2018 posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara A.S.D. Canicattì – Città di S. Agata che si sarebbe disputata il 19/12/2018 e valevole per la Coppa Italia di Eccellenza organizzata dalla L.N.D.-C.R. Sicilia nel corso di un incontro svoltosi presso un bar in Catania con l’A.E. Sig. P. arbitro designato per la gara oggetto del tentativo di illecito; la società ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., quale responsabilità oggettiva per le violazioni addebitate al proprio dirigente. Ha evidenziato il Tribunale che (testualmente) “Sul punto il Collegio di Garanzia ha, infatti, sottolineato che … ”l’illecito sportivo si configura come un illecito di attentato per cui il bene giuridico tutelato –il leale e corretto svolgimento di una competizione sportiva- riceve una protezione rafforzata che si attiva nel momento in cui sia iniziata la condotta potenzialmente lesiva, non  occorrendo l’’effettivo verificarsi di un determinato evento dannoso. Procedendo ad un parallelismo tra istituti di branche del diritto diverse –annota il suddetto Collegio- si può ragionevolmente affermare che la fattispecie considerata equivale a quella che il diritto penale ricomprende nei reati di pericolo. In questo caso, infatti, la soglia di punibilità arretra al compimento di un’attività idonea ad alterare il naturale svolgimento di una competizione” (così, Collegio di Garanzia CONI, 19 Dicembre  2017, n.93)”….In tema di standard probatorio, il Tribunale richiama il consolidato e condiviso orientamento della giurisprudenza sportiva, secondo cui per dichiarare la responsabilità di un soggetto incolpato di una violazione disciplinare non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito e né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, basata su indizi che siano superiori alla semplice valutazione della probabilità (cfr. Collegio di Garanzia CONI, SS. UU., 4.08.2016, n.37).

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 14/FTN del 06 Agosto 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.C. (all’epoca dei fatti Presidente onorario e socio dotato di poteri di firma della società Potenza Calcio Srl,     nonché componente del Consiglio Direttivo della Lega Pro), SOCIETÀ POTENZA CALCIO SRL -     (nota n. 680/1064 pf 18-19 GP/GT/blp del 12.7.2019).

Massima: Il presidente onorario e socio dotato di poteri di firma della società, nonché componente del Consiglio direttivo della Lega Pro è sanzionato con inibizione di mesi 3 e ammenda di € 5.000,00  per la: a) violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, contrariamente ai principi di lealtà, correttezza e probità, contattato telefonicamente il Presidente della Lega Pro Francesco G.dopo la gara Trapani-Potenza di Coppa Italia Lega Pro del 28 febbraio 2019, per segnalargli presunti torti arbitrali subiti in quella gara e in altre della medesima stagione, affermando di essere in possesso di una registrazione audio fatta da un suo amico, nella quale un “direttore di gara” avrebbe detto “dobbiamo farla pagare al Potenza” e avere poi negato tale circostanza in sede di audizione davanti alla  Procura Federale in data 16 maggio 2019, affermando di non avere mai avuto una registrazione di tale tenore e di non averne mai parlato al Presidente della Lega Pro; suscitando, con tale comportamento, un comprensibile quanto ingiustificato allarme in capo al presidente della Lega Pro e inducendo quest’ultimo a denunciare il contenuto di tale conversazione ai competenti organi federali. Per mancanza di prove non è sanzionato per la b) violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, perché, essendo venuto a conoscenza di attività poste in essere da soggetti, allo stato non identificati (tra i quali anche un arbitro) dirette ad alterare i risultati di gare del Potenza  Calcio  nella  stagione sportiva 2018-2019, così come comunicato al Presidente della Lega Pro nei termini di cui alla precedente lettera a), non adempiva all’obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC. La società è sanzionata con l’ammenda di € 5.000,00….di contro il Presidente …, anch’egli audito in corso di indagini, negava di aver riferito al … di avere la registrazione sopra indicata, anzi negava del tutto di esserne in possesso. La contestata violazione dell’art. 7, comma 7 del CGS svolta nei confronti del … per essere venuto meno all’obbligo di denuncia di un presunto illecito risulta priva di riscontri probatori ed oggettivi. Le affermazioni del Presidente … di cui al verbale di audizione del 21/5/2019  circa  la  presenza  di  “una  registrazione  audio  nella  quale  un  direttore  di  gara avrebbe detto: dobbiamo farla pagare al Potenza”, non sono riscontrabili ne confermate da soggetti terzi e sono state negate dal….Peraltro, la giurisprudenza della Corte Federale di appello ha chiarito che affinché possa dirsi integrata l’ipotesi dell’omessa denuncia, è necessario l’esistenza di una percezione effettiva e reale del compimento di atti illeciti da parte di altri soggetti  appartenenti  al  contesto sportivo di riferimento. Al contrario, non è sufficiente, al fine di affermarne la responsabilità un semplice sospetto ovvero un mero presentimento. In altri termini per integrare gli estremi della violazione dell’obbligo di denuncia, l’incolpato deve non solo aver compreso la portata degli atti costituenti l’illecito, ma anche averne colto la loro antigiuridicità ed il  relativo disvalore sportivo. Applicando tali principi al caso di specie, avendo il … smentito di aver mai posseduto, né ascoltato la registrazione contestata, e mancando un riscontro oggettivo al riguardo, deve ritenersi che il Presidente onorario del Potenza Calcio Srl vada prosciolto della contestazione di violazione dell’art. 7, comma 7 CGS. Per contro risultano provate, per stessa ammissione del .. rese in sede di audizione, le affermazioni di “essere stati perseguitati dalla classe arbitrale visti gli innumerevoli episodi sfavorevoli subiti nel corso di questa stagione sportiva”. Tali dichiarazioni integrano gli estremi della violazione dell’art. 1 bis,  comma  1  del  CGS  per essere contrarie ai principi di lealtà, correttezza e probità.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 10/FTN del 23 Luglio 2019 con riferimento al C.U. n. 9/FTN del 18 Luglio 2019 (dispositivo)

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.A.S.D. (all’epoca dei fatti Dirigente della ASD Troina), SOCIETÀ ASD TROINA - (nota n. 208/644 pf18-19 MS/CS/cf del 3.7.2019).

Massima: Il Dirigente è sanzionato con l’inibizione di mesi 4 per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 7, commi 1 e 2 (Illecito sportivo ed obbligo di denuncia), del Codice di Giustizia Sportiva FIGC vigente all’epoca dei fatti, per aver in data 18/12/2018 posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara ASD Canicattì – Citta di S. Agata che si sarebbe disputata il 19/12/2018 e valevole per la Coppa Italia di Eccellenza organizzata dalla L.N.D. – C.R. Sicilia nel corso di un incontro svoltosi presso un bar in Catania con l’A.E. Sig. … arbitro designato per la gara oggetto del tentativo di illecito. La società è sanzionata con l’ammenda di € 1.000,00…Va necessariamente premesso che, nei procedimenti per illecito sportivo, la giurisprudenza sportiva ha più evidenziato che l’illecito sportivo sussiste anche nel caso in cui lo svolgimento o il risultato di  una competizione non siano,  poi, stati effettivamente alterati  e, quindi, non si sia giunti quindi al risultato “combinato”, essendo sanzionato, fra l’altro, anche il mero tentativo. Sul punto il Collegio di Garanzia ha, infatti, sottolineato che “l’art. 7, comma 1, CGS FICG. Infatti, come  in  precedenza  preannunciato,  l’illecito  sportivo  si  configura  come  un  illecito  di  attentato per cui il bene giuridico tutelato - il leale e corretto svolgimento di una competizione sportiva - riceve una protezione rafforzata che si attiva nel momento in cui sia iniziata la condotta potenzialmente lesiva, non occorrendo l’effettivo verificarsi di un determinato evento dannoso. Procedendo ad un parallelismo tra istituti di branche del diritto diverse si può ragionevolmente affermare che la fattispecie considerata equivale a quella che il diritto penale ricomprende nei reati di pericolo. In questo caso, infatti, la soglia di punibilità arretra al compimento di un’attività idonea ad alterare il naturale svolgimento di una competizione.” (Collegio di Garanzia CONI, 19 dicembre 2017, n. 93). Nel caso di specie la semplice circostanza che ha portato l’AIA a modificare la designazione arbitrale in questione, a seguito della denuncia del … dimostra inequivocabilmente che gli atti posti in essere sono stati idonei a ledere potenzialmente il regolare svolgimento della competizione sportiva. Nel merito, poi, occorre evidenziare che, in tali casi, proprio perché il procedimento si basa sul doveroso adempimento dell’obbligo di denuncia, sussistente in capo al tesserato (nel caso di specie il ..), il riscontro delle dichiarazioni rese dal dichiarante devono essere valutate secondo un grado di ragionevole certezza dei fatti denunciati, secondo anche la valutazione di indizi gravi, precisi e concordanti posti a base delle dichiarazioni effettuate. Nei casi di illecito sportivo, poi, il Supremo organo di giustizia sportiva ha posto in evidenza che “È consolidato e condivisibile orientamento anche di questo Collegio che lo standard probatorio nel procedimento disciplinare sportivo non deve spingersi sino alla certezza assoluta della commissione dell’illecito (giacché in molti casi tale criterio vanificherebbe del tutto la possibilità di perseguire illeciti disciplinari, come nel caso che ci occupa), ma neppure sino al superamento del ragionevole dubbio, come è invece nell’ordinamento penale. Il grado di prova sportiva sufficiente per ritenere sussistente una violazione deve essere certo superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (tra le molte, cfr. Collegio di Garanzia, Sez. Un., dec. n. 6 del 2016)” (collegio di Garanzia CONI, Sez. Un., 4 Agosto 2016, n.37). Dall’esame degli atti di indagine il Collegio ritiene, infatti, che, la dinamica degli eventi, così come denunciata e così come confermata dal Presidente della sezione catanese dell’AIA sia idonea a corroborare le ipotesi accusatorie formulate dalla Procura Federale. L’immediata segnalazione dei fatti effettuata dal … e delle conseguenti azioni cautelative intraprese dal Presidente del CRA Sicilia a seguito dell’incontro con il …. è certamente sintomatica della gravità dei fatti come percepiti dallo stesso …; la stessa circostanza che lo stesso fosse ignaro della designazione arbitrale appare affermazione credibile alla luce di quanto dichiarato dallo stesso presidente della Sezione AIA in relazione alla mancata accettazione della designazione da parte del … al momento dell’incontro. Di contro, appare del tutto anomala la circostanza che il …, pur dovendo formulare al … una proposta di lavoro, si sia qualificato inizialmente quale Direttore del Troina e ciò a maggior ragione dal momento che lo stesso ha affermato di non essere a conoscenza della circostanza che il … svolgesse attività sportiva. Invero proprio il fatto che l’odierno deferito ha dichiarato di aver conosciuto il … non in circostanze legate a manifestazioni sportive, in quanto incontrato solo una volta mesi prima presso un ristorante nei pressi del Teatro Massimo di Catania e di essersi qualificato, in quella circostanza, come Direttore del Troina e come imprenditore nel campo della ristorazione, oltre a non aver trovato riscontro fattuale, comunque non spiega il motivo per il quale l’odierno deferito, dovendo formulare una proposta di lavoro e non essendo a conoscenza del fatto che il … svolgesse attività in ambito sportivo, abbia ritenuto di presentarsi utilizzando il proprio ruolo all’interno dell’ordinamento sportivo piuttosto che quello – sicuramente più consono alla proposta di lavoro che avrebbe dovuto formulare - professionale, limitandosi, invece, successivamente, ad aggiungere genericamente, di “avere un ristorante”.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Seconda: Decisione n. 45/2019 del 21 giugno 2019

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d’Appello FIGC, Sezione terza, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 069/CFA (2018/2019) del 30 gennaio 2019, di cui al C.U. n. 069/CFA (2018/2019) del 30 gennaio 2019, con la quale la Corte, in parziale riforma della decisione del Tribunale Federale (comunicato ufficiale n. 72/TFN del 19 giugno 2018), ha rideterminato la sanzione inflitta nei confronti sia del sig. C. sia del sig. Z., nella misura di anni uno di inibizione ed Euro 15.000,00 di ammenda, per la violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS.

Parti: M. C./Federazione Italiana Giuoco Calcio T. Z./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Annullata senza rinvio la decisione della CFA con riferimento all’omessa denuncia di fatti integranti illecito sportivo ex art. 7 comma 7 CGS commessa da C e confermata quella nei confronti di Z….Del resto, pur essendo vero che in astratto l’illecito per omessa denuncia possa configurarsi anche laddove la notizia criminis sia stata appresa “de relato”, è pur sempre necessario che tale notizia abbia ad oggetto un fatto preciso, determinato, circostanziato. Nel caso di specie, dalle risultanze istruttorie accertate nei primi due gradi di giudizio non vi è la prova che il sig. C. abbia effettivamente raccolto una notizia criminis, o comunque che l’abbia raccolta come fatto, preciso e determinato. Al contrario, dalle richiamate deposizioni dei sigg.ri Z.e C., poste a fondamento della condanna di quest’ultimo in primo grado e richiamate “per relationem” dal giudice d’appello, risulta che il secondo abbia ascoltato e raccolto mere supposizioni del sig. Z., il quale afferma, in quella sede, di aver interrotto sul nascere la proposta del Presidente della società Sestese Calcio SSD ARL. In altri termini, nel dialogo intercorso tra il sig. C. e il sig. Z., quest’ultimo ha riferito di aver impedito al Presidente della società Sestese Calcio SSD ARL di avanzare qualsiasi offerta che potesse integrare un illecito sportivo. Il sig. C., dunque, non ha appreso che la proposta fosse stata effettivamente formulata, ma solo di quella che era stata una impressione soggettiva del sig. Z., secondo cui, se quest’ultimo non avesse subito confermato l’interesse della propria squadra alla qualificazione ai  play-off, il Presidente della società Sestese Calcio SSD ARL avrebbe probabilmente fatto seguire a quella prima domanda (“siete interessati ai play-off”?) una offerta illecita. Ma colui che raccoglie una mera suggestione, non seguita dalla rappresentazione di un evento storicamente accaduto, non può essere tenuto a denunciare un illecito, che appunto, almeno nella sua prospettiva, non si è mai realizzato. È evidente allora che la motivazione posta a fondamento della condanna del sig. C. è carente, contraddittoria, e impone l’accoglimento del secondo motivo di ricorso di tale ricorrente, senza necessità di alcun ulteriore indagine nel merito della controversia.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 68/FTN del 17 Giugno 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: T.A. (calciatore tesserato per la società ASD Vastese Calcio 1902 s.s. 15-16, per la società ASD Cupello Calcio s.s. 16-17 e per la società Lanciano Calcio 1920 s.s. 17-18), T.F. (calciatore tesserato per la società ASD Guastameroli 1973 nella stagione sportiva in corso e per la società San Vito 83 L.D.N. nelle due precedenti stagioni sportive), SOCIETÀ ASD VASTESE CALCIO 1902, ASD CUPELLO CALCIO, ASD GUASTAMEROLI 1973, SAN VITO 83 LDN - (nota n. 11511/249 pf18-19 GP/GM/sds del 12.4.2019).

Massima: Il calciatore tesserato per le Società ASD Vastese Calcio 1902 ss 2015/2016, ASD Cupello Calcio ss 2016/2017 e Lanciano Calcio 1920 ss 2017/2018 ed il calciatore tesserato per la Società Guastameroli 1973 ss in corso e per la Società San Vito 83 LDN nelle due ss precedenti, sono sanzionati il primo con anni 3 di squalifica ed il secondo con anni 4 di squalifica  per la violazione degli artt. 1bis comma 1 e 6 comma 2 CGS - FIGC, con la seguente motivazione: per essere gli stessi, nonostante la loro posizione di calciatori tesserati per società affiliate alla FIGC, socio …., socio ed amministratore … di una società a responsabilità limitata, titolare di due agenzie per la raccolta di scommesse su circuito non autorizzato dalla Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), aventi ad oggetto il risultato di incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC e, pertanto, per avere gli stessi accettato scommesse per interposta persona presso un soggetto non autorizzato a riceverle. A titolo di responsabilità oggettiva ne rispondono anche le società. Le società che hanno patteggiato sono sanzionate con l’ammenda di € € 334,00. La società che non ha patteggiato è sanzionata con l’ammenda di € 500,00

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 69CFA DEL  30/01/2019 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 006/CFA DEL 31 LUGLIO 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 72/TFN del 19.6.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL CALC. T.N. (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ POL. FIRENZE OVEST ASD) AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER ANNI 2 E DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL  PROCURATORE FEDERALE  - NOTA N. 10192/9 PF  17-18 GP/GT/AG DEL  16.4.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD GRASSINA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 10192/9 PF 17-18 GP/GT/AG DEL 16.4.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. Z.T.(ALL’EPOCA DEI  FATTI CO-PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ASD GRASSINA) AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 E DELL’AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMA 7 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 10192/9 PF 17-18 GP/GT/AG DEL 16.4.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. C.M.(ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ASD GRASSINA) AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 E DELL’AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMA 7 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 10192/9 PF 17-18 GP/GT/AG DEL 16.4.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. C.P. (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ POL. FIRENZE OVEST ASD) AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER ANNI 2 E MESI 6 E DELL’AMMENDA DI € 35.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 10192/9 PF 17-18 GP/GT/AG DEL 16.4.2018

 Impugnazione Istanza:  RICORSO DELLA SOCIETA’ POL. FIRENZE OVEST ASD AVVERSO LE SANZIONI DELLA RETROCESSIONE ALL’ULTIMO POSTO IN CLASSIFICA DEL CAMPIONATO S.S. 2017/18 E DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7, COMMA  2 E 4,  COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 10192/9 PF 17-18 GP/GT/AG DEL 16.4.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. G.E. (ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ SESTESE CALCIO SSD ARL) AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA NEI RANGHI FEDERALI OLTRE ALL’ULTERIORE SQUALIFICA DI MESI 6 E DELL’AMMENDA DI € 70.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1  BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1, 2, 6 E 7 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA 10192/9 PF 17-18 GP/GT/AG DEL 16.4.2018

Massima: Riformata in parte la decisione del TFN che ha sanzionato i deferiti per illecito sportivo ed omessa denuncia e per l’effetto ridotte le sanzioni Se, infatti, in relazione ad essa può dirsi effettivamente raggiunta la prova del compimento da parte del C., in concorso con il sig. F.G., all’epoca dei fatti Presidente della società Sestese Calcio SSD a r.l., di atti diretti in modo inequivoco alla realizzazione di un illecito sportivo, consistente nell’alterazione del risultato della predetta gara, altrettanto non può dirsi per il T., non potendosi dire sussistente un adeguato supporto probatorio atto a dimostrare al di là del ragionevole dubbio la di lui responsabilità in ordine al compimento di atti idonei a configurare il tentativo di combine contestatogli dalla Procura Federale. Anzi, il messaggio WhatsApp che il T. ha inviato il giorno successivo alla proposta di combine formulatagli dal G. sembra far propendere, contrariamente a quanto ritenuto sul punto dal TNF, proprio per una dissociazione del tesserato dalla condotta illecita posta in essere dal G. e dal C. Il T., di conseguenza, deve essere ritenuto responsabile della sola violazione dell’art. 7, comma 7, C.G.S,. per aver omesso di denunciare tempestivamente alla Procura Federale i fatti integranti l’illecito sportivo dei quali era venuto a conoscenza, e non di quella più grave contestatagli dell’art. 7, commi 1 e 2, C.G.S….Se, dunque, deve essere affermata e ribadita la piena responsabilità di tutti i deferiti reclamanti per le condotte loro contestate dalla Procura Federale, come accertata nel provvedimento impugnato - e con la sola eccezione, sopra illustrata, del T.. - reputa questa Corte che talune delle sanzioni inflitte dall’Organo di Giustizia Sportiva di primo grado appaiano, per ciò che concerne la loro misura, eccessivamente gravose ed in parte incongrue rispetto alla gravità ed all’entità delle condotte illecite ed antiregolamentari ascritte ai reclamanti. La Corte, quindi, anche in considerazione dell’ambito dilettantistico al quale appartengono le società ed i tesserati deferiti, con particolare riferimento alle sanzioni di natura pecuniaria, e tenuto conto della gravità e della rilevanza degli addebiti contestati, reputa maggiormente congrue e proporzionali, anche in rapporto le une alle altre, le sanzioni da infliggere ai reclamanti, come in dispositivo  rideterminate. Vanno poi rideterminate in sostanziale diminuzione, in ragione della diversa qualificazione della condotta ascrittagli, le sanzioni da irrogare al calciatore T., per il quale appaiono congrue quelle della squalifica per anni uno e dell’ammenda di € 5.000,00, e, conseguentemente, alla società Pol. Firenze Ovest ASD, che risponde dei fatti commessi dal medesimo T. a titolo di responsabilità oggettiva (oltre che per responsabilità diretta per quelli posti in essere dal C.), apparendo congrua quella della penalizzazione di punti 7 in classifica, da scontarsi nella Stagione Sportiva 2018/2019….Il caso di specie: In sintesi, l’Organo di Giustizia Sportiva di primo grado ha reputato provati gli addebiti della Procura Federale in ordine alla commissione da parte degli appellanti: (i) quanto al C. e al T., di atti diretti al compimento di un illecito sportivo, mediante alterazione del regolare svolgimento della gara Firenze Ovest - Aglianese del 5.3.2017, atti dei quali risponde a titolo di responsabilità diretta e oggettiva la società Pol. Firenze Ovest Asd; (ii) quanto al G.: a) di omessa denuncia alla Procura Federale della FIGC dell’accordo di alterazione del risultato della gara Castiglionese - Sestese del 26.3.2017 del quale era venuto a conoscenza; b) di violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, per aver preso contatti diretti allo scopo di far trarre alla propria società un vantaggio in classifica, in relazione alla gara Nuova Chiusi – Foiano del 23.4.2017; c) di atti diretti al compimento di un illecito sportivo, mediante alterazione del regolare svolgimento della gara Sestese – Zenith Audax del 30.4.2017, con l’aggravante dell’effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e del conseguimento del vantaggio in classifica; (iii) quanto al C. ed allo Z., di omessa denuncia alla Procura Federale della FIGC dei fatti integranti illecito sportivo riguardanti la gara Sestese – Grassina del 2.4.2017 dei quali erano venuti a conoscenza, omissione della quale risponde a titolo di responsabilità diretta la società Asd Grassina; infliggendo agli stessi le sanzioni:

al sig. N. T.(calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la società Pol. Firenze Ovest Asd) la sanzione della squalifica per anni 2 e dell’ammenda di € 10.000,00, per violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, C.G.S.;

alla Asd Grassina la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00, ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S.;

al sig. T. Z.i (all’epoca dei fatti co-presidente e legale rappresentante della Asd grassina) le sanzioni dell’inibizione per anni 1 e dell’ammenda di € 30.000,00, per violazione dell’art. 7, comma 7, C.G.S.;

al sig. M. C.(all’epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della società Asd Grassina) le sanzioni dell’inibizione per anni 1  e dell’ammenda di € 30.000,00, per violazione dell’art. 7, comma 7, C.G.S.

al sig. P. C. (all’epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della società Pol. Firenze Ovest Asd) le sanzioni dell’inibizione per anni 2 e mesi 6 e dell’ammenda di € 35.000,00 per violazione dell’art. 7, commi 1 e 2 C.G.S.;

alla società Pol. Firenze Ovest Asd le sanzioni della retrocessione all’ultimo posto in classifica del Campionato s.s. 2017/18 e dell’ammenda di € 2.000,00, per violazione degli artt. 7, comma 2 ed ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, C.G.S.;

al sig. E. G.(all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società Sestese Calcio Ssd a r.l.) la squalifica per anni 5 con preclusione alla permanenza nei ranghi federali, oltre all’ulteriore squalifica di mesi 6 e dell’ammenda di € 70.000,00, per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 7, commi 1, 2, 6 e 7 C.G.S.;

In parziale accoglimento dei restanti appelli, così ridetermina le sanzioni inflitte:

Calc. T. N., squalifica anni 1 ed € 5.000,00 di ammenda;

Sig. Z. T., ammenda € 15.000,00, conferma nel resto;

Sig. C. M., ammenda € 15.000,00, conferma nel resto;

Sig. C. P., ammenda € 20.000,00, conferma nel resto;

Pol. Firenze Ovest ASD, penalizzazione di punti 7 in classifica da scontarsi nella S.S. 2018/19, conferma nel resto;

Sig. G. E., squalifica anni 4 ed € 30.000,00 di ammenda.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 53CFA DEL  22/11/2018 (MOTIVI) Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 64/TFN del 26.4.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL CALC. C.B.H. (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ  US CITTÀ DI PALERMO SPA) AVVERSO LA SANZIONE DELLA  SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMI 1 E 5, 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE, 40 QUINQUES COMMA 5 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  NOTA  4737/1083  PF  16  17/GM/GP/MA  DEL  30.11.2017

Massima: Annullata la decisione del TFN che ha sanzionato il calciatore ritenendolo responsabile della violazione degli artt. 7 e 9 C.G.S…In relazione a tale pronuncia, il primo motivo dell’odierna impugnazione eccepisce che l’appellante … “non è stato deferito per la violazione degli artt. 7 commi 1, 2, 3, 4 (illecito sportivo) e 9 comma 1 (associazione finalizzata alla commissione di illeciti) del Codice di Giustizia Sportiva (di seguito CGS), ma unicamente per l’asserita violazione delle norme di cui agli art. 1 bis n. 1 e 5 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 10, comma 2 (diritti e doveri in materia di tesseramento) del C.G.S.”, evidenziando che la condanna era intervenuta in relazione a comportamenti riconducibili sotto i, non contestati, artt. 7 e 9 C.G.S..La censura appare fondata in virtù del divieto, condiviso da questa Corte con la già richiamata decisione 19.4.2018, Com. Uff. 106/CFA, di infliggere condanne in relazione a violazione diverse da quelle sulle quali è promossa l’accusa…..Ritiene, al riguardo, il Collegio, uniformandosi al convincimento già espresso in altra sede, che le violazioni delle norme disciplinanti il tesseramento di calciatori e dirigenti non integrino l’ipotesi dell’illecito sportivo, tanto che le pur numerose pronunce rese in proposito degli Organi della Giustizia sportiva mai hanno affacciato siffatta ipotesi….La contestata violazione dell’art. 10, comma 2, C.G.S., si manifesta non provata in quanto il calciatore … per ottenere il tesseramento, ha prodotto un passaporto italiano valido e non scaduto, sicchè a quel momento, come peraltro anche allo stato attuale, il reclamante era ed è a tutti gli effetti cittadino italiano. Quanto alle violazioni dell’art. 1bis n. 1 e dell’art. 3, 2° comma del medesimo Codice, basterà osservare, ai fini dell’accoglimento del ricorso, che l’odierno appellante, al pari degli altri calciatori deferiti ed oggetto della più volte richiamata pronuncia di questa Corte, non ha svolto alcuna attività truffaldina  onde  conseguire  la  cittadinanza  italiana,  limitandosi  a  richiedere  le  prestazioni  della ricordata agenzia di servizi …., così come riconosce l’ordinanza resa dal GIP presso il Tribunale di Nola che individua in via esclusiva, quali autori dell’attività illecita, il titolare della agenzia sig. …., nonché il funzionario del Comune di Brusciano, sig. …, rendendo il … non solo estraneo ai reati commessi da costoro, ma nemmeno provato alcun contatto o accordo con gli stessi.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 023 CFA DEL  20/08/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. 015 SEZ. UNITE DEL 9 AGOSTO 2018

