Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n.  37/TFN del 19.12.2019

Decisione impugnata: Decisione della Commissione Premi (Ric. n. 180 – Premio di Preparazione per il calciatore L.N.) pubblicata con Com. Uff. n. 3/E del 24.10.2019,

Impugnazione istanza:  Reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società ASD Vigor Trani Calcio (matr. FIGC 941107) contro la società APD Nicola Di Leo Trani (matr. FIGC 932792)

Massima: Latto di rinuncia/liberatoria risulta valido ed efficace ed assume rilievo fondamentale ai fini della decisione della vertenza in esame; deve però rilevarsi come la suddetta liberatoria sia stata rilasciata solo in data 14.11.2019, con la presentazione del ricorso innanzi questo Tribunale, quindi in un momento successivo alla decisione della Commissione Premi del 24.10.2019. Ne deriva, dunque, che la delibera della Commissione Premi è stata correttamente assunta alla luce della documentazione depositata dalle parti; tale circostanza, come pvolte rilevato da questo Tribunale, assume rilevanza ai fini della conferma della penale a favore della FIGC.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n.  36/TFN del 19.12.2019

Decisione impugnata: Decisione della Commissione Premi (Ric. n. 183 – Premio di Preparazione per il calciatore L.L.) pubblicata con Com. Uff. n. 3/E del 24.10.2019,

Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società ASD FC Motta 2011 (matr. FIGC 945277) contro la società APD NBI Misterbianco (matr. FIGC 935742)

Massima: ..dalla scissione, le due società (APD NBI Misterbianco e ACD Misterbianco, oggi ASD FC Motta 2011) costituiscono due soggetti giuridici distinti e diversi, con due matricole federali differenti; la ACD Misterbianco è dunque soggetto giuridico nuovo ed autonomo capace di contrarre obbligazioni e maturare diritti senza alcun riferimento al periodo precedente in cui tale soggetto (ovviamente) ancora non esisteva. Da quanto sopra ne deriva linfondatezza della eccezione sollevata dalla società reclamante che, erroneamente, identifica le due società come un unico soggetto giuridico.

Massima: risulta infondata l’eccezione relativa alla erroneità della decisione impugnata in virtù della diversa attività sportiva svolta dopo la suddetta scissione dalle due società (APD NBI Misterbianco nellambito del Calcio a 5, ASD FC Motta 2011 nell’ambito del Calcio a 11). Si osserva, infatti, che ciò che rileva è lattività sportiva svolta dalla società richiedente il premio di preparazione (la APD NBI Misterbianco) nel corso della stagione sportiva durante la quale ha tesserato il calciatore per il quale oggi si richiede il premio di preparazione (nel caso in esame, la stagione sportiva 2015/2016). Ebbene nel corso della stagione sportiva 2015/2016 la APD NBI Misterbianco svolgeva attività nell’ambito del Calcio a 11: l’attività di formazione del calciatore … è dunque indubitabile.

Massima: La decisione della Commissione Premi deve dunque confermarsi; da ultimo sul punto questo Tribunale ritiene però doveroso e necessario precisare come il riconoscimento del premio in favore della APD NBI Misterbianco quale penultima società avente diritto al premio riflette il recente indirizzo del Collegio di Garanzia CONI, secondo cui l’interpretazione dellart. 96 delle NOIF non consente di ritenere, in assenza di una specifica previsione in tal senso, che della formazione impartita da una società sportiva ad un giovane calciatore non debba tenersi conto là dove lo stesso calciatore, nella successiva stagione sportiva, acconsenta al tesseramento, con vincolo pluriennale, con quella stessa società. Di diverso avviso era questo Collegio che aveva assunto un orientamento consolidato sulla questione qui dibattuta. In assenza di espressa previsione normativa nellart. 96 NOIF la giurisprudenza del Tribunale Federale Vertenze Economiche infatti aveva ritenuto opportuno elidere, dalle società aventi diritto al premio, quella società che avesse tesserato con vincolo annuale l’atleta, che poi l’anno successivo sarebbe stato tesserato con vincolo pluriennale. Tale scelta era motivata dalla necessità di riempire il vuoto normativo, interpretando lo scopo solidaristico che muoveva la costruzione ed evoluzione dellart. 96. Nella sostanza la norma aveva evidenti finalità di incentivare le società minori che, prive del vincolo pluriennale, si vedessero portar via, dopo lanno di tesseramento, un atleta promettente, per essere tesserate con vincolo pluriennale, quindi premiante l’attività del calciatore e della società che lo aveva addestrato- La corresponsione del premio diventava una sorta di indennizzo e di ristoro per la crescita del giovane atleta, e, secondo questa logica, il premio, secondo linterpretazione di questo Collegio, non poteva spettare, quanto meno, nel computo, alla stessa società che, poi, avrebbe usufruito del tesseramento pluriennale. Nella realtà, infatti, non potendo percepire il premio da sé stessa, la società debitrice avrebbe corrisposto l’intero premio alla società ultima (fatta esclusione per sé stessa) che lo aveva tesserato con vincolo annuale. Considerando invece nel computo del calcolo della annualità anche la stessa società debitrice, quella che sarebbe stata l’unica società, verrebbe considerata penultima, con consistente riduzione del premio di spettanza; così ad avviso del Tribunale si riteneva compresso lo spirito solidaristico che improntava il sistema dellart. 96. Con sentenza n. 86_2019 il Collegio di Garanzia ha ritenuto errata la tesi di questo Tribunale e il suo consolidato indirizzo, rimarcando la mancanza di dato formale normativo a sostegno di tale interpretazione. Ciò detto, linterpretazione seguita dai giudici endofederali, secondo cui «ove la società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell’individuazione delle società aventi diritto al premio di preparazione», non risulta condivisibile per le seguenti ragioni. Nessuna disposizione contenuta nell’art. 96, né in altro articolo delle NOIF, afferma quanto sostenuto dal Tribunale Federale, né ciò può ricavarsi dallinterpretazione della disciplina de qua sulla base della ratio sottesa alla stessa. Comè pacificamente ammesso, la disciplina sul Premio di preparazioneassolve alla finalità, a carattere solidaristico, di incentivare la formazione dei giovani calciatori in linea con l’obiettivo della diffusione e dello sviluppo della pratica sportiva del calcio  in  età  giovanile. Lsolidarietà’,  che  connotl’istitutin  parolava  riguardata  nog sotto  iprofilo esclusivamente economico, in riferimento, dunque, allinteresse specifico della singola società cui spetta il versamento di una somma di denaro a titolo di premio di preparazione, bensì, prima di tutto, va intesa quale solidarietà sportiva, volta a realizzare linteresse generale del sistema calcistico a che i giovani calciatori vengano formati e, quindi, parallelamente, le società sportive investano mezzi e capitali per la loro formazione, senza di contro essere garantite dal vincolo sportivo oltre la stagione nella quale tale formazione si svolge lexcursus argomentativo posto alla base delle motivazioni fondanti la decisione qui appellata risulta anchesso non condivisibile. Esso, infatti, poggia sullassunto che, nel caso in esame, la società ricorrente «usufruendo del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità» si assicura il vincolo pluriennale. Detto ragionamento non tiene conto del fatto che il vincolo annuale non dà alcuna garanzia alla società sportiva, presso la quale un giovane atleta è tesserato, che al termine della stagione sportiva lo stesso procederà al rinnovo del tesseramento e non decida, invece, di tesserarsi presso un’altra società. Fintantoché, infatti, l’atleta non abbia raggiunto l’età in cui necessariamente al tesseramento consegue il vincolo sportivo (che propriamente è il vincolo pluriennale sino al venticinquesimo anno d’età), non v’è alcuna ‘assicurazionein favore della società che ha formato il giovane calciatore di ‘usufruiredi tale formazione.

Pertanto, linterpretazione dell’art. 96 delle NOIF non consente di ritenere, in assenza di una specifica previsione in tal senso, che della formazione impartita da una società sportiva ad un giovane calciatore non debba tenersi conto là dove lo stesso calciatore nella successiva stagione sportiva acconsenta al tesseramento, con vincolo pluriennale, con quella stessa società. Il fatto che il legislatore federale, in sede di riforma dell’art. 96, non abbia statuito nel senso prospettato dalla costante giurisprudenza”, richiamata dal Tribunale Federale nella decisione qui impugnata, avvalora quanto sopra detto, in specie ove si aggiunga che, come sopra visto, lart. 96, nel nuovo testo, prevede espressamente lipotesi del tesseramento con vincolo annuale e, nella successiva stagione sportiva, con vincolo pluriennale presso una stessa società senza prevedere alcuna deroga alla generale disciplina Pertanto, e in ossequio e ottemperanza alle indicazioni del Collegio di Garanzia, la società obbligata al premio e nel contempo che ha tesserato con vincolo annuale latleta nella stagione precedente, deve essere computata nel conteggio delle società richiamate dallart. 96, e pertanto la società resistente non è più lunica ma la penultima con conseguente riduzione del premio, come correttamente assunto dalla Commissione Premi.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n.  35/TFN del 19.12.2019

Decisione impugnata: Decisione della Commissione Premi (Ric. n. 209 – Premio di Preparazione per il calciatore S.V.) pubblicata con Com. Uff. n. 3/E del 24.10.2019,

Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società ASD Vigor Trani Calcio (matr. FIGC 941107) contro la società APD Nicola Di Leo Trani (matr. FIGC 932792)

Massima: Latto di rinuncia/liberatoria risulta valido ed efficace ed assume rilievo fondamentale ai fini della decisione della vertenza in esame; deve però rilevarsi come la suddetta liberatoria, seppure sia stata rilasciata in data 4.09.2019 e quindi antecedentemente alla decisione della Commissione Premi, non sia stata comunicata a questultima da nessuna delle società. Va sottolineato come lonere del deposito dell’atto di rinuncia spetti alla parte più diligente, non indicando le norme alcun obbligo specifico in capo alle società. Ne deriva, dunque, che la delibera della Commissione Premi è stata correttamente assunta alla luce della documentazione depositata dalle parti; tale circostanza, come pvolte rilevato da questo Tribunale, assume rilevanza ai fini della conferma della penale a favore della FIGC.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n.  34/TFN del 19.12.2019

Decisione impugnata: Decisione della Commissione Premi (Ric. n. 175 – Premio di Preparazione per il calciatore G.F.) pubblicata con Com. Uff. n. 3/E del 24.10.2019,

Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società ASD FC Motta 2011 (matr. FIGC 945277) contro la società APD NBI Misterbianco (matr. FIGC 935742)

Massima:…dalla scissione, le due società (APD NBI Misterbianco e ACD Misterbianco, oggi ASD FC Motta 2011) costituiscono due soggetti giuridici distinti e diversi, con due matricole federali differenti; la ACD Misterbianco è dunque soggetto giuridico nuovo ed autonomo capace di contrarre obbligazioni e maturare diritti senza alcun riferimento al periodo precedente in cui tale soggetto (ovviamente) ancora non esisteva. Da quanto sopra ne deriva linfondatezza della eccezione sollevata dalla società reclamante che, erroneamente, identifica le due società come un unico soggetto giuridico.

Massima: risulta infondata l’eccezione relativa alla erroneità della decisione impugnata in virtù della diversa attività sportiva svolta dopo la suddetta scissione dalle due società (APD NBI Misterbianco nellambito del Calcio a 5, ASD FC Motta 2011 nell’ambito del Calcio a 11). Si osserva, infatti, che ciò che rileva è lattività sportiva svolta dalla società richiedente il premio di preparazione (la APD NBI Misterbianco) nel corso della stagione sportiva durante la quale ha tesserato il calciatore per il quale oggi si richiede il premio di preparazione (nel caso in esame, la stagione sportiva 2015/2016). Ebbene nel corso della stagione sportiva 2015/2016 la APD NBI Misterbianco svolgeva attività nell’ambito del Calcio a 11: l’attività di formazione del calciatore … è dunque indubitabile.

Massima: La decisione della Commissione Premi deve dunque confermarsi; da ultimo sul punto questo Tribunale ritiene però doveroso e necessario precisare come il riconoscimento del premio in favore della APD NBI Misterbianco quale penultima società avente diritto al premio riflette il recente indirizzo del Collegio di Garanzia CONI, secondo cui l’interpretazione dellart. 96 delle NOIF non consente di ritenere, in assenza di una specifica previsione in tal senso, che della formazione impartita da una società sportiva ad un giovane calciatore non debba tenersi conto là dove lo stesso calciatore, nella successiva stagione sportiva, acconsenta al tesseramento, con vincolo pluriennale, con quella stessa società. Di diverso avviso era questo Collegio che aveva assunto un orientamento consolidato sulla questione qui dibattuta. In assenza di espressa previsione normativa nellart. 96 NOIF la giurisprudenza del Tribunale Federale Vertenze Economiche infatti aveva ritenuto opportuno elidere, dalle società aventi diritto al premio, quella società che avesse tesserato con vincolo annuale l’atleta, che poi l’anno successivo sarebbe stato tesserato con vincolo pluriennale. Tale scelta era motivata dalla necessità di riempire il vuoto normativo, interpretando lo scopo solidaristico che muoveva la costruzione ed evoluzione dellart. 96. Nella sostanza la norma aveva evidenti finalità di incentivare le società minori che, prive del vincolo pluriennale, si vedessero portar via, dopo lanno di tesseramento, un atleta promettente, per essere tesserate con vincolo pluriennale, quindi premiante l’attività del calciatore e della società che lo aveva addestrato- La corresponsione del premio diventava una sorta di indennizzo e di ristoro per la crescita del giovane atleta, e, secondo questa logica, il premio, secondo linterpretazione di questo Collegio, non poteva spettare, quanto meno, nel computo, alla stessa società che, poi, avrebbe usufruito del tesseramento pluriennale. Nella realtà, infatti, non potendo percepire il premio da sé stessa, la società debitrice avrebbe corrisposto l’intero premio alla società ultima (fatta esclusione per sé stessa) che lo aveva tesserato con vincolo annuale. Considerando invece nel computo del calcolo della annualità anche la stessa società debitrice, quella che sarebbe stata l’unica società, verrebbe considerata penultima, con consistente riduzione del premio di spettanza; così ad avviso del Tribunale si riteneva compresso lo spirito solidaristico che improntava il sistema dellart. 96. Con sentenza n. 86_2019 il Collegio di Garanzia ha ritenuto errata la tesi di questo Tribunale e il suo consolidato indirizzo, rimarcando la mancanza di dato formale normativo a sostegno di tale interpretazione. Ciò detto, linterpretazione seguita dai giudici endofederali, secondo cui «ove la società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell’individuazione delle società aventi diritto al premio di preparazione», non risulta condivisibile per le seguenti ragioni. Nessuna disposizione contenuta nell’art. 96, né in altro articolo delle NOIF, afferma quanto sostenuto dal Tribunale Federale, né ciò può ricavarsi dallinterpretazione della disciplina de qua sulla base della ratio sottesa alla stessa. Comè pacificamente ammesso, la disciplina sul Premio di preparazioneassolve alla finalità, a carattere solidaristico, di incentivare la formazione dei giovani calciatori in linea con l’obiettivo della diffusione e dello sviluppo della pratica sportiva del calcio  in  età  giovanile. Lsolidarietà’,  che  connotl’istitutin  parolava  riguardata  nog sotto  iprofilo esclusivamente economico, in riferimento, dunque, allinteresse specifico della singola società cui spetta il versamento di una somma di denaro a titolo di premio di preparazione, bensì, prima di tutto, va intesa quale solidarietà sportiva, volta a realizzare linteresse generale del sistema calcistico a che i giovani calciatori vengano formati e, quindi, parallelamente, le società sportive investano mezzi e capitali per la loro formazione, senza di contro essere garantite dal vincolo sportivo oltre la stagione nella quale tale formazione si svolge lexcursus argomentativo posto alla base delle motivazioni fondanti la decisione qui appellata risulta anchesso non condivisibile. Esso, infatti, poggia sullassunto che, nel caso in esame, la società ricorrente «usufruendo del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità» si assicura il vincolo pluriennale. Detto ragionamento non tiene conto del fatto che il vincolo annuale non dà alcuna garanzia alla società sportiva, presso la quale un giovane atleta è tesserato, che al termine della stagione sportiva lo stesso procederà al rinnovo del tesseramento e non decida, invece, di tesserarsi presso un’altra società. Fintantoché, infatti, l’atleta non abbia raggiunto l’età in cui necessariamente al tesseramento consegue il vincolo sportivo (che propriamente è il vincolo pluriennale sino al venticinquesimo anno d’età), non v’è alcuna ‘assicurazionein favore della società che ha formato il giovane calciatore di ‘usufruiredi tale formazione.

