Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 033/TFN - SD del 3 Agosto 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 60/490pf22-23/GC/GR/ff del 3 luglio 2023, depositato il 4 luglio 2023, nei confronti del sig. D.C. e della società ASD Roma City FC (già ASD Atletico Terme Fiuggi) - Reg. Prot 2/TFN-SD

Massima: Mesi 3 di inibizione al presidente, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1 e art. 18, commi 1, 2 e 8, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per aver intrattenuto rapporti, nelle trattative finalizzate al tesseramento del Sig. …. per la società ASD Atletico Terme Fiuggi, con il Sig. …., mediante anche la corresponsione di alcuni importi di denaro per l’attività dallo stesso svolta, senza verificare che lo stesso … fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI. Ammenda di € 1.000,00 alla società. Con il comportamento posto in essere dal Presidente … risultano violati anche gli artt. 1 e 18, commi 1, 2 e 8 del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC che, da un lato, impongono alla società sportiva che intende avvalersi dei servizi di un agente sportivo, per le finalità di cui all’art. 1, comma 2 di dettto Regolamento, di rivolgersi esclusivamente ad un soggetto iscritto al Registro (art. 18 c. 1 Reg. degli Ag. Sportivi) e di verificare, nell’area pubblica del Registro, che l’agente sportivo sia regolarmente iscritto prima di conferirgli il relativo incarico ai sensi dell’art. 21 del presente Regolamento (art. 18 com. 2 Reg. degli Ag. Sportivi) e che, dall’altro, vietano alla società sportiva di offrire, richiedere o accettare, anche indirettamente, somme di denaro o altre utilità a qualsiasi titolo riconosciute al fine di formalizzare un mandato (art. 18 com. 8 Reg. degli Ag. Sportivi). Da tale condotta posta in essere in violazione dei citati articoli del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC, consegue anche la responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, della società ASD Roma City FC (già ASD Atletico Terme Fiuggi) per gli atti e i comportamenti posti in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 033/TFN - SD del 3 Agosto 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 60/490pf22-23/GC/GR/ff del 3 luglio 2023, depositato il 4 luglio 2023, nei confronti del sig. D.C. e della società ASD Roma City FC (già ASD Atletico Terme Fiuggi) - Reg. Prot 2/TFN-SD

Massima: Mesi 3 di inibizione al presidente, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1 e art. 18, commi 1, 2 e 8, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per aver intrattenuto rapporti, nelle trattative finalizzate al tesseramento del Sig. …. per la società ASD Atletico Terme Fiuggi, con il Sig. …., mediante anche la corresponsione di alcuni importi di denaro per l’attività dallo stesso svolta, senza verificare che lo stesso … fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI. Ammenda di € 1.000,00 alla società. Con il comportamento posto in essere dal Presidente … risultano violati anche gli artt. 1 e 18, commi 1, 2 e 8 del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC che, da un lato, impongono alla società sportiva che intende avvalersi dei servizi di un agente sportivo, per le finalità di cui all’art. 1, comma 2 di dettto Regolamento, di rivolgersi esclusivamente ad un soggetto iscritto al Registro (art. 18 c. 1 Reg. degli Ag. Sportivi) e di verificare, nell’area pubblica del Registro, che l’agente sportivo sia regolarmente iscritto prima di conferirgli il relativo incarico ai sensi dell’art. 21 del presente Regolamento (art. 18 com. 2 Reg. degli Ag. Sportivi) e che, dall’altro, vietano alla società sportiva di offrire, richiedere o accettare, anche indirettamente, somme di denaro o altre utilità a qualsiasi titolo riconosciute al fine di formalizzare un mandato (art. 18 com. 8 Reg. degli Ag. Sportivi). Da tale condotta posta in essere in violazione dei citati articoli del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC, consegue anche la responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, della società ASD Roma City FC (già ASD Atletico Terme Fiuggi) per gli atti e i comportamenti posti in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 018/TFN - SD del 25 Luglio 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 60/490pf22-23/GC/GR/ff del 3 luglio 2023, depositato il 4 luglio 2023, nei confronti dei sig.ri M.M. e D.C., nonché nei confronti della società ASD Roma City FC (già ASD Atletico Terme Fiuggi) - Reg. Prot. 2/TFN-SD

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS il direttore sportivo è sanzionato con l’inibizione di giorni 40 per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1 e art. 18, commi 1 e 2, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per aver intrattenuto rapporti, nelle trattative finalizzate al tesseramento del sig. ….. per la società ASD Atletico Terme Fiuggi, con il sig. …, senza verificare che lo stesso fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI;

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 202/TFN - SD del 16 Giugno 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 27208/270 pf22-23/GC/GR/ff dell’11 maggio 2023, depositato il 12 maggio 2023, nei confronti dei sigg.ri M.P. e S.S. - Reg. Prot. 179/TFN-SD

Massima: Mesi 5 di squalifica all’agente sportivo non iscritto per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1, art. 16, comma 3 lett. b) e art. 17, comma 6 del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per aver svolto allenamenti propedeutici alla selezione di giocatori, tesserati e non tesserati, da proporre a società professionistiche e non, per aver sottoscritto con suddetti giocatori un contratto di mandato con la corresponsione a suo favore di un compenso e per aver intrattenuto rapporti con società professionistiche e non, finalizzati allo svolgimento di provini di calciatori tesserati e non, nonostante la propria qualifica di calciatore tesserato con la società USD Allumiere e sprovvisto di regolare iscrizione presso il Registro degli Agenti CONI/FIGC. Solo una giornata di squalifica all’altro calciatore per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1 e art. 17, commi 1, 2 e 6, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per aver sottoscritto un contratto di mandato e rappresentanza con il sig. …. con la corresponsione di un compenso, nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Paoloni fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti CONI/FIGC.

Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 0048/CFA del 26 Novembre 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale della Campania n.4/TFT/2022-2023 del 15/09/2022

Impugnazione – istanza: Procura federale interregionale/D.S.

Massima: Accolto il reclamo della Procura Federale e per l’effetto inflitta la sanzione di 3 giornate di squalifica al calciatore in quanto responsabile della violazione dell’art.4, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva (d’ora in poi, anche C.G.S.) in via autonoma e in relazione a quanto disposto dall’art.32, comma 1, del medesimo Codice per essersi avvalso, ai fini del proprio tesseramento per la società A.S.D. Real Aversa 1925 nella stagione sportiva 2021-2022, dell’opera del Sig. …., il quale dichiaratamente svolgeva attività volta al tesseramento di calciatori sia per la S.C. New Maryrosy A.S.D. che per altre società, sia personalmente che a mezzo del soggetto non autorizzato “SV Football Management”….Lo S. incorre in responsabilità disciplinare, perché è venuto meno ad un basilare onere di diligenza nell’omettere di accertare sia la titolarità in capo al V. della prescritta autorizzazione a svolgere l’attività di procuratore o agente sportivo (qualità che, peraltro, viene espressamente indicata e pubblicizzata sul sito della SV Football Management e i cui recapiti – pec, indirizzo e-mail, sito internet – coincidono con quelli della S.C. New Maryrosy ASD) sia l’assenza di situazioni di incompatibilità in capo all’anzidetto Viviani. La delineata fattispecie, pertanto, integra la condotta sanzionata dall’art.32, comma 1, C.G.S., alla cui stregua “ ai dirigenti federali nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell’interesse della propria società. È fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di soggetti non autorizzati e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In questi casi gli atti, anche se conclusi, sono privi di effetto.”. La Corte Federale d’Appello osserva, inoltre, che la descritta condotta è censurabile anche sotto il profilo della contrarietà ai doveri di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 4, comma 1, C.G.S., i quali – per la costante giurisprudenza di questa Corte si connotano, nei confronti dei soggetti dell’ordinamento sportivo, in maniera più intensa rispetto agli altri soggetti dell’ordinamento. Infatti, tale disposizione non si risolve in una norma di tipo residuale, alla cui applicazione dovrebbe ricorrersi in mancanza di previsioni specifiche, ma costituisce, al contrario, una clausola generale al cui contenuto precettivo i soggetti dell’ordinamento sportivo devono ineludibilmente conformare la propria condotta (cfr., ex multis, Corte Federale d’Appello, sez. I, decisione n. 70/CFA – 2021-2022; Id., sez. I, decisione n. 74/CFA2021-2022).

Decisione C.F.A. – Sezione Unite: Decisione pubblicata sul CU n. 0012/CFA del 2 Agosto 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale nazionale – sezione disciplinare di cui al Com. Uff. n. 168/TFNSD del 24/06/2022

Impugnazione – istanza: Procura Federale/S.D.L.D.E. + altri

Massima: Rigettato il reclamo della procura federale per omessa puntuale impugnazione della decisione del TFN….Invero, giova rammentare che la decisione impugnata, con riferimento alla contestazione sollevata nei confronti dei predetti atleti di aver posto in essere la condotta illecita consistente nella partecipazione alla formazione della “comunicazione di avvio del procedimenti di iscrizione anagrafica” nel Comune di Fondi (documento poi rivelatosi falso), ne ha escluso la responsabilità enfatizzando la circostanza per cui “La condotta dei calciatori non era il frutto di libera determinazione, trattandosi di ragazzi giovani, stranieri, provenienti da altra federazione, non a conoscenza della lingua italiana e del tutto privi di consapevolezza in ordine a qualsivoglia pratica amministrativa, tanto da affidarsi, per ogni necessità, al …., qualificatosi Agente sportivo (vedi fac simile di mandato in atti), senza poi nemmeno incontrarlo personalmente, come pacificamente ammesso nel corso delle audizioni. Alla luce di tali emergenze, ritiene il Collegio come non sia dato evincersi in atti elemento alcuno per confutare la tesi difensiva in ordine alla totale mancanza di consapevolezza in ordine alla richiesta di iscrizione anagrafica, poi risultata falsa, dalla quale discende l’assenza di responsabilità dei calciatori … e …., in ordine alla violazione disciplinare, così come formulata.” In altri termini, nell’economia della motivazione adottata, appare evidente come il TFN abbia inteso enfatizzare inter alia la circostanza giuridico-fattuale della determinante presenza del Sig. …. come soggetto formalmente e sostanzialmente preposto allo svolgimento di attività di intermediazione tra i predetti calciatori (come detto, stranieri, ignoranti la lingua italiana ed in giovane età) e le rispettive società calcistiche, con attribuzione allo stesso di un mandato sostanzialmente illimitato nell’oggetto (“per ogni necessità”). A fronte di tale quadro fattuale, corroborato e confermato dagli stessi risultati istruttori conseguiti nel corso dell’attività ispettiva (e che la Procura Federale non disconosce), appaiono evidentemente non scevri da profili di contraddittorietà gli argomenti addotti dalla Procura Federale a sostengo del secondo e del terzo motivo di gravame, nella parte in cui il fulcro concettuale degli stessi è sostanzialmente rinvenibile nell’affermazione per cui “[…] non risulta difficile pensare che il Sig. …abbia anche curato tutti gli adempimenti necessari ai relativi tesseramenti e trasferimenti, inclusa la comunicazione di avvio di iscrizione anagrafica nel Comune di Fondi […]” (pag. 11 e 12 del reclamo); trattasi, all’evidenza di affermazione che, lungi dal poter costituire argomento a confutazione delle conclusioni cui è pervenuta la decisione impugnata, tende di contro a confermarne la validità del costrutto, sostanzialmente affermandosi come la riferibilità materiale e psichica della condotta di formazione della comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica presso il Comune di Fondi (come detto costituente l’oggetto materiale della condotta illecita contestata con il primo capo di incolpazione ai calciatori … e …) sia soltanto del Sig. …. e non anche dei predetti calciatori incolpati. Con il che, non ritenendo che la Procura Federale abbia assolto all’onere impugnatorio su di essa gravante, la decisione del Tribunale Federale Nazionale deve in parte qua ritenersi confermata, con conseguente proscioglimento dei Sigg.ri … e …. dal primo capo di incolpazione. Parimenti deve ritenersi confermata la decisione gravata, anche con riferimento al quantum delle sanzioni con la stessa irrogate, nella parte in cui con essa il TFN ha ritenuto di emettere sanzioni disciplinari nei confronti di tutti gli incolpati. A tale riguardo, occorre precisare in via preliminare che, come pure non si è mancato di rilevare ad opera dei relativi difensori, l’omessa formulazione di motivi di censura rispetto ai capi della sentenza con cui il TFN ha irrogato sanzioni nei confronti degli incolpati, determina il prodursi del relativo effetto di giudicato. Il che vale senz’altro per quanto concerne i calciatori …. e ….., perché in tal senso conclude anche la difesa prodotta in grado di appello, le cui censure sono esplicitamente riferite a replicare ai soli argomenti svolti dalla Procura Federale relativamente al proscioglimento degli stessi dal primo capo di incolpazione; ma anche, stante l’omessa presentazione di alcuna attività difensiva volta a sollevare profili di censura incidentale, per quanto concerne il Sig. …. e la società SSD Città di Sestu C5. Quanto al calciatore …, pur in mancanza di simile esplicitazione di formazione del giudicato con riferimento all’irrogata sanzione di 2 giornate di squalifica in relazione alla ravvisata responsabilità dello stesso per la seconda parte del secondo capo di incolpazione, si ritiene che la memoria al riguardo depositata in appello non assolva allo scopo di contestare, con i dovuti crismi processuali, la decisione del TFN nella parte di interesse per il reclamato. In particolare, ferma restando la riferibilità al Tribunale Federale Nazionale della disamina della contestazione relativa al primo capo di incolpazione ed alla prima parte del secondo capo di incolpazione, quanto al secondo capo di incolpazione (essenzialmente riferibile all’essersi il Sig. … avvalso dell’opera di intermediazione del Sig. … per il tesseramento per la società SSD Città di Sestu C5 nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Bianchi (e la società …. Agency) fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC e CONI), nessuna censura viene al riguardo articolata dal Sig. …..Con il che l’unico profilo di censura che residua riguarda, a ben vedere, soltanto la reiterata eccezione di inammissibilità del deferimento stante la sua natura cumulativa. Eccezione che tuttavia, ritenendo di dover accogliere anche sul punto le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale Federale Nazionale, si ritiene di dover rigettare; e ciò sulla scorta della circostanza per cui, a fronte della paventata lesione dell’interesse alla riservatezza (cui, nel caso, si potrebbe ovviare con ben altri rimedi e/o accorgimenti rispetto all’invocata separazione processuale delle singole posizioni), la trattazione unitaria dell’attività investigativa, prima, e sanzionatoria, poi, espletata dalla Procura Federale risponde, in una prospettiva non dissimile da quella poc’anzi utilizzata per risolvere la questione di competenza, ad una prevalente esigenza di simultaneità e concomitanza della disamina di vicende che, per quanto connotate da condotte ascrivibili a singole società e calciatori, sono comunque accumunate dall’esistenza di un complessivo unitario disegno riferibile alla figura dell’abusivo intermediario Sig. …

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 168/TFN - SD del 24 Giugno 2022  (motivazioni)

Impugnazione: Deferimento n. 17565/284pf21-22/GC/GR/ff del 18 maggio 2022 nei confronti di sig. V.S.M.A. + altri - Reg. Prot. 161/TFN-SD

Massima:  Prosciolto il calciatore dalla contestata la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 40 quater, comma 1.2, e 40 quinquies, comma 1.2, delle NOIF per aver fornito alla società ASD Futsal Sassuolo una falsa “comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica” e aver consentito, o comunque non impedito, alla suddetta società la trasmissione della stessa comunicazione, unitamente alla relativa richiesta di tesseramento per la stagione sportiva 21-22, agli Organi competenti FIGC; per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia invia autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2 e art. 17, comma 1, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per essersi avvalso dell’attività di assistenza ed intermediazione del sig. ….. conclusasi …. con il tesseramento del suddetto giocatore per la società ASD Futsal Sassuolo e anche per essersi avvalso sempre dell’attività di assistenza ed intermediazione dello stesso sig. …. per il tesseramento dello stesso calciatore per la ASD Aradeo, nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso ….. (e la società …) fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIFC o CONI…. Alla luce di tali emergenze istruttorie ed in mancanza di elementi probatori in ordine al concorso dei calciatori nella formazione della certificazione falsa, il Tribunale ritiene non sia stata raggiunta la prova della responsabilità dei calciatori …. e ….. in ordine alla violazione loro ascritta al primo capo di incolpazione, non avendo coscientemente programmato né partecipato, neppure solo ideologicamente, all’acquisizione delle false comunicazioni del Comune di Fondi. A fronte della documentazione fornita dal …, era poi onere delle società, sul cui ruolo non si ritiene di indugiare non essendo di interesse ai fini della presente decisione, verificare i requisiti previsti dalla normativa federale per procedere alla richiesta di tesseramento. La condotta dei calciatori non era il frutto di libera determinazione, trattandosi di ragazzi giovani, stranieri, provenienti da altra federazione, non a conoscenza della lingua italiana e del tutto privi di consapevolezza in ordine a qualsivoglia pratica amministrativa, tanto da affidarsi, per ogni necessità, al …., qualificatosi Agente sportivo (vedi fac simile di mandato in atti), senza poi nemmeno incontrarlo personalmente, come pacificamente ammesso nel corso delle audizioni. Alla luce di tali emergenze, ritiene il Collegio come non sia dato evincersi in atti elemento alcuno per confutare la tesi difensiva in ordine alla totale mancanza di consapevolezza in ordine alla richiesta di iscrizione anagrafica, poi risultata falsa, dalla quale discende l’assenza di responsabilità dei calciatori …. e ….., in ordine alla violazione disciplinare, così come formulata. È principio consolidato nell’ambito della Giustizia Sportiva che, per l’affermazione della sussistenza di una violazione disciplinare, pur essendo sufficiente un grado di certezza inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio, di matrice penalistica, deve comunque raggiungersi, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito e alla colpevolezza del deferito. (CFA SU 105/20-21, SU 64/21-22).

Mesi 4 di inibizione ad altri presidenti per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2,e art. 18, comma 1, del Regolamento Agenti Sportivi della FIGC per essersi avvalso dell’attività di assistenza ed intermediazione del sig. …. finalizzata al tesseramento del …. per la società ASD Ichnos Calcetto Sassari nella stagione sportiva 21-22 – assistenza certificata anche dalla corresponsione da parte del Sig. Depperu dell’importo di 300 euro a favore dello stesso …. -, nonostante si trattasse del tesseramento di un calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso …(e la società …..) fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIFC o CONI.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 151/TFN - SD del 08 Giugno 2022  (motivazioni)

Impugnazione: Deferimento n. 16563/407pf21-22/GC/GR/ff del 6 maggio 2022 nei confronti della sig.ra G.D.A. - Reg. Prot. 147/TFN-SD

Massima: Mesi 6 di squalifica alla calciatrice per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1 e art. 17, commi 1 e 2, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per aver sottoscritto in data 25 agosto 2021 un contratto di mandato e rappresentanza con l’avv. …. nonostante la propria qualifica di calciatrice dilettante e senza verificare che lo stesso …. fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIFC o CONI e per rispondere, altresì, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver riferito circostanze non veritiere in occasione dell'audizione del 28.02.2022 resa dinanzi alla Procura Federale in ordine ai fatti oggetto del procedimento in questione.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 133/TFN - SD del 28 Aprile 2022  (motivazioni)

Impugnazione: Deferimento n. 7272/296pf21-22/GC/GR/ff del 25 marzo 2022 nei confronti del sig. B.P. - Reg. Prot. 128/TFN-SD

Massima: Giornate 3 di squalifica al calciatore per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2 e art. 17, comma 1, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per essersi avvalso dell’attività di assistenza ed intermediazione del sig. …., conclusasi in data 30 luglio 2020 con il tesseramento dello stesso …. per la società USD Caravaggio nella stagione sportiva 20-21 e con la sottoscrizione del relativo accordo economico in data 1° agosto 2020, nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso … fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 63/TFN - SD del 30 Novembre 2021  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 1726/726pf20-21 GC/mg del 17 settembre 2021 nei confronti del Sig. M.C., della società US Grosseto 1912 SS ar l, del Sig. D.S. e della società SS Sambenedettese Srl - Reg. Prot. 31/TFN-SD

Massima: Il presidente della società va prosciolto dall’accusa di aver violato l’art. 4, comma 1, del CGS, e l’art. 24, comma 1, del Regolamento Agenti FIGC per non aver provveduto, entro il 31 dicembre dell’anno 2020, a comunicare alla Commissione Federale Agenti Sportivi i dati relativi ai corrispettivi erogati nel corso dell’anno ad agenti sportivi, in quanto non è stata provata la corresponsione di somme nel corso dell'anno 2020, da parte del deferito e dei loro tesserati ai propri agenti sportivi di riferimento. L'art. 24, comma 1, del Regolamento Agenti FIGC recita testualmente "Entro il 31 dicembre di ogni anno le società sportive e i calciatori sono tenuti a comunicare alla Commissione Federale Agenti Sportivi, che li rende disponibili sul sito istituzionale della FIGC entro il 31 marzo successivo, i dati relativi ai corrispettivi erogati nel corso dell’anno ad agenti sportivi, secondo il modello adottato dal CONI su proposta della FIGC. omissis". Tale norma non prevede alcun obbligo di comunicazione nel caso in cui non venga corrisposta alcuna somma nel corso dell'anno. Manca pertanto la norma sanzionatoria che preveda una responsabilità dei soggetti che omettano di inviare una comunicazione alla Commissione Federale Agenti Sportivi, anche nel caso di mancata corresponsione di somme. La circolare emessa dalla Commissione Federale Agenti Sportivi, e prodotta dalla Procura Federale nel corso del presente giudizio, non può in nessun modo integrare il precetto sanzionatorio attualmente vigente, e non può assumerne lo stesso valore o forza vincolante, stante la differente natura e valenza giuridica rispetto ad una norma regolamentare (art. 24 del Regolamento Agenti FIGC); di conseguenza, la contestazione mossa dalla Procura Federale ai deferiti di non aver inviato alcuna comunicazione entro il 31 Dicembre del 2020 alla Commissione Federale Agenti Sportivi, non può comportare alcuna violazione regolamentare.

Decisione C.F.A. – Sezione III : Decisione pubblicata sul CU n. 0034/CFA del 05 Novembre 2021 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – n. 35/TFN-SD del 27.9.2021

Impugnazione – istanza: sig. F.R.P.-sig. C.G.-S.S.C. Napoli S.p.A.-Procura Federale

Massima: Rigettati i reclami e per l’effetto confermata l’ammenda di € 12.000,00 al calciatore per la violazione di cui all’art. 1 bis del Codice di Giustizia Sportiva all’epoca in vigore, oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del CGS in relazione all’art. 3 del Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo del 2015 (in seguito: Regolamento SPS) all’epoca vigente, per non aver rilasciato un contratto di rappresentanza al Sig. A. T. C. in relazione alla trattativa ed al contratto stipulato con la SSC Napoli in data 6 luglio 2018 e depositato presso la Lega Serie A, né di aver verificato che il proprio Agente avesse depositato presso la FIGC il mandato conferito in Spagna. Confermata l’ammenda di € 15.000,00 al Direttore Sportivo per la violazione di cui all’art. 1 bis del Codice di Giustizia Sportiva all’epoca in vigore, oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del CGS in relazione all’art. 3 del Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo all’epoca vigente, per aver svolto trattative con l’Agente A.T. C., sfociate nella firma del contratto in data 6 luglio 2018 tra il calciatore F. R. P. e la SSC Napoli, senza che il Sig. A. T. C. potesse rappresentare il calciatore in assenza di contratto di rappresentanza, né previa verifica del deposito presso la FIGC del contratto rilasciato in Spagna. Confermata anche l’ammenda di € 15.000,00 alla società a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta dei propri tesserati. …Detto Regolamento è stato adottato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio a seguito dell’abolizione da parte della FIFA della licenza già prevista per gli agenti di calciatori (e del connesso “Regolamento Agenti di Calciatori” della FIGC) e la ratio dello stesso, ricavabile dall’esame della disposizioni regolamentari rilevanti in concreto, è fondamentale per comprendere le ragioni della presente decisione. Il Collegio, infatti, ritiene che il Regolamento SPS sia applicabile anche ai calciatori non tesserati presso la Federazione ma che interagiscano con l’ordinamento federale a mezzo di procuratori sportivi che si qualifichino, legittimamente, come tali. Il presupposto del Regolamento è, infatti, la circostanza dell’avvenuta liberalizzazione della professione di procuratore sportivo ma non può trascurarsi quella, altrettanto rilevante, che l’attività di calciatore professionista è notoriamente poco collegata alla “nazionalità” e, soprattutto in ambito europeo, è estremamente libera. Lo scopo del Regolamento SPS del 2015 (come pure dei successivi) è quindi quello di evitare che proprio la liberalizzazione della professione di Procuratore Sportivo possa comportare, per la Federazione, la perdita del controllo dell’attività, e questo sia al fine di monitorare i compensi nel rispetto dei limiti dell’art. 6 del Regolamento, sia di evitare i conflitti di interessi di cui all’art. 7, e, in generale, per consentire il rispetto di garanzie minime per l’attività del calciatore, che dalla liberalizzazione dell’attività procuratoria non deve subire alcun tipo di danno (significativo al proposito è l’art. 5.1.) Il deposito dei contratti di rappresentanza presso la FIGC ai sensi dell’art. 5.5. del Regolamento non può, dunque, che rispondere a questo tipo di obiettivi, nell’ottica della trasparenza di cui all’art. 8 del Regolamento SPS, trasparenza che verrebbe meno laddove la normativa de quo fosse applicabile solo ad alcuni dei soggetti interagenti con l’ordinamento federale. Ed infatti, come peraltro già evidenziato dalla decisione del TNF qui contestata, e contrariamente alla tesi dei reclamanti, in nessun parte del Regolamento vi è il riferimento all’applicabilità del medesimo ai soli calciatori o procuratori tesserati in Italia. Si consideri che, ai sensi dell’art. 1 Regolamento SPS: per Calciatore si intende “un calciatore professionista, tesserato o che intende tesserarsi come professionista con un Club”; per Società Sportiva o Club: si intendono “le società sportive professionistiche affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio o ad altra Federazione affiliata alla FIFA. Per FIGC, FIFA e UEFA si intendono, rispettivamente, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Federazione internazionale delle federazioni calcistiche, e la Confederazione europea delle federazioni calcistiche europee”. È quindi evidente che il Calciatore può essere tesserato, o in fase di tesseramento, con un qualsiasi Club affiliato non solo alla FIGC ma anche ad altre federazioni. Per Contratto di Rappresentanza o Mandato: si intende “il contratto con durata non superiore a due anni stipulato e sottoscritto da un Procuratore Sportivo, con un Club o un Calciatore, o con entrambi, per le finalità di cui al presente regolamento, che sia redatto secondo il facsimile di cui all’allegato A o contenga i requisiti minimi previsti dal presente regolamento.” Da questo si deduce che il Contratto di Rappresentanza non ha collegamenti con il tesseramento presso la FIGC, e che il Procuratore Sportivo può essere qualsiasi soggetto che, in tale veste, agisca nell’ambito dell’ordinamento sportivo collegato al mondo del calcio. D’altra parte, per Procuratore Sportivo si intende “il soggetto che anche per il tramite di una persona giuridica o una società di persone o altro ente associativo, professionalmente o anche occasionalmente, rappresenta o assiste una Società Sportiva e/o un Calciatore, per le finalità di cui al successivo art. 2, in forza di uno specifico rapporto contrattuale, senza alcun riguardo alla sua effettiva qualifica professionale e anche se legato da vincoli di coniugio o di parentela con gli atleti rappresentati.” Da tale definizione si comprende che il Procuratore può avere qualsiasi nazionalità e assistere calciatori di qualsiasi nazionalità. Ed infatti, ai sensi dell’art. 2, si stabilisce che “il Regolamento disciplina i servizi di assistenza e rappresentanza da parte di un Procuratore Sportivo a favore di una Società Sportiva e/o di un Calciatore, finalizzati: - alla conclusione o risoluzione di un contratto di prestazione sportiva tra un Calciatore e una Società Sportiva; - alla conclusione di un trasferimento di un Calciatore tra due Società Sportive.” In nessun passaggio della norma si fa riferimento alla necessità di tesseramento presso la FIGC del Procuratore Sportivo o del Calciatore. Il par. 3.1 prevede che le Società Sportive e Calciatori possono avvalersi dei servizi di un Procuratore Sportivo per la stipula dei loro contratti di prestazione sportiva o per gli accordi di trasferimento da altro Club o verso altro Club, o per la risoluzione di un contratto di prestazione sportiva, a condizione che il Procuratore Sportivo selezionato sottoscriva il Contratto di Rappresentanza e sia iscritto nel Registro, e che i Contratti di Rappresentanza siano ritualmente depositati preso la FIGC. Tuttavia, la regola della previa iscrizione nel Registro FIGC è vincolante solo per coloro che “risiedano legalmente in Italia” (art. 4.1), ben potendo essere conferito il mandato a Procuratori Sportivi non residenti in Italia “ a condizione che gli stessi comprovino l’iscrizione presso altra Federazione affiliata alla FIFA e che i relativi Contratti di Rappresentanza siano ritualmente depositati presso la FIGC“(4.10). Le regola base, pertanto, è quella del deposito di qualsiasi contratto di rappresentanza, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, a nulla rilevando la nazionalità del Calciatore o del Procuratore né la circostanza che detto contratto sia stato stipulato all’estero. Tutto ciò è ancora più chiaro avuto riguardo a due documenti. In primo luogo, al “Commentario Figc al regolamento per i servizi di procuratore sportivo”, del 13 maggio 2015, depositato in giudizio proprio dai reclamanti (doc. 10 prod. CFA), il quale con riferimento all’art. 5 (Contratto di Rappresentanza) rispetto alla domanda “ il Calciatore può sottoscrivere un solo Contratto di Rappresentanza alla volta, ma è possibile che si faccia rappresentare - nello stesso contratto – da più procuratori o ovvero da una società di procuratori ?”, risponde testualmente che “il Contratto di Rappresentanza può prevedere un mandato congiunto a più soggetti, autonomi o associati tra loro in diverse forme. Il limite riguarda il Contratto di Rappresentanza vigente, che potrà eventualmente essere revocato o comunque risolto, ma mai concorrere con altro contratto nello stesso periodo di validità o di vigenza.” Quest’ultima precisazione, a parere del Collegio, ben evidenzia l’obiettivo che si vuole raggiungere imponendo il deposito di qualsiasi contratto sottoscritto tra calciatore e agente, prescindendosi dalla nazionalità dell’uno o dell’altro o dalla circostanza del pregresso tesseramento presso la FIGC. E questo perché con la deregulation dell’attività, il mondo dei procuratori di calcio è diventato ancor più complesso, come testimonia la risposta, contenuta nel citato Commentario, al quesito riguardante la conoscibilità dei Procuratori Sportivi stranieri autorizzati ad operare in Italia: è la stessa FIGC, dopo aver riconosciuto che “si tratta di uno degli aspetti di più complessa soluzione del nuovo sistema” in quanto “ il venir meno di un sistema di licenze centralizzato con gli organi disciplinari e i regolamenti della FIFA sovraordinati rispetto agli organi e ai regolamenti nazionali, pone il tema del coordinamento delle attività dei procuratori sportivi nello scenario del calcio globalizzato”, ad affermare di “stare valutando le modalità con cui procedere ad un riconoscimento dei procuratori sportivi esteri, con modalità di iscrizione semplificata per coloro già iscritti presso Federazioni che abbiano adottato gli standard minimi della FIFA (…).” In secondo luogo, al documento che ne è logica e successiva emanazione, già depositato dai ricorrenti in primo grado (doc. 3 prod. TNF) e richiamato dalla Procura federale nel corso della discussione del reclamo. Si tratta del “Comunicato ufficiale n. 1/ps (decisioni della commissione procuratori sportivi)”, il quale, “ visto l’art.4.10 del citato Regolamento”, delibera che “ il Procuratore Sportivo non residente in Italia, che sia iscritto come agente o intermediario presso altra Federazione Nazionale e non intenda eleggere domicilio presso un Procuratore Sportivo già iscritto presso la FIGC, per operare nell’ambito della FIGC medesima dovrà: depositare presso la FIGC contratto di rappresentanza in lingua italiana o in una delle lingue ufficiali FIFA accompagnato dalla Dichiarazione delle persone fisiche, allegando documento comprovante l’iscrizione all’albo e/o registro di altra Federazione estera che abbia adottato gli standard minimi FIFA previsti per il regolamento degli intermediari, oppure prova documentale di essere già titolare di qualifica di Agente FIFA e ricevuta di versamento dei soli diritti di segreteria”. In sostanza, l’obbligo di deposito del contratto è stato sancito in via interpretativa ed era cogente per i procuratori stranieri che operassero in Italia. Se questa è la ratio che ispira il Regolamento, è corretta l’interpretazione data dalla Procura Federale, che, conformemente ai documenti interpretativi del medesimo, lo ha ritenuto applicabile anche al caso oggetto del presente giudizio. Infatti, non si vede quale impedimento possa esservi al deposito di un contratto di rappresentanza tra un procuratore, ancorché straniero, e un calciatore, ancorchè non tesserato in Italia ma in trattative con un club italiano. Il deposito del contratto, infatti, all’epoca dei fatti, costituiva una forma di pubblicità dell’attività svolta idonea a consentire le verifiche previste dal Regolamento sull’attività del Procuratore. L’effetto paradossale ampiamente illustrato dalla difesa dei reclamanti non solo nell’atto di appello, ma anche durante la discussione svolta davanti a questa Corte – e cioè l’impossibilità di rispettare l’art. 5.5. del Regolamento (deposito entro 20 giorni dalla firma) per tutti i contratti di rappresentanza firmati da calciatori non tesserati – viene meno laddove si applichi al caso concreto una interpretazione che tenga conto della già ribadita necessità di deposito di qualsiasi tipo di contratto di rappresentanza firmato da soggetti che, per qualsiasi ragione, interagiscano con l’ordinamento federale, ivi compresi i Procuratori non iscritti nel registro di cui all’art. 4 o quelli che, pur essendo iscritti, ricevano il mandato ad operare per effetto di contratti della tipologia di quello firmato da Fabian Ruiz Peña, ossia validi per tutto il mondo e per un periodo di tempo più o meno lungo. Una sorta di procura generale ad operare per conto del calciatore, che però nel momento in cui concretizza in una trattativa specifica con un Club soggiace alle medesime regole alle quali soggiacciono contratti di rappresentanza di tipo diverso, sottoscritti, eventualmente, per la specifica trattativa. A parere della Corte, l’obbligo di deposito del contratto di rappresentanza deve avere riguardo al momento in cui l’attività svolta assuma formalmente rilievo per l’ordinamento federale. Nel caso concreto, è incontestato che in data 2 novembre 2017 il calciatore … abbia instaurato un rapporto di rappresentanza con il proprio agente, …, il quale agiva per il tramite della …. S.L. conferendogli mandato per una rappresentanza esclusiva in tutto il mondo. È quindi del tutto incontestato che tale contratto è stato firmato otto mesi prima del tesseramento avvenuto presso la FIGC, e che l’art. 5.5. Regolamento non poteva applicarsi facendo riferimento a quel contratto tenuto conto della data della stipula. A ben vedere, nel deferimento la PF si riferisce alla violazione dell’art. 3 Regolamento “per non aver rilasciato un contratto di rappresentanza al Sig. …. in relazione alla trattativa ed al contratto stipulato con la SSC Napoli in data 6.07.2018 e depositato presso la Lega Serie A” e per non aver verificato “che il proprio Agente avesse depositato presso la FIGC il mandato conferito in Spagna.” La Procura, del tutto correttamente., ha operato una applicazione sostanziale del Regolamento, attribuendo all’art. 3 una valenza onnicomprensiva di qualsiasi attività svolta da Procuratori sportivi, sicchè il riferimento all’art. 5.5. è del tutto inconferente e per tale motivo non è stato oggetto di esplicita disamina da parte del TNF. Lungi dall’essersi verificata una omissione nella motivazione della decisione appellata, è evidente che anche il giudice di primo grado ha ritenuto che non vi fossero deroghe né di tempo né di nazionalità al principio generale, ben espresso dal Regolamento, dell’obbligo di deposito del contratto di rappresentanza laddove, per effetto di questo, siano state condotte trattative successivamente sfociate nel tesseramento di un giocatore appartenente a altra federazione. Volendo individuare un dies a quo per il deposito del contratto, esso non può che essere identificato non certo con la data della stipula del medesimo, ma con la data in cui detto contratto è diventato “rilevante” per l’ordinamento federale e quindi, in concreto, con il 25 giugno 2018, che è la data in cui la SSC Napoli Spa ha conferito mandato al sig. C. (che, all’uopo, si era anche registrato presso la FIGC) “ per l’opera di assistenza e rappresentanza relativamente i) al tesseramento del Calciatore con la SSC Napoli Spa nel corso della prima finestra di tesseramenti prevista dalla FIGC per la stagione sportiva 2018-2019 e nel rispetto della normativa FIGC e FIFA in materia; ii) alla stipula, nel rispetto delle norme e regolamenti FIGC, FIFA e statuali, di un contratto di prestazione sportiva ex L. 91/1981, con il Calciatore, nonché di un contratto di cessione del diritto di utilizzazione dell’immagine ed una scrittura integrativa e specificativa del contratto di lavoro sportivo validi fino al 30 giugno 2023”. Parimenti, nella stessa data, allegata al Contratto di Rappresentanza, le parti hanno sottoscritto la cd. Dichiarazione di Trasparenza, depositandola presso la FIGC, con la quale il Sig. …, il Calciatore e la SSC Napoli Spa riconoscevano che, nelle trattative tra la Società e l’Atleta, l’Agente Sportivo agiva nell’interesse di entrambi i contraenti. Orbene, la circostanza che la parti abbiano conferito incarico congiunto all’Agente Sportivo, ratificandone l’operato, non esimeva il calciatore e il dirigente della SSC Napoli dal depositare anche il contratto di rappresentanza tra calciatore e procuratore, che ben poteva essere quello firmato il 2 novembre 2017 come pure uno stipulato ad hoc per la trattativa italiana. La circostanza che ciò non sia avvenuto e che sia stata considerata sufficiente la “dichiarazione di trasparenza” sopra indicata, è il fatto che la PF ha correttamente valutato come violativo del Regolamento, il quale, senza eccezione alcuna, contempla la necessità che siano censiti i rapporti tra calciatori e procuratori o tra procuratori e squadre, a maggior ragione se, come risulta dai documenti e come pure indicato dalle parti, il sig. C. si era persino registrato ufficialmente nel registro ex art. 4 Regolamento al fine di concludere la trattativa tra il suo assistito e il Napoli Calcio. In sintesi, non si può ritenere che le parti si siano volutamente assoggettate al Regolamento per una parte e per l’altra parte se ne siano legittimamente tenute fuori. In questa sede, infatti, ciò che rileva è semplicemente l’avere o meno seguito le regole, a prescindere dalle possibili ragioni soggettive o dalla prospettata, ma errata, circostanza che il Regolamento non si ritenesse applicabile a calciatori non tesserati: è il fatto stesso che le parti abbiano registrato il contratto di rappresentanza tra Società e Agente e che si sia firmata la dichiarazione di trasparenza, a rendere pressoché automatico anche l’obbligo di registrazione di un accordo tra calciatore e procuratore. Si tratta, a voler dirlo diversamente, di una endiadi, nella quale l’applicazione del Regolamento da un lato, non poteva non imporre la sua applicazione dall’altro. Va ritenuta inconferente la censura relativa alla inapplicabilità dell’art. 2 comma 2 CGS, che è entrato in vigore il 1 luglio 2019 e quindi ben dopo l’entrata in vigore del Regolamento SPS che è del 1 aprile 2015. L’assoggettabilità delle parti del presente giudizio al principio di cui alla disposizione indicata è comunque sancita dal comma 5 dell’art. 1 bis del Codice di Giustizia sportivo, all’epoca vigente, che vincola alla osservanza delle norme contenute nel Codice e delle norme statutarie e federali anche i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale. Non vi è dubbio che l’attività di un procuratore sportivo che conduca trattative per un calciatore, ancorchè straniero, con una società assoggettata alla FIGC, quale è il Napoli Calcio, sia rilevante per l’ordinamento federale. Ma anche a voler aderire alle tesi della difesa dei reclamanti, che prospetta che in base all’art. 3 del contratto firmato da F. R. il 5 luglio 2018 costui sarebbe assoggettato alle regole federali solo da quel momento, resta il fatto che ben doveva il contratto di rappresentanza essere depositato in Federazione, anche successivamente. Il deferimento, infatti, non indica la violazione di un termine di deposito del contratto, ma va a sindacare l’omesso deposito di qualsivoglia accordo procuratorio tra calciatore e agente, in relazione alle trattative e al contratto poi firmato con il Napoli Calcio. Comunque la si metta, l’omissione c’è ed è insanabile, nonostante la difesa dei reclamanti abbia cercato di ancorarla alla non applicabilità alle parti delle regole federali e in particolare dell’art. 5 5. del Regolamento: se pure fosse vera la tesi proposta, resta il fatto che dopo la stipula del contratto del luglio 2018, nulla ostava al deposito del contratto di rappresentanza precedentemente stipulato. La sentenza del TNF va quindi confermata integralmente, avendo perfettamente essa colto la necessità del deposito del contratto, la impossibilità di equiparazione del contratto di rappresentanza tra la SSC Napoli e il Sig. … con il contratto di rappresentanza tra il calciatore … e il Sig. … (richiamando la sottoscrizione da parte del calciatore della dichiarazione di trasparenza nella quale si dava atto che il Sig. … rappresentava, nella vicenda, sia la Società sia il calciatore), la non equipollenza – ai fini del Regolamento- tra la mera “ notizia” del contratto e il suo deposito nelle forme previste dal regolamento medesimo. La sentenza ha anche messo in evidenza che la trattativa era stata ammessa dal calciatore in fase di audizione e che il mancato deposito è dovuto, probabilmente, a un errore. Se anche fosse, non vi è modo per questa Corte di ritenere scusabile quanto avvenuto. Il sistema dei rapporti tra procuratori e calciatori, tenuto conto dell’ormai avvenuta liberalizzazione dell’attività, si basa sul controllo, a valle, della Federazione sui contratti di rappresentanza stipulati: il cardine di tale sistema è, appunto, il deposito obbligatorio di detti contratti, senza eccezione alcuna e con modalità che sono uguali per tutti i soggetti che interagiscono con l’ordinamento federale, a prescindere dal fatto che siano tesserati o no.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 46/TFN - SD del 18 Ottobre 2021  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 786 pf20-21/GC/gb del 16 settembre 2021 nei confronti del Sig. K.D. - Reg. Prot. 30/TFN-SD

Massima: Il calciatore viene prosciolto dal primo capo d’accusa ovvero per essersi avvalso, nel gennaio 2021, delle prestazioni dell’Agente Sportivo, non iscritto nel Registro nazionale al fine di richiedere il pagamento degli stipendi non corrisposti e ciò in quanto il fatto non costituisce illecito, dal momento che l’attività prestata dal sig. A. B. non rientrerebbe tra quelle riservate agli Agenti Sportivi in base al Regolamento FIGC Agenti Sportivi…Appare evidente, dunque, che l’eccezione è infondata, in quanto le contestazioni si riferiscono a fatti  Nel merito il deferimento per l’asserita violazione dell’art. 17 del Regolamento Agenti Sportivi FIGC, in base al quale “ ove il calciatore intenda avvalersi dei servizi di un agente sportivo, per le finalità di cui all’art. 1, comma 2 del presente Regolamento, deve rivolgersi esclusivamente ad un soggetto iscritto al Registro nazionale” non può essere condiviso. Innanzitutto, il calciatore non ha mai dichiarato di avvalersi di un agente sportivo. Tra l’altro anche le citate mail del sig. A.B. e la successiva comunicazione della N. L. F. non sono mai state sottoscritte dal deferito a conferma dei contenuti. Appare evidente, dunque, che alcuna prova è stata fornita per dimostrare che A. B.agisse effettivamente su mandato del calciatore. Del resto, anche a voler prescindere dalla mancanza di prove in ordine alla circostanza che il giocatore si sia effettivamente avvalso di un soggetto non iscritto al Registro Nazionale degli Agenti Sportivi, il deferimento è comunque infondato, come dedotto dal Difensore del Deferito, in quanto la richiesta di pagamento di oneri dovuti al calciatore non rientra nell’ambito delle attività riservate agli Agenti Sportivi iscritti nel prefato Registro. In base al combinato disposto del richiamato art. 17 e dell’art. 1, comma 2, del Regolamento Agenti Sportivi FIGC i calciatori devono rivolgersi esclusivamente a un soggetto iscritto nel Registro nazionale qualora intendano avvalersi dei servizi di un agente sportivo “ai fini: i) della conclusione, del rinnovo o della risoluzione di un contratto di prestazione sportiva professionistica di calciatori tesserati presso la FIGC; ii) del trasferimento delle prestazioni sportive di calciatori professionisti presso società sportive affiliate alla FIGC; iii) del tesseramento di calciatori professionisti presso società sportive affiliate alla FIGC”. Evidentemente il pagamento degli stipendi (rectius: la richiesta di corresponsione di importi asseritamente dovuti) non rientra nell’ambito dell’attività riservata agli Agenti Sportivi FIGC.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 35/TFN - SD del 27 Settembre 2021  (motivazioni)  - www.figc.it

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 1158/624pf20-21/GC/gb del 20.8.2021 nei confronti dei Sigg.ri F.R.P., C.G. e della società SSC Napoli Spa - Reg. Prot. 21/TFN-SD

Massima: Il calciatore tesserato con federazione estera è sanzionato con € 12.000,00 di ammenda per la violazione di cui all’art. 1 bis del Codice di Giustizia Sportiva all’epoca in vigore, oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del CGS in relazione all’art. 3 del Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo all’epoca vigente, per non aver rilasciato, un contratto di rappresentanza al Sig. A. T. C. in relazione alla trattativa ed al contratto stipulato con la SSC Napoli in data 6.07.2018 e depositato presso la Lega Serie A, né di aver verificato che il proprio Agente avesse depositato presso la FIGC il mandato conferito in SpagnaLa fattispecie oggetto di procedimento trova(va) diretta disciplina nel “Regolamento per i servizi di Procuratore Sportivo” vigente dalla data del 1° aprile 2015, data della sua pubblicazione su CU. In tale Regolamento si prevede, nell’art. 1 primo capoverso, che per “Calciatore si intende un calciatore professionista, tesserato o che intende tesserarsi come professionista per un Club (come appresso definito)” e, nel medesimo art. 1 ultimo capoverso, che per “Società Sportiva o CLUB si intendono le società sportive professionistiche affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio o ad altra Federazione affiliata alla FIFA”. Discende dalla piana lettura delle due disposizioni che il Regolamento in parola si applica anche ai calciatori non tesserati per la FIGC e che intendano tesserarsi per la stessa in esito alla (futura) stipula di un contratto con “un Club”. La prima previsione regolamentare è volta a disciplinare ed a rendere applicabile il Regolamento anche alla fase delle trattative tra le parti, essendo logico e coerente con il sistema che, fin da tale fase, la FIGC (e, per essa, gli Uffici o Commissioni a ciò preposte) sia messa a conoscenza dell’esistenza del contratto di rappresentanza così da legittimare, anche nei confronti della Società professionistica interessata, l’attività del (all’epoca) Procuratore Sportivo. Del resto, la previsione altro non è che applicazione del disposto dell’art. 2, comma 2 ultima parte, CGS, che rende applicabile il Codice anche “…. a coloro che svolgono qualsiasi attività …. comunque rilevanti per l’ordinamento federale”. Non appare, al riguardo, dubitabile che la fase della trattativa finalizzata alla stipulazione di un contratto di prestazione sportiva calcistica professionista abbia rilevanza per l’ordinamento federale (e anche internazionale) che, non a caso, ne disciplina possibilità, tempistica e anche modalità. Al riguardo e in particolare: a) L’art. 2, comma 2.1, del Regolamento (“Finalità) prevede che “ Il presente regolamento disciplina i servizi di assistenza e rappresentanza da parte di un Procuratore Sportivo a favore di una Società Sportiva e/o di un calciatore finalizzati: alla conclusione o risoluzione di un contratto di prestazione sportiva tra  un Calciatore e una Società Sportiva…..”i; b) l’art. 3 del Regolamento dispone: “Società sportive e Calciatori possono avvalersi dei servizi di un Procuratore Sportivo per la stipula dei loro contratti di prestazione sportiva o per gli accordi di trasferimento da altro Club o verso altro Club, o per la risoluzione di un contratto di prestazione sportiva, a condizione che il Procuratore Sportivo selezionato sottoscriva il Contratto di Rappresentanza e sia iscritto nel Registro, e che i Contratti di Rappresentanza siano ritualmente depositati presso la FIGC”. Appare significativo che le due disposizioni utilizzino rispettivamente i termini “finalizzati” e “per” (e non, ad esempio, “nella”), significativi di un qualcosa in divenire. E, comunque e prima ancora che in diritto, appare evidente, sul piano della logica, che la conclusione di un contratto di rappresentanza e il suo rituale deposito presso la FIGC non possano che precedere l’attività che il rappresentante svolge anche nella fase delle trattative nell’interesse (nella fattispecie oggetto di procedimento) del calciatore….Oggetto di deferimento sono, infatti, la mancanza e il mancato rituale deposito del contratto di rappresentanza rilasciato dal calciatore….Tali violazioni sono indubitabili e sostanzialmente riconosciute anche dalla difesa dei deferiti che, assai abilmente e suggestivamente, ha tentato di equiparare, “quoad utilitas” a fini federali, il contratto di rappresentanza tra la SSC Napoli e il Sig. C. con il contratto di rappresentanza tra il calciatore F.R. P. e il Sig. C., richiamando la sottoscrizione da parte del calciatore della dichiarazione di trasparenza nella quale si dava atto che il Sig. C. rappresentava, nella vicenda, sia la Società sia il calciatore. Sennonché, come si è già argomentato, il Regolamento del 2015 è applicabile, nella sua interezza, fin dalla fase delle trattative e, nel caso di specie, il calciatore ha ammesso, nella sua audizione, che la trattativa finalizzata alla stipulazione del contratto (quindi, non una trattativa generica o un mero sondaggio) con la SSC Napoli era iniziata tre/quattro mesi prima della stipulazione, così inoltre ammettendo anche di essere a conoscenza di quella trattativa. Quindi, sin dall’inizio di tale momento temporale, il contratto di rappresentanza doveva essere sottoscritto e depositato presso la FIGC con i contenuti di cui all’art. 5 del Regolamento. È, poi, di tutta evidenza che l’equiparazione invocata dalla difesa non ha alcun supporto fattuale prima ancora che giuridico stanti il diverso oggetto e il diverso contenuto dei due contratti. Al riguardo, va rilevato che la FIGC, con il ridetto Regolamento, non si è limitata a richiedere notizia del contratto di rappresentanza calciatore/procuratore, ma a richiedere il deposito del contratto nella sua integralità (art. 5, comma 1, Regolamento), tanto da pubblicare, in allegato al Regolamento il “Fac-simile del Contratto di Rappresentanza e modulo di deposito”. Appare, quindi, non dubitabile la fondatezza delle incolpazioni, non rilevando, in parziale contrario, l’esistenza di un contratto di rappresentanza calciatore/procuratore stipulato il 2 novembre 2017 a Siviglia risultando questo sconosciuto e, quindi, non opponibile alla FIGC all’epoca dei fatti. Anche il Direttore Sportivo della società è sanzionato con l’ammenda di € 15.000,00 per la violazione di cui all’art. 1 bis del Codice di Giustizia Sportiva all’epoca in vigore, oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del CGS in relazione all’art. 3 del Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo all’epoca vigente, per aver svolto trattative con l’Agente A.T. C., sfociate nella firma del contratto in data 6.07.2018 tra il calciatore F. R.P.e la SSC Napoli, senza che il Sig. A. T. C. potesse rappresentare il calciatore in assenza di contratto di rappresentanza, né previa verifica del deposito presso la FIGC del contratto rilasciato in Spagna. Medesima ammenda di € 15.000,00 alla società a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’epoca vigente, oggi trasfuso nell’art. 6, comma 2, del CGS, per le condotte poste in essere dai …. e ….., rispettivamente calciatore e Direttore Sportivo della predetta società.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 95/TFN del 01.02.2021

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 7658 /161 pf 20-21/LDF/GC/am del 04.01.2021 nei confronti delle sig.re M.L.F., D.S. e M.M. - Reg. Prot. 88/TFN-SD)

Massima: Va rigettato il deferimento di tutte e tre le calciatrici in quanto fondato esclusivamente sulle dichiarazioni rese dalle stesse, inammissibili in quanto rese senza essere indagate, per cui non vi è la prova che esse siano state assistite da Agenti Sportivi e dunque violando l’art. 4, comma 1, CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 5.6 del Regolamento Agenti Sportivi…In ogni caso la natura di prova del ricorso ad attività di agente sportivo da parte della calciatrice risulta smentita, con riguardo alla dichiarazione della stessa, dai documenti depositati dalla sua difesa in giudizio, atti a contrastare l’assunto della Procura Federale, non soltanto quanto alla circostanza che la società in questione svolge altre attività, oltre a quella di intermediazione in contestazione, pienamente ammissibili anche nei confronti di calciatrici dilettanti, ma anche con riguardo al fatto che essa ha svolto esclusivamente tali tipologie di attività a favore della F.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 45/TFN del 17.11.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 4662 /950pf19-20/GC/blp del 16.10.2020 nei confronti dei sig.ri E.O. e G.S. - Reg. Prot. n. 31/TFN-SD)

Massima: Con il patteggiamento ex art. 127 CGS il calciatori sono sanzionati con 1 una di squalifica, oltre a incontri con i bambini del Centro “Bambini di Betania” di Tortoreto (TE) per il loro avvio all’attività di calciatore in quanto responsabili della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dalle Disposizioni Preliminari e dall’art. 5.3, comma 2, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC, per essersi avvalso dell’opera dell’Agente Sportivo sig. G. M.in occasione della stipula dell’accordo economico con la società SSD Casarano Calcio Srl per la stagione sportiva 2019 - 2020, nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante;

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N.  0033/CFA del 18 Dicembre  2019

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, n. 42/TFN - SD 2019/2020 pubblicata in data 6 Novembre 2019

Impugnazione Istanza: (SIG. G.L./PROCURA FEDERALE) n. 66/2019 – 2020 Registro Reclami

Massima: Annullata la decisione del TFN per incompetenza in ordine violazione commessa dal procuratore sportivo: violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS – FICG posto in relazione con gli artt. 3, comma 3.1, 5, commi 5.1, 5.5. e 6 del Regolamento dei Servizi di procuratore sportivo, per essere entrambi venuti meno al dovere di osservanza delle norme e degli atti federali ed ai principi di lealtà, probità e correttezza riferibili all’attività sportiva …..Il Collegio ritiene che la materia, in ragione della nuova normativa intervenuta, sia sottratta agli organi di giustizia sportiva della Federazione. In base alla previgente normativa, l’art. 9 del regolamento per i servizi di procuratore sportivo attribuiva alla Commissione procuratori sportivi la competenza a giudicare in primo grado per le violazioni, da parte dei procuratori sportivi, dello stesso regolamento e per l’inosservanza delle norme federali, statutarie e regolamentari della FIGC, della FIFA e dell’UEFA. La presenza di tale chiara ed inequivoca norma così come l’assenza di una norma volta a disciplinare lo spostamento di competenza dell’organo giudicante ove il deferimento fosse stato contestualmente effettuato anche nei confronti del calciatore assistito, induce a ritenere non condivisibile la statuizione contenuta nella decisione di primo grado, di una vis attractiva della posizione del calciatore nei confronti della posizione del procuratore sportivo, tale da determinare che, non solo il calciatore, ma anche il procuratore sportivo dovesse essere giudicato dal Tribunale Federale Nazionale anziché dalla Commissione procuratori sportivi, proprio organo decidente naturale. I fatti contestati hanno avuto inizio durante il mese di Luglio 2018. Il Consiglio nazionale del CONI, con deliberazione n. 256 del 10 Luglio 2018, ha approvato il “Regolamento degli Agenti sportivi”, con il quale, all’art. 10, comma 1, lett. h), è stata attribuita alla Commissione CONI degli Agenti sportivi la competenza all’adozione di provvedimenti sanzionatori nei casi previsti dall’art. 20, comma 1. La FIGC, con comunicato ufficiale del 10  Giugno 2019, in  conseguenza della  mutata normativa di riferimento, ha approvato il “Regolamento Agenti Sportivi” ed ha istituito, in luogo della Commissione Procuratori Sportivi, la Commissione Federale Agenti Sportivi. L’art. 13, lett. i), del detto Regolamento Agenti Sportivi ha attribuito alla Commissione Federale Agenti Sportivi la competenza a segnalare alla Commissione CONI degli Agenti sportivi, ogni comportamento posto in essere da un Agente abilitato ad operare in ambito federale, che possa ingenerare una violazione della normativa del CONI e/o della FIGC. Ne consegue che l’attuale assetto normativo prevede l’attribuzione del potere sanzionatorio esclusivamente in capo alla Commissione CONI degli Agenti Sportivi, mentre alla Commissione Federale Agenti Sportivi è attribuita la competenza a segnalare alla Commissione CONI i comportamenti violativi di norme della stessa FIGC o del CONI. La Commissione Federale Agenti Sportivi, quindi, non ha alcun potere disciplinare nei confronti degli Agenti sportivi, ma di mera segnalazione, così come nessun potere disciplinare verso gli Agenti Sportivi possono avere gli organi di giustizia sportiva della Federazione. Pertanto, la fattispecie in esame, pressoché integralmente venuta in essere posteriormente all’attribuzione del potere sanzionatorio alla Commissione CONI degli Agenti Sportivi, costituisce una materia sottratta agli organi di giustizia sportiva della Federazione, con conseguente applicazione dell’art. 106, comma 5, del nuovo codice di giustizia sportiva, secondo cui “la Corte federale di appello, se rileva che la decisione impugnata concerne materia sottratta agli organi di giustizia sportiva, annulla senza rinvio la decisione e trasmette gli atti al Presidente federale per l’eventuale inoltro all’organo federale competente”. L’organo federale competente, nel caso di specie, come detto, è la Commissione Federale Agenti Sportivi che, ove ritenga sussisterne i presupposti, dovrà provvedere alla segnalazione alla Commissione CONI degli Agenti sportivi.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 58/TFN del 27.11.2019

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 11356/489 pf18-19 GC/GP/ma del 10.4.2019 a carico della società SS Argentina Srl - Reg. Prot. 233/TFN-SD)

Massima: La società…. pur non svolgendo alcuna attività di carattere sportivo ed essendo pertanto inattiva, risulta non revocata nella sua affiliazione alla FIGC; essa pertanto soggiace alla disciplina dettato dall’ordinamento sportivo.