Decisione Impugnata: Delibera  del  Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 9/TFN del 23.7.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL CALC. C.E.(ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ PARMA CALCIO 1913 SRL) AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA DI ANNI 2; AMMENDA DI € 20.000,00; INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE –  NOTA N. 169/1349  PF 17-18 GP/GT/AG DEL  5.7.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ PARMA CALCIO 1913 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 5 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA S.S. 2018/19 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7, COMMA 2 E 4, COMMA 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE –NOTA N. 169/1349 PF 17-18 GP/GT/AG DEL 5.7.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ US CITTA’ DI PALERMO SPA AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETÀ PARMA CALCIO 1913 SRL SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE –NOTA N. 169/1349 PF 17-18 GP/GT/AG DEL 5.7.2018

Massima: In riforma della decisione di primo grado il calciatore viene prosciolto dalla violazione dell’art.7, commi 1 e 2, del C.G.S., per avere, prima della gara SPEZIA/PARMA del 18/05/2018, valevole per il Campionato Professionistico di Serie B 2017/2018, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il risultato finale della gara suddetta, tentando di ottenere un minor impegno agonistico da parte dei calciatori della Spezia Calcio, Signori …. e …, per assicurare alla propria squadra un risultato favorevole all’incontro in questione, e, in particolare, inviando a tal fine a … in data 14/05/2018, a mezzo dell’ applicazione di messaggistica WhatsApp, i seguenti messaggi: ^Ei pippein non rompete il cazzein venerdì mi raccomando amico mio –tre faccette- ^Dillo anche a claudiein^ :^soprattutto col rapporto che avete con me^” e sanzionato con la squalifica sino al 31.12.2018 e l’ammenda di € 30.000,00 per effetto della derubricazione dell’illecito sportivo nella sola violazione dell’art.1, comma 1 CGS. Ne consegue che alla società sanzionata in primo grado con punti 5 di penalizzazione viene inflitta la sola ammenda di € 20.000,00…..Rileva considerare che il Tribunale Federale, dopo aver richiamato i precedenti della giurisprudenza sportiva in materia di illecito e, in particolare, la decisione della CAF (C.U. n.1/C del 14.7.2006), ove si legge che la violazione “…non fa cenno alla idoneità degli atti, in quanto si limita a richiedere che gli atti posti in essere siano diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara…”, giunge alla conclusione che (testualmente) “E’ di tutta evidenza, invero, che anche la sollecitazione e/o l’invito ad omettere interventi di gioco sulla propria persona, ove accolta, possa ritenersi idonea, quanto meno in termini di tentativo, ad alterare l’andamento e/o lo svolgimento della gara”. In primo luogo occorre integrare i riportati “inviti” e/o “sollecitazioni” con quanto il … ha precisato al riguardo ove, a ben vedere, non si chiedeva di omettere ogni intervento di gioco, ma solo quelli che avrebbero potuto generare infortuni/danni fisici, in vista dei previsti play off. Così integrato e rettificato l’invito, torna assai difficile poter ipotizzare che con esso si volesse alterare lo svolgimento della gara, considerato che l’invocata condotta non riguardava l’intera squadra, ma il solo …, il che circoscrive solo a costui il trattamento richiesto. Se il Tribunale ha ritenuto di validare la spiegazione fornita in tema dal …, in sede di audizione dell’8.06.2018, sarebbe stato necessario adottarla e valutarla nella sua interezza,  anche  perché  di quanto espunto non viene fornita motivazione alcuna. E’ di tutta evidenza come appaia di peso e valore ben diverso chiedere di omettere ogni intervento di gioco e chiedere, invece, di purgare gli interventi di quei gesti atletici che avrebbero potuto dar luogo a infortuni. Nel primo caso, si potrebbe individuare sullo sfondo l’intento di perseguire un evento voluto come mezzo necessario per raggiungere lo scopo finale di alterare il regolare svolgimento della gara; nel secondo caso, invece, come integrato e corretto, emerge palesemente un evento perseguito come scopo finale, appunto l’integrità fisica. Consegue che nella fattispecie in scrutinio difettano i necessari elementi costitutivi della contestata violazione dell’art.7 CGS, ivi compreso l’elemento psicologico del dolo specifico, e dovendosi escludere che vi siano stati, anche se solo in termini di tentativo, atti volti alla violazione del bene protetto e, cioè, la tutela della correttezza delle competizioni sportive anche nell’interesse della collettività. Il fatto, quindi, non costituisce illecito sportivo ex art. 7 CGS. Questa Corte, proprio sulla scorta delle considerazioni che precedono, ritiene necessario esaminare con attenzione e valutare il turbamento suscitato nei destinatari dei messaggi e negli altri soggetti interessati alla vicenda, per effetto e in conseguenza anche della modalità comunicativa scelta dal … la cui esperienza ventennale  come  giocatore avrebbe indurlo a considerare  con  somma attenzione l’iniziativa assunta e le conseguenze che essa avrebbe potuto produrre, come in effetti è poi avvenuto. La decisione impugnata va, quindi, riformata e, riqualificata la fattispecie in scrutinio sotto la specie della violazione dell’art.1, comma 1 CGS, per violazione dei principi di correttezza

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 018 CFA DEL  22/08/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 099/CFA (STAGIONE SPORTIVA 2017/2018)

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 33/TFN del 19.12.2017

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI: - W.T. (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELL’U.S. AVELLINO 1912 S.R.L.) PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, E 5 C.G.S.; - D.V.V. (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO DELL’U.S. AVELLINO 1912 S.R.L.) PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, E 5 C.G.S.; - C.G. (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CATANZARO CALCIO 2011 S.R.L.) PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, E 5 C.G.S.; - O.A.(ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO DEL CATANZARO CALCIO 2011 S.R.L.) PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, E 5 C.G.S.; - R.A. (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DEL CATANZARO CALCIO 2011 S.R.L.) PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, E 5 C.G.S.; - M.F. (ALL’EPOCA DEI FATTI SOGGETTO CHE SVOLGEVA, EX ART. 1BIS, COMMA 5 C.G.S., ATTIVITÀ ALL’INTERNO E/O NELL’INTERESSE DELLA SOCIETÀ CATANZARO CALCIO 2011 S.R.L. (SOCIO DI MINORANZA) E, COMUNQUE, RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE) PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMA 7 C.G.S.; - P.M. (ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO DEL CATANZARO CALCIO 2011 S.R.L.) PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMA 7 C.G.S.; E DELLE SOCIETÀ: - SOCIETÀ U.S. AVELLINO 1912 S.R.L. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA PER VIOLAZIONE EX ARTT. 7, COMMA 2 E 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.; - SOCIETÀ CATANZARO CALCIO 2011 S.R.L. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA PER VIOLAZIONE EX ARTT. 7, COMMA 2 E 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.; SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 4535/1250 PF 17/18 GP/GT/AG DEL 27.11.2017

Massima:…si richiama, seppur rapidamente, e nei limiti prima riferiti, il quadro normativo di riferimento in tema di illecito sportivo….Come noto, l’ordinamento federale vieta e punisce, all’art. 7 CGS, «Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica». La predetta norma prevede, poi, al comma 6, una fattispecie aggravata «in caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito». Come più volte evidenziato dalla giurisprudenza federale, se, in generale, il plesso normativo sopra richiamato mira a presidiare il leale e corretto svolgimento delle competizioni sportive, tentando di impedire che condotte, appunto, illecite e, comunque, antisportive alterino il bene giuridico protetto, in particolare, tre sono le ipotesi di illecito codificate: le stesse consistono «a) nel compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara; b) nel compimento di atti diretti ad alterare il risultato di una gara; c) nel compimento di atti diretti ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica. Tali ipotesi sono distinte, sia perché così sono prospettate nella norma, sia perché è concettualmente ammissibile l'assicurazione di un vantaggio in classifica che  prescinda  dall'alterazione  dello svolgimento o del risultato di una singola gara. Infatti, se di certo, la posizione in classifica di ciascuna squadra è la risultante aritmetica della somma dei punti conseguiti sul campo, è anche vero che la classifica nel suo complesso può essere influenzata da condizionamenti, che, a  prescindere  dal risultato delle singole gare, tuttavia finiscono per determinare il prevalere di una squadra rispetto alle altre» (CAF, 7 luglio 2006, C.U. n. 1/C del 14 luglio 2006. Il riferimento era all’art. 6 dell’allora vigente CGS). Consolidato, poi, l’orientamento interpretativo secondo cui le condotte finalizzate all’alterazione dello svolgimento e/o del risultato delle gare sono considerate illecito anche nel caso di mancato conseguimento del risultato “combinato”. Detto elemento, infatti, non assume rilievo alcuno ai fini dell’integrazione dell’illecito previsto e punito dagli artt. 7 e 4, comma 5, CGS, considerata l’anticipazione della rilevanza disciplinare anche riguardo ai meri atti finalizzati a conseguire gli effetti di cui trattasi. La frode sportiva, dunque, è illecito di attentato che «prescinde dal realizzarsi dell’evento cui l’atto è preordinato» (CAF, C.U. n. 10/C del 23 settembre 2004). In breve, l’ipotesi delineata dall’art. 7 CGS configura un illecito in ordine al quale non è necessario, ai fini dell’integrazione della fattispecie, che lo svolgimento od il risultato della gara siano effettivamente alterati, essendo sufficiente che siano state poste in essere attività dirette allo scopo. Si tratta, dunque, come rilevato dalla dottrina e come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di settore, di una fattispecie di illecito di pura condotta, a consumazione anticipata, che si realizza, appunto, anche con il semplice tentativo e, quindi, al momento della mera messa in opera di atti diretti ad alterare il fisiologico svolgimento della gara, od il suo risultato, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica (cfr., ex multis, CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 032/CGF del 2.9.2011). Infatti, il riferimento agli «atti diretti» contenuto nella norma conferisce all’illecito sportivo aleatorietà circa l’effettivo verificarsi dell’evento, così da assumere la struttura del cd. “reato di attentato” o a consumazione anticipata, appunto, in relazione al quale si prescinde dal conseguimento di un vantaggio  effettivo. Occorre, peraltro, tenere presente che laddove si ritenga in concreto insussistente la prova del concorso di un determinato soggetto nella commissione dell’illecito sportivo o il medesimo illecito sportivo non risulti dimostrato, la condotta del tesserato può rivestire rilievo ai sensi e per gli effetti della norma di cui all’art. 1 bis CGS, secondo cui «Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti  federali  e devono  comportarsi  secondo  i  principi di  lealtà,  correttezza  e probità  in  ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva». Precisa, il successivo comma 5: «Sono tenuti alla osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statutarie e federali anche i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale». Diversa e distinta fattispecie è quella di cui all’art. 7, comma 7, CGS che prevede il c.d. obbligo di denuncia. «I soggetti di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno l’obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC». In altri termini, se alcuno dei soggetti di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, CGS non pone in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, ma è a conoscenza («in qualunque modo») che altri abbiano adottato o stiano per adottare comportamenti volti al predetto fine ha l’obbligo di denunziare i fatti alla Procura federale e, in difetto, rimane soggetto alla suddetta sanzione, seppur non risponde dell’illecito sportivo a titolo principale. Ritiene questa CFA che una lettura attenta della norma conduce a ritenere che l’obbligo di denuncia di cui trattasi sorga non appena il tesserato venga a sapere che stia per essere (o sia stato già realizzato) un illecito sportivo. In tale prospettiva, la giurisprudenza federale ha sovente affermato che, ai fini dell’integrazione degli estremi della violazione di cui trattasi, è sufficiente «che i tesserati abbiano avuto rapporti con persone che anche solo “stiano per porre in essere” gli atti indicati al comma 1» (CAF, C.U. n. 10/C del 23 settembre 2004). La violazione di cui trattasi presuppone, comunque, «che un illecito sia stato consumato o sia in corso: cioè un illecito determinato o determinabile» (CAF, C.U. n 7/C del 9 settembre 2004). Resta implicito che altro presupposto imprescindibile è ovviamente l’effettiva conoscenza dell’illecito o del suo tentativo. Sotto tale profilo, occorre, peraltro, precisare che l’obbligo di denuncia trova causa non già «nella semplice percezione di un sospetto vago ed indeterminato sulla lealtà sportiva di un tesserato, occorrendo quanto meno il fumus di un comportamento  (“atti  diretti  ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica”) riconducibile alla fattispecie di illecito sportivo (già consumato od ancora in itinere: “siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti”), è anche incontestabile che la ratio e la lettera della norma sono chiare nell’escludere che colui che sia venuto a conoscenza di un sospetto concreto e determinato possa delibarne preventivamente la verosimiglianza ed apprezzare la correlativa necessità di farne denuncia con la massima sollecitudine alle competenti autorità federali» (CD c/o LNP, C.U. n. 198 del 9 giugno 1980). In definitiva, affinché possa dirsi integrata la fattispecie dell’omessa denuncia si rende necessaria l’esistenza di una percezione effettiva e reale del compimento di atti illeciti da parte di altri soggetti appartenenti al contesto sportivo di riferimento. Al contrario, dunque, non sarebbe sufficiente, ai fini dell’affermazione di responsabilità per la violazione qui considerata, un semplice sospetto o un mero presentimento. Deve poi, ancora una volta ribadirsi, per quanto qui di rilievo, che la responsabilità per omessa denuncia non è e non può essere una responsabilità “da posizione” (CGF 22 agosto 2012, C.U. n. 29/CGF), trattandosi, invece, di una responsabilità personale, «in quanto può derivare esclusivamente da fatto proprio dello stesso, e non può discendere di per sé da una posizione che il tesserato abbia all’interno di un’organizzazione sportiva, quale riflesso oggettivo della stessa. Se infatti l’ordinamento sportivo pure prevede forme oggettive di attribuzione di responsabilità (cfr. art. 4 comma 2 CGS), esse hanno carattere specifico e limitato» (TNAS, 10 ottobre 2012, lodo “Alessio”).

Non sempre, come sopra evidenziato, la linea di demarcazione tra illecito sportivo (art. 7, comma 1, CGS) e omessa denuncia dell’illecito stesso (art. 7, comma 7, CGS) appare facilmente delineabile, specie sul piano probatorio. Infatti,  se i confini giuridici tra  il comportamento  volto ad  alterare lo svolgimento o il risultato di una gara e quello che, invece, si concreta nell’omettere la denuncia di tali fatti (i.e. atti) appaiono chiari, nei singoli casi di specie non sempre è agevole decifrare, in fatto, se un soggetto ha posto (o tentato di porre) in essere la predetta alterazione o, semplicemente, ne era a conoscenza (eventualmente anche del semplice tentativo) e non ne ha riferito alla Procura federale oppure, ancora, non ne era neppure venuto a conoscenza o non lo aveva percepito nella sua esatta portata  “giuridico-disciplinare”. In altri termini, l’incolpato, per rispondere della violazione dell’obbligo di denuncia, deve non solo aver compreso la portata degli atti costituenti illecito disciplinare, ma anche averne colto la loro antigiuridicità e il relativo disvalore sportivo. È, quindi, necessario, ma anche sufficiente, che «l’agente abbia la consapevolezza del fatto che sia in corso la commissione di un illecito sportivo e sia in grado di percepirne l’antigiuridicità» (TNAS, 12 ottobre 2012, lodo “Portanova”).

Massima:la questione relativa alla mancata produzione, da parte della Procura federale, della documentazione contenuta nel supporto DVD. Dall’esame   del   fascicolo   del   procedimento,   il   DVD   di   cui   trattasi,   contenente   le   risultanze essenzialmente  poste  alla  base  dell'impianto  accusatorio,  non  risulta  essere  stato  effettivamente prodotto dalla Procura federale nel giudizio di primo grado. La Procura federale, in apertura di seduta innanzi a questa Corte, ha offerto di produrre il materiale probatorio di cui al predetto DVD ed ha sollecitato l’esercizio dei poteri officiosi propri degli organi di giustizia sportiva.  Le difese si sono opposte (alcune di esse, in denegata ipotesi di acquisizione documentale, hanno chiesto congruo termine per l’esame). Orbene, premesse e ribadite le ampie facoltà istruttorie assegnate dalle regole del processo disciplinare federale (correttamente e puntualmente anche ricordate in dibattimento dal dott. …), ritiene, questa Corte, che, nel caso di specie, non sia necessario farvi ricorso e disporre, dunque, l’acquisizione di ulteriore documentazione probatoria. Infatti, il fatto storico in sé e per sé considerato, non risulta specificamente contestato e, quantomeno con riferimento alle risultanze captative, le  stesse, sono state riprodotte (seppur forse in modo  parziale,  come  contestato  dalle difese di alcuni appellati) nello stesso atto di deferimento e gli stralci delle stesse non sono state specificamente disconosciute – quanto al tenore ed al contenuto delle intercettazioni, nonché alla tempistica ed alla scansione temporale delle telefonate – dagli incolpati medesimi. Gli elementi desumibili dai predetti stralci, laddove, ovviamente, non inequivoci, sono, dunque, pienamente utilizzabili ai fini della decisione del presente procedimento. Sotto questo profilo, pertanto, devono essere disattese le deduzioni difensive degli appellati  in ordine alla  ritenuta non utilizzabilità, nel presente procedimento, delle risultanze delle anzidette intercettazioni telefoniche ed ambientali.

Massima:….questa Corte ritiene utile evidenziare, quello che è lo standard probatorio applicabile in materia, riassumendo, di seguito, gli arresti della giurisprudenza endo ed esofederale sul punto. In ambito esofederale è stato affermato che per dichiarare la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (cfr. anche i lodi del 23 giugno 2009, Ambrosino c/ FIGC; 26 agosto 2009, Fabiani c/ FIGC; 3 marzo 2011, Donato c/ FIGC; 31 gennaio 2012, Saverino c/ FIGC; 2 aprile 2012, Juve Stabia e Amodio c. FIGC; 24 aprile 2012, Spadavecchia c/ FIGC; 26 aprile 2012, Signori c/ FIGC; 10 ottobre 2012, Alessio c/ FIGC). Nella stessa direzione è ormai consolidato l’orientamento della giurisprudenza federale secondo cui "per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di  una  violazione  disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito – certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr. ad es. l’art. 4 delle Norme Sportive Antidoping del CONI, in vigore dal 1 gennaio 2009). A tale principio vigente nell’ordinamento deve assegnarsi  una portata generale sicché deve ritenersi sufficiente un  grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito” (cfr. TNAS, lodo 2 aprile 2012 Amodio e S.S. Juve Stabia c/FIGC con il quale è stata pienamente confermata la decisione di questa Corte)» (CGF, 20 agosto 2012, C.U. n. 031/CGF del 23.8.2012). Ebbene, sotto un profilo metodologico, questa Corte ritiene di non doversi discostare dagli insegnamenti della copiosa giurisprudenza federale ed esofederale prima richiamata in ordine alla misura probatoria richiesta ai fini della valutazione della responsabilità di un tesserato o soggetto il cui operato è considerato rilevante per l’ordinamento federale. In questi termini, per inciso, deve intendersi corretto e precisato l’erroneo riferimento – quanto al regime probatorio – effettuato dal TFN, alla regola “al di là di ogni ragionevole dubbio”, erroneamente, dunque, richiamata. Ciò premesso, il Collegio è tenuto, come detto, a verificare se gli elementi di prova raccolti consentano di ritenere integrata, secondo lo standard probatorio indicato, le fattispecie di cui all’articolo 7, comma 1, CGS e/o 7, comma 7, CGS, ai fini dell’affermazione della sussistenza delle violazioni per le quali gli appellati sono stati deferiti in relazione alle incolpazione a ciascuno rispettivamente avanzate dalla Procura federale. 

Massima: Rigettato il ricorso della Procura Federale e per l’effetto confermata per mancanza di prove la decisione del TFN che ha prosciolto i deferiti dall’accusa di illecito sportivo …..Orbene, questa Corte ritiene, come detto, che, complessivamente valutato il materiale probatorio acquisito al presente procedimento, non sussista quel ragionevole grado di certezza in ordine alla commissione dell’illecito ex art. 7, commi 1 e 7, CGS, che consenta di emettere, con serenità, una pronuncia di condanna. In particolare, si ritiene non possa affermarsi dimostrata la violazione della disposizione di cui all’art. 7, comma 1, CGS da parte dei deferiti …… e, di conseguenza, la violazione della disposizione di cui all’art. 7, comma 7, CGS da parte dei sigg.ri …. e ….Per evitare possibili letture strumentali della presente decisione, questa Corte ritiene opportuno evidenziare come del tutto correttamente, doverosamente e legittimamente la Procura federale abbia mosso le contestazioni di cui ai capi di incolpazione relativi ai rispettivi deferiti e sottoposto, dunque, al vaglio del giudice terzo l’ipotesi accusatoria formulata in atto di deferimento. La costruzione degli inquirenti appare, infatti, tutt’altro che priva di fumus, sebbene,  tuttavia,  per  quanto  concerne  le finalità del presente procedimento sportivo e le regole che governano lo stesso, deve ritenersi, come detto, che – alla luce del materiale probatorio qui esaminato – non possa ritenersi raggiunto quel ragionevole grado di certezza, superiore alla mera probabilità, per giungere ad un sereno giudizio di certa colpevolezza. Non è stata, infatti, raggiunta la prova certa che siano stati compiuti atti diretti all’alterazione del risultato della gara di cui trattasi. Dallo stesso tenore delle intercettazioni in atti riversate non emergono elementi idonei a configurare, in modo certo, che vi siano stati contatti diretti, tra i vertici del Catanzaro e quelli dell’Avellino, per tentare o realizzare l’alterazione del risultato sportivo. Questo, vieppiù, in assenza di ulteriori riscontri probatori o documentali. È vero che certi passaggi di alcune conversazioni del presidente …, con la sig.ra … e con il sig. …, in particolare, farebbero pensare ad un tentativo di accordo alterativo, ma manca, come detto, specie in difetto di idonee evenienze investigative relative ai giorni ed ai momenti antecedenti la gara in questione, qualsiasi riscontro che consenta di affermare che questa possibile eventuale “idea” sia in qualche modo fuoriuscita dalla “sfera” della società Catanzaro per incontrarsi con quella dei vertici dell’Avellino. Manca, insomma, in atti, un concreto e certo riscontro in ordine ad un contatto diretto tra il presidente Cosentino ed i vertici istituzionali della società Avellino e non si può, dunque, affermare la sussistenza di un illecito accordo quando lo stesso rimanga nella sfera di conoscenza di una sola parte “negoziale”. Per queste ragioni sopra sinteticamente rappresentate ritiene, questa Corte, che i deferiti ed appellati tutti debbano essere prosciolti dalle incolpazioni rispettivamente a ciascuno degli stessi ascritte, seppur, con riferimento ad alcuni di essi, allo stato degli atti e con formula dubitativa.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/FTN del 23 luglio 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.E.(Calciatore tesserato per la Società Parma Calcio 1913 Srl), SOCIETÀ PARMA CALCIO 1913 SRL - (nota  n. 169/1349 pf 17-18 GP/GT/ag del 5.7.2018).