Pertanto, linterpretazione dell’art. 96 delle NOIF non consente di ritenere, in assenza di una specifica previsione in tal senso, che della formazione impartita da una società sportiva ad un giovane calciatore non debba tenersi conto là dove lo stesso calciatore nella successiva stagione sportiva acconsenta al tesseramento, con vincolo pluriennale, con quella stessa società. Il fatto che il legislatore federale, in sede di riforma dell’art. 96, non abbia statuito nel senso prospettato dalla costante giurisprudenza”, richiamata dal Tribunale Federale nella decisione qui impugnata, avvalora quanto sopra detto, in specie ove si aggiunga che, come sopra visto, lart. 96, nel nuovo testo, prevede espressamente lipotesi del tesseramento con vincolo annuale e, nella successiva stagione sportiva, con vincolo pluriennale presso una stessa società senza prevedere alcuna deroga alla generale disciplina Pertanto, e in ossequio e ottemperanza alle indicazioni del Collegio di Garanzia, la società obbligata al premio e nel contempo che ha tesserato con vincolo annuale latleta nella stagione precedente, deve essere computata nel conteggio delle società richiamate dallart. 96, e pertanto la società resistente non è più lunica ma la penultima con conseguente riduzione del premio, come correttamente assunto dalla Commissione Premi.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Quarta :  Decisione n. 93/2019 del 10 dicembre 2019

Decisione impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - assunta, quanto al dispositivo, con C.U. n. 25/TFN - SVE del 18 giugno 2019 e, quanto ai motivi, con C.U. n. 12/TFN - SVE del 7 agosto 2019, con la quale è stata annullata la decisione della Commissione Premi presso la FIGC, pubblicata con C.U. n. 7/E del 21 febbraio 2019, che aveva accolto il ricorso promosso dalla società ricorrente per il riconoscimento del premio di preparazione, ai sensi dell’art. 96 NOIF, in relazione al calciatore T. O., condannando la società U.S. Arezzo al pagamento di un importo di € 16.424,10, di cui € 12.166,00 in favore della società Montevarchi ed € 4.258,10 a titolo di penale da versare alla FIGC.

Parti: A.S.C. D. Aquila 1902 Montevarchi/Federazione Italiana Giuoco Calcio/S.S. Arezzo S.r.l.

Massima: Annullata con rinvio la decisione del TFN-SVE che non aveva riconosciuto il premio di preparazione alla società oggi ricorrente per mancanza di continuità del tesseramento del calciatore….La norma di riferimento è l’art. 96 delle NOIF, che, di recente, è stata modificata con delibera del 30 maggio 2019 del Consiglio Federale della FIGC, con effetto dal 1° luglio 2019. Nel testo vigente all’epoca dei fatti di causa, l’articolo menzionato prevedeva al primo comma: “Le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori/calciatrici che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale, sono tenute a versare alla o alle società per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro - raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe Professionistiche - aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti di seguito indicati: Omissis”. Al secondo comma l’art. 96, sempre nel testo vigente all’epoca di fatti di causa, prevedeva che: “2. Agli effetti del “premio di preparazione” vengono prese in considerazione le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni. Nel caso di unica società titolare del vincolo annuale, alla stessa compete il premio per intero. Qualora, a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore/calciatrice venga tesserato per altra società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale ultima società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo del premio dovuto dalla precedente società. Il vincolo del calciatore/calciatrice per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio”. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, ha considerato condizione indispensabile, ai fini dell’insorgenza del diritto di percepire il premio di preparazione, che, nella stagione precedente a quella del tesseramento come giovane di serie, giovane dilettante o non professionista con vincolo pluriennale, il calciatore sia stato tesserato come giovane con vincolo annuale. Ciò secondo la lettera della norma, che specifica che il calciatore deve essere stato tesserato quale giovane con vincolo annuale nella precedente stagione. Il Tribunale ha ritenuto che la necessità del tesseramento sia legata all’esigenza che vi sia continuità tra la fase di preparazione del calciatore ed il successivo impiego in categorie superiori presso società che traggono diretto beneficio dalla preparazione in precedenza impartita al calciatore. Da qui la decisione di non riconoscere il diritto del Montevarchi di ricevere il premio di preparazione. Il Collegio non condivide le conclusioni alle quali è giunto il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche. Questa Sezione ha avuto modo, assai di recente, di occuparsi della disciplina del premio di preparazione, fissando, tra l’altro, il seguente principio, rilevante in relazione alla fattispecie oggetto del presente giudizio: “...la disciplina sul “Premio di preparazione” assolve alla finalità, a carattere solidaristico, di incentivare la formazione dei giovani calciatori in linea con l’obiettivo della diffusione e dello sviluppo della pratica sportiva del calcio in età giovanile. La ‘solidarietà’, che connota l’istituto in parola, va riguardata non già sotto il profilo esclusivamente economico, in riferimento, dunque, all’interesse specifico della singola società cui spetta il versamento di una somma di denaro a titolo di premio di preparazione, bensì, prima di tutto, va intesa quale solidarietà sportiva, volta a realizzare l’interesse generale del sistema calcistico a che i giovani calciatori vengano formati e, quindi, parallelamente, le società sportive investano mezzi e capitali per la loro formazione, senza di contro essere garantite dal vincolo sportivo oltre la stagione nella quale tale formazione si svolge” (Collegio di Garanzia dello Sport, sez. IV, 23 ottobre 2019, n. 86). A fondamento della disciplina del premio di preparazione vi è, dunque, l’interesse di carattere generale alla formazione dei giovani calciatori, perseguito mediante un’incentivazione di carattere economico nell’ottica della solidarietà sportiva e non già del mero interesse economico delle società che hanno contribuito alla preparazione, in forza di un semplice vincolo annuale, che non dà alla società calcistica alcuna garanzia di continuità del rapporto con il giovane calciatore negli anni successivi. Nel caso di specie risulta certo l’impiego da parte dell’U.S. Arezzo del calciatore anche nella stagione sportiva 2017/2018. Nella prospettiva delineata dalla richiamata decisione del Collegio di Garanzia, le finalità della norma risultano realizzate in tutti i casi in cui sia stato instaurato il rapporto giuridico - sportivo mediante l’utilizzazione del calciatore in competizioni. Ciò, infatti, presuppone necessariamente un’attività di preparazione e formazione. La circostanza della mancata formale richiesta di tesseramento non incide, vanificandole, sulle finalità dell’istituto, non essendosi realizzata, nella fase della formazione, alcuna effettiva cesura, in grado di interrompere la continuità dell’attività di preparazione del giovane calciatore. Il tesseramento, quindi, è richiamato dal legislatore non già per far dipendere il diritto al premio di preparazione dallo svolgimento di detta  procedura, bensì quale criterio  di immediata individuazione, da un lato, della categoria di qualifica dell’atleta (nella specie: giovane, giovane di serie, giovane dilettante o non professionista) e, dall’altro, della stagione sportiva nella quale il tesseramento con vincolo pluriennale per la prima volta si compie e, dunque, nasce la pretesa alla corresponsione dello stesso premio. La ratio dell’istituto in parola, infatti, (lo si ripete) non poggia sul perfezionamento della procedura di tesseramento, bensì sullo svolgimento in concreto dell’attività di formazione dei giovani calciatori, che è il necessario presupposto perché la carriera sportiva dell’atleta si consolidi allorché lo stesso assume le qualifiche di giovane di serie, giovane dilettante o non professionista con vincolo pluriennale. Tale attività di formazione  è imprescindibilmente correlata all’esercizio dell’attività sportiva da parte del calciatore e, con riferimento al caso in specie, poco importa se ciò sia avvenuto solo in quattro gare, come risulta dal procedimento disciplinare a suo tempo instaurato a carico dell’U.S. Arezzo, oppure che il calciatore sia stato impiegato anche in altre occasioni, come sostenuto, e, invero, dimostrato, dalla società ricorrente. Ciò che conta è l’instaurazione di una relazione in forza della quale il calciatore ha effettivamente giocato per quella data società e come tale ha dato concreta attestazione dell’attività di formazione che la società ha svolto. In considerazione di ciò, risulta fondata la tesi della società ricorrente, secondo cui, ai fini dell’insorgenza del diritto di percepire il premio di preparazione, non rileva la mancanza della richiesta di formale tesseramento con vincolo annuale nell’anno precedente a quello di tesseramento con vincolo pluriennale, laddove sia accertato che, ciò nonostante, il calciatore è stato effettivamente formato. In quest’ottica non è certamente privo di rilevanza il fatto che, come accennato, anche al fine di evitare eventuali facili elusioni della norma e degli obblighi da essa derivanti, nel 2019 sia stato modificato il testo dell’art. 96 delle NOIF, con l’eliminazione, tra l’altro, del riferimento esclusivo al tesseramento nella precedente stagione. Tale modifica non deve essere interpretata quale conferma del carattere decisivo della formale richiesta di tesseramento, ma piuttosto quale mezzo per rafforzare il raggiungimento delle finalità di cui si è detto, evitando che sia fornito terreno fertile a comportamenti strumentali delle società calcistiche, volte ad evitare l’onere connesso al pagamento del premio di preparazione alle società che abbiano contribuito alla formazione del calciatore. Va rilevato, infine, che è privo di fondamento l’ulteriore argomento esposto dalla S.S. Arezzo, che ha affermato di non essere responsabile delle violazioni commesse dall’U.S. Arezzo. È chiaro che l’obbligo di pagare al Montevarchi il premio di preparazione non è connesso al comportamento illecito consistente nell’utilizzazione del calciatore privo di tesseramento, a suo tempo posto in essere dall’U.S. Arezzo. Come detto, l’obbligo nasce dalla previsione normativa, che impone alla società che richiede il tesseramento del calciatore come giovane di serie di versare un premio alla società che ha contribuito alla formazione del calciatore in forza di un vincolo annuale, che non garantisce alcuna continuità del rapporto nel futuro.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n.  24/TFN del 21.11.2019

Decisione impugnata: Decisione della Commissione Premi (Ric. n. 106 Premio di Preparazione per il calciatore J.Y.) pubblicata con Com. Uff. n. 2/E del 26.9.2019,

Impugnazione istanza:  del reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società USD Opitergina (matr. FIGC 34930) contro la società ASD Football Club Conegliano (matr. FIGC 943471)

Massima: La decisione della Commissione Premi, … risulta immune da vizi in quanto la circostanza dell’avvenuto accordo liberatorio tra le parti non è stata portata a conoscenza della Commissione da nessuna delle parti che ne aveva titolo e interesse. Lonere di comunicare il sopraggiunto evento estintivo della pretesa incombe infatti su entrambe le parti. Il provvedimento impugnato quanto alla penale deve quindi essere confermato.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n.  23/TFN del 21.11.2019

Decisione impugnata: Decisione della Commissione Premi (Ric. n. 129 – Premio di Preparazione per il calciatore R.M.) pubblicata con Com. Uff. n. 2/E del 26.9.2019

Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società ASD Unione Calcio Basso Pavese (matr. FIGC 945174) contro la società USD Fissiragariozzese (matr. FIGC 945159),

Massima:..assorbe ogni ulteriore valutazione e riflessione sulle altre questioni di merito, il fatto che la ASD Unione Calcio Basso Pavese abbia senza riserve provveduto a liquidare il premio di preparazione, come da regolare liberatoria del 23.07.2019 rilasciata dalla USD Fissiragariozzese, depositata presso la delegazione provinciale di Pavia il 22.07.2019 e depositata presso la Commissione Premi il 29.7.2019; la società reclamante precisava di aver corrisposto il premio già in data 04.07.2019 e di aver ottenuto la liberatoria solo successivamente per ritardi dovuti alla controparte. Lavvenuto pagamento senza riserva conferma l’acquiescenza da parte della ASD Unione Calcio Basso Pavese alla pretesa della USD Fissiragariozzese, formalizzata sia con il deposito sia presso la delegazione provinciale, che presso la Commissione Premi.

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Quarta :  Decisione n. 86/2019 del 23 ottobre 2019

Decisione impugnata: Sentenza emessa dal Tribunale Federale Nazionale  - Sezione Vertenze Economiche, contenuta nel C.U. n. 1/TFN-SVE del 5 luglio 2019, con la quale è stato rigettato il reclamo della società ricorrente avverso la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul C.U. n. 7/E del 21 febbraio 2019, che aveva condannato la società U.S. Governolese al pagamento, in favore della ASD Unione Team SCB, degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione relativi al calciatore C. P., quale unica titolare del vincolo annuale, pari ad € 3.456,25, di cui € 2.765,00 a titolo di premio, ed € 691,25 a titolo di penale.

Parti: U.S. Governolese/ASD Unione Team SCB/Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima:  Annullata senza rinvio la decisione del TFN-SVE che aveva condannato la società ricorrente al pagamento del premio di preparazione nei confronti dell’altra società individuata erroneamente come “unica società titolare del vincolo annuale nel triennio di riferimento” bensì come “penultima società”. L’errore consiste nell’aver ritenuto che la società oggi ricorrente essendo stata anche titolare del titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell’individuazione delle società aventi diritto al premio di preparazione”…La questione oggetto del presente giudizio concerne l’interpretazione dell’art. 96 delle NOIF, che disciplina il “Premio di preparazione”. Detto articolo, che è stato oggetto di modifica, da ultimo, con delibera del Consiglio Federale della FIGC del 30 maggio 2019, entrata in vigore il 1° luglio 2019 (C.U. n. 152/A), prevedeva, al tempo dei fatti in causa, al comma 1, che «Le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori/calciatrici che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale, sono tenute a versare alla o alle società per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro - raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe professionistiche aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per  i coefficienti di seguito indicati» (differenti a seconda del campionato di riferimento e della tipologia di atleta interessato, ovvero se trattasi di calciatore dilettante, professionista, calciatrice o calciatore di calcio a 5). Al comma 2 si stabiliva poi che «Agli effetti del “premio di preparazione” vengono prese in considerazione le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni. Nel caso di unica società titolare del vincolo, alla stessa compete il premio per intero». L’intervenuta modifica, sopra citata, è stata nel segno, da un lato, del restringimento dell’ambito di applicazione della normativa de qua alla sola platea delle società della LND e di Lega PRO, e, dall’altro, dell’ampliamento dei soggetti beneficiari all’interno di dette leghe. Si è previsto, infatti, che il premio di preparazione sia dovuto nelle ipotesi in cui il tesseramento pluriennale segua ad un tesseramento come giovane con vincolo annuale soltanto presso società della LND o della Lega PRO, mentre vengono prese in considerazione non più «le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni», bensì «le ultime tre Società (…) titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi cinque anni». Con riguardo a queste ultime, in particolare, si specifica che il diritto al premio di preparazione sorga «nel caso di primo tesseramento quale “giovane di serie” da parte di società delle leghe professionistiche di propri calciatori che nella/e precedente/i stagione/i sportiva/e siano stati tesserati con vincolo annuale». Con tale disposizione, inserita ex novo nel testo dell’art. 96, comma 1, come da ultimo modificato, si individua quindi proprio la fattispecie, che è oggetto del presente giudizio, salvo lo specifico riferimento al settore di Lega PRO, nella quale il tesseramento con vincolo pluriennale segue al tesseramento con vincolo annuale da parte della medesima società. Va sin d’ora osservato, al riguardo, come il legislatore federale non abbia previsto per tale specifica ipotesi una disciplina in ordine al computo del premio di preparazione difforme rispetto a quella generalmente prevista per tutte le altre ipotesi. Ciò detto, l’interpretazione seguita dai giudici endofederali, secondo cui «ove la società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell’individuazione delle società aventi diritto al premio di preparazione», non risulta condivisibile per le seguenti ragioni. Nessuna disposizione contenuta nell’art. 96, né in altro articolo delle NOIF, afferma quanto sostenuto dal Tribunale Federale, né ciò può ricavarsi dall’interpretazione della disciplina de qua sulla base della ratio sottesa alla stessa. Com’è pacificamente ammesso, la disciplina sul “Premio di preparazione” assolve alla finalità, a carattere solidaristico, di incentivare la formazione dei giovani calciatori in linea con l’obiettivo della diffusione e dello sviluppo della pratica sportiva del calcio in età giovanile. La ‘solidarietà’, che connota l’istituto in parola, va riguardata non già sotto il profilo esclusivamente economico, in riferimento, dunque, all’interesse specifico della singola società cui spetta il versamento di una somma di denaro a titolo di premio di preparazione, bensì, prima di tutto, va intesa quale solidarietà sportiva, volta a realizzare l’interesse generale del sistema calcistico a che i giovani calciatori vengano formati e, quindi, parallelamente, le società sportive investano mezzi  e capitali per la loro formazione, senza di contro essere garantite dal vincolo sportivo oltre la stagione nella quale tale formazione si svolge. L’excursus argomentativo posto alla base delle motivazioni fondanti la decisione qui appellata risulta anch’esso non condivisibile. Esso, infatti, poggia sull’assunto che, nel caso in esame, la società ricorrente «usufruendo del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità» si assicura il vincolo pluriennale. Detto ragionamento non tiene conto del fatto che il vincolo annuale non dà alcuna garanzia alla società sportiva, presso la quale un giovane atleta è tesserato, che al termine della stagione sportiva lo stesso procederà al rinnovo del tesseramento e non decida, invece, di tesserarsi presso un’altra società. Fintantoché, infatti, l’atleta non abbia raggiunto l’età in cui necessariamente al tesseramento consegue il vincolo sportivo (che propriamente è il vincolo pluriennale sino al venticinquesimo anno d’età), non v’è alcuna ‘assicurazione’ in favore della società che ha formato il giovane calciatore di ‘usufruire’ di tale formazione. Pertanto, l’interpretazione dell’art. 96 delle NOIF non consente di ritenere, in assenza di una specifica previsione in tal senso, che della formazione impartita da una società sportiva ad un giovane calciatore non debba tenersi conto là dove lo stesso calciatore nella successiva stagione sportiva acconsenta al tesseramento, con vincolo pluriennale, con quella stessa società. Il fatto che il legislatore federale, in sede di riforma dell’art. 96, non abbia statuito nel senso prospettato dalla “costante giurisprudenza”, richiamata dal Tribunale Federale nella decisione qui impugnata, avvalora quanto sopra detto, in specie ove si aggiunga che, come sopra visto, l’art. 96, nel nuovo testo, prevede espressamente l’ipotesi del tesseramento con vincolo annuale e, nella successiva stagione sportiva, con vincolo pluriennale presso una stessa società senza prevedere alcuna deroga alla generale disciplina .Pertanto, la società ASD Union Team SCB non può essere riconosciuta, così come statuito dai Tribunale Federale, quale “unica società ad aver diritto al premio di preparazione relativo al calciatore di cui trattasi”, ma deve invece essere considerata la “penultima” (dovendo essere considerata anche l’attività di preparazione svolta dalla ricorrente), con conseguente riformulazione dell’entità del premio di preparazione alla stessa spettante sulla base del coefficiente indicato nella tabella riportata nell’art. 96 NOIF, nel testo previgente, e dichiarazione di inefficacia della somma addebitata a titolo di penale.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n.  18/TFN del 11.10.2019