Massima: Ammenda di € 1.000,00 alla società per il comportamento del direttore generale consistito nella violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS - FIGC per due specifici motivi: il primo, anche in relazione agli artt. 3, commi 3.1 e 5, stesso Codice, perché, prima di rivestire la carica rappresentativa della società, pur non essendo iscritto nel registro dei procuratori sportivi della FIGC e senza aver quindi potuto stipulare alcun contratto di rappresentanza, aveva prestato attività di assistenza ad un calciatore poi tesserato per la SS Argentina Srl, dal cui genitore aveva percepito un compenso di € 5.700,00, che gli era stato corrisposto a rate, le ultime percepite dopo la sua nomina a Direttore Generale della detta società; il secondo, perché aveva avanzato al padre stesso del calciatore, al fine di seguire il figlio nel corso dell’intera stagione sportiva, una ulteriore richiesta economica di € 10.000,00.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 46/TFN del 13.11.2019

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 4511/1210 pf18-19 GC/GP/ma del 11.10.19 a carico dei sig.ri G.C. e C.C.o - Reg. Prot. 74/TFN-SD)

Massima: Squalifica di 4 giornate al calciatore per violazione dei principi di cui all’art. 4, comma 1, CGS - FIGC, in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 1, del Regolamento per i servizi di procuratore sportivo della FIGC, in vigore all’epoca dei fatti, ed in particolare alla definizione “calciatore” contenuta in detta norma, nonché dall’art. 3.1 dello stesso Regolamento, per essersi avvalso dell’opera del procuratore sportivo sig. … in occasione della stipula dell’accordo economico con la società ASD P. AZ Picerno per la stagione sportiva 2018 - 2019, nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante e senza stipulare con lo stesso alcun contratto di rappresentanza depositato presso la Commissione procuratori sportivi della FIGC. Ammenda di € 2.000,00 all’avvocato per aver prestato opera di assistenza al calciatore sig. …. nell’ambito ed in occasione della stipula dell’accordo economico tra lo stesso e la società ASD P. AZ Picerno per la stagione sportiva 2018 - 2019, senza essere iscritto nel Registro dei procuratori sportivi della FIGC, né aver stipulato con il calciatore alcun contratto di rappresentanza depositato presso la stessa Commissione e nonostante la qualifica di calciatore dilettante dello stesso….Occorre premettere, a mo’ di succinto riferimento alla vigente normativa, che, ai sensi del Regolamento richiamato nel deferimento (artt. 1, comma 1 primo inciso e 3.1), può avvalersi dell’opera di un procuratore sportivo soltanto un calciatore professionista che sia tesserato, o che intenda tesserarsi, come tale. Per i calciatori dilettanti la figura del procuratore sportivo non è prevista, anzi è esclusa a priori; dunque, vietata dall’ordinamento federale… La circostanza che il deferito non fosse presente fisicamente al momento della stipula non rileva al fine della configurazione dell’illecito disciplinare. La fattispecie rilevante per l’ordinamento federale s’invera, infatti, nel momento stesso in cui il legale assume, in modo stabile, la l’assistenza del calciatore, senza che rilevi l’esistenza di un formale mandato o procura, essendo sufficiente anche un semplice contratto (ancorché verbale) di consulenza tra i due soggetti. Tale circostanza diventa rilevante e comporta l’assoggettamento del …alla giurisdizione sportiva ai sensi dell’art. 2, comma 2, CGS - FIGC.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 42/TFN del 6.11.2019

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 3618/937 pf18-19 GP/GC/blp del 24.9.2019 a carico dei sig.ri B.A. e L.G. - Reg. Prot. 55/TFN-SD).

Massima: Con il patteggiamento ex art.  27 CGS: Squalifica per 2 giornate al calciatore per la violazione dell’art. 1bis, comma 1 CGS - FIGC posto in relazione con gli artt. 3 comma 3.1, 5 commi 5.1, 5.5 e 6 del Regolamento dei Servizi di procuratore sportivo, per essere entrambi venuti meno al dovere di osservanza delle norme e degli atti federali ed ai principi di lealtà, probità e correttezza riferibili all’attività sportiva. Più in particolare, tale violazione - secondo l’accusa - è consistita: quanto al B. A. a) per essersi avvalso dell’assistenza del procuratore sportivo … in occasione della stipula del contratto di prestazione sportiva datato 16 Luglio 2018, senza pattuire con lo stesso un atto di rappresentanza depositato presso la Commissione procuratori sportivi della FIGC; b) per non essersi assicurato, anche in violazione dell’art. 93, comma 1 NOIF, che il nominativo del … fosse inserito nel contratto del 15 ottobre 2018 con la società SS Arezzo Srl; c) per aver consentito, o comunque per non essersi opposto, a che il …dapprima stipulasse un accordo che prevedeva la corresponsione a proprio favore di un corrispettivo pari al 50% di quanto dovuto alla società SS Arezzo Srl in caso di eventuale sua futura cessione ad altra società calcistica, forma questa non prevista dalla normativa vigente ed in ogni caso di gran lunga superiore al limite normativamente previsto e che pattuisse successivamente un diverso accordo che prevedeva il pagamento della somma di € 600.000,00 (seicentomila/00) in caso di cessione di esso … al prezzo di € 3.000.000,00 (tremilioni/00), anche in tal caso per un ammontare nettamente superiore al limite previsto dalla normativa vigente all’epoca del fatto.

Massima: Mesi 18 di inibizione all’egente a) per avere posto in essere, in occasione della stipula del contratto di prestazione sportiva del 16 Luglio 2018 con la società SS Arezzo Srl, un’attività di assistenza del calciatore di che trattasi, senza pattuire con lo stesso un contratto di rappresentanza depositato presso la Commissione procuratori sportivi della FIGC; b) per non essersi assicurato, anche in violazione dell’art. 93, comma 1 NOIF, che il suo nominativo, con il quale aveva sottoscritto apposito contratto di rappresentanza, fosse inserito nell’accordo del 15 ottobre 2018 con la società SS Arezzo Srl; c) per avere raggiunto con il presidente della società SS Arezzo Srl, a nome Giorgio La Cava, altro accordo che prevedeva la corresponsione a suo favore di un corrispettivo pari al 50% di quanto dovuto alla società SS Arezzo Srl in caso di eventuale futura cessione ad altra società del calciatore …, forma questa non prevista dalla normativa vigente ed in ogni caso di gran lunga superiore al limite normativamente previsto e,  successivamente,  per  aver raggiunto con la stessa parte un diverso accordo che prevedeva il pagamento di una somma pari ad € 600.000,00 (seicentomila/00) in caso di cessione del calciatore al prezzo di € 3.000.000,00 (tremilioni/00), anche in questo caso per un ammontare di gran lunga superiore al limite previsto dalla normativa vigente all’epoca del fatto.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 41/TFN del 31  ottobre 2019

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 4110/982 pf18-19 GC/GP/ma del 03.10.19 a carico dei sig.ri P.F., D.S., J.M.D.C. e della società Delfino Pescara 1936 Spa,

Massima: Con il patteggiamento ex art.  27 CGS: Ammenda di € 3.400,00 al calciatore per la violazione dell’obbligo di comportarsi secondo i principi di lealtà correttezza e probità di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis”, per aver stipulato, in data 31 gennaio 2019 ed in occasione del suo trasferimento alla società Parma Calcio, un contratto di rappresentanza con la società …Srl, comunicato alla Commissione Procuratori Sportivi il 4 febbraio 2019, apponendovi falsamente la data del 28 gennaio 2019”. Ammenda di € 3.000,00 alla società che non ha patteggiato

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 18/FTN del 08 Agosto 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R.S. (Direttore Generale della società SS Argentina Srl), SOCIETÀ SS ARGENTINA SRL - (nota n. 11356/489 pf18-19 GC/GP/ma del 10.4.2019).

Massima: Il Direttore Generale della Società è sanzionato con mesi 18 di inibizione per la violazione dell’art. 1 bis, commi 1, del vigente CGS, ovvero del dovere fatto a ciascun soggetto dell’ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 3, comma 3.1, 5, commi 5.1 e 5.5, 6 e 7, del Regolamento dei Servizi di Procuratore Sportivo in vigore dall’1.4.2015, per avere prestato attività di assistenza al calciatore …, tesserato per la società SS Argentina Srl in data 30.11.2017, pur non essendo iscritto nel registro dei procuratori Sportivi della F.I.G.C., e senza avere quindi sottoscritto alcun contratto di rappresentanza e, nonostante ciò, ottenendo un compenso di Euro 5.700,00, a lui corrisposte in varie rate, le ultime delle quali oltre tutto percepite dopo la sua nomina a Direttore Generale della società SS Argentina, così determinando anche una situazione di conflitto di interessi non  previamente oggetto di consenso scritto delle parti contrattuali; per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell’ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per avere avanzato, nel corso della stagione sportiva 2017/2018, una richiesta economica di Euro 10.000,00 al padre del calciatore …, tesserato della società SS Argentina Srl, “per seguirlo tutto l’anno”, pur rivestendo all’epoca dei fatti la qualifica di Direttore Generale della predetta società. Accertamenti sulla società irreperibile

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 7/FTN del 17 Luglio 2019 con riferimento al C.U. n. 4/FTN del 11 Luglio 2019 (dispositivo)

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G. S. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato la società US Sassuolo Calcio Srl) - (nota n. 14553/443 pf18-19 GC/GP/ma del 17.6.2019).

Massima: Il calciatore  è sanzionato con l’ammenda di € 5.000,00 per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 3.1 del regolamento per i servizi di procuratore sportivo della F.I.G.C.: b) per essersi avvalso dell’opera dei procuratori sportivi sigg.ri …., quantomeno dal 22.6.2016 e fino al suo tesseramento a titolo provvisorio per la società olandese Pec Zwolle, senza aver stipulato con gli stessi alcun contratto di rappresentanza e senza aver revocato, quantomeno fino al 14.8.208, il contratto di rappresentanza in essere con il sig. …, datato 14.11.2017, ed avente validità fino al 14.11.2019. Prosciolto, invece dall’accusa di cui al capo a) per essersi avvalso dell’opera di procuratori sportivi sigg.ri …. in occasione della stipula del contratto di prestazione sportiva con la Società US Sassuolo Calcio Srl datato 31.1.2017, senza conferire agli stessi alcun contratto di rappresentanza

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV : DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N.  4/CFA - (IV Sez.) 10/07/2019 motivi con riferimento al COM. UFF. N. 116/CFA del 13 Giugno 2019

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Procuratori Sportivi - Com. Uff. n. 019/PS del 15.5.2019

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. R.V.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE PER MESI 2 DALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI PROCURATORE SPORTIVO IN PROPRIO E NELLA QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ VIESSE SPORT LTD INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4.2 E 9 DEL REGOLAMENTO PROCURATORI SPORTIVI

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. R.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE PER MESI 3 DALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI PROCURATORE SPORTIVO IN PROPRIO E NELLA QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ THREE SPORTS BUSINESS LTD INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE  DEGLI  ARTT.  4.2  E  9  DEL  REGOLAMENTO  PROCURATORI  SPORTIVI 

Massima: Annullata la sanzione inflitta dalla Commissione Procuratori Sportivi che aveva ritenuto i deferiti responsabili della violazione dei doveri di correttezza e diligenza professionale, espressamente richiamati dall'art. 4.2 del regolamento per i servizi di procuratore sportivo, infliggendo loro, in proprio e nelle sopra indicate qualità, la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività di procuratore sportivo, rispettivamente per mesi 2 per il signor … e per mesi 3 per il signor ….deve essere evidenziato il non corretto svolgimento dell'iter procedurale che ha portato alla formazione del giudizio da parte della Commissione Procuratori Sportivi, laddove la stessa più che delegare un'attività istruttoria alla Procura Federale, ha rimesso alla stessa la determinazione delle conclusioni delle indagini e, conseguentemente, recependole acriticamente, la decisione stessa del giudizio. Infatti, la Procura Federale ha inteso agire non come organo ausiliare  della Commissione stessa, ma come organo inquirente/requirente, entrando nel merito delle vicende denunciate ed esprimendo valutazioni in ordine a comportamenti e documenti, che invece sarebbero state di esclusiva competenza della Commissione Procuratori Sportivi, la cui delega era stata, e non poteva essere diversamente, limitata soltanto a mere attività istruttorie, come l'escussione dei testi. D'altronde la stessa Commissione comferma il vizio procedurale, laddove afferma “ che le indagini svolte dalla Procura Federale nel caso in esame hanno esaustivamente valutato tutti i possibili esiti, analizzandone con sistematicità così logica ogni aspetto, da consentire a qualunque lettore della Relazione di Chiusura di concludere senz’altro nel senso dell’indubbia individuazione di condotte disciplinarmente rilevanti a carico dei Sigg.ri …tualizzate temporalmente per consentire una decisione di condanna, atteso che: - i rapporti tra lo … ed il P…, risultano problematici e compromessi a far data quanto meno dalla mail del 21/23 maggio; - nessuna attività dei signori … finalizzata a provocare una rottura nei rapporti tra lo .. ed il ... viene provata prima di tale data; - nessuna attività giuridicamente rilevante e qualificabile come attività di procuratore sportivo può essere imputata ai signori … e …., dovendosi considerare  quanto emerso riconducibile ad un fisiologico scambio di opinioni e considerazioni, oltretutto relative ad un calciatore che, di fatto, aveva revocato il mandato al … e che, in ogni caso, fino ad oggi non mai avuto come procuratore uno dei due ricorrenti.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 43/FTN del 11 Febbraio 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  A.C. (all’epoca dei fatti soggetto ex art. 1 bis co.5 del CGS svolgente attività rilevante per l’Ordinamento Federale), DI NICOLA ERCOLE (all’epoca dei fatti soggetto ex art. 1 bis co.5 del CGS svolgente attività rilevante per l’Ordinamento Federale) - (nota n. 5159/1219 pf17-18 GP/AA/mg del 26.11.2018).

Massima: Il soggetto ex art. 1 bis co.5 del CGS svolgente attività rilevante per l’Ordinamento Federale è sanzionato con mesi 18 di inibizione per la violazione dell’art. 1 bis co.1 del CGS, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell’Ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per aver, nel corso della stagione sportiva 2017/18, prospettato al sig. …., calciatore svincolato, la possibilità di individuare società disposte a tesserarlo, previo versamento di una somma di denaro quale corrispettivo per il proprio interessamento e intermediazione. Altro soggetto ex art. 1 bis co.5 del CGS svolgente attività rilevante per l’Ordinamento Federale è sanzionato con la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC in continuazione con la pregressa inibizione di anni 5 (cinque) ai sensi dell’art. 19, comma 3 CGS per: 1) violazione dell’art. 1 bis co. 1 del CGS, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell’Ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per aver nel corso della stagione sportiva 2017/18, in concorso con il sig. … (all’epoca dei fatti Procuratore Sportivo - iscritto nel relativo Albo al n. 711 falsamente e fraudolentemente prospettato, attraverso la millanteria di rapporti e conoscenze, al calciatore M. P.(o meglio a costui per il tramite della madre sig.ra … trattandosi di soggetto all’epoca minore di età per essere nato in data 31.01.2002) di avere la possibilità, a fronte della corresponsione di somme di denaro, di procurare/procacciare allo stesso un contratto di tesseramento con società di calcio gravitanti in ambito professionistico; 2) violazione dell’art. 1 bis co.3 del CGS, ovvero del dovere fatto a tutti i soggetti dell’Ordinamento federale di presentarsi, se convocati, innanzi agli Organi della giustizia sportiva, per aver, benché ritualmente (e reiteratamente) convocato e senza aver preventivamente e tempestivamente addotto alcun motivo di legittimo impedimento a comparire, omesso di presentarsi innanzi all’Ufficio di Procura per essere audito.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 013 CFA DEL  07/08/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 130CFA DEL  20/06/2018 (DISPOSITIVO)

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 63/TFN del 26.4.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL CALC. C.N. (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ SS RACING CLUB ROMA SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, COMMI 3.1 E 5, COMMI 5.1 E 5.5 DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI PROCURATORE SPORTIVO IN VIGORE DALL’1.4.2015  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  - NOTA  7907/32  PF  1718/GM/GP/SDS DEL 28.2.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL CALC. P.D. (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ VIBONESE CALCIO SRL ORA SS RACING CLUB ROMA SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, COMMI 3.1 E 5, COMMI 5.1 E 5.5 DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI PROCURATORE  SPORTIVO  IN  VIGORE  DALL’1.4.2015  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE FEDERALE - NOTA 7907/32 PF 17 18/GM/GP/SDS DEL 28.2.2018

Massima: Ridotta da € 3.000,00 ad € 500,00 l’ammenda ai calciatori responsabili della violazione della disposizione ex art. 1 bis, comma 1 C.G.S., in relazione agli artt. 3, comma 3.1 e 5, commi 5.1 e 5.5. del Regolamento dei Servizi di Procuratore Sportivo, nel testo vigente dall’1.4.2015. La violazione risulta essere configurata dal comportamento dei due calciatori: il calciatore …, in data 20.7.2017, in occasione della sottoscrizione di un accordo economico con la soc. Unicusano Fondi Calcio S.r.l., si sarebbe fatto assistere dal procuratore sig. …. senza aver previamente sottoscritto, con lo stesso, un regolare contratto di rappresentanza, depositato presso la Commissione Procuratori Sportivi; il calciatore …, nel concludere un accordo economico con la società Racing Club, in data 26.01.2017 si sarebbe fatto assistere dal procuratore sportivo sig. ….. senza che, tra i due, sussistesse un regolare patto contrattuale di mandato, depositato presso la competente Commissione…..Il Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo F.I.G.C. prevede, in primo luogo, che il contratto di rappresentanza o mandato dev’essere redatto secondo un modello predeterminato e contenere requisiti minimi per la sua validità, al pari del suo deposito che, come indicato sia nell’art. 3.1 che nel successivo art. 5.5, è condizione per la sua efficacia….Ritiene però la Corte che la misura dell’ammenda debba essere ricondotta ad equità, alla luce di quanto disposto dall’art. 16 C.G.S., in considerazione del complessivo atteggiamento, sicuramente collaborativo, degli atleti e dell’entità delle loro retribuzioni nonché nell’ignoranza, non pienamente incolpevole, delle regole che presiedono ai contratti di rappresentanza sportiva, violate - si ritiene - con sicura negligenza.

 

Decisione C.F.A.: C. U. n. 128/CFA 04 Giugno 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Procuratori Sportivi - Com. Uff. n. 010/PS del 27.2.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. R.A. TENDENTE AD OTTENERE L’ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO ALL’ISCRIZIONE AL REGISTRO PROCURATORI SPORTIVI

Massima: La Corte conferma la decisione della Commissione Procuratori Sportivi della F.I.G.C. che respingeva l’iscrizione nell'apposito Registro dei Procuratori Sportivi “...in quanto non conforme con la specifica previsione regolamentare di cui all'art. 3.2 vigente Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo” atteso che lo stesso detiene una partecipazione societaria al capitale sociale della società professionistica ancorchè nella  misura assolutamente dello 0,5 %. L’art. 3.2 prevede, infatti, che: “Non possono svolgere l'attività di Procuratore Sportivo i tesserati della FIGC, dirigenti, calciatori o tecnici, e comunque tutti coloro che ricoprono cariche o abbiano rapporti professionali o di qualsiasi altro genere nell'ambito della FIGC o delle società ad essa affiliate”. La Commissione ha, invero, ritenuto che nell'ambito dell'ampia nozione dei “rapporti” previsti dal citato art. 3 comma 2 rientri sicuramente anche la “titolarità in capo all'istante di una partecipazione societaria in una società affiliata alla FIGC”, anche “a prescindere dalla entità della stessa”, e senza alcuna possibilità di un “apprezzamento caso per caso dell'effettiva sussistenza di una situazione di conflitto d'interessi in capo al titolare della partecipazione societaria”. In questo quadro, non si può prescindere dalla valutazione della precedente normativa, come ha anche giustamente osservato la difesa del ricorrente. Anche l'art. 11 del precedente Regolamento Agenti di Calciatori prendeva, invero, in esame le situazioni d'incompatibilità, stabilendo quanto segue: “1. L’esercizio dell’attività di agente è incompatibile:  a) con qualsiasi incarico rilevante per l’ordinamento sportivo nell’ambito della FIFA, di una Confederazione, della FIGC ovvero di una società, associazione od organizzazione alle stesse affiliata o collegata;  b) con il possesso di partecipazioni, anche indirette, di una società calcistica italiana o estera, ovvero con il mantenimento di cariche sociali, incarichi dirigenziali, responsabilità tecnico-sportive, rapporti di lavoro autonomo o subordinato con una società calcistica italiana o estera, ovvero con ogni altra situazione o rapporto, anche di fatto, che comporti un’influenza rilevante su di essa.”  La “ratio” della disposizione era quella di prevenire eventuali ipotesi di conflitti d'interessi nell'ambito della categoria dei Procuratori Sportivi, prevedendo una serie di incompatibilità, fra le quali anche il possesso di partecipazioni, pur indirette, di una società calcistica o estera. Merita anche di essere messo in evidenza che la norma prevedeva una sorta di clausola di chiusura che era data da “ogni altra situazione o rapporto, anche di fatto, che comporti un'influenza rilevante su di essa”. Successivamente, nel 2015, è stato approvato il nuovo Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo, che, come detto, non fa più alcun riferimento alle “partecipazioni societarie”, né ad “ogni altra situazione o rapporto, anche di fatto, che comporti un'influenza rilevante su(lla società calcistica)”, stabilendo che le situazioni d'incompatibilità derivano dal ruolo ricoperto all'interno della FIGC e comunque dai “rapporti professionali o di qualsiasi altro genere nell'ambito della FIGC o delle società ad essa collegate”.  Come ha giustamente rilevato la Commissione Procuratori Sportivi, la partecipazione societaria del ricorrente in una società affiliata alla FIGC rientra sicuramente nel quadro dei “rapporti” richiamati dall'art. 3, comma 2, del nuovo Regolamento, anche perché il precedente art. 11 aveva previsto una tale situazione d'incompatibilità, ma c'è da stabilire anche se sia davvero ininfluente la valutazione dell'entità di tale “partecipazione societaria”, posto che la finalità della norma è quella di prevenire eventuali ipotesi di conflitti d'interessi, e che una “partecipazione societaria” irrilevante pone comunque una serie di interrogativi al riguardo. In questo senso, la Corte ritiene che la “partecipazione societaria” in questione, anche se avente il contenuto di un “residuo tecnico” e ridotta alla fine ad una misura quasi irrilevante, costituisca comunque una situazione d'incompatibilità che non consente l'iscrizione del ricorrente nel Registro dei procuratori Sportivi. Ed invero, la valutazione dell'evoluzione normativa al riguardo depone nel senso che la “ratio” della nuova disposizione introdotta nel 2015 sia stata quella di estendere le situazioni d'incompatibilità a tutti i soggetti che abbiano un ruolo all'interno della FIGC o che mantengano comunque “rapporti...di qualsiasi altro genere nell'ambito della FIGC o delle società ad essa collegate”, indipendentemente dal peso e dall'importanza di questi “rapporti”. Le argomentazioni svolte dalla difesa del Ruggeri non tengono, infatti, nel dovuto conto che la norma contenuta nell'art. 3, comma 2, del Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo rappresenta un evidente allargamento delle ipotesi d'incompatibilità che in precedenza erano, invece, circoscritte ai casi specifici indicati nell'art. 11 del Regolamento Agenti di Calciatori. Ed invero, va tenuto conto che a fronte di un quadro di liberalizzazione della figura e del ruolo del Procuratore Sportivo si ritenne che fossero tuttavia esclusi coloro i quali rivestivano un qualsiasi ruolo all'interno della FIGC o “delle società ad essa collegate”, e non soltanto coloro i quali si fossero trovati nelle situazioni d'incompatibilità previste dal precedente art. 11.

 

Decisione C.F.A.: C. U. n. 128/CFA 04 Giugno 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Procuratori Sportivi - Com. Uff. n. 009/PS del 21.2.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ DOA MANAGEMENT SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DAL REGISTRO DEI PROCURATORI SPORTIVI PER MESI 4 INFLITTA ALLA RECLAMANTE IN RELAZIONE ALLA POSIZIONE DEL SIG. O.A.RICORSO DEL SIG. O.A.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DAL REGISTRO DEI PROCURATORI SPORTIVI PER MESI 4 DA INTENDERSI ESTESA ANCHE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ ATTRAVERSO LA SOCIETÀ DOA MANAGEMENT SRL INFLITTA AL RECLAMANTE 

Massima: La Corte conferma la delibera della Commissione Procuratori Sportivi che ha sanzionato il procuratore sportivo con 4 mesi di sospensione avendolo ritenuto responsabile di grave violazione dei doveri di lealtà correttezza e trasparenza che regolano i rapporti tra rappresentante e rappresentato, risultava confermato, anche dallo stesso, che egli aveva inviato al calciatore una bozza non corrispondente a quella depositata, utilizzando le prime due pagine del contratto depositato, prive dell'indicazione della rinuncia agli emolumenti previsti nei precedenti contratti ed alterando la data di formazione del contratto stesso.

Massima: In mancanza di esplicita previsione normativa la Commissione Procuratori Sportivi non può essere considerata parte nel presente giudizio, in quanto organo giudicante nel precedente grado di giudizio; né a conclusioni diverse può portare la particolarità del procedimento innanzi ad essa, che prevede che l'attività inquirente e requirente venga svolta all'interno della Commissione stessa.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 68/TFN-SD del 21 Maggio 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.M. (all’epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della Società AS Martina Franca 1947 Srl), R.M.(Soggetto che ha svolto attività rilevante per l’Ordinamento Federale ai sensi dell’art. 1bis, comma 5 CGS) - (nota n. 8319/83pf17-18/GP/GC/blp del 08.03.2018).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con l’inibizione di mesi 6 ed Euro 3.000,00 a.) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle NOIF, per avere pattuito con il calciatore la corresponsione di un compenso ulteriore, pari ad € 16.000,00, rispetto a quello previsto dall’accordo economico, regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, nonchè per aver rilasciato a tale calciatore, a garanzia del pagamento di tale importo, due assegni bancari a propria firma; b.) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver corrisposto al procuratore sportivo, non iscritto nel registro dei Procuratori Sportivi della F.I.G.C., il compenso per l’opera da quest’ultimo prestata in favore del  calciatore in occasione della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la società, senza aver sottoscritto con lo stesso un contratto di rappresentanza, così determinando, peraltro, una situazione di conflitto di interessi non previamente oggetto di consenso scritto delle parti contrattuali; 

Il procuratore sportivo, soggetto che ha svolto attività rilevante per l’Ordinamento Federale ai sensi 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, è sanzionato con l’ammenda di Euro 3.000,00 per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver prestato opera di assistenza al calciatore, senza essere iscritto nel registro dei Procuratori Sportivi della F.I.G.C., in occasione della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la società ed altresì senza aver sottoscritto con lo stesso un contratto di rappresentanza, ricevendo per tale attività apposito compenso dalla Società sportiva così da determinare anche una situazione di conflitto di interessi non previamente oggetto di consenso scritto tra le parti negoziali. 

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 63/TFN-SD del 26 Aprile 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PARIS GIANNI (all’epoca dei fatti Presidente della Società SSD Avezzano Calcio ARL), PUGLIELLI PIERO (all’epoca dei fatti Segretario della Società SSD Avezzano Calcio ARL), SOCIETÀ SSD AVEZZANO CALCIO ARL - (nota n. 7830/415 pf 17-18 GC/GP/ma del 27.2.2018).

Massima: Il presidente della società è sanzionato con l’inibizione di anni 1 per: A) la violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS, in quanto, pur non essendo iscritto all’albo dei procuratori sportivi e non potendo comunque esercitare l’attività procuratoria perché vietata ai dirigenti tesserati per Società ai sensi dell’art. 3 comma 2 Regolamento Procuratori Sportivi, in data 18.11.2016 stipulava con il calciatore un contratto di prestazione professionale della durata di anni due, avente ad oggetto una attività di mediazione che sarebbe stata da loro svolta in favore del suddetto calciatore finalizzata all’ingaggio dello stesso presso Società professionistiche e che imponeva al calciatore, qualora l’ingaggio si fosse verificato, di corrispondere ai mediatori la percentuale del 20% netto dell’ingaggio medesimo; B) la violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all’art. 94 ter comma 2 NOIF, in quanto, dopo aver tesserato il calciatore in data 1°.12. 2016, a soli dodici giorni dalla stipula del contratto di cui sopra, sottoscriveva quale Presidente della Società un accordo economico con il calciatore, a cui non rilasciava copia e che non depositava presso il Dipartimento Interregionale; C) la violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS per aver richiesto al calciatore la somma di € 2.000,00 al fine di concedergli lo svincolo. Il segretario della società è sanzionato con l’inibizione di mesi 6 per la violazione dell’art. 1bis comma 1 CGS in relazione all’art. 94 ter comma 2 NOIF, in quanto, pur occupandosi personalmente, per sua stessa ammissione rilasciata in sede di audizione innanzi la Procura Federale, dei contratti economici e dei tesseramenti dei calciatori, non consegnava al calciatore copia dell’accordo economico tra il presidente e quest’ultimo, né provvedeva al deposito dello stesso presso il Dipartimento Interregionale.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 63/TFN-SD del 26 Aprile 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.C. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società SS Lazio Spa), T.G. (all’epoca dei fatti oggetto di contestazione calciatore tesserato in successione per le Società Carrarese Calcio 1908 Srl, SSC Napoli Calcio Spa, Avellino 1912 e Cosenza Calcio Srl), F.G.(All’epoca dei fatti Agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC), C.N.(all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società SS Racing Club Roma Srl), P.D. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Vibonese Calcio Srl ora SS Racing Club Roma Srl) - (nota n. 7907/32 pf 17-18 GM/GP/sds del 28.2.2018).

Massima: A seguito di patteggiamento il calciatore è sanzionato con 2 giornate di squalifica per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS in relazione agli artt. 3 commi 3.1 e 5 commi 5.1 e 5.5 del Regolamento dei Servizi di Procuratore Sportivo in vigore dall’1°.4. 2015 per essersi avvalso dell’assistenza del procuratore sportivo in occasione del contratto stipulato con la Società senza pattuire con lo stesso un contratto di rappresentanza depositato presso la Commissione Procuratori Sportivi della FIGC. A seguito di patteggiamento l’agente di calciatori è sanzionato con l’inibizione di giorni 20 per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS, nonché dell’art. 19 comma 2 del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, nonché ancora dell’art. 93 comma 1 NOIF, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato dal calciatore, con il quale aveva sottoscritto apposito contratto di rappresentanza. Il calciatore è sanzionato con l’ammenda per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS, nonché dell’art. 19 comma 2 del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, nonché ancora dell’art. 93 comma 1 NOIF,  per non essersi assicurato che il nominativo del procuratore sportivo, con il quale aveva sottoscritto apposito contratto di rappresentanza, fosse indicato nei contratti stipulati con la Società.

 

Decisione C.F.A. Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 036/CFA del 01 Settembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Com. Uff. n. 91 del 29.5.2017

Impugnazione - istanza: RICORSO DEL CALC. F.P.D.(ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ ANDRIA BAT) AVVERSO LA SANZIONE: - AMMENDA 3.000; INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 16, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE DAL 2010NOTA N. 2449/400 PF14-15 GP/MA DEL 9.9.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del TFN che ha sanzionato il calciatore per la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS) in relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, per essersi avvalso dell’attività di agente, senza conferire allo stesso formale mandato su modulo predisposto dalla F.I.G.C., nell'ambito della stipulazione del contratto con la società.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 009/CFA del 04 Luglio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 76 del 12.4.2017

Impugnazione - istanza: RICORSO DEL CALCIATORE M.D.E. (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO IN SUCCESSIONE, PER LE SOCIETÀ US LECCE SPA, AC MILAN SPA, PARMA F.C. S.P.A., A.S. LIVORNO S.R.L. E U.C. SAMPDORIA S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE: -AMMENDA DI € 14.000; INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMI 1ED 8, E 20, COMMI 2 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1350/1071 PF14-15 AM/SP/MA DEL 28.7.2016 RICORSO DEL SIG. C.B. (ALL’EPOCA DEI FATTI AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE: -INIBIZIONE PER MESI 2;

INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMI 1 ED 8, 19, COMMA 3 E 20, COMMI 2 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI – NOTA N. 1350/1071 PF14-15 AM/SP/MA DEL  RICORSO DEL CALCIATORE G.A.(ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE: -AMMENDA DI € 9.000; INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 16, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI – NOTA N. 1350/1071 PF14-15 AM/SP/MA DEL 28.7.2016 RICORSO DELLA SOCIETA’ U.S. LECCE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE: AMMENDA DI € 9.000; INFLITTA  ALLA  RECLAMANTE  PER  LA  VIOLAZIONE  DELL’ART.  4,  COMMA  1 IN ORDINE AGLI ADDEBITI CONTESTATI AL PROPRIO TESSERATO SIG. C.R., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALENOTA N. 1350/1071 PF14-15 AM/SP/MA DEL 28.07.2016

Massima: La Corte proscioglie l’amministratore delegato della società per insussistenza della violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS,  rectius art. 1 del previgente CGS in riferimento all’art 16 commi 1 e 8 RAC, secondo cui l’agente può operare solo dopo aver ricevuto incarico scritto dal calciatore (o società) e gli agenti dei calciatori hanno l’obbligo di evitare qualsiasi conflitto di interessi nel corso della loro attività e, ancora, un’agente può rappresentare gli interessi solo di una parte ed all’art. 20 commi 2 e 9 RAC, secondo cui agli agenti è vietato rappresentare gli interessi di più di una parte nella stipula di un contratto tra società e calciatore e/o tra due società e agli agenti stessi è comunque vietata qualsiasi attività che comporti un conflitto di interessi, anche potenziale. Orbene, la violazione di tali precetti normativi - che letteralmente sono riferibili solo agli agenti - non sembra che nella fattispecie possa essere imputata al suddetto – omissis - (e quindi alla società Lecce a titolo di responsabilità diretta) in quanto egli per il tesseramento del calciatore – omissis - si è limitato ad operare solo per conto della sua società conferendo, nel rispetto delle modalità prescritte, formale incarico sul previsto modulo all’agente – omissis - e non occupandosi di comportamenti dovuti (da) e di incombenze riservate ad altri, quali l’accertamento se l’agente stesso agisse nel contempo anche nell’interesse dell’altra parte contrattuale o comunque se anche il calciatore avesse conferito incarico scritto ad un proprio diverso agente. Si soggiunge che, nella fattispecie, è quanto meno carente la prova della sussistenza di un conflitto di interessi, che classicamente ricorre quando un agente rappresenta contemporaneamente gli interessi contrapposti del calciatore e della società, posto che nella specie il – omissis - ha operato, con mandato, a favore del Lecce mentre l’altro agente – omissis -, ha operato senza mandato, per il calciatore – omissis -, e quindi ciascuno dei due agenti ha tutelato in modo autonomo ed indipendente gli interessi dei propri rappresentati, soggetti tra loro diversi, peraltro non venendo subito in rilievo che i due agenti fossero soci di una medesima società e confluissero in questa i rispettivi proventi della loro attività.

Massima: Posto che, come già detto, il RAC letteralmente è volto a disciplinare l’attività degli agenti dei calciatori, opina peraltro il Collegio che il citato art. 16 comma 1 - che rivolgendosi all’agente gli impone di curare gli interessi di un calciatore solo dopo aver ricevuto un incarico scritto - trova corrispondenza nell’art. 21 comma 1 dello stesso RAC indirizzato al calciatore che intende avvalersi dei servizi di un agente, ponendo a suo carico l’obbligo di conferire l’incarico e di assicurarsi che il nome dell’agente sia indicato sul contratto. Corrispondenza ispirata al principio che tanto l’agente quanto il calciatore debbono cooperare con correttezza e buona fede a che il contratto di prestazione sportiva sia conforme alle norme federali.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.048/TFN del 23 Gennaio 2017 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (110) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.S. + altri - (nota n. 4563/1266 pf12-13 GP/cc del 28.10.2016).

Impugnazione Istanza:  (110bis) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.F. - (nota n. 5731/1266bis pf12-13/GP/cc del 25.11.2016).

Massima: Il calciatore risponde violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/2015, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente, senza conferire allo stesso formale mandato, mentre il medesimo agente assisteva anche la Società, in forza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e citata Società del 29.1.2012, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi. Il calciatore risponde della violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1 comma1 del CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’08/04/2010 al 31/03/205 per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente i, in forza di formale mandato, mentre lo stesso agente assisteva di fatto la Società, senza il conferimento di formale mandato nell’ambito della stipulazione del contratto di prestazione sportiva sottoscritto tra il citato calciatore e la predetta Società in data 18.1.2012, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi. L’agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C. risponde della violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS ( art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma, 1 e 19, comma 3, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/2015, per aver prestato la propria opera professionale in favore del calciatore in assenza di formale mandato nell’ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la Società

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n.  081/CFA del 14 Dicembre  2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 096/CFA del 30 Gennaio 2017  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 92/TFN del 30.6.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO Dott. D.I.V.(ALL’EPOCA DEI FATTI AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI ANNI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS COMMA 1, ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMI 2 E 6 C.G.S.- NOTA N. 12810/24 PF14-15 AM/SP/MA DELL’11.5.2016

Massima: La Corte riduce all’agente la sanzione dell’inibizione fino a tutto il 30.6.2017, tenuto conto dell’effettiva gravità del comportamento censurato e della circostanza che quest’ultimo, …., non ha comunque integrato una violazione delle norme federali in materia di tesseramenti compiuta mediante falsa attestazione di cittadinanza o consentendo che altri compissero atti volti ad ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia. Sussiste nella fattispecie oggetto di deferimento, in definitiva, la violazione dell’art. 1-bis, comma 1, CGS in relazione al comma 2, ma non anche al comma 6, dell’art. 10 CGS, come erroneamente ritenuto dalla decisione impugnata, che va sul punto riformata.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 034/CFA del 19 Settembre 2016  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 045/CFA del 10 Ottobre 2016  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 10/TFN del 2.8.2016

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO BOLOGNA F.C. 1909AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 5.000,00 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S., INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 14462/640 PF15-16 SP/GB DELL’8.6.2016

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO CALC. A.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 15.000,00 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, COMMA 4 E 5, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI PROCURATORE SPORTIVO E ALL’ART. 93, COMMA 1 DELLE N.O.I.F. INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 14462/640 PF15-16 SP/GB DELL’8.6.2016

Massima: Il calciatore risponde della violazione: a) dell’art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 3 comma 4 del Regolamento per i servizi di Procuratore Sportivo e all’art. 93 comma 1 N.O.I.F. per aver omesso di far indicare il nominativo del proprio Procuratore sportivo della cui opera professionale si era avvalso in forza di formale mandato rilasciatogli, nel contratto sottoscritto il 6.8.2015 con la Società. Il calciatore non risponde della violazione dell’art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 5 comma 3 del Regolamento per i servizi di Procuratore Sportivo - perché seppure consapevole dell’efficacia del contratto di rappresentanza conferito al sig. – omissis-, conferiva nuovo mandato a favore del sig. – omissis-, violando in tal modo la norma che prescrive la possibilità per un calciatore di sottoscrivere un contratto di rappresentanza soltanto con un Procuratore Sportivo alla volta e durante il periodo di validità del Contratto di Rappresentanza egli è rappresentato unicamente dal Procuratore Sportivo indicato nello stesso – in quanto ebbe ad inviare una comunicazione alla Commissione Procuratori Sportivi in cui si lamentava dell’operato dell’agente dal quale non voleva più essere assistito. A tal fine la suddetta lettera è da ritenersi pienamente idonea a fondare l’affidamento dello stesso calciatore ed a confortarlo perché potesse addivenire alla stipula del contratto – omissis - con la piena convinzione di essersi ormai liberato del precedente vincolo.

 

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 065/CFA del 23 Novembre 2016 e 074/CFA del 01 Dicembre 2016  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 089/CFA del 18 Gennaio 2017  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 19/TFN del 4.10.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LE DECLARATORIE DI: - NON SUSSISTENZA DELLE RESPONSABILITÀ A CARICO DEI SIGG.RI: G.M., ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO CALCIO CATANIA; F.V., ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER F.C. CROTONE; C.M., ALL’EPOCA DEI FATTI CONSULENTE AMMINISTRATIVO CON POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA ASCOLI CALCIO 1898; B.S., ALL’EPOCA DEI FATTI CONSULENTE AMMINISTRATIVO CON POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA ASCOLI CALCIO 1898, - NON DOVERSI PROCEDERE PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE NEI CONFRONTI DEI SIGG.RI: M.P., ALL’EPOCA DEI FATTI AGENTE DI CALCIATORI ISCRITTO NEL REGISTRO F.I.G.C.; P.F., ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE SVINCOLATO; A.S., ALL’EPOCA DEI FATTI SOGGETTO CHE SVOLGEVA ATTIVITÀ RILEVANTE ALL’INTERNO E NELL’INTERESSE DELL’ASCOLI CALCIO 1898; P.G., ALL’EPOCA DEI FATTI AGENTE DI CALCIATORI ISCRITTO NEL REGISTRO F.I.G.C.; B.R., ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE CON POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA ASCOLI CALCIO 1898; D.F.R., ALL’EPOCA DEI FATTI AGENTE DI CALCIATORI ISCRITTO NEL REGISTRO F.I.G.C., SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS C.G.S. – NOTA N. 1211/622 PF13-14 AM/SP/MA DEL 26.7.2016

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DEL SIG. F.V. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS DEL VIGENTE C.G.S. (ART. 1 COMMA 1 C.G.S. VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI IN CONTESTAZIONE) IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 16 COMMI 1 E 8, 19 COMMA 3 E 20 COMMI 2 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE DALL’8.4.2010 AL 31.3.2015 – NOTA N. 1211/622 PF13-14 AM/SP/MA DEL 26.7.2016

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DEL SIG. G.M. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS DEL VIGENTE C.G.S. (ART. 1 COMMA 1 C.G.S. VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI IN CONTESTAZIONE) IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 16 COMMI 1 E 8, 19 COMMA 3 E 20 COMMI 2 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE DALL’8.4.2010 AL 31.3.2015 – NOTA N. 1211/622 PF13-14 AM/SP/MA DEL 26.7.2016 

Massima: Non vi è dubbio, infatti, che il dirigente o il calciatore che conferisca mandato o si avvalga dell’opera di un agente che agisce in situazione di conflitto di interessi integra violazione della predetta disposizione normativa, contravvenendo, all’evidenza, al dovere di comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza, anche considerato che una specifica norma dell’ordinamento federale impone specifici obblighi e divieti, a tal riguardo, agli stessi agenti, evidenziando la rilevanza disciplinare della fattispecie. E, del resto, a ben vedere, come correttamente osservato dalla Procura federale, con il conferimento dell’incarico, «il calciatore o il dirigente agiscono in maniera tale da essere essi stessi elementi costituenti della condotta disciplinarmente rilevante dell’agente, che con ogni evidenza non potrebbe sussistere in assenza del conferimento stesso». Pertanto, le disposizioni di cui agli artt. 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015 sono certamente applicabili, per effetto della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS, anche ai calciatori ed ai dirigenti che violino o contribuiscano a rendere possibile la violazione del contenuto precettivo delle predette medesime disposizioni. In difetto, sarebbe paradossale che di una stessa violazione (si pensi all’incarico dato all’agente in modo non regolare, non sui prescritti moduli, oppure, appunto, all’ipotesi del calciatore che sceglie di farsi rappresentare da un agente che tutela, nel contempo, gli interessi della società con la quale il calciatore è in trattative, concorrendo e contribuendo a creare - in capo all’agente - la situazione di conflitto di interessi prevista e punita dal predetto regolamento) per una medesima condotta posta in essere da due soggetti appartenenti all’ordinamento federale venga chiamato a risponderne solo uno e non anche l’altro cui è parimenti imputabile analoga condotta consapevole e contraria a disposizioni dell’ordinamento settoriale.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 041/CFA del 05 Ottobre 2016  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 067/CFA del 28 Novembre 2016  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale/Sez. Disciplinare - Com. Uff. n. 8 del 25.7.2016

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DEL SIG. C.C. (ALL’EPOCA DEI FATTI AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LE SANZIONI: ‐ INIBIZIONE PER ANNI 1; ‐ AMMENDA DI € 10.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1, C.G.S., DEGLI ARTT. 7, COMMA 1, LETT. A) E 12, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI; DELL’ART. 11, COMMA 1, LETT. A) E 19 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI VIGENTE DALL’8.4.2010; DEGLI ARTT. 3, COMMI 3 E 4, E 12, COMMI 1 E 4, DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI; NONCHÉ CAPO I DEL CODICE DI CONDOTTA PROFESSIONALE COSTITUENTE L’ALL. A DEL CITATO REGOLAMENTO – (NOTA N. 10443/827PF10-11 - 158PF11-12 - 139PF13-14 AM/MA DEL 31.3.2016) 

Massima: La Corte riduce a mesi 6 di inibizione ed euro 5.00,00 la sanzione inflitta all’agente di calciatori per le seguenti violazioni: 1. Art. 1, comma 1, C.G.S. vigente all’epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell’art. 1bis, comma 1, C.G.S., artt. 7, comma 1, lett. A e 12, comma 1, del regolamento agenti di calciatori vigente sino al 7.4.2010, e art. 11, comma 1, lett. A e 19, comma 3, del regolamento agenti calciatori vigente dall’8.4.2010, per avere svolto, nella stagione sportiva 2009/2010 il ruolo di dirigente di fatto della società o comunque aver svolto attività nell’interesse di tale società, nonostante fosse iscritto nell’elenco degli agenti di calciatori della FIGC; 2. Art. 1, comma 1, C.G.S. vigente all’epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell’art. 1bis, comma 1, C.G.S., artt. 3, commi 3 e 4, e 12, commi 1 e 4, del regolamento agenti di calciatori vigente all’epoca dei fatti, nonché capo 1 del codice di condotta professionale costituente l’allegato A del citato regolamento, per aver stipulato in data 25.1.2010 un mandato rosso con la società deliberatamente simulato per consentirgli di ottenere un compenso per l’attività svolta nella stagione sportiva 2009/2010 nel ruolo di dirigente di fatto della società o comunque per aver svolto attività nell’interesse di tale società, tanto anche a titolo di concorso nell’attività disciplinarmente rilevante del sig. – omissis -.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 24/TFN-SD del 08 Novembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  L.A. (Calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società AC Pisa 1909 SS ARL, attualmente tesserato con la Società Calcio Brescia Spa) - (nota n. 1453/792 pf16-17 GP/GT/ del 16.08.2017).

Massima: Il TFN rigetta il deferimento con il quale il calciatore è stato accusato di aver violato l’art. 1 bis comma 1 CGS, consistito nell’aver eccepito, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo da lui promosso innanzi il Tribunale Civile contro il suo ex procuratore sportivo, che agiva per il pagamento di somme a titolo di provvigione, l’insussistenza dell’avverso credito in quanto l’importo dell’ingiunzione era stato preventivamente e direttamente liquidato all’agente dalla Società, circostanza questa che, nel corso della indagine da parte della Procura Federale, era stata confermata dallo stesso calciatore, ma smentita dalla società attraverso le audizioni del segretario sportivo e del  collaboratore e responsabile amministrativo il secondo della Società. Il deferimento si era attivato in base ad un esposto - denuncia dell’agente, il quale, dopo aver evidenziato che il suo credito ammontava ad88.755,00, che nulla aveva percepito dalla Società e che, pertanto, la tesi difensiva del calciatore era del tutto infondata, chiedeva che la Procura Federale, ove avesse ravvisato la violazione di norme federali o di altro genere, procedesse nei confronti del responsabile; chiedeva altresì che la decisione gli venisse comunicata, anche nell’ottica della pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Si può dedurre dagli atti del procedimento che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, portato a cognizione del Tribunale di Terni, nel quale il – omissis - ha eccepito l’inesistenza dell’obbligazione di pagamento del credito vantato dal – omissis - perché ad essa si era adempiuto con il pagamento effettuato dalla Società US Sassuolo, non si è definito, sicché manca la pronuncia dell’Autorità Giudiziaria sulla eccezione sollevata in quella sede dal – omissis -, che potrebbe comportare l’accoglimento o il rigetto della opposizione. La pendenza del giudizio, se di certo non sottrae a questo Tribunale la competenza in materia di diritto sportivo, rende tuttavia inopportuna la decisione, che, qualunque essa sia, avrebbe riflessi condizionanti sul processo civile. Non a caso infatti il – omissis -, nell’esposto - denuncia alla Procura Federale, ha chiesto che a carico del – omissis - fossero accertati gli estremi della violazione di norme disciplinari, “stante anche la pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo” (virgolettato il passo letterale dello scritto). È come a dire che, se ci sarà colpevolezza del – omissis -, il provvedimento dovrà essere sottoposto all’attenzione del Tribunale affinché ne faccia uso ai fini del decidere.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 038-39/CFA del 23 Settembre 2016  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 051/CFA del 17 Ottobre 2016  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 7/TFN del 22.7.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. G.F. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 7; - AMMENDA DI € 18.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS COMMA 1 C.G.S., 19, COMMA 2 DEL REG. AGENTI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI, NONCHÉ ALL’ART. 93, COMMA 1 N.O.I.F. – (NOTA N. 12987/793 PF12-13 AM/SP/AM DEL 13.5.2016), RICORSO DEL SIG. M.D.G. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 5; - AMMENDA DI € 12.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 15, COMMI 1, 2 E 10, DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE DALL’1.2.2007 AL 7.4.2010, (NOTA N.12987/793 PF12-13/AM/SP/MA DEL 13.05.2016) 

Massima: Le due operazioni di mercato relative al trasferimento del calciatore, compiute dai due agenti su incarico delle due società ed intervenute in adempimento di incarichi rilasciati a distanza di appena nove giorni l’uno dall’altro, si inseriscano comunque nell’ambito di un rapporto di collaborazione e cooperazione consolidato tra i due agenti, rapporto che, se non ha di per sé reso possibile un tale inusuale doppio trasferimento del calciatore, di sicuro lo ha agevolato. E tanto basta per configurare una situazione di conflitto di interessi disciplinarmente rilevante per l’ordinamento sportivo, ai sensi dell’art. 15, commi 1, 2 e 10 del regolamento agenti in vigore all’epoca dei fatti e sino al 7 aprile 2010, che, lo si ricorda, vietava espressamente agli agenti (al citato comma 10) qualsiasi attività che comportasse un conflitto di interessi anche solo potenziale. Potenzialità che rende peraltro inutile, trattandosi di elemento estraneo alla fattispecie costitutiva dell’illecito in contestazione e, pertanto, solo eventuale, invocare l’assenza nei casi di specie di un danno a carico delle parti rappresentate.

 

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Comunicato ufficiale n. 135/CFA del 26 Maggio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 019/CFA del 04 Agosto 2016  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 64/TFN del 24.3.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO: a) IL PROSCIOGLIMENTO DI: SIG. P.G.; SIG. C.F.; SIG. G.C.; SIG. B.G.; SIG. P.F.; SOCIETÀ UDINESE CALCIO S.P.A.; SOCIETÀ JUVENTUS FC S.P.A.. b) L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELL’AMMENDA Di € 5.000,00 INFLITTA A: - SIG. M.M.. SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 5683/74 PF14-15SP/GB DEL 9.12.2015 

Massima: L’avvocato, ex agente di calciatori, può assistere l’allenatore nella stipula del contratto sportivo..Partendo dal presupposto che ai sensi delle disposizioni del Regolamento Agenti di Calciatori (d’ora in poi RAC) l’agente non può rappresentare gli interessi di soggetti dell’ordinamento sportivo diversi dai calciatori e dalle società, si appuntano sul rilievo che l’avv. – omissis - avrebbe palesemente disatteso tale divieto, prestando la sua opera nella tipica qualità di agente di calciatori ma al di fuori del suddetto ambito (in particolare curando gli interessi di un tecnico, quale l’allenatore – omissis -). Rilevano subito queste Sezioni Unite che l’art. 20 comma 4 del RAC, che pone il divieto di cui sopra, è norma caratterizzata da tipicità e tassatività in quanto rivolta alla sola categoria giuridica degli agenti di calciatori in possesso della formale qualifica e come tale non può trovare applicazione in via analogica per categorie diverse, quali quella dell’avvocato ovvero dell’ipotetica figura di soggetto che si comporti come “agente solo in via di fatto”. Opinare diversamente significherebbe violare il generale principio di legalità, effettuando un’inammissibile operazione di integrazione in malam partem o in pejus della fattispecie normativa. Orbene nelle fattispecie qui considerate non risulta comprovato che il – omissis - - dapprima iscritto nell’Albo degli agenti FIGC, poi sospeso volontariamente dallo stesso dal 6 luglio 2007 (cfr. C.U. n. 1/F del 6 luglio 2007 della Commissione Agenti dei Calciatori) e successivamente cancellato dal 25 ottobre 2010 - abbia effettivamente prestato la tipica attività di assistenza propria dell’agente, curando e promovendo i rapporti tra un calciatore professionista ed una società professionistica. Dovendosi al contrario presumere, sulla base degli oggettivi elementi ricavabili dagli atti, che lo stesso – omissis -, iscritto quale libero professionista all’Ordine distrettuale di categoria dal 1994, abbia invece prestato quale avvocato del libero foro l’attività, pienamente consentita, di consulenza stragiudiziale (in base all’espressa previsione contenuta nell’art. 5 comma 1 RAC), attività che pone il soggetto che l’esercita al di fuori dell’ordinamento sportivo e quindi non lo obbliga a tenere i comportamenti prescritti dallo stesso. Il materiale probatorio addotto al riguardo dal Procuratore Federale e che secondo il medesimo sarebbe stato erroneamente valutato dal giudice a quo, non appare idoneo a superare la conclusione ora evidenziata ed a sorreggere una pronuncia di condanna dei soggetti deferiti, ove si consideri che: - l’allenatore – omissis -, consapevole dell’impossibilità per l’agente di rappresentare un tecnico, in sede di audizione presso la Procura Federale ha detto espressamente di essere stato accompagnato dal suo “avvocato di fiducia” e, a conferma di ciò, ha poi corretto la sua contraria affermazione che era stata riportata in articoli di stampa; - le risultanze del sito internet e della pagina web dell’avv. – omissis - non offrono una dimostrazione certa che nella vicenda – omissis - il – omissis - operò come agente; - in sede di audizione presso la Procura Federale in data 5 ottobre 2014, – omissis - ha precisato di avere egli personalmente insieme con lo – omissis -, “valutato ed approfondito tutti gli aspetti tecnici e sportivi della collaborazione tra l’Udinese e lo stesso – omissis -” e che solo  “una volta raggiunta l’intesa si è passati alla stesura dei contratti alla quale ha partecipato anche l’avvocato – omissis - in qualità di consulente legale di – omissis -”; - la pronuncia, evidenziata e valorizzata dalla Procura Federale a favore della sua tesi, di cui al C.U. n. 214 in data 8 marzo 2016 resa dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico della FIGC è stata disattesa dalla Corte Federale di Appello, IV Sezione (C.U. n. 094/CFA) con atto pubblicato il 31 marzo 2016, la quale ha annullato la sanzione inflitta allo – omissis - dalla suddetta Commissione.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 95/TFN-SD del 21 Giugno 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: E.P. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Cittadella Srl, attualmente tesserato per la Società Bologna FC 1909 Spa - (nota n. 11446/487 pf16- 17 GP/GT/ag del 18.04.2017).

Massima: Il calciatore non risponde della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 3 comma 3.1, 5 commi 5.1 e 5.5 e art. 6 del Regolamento dei Servizi di Procuratore Sportivo in vigore dal 01.04.2015, per aver conferito mandato di rappresentanza al soggetto che all’epoca non era iscritto nel registro dei Procuratori Sportivi della F.I.G.C. atteso che ha concluso il contratto di rappresentanza con un professionista che, per una serie di circostanze in alcun modo imputabili al calciatore, ha rinnovato con ritardo la propria iscrizione nel registro dei Procuratori Sportivi lasciando scoperto un lasso di circa 6 mesi.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 87/TFN-SD del 19 Maggio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI V.R. (all’epoca dei fatti Agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC), D.F.P. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Andria Bat), R.C.D.O.B. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Andria Bat), M.E.(all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Andria Bat) - (nota n. 2449/400 pf14-15 GP/ma del 9.09.2016).

Massima: A seguito di patteggiamento i deferiti sono sanzionati per la violazione della normativa in materia di agenti di calciatori

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 84/TFN-SD del 09 Maggio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.R.(all’epoca dei fatti Direttore Generale dotato di poteri di rappresentanza della Società ACF Fiorentina Spa), Società ACF FIORENTINA Spa - (nota n. 9763/89 pf16- 17 AS/GP/blp del 10.3.2017).

Massima: Il diretto generale non risponde della violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 5, comma 5, del Regolamento per i servizi di Procuratore Sportivo, per essersi avvalso dell’opera del procuratore sportivo, in occasione della stipula del contratto tra la Società dallo stesso rappresentata ed il calciatore, in forza di mandato sottoscritto in data 1.3.2016, sul quale è stata apposta la data fittizia dell’1.7.2016 e che non è stato depositato presso la Commissione Procuratori Sportivi della F.I.G.C. L'art. 5 del Regolamento Procuratori Sportivi richiede, a pena di inefficacia, che il mandato venga depositato presso la FIGC entro venti giorni. Orbene, a prescindere dalla irrilevanza della presunta postdatazione del mandato stesso (che in quanto non ritualmente depositato non ha prodotto alcun effetto giuridico consequenziale nell'Ordinamento sportivo e, pertanto é inidoneo anche a ledere gli interessi giuridicamente protetti dall'Ordinamento sportivo stesso), é opportuno evidenziare che, nel corso delle indagini é emerso che il deposito é stato omesso proprio per evitare, a seguito di ulteriori e piú compiuti approfondimenti da parte della Societá, che tale mandato acquisisse efficacia; non si comprende, pertanto, quale possa essere la condotta censurabile dal momento che non viene contestata neanche la circostanza il – omissis - abbia comunque reso le sue prestazioni nei confronti della Fiorentina Calcio (risulta, infatti, che avrebbe dovuto occuparsi della stipula del primo rinnovo del contratto da professionista).