Massima: Il calciatore è sanzionato con la squalifica di anni 2 e ammenda di € 20.000,00, per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS, per avere, prima della gara Spezia - Parma del 18/05/2018, valevole per il Campionato Professionistico di Serie B 2017/2018, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il risultato finale della gara suddetta, tentando di ottenere un minor impegno agonistico da parte dei calciatori dello Spezia Calcio, Signori … e …., per assicurare alla propria squadra un risultato favorevole nell’incontro in questione, e, in particolare, inviando a tal fine a Filippo De Col in data 14/05/2018, a mezzo dell’applicativo di messaggistica WhatsApp, i seguenti messaggi: “ “Ei pippein non rompete il cazzein venerdì mi raccomando amico mio ” - “Dillo anche a claudiein” - “Soprattutto col rapporto che avete con me”, senza ricevere alcuna risposta; e, successivamente, alle ore 17.25, inoltrava il seguente messaggio: “Comunque pippein stai tranquillo scherzavo tanto per me è uguale tanto fra un po’ smetto     ”, anche questo rimasto privo di risposta. A titolo di responsabilità oggettiva ala società è sanzionata con la penalizzazione di punti 5 in classifica, da scontarsi nel Campionato 2018/2019 ….Premette in punto di diritto, questo Tribunale, in linea con quanto già affermato dalla allora CAF (C.U. n.1/C del 14.7.2006), da un lato, che “la struttura dell’illecito sportivo è analoga a quella dei reati di attentato o a consumazione anticipata e, pertanto, la sua rilevanza, sul piano giuridico, prescinde dal realizzarsi dell’evento cui l’atto è preordinato”; dall’altro che l’art. 7, CGS in cui è stato trasfuso l’art. 6, CGS, “che definisce l’illecito sportivo non fa cenno alla idoneità degli atti, in quanto si limita a richiedere che gli atti posti in essere siano diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica”, se pure richieda che siano “concretamente idonei a realizzare l’evento cui sono diretti”, idoneità che la Corte Federale (CU n. 2/CF del 4.8.2006) ha individuato nella partecipazione di personaggi “con competenze e responsabilità di ruolo adeguati”. Ed invero, al fine di contrastare comportamenti che costituiscono la negazione dei principi a base di tutti gli ordinamenti sportivi (CU n. 48/TFN 2015/2016), con l’art. 7 il Legislatore sportivo non solo ha introdotto una figura di illecito a “consumazione  anticipata”,  che  si realizza cioè, anche con il compimento del solo tentativo, sì che l’evento di danno (i.e.: l’alterazione della gara) costituisce solo circostanza aggravante dell’illecito, ma ha individuato tale  tentativo,  come  detto,  nel  mero  “compimento  con  qualsiasi  mezzo  di  atti  diretti  ad alterare”, così discostandosi dalla nozione penalistica di tentativo, prevedente il compimento di atti “idonei, diretti in modo non equivoco”. Fatta tale doverosa premessa, è altresì d’uopo ricordare che nel quadro testé delineato, “può rientrare anche una proposta diretta al conseguimento di una delle finalità specificate nell’art. 6, CGS (ora art. 7), pure se non seguita da accettazione, purché sia stata percepita dal destinatario e presenti un minimo di concretezza” (CU n. 1/C cit.). Anche la prova dei fatti contestati, in linea con l’autonomia dell’Ordinamento sportivo rispetto a  quello  statale,  va  valutata  esclusivamente  in  base  ai  principi  dettati  dal  CGS  e costantemente seguiti dagli organi  di giustizia sportiva.  A differenza di quanto avviene in ambito penale, pertanto, ove è in gioco la libertà personale dell’individuo ed in cui “gli elementi per condannare un soggetto ad una sanzione penale devono avere una consistenza ed una pregnanza  tale  da  superare  ogni  possibile  prova  di  resistenza,  concetto  plasticamente espresso nella formula “al di là di ogni ragionevole dubbio”, per espungere o allontanare temporaneamente,  dalla  partecipazione  ad  attività  sportive,  anche  se  svolte  in  forma professionale” può  anche essere  sufficiente  “richiedere  un livello meno elevato  sul piano probatorio,  tenuto  anche  conto  che  un’associazione  sportiva  di  natura  essenzialmente privatistica per difendersi da attività ed elementi inquinanti non dispone dei mezzi coercitivi e di convinzione propri dell’apparato statale” (CGF - S.U., 21.08.2012, in CU n. 37/CGF). Consegue, ineluttabilmente, che “la prova di un fatto relativo ad un illecito sportivo può anche essere  - e talvolta non può che essere – logica piuttosto che circostanziale e in applicazione del principio generale, condiviso dalla giurisprudenza del TNAS del CONI, per il quale in materia di illecito disciplinare sportivo il grado di prova richiesto per poter ritenere sussistente una violazione  deve  essere  superiore  alla  semplice  valutazione  della  probabilità  ma  inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio, può ritenersi raggiunta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti” (CFA del 9.9.2015 in CU n. 21/CFA – 2015/2016). Per irrogare una condanna di un illecito sportivo, è dunque sufficiente un grado di prova superiore al generico livello probabilistico, non essendo necessario, al contrario,  il superamento del ragionevole dubbio. Ebbene, alla luce dei principi testé enunciati, questo Tribunale ritiene provato che il .., nell’inviare all’ex compagno .. i messaggi in questione, abbia posto in essere il tentativo di illecito previsto dall’art. 7, comma 1, CGS, irrilevante essendo che, nello specifico, a tutto voler concedere, questi possa essersi riferito unicamente alla propria incolumità fisica. E’ di tutta evidenza, invero, che anche la sollecitazione e/o l’invito ad omettere interventi di gioco sulla propria persona, ove accolta, possa ritenersi idonea, quanto meno in termini di tentativo, ad alterare l’andamento e/o lo svolgimento della gara. A nulla rileva, pertanto, che con il quarto messaggio il calciatore, evidentemente preoccupato dalla mancata risposta dell’interlocutore, abbia cercato di porre nel nulla i precedenti messaggi che, in quanto rivolti a soggetto “con competenze e responsabilità di ruolo adeguati”, erano comunque giunti nella sfera di conoscenza del destinatario e suscitato nel medesimo, solo per usare un eufemismo, sicura perplessità (Il contenuto del messaggio mi è parso logicamente riferito alla gara che avremmo dovuto disputare. Per questo sono rimasto perplesso anche perché non mi era mai successo prima. Ragion per cui, senza esitare, ho avvertito il team manager … girandogli il messaggio appena pervenuto. – v. audizione De Col del 7.6.2018), anche perché risalente al 26.12.2017 l’ultimo messaggio pervenutogli dal .. e perché era quasi sempre lo stesso De Col a scrivere al … e non viceversa. (v. audizione …). Anche il quarto messaggio in cui il .. affermava essersi trattato di uno scherzo, cui non può attribuirsi alcuna valenza “auto-esimente”, dunque, piuttosto che tranquillizzare il …, ne accresceva ulteriormente la perplessità (Io sono rimasto ulteriormente perplesso e per questo ho girato immediatamente lo stesso al team manager). Pari sensazioni negative suscitava, la lettura dei messaggi, negli  altri  soggetti  cui  erano portati a conoscenza, di talché … così riferiva in sede di audizione: “Posso anche dire che quando … mi ha fatto vedere il messaggio era sorpreso in maniera negativa perché non si aspettava questo tipo di messaggio, e anche perché lo avrebbe costretto a riferire alla Società. …. Ho pensato che …fosse impazzito perché stava scrivendo una cosa che aveva a che fare con la partita che avremmo disputato il venerdì successivo con il Parma. …… Eravamo compagni di squadra ……….. ma non posso dire di avere un rapporto di amicizia ….. Non ho letto il secondo messaggio, ma me lo ha riferito …. Così ho pensato che non avendo ricevuto risposta al primo messaggio, .. avesse pensato di dare minore importanza al precedente messaggio. Io anche in quel caso ho consigliato a .. di dare notizia alla Società non solo del primo ma anche di quest’ultimo messaggio“.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 72/TFN-SD del 19 Giugno 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: B. R., all’epoca dei fatti Consigliere della Società CS Porta Romana ASD; C. M., all’epoca dei fatti calciatore della Società Sestese Calcio SSD ARL; C. M., all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Grassina; C.P., all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Pol. Firenze Ovest ASD; C. G., all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Pol. Bucinese ASD; E. V., all’epoca dei fatti Allenatore tesserato per la Società AC Prato Spa; F. S., all’epoca dei fatti preparatore atletico, tesserato per la Società ACF Fiorentina Spa, nonché soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, CGS all'interno e nell'interesse della Società CS Porta Romana ASD; G. F., all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, CGS all'interno e nell'interesse della Società ACD Aglianese; G. F., all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Sestese Calcio SSD ARL; G. E., all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la Società Sestese Calcio SSD ARL; P.C., all’epoca dei fatti calciatore della Società Pol. Bucinese ASD; R. A., all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la Società Pol. Bucinese ASD; S. F., all’epoca dei fatti istruttore del settore giovanile scuola calcio della AC Prato Spa; S. S., all’epoca dei fatti Consigliere di amministrazione della Società AC Prato Spa; T.N., all’epoca dei fatti calciatore della Società Pol. Firenze Ovest ASD; T. P., all’epoca dei fatti Amministratore delegato con poteri di rappresentanza legale della Società AC Prato Spa; V.A., all’epoca dei fatti segretario amministrativo della Società sportiva “AC Prato Spa"; Z. F., all’epoca dei fatti calciatore della Società ASD Nuova AC Foiano; Z. T., all’epoca dei fatti Co-Presidente e legale rappresentante della Società ASD Grassina; la SOCIETÀ AC PRATO Spa; la SOCIETÀ ACD AGLIANESE; la SOCIETÀ ACF FIORENTINA Spa; la SOCIETÀ ASD GRASSINA; la SOCIETÀ ASD NUOVA AC FOIANO; la SOCIETÀ ASD ZENITH AUDAX; la SOCIETÀ CS PORTA ROMANA ASD; la SOCIETÀ POL. BUCINESE ASD; la SOCIETÀ POL. FIRENZE OVEST ASD; la SOCIETÀ SESTESE CALCIO SSD ARL - (nota n. 10192/9 pf 17-18 GP/GT/ag del 16.4.18).

Massima: A seguito di patteggiamento ex artt. 23 e 24 CGS la società è sanzionata con la retrocessione all’ultimo posto del Campionato di Eccellenza Girone B – Comitato Regionale Toscana – LND – appena conclusosi oltre alla penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica nel prossimo Campionato, senza alcuna preclusione per la partecipazione ai campionati giovanili regionali di tutte le squadre del settore giovanile per le violazioni ascritte al proprio legale rapp.te ritenuto responsabile della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS in riferimento all’ingresso illegale di calciatori stranieri nel territorio dello Stato italiano mediante false attestazioni, nonché della violazione dell’art. 1bis, comma 1, CGS, dell’art. 1bis, comma 1, e dell’art. 10, comma 1, per l’impiego dei suddetti calciatori non tesserati …, in allenamenti e in gare amichevoli, senza copertura assicurativa e relativa certificazione medica, nonché della violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS per aver posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il risultato finale della gara….Il caso di specie:…il presente deferimento si fonda su elementi probatori desumibili dagli atti del procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Prato (RGNR n. 7188/2015) e dell’autonoma attività effettuata dalla Procura Federale riguardante episodi connessi alla frode sportiva per l’alterazione dei risultati di alcune partite di calcio e, in particolare, al favoreggiamento dell’ingresso illegale in Italia di minorenni africani culminate, fra le altre cose, anche nell'adozione per alcuni dei deferiti delle misure cautelari di custodia in carcere e/o degli arresti domiciliari, giusta ordinanza GIP del Tribunale di Prato n. 3209/17 del 18 luglio 2017 e relativi patteggiamenti ex art. 444 cpp giusta ordinanza del GIP (solo dispositivo) del 27 marzo 2018. Le attività di indagine consistite, fra l’altro, nelle attività di P.G. compendiate in una notevole mole di intercettazioni di comunicazioni telefoniche, nelle dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti in sede di interrogatorio innanzi al Procuratore della Repubblica ed al Giudice per le Indagini Preliminari, sono state supportate dalle audizioni rese innanzi alla Procura Federale da diversi soggetti coinvolti nell'indagine.

Massima: Integra la violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS, l’aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti, integranti illecito sportivo, riguardanti la gara …., dei quali era venuti a conoscenza. 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezioni Unite: Decisione n. 30 del 22/05/2018

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, pubblicata sul C.U. n. 033/CFA del 25 agosto 2017, con la quale, in parziale riforma della decisione assunta dal Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Calabria, è stata ridotta, a carico dell’odierno ricorrente, la sanzione dell'inibizione irrogata col precedente grado di giudizio ad anni tre, per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, C.G.S. F.I.G.C.

Parti: A. M./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Rigettato il ricorso e confermatala decisione della CFA che ha sanzionato il ricorrente con l'inibizione di anni tre, per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, C.G.S. F.I.G.C. nell’ambito del procedimento denominato Dirty Soccer (come il procedimento pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro - D.D.A.) per avere, prima della gara PAOLANA - PALMESE del 29 marzo 2015, valevole per il Campionato di Eccellenza Calabria, in concorso (con i sigg. ….) e con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, affinché la stessa terminasse con il pareggio, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato.

 

Decisione C.F.A.: C. U. n. 106/CFA 27 Aprile 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 49/TFN dell’8.3.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ SSD KAOS REGGIO EMILIA CALCIO A 5 (GIÀ KAOS FUTSAL ASD) AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE DI PUNTI 8 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA  DELLA STAGIONE SPORTIVA IN CORSO; AMMENDA DI € 8.000,00; INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S, IN RELAZIONE ALL’ART. 18, COMMA 1, INCISO G) C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 4737/1083 PF 16-17 GM/GP/MA DEL 30.11.2017 

 Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIATORE N.T.L.F.(ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD KAOS FUTSAL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ALL’ART. 40 QUINQUES N.O.I.F., NONCHÉ ARTT. 7, COMMI 1, 2, 3, 4 E 9, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 4737/1083 PF 16-17 GM/GP/MA DEL 30.11.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIATORE U.M.H. (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD REAL ROGIT) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ALL’ART. 40 QUINQUES N.O.I.F., NONCHÉ ARTT. 7, COMMI 1, 2, 3, 4 E 9, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 4737/1083 PF 16-17 GM/GP/MA DEL 30.11.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIATORE R.M.S. (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI MONTESILVANO) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ALL’ART. 40 QUINQUES N.O.I.F., NONCHÉ ARTT. 7, COMMI 1, 2, 3, 4 E 9, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 4737/1083 PF 16-17 GM/GP/MA DEL 30.11.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIATORE F.L.F. (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD KAOS FUTSAL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ALL’ART. 40 QUINQUES N.O.I.F., NONCHÉ ARTT. 7, COMMI 1,  2, 3, 4 E 9, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 4737/1083 PF 16-17 GM/GP/MA DEL 30.11.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIATORE A.Z.G.(ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD KAOS FUTSAL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ALL’ART. 40 QUINQUES N.O.I.F., NONCHÉ ARTT. 7, COMMI 1, 2, 3, 4 E 9, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 4737/1083 PF 16-17 GM/GP/MA DEL 30.11.2017

Impugnazione – istanza:  RICORSO DEL CALCIATORE C.D.A.R.(ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD KAOS FUTSAL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ALL’ART. 40 QUINQUES N.O.I.F., NONCHÉ ARTT. 7, COMMI 1, 2, 3, 4 E 9, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 4737/1083 PF 16-17 GM/GP/MA DEL 30.11.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIATORE B.L.(ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD KAOS FUTSAL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ALL’ART. 40 QUINQUES N.O.I.F., NONCHÉ ARTT. 7, COMMI 1,  2, 3, 4 E 9, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 4737/1083 PF 16-17 GM/GP/MA DEL 30.11.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIATORE F.D.L.T.(ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD KAOS FUTSAL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ALL’ART. 40 QUINQUES N.O.I.F., NONCHÉ ARTT. 7, COMMI 1, 2, 3, 4 E 9, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 4737/1083 PF 16-17 GM/GP/MA DEL 30.11.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIATORE N.G.M. (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD KAOS FUTSAL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ALL’ART. 40 QUINQUES N.O.I.F., NONCHÉ ARTT. 7, COMMI 1, 2, 3, 4 E 9, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 4737/1083 PF 16-17 GM/GP/MA DEL 30.11.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIATORE F.D.S.P.H. (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD KAOS FUTSAL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ALL’ART. 40 QUINQUES N.O.I.F., NONCHÉ ARTT. 7, COMMI 1, 2, 3, 4 E 9, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 4737/1083 PF 16-17 GM/GP/MA DEL 30.11.2017 

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. B.A.A. (all’epoca dei fatti Presidente della società SSD KAOS REGGIO EMILIA CALCIO A 5 già Kaos Futsal ASD) AVVERSO LE SANZIONI:  INIBIZIONE PER ANNI 2;  AMMENDA DI € 10.000,00;  INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ALL’ART. 40 QUINQUES N.O.I.F., NONCHÉ ARTT. 7, COMMI 1, 2, 3, 4 E 9, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 4737/1083 PF 16-17 GM/GP/MA DEL 30.11.2017

Massima: La Corte annulla la decisione del TFN che aveva sanzionato i deferiti per la violazione dell’art. 7 e e 9 CGS per un’attività truffaldina attraverso la quale si sarebbe consentito a calciatori extracomunitari, per lo più brasiliani, di ottenere in modo fraudolento la nazionalità italiana che avrebbe loro consentito di tesserarsi per società italiane di calcio a 5 in quanto ai fini dell’accertamento dell’illecito di cui all’art. 7 C.G.S. occorre la prova (che era onere dell’organo requirente fornire) della partecipazione degli atleti de quibus ad una o più competizioni sportive che – con la loro illegittima partecipazione – avrebbero contribuito ad alterare. Nel caso di specie, la Procura non ha fornito tale prova (ad onor del vero, alcuni tabellini della prima squadra dell’ASD KAOS FUTSAL nella stagione 2014/2015, dove non sono presenti gli atleti oggi reclamanti, sono stati depositati dalla medesima società e non anche dalla Procura federale). In assenza di tali atti, non si comprende come si potrebbe ritenere provata la sussistenza dell’illecito de quo. Analogamente, per quanto attiene alla violazione dell’art. 9 C.G.S., si osserva che appare necessaria non solo la prova della partecipazione degli odierni reclamanti alle attività criminali ipotizzate dalla Procura presso il tribunale di Nola come ascrivibili ai (soli) …… e …… ma altresì la prova dell’associazione (cd. pactum sceleris) tra i medesimi reclamanti (tutti o parte di essi) tra di loro e con i citati ….. e …... Di tale ultima circostanza non si riscontra in atti alcun elemento istruttorio da cui questa Corte possa desumere un argomento di prova. Il Giudicante non può mancare di osservare che per la prima volta nei numerosissimi procedimenti sottoposti agli Organi della giustizia federale per violazioni in tema di irregolare e/o inesistente tesseramento viene contestata la consumazione dell’illecito sportivo.

Massima: La sanzione inflitta al Presidente ai sensi dell’art. 7 C.G.S. deve venir completamente annullata. Al riguardo, va preliminarmente osservato che l’illecito sportivo si compie allorquando vengano posti in essere “con qualsiasi mezzo… atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione”. Nel caso di specie in nessun punto dei pur corposi atti della Procura Federale viene individuata una o più gare che sarebbero state alterate dal compimento dei fatti per cui è processo, costituiti dal fraudolento tesseramento di giocatori stranieri.  La mancanza non soltanto di ogni prova, ma anche di qualsivoglia indicazione delle alterazioni intervenute o anche semplicemente tentate, impedisce che l’illecito possa ritenersi consumato: discende da tale indiscutibile emergenza processuale che nessuno dei deferiti può ritenersi responsabile di un comportamento illecito rimasto sconosciuto nel suo concreto compimento. La dedotta risultanza appare sufficiente, per sé sola, all’accoglimento del gravame al quale concorrono, peraltro, ulteriori emergenze processuali. Risulta, infatti, dall’ordinanza del GIP presso il Tribunale Ordinario di Nola che nessuna delle parti del presente processo è indagata in quella sede, tanto meno risulta che nei confronti dei calciatori che l’hanno ottenuta sia stata revocata la cittadinanza italiana, al punto che alcuni di essi tutt’ora giocano nelle competizioni federali: anche tutti questi elementi contribuiscono ad escludere la consumazione di un illecito sportivo, determinando l’accoglimento dell’appello. Va in proposito rilevato che la Procura Federale, sulla quale incombeva il relativo onere probatorio, non ha dimostrato in alcun modo l’impiego dei calciatori in gare disputate dalla prima squadra ed è stata anzi la difesa dell’Associazione appellante a comprovare in giudizio esattamente il contrario, e cioè l’impiego degli atleti deferiti in competizioni di categoria inferiore a quella erroneamente considerata dal Tribunale Federale.

Massima: Parimenti errata si configura la violazione dell’art. 9 C.G.S. e la relativa condanna dal momento che la disposizione in esame disciplina l’ipotesi di tre o più soggetti che si associano allo scopo di commettere illeciti, la cui realizzazione nella specie non risulta. L’esclusione della commissione di ogni illecito comporta necessariamente la caducazione della contestazione, peraltro esclusa da ulteriori risultanze processuali.  Non appaiono provati, infatti, contatti posti in essere in combinazione fra loro dai calciatori e dal presidente con l’Agenzia “…..”, e per essa con il titolare ….a, ed ancor meno v’è prova in atti di contatti svolti in maniera associata nei confronti dell’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ….., altro soggetto – unitamente al ….. - considerato dall’ordinanza del GIP del Tribunale di Nola.  Del resto, la motivazione dell’impugnata decisione secondo la quale il presidente sarebbe coinvolto nell’associazione delittuosa in quanto consapevole dell’irregolarità dell’iter di rilascio della cittadinanza, appare viziata sotto duplice profilo: anzitutto tale circostanza non può ritenersi provata nemmeno per presunzione difettando il dato certo dal quale si perverrebbe alla conoscenza dell’incerto, in secondo luogo, perché manca agli atti prova di sorta che il presidente avrebbe avuto contatti con i calciatori prima del loro tesseramento e comunque in occasione dello svolgimento delle pratiche relative all’ottenimento della cittadinanza italiana.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 64/TFN-SD del 26 Aprile 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.B. H. (calciatore dell’US Città di Palermo Spa all’epoca dei fatti) - (nota n. 4737/1083 pf 1617/GM/GP/ma del 30.11.2017).

Massima: Il calciatore è sanzionato con la squalifica per anni 1 per la violazione degli artt. 1 bis nn. 1 e 5, 10 comma 2 CGS in relazione agli artt. 7 comma 1 Statuto Federale, 40 quinquies n. 5 NOIF, 7 commi 1, 2, 3, 4 (illecito sportivo), 9 comma 1 (associazione finalizzata alla commissione di illeciti) CGS, per conseguito la cittadinanza italiana attraverso un procedimento illecito, costituito da pratiche false attraverso le quali si consentiva a calciatori extracomunitari, per lo più brasiliani, di ottenere in modo fraudolento la nazionalità italiana, che avrebbe consentito loro di tesserarsi per Società di calcio italiane.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 60/TFN-SD del 12 Aprile 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.A. (all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività, ai sensi dell’art. 1bis, comma 5 CGS, nell’interesse della Società Catanzaro Calcio 2011 Srl), SOCIETÀ CATANZARO CALCIO 2011 SRL - (nota n. 6252/1250bis pf 16-17 GP/GT/ag del 22.1.2018).

Massima: Per mancanza di prove viene dichiarato il proscioglimento dall’accusa di  violazione dell’art. 7 comma 7 del CGS, per l’omessa denuncia di combine…Il Collegio ritiene, infatti, che, nel caso di specie, non sussistano ovvero non risultino adeguatamente provati, neanche a livello meramente indiziario, i fatti oggetto di deferimento contestati all’odierna deferita. …. la Procura Federale, a sostegno del proprio assunto accusatorio, adduce un’unica telefonata nel corso della quale G. C. non ha rivelato in alcun modo alla propria figlia l’esistenza di alcun accordo volto ad alterare il risultato della partita, ma si è limitato ad esternare la propria rabbia, peraltro già manifestata nel corso della conferenza stampa post partita. Dalla conversazione, poi, emerge che il padre dell’odierna deferita ha espressamente detto alla figlia che le avrebbe spiegato di persona cosa fosse successo perché, tuttavia, nel prosieguo della telefonata, ad esplicita domanda della figlia in ordine alla sussistenza di un eventuale “spartimento che non si è ripartito”, il C. G. ha risposto più volte negativamente. Orbene, da tali scarni elementi, come già accennato, appare arduo sostenere che la C. A. sia venuta a conoscenza dell’eventuale combine, perché, pur a voler ammettere, in astratto, che la presunta combine si sia effettivamente realizzata, non sarebbe possibile dedurre, da solo due frasi contenute nell’unica conversazione degna di rilievo (nonostante il C. sia stato sottoposto ad intercettazioni telefoniche ed ambientali per un periodo non certo breve), che la A. C. sia stata informata e, quindi, ne fosse al corrente, né al momento della telefonata (dato che emerge per tabulas), né in un momento successivo, non essendoci agli atti, neanche ulteriori elementi di riscontro che potrebbero indurre a far ritenere che la C. A. sia poi stata informata dell’illecito e che, conseguentemente, sia venuta meno agli obblighi prescritti dal CGS.

Decisione C.F.A. : C. U. n. 95/CFA 11 Aprile 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 25/TFN del 10.11.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. D.R.R. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 7, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 1630/1242 PF16-17 GP/GT/AG DEL 30.8.2017

Massima: Derubricato l’illecito sportivo in violazione dell’art. 1 e per l’effetto rideterminata la sanzione da anni 4 ad anni di inibizione nei confronti del presidente della società per essersi recato nell’imminenza della gara valevole per il Campionato di Serie D, senza preavviso alcuno, presso il campo di allenamento della società avversaria, al fine di interloquire con i dirigenti di quest’ultima per tentare di ottenere un illecito vantaggio sportivo consistente nell’alterazione del risultato della gara da disputare da lì a pochi giorni….e è vero, infatti, che l’illecito disciplinare sanzionato dall’art. 7, comma 1, C.G.S., si perfeziona anche con il semplice tentativo, e quindi con il compimento di atti idonei, diretti in modo inequivoco alla realizzazione dell’evento vietato (alterazione del risultato di una gara), a prescindere dall’effettiva realizzazione dello stesso, non può non osservarsi come nella fattispecie sia del tutto assente il requisito dell’idoneità della condotta al raggiungimento dell’evento, atteso che quella posta in essere dall’appellante non può certo dirsi diretta in modo inequivoco alla commissione di un illecito sportivo, e quindi non può perfezionare la figura del tentativo. Il fatto che gli interlocutori del …. abbiano prontamente interrotto il colloquio, prima che lo stesso potesse anche solo velatamente manifestare la proposta di combine del risultato della futura gara, porta necessariamente a qualificare la condotta dell’appellante quale “attività preparatoria” all’eventuale commissione dell’illecito, senza che tuttavia la stessa sia poi sfociata in un vero e proprio tentativo, non potendosi dire perfezionato l’illecito neppure in tale forma. Anche se il …. si fosse effettivamente recato al campo di allenamento del Legnago per tentare di ordire una combine, tale intenzione non è però uscita dalla sua sfera volitiva, in quanto la condotta tenuta fino al momento del suo allontanamento non può considerarsi di per sé sola idonea ed univocamente diretta al compimento di un illecito, neppure sub specie di tentativo. E poiché, come noto, la c.d. “attività preparatoria” alla commissione di un illecito non può essere oggetto di sanzione, tranne nel caso in cui l’illecito medesimo sia configurato dalla norma sanzionatoria come “di pericolo”, la condotta tenuta dall’appellante, inidonea a configurare un tentativo perché arrestatasi in una fase precoce e non ancora univocamente diretta al compimento dell’illecito, non può considerarsi sanzionabile. Cionondimeno, l’essersi il Dalle Rive recato, nell’imminenza della gara di campionato, sul campo di allenamento della compagine avversaria senza preavviso, chiedendo di interloquire con i dirigenti della stessa e manifestando ad essi una situazione di difficoltà, personale e societaria, tentando così di captarne la benevolenza, configura - anche in considerazione del comprensibile imbarazzo suscitato negli interlocutori, che si sono visti costretti a licenziare prontamente il … per evitare la formulazione di qualsiasi eventuale proposta di combine, ove mai fosse intenzionato a farne condotta contraria ai principi di lealtà e correttezza sportiva di cui all’art. 1 bis, comma 1, C.G.S., e merita pertanto adeguata sanzione, quantificabile, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in anni 1 di inibizione.  

 

Decisione C.F.A. : C. U. n. 95/CFA 11 Aprile 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 21 del 2.11.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ APD AURORA INDUNO AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE DI PUNTI 5 IN CLASSIFICA E AMMENDA DI € 600,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.; INIBIZIONE PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AL SIG. M.R., ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 E DELL’ART. 7, COMMI 1 E 2 C.G.S.; INIBIZIONE PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AL SIG. C.R., ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE E CALCIATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 E DELL’ART. 7, COMMI 1 E 2 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 12203/1084 PF 16-17 MB/GR/PP DELL’11.9.2017

Massima: La contestata violazione di illecito sportivo trova riscontro nelle testimonianze e nelle dichiarazioni confessorie di uno dei deferiti… Non vi è dubbio che ciascuno dei tre episodi ha tutti gli elementi necessari ad integrare la fattispecie prevista dall’art. 1 bis, comma 1 e dell’art. 7, commi 1 e 2, C.G.S., trattandosi di condotte più che idonee a concretare il tentativo di alterare l’esito dell’evento sportivo. Tali testimonianze non solo appaiono concordanti tra di loro ma trovano, altresì, una conferma ancor più sostanziale nelle dichiarazioni di stampo confessorio rese dai medesimi ricorrenti.