Decisione impugnata: Decisioni della Commissione Premi (Ric. n. 114 – Premio di Preparazione per il calciatore B.M.; Ric. n. 105 – Premio di Preparazione per il calciatore A.F.; Ric. n. 121 Premio di Preparazione per il calciatore C.A.; Ric. n. 138 - Premio di Preparazione per il calciatore G.C.; Ric. n. 141 - Premio di Preparazione per  il calciatore G.G.; Ric. n. 147 - Premio di Preparazione per il calciatore L.F. Ric. n. 148 – Premio di Preparazione per il calciatore L.F.; Ric. n. 156 - Premio di Preparazione per il calciatore M.M.; Ric. n. 162 - Premio di Preparazione per il calciatore M.L.; Ric. n. 166 - Premio di Preparazione per il calciatore M.D.; Ric. n. 169 - Premio di Preparazione per il calciatore M.P.; Ric. n. 185 - Premio di Preparazione per il calciatore R.D.) pubblicate con Com. Uff. n. 2/E del 20.9.2018,

Impugnazione istanza:  Reclami ex art. 90, comma 2, CGS (riuniti) proposti dalla società ASD Calcio Flaminia

Massima: Confermate le impugnate decisioni della Commissione Premi…. è principio ormai consolidato ritenere che rilevante ai fini del riconoscimento del premio di preparazione sia da un lato il periodo di preparazione svolto dalla società che rivendica il premio, dallaltro l’avvenuto tesseramento con vincolo pluriennale da parte della società obbligata al pagamento del premio. Il tesseramento con vincolo pluriennale oltre a consentire, infatti, di individuare il soggetto obbligato al pagamento del premio di preparazione, costituisce elemento essenziale per la maturazione dello stesso in quanto rappresenta il momento in cui viene a compimento il percorso formativo del calciatore ed il nuovo sodalizio trae i frutti della preparazione in precedenza impartita dalla società di categoria inferiore. Orbene, nel caso di specie il primo profilo non viene minimamente contestato , tanto meno, larticolata indagine espletata dalla Procura Federale ha evidenziato elementi dai quali poter dubitare del fatto che la Virtus Campagnano abbia contribuito in modo significativo alla formazione di tutti i calciatori in questione che, come emerge dalle carte federali, risultano essere stati tesserati con continuità per cinque anni da parte della suddetta Virtus Campagnano ( escluso il calciatore … che comunque è stato tesserato per una intera stagione). Va da sé, quindi, che quest’ultimo sodalizio ha pieno diritto a pretendere il premio di preparazione dovendosi ritenere, anche in mancanza di contestazione sul punto, di avere effettivamente contribuito alla formazione di tutti i calciatori cui si riferisce la vertenza. Tant’è che non a caso è la stessa difesa della ASD Calcio Flaminia che non pfare a meno dal riconosce la legittimità della pretesa quanto meno dal punto di vista formale. È, invece, con riferimento al profilo del primo tesseramento con vincolo pluriennale da cui maturerebbe il diritto al premio, che la difesa della reclamante pone il dubbio della sussistenza del presupposto ed implicitamente anche della sua legittimazione passiva. Si sostiene, difatti, che il tesseramento dei calciatori ad opera della stessa ASD Calcio Flaminia sarebbe rientrato nell’ambito di un iniziale accordo cui avrebbero poi fatto seguito una serie di comportamenti dei legali rappresentanti dei sodalizi da cui ne sarebbe scaturita lilleceità del loro operato e quindi la realizzazione di un abuso nel momento in cui un diritto (quello al premio di preparazione) formalmente maturato viene di fatto rivendicato in presenza di fatti e circostanze che andrebbero al di là del dato formale, con ciò inficiando il diritto stesso. Senonché, la prima evidenza che scaturisce dallesame complessivo di tutti gli elementi acquisiti è che lefficacia del tesseramento pluriennale ad opera della ASD Calcio Flaminia non solo non è stata revocata né tanto meno messa in discussione in sede giudiziaria, ma addirittura risulta rivendicata dalla stessa ASD Calcio Flaminia allorquando ha adito il Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti per impugnare gli svincoli ex art. 108 NOIF alla stessa notificati. Come, infatti, rappresentato ai punti 7), 9) e 10) del reclamo, uno dei passaggi su cui la difesa della reclamante ha richiamato l’attenzione è stato proprio quello relativo agli svincoli avvenuti nel maggio 2018 per 36 calciatori e che la Sezione Tesseramenti di codesto Tribunale ha dichiarato nulli in quanto sottoscritti dal sig. …. quando non ricopriva più alcuna carica allinterno del sodalizio. Del resto è evidente che l’iniziativa giudiziaria innanzi alla Sezione Tesseramenti, che ha portato allaccoglimento del ricorso, è stata intrapresa dalla stessa ASD Calcio Flaminia per annullare gli svincoli e quindi allevidente scopo di riaffermare lefficacia dei tesseramenti pluriennali. Del resto se fosse fondato quanto oggi rappresentato in questa sede per contrastare la pretesa ai premi di preparazione rivendicati dalla Virtus Campagnano, ben avrebbe potuto la ASD Calcio Flaminia richiedere la declaratoria di nullità dei tesseramenti, cosa che invece si è ben guardata dal fare agendo, al contrario, per la difesa degli stessi. In tale contesto in cui sussistono entrambi i presupposti (significatività del periodo di formazione e valido tesseramento pluriennale) indispensabili e sufficienti per riconoscere il diritto al premio di preparazione, non può in alcun modo ritenersi che loperato dei dirigenti dei due sodalizi, certamente sanzionabile, come di poi è avvenuto con le pronunzie della Sezione Disciplinare di codesto Tribunale e della Corte Federale dAppello, sul piano prettamente disciplinare, possa fare venire meno il diritto in questa sede rivendicato. Premesso che la società è un soggetto giuridico distinto dalla persona fisica che materialmente la gestisce e che l’art. 2476 c.c. prevede che gli amministratori delle società sono responsabili verso la società stessa dei danni derivanti dallinosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge (per cui nella specie, ove si ritenesse che dal riconoscimento dei premi di preparazione legittimamente pretesi dalla Virtus Campagnano dovesse comunque scaturire un profilo pregiudizievole per la ASD Calcio Flaminia, questultima potrebbe rivalersi nei confronti dei diretti responsabili), si fa presente che dalla lettura della decisione resa dal Tribunale Federale Sezione Disciplinare emerge chiaramente che la gravità dell’operato del Ciappici e del Rosati (rispettivamente ex presidente dell’ASD Calcio Flaminia e presidente della Virtus Campagnano allepoca dei fatti) è stata ravvisata nell’avere utilizzato i moduli di svincolo, coinvolgendo i calciatori, nella piena consapevolezza da parte di entrambi che i moduli non potessero pspiegare alcuna validità. , quindi, considerata la collocazione temperale degli eventi muovendo dal dato incontestato che i tesseramenti pluriennali sono stati perfezionati il 18 ottobre 2017 e che quindi a tale data la Virtus Campagnano ha maturato il diritto ai premi di preparazione. Orbene tutta la vicenda relativa agli svincoli è palesemente successiva alla suddetta data, ragione per la quale si deve ritenere che se la stessa è stata architettata per fare conseguire un indubbio vantaggio patrimoniale a favore della Virtus Campagnano, ciò non può essere riferito ai premi di preparazione già in precedenza maturati, bensì ad altre finalità di natura economica. Sul punto si rileva che l’attuale Presidente della SSD Virtus Campagnano ha precisato a verbale della riunione del 29.1.2019 che mai accordo è stato sottoscritto tra i due sodalizi che potesse avere effetti sul diritto al premio di preparazione, e che lunico accordo verbale di natura economica raggiunto riguardava lutilizzo del medesimo campo di giuoco e dello staff tecnico della SSD Virtus Campagnano e per i quali la ASD Calcio Flaminia si era impegnata a corrispondere un contributo economico. Considerato, altresì, che qualora si ritenesse plausibile quanto adombrato dalla Procura Federale, si verrebbe di fatto a concretizzare un indebito arricchimento in quanto la ASD Calcio Flaminia ha avuto comunque la possibilità di impiegare i calciatori, a fronte di un regolare tesseramento, e ciò sino al loro tesseramento da parte di altra società con modalità di cui non sono stati evidenziati i termini, va da sé che i ricorsi non possono trovare accoglimento. Del resto non risulta neppure comprovato il presunto conflitto di interessi che secondo la reclamante sarebbe da ravvisare nel contegno del sig. …Tutte, infatti, le vicende ad esso attribuite dalla difesa della reclamante risultano successive al momento in cui è maturato il diritto al premio di preparazione (18 ottobre 2017). Ed invero: le dimissioni dalla carica di presidente della ASD Calcio Flaminia sono del 22 novembre 2017; lo svincolo dei calciatori è del maggio 2018; la revoca dello svincolo, con conseguente ripristino del tesseramento pluriennale in capo alla ASD Calcio Flaminia è del 26 settembre 2018 (data di pubblicazione della decisione del Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti).

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n.  13/TFN del 1.10.2019

Decisione impugnata: Decisione della Commissione Premi (ric. n. 839 – premio di preparazione per il calciatore R.A.L.), pubblicata nel CU 10/E del 16.05.2019,

Impugnazione istanza: Reclamo della società Gallipoli F. 1909 Srl SSD contro la società ASD Montefiore Gallipoli

Massima: in merito al protocollo di intesa richiamato dalla società reclamante, si osserva come, contrariamente a quanto sostenuto dalla Gallipoli F. 1909 Srl SSD, detto accordo abbia valore esclusivamente inter partes e non possa essere considerato quale valida liberatoria /rinuncia al premio di preparazione ex art. 96 NOIF. Si osserva, infatti, che ai sensi del suddetto art. 96 NOIF, lintervenuta transazione tra le parti dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l’originale. Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dallorgano deliberante. Stante quanto sopra, si sottolinea che al protocollo d’intesa in esame non sia stato apposto il visto di autenticità del Comitato competente presso il quale si sarebbe dovuto depositare l’originale e, pertanto, in assenza di detto requisito, in ogni caso il suddetto accordo non potrà essere preso in considerazione da questo Tribunale quale rinuncia al premio di preparazione Il Tribunalein relazione al contenuto del descritto protocollo di intesa intercorso tra la ASD Montefiore Gallipoli e la Gallipoli F. 1909 Srl SSD in violazione della normativa di cui all’art. 96 NOIF, ai sensi dellart. 1bis e dellart. 30, comma 36 vecchio CGS, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza della stessa.

Massima: si osserva come la Commissione Premi abbia correttamente riconosciuto la ASD Montefiore Gallipoli quale “unica” società avente diritto al premio. Pertanto, rilevando ai fini della quantificazione del premio di preparazione il tesseramento da parte della ASD Montefiore Gallipoli nella stagione 2017/2018 (stagione nella quale si è verificata la suddetta condizione necessaria per il riconoscimento del premio), la medesima ASD Montefiore Gallipoli deve essere considerata quale unica titolare del vincolo annuale del calciatore, così come correttamente indicato dalla Commissione Premi nella decisione impugnata.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n.  12/TFN del 1.10.2019

Decisione impugnata: Decisione della Commissione Premi (ric. n. 808 – premio di preparazione per il calciatore L.M.), pubblicata nel CU10/E del 16.05.2019,

Impugnazione istanza: Reclamo della società Gallipoli F. 1909 Srl SSD contro la società ASD Montefiore Gallipoli

Massima: in merito al protocollo di intesa richiamato dalla società reclamante, si osserva come, contrariamente a quanto sostenuto dalla Gallipoli F. 1909 Srl SSD, detto accordo abbia valore esclusivamente inter partes e non possa essere considerato quale valida liberatoria /rinuncia al premio di preparazione ex art. 96 NOIF. Si osserva, infatti, che ai sensi del suddetto art. 96 NOIF, lintervenuta transazione tra le parti dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l’originale. Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dallorgano deliberante. Stante quanto sopra, si sottolinea che al protocollo d’intesa in esame non sia stato apposto il visto di autenticità del Comitato competente presso il quale si sarebbe dovuto depositare l’originale e, pertanto, in assenza di detto requisito, in ogni caso il suddetto accordo non potrà essere preso in considerazione da questo Tribunale quale rinuncia al premio di preparazione Il Tribunalein relazione al contenuto del descritto protocollo di intesa intercorso tra la ASD Montefiore Gallipoli e la Gallipoli F. 1909 Srl SSD in violazione della normativa di cui all’art. 96 NOIF, ai sensi dellart. 1bis e dellart. 30, comma 36 vecchio CGS, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza della stessa.