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.010/TFN del 02 Agosto 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (267) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.D. (Calciatore tesserato per la Società Bologna FC 1909 Spa), Società BOLOGNA FC 1909 Spa - (nota n. 14719/691 pf15-16 DP/fda del 13.6.2016).

Massima: Il calciatore è sanzionato con l’ammenda di Euro 15.000,00 per la violazione: - a) dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 3, comma 4, del Regolamento per i servizi di Procuratore Sportivo e all’art. 93, comma 1, delle NOIF per avere omesso di far indicare il nominativo del proprio procuratore sportivo della cui opera professionale si era avvalso in forza di formale mandato rilasciatogli, nel contratto sottoscritto con la Società. Il calciatore risponde di tale violazione anche se a suo dire il mandato fu sottoscritto in bianco; b) dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 5, comma 3 del Regolamento per i servizi di Procuratore Sportivo, perché seppur consapevole dell’efficacia del contratto di rappresentanza conferito al Sig. – omissis - , conferiva nuovo mandato a favore del Sig. – omissis -, violando in tal modo la norma che prescrive la possibilità per un calciatore di sottoscrivere un contratto di rappresentanza soltanto con un Procuratore Sportivo alla volta e durante il periodo di validità del Contratto di Rappresentanza egli è rappresentato unicamente dal Procuratore Sportivo indicato nello stesso. Va detto che il fatto di aver firmato il documento in bianco, anche in presenza di un contenuto inserito soltanto in un secondo momento (così come lascerebbe intravedere il calciatore), non fa venir meno l’esistenza dell’atto né impedisce allo stesso di spiegare pienamente la sua efficacia; salvo, ovviamente, l’eventuale disconoscimento, che, però, non può dirsi compiuto tramite l’invio di una semplice comunicazione con la quale l’autore chiede alla Commissione F.I.G.C., previa rassegna di una serie di gravi comportamenti ascritti al procuratore sportivo, di considerare “nulli e privi di ogni effetto il contratto di rappresentanza depositato e/o eventuali contratti di rappresentanza tra il sottoscritto e il predetto Procuratore Sportivo depositati presso gli Uffici federali”. Invero, quando risulta accertata l’autenticità della sottoscrizione, il sottoscrittore, ove voglia contestare il contenuto dell’atto - come nel caso di specie -, ha l’onere di provare non solo che la firma è stata apposta su un foglio non ancora riempito (la qualcosa sembrerebbe verosimile, stante l’acquisizione di un documento, riportante la sola firma del – omissis - , forse costituente il quarto foglio del contratto depositato), ma anche e soprattutto che il riempimento sia poi avvenuto in violazione (falsità ideologica) o addirittura in assenza (falsità materiale) di un patto di riempimento. In tali casi, essendo la sottoscrizione autentica, se pur con difformità di contenuto, l’atto è esistente ed efficace, e al soggetto danneggiato non resta altro che agire per ottenere una dichiarazione di nullità o annullamento del contratto. O nel caso in cui intenda contestare che il riempimento abusivo della scrittura, pur riconosciuta nella sottoscrizione, sia avvenuto senza la preventiva autorizzazione (absque pactis o sine pactis), previe le autorizzazioni federali del caso, procedere con la querela di falso ai sensi dell’art. 2702 c.c., e ciò al fine di ottenere la rimozione degli effetti con efficacia erga omnes. Pertanto, allo stato, considerato valido ed efficace il contratto di rappresentanza,… non può che dirsi integrata, da parte del – omissis - , la violazione disciplinare contestatagli al capo a) del deferimento, riferita appunto all’obbligo, a suo carico, dell’inserimento, al momento della stipula del contratto di prestazione sportiva, del nome del procuratore sportivo cui risultava professionalmente legato, e ciò indipendentemente dal fatto che il procuratore medesimo sia poi rimasto assente all’atto della stipula definitiva, essendo tra l’altro stata ammessa (v. audizione – omissis - ) la sua partecipazione alle precedenti trattative finalizzate proprio alla stipula del detto contratto. Quanto alla posizione della Società per il capo a), effettivamente, questo Collegio ritiene di aderire alle prospettazioni difensive, nel senso che al momento della commessa violazione ad opera del calciatore (spettava al – omissis - indicare il nome del suo procuratore) il tesseramento dello stesso non poteva ancora dirsi perfezionato, pertanto alcuna responsabilità può essere nella circostanza posta a carico del Club. Quanto al capo b), al contrario, la Società, pur estranea rispetto alla condotta del calciatore, non può che rispondere dell’operato del proprio tesserato ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 94/TFN-SD del 16 Giugno 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.R.(all’epoca dei fatti Agente di calciatori iscritto nel registro della FIGC), S.U.(all’epoca dei fatti Agente di calciatori iscritto nel registro della FIGC), N.O. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Varese Spa), V.M. (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato dotato di poteri di rappresentanza della Società AS Varese Spa) - (nota n. 10435/187 pf 16/17/GP/GC/ag del 24.3.2017).

Massima: Integra la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 19, comma 2, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, nonché dell'art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., il non essersi assicurato che il proprio nominativo di agente fosse indicato nel contratto stipulato tra il calciatore Marino e la a, Società dalla quale aveva ricevuto mandato;

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 76/TFN-SD del 12 Aprile 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  B.C. (all’epoca dei fatti Agente di calciatori iscritto nel registro della FIGC), E.M.D. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato, in successione, per le Società US Lecce Spa, AC Milan Spa, Parma FC Spa, AS Livorno Srl e UC Sampdoria Spa), S.E.(all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Parma FC Spa), A.G. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Ascoli Calcio 1898 Spa), T.S.(all’epoca dei fatti calciatore tesserato, in successione, per le Società SS Lazio Spa e Parma FC Spa) - (nota n. 1350/1071pf14-15/AM/SP/ma del 28.7.2016).

Massima: L’agente di calciatori è sanzionato con l’inibizione di mesi 2 per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo  curato  senza formale mandato gli interessi del Sig. – omissis - nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Parma FC Spa del 14.9.2012, nonostante la prestazione della propria opera nell'ambito del medesimo accordo anche in favore dell'appena citata Società, dalla quale aveva ricevuto mandato con validità dal 12.9.2012 al 30.9.2012; per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo  curato  senza formale mandato gli interessi del Sig. – omissis -nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Parma FC Spa del 14.3.2013, nonostante la prestazione della propria opera nell'ambito del medesimo accordo anche in favore dell'appena citata Società, dalla quale aveva ricevuto mandato con validità dall'8.3.2013 al 30.3.2013; per la  violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo  curato  senza formale mandato gli interessi del Sig. – omissis - nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Parma FC Spa del 12.5.2014, nonostante la prestazione della propria opera nell'ambito del medesimo accordo anche in favore dell'appena citata Società, dalla quale aveva ricevuto mandato con validità dal 9.5.2014 al 15.6.2014; per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo  curato  senza formale mandato gli interessi del Sig. – omissis -nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la UC Sampdoria Spa del 27.8.2014, nonostante la prestazione della propria opera nell'ambito del medesimo accordo anche in favore dell'appena citata Società, dalla quale aveva ricevuto mandato con validità dal 25.8.2014 al 2.9.2014. Il calciatore è sanzionato con l’ammenda di Euro 14.000,00 per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale degli agenti Sig. – omissis - e Sig. – omissis -, il primo in assenza di formale mandato conferito ed il secondo in forza di formale mandato conferito, mentre lo stesso ed il Sig. – omissis -i, di cui il Sig. – omissis - era per giunta "collaboratore" secondo quanto riferito dal Sig. – omissis -, prestava la propria attività di agente in favore della AC Milan Spa, nell’ambito della stipulazione del contratto tra gli appena citati Società ed atleta del 18.1.2012, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), dell'art. 22, comma 4, del Regolamento agenti in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo del Sig. – omissis -, agente di calciatori al quale aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con il calciatore la AC Milan Spa in data 18.1.2012; per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale degli agenti Sig. – omissis -e Sig. – omissis -, il primo in assenza di formale mandato conferito ed il secondo in forza di formale mandato conferito, mentre lo stesso ed il Sig. – omissis -, di cui il Sig. – omissis -era per giunta "collaboratore" secondo quanto riferito dal Sig. – omissis -, prestava la propria attività di agente in favore della Parma FC Spa, nell’ambito della stipulazione del contratto tra gli appena citati Società ed atleta del 24.1.2013, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), dell'art. 22, comma 4, del Regolamento agenti in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo del Sig. – omissis -, agente di calciatori al quale aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con il calciatore la Parma FC Spa in data 24.1.2013; per la  violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. – omissis - senza conferire allo stesso formale mandato, nell'ambito del tesseramento e della stipulazione del contratto del 29.1.2014 con la Società AS Livorno Calcio Spa; violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. – omissis -, in assenza di formale mandato conferito, mentre lo stesso prestava la propria attività di agente in favore della UC Sampdoria Spa, nell’ambito della stipulazione del contratto con tale Società dell'1.8.2014, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 74/TFN-SD del 11 Aprile 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  L.P.(all’epoca dei fatti calciatore tesserato con la Società AC Cesena Spa), I.C. (all’epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della Società AC Cesena Spa), P.A.(all’epoca dei fatti calciatore tesserato in successione con le Società Lanciano ed Alma Juventus Fano 1906 Srl), G.S. all’epoca dei fatti dirigente dotato di poteri di rappresentanza della Società Spezia Calcio Spa), M.B. (calciatore attualmente tesserato con la Società Bologna), M.Z.Z.(all’epoca dei fatti tesserato con le Società Taranto, Como, Varese e Frosinone), Società AC CESENA Spa e SPEZIA CALCIO Srl - (nota n. 330 pf13-14 AM/SP/ma del 15.7.2016).

Massima: I deferiti sono sanzionati perché responsabili delle violazioni del regolamento agenti di calciatori circa il conflitto d’interessi, il conferimento del mandato etc…

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.027/TFN del 27 Ottobre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (248) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: T.T. (all’epoca dei fatti Agente di Calciatori) - (nota n. 12886/2039 pf10-11 GT/cf del 12.5.2016 e 13587/2039 pf10-11 GT/cf del 23.5.2016).

Massima: Il TFN proscioglie i deferiti perché il deferimento si basa sulla medesima ricostruzione accusatoria, caducata dalla Corte Federale d’Appello che ha prosciolto, per gli stessi fatti e le medesime contestazioni e addebiti, gli incolpati nel procedimento congiunto al presente

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.026/TFN del 27 Ottobre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:

(248) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: T.T.  (all’epoca dei fatti Agente di Calciatori) - (nota n. 12886/2039 pf10-11 GT/cf del 12.5.2016 e 13587/2039 pf10-11 GT/cf del 23.5.2016).

Massima: Il TFN proscioglie i deferiti perché il deferimento si basa sulla medesima ricostruzione accusatoria, caducata dalla Corte Federale d’Appello che ha prosciolto, per gli stessi fatti e le medesime contestazioni e addebiti, gli incolpati nel procedimento congiunto al presente

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.024/TFN del 12 Ottobre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (48) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.O. (all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante all’interno e nell’interesse della Società UC Sampdoria Spa), F.C. (all’epoca dei fatti Agente di calciatori iscritto nel registro della FIGC), Società UC SAMPDORIA Spa - (nota n. 1813/239 pf15-16 SP/gb del 9.8.2016).

Massima: Il Regolamento Agenti sul punto è chiaro nel richiedere che l’agente possa prestare attività in favore di un giocatore o di una Società soltanto previo incarico scritto. Tale prescrizione deve essere interpretata ai sensi del secondo comma dell’art. 1176 del Codice Civile, secondo il quale “nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata”. Ne consegue, dunque, che la professionalità e la diligenza richiesta agli agenti impone a quest’ultimi di non prestare la propria assistenza in favore di Società o calciatori in assenza di un incarico scritto, senza che possa in alcun modo essere richiamata la buona fede di un agente che operi senza rispettare la predetta obbligazione.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.019/TFN del 04 Ottobre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (38) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: N.A. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato, in successione, per le Società US Città di Palermo, AC Milan Spa e Torino FC Spa), L.P. (all’epoca dei fatti amministratore delegato dotato di poteri di rappresentanza della Società Parma FC Spa), C.B., C.D., R.V., B.G., N.V. (all’epoca dei fatti Agenti di calciatori iscritti nel registro della FIGC), S.R. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato, in successione, per le Società AC Milan Spa, Genoa C&F Spa, US Lecce Spa, Parma FC Spa, Reggina Calcio Spa e AS Livorno Srl), C.R. (all’epoca dei fatti amministratore delegato dotato di poteri di rappresentanza della Società US Lecce Spa), M.D.E. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato, in successione, per le Società US Lecce Spa, AC Milan Spa, Parma FC Spa, AS Livorno Srl e UC Sampdoria Spa), P.M. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato, in successione, per le Società Parma FC Spa, US Sassuolo Calcio Srl e Delfino Pescara 1936 Srl), E.S. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Parma FC Spa), G.A. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Ascoli Calcio 1898 Spa), S.T.(all’epoca dei fatti calciatore tesserato, in successione, per le Società SS Lazio Spa e Parma FC Spa), Società US Lecce Spa - (nota n. 1350/1071pf14-15/AM/SP/ma del 28.7.2016).

Massima: A seguito di patteggiamento i soggetti, agenti di calciatori, società legali rapp.ti e calciatori sono sanzionati per la violazione della normativa disciplinante l’attività di agenti di calciatori, in materia di conflitto di interessi, conferimento mandato, etc…

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.019/TFN del 04 Ottobre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (37) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.M., D.A.L., P.G., D.F.R., P.G., T.G., D.G. (all’epoca dei fatti Agenti di calciatori iscritti nel registro della FIGC), P.F. (all’epoca dei fatti calciatore svincolato), A.S. (all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante all’interno e nell’interesse dell’Ascoli Calcio 1898 Spa), B.R. (all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), C.M., B.S. (all’epoca dei fatti consulenti amministrativi dotati di poteri di rappresentanza della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), M.S. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Lucchese Libertas), G.M.(all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Calcio Catania Spa), F.V. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società FC Crotone Srl), T.M.(all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Torino FC Spa) - (nota n. 1211/622 pf13-14AM/SP/ma del 26.07.2016).

Massima: Integra la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 10, comma 1, 12, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, l’aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato senza formale mandato gli interessi del calciatore nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la società, nonostante la prestazione della propria opera nell'ambito del medesimo accordo anche in favore dell'appena citata Società, dalla quale riceveva il compenso per l'attività prestata.

Massima: Quanto, invece, alla contestata violazione dell’art. 1, comma 1, CGS allora vigente, in relazione ai citati artt. 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, Reg. Agenti, tali norme operano espresso riferimento all’attività posta in essere dall’agente, senza contemplare alcun obbligo o dovere di diligenza in capo ad altri soggetti ai fini del preventivo accertamento del fatto che l’agente stesso agisca o meno, nel contempo, anche nell’interesse dell’altra parte contrattuale.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.012/TFN del 14 Settembre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (286) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.T. (soggetto che ha svolto attività rilevante per l’Ordinamento Federale - (nota n. 15502/329pf15-16 PM/blp del 24.6.2016).

Massima: Risponde della violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS in relazione a quanto previsto dagli artt. 3, 4, 5 e 6 del Regolamento per i servizi di Procuratore Sportivo in vigore dall’1/4/2015, colui che ha acquisito con scrittura del 20/7/2015 mandato di rappresentanza dal calciatore pur non essendo iscritto nel registro dei procuratori sportivi della F.I.G.C. e ciò in quanto risulta comunque aver svolto attività rilevante per l’Ordinamento Federale ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del CGS per cui è sanzionato con l’inibizione di mesi 3.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.007/TFN del 22 Luglio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (255) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.M.F.(all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società US Triestina Calcio Spa), L.C.(all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società AC Chievo Verona Srl), F.G., M.D.G., C.V. (all’epoca dei fatti Agenti di calciatori iscritti nell’elenco FIGC), V.M.(all’epoca dei fatti dirigente dotato di potere di rappresentanza della Società AS Varese 1910 Spa), R.C.(all’epoca dei fatti dirigente con potere di rappresentanza della Società AC Lumezzane Spa), Società AC CHIEVO VERONA Srl e AC LUMEZZANE Spa - (nota n. 11227/853 pf14-15/LG/pp del 15.04.2016).

Massima: Il conflitto d’interessi si verifica allorquando due agenti di calciatori sono in rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente e ricevono incarico l’uno dalla società e l’altro dal calciatore. Prova ne è il conferimento di diritti economici e patrimoniali alla stessa Società di capitali.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.006/TFN del 20 Luglio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(254) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R.M. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato in successione per le Società US Triestina Calcio Spa, US Cremonese Spa e Sorrento Calcio Srl), C.V. (all’epoca dei fatti Agente di calciatori iscritto nell’elenco della FIGC), F.D.A. (all’epoca dei fatti dirigente con poteri di rappresentanza della Società Sorrento Calcio Srl), Società US CREMONESE Spa, SORRENTO CALCIO Srl - (nota n. 12918/413 pf13-14/SP/AM/ma del 12.05.2016).

Massima: L’art. 20, commi 2 e 9, Regolamento Agenti vigente ratione temporis, nel disciplinare i “Divieti e conflitti di interessi” (divieto di rappresentare gli interessi di più di una parte nella stipula di un contratto tra una Società e un calciatore e/o tra due Società -art. 20, comma 2, Regolamento Agenti- e divieto di qualsiasi attività che comporti un conflitto di interessi, anche potenziale, o che sia volta ad eludere i divieti o le incompatibilità previsti dal presente regolamento – art. 20, comma 9, Regolamento Agenti -), opera espresso riferimento all’attività posta in essere dall’Agente, senza contemplare alcun obbligo o dovere di diligenza in capo al calciatore assistito (nel caso di specie, il Sig.  – omissis -) ai fini del preventivo accertamento del fatto che l’Agente stesso agisca o meno, nel contempo, anche nell’interesse della controparte contrattuale, per così dire (nel caso di specie la US Cremonese Spa). In ogni caso, a tutto voler concedere, quand’anche si assuma la rilevanza disciplinare del comportamento tenuto dal deferito per aver determinato, in qualche modo, la contestata situazione di conflitto di interessi, le risultanze probatorie, al riguardo, si rivelano non univoche, incerte e quantomeno insufficienti, non consentendo, pertanto, di ascrivere in capo al Sig. – omissis - alcuna responsabilità in merito.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.059/TFN del 04 Marzo 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (109) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società AS Varese 1910 Spa e US Sassuolo Calcio Srl - (nota n. 5928/459 pf14-15 DP/fda del 14.12.2015).

Massima: Il Tribunale Federale Nazionale, dichiara di non doversi procedere nei confronti delle Società in ordine agli addebiti loro rispettivamente contestati, perché i fatti non sussistono in merito responsabilità oggettiva atteso che la violazione del Regolamento Agenti di Calciatori da parte dei propri calciatori è avvenuta in periodo durante il quale gli stessi non erano contrattualizzati a seguito di risoluzione.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 002/CFA del 15 Luglio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 080/CFA del 10 Febbraio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 43/TFN – Sez. Disc. del 27.3.2015

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO SIG. G.P. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 4, COMMA 3 E 16, COMMA 1, REGOLAMENTO AGENTI (nota n. 6146/893 pf13-14/SP/blp del 17.2.2014) 

Massima: L’art. 4, comma 2, del Regolamento Agenti F.I.G.C., pur specificando che l’attività di Agente può essere svolta solo da persone fisiche, riconosce a queste la facoltà di attribuire ad una società i diritti economici derivanti dagli incarichi ottenuti. Ciò, tuttavia, questo non comporta il trasferimento della titolarietà dei diritti e degli obblighi contrattuali dalla persona fisica alla persona giuridica. In questo senso, la giurisprudenza sportiva di norma rigetta l’eccezione di chi, convenuto in giudizio per il pagamento del compenso professionale, sostiene il difetto di legittimazione attiva in capo all’Agente e la titolarietà del diritto di credito in capo alla società a cui lo stesso attribuisce i diritti economici di cui sopra. Questo in considerazione del fatto che il Regolamento Agenti riserva comunque l’esercizio dell’attività alle persone fisiche: l’incarico, infatti, è ricevuto dall’Agente sempre a titolo personale, quest’ultimo lo sottoscrive in proprio e non in qualità di legale rappresentante di una società. Le eventuali facoltà allo stesso attribuite, dunque, non alterano l’esclusiva riferibilità al medesimo di tutto quanto derivante dal mandato. Giova inoltre precisare che le funzioni svolte dagli Agenti di calciatori, pur scaturendo da un negozio di diritto privato, presentano un’oggettiva valenza pubblica nell’ambito delle attività governate dalla F.I.G.C.. Il relativo contratto pertanto “deve essere redatto esclusivamente sui moduli predisposti dalla Commissione Agenti”, pena l’inefficacia sia per l’ordinamento sportivo, sia per l’ordinamento statale, che lo ritengono inidoneo a perseguire un interesse meritevole di tutela stante l’inosservanza della forma richiesta dal Regolamento Agenti F.I.G.C.. Tanto per fare un esempio, l’avvocato privo di licenza F.I.G.C. ma che svolga l’attività professionale prevista dall’art. 3, comma 2, del Regolamento Agenti F.I.G.C. nell’interesse di calciatori e società sportive, è tenuto a ricevere il relativo mandato avvalendosi dei modelli federali, pena l’invalidità e l’inefficacia del mandato ricevuto. Come già sottolineato in precedenza l’art. 4, comma 2, del Regolamento Agenti F.I.G.C. consente all’Agente di attribuire ad una società i diritti economici derivanti dagli incarichi ricevuti. Lo stesso articolo precisa altresì che l’attività di Agente può essere svolta solo da persone fisiche e quindi è sempre la persona fisica che riceve l’incarico dal calciatore o dalla società con la conseguenza che, sia il calciatore, sia la società, non potranno conferire mandato ad un soggetto che non sia una persona fisica ed esclusivamente utilizzando i moduli federali all’uopo predisposti dalla Commissione Agenti, che andranno poi depositati nei competenti uffici nel termine indicato nell’art. 16, comma 1, del Regolamento Agenti F.I.G.C.. L’art. 5, comma 1, del sopracitato Regolamento vieta, in ogni caso, ai calciatori e alle società sportive di farsi assistere da soggetti non autorizzati e la società commerciale, persona giuridica, è pertanto soggetto non autorizzato per i motivi sopra esposti. Il primo motivo d’appello è perciò privo di pregio e non merita accoglimento. Anche il secondo motivo di gravame è infondato e privo di fondamento. L’art. 4, comma 3, del Regolamento Agenti F.I.G.C. prevede che “L’elenco dei dipendenti e collaboratori, la copia autentica dell’atto costitutivo della società, dello statuto, del libro soci, l’elenco nominativo degli organi sociali, nonché delle eventuali variazioni periodicamente intervenute, devono essere depositati presso la Commissione Agenti entro venti giorni dalla costituzione della società o dalle modifiche intervenute”.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 002/CFA del 15 Luglio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 080/CFA del 10 Febbraio 2016 e su www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 43/TFN – Sez. Disc. del 27.3.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI D.P. E G.P. (AGENTI DI CALCIATORI ISCRITTI NELL’ELENCO F.I.G.C.) PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMA 8, E 20, COMMA 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI (nota n. 6146/893 pf13-14/SP/blp del 17.2.2014) (

Massima: La Corte rigetta il ricorso del procuratore federale e conferma la decisione del TFN che ha prosciolto i due agenti per la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, C.G.S. (ex art. 1 comma 1, C.G.S. vigente all’epoca dei fatti) in relazione agli artt. 16, comma 8 e 20, comma 9 del Regolamento Agenti per aver svolto attività di consulenza ed assistenza, rispettivamente in favore della società, l’uno e in favore del calciatore, l’altro, il tutto nell’ambito del trasferimento del calciatore dalla predetta società di appartenenza alla Società, così determinando una situazione di conflitto di interessi vietata dalla normativa federale che non consente di avere un  rapporto di cooperazione o comunque interessi condivisi con una delle parti o con uno degli agenti delle controparti coinvolte nell’ambito della medesima operazione economica. Anche a parere di questa Corte a nulla rileva che i due agenti fossero legati da rapporti familiari tra loro, se ciascuno ha curato con diligenza, lealtà e correttezza il principale interesse della parte rappresentata. Inoltre, il loro rapporto familiare non risulta sia stato celato nel corso delle trattative che hanno portato il calciatore ad essere tesserato per la Società.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 050/CFA del  12 Novembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 061/CFA del 18 Dicembre 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 27/TFN del 22.10.2015

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DEL CALC. M.A.AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 11.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. (EX ART. 1 COMMA 1 C.G.S. VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI) IN RELAZIONE ALL’ART. 3 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE DALL’8.4.2010 AL 31.3.2015; ALL’ART. 16 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE DALL’8.4.2010 AL 31.3.2015; ALL’ART. 21 COMMA 5 DEL REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE DALL’8.4.2010 AL 31.3.2015 ED IN RELAZIONE ALL’ART. 93 COMMA 1 N.O.I.F. - nota n. 11998/488 pf12-13 GT/ SP/dl del 15.6.2015 

Massima: La Corte riduce al calciatore la sanzione dell’ammenda a € 1.500,00 per la seguente violazione: 1) art.1 bis, comma 1, C.G.S. (ex art. 1, comma 1, C.G.S. all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’art. 3, comma 1, Regolamento Agenti vigente dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell’assistenza del sig. – omissis -, in occasione del tesseramento, quale giovane di serie, con la società Genoa il 1.12.2010, senza conferirgli formale mandato, come invece previsto dall’art. 23 del Regolamento Agenti; mancando la prova delle seguenti violazioni per le quali era stato sanzionato dal TFN: 2) art. 1 bis, comma 1, C.G.S. (ex art. 1, comma 1, C.G.S. all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’art. 16, comma 1, del Regolamento Agenti vigente dall’8.4.2010 al 31.3.2015 per essersi avvalso dell’assistenza del sig. – omissis - , in occasione del contratto da professionista stipulato con la società Genoa in data 18.2.2011, senza conferirgli formale mandato; 3) art.1 bis, comma 1, C.G.S. (ex art. 1, comma 1, C.G.S. all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’art. 21, comma 5, del Regolamento Agenti vigente dall’8.4.2010 al 31.3.2015 e in relazione all’art. 93, comma 1, N.O.I.F., per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente  – omissis -, al quale aveva conferito incarico scritto, fosse indicato nel contratto stipulato con la società.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 050/CFA del  12 Novembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 061/CFA del 18 Dicembre 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 27/TFN del 22.10.2015

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DEL F.C. JUVENTUS S.p.A. AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 9.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S.; - AMMENDA DI € 9.000,00 AL SIG. M.G., AMMINISTRATORE DELEGATO E RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETÀ, RISPETTIVAMENTE INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. (EX ART. 1 COMMA 1 C.G.S. VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI), IN RELAZIONE ALL’ART. 22 COMMA 4 DEL REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE DALL’8.4.2010 AL 31.3.2015, NONCHÉ IN RELAZIONE ALL’ART. 93 COMMA 1 N.O.I.F. - nota n. 11998/488 pf12-13 GT/ SP/dl del 15.6.2015

Massima: La Corte riforma la decisione di primo grado e sanziona l’amministratore delegato della società con l’ammonizione per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, C.G.S. (ex art. 1, comma 1, C.G.S. all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’art. 22, comma 4, del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31.3.2015, nonché in relazione all’art. 93, comma 1, N.O.I.F., per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente, cui la società aveva conferito mandato, fosse indicato nel contratto stipulato dal calciatore. Alla società viene comminata la censura. Ad avviso di questo Collegio, alla luce dei principi di stretta proporzionalità ed adeguatezza della pena disciplinare, sarebbe inutile, inefficace e strutturalmente inidonea quella sanzione che si rivelasse eccessiva rispetto al fatto contestato, alla gravità della condotta ed alla relativa intensità lesiva.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 050/CFA del  12 Novembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 061/CFA del 18 Dicembre 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 27/TFN del 22.10.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL CALC. T.A.AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 9.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. (EX ART. 1 COMMA 1 C.G.S. VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI) IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMI 4 E 15, CO. 1, 2 E 10, DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE DALL’1.2.2007 AL 7.4.2010; IN RELAZIONE ALL’ART. 21, COMMA 5, DEL REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE DALL’8.4.2010 AL 31.3.2015, NONCHÉ IN RELAZIONE ALL’ART. 93, COMMA 1 N.O.I.F.; IN RELAZIONE ALL’ART. 16, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE DALL’8.4.2010 AL 31.3.2015 - nota n. 11998/488 pf12-13 GT/ SP/dl del 15.6.2015

Massima: La Corte, attraverso una rivalutazione complessiva del comportamento tenuto dal calciatore, riduce la sanzione dell’ammenda a € 3.000,00 in considerazione dell’l’affermata intervenuta prescrizione in ordine al primo capo di incolpazione e della buona con riferimento al capo d’incolpazione n. 3, (all’esito della vicenda, risulta anche aver subito conseguenze a lui sfavorevoli) e il contenuto disvalore giuridico – sportivo, nel caso di specie, della condotta di cui trattasi.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 050/CFA del  12 Novembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 057/CFA del 27 Novembre 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 33/TFN del 04.11.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO SIG. F.G. (Agente di calciatori) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 15 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S, IN VIGORE FINO AL 31.7.2014 E DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL VIGENTE C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 19, COMMI 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AGENTI IN VIGORE FINO AL 31.3.2015- nota n. 2236/759pf13-14 SP/seg. del 4.9.2015 

Massima: La Corte riduce a giorni 7 l’inibizione inflitta all’agente per la violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S., in vigore fino al 31.7.2014 e dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente C.G.S., anche in relazione all’art. 19, comma 3 e 5, del Regolamento Agenti, in vigore fino al 31.3.2015, per avere inoltrato dalla propria utenza telefonica, dal 12.2.2014 al 7.4.2014, una serie reiterata di SMS – dal contenuto offensivo e denigratorio riguardanti persone, società ed organismi operanti all’interno dell’ordinamento calcistico – all’utenza telefonica del direttore generale della società. E’ fuori di dubbio che, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 1, C.G.S., ogni soggetto che svolge un’attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, è tenuto a comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva e, dunque, anche nell’ambito delle relazioni interpersonali – siano esse intrattenute direttamente o per il tramite di mezzi di comunicazione individuali o ad uso collettivo o contemporaneo – che interessino soggetti tenuti all’osservanza dei doveri e degli obblighi generali previsti dal citato art. 1 bis C.G.S. laddove abbiano attinenza all’attività sportiva. Alla luce dell’esposto principio ed ai fini della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, come già statuito recentemente da questa Corte, non rileva la natura pubblica o privata delle modalità con le quali s’intrattengono le relazioni ed i rapporti comunque riferibili all’attività sportiva tra i soggetti tenuti all’osservanza dell’art. 1 bis C.G.S.. Ne consegue che il comportamento del Sig. – omissis -, oggetto di deferimento, viola quanto disposto dall’art. 1 bis C.G.S. e pertanto va sanzionato, ma nello stesso tempo occorre tener conto che il Sig. – omissis - ha tollerato per lungo tempo l’invio dei numerosi sms del Sig. – omissis - prima di presentare gli esposti, senza mai esprimere la sua contrarietà al ricevimento dei medesimi. Ciò ha sicuramente ingenerato nel Sig. – omissis - la consapevolezza di non infastidire il suo interlocutore.

 

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 028/CFA del  24 Settembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 056/CFA del 27 Novembre 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 10/TFN del 22.7.2015

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO SIG. C.P. (ALL’EPOCA DEI FATTI AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 1 E GIORNI 20 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 12, COMMA 2, E 15, COMMI 1, 2 E 10 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE DALL’1.2.2007 AL 7.4.2010, NONCHÉ IN RELAZIONE ALL’ART. 93, COMMA 1, N.O.I.F. (NOTA N. 11133/518PF11-12/SP/GT/DL DEL 28.5.2015) -

Massima: La Corte annulla, per mancanza di prove, la decisione del TFN che ha sanzionato l’agente “per avere egli, in violazione dell'art.1 bis comma 1 C.G.S. (ex art. 1 comma 1 C.G.S. all'epoca dei fatti vigente) in relazione agli artt. 12, comma 2 e 15, commi 1, 2 e 10 del Regolamento Agenti in vigore dall'!.2.2007 al 7.4.2010, nonché in relazione all'art. 93 comma 1 N.O.I.F, svolto l'attività di agente in favore della società, in forza di formale mandato ricevuto, in occasione del contratto stipulato dal calciatore con la predetta società in data 14.7.2008, rappresentando di fatto, al contempo, anche il calciatore, in carenza di rituale mandato; così determinando una situazione di conflitto di interessi derivante dal fatto di rappresentare le rispettive controparti nella medesima operazione; nonché, per non essersi accertato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato in data 14.7.2008, essendo formalmente l'agente della società società.”

 

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 028/CFA del  24 Settembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 056/CFA del 27 Novembre 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 10/TFN del 22.7.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO SIG. M.R. (ALL’EPOCA DEI FATTI AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 1 E GIORNI 10 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMI 1 E 3, DEL REGOLAMENTO AGENTI (NOTA N. 11133/518PF11- 12 SP/GT/DL DEL 28.5.2015) - 

Massima: La Corte conferma la decisione del TFN che ha sanzionato l’agente per l’aver egli in violazione dell'art.1 bis, comma 1, del C.G.S. (ex art. 1 comma 1 del C.G.S. all'epoca dei fatti vigente) in relazione all'art. 10, commi 1 e 3 del Regolamento Agenti in vigore fino al 31.1.2007, operato quale agente di fatto del calciatore, senza ricevere incarico scritto dal predetto calciatore, nell'ambito della stipula del contratto del 2.10.2005 con la società, svolgendo attività di agente anche in favore della predetta società a mezzo di incarico scritto su modulo federale, consentendo che la medesima società pagasse i suoi compensi, come comprovato dall'emissione delle fatture del 28.2.2007, 31.8.008 e 31.10.2009, nei confronti della società cosi sostituendosi al predetto calciatore, quale unico soggetto tenuto al pagamento del proprio agente, violazione continuata fino al 31.10.2009.”

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 037/CFA del  19 Ottobre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 049/CFA del 04 Novembre 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 24/TFN del 01.10.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO SIG. F.G. (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 19, COMMI 3 E 5 REGOLAMENTO AGENTI IN VIGORE AL 31.3.2015 (nota n. 12876/336PF14-15 SP/BLP del 30.6.2015) 

Massima: La Corte riduce l’inibizione nei limiti del presofferto all’agente di calciatori ritenuto responsabile della violazione dell’art. 1bis, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 19, commi 3 e 5, del Regolamento Agenti in vigore fino al 31.3.2015, per aver inoltrato dal 10.7.2014 al 5.11.2014, dalla propria utenza telefonica a quella del dirigente n. 201 SMS telefonici, n. 61 dei quali prima delle ore 9.00 o dopo le ore 20.30 ed alcuni dei quali aventi contenuto denigratorio. In particolare, appare meritevole di più appropriata valutazione, sotto il profilo della buona fede dell’autore della condotta ritenuta disciplinarmente rilevante, il fatto che il sig. – omissis -  abbia per circa due mesi quanto meno tollerato l’invio dei numerosi SMS del sig. – omissis -, senza mai manifestare, direttamente o per il tramite del sig. – omissis -o di un legale, in alcun modo la propria disapprovazione. E ciò anche alla luce della varietà dei contenuti di detti messaggi, in taluni soltanto dei quali è effettivamente rinvenibile una qualche espressione genericamente offensiva. Trattandosi di sindacare la fastidiosità di un comportamento altrui, con valutazione che non può che essere eminentemente soggettiva, dipendendo dalla soglia di tolleranza e dal grado di disponibilità proprie di ciascun individuo, non sembra invero possibile prescindere, nel giudicare la attitudine lesiva e quindi il grado di rilevanza disciplinare della condotta ascritta al sig. – omissis -, dalla “reazione” che, rispetto a detto comportamento, abbia concretamente avuto il soggetto destinatario di quest’ultimo. In tal senso, ad avviso di questa Corte, il silenzio e l’inerzia del sig. – omissis - avvalorano l’elemento della buona fede del comportamento censurato rivendicata dal sig. Fiorini e, pur non potendo valere quale scriminanti sotto il profilo disciplinare, costituiscono elementi che certamente meritano considerazione in punto di valutazione della minor gravità della responsabilità ascritta al ricorrente.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.092/TFN del 30 Giugno 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(207) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.P. (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società Piacenza Spa), L.R. (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società Piacenza Spa), D.P. (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società Piacenza Spa), M.R. (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato della Società Piacenza Spa), R.P. (all’epoca dei fatti Agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC) - (nota n. 10874/915 pf 14-15 SP/GT/vg del 08.04.2016).

Massima: Il legale rappresentante del società ha determinato situazioni di conflitto di interessi avendo conferito agli Agenti indicati in deferimento, il mandato di rappresentare la Società nonostante lo stesso Agente rappresentasse anche singoli calciatori nella medesima operazione; nonché per aver posto in essere, con la propria condotta, il diretto pagamento da parte della Società Piacenza dei compensi spettanti agli Agenti, sostituendosi così ai calciatori quali unici soggetti tenuti al pagamento del proprio Agente. L’ordinamento Federale tutela la necessità assoluta di evitare situazioni di conflitto di interessi in senso lato (art. 20 comma 9, REAC), che nella specie si sono realizzate nel momento in cui l’Agente ha rappresentato contemporaneamente, all’interno della medesima vicenda contrattuale, sia la Società che il calciatore. Il Sig. – omissis - , nella sua qualità, conosceva perfettamente tale duplice ruolo svolto dall’Agente per aver egli conferito il mandato societario e per avere la Società corrisposto direttamente il compenso all’Agente, in chiara violazione della norma Federale che chiarisce come il conflitto di interessi vada evitato a prescindere e in ogni vicenda contrattuale (art. 3 comma 3 e 4 REAC) nel rispetto della forma prescritta (ex art. 16, comma 1 REAC). Né si potrà ritenere che la entrata in vigore del nuovo regolamento degli Agenti possa sopperire la specie in deferimento poiché, come sancito recentemente nel C.U. n. 10 del 22/07/2015 del TFN - Sezione Disciplinare: “la possibilità che oggi il Procuratore possa assistere più parti non può far ritenere abrogate le violazioni contestate. Difatti, pur ipotizzando, in un’ottica del favor rei, l’esistenza di una sorta di consenso presunto in ragione dell’assistenza prestata in modo sostanziale dall’Agente (oggi Procuratore), ad entrambe le parti, non risultavano comunque soddisfatte le condizioni che l’attuale normativa impone per la legittimità della rappresentanza plurima (conferimento doppio mandato, indicazione soggetto tenuto al pagamento, esplicitazione situazione conflitto interessi, ricevimento mandato da parte di tutti i soggetti interessati)”.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.092/TFN del 30 Giugno 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(244) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: V.D.I. (all’epoca dei fatti Agente di calciatori) - (nota n. 12810/24 pf14-15 AM/SP/ma dell’11.5.2016).

Massima: L’agente è sanzionato con l’inibizione nel minimo edittale di anni 2 per la violazione dell’art. 10, comma 9 CGS richiamato dall’art. 10 comma 6 CGS. per aver posto in essere condotte corruttive nei confronti dei Pubblici Ufficiali addetti all’Ufficio Anagrafe del Comune al fine di far loro commettere un atto contrario ai loro doveri di ufficio e precisamente far loro attestare falsamente la residenza nel Comune di cittadini stranieri, tra i quali i tesserati …., pur essendo consapevole delle falsità delle dichiarazioni di residenza formulate dagli interessati; ottenuto, grazie ai falsi certificati di residenza, il riconoscimento della cittadinanza italiana in favore dei tesserati sopra indicati, eludendo, per l’effetto, le normative in materia di ingresso in Italia e di tesseramento di calciatori extracomunitari.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.092/TFN del 30 Giugno 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(248) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.Z. (Calciatore tesserato per la Società SS Lazio Spa), T.T. (Agente di calciatori con licenza FIGC), G.Z. (Agente di calciatori), Società SS LAZIO Spa) - (nota n. 12886/2039 pf10-11 GT/cf del 12.5.2016 e 13587/2039 pf10-11 GT/cf del 23.5.2016).

Massima: Il calciatore è sanzionato con l’inibizione di anni 2 per la violazione dell’art. 8, commi 1 e 2, del CGS, per aver utilizzato la Società offshore, con sede in  Cheyenne – Wyoming (USA), ed utilizzata unitamente ad altri intermediari, al fine di percepire all’estero, una parte della remunerazione non ufficiale per le prestazioni sportive rese. La società presso la quale era tesserato è sanzionata con l’ammenda di Euro 30.000,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.090/TFN del 24 Giugno 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(268) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.R. (all’epoca dei fatti Agente di calciatori) - (nota n. 14538/827 pf10-11-158pf11-12-139pf13-14/AM/ma del 09.06.2016).

Massima: A seguito di patteggiamento l’agente è sanzionato con l’inibizione per giorni 15 per le violazioni: art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, art. 12, commi 1 e 2, del Regolamento Agenti di calciatori vigente all’epoca dei fatti, art. 93, comma 1, delle NOIF, per la mancata indicazione del proprio nome nel contratto economico stipulato in data 24.07.2009 dal Sig. calciatore con la Società nonostante fosse l’agente di tale calciatore; art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, art. 12, commi 1 e 2, del regolamento Agenti di calciatori vigente all’epoca dei fatti, art. 93, comma 1, delle NOIF, per la mancata indicazione del proprio nome nel contratto economico stipulato in data 07.08.2009 dal calciatore con la Società nonostante fosse l’Agente di tale calciatore; art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, art. 12, commi 1 e 2, del regolamento Agenti di calciatori vigente all’epoca dei fatti, art. 93, comma 1, delle NOIF, per la mancata indicazione del proprio nome nel contratto economico stipulato in data 07.08.2009 dal calciatore con la Società nonostante fosse l’agente di tale calciatore; art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, art. 12, comma 1 e 4, e art. 16, comma 1, del Regolamento Agenti Calciatori vigente all’epoca dei fatti, per aver rappresentato gli interessi del calciatore nella stipula del contratto economico con la Società FC, stipulato in data 24 luglio 2009, senza aver ricevuto un regolare mandato dal calciatore.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.072/TFN del 21 Aprile 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(124) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.B. (all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC dal 18.5.2009), G.B. (all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC), F.B. (all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC), E.V.M. (all’epoca dei fatti Amministratore delegato con poteri di rappresentanza della società Varese Spa), L.C. (all’epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della società AC Chievo Verona Srl), G.S. (all’epoca dei fatti responsabile dell’area tecnica con poteri di rappresentanza della società AC Chievo Verona Srl), società AC CHIEVO VERONA Srl e AS VARESE Spa - (nota n. 7320/55 pf14-15 AM/SP/ma del 25.1.2016).

Massima: Gli agenti di calciatori che tutelano sia la società che il calciatore, non versano in conflitto d’interessi per il solo fatto di essere legati da un rapporto di parentela. In proposito si è formata una giurisprudenza degli organi di giustizia federale, dalla quale questo Tribunale non ritiene di doversi discostare, che ha chiaramente individuato (prendendo anche spunto da decisioni della Suprema Corte, come ad esempio Cassazione Civile 3 luglio 2000 n. 8879) gli elementi costitutivi del conflitto.  In particolare la Corte di Giustizia Federale con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 149 del 18 marzo 2009 ha precisato che (i) il conflitto è previsto solo nel rapporto tra calciatore, società ed un unico agente mentre non sussiste nell'ipotesi di operato coevo di due agenti diversi, dove ognuno rappresenta una parte ben determinata ed individuata, a nulla rilevando che i due agenti siano legati da rapporti familiari tra loro, se ciascuno cura con diligenza, lealtà e correttezza il peculiare interesse della parte rappresentata; (ii) si ravvisano i caratteri della correttezza e della lealtà nell'operato di ciascun agente nel caso in cui nessuno dei due abbia inteso celare il rapporto di familiarità; (iii) dal dedotto conflitto non sia conseguito alcun danno a carico delle parti rappresentate. Nello stesso senso si è pronunciata, nell'attuale stagione sportiva, la Corte Federale d'Appello con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 2/CFA del 15 luglio 2015, in relazione a fattispecie del tutto analoga a quella in esame. Quest'ultima delibera ha precisato come sia determinante accertare se i due agenti legati da rapporto di familiarità abbiano o meno curato con diligenza, lealtà e correttezza il principale interesse della parte rappresentata, poiché il conflitto può ritenersi sussistente quando il rappresentante, anziché tutelare gli interessi del proprio rappresentato, persegua interessi suoi propri o di terzi, incompatibili con quelli del rappresentato. Nel caso in esame gli incolpati hanno certamente agito per la tutela degli interessi dei rispettivi rappresentati, tra l'altro convergenti verso l'unico fine del trasferimento del calciatore senza che siano state neppure enunciate od ipotizzate condotte non improntate a diligenza, lealtà e correttezza da parte loro. Risulta inoltre che i – omissis - non hanno mai celato il loro rapporto familiare. A nulla rileva che i proventi della loro attività siano stati riversati in due società aventi alcuni elementi in comune, dal momento che si tratta comunque di due soggetti giuridici distinti.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.069/TFN del 18 Aprile 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(106) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.Z. (Amministratore Delegato della Società Genoa C.F. Club Spa), Società GENOA C.F. CLUB Spa - (nota n. 5683/74 pf14-15 SP/gb del 9.12.2015).

Massima: A seguito di patteggiamento l’amministratore delegato è sanzionato con l’ammenda di Euro 5.000,00 per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore fino al 31.3.2015, per aver determinato una situazione di conflitto di interessi per aver conferito all’agente il mandato del 16.1.2014 per il tesseramento del calciatore, nonostante tale agente curasse di fatto gli interessi del calciatore. Anche alla società Euro 5.000,00.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.064/TFN del 24 Marzo 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (106) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.P. (Consigliere di Amministrazione della Società Udinese Calcio Spa), F.C.(Consigliere di Amministrazione con delega alla firma della Società Udinese Calcio Spa), C.G.(Direttore Sportivo della Società Udinese Calcio Spa), G.B. (Agente dei calciatori fino al 25.10.2010), M.M. (Calciatore all’epoca dei fatti tesserato in successione per la Società Udinese Calcio Spa, AS Roma Spa e la Juventus FC Spa), G.M. (Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società Juventus FC Spa), A.Z.(Amministratore Delegato della Società Genoa C.F. Club Spa), F.P. (Direttore Sportivo della Società Juventus FC Spa), Società Udinese Calcio Spa, Juventus FC Spa, GENOA C.F. CLUB Spa - (nota n. 5683/74 pf14-15 SP/gb del 9.12.2015).

Massima: L’allenatore può farsi assistere, nella stipula del contratto da avvocato di libero foro purché questi non svolga attività di agente. Né le interviste rilasciate alla testata giornalistica e sul profilo Facebook del giornalista – omissis -, in cui egli afferma: “E’ stata molto utile la figura del mio agente, - omissis - ” e ancora: “Il mio agente - omissis - mi ha sempre consigliato e convinto che l’Udinese fosse la scelta giusta per me”, sono elementi tali da dimostrare con ragionevole certezza che l’avvocato, nell’occasione di cui al deferimento, abbia svolto l’attività di agente dell’allenatore

Massima: L’agente di calciatori fino al 25.10.2010 va prosciolto in mancanza di prove sullo svolgimento dell’attività di agente, essendo invece ragionevole presumere che egli abbia operato quale avvocato di libero foro e ciò sia in quanto iscritto al relativo albo professionale, sia in quanto sospeso dal 2007 dall’albo agenti di calciatori e successivamente, dal 2010, cancellato da tale albo.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.059/TFN del 04 Marzo 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (111) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società AC REGGIANA 1919 Spa - (nota n. 6251/460 pf14-15 PM/blp del 18.12.2015).

Massima: La società è sanzionata per la violazione attribuita al proprio calciatore all'epoca dei fatti, al quale era stata contestata l'inosservanza di quanto disposto dall'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS), in relazione agli artt. 16 comma 3 e 21 comma 3 del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore fino al 31.3.2015, per avere conferito all'agente il mandato nonostante la vigenza di un precedente mandato conferito ad altro agente. La responsabilità oggettiva costituisce, com'è noto, una delle colonne portanti della giustizia sportiva; essa è disciplinata dai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva e la sua caratteristica è rappresentata dal fatto che la Società di calcio risponde disciplinarmente a prescindere dalla colpa o dal dolo. Si tratta, dunque di una responsabilità senza colpevolezza imputata per fatto altrui, ed opera anche nell’ipotesi in cui dall’illecito commesso dal tesserato, derivi uno svantaggio in capo alla Società di appartenenza dell’incolpato. Nell’ambito dell’autonomia riconosciuta all’Ordinamento sportivo, la responsabilità oggettiva trova la sua “ratio” nell’opportunità di assicurare il pacifico svolgimento dell’attività sportiva e delle competizioni agonistiche, favorendo un maggiore controllo delle Società di calcio sui propri tesserati. La Società di calcio è quindi oggettivamente responsabile dell’operato dei dirigenti, dei tesserati, di ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale, o comunque rilevante per l’Ordinamento federale, nonché dei soggetti di cui all’art. 1 bis, comma V° CGS, nonché del personale addetto ai servizi della Società di calcio e infine, del comportamento dei propri sostenitori, sia sul proprio campo di gioco (compreso l’eventuale campo neutro) che in trasferta.In merito alle sanzioni, va tuttavia osservato che alcune recenti decisioni del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il CONI (Lodo arbitrale del 18.10.2011 US Cremonese Spa/FIGC; Lodo arbitrale 20.1.2012 Benevento Calcio Spa/FIGC) hanno fissato il principio che “la sanzione relativa alla responsabilità oggettiva della Società calcistica non deve essere applicata in maniera acritica e meccanica, bensì sulla base di criteri di equità e di gradualità, tali da evitare risultati abnormi e non conformi a giustizia”.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.044/TFN del 15 Dicembre 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:

(21) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.C. (Agente di calciatori – attualmente dirigente della Società Modena FC Spa), S.C.(Amministratore delegato della Società Modena FC Spa), A.F.(Presidente del CdA con potere di rappresentanza della Società FC Modena Spa dal 8.11.2013), M.C.(Consigliere di amministrazione della Società Modena FC Spa dal 1.12.2012 e Amministratore delegato dal 8.11.2013), Società MODENA FC Spa - (nota n. 1961/591 pf13-14 SP/blp del 25.8.2015).

Massima: L’Agente di Calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C. fino al 7.5.2014 ed attualmente dirigente tesserato per la società in qualità di general manager è sanzionato per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dall'art. 11, comma 1 lett. a) e b) e comma 2, del Regolamento Agenti di calciatori, nonché artt. 19, comma 3 e 20, comma 9, dello stesso Regolamento, per avere svolto dal 31.3.2013 al 7.5.2014, nonostante le propria qualifica di agente di calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C. e nonostante la posizione della propria figlia nello stesso periodo prima consigliere di amministrazione e poi amministratore delegato della medesima società, attività continuativa di consulente di tale Società per la selezione e designazione degli allenatori, dei direttori sportivi e dei calciatori; tanto per il tramite della – omissis - s.a.m., Società della quale lo stesso era amministratore; della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dall'art. 11, comma 1 lett. b) e comma 2, del Regolamento Agenti di calciatori, nonché artt. 19, comma 3 e 20, comma 9, dello stesso Regolamento, per avere assunto, dal 21.2.2014 al 7.5.2014, nonostante le propria qualifica di agente di calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C., una partecipazione indiretta di maggioranza nellasocietà a seguito dell'acquisto di azioni pari al 64,155% del capitale sociale della stessa da parte della – omissis - S.A., Società della quale era amministratore

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.038/TFN del 30 Novembre 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (82) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.F. (all’epoca dei fatti Agente iscritto nell’elenco F.I.G.C.) - (nota n. 4149/732 pf14-15 SP/seg. del 29.10.2015).

Massima: L’agente viene prosciolto dall’accusa di violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS in relazione all’art. 30, commi 2 e 4, dello Statuto federale, all’art. 19, comma 3, del Regolamento Agenti, in vigore fino al 31 marzo 2015, nonché all’art. 15 CGS per aver adito la Autorità Giudiziaria Ordinaria, presentando atto di denuncia-querela nei confronti del soggetto iscritto all’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, senza aver richiesto e ottenuto l’autorizzazione da parte del Consiglio federale. Premesso che nell'Ordinamento federale vige l'indiscusso principio di diritto secondo cui al momento in cui un soggetto tesserato o affiliato intenda adire la magistratura ordinaria, è tenuto obbligatoriamente al preliminare rispetto della clausola compromissoria con eventuale richiesta di autorizzazione per agire dinanzi all'AGO. L'Agente di calciatori non è esentato dall'adottare il medesimo criterio sancito dall'art. 30 dello Statuto Federale, a maggior ragione ove si consideri il dettato dell'art. 19 comma 3 del Regolamento degli Agenti che si sostanzia in una riserva di stile che impone all'Agente la esplicita osservanza delle norme federali, statutarie e regolamentari della FIGC. Il comportamento dell'Agente apparirebbe dunque prima facie meritevole di censura. Però v’è da considerare la decisione emessa dal TAR Lazio (n. 33427 dell’11 novembre 2010), che, annullando l’art. 24 del Regolamento Agenti ha inteso lasciare agli agenti di calciatori la facoltà di scegliere tra la giustizia sportiva e la giustizia ordinaria; ed il T.N.A.S. preso atto di tale decisione del Giudice amministrativo, si è espresso con una propria successiva decisione (Lodo Carpeggiani/Schelotto del 4.6.2012 - prot. n. 1635 del 29.6.2011) in linea con la decisione del TAR. La portata della pronuncia escluderebbe quindi la obbligatorietà della preventiva autorizzazione a procedere, a cura del tesserato (Agente). Occorre ulteriormente considerare che, in punto di fatto, l'Agente – omissis - si premurò di informare la Procura federale (in data 15 dicembre 2014) in merito alla determinazione di adire il Giudice ordinario, azione questa che venne poi coltivata in sede penale. Con ciò si vuole affermare che il Sig. – omissis -, al momento in cui decise di adire l'AGO, agì nella consapevolezza psicologica di non essere obbligatoriamente tenuto alla preventiva richiesta di autorizzazione (vedi la citata Sentenza del TAR Lazio), e nella altrettanto serenità mentale di avervi ottemperato mediante la inoltrata richiesta alla Procura federale del 15 dicembre 2014. Principi questi già ritenuti validi da questo Tribunale in similare pronunzia (C.U. n. 90/2013-14) confermata dalla Corte di Giustizia federale nel giudizio d’appello proposto dalla Procura federale (C.U. n. 30/2014-15).

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.033/TFN del 04 Novembre 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (27) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.F. (Agente di calciatori iscritto nell’elenco della FIGC) - (nota n. 2236/759 pf13- 14 SP/seg. del 4.9.2015).

Massima: L’agente è sanzionato con giorni 15 di inibizione per la violazione di cui all’ art. 1, c. 1, CGS, in vigore fino al 31.7.14, e dell’art. 1 bis, c. 1, del vigente CGS, anche in relazione all’art. 19, cc. 3 e 5, del Regolamento Agenti, in vigore fino al 31.3.15, per avere inoltrato dalla propria utenza telefonica, una serie reiterata di SMS - dal contenuto offensivo o denigratorio riguardanti persone, società ed organismi operanti all’interno dell’ordinamento calcistico - all’utenza telefonica del direttore generale della società.

 

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.029/TFN del 27 Ottobre 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (23) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società SSD VIS PESARO 1898 ARL - (nota n. 2022/749 pf12-13 AM/ma del 27.8.2015).

Massima: La società, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del CGS, per i comportamenti posti in essere dai propri tesserati è sanzionata con l’ammenda 500,00 ovvero perché i propri calciatori hanno violato l’art. 1, comma 1, CGS (ora 1bis, comma 1, CGS) con riferimento all’art. 16, comma 1, del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti essendosi avvalsi – nonostante la condizione di “calciatori dilettanti” – delle prestazioni professionali dell’Agente-avvocato il quale avrebbe svolto per essi attività riconducibile a quella di Agente, senza rispettare, inoltre, le formalità prescritte per il conferimento dell’incarico ai succitati calciatori, concorrendo

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.027/TFN del 22 Ottobre 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (229) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.G., F.V., M.C., M.A., R.B.Y., I.C., E.E.H., A.Z., G.M., M.M., A.O., G.S., A.F., C.F., R.E.T., A.T., A.F., M.R., G.C., Società FC JUVENTUS Spa, CALCIO BRESCIA Spa, CALCIO PADOVA Spa, SS JUVE STABIA Srl, AS VARESE 1910 Spa, ASG NOCERINA Srl - (nota n. 11998/488 pf12-13 GT/ SP/dl del 15.6.2015).

Massima: Come già affermato, peraltro recentemente (TFN, SD, CU 10/2015-2016), con principio dal quale non si ritiene di doversi discostare, “La possibilità̀ che oggi il Procuratore possa assistere più̀ parti non può̀ far ritenere abrogate le violazioni contestate. Difatti, pur ipotizzando, in un’ottica di favor rei, l’esistenza di una sorta di consenso presunto in ragione dell’assistenza prestata in modo sostanziale dall’agente (oggi procuratore) ad entrambe le parti, non risultavano comunque soddisfatte le condizioni che l’attuale normativa impone per la legittimità̀ della rappresentanza plurima (conferimento doppio mandato, indicazione soggetto tenuto al pagamento, esplicitazione situazione conflitto interessi, ricevimento mandato da parte di tutti i soggetti interessati)”.