 

Decisione C.F.A. : C. U. n. 94/CFA 10 Aprile 2018 (motivazioni)  - www.figc.itt

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 44/TFT LND CR Calabria del 10.10.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECISIONE PRONUNCIATA NEI CONFRONTI DEI SIGG.RI: P.A., ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ ASD POL. LAUREANESE; LAMARI ANGELO, ALL’EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE E PRESIDENTE DI FATTO DELLA SOCIETÀ ASD POL. LAURANESE; P.A., ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ FCD SCOMMETTENDO.IT FRONTI; P.G., ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ FCD SCOMMETTENDO.IT FRONTI; C.G.E., ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE DELLA SOCIETÀ FCD SCOMMETTENDO.IT FRONTI; C.G.ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ FCD SCOMMETTENDO.IT FRONTI; P.F., ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD APRIGLIANO CALCIO; B.F., ALL’EPOCA DEI FATTI CASSIERE DELLA SOCIETÀ ASD APRIGLIANO CALCIO; E DELLE SOCIETÀ: ASD POL. LAUREANESE; FCD SCOMMETTENDO.IT FRONTI; ASD APRIGLIANO CALCIO; SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 417/466 PF 16/17 GB/GR/MA DEL 13.7.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. P.A. (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ ASD POL. LAUREANESE) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 417/466 PF 16/17 GB/GR/MA DEL 13.7.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. L.A. (ALL’EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE E PRESIDENTE DI FATTO DELLA SOCIETÀ ASD POL. LAURANESE) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 417/466 PF 16/17 GB/GR/MA DEL 13.7.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD POL. LAUREANESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PRECLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI DILETTANTISTICI PER LA S.S. 2017/18 INFLITTA ALLA RECLAMANTE AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 417/466 PF 16/17 GB/GR/MA DEL 13.7.2017

Massima: La Corte respinge il ricorso della Procura Federale accoglie quello dei deferiti, sanzionati per la violazione dell’art. 1 bis CGS e non anche per il contestato illecito sportivo ex art. 7 CGS. La corretta affermazione effettuata dall’Organo di prime cure in ordine all’assoluto difetto di prova circa l’effettivo compimento da parte dei deferiti delle condotte loro ascritte dalla Procura Federale, dunque, avrebbe dovuto portare ad una decisione totalmente assolutoria per tutti gli stessi deferiti, non potendosi dire provati in giudizio neppure fatti diversi da quelli oggetto dell’atto di deferimento, sui quali fondare un’affermazione di responsabilità dei soggetti sanzionati per violazione dei principi di cui all’art. 1 bis, C.G.S. In sintesi, l’Organo di Giustizia Sportiva di primo grado, pur non reputando provati gli addebiti della Procura Federale in ordine alla commissione da parte dei deferiti di atti diretti al compimento di illeciti sportivi, consistiti nell’alterazione del risultato di due gare del Campionato di Prima Categoria Calabria (S.S. 2014/15), ha nondimeno ritenuto di poter configurare nel comportamento dei deferiti ….. e ….. gli estremi integranti la violazione dei generali principi sanciti dall’art. 1 bis, C.G.S., conseguentemente irrogando agli stessi le sanzioni predette, alla società …… quella conseguente per responsabilità diretta ed oggettiva, infine mandando assolti gli altri deferiti, e le relative società sportive di riferimento, sempre per difetto di prova in orine alla contesta commissione di illeciti sportivi….A livello fattuale, infatti, non appare revocabile in dubbio - come correttamente affermato dall’Organo di Giustizia Federale di prime cure - che non sia stato affatto raggiunta in giudizio la piena prova del compimento da parte dei deferiti di atti diretti in modo inequivoco all’alterazione del risultato della due gare oggetto di indagine….L’assenza di qualsiasi attendibile prova dei fatti ascritti ai deferiti e la conseguente inconsistenza del costrutto accusatorio, in punto di fatto, comporta, in primo luogo, il rigetto integrale dei reclami proposti dalla Procura Federale, dovendosi in questo grado di giudizio ribadire l’impossibilità di fondare nei confronti dei deferiti un giudizio di responsabilità in ordine alle violazioni disciplinari loro ascritte, per totale mancanza di prova circa l’effettivo compimento dei fatti contestati. Di converso, erronea e meritevole di riforma appare la statuizione impugnata nella parte in cui afferma la responsabilità dei soli deferiti P. e L., nonché quella conseguente della società …., per violazione dei generalissimi principi di cui all’art. 1 bis, C.G.S. in ordine ai medesimi fatti loro ascritti dalla Procura Federale, in pratica configurando gli stessi come idonei ad integrare la meno grave violazione disciplinare di cui alla predetta norma, E’ evidente, sul punto, la contraddittorietà nella quale cade l’impugnato provvedimento, considerato che se le condotte imputate dalla Procura ai soggetti deferiti non possono dirsi in punto di fatto - come in effetti appare doveroso affermare - neppure minimamente provate, dalle stesse non potrà farsi discendere alcuna conseguenza sanzionatoria - per difetto di prova in ordine alla loro commissione - sia essa relativa alla violazione dell’art. 7, C.G.S. o a quella dell’art. 1 bis, C.G.S. 

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 49/TFN-SD del 08 Marzo 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: B. A. (Presidente all’epoca dei fatti della ASD Kaos Futsal), C. M.(Dirigente accompagnatore),  F. L.F. (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Kaos Futsal), A. Z. G. (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Kaos Futsal), N.  T. L. F. (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Kaos Futsal),  C. D. A.L R. (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Kaos Futsal),  B.L. (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Kaos Futsal), F. D.  L. T. (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Kaos Futsal), N. G.  M. (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Kaos Futsal), F. D. S.  O.H. (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Kaos Futsal), ASD KAOS  FUTSAL, C. G.(presidente dell’ASD Real Rogit all’epoca dei fatti), URIO  MARCELO HENRIQUE (calciatore dell’ASD Real Rogit), ASD REAL ROGIT, G.C.  (presidente dell’ASD Cioli Cogianco Futsal all’epoca dei fatti), D. G. (calciatore  dell’ASD Cioli Cogianco Futsal all’epoca dei fatti), ASD CIOLI COGIANCO FUTSAL, I  A.(Presidente all’epoca dei fatti dell’ASD Città di Montesilvano), R. M. S.(calciatore dell’ASD Città di Montesilvano all’epoca dei fatti), ASD CITTÀ DI  MONTESILVANO, A. C.(presidente dell’ASD Insieme AM Ferentino all’epoca dei  fatti), D.G.(calciatore dell’ ASD Insieme AM Ferentino all’epoca dei fatti), ASD  INSIEME AM FERENTINO, C. B. H. (calciatore dell’ US Città di Palermo Spa  all’epoca dei fatti) - (nota n. 4737/1083 pf 16-17/GM/GP/ma del 30.11.17).

Massima: I calciatori che si sono avvalsi delle prestazioni di un soggetto per ottenere detta nazionalità italiana, rispondono di illecito sportivo di cui agli artt. 7 e 9 CGS, in quanto, avendo partecipato a gare ufficiali in forza di un tesseramento ottenuto sulla base del requisito della nazionalità italiana, che era stato conseguito in maniera fraudolenta, ne avevano comunque compromesso la regolarità, a prescindere dal risultato conseguito sul campo. Anche le società ed i legali rapp.ti che si sono avvalsi delle prestazioni dei calciatori rispondono della violazione delle suddette norme. Sotto il profilo sanzionatorio i deferiti vengono sanzionati in misura inferiore al chiesto, rendendo la mitigata pena proporzionale al fatto, a ciò facultizzato dall’art. 16 comma 1 CGS, precisandosi nel contempo che la sanzione della penalizzazione dei punti in classifica va inflitta, seppur con diversa intensità, alle Società coinvolte nel presente caso con riferimento al campionato di competenza della prima squadra della stagione in corso, perché i calciatori di cui trattasi sono stati utilizzati nelle gare disputate dalla prima squadra e non in quelle di altre rappresentative delle Società ed in quanto la oggettiva rilevanza delle accertate violazioni rende applicabile il principio della maggiore afflittività della pena, che così appare rispettato. (Il caso in esame è nato da una iniziativa della Procura della Repubblica che aveva scoperto in Campania un traffico di pratiche false, attraverso le quali si consentiva a calciatori extracomunitari, per lo più brasiliani, di ottenere in modo fraudolento la nazionalità italiana, che avrebbe consentito loro di tesserarsi per Società di calcio italiane).

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezioni Unite: Decisione n. 11 del 08/03/2018 – www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC - SS. UU. -, di cui al C.U. n. 065/CFA del 6 dicembre 2017, con la quale, in accoglimento del ricorso della Procura Federale FIGC, è stata riformata la decisione del Tribunale Federale Nazionale, di cui al C.U. n. 12/TFN del 27 settembre 2017, e, per l'effetto, è stata rideterminata la sanzione irrogata all’odierno ricorrente nell'inibizione di 5 anni con la preclusione nella permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, in luogo della inibizione di 18 mesi, per la violazione degli artt. 1bis, comma 1, e 7 del CGS FIGC

Parti: V. P./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Rigettato il ricorso e confermata la decisione della CFA che ha sanzionato l’ex Presidente del Comitato Regionale con l'inibizione di 5 anni con la preclusione nella permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 6, CGS, perché, nella sua qualità di Presidente del Comitato Regionale della Campania (dal 5.12.2012 al 13.9.2015), aveva posto in essere, in particolare nella stagione sportiva 2014/2015, molteplici e reiterate condotte rivolte ad alterare il risultato di singole gare e, di riflesso, il medesimo esito dei relativi campionati, nella piena consapevolezza delle conseguenze del proprio operato. Secondo l’atto di deferimento, l’incolpato, in particolare, aveva provveduto a concretizzare un vero e proprio sistema illecito, incentrato sulla costante, deliberata violazione della regolamentazione sportiva del C.O.N.I., nonché delle norme federali, legittimando l’utilizzazione, nei vari campionati, di un numero elevatissimo di calciatori risultati privi di tesseramento e di certificazione di idoneità sanitaria. La Procura aveva, inoltre, contestato all’incolpato le seguenti circostanze aggravanti: a) l’avere agito con abuso della qualità e delle funzioni di Presidente del Comitato Regionale Campania; b) l’assoluta gravità dei fatti, per l’estensione del fenomeno in tal guisa ingenerato all’intero calcio dilettantistico della Regione Campania, con conseguente ingente danno per l’immagine della organizzazione federale; c) l’avere predisposto una lettera da indirizzare alle Società, con richiesta di “regolarizzazione” delle posizioni di tesseramento (lettera fatta firmare da un dipendente addetto all’Ufficio Tesseramenti), con indicazione di un termine per effettuare tale regolarizzazione, così consentendo alle Società un ulteriore impiego, in posizione illegittima, dei calciatori e delle calciatrici non in regola con la posizione di tesseramento.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 33/TFN-SD del 19 Dicembre 2017  (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: W. T. (all’epoca dei fatti Presidente dell’US Avellino 1912 Srl), D. V. V. (all’epoca dei fatti Direttore  Sportivo dell’US Avellino 1912 Srl), C. G. (all’epoca dei fatti Presidente del Catanzaro Calcio 2011 Srl), O. A. (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo del Catanzaro  Calcio Srl), R. A. (all’epoca dei fatti calciatore del Catanzaro Calcio 2011 Srl),  M. F. (all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva, ex art. 1 bis, comma 5, del  CGS, attività all’interno e/o nell’interesse della Società Catanzaro Calcio 2011 Srl e, comunque,  rilevante per l’Ordinamento Federale), P. M. (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato del Catanzaro Calcio 2011 Srl), SOCIETÀ US AVELLINO 1912 Srl E CATANZARO CALCIO  2011 Srl - (nota n. 4535/1250 pf17-18 GP/GT/ag del 27.11.2017).

Massima: Il TFN proscioglie di deferiti dall’accusa di violazione dell’art. 7 commi 1, 2 e 5 del CGS, per  avere  tutti,  in concorso tra loro e con altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il conseguente risultato finale della gara Catanzaro/Avellino, disputata in data 05/05/2013 e valevole per la penultima giornata del Campionato di Lega Pro Girone “B” stagione sportiva 2012/13, in modo che la stessa  terminasse  con  un  risultato  di parità, allo scopo di assicurare ad ambedue le squadre un vantaggio in classifica (con il pari il Catanzaro Calcio 2011 Srl avrebbe aritmeticamente conservato la categoria senza necessità di dover disputare la coda dei playout, mentre, lo US Avellino 1912 Srl sarebbe rimasto in corsa per la promozione in Serie B) e non riuscendovi, nel concreto, sol perché, a dispetto delle “intese” intercorse e in ragione dei concomitanti risultati maturandi dalle altre squadre concorrenti per la promozione, lo US Avellino 1912 Srl, in corso di gara, decise di far propria l’intera posta in palio; in particolare, - omissis -, - omissis -, - omissis - e - omissis -, nelle proprie rispettive e ricordate qualità, per essersi, nei giorni antecedenti alla gara in argomento, adoperati al fine di raggiungere una intesa onde “addomesticare” la stessa e concordare che terminasse con un risultato di parità; - omissis - per avere, nel corso della disputa dell’incontro de quo, offerto un contributo causale decisivo affinché il medesimo avesse a terminare con un risultato diverso da quello  conseguente  ad  un  suo  corretto  e  leale svolgimento (nei primi minuti di gioco il - omissis - mancò la facile segnatura di due reti proprio in ossequio all’accordo illecito in essere con la squadra ospite). Il Collegio ritiene che non si sia raggiunta la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, della fondatezza  dell’impianto  accusatorio…Il deferimento sconta una evidente carenza probatoria della Procura Federale che, agli atti del processo, non solo non ha prodotto le perizie delle trascrizioni integrali delle intercettazioni (atti questi che non risultano trasmessi dalla Procura della Repubblica di Palmi), ma non ha neanche depositato l’ordinanza di custodia cautelare e l’informativa della Polizia giudiziaria poste a base di tutto l’impianto accusatorio; si è limitata, invero, a depositare esclusivamente gli interrogatori formulati dalla stessa Procura Federale, liddove tutti i deferiti hanno negato la commissione dei fatti come contestati. Nell’ambito del processo sportivo, che non può non seguire i principi generali tipici del processo di parte, la Procura Federale ha indubbiamente l’onere di allegazione dei fatti e delle prove che intende assumere a fondamento del proprio deferimento e sulla base  dei  quali  il  giudice  è tenuto a fondare la propria decisione. Agli atti vi è esclusivamente l’atto di deferimento, nel quale sono riportati stralci degli atti del procedimento penale che, tuttavia, senza la necessaria fonte di prova, risultano del tutto decontestualizzate e, soprattutto, allo stato degli atti, non trovano alcun riscontro nei richiami formulati nel deferimento. Più volte, ad esempio, nell’atto di deferimento si fa riferimento ad allegati all’informativa della Guardia di Finanza di Reggio Calabria che, tuttavia, non sono presenti negli atti processuali del presente deferimento. Analogamente non sono presenti agli atti del deferimento le valutazioni complessive, compendiate nell’Ordinanza di  custodia cautelare, che  il giudice delle indagini preliminari ha formulato sui fatti esposti nel deferimento, utili al fine di consentire al questo Collegio, una visione più completa dei fatti esposti. Lungi dall’essere una mera valutazione formale, la mancata allegazione delle fonti di prova e degli elementi essenziali da cui attingere per delineare il quadro generale degli illeciti che si ritengono perpetrati, il contesto nel quale gli stessi si ritiene siano stati realizzati e l’effettiva valutazione complessiva del quadro probatorio prodotto, induce a ritenere il deferimento stesso del tutto sprovvisto del supporto fattuale-giuridico necessario per consentire a questo Collegio di effettuare un approfondito esame dei fatti. Non a caso, nell’atto di deferimento la Procura Federale ha precisato che il procedimento penale è ancora in corso e, quindi, si è riservata di produrre in giudizio ulteriori elementi probatori; riserva che, tuttavia, non è stata esercitata. Alla luce degli atti prodotti in giudizio, quindi, non può ritenersi, al di di ogni ragionevole dubbio che vi sia la certezza del raggiungimento di un accordo finalizzato ad alterare il risultato della partita Catanzaro-Avellino in assenza di alcun riscontroin attiin ordine ad un contatto diretto con i vertici istituzionali dell’Avellino coinvolti nell’indagine prima e dopo la partita stessa (tranne l’incontro mai negato al bar dello stadio nell’imminenza della gara), di un effettivo coinvolgimento di tutti i calciatori nella vicenda in questione, di alcun contatto successivo fra i due Presidenti (il Cosentino pare – per espressa affermazione delle parti non riscontrata, tuttavia, agli atti, in assenza del necessario supporto probatorio - sia stato intercettato sia telefonicamente che ambientalmente per un discreto lasso di tempo), nonostante, appunto, il Cosentino avesse vantato rapporti di amicizia con “i Presidenti” dell’Avellino (anche quest’affermazione appare contraddittoria giacché dagli atti non emerge quali siano i due Presidenti nella Società avellinese). la Procura ha prodotto alcun filmato della partita idoneo a supportare le affermazioni circa i presunti volontari errori del – omissis -. Orbene, in assenza di ulteriori e piú pregnanti riscontri fattuali, si ritiene che tali elementi non possano essere ritenuti sufficienti a far ritenere sussistente, allo stato degli atti, la condotta ascritta agli odierni deferiti, pur prendendo atto della obiettiva difficoltà di ricostruire dettagliatamente fatti che risalgono ad una stagione sportiva ormai risalente nel tempo e sulla quale non sembra, da quanto esposto nel deferimento, che la Procura della Repubblica di Palmi abbia svolto accertamenti mirati nell’immediatezza dei fatti. D'altronde dagli atti non si comprende quale sia stato il metro di valutazione della Procura Federale per addivenire al deferimento in questione, giacché, a mero titolo esemplificativo, dall’atto di deferimento emerge che fra le intercettazioni che – è bene ribadirlo - non sono state depositate in atti, ve ne sarebbe una nella quale il Presidente afferma che “i ragazzi sapevano”; tuttavia a fronte di alcuni interrogatori, la Procura Federale ha ritenuto di non deferire alcuno degli altri giocatori del Catanzaro all’infuori del – omissis - , anch’egli incidentalmente citato in una intercettazione.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezioni Unite: Decisione n. 93 del 19/12/2017 – www.coni.it

Decisione impugnata: decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, pubblicata sul C.U. n. 030/CFA del 25 agosto 2017

Parti: C. D’E./F.I.G.C.

Massima: Il Collegio di Garanzia rigetta il ricorso avverso la decisione della CFA, con la quale, in parziale riforma della decisione assunta dal TFN - è stata confermata, a carico del medesimo ricorrente, la sanzione dell'inibizione per 3 anni e 6 mesi ed è stata ridotta ad € 10.000,00 la sanzione pecuniaria dell’ammenda, per la violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, CGS FIGC

Massima: Dal dato puramente letterale della norma, al fine di integrare la fattispecie dell’omissione di denuncia, è sufficiente che uno dei soggetti, di cui all’art. 1, commi 1bis e 5, siano venuti a conoscenza di condotte e atti diretti alla commissione di un illecito sportivo, ai sensi dell’art. 7, comma 1, CGS FIGC, e non ne abbiano denunciato i fatti alla Procura Federale. Pertanto, il discrimen tra l’illecito sportivo e l’omessa denuncia si fonda sul fatto che, nel primo caso, il soggetto responsabile del comportamento volto ad alterare il risultato o l’andamento di una gara è parte attiva della condotta illecita e ne risponde a titolo principale; nel secondo caso, invece, egli è a conoscenza dell’azione commessa e della sua antigiuridicità, di cui, però, rimane soggetto estraneo. In questo caso l’ordinamento sportivo si difende attraverso un sistema di tutela che fa nascere, in capo al soggetto che percepisce l’effettivo compimento degli atti illeciti, l’obbligo giuridico di salvaguardare il leale e regolare svolgimento delle competizioni, mediante la denuncia del fatto alla competente Procura Federale. La violazione di tale obbligo integra, di conseguenza, un illecito disciplinare che trae la propria causa giustificatrice dalla realizzazione o dalla tentata realizzazione dell’illecito principale e viene sottoposto ad una punizione più lieve. Nel caso che ci occupa appare chiaro come, da quanto emerso dal giudicato pronunciato dalla Corte Federale d’Appello, il sig. D’E. non solo fosse a conoscenza dell’attività illecita intercorsa tra i sigg. e di …, ma come egli avesse anche agito in concorso con gli altri due e fosse, quindi, attivamente coinvolto nel tentativo di combine. Da ciò deriva, dunque, che è da escludersi la configurazione dell’illecito di omessa denuncia, ai sensi dell’art. 7, commi 7 e 8, CGS FIGC, dal momento che l’ipotesi di illecito disciplinare oggetto del presente esame di legittimità dimostra una fattiva partecipazione del deferito alla condotta antiregolamentare, coerentemente già sanzionata in primo e secondo grado ai sensi dell’art. 7, comma 1, CGS FIGC.

 

Decisione C.F.A.: C. U. n. 65/CFA del 06 Dicembre 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 12/TFN del 27.9.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECISIONE PRONUNCIATA NEI CONFRONTI DEL SIG. P. V.(ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA – LND) SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 17 C.G.S. - NOTA N. 734/1037 PF16-17 GP/CS/GB DEL 24.7.2017 - RICORSO DEL SIG. P. V. (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA - LND) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 18 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 17 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 734/1037 PF16-17 GP/CS/GB DEL 24.7.2017 - RICORSO DELLA LND EX ART. 42 C.G.S. AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. V. P. PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 17 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 734/1037 PF16-17 GP/CS/GBDEL24.7.2017

Massima: La Corte in accoglimento del ricorso della Procura Federale riforma la decisione del TFN che aveva ritenuto il Presidente del Comitato Regionale responsabile della sola violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS, ritenendo sussistente la violazione dell’art. 7 del CGS, con la conseguente applicazione all’incolpato della sanzione di cinque anni di inibizione e la preclusione nella permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC. La Corte Federale d’Appello ha, irrogato l’indicata sanzione avendo considerato che “la complessa vicenda delineata ha permesso di evidenziare, nel precipuo contesto di riferimento, come il P. fosse persona adusa a condotte riferibili a delitti, posti in essere dolosamente e con sistematicità che, per numero e gravità elevati, hanno creato un vero e proprio sistema illecito nei tratti già rassegnati, con l’ulteriore e grave effetto dell’esposizione a pericolo dell’incolumità di giocatori, nonché, conseguentemente, del serio nocumento all’immagine ed al prestigio dell’Organizzazione federale”….Le ripetute violazioni delle disposizioni concernenti il tesseramento dei calciatori non possono essere isolate e staccate dal contesto in cui esse  si  sono  concretamente  collocate,  poiché  esse hanno determinato una evidente incidenza sulla regolarità dello svolgimento delle gare e del loro risultato, e, in definitiva, degli interi campionati in cui esse si inseriscono.  Al proposito, è sufficiente rilevare che la fattispecie disciplinare dell’illecito sportivo prevista dall’art. 7 è costruita in funzione della attitudine del comportamento del tesserato ad incidere sul possibile esito della gara, punendo “il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque  un vantaggio in classifica”. L’ipotesi considerata dalla norma non si riferisce, pertanto, ai soli casi in cui sussista una finalità patrimoniale, intesa  come  conseguimento  di  un  vantaggio  economico,  o  il proposito di arrecare un pregiudizio a determinati soggetti. L’illecito sportivo prescinde, infatti, da qualsiasi dolo specifico e riguarda, in senso ampio, tutti i casi in cui i comportamenti  dell’agente,  indipendentemente  dalle  sue  finalità,  sono  oggettivamente (ma consapevolmente) capaci di realizzare una modifica degli esiti di una o più gare, o di intere competizioni. La condotta sanzionata è descritta in termini ampi, in funzione di una tutela avanzata ed efficacia contro gli attentati a quello che costituisce il cuore e il senso della competizione calcistica: la genuinità e regolarità delle singole gare e, a maggior ragione, del Torneo o Campionato in cui esse si collocano.  In questo senso, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di primo grado, non occorre affatto la dimostrazione di accordi fraudolenti con i beneficiari dellalterazione dei risultati. Se è forse vero che, in numerose ipotesi di accertato illecito sportivo,  la violazione si  concretizza in un vero e proprio pactum sceleris, la finalità di determinare un particolare vantaggio o pregiudizio ad altri non costituisce affatto un elemento costitutivo della previsione contenuta nell’art. 7. Diversamente da quanto ritenuto dalla decisione impugnata, poi, risulta pienamente dimostrato quali siano le numerosissime gare il cui risultato è stato alterato. Si tratta delle documentate ipotesi in cui la squadra che ha ottenuto la vittoria o il pareggio (ossia, un esito utile) risulta avere schierato giocatori non tesserati. Questo basta per ritenere pienamente dimostrata la sussistenza del contestato illecito sportivo, in tutta la sua estensione. Sarebbe del tutto illogico, poi, escludere la sussistenza dell’illecito di cui all’art. 7 qualora le condotte perpetrate dall’incolpato, finalizzate alla alterazione dei risultati, possano essere ricondotte, se guardate isolatamente, ad altre ipotesi disciplinari minori. È vero  semmai  il contrario:  se  l’alterazione dei  risultati  deriva dalla  combinazione  di ulteriori illeciti disciplinari, il disvalore complessivo del fatto risulta ancora più grave e merita una reazione proporzionata. Si tratta di verificare, in concreto, se il concorso formale tra gli illeciti “minori” e il più grave illecito dell’alterazione dei risultati sportivi possa determinare una possibile alterazione del principio del cumulo giuridico delle sanzioni, in coerenza con i principi espressi dalla giurisprudenza sportiva. Ma, nel caso di specie, il numero delle violazioni dell’art. 7 è talmente elevato da imporre l’applicazione della sanzione massima richiesta dalla Procura, rendendo sostanzialmente irrilevante un’ulteriore valutazione del trattamento sanzionatorio riferibile alle singole violazioni di cui all’art. 1-bis. Resta ferma, peraltro, la considerazione svolta ai punti precedenti, secondo cui la molteplicità delle condotte illecite e delle violazioni conduce ad un giudizio complessivamente molto severo in ordine alla determinazione della sanzione più adeguata alla obiettiva gravità dell’illecito accertato. Come correttamente evidenziato dalla Procura, la consapevolezza delle conseguenze derivanti dalle ripetute violazioni in materia di tesseramento dei giocatori costituisce un’ulteriore dimostrazione della sussistenza dell’illecito sportivo contestato, nelle sue componenti oggettiva e soggettiva. D’altro canto, la dimensione così estesa delle violazioni evidenzia la piena consapevolezza della alterazione profonda della regolarità della competizione nel suo complesso.

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezione Seconda: Decisione n. 87 del 21/11/2017 – www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d'Appello F.I.G.C. – Sezioni Unite – presidente il Dott. Sergio Santoro, di cui al C.U. n. 007/CFA, 2017-2018, assunta nella riunione del 18 maggio 2017, C.U. n. 133/CFA, e pubblicata in data 4 luglio 2017

Parti: F. M./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Rigettato il ricorso perché inammissibile ed infondato e per l’effetto confermata la decisione della CFA che ha sanzionato il calciatore con anni 3 di squalifica ed € 20.000,00 di ammenda per la violazione dell’art. 7, comma 5, C.G.S., nel testo in vigore alla data di svolgimento della partita oggetto di illecito sportivo…. Giova ricordare, in punto di fatto, che, come si legge nell’appellata decisione della Corte Federale d’Appello, “M.F., calciatore tesserato all’epoca dei fatti con la società A.S. Avellino 1912 S.r.l.”, nel giudizio sportivo di primo grado era stato ritenuto responsabile (ma solo parzialmente, perché già in prime cure era stata esclusa la sussistenza dell’illecito associativo contestato dalla Procura) della “violazione dell’art. 9 C.G.S. perché”, insieme a altri tesserati ivi parimenti sanzionati, commetteva “una serie di illeciti disciplinari, fra i quali illeciti sportivi, ex art. 7 C.G.S., operando con condotte finalizzate ad alterare il regolare svolgimento e il risultato di gare del campionato nazionale di serie B con lo scopo di assicurarsi un vantaggio economico mediante percezione di somme di denaro da soggetti facenti parte di organizzazioni malavitose dedite alle scommesse sulle gare in questione”: trattasi, nel dettaglio, delle gare Avellino/Reggina del 25 maggio 2014 e Modena/Avellino del 17 maggio 2014. In parziale riforma della prima decisione, la qui gravata decisione d’Appello ha però escluso la sussistenza del fatto ascritto circa la gara Avellino/Reggina, confermandola, invece, solo quanto alla gara Modena/Avellino; per l’effetto, la sanzione applicata è stata  riduttivamente rideterminata nella suindicata misura, sostanzialmente ricavata dalla pena edittale minima prevista dalla normativa più favorevole ritenuta ratione temporis applicabile (art. 7, comma 5, C.G.S., nel testo in vigore alla data di svolgimento della partita Modena/Avellino: “squalifica per un periodo minimo di tre anni e … ammenda non inferiore ad € 50.000,00”).