Massima: si osserva che per costante giurisprudenza di questo Tribunale, laddove la società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell’individuazione delle società aventi diritto al premio di preparazione. Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato allesigenza della più ampia realizzazione dello spirito di solidarietà che informa l’istituto del premio di preparazione senza alcun pregiudizio per le Società, le quali devono comunque pagare il premio per intero (salva l’individuazione delle Società aventi diritto nel triennio precedente) e che, usufruendo” del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità, si assicurano il vincolo pluriennale. Nel caso di specie, il calciatore … è stato tesserato nella stagione 2015/2016 con vincolo annuale da parte della ASD Montefiore Gallipoli, nella successiva stagione 2016/2017 con la medesima società reclamante con vincolo annuale, nella successiva stagione 2017/2018 nuovamente con la ASD Montefiore Gallipoli con vincolo annuale ed, infine, nella stagione 2018/2019 con vincolo pluriennale da parte della Gallipoli F. 1909 Srl SSD. Pertanto, ai fini della quantificazione del premio di preparazione, non rilevando a tal fine il tesseramento della Gallipoli F. 1909 Srl SSD, la ASD Montefiore Gallipoli deve essere considerata quale unica titolare del vincolo annuale del calciatore, così come correttamente indicato dalla Commissione Premi nella decisione impugnata.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n.  11/TFN del 1.10.2019

Decisione impugnata: Decisione della Commissione Premi (ric. n. 844 – premio di preparazione per il calciatore S.L.), pubblicata nel CU 10/E del 16.05.2019,

Impugnazione istanza: Reclamo della società Gallipoli F. 1909 Srl SSD contro la società ASD Montefiore Gallipoli

Massima: in merito al protocollo di intesa richiamato dalla società reclamante, si osserva come, contrariamente a quanto sostenuto dalla Gallipoli F. 1909 Srl SSD, detto accordo abbia valore esclusivamente inter partes e non possa essere considerato quale valida liberatoria /rinuncia al premio di preparazione ex art. 96 NOIF. Si osserva, infatti, che ai sensi del suddetto art. 96 NOIF, lintervenuta transazione tra le parti dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l’originale. Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dallorgano deliberante. Stante quanto sopra, si sottolinea che al protocollo d’intesa in esame non sia stato apposto il visto di autenticità del Comitato competente presso il quale si sarebbe dovuto depositare l’originale e, pertanto, in assenza di detto requisito, in ogni caso il suddetto accordo non potrà essere preso in considerazione da questo Tribunale quale rinuncia al premio di preparazione Il Tribunalein relazione al contenuto del descritto protocollo di intesa intercorso tra la ASD Montefiore Gallipoli e la Gallipoli F. 1909 Srl SSD in violazione della normativa di cui all’art. 96 NOIF, ai sensi dellart. 1bis e dellart. 30, comma 36 vecchio CGS, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza della stessa.

Massima: si osserva che per costante giurisprudenza di questo Tribunale, laddove la società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell’individuazione delle società aventi diritto al premio di preparazione. Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato allesigenza della più ampia realizzazione dello spirito di solidarietà che informa l’istituto del premio di preparazione senza alcun pregiudizio per le Società, le quali devono comunque pagare il premio per intero (salva l’individuazione delle Società aventi diritto nel triennio precedente) e che, usufruendo” del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità, si assicurano il vincolo pluriennale. Nel caso di specie, il calciatore … è stato tesserato nella stagione 2015/2016 con vincolo annuale da parte della ASD Montefiore Gallipoli, nella successiva stagione 2016/2017 con la medesima società reclamante con vincolo annuale, nella successiva stagione 2017/2018 nuovamente con la ASD Montefiore Gallipoli con vincolo annuale ed, infine, nella stagione 2018/2019 con vincolo pluriennale da parte della Gallipoli F. 1909 Srl SSD. Pertanto, ai fini della quantificazione del premio di preparazione, non rilevando a tal fine il tesseramento della Gallipoli F. 1909 Srl SSD, la ASD Montefiore Gallipoli deve essere considerata quale unica titolare del vincolo annuale del calciatore, così come correttamente indicato dalla Commissione Premi nella decisione impugnata.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n.  10/TFN del 1.10.2019

Decisione impugnata: Decisione della Commissione Premi (ric. n. 801 – premio di preparazione per il calciatore F.A.), pubblicata nel CU 10/E del 16.05.2019

Impugnazione istanza: Reclamo della società Gallipoli F. 1909 Srl SSD contro la società ASD Montefiore Gallipoli

Massima: in merito al protocollo di intesa richiamato dalla società reclamante, si osserva come, contrariamente a quanto sostenuto dalla Gallipoli F. 1909 Srl SSD, detto accordo abbia valore esclusivamente inter partes e non possa essere considerato quale valida liberatoria /rinuncia al premio di preparazione ex art. 96 NOIF. Si osserva, infatti, che ai sensi del suddetto art. 96 NOIF, lintervenuta transazione tra le parti dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l’originale. Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dallorgano deliberante. Stante quanto sopra, si sottolinea che al protocollo d’intesa in esame non sia stato apposto il visto di autenticità del Comitato competente presso il quale si sarebbe dovuto depositare l’originale e, pertanto, in assenza di detto requisito, in ogni caso il suddetto accordo non potrà essere preso in considerazione da questo Tribunale quale rinuncia al premio di preparazione Il Tribunalein relazione al contenuto del descritto protocollo di intesa intercorso tra la ASD Montefiore Gallipoli e la Gallipoli F. 1909 Srl SSD in violazione della normativa di cui all’art. 96 NOIF, ai sensi dellart. 1bis e dellart. 30, comma 36 vecchio CGS, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza della stessa.

Massima: si osserva che per costante giurisprudenza di questo Tribunale, laddove la società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell’individuazione delle società aventi diritto al premio di preparazione. Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato allesigenza della più ampia realizzazione dello spirito di solidarietà che informa l’istituto del premio di preparazione senza alcun pregiudizio per le Società, le quali devono comunque pagare il premio per intero (salva l’individuazione delle Società aventi diritto nel triennio precedente) e che, usufruendo” del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità, si assicurano il vincolo pluriennale. Nel caso di specie, il calciatore … è stato tesserato nella stagione 2015/2016 con vincolo annuale da parte della ASD Montefiore Gallipoli, nella successiva stagione 2016/2017 con la medesima società reclamante con vincolo annuale, nella successiva stagione 2017/2018 nuovamente con la ASD Montefiore Gallipoli con vincolo annuale ed, infine, nella stagione 2018/2019 con vincolo pluriennale da parte della Gallipoli F. 1909 Srl SSD. Pertanto, ai fini della quantificazione del premio di preparazione, non rilevando a tal fine il tesseramento della Gallipoli F. 1909 Srl SSD, la ASD Montefiore Gallipoli deve essere considerata quale unica titolare del vincolo annuale del calciatore, così come correttamente indicato dalla Commissione Premi nella decisione impugnata.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n.  9/TFN del 1.10.2019

Decisione impugnata: Decisione  della  Commissione  Premi  (ric.  n.  773   premio  di  preparazione  per  il  calciatore  A.L.), pubblicata nel CU 10/E del 16.05.2019,

Impugnazione istanza:  Reclamo della società Gallipoli G. 1909 Srl SSD contro la società ASD Montefiore Gallipoli

Massima: in merito al protocollo di intesa richiamato dalla società reclamante, si osserva come, contrariamente a quanto sostenuto dalla Gallipoli F. 1909 Srl SSD, detto accordo abbia valore esclusivamente inter partes e non possa essere considerato quale valida liberatoria /rinuncia al premio di preparazione ex art. 96 NOIF. Si osserva, infatti, che ai sensi del suddetto art. 96 NOIF, lintervenuta transazione tra le parti dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l’originale. Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dallorgano deliberante. Stante quanto sopra, si sottolinea che al protocollo d’intesa in esame non sia stato apposto il visto di autenticità del Comitato competente presso il quale si sarebbe dovuto depositare l’originale e, pertanto, in assenza di detto requisito, in ogni caso il suddetto accordo non potrà essere preso in considerazione da questo Tribunale quale rinuncia al premio di preparazione Il Tribunalein relazione al contenuto del descritto protocollo di intesa intercorso tra la ASD Montefiore Gallipoli e la Gallipoli F. 1909 Srl SSD in violazione della normativa di cui all’art. 96 NOIF, ai sensi dellart. 1bis e dellart. 30, comma 36 vecchio CGS, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza della stessa.

Massima: si osserva che per costante giurisprudenza di questo Tribunale, laddove la società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell’individuazione delle società aventi diritto al premio di preparazione. Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato allesigenza della più ampia realizzazione dello spirito di solidarietà che informa l’istituto del premio di preparazione senza alcun pregiudizio per le Società, le quali devono comunque pagare il premio per intero (salva l’individuazione delle Società aventi diritto nel triennio precedente) e che, usufruendo” del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità, si assicurano il vincolo pluriennale. Nel caso di specie, il calciatore … è stato tesserato nella stagione 2015/2016 con vincolo annuale da parte della ASD Montefiore Gallipoli, nella successiva stagione 2016/2017 con la medesima società reclamante con vincolo annuale, nella successiva stagione 2017/2018 nuovamente con la ASD Montefiore Gallipoli con vincolo annuale ed, infine, nella stagione 2018/2019 con vincolo pluriennale da parte della Gallipoli F. 1909 Srl SSD. Pertanto, ai fini della quantificazione del premio di preparazione, non rilevando a tal fine il tesseramento della Gallipoli F. 1909 Srl SSD, la ASD Montefiore Gallipoli deve essere considerata quale unica titolare del vincolo annuale del calciatore, così come correttamente indicato dalla Commissione Premi nella decisione impugnata.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n.  8/TFN del 1.10.2019

Decisione impugnata: Decisione della Commissione Premi (ric. n. 833 – premio di preparazione per il calciatore P.G.), pubblicata nel CU 10/E del 16.05.2019,

Impugnazione istanza:  Reclamo della società Gallipoli F. 1909 Srl SSD contro la società ASD Montefiore Gallipoli

Massima: in merito al protocollo di intesa richiamato dalla società reclamante, si osserva come, contrariamente a quanto sostenuto dalla Gallipoli F. 1909 Srl SSD, detto accordo abbia valore esclusivamente inter partes e non possa essere considerato quale valida liberatoria /rinuncia al premio di preparazione ex art. 96 NOIF. Si osserva, infatti, che ai sensi del suddetto art. 96 NOIF, lintervenuta transazione tra le parti dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l’originale. Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dallorgano deliberante. Stante quanto sopra, si sottolinea che al protocollo d’intesa in esame non sia stato apposto il visto di autenticità del Comitato competente presso il quale si sarebbe dovuto depositare l’originale e, pertanto, in assenza di detto requisito, in ogni caso il suddetto accordo non potrà essere preso in considerazione da questo Tribunale quale rinuncia al premio di preparazione Il Tribunalein relazione al contenuto del descritto protocollo di intesa intercorso tra la ASD Montefiore Gallipoli e la Gallipoli F. 1909 Srl SSD in violazione della normativa di cui all’art. 96 NOIF, ai sensi dellart. 1bis e dellart. 30, comma 36 vecchio CGS, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza della stessa.

Massima: si osserva che per costante giurisprudenza di questo Tribunale, laddove la società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell’individuazione delle società aventi diritto al premio di preparazione. Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato allesigenza della più ampia realizzazione dello spirito di solidarietà che informa l’istituto del premio di preparazione senza alcun pregiudizio per le Società, le quali devono comunque pagare il premio per intero (salva l’individuazione delle Società aventi diritto nel triennio precedente) e che, usufruendo” del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità, si assicurano il vincolo pluriennale. Nel caso di specie, il calciatore … è stato tesserato nella stagione 2015/2016 con vincolo annuale da parte della ASD Montefiore Gallipoli, nella successiva stagione 2016/2017 con la medesima società reclamante con vincolo annuale, nella successiva stagione 2017/2018 nuovamente con la ASD Montefiore Gallipoli con vincolo annuale ed, infine, nella stagione 2018/2019 con vincolo pluriennale da parte della Gallipoli F. 1909 Srl SSD. Pertanto, ai fini della quantificazione del premio di preparazione, non rilevando a tal fine il tesseramento della Gallipoli F. 1909 Srl SSD, la ASD Montefiore Gallipoli deve essere considerata quale unica titolare del vincolo annuale del calciatore, così come correttamente indicato dalla Commissione Premi nella decisione impugnata.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n.  7/TFN del 13.9.2019

Decisione impugnata: Decisione della Commissione Premi (Ric. n. 63 – Premio di Preparazione per il calciatore Z.R.) pubblicata con Com. Uff. n. 1/E del 10.7.2019,

Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società SP Tamai contro la società ASD Unione Calcio 3 Stelle

Massima: La decisione della Commissione Premi infatti, risulta immune da vizi in quanto la circostanza dell’avvenuto pagamento del premio non è stata portata a conoscenza della Commissione da nessuna della parti che ne aveva titolo e interesse. Il provvedimento impugnato quanto alla penale deve quindi essere confermato e ciò anche in considerazione del fatto che il premio, comunque, non risulta essere stato integralmente corrisposto.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n.  3/TFN del 13.9.2019

Decisione impugnata: Decisione della Commissione Premi (Ric. n. 22 – Premio di Preparazione per il calciatore D.A.A.) pubblicata con Com. Uff. n. 1/E del 10.7.2019,

Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società FC Rieti Srl contro la società ASD Pro Alitalia Calcio,

Massima: Comè noto il premio di preparazione è regolato dallart 96 NOIF secondo cui, nella formulazione in vigore alla data di presentazione del reclamo alla Commissione Premi e dunque prima delle recenti modifiche normative, “Agli effetti del “premio di preparazionevengono prese in considerazione le ultime due Società titolari del vincolo annuale nellarco degli ultimi tre anni.Il vincolo del calciatore per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio ”. Verificatasi tale condizione all’interno del triennio precedente al tesseramento pluriennale, vengono dunque considerate meritevoli del premio le ultime due società che hanno tesserato l’atleta per l’intera stagione; la norma è rivolta a gratificare le società che nel triennio abbiano contribuito in modo rilevante e significativo alladdestramento del calciatore al quale poi è stato consentito un tesseramento pluriennale. Va anche precisato che, da un lato, se allinterno della medesima stagione il calciatore  si sia poi trasferito presso altra società dilettantistica, questo Tribunale con principio consolidato e condiviso anche dalla Collegio di Garanzia dello Sport, ha ritenuto meritevole del premio la società, tra le due che si sono succedute nella stagione, quella che abbia effettivamente impartito un addestramento significativo, indicando nel semestre il limite temporale al di sotto del quale detta significatività viene a scomparire, e dallaltro che, in mancanza di tesseramento in uno dei tre anni precedenti al tesseramento pluriennale, non si debba ritenere maturata la condizione per lesigibilità del premio. Ciò posto, è per tabulas che l’atleta sia stato tesserato per la Real Testaccio nella stagione 2017/2018 e precisamente dal 13.10.2017 sino a fine stagione (30.6.2018); di nessun rilievo è invece il precedente tesseramento nella medesima stagione da parte del Civitavecchia 1920 per soli due mesi (dal 16.8.2017 al 13.10.2017). Il tesseramento da parte della Real Testaccio protrattosi ininterrottamente per oltre otto mesi - nella sostanza l’intero campionato di prima categoria, che solitamente inizia proprio nel mese di ottobre - risulta dunque anchesso di assoluto rilievo per laddestramento e la preparazione del calciatore de Angelis. Ciò posto ha evidentemente errato la Commissione Premi nellaver considerato la Pro Alitalia Calcio come ultima titolare del tesseramento annuale del calciatore De Angelis non conferendo alcun rilievo al successivo tesseramento da parte della Real Testaccio per la stagione 2017/2018. Daltra parte se dopo il vincolo per cui è causa da parte della Pro Alitalia Calcio il successivo tesseramento per opera della Real Testaccio fosse stato davvero insignificante ed irrilevante, così come quello del Civitavecchia 1920, allora una volta azzerato il tesseramento nella stagione 2017/2018 per le due società in questione (Real Testaccio e Civitavecchia 1920), si renderebbe completamente inapplicabile l’art 96 per difetto del requisito relativo alla continuità del tesseramento negli ultimi 3 anni, anche nei confronti dellodierna resistente Pro Alitalia Calcio. Invero come pvolte chiarito il mancato tesseramento per lintera stagione – ovvero per una parte significativa di essa - interromperebbe la continuità di tesseramento prevista dalla norma, e renderebbe inesigibile il premio a favore della Pro Alitalia Calcio. La sussistenza e la rilevanza del tesseramento annuale nellarco del triennio precedente al primo vincolo pluriennale, è analisi da effettuarsi in riferimento alla singola fattispecie e nellambito dei criteri p volte enunciati e sopra nuovamente sintetizzati. Nel caso in esame prima del tesseramento pluriennale ad opera della reclamante FC Rieti Srl la Real Testaccio risulta l’ultima titolare del vincolo annuale e la Pro Alitalia Calcio la penultima. Nel rideterminare la misura del premio di preparazione relativo al calciatore … in favore della Pro Alitalia Calcio deve infine tenersi conto di quanto già ad essa corrisposto da parte della FC Rieti Srl a tale titolo; nel corso delludienza di discussione la stessa resistente ha riconosciuto e confermato di avere percepito la somma di € 2.000,00, di talché il Premio dovuto dovrà essere liquidato a favore della Pro Alitalia Calcio come penultima titolare del vincolo annuale e detratto limporto di € 2.000,00.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 12/TFN-SVE del 7 Agosto 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 25/TFN-SVE  del 17/06/2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 594 PREMI0 DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE O.T., PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 21.02.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 155 DELLA SOCIETÀ SS AREZZO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASC D L’AQUILA MONTEVARCHI