Massima: Integra la violazione dell’art. 1 bis, co. 1, CGS (ex art. 1, co. 1, CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’art. 20, commi 2 e 9, del Regolamento agenti vigente dall’08.4.2010 al 31 marzo 2015, l’essersi avvalso di fatto dell’agente, in occasione della risoluzione del contratto tra il calciatore e la Società, così determinando una situazione di conflitto di interessi derivante dal fatto che l’agente rappresentasse di fatto il predetto calciatore, controparte contrattuale nella medesima operazione; la violazione dell’art.1 bis, co 1, CGS (ex art. 1, co. 1, CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’art. 3, co. 1, Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, l’essersi avvalso dell’assistenza dell’agente, in occasione del tesseramento, quale giovane di serie, con la Società, senza conferirgli formale mandato come previsto dall’art. 23 del Regolamento agenti; la violazione dell’art.1 bis, co. 1, CGS (ex art. 1, co. 1, CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’art. 21, co. 5, del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015 e in relazione all’art. 93, co. 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente, al quale aveva conferito incarico scritto, fosse indicato nel contratto stipulato con la Società; la violazione dell’art. 1 bis, co. 1, CGS (ex art. 1, co. 1, CGS all’epoca dei fatti vigente), e dell’art. 10, co. 1, CGS, in relazione agli artt. 3, co. 1, 5, co. 1, e 13, co. 1, del Regolamento agenti vigente dall’1.2.2007 al 7.4.2010 per essersi avvalso di fatto dell’agente, soggetto non autorizzato in quanto sprovvisto di regolare licenza all’epoca dei fatti, in occasione del tesseramento, quale giovane di serie, con la Società, etc…

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.024/TFN del 01 Ottobre 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (242) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.F.  (all’epoca dei fatti Agente di calciatori iscritto nell’elenco della FIGC) - (nota n. 12876/336 pf14-15 SP/blp del 30.6.2015).

Massima: L’agente è sanzionato con l’inibizione di mesi 2 per la violazione dell’art. 1 bis, co 1 del CGS in relazione all’art. 19, co. 3 e 5, del Regolamento Agenti in vigore fino al 31.03.2015, per aver inoltrato, dalla propria utenza telefonica a quella del dirigente n. 201 sms telefonici, 61 dei quali prima delle ore 9.00 o dopo le ore 20.30, tra i quali alcuni dal contenuto denigratorio nei confronti del predetto dirigente”. Infatti è anche possibile – ancorché non scriminante – che il soggetto destinatario di dichiarazioni offensive non se ne curi, e non subisca, dunque, alcun pregiudizio (anche se l’iniziativa assunta in sede penale esclude anche questa ipotesi). É certo, invece, che un numero così elevato di lunghi messaggi – taluni dei quali inviati in orari solitamente dedicati alla vita domestica e al riposo – danno luogo a un fastidio non trascurabile - Non risulta, invece, contestato – difettandone, invero, la prova (ancorché il contenuto e il tenore di talune delle comunicazioni in esame potrebbe far presumere che le stesse fossero “circolari”, e indirizzate a più destinatari) il fatto che farebbe assumere alla condotta anche un più grave contenuto sostanzialmente diffamatorio, e, cioè, che identici messaggi siano stati inviati anche ad altri soggetti.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.010/TFN del 22 Luglio 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (203) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.A., M.A., G.P., M.E., S.C., S.O., M.B., G.G., P.B., A.P., P.C., G.D.A., M.R., G.M., T.G.G., A.M., D.M., C.P., A.B., M.C., A.T., C.P., F.V., F.G. - (nota n. 11133/518pf11-12/SP/GT/dl del 28.5.2015).

Massima: Le fattispecie contestate integranti violazioni del REAC 2007/2010 art. 10, co. 1, 2, 3, 4, 5 e 10, e art. 15, co. 1, 2 e 10, e del REAC 2010/2015 art. 16, co. 4, e art. 30, co. 2 e 9, trovano le loro omologhe nel REPS art. 2, co. 1, art. 5, co. 1, art. 6, co. 1, e art. 7, co. 1, ovviamente sul presupposto che il Procuratore sia iscritto al Registro. La possibilità che oggi il Procuratore possa assistere più parti non può far ritenere abrogate le violazioni contestate. Difatti, pur ipotizzando, in un’ottica di favor rei, l’esistenza di una sorta di consenso presunto in ragione dell’assistenza prestata in modo sostanziale dall’agente (oggi procuratore) ad entrambe le parti, non risultavano comunque soddisfatte le condizioni che l’attuale normativa impone per la legittimità della rappresentanza plurima (conferimento doppio mandato, indicazione soggetto tenuto al pagamento, esplicitazione situazione conflitto interessi, ricevimento mandato da parte di tutti i soggetti interessati).

Massima: Integra la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’art. 10, comma 4, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, l’aver sottoscritto con la società una dichiarazione debitoria in relazione alla stipula del contratto con il calciatore, così determinando che la società pagasse i compensi spettanti all’agente, sostituendosi al calciatore, quale unico soggetto tenuto al pagamento del proprio agente; come comprovato dalla emissione delle fatture. Integra la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’art. 15, commi 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, l’aver operato quale agente del calciatore, nell’ambito della stipula del contratto con la Società, così determinando una situazione di conflitto di interessi derivante dal fatto di operare, al contempo, anche nell’interesse dalla predetta Società controparte contrattuale, con incarico assunto a mezzo di dichiarazione debitoria.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.008/TFN del 15 Luglio 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: 203) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.A., M.A., G.P., M.E., S.C., S.O., M.B., G.G., P.B., A.P., P.C., G.D.A., M.R., G.M., T.G.G., A.M., D.M., C.P., A.B., M.C., A.T., C.P., F.V., F.G. - (nota n. 11133/518pf11-12/SP/GT/dl del 28.5.2015).

Massima: Integra la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’art. 10, comma 4, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, l’aver sottoscritto con la società una dichiarazione debitoria in relazione alla stipula del contratto con il calciatore, così determinando che la società pagasse i compensi spettanti all’agente, sostituendosi al calciatore, quale unico soggetto tenuto al pagamento del proprio agente; come comprovato dalla emissione delle fatture. Integra la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’art. 15, commi 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, l’aver operato quale agente del calciatore, nell’ambito della stipula del contratto con la Società, così determinando una situazione di conflitto di interessi derivante dal fatto di operare, al contempo, anche nell’interesse dalla predetta Società controparte contrattuale, con incarico assunto a mezzo di dichiarazione debitoria.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.054/TFN del 05 Maggio 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (156) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.F. (Agente di calciatori iscritto nell’elenco della FIGC) - (nota n. 8117/45 pf14- 15 SP/gb del 27.3.2015).

Massima: L’agente è sanzionato con la sospensione della licenza per giorni 30 per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in vigore fino al 31.7.2014 e dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS, dell’art. 19, commi 2 e 3, del Regolamento Agenti di Calciatori, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il suo nome fosse indicato nel contratto stipulato tra la società ed il calciatore, in relazione al quale aveva ricevuto mandato dalla Società.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.052/TFN del 28 Aprile 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (105) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.M. (Agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC) - (nota n. 6076/47 pf14-15 PM/blp del 16.2.2015).

Massima: A seguito di patteggiamento l’agente è sanzionato con la sospensione della licenza per giorni 40 e l’ammenda di € 3.000,00 per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in vigore fino al 31.7.2014 e dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 100, comma 3, delle NOIF, nonché della violazione di cui agli artt. 3, comma 1, e 19, comma 3, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori per avere, tra la fine di luglio e l'inizio di agosto del 2014, promosso e portato avanti, quantomeno fino all'incontro tra le parti, la trattativa per il tesseramento del calciatore, militante nel campionato nazionale dilettanti, e per avere successivamente richiesto a tale Società un compenso per l'attività svolta.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.029/TFN del 27 Ottobre 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (32) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.C. (Responsabile dell’area tecnica della Società FC Bologna 1909 Spa), Società FC BOLOGNA 1909 Spa - (nota n. 2401/366 pf14-15 SP/blp dell’11.9.2015).

Massima: Il responsabile dell’area tecnica della società è sanzionato con l’ammonizione per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere rivolto all’agente iscritto nell’elenco della Figc, il giorno 14.12.2014 in occasione dell’intervallo della gara ParmaCagliari e nell’area hospitality dello Stadio “Tardini” di Parma, un’espressione denigratoria del seguente testuale tenore: “hai una testa malata che va guarita”.  A parziale scriminante del Corvino può invocarsi, quindi, la continua e persistente provocazione posta in essere dal – omissis - nei confronti del deferito, così come richiamato nelle memorie difensive, anche tramite mezzi di comunicazione e numeri di cellulari privati appartenenti allo stesso, che inducono il Tribunale a valutare di lieve entità la violazione così come riportata e contestata, per cui sanzione congrua si ritiene quella di cui al dispositivo. Al comportamento violativo del CGS non consegue, tuttavia, la responsabilità oggettiva della Società, in quanto la medesima ha pacificamente dimostrato nella memoria difensiva che all’epoca dei fati il deferito, oltre a non risultare tesserato per la FC Bologna, non rivestiva alcuna carica all’interno del predetto sodalizio.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.051/TFN del 16 Aprile 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (62) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.B. (Calciatore tesserato per la Società FC Juventus Spa), S.M.(Agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC), Società FC JUVENTUS Spa - (nota n. 4351/3 pf13-14 SP/blp del 15.12.2014).

Massima: A seguito di patteggiamento il calciatore è sanzionato con l’ammenda di Euro 8.000,00 per la violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS (ex art. 1 comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente) in relazione all’art. 16, comma 1, del Regolamento agenti, per essersi avvalso di fatto dell’assistenza dell’agente in occasione della stipula del contratto con la Società, senza aver conferito formale mandato al predetto agente. L’agente è invece sanzionato con la sospensione della licenza per giorni 14 oltre all’ammenda di € 8.000,00. Anche la società è sanzionata con l’ammenda di euro 8.000,00.

 

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 042/CFA del 09 Aprile  2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 059/CFA del 22 Maggio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 45/TFN del 2.4.2015

Impugnazione Istanza: 2. RICORSO DEL BOLOGNA F.C. 1909 S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: - SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA, E AMMENDA DI € 6.000 AL CALC. C.D.; - AMMENDA DI € 6.000 ALLA SOCIETÀ A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. (NOTA N. 6215/117 PF14- 15/AM/MA DEL 18.2.2015) -

Massima: La Corte, rimodula le sanzioni nell’ammenda di € 2.000,00 a carico del calciatore e nell’ammenda di € 1.000,00 alla società per la condotta ascritta al primo e consistente nella violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS, per avere risposto inoltrando dalla propria utenza telefonica a quella dell’agente messaggi di testo con l’applicazione “Whatsapp” nonché sms telefonici dal contenuto offensivo nei riguardi del predetto agente di calciatori considerato che la norma di cui all’art. 16, comma 1, C.G.S., secondo cui «gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva», ritenuto il fatto di cui trattasi di tenue rilievo per l’ordinamento federale (in considerazione delle già evidenziate particolari modalità del suo svolgersi), tenuta presente l’unicità del contesto di tempo, luogo e mezzo che connota il comportamento in deferimento addebitato al giocatore, riconosciute allo stesso le attenuanti della provocazione e dell’aver agito in evidente stato d’ira, ritiene questa Corte giusto ridurre la sanzione allo stesso inflitta con la decisione oggetto di gravame ed equo rideterminare la stessa in euro duemila di ammenda, con esclusione del provvedimento di squalifica.

 

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.045/TFN del 02 Aprile 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (108) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.F. (Agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC), D.C. (Calciatore tesserato per la Società Bologna FC 1909 Spa), Società BOLOGNA FC 1909 Spa - (nota n. 6215/117 pf14-15/AM/ma del 18.2.2015).

Massima: L’agente è sanzionato con 1 mese di inibizione per la violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS), in relazione all’art. 19, commi 3 e 5 del Regolamento Agenti, per avere inoltrato dalla propria utenza telefonica a quella del calciatore messaggi di testo con l’applicazione “Whatsapp”, nonché sms telefonici dal contenuto offensivo nei confronti del predetto calciatore. Anche il calciatore è sanzionato con 1 giornata di squalifica ed Euro 6.000,00 per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS, per avere risposto inoltrando dalla propria utenza telefonica a quella dell’agente messaggi di testo con l’applicazione “Whatsapp” nonché sms telefonici dal contenuto offensivo nei riguardi del predetto agente di calciatori.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.043/TFN del 27 Marzo 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (106) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.P. e G.P. (Agenti di calciatori iscritti nell’elenco FIGC), V.M. (all’epoca dei fatti Amministratore delegato della Società AS Varese 1910 Spa, con poteri di rappresentanza), Società AS VARESE 1910 Spa - (nota n. 6146/893 pf13-14 SP/blp del 17.2.2015).

Massima: L’Agente di calciatori che ha ricevuto mandato dalla società per il trasferimento del calciatore e l’agente di calciatori che ha ricevuto il mandato dal calciatore per il trasferimento non rispondono della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1 comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente) in relazione agli artt. 16, comma 8, e 20, comma 9 del Regolamento agenti, per aver svolto tale attività in conflitto di interessi essendo rispettivamente padre e figlio in quanto la presunzione del conflitto d’interessi, non ha carattere assoluto, ma relativo e come tale suscettibile di prova contraria. Il giudizio definitivo non può limitare il suo ambito al mero presupposto soggettivo (padre/figlio), posto che, ove ciò fosse, sarebbero vietate tutte le operazioni partecipate da agenti o da operatori legati da parentela in spregio al dettato costituzionale che non consente limitazioni del diritto al lavoro…..Uno specifico precedente edito dalla Corte di Giustizia Federale sancisce che la presunzione di colpevolezza non è sufficiente per giungere al verdetto di condanna. Infatti, l'art. 20, comma 9, Reg. Agenti ("è comunque vietata agli Agenti qualsiasi attività che comporti un conflitto di interessi") e l'art. 16, comma 8, Reg. Agenti ("hanno l'obbligo di evitare qualsiasi conflitto di interessi nel corso della loro attività") espongono astratti principi generali di nessun ausilio per la concreta interpretazione dei comportamenti confliggenti.,,,Sul punto, però, la CGF ha reso una illuminata lettura della materia in seno alla decisione resa nel C.U. n. 299/CGF del 09/10/09 nell'identico caso – omissis - e – omissis - (padre e figlio anch'essi), circoscrivendone i limiti e non ravvisando, in quella specie, la sussistenza del conflitto.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 004/CFA del 31 Ottobre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 021/CFA del 19 Gennaio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 9/TFN– Sez. Disc. del 7.10.2014

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO CALCIO CATANIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI €5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀOGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTODEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S.IN RELAZIONE ALL’ART. 8 COMMA 15 C.G.S., ASCRITTA AL SUO CALC. B.S.A. - NOTA N. 6627/300 PF13-14 SP/BLP DEL 13.5.2014

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO CALC. B.S.A.AVVERSO LA SANZIONEDELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DELPROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. INRELAZIONE ALL’ART. 8 COMMA 15 C.G.S., - NOTA N. 6627/300 PF13-14 SP/BLP DEL 13.5.2014

Massima: La funzione del tesseramento, infatti, è proprio quella di garantire l’individuazione di un giocatore e la sua riconducibilità ad una società sportiva, non solo sotto il profiloagonistico/professionale, ma anche sotto quello strettamente personale. Non v’è chi non veda, infatti, come il contegno di un tesserato – ancorchè in ambito personale– si rifletta inevitabilmente sulla società di appartenenza, che ha dunque l’obbligo di vigilare sulla sua condotta, sportiva e non. Ne deriva l’impossibilità di accogliere la tesi sostenuta dalla società ricorrente, secondo cui l’estraneità della società rispetto alla controversia sorta fra il tesserato e il suo renderebbe illegittima tout court la sanzione irrogata al sodalizio a titolo di responsabilità oggettiva. Ciò in virtù anche del perdurante ed ineludibile obbligo di vigilanza della società sulla attività dei propri tesserati, di qualunque natura esse siano. Fra l’altro, il rapporto procuratore sportivo -calciatore spiega i propri effetti soprattutto nei confronti della società, sicché quest’ultima non può disinteressarsi de plano delle vicende afferenti al suddetto rapporto.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 311/CGF del 30 Maggio 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 045/CGF del 09 Ottobre 2014 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale– Com. Uff. n. 79/CDN del 16.5.2014

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO DELLA S.S. LAZIOS.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. I.T.; PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1, CGS, IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 1 CGS; - AMMENDA € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 4358/634PF12-13/SP/BLP DEL 17.2.2014)

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALEAVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI: - D.M.(ALL’EPOCA DEI FATTI, CALCIATORE TESSERATO S.S. LAZIO SPA) PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 10, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 21, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO AGENTI; - S.P., DIRETTORE SPORTIVO DELLA SAMPDORIA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 1 DEL C.G.S.; - L.L., DIRETTORE SPORTIVO DELLA VIRTUS LANCIANO E D.M.D.B.C.A., AMMINISTRATORE UNICO DELLA DETTA SOCIETÀ, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 1 DEL C.G.S.; - Z.A., AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ GENOA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 1 DEL C.G.S. AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DELLE SOCIETÀ: - U.S. SAMPDORIA SPA, S.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO RAPPRESENTANTE LEGALE; - VIRTUS LANCIANO 1924 SRL, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 E 2, C.G.S., PER LE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO RAPPRESENTANTE LEGALE ED AL PROPRIO DIRIGENTE; - GENOA CRICKET AND F.C. SPA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO RAPPRESENTANTE LEGALE, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO (NOTA N. 4358/634PF12-13/SP/BLP DEL 17.2.2014)

Massima: La Corte conferma la decisione di prima istanza. La Corte ritiene corretta la decisione della CDN laddove ravvisa la responsabilità disciplinare del dirigente – omissis - per avere trattato gli aspetti contrattuali di un calciatore con agente la cui licenza era al momento sospesa. La decisione della CDN deve essere confermata anche con riferimento alla misura della sanzione. E ciò sebbene la CDN abbia erroneamente fatto riferimento all’art. 1.1. CGS e non, come avrebbe dovuto, all’art. 10.4 che, in combinato disposto con l’art.  10.1, prevede la sanzione minima dell’inibizione di mesi tre; norma che, per la sua specialità, avrebbe dovuto prevalere nel caso di specie (1. Ai dirigenti federali, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all’art.1, comma 5 è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell’interesse della propria società. È fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di soggetti non autorizzati e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In questi casi gli atti, anche se conclusi, sono privi di effetto. Le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe. … 4. Ai dirigenti federali, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5, che contravvengono ai divieti e alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione della inibizione temporanea per un periodo non inferiore a tre mesi). Tuttavia, la Corte, rilevato che la fattispecie contestata non sia particolarmente grave (non può non avere il giusto peso il fatto che, nella circostanza, l’unico contatto provato resta la telefonata medesima e il conseguente sms di riscontro, cfr. decisione di primo grado), tenuto conto che si giudica di un fatto comunque sostanzialmente isolato al quale non è stato dato dalle parti alcun ulteriore seguito e che la Procura federale sul punto non ha proposto impugnazione, ritiene di potere confermare le sanzioni stabilite dal primo Giudice. Del pari il ricorso della Procura federale non merita accoglimento. Infatti anche l’ordinanza di cui all’art. 23 CGS soggiace alle norme in tema di comunicazione che dispongono (art. 35.4.1 CGS) che le decisioni degli Organi della giustizia sportiva emesse a seguito di deferimento devono essere direttamente comunicate all’organo che ha adottato il deferimento nonché alle altre parti a norma dell’art. 38, comma 8. Da ciò consegue che non possa nel caso di specie trovare applicazione la regola generale di cui all’art. 22.11 CGS secondo la quale proprio ad eccezione dei provvedimenti per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati (come nel caso de quo), tutti i provvedimenti si ritengono conosciuti, con presunzione assoluta, dalla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale. Del resto, l’art. 23 CGS, che disciplina l’applicazione della sanzione a richiesta e non prevede che del provvedimento si dia lettura in udienza, non pone alcuna deroga ai principi appena enunciati. In mancanza di una esplicita deroga od eccezione, quindi, non può ritenersi che l’ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento ex art. 23 CGS si sottragga agli oneri generali di comunicazione – che nel caso di specie sono rappresentati dalla comunicazione diretta alla parte –- ed alle conseguenze che l’ordinamento a tali oneri riconduce. 

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n.010/CGF del 21 Luglio 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 030/CGF del 26 Agosto 2014 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: nota n. 6437/65 pf13-14 SP/blp del 7.5.2014, delibera Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. 90/CDN del 20/06/2014

Impugnazione – istanza: 3) RICORSO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. F.G., A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, DEL CGS IN RELAZIONE DELL’ART. 15, COMMA 1, DEL CGS NONCHÉ IN RELAZIONE ALL’ART. 1, COMMA 3, E DELL’ART.  19, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO AGENTI 

Massima: La Corte respinge il ricorso proposto dalla Procura Federale e, in accoglimento dell’impugnazione incidentale dell’agente, determina la sanzione della sospensione nella misura del presofferto. Nel merito, occorre, innanzi tutto, convenire con la Procura Federale circa la necessità di  chiarire che, effettivamente, a seguito dell’annullamento dell’art. 24 del Regolamento Agenti di  calciatori disposto dalla sentenza n. 33427/10 del TAR Lazio ed alla luce delle relative motivazioni,  gli Agenti stessi non sono soggetti al vincolo di giustizia endofederale, potendo quindi liberamente  agire dinanzi alla Autorità giudiziaria ordinaria, limitatamente alle controversie di natura  economico-patrimoniale derivanti dagli incarichi acquisiti dalle società o dai calciatori. Al di fuori di detto ambito, deve ribadirsi come essi siano soggetti al vincolo derivante dalla clausola compromissoria di cui all’art. 30 dello Statuto federale, nei termini e limiti indicati dalle SS.UU. di questa Corte nella decisione n. 41 del 13 settembre 2013.  Ciò precisato, questa Corte ritiene il ricorso della Procura Federale non fondato, atteso che  correttamente la decisione impugnata ha ritenuto di valorizzare, nel caso di specie, la buona fede caratterizzante il comportamento del deferito – omissis -, il quale ha effettivamente chiesto, con comunicazione in data 1 luglio 2013, l’autorizzazione ad adire le vie legali penali nei confronti dell’– omissis -., ancorchè rivolgendo detta richiesta erroneamente alla Procura Federale anziché al Consiglio Federale. Merita al riguardo di essere considerato favorevolmente altresì che la denuncia querela sia stata presentata solo a ridosso dello scadere del termine di legge (il che depone nel senso della sussistenza di una effettiva volontà del sig. – omissis - di attendere il 3 provvedimento autorizzativo) e che, in occasione della ulteriore richiesta di autorizzazione a rivolgersi all’Autorità giudiziaria penale del 17 aprile 2014 nei confronti del sig. – omissis -, ancora una volta (erroneamente) indirizzata alla Procura Federale, il sig. – omissis -abbia poi ricevuto esplicita autorizzazione ai sensi dell’art. 30, comma 4, dello Statuto federale, con comunicazione del Segretario Federale in data 21 maggio 2014, a dimostrazione del fatto che, anche se indirizzata ad Organo federale non competente, la richiesta di autorizzazione in data 1 luglio 2013, come è evidentemente avvenuto per il secondo caso, ben avrebbe potuto essere, per economia processuale ed in ossequio al principio di conservazione degli atti, anche nel caso sub iudice girata all’Organo federale competente ai fini di una sua disamina.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.90/CDN del 20 Giugno 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: 339) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.F. - (nota n. 6437/65 pf13-14 SP/blp del 7.5.2014).

Massima: L’agente è sanzionato con la sospensione della licenza per mesi 2 per le violazioni: - dell’art. 1, comma 1, del CGS per aver usato nella mail inviata all’Amministratore delegato della Società, espressioni dal contenuto offensivo; - dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione dell’art. 15, comma 1, del CGS nonché in relazione all’art. 1, comma 3, e dell’art. 19, comma 3, del Regolamento Agenti, per aver adito le vie legali, sporgendo atto di denuncia querela nei confronti dell’Amministratore delegato della Società, senza aver ottenuto l’autorizzazione da parte del Presidente della FIGC in deroga all’art. 30, comma 2 dello Statuto federale.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.88/CDN del 19 Giugno 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (252) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: K.M.V. - (nota n. 4358/634pf12-13/SP/blp del 17.2.2014).

Massima: A seguito di patteggiamento il calciatore è sanzionato con la squalifica per giorni 90 per la violazione di cui agli artt. 1 comma 1 e 10, comma 1, del CGS in relazione all’art. 21, comma 2, del Regolamento Agenti, per essersi avvalso di un soggetto non autorizzato (poiché sospeso) nelle trattative evidenziate in atti e, comunque per aver omesso di effettuare i necessari controlli volti ad accertare che l’agente fosse fornito di regolare licenza, al momento del conferimento del relativo mandato, in quanto sospeso per motivi disciplinari nonché per la violazione di cui all’art. 1 comma 1 del CGS, per avere consentito che venisse fatto uso di atti con la propria sottoscrizione non veridica.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.86/CDN del 29 Maggio 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (175) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.B. (Agente di Calciatori) (nota n. 3840/381 pf13-14/SP/blp del 27.1.2014) 

Impugnazione Istanza: (203) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.G. (Agente di Calciatori) (nota n. 3895/386 pf13-14/SP/blp del 28.1.2014) 

Impugnazione Istanza: (205) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.M. (Agente di Calciatori) (nota n. 3881/388 pf13-14/SP/seg del 28.1.2014) 

Impugnazione Istanza: (199) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.D.E. (Agente di Calciatori) (nota n. 3888/384 pf13-14/SP/ac del 28.1.2014) 

Massima: L’agente è sanzionato con la sospensione della licenza per giorni 30 per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 19, comma 3, e 26, comma 1, del Regolamento Agenti per non avere provveduto, nei termini stabiliti dal Regolamento medesimo, al rinnovo della polizza assicurativa di responsabilità professionale

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.86/CDN  del 29 Maggio 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (193) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: B.F. (Agente di Calciatori) (nota n. 3858/346 pf13-14/SP/blp del 28.1.2014) 

Impugnazione Istanza: (194) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO: D.F. (Agente di Calciatori) (nota n. 3859/347 pf13-14/SP/blp del 28.1.2014) 

Impugnazione Istanza: (226) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R.S. (Agente di Calciatori) (nota n. 3934/369 pf13-14/SP/ac del 30.1.2014) 

Impugnazione Istanza: (210) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.M. (Agente di Calciatori) (nota n. 3917/362 pf13-14/SP/seg del 29.1.2014) 

Impugnazione Istanza: (216) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.B. (Agente di Calciatori) (nota n. 3925/376 pf13-14/SP/ac del 29.1.2014)

Massima: L’agente è sanzionato con la sospensione della licenza per giorni 45 per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 19, comma 3, e 26, comma 1, del Regolamento Agenti per non avere provveduto, nei termini stabiliti dal Regolamento medesimo, al rinnovo della polizza assicurativa di responsabilità professionale, nonché al pagamento della quota associativa annuale di € 250,00 per l’anno 2013.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.86/CDN del 29 Maggio 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (200) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. A.M. (Agente di Calciatori) (nota N.3862/378 pf13-14/SP/blp del 28.1.2014) 

Massima: L’agente è sanzionato con la sospensione della licenza per giorni 30 per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 19,comma 3, e 26, comma 1, del Regolamento Agenti per non avere provveduto, nei termini stabiliti dal Regolamento medesimo, al pagamento della quota associativa annuale di € 250,00 per l’anno 2013.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.79/CDN del 16 Maggio 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (252) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: K.M.V., M.C., M.D.(calciatori),  P.S., L.L., C.A.D.M.D.B., A.Z., I.T.(dirigenti), Società UC  SAMPDORIA Spa, SS VIRTUS LANCIANO 1924 Srl, GENOA CRICKET FC Spa e SS  LAZIO Spa - (nota n. 4358/634pf12-13/SP/blp del 17.2.2014). 

Massima: Integra la violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS, in relazione all’art. 10 comma 1 del CGS, l’aver, nella trattativa avente ad oggetto prima il rinnovo del contratto e, di seguito, il trasferimento ad altra Società del calciatore trattato con l’agente, nonostante la licenza di costui fosse sospesa. Integra la violazione di cui agli artt. 1 comma 1 e 10, comma 1, del CGS in relazione all’art. 21, comma 2, del Regolamento Agenti, l’essersi avvalso di un soggetto non autorizzato (poiché sospeso) nelle trattative evidenziate in atti e, comunque per aver omesso di effettuare i necessari controlli volti ad accertare che l’agente fosse fornito di regolare licenza, al momento del conferimento del relativo mandato, in quanto sospesa per motivi disciplinari. Integra la violazione di cui agli artt. 1 comma 1 e 10, comma 1, del CGS in relazione all’art. 21, comma 2, del Regolamento Agenti, l’essersi avvalso di un soggetto non autorizzato (poiché sospeso) nelle trattative evidenziate in atti e, comunque per aver omesso di effettuare i necessari controlli volti ad accertare che l’agente fosse fornito di regolare licenza, al momento del conferimento del relativo mandato, in quanto sospesa per motivi disciplinari

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.77/CDN del 13 Maggio 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(302) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.C. (all’epoca dei fatti ed attualmente calciatore tesserato per la Società US Poggibonsi Srl), A.C. (Agente di calciatori), Società US POGGIBONSI Srl - (nota n. 5346/641 pf13-14 AM/ma del 26.3.2014).

Massima: La Commissione proscioglie il calciatore dalle violazioni di cui all'art. 1, co. 1, del CGS in relazione agli artt. 16, comma 3, e 21, comma 3, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori, per aver conferito, in data 11.02.2014, incarico scritto all'Agente (poi depositato presso la Commissione Agenti di Calciatori in data 21.02.2014), pur avendo già conferito, in data 20.03.2012, un precedente mandato in via esclusiva ad altro Agente (poi depositato presso la Commissione Agenti di Calciatori in data 02.04.2012), mandato quest'ultimo valido e non revocato; così come proscioglie l’agente dalle violazioni di cui all'art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 16, comma 3, e 19, commi 1, lettera a), 3 e 5, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori, per aver omesso di effettuare i necessari controlli volti ad accertare la sussistenza di precedenti mandati rilasciati al calciatore, procedendo comunque alla sottoscrizione e alla accettazione dell'incarico conferitogli, in data 11.02.2014, dal medesimo calciatore. La Commissione ritiene che i deferiti vadano prosciolti poiché le contestate violazioni, pur essendo previste e sanzionate dalle norme richiamate dalla Procura federale, non sono applicabili al caso di specie ove considerate in combinato disposto con la disciplina sancita dall'art. 17, comma 5, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori. Il deferimento in esame ascrive infatti un comportamento illecito ai prevenuti: per il calciatore – omissis - dagli artt. 16, comma 3, e 21, comma 3, del R.A.C. per aver rilasciato un secondo mandato in pendenza di un primo incarico valido e non revocato (con l'Agente – omissis -); per l'Agente – omissis - dagli artt. 16, comma 3, e 19, commi 1, lettera a), 3 e 5, del R.A.C. per aver omesso di effettuare i necessari controlli volti ad accertare la sussistenza di precedenti mandati. Recita infatti il ricordato art. 17, comma 5, R.A.C. "in caso di retrocessione della Società di appartenenza del calciatore dalla categoria professionistica a quella dilettantistica, il cambiamento di status del calciatore comporta l'automatica decadenza dell'incarico conferito all'Agente". L'assunto normativo comparato alla fattispecie storica acclarata in dibattimento e divenuta presupposto pacifico evidenzia come la Società in cui militava il calciatore nella stagione 2011/2012 (Calcio Lecco) sia effettivamente retrocessa dalla categoria professionistica a quella dilettantistica, comportando ciò la decadenza automatica del contratto stipulato con il primo Agente – omissis -. Il calciatore militò successivamente nella stagione 2012/2013 con altra Società dilettantistica (Pro Sesto). Soltanto in data 11/02/14 il calciatore conferì un nuovo incarico al secondo Agente Corsi, cioè in epoca in cui il calciatore, dopo essersi tesserato con il Poggibonsi (II Divisione Lega Pro), aveva riacquisito lo status di professionista. In sostanza: il primo incarico con l'Agente – omissis - ebbe a decadere in virtù dell'art. 17, comma 5, R.A.C. contestualmente alla retrocessione nei dilettanti della prima Società di appartenenza del calciatore, mentre il secondo incarico risulta conferito all'Agente Corsi nel periodo in cui il calciatore aveva riacquistato la qualifica di professionista militando appunto con il Poggibonsi. Consegue che le violazioni non sono state commesse, poiché superate dalla menzionata norma scriminante, e, dunque, i deferiti vanno prosciolti dalle contestazioni a loro ascritte dalla Procura federale.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.77/CDN  del 13 Maggio 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(301) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R.D.M. (all’epoca dei fatti ed attualmente calciatore tesserato per la Società AS Martina Franca 1947 Srl), S.I.(Agente di calciatori), Società AS MARTINA FRANCA 1947 Srl  (nota n. 5343/640 pf13-14 AM/ma del 26.3.2014).

Massima: La Commissione proscioglie il calciatore dalle violazioni di cui all'art. 1, co. 1, del CGS in relazione agli artt. 16, comma 3, e 21, comma 3, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori, per aver conferito in data 08.02.2014 incarico scritto all'Agente (poi depositato presso la Commissione Agenti di Calciatori in data 19.02.2014), pur avendo già conferito, in data 20.12.2012, un precedente mandato in via esclusiva ad altro Agente (poi depositato presso la Commissione Agenti di Calciatori in data 08.01.2013), mandato quest'ultimo valido e non revocato, così come proscioglie l’agente dalle violazioni di cui all'art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 16, comma 3, e 19, commi 1, lettera a), 3 e 5, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori, per aver omesso di effettuare i necessari controlli volti ad accertare la sussistenza di precedenti mandati rilasciati dal calciatore procedendo comunque alla sottoscrizione e alla accettazione dell'incarico conferitogli, in data 08.02.2014, dal medesimo calciatore. La Commissione ritiene che i deferiti vadano prosciolti poiché le contestate violazioni, pur essendo previste e sanzionate dalle norme richiamate dalla Procura federale, non sono applicabili al caso di specie ove considerate in combinato disposto con la disciplina sancita dall'art. 17, comma 5, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori. Recita, infatti, il ricordato art. 17 comma 5 R.A.C. "in caso di retrocessione della Società di appartenenza del calciatore dalla categoria professionistica a quella dilettantistica, il cambiamento di status del calciatore comporta l'automatica decadenza dell'incarico conferito all'Agente". L'assunto normativo comparato alla fattispecie storica acclarata in dibattimento e divenuta presupposto pacifico evidenzia come la Società in cui militava il calciatore nella stagione 2012/2013 (Aversa Normanna) sia effettivamente retrocessa dalla categoria professionistica a quella dilettantistica, comportando ciò la decadenza automatica del contratto stipulato con il primo Agente Grimaldi. Il calciatore ebbe quindi a concludere successivi contratti con Società dilettantistiche senza l'assistenza di Agenti, pervenendo soltanto in data 08/02/14 al conferimento dell'incarico al secondo Agente, cioè in epoca in cui il calciatore, dopo essersi tesserato con il Martina Franca (II Divisione Lega Pro), aveva riacquisito lo status di professionista. In sostanza, il primo incarico con l'Agente ebbe a decadere in virtù dell'art. 17, comma 5, R.A.C. contestualmente alla retrocessione della Società di appartenenza del calciatore, mentre il secondo incarico risulta pacificamente conferito all'Agente nel periodo in cui il calciatore aveva riacquistato la qualifica di professionista militando appunto con il Martina Franca. Consegue che le violazioni non sono state commesse, poiché superate dalla menzionata norma scriminante, e, dunque, i deferiti vanno prosciolti dalle contestazioni loro ascritte dalla Procura federale.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.77/CDN del 13 Maggio 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(148) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.A.(all’epoca dei fatti Calciatore della Società AC Perugia Calcio Srl), M.G.(Agente di Calciatori), Società AC PERUGIA CALCIO Srl - (nota n. 3143/187pf 13-14/AM/ma del 20.12.2013).

Massima: Il calciatore è sanzionato con 3 giornate di squalifica per la violazione  di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 3, e 21, comma 3, del Regolamento Figc sugli Agenti di Calciatori, perché, pur avendo conferito mandato esclusivo all'agente di calciatori in costanza di validità e di efficacia dello stesso conferiva un ulteriore mandato a favore di altro agente in palese violazione della esclusività del mandato stesso. A seguito del disconoscimento della firma da parte del calciatore sul mandato, la CDN sulla base dei documenti in atti ha appurato la veridicità della firma anche a fronte della perizia grafica depositata in Procura dallo stesso calciatore. La società presso la quale era tesserato il calciatore è oggettivamente responsabile ed è sanzionata con l’ammenda di euro 10.000,00.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.068/CDN del 09 Aprile 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(262) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.M. (Agente di calciatori) (nota n. 4836/353 pf12-13 GR/mg del 6.3.2014). 

Massima: L’Agente di Calciatori, è sanzionato con la sospensione della licenza per mesi 2 per la violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS, dell’art. 8, comma 15, del CGS in relazione all’art. 12, comma 1, del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti per aver disatteso l’obbligo di effettuare il pagamento dell’ammenda, entro il termine di 30 giorni, conseguente all’accoglimento del patteggiamento pubblicato sul C.U.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.067/CDN del 04 Aprile 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (270) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.T. (Agente Calciatori), V.A.(calciatore), Società FC FRANCAVILLA - (nota n. 4876/3168 pf 12-13/AM/ma del 7.3.2014).

Massima: L’agente è sanzionato con la sospensione della licenza per anni 1 per la violazione: a) di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, per aver indotto i genitori del calciatore ad effettuare un versamento in suo favore di € 3.800,00 con la promessa che il loro figliolo sarebbe stato inserito in un progetto sportivo in Germania, progetto rilevatosi inesistente; b) di cui all’art. 3 comma 1 per aver accettato di assistere un calciatore dilettante. Anche il calciatore è sanzionato con 1 giornata di squalifica per la violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS in relazione all’art. 3 del Regolamento Agenti perché, conscio del suo status di dilettante, si faceva assistere dall’Agente. La società con la quale era tesserato il calciatore a titolo di responsabilità oggettiva è sanzionata con l’ammenda di Euro 200,00

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.065/CDN  del 31 Marzo 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (252) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: U.S.(Agente di calciatori), E.T, K.M.V., M.C., M.D.(calciatori), P.S., L.L., C.A.. D.M.D.B., G.V., A.I., A.Z., A.G., I.T.(dirigenti), Società UC SAMPDORIA Spa, SS VIRTUS LANCIANO 1924 Srl, FC CROTONE Srl, GENOA CRICKET FC Spa, FBC UNIONE VENEZIA Srl e SS LAZIO Spa - (nota n. 4358/634pf12-13/SP/blp del 17.2.2014).

Massima: A seguito di patteggiamento l’agente è sanzionato con la sospensione della licenza per mesi 6 oltre all’ammenda di € 25.000,00 per violazione di cui all’art. 1 comma 1 del CGS in relazione all’art. 1 comma 3 e 19 comma 3 del Regolamento Agenti, poiché, essendo stata sospesa la licenza di agente per giorni 70, con decorrenza dal 18.07.2012 e sino al 26.09.2012, giusta provvedimento C.D.N. n. 5/CND, non ottemperava alla predetta decisione, continuando a prestare la propria opera di agente nelle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive dei giocatori; violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS e dell’art. 10, comma 1 del CGS, per aver concorso nella violazione dei calciatori e dei dirigenti che hanno partecipato alle trattative sopra analiticamente descritte. Anche i calciatori ed i legali rapp.ti delle società e le società stesse sono sanzionati per la violazione di cui all’art. 1 comma 1 del CGS e all’art. 10 comma 1 del CGS in relazione all’art. 21 comma 2 del Regolamento Agenti, per essersi avvalsi di un soggetto non autorizzato (poiché sospeso) nelle trattative sopra analiticamente indicate e, comunque, per aver omesso di effettuare i necessari controlli volti ad accertare che l’agente fosse fornito di regolare licenza, al momento del conferimento del relativo mandato, in quanto sospesa dalla Commissione disciplinare nazionale, pubblicata con C.U. n. 5/CDN del 19.07.2012, a far data dal 18.07.2012 e sino a tutto il 26.09.2912.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.063/CDN  del 26 Marzo 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (173) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI S.V. (Agente Calciatori) - (nota n. 3827/380 pf 13-14/SP/blp del 27.1.2014). (174) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI N.M. (Agente Calciatori) - (nota n. 3824/379 pf 13-14/SP/blp del 27.1.2014). (183) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI L.C.(Agente Calciatori) - (nota n. 3848/382 pf 13-14/SP/blp del 27.1.2014). (200) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI A.M. (Agente Calciatori) - (nota n. 3862/378 pf 13-14/SP/blp del 28.1.2014). (202) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI F.G. (Agente Calciatori) - (nota n. 3894/385 pf 13-14/SP/blp del 28.1.2014). (206) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI A.S.(Agente Calciatori) - (nota n. 3888/390 pf 13-14/SP/seg del 28.1.2014). (245) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI S.C.(Agente Calciatori) - (nota n. 3759/336 pf 13-14/SP/ac del 24.1.2014).

Massima: A seguito di patteggiamento l’agente è sanzionato con la sospensione della licenza per giorni 20 per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 19, comma 3, e 26, comma 1, del Regolamento Agenti per non avere provveduto, nei termini stabiliti dal Regolamento medesimo, al rinnovo della polizza assicurativa di responsabilità professionale ovvero per il al pagamento della quota associativa annuale di € 250,00 per l’anno 2013. La sospensione è di giorni 30 per chi non ha patteggiato.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.062/CDN  del 26 Marzo 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (211) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI F.M. (Agente Calciatori) - (nota n. 3915/359 pf 13-14/SP/blp del 29.1.2014). (220) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI B.L.P.B. (Agente Calciatori) - (nota n. 3946/365 pf 13-14/SP/ac del 30.1.2014). (224) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO D.V.P. (Agente Calciatori) - (nota n. 3937/366 pf 13-14/SP/ac del 30.1.2014).

Massima: A seguito di patteggiamento gli agenti sono sanzionati con la sospensione della licenza per giorni 45 per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 19,  comma 3, e 26, comma 1, del Regolamento Agenti, per non avere provveduto, nei termini stabiliti dal Regolamento medesimo, al rinnovo della polizza assicurativa di responsabilità professionale e al pagamento della quota associativa annuale di € 250,00 per l’anno 2013 e/o il mancato rinnovo della polizza assicurativa.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.061/CDN del 20 Marzo 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (172) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.D.B. (Agente Calciatori) - (nota n. 3756/333 pf 13-14/SP/ac del 24.1.2014).  (182) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.D.G. (Agente Calciatori) - (nota n. 3814/344 pf 13-14/SP/ac del 27.1.2014).   (190) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.M. (Agente Calciatori) - (nota n. 3864/361 pf 13-14/SP/blp del 28.1.2014).  (191) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.M. (Agente Calciatori) - (nota n. 3868/360 pf 13-14/SP/blp del 28.1.2014).   (193) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: B.F. (Agente Calciatori) - (nota n. 3858/346 pf 13-14/SP/blp del 28.1.2014).   (194) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.F. (Agente Calciatori) - (nota n. 3859/347 pf 13-14/SP/blp del 28.1.2014).   (195) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.L. (Agente Calciatori) - (nota n. 3860/348 pf 13-14/SP/blp del 28.1.2014).   (197) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.I. (Agente Calciatori) - (nota n. 3855/354 pf 13-14/SP/ac del 28.1.2014).   (198) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.L. (Agente Calciatori) - (nota n.3856/355 pf 13-14/SP/ac del 28.1.2014).   (207) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.F. (Agente Calciatori) - (nota n. 3897/350 pf 13-14/SP/ac del 28.1.2014).   (210) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.M. (Agente Calciatori) - (nota n. 3917/362 pf 13-14/SP/seg del 29.1.2014).   (211) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI:  F.M. (Agente Calciatori) - (nota n. 3915/359 pf 13-14/SP/blp del  29.1.2014).   (212) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.M.(Agente Calciatori) - (nota n. 3914/358 pf 13-14/SP/bl del 29.1.2014).   (213) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.L.(Agente Calciatori) - (nota n. 3912/357 pf 13-14/SP/blp del 29.1.2014).   (215) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.R. (Agente Calciatori) - (nota n. 3927/377 pf 13-14/SP/ac del 29.1.2014).   (216) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.B. (Agente Calciatori) - (nota n. 3925/376 pf 13-14/SP/ac del 29.1.2014).   (218) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.B. (Agente Calciatori) - (nota n. 3922/375 pf 13-14/SP/ac del 29.1.2014).   (219) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.G.(Agente Calciatori) - (nota n. 3918/351 pf 13-14/SP/ac del 29.1.2014). (220) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: B.L.P.B. (Agente Calciatori) - (nota n. 3946/365 pf 13-14/SP/ac del 30.1.2014).   (221) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.G.P. (Agente Calciatori) - (nota n. 3947/364 pf 13-14/SP/ac del 30.1.2014).   (223) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.V.(Agente Calciatori) - (nota n. 3933/370 pf 13-14/SP/ac del 30.1.2014).   (224) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: V.P. (Agente Calciatori) - (nota n. 3937/366 pf 13-14/SP/ac del 30.1.2014).   (225) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: T.S.(Agente Calciatori) - (nota n. 3935/368 pf 13-14/SP/ac del 30.1.2014).   (226) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R.S.(Agente Calciatori) - (nota n. 3934/369 pf 13-14/SP/ac del 28.1.2014).   (228) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.V.(Agente Calciatori) - (nota n. 3977/391 pf 13-14/SP/seg del 31.1.2014).   (243) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.B. (Agente Calciatori) - (nota n. 3757/334 pf 13-14/SP/ac del 24.1.2014).   (244) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.B.(Agente Calciatori) - (nota n. 3758/335 pf 13-14/SP/ac del 24.1.2014).   (246) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.C. (Agente Calciatori) - (nota n. 3760/337 pf 13-14/SP/ac del 24.1.2014).  (247) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.C.(Agente Calciatori) - (nota n. 3761/338 pf 13-14/SP/ac del 24.1.2014).

Massima: A seguito di patteggiamento gli agenti di calciatori sono sanzionati con la sospensione (tra giorni 20 e giorni 30) per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 19,  comma 3, e 26, comma 1, del Regolamento Agenti per non avere provveduto, nei termini  stabiliti dal Regolamento medesimo, al rinnovo della polizza assicurativa di responsabilità  professionale e per non avere  provveduto, nei termini stabiliti dal Regolamento medesimo, al pagamento della quota  associativa annuale di € 250,00 per l’anno 2013.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.060/CDN del 19 Marzo 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (229) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.A. (Agente di calciatori), L.G.(all’epoca dei fatti Presidente della Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl), P.C. (all’epoca dei fatti Presidente della Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl), M.B. (calciatore attualmente tesserato per la Società ASD Calcio Porto S. Elpidio), Società SSD RICCIONE CALCIO 1929 Srl  (nota n. 3967/42 pf13-14 AM/ma del 30.1.2014).

Massima: A seguito di patteggiamento l’agente di calciatori, è sanzionato con la sospensione della licenza per mesi 5 e giorni 10, oltre all’ammenda di € 3.350,00 per r: a) della violazione dell’art. 1, comma 1 CGS in relazione agli artt. 1 e 3 Reg. Agenti per avere attivamente assistito il calciatore dilettante nelle trattative per l’ingaggio di quest’ultimo con la Società – omissis - prima e con la Società – omissis - poi, per non avere agito in conformità alle norme FIFA, alle norme federali FIGC ed allo stesso Regolamento agenti, e per aver operato, in tale contesto, in spregio ai canoni di trasparenza e secondo i principi e nel rispetto del regolamento agenti; b) della violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 19 commi 3, 5, 6 e 7 del Reg. Agenti per non avere rispettato le norme deontologiche del codice di condotta professionale, per non avere improntato la sua condotta ai principi di lealtà, correttezza e probità di cui al CGS e per avere concluso accordi in violazione delle norme avendo attivamente partecipato alle trattative intercorse tra il calciatore dilettante e la di lui famiglia, con la Società – omissis - e con i Sigg.ri – omissis - e – omissis -, nelle loro rispettive vesti di Presidenti della Società – omissis -, per avere, come emerge dagli atti indagine, compilato gli accordi economici che avrebbero vincolato il calciatore alla Società – omissis - ed alla Società – omissis - e per aver richiesto ed ottenuto il pagamento di somme non dovute da parte dei familiari del calciatore da versare ai predetti dirigenti e per aver personalmente consegnato al Presidente – omissis - la somma di € 1.200,00 in contanti, nonché due assegni di € 3.500,00 cadauno, che lui stesso aveva chiesto e ottenuto dai familiari del giovane  calciatore, e per avere, quindi, dietro un rilevante esborso di denaro da parte della famiglia del calciatore, ottenuto il tesseramento nel settembre 2012 per la Società – omissis -. Per aver poi ottenuto da parte della Sig.ra – omissis -, madre del calciatore, il versamento di € 600,00, in data 20 settembre 2012 quale acconto sulla fattura dell’importo di € 4.804,86 emessa in data 18/07/2013; c) della violazione dell’art. 4 Reg. Agenti per avere operato anche per il tramite della ditta “FIFA Players Agent” pur non avendo mai depositato l’atto costitutivo della Società predetta presso la Commissione Agenti con il cui logo e partita IVA ha fatturato al calciatore – omissis - l’importo di € 4.804,86. Anche tutti gli altri deferiti sono sanzionati.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.056/CDN del 27 Febbraio 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(192) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.D.S.  (nota n. 3857/345 pf 13-14/SP/ac del 27.1.2014).

Massima: L’agente è sanzionato con la censura per la contestata violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 19, comma 3, e 26, comma 1, del Regolamento Agenti per non avere provveduto, nei termini stabiliti dal Regolamento medesimo, al pagamento della quota associativa annuale di € 250,00 per l’anno 2013 ed al rinnovo della polizza assicurativa di responsabilità professionale, in quanto l’agente essendosi cancellato dall’albo Agenti non riveste più la qualifica di Agente di calciatori e pertanto non può irrogarsi la sanzione richiesta dal rappresentante della Procura federale.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.056/CDN  del 27 Febbraio 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(179) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: T.C. - (nota n. 3811/341 pf 13-14/SP/ac del 27.1.2014).

Massima: A seguito di patteggiamento l’agente è sanzionato con la sospensione della licenza per giorni 30 per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 19, comma 3, e 26, comma 1, del Regolamento Agenti per non avere provveduto, nei termini stabiliti dal Regolamento medesimo, al pagamento della quota associativa annuale di € 250,00 ed al rinnovo della polizza assicurativa di responsabilità professionale.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.056/CDN  del 27 Febbraio 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(227) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.C. - (nota n. 3976/383 pf 13-14/SP/seg del 31.1.2014).

Massima: A seguito di patteggiamento l’agente è sanzionato con la sospensione della licenza per giorni 20 per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 19, comma 3, e 26, comma 1, del Regolamento Agenti per non avere provveduto, nei termini stabiliti dal Regolamento medesimo, al rinnovo della polizza assicurativa di responsabilità professionale.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.056/CDN del 27 Febbraio 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(176) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.M. - (nota n. 3820/387 pf 13-14/SP/ac del 27.1.2014).

Massima: A seguito di patteggiamento l’agente è sanzionato con la sospensione della licenza per giorni 20 per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 19, comma 3, e 26, comma 1, del Regolamento Agenti per non avere provveduto, nei termini stabiliti dal Regolamento medesimo, al rinnovo della polizza assicurativa di responsabilità professionale.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.056/CDN del 27 Febbraio 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (177) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R.C. - (nota n. 3809/339bis pf 13-14/SP/ac del 27.1.2014). (178) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.C. - (nota n. 3810/340 pf 13-14/SP/ac del 27.1.2014). (180) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.D. - (nota n. 3812/342 pf 13-14/SP/ac del 27.1.2014). (181) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.D. - (nota n. 3813/343 pf 13-14/SP/ac del 27.1.2014). (184) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.G. - (nota n. 3850/352 pf 13-14/SP/ac del 27.1.2014). (185) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R.G. - (nota n. 3851/353 pf 13-14/SP/ac del 27.1.2014). (196) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.F. - (nota n. 3861/349 pf 13-14/SP/ac del 28.1.2014). (204) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.R. - (nota n. 3886/389 pf 13-14/SP/ac del 28.1.2014). (209) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.N. - (nota n. 3919/363 pf 13-14/SP/ac del 29.1.2014). (214) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.L. - (nota n. 3911/356 pf 13-14/SP/ac del 29.1.2014). (217) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.N.A.- (nota n. 3921/374 pf 13-14/SP/ac del 29.1.2014). (222) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.R.- (nota n. 3936/367 pf 13-14/SP/ac del 30.1.2014).

Massima: Comporta la sospensione della licenza di agente la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 19, comma 3, e 26, comma 1, del Regolamento Agenti per non avere provveduto, nei termini stabiliti dal Regolamento medesimo, al pagamento della quota associativa annuale di € 250,00; per non avere provveduto, nei termini stabiliti dal Regolamento medesimo, al rinnovo della polizza assicurativa di responsabilità professionale.

 

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.038/CDN del 3 Dicembre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(83) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: G.A. (Agente di calciatori) - (nota n. 1455/989 pf12-13 SP/blp del 3.10.2013).

Massima: L’agente viene prosciolto dalla contestata la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione con l'art. 17, comma 6, del Regolamento agenti vigente per aver pattuito, nel mandato conferito dal calciatore, un compenso per l'attività professionale svolta pari ad una somma determinata nella misura percentuale del 5% della retribuzione lorda del proprio assistito, percependo, in violazione della normativa vigente, dal calciatore il pagamento dell'importo di € 1.500,00 a titolo di compenso per l'attività svolta in occasione del contratto stipulato dal proprio assistito con la Società, benché fosse prevista nel contratto di prestazione sportiva una retribuzione per il calciatore ai minimi federali della categoria di appartenenza, come dettagliatamente esposto nella parte motiva. Non sussiste violazione poiché risulta che il contratto stipulato tra il calciatore e la società con l’intermediazione dell’agente riguarda più anni, e prevede un compenso progressivamente crescente rispetto al minimo federale e l’importo di € 1.500,00 corrisposto si riferisce al contratto da valutare nel suo complesso e non esclusivamente per il primo degli anni contrattuali.

 

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n.202/CGF del 12 Marzo  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 107/CGF del 27 Novembre  2013 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n.  65 del 5.2.2013

Impugnazione – istanza: 5) RICORSO SIG. C.R. (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LE SANZIONI: - SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 2;  - AMMENDA DI € 20.000,00,  INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER  VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 14, COMMA  2; NONCHÉ ART. 10, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO AGENTI F.I.G.C.  PUBBLICATO SUL COM. UFF. F.I.G.C. DEL 04.01.07 N. 50 - NOTA N. 3055/576 PF10- 11/SP/GB DEL 22.11.2012 –6) RICORSO CALC. C.D.AVVERSO LA SANZIONE DELL’ AMMENDA DI € 6.000,00, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 13,  COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI F.I.G.C. PUBBLICATO SUL COM. UFF.  F.I.G.C. DEL 04.01.07 N. 50 - NOTA N. 3055/576 PF10-11/SP/GB DEL 22.11.2012 7) RICORSO CALC. L.R.AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 6.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 13, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO AGENTI PUBBLICATO  SUL C.U. DEL 4.1.2007 N. 50 (NOTA N. 3055/576 PF10-11/SP/GB DEL 22.11.2012)

Massima: La Corte annulla la decisione con la quale la CDN ha sanzionato l’agente di calciatori per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art.  14, comma 2, del Regolamento Agenti F.I.G.C. pubblicato sul Com. Uff. F.I.G.C. del 22 novembre 2011 n. 81 per aver assistito il calciatore senza uno specifico incarico, nonché in relazione all’art. 10, comma 1 del Regolamento Agenti F.I.G.C. pubblicato sul Com. Uff. F.I.G.C.  del 4 aprile 2007 n. 50 per aver assistito i calciatori in assenza di un mandato  redatto e depositato con le modalità previste dal predetto Regolamento Agenti perché il contenuto delle dichiarazioni  rese dai testi e dai deferiti dinanzi alla Procura Federale non è idoneo a sorreggere adeguatamente  gli addebiti disciplinari fondati sulla sussistenza di un rapporto di natura professionale, i cui  contorni sono quindi rimasti alquanto evanescenti.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n.202/CGF del 12 Marzo  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 107/CGF del 27 Novembre  2013 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della  Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 65 del 5.2.2013

Impugnazione – istanza: 4) RICORSO SIG. M.G. (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO  LE SANZIONI:  - SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 2;  - AMMENDA DI € 20.000,00,  INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER  VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA  1 E 4; DELL’ART. 12, COMMA 1 E 2, NONCHÉ ART. 15, COMMA 2 E 3, DEL  REGOLAMENTO AGENTI F.I.G.C. PUBBLICATO SUL COM. UFF. F.I.G.C. DEL  04.01.07 N. 50 - NOTA N. 3055/576 PF10-11/SP/GB DEL 22.11.2012 –

Massima: La Corte riduce all’agente di calciatori la sanzione della sospensione nei limiti temporali del presofferto e l’ammenda di € 7.000,00, sanzionato per la violazione dell’art. 1, comma 1,   C.G.S. in relazione all’art. 10, commi 1 e 4, dell’art. 12, comma 1 e 2, nonché dell’art. 15, commi 2  e 3 del Regolamento Agenti F.I.G.C. pubblicato sul Com. Uff. F.I.G.C. del 4 aprile 2007 n. 50 per aver assistito il calciatore in  assenza di formale mandato, di non aver controllato che il proprio nome risultasse dal contratto  concluso dal calciatore con la Società e, in relazione alla sottoscrizione del  contratto del dicembre 2008 tra le stesse parti, di aver ricevuto incarico e percepito compensi dalla  società, nonché di aver assistito i calciatori Davide in assenza  di una mandato redatto e depositato secondo le modalità previste dal sopra indicato Regolamento  agenti. 