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezioni Unite: Decisione n. 85 del 14/11/2017 – www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, Sezioni Unite, pubblicata, unitamente alle relative motivazioni, con C.U. FIGC del 25 agosto 2017, n. 033/CFA

Parti: F. A. A./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Rigettato il ricorso e confermata la decisione della CFA che, a seguito del giudizio di rinvio ex art. 62  ha sanzionato il …con l'inibizione di 5 anni, la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, e l'ammenda di € 50.000,00, per la violazione di cui all’art. 9 del Codice della Giustizia Sportiva della FIGC, perché si associava, con i sigg. ….. ed altri soggetti non tesserati, al fine di commettere una serie indeterminata di illeciti disciplinari fra i quali gli illeciti sportivi previsti e puniti dall’art. 7 CGS FIGC, con l’aggravante di cui all'art. 9, comma 2, CGS FIGC, in quanto promotore e organizzatore dell'associazione; per sei diversi illeciti sportivi, di cui all'art. 7 CGS FIGC, in relazione ad alcune gare disputate nel campionato di Serie B,  ponendo in essere condotte finalizzate  ad alterare il regolare svolgimento ed il risultato delle predette gare di campionato di calcio di Serie B, nel quale era impegnata la Società CATANIA CALCIO S.p.A.; con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, CGS FIGC, per l'effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale delle gare in oggetto e per la pluralità degli illeciti posti in

Massima: Poiché le aggravanti di cui trattasi (pluralità di illeciti e buon esito delle combine) non necessitano - per il loro riconoscimento - di una autonoma valutazione in fatto (che comunque risultava inequivocabile) ed in diritto, la CFA - affermata la responsabilità dell'A. per cinque illeciti consumati - ha doverosamente applicato il precetto di cui all'art. 7, comma 6, CGS FIGC, indipendentemente da una specifica richiesta della Procura. Quest'ultima, peraltro, ne aveva espressamente chiesto l'applicazione, seppur nelle sole conclusioni del suo reclamo: del resto, sarebbe stato "assai difficile immaginare quale motivazione la Procura avrebbe dovuto specificatamente articolare al riguardo, atteso che nel suo ricorso, con il l° motivo, aveva ampiamente illustrato le ragioni per cui l'illecito doveva essere inquadrato nella fattispecie dell'art. 7 CGS [e non in quella dell'art. 1 bis, come originariamente affermato dal TFN] " (cfr. Ibidem). Il reclamo alla CFA "poteva riguardare solo il punto 1 dell'art 7 CGS, e non già il successivo punto 6 (per il quale non vi era l'obbligo di motivazioni, ex art. 33, punto 6 CGS), atteso che destinatario di questo punto era e poteva essere la sola Corte, cui il Legislatore sportivo imponeva l'adozione di una più afflittiva sanzione, in merito alla quale non vi era spazio, per la difesa dell'Arbotti, di discettare sull'obbligatorietà di un simile vincolo e conseguire una sua ipotetica disapplicazione” (cfr-. Ibidem). Non può, quindi, sostenersi che la CFA - in sede di rinvio - abbia disatteso il principio di diritto affermato da codesto Collegio,che, limitandosi a precisare la natura officiosa dell'applicabilità delle aggravanti, abbia esorbitato dai limiti imposti dalla natura del giudizio.

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezione Seconda: Decisione n. 82 del 13/11/2017 – www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d'Appello - Sezioni Unite - di cui al C.U. n. 003/CFA (2017/2018) del 3 luglio 2017

Parti: F- M./Federazione Italiana Giuoco Calcio – L- C-/Federazione Italiana Giuoco Calcio – D- G-/Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Rigettato il ricorso e confermata la decisione della CFA che, a seguito del giudizio di rinvio ex art. 62, comma 2, CGS, nel ritenere il sig. F. M. responsabile della violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, CGS, ha confermato, nei confronti del medesimo, la sanzione della inibizione pari a mesi tre, già disposta con la sentenza annullata con rinvio dal Collegio di Garanzia dello Sport; ha confermato, nei confronti del sig. L. C., le sanzioni della inibizione pari ad anni tre e dell’ammenda pari ad € 50.000,00, già disposte con la sentenza annullata con rinvio dal Collegio di Garanzia; ha confermato, a carico del sig. D. G., la sanzione della squalifica pari a mesi sei, oltre alla sanzione dell’ammenda di € 30.000,00, per l’asserita violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice della Giustizia Sportiva della FIGC. La controversia oggi all'esame si inquadra nell'ambito delle vicende inerenti la gara Barletta- Catanzaro, disputata in data 1 aprile 2015. In particolare, risulta dagli atti di giudizio che la Procura Federale della F.I.G.C., a seguito delle indagini svolte in relazione all'inchiesta denominata "Dirty Soccer", condotta dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, deferiva davanti al Tribunale Federale Nazionale, in data 4 novembre 2015: il sig. D. G. per illecito sportivo, ex art. 7 del Codice della Giustizia Sportiva FIGC; il sig. L. C. per illecito sportivo, ex art. 7 C.G.S. FIGC; il sig. F. M. per illecito sportivo, ex art. 7, commi 1, 2 e 6, C.G.S. FIGC.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 25/TFN-SD del 10 Novembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D- R- R- (Presidente della Società FCD Altovicentino Srl), SOCIETÀ FCD  ALTOVICENTINO SRL - (nota n. 1630/1242 pf16-17 GP/GT/ag del 30.08.2017).

Massima: Sanzionato con anni 4 di inibizione, il presidente della società per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del CGS nonché delle disposizioni di cui all’art. 7, comma 1 del CGS, tentato di conseguire un illecito vantaggio sportivo per la propria squadra in vista dell’ultima gara del Campionato Interregionale di Serie D – Girone C – Altovicentino-Legnago Salus del 7 maggio 2017. La società è sanzionata con la iscrizione a una categoria inferiore nel caso in cui dovesse iscriversi al campionato di competenza, considerando che il sodalizio, al momento, non risulta iscritto ad alcun campionato…Il deferimento è fondato in quanto l'analisi comportamentale del Sig. …., integralmente intesa, consente di pervenire al giudizio di colpevolezza in relazione a episodi che se pure collocabili nell'alveo del tentativo di combine - poiché estrinsecatisi in epoca antecedente all'evento sportivo, ma non consumati - hanno indubbiamente travalicato i confini dei sani principi sportivi che dovrebbero animare la condotta disciplinare di ciascun tesserato. Nel merito, l'articolata indagine in deferimento ha evidenziato che il Presidente della Società Altovicentino, Sig. ….., in data 04/05/17 si recò effettivamente presso il campo sportivo di Legnago allo scopo di comunicare ai Dirigenti della squadra avversaria l'avvenuto spostamento logistico dell'incontro di calcio che si sarebbe tenuto il giorno 07/05/17. Ma l'interpretazione dell'occorso ha conferito corpo a due distinte correnti di pensiero, secondo le quali: il deferito (Sig. …) si sarebbe limitato a porgere le proprie scuse per l'inconveniente, rendendo alcune constatazioni di natura personale riferite al precario stato di salute ed economico; mentre i Dirigenti del Legnago, cioè i diretti interlocutori, avrebbero captato l'intento di voler modulare la partita di calcio che si sarebbe tenuta la domenica successiva tra le rispettive squadre…Il complessivo giudizio di colpevolezza tiene quindi conto delle richiamate circostanze probatorie di tempo e di luogo; della marcata volontà del Presidente di affrontare un colloquio diretto con i vertici della compagine avversaria in un contesto occasionale (ma creato ad hoc in epoca precedente alla gara); dei personalissimi contenuti della interlocuzione e delle successive allusioni votate alla manipolazione della partita; onde rinvenire nel comportamento del Sig. ….. un chiaro tentativo vòlto ad aggiustare unilateralmente l'incontro di calcio Altovicentino - Legnago, che all'atto pratico non sortì esito per chiara volontà dei Dirigenti del Legnago che opposero un secco diniego all'altrui volere ("Presidente guardi che noi veniamo a disputare la nostra partita nell'interesse del Legnago Calcio" - cfr. all. n. 15).

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 12/TFN-SD del 27 Settembre 2017 (motivazioni)

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P. V. (all’epoca dei fatti Presidente del Comitato Regionale Campania - LND) - (nota n. 734/1037 pf16-17 GP/MB/CS/gb del 24.7.2017).

Massima: Il Tribunale ritenuta sussistente la violazione del solo art. 1bis comma 1 CGS e non anche dell’illecito sportivo di cui dell’art. 7, commi 1, 2 e 6, CGS  condanna all’inibizione di mesi 18 il Presidente del Comitato Regionale della Campania (dal 5.12.2012 al 13.9.2015) perchè provvedeva a concretizzare un sistema incentrato sulla costante, deliberata violazione della regolamentazione sportiva del C.O.N.I., nonché delle norme federali, legittimando l’utilizzazione, nei vari campionati, di un numero elevatissimo di calciatori risultati privi di tesseramento e di certificazione di idoneità sanitaria, nonostante le informative e le richieste di chiarimenti del presidente della L.N.D. dell’epoca, rag. T., di cui tra l’altro alle  note riservate del 24.2.2014,del  26.3.2014 e del 9.5.2014, e le successive note del presidente Bellodi del 16.1.2015 e del 26.3.2015, e nonostante con lettera a sua  firma  del 30.1.2015 avesse promesso che avrebbe provveduto ad una “settimanale verifica della situazione in esame”, nonché omettendo di trasmettere gli atti, benché consapevole della illiceità delle condotte realizzate, ai competenti organi della Giustizia Sportiva; ritenuto che dai dati statistici acquisiti si evince, sempre nell’ambito del C.R. Campania e per la stagione sportiva 20142015, quanto segue: calciatori raggiunti da sanzioni e che non risultavano tesserati, n. 828; Società sportive coinvolte, n. 357; gare “irregolari”, per la partecipazione di calciatori in posizione irregolare, n. 1272; ritenuto, altresì, che, quanto ai campionati, sulla base dei medesimi dati e con riferimento alla stagione sportiva 20142015 nonché ai contesti nei quali l'evento alterazione è più marcato, si è giunti - nell’ambito delle 1272 gare accertatamente irregolari, utilizzando i filtri del numero delle gare disputate da ciascun Società che aveva schierato calciatori in posizione irregolare, per ciascun campionato, nonché quello delle gare vinte o pareggiate dalle Società che avevano realizzato e quindi beneficiato dell’illecito - all'individuazione dei seguenti campionati, gare e Società, che risultano all’evidenza alterati, suddivisi per ambiti territoriali: Seconda Categoria (Società della Provincia di Salerno), almeno 52 gare irregolari per la partecipazione di calciatori non tesserati, 18 delle quali vinte dalla Società che li aveva schierati e 11 pareggiate; Terza Categoria Avellino, almeno 161 gare irregolari per la partecipazione di calciatori non tesserati, 57 delle quali vinte dalla Società che li aveva schierati e 24 pareggiate; Terza Categoria Napoli, almeno 93 gare irregolari per la partecipazione di calciatori non tesserati, 33 delle quali vinte dalla Società che li aveva schierati e 12 pareggiate; Terza Categoria Salerno, almeno 61 gare irregolari per la partecipazione di calciatori non tesserati, 15 delle quali vinte dalla Società che li aveva schierati e 7 pareggiate; Regionale Attività Mista (Napoli), almeno 105 gare irregolari per la partecipazione di calciatori non tesserati, 24 delle quali vinte dalla Società che li aveva schierati e 15 pareggiate; Regionale Attività Mista (Salerno), almeno 61 gare irregolari per la partecipazione di calciatori non tesserati, 15 delle quali vinte dalla Società che li aveva schierati e 7 pareggiate; con le seguenti circostanze aggravanti: di avere agito con abuso della qualità e delle funzioni di Presidente del Comitato Regionale Campania;dell’assoluta gravità dei fatti, per l’estensione del fenomeno in tal guisa ingenerato all’intero calcio dilettantistico della regione Campania, con conseguente ed ingente danno per l’immagine della organizzazione federale; di avere predisposto una lettera da indirizzare alla Società, con richiesta di “regolarizzazione” delle posizioni di tesseramento (lettera fatta firmare da un dipendente addetto all’Ufficio Tesseramenti), con indicazione di un termine per effettuare tale regolarizzazione, così consentendo alle Società un ulteriore impiego, in posizione illegittima, dei calciatori e delle calciatrici non in regola con la posizione di tesseramento….La dolosa inerzia mostrata dal P. che avrebbe ammesso che tali comportamenti rispondevano ad una presunta logica di "politica federale" si inseriscono in un quadro di generale malgoverno, giá censurato, sotto i profili strettamente contabili. con i deferimenti giá oggetto di decisione. D'altronde, come ha giustamente osservato la difesa del P., risultano incomprensibili i motivi per i quali la Procura Federale, ritenendo sussistente la violazione contestata con il deferimento, non abbia deferito sia le societá presunte beneficiarie del comportamento tenuto dal deferito, sia i soggetti che hanno dichiarato di essere pienamente a conoscenza dei gravi illeciti posti in essere dal Pastore, per violazione dell'obbligo di denuncia. Tale doveroso adempimento, fra l'altro, non avrebbe richiesto alcun ulteriore particolare attivitá di indagine, avendo, le dichiarazioni rese, una palese valenza confessoria. In conclusione il Collegio reputa che il P. abbia consapevolmente violato l'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustiz.a Sportiva, proprio in relazione al concorso consapevole dello stesso alle causazione delle infrazioni perpetrate dalle Società, dai dirigenti e dai calciatori ex art. 17 CGS e, pertanto, il deferimento debba essere accolto con riferimento a tale condotta, non risultando, allo stato degli atti - sufficientemente provata la piú grave responsabilitá contestata dalla Procura federale (sulla possibilitá di riqualificare i fatti contestati dalla Procura Federale vedasi, per tutte, TFN-SD, Comunicato Ufficiale n. 17 del 20 agosto 2015.)

 

Decisione C.F.A. Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 033/CFA del 25 Agosto 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. – Sezioni Unite - Decisione n. 62/2016 del 13.12.2016, giudizio di rinvio in ordine alla integrazione e rinnovazione delle motivazione sulle aggravanti contestate tardivamente al sig. F.A.A. seguito decisione CFA n. 10/CFA del 22/07/2016

Massima: La CFA, a seguito del giudizio di rinvio disposto dal Collegio, confermato il fatto come illecito sportivo ai sensi dell’art. 7, punto 1 CGS ed accertata la pluralità degli illeciti, ha applicato il disposto dell’art. 7, punto 6 CGS, ed ha comminato all’A. la sanzione dell’inibizione per anni 5, con la preclusione  alla  permanenza  in  qualsiasi  rango  o  categoria  della  FIGC,  più  l’ammenda  di €50.000,00

Decisione C.F.A. Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 033/CFA del 25 Agosto 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Calabria - Com. Uff. n. 145 del 4.5.2017

Impugnazione - istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD SAMBIASE LAMEZIA 1923 AVVERSO LA SANZIONE: PENALIZZAZIONE          IN        CLASSIFICA   DI        PUNTI 6          DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO 2016-17; INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO  DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 2 E ART. 7 COMMA 4 C.G.S. NOTA N. 1466/859TER PF14-15 SP/GBDELL’1.8.2016

Impugnazione - istanza: RICORSO DEL SIG.  M.  A. (ALL’EPOCA DEI FATTI  DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETÀ US PALMESE 1912 ASD)AVVERSO LA SANZIONE: INIBIZIONE ANNI 4; INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE   PER   VIOLAZIONE   DELL’ART.   7,   COMMA    C.G.S.   –   NOTA   N. 1466/859TER PF14-15 SP/GB DELL’1.8.2016

Impugnazione - istanza: RICORSO DEL CALCIATORE P. F. (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ US PALMESE 1912 ASD)AVVERSO LA SANZIONE: QUALIFICA ANNI 1; INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE   PER   VIOLAZIONE   DELL’ART.   7,   COMMA    C.G.S.   –   NOTA   N. 1466/859TER PF14-15 SP/GB DELL’1.8.2016

Impugnazione - istanza: RICORSO DEL SIG. S. R. (ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE DELLA SOCIETÀ US PALMESE 1912 ASD) AVVERSO LA SANZIONE: SQUALIFICA MESI 6; INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE   PER   VIOLAZIONE   DELL’ART.   7,   COMMA    C.G.S.   –   NOTA   N. 1466/859TER PF14-15 SP/GB DELL’1.8.2016

Impugnazione - istanza: RICORSO DELLLA SOCIETA’ US PALMESE 1912 ASD AVVERSO LA SANZIONE: PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA DI PUNTI 4 DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO 2016-17, SE LA SANZIONE RISULTASSE AFFLITTIVA IN ESITO ALLA CLASSIFICA FINALE DEL CAMPIONATO STESSO, O, IN CASO CONTRARIO, NEL CAMPIONATO 2017/18; INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO  DEFERIMENTO DEL  PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 2 E ART. 7 COMMA 7 C.G.S.NOTA N. 1466/859TER PF14-15 SP/GBDELL’1.8.2016

Massima: La CFA pur ritenendo responsabili i deferiti degli illeciti contestati procede ad una graduazione e riduzione delle sanzioni per le pressioni poste in essere da soggetti legali alla criminalità organizzata..dall’esame della corposa documentazione probatoria acquisita in atti emerge un’ampia e variegata attività dei diversi soggetti coinvolti, finalizzata a influenzare l’esito di due diverse gare del campionato di Eccellenza. Depongono in tal senso il numero elevato di contatti telefonici intercorsi tra i detti soggetti nonché la quantità e qualità dei medesimi, con riferimento al rispettivo ruolo all’interno delle società di appartenenza (Presidente, direttore generale, direttore sportivo, allenatore e calciatore). Peraltro, lo stesso tenore delle conversazioniseppur con la cautela e la prudenza che contraddistingue il linguaggio mediato dall’uso del mezzo telefonico – rende evidente l’esistenza di rapporti consolidati e di un’intensa e comune attività, tesa a condizionare i risultati di ben due diverse competizioni sportive. Molte delle suddette conversazioni sono caratterizzate dall’utilizzo di un linguaggio criptico ed allusivo, altre, invece, sono addirittura esplicite nei loro contenuti, ….Il quadro probatorio assume ancor più rilevanza ed evidenza se le conversazioni vengono lette non solo integralmente ma contemporaneamente; in tal modo, attraverso un’interpretazione sistematica di tutto il complesso delle evidenze istruttorie, il significato di ciascuna conversazione si arricchisce di dettagli ermeneutici tratti dalle altre e il disegno fraudolento emerge con ancor più chiarezza. A tal proposito, vale la pena di ricordare che, ai sensi dell’art. 7 C.G.S., per la sussistenza dell’illecito è sufficiente che si compiano atti diretti ad influenzare l’esito di una gara sportiva, essendo invece ininfluente il raggiungimento o meno dello scopo prefisso. Pertanto, l’illecito deve ritenersi sussistente con riferimento ad entrambe le gare interessate, a prescindere dall’esito delle stesse.

Massima: Per quanto attiene alla misura della sanzione, il Collegio ritiene doveroso prendere in considerazione il metus che sui tesserati può provocare un soggetto appartenente (o presunto tale) ad un’organizzazione dalla particolare capacità criminale, qual è l’organizzazione cui la Procura assume appartenere il signor I.. In ragione di ciò, ritiene sussistere giusti motivi per ridurre la sanzione fino ad anni tre…..Il tenore della conversazione e, in particolare, il tenore delle affermazioni del …, rende incontestabile la conoscenza da parte del …. dell’intenzione illecita del primo di influenzare la gara Palmese/Paolana. Seppure è vero che il partecipa poco alla discussione, limitandosi ad ascoltare e, spesso, anche annuire, è indubbio che lo stesso abbia avuto piena comprensione e consapevolezza dell’intento illecito del … Ne consegue, senza dubbio, la responsabilità del per violazione dell’art. 7, comma 7 C.G.S.. Anche in questo caso, peraltro, il Collegio ritiene che le condizioni ambientali, con particolare riferimento alla particolare valenza intimidatoria dell’organizzazione coinvolta, giustifichino una riduzione della sanzione a mesi 6.

Massima: L’accertamento della sussistenza di illeciti sportivi posti in essere da propri tesserati implica necessariamente la sussistenza parallela della responsabilità oggettiva in capo alle società di appartenenza. A tal proposito, con riferimento ai dubbi di compatibilità costituzionale di tale istituto avanzati dalla parte appellante, vale la pena di osservare quanto segue. In primo luogo, occorre ricordare che le società o associazioni sportive calcistiche sono enti assoggettati tanto all’ordinamento dello Stato che all’ordinamento sportivo: pertanto agli obblighi che derivano dalle leggi statali si affiancano quelli derivanti dalle regole sportive. In particolare, i sodalizi sportivi calcistici devono essere equiparati alle società ordinarie, con conseguente applicazione dei principi comuni di responsabilità penale e civile, dovendosi tuttavia applicare ai primi anche le forme di responsabilità disciplinare previste nel Codice di Giustizia Sportiva (cd. C.G.S.); in tale ambito sussistono elevati ambiti di autonomia in capo all’ordinamento sportivo. In tale contesto si inserisce l’istituto della responsabilità oggettiva, la cui ratio risiede nella necessità di tutelare al massimo grado il fine primario perseguito dall’organizzazione sportiva, vale a dire la regolarità delle gare, addossando anche sulle società le conseguenze disciplinari delle infrazioni realizzate dai propri tesserati. Dunque, in ragione della mera sussistenza del vincolo di tesseramento, la responsabilità della società calcistica deriva automaticamente e oggettivamente da quella personale dell’autore materiale dell’infrazione e non può in alcun modo essere esclusa, bensì solamente misurata e graduata. Del resto, in tale contesto occorre differenziare la responsabilità oggettiva conseguente al fatto commesso dai sostenitori – per la quale l’ordinamento sportivo prevede diverse ipotesi di esimenti – da quella conseguente a comportamenti illeciti dei dirigenti, tesserati e altri soggetti di cui all’art. 1 bis, comma 5, istituto sotto molti aspetti non dissimile da quello –assolutamente conforme all’ordinamento costituzionale - della culpa in eligendo et vigilando di cui all’art. 2049 c.c..

Decisione C.F.A. Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 030/CFA del 25 Agosto 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 68 del 27.3.2017

Impugnazione - istanza:  RICORSO DEL SIG. A. B. (ALL’EPOCA DEI FATTI PROCURATORE SPORTIVO E DIRIGENTE DI FATTO DELLA SOCIETÀ AC TUTTOCUOIO 1957 SAN MINIATO SRL) AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE DI MESI 6; AMMENDA DI € 30.000; INFLITTE  AL  RECLAMANTE  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE FEDERALENOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL4.8.2016

Impugnazione - istanza:  RICORSO DELLA SOCIETA’ SSD SAVONA F.B.C. A R.L. AVVERSO LA SANZIONE: AMMENDA DI € 30.000; INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALENOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.8.2016

Massima: Ridotta la sanzione dell’inibizione a mesi 3 e ridetermina la sanzione dell’ammenda in euro 5.000 al procuratore sportivo e dirigente di fatto della società per aver omesso di denunciare quanto appreso in ordine al tentativo di alterazione delle gare. Anche alla società viene ridotta l’ammenda in € 5.000,00…il Collegio, valutate le condotte alla luce della loro effettiva lesività (non essendo provata una diversa, più grave incidenza) ritiene di poter, secondo un principio di equa ripartizione del rischio, ridurre le sanzioni inflitte al B. e alla soc. FBC Savona a r.l.

 

Decisione C.F.A. Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 030/CFA del 25 Agosto 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 68 del 27.3.2017

Impugnazione - istanza:  RICORSO DELLA SOCIETA’ PAGANESE CALCIO 1926  SRL AVVERSO LA SANZIONE: PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA; INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALENOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL4.8.2016

Impugnazione - istanza:  RICORSO DEL SIG. C. D’E.(ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ PAGANESE CALCIO 1926 SRL) AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE DI ANNI 3 E MESI 6; AMMENDA DI € 60.000; INFLITTE  AL  RECLAMANTE  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE FEDERALENOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL4.8.2016

Impugnazione - istanza:  RICORSO DEL SIG. A. F. (ALL’EPOCA DEI FATTI SOGGETTO CHE HA SVOLTO ATTIVITÀ NELL’INTERESSE DELLA SOCIETÀ AS MARTINA 1947 SRL) AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE DI ANNI 3; AMMENDA DI € 50.000; INFLITTE AL  RECLAMANTE  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE FEDERALENOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL4.8.2016

Impugnazione - istanza:  RICORSO DEL SIG. A. R. (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ US PISTOIESE 1921 SRL)AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA DI ANNI 3; AMMENDA DI € 50.000; INFLITTE  AL  RECLAMANTE  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE

FEDERALENOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL4.8.2016

Impugnazione - istanza: RICORSO DEL SIG. E. A. (ALL’EPOCA DEI FATTI AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE DI MESI 6; AMMENDA DI € 10.000; INFLITTE  AL  RECLAMANTE  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE FEDERALENOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL4.8.2016

Impugnazione - istanza:  RICORSO DEL SIG. G. C. (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETÀ US POGGIBONSI SRL) AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE DI ANNI 3; AMMENDA DI € 30.000; INFLITTE  AL  RECLAMANTE  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE

FEDERALENOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.8.2016

Impugnazione - istanza:  RICORSO DELLA SOCIETA’ US PISTOIESE 1921 SRL AVVERSO LA SANZIONE:PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA; INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALENOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL4.8.2016

Impugnazione - istanza:  RICORSO DELLA SOCIETA’ L’AQUILA CALCIO 1927 SRL AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA; AMMENDA DI € 10.000; INFLITTE  ALLA RECLAMANTE  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE FEDERALENOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL4.8.2016

Impugnazione - istanza:  RICORSO DEL SIG. M. D. C. (ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE ISCRITTO NEI RUOLI TECNICI DELLA F.I.G.C. NON TESSERATO) AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA DI ANNI 3 E MESI 6; AMMENDA DI € 50.000; INFLITTE  AL  RECLAMANTE  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE FEDERALENOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL4.8.2016

Massima: Come noto, l’ordinamento federale vieta e punisce, all’art. 7 CGS, «Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica». La predetta norma prevede, poi, al comma 6, una fattispecie aggravata «in caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito». Come più volte evidenziato dalla giurisprudenza federale, se, in generale, il plesso normativo sopra richiamato mira a presidiare il leale e corretto svolgimento delle competizioni sportive, tentando di impedire che condotte, appunto, illecite e, comunque, antisportive alterino il bene giuridico protetto, in particolare, tre sono le ipotesi di illecito codificate: le stesse consistono «a) nel compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara; b) nel compimento di atti diretti ad alterare il risultato di una gara; c) nel compimento di atti diretti ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica.