Massima: Il reclamo della SS Arezzo Srl è fondato nei limiti di cui infra e va accolto. Invero, dallo storico del calciatore emerge che questi è stato tesserato con vincolo annuale come giovane per tutte le stagioni dalla 2004/2005 sino alla 2013/2014, mentre per  la  stagione sportiva 2017/2018 il calciatore medesimo non è stato tesserato da alcuna Società. Solo il successivo 13.09.2018 (stagione sportiva 2018/2019) il calciatore …. è stato tesserato per la prima volta con vincolo pluriennale dalla Società SS Arezzo Srl. Orbene questo Tribunale ha già avuto modo di precisare, come del resto anche richiamato dalla società Arezzo (cfr. reclamo n° 181 della Società AC Real Siti contro la Società G&T Ortanova in C.U. n. 22/TFN – Sezione Vertenze Economiche – Stagione Sportiva 2015/2016) che, poiché l’art. 96, 1° comma NOIF stabilisce che sono tenute a corrispondere il premio le Società che abbiano per la prima volta tesserato il calciatore come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista”, quando nella precedente stagione il calciatore sia stato tesserato come “giovane” con vincolo annuale, va da sé che la sussistenza del tesseramento nella stagione immediatamente precedente a quella del tesseramento con vincolo pluriennale costituisce condizione indispensabile perché possa maturare il diritto al premio di preparazione. Ciò trova ratio nella necessità che sussista continuità tra la fase di preparazione del calciatore ed il successivo impiego in categorie superiori presso Società che traggano diretto beneficio dalla preparazione in precedenza impartita al calciatore. Senonché nel caso di specie, tra l’ultimo tesseramento con vincolo annuale ed il primo con vincolo pluriennale è intercorsa una stagione sportiva nel corso della quale il calciatore … non è stato tesserato da alcuna Società, con la conseguenza che non può ritenersi realizzata la fattispecie di cui al suddetto art. 96, 1° comma, NOIF. La decisione della Commissione Premi deve dunque essere annullata. La comprovata dedotta partecipazione del giocatore ai campionati nella stagione sportiva 2017- 2018, sebbene in assenza di un valido ed effettivo tesseramento da parte della società reclamante, comunque, oltre ad essere già oggetto di indagine federale all’esito della quale potranno scaturire eventuali sanzioni di tipo di disciplinare, se ed in quanto verrà effettivamente accertata la suddetta circostanza, potrà essere, altresì, fonte autonoma di richiesta di risarcimenti danni da parte dell’odierna società resistente per avere volontariamente la reclamante, a causa del consapevole comportamento tenuto, impedito il sorgere del diritto al premio di preparazione a favore della consorella ASCD l’Aquila Montevarchi.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 12/TFN-SVE del 7 Agosto 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 25/TFN-SVE  del 17/06/2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 748 PREMI0 DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE P.M.), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 15.04.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 182 DELLA SOCIETÀ US SALERNITANA 1919 SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD SSC CAPUA

Massima: L’art. 96 NOIF stabilisce, infatti, che ai fini del premio di preparazione, vengono prese in considerazione “le ultime due società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni”. Per pacifica e consolidata giurisprudenza l’ulteriore requisito – richiesto dal su richiamato articolo 96 NOIF – del tesseramento “per almeno una intera stagione sportiva”, deve intendersi al di là del puro riferimento temporale come periodo significativo di tesseramento cioè idoneo ad una concreta e significativa preparazione sportiva dell’atleta. Nel caso di specie, risulta pacifico che le società titolari del vincolo idoneo all’insorgenza del diritto al premio, sono state esclusivamente le società Mariano Keller e Materdei; di conseguenza, alcun diritto può vantare la ASD SSD Capua nei confronti della US Salernitana 1919 Srl e questo anche in considerazione del breve periodo di formazione maturato nella stagione sportiva 2016/2017.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 12/TFN-SVE del 7 Agosto 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 25/TFN-SVE  del 17/06/2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 656 PREMI0 DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE F.N.), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 21.03.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 173 DELLA SOCIETÀ FC RIETI SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD ANGIOINA

Massima: L’art.  96  NOIF  stabilisce,  infatti,  che  ai  fini  del  premio  di  preparazione,  vengano  prese  in considerazione “le ultime due società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni”. Nel caso di specie, è pacifico che l’FC Rieti Srl risulti essere l’unica società ad essere stata titolare del tesseramento del calciatore nell’ultimo triennio, posto che il calciatore è stato tesserato, con vincolo  annuale,  dalla  stagione  sportiva  2016/2017  fino  alla  stagione  sportiva  2018/2019 (sebbene fino al 14 dicembre 2018). Sussiste, pertanto, una continuità di tesseramento utile ai fini del riconoscimento del premio. Inoltre, posto che l’ASD Angioina risulta aver depositato, con il primo ricorso, la tessera del calciatore e, con il secondo ricorso una certificazione rilasciata dal Comitato Regionale della LND, deve ritenersi assolto quanto previsto dall’art. 96, punto 3, terzo capoverso delle NOIF.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 12/TFN-SVE del 7 Agosto 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 25/TFN-SVE  del 17/06/2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 654 PREMI0 DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE F.D.), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 21.03.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 176 DELLA SOCIETÀ ASD SORA CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ ASD PRO CALCIO ISOLALIRI

Massima: Si rileva… che, per costante giurisprudenza di questo Tribunale, laddove la società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell’individuazione delle società aventi diritto al premio di preparazione. Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato all’esigenza della più ampia realizzazione dello spirito di solidarietà che informa l’istituto del premio di preparazione senza alcun pregiudizio per le Società, le quali devono comunque pagare il premio per intero (salva l’individuazione delle Società aventi diritto nel triennio precedente) e che, “usufruendo” del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità, si assicurano il vincolo pluriennale. Nel caso di specie, il calciatore … è stato tesserato per la ASD Sora Calcio con vincolo annuale nelle stagioni 2016/2017 e 2017/2018 e con vincolo pluriennale nella successiva stagione 2018/2019, mentre la ASD Pro Calcio Isola Liri ha tesserato il calciatore con vincolo annuale nella stagione 2015/2016. Pertanto, ai fini della quantificazione del premio di preparazione, non  rilevando a  tal fine  il tesseramento della ASD Sora Calcio, la ASD Pro Calcio Isola Liri deve essere considerata quale unica titolare del vincolo annuale del calciatore, così come correttamente indicato dalla Commissione Premi nella decisione impugnata.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 10/TFN-SVE del 6 Agosto 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE  del  08  Luglio  2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 829– PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE P.M.), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 16.05.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 190 DELLA SOCIETÀ ASD VALDIVARA 5 TERRE CONTRO LA SOCIETÀ USD CANALETTO SEPOR

Massima: si rileva che, per costante giurisprudenza di questo Tribunale, laddove la società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell’individuazione delle società aventi diritto al premio di preparazione. Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato all’esigenza della più ampia realizzazione dello spirito di solidarietà che informa l’istituto del premio di preparazione senza alcun pregiudizio per le Società, le quali devono comunque pagare il premio per intero (salva l’individuazione delle Società aventi diritto nel triennio precedente) e che, “usufruendo” del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità, si assicurano il vincolo pluriennale Nel caso di specie, il calciatore ,,, è stato tesserato per la ASD Valdivara 5 Terre con vincolo annuale nella stagione 2017/2018 e con vincolo pluriennale nella successiva stagione 2018/2019, mentre la USD Canaletto Sepor ha tesserato il calciatore con vincolo annuale nella stagione  2016/2017. Pertanto, ai fini della quantificazione del premio di preparazione, non  rilevando a  tal fine  il tesseramento della ASD Valdivara 5 Terre, la USD Canaletto Sepor deve essere considerata quale unica titolare del vincolo annuale del calciatore, così come correttamente indicato dalla Commissione Premi nella decisione impugnata.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 10/TFN-SVE del 6 Agosto 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE  del  08  Luglio  2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 785– PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE C.L.), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 16.05.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 189 DELLA SOCIETÀ ASD VALDIVARA 5 TERRE CONTRO LA SOCIETÀ USD CANALETTO SEPOR

Massima: si rileva che, per costante giurisprudenza di questo Tribunale, laddove la società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell’individuazione delle società aventi diritto al premio di preparazione. Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato all’esigenza della più ampia realizzazione dello spirito di solidarietà che informa l’istituto del premio di preparazione senza alcun pregiudizio per le Società, le quali devono comunque pagare il premio per intero (salva l’individuazione delle Società aventi diritto nel triennio precedente) e che, “usufruendo” del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità, si assicurano il vincolo pluriennale Nel caso di specie, il calciatore ,,, è stato tesserato per la ASD Valdivara 5 Terre con vincolo annuale nella stagione 2017/2018 e con vincolo pluriennale nella successiva stagione 2018/2019, mentre la USD Canaletto Sepor ha tesserato il calciatore con vincolo annuale nella stagione  2016/2017. Pertanto, ai fini della quantificazione del premio di preparazione, non  rilevando a  tal fine  il tesseramento della ASD Valdivara 5 Terre, la USD Canaletto Sepor deve essere considerata quale unica titolare del vincolo annuale del calciatore, così come correttamente indicato dalla Commissione Premi nella decisione impugnata.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 10/TFN-SVE del 6 Agosto 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE  del  08  Luglio  2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 796– PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE D.I.A.), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 16.05.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 188 DELLA SOCIETÀ ASD VALDIVARA 5 TERRE CONTRO LA SOCIETÀ USD CANALETTO SEPOR

Massima: si rileva che, per costante giurisprudenza di questo Tribunale, laddove la società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell’individuazione delle società aventi diritto al premio di preparazione. Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato all’esigenza della più ampia realizzazione dello spirito di solidarietà che informa l’istituto del premio di preparazione senza alcun pregiudizio per le Società, le quali devono comunque pagare il premio per intero (salva l’individuazione delle Società aventi diritto nel triennio precedente) e che, “usufruendo” del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità, si assicurano il vincolo pluriennale. Nel caso di specie, il calciatore … è stato tesserato per la ASD Valdivara 5 Terre con vincolo annuale nella stagione 2017/2018 e con vincolo pluriennale nella successiva stagione 2018/2019, mentre la USD Canaletto Sepor ha tesserato il calciatore con vincolo annuale nella stagione  2016/2017. Pertanto, ai fini della quantificazione del premio di preparazione, non rilevando a  tal fine  il tesseramento della ASD Valdivara 5 Terre, la USD Canaletto Sepor deve essere considerata quale unica titolare del vincolo annuale del calciatore, così come correttamente indicato dalla Commissione Premi nella decisione impugnata.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 10/TFN-SVE del 6 Agosto 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE  del  08  Luglio  2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 745 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE P.A.), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 15.04.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 184 DELLA SOCIETÀ ASD ACADEMY LUPARENSE FC CONTRO LA SOCIETÀ RESANA CSM 2010 ASD

Massima: … considerato che il tesseramento del calciatore fondante il premio ex art 96 NOIF si è verificato nella stagione sportiva 2017/2018, andrebbero prese in considerazione le tre precedenti stagioni nella quali per l’ultima, quella 2016/2017, il P. era tesserato con la Società ASD Piombinese Calcio e non con la Società Resana CSM 2010 ASD, titolare del tesseramento nelle altre due stagioni 2015/2016 e 2014/2015….È stato infatti accertato presso gli Uffici Federali, che nella stagione 2016/2017 il calciatore … è stato effettivamente tesserato con al ASD Piombinese Calcio come dedotto dalla reclamante Società e quindi la Resana CSM 2010 ASD deve essere ritenuta penultima società avente diritto al premio e non ultima.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 10/TFN-SVE del 6 Agosto 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE  del  08  Luglio  2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 635 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE B.A.), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 21.03.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 177 DELLA SOCIETÀ USD LG TRINO CONTRO LA SOCIETÀ GSD VOLPIANO

Massima: Confermata la decisione della Commissione premi che ha condannato la società, a titolo di premio di preparazione e penale, in seguito al tesseramento pluriennale del calciatore, nei confronti della società ultima titolare del tesseramento annuale…L’art. 96 NOIF, sia nell’attuale formulazione che in quella precedente, non consente di prendere in considerazione, tra le società aventi diritto al premio, quella tenuta al pagamento. La Società tenuta al pagamento del premio ove sia stata titolare del tesseramento nelle stagioni rilevanti ai fini dell’art. 96 NOIF non può beneficiare di tale circostanza in danno delle società che hanno contribuito alla preparazione del calciatore e ciò nel rispetto del principio mutualistico posto a fondamento della suddetta previsione delle carte federali. È pacifico che, non solo la medesima società non può trovarsi nella posizione di corrispondere parte del premio a se stessa, ma la suindicata circostanza non può neanche incidere sulla quantificazione del premio dovuto alle aventi diritto modificando le posizioni di ultima, penultima o unica società avente diritto.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 10/TFN-SVE del 6 Agosto 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE  del  08  Luglio  2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 751 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE R.F.), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 15.04.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 185 DELLA SOCIETÀ ASD ALICESE CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ ASD CE.VER.SA.MA. BIELLA

Massima: La norma dell’art. 96 NOIF, punto 2, infatti, è chiara nel prevede che “Agli effetti del premio di preparazione vengono prese in considerazione le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni. Nel caso di unica società titolare del vincolo, alla stessa compete il premio per l’intero”. Ciò significa che solo nel caso in cui per l’ultimo triennio il tesseramento sia stato effettuato dalla medesima società, alla stessa compete il premio come unica titolare del vincolo, altrimenti laddove, come nel caso di specie, nel triennio in questione una società abbia tesserato per due anni il calciatore e per una stagione sia stato tesserato da altro sodalizio, legittimate al premio sono entrambe le società (una come ultima e l’altra come penultima), considerandosi una preparazione unitaria quella  esercitata dalla società che ha tesserato per due anni. Del resto se così non fosse, la norma avrebbe fatto riferimento alle annualità e non alle Società, precisando che avrebbero avuto diritto al premio le società, ovvero la società che hanno o che ha tesserato con vincolo annuale negli ultimi due anni. Invece la norma, proprio per valorizzare il più possibile l’apporto formativo delle società che tesserano con vincolo annuale, ha ritenuto di prendere in considerazione un arco temporale più ampio (tre anni), riconoscendo il diritto al premio in favore di due Società che abbiano nel triennio tesserato con vincolo annuale. Nella specie, considerato che il vincolo pluriennale è avvenuto per la prima volta nella stagione 2018/2019, le tre precedenti stagioni da prendere in considerazione sono, a ritroso, quelle 2018/2017 – 2017/2016 – 2016/2015. Orbene per le ultime due (2018/2017 e 2017/2016) il calciatore … è stato tesserato con vincolo annuale dalla ASD. Alicese Calcio, mentre per la stagione 2016/2015 risulta tesserato dalla società Crescentinese, a sua volta legittimata a pretendere il premio di preparazione come penultima. La Commissione Premi ha quindi correttamente ritenuto la ASD. Alicese Calcio quale ultima titolare del vincolo annuale.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 10/TFN-SVE del 6 Agosto 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE  del  08  Luglio  2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 623 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE A.D.), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 21.03.2019

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 174 DELLA SOCIETÀ ASD UBOLDESE CONTRO LA SOCIETÀ AS BARONA.