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 207/CGF del 17 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 332/CGF del 18 Giugno 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37/CDN del 27.11.2013

Impugnazione – istanza: 5) RICORSO DEL SIG. M.G., AGENTE DI CALCIATORI ISCRITTO NELL’ELENCO DELLA F.I.G.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 19, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO AGENTI DEI CALCIATORI VIGENTE, NONCHÉ ALL’ART. 93, COMMA 1 DELLE N.O.I.F. – NOTA N. 1353/1311 PF11-12SP/BLP DEL 30.9.2013 –

Impugnazione – istanza:  6) RICORSO DEL BOLOGNA F.C. 1909 S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 20.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE; - AMMENDA DI € 20.000,00 AL SIG. P.S., RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETÀ BOLOGNA F.C., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 20, COMMA 2 E 9, ED IN RELAZIONE ALL’ART. 22, COMMA 4, REGOLAMENTO ELENCO AGENTI DEI CALCIATORI, NONCHÉ DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 93, COMMA 1, DELLE N.O.I.F. - NOTA N. 1353/1311 PF1112SP/BLP DEL 30.9.2013 –

Impugnazione – istanza:  7) RICORSO DEL SIG. P.M., ALL’EPOCA DEI FATTI, DIRETTORE SPORTIVO CON POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ NOVARA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER MESI 3; - AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, E DELL’ART. 10, COMMA 1, C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE CON L’ART. 20, COMMI 2 E 9, DEL REGOLAMENTO AGENTI ATTUALMENTE IN VIGORE; CON L’ART. 22, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO AGENTI ATTUALMENTE IN VIGORE, NONCHÉ CON L’ART. 93, COMMA 1, DELLE N.O.I.F. - NOTA N. 1353/1311 PF11-12SP/BLP DEL 30.9.2013 –)

Impugnazione – istanza: 8) RICORSO DEL SIG. C.B. (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 1 REAC IN VIGORE DAL 1.2.2007 AL 7.4.2010 - NOTA N. 1353/1311PF 11-12/SP/BLP DEL 30.9.2013

Impugnazione – istanza: 9) RICORSO DEL SIG. C.A. (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 1 REAC IN VIGORE DAL 1.2.2007 AL 7.4.2010 - NOTA N. 1353/1311PF 11-12/SP/BLP DEL 30.9.2013

Massima: In merito alla violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione con l’art. 22, comma 4 del Regolamento Agenti attualmente in vigore, nonché dell’art. 93, comma 1, N.O.I.F., per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente ….. fosse indicato nel contratto stipulato dal calciatore…. con la predetta società in data ….., pur condividendo sul punto la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, secondo la quale l’obbligo d’inserimento del nominativo dell’agente nei contratti, previsto dalle norme poco sopra citate, non sarebbe in contrasto con la modulistica di settore, ben potendo le parti effettuare una mera aggiunta del nominativo dell’agente senza con ciò inficiare e/o viziare l’accordo, ritiene di non poter escludere che la mancanza materiale nei moduli prestampati, non aggiornati alla  normativa medio tempore entrata in vigore, dello spazio per l’indicazione imposta dalle norme predette possa aver concorso al comportamento omissivo del reclamante. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor …. riduce la sanzione dell’ammenda a € 7.000,00. Conferma nel resto.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 054/CGF del 26 Settembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 167/CGF del 13 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della  Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 15/CDN del 16.9.2013

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO CALC. B.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA  SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE  5 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE  DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. - NOTA N. 8689/839 PF 12-13/AM/MA DEL 26.6.2013  4. RICORSO SIG. L.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA  INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO  DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S.  - NOTA N. 8689/839 PF 12-13/AM/MA DEL 26.6.2013 5. RICORSO BENEVENTO CALCIO S.P.A.AVVERSO LA SANZIONE DELLA  AMMENDA DI € 8.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO  DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI  DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S. PER LE VIOLAZIONI DELL’ART. 1, COMMA 1,  C.G.S. ADDEBITATE AI PROPRI TESSERATI B.C. E L.A. - NOTA N. 8689/839 PF 12-13/AM/MA DEL 26.6.2013

Massima: La Corte annulla la decisione con la quale la CDN aveva sanzionato il direttore sportivo della società per aver indotto il calciatore a cambiare agente, in quanto in mancanza di univoche prove in ordine alla sussistenza del fatto obiettivo della ipotizzata ingerenza del direttore sportivo nelle scelte compiute dal calciatore, viene meno l’illecito contestatogli.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.037/CDN del 27 Novembre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(80) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: D.A.A., L.D., P.L., D.A.A., C.B., C.A., M.G., C.J.N., R.M., M.R., P.M., C.U., D.L.A., L.P., S.P., P.S. e le Società US LECCE Spa, SSC CALCIO NAPOLI Spa, NOVARA CALCIO Spa, FC TORINO Spa, FC PARMA Spa e FC BOLOGNA 1909 Spa – (nota n. 1353/1311 pf11-12 SP/blp del 30.9.2013).

Massima: Il Legale rapp.te viola dell’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 22, comma 4, RAEC, nonché dell’art. 93, comma 1, NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente, della cui opera professionale la Società si era avvalsa, fosse indicato nel contratto stipulato con il calciatore. La lettura dell’art. 93 NOIF, pur imponendo la conformità del contratto individuale a quelli “tipo” e l’utilizzo di un modulo specifico, non impedisce la mera aggiunta del nominativo dell’agente né prevede che la stessa vizi l’accordo. Tra l’altro, un tale inserimento non importa una deviazione sostanziale dai modelli tipo o una modifica dei diritti delle parti, assolvendo a quelle esigenze di trasparenza imposte dalla normativa.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.036/CDN  del 21 Novembre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(80) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: D.AA., L.D., P. L. , D. A.A., C.B., C.A., M.G., C.J.N.,  R.M., M.R., P.M., C.U., D.L.A., L.P., S.P., P.S. e le Società US LECCE Spa, SSC CALCIO NAPOLI Spa, NOVARA CALCIO Spa, FC  TORINO Spa, FC PARMA Spa e FC BOLOGNA 1909 Spa – (nota n. 1353/1311 pf11-12  SP/blp del 30.9.2013).

Massima: A seguito di patteggiamento, calciatori, agenti di calciatori, legali rapp.ti e società sono sanzionati per la violazione del Regolamento Agenti di calciatori: avvalersi dell’opera di assistenza e  intermediazione di soggetto privo di regolare licenza, in   occasione della stipula del contratto con la Società, agire in conflitto d’interessi etc…

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n.286/CGF del 4 Giugno  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 074/CGF del 29 Ottobre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 87/CDN del 10.5.2013

Impugnazione – istanza: 2) RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: 1) MESI 2 DI INIBIZIONE AL SIG. M.C.PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMI 1, 4 E 11, REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE FINO AL 31.1.2007 2) AMMENDA DI € 15.000,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PRESIDENTE SIG. M.C., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3649 /1403PF09-10/SP/BLP DELL’11.12.2012

Massima: La Corte annulla la decisione e rinvia gli atti alla Commissione Disciplinare Nazionale per l’esame del merito per la mancata concessione del differimento della riunione dinanzi alla C.D.N. richiesto con istanze in date 2-4 maggio 2013 e motivate con riguardo alla medesima causa di impedimento – la misura di restrizione della libertà personale in carcere emessa a carico del dott.- omissis -, persona fisica deferita e legale rappresentante della Società deferita. Quanto alla motivazione del diniego di rinvio addotta dalla C.D.N. nella decisione impugnata, basti osservare come essa, in disparte ogni valutazione di fondatezza, avrebbe dovuto in astratto condurre il primo Giudice a rigettare anche la prima istanza di rinvio, atteso che in occasione della relativa presentazione non risulta fosse stata allegata la documentazione il cui mancato corredo ha erroneamente indotto la C.D.N. a rigettare (soltanto) la seconda istanza di rinvio ed a decidere nel merito la questione, così precludendo l’esercizio pieno del diritto di difesa spettante alla Società reclamante che, pur nell’ambito di un procedimento disciplinare quale è quello in questione, deve essere garantito con riferimento ai diritti previsti dall’art. 23 e dall’art. 34, comma 6, C.G.S..

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 254/CGF del 22 Aprile  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 047/CGF del 19 Settembre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 52 dell’11.12.2012

Impugnazione – istanza: RICORSO SIG. S.C. (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 12 DEL REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI, IN RELAZIONE ALL’ART. 15, COMMI 1, 2, 3, 4 E 10 DEL MEDESIMO REGOLAMENTO (NOTA N. 2486/1034PF08-09/SP/BLP DEL 30.10.2012) - 

Massima: La Corte in riforma della delibera impugnata, infligge la sanzione pecuniaria di € 20.000,00 all’agente di calciatori perché più congrua in relazione ai fatti ed alle violazioni dedotte in giudizio, al numero dei mandati eseguiti in sostanziale posizione di conflitto di interessi, alla sistematicità delle condotte di siffatta natura poste in essere, alla la gravità delle condotte medesime ed all’ampio arco temporale nel quale le stesse sono state realizzate. L’agente è stato sanzionato per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 12 del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, in relazione all’art. 15, commi 1, 2, 3, 4 e 10 del medesimo articolo, per essersi trovato – rispettivamente nella qualità di socio della – omissis - Sas, della – omissis - e della – omissis - Srl in liquidazione (di cui è socia la I– omissis -Sas) – in una posizione di conflitto di interessi nell’espletamento dei rispettivi mandati assunti perché finalizzati al medesimo trasferimento del diritto a prestazioni. Praticamente attraverso i vari soci accomandatari venivano assunti incarichi bilaterali sia per le società che per i calciatori

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 254/CGF del 22 Aprile  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 047/CGF del 19 Settembre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 79/CDN del 3.4.2013

Impugnazione – istanza: 6) RICORSO A.S. AVELLINO 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 22, COMMI 2 E 4, REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI - NOTA N. 4867/703 PF11.12 SP/AM/MA DEL 14.2.2013 7) RICORSO SIG. I.A.AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 22, COMMA 2, REGOLAMENTO AGENTE DI CALCIATORI - NOTA N. 4867/703 PF11.12 SP/AM/MA DEL 14.2.2013 8) RICORSO CALC. R.M. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 2 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 21, COMMI 3, 5 E 6 REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE ALL’EPOCA DEI FATTI - NOTA N. 4867/703 PF11.12 SP/AM/MA DEL 14.2.2013

Massima: La Corte annulla le sanzioni inflitte. Il calciatore era stato sanzionato per la violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 21, comma 3, 5 e 6 REAC in vigore all’epoca dei fatti: a) per non aver osservato il generale principio di buona fede nel rapporto con il proprio agente, avendo fornito a quest’ultimo direttive non corrette per l’adempimento dell’incarico, avendo indotto il suo Agente a condurre trattative con la società, trattative che si sono sviluppate con la fissazione di vari incontri con i responsabili della società ed il calciatore, incontri ai quali il calciatore non si è mai presentato; b) per avere concluso un contratto di prestazione sportiva con la società senza l’assistenza dell’Agente regolarmente nominato; c) per avere concluso un contratto di prestazione sportiva con la società senza l’assistenza dell’Agente regolarmente nominato; d) per non aver provveduto a corrispondere all’Agente il compenso nella misura e con le modalità contrattualmente stabilite. Il legale rapp.te della società era stato sanzionato  per la violazione dell’art. 1, comma 1 in relazione all’art. 22, co. 2, REAC, per non essersi accertato dell’esistenza dell’incarico, ex art. 16 del detto regolamento, in favore del Sig. – omissis - e per non aver trattato unicamente con quest’ultimo la conclusione del contratto di prestazione sportive del calciatore. Per quanto attiene al caso in esame, come detto, si tratta di stabilire la naturale scadenza del contratto di mandato inter-partes. A giudizio di questa Corte, la naturale scadenza del contratto di mandato sottoscritto dalle parti in data 5.9.2010, è il 1.1.2012. Infatti, il punto 4. del contratto di mandato n. …, sottoscritto dal Sig. …. e dal Sig. …., in data 5.9.2010, così recita: “Durata. Il mandato ha validità fino al 2012” . . E’ di tutta evidenza che l’interpretazione letterale di tale clausola contrattuale porta a fissare nella data del 1.1.2012 la naturale scadenza del contratto di mandato in parola, in quanto “fino al 2012” non può che interpretarsi, fino all’inizio dell’anno 2012 e quindi, come già detto, fino al 1.1.2012. Non vi possano essere altre interpretazioni di sorta. A supporto di tale interpretazione letterale vi è anche la lettera scritta dal Sig. ……all’agente, in data 10.1.2012, con la quale il calciatore evidenzia la già avvenuta scadenza contrattuale invitando l’agente a interrompere ogni attività al riguardo….Il giovane calciatore, ragazzo di appena venti anni, si è limitato a sottoscrivere il mandato non essendo in grado di valutarne pienamente la portata ma soprattutto si è fidato della buona fede dell’agente nel quale aveva riposto piena fiducia dal momento che l’aveva scelto. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso proposto dal calciatore va accolto avendo il medesimo concluso il contratto di prestazione sportiva con la società e quindi dopo la scadenza del contratto che lo legava all’agente e pertanto non in violazione delle norme a lui contestate

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 254/CGF del 22 Aprile  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 047/CGF del 19 Settembre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 78/CDN del 21.3.2013

Impugnazione – istanza: 3) RICORSO SIG. E.Z. (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 7.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 1, COMMA 3 E 19, COMMA 3 REGOLAMENTO AGENTI - NOTA N. 4823/478PF12-13/SP/BLP DEL 12.2.2013 4) RICORSO CALC. D.F. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 7.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 5, COMMA 1, 12, COMMA 1 E 21 COMMI 1 E 2 REGOLAMENTO AGENTI - NOTA N. 4823/478PF12-13/SP/BLP DEL 13.2.2013 5) RICORSO GENOA C.F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 7.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4 COMMA 2, DEL C.G.S. - NOTA N. 4823/478PF12-13/SP/BLP DEL 13.2.2013

Massima: La Corte riduce ad Euro 5.000,00 l’ammenda inflitta all’agente di calciatori per aver ricevuto e depositato il mandato rilasciato dal calciatore in data ricadente nel periodo in cui l'agente risultava sospeso dall'attività per effetto di decisione assunta dalla C.D.N. La sanzione pecuniaria inflitta al calciatore viene commutata in quella della deplorazione. Viene annullata la sanzione dell’ammenda alla società perché il tesseramento del calciatore è successivo ai fatti contestati.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 254/CGF del 22 Aprile  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 047/CGF del 19 Settembre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 78/CDN del 21.3.2013

Impugnazione – istanza: 1) RICORSO SIG. E.Z. (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 7.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 1, COMMA 3 E 19, COMMA 3 REGOLAMENTO AGENTI - NOTA N. 4798/477PF12-13/SP/BLP DEL 12.2.2013 2) RICORSO CALC. B.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 5, COMMA 1, 12, COMMA 1 E 21 COMMI 1 E 2 REGOLAMENTO AGENTI - NOTA N. 4798/477PF12-13/SP/BLP DEL 12.2.2013 

Massima: La Corte riduce ad Euro 5.000,00 l’ammenda inflitta all’agente di calciatori per aver ricevuto e depositato il mandato rilasciato dal calciatore in data ricadente nel periodo in cui l'agente risultava sospeso dall'attività per effetto di decisione assunta dalla C.D.N. La sanzione pecuniaria inflitta al calciatore viene commutata in quella della deplorazione.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.015/CDN  del 16 Settembre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (481) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.B. (Calciatore della Società Benevento Calcio Spa), A.L.S.(Direttore Sportivo della Società Benevento Calcio Spa), Società BENEVENTO CALCIO Spa - (nota n. 8689/839 pf 12-13/AM/ma del 26.6.2013).

Massima: Il direttore sportivo è sanzionato con la squalifica di mesi 4 per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS per avere indotto il calciatore a revocare il mandato all’agente dei calciatori al fine di ottenere vantaggi economici e professionali. La società è oggettivamente responsabile ed è sanzionata con l’ammenda di euro 8.000,00. Le circostanze sono dimostrate, oltre che dal dettagliato esposto del denunciante, dalle testimonianze rese dall’agente Sig. – omissis - il quale, presente all’incontro, avvenuto nello studio del – omissis -i, fra il calciatore e il – omissis - stesso, conferma con certezza le parole del – omissis -, e cioè che lo stesso sarebbe stato indotto dal – omissis - a cambiare agente al fine di ottenere vantaggi economici e professionali (e non, come poi invece dichiarato dallo stesso – omissis -, per la mancata sua cessione ad una Società di categoria superiore). Non pare nutrire importanza alcuna il fatto, lamentato dalle difese, che lo – omissis - sarebbe un collaboratore del denunciante posto che, in quanto soggetto tesserato, in caso di dichiarazioni non veritiere, rischierebbe di essere fatto oggetto anch’egli di deferimento.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 235/CGF del 04 Aprile 2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 037/CGF del 09 Settembre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera  della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 30.11.2012

Impugnazione – istanza: 1) RICORSO S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI €  10.000,00 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA  1, C.G.S. PER L’OPERATO ASCRITTO AL SUO DIRIGENTE, P.P.M.,  SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE  DELL’ART 1, COMMA 1, CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 12 PREVIGENTE  REGOLAMENTO AGENTI, ANCHE CON RIFERIMENTO ALL’ART. 15, COMMA 1, E  16 REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE DAL 1° FEBBRAIO 2007 - (NOTA N. 9090/1034  PF 08-09 SP/BLP DEL 18.6.2012) 2) RICORSO SIG. B.L.AVVERSO LA SANZIONE DELLA  INIBIZIONE PER MESI 1 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE  FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE  ALL’ART. 12 DEL PREVIGENTE REGOLAMENTO AGENTI, ANCHE CON  RIFERIMENTO ALLE NORME DI CUI ALL’ART. 15, COMMA 1, E ALL’ART. 16 DEL  REGOLAMENTO AGENTI, VIGENTE SINO AL 1° FEBBRAIO 2007 (NOTA N. 9090/1034  PF 08-09 SP/BLP DEL 18.6.2012) 3) RICORSO U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. C.L.;  - DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI  RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER LA  CONDOTTA POSTA IN ESSERE DAL PROPRIO DIRIGENTE, CON POTERI DI  RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ,  INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER  VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART.12  DEL PREVIGENTE REGOLAMENTO AGENTI, ANCHE CON RIFERIMENTO ALLE  NORME DI CUI ALL’ART. 15, COMMA 1, E ALL’ART. 16 DEL REGOLAMENTO  AGENTI VIGENTE DAL 1° FEBBRAIO 2007 (NOTA N. 9090/1034 PF 08-09 SP/BLP DEL  18.6.2012) 4) RICORSO SIG. F.R. (AGENTE CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 6 E AMMENDA DI €  50.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE  PER VIOLAZIONE ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 12, 15,  COMMI 1, 2, 3, 4, E 10, REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE  ALL’EPOCA DEI FATTI (NOTA N. 9090/1034 PF08-09/SP/BLP DEL 18.6.2012) 5) RICORSO SIG. A.F.(AGENTE CALCIATORI) AVVERSO LA  SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 1 E AMMENDA DI €  15.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE  PER VIOLAZIONE ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 12, 15,  COMMA 1, PRIMA PARTE REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI 6) RICORSO U.S. CITTA’ DI PALERMO AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. F.R.;  - DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI  RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER LA  CONDOTTA POSTA IN ESSERE DAL PROPRIO DIRIGENTE, CON POTERI DI  RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ,  INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER  VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE CON GLI ARTT.  12, 15 COMMA 1, E 16 DEL REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE DAL 1° FEBBRAIO  2007 (NOTA N. 9090/1034 PF 08-09 SP/BLP DEL 18.6.2012) 7) RICORSO SIG. S.D.(AGENTE CALCIATORI) AVVERSO LA  SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 2 E DELL’AMMENDA  DI € 10.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE  FEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI  ARTT. 12, 15, COMMI 1,2, 3,4, E 10 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI  VIGENTE (NOTA N. 9090/1034 PF08-09SP/BLP DEL 18.06.2012) 8) RICORSO SIG.RA C.N.(AGENTE CALCIATORI) AVVERSO LA  SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 2 E DELL’AMMENDA  DI € 10.000,00 INFLITTALE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI  ARTT. 12, 15, COMMI 1,2, 3,4, E 10 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI  VIGENTE (NOTA N. 9090/1034 PF08-09SP/BLP DEL 18.06.2012) 9) RICORSO SIG. R.A.(AGENTE CALCIATORI) AVVERSO LA  SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 2 E DELL’AMMENDA  DI € 30.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE  FEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI  ARTT. 12, 15, COMMA 1, REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE  ALL’EPOCA DEI FATTI (NOTA N. 9090/1034 PF08-09SP/BLP DEL 18.06.2012) - 

Massima: Non si possono trarre elementi di colpevolezza della – omissis -, unicamente della circostanza che il sig. - omissis - abbia posto in essere un patteggiamento, non costituendo ciò un riconoscimento di colpevolezza.   La pronuncia impugnata appare al riguardo totalmente priva di motivazione e comunque, inidonea a giustificare una pronuncia di condanna, ove non si dia conto di colpa o dolo, non potendosi la stessa necessariamente ricondurre al teorema "non poteva non ignorare".   Nel momento in cui è stato conferito il mandato all’Agente - omissis -, lo stesso aveva da tempo dismesso il mandato di rappresentanza nei confronti del calciatore - omissis -, per cui, si ritiene l’insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi. Il caso di specie: In fatto, è esistito rapporto di mandato che il calciatore - omissis - ha conferito all’Agente - omissis - fino al giorno 1.6.2009, data in cui il rapporto si è estinto per mutuo consenso, con conseguente deposito del relativo atto il giorno 12.6.2009. In data 25.6.2009 il sig. - omissis -, per conto della S.S.C. - omissis - ha conferito mandato all’Agente - omissis -, finalizzato a conseguire il tesseramento del calciatore- omissis -. La Procura ha interpretato la risoluzione del rapporto Agente/Calciatore come un atto elusivo per poter il primo continuare a trattare gli interessi del calciatore ricevendo mandato della S.S.C.  - omissis -, con il quale lo stesso sarebbe poi stato tesserato.   Il sig. - omissis -, che all’epoca dei fatti ebbe a conferire mandato all’Agente - omissis -, ha definito la sua posizione con il patteggiamento ex art. 23 C.G.S. e la responsabilità della - omissis - è stata ritenuta una conseguenza diretta del detto patteggiamento.  

Massima: La Corte annulla la decisione con la quale il presidente della società è stato sanzionato per la violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S.  in relazione all’art. 12 del previgente regolamento Agenti, anche con riferimento alle norme di cui  all’art. 15 comma 1 dell’art. 16 del regolamento Agenti vigente sino al 1.2.2007, non sussistendo un conflitto d’interessi per aver conferito incarico all’agente il 4.6.2008 all’agente, finalizzato a conseguire il  tesseramento del calciatore, mentre in data 1.1.2008, successivamente depositato il 29.8.2008, venne sottoscritto rapporto di mandato tra il calciatore e l’Agente. Ritiene la Corte che con valutazione ex post, avendo l’agente ricevuto mandato sia dalla società che dal calciatore, si sia venuta a creare una situazione di conflitto di interessi, ma detta situazione di conflitto è venuta ad esistenza con l’instaurazione del rapporto agente/calciatore, quando già era in essere un rapporto società/agente.   Non può però dubitarsi che il rapporto agente/calciatore sia postumo al rapporto società/agente, mentre, quando quest’ultimo è stato posto in essere, non sussisteva alcun rapporto di conflitto d’interessi.   Ove mai detto conflitto dovesse avere rilevanza, lo stesso sussisterebbe in capo ai soggetti del secondo rapporto (agente/calciatore) proprio per la preesistenza del primo (società/agente), non potendo, in difetto di prova del dolo o della colpa, essere il presidente deferito per non aver previsto che in seguito, sarebbe stato posto in essere dallo stesso agente e dal calciatore un secondo rapporto confliggente con il primo.

Massima: Nella fattispecie si ravvisa il conflitto di interessi in un contesto in cui appare evidente il tentativo di dissimularlo. Ed invero, la risoluzione del rapporto consensuale fra l’agente ed il Calciatore era intervenuta il giorno precedente a quello in cui la società ha conferito mandato allo stesso agente, finalizzato al trasferimento del calciatore medesimo. Non appare assolutamente credibile che le tre circostanze, risoluzione del rapporto calciatore/agente, conferimento dell’incarico società/agente e l’acquisizione della prestazione sportiva del calciatore in favore della società tramite l’attività dell’agente, possano essere scollegate tra loro e ciò nonostante, il tutto si sia realizzato nello spazio temporale di un giorno in virtù di una mera casualità.  

Massima: Non è in conflitto d’interessi l’agente che ha ricevuto incarico dalla società per il tesseramento del calciatore e successivamente al tesseramento ha ricevuto incarico di assistenza da parte del calciatore. Il caso di specie: Il primo mandato è stato conferito il 7.10.05 con durata biennale ed il secondo mandato è stato conferito il 26.12.05, anch’esso con durata biennale. Soffermandosi sul primo mandato e pur ritenendo per pacifico che lo stesso per la finalità del conferimento aveva durata biennale, non può negarsi che abbia esaurito i suoi effetti quando il calciatore è stato tesserato, non potendo il contratto di mandato, avere ultrattività rispetto al fine già raggiunto.   Consegue da ciò che quando è stato il calciatore a conferire mandato all’agente, quest’ultimo  non poteva trovarsi in conflitto di interessi, perché il rapporto società/agente sussisteva solo  formalmente ma non poteva più produrre ulteriori effetti, atteso che li aveva già tutti esauriti con il  conseguimento del tesseramento del calciatore per la Fiorentina, avvenuto all’inizio della stagione  2005/2006.

Massima: La società non risponde del conflitto d’interessi per aver il calciatore successivamente alla stipula del contratto con la società conferito incarico al medesimo agente che aveva agito in precedenza per conto della società con attività finalizzata al suo tesseramento

Massima: Gli agenti di calciatori soci della medesima società hanno operato in conflitto di  interessi atteso che entrambi hanno attribuito i diritti patrimoniali alla medesima società, sicché  hanno in pari tempo goduto congiuntamente dei benefici economici derivanti dall’attività di agente,  sia in relazione all’assistenza del calciatore, sia in relazione all’assistenza della società per la quale lo stesso è stato tesserato.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 17 ottobre 2012 –  www.coni.it   

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 192/CGF del 16 marzo 2012 e sul  C.U. n. 225/CGF del 17 aprile 2012

Parti: Sig. C.C. / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima TNAS: (4) I comportamenti posti in essere dal ricorrente, incontestabili in quanto risultanti da una serie di evidenze istruttorie raccolte in ambito endo-federale, risultano essere in contrasto con una serie di obblighi che lo stesso si è impegnato a rispettare con le domanda e la successiva accettazione del rilascio della licenza quale agente di calciatori (tra gli altri: .l’obbligo di comportarsi “secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva” (art. 1 comma 1 CGS); di svolgere la propria attività “con trasparenza e indipendenza” (art. 3 comma 4 RAC); di improntare il proprio operato a “principi di lealtà, correttezza, probità, buona fede e diligenza professionale” (art. 12 comma 1 RAC); di svolgere il suo lavoro “coscienziosamente” e di comportarsi nella sua attività professionale “in maniera degna di rispetto e confacente alla sua professione” (art. I del Codice di Condotta)).

Massima TNAS: (5) L’ art. 7 comma 1 lett. a del RAC dispone che qualsiasi incarico presso una società affiliata alla FIGC sia incompatibile con l’esercizio della attività di agente. A parere del Collegio arbitrale la norma appare intesa a scindere la posizione degli agenti (“liberi professionisti senza alcun vincolo associativo nei confronti della FIGC o di società di calcio società calcistiche: connota cioè uno status, e non la successiva estrinsecazione di una attività sulla base di esso. E non, quindi, l’interpretazione secondo la quale non sarebbe sufficiente la mera iscrizione all’albo degli agenti, affinché sorga la menzionata incompatibilità, ma sarebbe necessario anche un effettivo svolgimento dell’attività di agente.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 18 Luglio 2011  –  www.coni.it   

Parti: SIG. A.C./FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (1) La revoca del mandato (art. 11, comma 2, Regolamenti Agenti 2007) si perfeziona solo dopo che sono trascorsi i trenta giorni di preavviso, stante in questo periodo il divieto di assumere nuovi mandati.

Massima TNAS: (2) Ogni procuratore, nell’assumere l’incarico di curare gli interessi di un atleta, ha l’onere di appurare se questi ha già un agente o meno. E lo può fare non solo chiedendo direttamente all’atleta ma anche tramite semplice richiesta alla Commissione Agenti, detentrice di tutti i mandati regolarmente rilasciati dai calciatori. L’onere di accertamento, se vi è già un agente a cura degli interessi professionali di un calciatore, è da ritenersi uno di quei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, che ogni procuratore deve osservare anche nell’ambito dei rapporti con i colleghi, e che sono codificati al punto VII nel Codice di condotta professionale allegato A al Regolamento Agenti (del 2007, vigente all’epoca dei fatti).

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 31 Marzo 2011 –  www.coni.it   

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 32/CGF del 28 luglio 2010

Parti: RAG. S.G. E RAG. M.G./FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS:  (1) Lo svolgimento a titolo oneroso, da parte dell'agente di un calciatore, di un'attività di mediazione in favore di una società sportiva per la cessione ad altra società sportiva di un contratto di prestazione sportiva con lo stesso calciatore, in una situazione di conflitto di interessi ed in assenza di un incarico scritto redatto in conformità ai moduli predisposti dalla Commissione Agenti, integra violazione dei doveri generali di lealtà, correttezza e probità imposti dall'art. 1, comma 1, del CGS, nonché dei principi di trasparenza ed indipendenza nell'esercizio dell'attività di cui all'art. 3, comma 4, del Regolamento Agenti vigente sino al 31 gennaio 2007 (applicabile alla fattispecie ratione temporis); la detta attività contrasta inoltre con le previsioni degli artt. 10, commi 1, 3 e 11, e 15, comma 1, dello stesso Regolamento; la descritta situazione di conflitto di interessi non viene meno qualora il corrispettivo sia stato percepito da una società di capitali di cui l'agente del calciatore sia socio ed amministratore».

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 77/CGF del 18 Ottobre 2010 n.8, e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 299/CGF del 07 Giugno 2011 e su www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 3/CDN del 9.7.2010

Impugnazione – istanza:  8) Ricorso del sig. G.P. (agente di calciatori) avverso la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 inflitta seguito deferimento del procuratore federale per violazione dell’art. 1 C.G.S. in relazione all’art. 16 n. 1 vigente Regolamento Agenti – (nota n. 7002/157pf09-10/sp/am/ma del 23.4.2010) –

Massima: Congrua è la sanzione dell’ammenda di Euro 10.000,00 irrogata all’agente di calciatori dalla CDN per avere egli operato nell’interesse di un calciatore in assenza della necessaria procura scritta, contravvenendo, in tal modo, alle norme del Regolamento Agenti Calciatori che non consentono procure verbali e violando, pertanto, l’art. 1 C.G.S. in relazione all’art. 10 dell’allora vigente Regolamento Agenti (oggi art.16 comma 1). In ordine all’attività svolta dall’agente, dagli accertamenti processuali è emerso in maniera chiara ed incontrovertibile che essa è consistita nella cura di interessi ed assistenza, nelle quali si concretizza l’attività propria degli Agenti, come peraltro confermato dallo stesso agente e dal calciatore in sede di audizione pre-dibattimentale. Resta da valutare pertanto se la presunta gratuità delle prestazioni dell’agente possa costituire valida esimente circa la necessarietà della forma scritta dell’incarico, prevista dall’art. 10 dell’allora vigente Regolamento Agenti (oggi art.16 comma 1). Ritiene codesta Corte che le norme dettate in materia di forma e di pubblicità dei rapporti intercorrenti tra Agenti e Calciatori, trovano fondamento nell’esigenza di assicurare un trasparente e corretto svolgimento delle relative attività, senza limitazioni derivanti dalla onerosità o meno dei rapporti stessi, di guisa che i doveri comportamentali e gli obblighi formali sanciti dal Regolamento Agenti trovano comunque applicazione anche in caso di gratuità della prestazione dell’Agente.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 79/CGF del 20 Novembre 2009 n.1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 257/CGF del 11 Maggio 2010  e  su  www.figc.it Decisone impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 25/CDN dell’ 1.10.2009 Impugnazione – istanza:  1) Ricorso del Procuratore Federale avverso il proscioglimento del sig. A.S, dirigente della Udinese Calcio S.p.A. (al momento dei fatti, agente di calciatori sospeso dal relativo albo) dalla violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S., ascrittagli con proprio deferimento del 17.7.2009 - nota n. 473/887pf08-09/sp/blp –

Massima: L’agente di calciatore non risponde di alcuna violazione per avere, con riferimento alla documentazione allegata alla domanda di ammissione al corso per Direttori Sportivi, prodotto un documento non veridico, quale titolo per la partecipazione, stante l’apposizione da parte dell’agente stesso in calce alla, scrittura privata con la società professionistica, della sottoscrizione del presidente di detto sodalizio. Nel caso di specie, innfatti, il documento allegato dall’agente alla domanda di ammissione al corso di Direttori Sportivi aveva natura di atto di ricognizione ai sensi dell’art. 2720 c.c., per modo che la sigla apposta dall’asserito sottoscrittore della scrittura privata, indipendentemente dal suo autore, doveva considerarsi del tutto irrilevante, proprio perché inserita nel contesto dell’atto di ricognizione, che non attuava la ricostruzione materiale del documento, ma soltanto la prova documentale sull’esistenza di un altro documento e del suo contenuto.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.83/CDN del 02 Maggio 2011 n.2 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: (313) – Deferimento della Procura Federale a carico di: A.C. e S.Z. (Agenti di calciatori) • (nota N°. 4992/653pf08- 09/AM/ma del 26.1.2011).

Massima: L’agente calciatori è sanzionato con la sospensione della licenza per mesi 4 e l’ammenda di € 15.000,00 per la violazione dell’art. 1, comma 1, CGS in relazione al punto 4 ed al punto 7 del Codice di condotta professionale allegato alla lett. A del Regolamento degli Agenti dei calciatori vigente all’epoca dei fatti, avendo lo stesso incontestabilmente presenziato con il calciatore agli incontri, con la dirigenza di due società avvenuti nel Dicembre 2008/Gennaio 2009, partecipando attivamente alle trattative, quando il calciatore risultava essere rappresentato da altro agente, o comunque si trova nella vigenza del periodo di preavviso successivo al recesso previsto e disciplinato dall’art. 11 del Regolamento vigente all’epoca dei fatti. Nel caso in esame è stata appurata la sua presenza in occasione degli incontri e soprattutto al momento della firma del contratto avvenuta l’8 gennaio 2009 non fu puramente formale come si vorrebbe far credere , ma di natura professionale e tecnica, avendo tra l’altro lo stesso partecipato alla trattativa proponendo di modificare le condizioni economiche dell’ingaggio – come ha riferito il teste. Tutto ciò in assenza di un espresso e formale mandato conferitogli dal calciatore. L’altro agente è, invece, sanzionato con la sospensione della licenza per mesi 2 e l’ammenda di € 5.000,00 per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione al punto 2 del Codice di condotta professionale, allegato alla lett. A del Regolamento degli Agenti dei calciatori vigente all’epoca dei fatti, avendo lo stesso fatto pressione nei confronti del suo precedente assistito, al fine di ottenere, nuovamente il mandato, rappresentando al medesimo circostanza non veritiere, quali l’esistenza dell’obbligo del pagamento di una consistente somma a titolo di penale contrattuale, in realtà non esistente. E’ emerso per quest’ultimo che in occasione della prima revoca inviatagli dal calciatore il 6 novembre 2008, al fine di indurre il calciatore a rinnovargli il mandato, non esitò a rappresentare a quest’ultimo situazioni non rispondenti al vero, quali l’obbligo di pagare una grossa somma di denaro a titolo di penale, pur sapendo che il contratto non prevedeva tale clausola, ed inoltre prospettando il sopravvenire di difficoltà burocratiche nella pratica in corso per il rilascio del permesso di soggiorno alla madre, conseguenti il necessario cambio di domicilio che il calciatore in quel periodo aveva presso la suocera dello stesso, fatto questo che indubbiamente deve aver preoccupato e non poco il giovane tanto da indurlo a sottoscrivere un nuovo mandato in data 8 novembre 2008.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.73/CDN del 04 Aprile 2011 n. 1 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: (320) – Deferimento della Procura Federale a carico di: G.B., G.D., B. C., A.D.A. (Agenti di Calciatori); M.M. e V.I. (all’epoca dei fatti tesseratI per la Soc. A.C.Chievo VR srl); G.S. (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Soc. A.C.Chievo VR srl);); G.S. (all’epoca dei fatti Amministratore delegato e direttore generale della Soc.Calcio Padova spa); A.D.A. (socio non agente della PDP & Partners, Società di agenti di calciatori); M.S. (all’epoca dei fatti tesserato per la Soc.Hellas Verona spa); F.R. (all’epoca dei fatti Amministratore delegato della Soc.Pro Belvedere Vercelli srl); G.R.(all’epoca dei fatti Direttore Generale della Soc.Pro Belvedere Vercelli srl); R.Q. (all’epoca dei fatti Segretario Generale della Soc. Pro Belvedere Vercelli srl); P.S. (all’epoca dei fatti tesserato per la Soc. U.C.Sampdoria spa) S.G. (all’epoca dei fatti Amministratore delegato e direttore generale della Soc. Udinese Calcio spa); e delle Società A.C.Chievo VR SRL,Calcio Padova SPA, Hellas Verona SPA, Udinese Calcio SPA e U.C.Sampdoria SPA e Pro Belvedere Vercelli ora F.C.Pro Vercelli 1892 SRL (nota n. 5461/285pf09-10/SP/blp del 11.2.2011).

Massima: L’agente di calciatori non è responsabile della violazione di cui all’art. 1, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) del C.G.S., anche in relazione agli artt. 4, comma 2, lettera e) e 12, commi 1 e 4, del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, pedissequamente confermati dagli artt. 4, comma 2, lettera f) e 19, commi 3 e 5, del Nuovo Regolamento Agenti, per aver organizzato la propria attività imprenditorialmente attribuendo alla società i diritti economici e patrimoniali derivanti dai propri incarichi in costanza di rapporto di parentela entro il 2° con altriAgenti non soci atteso che i deferimenti si fondano sulla violazione di una norma che è stata annullata da una decisione del TAR Lazio (Sez. 3 ter n.33428/10), decisione che ha peraltro provocato la modifica da parte del Consiglio federale FIGC del Regolamento Agenti Calciatori; di conseguenza, non può certo condannarsi l’operato degli agenti deferiti per violazione di una norma non ritenuta legittima dal Giudice Amministrativo.

Massima: L’agente di calciatori è responsabile della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, (principi di lealtà, correttezza e probità) e 10, comma 1, (Doveri e diritti in materia di tesseramenti, trasferimenti e cessioni) del C.G.S., anche in relazione agli artt. 5, comma 1, e 13 comma 1, (doveri dei calciatori), del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, confermati dagli artt. 5, comma 1, e 21, comma 1, del Nuovo Regolamento Agenti, per essersi avvalso dell’opera di intermediazione di soggetto non iscritto all’Albo degli Agenti di Calciatori né dunque titolare di regolare Licenza, in occasione della stipula del contratto con la società. Consegue la sanzione dell’ammenda a suo carico. Anche la società è sanzionata con l’ammenda

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 31 marzo 2011 – www.coni.it 

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 32/CGF del 28 luglio 2010

Parti: RAG. S.G. e RAG. M.G. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: L’originaria sanzione comminata dalla CGF agli agenti di calciatori viene ridotta da 14 mesi di inibizione ed € 50.000,00 di ammenda a 9 mesi di inibizione ed € 10.000,00 di ammenda poiché all’esito dell’istruttoria innanzi al TNAS è stata ridimensionata la condotta posta in essere che erano stati sanzionati per avere: (i) svolto, nella loro qualità di Agenti di calciatori, attività di mediazione a favore di in società calcistica, per la conclusione di un contratto di cessione del diritto del calciatore ad altra società calcistica, in assenza di regolare contratto, richiedendo per tale attività, tramite la società, un corrispettivo pari all’8% del prezzo di cessione del diritto ed in una situazione di conflitto di interessi, in violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione agli artt. 10, commi 1, 3 e 11, Regolamento Agenti Calciatori vigente sino al 31.1.2007 e artt. 3, comma 4, e 15, comma 1, del medesimo Regolamento, nonché del principio di lealtà, correttezza e probità previsto dall’art. 12, comma 1, del Regolamento per l’Esercizio dell’Attività di Agente di Calciatori vigente all’epoca dei fatti; (ii) richiesto l’importo (non dovuto) di € 2.000.000,00, alla società calcistica in violazione dell’art. 1, C.G.S., e del principio di lealtà, correttezza e probità previsto all’art. 12, comma 1, Regolamento per l’Esercizio dell’Attività di Agente di Calciatori all’epoca vigente e, in particolare, delle regole da I a III del Codice di Condotta Professionale allegate al medesimo Regolamento; (iii) adito la giurisdizione statale senza la preventiva autorizzazione in violazione del vincolo di giustizia di cui all’art. 30, comma 2, dello Statuto Federale anche in virtù degli artt. 1, comma 4 e 12, comma 1, Regolamento Agenti all’epoca vigente (oggi rispettivamente trasfusi negli artt. 1 e 19, comma 3, del vigente Regolamento Agenti); (iv) quanto ad un agenteo: svolto, nella sua veste di Agente, attività di mediazione a favore del calciatore per la conclusione di un contratto di lavoro sportivo con la società calcistica in assenza di regolare mandato in violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., dell’art. 3, comma 1, e dell’art. 10, commi 1 e 11, Regolamento per l’Esercizio dell’Attività di Agente di Calciatori all’epoca vigente, nonché del principio di lealtà, correttezza e probità previsto dall’art. 12, comma 1, del medesimo Regolamento; quanto ad altro agente: svolto, nella sua veste di Agente, attività di mediazione a favore della società calcistica per la conclusione di un contratto di lavoro sportivo con il calciatore in assenza di regolare contratto, percependo per tale attività, tramite la società, il corrispettivo di € 40.000,00 in una condizione di evidente conflitto di interessi, in violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 10, commi 1, 3 e 11, all’art. 3, comma 4 e all’art. 15, comma 1, Regolamento Agenti Calciatori vigente sino al 31.1.2007, conflitto di interessi inoppugnabilmente evidenziato dal ruolo di amministratore e dalla qualità di socio della società facenti capo allo stesso. Per tale comportamento il Direttore sportivo della società calcistica è sanzionato con l’inibizione per mesi quattro, per avere: (i) sottoscritto la dichiarazione di debito della propria società nei confronti della società a fronte di attività di mediazione svolta dall’agente per la stipulazione di un contratto con il calciatore sostituendosi a quest’ultimo nel pagamento delle provvigioni, in violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 10, commi 1, 11 e 16, comma 2, del Regolamento per l’Esercizio dell’Attività di Agente di Calciatori all’epoca vigente; (ii) sottoscritto l’accordo 19.8.2005, avente efficacia giuridica dal 31.8.2006, intercorso tra la società e la sua società calcistica a fronte dell’attività di mediazione fra società calcistiche svolta dall’agente per la conclusione di un contratto di compravendita del diritto del calciatore e, così, per aver corrisposto la provvigione spettante all’Agente del calciatore in sostituzione di quest’ultimo in violazione delle precitate norme regolamentari; La società calcistica è sanzionata a titolo di responsabilità diretta con l’ammenda per € 40.000,00. L’amministratore delegato ed il direttore sportivo della società e la società stessa sono sanzionati rispettivamente con l’inibizione per mesi due (i dirigenti) e l’ammenda per € 40.000,00 (società), i primi per aver condotto trattative per la conclusione di un contratto di lavoro sportivo con il calciatore trattando direttamente con l’agente, cui il calciatore stesso non aveva conferito alcun mandato, non ottemperando all’obbligo di condurre le trattative per la stipulazione del contratto esclusivamente con l’agente del calciatore, se nominato e risultante dagli atti della Commissione Agenti, ovvero direttamente con il calciatore, in violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 16, Regolamento per l’Esercizio ell’Attività di Agente di Calciatori all’epoca vigente. Il calciatore è sanzionato con l’ammenda di € 50.000,00, per avere: (i) ricevuto l’assistenza dell’agente nelle trattative con la società calcistica in assenza di regolare mandato (conferito solo ad un agente) in violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 13, comma 1, Regolamento per l’Esercizio dell’Attività di Agente di Calciatori all’epoca vigente; (ii) raggiunto un accordo economico integrativo della retribuzione spettante per la stagione 2007/2008 con altra società calcistica in forma verbale e così per non aver ottemperato agli obblighi di forma scritta previsti dall’art. 93 N.O.I.F. e dell’Accordo Collettivo A.I.C., in violazione dell’art. 1 C.G.S. in relazione ai divieti previsti dall’art. 94 N.O.I.F. Infatti, come si è detto all’esito dell’istruttoria è stata accolta la tesi degli agenti con riferimento agli addebiti connessi al tesseramento del calciatore al momento del trasferimento del diritto alle prestazioni sportive di quest’ultimo avvenuto nella stagione sportiva 2003-2004 e per l’effetto, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti, è stata dichiarata l’intervenuta la prescrizione in merito alla violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, commi 1, 3 e 11, e art. 3, comma 4, e 15, comma 1, del Regolamento Agenti di Calciatori vigente sino al 31 gennaio 2007. Inoltre, con riferimento alla richiesta di Euro 2.000.000 che gli agenti avrebbero rivolto alla società il Collegio arbitrale ritiene che non sia assistita da sufficiente supporto probatorio la contestazione inerente la violazione delle norme che regolamentano la disciplina relativa all’attività degli Agenti e, in particolare, oltre a quelle che prescrivono i doveri dell’Agente, anche quelle che vietano all’Agente di ricevere somme a qualsiasi titolo da una società per la quale sono tesserati i calciatori dallo stesso rappresentati, nonché quelle che vietano di svolgere attività che comportino conflitto di interessi, anche soltanto potenziale. 36. Emerge con evidenza dagli atti di causa la complessità dei rapporti intercorsi tra le parti, nonché la sussistenza di motivi di contrasto insorti in occasione dell’operazione di trasferimento del calciatore. Fermo restando ciò, dal complesso della documentazione in atti e, segnatamente, dalle dichiarazioni dei soggetti menzionati, non risulta sufficientemente provato che la somma richiesta dagli odierni istanti fosse riconducibile ad un presunto tentativo estorsivo ai danni della società, anziché ad impegni precedentemente assunti e, in particolare, all’aumento salariale riconosciuto dalla Società calcistica al calciatore prima del trasferimento e non ancora versato all’atto della richiesta. Infine, in relazione alla violazione della clausola compromissoria, la condotta tenuta dagli agenti e, in particolare, l’aver presentato denuncia-querela alla competente Autorità Giudiziaria ordinaria nei confronti del presidente della società, in assenza di una previa autorizzazione del Consiglio Federale non integra alcuna violazione del c.d. vincolo di giustizia endofederale, di cui all’art. 30 dello Statuto FIGC. Il Collegio non condivide le considerazioni svolte dalla CDN – e confermate dalla CGF nella decisione impugnata – secondo cui i fatti oggetto della querela “rientravano nell’ambito della competenza degli Organi di Giustizia Sportiva – trattandosi di presunte dichiarazioni diffamatorie rilasciate a mezzo stampa dal secondo nei confronti del primo – avrebbero dovuto indurre, da un lato, a sporgere denuncia agli organi inquirenti designati dallo Statuto Federale della F.I.G.C.”. Gli agenti, infatti, nel caso di specie, hanno contestato al presidente la diffamazione che, nel nostro ordinamento, configura una fattispecie di reato, sanzionato penalmente ai sensi e per gli effetti dell’art. 595 c.p. È, quindi, pacifico che la giurisdizione spettasse al Giudice Ordinario e, in particolare, a quello penale adito dall’Istante, cui è demandato l’accertamento di eventuali responsabilità penali connesse al fatto denunciato e non certo agli organi di giustizia sportiva. Sotto tale profilo, il Collegio non può che aderire alla giurisprudenza formatasi in merito all’interpretazione del vincolo di giustizia, il quale deve ritenersi circoscritto alle materie conosciute o conoscibili dagli organi federali, in quanto di competenza della Federazione in forza di norme federali, non potendo, di contro, ritenersi operante ove la tutela possa essere esercitata esclusivamente in sede penale. Diversamente opinando, ne conseguirebbe un pregiudizio per i diritti dei tesserati, posti nell’impossibilità di ottenere tutela nelle opportune sedi, non potendo gli organi federali valutare le condotte penalmente rilevanti ed eventualmente di sanzionarle nei termini di legge. Tale cautela, ad avviso del Collegio, avrebbe dovuto trovare analogo e conforme accoglimento da parte degli Organi di giustizia interni alla F.I.G.C., con conseguente preliminare rigetto della contestazione qui richiamata.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 31 marzo 2011 – www.coni.it 

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 32/CGF del 28 luglio 2010

Parti: RAG. S.G. E RAG. M.G./FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (1) Lo svolgimento a titolo oneroso, da parte dell'agente di un calciatore, di un'attività di mediazione in favore di una società sportiva per la cessione ad altra società sportiva di un contratto di prestazione sportiva con lo stesso calciatore, in una situazione di conflitto di interessi ed in assenza di un incarico scritto redatto in conformità ai moduli predisposti dalla Commissione Agenti, integra violazione dei doveri generali di lealtà, correttezza e probità imposti dall'art. 1, comma 1, del CGS, nonché dei principi di trasparenza ed indipendenza nell'esercizio dell'attività di cui all'art. 3, comma 4, del Regolamento Agenti vigente sino al 31 gennaio 2007 (applicabile alla fattispecie ratione temporis); la detta attività contrasta inoltre con le previsioni degli artt. 10, commi 1, 3 e 11, e 15, comma 1, dello stesso Regolamento; la descritta situazione di conflitto di interessi non viene meno qualora il corrispettivo sia stato percepito da una società di capitali di cui l'agente del calciatore sia socio ed amministratore».

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.71/CDN del 29 Marzo 2011 n. 4 - www.figc.it

Impugnazione – istanza:  (292) – Deferimento della Procura Federale a carico di: angelo C.I.G. e M.L. (Agenti di Calciatori) • (nota N°. 4980/1335bis pf 08-09/SP/blp del 26.1.2011).

Massima: Gli agenti di calciatori sono sanzionati per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., in riferimento all’art. 12, comma 1 del Regolamento Agenti, ossia per aver ottenuto l’accredito per l’accesso alla sede ufficiale di svolgimento del calcio-mercato, la c.d. “Area Federale”, nonostante l’intervenuta sospensione dall’Albo.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.70/CDN del 29 Marzo 2011 n. 1 - www.figc.it

Impugnazione – istanza:  (327) – Deferimento della Procura Federale a carico di: C.P. (Agente di calciatori), R.G. (all’epoca dei fatti Vice Presidente e legale rappresentante della Società FC Internazionale Milano Spa), M.B. (all’epoca dei fatti dirigente della Società FC Internazionale Milano Spa) e della Società  FC Internazionale Milano Spa (nota n. 5630/215 pf09- 10/SP/blp del 17.2.2011).

Massima: L’agente di calciatori non risponde della violazione degli artt. 10, comma 1, e 16, comma 1, del Regolamento Agenti dei calciatori vigente all’epoca dei fatti in contestazione per aver svolto attività di mediazione tra soggetti che non gli avevano conferito alcun mandato quando non vi è la prova di tale assunto pur potendosi ritenere presumibile che l’intera trattativa tra la Società e il calciatore non possa essersi aperta e conclusa nello spazio di due giorni (dal 2 gennaio 2010, data di conferimento dell’incarico da parte della Società all’agente, al 4 gennaio 2010, data di sottoscrizione del contratto professionistico tra il calciatore e la Società)

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 117/CGF del 13 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 193/CGF del 28 Febbraio 2011 e su www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione degli Agenti di Calciatori – Com. Uff. n. 3/F del 25.10.2010

Impugnazione – Istanza: 3) Ricorso del sig. M.E. avverso la revoca della licenza di agente di calciatori autorizzato dalla F.I.G.C. (licenza/tessera n. 628) per difetto dei requisiti preliminari ex art. 12 del Regolamento Agenti di Calciatori

Massima: L’agente di calciatori è sanzionato con la revoca definitiva della Licenza di agente di calciatori autorizzato dalla F.I.G.C. per non aver sanato nel termine previsto dall’art. 13, comma 2, del Regolamento Agenti di Calciatori di cui al Com. Uff. n. 100/A dell’8.4.2010, il difetto dei requisiti preliminari che ex art. 12 del medesimo Regolamento ostano al mantenimento della licenza. A seguito dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento Agenti, la Segreteria della Commissione Agenti di Calciatori, con nota ricevuta dal ricorrente in data 3.5.2010, ha comunicato come detto Regolamento, ferma la sospensione della licenza, consentisse di sanare il difetto dei requisiti preliminari che ex art. 12 ostano al mantenimento della licenza nel termine di 120 giorni previsto dall’art. 13, comma 2, del Regolamento. La nota in questione reca altresì quale oggetto “nuovo Regolamento agenti di calciatori, termini per la reiscrizione” e l’avvertimento che decorso inutilmente il suddetto termine la licenza sarebbe stata definitivamente revocata. Ritiene questa Corte che, anche in considerazione della qualificazione professionale del ricorrente e dell’oggetto della ricordata nota della Segreteria della Commissione Agenti, allo stesso non potesse in realtà sfuggire come, per non incorrere nella preannunciata sanzione della revoca della licenza per mancato possesso dei requisiti preliminari necessari per il mantenimento della licenza stessa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, egli avesse lo specifico onere, ad esempio, di presentare alla Commissione Agenti (nuova) domanda di iscrizione al registro degli Agenti autorizzati dalla F.I.G.C., ai sensi della lett. a) dell’art. 8 del Regolamento, ma anche produrre una polizza assicurativa per responsabilità professionale (lett. b) e versare la tassa di iscrizione e la quota annuale (lett. c), entro il termine di 120 giorni previsto dall’art. 13, comma 2, del Regolamento. Non avendo il ricorrente a tanto adempiuto nel suddetto termine, peraltro espressamente indicato nella nota della Segreteria della Commissione ed essendo in tale nota altresì chiaramente enunciata la sanzione della revoca della licenza conseguente ad un tale inadempimento, il ricorso non merita di essere condiviso e la decisione impugnata va pertanto confermata.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.59/CDN del 22 Febbraio 2011 n. 2 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: (266) – Deferimento della Procura Federale a carico di: M.P. e S.P.(Agenti di calciatori) ▪ (nota N°. N°. 4133/1025pf08- 09/AM/Segr del 28.12.2010).

Massima: L’agente di calciatori è sanzionato con la sospensione della licenza per mesi 2 e l’ammenda per € 5.000,00 per la violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione ai punti IV e VII del Codice di Condotta Professionale degli Agenti di calciatori per aver avvicinato il calciatore quando questi era ancora legato al mandato con altro agente e di aver indotto costui a revocarne l’incarico.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.59/CDN del 22 Febbraio 2011 n. 4 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: (259) – Deferimento della Procura Federale a carico di: M.P. (Calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società Ternana Calcio Spa, oggi per la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl), R.C. (Agente di calciatori) ▪ (nota N°. 3819/487pf09-10/AM/blp del 16.12.2010).

Massima:L’agente di calciatori è sanzionato con sospensione della licenza per mesi 5 e l’ammenda di € 5.000,00 per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., art. 3, commi 2 e 4, e art. 12, commi 1 e 5, Regolamento Agenti in vigore dal febbraio 2007 fino all’8 aprile 2010, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, curando gli interessi del calciatore non secondo le modalità indicate nel regolamento agenti e in spregio alla norma federale di cui all’art. 33, comma 2, delle N.O.I.F. in materia di “giovani di serie”, anzi inducendo detto calciatore a non adempiere a tutti i suoi doveri contrattuali nei confronti della Società a cui ha negato la stipula del primo contratto da calciatore professionista, allontanandosi senza preavviso dal raduno estivo della medesima Società

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.59/CDN del 22 Febbraio 2011 n. 3 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: (265) – Deferimento della Procura Federale a carico di: M.P. (Agente di calciatori) ▪ (nota N°. 4134/654pf08-09/AM/Segr del 28.12.2010).

Massima: L’agente di calciatori è sanzionato con la sospensione della licenza per mesi 1 e l’ammenda di € 3.000,00 per la violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 10, comma 1 e 12 comma 1 del Regolamento Agenti dei calciatori, per avere, proponendosi e qualificandosi come Agente di un calciatore, promosso rapporti tra il calciatore e la per la stipula di un contratto di prestazione sportiva, senza che gli fosse stato conferito in formale incarico e all’insaputa del calciatore stesso.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.59/CDN del 22 Febbraio 2011 n.6 - www.figc.it

Impugnazione – istanza:(257) – Deferimento della Procura Federale a carico di: C. P. (Agente di calciatori) ▪ (nota N°. 3803/380pf08-09/SP/blp del 16.12.2010).

Massima: Non risponde di alcuna violazione l’agente di calciatori accusato di aver espresso giudizi e rilievi lesivi della reputazione di persone, Società e organismi operanti nell’ambito federale” allorquando le dichiarazioni contengono affermazioni neppure allusivamente riferibili alle Istituzioni Federali ma, piuttosto, direttamente riconducibili a personaggi che, a suo dire, nonostante il coinvolgimento nelle vicende di calciopoli, continuavano ad operare nel mondo del calcio. Dette affermazioni, anche alla luce del momento storico in cui vennero rilasciate (novembre 2008), erano caratterizzate da un comprensibile rammarico da parte del deferito il quale si trovava ad operare da diverse sessioni di calciomercato in una situazione di palese concorrenza sleale con chi, pur essendo rimasto coinvolto nelle vicende di calciopoli, non aveva subito alcun provvedimento proveniente dall’interno della propria associazione. E proprio quest’ultima obiettiva circostanza, vale a dire la mancata applicazione di quanto previsto dall’art. 18, comma 4, del Regolamento Agenti FIGC vigente all’epoca dei fatti (secondo il quale, tra l’altro, il provvedimento di sospensione provvisoria doveva essere sempre disposto nei confronti dell’Agente che risultava avere procedimenti penali in corso per delitti non colposi connessi alla propria attività) nei confronti di chi da anni era soggetto a procedimento penale per reati di associazione a delinquere, minacce e violenza privata, ha dato origine alle dichiarazioni del deferito.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.59/CDN del 22 Febbraio 2011 n. 5 - www.figc.it

Impugnazione – istanza:(256) – Deferimento della Procura Federale a carico di: A.D.A.(Agente di calciatori) ▪ (nota N°. 3706/225pf09-10/GR/mg del 13.12.2010).