Tali ipotesi sono distinte, sia perché così sono prospettate nella norma, sia perché è concettualmente ammissibile l'assicurazione di un vantaggio in classifica che prescinda dall’alterazione dello svolgimento o del risultato di una singola gara. Infatti, se di certo, la posizione in classifica di ciascuna squadra è la risultante aritmetica della somma dei punti conseguiti sul campo, è anche vero che la classifica nel suo complesso può essere influenzata da condizionamenti, che, a prescindere dal risultato delle singole gare, tuttavia finiscono per determinare il prevalere di una squadra rispetto alle altre» (CAF, 7 luglio 2006, C.U. n. 1/C del 14 luglio 2006. Il riferimento era all’art. 6 dell’allora vigente CGS). Consolidato, poi, l’orientamento interpretativo secondo cui le condotte finalizzate all’alterazione dello svolgimento e/o del risultato delle gare sono considerate illecito anche nel caso di mancato conseguimento del risultato “combinato”. Detto elemento, infatti, non assume rilievo alcuno ai fini dell’integrazione dell’illecito previsto e punito dagli artt. 7 e 4, comma 5, CGS, considerata l’anticipazione della rilevanza disciplinare anche riguardo ai meri atti finalizzati a conseguire gli effetti di cui trattasi. La frode sportiva, dunque, è illecito di attentato che «prescinde dal realizzarsi dell’evento cui l’atto è preordinato» (CAF, C.U. n. 10/C del 23 settembre 2004). In breve, l’ipotesi delineata dall’art. 7 CGS configura un illecito in ordine al quale non è necessario, ai fini dell’integrazione della fattispecie, che lo svolgimento od il risultato della gara siano effettivamente alterati, essendo sufficiente che siano state poste in essere attività dirette allo scopo. Si tratta, dunque, come rilevato dalla dottrina e come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di settore, di una fattispecie di illecito di pura condotta, a consumazione anticipata, che si realizza, appunto, anche con il semplice tentativo e, quindi, al momento della mera messa in opera di atti diretti ad alterare il fisiologico svolgimento della gara, od il suo risultato, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica (cfr., ex multis, CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 032/CGF del 2.9.2011). Infatti, il riferimento agli «atti diretti» contenuto nella norma conferisce all’illecito sportivo aleatorietà circa l’effettivo verificarsi dell’evento, così da assumere la struttura del cd. “reato di attentato” o a consumazione anticipata, appunto, in relazione al quale si prescinde dal conseguimento di un vantaggio effettivo. Occorre, peraltro, tenere presente che laddove si ritenga in concreto insussistente la prova del concorso di un determinato soggetto nella commissione dell’illecito sportivo o il medesimo illecito sportivo non risulti dimostrato, la condotta del tesserato può rivestire rilievo ai sensi e per gli effetti della norma di cui all’art. 1 bis CGS, secondo cui «Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva». Precisa, il successivo comma 5: «Sono tenuti alla osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statutarie e federali anche i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale».

Massima: Diversa e distinta fattispecie è quella di cui all’art. 7, comma 7, CGS che prevede il c.d. obbligo di denuncia. «I soggetti di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno l’obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC». In altri termini, se alcuno dei soggetti di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, CGS non pone in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, ma è a conoscenza («in qualunque modo») che altri abbiano adottato o stiano per adottare comportamenti volti al predetto fine ha l’obbligo di denunziare i fatti alla Procura federale e, in difetto, rimane soggetto alla suddetta sanzione, seppur non risponde dell’illecito sportivo a titolo principale. Ritiene questa CFA che una lettura attenta della norma conduce ad affermare che l’obbligo di denuncia di cui trattasi sorga non appena il tesserato venga a sapere che stia per essere (o sia stato già realizzato) un illecito sportivo. In tale prospettiva, la giurisprudenza federale ha sovente affermato che, ai fini dell’integrazione degli estremi della violazione di cui trattasi, è sufficiente «che i tesserati abbiano avuto rapporti con persone che anche solo “stiano per porre in essere” gli atti indicati al comma (CAF, C.U. n. 10/C del 23 settembre 2004). La violazione di cui trattasi presuppone, comunque, «che un illecito sia stato consumato o sia in corso: cioè un illecito determinato o determinabile» (CAF, C.U. n 7/C del 9 settembre 2004). Resta implicito che altro presupposto imprescindibile è ovviamente l’effettiva conoscenza dell’illecito o del suo tentativo. Sotto tale profilo, occorre, peraltro, precisare che l’obbligo di denuncia trova causa non già «nella semplice percezione di un sospetto vago ed indeterminato sulla lealtà sportiva di un tesserato, occorrendo quanto meno il fumus di un comportamento (“atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica”) riconducibile alla fattispecie di illecito sportivo (già consumato od ancora in itinere: “siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti”), è anche incontestabile che la ratio e la lettera della norma sono chiare nell’escludere che colui che sia venuto a conoscenza di un sospetto concreto e determinato possa delibarne preventivamente la verosimiglianza ed apprezzare la correlativa necessità di farne denuncia con la massima sollecitudine alle competenti autorità federali» (CD c/o LNP, C.U. n. 198 del 9 giugno 1980). In definitiva, affinché possa dirsi integrata la fattispecie dell’omessa denuncia si rende necessaria l’esistenza di una percezione effettiva e reale del compimento di atti illeciti da parte di altri soggetti appartenenti al contesto sportivo di riferimento. Al contrario, dunque, non sarebbe sufficiente, ai fini dell’affermazione di responsabilità per la violazione qui considerata, un semplice sospetto o un mero presentimento. Deve poi, ancora una volta ribadirsi, per quanto qui di rilievo, che la responsabilità per omessa denuncia non è e non può essere una responsabilità “da posizione” (CGF 22 agosto 2012, C.U. n. 29/CGF), trattandosi, invece, di una responsabilità personale, «in quanto può derivare esclusivamente da fatto proprio dello stesso, e non può discendere di per da una posizione che il tesserato abbia all’interno di un’organizzazione sportiva, quale riflesso oggettivo della stessa. Se infatti l’ordinamento sportivo pure prevede forme oggettive di attribuzione di responsabilità (cfr. art. 4 comma 2 CGS), esse hanno carattere specifico e limitato» (TNAS, 10 ottobre 2012, lodo “Alessio”). Non sempre, come sopra evidenziato, la linea di demarcazione tra illecito sportivo (art. 7, comma 1, CGS) e omessa denuncia dell’illecito stesso (art. 7, comma 7, CGS) appare facilmente delineabile, specie sul piano probatorio. Infatti, se i confini giuridici tra il comportamento volto ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara e quello che, invece, si concreta nell’omettere la denuncia di tali fatti (i.e. atti) appaiono chiari, nei singoli casi di specie non sempre è agevole decifrare, in fatto, se un soggetto ha posto (o tentato di porre) in essere la predetta alterazione o, semplicemente, ne era a conoscenza (eventualmente anche del semplice tentativo) e non ne ha riferito alla Procura federale oppure, ancora, non ne era neppure venuto a conoscenza o non lo aveva percepito nella sua esatta portata “giuridico-disciplinare”. In altri termini, l’incolpato, per rispondere della violazione dell’obbligo di denuncia, deve non solo aver compreso la portata degli atti costituenti illecito disciplinare, ma anche averne colto la loro antigiuridicità e il relativo disvalore sportivo. È, quindi, necessario, ma anche sufficiente, che «l’agente abbia la consapevolezza del fatto che sia in corso la commissione di un illecito sportivo e sia in grado di percepirne l’antigiuridicità» (TNAS, 12 ottobre 2012, lodo “Portanova”). L’ordinamento federale, come noto, fa anche espresso divieto ai calciatori ed ai tesserati in genere di effettuare qualsiasi tipo di scommessa al fine di trarne profitto. Questo anche in una prospettiva di garanzia del regolare svolgimento delle gare e dei campionati. Recita, segnatamente, la norma di cui all’art. 6, comma 1, CGS: «Ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che 4 abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC».

Massima: Per una migliore illustrazione della ragioni della decisione assunta da questa Corte si ritiene, ancora in via di premessa, utile evidenziare quello che è lo standard probatorio applicabile in materia, riassumendo, di seguito, gli arresti della giurisprudenza endo ed esofederale sul punto. In ambito esofederale è stato affermato che per dichiarare la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (cfr. anche i lodi del 23 giugno 2009, Ambrosino c/ FIGC; 26 agosto 2009, Fabiani c/ FIGC; 3 marzo 2011, Donato c/ FIGC; 31 gennaio 2012, Saverino c/ FIGC; 2 aprile 2012, Juve Stabia e Amodio c. FIGC; 24 aprile 2012, Spadavecchia c/ FIGC; 26 aprile 2012, Signori c/ FIGC; 10 ottobre 2012, Alessio c/ FIGC). Nella stessa direzione è ormai consolidato l’orientamento della giurisprudeza federale secondo cui «per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito – certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti- doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr. ad es. l’art. 4 delle Norme Sportive Antidoping del CONI, in vigore dal 1 gennaio 2009). A tale principio vigente nell’ordinamento deve assegnarsi una portata generale sicché deve ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito” (cfr. TNAS, lodo 2 aprile 2012 Amodio e S.S. Juve Stabia c/FIGC con il quale è stata pienamente confermata la decisione di questa Corte)» (CGF, 20 agosto 2012, C.U. n. 031/CGF del 23.8.2012). Orbene, sotto un profilo metodologico, questa Corte ritiene di non doversi discostare dagli insegnamenti della copiosa giurisprudenza federale ed esofederale prima richiamata in ordine alla misura probatoria richiesta ai fini della valutazione della responsabilità di un tesserato o soggetto il cui operato è considerato rilevante per l’ordinamento federale. Ciò premesso, il Collegio è tenuto a verificare se gli elementi di prova raccolti consentano di ritenere integrata, secondo lo standard probatorio indicato, le fattispecie di cui agli artt. 6 e 7 CGS, al fine dell’affermazione della sussistenza delle violazioni rispettivamente contestate ai deferiti.

Massima: La Corte accoglie parzialmente i ricorsi dei deferiti riducendo le sanzioni loro inflitte sia a titolo di illecito sportivo e sia di omessa denuncia, confermando le sanzioni a carico delle società e ciò valutando le singole posizioni ed il materiale probatorio di cui all’indagine federale che ha preso avvio dall’attività giudiziaria  svolta dalla Procura della Repubblica di Catanzaro in ordine alla individuazione di numerosi soggetti operanti sul territorio nazionale e internazionale con finalità di condizionare i risultati di partite di calcio dei campionati organizzati dalle leghe professionistiche e dilettantistiche per conseguire indebiti vantaggi e illeciti profitti anche tramite scommesse sui risultati alterati delle partite medesime. È stata, infatti, acquisita, da parte della Procura Federale, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge n. 401 del 1989 e dell’art. 116 c.p.p., documentazione inerente il procedimento penale pendente innanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro DDA (n. …/2009 R.G.N.R.), consistente, in particolare, nelle risultanze di numerose intercettazioni telefoniche e nelle dichiarazioni rilasciate nel corso di alcuni interrogatori. L’esame del materiale processuale trasmesso dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, alla luce delle emergenze istruttorie acquisite nel corso dell’autonoma attività investigativa svolta dalla Procura federale, consente di ritenere sussistenti, secondo la prospettazione accusatoria, consistenti elementi probatori atti a comprovare la illiceità delle condotte dei soggetti deferiti e ad escludere una qualsivoglia verosimile ricostruzione alternativa dei fatti oggetto d’indagine

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 08/TFN-SD del 01 Agosto 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCELLO

SOLAZZO (Calciatore svincolato) - (nota n. 1638/78 pf 15-16/SP/gb del 4.8.2016).

Massima: Inibizione di anni 1 e mesi 6 con preclusione da ogni rango e/o categoria della FIGC, oltre all’ammenda di30.000,00 in continuazione con le sanzioni irrogate all’esito di altro procedimento nei confronti del calciatore svincolato per la violazione dell’art. 7, comma 1, 2 e 5, del CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS dell’effettiva alterazione del risultato di gara nonché della pluralità illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di esame e trattazione…Infatti M. S. (in alcune circostanze denominato "B.") viene in più riprese qualificato come uomo di fiducia di M. C., anch'egli implicato e condannato in relazione a numerose gare. Il format di attuazione illecita concepito dai sodali era pressoché identico in ogni situazione, muovendo le dinamiche da iniziali telefonate esplorative grazie alle quali diveniva possibile individuare i partecipanti alla combine, onde giungere alla fase della concreta conclusione degli accordi da realizzare. Il collaudato format viene chiaramente individuato, descritto e provato dalla Procura Federale nella misura in cui emerge dal coacervo degli atti processuali confluiti nel deferimento, il cui dettaglio prende forma sostanziale dalle emergenze istruttorie relazionate a ogni singolo incontro, che vengono di seguito rimarcate.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 012/CFA del 19 Luglio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 24 del 10.11.2016

Massima: Confermata la decisione del TFT che ha prosciolto, per mancanza di prove i deferiti dalla violazione degli artt. 1 bis e 7, comma 1, C.G.S., accusati di illecito sportivo, per aver l’allenatore sostituito un calciatore con un non tesserato, consentendo alla controparte di proporre reclamo per posizione irregolare e vincerlo, come in effetti è avvenuto, il tutto a poche giornate dalla fine del campionato…La Corte Federale d’Appello ritiene che, quantunque i motivi di ricorso del Procuratore Federale pongano in luce condivisibili aspetti di perplessità nell’andamento dei fatti - tali da consentire di ipotizzare, in via accusatoria, una preventiva pattuizione fraudolenta tra le Società interessate, diretta ad alterare il regolare svolgimento ed il risultato della gara più sopra richiamata per garantire un vantaggio in classifica alla U.S.D. Tollese -, una valutazione delle risultanze di causa, che debba essere (siccome deve essere) rispettosa del corretto regime della prova e, dunque, dello stesso criterio della certezza del risultato probatorio (acquisito) quale condicio sine qua non ai fini dell’affermazione della responsabilità del soggetto incolpato, non possa consentire di discostarsi dai termini della decisione adottata, in relazione alla fattispecie, dal Giudice di primo grado. E’ ben vero che possano suscitare sospetto, nella prospettiva della consumazione di un illecito sportivo, le particolari modalità della vicenda, e, segnatamente, le circostanze concomitanti a) dell’avere -la Società Pol. Pianella 2012- inserito nella lista di gara, quale giocatore, un soggetto che essa sapeva non tesserato per la FIGC, b) dell’averlo impiegato, in sostituzione di altro giocatore, a pochissimi minuti dal termine della gara e quando la squadra ospite era in vantaggio, c) della posizione in classifica delle due società all’epoca della gara, essendo la Società Pol. Pianella 2012 ormai matematicamente retrocessa e, viceversa, lottando, la U.S.D. Tollese per la salvezza, d) della immediatezza dell’acquisizione della notizia, da parte del Presidente della U.S.D. Tollese, della messa in atto della sostituzione irregolare da parte della Società ospite, sì da poter, con tempestività, preannunziare il reclamo, poi utilmente coltivato. I fattori circostanziali appena evocati, possono effettivamente sostenere una ipotesi di ricostruzione dell’accaduto in chiave di accordo illecito tra le due Società, incentrato nella convenuta precostituzione di un franco presupposto di invalidazione della gara disputata (da parte della Società Pol. Pianella 2012), che poi la U.S.D. Tollese avrebbe fatto concretamente fatto valere. Ad avviso della Corte decidente, peraltro, la valenza dimostrativa (essenzialmente di tipo logico) degli elementi accusatori di cui si è appena dato conto, non appare tale da poter assurgere a prova certa, capace di resistere ad ogni dubbio dotato di ragionevolezza, della commissione dell’illecito sportivo ascritto agli incolpati. Invero, ognuno di detti elementi possiede una percentuale di controvertibilità valutativa che ne costituisce un limite intrinseco e non consente di configurare, neppure in una valutazione complessiva dei profili accusatori, un compendio probatorio, pur di qualità indiziaria, tale da appagare il risultato finale di certezza dimostrativa che è certamente necessario ai fini del riconoscimento della responsabilità disciplinare. Basti considerare che la prova raccolta non è sufficiente a comprovare che la utilizzazione del (figurante) giocatore …. (non tesserato) sia stato il frutto di una forzatura artificiosa in quanto il motivo del suo impiego fosse, in realtà, fittizio, perché non è stata smentita, dalle indagini espletate, la veridicità della circostanza dell’infortunio del calciatore sostituito, …. (uscito dal campo perché, si dice in atti, “dolorante alla gamba destra”).Né risulta implausibile, sul piano delle motivazioni della condotta osservata, che si sia voluto consapevolmente impiegare (a rischio della invalidazione della gara, ove la circostanza fosse stata scoperta) un giocatore non tesserato nel tentativo di ottenere comunque “per orgoglio” (come dichiarano i sigg. ….) un risultato favorevole, obbiettivo che si rischiava di non conseguire qualora la squadra del Pianella fosse rimasta in dieci uomini (si evince dagli atti che la lista dei giocatori prevedeva n. 13 elementi e, dopo l’infortunio del …, il …. era l’ultimo disponibile, essendo già stato utilizzato il calciatore …) negli ultimi minuti della partita.

 

Decisione C.F.A. Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 007/CFA del 04 Luglio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 75/TFN del 12.4.2017

Impugnazione - istanza:  RICORSO DEL SIG. F. M. (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ AS AVELLINO 1912) AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER ANNI 5; AMMENDA DI € 50.000; INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALENOTA N. 6491/1225PF15-16GP/BLPDEL16.12.2016

Impugnazione - istanza:  RICORSO DEL SIG. A. I. (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ AS AVELLINO 1912) AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA MESI 18; AMMENDA DI € 50.000; INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALENOTA N. 6491/1225 PF15-16 GP/BLP DEL 16.12.2016

Impugnazione - istanza:  RICORSO DELLA SOCIETA’ U.S. AVELLINO 1912 AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA DI PUNTI 3; AMMENDA DI € 50.000; INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALENOTA N. 6491/1225 PF15-16 GP/BLP DEL 16.12.2016

Impugnazione - istanza:  RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD ATLETICO TORBELLAMONACA BREDA AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA DI PUNTI 2; AMMENDA DI € 2.000; INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALENOTA N. 6491/1225PF15-16GP/BLPDEL16.12.2016

Massima:….la decisione da adottare riflette – come nel processo penale – una verità processuale e non storica, sicché necessita tener da conto che il procedimento disciplinare si deve svolgere in un quadro costituito da specifiche regole, la cui funzione è anche quella di garantire tutti gli iscritti alla Federazione che la loro partecipazione è ben tutelata, perché al riparo da valutazioni non rigorosamente riscontrabili sulla base di specifici postulati giuridici. Diversamente opinando, infatti, qualunque fatto sospetto potrebbe dar luogo ad un procedimento disciplinare e alla comminazione di una sanzione. Considerata la pluralità dei soggetti interessati alle vicende, tale esame non può che essere condotto nel segno dei principi fondamentali che regolano l’accertamento del concorso di persona nei fatti illeciti –salva la modulazione dei medesimi– alla luce dei principi che fondano l’Ordinamento sportivo. Ne discende che la responsabilità di questi calciatori può essere affermata nella ipotesi in cui nella loro condotta sia ravvisabile un concorso materiale, ovvero anche solo morale, nel compimento degli illeciti contestati. Appare conducente, in conseguenza, svolgere brevi considerazioni in ordine al contenuto di queste due figure. Ricorre la fattispecie del concorso materiale ogniqualvolta il soggetto cooperi materialmente nel compimento dell’illecito, anche solo agevolandolo, ponendo in essere, cioè, un qualsivoglia comportamento causalmente legato al verificarsi dell’illecito e, in difetto del quale, l’illecito stesso non si sarebbe verificato. Quanto al concorso morale –ipotesi, almeno in via generale, meno grave di quella testé delineata – esso si configura allorquando il soggetto rafforza, in qualsiasi modo, la determinazione di quanti daranno poi esecuzione al piano illecito, anche solo partecipando attivamente alla relativa fase ideativa: lo studio del piano e la sua condivisione sono, infatti, obiettivamente idonei a costituire, per gli altri compartecipi all’illecito, una spinta psicologica giuridicamente rilevante. Rileva che per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, la differenza tra connivenza non punibile e concorso nel reato risiede nel fatto che la prima postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare un contributo alla realizzazione del reato mentre, nel concorso, come si è detto, è richiesto un contributo partecipativo, morale o materiale, alla condotta criminosa altrui, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un apporto concorsuale alla realizzazione dell’evento illecito (ex multis, Cass, pen. 2.10.2012, n.117). Occorre, in definitiva, che il concorrente fornisca un contributo materiale o psicologico capace di rendere più agevole la commissione dell’illecito, stimolando o rafforzando l’altrui proposito criminoso, non essendo punibili contegni meramente passivi, quali la semplice connivenza o la mera presenza sul luogo del delitto, sempre che quest’ultima non abbia suscitato un maggiore senso di sicurezza nel compartecipe, palesando una chiara adesione alla condotta delittuosa che si traduce in una concreta efficacia rafforzatrice dell’altrui proposito criminoso. In relazione, poi, alla verità processuale, occorre considerare e tener da conto che torna assai difficile –stante il contesto ambientale nel quale sono state ideate e si sono sviluppate le vicende in scrutinio– trovare risposte appaganti ai vari interrogativi che la Procura, prima, e il Tribunale, poi, si sono posti per collegare tutti gli elementi via via raccolti anche dall’A.G.O. per provare le due ipotesi delittuose contestate.

Massima: Acclarato che l’illecito (gara Modena/Avellino) si colloca nel mese di maggio 2014, occorre considerare che le norme all’epoca vigenti erano state emanate con Deliberazione del Commissario ad acta n. 797.1 del 23.10.2012 e approvata dalla Giunta del CONI con deliberazione n.432 del 29.11.2012. L’art. 7, comma 5 C.G.S. di quel corpo normativo, disponeva che (testualmente) “i soggetti di cui all’art.1, commi 1 e 5, riconosciuti responsabili di illecito sportivo, sono puniti con una sanzione non inferiore all’inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di tre anni e con l’ammenda non inferiore ad € 50.000,00”. Tenuto conto che questa norma è più favorevole rispetto a quella successiva (introdotta con Decreto del Commissario ad acta del 30.7.2014 e approvata con deliberazione del Presidente del CONI n.112/52 del 31.7.2014), in applicazione dell’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, dell’art. 2, comma IV, c.p. nonché dell’art. 7 della Convenzione dei diritti dell’uomo, è alle disposizioni dell’epoca che occorre far ricorso per la comminazione delle sanzioni. Atteso, poi, che l’art. 16, comma 1, C.G.S., prescrive che “Gli Organi della  giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva” e considerato che la contestata aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. dell’epoca (pluralità di illeciti) è venuta meno, in parziale accoglimento di questo motivo del ricorso di M., la Corte riduce la sanzione della squalifica ad anni 3 e, attese le particolarità del caso di specie, già sopra evidenziate, ridetermina la sanzione dell’ammenda a € 20.000,00. Analogo discorso vale anche per I., sicché in parziale accoglimento di questo motivo del suo ricorso, la Corte riduce la sanzione della squalifica a mesi 6 e ridetermina la sanzione dell’ammenda a € 30.000,00. Con reclamo del 10.5.2017, infine, la U.S. Avellino 1912 S.r.l. ha contestato l’entità della sanzione comminata con la decisione impugnata ed ha richiamato in tema le argomentazioni svolte nella pronuncia delle SS. UU. di questa Corte (in Com. Uff. n.187 del 27.1.2014), per invocare una pena affievolita. Anche considerata la riqualificazione, in termini di disvalore disciplinare-sportivo, dei comportamenti dei tesserati della U.S. Avellino 1912 e la correlata rideterminazione delle sanzioni agli stessi inflitte, nel segno dei principi enunciati nella richiamata decisione di questa Corte, di calibrare adeguatamente l’applicazione dell’istituto della responsabilità oggettiva, e facendo applicazione del richiamato art. 16, comma 1 C.G.S., in parziale accoglimento del ricorso, questa Corte riduce la sanzione della penalizzazione a punti 2 in classifica e ridetermina la sanzione dell’ammenda a € 20.000,00.