Massima: Ai sensi dell’art. 96 NOIF, infatti, presupposto per la corresponsione del premio di preparazione è il tesseramento pluriennale. Tale circostanza emerge chiaramente dagli atti depositati nonché dallo storico del calciatore. L’esistenza dell’atto di svincolo ex art. 108 NOIF non fa altro che confermare l’esistenza di un vincolo pluriennale del calciatore; in costanza di vincolo annuale, infatti, non sarebbe stato necessario tale tipo di accordo. In tal senso, ha correttamente operato la Commissione Premi, riconoscendo il premio di preparazione alla società AS Barona quale unica società titolare del vincolo annuale.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 10/TFN-SVE del 6 Agosto 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE  del  08  Luglio  2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 693– PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE V.M.), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 21.03.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 172 DELLA SOCIETÀ ASD FONTANELLE CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIS GUBBIO CALCIO A 5

Massima: Il reclamo è fondato. Dall’esame della documentazione prodotta dalla reclamante emerge chiaramente come la società ASD Fontanelle, durante la stagione sportiva 2016/2017, abbia svolto attività di calcio a 5 ed, in particolare, abbia partecipato al campionato giovanissimi regionali calcio a 5. Conseguentemente, il reclamo è da considerarsi fondato; la decisione impugnata deve quindi essere annullata e conseguentemente, la società ASD Vis Gubbio Calcio a 5 va condannata a corrispondere alla società ASD Fontanelle il premio di preparazione relativo al calciatore … quantificato in complessivi € 53,00 di cui € 442,40 a titolo di premio di preparazione e € 110,60 titolo di penale in favore della FIGC.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 10/TFN-SVE del 6 Agosto 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE  del  08  Luglio  2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 674 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE M.G.), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 21.03.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 171 DELLA SOCIETÀ USD NUORESE CALCIO 1930 CONTRO LA SOCIETÀ POL. PURI E FORTI

Massima: Il reclamo è fondato. Risulta in atti come la reclamante avesse prodotto già innanzi la Commissione Premi valida liberatoria rilasciata dalla Polisportiva Puri e Forti in relazione al premio per il tesseramento del calciatore …. Tale liberatoria risulta corretta e validamente rilasciata dunque nessun premio deve riconoscersi in favore della Polisportiva Puri e Forti con conseguente riforma della decisione della Commissione Premi.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 10/TFN-SVE del 6 Agosto 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE  del  08  Luglio  2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 628 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE B.G.), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 21.03.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 170 DELLA SOCIETÀ ASD PONDERANO CONTRO LA SOCIETÀ ASD FULGOR RONCO VALDENGO

Massima:… l’art 96 comma 2 NOIF così recita: 2. Agli effetti del “premio di preparazione” vengono prese in considerazione le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni…. Il vincolo del calciatore per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio. Questo Tribunale ha più volte ribadito che, affinché tale diritto sussista, occorre che l’atleta sia tesserato per tutti i 3 anni precedenti, e per l’intera stagione, e che il mancato tesseramento per una stagione interrompa il            presupposto temporale, rappresentato dalla continuità dell’addestramento  del  giovane  calciatore  per  le  3  stagioni  antecedenti  al  tesseramento pluriennale, condizione imprescindibile per ritenere esistente il diritto al contributo incentivante. L’assenza di tesseramento per la stagione 2017/2018 rende dunque il contributo inesigibile e il premio non dovuto. Ciò posto la Commissione Premi ha pertanto errato nel non prendere in considerazione il mancato tesseramento dell’atleta … per la stagione 2017/2018, e conseguentemente, omettendo tale valutazione, ha errato nel riconoscere il premio a favore della ASD Fulgor Ronco Valdengo, quale ultima società. In assenza di continuità di tesseramento, il premio è inesigibile e quindi non dovuto.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Quarta :  Decisione n. 61/2019 del 26 luglio 2019

Decisione impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche c/o FIGC, pubblicata, quanto al dispositivo,  nel C.U. n. 14/TFN del 13 febbraio 2019, e, quanto alle motivazioni, nel C.U. n. 18/TFN dell’8 aprile 2019, con cui è stata confermata l’impugnata decisione della Commissione Premi, di cui al C.U. n. 4/E del 14 novembre 2017, con la quale la U.S.D. Gambassi è stata condannata al pagamento, in favore della U.S.C. Montelupo, del premio di preparazione disciplinato dall’art. 96 NOIF, relativo all’atleta A. O.

Parti: USD Gambassi/USC Montelupo ASD/Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Confermata la decisione del TFN-SVE con la quale la società è stata condannata al pagamento del premio di preparazione poiché l’altra società aveva disconosciuto la sottoscrizione del documento liberatorio, nonché il timbro della società apposto sullo stesso….Ai sensi dell’art. 54, comma 1, CGS, com’è noto, il ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport “è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”. Su questa norma, che delimita il sindacato di legittimità del Collegio di Garanzia, si è formata una copiosa, unanime giurisprudenza dello stesso Collegio, anche a Sezioni Unite (v., ex multis, decisioni 24/11/2015, n. 58; 3/12/2015, n. 63; 14/1/2016, n. 2; 18/1/2016, n. 3; 22/1/2016, n. 4; 1/4/2016, n. 16; 2/8/2016, n. 34; 13/12/2016, n. 62; 25/1/2017, n. 8; 2/2/2018, n. 5; 8/3/2018, n. 11; 15/5/2018, n. 26; 1/10/2018, n. 63), che ha precisato come la verifica logica della motivazione non può “mai debordare in una vera e propria ricostruzione alternativa dei fatti accertati, nell’allegazione della debolezza di alcune prove ritenute, invece, rilevanti dalla decisione impugnata, o ancora in ricostruzioni dei fatti, posti a fondamento di sanzioni, secondo una diversa prospettazione dei tempi, dei fatti salienti, e persino del rilievo di alcuno tra i soggetti coinvolti nel portare a termine l'azione”. Il Collegio di Garanzia ha,  inoltre,  precisato, richiamando i principi espressi dalla Corte di Cassazione, che “la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti”; così pure (nella decisione 6 aprile 2018, n. 18, che richiama la precedente decisione n. 14/2017) si è espressamente escluso che dinanzi al Collegio di Garanzia “ci si possa dolere dello scarso peso attribuito a talune dichiarazioni rispetto all’apprezzamento di convincimento di altri elementi reputati più preziosi giacché tali profili valutativi sfuggono al sindacato di legittimità”, e analogamente le Sezioni Unite (nella citata decisione n. 63/2018) hanno ribadito il principio secondo cui i motivi con cui si lamenta la non “corretta valutazione del materiale probatorio di competenza del Tribunale Federale, prima, e della Corte Federale d’Appello, poi, (…) esulano dall’ambito della competenza del Collegio di Garanzia”. Ciò detto, va altresì ricordato come il vizio di motivazione debba comunque essere riferito ad “un punto decisivo della controversia”. Orbene, nella fattispecie, l’eventuale uso di un timbro riconducibile alla società USC Montelupo A.S.D., nella contestata “liberatoria”, non esplica rilevanza decisiva ai fini dell’accertamento della legittimità della pretesa creditizia di quest’ultima, la quale, invece, come correttamente motivato dal Tribunale Federale, si fonda sulla provenienza della liberatoria da persona non munita del potere rappresentativo della società stessa.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 22 Luglio  2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 6/TFN-SVE  del  22  Luglio  2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 880 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE F.A.), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 13.06.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 3 DELLA SOCIETÀ PORDENONE CALCIO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD CUSSIGNACCO CALCIO

Massima:… come dalla stessa società affermato e documentato in atti, il Pordenone Calcio Srl ha corrisposto il premio di preparazione soltanto in data 20 giugno 2019 e, pertanto solo dopo l’adozione da parte della Commissione Premi della delibera, avvenuta in data 13.06.2019. Analogamente, anche la liberatoria è stata rilasciata e depositata innanzi alla Commissione Premi solo, dopo l’intervenuta decisione e più precisamente in data 24.06.2019. Ne deriva, dunque, che la delibera della Commissione Premi sia stata correttamente assunta…P.Q.M….Il Tribunale…rigetta il reclamo … e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN-SVE del 9 Luglio  2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 23/TFN-SVE  del 20/05/2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 299 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE T.K.), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E del 25.10.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 126 DELLA SOCIETÀ ASD PONTE CREPALDO ERACLEA CONTRO LA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI CAORLE LA SALUTE

Massima:…secondo l’ormai consolidato orientamento di codesto Tribunale, presupposti per il riconoscimento del premio di preparazione sono, da un lato, la formazione, non solo meramente tecnica, svolta durante il periodo di tesseramento con vincolo annuale; dall’altro, il primo tesseramento con vincolo pluriennale da parte della società tenuta al pagamento del premio di preparazione. Nel caso di specie ricorrono entrambi gli elementi per cui correttamente ha operato la Commissione Premi nel riconoscere il diritto, in capo alla ASD Città Di Caorle La Salute, a percepire il richiesto premio di preparazione.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN-SVE del 9 Luglio  2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 23/TFN-SVE  del 20/05/2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 410 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE C.D.), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E del 12.12.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 127 DELLA SOCIETÀ SCD LIGORNA 1922 CONTRO LA SOCIETÀ ASD ATHLETIC CLUB LIBERI

Massima: La norma dell’art. 96 NOIF, infatti, è chiara nel prevede che “le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale, sono tenute a versare alla o alle società per le quali il calciatore è stato precedentemente tesserato un premio di preparazione”. È di tutta evidenza, quindi, che il diritto al premio di preparazione maturi in virtù del tesseramento operato dalla società, senza che vi sia bisogno della richiesta della società titolare del precedente vincolo annuale. In altre parole, il mancato pagamento del premio è di per sé un inadempimento, senza che sia necessaria una preventiva richiesta o messa in mora da parte della società richiedente. All’inadempimento dell’obbligazione principale consegue il profilo sanzionatorio che il legislatore federale ha ritenuto di contemplare prevedendo l’addebito della penale che, quindi, nel caso di specie è stata correttamente posta a carico della SCD Ligorna 1922…. Con riferimento al periodo di tesseramento utile ai fini della maturazione del premio di preparazione, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare (cfr. reclamo n. 79 della società SF Torres 1903 Srl contro la società US Ghilarza stagione 2016/2017 e reclamo n. 154 della società ASD Sporting Calcio Vodice contro società ASD Anxur Terracina stagione 2017/2018) che il vincolo del calciatore per almeno una intera stagione sportiva deve essere inteso nel senso che il tesseramento deve sussistere in favore della società nel corso della stagione sportiva per un periodo di tempo significativo ai fini della formazione del calciatore; di conseguenza, nella fattispecie in esame avendo la SCD Ligorna 1922 tesserato il giocatore a gennaio 2018, il requisito di cui all’art. 96, comma 2 NOIF è pienamente sussistente.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN-SVE del 9 Luglio  2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 23/TFN-SVE  del 20/05/2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 534 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE T.S.G.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 149 DELLA SOCIETÀ FCD SPAZIO TALENT SOCCER CONTRO LA SOCIETÀ ASD CENTROCAMPO

Massima: Dall’esame dei documenti in atti ed in particolare dallo storico del calciatore, risulta, infatti, che nella stagione sportiva 2016/2017, ossia la precedente a quella di cui al tesseramento pluriennale (stagione sportiva 2017/2018), il calciatore …non è stato tesserato per alcun sodalizio sportivo. Il calciatore, più precisamente, è stato tesserato con vincolo annuale dalla FCD Talent Soccer nella stagione 2015/2016 con svincolo automatico in data 01.07.2016 e, successivamente, tesserato dalla stessa FCD Talent Soccer solo nella stagione sportiva 2017/2018, restando il calciatore svincolato nella stagione 2016/2017. Di conseguenza, non essendo stato il calciatore tesserato per alcuna società nella stagione precedente a quella in cui sia stato effettuato il tesseramento con vincolo pluriennale, non sussistono le condizioni per il riconoscimento del diritto al premio di preparazione previsto dall’art. 96 NOIF. Si osserva, infatti, come la sussistenza del tesseramento con vincolo annuale nella stagione immediatamente precedente a quella del tesseramento con vincolo pluriennale costituisce una condizione indispensabile affinché possa maturare il diritto al premio di preparazione, in quanto solo in tale circostanza si verifica la necessaria continuità tra la fase di preparazione del calciatore ed il successivo impiego in categorie superiori presso società che traggano diretto beneficio dalla preparazione in precedenza impartita al calciatore.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN-SVE del 9 Luglio  2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 23/TFN-SVE  del 20/05/2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 422 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE I.L.), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E del 12.12.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 129 DELLA SOCIETÀ US PRIMIERO ASD CONTRO LA SOCIETÀ SSD UNION FELTRE SRL

Massima: Per costante giurisprudenza di questo Tribunale Federale, ove la società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell’individuazione delle società aventi diritto al premio di preparazione. Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato all’esigenza della più ampia realizzazione dello spirito di solidarietà che informa l’istituto del premio di preparazione senza alcun pregiudizio per le società le quali devono comunque pagare il premio per intero  (salva  l’individuazione  delle  società  aventi  diritto  nel  triennio  precedente)  e  che, “usufruendo” del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità si assicurano il vincolo pluriennale. Nel caso di specie, il calciatore … è stato tesserato per la US Primiero ASD con vincolo annuale nelle stagioni 2014/2015 e 2016/2017, e con vincolo pluriennale nella successiva stagione 2017/2018, mentre la SSD Union Feltre Srl lo ha tesserato con vincolo annuale nella stagione  2015/2016. In tal senso, ha correttamente operato la Commissione Premi, la quale ha qualificato la SSD Union Feltre Srl quale unica società ad aver diritto al premio di preparazione relativo al calciatore di cui trattasi, non prendendo in considerazione, ai fini del conteggio del premio, le stagioni sportive 2014/2015 e 2016/2017 nelle quali lo … era tesserato con vincolo annuale con la stessa US Primiero ASD.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN-SVE del 9 Luglio  2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 23/TFN-SVE  del 20/05/2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 446 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE A.L.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.2.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 132 DELLA SOCIETÀ US SALERNITANA 1919 SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD SSC CAPUA

Massima: Il premio di preparazione è regolato dall’art 96 NOIF che indica la sussistenza di una condizione essenziale ovvero …”Il vincolo del calciatore per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio”, nonché la ulteriore Agli effetti del “premio di preparazione” vengono prese in considerazione le ultime due società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni.…Verificatasi tale condizione all’interno del triennio precedente al tesseramento pluriennale, vengono considerate meritevoli del premio le ultime due società che hanno tesserato l’atleta per l’intera stagione; la norma è rivolta a gratificare le società che nel triennio abbiano contribuito in modo rilevante e significativo all’addestramento del calciatore al quale poi è stato consentito un tesseramento pluriennale. Va anche precisato che, da un lato, se all’interno della medesima stagione il calciatore si sia trasferito presso altra società, questo Tribunale con principio consolidato e condiviso anche in II grado, ha ritenuto meritevole del premio la società, tra le due che si sono succedute nella stagione, che abbia effettivamente impartito un addestramento significativo, indicando nel semestre il limite temporale al di sotto del quale detta significatività viene a scomparire, e dall’altro che, in mancanza di tesseramento in uno dei tre anni precedenti al tesseramento pluriennale, non si debba ritenere maturata la condizione per l’esigibilità del premio. Ciò posto, è per tabulas che l’atleta … sia stato tesserato per la stagione 2015/2016 con la ASD SCC Capua, e per la stagione 2017/2018 con la Mater Dei. Resta la stagione intermedia 2016/2017; l’atleta è stato tesserato soltanto dal 6.11.16 con la Capodrise e dal 14.2.17 con la Mater Dei. Sulla base dei principi appena esposti è di tutta evidenza che manchi il tesseramento per l’intera stagione 2016/2017, essendo stato tesserato per la prima volta il 6.11.16. Ma occorre anche dire che, in ragione del trasferimento nel corso per la residua parte della stagione, non possa nemmeno ritenersi che una delle due società, che si sono succedute nella medesima stagione, abbia impartito all’atleta … un addestramento significativo e tale da giustificare l’intento solidaristico previsto dalla norma. Invero non può ritenersi tale né il periodo dal 6.11.16 al 14.2.17 durante il quale l’atleta è stato tesserato con la Capodrise, né il periodo dal 14.2.17 al termine della stagione durante il quale l’atleta è stato tesserato con la Mater Dei. Questa stessa riflessione è stata fatta dalla società resistente la quale, nella propria memoria in appello, stigmatizza la brevità del tesseramento del calciatore per ciascuna delle due società che lo hanno tesserato nella stagione 2016/2017 tale da non rendere esigibile il premio a loro favore. Dimentica però la resistente che, una volta azzerato il tesseramento nella stagione 2016/2017 per le due società in questione (Mater Dei e Capodrise), si rende completamente inapplicabile l’ultima disposizione dell’art 96 comma 2 (Il vincolo del calciatore per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio), con conseguente inesigibilità del premio, e rende altresì inapplicabile l’altra condizione, ovvero quella relativa alla continuità del tesseramento per gli ultimi 3 anni. Deve pertanto concludersi che manchi il tesseramento per l’intera stagione 2016/2017, e che per il periodo durante il quale l’atleta è stato tesserato, egli non abbia ricevuto nessun significativo addestramento tale da giustificare la corresponsione del premio. Il mancato tesseramento per l’intera stagione interrompe pertanto la continuità di tesseramento prevista dalla norma, e rende inesigibile il premio a favore della ASD SCC Capua…Ciò posto ha evidentemente errato la Commissione Premi nell’aver considerato come maturata la condizione di esigibilità del premio per la stagione 2016/2017, laddove manca l’assorbente tesseramento per l’intera stagione dell’atleta Luigi Abatino. Il mancato tesseramento per l’intera stagione determina comunque l’inesigibilità del premio, cui evidentemente non può accedere la ASD SCC Capua quale penultima per averlo tesserato nella precedente stagione 2015/2016

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN-SVE del 9 Luglio  2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 23/TFN-SVE  del 20/05/2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 608 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE S.G.), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 21.2.2019

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 158 DELLA SOCIETÀ AURORA PRO PATRIA 1919 SRL CONTRO LA SOCIETÀ 1924 SUNO FCD.