Massima: Non risponde di alcuna violazione l’agente di calciatori che benché inibito si trovi presso l’Hotel ove si svolge la sessione di calcio mercato estiva e ripreso dalle telecamere allorquando dagli non emergono circostanze tali da far ritenere che lo stesso abbia posto in essere trattive di calciomercato.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 18 gennaio 2011 – www.coni.it 

Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul C.U. n. 1/2010 del 01.07.2010 e n. 61/2010 del 29.09.2010

Parti: Sig. R.P. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Viene ridotta all’agente di calciatori la sanzione della sospensione per un anno sino all’1 marzo 2011 e ferma l’ammenda di euro 50.000,00 (cinquantamila) irrogata dalla CGF per le violazioni degli artt. 1 del Codice di Giustizia Sportiva e 12, commi 1 e 2; 4; e 10, commi 1 e 11 del Regolamento Agenti Calciatori, perchè «…tutti gli incarichi per il trasferimento dei calciatori indicati nell’atto di deferimento sono stati conferiti dalla società professionistica italiana alla società di intermediazione di diritto inglese, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Regolamento Agenti Calciatori, attualmente in vigore e al momento dell’affidamento dell’incarico a norma del quale l’attività di agente può essere effettuata solo da persone fisiche che abbiano ottenuto la licenza…» e perché l’istante ha tenuto «…comportamenti distinti, ma causalmente orientati in senso teleologico ad assicurare il risultato delle operazioni tese ad occultare la illegale attività della società volta a nascondere i ricchi proventi personali realizzati con la cessione dei calciatori…». L’art. 4, comma 2, del R.E.A.C. consente che “fermo restando che gli incarichi possono essere conferiti solo all’Agente personalmente, l’Agente può organizzare la sua attività imprenditorialmente…a condizione che a) ciò sia espressamente autorizzato dal calciatore all’atto del conferimento o successivamente; b) che la società abbia come oggetto sociale esclusivo l’attività disciplinata dal presente regolamento ed eventuali attività connesse e strumentali e che l’Agente non sia socio di altre società con analogo oggetto sociale; c) che il numero di soci Agenti non sia superiore a tre; d) che la maggioranza assoluta del capitale sociale sia posseduta direttamente da soci Agenti; e) che nessuno dei soci sia: i) una persona fisica legata da rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al secondo grado, con Agenti non soci…ii) una persona giuridica..”. Il comma successivo prevede espressamente che “l’elenco dei dipendenti e collaboratori, la copia autentica dell’atto costitutivo della società, dello statuto, del libro soci, l’elenco nominativo degli organi sociali, nonchè delle eventuali variazioni periodicamente intervenute, devono essere depositati presso la Commissione Agenti entro venti giorni dalla costituzione della società o dalle modifiche intervenute”. Risulta dagli atti di causa che alla Commissione Agenti sono stati trasmessi l’atto costituivo e lo statuto della società società di intemediazione, dai quali si e vince anche l’oggetto della società stessa (“to carry on the business of a general commercial company. In particular, but without prejudice to the generality of the foregoing, has the following objects…”) il quale va ben al di là di quanto consentito dall’art. 4, comma 1, lett. b), del R.E.A.C. Non sono stati, però, trasmessi anche gli altri documenti (libro soci, elenco nominativo degli organi sociali) elencati nell’art. 4, comma 3, del R.E.A.C. citato, in violazione, quindi, dell’obbligo dall’articolo stesso prescritto (…devono essere depositati…). L’art. 10, comma 1, R.E.A.C., nelle versioni successivamente vigenti e disciplinanti la fattispecie in esame, prevede espressamente e “a pena di inefficacia” che l’incarico “deve essere redatto esclusivamente sui moduli predisposti dalla Commissione Agenti conformemente al modello FIFA…”. Assume, peraltro, carattere dirimente la considerazione che tale previsione non esclude la possibilità di inserire ulteriori clausole (anche mediante ulteriori fogli allegati al modulo), purché, ovviamente, non contrastanti con le altre previsioni contenute nel R.E.A.C. stesso. Né l’indagine conoscitiva espletata dall’Autorità della Concorrenza e del Mercato, svolta evidentemente nell’ambito delle competenze primarie della tutela della concorrenza a essa attribuite dall’ordinamento, può spiegare in quanto tale effetti idonei a rendere illegittime le previsioni contenute nel R.E.A.C. a proposito della redazione dei contratti di incarico su moduli predisposti dalla Commissione Agenti. Peraltro, come ampiamente riportato nella stampa dell’epoca, il R.E.A.C. fu adottato nel 2007 dalla FIGC proprio in consultazione con l’Autorità e in ottemperanza alle sue indicazioni. In ogni caso, si rileva che il modello predisposto dalla Commissione è conforme a quello adottato dalla FIFA. In conclusione, deve ritenersi, pertanto, che la Corte abbia correttamente accertato la sussistenza delle violazioni regolamentari contestate all’istante con il provvedimento di deferimento, con particolare riferimento all’art. 4, comma 1, del R.E.A.C., nel testo vigente, per avere assunto l’incarico di Agente di calciatori non a titolo personale, ma attraverso la società di diritto inglese della quale aveva la rappresentanza legale, comma 2 e 3, come precisato supra; dell’art. 12, significativamente intitolato dei “Doveri dell’Agente”, comma 1 (“l’Agente è tenuto all’osservanza delle norme federali, statutarie e regolamentari”) e comma 2 (“…l’Agente deve assicurarsi che il suo nome sia chiaramente indicato nel contratto...); dell’art. 10, commi 1 e 11 citati come già ricordato supra; e, comunque, di aver violato, con il suo comportamento complessivo, diretto anche a celare i proventi realizzati con la sua attività, i principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva. L’art. 17 del R.E.A.C., nelle successive versioni, dispone che le sanzioni disciplinari si applicano “a seconda della gravità della violazione” e rappresenta la norma di chiusura del sistema sanzionatorio contemplato dal Regolamento. Pur nel rispetto del principio, pacificamente affermato dalla giurisprudenza civile (cfr., Cassazione, Sez. Lavoro, 13 luglio 2010, n. 8737; id., 13 aprile 2007, n. 8410; id., 22 giugno 2009, n. 14856; id., 7 novembre 2004, n. 15832; id., 16 agosto 2004, n. 15932) e dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., Cons. Stato, Sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2705; id., 15 maggio 2003, n. 2624; id., 30 ottobre 2001, n. 5868; id., 12 aprile 2001, n. 2259; id., 31 luglio 2000, n. 3647), secondo il quale, la valutazione della gravità di un comportamento a fini disciplinari e della proporzione tra la sanzione disciplinare irrogata e la gravità dei fatti contestati ai fini della graduazione della sanzione stessa costituisce manifestazione del discrezionale apprezzamento inerente al potere sanzionatorio ed è suscettibile di sindacato giudiziale solo per macroscopici vizi logici o insufficienza della motivazione o mancata osservanza di norme di diritto o contrattuali, va, tuttavia, rilevato che, nella specie, non risulta pienamente rispettato il generale principio di gradualità e proporzionalità della sanzione. Va, infatti, ricordato che l’apprezzamento richiesto al Collegio arbitrale in merito a tale principio si delinea in modo compiuto anche alla luce dell’orientamento giurisprudenziale elaborato in particolare da questo Tribunale, con riguardo alla “non manifesta sproporzione della sanzione rispetto alla violazione”. Se sussistono elementi gravi, precisi e concordanti in merito all’effettività della condotta illecita ascritta all’istante, non appare, però, proporzionata alla gravità della condotta stessa la misura della sanzione inflitta della sospensione per un anno. Invero, non può condividersi l’affermazione della Corte di Giustizia Federale secondo la quale l’utilizzazione della società inglese rispondesse al fine di “nascondere i ricchi proventi personali realizzati con la cessione dei calciatori”, né la censura da essa mossa all’utilizzo di una società non residente in Italia. Anche nel sistema previsto dal R.E.A.C., gli agenti possono comunque, alle condizioni regolamentari ivi stabilite, “attribuire ad una società costituita ai sensi della legislazione civilistica i diritti economici e patrimoniali derivanti dagli incarichi” (art. 4, comma 1, R.E.A.C. citato) e, dunque, far emettere fattura e incassare i proventi dell’attività di agenti a una società commerciale da essi costituita e controllata. Né può discriminarsi tra una società costituita ai sensi del diritto italiano e una società costituita ai sensi del diritto di un altro Stato membro della Unione Europea (il Regno Unito nella fattispecie), stanti i fondamentali principi di libera circolazione dei servizi e dei capitali e di libertà di stabilimento proclamati dai Trattati europei. L’Istante, dunque, avrebbe ben potuto fare ricorso a una società inglese per organizzare imprenditorialmente la propria attività di agente ma, onde farlo correttamente, avrebbe dovuto assumere gli incarichi personalmente e poi attribuire i relativi diritti economici e patrimoniali alla detta società nel pieno rispetto di tutte le condizioni regolamentari previste dall’art. 4 del R.E.A.C. (condizioni chiaramente non rispettate dalla società di diritto inglese, ad esempio, in relazione all’oggetto sociale o agli obblighi di trasparenza). In sostanza, la violazione dell’istante resta grave ma, alla luce delle superiori considerazioni, non così grave da giustificare un periodo di sospensione della durata di un anno.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 18 gennaio 2011 – www.coni.it 

Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul C.U. n. 1/2010 del 01.07.2010 e n. 61/2010 del 29.09.2010

Parti: SIG. R.P. / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO Massima TNAS:  (2) L’art. 4, commi 2 e 3, del Regolamento Agenti Calciatori sancisce espressamente l’obbligo di depositare i documenti nell’art. stesso tassativamente elencati.

Massima TNAS:  (3) In base all’art. 10, comma 1, del Regolamento Agenti Calciatori l’incarico deve essere redatto a pena di inefficacia esclusivamente sui moduli predisposti dalla Commissione Agenti conformemente al modello FIFA; possono essere inserite eventuali ulteriori clausole, purché non contrastanti con le altre previsioni contenute nel Regolamento stesso.

Massima TNAS: (4) Anche se non può discriminarsi tra una società costituita ai sensi del diritto italiano e una società costituita ai sensi del diritto di un altro Stato membro dell’Unione Europea, in linea con i fondamentali principi di libera circolazione dei servizi e dei capitali e di libertà di stabilimento sanciti dai Trattati europei, nel sistema previsto dal Regolamento Agenti Calciatori, gli agenti, soltanto rispettando le condizioni ivi stabilite, possono attribuire ad una società, costituita ai sensi della legislazione civilistica, i diritti economici e patrimoniali derivanti dagli incarichi. Ne deriva che l’agente deve assumere gli incarichi personalmente e, poi, può attribuire i relativi diritti economici e patrimoniali alla detta società.

Massima TNAS: (5) Costituisce principio pacificamente affermato dalla giurisprudenza che la valutazione della gravità di un comportamento a fini disciplinari e della proporzione tra la sanzione disciplinare e la gravità dei fatti contestati ai fini della graduazione della sanzione è espressione del discrezionale apprezzamento inerente al potere sanzionatorio ed è suscettibile di sindacato giudiziale solo per macroscopici vizi logici o insufficienza della motivazione o mancata osservanza di norme di diritto o contrattuali.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.33/CDN del 30 Novembre 2010 n.4 - www.figc.it

Impugnazione – istanza:(143) – Deferimento della Procura Federale a carico di: G.C. (Agente di Calciatori), A.D. L. (Presidente della Società ACR Messina Srl) e della società ACR Messina Srl ▪ (nota N°. 2259/675pf09- 10/SP/AM/Seg del 18.10.2010).

Massima: A seguito di patteggiamento ex artt. 23 e 24 CGS l’agente di calciatori è sanzionato con l’inibizione per mesi 1 e giorni 10 oltre che con l’ammenda di € 2.000,00 poiché a seguito di un esposto proposto proprio dallo stesso relativamente alla realizzazione di un progetto di ristrutturazione tecnicoamministrativa commissionato, per così dire, dalla stessa, senza, però, che il predetto incarico fosse stato formalizzato per iscritto, in difformità, quindi, delle prescrizioni normativo-regolamentari di settore.Il presidente della società è sanzionato, invece, con l’inibizione per mesi 4 perché il suo comportamento ha integrato la violazione dell'art. 100, NOIF. La società è sanzionata con l’ammenda di € 6.000,00.

 

Decisione C.G.F. – Sezioni Unite:Comunicato ufficiale n. 32/CGF del 28 Luglio 2010 n.1-2-3-4-5 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 088/CGF del 05 Novembre 2010 e su www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 99/CDN del 30.6.2010

Impugnazione – istanza:  1) Ricorso dei sig.ri G.S.e G.M., agenti di calciatori avverso le sanzioni rispettivamente inflitte, della sospensione per mesi 18 e dell’ammenda di € 100.000,00, a seguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni ascritte con nota n. 7964/1370pf07-08/sp/ad del 18.5.2010, dell’art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 10 , commi 1, 3 e 11 del Regolamento Agenti vigente fino al 31.1.2007; degli artt. 3, commi 1 e 4; 15 comma 1 del medesimo regolamento e dell’art. 12, comma 1 del Regolamento per l’esercizio dell’attività di agente di calciatori; delle regole da i a iii del codice di condotta professionale allegate al medesimo regolamento; dell’art. 30, comma 2 Statuto Federale in relazione agli artt. 1, comma 4 e 12, comma 1 del regolamento agenti vigente all’epoca dei fatti oggi trasfusi negli artt. 1 e 19, comma 3 del vigente Regolamento Agenti; 2) Ricorso del sig. S.G., direttore sportivo dell’A.C. Chievo Verona S.r.l. avverso la sanzione dell’inibizione per mesi 4 inflitta al reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. l , comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 10, commi 1 e 11, e 16, comma 2 del regolamento per l’esercizio dell’attività di Agente di Calciatori vigente all’epoca dei fatti – nota n. 7964/1370pf07-08/sp/ad del 18.5.2010; 3) Ricorso dell’A.C. Chievo Verona S.r.l. avverso la sanzione dell’ammenda di € 40.000,00 inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 C.G.S., nella violazione ascritta al suo direttore sportivo sig. S.G. – nota n. 7964/1370pf07- 08/sp/ad del 18.5.2010; 4) Ricorso del F.C. Juventus S.p.A. avverso le sanzioni: inibizione per mesi 2 al sig. J.C.B., - amministratore delegato della società -; inibizione per mesi 2 al sig. S.A., - direttore sportivo della società - ;ammenda di € 40.000,00 alla società, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni, rispettivamente ascritte, con nota n. 7964/1370pf07- 08/sp/ad del 18.5.2010 – degli artt. 1, comma 1 e 4, commi 1 e 2 C.G.S. in relazione all’art. 16 del regolamento per l’esercizio dell’attività di Agente di Calciatori vigente all’epoca dei fatti; 5) Ricorso del calciatore D.O.A.C. avverso la sanzione dell’ammenda di € 50.000,00 inflitta al reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 13, comma 1 del regolamento per l’esercizio dell’attività di Agente di Calciatori vigente all’epoca dei fatti e degli artt. 93 e 94 N.O.I.F. – nota n. 7964/1370pf07-08/sp/ad del 18.5.2010 –

Massima: Gli agenti di calciatori sono sanzionati con l’inibizione di 14 mesi e l’ammenda di € 50.000,00 per avere: (i) svolto, nella loro qualità di Agenti di calciatori, attività di mediazione a favore di in società calcistica, per la conclusione di un contratto di cessione del diritto del calciatore ad altra società calcistica, in assenza di regolare contratto, richiedendo per tale attività, tramite la società, un corrispettivo pari all’8% del prezzo di cessione del diritto ed in una situazione di conflitto di interessi, in violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione agli artt. 10, commi 1, 3 e 11, Regolamento Agenti Calciatori vigente sino al 31.1.2007 e artt. 3, comma 4, e 15, comma 1, del medesimo Regolamento, nonché del principio di lealtà, correttezza e probità previsto dall’art. 12, comma 1, del Regolamento per l’Esercizio dell’Attività di Agente di Calciatori vigente all’epoca dei fatti; (ii) richiesto l’importo (non dovuto) di € 2.000.000,00, alla società calcistica in violazione dell’art. 1, C.G.S., e del principio di lealtà, correttezza e probità previsto all’art. 12, comma 1, Regolamento per l’Esercizio dell’Attività di Agente di Calciatori all’epoca vigente e, in particolare, delle regole da I a III del Codice di Condotta Professionale allegate al medesimo Regolamento; (iii) adito la giurisdizione statale senza la preventiva autorizzazione in violazione del vincolo di giustizia di cui all’art. 30, comma 2, dello Statuto Federale anche in virtù degli artt. 1, comma 4 e 12, comma 1, Regolamento Agenti all’epoca vigente (oggi rispettivamente trasfusi negli artt. 1 e 19, comma 3, del vigente Regolamento Agenti); (iv) quanto ad un agenteo: svolto, nella sua veste di Agente, attività di mediazione a favore del calciatore per la conclusione di un contratto di lavoro sportivo con la società calcistica in assenza di regolare mandato in violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., dell’art. 3, comma 1, e dell’art. 10, commi 1 e 11, Regolamento per l’Esercizio dell’Attività di Agente di Calciatori all’epoca vigente, nonché del principio di lealtà, correttezza e probità previsto dall’art. 12, comma 1, del medesimo Regolamento; quanto ad altro agente: svolto, nella sua veste di Agente, attività di mediazione a favore della società calcistica per la conclusione di un contratto di lavoro sportivo con il calciatore in assenza di regolare contratto, percependo per tale attività, tramite la società, il corrispettivo di € 40.000,00 in una condizione di evidente conflitto di interessi, in violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 10, commi 1, 3 e 11, all’art. 3, comma 4 e all’art. 15, comma 1, Regolamento Agenti Calciatori vigente sino al 31.1.2007, conflitto di interessi inoppugnabilmente evidenziato dal ruolo di amministratore e dalla qualità di socio della società facenti capo allo stesso.Per tale comportamento il Direttore sportivo della società calcistica è sanzionato con l’inibizione per mesi quattro, per avere: (i) sottoscritto la dichiarazione di debito della propria società nei confronti della società a fronte di attività di mediazione svolta dall’agente per la stipulazione di un contratto con il calciatore sostituendosi a quest’ultimo nel pagamento delle provvigioni, in violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 10, commi 1, 11 e 16, comma 2, del Regolamento per l’Esercizio dell’Attività di Agente di Calciatori all’epoca vigente; (ii) sottoscritto l’accordo 19.8.2005, avente efficacia giuridica dal 31.8.2006, intercorso tra la società e la sua società calcistica a fronte dell’attività di mediazione fra società calcistiche svolta dall’agente per la conclusione di un contratto di compravendita del diritto del calciatore e, così, per aver corrisposto la provvigione spettante all’Agente del calciatore in sostituzione di quest’ultimo in violazione delle precitate norme regolamentari; La società calcistica è sanzionata a titolo di responsabilità diretta con l’ammenda per € 40.000,00. L’amministratore delegato ed il direttore sportivo della società e la società stessa sono sanzionati rispettivamente con l’inibizione per mesi due (i dirigenti) e l’ammenda per € 40.000,00 (società), i primi per aver condotto trattative per la conclusione di un contratto di lavoro sportivo con il calciatore trattando direttamente con l’agente, cui il calciatore stesso non aveva conferito alcun mandato, non ottemperando all’obbligo di condurre le trattative per la stipulazione del contratto esclusivamente con l’agente del calciatore, se nominato e risultante dagli atti della Commissione Agenti, ovvero direttamente con il calciatore, in violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 16, Regolamento per l’Esercizio ell’Attività di Agente di Calciatori all’epoca vigente. Il calciatore è sanzionato con l’ammenda di € 50.000,00, per avere: (i) ricevuto l’assistenza dell’agente nelle trattative con la società calcistica in assenza di regolare mandato (conferito solo ad un agente) in violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 13, comma 1, Regolamento per l’Esercizio dell’Attività di Agente di Calciatori all’epoca vigente; (ii) raggiunto un accordo economico integrativo della retribuzione spettante per la stagione 2007/2008 con altra società calcistica in forma verbale e così per non aver ottemperato agli obblighi di forma scritta previsti dall’art. 93 N.O.I.F. e dell’Accordo Collettivo A.I.C., in violazione dell’art. 1 C.G.S. in relazione ai divieti previsti dall’art. 94 N.O.I.F.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 171/CGF del 20 aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 302/CGF del 09 ottobre 2009 www.figc.it Impugnazione - istanza: 4) Deferimento del Procuratore Federale a carico del sig. A.S., agente di calciatori, per violazione dell’art.1, comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 3, comma 4, del regolamento agenti di calciatori vigente all’epoca dei fatti e dell’art. 7, comma 1 del regolamento agenti previgente e vigente – nota 4667/768pf06-07/sp/blp del 17.2.2009

Massima: L’agente di calciatori è sanzionato con la sospensione per mesi uno e l’ammenda, per la violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 3 comma 4 del Regolamento Agenti di Calciatori vigente all’epoca dei fatti e dell’art. 7 comma 1 del Regolamento previgente e vigente, per avere a seguito dell’intervento del Presidente della società professionistica svolto di fatto, in sostituzione del Direttore Sportivo - esonerato per non avere accettato l’imposizione di avvalersi dei suoi consigli nell’ambito della campagna acquisti/cessioni dei calciatori del mercato invernale della stagione 2006/2007 - le funzioni effettive di D.S. con particolare riferimento alle strategie per il rafforzamento della squadra. Nel caso di specie anche se, da nessun atto del procedimento è dato desumere la prova sicura che l’agente abbia svolto per conto della società attività concernenti l’assetto organizzativo, la gestione dei rapporti, anche contrattuali, tra società e calciatori o tecnici e la conduzione di trattative con altre società sportive, aventi ad oggetto il trasferimento di calciatori o la stipulazione delle cessioni dei contratti, secondo le norme dettate dall’ordinamento della F.I.G.C., sussistono invece precisi riscontri probatori in ordine al fatto che l’agente, su iniziativa del Presidente, abbia posto in essere concreti atti di ingerenza nella strategia del calcio mercato della società nel periodo incriminato.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 17/CDN del 30 settembre 2010 n. 2 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (30) – Deferimento della Procura Federale a carico di: G.K.(Calciatore attualmente tesserato per la Società AC Monza Brianza 1912), S.L. (Agente di calciatori) e della società AC Monza Brianza 1912 Spa (nota N°. 9095/778pf09-10/AM/ma del 21.6.2010).

Massima: A seguito di patteggiamento ex artt. 23 e 24 CGS l’agente di calciatori è sanzionato con l’ammenda di € 3.570,00 per aver preso il mandato del calciatore il quale già era sotto mandato di altro agente.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 1/CGF del 1 Luglio 2010 n.3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 061/CGF del 29 Settembre 2010 e su www.figc.it

Impugnazione – istanza:  3) Deferimento del Procuratore Federale a carico del sig. P.R., Agente di Calciatori, per violazione dell’ art. 1 C.G.S. e degli artt. 10, commi 1 e 11; 12, commi 1 e 2; 4, commi 1, 2 e 3, dei Regolamenti Agenti di Calciatori vigenti all’epoca dei fatti.

Massima: L’agente di calciatori è sanzionato con la sospensione di anni 1 e l’ ammenda € 50.000,00, per le seguenti violazioni: a) art.1 C.G.S. e art. 12 commi 1 e 4 del Regolamento Agenti di Calciatori previgente e in vigore al momento del conferimento, per avere assunto gli incarichi relativi al trasferimento dei calciatori per il tramite di una società e non personalmente nella qualità di agente; b) art. 1 C.G.S. e art. 12 commi 1 e 4 del Regolamento Agenti di Calciatori vigente e in vigore al momento dei fatti, per avere assunto gli incarichi relativi ai calciatori per il tramite di una società e non personalmente nella qualità di agente; c) art. 1 C.G.S. e artt. 12 commi 1 e 4 comma 2 del Regolamento Agenti di Calciatori vigente all’epoca dei fatti, per avere utilizzato carta intestata alla società sulla quale è riportata l’espressione ”Players Agent Licensed by F.I.G.C., così simulando la titolarità di una licenza in contrasto con la normativa federale; d) art. 1 C.G.S. comma 1 e 10, commi 1 e 11, del Regolamento Agenti di Calciatori vigente all’epoca dei fatti, per non aver utilizzato i modelli predisposti dalla Commissione Agenti F.I.G.C. per i conferimenti degli incarichi inerenti ai contratti sopra specificati e per non avere depositato o inviato alla Commissione Agenti i predetti atti; e) art. 1 C.G.S. e art. 12 commi 1 e 2 del Regolamento Agenti di Calciatori previgente e vigente per aver concorso con i dirigenti della società di calcio nell’omessa espressa mansione del nominativo dell’agente nei contratti stipulati con la sua assistenza; f) art. 1 C.G.S. e artt. 12 comma 1 e 4 commi 2 e 3 del Regolamento Agenti di Calciatori per avere organizzato l’attività di agente imprenditorialmente senza avere comunicato alla Commissione Agenti, con le modalità previste, l’elenco dei dipendenti e dei collaboratori, il libro soci, l’elenco nominativo degli organi sociali e le relative modifiche intervenute, così impedendo la verifica delle condizioni espressamente previste dall’art. 4 comma 2, cui è subordinata la facoltà di attribuire da parte dell’agente alla stessa società i diritti economici e patrimoniali derivanti dagli incarichi.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 99/CDN  del 30 Giugno 2010 n. 1  - www.figc.it Impugnazione - istanza:  (327) – Deferimento della procura federale a carico di: G.S.(Direttore Sportivo della Soc. AS Chievo Verona Srl), J.C.B. (Amministratore delegato della  Soc. FC Juventus SpA), A. S.(Direttore Sportivo della Soc. FC Juventus SpA), A. D. O. (calciatore della Soc. FC Juventus SpA), M. Z. (Presidente del C.d.A. della Soc. US Città di Palermo SpA), R. F. (all’epoca dei fatti, Direttore Sportivo della Soc. US Città di Palermo SpA), S. G. e M. G. (Agenti di calciatori) e delle societa’ AC Chievo Verona Srl, FC Juventus SpA e US Citta’ di Palermo SpA (nota n. 7964/1370pf07-08/SP/ad del 18.5.2010).

Massima: L’agente di calciatori pone in essere una condotta in contrasto con le norme dell’ordinamento sportivo laddove non rispetta le prescrizioni relative alla modalità con le quali deve curare gli interessi di un calciatore o di una società; non rispetta le prescrizioni che indicano il soggetto da cui l’agente deve essere retribuito, nonché  quelle che impongono all’agente di astenersi dall’accettare incarichi che possono determinare  situazioni di conflitto di interessi tra calciatore e società. Inoltre l’agente agisce in conflitto d’interessi laddove da un lato è agente del calciatore e dall’altro è agente della società sportiva per il tramite della propria società di agente di calciatori di cui è amministratore. E’ da censurare infine la condotta posta in essere dall’agente di calciatori in contrasto non solo con le norme che regolamentano la disciplina relativa all’attività degli Agenti e, in particolare, quelle che prescrivono i doveri dell’Agente e quelle che vietano  all’agente di ricevere somme a qualsiasi titolo da una società per la quale sono tesserati i calciatori dallo stesso rappresentati ed ancora quelle che vietano di svolgere attività che comportino conflitto di interessi, anche soltanto potenziale. Integra la violazione delle norme federale il comportamento dell’agente di calciatori finalizzato alla trattative e soprattutto allo svolgimento da parte sua di una concreta attività negoziale e di consulenza per integrazione della retribuzione, in assenza del necessario mandato di agente. Il caso di specie: Il Procuratore Federale ha deferito alla CDN: 1) il Direttore Sportivo della società sportiva, per avere: (i) sottoscritto la dichiarazione di debito della società sportiva nei confronti della società di agente di calciatori a fronte di attività di mediazione svolta dall’agente di calciatori, nonché amministratore della sua società, per la stipulazione di un contratto con il calciatore sostituendosi a quest'ultimo nel pagamento delle provvigioni in violazione dell'art. 1, comma 1  del C.G.S. in relazione all'art. 10, commi 1 e 11, e 16, comma 2, del Regolamento per l'Esercizio dell'Attività di Agente di Calciatori all'epoca vigente; (ii) sottoscritto l'accordo, intercorso tra la società sportiva e la società di agente di calciatori a fronte dell'attività di mediazione tra società calcistiche svolta dall’agente di calciatori per la conclusione di un contratto di compravendita del diritto del calciatore e, così, per aver corrisposto la provvigione spettante all'Agente del calciatore in sostituzione di quest'ultimo in violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 10, commi 1 e 11, e 16, comma 2, del Regolamento per l'Esercizio dell'Attività di Agente di Calciatori all'epoca vigente; La Società, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., con riferimento alla condotta contestata al suo Dirigente e legale rappresentante al precedente punto 1); All’esito del giudizio il direttore sportivo della società è stato sanzionato con l’inibizione per mesi 4 e la società con l’ammenda di € 40.000,00 2) L’Amministratore Delegato di altra società, per aver condotto trattative per la conclusione di un contratto di lavoro sportivo con il calciatore, trattando direttamente con l’agente, cui il calciatore stesso non ha conferito alcun mandato, e così per non avere ottemperato all'obbligo di condurre le trattative per la stipulazione del contratto del calciatore esclusivamente con l'Agente di quest'ultimo, se nominato e risultante dagli atti della Commissione Agenti, ovvero direttamente con il calciatore, in violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 16 del Regolamento per l'Esercizio dell'Attività di Agente di Calciatori all'epoca vigente; 3) Il Direttore Sportivo della società, per aver condotto trattative per la conclusione di un contratto di lavoro sportivo con il calciatore direttamente con l’agente, cui il calciatore stesso non ha conferito alcun mandato, e così per avere violato l'obbligo di condurre le trattative per la stipulazione del contratto del calciatore  esclusivamente con l'Agente di quest'ultimo, se nominato e risultante dagli atti della Commissione Agenti, ovvero direttamente con il calciatore, in violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 16 del Regolamento per l'Esercizio dell'Attività di Agente di Calciatori all'epoca vigente; La Società, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., con riferimento alla condotta contestata all'Amministratore Delegato al punto 2) che precede e per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., con riferimento alla condotta contestata al suo Dirigente al punto 3) che precede. All’esito del giudizio l’amministratore delegato ed il direttore sportivo della società sono stati sanzionati con l’inibizione per mesi 2 e la società con l’ammenda di € 40.000,00 4) Il calciatore, per avere: (i)  ricevuto l'assistenza dell’agente nelle trattative in assenza di regolare mandato (conferito invece al fratello) in violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 13, comma 1, del Regolamento per l'Esercizio dell'Attività di Agente di Calciatori all'epoca vigente; (ii) raggiunto un accordo economico integrativo della retribuzione spettante per la stagione 2007/2008 con la società in forma verbale e così per non aver ottemperato agli obblighi di forma scritta previsti dall'art. 93 delle N.O.I.F. e dall'Accordo Collettivo dell'AIC in violazione dell'art. 1 del C.G.S., in relazione ai divieti previsti dall'art. 94 delle N.O.I.F.; All’esito del giudizio il calciatore è stato sanzionato con l’ammenda di € 50.000,00 5) Il Presidente di altra ancora società, per aver raggiunto un accordo  economico integrativo della retribuzione spettante al calciatore per la stagione 2007/2008 in forma verbale e, così, per non aver ottemperato agli obblighi di forma scritta ed agli obblighi di deposito presso la competente Lega degli accordi economici stipulati con i calciatori previsti dall'art. 93 delle N.O.I.F. e dall'Accordo Collettivo dell'AIC in violazione dell'art. 1 del C.G.S., in relazione ai divieti previsti dall'art. 94 delle N.O.I.F.; 6)  Il Direttore Sportivo della società, per avere: (i) raggiunto un accordo economico integrativo della retribuzione spettante al calciatore per la stagione 2007/2008 in forma verbale e così per non aver ottemperato agli obblighi di forma scritta ed  agli obblighi di deposito presso la competente Lega degli accordi economici stipulati con i calciatori previsti dall'art. 93 delle N.O.I.F. e dall'Accordo Collettivo dell'AIC in violazione dell'art. 1 del C.G.S., in relazione ai divieti previsti dall'art. 94 del N.O.I.F.; (ii)  stipulato e sottoscritto, in qualità di legale rappresentante della società, la dichiarazione di riconoscimento di debito con la quale la società si è sostituita al calciatore nell'obbligo di pagamento del compenso spettante all'Agente di quest'ultimo, per la stipulazione del contratto economico e, così, per non aver ottemperato alle modalità di svolgimento dell'incarico dell'Agente per le quali detta attività deve essere retribuita soltanto dal calciatore in violazione dell'art. 1 del C.G.S. in relazione all'art. 10,  comma 3, del Regolamento per l'Esercizio dell'Attività di Agente di Calciatori vigente sino al 31 gennaio 2007; La Società, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., con riferimento alle condotte contestate ai suoi Legali Rappresentanti ai precedenti punti 5) e 6); A seguito di patteggiamento il presidente è stato sanzionato con l’ammenda di € 33.334,00, il direttore sportivo con l’ammenda di € 20.000,00 e la società con l’ammenda di € 33.334,00 7) L’agente di calciatori per avere: (i)  svolto, nella sua veste di Agente ed unitamente al fratello, attività di mediazione a favore della società per la conclusione di un contratto di cessione del diritto del calciatore ad altra Società in assenza di regolare contratto, richiedendo per tale attività, tramite la propria società di agente di calciatori, un corrispettivo pari all'8% del prezzo di cessione dei diritto ed in una situazione di conflitto di interessi, in violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, commi 1, 3 e 11, del Regolamento Agenti di Calciatori vigente sino al 31 gennaio 2007 e artt. 3, comma 4, e  15, comma 1, del medesimo Regolamento, nonché del principio di lealtà, correttezza e probità previsto dall'art. 12, comma 1, del Regolamento per l'Esercizio dell'Attività di Agente di Calciatori vigente all'epoca dei fatti; (ii)  richiesto l'importo (non dovuto) al direttore sportivo e, tramite il medesimo, alla società in violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. e del principio di lealtà, correttezza e probità previsto dall'art. 12, comma 1, del Regolamento per l'Esercizio dell'Attività di Agente di Calciatori all'epoca vigente ed, in particolare, le regole da I a III del Codice di Condotta Professionale allegate al medesimo Regolamento; (iii) svolto, nella sua veste di Agente, attività di mediazione a favore del calciatore per la conclusione di un contratto di lavoro sportivo con la Società in assenza di regolare mandato in violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., dell'art. 3, comma 1, e dell'art. 10, commi 1 e 11, del Regolamento per l'Esercizio dell'Attività di Agente di Calciatori all'epoca vigente, nonché del principio di lealtà, correttezza e probità previsto dall'art. 12, comma 1, del medesimo Regolamento per l'Esercizio dell'Attività di Agente di Calciatori; (iv)  adito la giurisdizione statale senza la preventiva autorizzazione in violazione del vincolo di giustizia di cui all'art. 30, comma 2, dello Statuto Federale anche in virtù degli artt. 1, comma 4 e 12, comma 1, del Regolamento Agenti all'epoca vigente (oggi rispettivamente trasfusi negli artt. 1 e 19, comma 3, del vigente Regolamento Agenti); All’esito del giudizio l’agente è stato sanzionato con la sospensione di 18  mesi ed € 100.000,00 di ammenda. 8) L’altro agente di calciatori, fratello del primo, per aver:

(i) svolto, nella sua veste di Agente, attività di mediazione a favore della società per la conclusione di un contratto di lavoro sportivo con il calciatore in assenza di regolare contratto, percependo per tale attività, tramite la propria società di agente, un corrispettivo, ed in una condizione di evidente conflitto di interessi, in violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 10 ,commi 1, 3 e 11, e art. 3, comma 4, e 15, comma 1, del Regolamento Agenti di Calciatori vigente sino al 31 gennaio 2007, conflitto di interessi inoppugnabilmente evidenziato dal ruolo di amministratore e dalla qualità di socio della società;

(ii) svolto, nella sua veste di Agente ed unitamente al fratello, attività di mediazione a favore della società per la conclusione di un contratto di cessione del diritto del calciatore ad altra Società in assenza di regolare contratto, richiedendo per tale attività, tramite la propria società, un corrispettivo pari all'8% del prezzo di cessione del diritto ed in una situazione di conflitto di interessi, in violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, commi 1, 3 e 11, del Regolamento Agenti di Calciatori vigente sino al 31 gennaio 2007 e  art. 3, comma 4, e 15,  comma 1, del medesimo Regolamento, nonché del principio di lealtà, correttezza e probità previsto dall'art. 12, comma 1, del Regolamento per l'Esercizio dell'Attività di Agente di Calciatori vigente all'epoca dei fatti;(iii) richiesto l'importo (non dovuto) al direttore sportivo e, tramite il medesimo, alla società in violazione dell'art. 1 del C.G.S., e del principio di lealtà, correttezza e probità previsto dall'ad. 12, comma 1, del Regolamento per l'Esercizio dell'Attività di Agente di Calciatori all'epoca vigente ed, in particolare, le regole da I a III del Codice di Condotta Professionale allegate al medesimo Regolamento;

(iv) adito la giurisdizione statale senza la preventiva autorizzazione in violazione del vincolo di

giustizia di cui all'art. 30, comma 2, dello Statuto Federale anche in virtù degli artt. 1, comma 4, e 12, comma 1,  del Regolamento Agenti all'epoca vigente (oggi rispettivamente trasfusi negli artt. 1 e 19, comma 3, del vigente Regolamento Agenti).

All’esito del giudizio l’agente è stato sanzionato con la sospensione di 18  mesi ed € 100.000,00 di ammenda.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 92/CDN  del 10 Giugno 2010 n. 2  - www.figc.it Impugnazione - istanza: (283) – Deferimento della Procura Federale a carico di: C.F. (osservatore della Soc. AS Bari SpA) e della società AS Bari SpA (nota n. 6708/42pf09-10/SP/ma del 14.4.2010). Massima: L’osservatore della società risponde della violazione di cui agli artt. 1, co., in relazione all’art. 95 bis, co. 2, lett. b), NOIF, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di disciplina della concorrenza, per avere avviato nella stagione sportiva 2008/2009 trattative con un calciatore senza avere informato per iscritto la società di appartenenza di quest’ultimo. Consegue la sanzione dell’inibizione per mesi 3 e l’ammenda di Euro 20.000,00 a carico della propria società.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 79/CGF del 20 Novembre 2009 n.1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 257/CGF del 11 Maggio 2010  e  su  www.figc.it

Decisone impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 25/CDN dell’ 1.10.2009

Impugnazione – istanza:  1) Ricorso del Procuratore Federale avverso il proscioglimento del sig. A.S, dirigente della Udinese Calcio S.p.A. (al momento dei fatti, agente di calciatori sospeso dal relativo albo) dalla violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S., ascrittagli con proprio deferimento del 17.7.2009 - nota n. 473/887pf08-09/sp/blp –

Massima: L’agente di calciatore non risponde di alcuna violazione per avere, con riferimento alla documentazione allegata alla domanda di ammissione al corso per Direttori Sportivi, prodotto un documento non veridico, quale titolo per la partecipazione, stante l’apposizione da parte dell’agente stesso in calce alla, scrittura privata con la società professionistica, della sottoscrizione del presidente di detto sodalizio. Nel caso di specie, infatti, il documento allegato dall’agente alla domanda di ammissione al corso di Direttori Sportivi aveva natura di atto di ricognizione ai sensi dell’art. 2720 c.c., per modo che la sigla apposta dall’asserito sottoscrittore della scrittura privata, indipendentemente dal suo autore, doveva considerarsi del tutto irrilevante, proprio perché inserita nel contesto dell’atto di ricognizione, che non attuava la ricostruzione materiale del documento, ma soltanto la prova documentale sull’esistenza di un altro documento e del suo contenuto.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 143/CGF del 27 Gennaio 2010 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 228/CGF del 23 Aprile 2010 n. 2 e  su  www.figc.it Impugnazione – istanza: 2) Deferimento del Procuratore Federale a carico dell’agente di calciatori sig. Stinà Antonio, per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. anche in relazione all’art. 100, comma 3 delle N.O.I.F. Massima: L’agente di calciatori è sanzionato con la sospensione (anni 3) e l’ammenda (Euro 30.000,00) per aver la violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S., anche in relazione all’art. 100 comma 3 N.O.I.F. per aver indotto il padre del calciatore a far versare una determinata somma di denaro a favore di una associazione di procuratori, promettendo allo stesso un contratto per il figlio con una società svizzera.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 31/CGF del 05 Ottobre 2009 n. 10 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 09 Marzo 2010 n. 10 e  su  www.figc.it Impugnazione – istanza:10) Deferimento Procuratore Federale a carico del sig. P. F., agente di calciatori autorizzato dalla F.I.G.C., per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 95, comma 6 N.O.I.F.., 12, comma 1 del regolamento agenti, al capo i dell’allegato a dello stesso testo regolamentare recante il “codice di condotta professionale”, nonchè alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento di cui al com. uff. n. 94/a del 5.5.2008 Massima: L’agente di calciatori risponde della violazione ex art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione anche all’art. 12, comma 1, Regolamento Agenti ed all’art. 95, comma 6, N.O.I.F., e del Com. Uff. n. 94/A del 5.5.2008 ed è sanzionato  con la sospensione di mesi 1 e l’ammenda di € 10.000,00 poiché in occasione del deposito del contratto di trasferimento del calciatore durante il calcio mercato 2008/2009, avrebbe lanciato all’interno del box allestito nell’occasione per la società che acquisiva il calciatore, una scrittura privata aggiuntiva oltre il termine delle ore 19:00 dell’ultimo giorno utile per i trasferimenti di calciatori fissati dalla normativa settoriale

 

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 28 gennaio 2010 - www.coni.it Decisione impugnata: Decisione Corte di Giustizia Federale pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 163/CGF del 7 aprile 2009

Parti: Sig. F. Z. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.)Massima: L’agente di calciatori risponde della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza in riferimento al CGS ed al previgente Regolamento Agenti per aver conferito ad una società i diritti derivanti da una serie di incarichi procuratori rilasciati senza che altro agente, riconosciuto come esterno e non appartenente all’organico della società, nei moduli di mandato a lui conferiti da calciatori nel periodo 2003 - 2005, abbia attribuito i relativi diritti economici e patrimoniali alla predetta società, pur non avendone la rappresentanza legale. L’agente è sanmzionabile anche per aver posto in essere condotte finalizzate ad ottenere che il calciatore revocasse il mandato all’agente, con il quale aveva un rapporto in corso, per favorirne il conferimento a proprio nome ed anche per aver  acquisito un doppio mandato sia da parte del calciatore che da parte della società nella quale militava.L’agente, infine è sanzionabile, perché  in concorso con altro agente ha operato in situazione di conflitto di interessi nelle operazioni contrattuali di alcuni calciatori con la medesima società di calcio. Il T.N.A.S. riduce al 30 giugno 2010 la sanzione della sospensione dall’attività di Agente di calciatori per diciotto mesi irrogata all’agente di calciatori dalla Corte di Giustizia Federale con decisione del 7 aprile 2009 e riduce ad Euro 40.000,00 la sanzione pecuniaria in luogo di quella di € 100.000,00 irrogata con la medesima decisione, allorquando dalla istruttoria è emerso che taluni degli illeciti disciplinari contestati all’interessato si sono rivelati indimostrati per il quale è stato prosciolto e, dall’altro, che l’incolpato non risulta precedentemente inquisito per alcun’altra ipotesi di illecito. Manca, pertanto, nella specie, l’elemento della recidiva costituente, anche per espressa previsione regolamentare, uno dei parametri di valutazione del corretto esercizio del potere discrezionale di applicazione della sanzione. E’ da aggiungere, inoltre, che altro parametro di valutazione è costituito dallo stesso art. 17 del REAAC 2001, il quale prevede un minimo edittale di due anni solo per le infrazioni più gravi di cui all’art. 14 del medesimo regolamento, che qui non ricorrono. Ora, avere nella specie irrogato sanzioni di status e anche patrimoniali superiori rispetto ai minimi edittali stabiliti solo per talune fattispecie di illecito particolarmente gravi, secondo la presunzione normativa, qui non verificatesi, appare davvero incongruo. Pur nel rispetto del pacifico principio giurisprudenziale, secondo cui la valutazione della gravità di un comportamento ai fini disciplinari e della proporzione tra la sanzione disciplinare irrogata e la gravità dei fatti contestati costituisce manifestazione del discrezionale apprezzamento dell'Amministrazione, suscettibile di sindacato di legittimità solo per macroscopici vizi logici (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2705; id., 15 maggio 2003, n. 2624; id., 30 ottobre 2001, n. 5868; id., 12 aprile 2001, n. 2259; id., 31 luglio 2000, n. 3647), va tuttavia rilevato che, nella specie, non risulta pienamente rispettato il generale principio di gradualità e proporzionalità della pena, invocato dalla parte istante.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 28 gennaio 2010 - www.coni.it Decisione impugnata: Decisione Corte di Giustizia Federale pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 163/CGF del 7 aprile 2009

Parti: Sig. F.Z. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.)

Massima: L’agente di calciatori risponde della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui agli artt. 1, comma 1, C.G.S. e 12 del previgente Regolamento Agenti, con particolare riferimento all’art. 12, comma 3, del Regolamento Agenti vigente sino all’1.2.2007, per aver contattato, al di fuori del limite temporale previsto dal Regolamento, il calciatore, al fine di acquisirne la rappresentanza nonostante che lo stessi avesse già in essere un rapporto contrattuale con altro agente”. Quanto alla prima norma, di apertura del Titolo I del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) dedicato alle norme di comportamento, essa impone a coloro che sono tenuti all’osservanza delle norme federali di “comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”. Il citato articolo del regolamento agenti dispone, a sua volta, che (comma 1) “l’Agente è tenuto all’osservanza delle norme federali, statutarie e regolamentari della F.I.G.C., delle Confederazioni e della F.I.F.A., improntando il proprio operato a principi di correttezza, lealtà, buona fede diligenza professionale; garantendo in particolare che ogni contratto di prestazione sportiva concluso, a seguito della propria attività, sia conforme alle sopraccitate norme nonché a quelle del diritto del Paese interessato”. Si stabilisce, poi, (comma 3) che “L’ agente non può contattare un calciatore, che abbia in essere un rapporto contrattuale con altro agente, ed assumerne l’incarico se non un mese prima dalla scadenza dello stesso. A tal fine l’agente può assumere idonea informativa presso la segreteria della Commissione”. Le ricordate disposizioni di fonte regolamentare settoriale ascritte specificamente all’ordinamento sportivo costituiscono classiche clausole generali, che trascendono precisi obblighi normativi e rappresentano espressione di principi generali di solidarietà e rispetto degli interessi degli altri. L'obbligo di correttezza (o buona fede oggettiva) è regola fondamentale che percorre trasversalmente tutte le regole del formarsi delle volontà negoziali, onde assicurare che esse siano preservate da qualsiasi aggressione psichica o fisica (cfr. Cass. Civ., sez. I, 6 aprile 2004, n. 6759 ): si vedano al riguardo gli artt. 1337, 1434, 1439 cod. civ. sulla responsabilità precontrattuale, sulla violenza, sul dolo; gli obblighi di correttezza, lealtà, buona fede e diligenza costituiscono parametro di valutazione dei comportamenti iscritti in un reciproco impegno negoziale (artt. 1175, 1176, 1358, 1375, ecc.). Si tratta di principi fondamentali i quali a loro volta sono riportabili all’ancor più generale principio di solidarietà sociale che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza, trova applicazione in ambito sia contrattuale che extracontrattuale, imponendo al soggetto di mantenere nei rapporti della vita di relazione un comportamento leale - specificantesi in obblighi di informazione e di avviso - nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio (cfr. v. Cass. Civ., 15/2/2007, n. 3462; 20/2/2006, n. 3651). Nell’ambito del generale principio di lealtà si inseriscono tutte le disposizioni relative ai rapporti gestori e di esercizio di potere negoziale nell’interesse altrui che predispongono una serie di prescrizioni o precauzioni al fine di evitare conflitti di interessi tra rappresentante e rappresentato, a garanzia degli interessi di ques’ultimo. Basterà ricordare le disposizioni codicistiche in materia di potestà genitoriale, di tutela, di rappresentanza, di società (artt. 320, 347, 360, 1394, 2373, 2454, 2519, ecc..). Ma del problema del conflitto di interessi si parlerà meglio in prosieguo.L’art. 15 del REAAC 2001 dispone che “1. Qualora sussistano ragioni di conflitto di interessi nella conclusione di un contratto, l’agente è tenuto ad informarne immediatamente il calciatore, che sottoscrive un’apposita dichiarazione nel contratto. Si presume sussistere il conflitto di interessi nei casi in cui nella società contraente il coniuge, un parente o affine entro il secondo grado del medesimo agente, ricoprano cariche sociali o incarichi dirigenziali e tecnici. 2. Nel caso in cui l’informazione non sia stata resa al calciatore prima della conclusione del contratto con la società, questi può risolvere il rapporto con l’agente senza dovere alcun indennizzo”. La riportata norma si colloca all’interno della parte del regolamento intitolata “Divieti e conflitto di interessi” (artt. 14 e 15) ed individua un preciso dovere di lealtà e correttezza a carico dell’agente. La natura disciplinare - e non solo sanzionatoria diretta sull’atto, come pretende parte istante - di tali comportamenti doverosi si desume da una serie di dati. In primo luogo, dal successivo art. 17, comma 2, del medesimo regolamento, secondo cui “i comportamenti degli agenti in violazione dei divieti di cui all’art. 14, commi 1 e 2, comportano in ogni caso l’applicazione di una sanzione pecuniaria.”. Tra quei comportamenti l’art. 14 indica il conferimento di specifico incarico redatto su apposito modulo predisposto dalla Commissione, “a pena di nullità”. Quindi, sanzione diretta sull’atto e sanzione indiretta sul suo agente ben possono coesistere, come risultante da una serie di istituti di diritto privato (art. 2391 e 2392 sul conflitto di interessi e responsabilità degli amministratori di società commerciali) e pubblico, tra i quali ultimi basterà ricordare la disciplina delle mansioni superiori nel pubblico impiego, il cui conferimento illegittimo determina al contempo la nullità del relativo rapporto e la responsabilità personale e patrimoniale del dirigente che le ha attribuite. In secondo luogo, il carattere disciplinare della sopra riportata disposizione si trae dalla riconducibilità dell’ipotesi specifica dell’art. 15 del REAAC ai doveri generali, già sopra considerati, di lealtà, correttezza e probità (art. 1 CGS) nonché di correttezza lealtà, buona fede e diligenza imposti dall’art. 12 del REAAC 2001, il quale, anche sotto il profilo sistematico, si accompagna al quasi immediatamente successivo art. 15 sopra riportato. Quest’ultimo si raccorda necessariamente ai principi generali che caratterizzano i doveri comportamentali ed il codice deontologico professionale dell’agente, così come l’art. 1394 cod. civ. è espressione dei principi generali di correttezza, lealtà e buona fede stabiliti nelle clausole generali previste dagli artt. 1175 e 1375 cod. civ.. I doveri gravanti sul rappresentante sono espressione del fondamentale dovere di correttezza e buona fede richiamato in termini generali dagli artt. 1175 e 1375 cod. civ.. In tutti i casi di gestione di interessi altrui, tale dovere assume ancor più che altrove i caratteri del dovere di protezione dell'altrui sfera giuridica: il dovere di prendersi cura dell'interesse di colui (individuo o ente) che ha incaricato il gestore dell'amministrazione delle proprie attività e, per ciò stesso, lo ha investito di un compito con indubbie connotazioni fiduciarie, le quali comportano a carico del fiduciario un complessivo atteggiamento di fedeltà e lealtà (cioè dedizione esclusiva) rispetto agli interessi affidati e curati (cfr. Cass. Civ., sez. I, 24 agosto 2004, n. 16707). Le tesi della sola sanzione diretta sull’atto è, pertanto, insostenibile. Del pari insostenibile appare l’altra prospettazione, secondo la quale nella specie sarebbe comunque mancato quel concreto pregiudizio dei calciatori che varrebbe a prefigurare un conflitto di interessi giuridicamente rilevante. Anche a voler accedere a tale prospettazione in punto di diritto - e a condividere l’opinione giurisprudenziale secondo cui la situazione di conflittualità fra rappresentante e rappresentato dev'essere accertata non in modo astratto ma in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica d'incompatibilità degli interessi di cui siano portatori i due soggetti Cass. civ., 17-10-2008, n. 25361; id., 8-11-2007, n. 23300) - non appare contestabile che, secondo quanto già esposto, l’agente ed i calciatori da lui rappresentati si trovavano in evidente situazione conflittuale sul piano degli interessi da curare e seguire, la preoccupazione dell’agente risultando stata essere non quella di perseguire al meglio e al massimo le legittime aspettative del giocatore, ma quella di conciliare queste ultime con le politiche di utilizzazione del parco giocatori perseguite (e peraltro neppure a fini esclusivamente sportivi ma anche affaristici, finanziari, solidali, amicali e di altra natura) dai dirigenti della Juventus (ma non solo). Con riferimento specifico al conflitto di interessi riferito alle ipotesi di rapporti gestori per rappresentanza negoziale, è vero che la giurisprudenza ravvisa nella presunzione di cui all’articolo 1395 cod. civ. (contratto con se stesso) un’ipotesi di presunzione juris tantum, ma è altrettanto vero che essa può superarsi non con la prova contraria generica, ma solo con quella tassativamente prevista dalla stessa legge (autorizzazione o predeterminazione del contenuto contrattuale). Tuttavia, in altre ipotesi di interposizione gestoria ove gli interessi in gioco trascendono la figura del rappresentato in relazione alla rilevanza sociale delle funzioni gestorie le presunzioni di conflitto sono assolute, come nel caso dell’art. 323 (atti vietai ai genitori). Il percorso argomentativo sopra svolto appare del tutto congruo con il caso di specie, tenuto conto che, come già rilevato dalla giurisprudenza amministrativa, le funzioni svolte dagli agenti calciatori hanno un’oggettiva valenza pubblica, anche se si manifestano attraverso attività negoziale di diritto privato ( T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 14 gennaio 2009, n. 147). Già si è accennato, a proposito della questione dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, come tale autonomia si connette all'interesse pubblico che è sotteso dalla promozione dell'attività sportiva, onde, supportandosi su un fine pubblicistico immanente, può sfociare, in misura strettamente corrispondente, in determinazioni autoritative, anche a carattere normativo, che si riflettono su soggetti - anche diversi dagli associati - che con il loro operato impongano direttamente e in modo rilevante sugli interessi di rilievo pubblicistico che la legge vuole promuovere (cfr. Cons. St., sez. VI, 14 aprile 1998, n. 473, riguardante appunto l’attività di un agente calciatori). Perché, dunque, sorga la responsabilità disciplinare dell’agente occorre, sul piano oggettivo, che vi sia una situazione di conflitto di interessi secondo la tipizzazione non derogabile del rapporto parentale fra agente e dirigente di società calcistica. Tutti i tentativi argomentativi per superare tale considerazione non valgono: non quello della notorietà, la quale, anzi, favorendo la creazione di un centro di potere ruotante attorno ad una grande squadra ed influenzante, come si è visto, le scelte dell’agente da parte dei calciatori, aumenta e non attenua la condizione di conflitto; non quello della permanenza del rapporto gestorio con lo stesso agente pur dopo la conoscenza del conflitto,permanenza che anzi si giustifica proprio con la condizione di condizionamento della volontà e di affidamento dei propri interessi ad un soggetto che si sa o si spera poter agevolare la carriera proprio per effetto della incompatibile relazione familiare; non l’assenza di pregiudizio per i calciatori, perché le condizioni di miglior favore eventualmente ottenute da un singolo calciatore non fanno venir meno quell’intreccio perverso di interessi tra agenti e dirigenti calcistici, attraverso i quali una società sportiva si accaparra i migliori anche assicurando loro condizioni economiche vantaggiose ma in spregio ai valori di probità, correttezza e leale competizione fra compagini calcistiche, cui è funzionale una gestione trasparente e fedele ai valori dello sport dei calciatori, secondo le prescrizioni contenute nel CGS, artt. 1 e 8.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 28 gennaio 2010 - www.coni.it Decisione impugnata: Decisione Corte di Giustizia Federale pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 163/CGF del 7 aprile 2009

Parti: Sig. P.G. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.)