 

Decisione C.F.A. Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 005/CFA del 03 Luglio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 68 del 27.3.2017

Impugnazione - istanza: RICORSO DEL SIG. V. F. (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ SANTARCANGELO CALCIO SRL) AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA DI ANNI 4; AMMENDA DI € 70.000; INFLITTE   AL   RECLAMANTE   SEGUITO   DEFERIMENTO   DEL   PROCURATORE FEDERALENOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.8.2016

Impugnazione - istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ SANTARCANGELO CALCIO SRL AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA; AMMENDA DI € 35.000; INFLITTE  ALLA  RECLAMANTE  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE FEDERALENOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.8.2016

Impugnazione - istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ VIGOR LAMEZIA SRL AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE DI PUNTI 5 IN CLASSIFICA; AMMENDA DI € 30.000; INFLITTE  ALLA  RECLAMANTE  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE FEDERALENOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.8.2016

Impugnazione - istanza: RICORSO DEL SIG. S. C. (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ SS BARLETTA CALCIO SRL) AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE DI ANNI 5; AMMENDA DI € 95.000; INFLITTE   AL   RECLAMANTE   SEGUITO   DEFERIMENTO   DEL   PROCURATORE FEDERALENOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.8.2016

Impugnazione - istanza: RICORSO DEL SIG. C. A. (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ VIGOR LAMEZIA SRL) AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE DI ANNI 1 E MESI 6 CON PRECLUSIONE; AMMENDA DI € 30.000; INFLITTE   AL   RECLAMANTE   SEGUITO   DEFERIMENTO   DEL   PROCURATORE FEDERALENOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.8.2016

Impugnazione - istanza: RICORSO DEL SIG. F. M. (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO TESSERATO PER LA SOCIETÀ VIGOR LAMEZIA SRL) AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE DI ANNI 3; AMMENDA DI € 10.000; INFLITTE   AL   RECLAMANTE   SEGUITO   DEFERIMENTO   DEL   PROCURATORE FEDERALENOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.8.2016

Impugnazione - istanza: RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI NON DOVERSI PROCEDERE NEI CONFRONTI DEL SIG. M. S. (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE SVINCOLATO); AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ VIGOR LAMEZIA SRL CON RIFERIMENTO ALLE GARE 7) SALERNITANABARLETTA E 9) JUVE STABIAVIGOR LAMEZIA, IN RELAZIONE ALLA CONDOTTA E ALLA RESPONSABILITÀ DEL SIG. F.B., ALL’EPOCA DEI FATTI SOGGETTO DI CUI ALL’ART. 1BIS, COMMA 5 DEL C.G.S., OPERANTE NELL’AMBITO DELLA SOCIETÀ VIGOR LAMEZIA SRL; SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.8.2016

Massima: Come noto, l’ordinamento federale vieta e punisce, all’art. 7 CGS, «Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica». La predetta norma prevede, poi, al comma 6, una fattispecie aggravata «in caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito». Come più volte evidenziato dalla giurisprudenza federale, se, in generale, il plesso normativo sopra richiamato mira a presidiare il leale e corretto svolgimento delle competizioni sportive, tentando di impedire che condotte, appunto, illecite e, comunque, antisportive alterino il bene giuridico protetto, in particolare, tre sono le ipotesi di illecito codificate: le stesse consistono «a) nel compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara; b) nel compimento di atti diretti ad alterare il risultato di una gara; c) nel compimento di atti diretti ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica. Tali ipotesi sono distinte, sia perché così sono prospettate nella norma, sia perché è concettualmente ammissibile l'assicurazione di un vantaggio in classifica che prescinda dall'alterazione dello svolgimento o del risultato di una singola gara. Infatti, se di certo, la posizione in classifica di ciascuna squadra è la risultante aritmetica della somma dei punti conseguiti sul campo, è anche vero che la classifica nel suo complesso può essere influenzata da condizionamenti, che, a prescindere dal risultato delle singole gare, tuttavia finiscono per determinare il prevalere di una squadra rispetto alle altre» (CAF, 7 luglio 2006, C.U. n. 1/C del 14 luglio 2006. Il riferimento era all’art. 6 dell’allora vigente CGS). Consolidato, poi, l’orientamento interpretativo secondo cui le condotte finalizzate all’alterazione dello svolgimento e/o del risultato delle gare sono considerate illecito anche nel caso di mancato conseguimento del risultato “combinato”. Detto elemento, infatti, non assume rilievo alcuno ai fini dell’integrazione dell’illecito previsto e punito dagli artt. 7 e 4, comma 5, CGS, considerata l’anticipazione della rilevanza disciplinare anche riguardo ai meri atti finalizzati a conseguire gli effetti di cui trattasi. La frode sportiva, dunque, è illecito di attentato che «prescinde dal realizzarsi dell’evento cui l’atto è preordinato» (CAF, C.U. n. 10/C del 23 settembre 2004). In breve, l’ipotesi delineata dall’art. 7 CGS configura un illecito in ordine al quale non è necessario, ai fini dell’integrazione della fattispecie, che lo svolgimento od il risultato della gara siano effettivamente alterati, essendo sufficiente che siano state poste in essere attività dirette allo scopo. Si tratta, dunque, come rilevato dalla dottrina e come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di settore, di una fattispecie di illecito di pura condotta, a consumazione anticipata, che si realizza, appunto, anche con il semplice tentativo e, quindi, al momento della mera messa in opera di atti diretti ad alterare il fisiologico svolgimento della gara, od il suo risultato, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica (cfr., ex multis, CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 032/CGF del 2.9.2011). Infatti, il riferimento agli «atti diretti» contenuto nella norma conferisce all’illecito sportivo aleatorietà circa l’effettivo verificarsi dell’evento, così da assumere la struttura del cd. “reato di attentato” o a consumazione anticipata, appunto, in relazione al quale si prescinde dal conseguimento di un vantaggio effettivo. Occorre, peraltro, tenere presente che laddove si ritenga in concreto insussistente la prova del concorso di un determinato soggetto nella commissione dell’illecito sportivo o il medesimo illecito sportivo non risulti dimostrato, la condotta del tesserato può rivestire rilievo ai sensi e per gli effetti della norma di cui all’art. 1 bis CGS, secondo cui «Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva». Precisa, il successivo comma 5: «Sono tenuti alla osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statutarie e federali anche i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale». Diversa e distinta fattispecie è quella di cui all’art. 7, comma 7, CGS che prevede il c.d. obbligo di denuncia. «I soggetti di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno l’obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC». In altri termini, se alcuno dei soggetti di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, CGS non pone in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, ma è a conoscenza («in qualunque modo») che altri abbiano adottato o stiano per adottare comportamenti volti al predetto fine ha l’obbligo di denunziare i fatti alla Procura federale e, in difetto, rimane soggetto alla suddetta sanzione, seppur non risponde dell’illecito sportivo a titolo principale.  Ritiene questa CFA che una lettura attenta della norma conduce ad affermare che l’obbligo di denuncia di cui trattasi sorga non appena il tesserato venga a sapere che stia per essere (o sia stato già realizzato) un illecito sportivo. In tale prospettiva, la giurisprudenza federale ha sovente affermato che, ai fini dell’integrazione degli estremi della violazione di cui trattasi, è sufficiente «che i tesserati abbiano avuto rapporti con persone che anche solo “stiano per porre in essere” gli atti indicati al comma 1» (CAF, C.U. n. 10/C del 23 settembre 2004). La violazione di cui trattasi presuppone, comunque, «che un illecito sia stato consumato o sia in corso: cioè un illecito determinato o determinabile» (CAF, C.U. n 7/C del 9 settembre 2004). Resta implicito che altro presupposto imprescindibile è ovviamente l’effettiva conoscenza dell’illecito o del suo tentativo. Sotto tale profilo, occorre, peraltro, precisare che l’obbligo di denuncia trova causa non già «nella semplice percezione di un sospetto vago ed indeterminato sulla lealtà sportiva di un tesserato, occorrendo quanto meno il fumus di un comportamento (“atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica”) riconducibile alla fattispecie di illecito sportivo (già consumato od ancora in itinere: “siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti”), è anche incontestabile che la ratio e la lettera della norma sono chiare nell’escludere che colui che sia venuto a conoscenza di un sospetto concreto e determinato possa delibarne preventivamente la verosimiglianza ed apprezzare la correlativa necessità di farne denuncia con la massima sollecitudine alle competenti autorità federali» (CD c/o LNP, C.U. n. 198 del 9 giugno 1980). In definitiva, affinché possa dirsi integrata la fattispecie dell’omessa denuncia si rende necessaria l’esistenza di una percezione effettiva e reale del compimento di atti illeciti da parte di altri soggetti appartenenti al contesto sportivo di riferimento. Al contrario, dunque, non sarebbe sufficiente, ai fini dell’affermazione di responsabilità per la violazione qui considerata, un semplice sospetto o un mero presentimento. Deve poi, ancora una volta ribadirsi, per quanto qui di rilievo, che la responsabilità per omessa denuncia non è e non può essere una responsabilità “da posizione” (CGF 22 agosto 2012, C.U. n. 29/CGF), trattandosi, invece, di una responsabilità personale, «in quanto può derivare esclusivamente da fatto proprio dello stesso, e non può discendere di per sé da una posizione che il tesserato abbia all’interno di un’organizzazione sportiva, quale riflesso oggettivo della stessa. Se infatti l’ordinamento sportivo pure prevede forme oggettive di attribuzione di responsabilità (cfr. art. 4 comma 2 CGS), esse hanno carattere specifico e limitato» (TNAS, 10 ottobre 2012, lodo “Alessio”). Non sempre, come sopra evidenziato, la linea di demarcazione tra illecito sportivo (art. 7, comma 1, CGS) e omessa denuncia dell’illecito stesso (art. 7, comma 7, CGS) appare facilmente delineabile, specie sul piano probatorio. Infatti, se i confini giuridici tra il comportamento volto ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara e quello che, invece, si concreta nell’omettere la denuncia di tali fatti (i.e. atti) appaiono chiari, nei singoli casi di specie non sempre è agevole decifrare, in fatto, se un soggetto ha posto (o tentato di porre) in essere la predetta alterazione o, semplicemente, ne era a conoscenza (eventualmente anche del semplice tentativo) e non ne ha riferito alla Procura federale oppure, ancora, non ne era neppure venuto a conoscenza o non lo aveva percepito nella sua esatta portata “giuridico-disciplinare”. In altri termini, l’incolpato, per rispondere della violazione dell’obbligo di denuncia, deve non solo aver compreso la portata degli atti costituenti illecito disciplinare, ma anche averne colto la loro antigiuridicità  e  il  relativo  disvalore  sportivo.  È,  quindi,  necessario,  ma  anche  sufficiente,  che «l’agente abbia la consapevolezza del fatto che sia in corso la commissione di un illecito sportivo e sia in grado di percepirne l’antigiuridicità» (TNAS, 12 ottobre 2012, lodo “Portanova”). L’ordinamento federale, come noto, fa anche espresso divieto ai calciatori ed ai tesserati in genere di effettuare qualsiasi tipo di scommessa al fine di trarne profitto. Questo anche in una prospettiva di garanzia del regolare svolgimento delle gare e dei campionati. Recita, segnatamente, la norma di cui all’art. 6, comma 1, CGS: «Ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che 4 abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC». Per una migliore illustrazione della ragioni della decisione assunta da questa Corte si ritiene, ancora in via di premessa, utile evidenziare quello che è lo standard probatorio applicabile in materia, riassumendo, di seguito, gli arresti della giurisprudenza endo ed esofederale sul punto. In ambito esofederale è stato affermato che per dichiarare la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (cfr. anche i lodi del 23 giugno 2009, Ambrosino c/ FIGC; 26 agosto 2009, Fabiani c/ FIGC; 3 marzo 2011, Donato c/ FIGC; 31 gennaio 2012, Saverino c/ FIGC; 2 aprile 2012, Juve Stabia e Amodio c. FIGC; 24 aprile 2012, Spadavecchia c/ FIGC; 26 aprile 2012, Signori c/ FIGC; 10 ottobre 2012, Alessio c/ FIGC). Nella stessa direzione è ormai consolidato l’orientamento della giurisprudeza federale secondo cui «"per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito – certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr. ad es. l’art. 4 delle Norme Sportive Antidoping del CONI, in vigore dal 1 gennaio 2009). A tale principio vigente nell’ordinamento deve assegnarsi una portata generale sicché deve ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito” (cfr. TNAS, lodo 2 aprile 2012 Amodio e S.S. Juve Stabia c/FIGC con il quale è stata pienamente confermata la decisione di questa Corte)» (CGF, 20 agosto 2012, C.U. n. 031/CGF del 23.8.2012). Orbene, sotto un profilo metodologico, questa Corte ritiene di non doversi discostare dagli insegnamenti della copiosa giurisprudenza federale ed esofederale prima richiamata in ordine alla misura probatoria richiesta ai fini della valutazione della responsabilità di un tesserato o soggetto il cui operato è considerato rilevante per l’ordinamento federale. Ciò premesso, il Collegio è tenuto a verificare se gli elementi di prova raccolti consentano di ritenere integrata, secondo lo standard probatorio indicato, le fattispecie di cui agli artt. 6 e 7 CGS, al fine dell’affermazione della sussistenza delle violazioni rispettivamente contestate ai deferiti.

Massima:questa Corte ritiene, come detto, che, complessivamente valutato il materiale probatorio acquisito al presente procedimento, sussista quel ragionevole grado di certezza in ordine alla commissione degli illeciti ex art. 7, comma 1, CGS, da parte del ricorrente C. e in ordine alla violazione dell’art. 7, comma 7, CGS da parte del ricorrente F. e che, segnatamente, in ordine alle posizioni degli stessi, sussista quel livello probatorio che, seppur inferiore al grado che esclude ogni ragionevole dubbio, è comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità. Convergono, in tale direzione, solidi elementi probatori e, in primo luogo, le complessive risultanze istruttorie di cui alle attività di investigazione poste in essere dalla Procura della Repubblica di Catanzaro. Le intercettazioni delle conversazioni telefoniche tra i vari protagonisti della vicenda, i riscontri e le modalità del linguaggio a volte criptico utilizzato, l’intensificarsi delle attività alterative nei giorni immediatamente a ridosso lo svolgimento delle gare oggetto di combine, la particolarità dei luoghi dei vari incontri, i riscontri provenienti da una parte delle dichiarazioni rilasciante da alcuni dei deferiti in sede di audizione, non lasciano alcun dubbio circa le responsabilità dei reclamanti in relazione ai fatti ed agli illeciti contestati dalla Procura federale, come, in parte già accertati dal TFN. Mancano, del resto, concreti ed idonei elementi di prova a discarico e le ricostruzioni alternative dei fatti fornite dagli incolpati non appaionono, francamente, verosimili, né, tantomeno, supportate da elementi probatori o anche soltanto logici. Le approfondite indagini della Procura ordinaria, come riesaminate ed utilmente riversate nel presente procedimento disciplinare, alla luce delle integrazioni istruttorie operate dalla Procura federale consentono, dunque, di ritenere raggiunta la prova della sussistenza degli illeciti contestati al sig. C.. Infatti, dal coacervo degli elementi suscettibili di valutazione da parte di questa Corte emerge, in una sintesi complessiva, l’esistenza di solidi elementi probatori per ritenere fondata l’affermazione di responsabilità dello stesso in ordine alle incolpazioni di cui al deferimento per aver, in concorso con altri soggetti, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato delle gare di cui trattasi, in atti e di seguito, meglio indicate.In definitiva, come è già sopra cenno, il contesto probatorio complessivo acquisito al presente procedimento appare solido e del tutto sufficiente ai fini dell’affermazione della responsabilità, come di seguito meglio precisata, dei sigg.ri F.(ex art. 7.7 CGS) e C. (ex art. 7.1 CGS).

Massima: Ritiene, invece, questa Corte che altrettanto non possa dirsi con riferimento agli appellanti C. A. e F. M.. Le complessive acquisizioni probatorie a disposizione non consentono di affermare, con il necessario tasso di serenità, l’effettiva sussistenza degli illeciti contestati ai predetti deferiti.

Decisione C.F.A. Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 003/CFA del 03 Luglio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT GIUDIZIO DI  RINVIO  EX ART. 62 COMMA 2 C.G.S. C.O.N.I. ED ART. 34BIS COMMA 3 C.G.S. F.I.G.C. IN ORDINE ALLA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI RISPETTIVAMENTE INFLITTE AI SIGG.RI: FABRIZIO MAGLIA INIBIZIONE MESI 3; DOMENICO GIAMPÀ SQUALIFICA MESI 6 E AMMENDA DI € 30.000; LUIGI CONDÒ INIBIZIONE ANNI 3 E AMMENDA DI50.000; SEGUITO DECISIONI DELLA CORTE FEDERALE DI APPELLOSEZIONI UNITE - COM. UFF. N. 119/CFA DEL 5.5.2016

Massima: A seguito del giudizio di rinvio disposto dal Collegio di Garanzia al fine del rinnovo della motivazione ritenuta contraddittoria, la Corte conferma le  sanzioni inflitte ai deferiti per le violazioni ex art. 7 CGS, illecito sportivo ed omessa denuncia…E’ evidente che la assoluta illogicità della motivazione, ravvisata in maniera tranchant dal rimettente, sia da addebitarsi ad un fraintendimento. Infatti, il Collegio rimettente, ha inteso che la relazione di contemporaneità sia stata reputata sussistere con riferimento all’incontro tra M. e G., a cui indubbiamente non potrebbe essere contemporanea la telefonata da parte del M. al medesimo G.. Ciò in quanto il riferimento letterale a “questo incontro”, di cui alla lettera (iii), è posto immediatamente dopo rispetto a quello ai nomi di C. (rectius M.: ma il Collegio rimettente aveva già inquadrato il problema dell’errore materiale nella menzione del nome del soggetto rilevante) e G., di cui alla lettera (ii). Adottando una lettura sistematica dell’elenco – che, peraltro, veniva riportato nel testo della motivazione in virtù di specifica estrapolazione operata dal testo del Deferimentononché contestualizzando il singolo riferimento nella motivazione nel suo complesso, è dato dedurre che l’incontro in parola sia da individuarsi nell’incontro (di cui in incipit, alla lettera (i)) tra M. e C., rispetto al quale può ben ritenersi, secondo quanto si è già detto abbondantemente, la contemporaneità della prima telefonata del M. al G..

Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 002/CFA del 03 Luglio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n.  37 del 22.12.2016

Impugnazione - istanza: RICORSO DELL’A.S.D. PENNE 1920 AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 1.000,00; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA IN CORSO ALL’A.S.D. PENNE 1920 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S.; INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTOSEGUITO GARA  FARA  SAN  MARTINO/PENNE  DELL’1.5.2017  -  NOTA  N.  4702/1203  PF15- 16/MS/VDB DEL 2.11.2016

Massima: Confermata l’ammenda di € 1.000,00 e ridotta alla società la penalizzazione di punti 2 in classifica in punti 1 in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva in corso per la responsabilità oggettiva derivante dal compimento di illeciti sportivi da parte di tre suoi calciatori… essendo risultata completamente estranea all’evento e, presumibilmente, non essendo stata in grado di incidere sulla volontà dei suoi giocatori, di alterare il risultato della gara di cui si discute.

Massima:….occorre richiamare, ancora una volta, quanto evidenziato dalle numerose decisioni degli Organi di giustizia, circa (ex multis, testualmente) “…la rilevanza, non solo dogmatica, per l’ordinamento federale della categoria della responsabilità oggettiva delle Società, così come ricavabile, in termini generali, dall’art. 4, comma 2, C.G.S. e, con precipuo riguardo alla fattispecie dell’illecito sportivo, dall’art. 7, comma 4, C.G.S.” (così, Corte di Giuistizia Federale, SS.UU. del 27.01.2014, in Com. Uff. n.187/CGF. Illuminante,  al  riguardo,  è  quanto  si  legge  in  questo  arresto,  in  tema  di  (testualmente) “…tassativa e perentoria distinzione della responsabilità delle Società in tre tipologie: la diretta, quando la condotta vietata sia commessa da persona che abbia la legale rappresentanza del club coinvolto; l’oggettiva, quando il comportamento sia ascrivibile ad un dirigente privo di legale rappresentanza, ad un tesserato ovvero ad uno dei soggetti di cui all’art.1 comma 5 C.G.S.; la presunta, quanto l’illecito sia posto in essere, a vantaggio della Società, da un estraneo alla stessa”…La decisione citata sub 3) delle SS.UU., sulla scorta di un non recente precedente, ha precisato che in simili casi l’Organo giudicante deve esercitare il potere di graduare la pena, occorrendo dare rilievo alla totale estraneità del sodalizio reclamante ai fatti contestati.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 75/TFN-SD del 12 Aprile 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  A. M. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Avellino 1912 Srl), B. R. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Avellino 1912 Srl), C. L. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Avellino 1912 Srl), I. A. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Avellino 1912 Srl), M. F. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Avellino 1912 Srl), P. M.(all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Avellino 1912 Srl), P. L. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società ASD Atletico Torbellamonaca), P. F. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Avellino 1912 Srl), T. W. (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società US Avellino 1912 Srl), Società US AVELLINO 1912 Srl e ASD ATLETICO TORBELLAMONACA - (nota n. 6491/1225 pf15-16 GP/GT/blp del 16.12.2016).

Massima: Va ricordato che, al riguardo, la giurisprudenza della giustizia disciplinare ha evidenziato "Il presupposto dell'operatività dell'obbligo di denuncia è semplicemente quello della probabile fondatezza di un comportamento riconducibile alla fattispecie dell'illecito sportivo, già consumato o in itinere, con la sola esenzione dei sospetti vaghi ed indeterminati, senza che sia consentito a colui che ne è venuto a conoscenza di poter liberamente deliberare preventivamente la verosimiglianza o apprezzare la correlativa necessità di farne denuncia con la massima sollecitudine alle competenti autorità federali."(cfr. Commissione Disciplinare Nazionale, Com. Uff. n. 8/CDN del 22 luglio 2013).

Massima: La mole di intercettazioni e il chiaro contenuto delle stesse costituiscono una prova schiacciante del ruolo svolto da P. L., nella causazione degli illeciti contestati. Il linguaggio criptico utilizzato varie volte nel corso delle intercettazioni, la frequenza dei contatti intercorsi con i noti esponenti della criminalità organizzata sopra indicati, i ripetuti riferimenti alle somme da scommettere ed all’evolversi degli accordi sottesi al raggiungimento del fine illecito danno ampia contezza del ruolo attivo svolto dal P. negli accordi volti ad alterare gli esiti delle partite in oggetto al fine di conseguire i guadagni illeciti e far conseguire all’organizzazione criminale anche la possibilità di reinvestire capitali illecitamente ottenuti. Il compendio probatorio così raccolto, in relazione alla posizione del predetto deferito non necessita di ulteriori riscontri, giacché, come più volte evidenziato dalla giurisprudenza sportiva, per la realizzazione della condotta sanzionabile ex art. 7, comma 1 si prescinde dal conseguimento di un vantaggio effettivo essendo punibile anche il mero tentativo.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 74/TFN-SD del 11 Aprile 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ARTURO DI NAPOLI (all’epoca dei fatti allenatore professionista iscritto nei ruoli del Settore Tecnico FIGC) - (nota n. 4559/78 pf15-16 GP/GT/cc del 28.10.2016).

Massima: Mesi 5 di squalifica ed8.000,00 di ammenda all’allenatore professionista per la violazione: dell’art. 7, comma 7, del CGS, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti, integranti illecito sportivo, riguardanti la gara Vigor Lamezia - Casertana del 25.04.2015, come sopra descritti, dei quali era venuto a conoscenza; dell’art. 6, commi 1 e 5, del CGS, per avere effettuato scommesse sulla gara Vigor Lamezia - Casertana del 25.04.2015, per aver agevolato le scommesse di B. sulla gara in questione e per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti, integranti violazione del divieto di effettuare scommesse da parte di B., riguardanti la gara predetta.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 68/TFN-SD del 27 Marzo 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.A. + ALTRI - (nota n. 1638/78 pf15-16 SP/gb del 4.8.2016).

Massima: …. nell’ottica dell’art. 7 CGS non è distinguibile l’illecito consumato dall’illecito tentato, atteso che ha comunque rilievo la violazione del principio di lealtà, probità e correttezza posto dall’art. 1 bis CGS, che è riscontrabile in tutte le diverse ipotesi di illecito, identificate nel compimento di atti diretti ad alterare o lo svolgimento della gara, ovvero il suo risultato, nonché ad assicurare un vantaggio in classifica; ciò che rileva è che viene in ogni caso a concretizzarsi la figura della frode sportiva, prevista e sanzionata anche dal legislatore statale con la legge 13.12.1989 n. 401. Fattispecie di natura diversa dalle precedenti, ma che torna anche nel presente procedimento, è quella dell’art. 7 comma 7 CGS afferente l’obbligo di denuncia, che ricorre non appena la persona tesserata è informata che altri hanno attuato o stanno attuando comportamenti finalizzati alla frode.

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n.  080/CFA del 14 Dicembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 102/CFA del 07 Febbraio 2017  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 24/TFN del 12.10.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO DELSIG. P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 25.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA BRESCIA/CATANIA DEL 9.5.2015 NOTA N. 919/17PF15-16/SP/AC DEL 20.7.2016; PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA BOLOGNA/CATANIA     DEL     27.4.2015     -     NOTA     N. 924/86PF15-16/SP/CC     DEL 20.7.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. A. FERNANDO AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER MESI 3; -           AMMENDA DI € 10.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA BRESCIA/CATANIA DEL 9.5.2015 – NOTA N. 919/17PF15-16/SP/AC DEL 20.7.2016;PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA BOLOGNA/CATANIA  DEL  27.4.2015  -  NOTA  N. 924/86PF15-16/SP/CC  DEL  20.7.2016

Massima: La Corte…. in parziale accoglimento dei ricorsi dei signori P. ed A. ed in riforma della decisione impugnata del TFN, con riferimento alla gara Bologna - Catania ravvisa nei fatti loro contestati la violazione dell’art. 1-bis del C.G.S. e non già dell’art. 7 del C.G.S., riducendo conseguentemente come da dispositivo la sanzione inflitta. Il ricorso del sig. A. va invece respinto per quanto attiene alla gara Brescia - Catania, atteso che il comportamento dallo stesso tenuto, per come valutabile alla luce delle intercettazioni captate identificate con i progr. 737, 115, 125, 127 e 131, costituisce palese violazione degli obblighi di cui al citato art. 1-bis C.G.S., la cui violazione è stata pertanto correttamente ravvisata e sanzionata dalla decisione impugnata.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezioni Unite : Decisione n. 14 del 14/02/2017 – www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d'Appello della F.I.G.C., pubblicata con C.U. n. 067/CFA del 5 ottobre 2016, con motivazione depositata in data 28 novembre 2016, con la quale, in parziale accoglimento del ricorso presentato dal ricorrente avverso la decisione di primo grado, è stata ridotta la sanzione allo stesso irrogata alla sola inibizione di anni tre

Parti: L.D./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: E’ del tutto fisiologico il giudizio di prevalenza di singole risultanze rispetto ad altre effettuato dal giudice endofederale, al quale soltanto è riservata l’interpretazione e la valutazione del materiale in atti, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento: con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile il tentativo di sindacare in sede di legittimità il peso probatorio del materiale raccolto. Sul punto sovvengono – ancora una volta – le determinazioni di codesto Collegio, il quale ha escluso che ci si possa dolere dello scarso peso attribuito a (talune) dichiarazioni…rispetto all’apprezzamento di altri elementi di convincimento, reputati più “persuasivi”, giacché tali “profili valutativi” sfuggono al sindacato di questo Collegio di Garanzia, rientrando nella competenza esclusiva del Giudice di merito.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n.  063/CFA del 18 Novembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 101/CFA del 07 Febbraio 2017  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 18 del 29.9.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO CALC. D. M. M. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS C.G.S.- NOTA N. 1822/1112 PF15-16 SP/GB DEL 9.8.2016

Massima: La Corte in accoglimento del ricorso proposto dal calciatore riduce fino a tutto il 31.03.2017 la sanzione della squalifica dal TFN per la violazione dell’art. 1-bis C.G.S.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n.  063/CFA del 18 Novembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 100/CFA del 07 Febbraio 2017  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 18 del 29.9.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO CALC. DI MARTINO MIRKO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS C.G.S.- NOTA N. 1822/1112 PF15-16 SP/GB DEL 9.8.2016

Massima: La Corte in accoglimento del ricorso proposto dal calciatore riduce fino a tutto il 31.03.2017 la sanzione della squalifica dal TFN per la violazione dell’art. 1-bis C.G.S. per avere inviato il giorno precedente la gara Carpi/Empoli del 25.4.2016 valida per il Campionato di Serie A un messaggio tramite cellulare al calciatore del Carpi, - omissis -, in cui si diceva testualmente “allora domani è tutto organizzato per l’1?” con riferimento all’esito della suddetta gara e per avere sollecitato il giorno stesso della gara, sempre tramite cellulare, indirizzato allo stesso calciatore – omissis -, una risposta al precedente messaggio del giorno prima. Il fatto che l’odierno reclamante sia stato assolto, per di più con formula dubitativa, dalla seconda imputazione (violazione dell’art. 6 CGS), non fa cadere la violazione dell’art. 1 C.G.S. per la prima imputazione, cioè per quella di avere inviato all’ex compagno di squadra – omissis - due messaggi, tramite cellulare, con i quali si chiedeva preventivamente di conoscere l’esito della gara Carpi/Empoli alludendo chiaramente a una possibile “combine”. Il giudizio di primo grado ha accertato l’invio di questi messaggi e tale circostanza non è stata smentita dall’odierno reclamante, il quale ha cercato di difendersi affermando che si trattava di messaggi scherzosi. Dal tenore dei messaggi non sembra affatto che si trattasse di un intento scherzoso, ma era chiara l’intenzione del reclamante di conoscere preventivamente l’esito della gara al fine di poter scommettere sul risultato. Al tempo stesso si deve riconoscere il comportamento collaborativo del reclamante.