Massima:… il premio di preparazione è regolato dall’art. 96 NOIF che indica la sussistenza di una condizione essenziale ovvero “… Il vincolo del calciatore per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio”, nonché la ulteriore Agli effetti del “premio di preparazione” vengono prese in considerazione le ultime due società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni.…” Verificatasi tale condizione all’interno del triennio precedente al tesseramento pluriennale, vengono considerate meritevoli del premio le ultime due società che hanno tesserato l’atleta per l’intera stagione; la norma è rivolta a gratificare le società che nel triennio abbiano contribuito in modo rilevante e significativo all’addestramento del calciatore al quale poi è stato consentito un tesseramento pluriennale. Ciò posto, analizzando il dato testuale della norma in esame, e la ratio sottesa all’istituto, codesto Tribunale ha già più volte sostenuto come il requisito della integrità della stagione sportiva deve essere interpretato in maniera appropriata e pertinente al singolo caso, ma senza stravolgerne il dettato. In pratica, ai fini del diritto al premio di preparazione, non si ritiene necessario che il tesseramento abbia durata esattamente coincidente con la stagione sportiva (1 Luglio  / 30 giugno- durata quasi mai effettivamente concordata tra giocatori e società) ma che abbia rilevanza in  ragione  della effettiva durata dei campionati cui l’atleta e la società partecipino. In tal senso, attualizzando la norma e rendendola coerente con la prassi seguita nel contesto che ci occupa, lo scrivente Tribunale ha ritenuto che – ai fini dell’applicazione della disciplina del premio di preparazione - sia necessario che il tesseramento presso la stessa società duri per un lasso di tempo sufficiente, pari almeno a 6 mesi, affinché possa ritenersi rilevante e significativo con riferimento alla crescita (e quindi alla preparazione) del calciatore stesso. Tanto premesso, passando alla vicenda in esame, il calciatore … risulta tesserato per la società resistente, a far data dal 11.01.2016 fino alla fine della stagione sportiva (30.06.2016). Alla luce della disciplina sopra riportata, occorre ritenere come il tesseramento in questione, di durata pari a circa 6 mesi, non possa non aver contribuito alla crescita agonistica del calciatore in maniera rilevante e significativa. In tal senso, si rileva come lo stesso abbia avuto infatti durata maggiore rispetto ad un intero girone di campionato. Per tali motivi, occorre confermare l’impugnata decisione della Commissione Premi, stante la sussistenza del diritto al percepimento del premio di preparazione in capo alla società 1924 Suno FCD.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN-SVE del 9 Luglio  2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 23/TFN-SVE  del 20/05/2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 620 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE V.A.), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 21.2.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 165 DELLA SOCIETÀ ASD CAPANNE CALCIO 1989 CONTRO LA SOCIETÀ APD SPORT VALDARNO

Massima:…il rappresentante della APD Sport Valdarno risulta essere (sin dal febbraio 2017) il sig. …, al contrario il sig. … non risulta aver mai rivestito alcuna carica o qualifica all’interno della società. La presunta liberatoria rilasciata alla ASD Capanne Calcio (peraltro mai prodotta in questa sede) e relativa al calciatore ….non può dunque ritenersi valida ed efficace.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN-SVE del 9 Luglio  2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 23/TFN-SVE  del 20/05/2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 613 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE T.M.), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 21.2.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 164 DELLA SOCIETÀ ASD CAPANNE CALCIO 1989 CONTRO LA SOCIETÀ APD SPORT VALDARNO

Massima:…il rappresentante della APD Sport Valdarno risulta essere (sin dal febbraio 2017) il sig. …, al contrario il sig. … non risulta aver mai rivestito alcuna carica o qualifica all’interno della società. La presunta liberatoria rilasciata alla ASD Capanne Calcio (peraltro mai prodotta in questa sede) e relativa al calciatore ….non può dunque ritenersi valida ed efficace.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN-SVE del 9 Luglio  2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 23/TFN-SVE  del 20/05/2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 604 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE S.L.), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 21.2.2019

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 163 DELLA SOCIETÀ ASD CAPANNE CALCIO 1989 CONTRO LA SOCIETÀ APD SPORT VALDARNO.

Massima:…il rappresentante della APD Sport Valdarno risulta essere (sin dal febbraio 2017) il sig. …, al contrario il sig. … non risulta aver mai rivestito alcuna carica o qualifica all’interno della società. La presunta liberatoria rilasciata alla ASD Capanne Calcio (peraltro mai prodotta in questa sede) e relativa al calciatore ….non può dunque ritenersi valida ed efficace.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN-SVE del 9 Luglio  2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 23/TFN-SVE  del 20/05/2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 588 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE M.D.), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 21.2.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 162 DELLA SOCIETÀ ASD CAPANNE CALCIO 1989 CONTRO LA SOCIETÀ APD SPORT VALDARNO

Massima:…il rappresentante della APD Sport Valdarno risulta essere (sin dal febbraio 2017) il sig. …, al contrario il sig. … non risulta aver mai rivestito alcuna carica o qualifica all’interno della società. La presunta liberatoria rilasciata alla ASD Capanne Calcio (peraltro mai prodotta in questa sede) e relativa al calciatore ….non può dunque ritenersi valida ed efficace.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN-SVE del 9 Luglio  2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 23/TFN-SVE  del 20/05/2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 586 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE M.L.), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 21.2.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 161 DELLA SOCIETÀ ASD CAPANNE CALCIO 1989 CONTRO LA SOCIETÀ APD SPORT VALDARNO

Massima:…il rappresentante della APD Sport Valdarno risulta essere (sin dal febbraio 2017) il sig. …, al contrario il sig. … non risulta aver mai rivestito alcuna carica o qualifica all’interno della società. La presunta liberatoria rilasciata alla ASD Capanne Calcio (peraltro mai prodotta in questa sede) e relativa al calciatore ….non può dunque ritenersi valida ed efficace.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN-SVE del 9 Luglio  2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 23/TFN-SVE  del 20/05/2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 552 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE C.A.), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 21.2.2019

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 160 DELLA SOCIETÀ ASD CAPANNE CALCIO 1989 CONTRO LA SOCIETÀ APD SPORT VALDARNO.

Massima:…il rappresentante della APD Sport Valdarno risulta essere (sin dal febbraio 2017) il sig. …, al contrario il sig. … non risulta aver mai rivestito alcuna carica o qualifica all’interno della società. La presunta liberatoria rilasciata alla ASD Capanne Calcio (peraltro mai prodotta in questa sede) e relativa al calciatore ….non può dunque ritenersi valida ed efficace.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN-SVE del 9 Luglio  2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 23/TFN-SVE  del 20/05/2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 618 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE V.V.), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 21.2.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 157 DELLA SOCIETÀ US GOVERNOLESE CONTRO LA SOCIETÀ ASD UNION TEAM SBC

Massima: L'appello è infondato e deve essere rigettato. Infatti, per costante giurisprudenza di questo Tribunale Federale, ove la società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell’individuazione delle società aventi diritto al premio di preparazione. Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato all’esigenza della più ampia realizzazione dello spirito di solidarietà che informa l’istituto del premio di preparazione senza alcun pregiudizio per le società le quali devono comunque pagare il premio per intero (salva l’individuazione delle società aventi diritto nel triennio precedente) e che, “usufruendo” del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità si assicurano il vincolo pluriennale. Nel caso di specie, il calciatore … è stato tesserato per la US Governolese con vincolo annuale nella stagione 2017/2018 e con vincolo pluriennale nella successiva stagione 2018/2019. Precedentemente, il calciatore risulta tesserato con vincolo annuale per la società ASD Union Team SBC sino alla stagione sportiva 2015/2016, e per la società Real Bagnolo FCB nella stagione sportiva 2016/17. In tal senso, ha correttamente operato la Commissione Premi, la quale ha qualificato la società resistente quale penultima società ad aver diritto al premio di preparazione relativo al calciatore di cui trattasi, non prendendo in considerazione, ai fini del conteggio del premio, la stagione sportiva 2017/18 nella quale … era tesserato con vincolo annuale con la stessa US Governolese.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN-SVE del 9 Luglio  2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 23/TFN-SVE  del 20/05/2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 599 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE P.C.), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 21.2.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 156 DELLA SOCIETÀ US GOVERNOLESE CONTRO LA SOCIETÀ ASD UNION TEAM SBC

Massima: L'appello è infondato e deve essere rigettato. Infatti, per costante giurisprudenza di questo Tribunale Federale, ove la società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell’individuazione delle società aventi diritto al premio di preparazione. Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato all’esigenza della più ampia realizzazione dello spirito di solidarietà che informa l’istituto del premio di preparazione senza alcun pregiudizio per le società le quali devono comunque pagare il premio per intero (salva l’individuazione delle società aventi diritto nel triennio precedente) e che, “usufruendo” del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità si assicurano il vincolo pluriennale. Nel caso di specie, il calciatore … è stato tesserato per la US Governolese con vincolo annuale nella stagione 2017/2018 e con vincolo pluriennale nella successiva stagione 2018/2019, mentre la società ASD Union Team SBC lo ha tesserato con vincolo annuale sino alla stagione sportiva 2016/2017. In tal senso, ha correttamente operato la Commissione Premi, la quale ha qualificato la società resistente quale unica società ad aver diritto al premio di preparazione relativo al calciatore di cui trattasi, non prendendo in considerazione, ai fini del conteggio del premio, la stagione sportiva 2017/18 nella quale il … era tesserato con vincolo annuale con la stessa US Governolese. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN-SVE del 9 Luglio  2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 23/TFN-SVE  del 20/05/2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 194 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE T.N.), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 20.09.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 88 DELLA SOCIETÀ APD SPORT VALDARNO CONTRO LA SOCIETÀ UCD CUOIOPELLI

Massima: La liberatoria del 1°.7.2017 a firma del sig. … non può ritenersi valida ed efficace; in primo luogo è carente del prescritto visto di deposito presso la competente delegazione provinciale della FIGC, in secondo luogo sulla base dell’organigramma ufficiale della FIGC acquisito agli atti da questo Tribunale, il rappresentante della APD Sport Valdarno risulta essere (sin dal febbraio 2017) il sig. …, e di contro il sig. … non risulta aver mai rivestito alcuna carica o qualifica all’interno della società. Quanto alla seconda liberatoria, quella del 17.9.2018, essa è stata formalmente disconosciuta dal sig. …. Sul punto la medesima UCD Cuoiopelli nelle sue difese specifica poi che la contestata firma del … non fu apposta innanzi la delegazione provinciale di Pisa, ma sarebbe stata ritirata direttamente presso la sede della APD Sport Valdarno dalla sig.ra …e dunque verosimilmente poi depositata presso la delegazione provinciale (tale fatto dunque priva di ogni efficacia il c.d. visto di autenticità della FIGC). Ad ogni modo la UCD Cuoiopelli nonostante il disconoscimento del … e l’Ordinanza di questo Tribunale del 14.3.2019 con l’acquisizione dell’originale, nulla ha successivamente controdedotto ed eccepito a difesa della presunta genuinità del documento, nemmeno producendo altre scritture a comparazione ovvero richiedendo il giudizio di verifica ex art. 216 c.p.c. che soli avrebbero potuto legittimare l’utilizzo della liberatoria contestata innanzi questo Tribunale. Le liberatorie rilasciate alla UCD Cuoiopelli e relative al calciatore …non possono dunque ritenersi valide ed efficaci; il premio di preparazione in discussione deve dunque riconoscersi in capo alla APD Sport Valdarno quale penultima titolare del vincolo annuale prima del tesseramento per cui è causa da parte della UCD Cuoiopelli avvenuto in data 14.7.2017.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 24/TFN-SVE del 28 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 19/TFN-SVE  del 15 Aprile 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 327 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE F.A.), PUBBLICATA  NEL  C.U.  4/E  DEL 22.11.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 111 DELLA SOCIETÀ ASD IL DELFINO FLACCO PORTO CONTRO LA SOCIETÀ ASD ALCYONE CALCIO

Massima: Il reclamo è infondato e deve essere rigettato…per costante giurisprudenza di questo Tribunale Federale, ove la società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell’individuazione delle società aventi diritto al premio di preparazione. Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato all’esigenza della più ampia realizzazione dello spirito di solidarietà che informa l’istituto del premio di preparazione senza alcun pregiudizio per le società le quali devono comunque pagare il premio per intero (salva l’individuazione delle società aventi diritto nel triennio precedente) e che, “usufruendo” del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità si assicurano il vincolo pluriennale. Nel caso di specie, il calciatore …. è stato tesserato per la ASD Il Delfino Flacco Porto prima con vincolo annuale nella stagione 2016/17 e poi con vincolo  pluriennale nella successiva stagione 2017/2018, mentre la società ASD Alcyone Calcio lo ha tesserato  con vincolo annuale sino alla stagione 2014/15. Tra i tesseramenti intercorsi in favore delle odierne parti in causa, il calciatore era stato tesserato - sempre con vicolo annuale - dalla Caldora Calcio Pescara nella stagione sportiva 2015/16. In tal senso, ha correttamente operato la Commissione Premi, la quale ha qualificato la società resistente quale penultima società ad aver diritto al premio di preparazione relativo al calciatore di cui trattasi, non prendendo in considerazione, ai fini del conteggio del premio, la stagione sportiva 2016/17 nelle quale il … era tesserato con vincolo annuale con la stessa ASD Il Delfino Flacco Porto.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 18/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 14/TFN-SVE  del 12 Febbraio 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 231 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE C.P.), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 25.10.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 77 DELLA SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD PRO CALCIO ALTAMURA

Massima: Il reclamo va rigettato. Si rileva, infatti, che il tesseramento del giovane calciatore, …., con il Matera calcio è avvenuto in data 19.09.2016 e, di guisa, il diritto al premio di preparazione  della ASD Pro Calcio Altamura è stato maturato nella stagione sportiva 2016-2017 e non in quella precedente, con conseguente possibilità di richiedere la corresponsione del premio innanzi alla Commissione Premi della FIGC fino al 30 giugno 2018, momento in cui il diritto si sarebbe prescritto ex art. 96 co.4 NOIF.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 18/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 14/TFN-SVE  del 12 Febbraio 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 221 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE C.P.), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 25.10.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 78 DELLA SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD PRO CALCIO ALTAMURA

Massima: Il reclamo va rigettato. Si rileva, infatti, che il tesseramento del giovane calciatore, …., con il Matera calcio è avvenuto in data 10.09.2016 e, di guisa, il diritto al premio di preparazione  della ASD Pro Calcio Altamura è stato maturato nella stagione sportiva 2016-2017 e non in quella precedente, con conseguente possibilità di richiedere la corresponsione del premio innanzi alla Commissione Premi della FIGC fino al 30 giugno 2018, momento in cui il diritto si sarebbe prescritto ex art. 96 co.4 NOIF.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 18/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 14/TFN-SVE  del 12 Febbraio 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 227 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE C.R.), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 25.10.2018

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 79 DELLA SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD PRO CALCIO ALTAMURA.