Massima: L’agente di calciatori risponde della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui agli artt. 1, comma 1, C.G.S. e 12 del previgente Regolamento Agenti, con particolare riferimento all’art. 12, comma 3, del Regolamento Agenti vigente sino all’1.2.2007, per aver contattato, al di fuori del limite temporale previsto dal Regolamento, il calciatore, al fine di acquisirne la rappresentanza nonostante che lo stessi avesse già in essere un rapporto contrattuale con altro agente”. Quanto alla prima norma, di apertura del Titolo I del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) dedicato alle norme di comportamento, essa impone a coloro che sono tenuti all’osservanza delle norme federali di “comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”. Il citato articolo del regolamento agenti dispone, a sua volta, che (comma 1) “l’Agente è tenuto all’osservanza delle norme federali, statutarie e regolamentari della F.I.G.C., delle Confederazioni e della F.I.F.A., improntando il proprio operato a principi di correttezza, lealtà, buona fede diligenza professionale; garantendo in particolare che ogni contratto di prestazione sportiva concluso, a seguito della propria attività, sia conforme alle sopraccitate norme nonché a quelle del diritto del Paese interessato”. Si stabilisce, poi, (comma 3) che “L’ agente non può contattare un calciatore, che abbia in essere un rapporto contrattuale con altro agente, ed assumerne l’incarico se non un mese prima dalla scadenza dello stesso. A tal fine l’agente può assumere idonea informativa presso la segreteria della Commissione”. Le ricordate disposizioni di fonte regolamentare settoriale ascritte specificamente all’ordinamento sportivo costituiscono classiche clausole generali, che trascendono precisi obblighi normativi e rappresentano espressione di principi generali di solidarietà e rispetto degli interessi degli altri. L'obbligo di correttezza (o buona fede oggettiva) è regola fondamentale che percorre trasversalmente tutte le regole del formarsi delle volontà negoziali, onde assicurare che esse siano preservate da qualsiasi aggressione psichica o fisica (cfr. Cass. Civ., sez. I, 6 aprile 2004, n. 6759 ): si vedano al riguardo gli artt. 1337, 1434, 1439 cod. civ. sulla responsabilità precontrattuale, sulla violenza, sul dolo; gli obblighi di correttezza, lealtà, buona fede e diligenza costituiscono parametro di valutazione dei comportamenti iscritti in un reciproco impegno negoziale (artt. 1175, 1176, 1358, 1375, ecc.). Si tratta di principi fondamentali i quali a loro volta sono riportabili all’ancor più generale principio di solidarietà sociale che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza, trova applicazione in ambito sia contrattuale che extracontrattuale, imponendo al soggetto di mantenere nei rapporti della vita di relazione un comportamento leale - specificantesi in obblighi di informazione e di avviso - nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio (cfr. v. Cass. Civ., 15/2/2007, n. 3462; 20/2/2006, n. 3651). Nell’ambito del generale principio di lealtà si inseriscono tutte le disposizioni relative ai rapporti gestori e di esercizio di potere negoziale nell’interesse altrui che predispongono una serie di prescrizioni o precauzioni al fine di evitare conflitti di interessi tra rappresentante e rappresentato, a garanzia degli interessi di ques’ultimo. Basterà ricordare le disposizioni codicistiche in materia di potestà genitoriale, di tutela, di rappresentanza, di società (artt. 320, 347, 360, 1394, 2373, 2454, 2519, ecc..). Ma del problema del conflitto di interessi si parlerà meglio in prosieguo.L’art. 15 del REAAC 2001 dispone che “1. Qualora sussistano ragioni di conflitto di interessi nella conclusione di un contratto, l’agente è tenuto ad informarne immediatamente il calciatore, che sottoscrive un’apposita dichiarazione nel contratto. Si presume sussistere il conflitto di interessi nei casi in cui nella società contraente il coniuge, un parente o affine entro il secondo grado del medesimo agente, ricoprano cariche sociali o incarichi dirigenziali e tecnici. 2. Nel caso in cui l’informazione non sia stata resa al calciatore prima della conclusione del contratto con la società, questi può risolvere il rapporto con l’agente senza dovere alcun indennizzo”. La riportata norma si colloca all’interno della parte del regolamento intitolata “Divieti e conflitto di interessi” (artt. 14 e 15) ed individua un preciso dovere di lealtà e correttezza a carico dell’agente. La natura disciplinare - e non solo sanzionatoria diretta sull’atto, come pretende parte istante - di tali comportamenti doverosi si desume da una serie di dati. In primo luogo, dal successivo art. 17, comma 2, del medesimo regolamento, secondo cui “i comportamenti degli agenti in violazione dei divieti di cui all’art. 14, commi 1 e 2, comportano in ogni caso l’applicazione di una sanzione pecuniaria.”. Tra quei comportamenti l’art. 14 indica il conferimento di specifico incarico redatto su apposito modulo predisposto dalla Commissione, “a pena di nullità”. Quindi, sanzione diretta sull’atto e sanzione indiretta sul suo agente ben possono coesistere, come risultante da una serie di istituti di diritto privato (art. 2391 e 2392 sul conflitto di interessi e responsabilità degli amministratori di società commerciali) e pubblico, tra i quali ultimi basterà ricordare la disciplina delle mansioni superiori nel pubblico impiego, il cui conferimento illegittimo determina al contempo la nullità del relativo rapporto e la responsabilità personale e patrimoniale del dirigente che le ha attribuite. In secondo luogo, il carattere disciplinare della sopra riportata disposizione si trae dalla riconducibilità dell’ipotesi specifica dell’art. 15 del REAAC ai doveri generali, già sopra considerati, di lealtà, correttezza e probità (art. 1 CGS) nonché di correttezza lealtà, buona fede e diligenza imposti dall’art. 12 del REAAC 2001, il quale, anche sotto il profilo sistematico, si accompagna al quasi immediatamente successivo art. 15 sopra riportato. Quest’ultimo si raccorda necessariamente ai principi generali che caratterizzano i doveri comportamentali ed il codice deontologico professionale dell’agente, così come l’art. 1394 cod. civ. è espressione dei principi generali di correttezza, lealtà e buona fede stabiliti nelle clausole generali previste dagli artt. 1175 e 1375 cod. civ.. I doveri gravanti sul rappresentante sono espressione del fondamentale dovere di correttezza e buona fede richiamato in termini generali dagli artt. 1175 e 1375 cod. civ.. In tutti i casi di gestione di interessi altrui, tale dovere assume ancor più che altrove i caratteri del dovere di protezione dell'altrui sfera giuridica: il dovere di prendersi cura dell'interesse di colui (individuo o ente) che ha incaricato il gestore dell'amministrazione delle proprie attività e, per ciò stesso, lo ha investito di un compito con indubbie connotazioni fiduciarie, le quali comportano a carico del fiduciario un complessivo atteggiamento di fedeltà e lealtà (cioè dedizione esclusiva) rispetto agli interessi affidati e curati (cfr. Cass. Civ., sez. I, 24 agosto 2004, n. 16707). Le tesi della sola sanzione diretta sull’atto è, pertanto, insostenibile. Del pari insostenibile appare l’altra prospettazione, secondo la quale nella specie sarebbe comunque mancato quel concreto pregiudizio dei calciatori che varrebbe a prefigurare un conflitto di interessi giuridicamente rilevante. Anche a voler accedere a tale prospettazione in punto di diritto - e a condividere l’opinione giurisprudenziale secondo cui la situazione di conflittualità fra rappresentante e rappresentato dev'essere accertata non in modo astratto ma in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica d'incompatibilità degli interessi di cui siano portatori i due soggetti Cass. civ., 17-10-2008, n. 25361; id., 8-11-2007, n. 23300) - non appare contestabile che, secondo quanto già esposto, l’agente ed i calciatori da lui rappresentati si trovavano in evidente situazione conflittuale sul piano degli interessi da curare e seguire, la preoccupazione dell’agente risultando stata essere non quella di perseguire al meglio e al massimo le legittime aspettative del giocatore, ma quella di conciliare queste ultime con le politiche di utilizzazione del parco giocatori perseguite (e peraltro neppure a fini esclusivamente sportivi ma anche affaristici, finanziari, solidali, amicali e di altra natura) dai dirigenti della Juventus (ma non solo). Con riferimento specifico al conflitto di interessi riferito alle ipotesi di rapporti gestori per rappresentanza negoziale, è vero che la giurisprudenza ravvisa nella presunzione di cui all’articolo 1395 cod. civ. (contratto con se stesso) un’ipotesi di presunzione juris tantum, ma è altrettanto vero che essa può superarsi non con la prova contraria generica, ma solo con quella tassativamente prevista dalla stessa legge (autorizzazione o predeterminazione del contenuto contrattuale). Tuttavia, in altre ipotesi di interposizione gestoria ove gli interessi in gioco trascendono la figura del rappresentato in relazione alla rilevanza sociale delle funzioni gestorie le presunzioni di conflitto sono assolute, come nel caso dell’art. 323 (atti vietai ai genitori). Il percorso argomentativo sopra svolto appare del tutto congruo con il caso di specie, tenuto conto che, come già rilevato dalla giurisprudenza amministrativa, le funzioni svolte dagli agenti calciatori hanno un’oggettiva valenza pubblica, anche se si manifestano attraverso attività negoziale di diritto privato ( T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 14 gennaio 2009, n. 147). Già si è accennato, a proposito della questione dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, come tale autonomia si connette all'interesse pubblico che è sotteso dalla promozione dell'attività sportiva, onde, supportandosi su un fine pubblicistico immanente, può sfociare, in misura strettamente corrispondente, in determinazioni autoritative, anche a carattere normativo, che si riflettono su soggetti - anche diversi dagli associati - che con il loro operato impongano direttamente e in modo rilevante sugli interessi di rilievo pubblicistico che la legge vuole promuovere (cfr. Cons. St., sez. VI, 14 aprile 1998, n. 473, riguardante appunto l’attività di un agente calciatori). Perché, dunque, sorga la responsabilità disciplinare dell’agente occorre, sul piano oggettivo, che vi sia una situazione di conflitto di interessi secondo la tipizzazione non derogabile del rapporto parentale fra agente e dirigente di società calcistica. Tutti i tentativi argomentativi per superare tale considerazione non valgono: non quello della notorietà, la quale, anzi, favorendo la creazione di un centro di potere ruotante attorno ad una grande squadra ed influenzante, come si è visto, le scelte dell’agente da parte dei calciatori, aumenta e non attenua la condizione di conflitto; non quello della permanenza del rapporto gestorio con lo stesso agente pur dopo la conoscenza del conflitto,permanenza che anzi si giustifica proprio con la condizione di condizionamento della volontà e di affidamento dei propri interessi ad un soggetto che si sa o si spera poter agevolare la carriera proprio per effetto della incompatibile relazione familiare; non l’assenza di pregiudizio per i calciatori, perché le condizioni di miglior favore eventualmente ottenute da un singolo calciatore non fanno venir meno quell’intreccio perverso di interessi tra agenti e dirigenti calcistici, attraverso i quali una società sportiva si accaparra i migliori anche assicurando loro condizioni economiche vantaggiose ma in spregio ai valori di probità, correttezza e leale competizione fra compagini calcistiche, cui è funzionale una gestione trasparente e fedele ai valori dello sport dei calciatori, secondo le prescrizioni contenute nel CGS, artt. 1 e 8.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 28 gennaio 2010 - www.coni.it Decisione impugnata: Decisione Corte di Giustizia Federale pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 163/CGF del 7 aprile 2009

Parti: Sig. P. G. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.)

Massima: L’agente di calciatori risponde della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza in riferimento al CGS ed al previgente Regolamento Agenti per aver conferito ad una società i diritti derivanti da una serie di incarichi procuratori rilasciati senza che l’istante, riconosciuto come esterno e non appartenente all’organico della società, nei moduli di mandato a lui conferiti da calciatori nel periodo 2003 - 2005, abbia attribuito i relativi diritti economici e patrimoniali alla predetta società, pur non avendone la rappresentanza legale. L’agente è sanzionabile anche aver  acquisito un doppio mandato sia da parte del calciatore che da parte della società nella quale militava. L’agente, infine è sanzionabile, perché in concorso con altro agente ha operato in situazione di conflitto di interessi nelle operazioni contrattuali di alcuni calciatori con la medesima società di calcio. Il T.N.A.S. riduce al 30 giugno 2010 la sanzione della sospensione dall’attività di Agente di calciatori per 12 mesi irrogata all’agente di calciatori dalla Corte di Giustizia Federale con decisione del 7 aprile 2009 e riduce ad Euro 20.000,00 la sanzione pecuniaria in luogo di quella di € 50.000,00 irrogata con la medesima decisione, allorquando dalla istruttoria è emerso che taluni degli illeciti disciplinari contestati all’interessato si sono rivelati indimostrati per il quale è stato prosciolto e, dall’altro, che l’incolpato non risulta precedentemente inquisito per alcun’altra ipotesi di illecito. Manca, pertanto, nella specie, l’elemento della recidiva costituente, anche per espressa previsione regolamentare, uno dei parametri di valutazione del corretto esercizio del potere discrezionale di applicazione della sanzione. E’ da aggiungere, inoltre, che altro parametro di valutazione è costituito dallo stesso art. 17 del REAAC 2001, il quale prevede un minimo edittale di due anni solo per le infrazioni più gravi di cui all’art. 14 del medesimo regolamento, che qui non ricorrono. Ora, avere nella specie irrogato sanzioni di status e anche patrimoniali superiori rispetto ai minimi edittali stabiliti solo per talune fattispecie di illecito particolarmente gravi, secondo la presunzione normativa, qui non verificatesi, appare davvero incongruo. Pur nel rispetto del pacifico principio giurisprudenziale, secondo cui la valutazione della gravità di un comportamento ai fini disciplinari e della proporzione tra la sanzione disciplinare irrogata e la gravità dei fatti contestati costituisce manifestazione del discrezionale apprezzamento dell'Amministrazione, suscettibile di sindacato di legittimità solo per macroscopici vizi logici (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2705; id., 15 maggio 2003, n. 2624; id., 30 ottobre 2001, n. 5868; id., 12 aprile 2001, n. 2259; id., 31 luglio 2000, n. 3647), va tuttavia rilevato che, nella specie, non risulta pienamente rispettato il generale principio di gradualità e proporzionalità della pena, invocato dalla parte istante.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 28 gennaio 2010 - www.coni.it Decisione impugnata: Decisione Corte di Giustizia Federale pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 163/CGF del 7 aprile 2009

Parti: Sig. A.M.  contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.)

Massima: L’agente di calciatori risponde della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui agli artt. 1, comma 1, C.G.S. e 12 del previgente Regolamento Agenti, con particolare riferimento all’art. 12, comma 3, del Regolamento Agenti vigente sino all’1.2.2007, per aver contattato, al di fuori del limite temporale previsto dal Regolamento, il calciatore, al fine di acquisirne la rappresentanza nonostante che lo stessi avesse già in essere un rapporto contrattuale con altro agente”. Quanto alla prima norma, di apertura del Titolo I del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) dedicato alle norme di comportamento, essa impone a coloro che sono tenuti all’osservanza delle norme federali di “comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”. Il citato articolo del regolamento agenti dispone, a sua volta, che (comma 1) “l’Agente è tenuto all’osservanza delle norme federali, statutarie e regolamentari della F.I.G.C., delle Confederazioni e della F.I.F.A., improntando il proprio operato a principi di correttezza, lealtà, buona fede diligenza professionale; garantendo in particolare che ogni contratto di prestazione sportiva concluso, a seguito della propria attività, sia conforme alle sopraccitate norme nonché a quelle del diritto del Paese interessato”. Si stabilisce, poi, (comma 3) che “L’ agente non può contattare un calciatore, che abbia in essere un rapporto contrattuale con altro agente, ed assumerne l’incarico se non un mese prima dalla scadenza dello stesso. A tal fine l’agente può assumere idonea informativa presso la segreteria della Commissione”. Le ricordate disposizioni di fonte regolamentare settoriale ascritte specificamente all’ordinamento sportivo costituiscono classiche clausole generali, che trascendono precisi obblighi normativi e rappresentano espressione di principi generali di solidarietà e rispetto degli interessi degli altri. L'obbligo di correttezza (o buona fede oggettiva) è regola fondamentale che percorre trasversalmente tutte le regole del formarsi delle volontà negoziali, onde assicurare che esse siano preservate da qualsiasi aggressione psichica o fisica (cfr. Cass. Civ., sez. I, 6 aprile 2004, n. 6759 ): si vedano al riguardo gli artt. 1337, 1434, 1439 cod. civ. sulla responsabilità precontrattuale, sulla violenza, sul dolo; gli obblighi di correttezza, lealtà, buona fede e diligenza costituiscono parametro di valutazione dei comportamenti iscritti in un reciproco impegno negoziale (artt. 1175, 1176, 1358, 1375, ecc.). Si tratta di principi fondamentali i quali a loro volta sono riportabili all’ancor più generale principio di solidarietà sociale che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza, trova applicazione in ambito sia contrattuale che extracontrattuale, imponendo al soggetto di mantenere nei rapporti della vita di relazione un comportamento leale - specificantesi in obblighi di informazione e di avviso - nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio (cfr. v. Cass. Civ., 15/2/2007, n. 3462; 20/2/2006, n. 3651). Nell’ambito del generale principio di lealtà si inseriscono tutte le disposizioni relative ai rapporti gestori e di esercizio di potere negoziale nell’interesse altrui che predispongono una serie di prescrizioni o precauzioni al fine di evitare conflitti di interessi tra rappresentante e rappresentato, a garanzia degli interessi di ques’ultimo. Basterà ricordare le disposizioni codicistiche in materia di potestà genitoriale, di tutela, di rappresentanza, di società (artt. 320, 347, 360, 1394, 2373, 2454, 2519, ecc..). Ma del problema del conflitto di interessi si parlerà meglio in prosieguo.L’art. 15 del REAAC 2001 dispone che “1. Qualora sussistano ragioni di conflitto di interessi nella conclusione di un contratto, l’agente è tenuto ad informarne immediatamente il calciatore, che sottoscrive un’apposita dichiarazione nel contratto. Si presume sussistere il conflitto di interessi nei casi in cui nella società contraente il coniuge, un parente o affine entro il secondo grado del medesimo agente, ricoprano cariche sociali o incarichi dirigenziali e tecnici. 2. Nel caso in cui l’informazione non sia stata resa al calciatore prima della conclusione del contratto con la società, questi può risolvere il rapporto con l’agente senza dovere alcun indennizzo”. La riportata norma si colloca all’interno della parte del regolamento intitolata “Divieti e conflitto di interessi” (artt. 14 e 15) ed individua un preciso dovere di lealtà e correttezza a carico dell’agente. La natura disciplinare - e non solo sanzionatoria diretta sull’atto, come pretende parte istante - di tali comportamenti doverosi si desume da una serie di dati. In primo luogo, dal successivo art. 17, comma 2, del medesimo regolamento, secondo cui “i comportamenti degli agenti in violazione dei divieti di cui all’art. 14, commi 1 e 2, comportano in ogni caso l’applicazione di una sanzione pecuniaria.”. Tra quei comportamenti l’art. 14 indica il conferimento di specifico incarico redatto su apposito modulo predisposto dalla Commissione, “a pena di nullità”. Quindi, sanzione diretta sull’atto e sanzione indiretta sul suo agente ben possono coesistere, come risultante da una serie di istituti di diritto privato (art. 2391 e 2392 sul conflitto di interessi e responsabilità degli amministratori di società commerciali) e pubblico, tra i quali ultimi basterà ricordare la disciplina delle mansioni superiori nel pubblico impiego, il cui conferimento illegittimo determina al contempo la nullità del relativo rapporto e la responsabilità personale e patrimoniale del dirigente che le ha attribuite. In secondo luogo, il carattere disciplinare della sopra riportata disposizione si trae dalla riconducibilità dell’ipotesi specifica dell’art. 15 del REAAC ai doveri generali, già sopra considerati, di lealtà, correttezza e probità (art. 1 CGS) nonché di correttezza lealtà, buona fede e diligenza imposti dall’art. 12 del REAAC 2001, il quale, anche sotto il profilo sistematico, si accompagna al quasi immediatamente successivo art. 15 sopra riportato. Quest’ultimo si raccorda necessariamente ai principi generali che caratterizzano i doveri comportamentali ed il codice deontologico professionale dell’agente, così come l’art. 1394 cod. civ. è espressione dei principi generali di correttezza, lealtà e buona fede stabiliti nelle clausole generali previste dagli artt. 1175 e 1375 cod. civ.. I doveri gravanti sul rappresentante sono espressione del fondamentale dovere di correttezza e buona fede richiamato in termini generali dagli artt. 1175 e 1375 cod. civ.. In tutti i casi di gestione di interessi altrui, tale dovere assume ancor più che altrove i caratteri del dovere di protezione dell'altrui sfera giuridica: il dovere di prendersi cura dell'interesse di colui (individuo o ente) che ha incaricato il gestore dell'amministrazione delle proprie attività e, per ciò stesso, lo ha investito di un compito con indubbie connotazioni fiduciarie, le quali comportano a carico del fiduciario un complessivo atteggiamento di fedeltà e lealtà (cioè dedizione esclusiva) rispetto agli interessi affidati e curati (cfr. Cass. Civ., sez. I, 24 agosto 2004, n. 16707). Le tesi della sola sanzione diretta sull’atto è, pertanto, insostenibile. Del pari insostenibile appare l’altra prospettazione, secondo la quale nella specie sarebbe comunque mancato quel concreto pregiudizio dei calciatori che varrebbe a prefigurare un conflitto di interessi giuridicamente rilevante. Anche a voler accedere a tale prospettazione in punto di diritto - e a condividere l’opinione giurisprudenziale secondo cui la situazione di conflittualità fra rappresentante e rappresentato dev'essere accertata non in modo astratto ma in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica d'incompatibilità degli interessi di cui siano portatori i due soggetti Cass. civ., 17-10-2008, n. 25361; id., 8-11-2007, n. 23300) - non appare contestabile che, secondo quanto già esposto, l’agente ed i calciatori da lui rappresentati si trovavano in evidente situazione conflittuale sul piano degli interessi da curare e seguire, la preoccupazione dell’agente risultando stata essere non quella di perseguire al meglio e al massimo le legittime aspettative del giocatore, ma quella di conciliare queste ultime con le politiche di utilizzazione del parco giocatori perseguite (e peraltro neppure a fini esclusivamente sportivi ma anche affaristici, finanziari, solidali, amicali e di altra natura) dai dirigenti della Juventus (ma non solo). Con riferimento specifico al conflitto di interessi riferito alle ipotesi di rapporti gestori per rappresentanza negoziale, è vero che la giurisprudenza ravvisa nella presunzione di cui all’articolo 1395 cod. civ. (contratto con se stesso) un’ipotesi di presunzione juris tantum, ma è altrettanto vero che essa può superarsi non con la prova contraria generica, ma solo con quella tassativamente prevista dalla stessa legge (autorizzazione o predeterminazione del contenuto contrattuale). Tuttavia, in altre ipotesi di interposizione gestoria ove gli interessi in gioco trascendono la figura del rappresentato in relazione alla rilevanza sociale delle funzioni gestorie le presunzioni di conflitto sono assolute, come nel caso dell’art. 323 (atti vietai ai genitori). Il percorso argomentativo sopra svolto appare del tutto congruo con il caso di specie, tenuto conto che, come già rilevato dalla giurisprudenza amministrativa, le funzioni svolte dagli agenti calciatori hanno un’oggettiva valenza pubblica, anche se si manifestano attraverso attività negoziale di diritto privato ( T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 14 gennaio 2009, n. 147). Già si è accennato, a proposito della questione dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, come tale autonomia si connette all'interesse pubblico che è sotteso dalla promozione dell'attività sportiva, onde, supportandosi su un fine pubblicistico immanente, può sfociare, in misura strettamente corrispondente, in determinazioni autoritative, anche a carattere normativo, che si riflettono su soggetti - anche diversi dagli associati - che con il loro operato impongano direttamente e in modo rilevante sugli interessi di rilievo pubblicistico che la legge vuole promuovere (cfr. Cons. St., sez. VI, 14 aprile 1998, n. 473, riguardante appunto l’attività di un agente calciatori). Perché, dunque, sorga la responsabilità disciplinare dell’agente occorre, sul piano oggettivo, che vi sia una situazione di conflitto di interessi secondo la tipizzazione non derogabile del rapporto parentale fra agente e dirigente di società calcistica. Tutti i tentativi argomentativi per superare tale considerazione non valgono: non quello della notorietà, la quale, anzi, favorendo la creazione di un centro di potere ruotante attorno ad una grande squadra ed influenzante, come si è visto, le scelte dell’agente da parte dei calciatori, aumenta e non attenua la condizione di conflitto; non quello della permanenza del rapporto gestorio con lo stesso agente pur dopo la conoscenza del conflitto,permanenza che anzi si giustifica proprio con la condizione di condizionamento della volontà e di affidamento dei propri interessi ad un soggetto che si sa o si spera poter agevolare la carriera proprio per effetto della incompatibile relazione familiare; non l’assenza di pregiudizio per i calciatori, perché le condizioni di miglior favore eventualmente ottenute da un singolo calciatore non fanno venir meno quell’intreccio perverso di interessi tra agenti e dirigenti calcistici, attraverso i quali una società sportiva si accaparra i migliori anche assicurando loro condizioni economiche vantaggiose ma in spregio ai valori di probità, correttezza e leale competizione fra compagini calcistiche, cui è funzionale una gestione trasparente e fedele ai valori dello sport dei calciatori, secondo le prescrizioni contenute nel CGS, artt. 1 e 8.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 28 gennaio 2010 - www.coni.it Decisione impugnata: Decisione Corte di Giustizia Federale pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 163/CGF del 7 aprile 2009

Parti: Sig. A. M.  contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.)

Massima: L’agente di calciatori risponde della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza in riferimento al CGS ed al previgente Regolamento Agenti per aver conferito ad una società i diritti derivanti da una serie di incarichi procuratori rilasciati senza che altro agente, riconosciuto come esterno e non appartenente all’organico della società, nei moduli di mandato a lui conferiti da calciatori nel periodo 2003 - 2005, abbia attribuito i relativi diritti economici e patrimoniali alla predetta società, pur non avendone la rappresentanza legale. L’agente è sanzionabile anche per aver posto in essere condotte finalizzate ad ottenere che il calciatore revocasse il mandato all’agente, con il quale aveva un rapporto in corso, per favorirne il conferimento a proprio nome ed anche per aver  acquisito un doppio mandato sia da parte del calciatore che da parte della società nella quale militava.L’agente, infine è sanzionabile, perché  in concorso con altro agente ha operato in situazione di conflitto di interessi nelle operazioni contrattuali di alcuni calciatori con la medesima società di calcio. Il T.N.A.S. riduce al 31 dicembre 2010 la sanzione della sospensione dall’attività di Agente di calciatori per 4 anni irrogata all’agente di calciatori dalla Corte di Giustizia Federale con decisione del 7 aprile 2009 e riduce ad Euro 125.000,00 la sanzione pecuniaria in luogo di quella di € 250.000,00 irrogata con la medesima decisione, allorquando dalla istruttoria è emerso che taluni degli illeciti disciplinari contestati all’interessato si sono rivelati indimostrati per il quale è stato prosciolto e, dall’altro, che l’incolpato non risulta precedentemente inquisito per alcun’altra ipotesi di illecito. Manca, pertanto, nella specie, l’elemento della recidiva costituente, anche per espressa previsione regolamentare, uno dei parametri di valutazione del corretto esercizio del potere discrezionale di applicazione della sanzione. E’ da aggiungere, inoltre, che altro parametro di valutazione è costituito dallo stesso art. 17 del REAAC 2001, il quale prevede un minimo edittale di due anni solo per le infrazioni più gravi di cui all’art. 14 del medesimo regolamento, che qui non ricorrono. Ora, avere nella specie irrogato sanzioni di status e anche patrimoniali superiori rispetto ai minimi edittali stabiliti solo per talune fattispecie di illecito particolarmente gravi, secondo la presunzione normativa, qui non verificatesi, appare davvero incongruo. Pur nel rispetto del pacifico principio giurisprudenziale, secondo cui la valutazione della gravità di un comportamento ai fini disciplinari e della proporzione tra la sanzione disciplinare irrogata e la gravità dei fatti contestati costituisce manifestazione del discrezionale apprezzamento dell'Amministrazione, suscettibile di sindacato di legittimità solo per macroscopici vizi logici (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2705; id., 15 maggio 2003, n. 2624; id., 30 ottobre 2001, n. 5868; id., 12 aprile 2001, n. 2259; id., 31 luglio 2000, n. 3647), va tuttavia rilevato che, nella specie, non risulta pienamente rispettato il generale principio di gradualità e proporzionalità della pena, invocato dalla parte istante.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 17/CGF del 04 Agosto 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 115/CGF del 19 Gennaio 2010  www.figc.it Impugnazione - istanza: 4) Deferimento del Procuratore Federale a carico del sig. G. R., agente di calciatori, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 1, comma 3 e 12, comma 1 del regolamento agenti di calciatori, nonche’ al comma 1 della medesima norma in relazione al capo i dell’allegato a dello stesso detesto regolamentare recante il “codice di condotta professionale”.

Massima: L’agente di calciatori è sanzionato con l’ammenda per la violazione del disposto di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in via autonoma ed in relazione al disposto dell’art. 1 e dell’art. 12 comma 1 del Regolamento degli Agenti di Calciatori, poiché, all’interno dell’area di “calcio mercato”, allorché aveva fornito il proprio ”passi” nominativo al competente per tale posizione, al fine di permettergli un accesso a lui non consentito in detta area, in quanto non inserito nel foglio di censimento della società per la quale operava.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 202/CGF del 25 maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 74/CGF del 18 novembre 2009 www.figc.it Impugnazione - istanza: 5) Deferimento del Procuratore Federale a carico del sig. C. R., agente di calciatori, per rispondere della violazione degli artt. 10, comma 1 e 15, comma 4 del regolamento agenti di calciatori.

Massima: L’agente di calciatori, risponde della violazione dell'art. 15 comma 4 di detto Regolamento, per aver curato gli interessi del calciatore prima della scadenza del periodo di 12 mesi previsto da detta norma. Infatti, l’art. 15 comma 4 del Regolamento Agenti Calciatori testualmente recita: “E’ vietato agli Agenti che abbiano curato gli interessi di una società per il tesseramento di un calciatore, ricevere incarichi o somme a qualunque titolo dallo stesso calciatore, o stipulare accordi con quest’ultimo, per il periodo di 12 mesi dalla data del predetto tesseramento”. Consegue la sanzione pecuniaria.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 36/CDN  del 16 Novembre 2009  n. 1 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (83) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: K. C. (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Soc. Atalanta Bergamasca Calcio SpA), attualmente tesserato per la Soc. US Albinoleffe Srl) e della società Atalanta Bergamasca Calcio SpA (nota n. 1807/653pf08-09/SP/blp del 13.10.2009).

Massima: Il calciatore pone in essere una condotta antiregolamentare allorquando tratta il proprio trasferimento non assistito dal proprio agente ma mediante altro soggetto. Tale condotta viola le norme regolamentari e, in particolare di quanto disposto agli artt. 11 e 13, comma 2 e 5 del Regolamento Agenti dei Calciatori. La stessa condotta assume peraltro rilevanza ai sensi dell’art. 1, comma 1, CGS perché contraria ai principi di lealtà, correttezza e probità che devono ispirare il comportamento del tesserato in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. Alla responsabilità del tesserato consegue, ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS, quella oggettiva della Società di appartenenza. Va invero ribadito, in conformità al costante orientamento degli Organi di Giustizia Sportiva, che la norma in esame pone un principio di carattere generale e si erge a vero e proprio pilastro dell’ordinamento di riferimento. Il caso di specie: A seguito della denuncia dell’agente di calciatori e dal compendio delle testimonianze assunte nel corso delle indagini e dall’ammissione di responsabilità operata dal calciatore, infatti, emerge con chiarezza che, a seguito della revoca del mandato conferito all’agente, ma in epoca anteriore alla scadenza del preavviso previsto dalle norme regolamentari, il calciatore si fosse recato presso la sede della Società per discutere del proprio trasferimento ad altra società, accompagnato da un nuovo procuratore ma sprovvisto di idoneo mandato. È evidente dunque che il calciatore, in costanza del rapporto contrattuale ancora in essere con l’agente e comunque in assenza di valido rapporto con altro agente, si sia fatto “quantomeno assistere” nella formalizzazione della trattativa finalizzata al successivo trasferimento.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 18 marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 299/CGF del 09 ottobre 2009 www.figc.it Impugnazione - istanza: 1) Deferimento del Procuratore Federale a carico dell’agente di calciatori sig. P. C. per violazione dell’art. 1 C.G.S.  per esser acceduto nei luoghi di svolgimento del calciomercato 2007/08 (27-31 agosto 2007 - Hotel Quark di Milano), nonostante la sospensione della licenza di agente di calciatori

Massima: Viola l’art. 1 CGS l’agente di calciatori che sospeso dal relativo albo ottiene l’accesso alla sede di calciomercato senza specificare la relativa qualifica, dovendo ritenersi provato il fatto che egli abbia effettivamente chiesto l’accredito come agente di calciatori, nonostante la pacifica sospensione dal relativo albo. Consegue la sanzione della sospensione a decorrere dalla revoca della sospensione in atto e comunque dalla nuova iscrizione all’Albo Agenti di Calciatori

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 25/CDN  del 01 Ottobre 2009  n. 2 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (13) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: S. A. (al momento della commissione dei fatti, Agente sospeso dal relativo Albo) (nota N°. 473/887pf08-09/SP/blp del 17.7.2009 ). Massima: Il deferito (al momento della commissione dei fatti, Agente sospeso dal relativo Albo) non risponde della violazione dell’art. 1, co. 1, CGS per avere allegato alla domanda di ammissione al Corso per Direttori Sportivi indetto con C.U. N°. 64/2008 del S.T., quale titolo per la partecipazione, un documento presunto non veridico, per avere egli stesso apposto, in calce alla “scrittura privata” intervenuta il 20.9.1992 con la Società professionistica, la sottoscrizione del Presidente di detto sodalizio allorquando è presente in atti  la dichiarazione del seguente tenore letterale: “ le parti dichiarano che il documento retro prodotto ha valore cognitivo e/o rinnovativo ai sensi dell’art. 2720 e ss., C.C., quale riproduzione, ai fini probatori, del rapporto esistito tra le parti”. L’atto di ricognizione o di rinnovazione previsto dall’art. 2720 C.C., invero, da un punto di vista materiale, è una scrittura idonea a fornire la prova di dichiarazioni contenute in una diversa scrittura, redatta in un momento antecedente. Per dirla con un autorevole e insigne studioso del passato, il documento ricognitivo costituisce “la prova diretta del documento originario e la prova indiretta del fatto o rapporto che il documento originario ha riportato”. Esso è, dunque, la prova documentale di una dichiarazione di scienza sull’esistenza di un altro documento (originale) e del suo contenuto; in ciò differenziandosi dalla copia, che è invece la riproduzione pura e semplice dell’originale e vale, quindi, come prova documentale diretta dell’esistenza di questo. Questa essendo l’essenza dell’atto di ricognizione o di rinnovazione, non è richiesta, ai suoi fini, la riproduzione dell’atto originario. Ciò che l’art. 2720 C.C. richiede, invece, è il precedente originale, della cui esistenza e del cui contenuto l’atto di ricognizione costituisce, rispettivamente, prova diretta e indiretta. Per aversi atto di ricognizione, dunque, non è necessario che le parti procedano alla “ricostruzione materiale” del documento originale, sufficiente essendo il richiamo del contenuto dello stesso, di cui la ricognizione costituisce prova indiretta. Quand’anche vi procedano, però, tale attività non inficia la natura della ricognizione, specie quando, come nel caso di che trattasi, a detta riproduzione facciano seguire l’attestazione che essa corrisponde al documento da cui ha avuto origine l’intercorso rapporto. Nel caso di specie il documento allegato alla domanda di ammissione al corso, dunque, va unitariamente considerato ed ha natura di atto di ricognizione ai sensi dell’art. 2720 C.C.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 18/CDN  del 10 Settembre 2009  n. 3 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (16) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: J.C.L. D.(calciatore attualmente tesserato per la Soc. Torino FC SpA) e della società Parma FC SpA (nota n. 561/1025pf08-09/SP/blp del 22.7.2009).

Massima: Il calciatore tiene un comportamento in palese violazione della normativa federale di riferimento, avendo egli stesso violato l'obbligo di conferimento dell'incarico in esclusiva (art. 10, co. 1, Regolamento Agenti) e, in ogni caso, non avendo rispettato le modalità di conferimento dell'incarico in via non esclusiva (art. 10, co. 1, 2° cpv, Regolamento Agenti). Di tale comportamento risponde oggettivamente anche la società. E' noto che uno dei fondamentali principi posti a presidio dell'ordinamento giuridico - sportivo (calcistico) é individuabile proprio in seno all'istituto della responsabilità oggettiva delle società sportive; forma di responsabilità che consegue, in modo automatico, a quella personale del tesserato che abbia tenuto la condotta illegittima e giuridicamente rilevante. Trattasi di un principio generale imprescindibile da cui questa Commissione Disciplinare Nazionale non ritiene di doversi discostare, anche tenuto conto dell'assenza di qualsivoglia propria specifica prerogativa al fine di poterne eventualmente sindacare la legittimità ovvero di disapplicarlo. Sul punto, peraltro, é recentemente intervenuta anche la Corte di Giustizia Federale a Sezioni Unite (C.U. C.G.F. N°. 264 del 19.06.2009), assumendo la piena e incondizionata vigenza, nel sistema attuale dell’ordinamento sportivo, del principio di responsabilità oggettiva, dovendosi, tuttavia, dare rilievo, in ogni caso, alla assoluta e totale estraneità della società ai fatti contestati e, pertanto, procedere, se del caso, ad una congrua graduazione sotto il profilo sanzionatorio.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 07/CDN  del 10 Luglio 2009  n. 3 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (285) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di:A. V. (calciatore attualmente tesserato per la Soc. Hellas Verona FC SpA) e della società Delfino Pescara 1936 Srl (nota n. 7263/200pf08-09/AM/ma dell’11.5.2009).

Massima: Il calciatore è responsabile per aver conferito mandato all’agente di calciatori senza aver preventivamente risolto il mandato in essere con altro agente. Consegue la sanzione dell’ammenda a carico del calciatore. Di tale comportamento risponde anche la società con la conseguente irrogazione della sanzione dell’ammenda.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 91/CDN  del 20 Maggio 2009  n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:(239) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: E. P.  (calciatore tesserato per la Soc. AS Cittadella Srl) (nota n. 5991/865pf07- 08/SP/blp dell’1.4.2009)

Massima: Non incorre in alcuna violazione il calciatore professionista che stipula il contratto con una società senza far apporre il nominativo del proprio agente, al quale conferisce successivamente le sue competenze, e conferisce poi mandato ad un nuovo agente allorquando era scaduto il rapporto con il precedente agente.

 

Decisione C.G.F. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 163/CGF del 07Aprie 2009 n. 3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 189/CGF del 20 Maggio 2009. n. 13  www.figc.it

Impugnazione - istanza: Deferimento del Procuratore Federale - n. 4395 n. 657-658-659-660-661- 662-663/pf 06-07/sp/ad del 6.2.2009 - a carico degli agenti di calciatori:  C. R. per violazione degli artt. 1, comma 1 C.G.S. e 12 del regolamento agenti previgente, in relazione all’art. 4, comma 2 lett. c) del medesimo regolamento; M. A. per violazione degli artt. 1, comma 1 C.G.S. e 12 del regolamento agenti previgente in relazione agli artt. 4, comma 2 lett. c), 10, comma 3, 12, comma 3 e 15 comma 1 del medesimo regolamento nonché dei punti iii e vi codice condotta professionale; Z. F. per violazione degli artt. 1, comma 1 C.G.S. e 12 del regolamento agenti previgente, in relazione agli artt. 4, comma 2 lett. c) e 15, comma 1 del medesimo regolamento; G.P., per violazione degli artt. 1, comma 1 C.G.S. e 12 del regolamento agenti previgente, in relazione agli artt. 4, comma 2 lett. c), 10, commi 1 e 3 e 15, comma 1 del medesimo regolamento.

Massima: L’art. 18 del Regolamento Agenti adottato con Com. Uff. n. 81 del 22.11.2001 e vigente fino all’1.2.2007, nella sua originaria versione, prevedeva che “l’accertamento delle infrazioni e l’applicazione delle sanzioni nei confronti degli agenti sono di competenza della Commissione in sede disciplinare. Per l’acquisizione dei dati relativi e per l’accertamento delle infrazioni, la Commissione può avvalersi anche dell’Ufficio Indagini e di ogni altro organo federale, chiedendo altresì ogni informazione agli iscritti che, a pena di sospensione, sono tenuti a fornirle”. Appare, allora, di tutta evidenza come l’esercizio del potere disciplinare – in tale specifico campo – veniva devoluto alla Commissione degli Agenti istituita presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio (art. 2 Reg. cit.), la quale avrebbe potuto avvalersi, e solo per effetto di uno specifico atto di investitura, della collaborazione dell’Ufficio Indagini, vale a dire dell’organo federale che, viceversa, negli altri ambiti disciplinari, prima della riforma dell’ordinamento della giustizia sportiva, costituiva il vero dominus della fase inquirente. Il raccordo con l’ordinario percorso della giustizia sportiva si realizzava, invece, nella fase dell’impugnazione, per effetto della previsione compendiata al successivo comma V, che recupera le competenze degli organi (ordinari) della giustizia sportiva, prevedendo che “le decisioni della Commissione sono soggette a ricorso innanzi alla Commissione di Appello Federale …“(oggi Corte di Giustizia Federale). Di contro, solo a seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina regolamentare anche la cognizione di tale settore dell’ordinamento disciplinare sportivo è stata interamente attratta nella competenza degli Organi di Giustizia Sportiva. Ed, invero, l’art. 18 del regolamento, nella sua attuale formulazione, espressamente prevede, al primo comma, che “le indagini, il deferimento e l’accertamento delle infrazioni e l’applicazione delle sanzioni nei confronti degli agenti in possesso di licenza rilasciata dalla F.I.G.C. sono di competenza degli organi di giustizia sportiva della F.I.G.C., secondo le procedure previste dallo Statuto e dai regolamenti federali in relazione ai tesserati F.I.G.C., fatte salve le eventuali previsioni specifiche del presente regolamento”. Il successivo comma 3 aggiunge che “a seguito di deferimento della Procura Federale, gli Agenti sono giudicati in unico grado federale dalla Commissione di Appello federale…..”. Alla stregua del descritto quadro normativo di riferimento, appare di tutta evidenza che, nel periodo in questione, vale a dire nel giugno 2006, vigeva un sistema di rigida separazione degli ordinamenti, che ritrovavano un’unitaria composizione solo nella fase dell’impugnazione, per effetto della previsione di raccordo di cui al comma V dell’art. 18, che assegnava la cognizione dei ricorsi sulle decisioni assunte dalla Commissione Agenti alla Commissione di Appello Federale. Tutte le fasi antecedenti rimanevano, invece, governate da disposizioni di rango speciale che, introducendo una forma di giurisdizione domestica, ne affidavano la cura ad un organo – la Commissione Agenti – non qualificabile come ordinario Organo di Giustizia Sportiva, come peraltro fatto palese dalla piana lettura dello Statuto e del Codice di Giustizia Sportiva. In ragione di quanto detto, appare di evidenza intuitiva come la disciplina del procedimento in argomento vada mutuata, per intero, dal Regolamento agenti adottato con Com. Uff. n. 81 del 22.11.2001, applicabile ratione temporis e non suscettivo – a cagione della sua specialità – di modifiche ovvero di integrazioni con disposizioni (quelle del C.G.S.) con esso nemmeno compatibili per la rigida separazione delle stesse competenze attive. Può, dunque, serenamente concludersi nel senso che, in subiecta materia, resti non predicabile il termine stabilito dall’art. 27, comma 8, C.G.S., in vigore all’epoca dei fatti, da intendersi evidentemente riferito ai soli procedimenti condotti dagli Organi della Giustizia Sportiva. (Nel caso di specie il procedimento ha preso avvio fin dal 30.5.2006 (nella Stagione Sportiva 2005/2006), per effetto di una specifica delibera adottata dalla Commissione Agenti, con la quale, peraltro, veniva compulsato l’Ufficio Indagini affinché procedesse agli accertamenti di rito. Ad essa faceva seguito, in data 6.6.2007, la notifica dell’atto di incolpazione disciplinare. Nel frattempo, l’Ufficio Indagini, con propria missiva del 6.7.2006, riscontrava la delega della Commissione Agenti, comunicando di non aver ancora intrapreso alcuna iniziativa specifica al riguardo a seguito di conforme richiesta della Procura della Repubblica di Roma, che segnalava l’apertura di un’inchiesta. In ragione di ciò, la Commissione (nella successiva riunione del 20.7.2006) decideva di sospendere i procedimenti. Solo il 3.10.2006 l’allora Capo dell’Ufficio Indagini dava formale avvio agli accertamenti di competenza, all’uopo delegando propri collaboratori. L’attività istruttoria – iniziata, per quanto finora detto, nella Stagione Sportiva 2005/2006 – si concludeva, a distanza di due anni, con la redazione, in data 6.2.2009, dell’atto di deferimento. Orbene, nel costrutto giuridico dell’esponente, risulterebbe oramai perento il potere disciplinare e ciò in ragione del chiaro disposto dell’art. 27, comma 8, C.G.S., vigente all’epoca dei fatti secondo cui “Le indagini relative a fatti denunciati nel corso di una stagione sportiva debbono concludersi prima dell’inizio della stagione sportiva successiva, salvo proroghe eccezionali concesse dal Presidente Federale”. In virtù della suddetta disposizione, le indagini, in quanto iniziate nella Stagione Sportiva 2005/2006, avrebbero dovuto concludersi prima dell’inizio della Stagione Sportiva 2006/2007, non essendo intervenuta alcuna proroga. Non potrebbe, infatti, essere, ai suddetti fini, valorizzata la decisione assunta da questa Corte in data 25.7.2007, in quanto relativa al passaggio dalla Stagione Sportiva 2006/2007 a quella 2007/2008).

 

Decisione C.G.F. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 163/CGF del 07Aprie 2009 n. 3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 189/CGF del 20 Maggio 2009. n. 13  www.figc.it

Impugnazione - istanza: Deferimento del Procuratore Federale - n. 4395 n. 657-658-659-660-661- 662-663/pf 06-07/sp/ad del 6.2.2009 - a carico degli agenti di calciatori:  C. R. per violazione degli artt. 1, comma 1 C.G.S. e 12 del regolamento agenti previgente, in relazione all’art. 4, comma 2 lett. c) del medesimo regolamento; M.A. per violazione degli artt. 1, comma 1 C.G.S. e 12 del regolamento agenti previgente in relazione agli artt. 4, comma 2 lett. c), 10, comma 3, 12, comma 3 e 15 comma 1 del medesimo regolamento nonché dei punti iii e vi codice condotta professionale; Z. F.per violazione degli artt. 1, comma 1 C.G.S. e 12 del regolamento agenti previgente, in relazione agli artt. 4, comma 2 lett. c) e 15, comma 1 del medesimo regolamento; G.P., per violazione degli artt. 1, comma 1 C.G.S. e 12 del regolamento agenti previgente, in relazione agli artt. 4, comma 2 lett. c), 10, commi 1 e 3 e 15, comma 1 del medesimo regolamento.

Massima: A norma del Regolamento per l’esercizio dell’attività di agente di calciatori, adottato con Com. Uff. n. 81 del 22.11.2001, applicabile ratione temporis, gli agenti, muniti di tessera F.I.G.C., potevano ricevere l’incarico sia dai calciatori (mandato da redigersi su un modello tipo di colore blu) sia da una società sportiva (modulo di colore rosso). L’attività poteva iniziare solo dopo che l’incarico fosse formalmente conferito per effetto del perfezionamento del negozio di mandato, da curare, a pena di inefficacia, nel rispetto delle forme stabilite (esclusivamente sui moduli predisposti annualmente dalla Commissione con apposita Deliberazione), mandato che avrebbe dovuto essere depositato presso la Commissione Agenti entro venti giorni dalla sua sottoscrizione (art. 10 reg. cit.). Tale libertà di iniziativa dell’Agente scontava, però, un limite invalicabile nel divieto di operare in situazioni di cd. conflitto di interessi (cfr. art. 15 reg. cit.). In siffatta evenienza, lo stesso Agente era tenuto ad informarne immediatamente il calciatore, chiamato a sottoscrivere un’apposita dichiarazione nel contratto. Il conflitto di interessi si presumeva sussistere nei casi in cui nella società contraente il coniuge, un parente o affine entro il secondo grado del medesimo agente, ricoprivano cariche sociali o incarichi dirigenziali e tecnici. L’esercizio della suddetta attività era, poi, governato da ulteriori inderogabili doveri, tra i quali, quello previsto dall’art. 12 comma 3, secondo cui l’agente non poteva contattare un calciatore che avesse in essere un rapporto contrattuale con un altro agente se non un mese prima della scadenza dello stesso. L’organizzazione dell’attività gestoria poteva avvenire anche in forma imprenditoriale ed all’Agente era riconosciuta la facoltà di attribuire ad una società i diritti economici e patrimoniali derivanti dall’incarico, a condizione, però, a) che ciò fosse espressamente autorizzato dal calciatore all’atto del conferimento o successivamente; b) che la società avesse come oggetto sociale esclusivo l’attività disciplinata dal presente regolamento oppure svolgesse tale attività con un ramo d’azienda avente organizzazione e contabilità separata; c) che all'agente fosse attribuita la rappresentanza legale della società. (art. 4 reg. cit.). La violazione di queste norme comporta la sospensione dall’albo per un determinato periodo di tempo  che varia a seconda delle violazioni commesse.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 79/CDN  del 22 Aprile 2009  n. 4 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (162) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: R.D.S.A.B. (calciatore tesserato per la Soc. AC Sangiustese Srl (nota n. 4349/410pf08-09/AM/ma del 5.2.2009)

Massima: Il calciatore che si è fatto formalmente assistere da due diversi procuratori giacchè ha rilasciato il mandato al secondo senza aver preventivamente revocato quello conferito al primo commette la violazione dell’art. 10 del Regolamento per l’esercizio dell’attività di agente di calciatori. Consegue la sanzione dell’ammenda.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 74/CDN  del 07 Aprile 2009  n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (176) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: R. B. (presidente e legale rappresentante della Soc. Ascoli Calcio SpA) e della società Ascoli Calcio SpA (nota n. 4669/768pf06-07/sp/blp del 17.2.2009)

Massima: Il Presidente della società risponde della violazione degli artt. 1, comma 1 e 8, comma 1 e 2 come attualmente sostituiti dall’art. 10, comma 1 e 2 C.G.S., in relazione agli artt. 3, comma 4 del Regolamenti Agenti previgente e 10 Regolamento Agenti vigente e dell’art. 8 comma 1, Regolamento dei Direttori Sportivi, per aver conferito mandato (di fatto) all’agente di calciatori di proprio consigliere ed eventuale operatore per la campagna acquisti/cessioni di calciatori in violazione delle contestate norme C.G.S. e regolamento Direttori Sportivi e per l’effetto irroga allo stesso la sanzione dell’inibizione per mesi 1 (uno). La società, è responsabile a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’articolo 2 comma 4, attualmente sostituito dall’art. 4 comma 1 C.G.S. per le condotte ascrivibili al suo Presidente ed è sanzionata con l’ammenda. L’art. 1 comma 2 del regolamento dell’elenco speciale dei direttori sportivi così definisce la figura ed i compiti del Direttore Sportivo: “ è Direttore Sportivo indipendentemente dalla denominazione, la persona fisica che svolge per conto delle società sportive professionistiche, attività concernenti l’assetto organizzativo della società ivi compresa espressamente la gestione dei rapporti anche contrattuali tra società e calciatori o tecnici e la conduzione di trattative con altre società sportive aventi ad oggetti il trasferimento di calciatori e/o la stipulazione e la cessione dei contratti, secondo le norme dettate dalla FIGC”. Ed ancora: l’articolo 8 comma 1, dello stesso regolamento afferma che “ le società sportive, per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 1, comma 2, devono avvalersi dell’opera delle persone iscritte nell’albo dei Direttori Sportivi. E’ fatto divieto a tutti gli altri soggetti dell’ordinamento federale di intrattenere trattative o rapporti in relazione a quanto previsto dall’art. 1 comma 2 con la partecipazione o la collaborazione di soggetti non iscritti nell’albo dei Direttori Sportivi”. Ed infine, l’art. 8 comma 1 C.G.S. recita: “………….è fatto espressamente divieto, per i Dirigenti di società di avvalersi di mediatori nello svolgimento di attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto, al tesseramento di calciatori o tecnici”.

 

Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 84/CGF del 19 Dicembre 2008 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 162/CGF del 6 Aprile 2009. n. 1  www.figc.it

Impugnazione - istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico dei signori: D’A. A., agente di calciatori, per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. con riferimento specifico a quanto previsto dagli artt. 3, comma 4 e 15 del regolamento agenti di calciatori; P. C., agente di calciatori, per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. con riferimento specifico a quanto previsto dagli artt. 3, comma 4 e 15 del regolamento agenti di calciatori;  R. C.(detto M.) agente di calciatori per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. con riferimento specifico a quanto previsto dagli artt. 10 e 13 del regolamento agenti di calciatori.

Massima: Gli agenti di calciatori sono sanzionati con la sospensione dall’albo (9 mesi) per aver operato l’uno come agente del calciatore e l’altro come consulente della società di calcio in cui il calciatore militava ed aver fatto confluire i rispettivi introiti all’interno di una loro società di capitali. (Il caso di specie: La Procura Federale deferiva alla Corte di Giustizia Federale gli Agenti di Calciatori rispetivamente: per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione a quanto previsto dall’art. 3 comma 4 e dall’art. 15 del Regolamento Agenti di Calciatori sia per la specifica violazione di obblighi deontologici-comportamentali inerenti alla sua qualifica di agente calciatori, sia per aver reso dichiarazioni erronee agli organi di giustizia; per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione a quanto previsto dall’art. 3 comma 4 e dall’art. 15 del Regolamento Agenti di Calciatori, per violazioni di obblighi deontologici-comportamentali inerenti alla sua qualifica di Agente di Calciatori; per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. con riferimento agli artt. 10 e 13 del Regolamento Agenti di Calciatori, nella versione vigente all’epoca dei fatti, per aver svolto attività di intermediazione in favore del calciatore senza aver preventivamente ricevuto regolare mandato in termini formali. Infatti, è incontestato in atti che gli agenti di calciatori abbiano sempre operato congiuntamente, se non altro, sotto il profilo squisitamente economico, atteso che entrambi hanno sempre fatto confluire i relativi personali introiti, dapprima in una società e poi in un’altra della quale entrambi erano e sono soci in parti pressoché uguali e titolari di cariche operative in grado di impegnare le società. E’ altresì acclarato che i due abbiano operato pressoché in parallelo, l’uno quale Agente del calciatore e l’altro quale consulente delle società con cui via via, in un lungo arco temporale, il detto calciatore ha militato. Premesso che nel rapporto professionale a fronte dell’opera di natura intellettuale il sinallagma è rappresentato dal compenso in denaro e che i proventi economici di entrambi i professionisti confluiscono in un’unica società che poi provvede a distribuirli fra i medesimi in relazione alle rispettive partecipazioni,  un agente trae guadagni da ogni propria attività ed in pari tempo da quella del partner ed in maniera esattamente identica e reciproca, ciò accade anche per l’altro agente. Appare quindi evidente la situazione di conflitto permanente in cui entrambi gli agenti si sono venuti a trovare. Un agente traeva proventi economici dalle provvigioni che doveva a lui versare il calciatore e delle dette provvigioni, confluite in società di capitali, una parte andavano all’altro agente, ma in pari tempo, le provvigioni di quest’ultimo andavano a vantaggio del medesimo ed in parte, all’altro agente. Nulla di rilevante per i due professionisti, se gli stessi non avessero assistito entrambi, su posizione contrapposte, il calciatore e tutte le squadre di rispettiva appartenenza succedutesi nel lungo arco temporale oggetto di esame.

 

Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 84/CGF del 19 Dicembre 2008 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 162/CGF del 6 Aprile 2009. n. 1  www.figc.it

Impugnazione - istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico dei signori: D.A. A., agente di calciatori, per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. con riferimento specifico a quanto previsto dagli artt. 3, comma 4 e 15 del regolamento agenti di calciatori; P. C., agente di calciatori, per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. con riferimento specifico a quanto previsto dagli artt. 3, comma 4 e 15 del regolamento agenti di calciatori;  R. C. (detto M.), agente di calciatori per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. con riferimento specifico a quanto previsto dagli artt. 10 e 13 del regolamento agenti di calciatori.

Massima: La CGF non ha giurisdizione a decidere sul deferimento nei confronti dell’agente di calciatori titolare di licenza rilasciata dalla Federazione Olandese (KNVB) e non da quella Italiana. Ciò emerge dall’analisi delle norme del Regolamento Agenti F.I.F.A. applicabili al caso di specie (artt. 15 e 22 Regolamento del 2001 e art. 32, comma 1, Regolamento del 2008. Emerge anche da una comparazione delle diverse versioni idiomatiche con la fonte originale in lingua Inglese, che mediante l’utilizzo della locuzione “relevant association” - riferita alle associazioni o federazioni aventi potestà disciplinare e competenza per l’irrogazione delle relative sanzioni nei confronti degli agenti licenziatari - il legislatore F.I.F.A. ha inteso indicare l’associazione o federazione che abbia rilasciato la licenza all’agente, alla quale lo stesso deve quindi reputarsi affiliato ed alla giurisdizione domestica della quale egli deve ritenersi unicamente sottoposto, indipendentemente dal luogo presso il quale egli abbia effettivamente prestato la propria attività di agente e dalla associazione o federazione di appartenenza dei tesserati oggetto di tale attività. In conseguenza di ciò, gli organi di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., e dunque questa stessa Corte, appaiono sforniti di potestas iudicandi nei confronti dell’agente titolare di licenza rilasciata da altra federazione o associazione calcistica, indipendentemente dal fatto che l’attività oggetto di potenziale violazione di norme disciplinari interne alla Federazione Italiana sia stata dall’agente posta in essere con riferimento a calciatori tesserati o società affiliate alla medesima Federazione. Ciò nondimeno, rileva questa Corte come neppure la Federazione Olandese sarebbe dotata nella fattispecie di competenza giurisdizionale nei confronti dell’agente, per avere l’attività dallo stesso svolta interessato soggetti tesserati per la F.I.G.C.  ne consegue che, trattandosi di attività svolta da un agente licenziatario di una federazione nei confronti di soggetti tesserati per altra federazione, gli unici organismi forniti della potestà di giudicare l’eventuale violazione di norme disciplinari poste in essere dall’agente nello svolgimento di tale attività è quella sopranazionale, da individuarsi nella Commissione Disciplinare della FIFA, ai sensi dell’art. 32, comma 2, Regolamento Agenti F.I.F.A. 2008. Ne consegue che gli atti devono essere trasmessi alla Segreteria Federale affinchè ne investa i competenti organi F.I.F.A.