 

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 065/CFA del 23 Novembre 2016 e 074/CFA del 01 Dicembre 2016  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 089/CFA del 18 Gennaio 2017  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. – Sezioni Unite - Decisione n. 46/2016 dell’11.10.2016

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO DEL C.O.N.I. - COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT SU GIUDIZIO DI RINVIO EX ART. 62 COMMA 2 C.G.S. C.O.N.I. ED ART. 34BIS COMMA 3 C.G.S. F.I.G.C. IN ORDINE ALLA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI INFLITTE AI SIGG.RI S.A.E A.C. SEGUITO DECISIONI DELLA CORTE FEDERALE DI APPELLO – SEZIONI UNITE - COM. UFF. N. 105/CFA DEL 15.4.2015

Massima: A seguito del giudizio di rinvio disposto dal Collegio di Garanzia, la Corte in applicazione del principio della continuazione  ridetermina la sanzione di anni 15 e mesi 6 di inibizione, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., oltre a una ammenda pari a € 135.000,00 a carico di un incolpato sanzionato per una serie di illeciti sportivi in quella di anni 5 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., oltre all’ammenda di € 74.000,00, così come ridetermina la squalifica di 6 anni e mesi oltre € 60.000,00 a carico di altro incolpato sempre sanzionato per illecito sportivo in quella di anni 4, mesi 7, oltre all’ammenda di € 44.000,00…..questa Corte è tenuta a prendere atto della decisione del Collegio di Garanzia, ritenendo, tuttavia, sotto tale profilo, che il richiamo alla continuazione sia stato effettuato non tanto alla diretta ed integrale applicazione, al procedimento disciplinare sportivo, della disposizione codicistica di cui all’art. 81 c.p., quanto, ai principi generali dell’istituto medesimo. Del resto, ad una formale, diretta ed integrale applicazione, all’ordinamento federale, della disposizione di cui all’art. 81 si opporrebbe l’espresso richiamo fatto dalla norma di cui all’art. 2, comma 6, del codice di giustizia sportiva del Coni («Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva»). Sotto tale profilo, del resto, la giurisprudenza endo ed esofederale ha costantemente affermato la niente affatto obbligata permeabilità dell’ordinamento sportivo ad ogni e ciascuna disposizione dell’ordinamento generale astrattamente applicabile alla singola fattispecie. Ed infatti, l’ordinamento sportivo, da un canto, è estraneo alle previsioni normative generali che nascono con riguardo ad ambiti tipicamente ed esclusivamente statali (come, appunto, il procedimento penale e le regole che per esso sono dettate per governare i rapporti con altri procedimenti che si svolgono in ambito generale, quali quelli civili, amministrativi, disciplinari ecc.); esso, d’altro canto, è libero di perseguire la propria pretesa punitiva nei confronti degli appartenenti che si sottraggano al rispetto dei precetti con autonomi mezzi di ricerca e valutazione della prova che non necessariamente debbono identificarsi con quelli propri dell’ordinamento statale, fatta ovviamente salva l’osservanza del diritto di difesa, costituzionalmente protetto. Quelle sottoposte alla giustizia sportiva sono controversie che vanno risolte alla luce delle norme poste nell’ambito dell’ordinamento sportivo, ordinamento che ha, conserva e deve conservare la capacità di regolare fattispecie generali ed astratte con valenza verso la generalità dei soggetti che spontaneamente aderiscono allo stesso ordinamento, in funzione del perseguimento di specifiche finalità, pur sempre rientranti nell’interesse generale in ragione del quale esso stesso è costituito. Non possono, pertanto, che nutrirsi dubbi sulla possibilità concettuale, prima ancora che normativa, di introdurre, nell’ambito del procedimento sportivo, specifiche regole di diritto sostanziale o di diritto procedurale proprie di altri sistemi di giustizia e, segnatamente, di quelle poste dal legislatore ordinario per il processo penale. Diverse sono le posizioni giuridiche coinvolte e la rilevanza delle stesse; diverse sono le finalità perseguite dall’ordinamento sportivo e da quello generale. Nel processo sportivo si ritiene debbano essere applicate le disposizioni dell’ordinamento federale e di quello generale sportivo, anche internazionale. Solo in via eccezionale e nella sola ipotesi di lacuna possono essere di ausilio le regole dettate per altri sistemi di giustizia e, in particolare, di quello civile, fermi restando, ovviamente, i principi inderogabili che presidiano il nostro ordinamento costituzionale, tra cui, in primo luogo, il diritto di difesa. Ciò osservato, in via incidentale ed al solo fine di offrire un possibile contributo alla ricostruzione interpretativa della fattispecie, questa Corte, come si diceva, è vincolata all’applicazione del principio di diritto affermato dal Collegio di Garanzia dello Sport del Coni e, dunque, a valutare se sussistono, nel caso di specie, i presupposti per applicare i principi propri dell’istituto della continuazione. Nell’ambito della prospettiva rivalutativa propria di questo giudizio di rinvio, ritiene, questa Corte, che, nel caso di specie, sia dimostrata l'esistenza di un articolato programma criminoso consistente non solo nell'alterazione di una serie di partite, tra cui quelle indicate in motivazione, ma anche nell'effettuazione di tutta una serie di scommesse sportive al fine della realizzazione di illeciti profitti. Gli atti acquisiti al procedimento hanno, come detto, evidenziato un quadro probatorio del tutto sufficiente in ordine all’affermazione della sussistenza della fattispecie disciplinare associativa contestata. Vi è in atti ampia prova dell'esistenza di uno stabile vincolo associativo tra alcuni dei soggetti deferiti, tra cui, appunto, C. ed A., con una precisa distribuzione di compiti e di ruoli, come, peraltro, già accertato con decisione che, sotto siffatto profilo, ha acquisito autorità di giudicato. Il materiale probatorio consente, insomma, di ritenere dimostrata l’esistenza di una vera e propria organizzazione, costituita da tesserati ed altri soggetti, preordinata ad alterare lo svolgimento e/o il risultato di competizioni sportive, al fine sia di effettuare scommesse dall’esito predeterminato e di ottenere illeciti profitti, sia di assicurare un vantaggio ad una data squadra. Del pari, dimostrato ed illustrato, anche dalle risultanze delle captazioni investigative, l'elemento soggettivo in ordine alla consapevolezza, in capo a ciascuno dei due ricorrenti, per quanto qui interessa, di partecipare e contribuire attivamente, alla vita dell’associazione, svolgendo il compito specifico assegnato per il conseguimento del comune (illecito) fine associativo. Nel caso di specie, le condotte degli associati di cui trattasi e, segnatamente, per quanto qui rileva, di A. e C., come già definitivamente riconosciuto, sono quelle tipiche della partecipazione associativa, per quanto sopra già evidenziato e in attuazione dei principi giurisprudenziali elaborati in materia, anche considerato che la distinzione tra la partecipazione ad una associazione ed il concorso esterno «non ha natura meramente quantitativa, ma è collegata alla organicità del rapporto tra il singolo e la consorteria, per cui deve essere qualificato come contributo di partecipazione quello del soggetto cui sia stato attribuito un ruolo nel sodalizio, anche se lo stesso non abbia mai avuto occasione di attivarsi, mentre, al contrario, va qualificato come contributo concorsuale “esterno” quello dell' “extraneus”, sulla cui disponibilità il sodalizio non può contare, che sia stato più volte contattato per tenere determinate condotte agevolative, concordate sulla base di autonome determinazioni» (Cassazione pen., sez. II, 30 aprile 2015, n. 34147). Del resto, «la differenza tra il concorso di persone nel reato e il reato di associazione per delinquere consiste nel fatto che, nel primo caso, l'accordo criminoso è circoscritto alla commissione di uno o più reati singolarmente individuali e si esaurisce dopo la loro commissione, mentre, nel secondo caso, il pactum sceleris prescinde dalla commissione dei singoli reati ed è caratterizzato dall'esistenza di una struttura organizzata più o meno complessa e dalla predisposizione di mezzi necessari all'attuazione del programma comune a tutti gli associati» (così Cass. pen., sez. I, 6 maggio 2003, n. 23455). Orbene, nel caso di specie il ruolo dei ricorrenti è organico all’associazione. Sono tutti e due, ciascuno in relazione ai propri compiti, essenziali alla realizzazione del programma illecito e ciascun aderente sa di poter contare sulla disponibilità degli altri associati ed è consapevole del ruolo da ciascuno di essi svolto in attuazione del vincolo associativo. E, come noto, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trova in rapporto di stabile ed organica compenetrazione con il tessuto organizzativo della associazione criminale, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato prende parte al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (cfr., in siffatti termini, anche Cassazione pen., sez. II, 10 dicembre 2014, n. 53675). In tale quadro di riferimento ed anche alla luce di siffatta partecipazione alla associazione ex art. 9 CGS di cui trattasi deve, come detto, esaminarsi se le singole condotte contestate, nel presente procedimento disciplinare, ad A. e C., siano tutte correlate e poste in essere in esecuzione del medesimo disegno criminoso o, comunque, legate dal vincolo della continuazione. Esame, questo, come già più volte rilevato, funzionale alla sola determinazione della corretta retribuzione sanzionatoria. Come già evidenziato dal Collegio di Garanzia nella sua decisione di rinvio a questa Corte, ai sensi dell’art. 81 cpv. c.p. si ha reato continuato quando l’agente commette, anche in tempi diversi, con più azioni od omissioni, una pluralità di reati in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Nell’ambito tipicamente penalistico si specifica, poi, che gli elementi costitutivi del reato continuato sono tre: a) una pluralità di azioni od omissioni (pluralità, che non deve essere tale solo in senso naturalistico); b) più violazioni di legge; c) un medesimo disegno criminoso. La figura del reato continuato, insomma, viene in rilievo quando il soggetto agente compie più azioni destinate allo stesso fine reato o anche alla violazione di più precetti. Ora, non vi è dubbio che la circostanza che la pluralità di violazioni commesse dal medesimo soggetto sia attuazione di un medesimo disegno criminoso dimostra una minore riprovevolezza complessiva nel comportamento dell’agente e, di conseguenza, giustifica un trattamento sanzionatorio più mite rispetto alle normali ipotesi di concorso materiale. L’agente, in diversi termini, individuando ab initio le diverse condotte violative da porre in essere esprime una minore intensità di volontà criminosa globale. Orbene, ciò premesso sul piano generale, ed a prescindere dagli specifici criteri dettati dall’art. 81 c.p., si ritiene che le condotte poste in essere dai sigg.ri C. ed A. costituiscano, nel caso di specie, una pluralità di azioni unificate dal vincolo della continuazione; qualificazione, questa, che rileva ai fini della riprova di un minor disvalore complessivo dell’agente e, di conseguenza, giustifica un trattamento sanzionatorio più mite rispetto all’ipotesi della mera somma delle diverse condotte antidoverose, come meglio in seguito precisato. Le complessive corpose emergenze istruttorie, nella decisione poi fatta oggetto del presente rinvio già dettagliatamente (si reputa) indicate (ed a cui si fa rinvio, anche al fine di non appesantire inutilmente la presente esposizione), denotano, con ogni evidenza, consentendo di affermarla, una rappresentazione unitaria sin già dal momento ideativo delle diverse condotte disciplinarmente rilevanti contestate ai sigg.ri A. e C., tali, in effetti, da escludere una successione di autonome risoluzioni illecite. La successione spazio-temporale degli illeciti perpetrati, con responsabilità ormai affermata con autorità di giudicato, nonché il nesso funzionale riscontrabile tra le diverse condotte illecite e violative contestate, alla luce dell’unicità del disegno crimonoso ideato dall’associazione ex art. 9 CGS di cui trattasi – alla quale entrambi hanno, appunto, partecipato ed aderito – e in esecuzione del quale si inseriscono i singoli episodi illeciti, sono tali da escludere l'occasionalità degli stessi. C. è in continuo contatto con gli altri sodali al fine di reperire partite da combinare, seguirne le “trattative” e provvedere alle eventuali scommesse del caso. Conseguenza, per così dire, inevitabile quella dell’omissione della denuncia degli illeciti di cui lo stesso viene, ovviamente, a conoscenza. Nello stesso senso, accedono, per così dire, a questo illecito principale, per come pur sempre inserito nella partecipazione all’associazione ex art. 9 CGS e sostanziale attuazione della trama associativa, anche la condotta violativa del divieto di scommesse e quella, conseguente, dell’omissione di denuncia relativamente alla conoscenza delle scommesse (vietate) effettuate da altri, siano essi appartenenti o meno all’associazione di cui si è detto. A. è a disposizione dell’associazione e del duo C.-M., in particolare, sia in relazione alle combine delle gare, sia in relazione alle scommesse, e le condotte allo stesso ascritte sono, con ogni evidenza, anch’esse legate dal vincolo della continuazione, per essere singoli momenti attuativi di un predefinito comune programma illecito, pur privo di specifica originaria individuazione….Ebbene, le diverse violazioni, come detto, fanno parte di una fattispecie quantomeno assimilabile allo schema del reato continuato, poiché ci si trova in presenza di una pluralità di azioni e/o omissioni, poste in essere, nell’ambito di un programmato piano alterativo delle gare, anche ai fini di scommessa, in esecuzione di un disegno criminoso sostanzialmente unitario. Quest’ultimo, in generale, presuppone un elemento intellettivo, ossia la rappresentazione anticipata della successiva attività antidoverosa, ma anche un elemento “finalistico”, costituito dalla unicità dello scopo. Nel caso di specie, è individuabile, per quanto anche evidenziato nella motivazione della decisione di questa Corte pubblicata sul C.U. n. 105/CFA del 15 aprile 2016, in capo ai sigg.ri A. e C., una decisione assunta ex ante, sin dal momento dell’adesione al sodalizio associativo di cui si tratta, di porre in essere diverse condotte idonee a violare le disposizioni di cui alle seguenti norme del codice di giustizia sportiva: art. 7, comma 1 e 2, (illecito sportivo); art. 7, comma 7, (obbligo di denuncia illecito sportivo); art. 6, comma 2, (divieto di scommesse); art. 6, comma 5, (obbligo di denuncia della violazione del divieto di scommesse). In tale prospettiva deve ritenersi che, ai fini della configurabilità della continuazione, la rappresentazione anticipata della futura attività criminosa, se deve, di certo, essere caratterizzata dalla unicità di scopo, non è, invece, necessario si risolva in una serie di episodi “delittuosi” dettagliatamente e concretamente programmati, essendo sufficiente che le condotte antidoverose costituenti violazioni di disposizioni federali si pongano in rapporto di interdipendenza funzionale rispetto al conseguimento di un unico fine. In altri termini, con riferimento all’ordinamento federale, affinchè sia riconosciuta la 54 continuazione, deve reputarsi necessario, ma anche sufficiente, una iniziale, pur generica, programmazione di compiere una pluralità di illeciti, in attuazione del mesedimo disegno criminoso ed in vista del conseguimento di un unico prefissato scopo, sufficientemente specifico. Diversamente opinando, del resto, laddove fosse richiesta, per poter riconoscere le attenuazioni sanzionatorie correlate all’applicazione dell’istituto della continuazione, una programmazione dettagliata delle varie condotte illecite, l’istituto resterebbe praticamente inapplicabile. ==> In sintesi, dunque, il sig. A. è stato chiamato a rispondere, per quanto concerne il presente procedimento disciplinare, di condotte, legate dal vincolo della continuazione, violative delle seguenti norme: - art. 9 CGS; - (n. 2) art. 7, comma 1 e 2, CGS (illecito sportivo), con aggravante comma 6; - (n. 3) art. 7, comma 7, CGS (obbligo di denuncia illecito sportivo); - (n. 4) art. 6, comma 2, CGS (divieto di scommesse); - (n. 4) art. 6, comma 5, CGS (obbligo di denuncia violazione del divieto di scommesse). ==> il sig. C. è stato, invece, chiamato a rispondere, per quanto concerne il presente procedimento disciplinare, di condotte, legate dal vincolo della continuazione, violative delle seguenti norme: - art. 9 CGS; - (n. 8) art. 7, comma 1 e 2, CGS (illecito sportivo), con aggravante comma 6; - (n. 1) art. 7, comma 7, CGS (obbligo di denuncia illecito sportivo); - (n. 4) art. 6, comma 2, CGS (divieto di scommesse); - (n. 4) art. 6, comma 5, CGS (obbligo di denuncia violazione del divieto di scommesse). Per tali ragioni, dunque, in ordine alla minore riprovevolezza o, meglio, al complessivo minor disvalore disciplinare-sportivo rinvenibile nella fattispecie della pluralità di condotte commissive e/o omissive legate dal requisito della continuazione, quali quelle, appunto, oggetto della fattispecie, il complessivo trattamento sanzionatorio infitto ai sigg.ri A. e C. deve essere ritederminato, in riduzione, alla luce dei criteri meglio di seguito illustrati ed in concreta attuazione dei relativi principi posti dal Collegio di Garanzia dello Sport del Coni. Ciò premesso, questa Corte, sulla base delle indicazioni fornite dal Collegio di Garanzia e fermo restando che, «con decisione insindacabile in sede di legittimità», come precisato dal predetto Collegio, tra le varie condotte dai sigg.ri C. ed A. poste in essere in violazione delle disposizioni federali, la CFA, con specifico riferimento alla particolarità del caso di specie, ha ritenuto di maggiore gravità l’illecito associativo ex art. 9 CGS, ritiene congruo complessivamente rideterminare il trattamento sanzionatorio degli stessi in applicazione dei seguenti criteri:  pena base per l’illecito associativo: inibizione o squalifica anni tre e ammenda euroè trentamila, anche considerata l’appartenenza al settore dilettantistico; così aumentata in relazione alle ulteriori violazioni legate dal vincolo della continuazione: » per ciascun illecito ex art. 7, commi 1 e 2, CGS: inibizione / squalifica mesi quattro, oltre all’ammenda di euro cinquemila; la predetta sanzione deve essere aggravata, ai sensi dell’art. 7, comma 6, CGS, con l’applicazione di ulteriori mesi 1 di inibizione / squalifica; » per ciascuna violazione ex art. 7, comma 7, CGS: inibizione / squalifica mesi 1; » per ciascuna violazione ex art. 6, comma 2, CGS: inibizione / squalifica mesi 1, oltre all’ammenda di euro mille, anche considerata l’appartenenza al settore dilettantistico; » per ciascuna violazione ex art. 6, comma 5, CGS: inibizione / squalifica giorni 15. Appare opportuno precisare che i predetti criteri sono stati determinati in relazione alla specifica fattispecie oggetto del presente procedimento, avuto riguardo al complessivo contesto di riferimento e tenuto conto dell’appartenenza al settore dilettantisco dei deferiti. Ne consegue che detti criteri non sono suscettibili di immediata, automatica ed acritica estensione ad altri procedimenti e contesti disciplinarmente rilevanti. In applicazione dei suddetti criteri, la sanzione deve, dunque, essere così complessivamente rideterminata:  A.: squalifica per anni 4, mesi sette, oltre ammenda euro 44.000,ooØ (quarantaquattromila), e precisamente: - art. 9 CGS: squalifica anni tre + ammenda euro trentamila; - (n. 2) art. 7, comma 1 e 2, CGS (con aggravante comma 6): squalifica mesi 10 + ammenda euro diecimila; - (n. 3) art. 7, comma 7, CGS: squalifica mesi tre; - (n. 4) art. 6, comma 2, CGS: squalifica mesi quattro + ammenda euro quattromila; - (n. 4) art. 6, comma 5, CGS: squalifica mesi due. > C.: inibizione anni sei, mesi undici, oltre ammenda euro 74.000,oo (settantaquattromila), e precisamente: - art. 9 CGS: inibizione anni tre + ammenda euro trentamila; - (n. 8) art. 7, comma 1 e 2, CGS (con aggravante comma 6): inibizione anni 3, mesi quattro + ammenda euro quarantamila; - (n. 1) art. 7, comma 7, CGS: inibizione mesi 1; - (n. 4) art. 6, comma 2, CGS: inibizione mesi quattro + ammenda euro quattromila; - (n. 4) art. 6, comma 5, CGS: inibizione mesi due. Così, dunque, rideterminata, in applicazione dell’istituto della continuazione ed alla luce dei principi posti dal Collegio di Garanzia, la concreta misura sanzionatoria, questa Corte è tenuta a contenere quella del sig. C. nei limiti della previsione di cui all’art. 19, comma 3, CGS («La sanzione prevista alla lettera h) non può superare la durata di cinque anni), come letteralmente interpretata dallo stesso predetto Collegio ed in applicazione, quindi, dell’altro principio di diritto enunciato nella decisione n. 46 del 2016 dall’Organo di vertice della giustizia sportiva italiana: «Dal chiarissimo tenore letterale della norma emerge che, sia in caso di unicità di condotta illecita che, per quanto osservato, di continuazione da sanzionare con la squalifica, la sanzione complessiva non può in nessun caso superare i cinque anni, tanto è vero che nelle ipotesi di particolare gravità – fermo restando il limite massimo anzidetto – alla misura massima edittale può semmai accompagnarsi soltanto l’applicazione della prevista sanzione accessoria». Per ragioni di completezza espositiva, questa Corte reputa opportuno evidenziare, seppur in via meramente incidentale, che appare del tutto corretto l’assunto della Procura federale secondo cui il tetto massimo della sanzione (5 anni + preclusione) previsto dal codice di giustizia sportiva può essere applicato a ciascun illecito, a ciascuna violazione e non costituisce certamente una soglia massima complessiva oltre cui il tesserato non è più soggetto ad alcuna pena disciplinare. Confortano, all’evidenza, una tale lettura sia una interpretazione di carattere letterale, sia uno sviluppo elaborativo di tipo logico. Sotto il primo profilo, occorre considerare che la norma fa testuale ed espresso riferimento alla (singola) “infrazione”. Così la stessa, infatti, recita: «La sanzione prevista alla lettera h) non può superare la durata di cinque anni. Gli Organi della giustizia sportiva che applichino la predetta sanzione nel massimo edittale e valutino l’infrazione commessa di particolare gravità possono disporre altresì la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC». Appare, dunque, evidente che la sanzione della inibizione o della squalifica, fino al massimo edittale di anni cinque, può essere applicata a ciascun illecito (i.e. per ogni “infrazione”). Sotto il secondo aspetto, una diversa interpretazione (anni 5 come tetto massimo complessivo per ciascun tesserato, per sempre e per tutte le violazioni dallo stesso commesse) condurrebbe alla paradossale conseguenza che un tesserato, in ipotesi ritenuto responsabile di un illecito considerato grave e punito con la sanzione massima di anni 5 più preclusione, non potrebbe più essere chiamato a rispondere e sanzionato per eventuali successive condotte illecite, così restando – in ordine alle stesse – impunito! In tale prospettiva, peraltro, occorre anche tenere presente che tra due possibili interpretazioni di una disposizione normativa, deve essere preferita quella che appare cosituzionalmente orientata. E, per quanto, seppur in rapida sintesi, appena detto, questa Corte non ritiene che la diversa lettura (impunità per gli illeciti successivi al primo – in ipotesi – sanzionato con il massimo edittale) possa dirsi costituzionalmente orientata, e, ancor prima, in linea e coerente con il sistema di principi e di valori su cui si fonda l’ordinamento sportivo. Da ultimo è anche possibile evidenziare che sul punto è rinvenibile, un consistente e pacifico contributo della giurisprudenza endofedereale, al quale il Collegio intende continuare a uniformarsi, che ha sempre affermato, quantomeno in via di prassi applicativa, il principio della possibilità di irrogare la sanzione della squalifica o della inibizione anche oltre il tetto di anni cinque nella ipotesi di infrazioni diverse. Ciò premesso sul piano astratto e dei principi, tornando alla concreta rideterminazione del giusto trattamento retributivo, oggetto del presente giudizio di rinvio, la sanzione da applicare al sig. Antonio C., in pratica attuazione della norma prima ricordata e del principio interpretativo posto dal Collegio di Garanzia, deve essere, pertanto, contenuta nel massimo edittale, ossia anni cinque di inibizione, ferma restando l’ulteriore sanzione dell’ammenda di euro 74.000,oo. Nel caso di specie, infatti, pur trattandosi di diverse violazioni (in teoria, quindi, suscettibili di essere nel complesso sanzionate con una pena superiore ai cinque anni di inibizione), le stesse sono, come detto, legate dal vincolo della continuazione e, dunque, in forza del principio di diritto posto dal Collegio di Garanzia dello Sport del Coni («Dal chiarissimo tenore letterale della norma emerge che, sia in caso di unicità di condotta illecita che, per quanto osservato, di continuazione da sanzionare con la squalifica, la sanzione complessiva non può in nessun caso superare i cinque anni») la sanzione come sopra quantificata in anni sei e mesi undici, deve essere limitata ad anni cinque. Alla predetta sanzione della inibizione per anni cinque deve, poi, tuttavia, essere aggiunta la sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC. Così, infatti, dispone la norma di cui al sopra riferito art. 19, comma 3, ultimo periodo, CGS: «Gli Organi della giustizia sportiva che applichino la predetta sanzione nel massimo edittale e valutino l’infrazione commessa di particolare gravità possono disporre altresì la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC». Sotto tale profilo, infatti, non nutre alcun dubbio, questa Corte, che le infrazioni commesse dal sig. C. siano non solo particolarmente gravi, ma anche ripetute con comportamento consolidato nel tempo e denotino un inequivoco disprezzo per le regole dell’ordinamento federale. Peraltro, dalla complessiva condotta di cui trattasi traspare, in modo inequivoco, la volontà del sig. C. di servirsi dell’appartenenza al mondo del calcio per fini personali e/o per ricercare illeciti profitti da realizzarsi in violazione delle norme dell’ordinamento federale e, più in generale, dei principi e dei valori propri del mondo dello sport e di quello dilettantisico, in particolare. Il complessivo comportamento del sig. C. si connota, in altri termini, per l’evidente disvalore rispetto all’ordinamento sportivo e merita specifica valutazione, anche a tutela dell’ordinato e regolare svolgimento dei campionati. In conclusione, la gravità e la intensità lesiva dei singoli episodi disciplinarmente contestati al sig. C., il rilevante grado di disvalore disciplinare-sportivo della condotta complessiva del medesimo e del suo stesso approccio al giuoco del calcio, inducono, questa Corte, a ritenere inevitabile infliggere allo stesso predetto sig. C. anche la sanzione della preclusione.

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