Massima: La CGF  ha giurisdizione nei confronti dell’agente di calciatori che si è sospeso dall’albo in quanto ai sensi dell’art. 30 dello Statuto Federale primo e secondo comma, hanno l’obbligo di osservare lo statuto medesimo ed ogni altra norma federale, i tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l’Ordinamento Federale. Giusta il disposto degli artt. 1 e 2 del regolamento per l’esercizio dell’attività di agente di calciatori, non può certo sostenersi che la figura dell’agente di calciatori sia irrilevante per l’Ordinamento Federale, atteso che la relativa attività può esercitarsi previa autorizzazione della F.I.G.C., presso la quale è istituito l’Albo degli Agenti e la relativa Commissione. Non di meno, l’agente può operare se ed in quanto munito di regolare licenza e se lo stesso trae la legittimazione del proprio operato dall’accettazione del potere autorizzatorio della Federazione, non può in pari tempo sostenere di essere però svincolato dal suo potere regolamentare. Del pari infondato deve ritenersi il difetto di giurisdizione in relazione alla sospensione dall’albo. La Giustizia Sportiva è applicabile a tutti coloro che hanno un determinato status e detto status come innanzi detto, deriva dal semplice fatto di operare nell’ambito chiaramente delineato dell’art. 30, commi 1 e 2 dello Statuto Federale. Non può dubitarsi che il deferito sia un Agente di Calciatori e come tale, rientrante nello status di colui che svolge attività “comunque rilevante per l’Ordinamento Federale”. Si tratta di esaminare, quindi, con riferimento al caso concreto, se lo stesso, in virtù dell’autosospensione abbia perso il detto status, ovvero, continui a conservarlo. Ritiene la Corte che la sospensione ponga solo in momentanea quiescenza lo status, ma non lo faccia perdere, potendosi ipotizzare la perdita dello status solo a seguito di un comportamento abdicativo di tipo definitivo ovvero di radiazione. Se, quindi, in capo al soggetto persiste lo status, sia pur momentaneamente quiescente, di persona che opera stabilmente in ambito federale, i suoi eventuali comportamenti di rilevanza disciplinare rimangono indefettibilmente assoggettati al vaglio della Giustizia Sportiva.

 

Decisione C.G.F.:  Comunicato ufficiale n. 60/CGF del 06 novembre 2008 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 137/CGF del 02 marzo 2009  n. 1 www.figc.it

Impugnazione - istanza: Deferimento del Procuratore Federale (2007/2008) a carico D. G. I. agente di calciatori, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 100 comma 3 N.O.I.F

Massima: La CGF è competente a decidere sul deferimento proposto dalla Procura Federale a carico dell’Agente di Calciatori

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 106/CGF del 09 febbraio 2009 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 291/CGF del 13 agosto 2009n. 2  www.figc.it

Impugnazione – istanza Deferimento del Procuratore Fedearale a carico degli agenti di calciatori: a)

sig. P.C.; b) sig. S.G.; c) sig. T.T.; d) sig. P.G., e) sig. R.M.; f) sig. D.G.P. per violazione dell’art. 1 C.G.S. per esser acceduti nei luoghi di svolgimento del calcio-mercato 2007/08 (27-31 agosto 2007 – Hotel Quark di Milano), nonostante la sospensione della licenza di agente di calciatori Massima: L’agente di calciatori sospeso dall’Albo Agenti, ma avvocato iscritto ad Albo professionale può ottenere l’accredito per l’accesso alla sede ufficiale di svolgimento della Campagna trasferimento calciatori professionisti tenutasi nei giorni 28-31 agosto 2007 presso l’Hotel Quark di Milano. Infatti, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del nuovo Regolamento degli Agenti di Calciatori (a mente del quale “Ai calciatori ed alle società di calcio sia vietato avvalersi dell’opera di una persona priva di Licenza, salvo che si tratti di un avvocato iscritto nel relativo albo professionale, in conformità alla normativa vigente”), al medesimo non è precluso chiedere l’accredito in qualità non di agente di calciatori ma di avvocato, esibendo delega del soggetto assistito, in base alle disposizioni regolamentari che regolano l’accesso alla sede ufficiale di svolgimento della Campagna trasferimento calciatori professionisti 2007/2008.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 106/CGF del 09 febbraio 2009 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 291/CGF del 13 agosto 2009n. 1  www.figc.it

Impugnazione – istanza Deferimento del Procuratore Federale a carico degli agenti di calciatori: a) sig. T.T. b) sig. S.G. per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S., per esser acceduti nei luoghi di svolgimento del calcio-mercato 2007/08 (28-31 gennaio 2008 – Hotel Quark di Milano), nonostante la sospensione della licenza di agente dei calciatori

Massima: La asserita qualità di collaboratore e/o osservatore di calciatori della società professionistica non costituisce titolo idoneo ad ottenere l’accredito per l’accesso alla sede ufficiale di svolgimento della Campagna trasferimento calciatori professionisti tenutasi nei giorni 28-31 gennaio 2008 presso l’Hotel Quark di Milano.

Massima: L’agente di calciatori sospeso dall’Albo Agenti, ma avvocato iscritto ad Albo professionale può ottenere l’accredito per l’accesso alla sede ufficiale di svolgimento della Campagna trasferimento calciatori professionisti tenutasi nei giorni 28-31 gennaio 2008 presso l’Hotel Quark di Milano. Infatti, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del nuovo Regolamento degli Agenti di Calciatori (a mente del quale “Ai calciatori ed alle società di calcio sia vietato avvalersi dell’opera di una persona priva di Licenza, salvo che si tratti di un avvocato iscritto nel relativo albo professionale, in conformità alla normativa vigente”), al medesimo non è precluso chiedere l’accredito in qualità non di agente di calciatori ma di avvocato, esibendo delega del soggetto assistito, in base alle disposizioni regolamentari che regolano l’accesso alla sede ufficiale di svolgimento della Campagna trasferimento calciatori professionisti 2007/2008.

 

Decisione C.G.F.:  Comunicato ufficiale n. 60/CGF del 06 novembre 2008 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 137/CGF del 02 marzo 2009  n. 1 www.figc.it

Impugnazione - istanza: Deferimento del Procuratore Federale (2007/2008) a carico D.G.I., agente di calciatori, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 100 comma 3 N.O.I.F

Massima: L’Agente di Calciatori risponde della violazione degli art. 1, comma 1, C.G.S. e 100, comma 3, N.O.I.F., per aver per il tramite della propria società di cui è amministratore proposto ad una società dilettantistica l’assistenza durante la campagna acquisti 2005. La proposta costituisce violazione dell’art. 100, comma 3, N.O.I.F. in quanto la norma traccia una distinzione tra calciatori professionisti e non professionisti. Per questi ultimi, tra i quali la rubrica della norme include anche giovani dilettanti e giovani di serie, è stabilito che gli atti di trasferimento siano curati direttamente dalla società o da suoi collaboratori, espressamente incaricati. E’, dunque, fatto divieto ad agenti, sia personalmente sia attraverso società da essi gestite, di intervenire nella intermediazione di contratti, che abbiano per oggetto il trasferimento di calciatori non professionisti. La condotta contraria, tenuta da un agente, è da reputare come violazione dei principi di lealtà correttezza e probità, di cui alla clausola generale, che apre il Codice di Giustizia Sportiva. Di codesta condotta, l’agente è sempre chiamato a rispondere personalmente. Non vale, in senso contrario, affermare che egli abbia agito attraverso una società, appositamente costituita; che, in altri termini, a rispondere della condotta debba essere la persona giuridica. L’art. 4, comma 2, Regolamento Agenti Calciatori stabilisce, infatti, che, ferma la possibilità di organizzare la propria attività in forma imprenditoriale, l’agente riceve l’incarico sempre e solo “personalmente”. Titolare del diritto a rappresentare il calciatore è sempre la persona fisica dell’agente, abbia o meno egli scelto di servirsi, per la propria attività, di persona giuridica. Consegue la sanzione dell’ammenda.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 34/CDN  del 06 novembre 2008  n.  1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (46) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: F.S. (Presidente del Consiglio di amministrazione della Soc. Udinese Calcio SpA), C.N. (calciatore della Soc. Torino FC SpA), S.A. (all’epoca dei fatti dirigente e Legale rappresentante della Soc. Torino FC SpA) e delle società Udinese Calcio  SpA e Torino  FC SpA (nota n. 1294/842 pf07-08/SP/blp del 24.9.2008)

Massima: Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società risponde della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, con riferimento specifico a quanto previsto dall’art. 10, commi 1 ed 11 del regolamento agenti, nella versione vigente all’epoca dei fatti in contestazione, per avere, in rappresentanza e per conto della società, conferito incarico ad una società Srl senza l’osservanza delle formalità previste dal regolamento Agenti in ordine alle modalità di conferimento dell’incarico. La sua società risponde, per responsabilità diretta, conseguente alla condotta tenuta dal proprio tesserato, munito di poteri di legale rappresentanza, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del CGS vigente all’epoca del fatto, successivamente trasfuso nell’art. 4, comma 1 del CGS, attualmente in vigore. Il calciatore risponde della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’ art. 1, comma 1, del CGS, con riferimento specifico a quanto previsto dagli artt. 10 e 13 del regolamento agenti, nella versione vigente all’epoca dei fatti in contestazione, per avere incaricato l’agente, di svolgere attività di intermediazione, finalizzata alla cura dei propri interessi, nella procedura di trasferimento di quest’ultimo dalla società all’altra, pur senza avere preventivamente conferito allo stesso regolare mandato, nelle forme previste dal regolamento professionale. Il dirigente e Legale Rappresentante della società a cui il calciatore è stato trasferito risponde della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, con riferimento specifico a quanto previsto dall’art. 16, commi 1 e 2 del regolamento agenti, nella versione vigente all’epoca dei fatti in contestazione, per avere trattato, in nome e per conto della società, il trasferimento del calciatore, sia con quest’ultimo che con l’agente, senza aver verificato, preventivamente, l’effettiva sussistenza di un regolare incarico professionale in favore di quest’ultimo. La società cui il calciatore è stato trasferito risponde, per responsabilità diretta, conseguente alla condotta tenuta dal proprio tesserato, munito di poteri di legale rappresentanza, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del CGS vigente all’epoca del fatto, successivamente trasfuso nell’art. 4, comma 1 del CGS, attualmente in vigore. Nel nostro ordinamento, allorquando si fa riferimento alla qualifica di “agente”, indipendentemente dal settore di riferimento (es. di commercio, immobiliare, ecc.) essa si riferisce all’esercizio dell’attività, a nulla rilevando, se il soggetto che la pone in essere è una persona fisica o giuridica, entrambe legittimate. Occorre evidenziare, che ciò che rileva, non è tanto la qualifica formale con la quale è stata posta in essere la condotta, quanto piuttosto proprio il comportamento effettivamente posto in essere, ed in particolare il contenuto della prestazione fornita. Nel caso di specie è emerso che la società si è avvalsa delle prestazioni di una società Srl senza l’osservanza delle formalità previste dal Regolamento Agenti in vigore all’epoca dei fatti. A nulla rileva la circostanza, che alla società non sarebbe stato conferito alcun incarico di agente, trattandosi piuttosto di una mera assistenza legale per la stipula del contratto di trasferimento del calciatore dalla società ad altra prestata da un avvocato. Invero, tale ricostruzione è in contrasto con il contenuto della dichiarazione di debito in atti, laddove l’impegno di pagamento è stato assunto direttamente nei confronti della Società e non nei confronti del professionista. Nonché con il contenuto della fattura dalla società srl alla società di calcio laddove si fa espresso riferimento alla stipula del contratto economico del calciatore. Del resto, anche l’importo della fattura depone nel senso di un corrispettivo per l’attività di intermediazione nel trasferimento del calciatore piuttosto che verso quello di una mera assistenza legale.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 26/CDN  del 16 ottobre 2008  n.  4 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (207) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: L.B. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato Soc. Lucchese Libertas Srl attualmente tesserato Soc. Carrarese Calcio Srl) e della società AS Lucchese Libertas Srl (nota n. 2546/205pf06-07/SP/en del 4.2.2008)

Massima: Il calciatore è sanzionato con l’ammenda, per aver per un periodo di circa un mese e mezzo fattosi formalmente assistere da due diversi procuratori, giacchè ha rilasciato il mandato al secondo, senza aver preventivamente revocato quello conferito al primo. Tale condotta integra pacificamente, la contestata violazione del Regolamento per l’esercizio dell’attività di agente di calciatori.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 06/CDN  del 16 Luglio 2008  n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:– Deferimento del Procuratore Federale a carico di: R.F. (direttore sportivo US Città di Palermo SpA) edella società US Città di Palermo SpA (nota n. 4077/602nonies pf06-07/SP/ad del 10.4.2008)

Massima: Non risponde della violazione dell’art. 1 comma 1 e dell’art. 10 comma 1 CGS, il dirigente della società che contatta un soggetto inibito, padre dell’agente del calciatore con il quale era stato raggiunto, affinché inviti il proprio figlio a farlo contattare telefonicamente per perfezionare l’accordo. Tale attività non configura in alcun modo una richiesta di intermediazione nell’attività di trasferimento del calciatore.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 89/CGF Riunione del 29 gennaio 2008 n. 3 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 214/CGF Riunione del 10 giugno 2008 n.3 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:Deferimento del Procuratore Federale a carico del signor P.G. Agente di Calciatori, per rispondere della violazione dell’art. 12, comma 1 del Regolamento Agenti di Calciatori

Massima: Su deferimento del procuratore federale l’Agente di Calciatori risponde della violazione dell’art. 12 comma 1 del Regolamento degli Agenti di Calciatori avendo, omesso il pagamento del compenso agli Arbitri chiamati a dirimere la controversia di cui al lodo intercorso tra il medesimo agente ed il calciatore. Consegue la sanzione dell’ammenda.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 62/CDN del 06 Giugno 2008  n. 1 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico di L.P. (all’epoca dei fatti calciatore Pescara Calcio attualmente tesserato Giulianova Calcio Srl), G.P. (Amministratore Unico e Legalerappresentante pro tempore Potenza Sport Club Srl), P.G. (dirigente accompagnatore nonché delegato Potenza Sport Club) e della società Potenza Sport Club Srl (nota n. 2125/188pf07-08/SP/en del 15.1.2008)

Massima: Il calciatore risponde della violazione dell’art. 1 CGS, perché, in occasione della trattativa si è avvalso di un agente FIFA, nonostante in tale data fosse ancora legato, con vincolo di mandato, ad altro agente FIFA.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 61/CGF Riunione del 18 dicembre 2007 n. 3 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 203/CGF Riunione del 04 giugno 2008 n. 3 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico del signor C.A., per rispondere della violazione dell’art. 12, comma 1 del regolamento agenti di calciatori.

Massima: Su deferimento del Procuratore Federale l’agente di calciatori non risponde della violazione dell’art.12 comma 1 del regolamento degli Agenti di Calciatori per non aver spontaneamente ottemperato al disposto del lodo arbitrale nella parte in cui si disponeva la condanna alle spese a carico della parte soccombente quando dall’esame del dispositivo del lodo arbitrale emerge che lo stesso non era da ritenersi parte soccombente.

 

 Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 61/CGF Riunione del 18 dicembre 2007 n. 4 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 203/CGF Riunione del 04 giugno 2008 n. 4 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:Deferimento del Procuratore Federale a carico di L.N., agente di calciatori, per violazione degli artt. 1, comma 1 C.G.S. e 12, comma 3 del regolamento per l’esercizio dell’attività di agente di calciatori vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’art. 12, comma 5, del regolamento per l’esercizio dell’attività di agente di calciatori.

Massima: L’agente di calciatori su deferimento della Procura Federale è responsabile della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 C.G.S. ed all'art. 12, comma 3 del Regolamento per l'Esercizio dell'Attività di Agente di Calciatori, vigente all'epoca dei fatti (oggi art. 12 5° comma), per aver intrapreso iniziative finalizzate ad indurre un calciatore, avente un rapporto contrattuale in essere con una società, a non adempiere a tutti i suoi doveri contrattuali e per aver effettuato trattative con altra Società senza il consenso scritto della società titolare del tesseramento del medesimo calciatore, prima dei 6 mesi antecedenti la scadenza del contratto. Consegue la sanzione dell’ammenda. (Il caso di specie: La società segnalava all’Ufficio Indagini che l’agente di calciatori tentava di convincere, con allettanti proposte contrattuali e di carriera, il genitore del calciatore minore a consentire il trasferimento a società estera, anche al fine di sottrarlo al vincolo in atto. L'Ufficio Indagini accertava che in effetti si erano verificati alcuni incontri tra il padre del calciatore e l’agente, il quale, già in sede di prime indagini, rivendicava la legittimità del suo operato in quanto diretto ad acquisire nuovi assistiti, su presupposto che il calciatore in oggetto non fosse assistito da altri agenti).

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 61/CGF Riunione del 18 dicembre 2007 n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 203/CGF Riunione del 04 giugno 2008 n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico del signor V.C., ex agente del calciatore B.S., per violazione dell’art.1, comma 1 C.G.S.

Massima: L’agente di calciatori non risponde della violazione dei doveri di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione agli art. 17 e 18 commi 1 e 3 del Regolamento Agenti dei Calciatori, poiché a seguito della richiesta di accertamenti avanzata dal calciatore avrebbe apposto la firma del medesimo per la variazione di tesseramento L’art. 3 del Regolamento per l’esercizio della attività di agente di calciatori, definisce la figura professionale dell’agente come colui che in forza di un incarico a titolo oneroso cura e promuove i rapporti tra un calciatore ed un società di calcio in vista della stipula di un contratto di prestazione sportiva o la cessione di un contratto di un calciatore,prestando opera di consulenza a favore del calciatore nelle trattative dirette alla stipula del contratto, assistendolo nella attività finalizzata alla definizione, alla durata e ad ogni altra pattuizione del contratto di prestazione sportiva. In linea di principio dunque è cosa certa che l’agente, pur essendo elemento di raccordo nella formazione del contratto di prestazione sportiva tra il calciatore e la società, è tuttavia elemento estraneo alla stipulazione dell’atto negoziale che avviene, secondo le norme statutarie, tra la società e il calciatore con la sottoscrizione del contratto di prestazione sportiva. Alla luce di tale premessa, posto che l’agente non è parte contraente nella formazione dell’atto scritto, non può ritenersi in via presuntiva che l’agente, stante il fatto che il calciatore nei giorni della sottoscrizione del contratto era lontano dalla città di Milano e quindi nella impossibilità di apporre la propria firma sul documento contrattuale, abbia personalmente utilizzato l’atto con la firma apocrifa del calciatore per attuare il suo trasferimento da una società all’altra. In tale contesto, ad avviso della Corte Federale la denuncia del calciatore che il suo agente, a sua insaputa, avrebbe scientemente utilizzato il documento con la sua sottoscrizione apocrifa, non presenta un sufficiente grado di attendibilità per ritenere provata tale circostanza. (Nel caso di specie taluni indizi, come la vacanza del calciatore nel periodo 21-28 giugno 2003, la palese difformità delle sottoscrizioni apposte sui contratti del 24 e 26 giugno 2003 rispetto le firme del calciatore su altri documenti di comparazione e la stessa ambiguità dell’agente nella sua affermazione di non essere stato a conoscenza della apocrificità delle firme sino al giorno della sua audizione sebbene egli stesso ammetta di aver comunicato al calciatore il suo trasferimento, depongono per la consapevole utilizzazione dei contratti in questione senza la firma autentica del calciatore. Trattasi tuttavia di indizi non univoci, considerato che nessuno di essi ha un unico significato suscettibile di una sola interpretazione. Non può escludersi infatti che il calciatore abbia interrotto la sua vacanza in per poche ore allo scopo di definire personalmente il suo trasferimento, oppure abbia affidato ad altra persona di sua fiducia la sottoscrizione del contratto e il suo deposito presso la Lega Nazionale Professionisti. Nè d’altra parte è possibile fare affidamento sulla piena attendibilità delle dichiarazioni del calciatore, considerato che la sua denuncia è stata avanzata a distanza di anni, nonostante il pieno rispetto del contratto di prestazione sportiva nelle stagioni successive al suo deposito in Lega e soltanto dopo che i rapporti del calciatore con la società si erano definitivamente compromessi a causa di contrasti insorti nel corso del rapporto professionale).

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 32/CDN del 22 Febbraio 2008 n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:Deferimento del Procuratore Federale a carico di: E.V. (tesserato Brescia Calcio SpA) per violazione art. 1 comma 1 CGS anche in relazione all’art. 92 comma 1 NOIF (nota n. 1547/012pf07-08/sp/ma del 6.12.2007)

Massima: L'intervenuta abrogazione dell'art. 11, comma 2 del Regolamento per le Procedure Arbitrali allegato B del Regolamento per l'esercizio dell'Attività di Agenti di Calciatori, entrato in vigore il 1° febbraio 2007, non spiega alcun effetto sull’efficacia esecutiva della pronuncia arbitrale, per cui il mancato spontaneo adempimento nel termine di trenta giorni dal pronunciamento del lodo integra la violazione dell’art. 1 del CGS. Consegue la sanzione dell’ammenda nei confronti del calciatore.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 31/CDN del 14 Febbraio 2008 n. 2 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:Deferimento del Procuratore Federale a carico di: M.B. (tesserato all’epoca dei fatti FC Juventus SpA attualmente tesserato SSC Napoli SpA) per violazione art. 1 comma 1 CGS anche in relazione all’art. 92 comma 1 NOIF (nota n.1582/185pf07-08/sp/mc del 7.12.2007)

Massima: Il calciatore professionista non risponde della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. anche in relazione all’art. 92 comma 1 NOIF per non aver ottemperato al Lodo Arbitrale recante la condanna a pagare una determinata somma di danaro all’agente, che aveva promosso l’arbitrato, mancando altresì di corrispondere le spese di funzionamento del Collegio, liquidate nel Lodo e poste in ugual misura a carico delle parti. Infatti, l’abrogazione dell’art. 11 comma 2 del Regolamento per le Procedure Arbitrali allegato B del Regolamento per l’esercizio dell’Attività di Agenti di Calciatori, entrata in vigore il 1° febbraio 2006 e la parte dispositiva del Lodo che appare di contenuto dichiarativo e non condannatorio, inducono a considerare la posizione del calciatore non riconducibile alla violazione che gli è stata ascritta.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 14/CDN del 9 Novembre 2007 n. 2 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:Deferimento del Procuratore Federale a carico di: R.B. (all’epoca dei fatti tesserato U.S. Avellino S.p.A. attualmente tesserato F.C. Messina Peloro S.r.l.) per violazione art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 92 comma 1 NOIF (nota n. 2260/487pf06-07pf/sp/ma del 14.6.2007).

Massima: Il calciatore risponde della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 92, comma 1, delle NOIF, per non aver dato esecuzione all’ordinanza pronunciata dal Collegio Arbitrale della F.I.G.C. con la quale veniva condannato al pagamento degli onorari per il funzionamento del predetto Collegio. Consegue la sanzione dell’ammenda.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 060/C Riunione del 19 Giugno 2007 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: 2. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: - C.A., AGENTE DI CALCIATORI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1,COMMA 1, C.G.S. E 12, COMMI 1, 4 E 5, DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI, ANCHE IN RELAZIONE AL CODICE DI CONDOTTA PROFESSIONALE, DI CUI ALL’ALLEGATO A DEL REGOLAMENTO AGENTI.

Massima: L’agente di calciatore è sanzionato con la sospensione per mesi 6 per la violazione degli artt. 1, comma 1, C.G.S. e 12, comma 1, 4 e 5, Reg. Ag. Calciatori per aver falsificato la firma del calciatore sul contratto. Il deferimento del Procuratore Federale riposa su due norme: la clausola generale, recata nell’art. 1, comma 1, C.G.S.; l’art. 12, comma 1, 4 e 5 del nuovo Regolamento Agenti Calciatori, anche alla luce del Codice di Condotta Professionale, che costituisce allegato al Regolamento. Entrambe le norme sono volte al rispetto dei principi di lealtà, correttezza e probità, che inaugurano il Codice di Giustizia Sportiva. L’art. 12, in particolare, e chiamato ad applicare codesti principi nell’ambito degli agenti di calciatori. Per meglio chiarire e precisare il rapporto tra le due norme, potremmo dire che la prima rappresenta il genere; la seconda, una specie, che si fa carico di tradurre e riempire di contenuto i principi di genere, con riguardo al particolare insieme degli agenti di calciatori. Si spiega cosi il provvedimento del Procuratore, che correttamente si richiama ad entrambe le disposizioni. L’una - si ripete - nient’altro fa che rendere applicabile l’altra ad un particolare settore di attività, quello degli agenti. Scendendo nell’esame dell’art. 12, chiamato a disciplinare i doveri degli agenti, giova segnalare come la norma, al comma 5, si proponga di salvaguardare la volontà espressa dal calciatore. Se egli è legato da un contratto ancora vigente, l’agente e tenuto a non istigarne l’inadempimento o la risoluzione senza giusta causa. La norma assegna primo rilievo al rispetto dei contratti “in essere”: si punisce il semplice “tentativo” dell’agente, non e punto necessario che egli riesca nel proposito di rendere inadempiente il proprio assistito. Lealtà, correttezza e probità qui significano rispetto della volontà, espressa dal calciatore merce la sottoscrizione di un contratto. Su questa linea, si esprime anche il paragrafo IV del Codice di Comportamento, allegato al Regolamento ed espressamente richiamato dall’art. 12, comma 4. La volontà del calciatore e, dunque, il criterio, alla luce del quale valutare il contegno dell’agente. Il quale ha bensì il dovere di ottenere le condizioni di contratto più vantaggiose, di mettere in concorrenza tra loro diverse offerte, di accrescere cioè il valore di mercato del proprio assistito; ma ciò sempre e comunque nel rispetto della volontà del calciatore, il quale resta unico titolare della scelta intorno al proprio futuro professionale. Sotto questo profilo, la falsificazione della firma del giocatore appare, da parte dell’agente, comportamento di particolare gravita. Egli, in violazione della disciplina esaminata, giunge fino a sostituire la propria volontà a quella del calciatore, cosi violando i principi di lealtà, correttezza e probità, enunciati sia dal C.G.S. sia dal Regolamento.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 046/C Riunione del 12 Aprile  2007 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: 1. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELL’8.2.2007 PROT. N. 941/163/PF/SP/MA A CARICO DEI SIGNORI: - C.P., ALL’EPOCA DEI FATTI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE AGENTI DI CALCIATORI, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 C.G.S. E 10, COMMA 2 DELLE N.O.I.F.; - M.L., ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE E DIRETTORE GENERALE DELLA JUVENTUS F.C. S.P.A., PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S.; - E DELLA SOCIETA JUVENTUS F.C. S.P.A. PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 4 C.G.S., PER RESPONSABILITA DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO DIRIGENTE, ALL’EPOCA DEI FATTI.

Massima: Il componente della Commissione Agenti di Calciatori è sanzionato con l’inibizione di mesi 8 per la violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S per aver intrattenuto rapporti con il direttore generale di una società tendenti a raggiungere uno scopo antisportivo a favore del figlio del direttore generale, nell’ambito di un giudizio disciplinare a suo carico innanzi alla Commissione Agenti di calciatori ove lo stesso era componente. Il direttore generale è sanzionato con l’inibizione di mesi 8 mentre alcuna responsabilità è ascrivibile alla sua società, atteso che questi ha agito per scopi personali, in qualità privata e genitoriale

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 15/C Riunione del 7 novembre 2005 n. 2 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Agenti di Calciatori – Com. Uff. n. 9/F del 25.7.2005

Impugnazione - istanza: Appello del sig. S.L. avverso la sanzione della sospensione dall’albo degli agenti di calciatori per anni uno, per violazione della clausola compromissoria, ai sensi degli artt. 17 e 23 regolamento agenti di calciatori .

Massima: L’Agente di calciatori è sanzionato con la sospensione (per un anno) dall’Albo degli Agenti di Calciatori per violazione della clausola compromissoria, ai sensi degli artt. 17 e 23 Regolamento Agenti di Calciatori, avendo promosso ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti del calciatore, suo assistito, per il mancato pagamento delle sue competenze di agente. I calciatori, a norma dell’art. 5 del Regolamento Agenti di Calciatori, non possono avvalersi dell’opera di un agente non iscritto all’albo, salvo che si tratti di un avvocato iscritto all’ordine forense e per “attività conforme alla normativa professionale vigente”. Nel caso di specie, l’avvocato, oltre ad essere iscritto all’albo professionale, risulta iscritto anche all’Albo degli Agenti di Calciatori. Le modalità di esecuzione dell’incarico di agente di calciatori sono disciplinate dagli artt. 10 ed 11 del citato regolamento. Orbene, il contratto stipulato tra l’avvocato ed il calciatore – titolato Contratto di Mandato - altro non costituisce che un rapporto di agenzia rientrante tra quelli disciplinati dal Regolamento Agenti di Calciatori, solo a leggere al riguardo la clausola contrassegnata dal numero 1 ove testualmente si conviene che “il calciatore conferisce incarico, in via esclusiva, all’avvocato affinché lo rappresenti e lo assista nell’attività diretta alla definizione della durata e del compenso della prestazione sportiva con società di calcio professionistico; all’assistenza del calciatore professionista nel rapporto con la società; alla cessione, anche a favore di persone fisiche o giuridiche diverse dalle società di calcio professionistico, dell’utilizzo dell’immagine, del nome o di quanto consimile del calciatore professionista ...”. Il ricorso per decreto ingiuntivo al Giudice ordinario presentato dall’avvocato, pertanto, ha costituito, violazione dell’art. 23 comma 4 del Regolamento Agenti di Calciatori.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 15/C Riunione del 7 novembre 2005 n. 6 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 109 del 13.10.2005

Impugnazione - istanza:Appello della S.S. Lazio S.p.A. avverso la sanzione dell’ammonizione inflitta al presidente, signor L.C., per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 11, comma 2 dell’allegato b (regolamento delle procedure arbitrali) del regolamento dell’attività di agente di calciatori e la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 inflitta alla società per violazione dell’art. 2, comma 4 C.G.S., a seguito di deferimento del Procuratore Federale

Massima: Integra la violazione dell’art. 1 del C.G.S. (secondo il quale coloro che sono tenuti all’osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà,correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva) il comportamento del presidente della società che non ha provveduto a dare esecuzione al lodo emesso dalla Camera Arbitrale della F.I.G.C. n. 28 s/s 2004/2005 nei termini previsti, ma soltanto dopo aver ricevuto la comunicazione della trasmissione degli atti alla Procura Federale da parte della Commissione Agenti di Calciatori. La responsabilità può essere esclusa quando le condizioni economico–finanziarie della società e le conseguenti priorità nell’esercizio di impresa, lungi dal denotare l’intento del soggetto obbligato di volersi sottrarre all’adempimento del Lodo arbitrale, costituiscono ragionevole giustificazione del ritardo ed, in logica conseguenza, non configurano la fattispecie di illecito disciplinare contestata.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 33/C Riunione del 7 Marzo 2005 n. 12 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 126 del 25.2.2005

Impugnazione - istanza:Appello del calciatore P.L. avverso la sanzione della squalifica per due giornate di gara, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S.

Massima: Il calciatore dilettante è responsabile della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. per avere, in pendenza di mandato con un agente di calciatori, conferito mandato ad altro agente dei calciatori, senza che possa aver rilievo la circostanza che il primo mandato sia stato consensualmente risolto successivamente alla stipula del secondo mandato. Consegue la squalifica per due giornate di gara.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 23/C Riunione del 30 gennaio 2003 n. 2/3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 20 del 21.11.200

2Impugnazione - istanza: Appelli del sig. L.S. e dell’A.S. Cisliano avverso rispettivamente le sanzioni dell’inibizione fino al 21.7.2003 e dell’ammenda di € 1.000,00 inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale.

Massima: Il direttore tecnico ed il Presidente della società sono responsabili per aver intrattenuto gli accordi illeciti intrapresi con persona estranea alla F.I.G.C. e non iscritta all’Albo degli agenti di calciatori, in occasione del trasferimento del giovane calciatore. Tale condotta integrava gli estremi della violazione dell’art. 8 commi 1 e 2, C.G.S., in relazione all’art. 39, comma 2, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 32/C Riunione del 24 marzo 2003 n. 11 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Agenti Calciatori - Com. Uff. n. 112/A dell’8.1.2003

Impugnazione - istanza: Appello di V.F. avverso le sanzioni della sospensione dell’Albo degli agenti di calciatori per mesi 3 e dell’ammenda di € 10.000,00

Massima: Il canone della correttezza, lealtà e buona fede nell’esecuzione del mandato è, all’evidenza, il generale principio informatore dell’intera attività degli Agenti di Calciatori. Questo canone (enunciato nell’art. 12 del Regolamento per l’esercizio dell’attività di Agente di Calciatori) si estrinseca altresì in diversi, più puntuali precetti, tra i quali particolare importanza acquista - in assoluto e con specifico riferimento al caso de quo - quello relativo al conflitto di interessi. Tale fattispecie, oltre a comparire nell’intestazione del capo dedicato ai divieti per gli Agenti, è da un lato oggetto dell’art. 15 del suddetto Regolamento, nella versione entrata in vigore 7 dicembre 2001: norma che ricollega alle situazioni di conflitto di interessi l’obbligo per l’Agente di informare immediatamente il calciatore, che resta libero di sottoscrivere apposita dichiarazione “liberatoria”, e vi riconnette altresì la facoltà per il calciatore, in caso di violazione di tale obbligo, di “risolvere il rapporto con l’agente senza dovere alcun indennizzo”. Dall’altro lato, alla tematica del conflitto di interessi possono ricondursi altresì l’art. 3, comma 4, Regolamento professionale, ove si fa divieto all’Agente di accettare incarichi di assistenza a favore di società di calcio ove questo possa determinare “conflitto d’interesse con la sua attività di Agente di calciatori”; così come l’art. 10, comma 3, Regolamento professionale, ove si sancisce inequivocamente che “l’agente può essere retribuito soltanto dal calciatore o dalla società che usufruisce dei suoi servizi” (alternativa che trova poi riscontro nella separata considerazione dell’ipotesi di incarico conferito da calciatore e di incarico conferito da società, nei successivi commi 10 e 11). Norme, queste, dalle quali si ricava la percezione, degli organi preposti alla redazione del Regolamento professionale degli Agenti, di come le ipotesi di conflitto di interessi si prospettino tipicamente e con particolare gravità proprio nelle situazioni di cura congiunta degli interessi del Calciatore e della Società presso la quale questi fornisce o fornirà le proprie prestazioni. Appare allora evidente, da quanto detto, che il Regolamento professionale accoglie una nozione “formale” di conflitto di interessi. Nel contesto di questa, acquisisce rilievo la situazione di conflitto per sé considerata, a prescindere da una valutazione in concreto ed a consuntivo circa l’effettiva utilità per il rappresentato dell’attività svolta dal rappresentante in conflitto di interessi. È invero consentita una dichiarazione “liberatoria” del rappresentato, come testè ricordato, ma appunto essa postula che il rappresentato stesso formuli una valutazione a priori (e non a consuntivo, dunque) sulla rilevanza della situazione di conflitto trasparentemente e senza reticenze disvelata dal rappresentante, che solo in tal modo (lo si deduce a contrario) adempie ai propri doveri di correttezza, lealtà e buona fede nell’esecuzione del mandato. Simile inquadramento della fattispecie del conflitto di interessi nei rapporti Calciatori Agenti è del resto conforme all’impianto generale sotteso agli istituti rappresentativi nel nostro ordinamento civilistico (artt. 1394-1395 c.c.).

Massima: L’agente di calciatori è sanzionabile con la sospensione (tre mesi) dall’albo quando nel corso del proprio rapporto professionale con il calciatore ed in occasione del trasferimento di questi dalla società professionistica ad altra, ha posto in essere un’attività contraria alle norme federali ed alle norme professionali per quanto attiene il divieto di insorgenza di situazioni di conflitto di interesse, oltre che sotto il profilo dell’esecuzione del mandato con correttezza, lealtà e buona fede. Ciò poiché il divieto di concludere affari in conflitto di interessi altro non è che estrinsecazione puntuale del più generale obbligo di correttezza, lealtà e buona fede nell’esecuzione del mandato, riconosciuto dall’art. 10, comma 4, Reg. 1997, poiché la mancata enucleazione espressa dell’ipotesi di conflitto di interesse, all’interno del Regolamento professionale previgente, era surrogata dal divieto ai procuratori sportivi - ivi contenuto - di svolgere qualsiasi attività procuratoria in favore delle società e poiché all’epoca dei fatti imputati all’agente, l’attività dei procuratori sportivi doveva comunque ritenersi soggetta alla disciplina sovraordinata imposta dalle prescrizioni F.I.F.A. ed il Regolamento F.I.F.A. del 1996 (il cui Titolo III va applicato obbligatoriamente anche a livello nazionale: Preambolo, comma 2) all’art. 14, lett. d), era inequivoco nel sancire, tra gli obblighi del procuratore in possesso di licenza, quello di “curare gli interessi di una sola parte nel quadro dello stesso riferimento”.

Massima: Il comportamento dell’agente di calciatori integra una situazione di conflitto di interesse quando prende contatto con la società a cui propone un contratto triennale per il proprio assistito e da cui si fa riconoscere una “commissione” forfettaria per l’affare. Tale comportamento dell’Agente è ineludibilmente correlato con un interesse proprio confliggente con quello del mandante essendo in tale situazione innegabile che “il giudizio di convenienza economica operato dalla società in ordine all’acquisizione del calciatore aveva necessariamente come unico parametro di riferimento il costo complessivo dell’operazione, a prescindere dalla imputazione delle sue componenti contabili”, ed apparendo allora “del tutto evidente che a fronte dell’accettazione della proposta da parte della società l’agente avrebbe dovuto operare solo facendo stipulare al calciatore un contratto economico per l’intero ammontare pattuito, con proprio conseguente diritto al compenso procuratorio nella percentuale - 5% - su quanto contrattuale pattuito dal calciatore”.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 32/C Riunione del 24 marzo 2003 n. 11 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Agenti Calciatori - Com. Uff. n. 112/A dell’8.1.2003

Impugnazione - istanza:Appello di V.F. avverso le sanzioni della sospensione dell’Albo degli Agenti di Calciatori per mesi 3 e dell’ammenda di € 10.000,00

Massima: Avverso la decisione della Commissione Agenti di Calciatori, l’agente può proporre appello alla CAF, ai sensi dell’art. 18, comma 5, del Regolamento per l’esercizio dell’attività di Agente di Calciatori, entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione della Commissione con raccomandata r/r ricevuta.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 9/C Riunione del 7 ottobre 2002 n. 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 /15 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 3 del 5.8.2002

Impugnazione - istanza:Appello dell’A.C. Comunale Gonars avverso la sanzione dell’ammenda di € 4.500,00 inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Appelli dell’A.P. Morsano Al Tagliamento e del sig. T.A. avverso le sanzioni rispettivamente dell’ammenda di € 5.000,00 con diffida e dell’inibizione per mesi 2, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Appello della Pro Gorizia Calcio avverso la sanzione dell’ammenda di € 14.500,00 con diffida, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Appello del sig. M.R. avverso la sanzione della inibizione per anni 5, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Appello del sig. T.L. avverso la sanzione dell’inibizione per anni 5, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Appello della S.S. Sangiorgina avverso la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 con diffida, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Appello del sig. T.G. avverso la sanzione dell’inibizione per anni 2, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Appello dell’U.S. Palazzolo avverso la sanzione dell’ammenda di € 7.500,00 con diffida, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Appello del calciatore P.M. avverso la sanzione della squalifica per mesi 2, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Appelli della Pol. Varmo e del sig. C.L. avverso le sanzioni rispettivamente dell’ammenda di € 1.000,00 con diffida e dell’inibizione per mesi 6, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Appello del dr. P.M. avverso il provvedimento di sospensione del procedimento disciplinare a seguito di deferimento del Procuratore Federale, nonché avverso la contestuale richiesta di intervento della Corte Federale con rimessione degli atti alla stessa. Appello del dr. F.T. avverso il provvedimento di sospensione del procedimento disciplinare a seguito di deferimento del Procuratore Federale, nonché avverso la contestuale richiesta di intervento della Corte Federale con rimessione degli atti alla stessa.. Appello della sig.ra O.F. avverso il provvedimento di sospensione del procedimento disciplinare a seguito di deferimento del Procuratore Federale, nonché avverso la contestuale richiesta di intervento della Corte Federale con rimessione degli atti alla stessa.

Massima: Il dirigente della società dilettantistica che gestisce i cartellini dei calciatori viola l’art. 8 C.G.S. che vieta a Dirigenti o soci di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione del contratto, al tesseramento di calciatori che non avvengono nell’interesse della propria società.

 Massima: La Procura Federale, sulla base di attività investigativa svolta dall’Ufficio Indagini, deferisce alla decisione della Commissione Disciplinare una serie di personaggi e società che, asseritamente, hanno violato principi di correttezza e probità, riconducibili, fra l’altro, a quanto sanzionato, in particolare, dall’art. 1 C.G.S., operando nel calcio mercato dilettanti come procuratori sportivi ed intermediari.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 6/C Riunione del 5 settembre 2002 n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 266/C del 12.8.2002

Impugnazione - istanza:Appello del calciatore M.A. avverso la sanzione della squalifica fino al 10.9.2002, inflitta a seguito di deferimento della Procura Federale per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 7 punto 2 del regolamento per le procedure arbitrali.

Massima: Il calciatore risponde, su deferimento del procuratore Federale, della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 11, comma 2, del Regolamento per le procedure arbitrali, per non aver dato esecuzione al lodo arbitrale della Commissione agenti di calciatori che lo aveva visto soccombente nella vertenza con il suo ex procuratore sportivo per il pagamento di somme a quest’ultimo spettanti. Consegue la sanzione della squalifica.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 6/C Riunione del 5 settembre 2002 n. 4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 266/C del 12.8.2002

Impugnazione - istanza:Appello del calciatore C.D. avverso la sanzione della squalifica fino al 10.9.2002 inflitta a seguito di deferimento della Procura Federale per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 7 punto 2 del regolamento per le procedure arbitrali.

Massima: Il calciatore risponde, su deferimento del procuratore Federale, della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 11, comma 2, del Regolamento per le procedure arbitrali, per non aver dato esecuzione al lodo arbitrale della Commissione agenti di calciatori che lo aveva visto soccombente nella vertenza con il suo ex procuratore sportivo per il pagamento di somme a quest’ultimo spettanti. Consegue la sanzione della squalifica.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 33/C Riunione del 16 maggio 2002 n. 15 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 179 del 24.4.2002

Impugnazione - istanza: Appello del Procuratore Federale avverso la dichiarazione di difetto di giurisdizione della Commissione Disciplinare del Comi­tato Nazionale per l’Attività Interregionale in ordine al proprio deferimento a carico del Procuratore Sportivo P.G.

Massima: La Commissione Disciplinare è competente a decidere in prima istanza in merito al deferimento del procuratore nei confronti del procuratore sportivo per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. per aver svolto funzioni di curatore fallimentare della società nonostante all’epoca fosse iscritto nell’albo dei procuratori sportivi. L'infrazione contestata al procuratore, attenendo alla violazione del­l'art. 1, comma 1, C.G.S., con riferimento all'art. 6 del Regolamento Procuratori Sportivi previgente, esula dalla violazione di specifici doveri professionali connessi all'espleta­mento del mandato procuratorio; di conseguenza, va affermata la giurisdizione della Commissione Disciplinare presso il Comitato competente. L'art. 14 del Regolamento Procuratori Sportivi previgente attribuisce all'apposita Commissione funzioni disciplinari correlate, sia da un punto di vista letterale che da quello logico-sistematico, alla osservanza dei divieti ed alla ottemperanza ai doveri elencati dall'art. 12 dello stesso Regolamento e stretta­mente connessi all'espletamento del mandato dei Procuratori Sportivi. Tale Commissione, quindi, ha giurisdizione domestica, concernente l'attività del Procuratore Sportivo; deve, però, escludersi che violazioni di diversa natura rientrino nelle competenze della suddet­ta Commissione, giacché quando all'art. 10, al comma 4, impone al Procuratore Sportivo l'osservanza delle "norme federali e regolamentari", lo rende destinatario di tutti gli obbli­ghi contenuti nelle Carte Federali e lo sottopone al vaglio degli Organi Disciplinari ivi pre­visti. Ne consegue che il Procuratore Sportivo al quale vengano contestate, come nel caso del procuratore, condotte disciplinarmente rilevanti non riconducibili alle prescrizioni di cui all'art. 12 perché non correlate a doveri inerenti all'espletamento del mandato, è sottopo­sto alla normativa federale ed alla giurisdizione delle Commissioni Disciplinari. Tale conclusione non può essere inficiata dalla mancata inclusione dei Procuratori Sportivi nella elencazione dei tesserati operata dall'art. 36 delle N.O.I.F.. Infatti, la suddet­ta elencazione non è certamente tassativa e comunque, tale norma, essendo anteceden­te alla istituzione dell'Albo dei Procuratori Sportivi, non poteva farne menzione; ma deve ritenersi pacifico che l'art. 28 C.G.S., che elenca i soggetti passibili di deferimento alle Commissioni Disciplinari per illecito sportivo, violazioni in materia gestionale ed economi­ca e violazioni dell'art. 1 C.G.S., deve essere coordinato con la disposizione dell'art. 25 comma 4 C.G.S., in forza della quale gli Organi Federali deferiscono alle Commissioni Disciplinari le Società, i dirigenti, i soci di associazione, i tesserati e "chiunque risulti responsabile di infrazioni alle norme federali". Ne discende che i Procuratori Sportivi, soggiacendo (pro­prio per la specifica previsione dell'art. 10 comma 4 Regolamento Procuratori Sportivi pre­vigente) a tutte le prescrizioni delle Carte Federali, sono assimilabili ai soggetti elencati nella norma sopra citata e non possono, quindi, sottrarsi alla giurisdizione calcistica ordi­naria.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 3/C Riunione del 17-18 Luglio 2001 n. 11/12/13/14/15/16 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n 507 del 27.6.2001.

Impugnazione - istanza:Appello del Vicenza Calcio avverso l’ammenda di L. 1.000.000.000, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale ai sensi dell’art. 6, comma 2, C.G.S.Appello del sig. S.R. avverso la sanzione della inibizione fino al 30.6.2002 e l’ammenda di L. 10.000.000, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell’art. 1, comma 1,C.G.S.Appello del Procuratore Federale avverso l’incongruità della sanzione dell’interdizione fino al 31.12.2001, inflitta al sig. B.M., a seguito di proprio deferimento per violazione dell’art. 4 n. 1 C.G.S. in relazione all’art. 13 del regolamento dei procuratori sportivi. Appello del calciatore C.N.J. avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2002, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S.Appello del calciatore L.A.A. avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2002, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell’art. 1, comma 1,C.G.S.Appello del sig. B.M. avverso la sanzione della interdizione fino al 31.12.2001, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 4 n. 1 C.G.S. in relazione all’art. 13 del regolamento dei procuratori sportivi.

Massima: Non può ritenersi fondata la tesi secondo la quale l’accertamento delle infrazioni e l’applicazione delle sanzioni nei confronti dei procuratori sportivi sarebbero attribuiti in via esclusiva alla Commissione prevista dall’art. 7 del Regolamento dei Procuratori Sportivi. La CAF condivide l’orientamento giurisprudenziale che prevede dei limiti precisi alla competenza disciplinare della Commissione dei Procuratori Sportivi che si estende solo alla violazione dei doveri elencati dall’art. 12 del citato Regolamento, relativi alla specifica attività del procuratore sportivo. Per cui si ha la competenza della Commissione Disciplinare quando la violazione ascritta al procuratore sportivo non rientra fra le prescrizioni del citato articolo 12 del Regolamento dei Procuratori Sportivi e sanzionabili invece secondo la giurisdizione ordinaria alla quale il procuratore sportivo rimane sempre assoggettato ai sensi dell’art. 10 comma 4 dello stesso Regolamento.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 3/C Riunione del 17-18 Luglio 2001 n. 11/12/13/14/15/16 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n 507 del 27.6.2001.

Impugnazione - istanza: Appello del Vicenza Calcio avverso l’ammenda di L. 1.000.000.000, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale ai sensi dell’art. 6, comma 2, C.G.S. Appello del sig. S.R. avverso la sanzione della inibizione fino al 30.6.2002 e l’ammenda di L. 10.000.000, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. Appello del Procuratore Federale avverso l’incongruità della sanzione dell’interdizione fino al 31.12.2001, inflitta al sig. B.M., a seguito di proprio deferimento per violazione dell’art. 4 n. 1 C.G.S. in relazione all’art. 13 del regolamento dei procuratori sportivi. Appello del calciatore C.N.J. avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2002, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. Appello del calciatore L.A.A. avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2002, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. Appello del sig. B.M. avverso la sanzione della interdizione fino al 31.12.2001, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 4 n. 1 C.G.S. in relazione all’art. 13 del regolamento dei procuratori sportivi.

Massima: Il procuratore sportivo è responsabile della violazione dell’art. 4 comma 1 C.G.S., che fa divieto a tutti i soggetti dell’ordinamento federale (e quindi anche ai procuratori sportivi) di avvalersi di mediatori nello svolgimento di pratiche comunque attinenti al trasferimento o al tesseramento di calciatori per aver svolto per conto di una società professionistica attività di mediazione nel quadro del trasferimento di alcuni calciatori. Consegue la sanzione dell’interdizione per un anno.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n.41/C Riunione del 23 giugno 2000 n. 2 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 445 del 12.5.2000

Impugnazione - istanza:Appello del calciatore D.P.A. avverso la sanzione dell’ammenda di L. 20.000.000 inflittagli, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., per inottemperanza alla decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Professionisti del 6.2.1996.

Massima: Risponde della violazione dell'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva il calciatore che non ottempera a corrispondere al proprio procuratore l'importo dovutogli per prestazioni professionali, come da decisione del Collegio Arbitrale. A nulla rileva la natura di arbitrato rituale o irrituale di tale organismo, visto che il tesserato - quand'anche avesse ritenuto di dover impugnare in sede giudiziaria il lodo (la comunicazione alla Presidenza Federale, rimasta senza risposta, non può certo configurare un caso di “silenzio-assenso”, mancando qualunque riferimento nelle Carte Federali)- era in ogni caso tenuto ad eseguire la decisione che lo lasciava insoddisfatto e avverso la quale poteva in successivo momento rivalersi. Inoltre alcuna rilevanza ha il fatto che la Corte di Appello ha annullato, per motivi normali, il lodo emesso dal Collegio Arbitrale, in quanto l’esercizio di un diritto costituzionalmente garantito non incide sulla responsabilità disciplinare. (Nel caso di specie in seguito a tale infrazione il calciatore è stato sanzionato con l’ammenda).

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 29/C - Riunione del 30 Aprile 1998 - n. 5 – www.figc.it

Impugnazione - istanza: Appello del calciatore B.R. avverso la sanzione dell’ammenda di L. 5.000.000 inflittagli, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 12 comma 5 del regolamento dei procuratori sportivi

Massima: L'art. 12 comma 5 Reg. Proc. Sport., pone il divieto per tutti i soggetti dell'Ordinamento Federale, diversi dai procuratori sportivi, e quindi impone ai calciatori l'assistenza dei soggetti iscritti nello speciale Albo dei Procuratori Sportivi per "intrattenere trattative o rapporti", in relazione all'attività di cui all'art. 1 comma 2 Reg. Proc. Sport., cioè "dell'attività diretta alla definizione della durata e del compenso del contratto di prestazione sportiva con società di calcio professionistico, alla assistenza del calciatore professionista nel rapporto con la società; alla cessione, anche a favore di persone fisiche o giuridiche diverse dalle società di calcio professionistico, dell'utilizzo dell'immagine, del nome e di quanto consimile del calciatore professionista". In base alla normativa ora riportata l'assistenza del procuratore si rivela obbligatoria, nei casi di trasferimento dall'una all'altra società di calcio professionistico e di stipulazione del relativo nuovo contratto, per le “trattative e i rapporti" concernenti il contenuto del contratto, per quanto specificatamente riguarda "la durata e il compenso" relativi alla prestazione sportiva, in relazione all'ausilio tecnico che possono fornire, in quanto professionisti del ramo, ai fini della tutela del calciatore nella formulazione delle relative clausole contrattuali. (Nel caso di specie, il calciatore non ha commesso alcuna violazione dell’art. 1 comma C.G.S. in relazione all'art. 12 Reg. Proc. Sport. - per avere avuto un comportamento antiregolamentare, consistente nel conferimento di una delega "totale ed esclusiva" ad una società non calcistica, con autorizzazione all'Amministratore unico di detta società, sprovvisto della qualifica di Procuratore Sportivo, "ad agire nella più ampia autonomia per quanto concerne l'immagine, gli affari e gli interessi di ordine calcistico e personale" – in quanto la suddetta società si è limitata ad un c.d. "preliminare di una trattativa", mediante l’esibizione della documentazione medica relativa al calciatore ai dirigenti della società spagnola che aveva intenzione di tesserare il calciatore. Non possono, pertanto, ravvisarsi 'trattative o rapporti", riferiti al contenuto del contratto eventualmente da stipularsi dal calciatore con la società, operazioni che sarebbero state legittime solo se compiute, giusta le predette norme, con l'assistenza di un procuratore sportivo (e, secondo la normativa F.I.F.A., con la necessaria presenza di un players agent)

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 4/C Riunione del 28 agosto 1997 - n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 319 del 31.7.1997

Impugnazione - istanza: Appello del F.C. Messina Peloro avverso le sanzioni dell'inibizione fino al 30.9.1997 del presidente, sig. A.E., e dell’ammenda di L. 2.000.000 loro inflitte, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione rispettivamente il primo degli artt. 1 comma 1 e 4 comma 1 C.G.S. e la società dell’art. 6 comma 1 C.G.S. Appello del calciatore M.T. avverso la sanzione della squalifica fino al 31.8.1997 inflittagli, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S.

Massima: Non è responsabile il Presidente che si sia avvalso nello svolgimento di pratiche attinenti al trasferimento di calciatori dell'opera di un mediatore colpito da provvedimento di inibizione quando è stato documentalmente provato, con dichiarazione dell'Ufficio Indagini, che la persona contattata dal Presidente era presente al calcio mercato del luglio 1996 in forza di regolare accredito. Non risponde della violazione dell’art. 1 C.G.S. il calciatore per avere indebitamente utilizzato, per recarsi nella città e mettersi a disposizione della società, un biglietto aereo pre-pagato dalla società, quando è provato che il calciatore all'epoca era in contatto con le due società, le quali lo avevano entrambe invitato a recarsi in Sicilia usufruendo di biglietto aereo pre-pagato sulla tratta Roma/Catania. Pertanto, il fatto che il calciatore abbia poi ritirato all'aeroporto il biglietto messogli a disposizione dalla società, mentre intendeva recarsi nella città per stringere la trattativa con un’altra società, non fornisce prova sicura della sua consapevolezza di utilizzare il biglietto fornito da altra società.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 3/C Riunione del 28 luglio 1997 - n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C- Com. Uff. n.205/C del 19.7.1997

Impugnazione - istanza: Appello del Procuratore Federale, dell’U.S. Massese e dei sigg.ri F.G. e B.G., D.N.V., D.G.M. e dell'A.C. Mobilieri Ponsacco avverso decisioni a seguito di procedimento per illecito sportivo in relazione alla gara Mobilieri Ponsacco/ Massese dell’1.6.1997,di cui alla delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C- Com. Uff. n.205/c del 19.7.1997

Massima: In materia di illecito sportivo, il procuratore sportivo è soggetto alla giurisdizione degli organi di Giustizia Sportiva (Commissione Disciplinare – CAF). Infatti, il procuratore sportivo è iscritto nell'Elenco Speciale di tali soggetti, istituito presso la F.I.G.C., come recita l'art. 1 del Regolamento che ne disciplina l'attività. I requisiti per l'assunzione di tale qualità sono indicati dagli art. 2 e seguenti; in particolare, l'art. 7 regola l’iscrizione e la cancellazione nell'elenco, conferendo i relativi poteri ad una Commissione, la quale ha anche veste di ente esaminatore ed esercita, inoltre, funzioni disciplinari, giusta il disposto dall'art. 14, il quale, tuttavia, fa riferimento logico - sistematico alla osservanza dei divieti e all’ottemperanza ai doveri, specificamente elencati nell'art.12. La Commissione, quindi, ha giurisdizione domestica, concernente cioè l'attività del procuratore sportivo, commisurata alla prescrizione del citato art. 12, sanzionato nei modi e nelle forme stabilite dell'art. 13; deve, però, escludersi che violazioni diverse rientrino nelle competenze della detta Commissione, giacché quando l'art. 10, al comma 4, impone al procuratore sportivo l'osservanza delle "norme federali e regolamentari", lo rende destinatario di tutti gli obblighi contenuti nelle Carte Federali e lo sottopone al vaglio degli Enti disciplinari ivi previsti. Ben altrimenti, infatti, si esprimerebbe il regolamento di settore, se avesse voluto sottrarre i procuratori sportivi, per la violazione di obblighi fondamentali (come quelli previsti dagli arti. 1 e 2, a esempio, del Codice di Giustizia Sportiva) alla giurisdizione ordinaria; e quindi l'espressa prescrizione di cui sopra esplicitamente assoggetta il procuratore sportivo al rispetto della normativa federale e alla giurisdizione delle Commissioni Disciplinari. Non ha alcun valore obiettare, che siccome di illecito sportivo rispondono, ex art. 2 C.G.S., tra l'altro i 'tesserati in genere" e l'art. 36 N.O.I.F. non include in tale categoria i procuratori sportivi, cadrebbe la competenza della Commissione Disciplinare in subiecta materia. Infatti, l'elencazione dell'art. 36 non è certamente tassativa e, comunque, essendo tale norma antecedente alla istituzione dell'Albo dei procuratori sportivi non poteva farne espressa menzione; ma deve ritenersi pacifico che costoro soggiacciano (proprio per la specifica previsione del sopra citato art. 10 comma 4) a tutte le prescrizioni delle Carte Federali, non fosse altro perché riconosciuti dalla F.I.G.C. e certamente assimilabili a quella categoria che l'art. 19 comma 2 C.G.S. - proprio nel delineare l'ambito di giudizio delle Commissioni Disciplinari - individua come "chiunque risulti responsabile di infrazioni alle norme federali".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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