Massima: Il reclamo va rigettato. Si rileva, infatti, che il tesseramento del giovane calciatore, …., con il Matera calcio è avvenuto in data 10.09.2016 e, di guisa, il diritto al premio di preparazione  della ASD Pro Calcio Altamura è stato maturato nella stagione sportiva 2016-2017 e non in quella precedente, con conseguente possibilità di richiedere la corresponsione del premio innanzi alla Commissione Premi della FIGC fino al 30 giugno 2018, momento in cui il diritto si sarebbe prescritto ex art. 96 co.4 NOIF.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 18/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 14/TFN-SVE  del 12 Febbraio 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 351 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE O.A.), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 14.11.2017

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 84 DELLA SOCIETÀ USD GAMBASSI CONTRO LA SOCIETÀ USC MONTELUPO.

Massima: Il reclamo deve essere rigettato in quanto infondato. La Procura Federale ha infatti potuto constatare che nessun soggetto munito di poteri all’interno della USC Montelupo ha mai sottoscritto la liberatoria in favore della USD Gambassi, nemmeno nella formula “in bianco” descritta dalla società reclamante. In particolare, si sottolinea come, dalle indagini effettuate dalla Procura Federale, sia emerso il disconoscimento della liberatoria in esame sia da parte del sig. … che da parte del Presidente e del Vice Presidente della USD Montelupo, i quali hanno altresì disconosciuto il timbro della società apposto sulla liberatoria medesima. Si osserva, altresì, che dall’esame del foglio di censimento del campionato 2015/2016 della USC Montelupo risulta che il sig. …, all’epoca della presunta sottoscrizione della liberatoria, era Direttore Sportivo della USC Montelupo, ma non aveva delega alla firma. Posto quanto sopra, emerge dagli atti il diritto della USD Montelupo a percepire il pagamento da parte della USD Gambassi del premio di preparazione richiesto per il calciatore

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 21/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 16/TFN-SVE  del 14 Marzo 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 272 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE N.C.A.), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 25.10.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 81 DELLA SOCIETÀ US AREZZO SRL CONTRO LA SOCIETÀ USD SRL AREZZO FOOTBALL ACADEMY

Massima: si richiama il consolidato orientamento di questo Tribunale secondo cui il vincolo del calciatore per almeno un’intera  stagione  sportiva  deve essere inteso nel senso che il tesseramento deve sussistere in favore della società nel corso della stagione sportiva per un periodo di tempo significativo ai fini della formazione del calciatore; a tali fini dovrà, pertanto, ritenersi tale – con determinazioni ovviamente relative alle particolarità dei singoli casi concreti – un apprezzabile periodo temporale così da far assumere oggettiva rilevanza all’attività agonistica e/o di preparazione svolta dal calciatore e parametrata alla durata della stagione sportiva, con conseguente riferimento dunque anche al periodo di eventuale preparazione  estiva, ovvero a quello durante il quale si  svolgono le  diverse gare ufficiali previste nei calendari federali. In altre parole, ai fini del riconoscimento del premio di preparazione, il tesseramento annuale del calciatore dovrà sussistere per un lasso temporale della stagione sportiva non certo marginale o di scarsa importanza. Nella fattispecie in esame si ritiene che il calciatore sia rimasto presso la USD Srl Arezzo Footbal Academy per un periodo oggettivamente significativo per la propria formazione, essendo stato tesserato per la stagione 2013/2014 dall’8 Ottobre 2013 (e quindi per 9 mesi su 12) e per la stagione sportiva 2014/2015 dal 22 Agosto 2014 (quindi per oltre 10 mesi su 12), sostanzialmente in coincidenza con l’avvio delle attività agonistiche così da svolgere un periodo di formazione certamente rilevante e tale da giustificare il riconoscimento del premio di preparazione. La decisione della Commissione Premi deve dunque essere confermata.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 21/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 16/TFN-SVE  del 14 Marzo 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata:  DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 285 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE R.L.), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 25.10.2018

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 82 DELLA SOCIETÀ ASD SANT’ANGELO CONTRO LA SOCIETÀ USD FISSIRAGA RIOZZESE.

Massima: Il reclamo deve essere respinto in quanto infondato.…per costante giurisprudenza di questo Tribunale, laddove la società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell’individuazione delle società aventi diritto al premio di preparazione. Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato all’esigenza della più ampia realizzazione dello spirito di solidarietà che informa l’istituto del premio di preparazione senza alcun pregiudizio per le società, le quali devono comunque pagare il premio per intero (salva l’individuazione delle società aventi diritto nel triennio precedente) e che, “usufruendo” del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità, si assicurano il vincolo pluriennale. Nel caso di specie, il calciatore … è stato tesserato per la USD Fissiraga Riozzese con vincolo annuale nella stagione 2014/2015, per la ASD Academy Sant’Angelo con vincolo annuale nella stagione 2015/2016 e per la ASD Sant’Angelo (nata dalla fusione della medesima ASD Academy Sant’Angelo con la Sant’Angelo) con vincolo annuale nella stagione 2016/2017 e con vincolo pluriennale nella successiva stagione 2017/2018. Pertanto,  ai  fini  della  quantificazione  del  premio  di  preparazione,  non  rilevando  a  tal  fine  il tesseramento con la ASD Sant’Angelo (ovvero con la ASD Academy Sant’Angelo, che – alla luce della suddetta fusione ed al conseguente subentro della nuova società nei rapporti giuridici posti in essere dalle precedenti società – nel caso di specie andrà identificata con la medesima ASD Sant’Angelo), la USD Fissiraga Riozzese deve essere considerata quale unica titolare del vincolo annuale del calciatore, così come correttamente indicato dalla Commissione Premi nella decisione impugnata.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 21/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 16/TFN-SVE  del 14 Marzo 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 144 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL  CALCIATORE L.V.), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E  DEL 20.09.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 85 DELLA SOCIETÀ APD SPORT VALDARNO CONTRO LA SOCIETÀ AC ATLETICO SANTACROCE ASD

Massima: E’ inefficace la liberatoria sottoscritta da chi non ha la rappresentanza della società…. il rappresentante della APD Sport Valdarno risulta essere (sin dal Febbraio 2017) il Sig. …., nel mentre il Sig. R. C. non risulta aver mai rivestito alcuna carica o qualifica all’interno della società.  La liberatoria rilasciata alla AC Atletico Santacroce ASD e relativa al calciatore … non può dunque ritenersi valida ed efficace; sul punto è opportuno poi precisare che il visto di autenticità della liberatoria ad opera della delegazione provinciale di Pisa riguarda, ovviamente, la sola sottoscrizione da parte del Sig. …, ma non certo la verifica della sua legittimazione a compiere l’atto giuridico sostanziale.

Massima: Il premio di preparazione in discussione deve dunque riconoscersi in capo alla APD Sport Valdarno quale unica società avente diritto; invero il tesseramento del … da parte della APD Sport Valdarno risulta sostanzialmente ininterrotto dalla stagione 2013/2014 e fino al tesseramento per cui è causa da parte della AC Atletico Santacroce ASD avvenuto in data 27.10.2017; la breve parentesi di soli 4 mesi del tesseramento del ….per la Giallorossi Sanminiato nella stagione 2016/2017, prima del nuovo tesseramento da parte della APD Sport Valdarno – secondo  costante  orientamento di questo Tribunale - non può dirsi  periodo sufficiente per la maturazione del Premio da parte della consorella Giallorossi Sanminiato.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 21/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 16/TFN-SVE  del 14 Marzo 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 120 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE C.R.), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 20.09.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 86 DELLA SOCIETÀ APD SPORT VALDARNO CONTRO LA SOCIETÀ AC ATLETICO SANTACROCE ASD

Massima: E’ inefficace la liberatoria sottoscritta da chi non ha la rappresentanza della società…. il rappresentante della APD Sport Valdarno risulta essere (sin dal Febbraio 2017) il Sig. …., nel mentre il Sig. Roberto Cardellini non risulta aver mai rivestito alcuna carica o qualifica all’interno della società.  La liberatoria rilasciata alla AC Atletico Santacroce ASD e relativa al calciatore … non può dunque ritenersi valida ed efficace; sul punto è opportuno poi precisare che il visto di autenticità della liberatoria ad opera della delegazione provinciale di Pisa riguarda, ovviamente, la sola sottoscrizione da parte del Sig. …, ma non certo la verifica della sua legittimazione a compiere l’atto giuridico sostanziale.

Massima: Il premio di preparazione in discussione deve dunque riconoscersi in capo alla APD Sport Valdarno quale unica società avente diritto; invero il tesseramento del … da parte della APD Sport Valdarno risulta sostanzialmente ininterrotto dalla stagione 2013/2014 e fino al tesseramento per cui è causa da parte della AC Atletico Santacroce ASD avvenuto in data 27.10.2017; la breve parentesi di soli 4 mesi del tesseramento del ….per la Giallorossi Sanminiato nella stagione 2016/2017, prima del nuovo tesseramento da parte della APD Sport Valdarno – secondo  costante  orientamento di questo Tribunale - non può dirsi  periodo sufficiente per la maturazione del Premio da parte della consorella Giallorossi Sanminiato.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 21/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 16/TFN-SVE  del 14 Marzo 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 119 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE C.G.), PUBBLICATA NEL  C.U.  2/E  DEL 20.09.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 87 DELLA SOCIETÀ APD SPORT VALDARNO CONTRO LA SOCIETÀ AC ATLETICO SANTACROCE ASD

Massima: E’ inefficace la liberatoria sottoscritta da chi non ha la rappresentanza della società…. il rappresentante della APD Sport Valdarno risulta essere (sin dal Febbraio 2017) il Sig. …., nel mentre il Sig. Roberto Cardellini non risulta aver mai rivestito alcuna carica o qualifica all’interno della società.  La liberatoria rilasciata alla AC Atletico Santacroce ASD e relativa al calciatore … non può dunque ritenersi valida ed efficace; sul punto è opportuno poi precisare che il visto di autenticità della liberatoria ad opera della delegazione provinciale di Pisa riguarda, ovviamente, la sola sottoscrizione da parte del Sig. …, ma non certo la verifica della sua legittimazione a compiere l’atto giuridico sostanziale.

Massima: Il premio di preparazione in discussione deve dunque riconoscersi in capo alla APD Sport Valdarno quale unica società avente diritto; invero il tesseramento del … da parte della APD Sport Valdarno risulta sostanzialmente ininterrotto dalla stagione 2013/2014 e fino al tesseramento per cui è causa da parte della AC Atletico Santacroce ASD avvenuto in data 27.10.2017; la breve parentesi di soli 4 mesi del tesseramento del ….per la Giallorossi Sanminiato nella stagione 2016/2017, prima del nuovo tesseramento da parte della APD Sport Valdarno – secondo  costante  orientamento di questo Tribunale - non può dirsi  periodo sufficiente per la maturazione del Premio da parte della consorella Giallorossi Sanminiato.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 17/TFN-SVE del 8 Aprile 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 12/TFN-SVE  del 29 Gennaio 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 831 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE G.G.), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 13.06.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 7 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI TORREGROTTA CONTRO LA SOCIETÀ ASD TIRRENIA CALCIO

Massima: … l’art 96 comma 2 NOIF così recita: 2. Agli effetti del “premio di preparazione” vengono prese in considerazione le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni…. Il vincolo del calciatore per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio. Questo Tribunale ha più volte ribadito che, affinché tale diritto sussista, occorre che l’atleta sia tesserato per tutti i 3 anni precedenti, e per l’intera stagione, e che il mancato tesseramento per una stagione interrompa il presupposto temporale, rappresentato dalla continuità dell’addestramento  del  giovane  calciatore  per  le  3  stagioni  antecedenti al tesseramento pluriennale, condizione imprescindibile per ritenere esistente il diritto al contributo incentivante. L’assenza di tesseramento per la stagione 2015/2016 rende il contributo inesigibile e il premio non dovuto

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 17/TFN-SVE del 8 Aprile 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 12/TFN-SVE  del 29 Gennaio 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 110 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE B.D.), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 20.9.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 51 DELLA SOCIETÀ ASD LASTRIGIANA CONTRO LA SOCIETÀ US SPORTING ARNO ASD

Massima: La società Sm Cattolica Virtus svolge esclusivamente attività di calcio a 5, sicché non è obbligata al pagamento del premio in favore della richiedente Sporting Club Arno che svolge invece l’attività di calcio a 11. Da ciò consegue che la società Lastrigiana sia l’unica società ad essersi avvalsa dell’attività del calciatore … nella stagione 2017-2018. Deve pertanto ritenersi comunque applicabile il comma 2 dell’art 96 (Qualora, a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale ultima società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo del premio dovuto dalla precedente società). La ratio della norma è infatti quella di responsabilizzare la società di categoria superiore, che si avvalga dell’attività dell’atleta in ragione del tesseramento pluriennale, anche se nella sola prima stagione oggetto del suddetto tesseramento. In assenza di qualsiasi responsabilità della società SM Virtus Cattolica, in quanto iscritta al Calcio a 5, e in ragione dell’immediato trasferimento a titolo temporaneo presso la Lastrigiana, è di tutta evidenza che l’unica obbligata resti la società appellante, la quale dovrà corrispondere il premio così come correttamente disposto dalla Commissione Premi

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 17/TFN-SVE del 8 Aprile 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 12/TFN-SVE  del 29 Gennaio 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 170 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE M.A.L.), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 20.9.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 52 DELLA SOCIETÀ US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD SAN LUIGI CALCIO

Massima: Il ricorso è parzialmente fondato. Dall’analisi della ricostruzione in fatto fornita dall’appellante, nonchè della documentazione prodotta in atti, risulta appurato che al momento del tesseramento, avvenuto in data 03 Agosto 2017, la US Triestina Calcio 1918 Srl risultava regolarmente iscritta al campionato di serie D – LND. Solo a distanza di quattro giorni, e precisamente in data 07 Agosto 2017, la stessa – in virtù di ripescaggio – veniva promossa in Lega Pro.In tale contesto, al fine di scegliere il criterio di determinazione dell’importo del premio di preparazione nella particolare fattispecie che ci occupa, occorre esaminare la ratio sottesa all’istituto. Il legislatore federale, introducendo il premio di preparazione nell’ordinamento, si era posto l’obiettivo di sviluppare ed incentivare la formazione di giovani calciatori e "premiare" le società di puro settore giovanile. Questa impostazione si esprime attraverso un sistema solidaristico, che vede le società "Maggiori" pagare un contributo alle società "inferiori", laddove si verifichi quanto previsto dalla normativa in analisi. In tale ottica, è evidente come - nella vicenda che ci occupa - si debba certamente far riferimento al parametro relativo alla Lega Pro, serie nella quale la US Triestina Calcio 1918 Srl ha militato durante la stagione del tesseramento pluriennale in favore del calciatore …, a prescindere dal fatto che il tesseramento sia intercorso antecedentemente al ripescaggio. Tale decisione non risulta peraltro penalizzante nei confronti dell’appellante la quale, nella stagione  sportiva  in  questione,  ha  avuto  introiti  parametrati  alla  serie  di  appartenenza, circostanza anch’essa che porta a giustificare l’applicazione del premio di preparazione liquidato dalla Commissione Premi. Fermo tale criterio, volto a salvaguardare i principi cardine sottesi all’istituto del premio di preparazione, non può non rilevarsi l’eccezionalità della fattispecie in esame. In tale contesto, codesto Tribunale, dando atto dell’avvenuto pagamento del premio di preparazione nella misura parametrata alla Serie D, presumendo la buona fede in capo all’appellante al momento del tesseramento del calciatore (avvenuto n. 4 giorni prima del ripescaggio in Lega Pro), secondo equità non ritiene di gravare detta società del pagamento dell’importo liquidato a titolo di penale. Per tale motivo, accogliendo parzialmente l’appello promosso dalla US Triestina Calcio 1918 Srl, dispone la riforma del provvedimento impugnato limitatamente alla condanna al pagamento della penale, che viene annullata.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 17/TFN-SVE del 8 Aprile 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 12/TFN-SVE  del 29 Gennaio 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 186 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE R.M.), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 20.9.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 53 DELLA SOCIETÀ US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD SAN LUIGI CALCIO

Massima: Il ricorso è parzialmente fondato. Dall’analisi della ricostruzione in fatto fornita dall’appellante, nonchè della documentazione prodotta in atti, risulta appurato che al momento del tesseramento, avvenuto in data 03 Agosto 2017, la US Triestina Calcio 1918 Srl risultava regolarmente iscritta al campionato di serie D – LND. Solo a distanza di quattro giorni, e precisamente in data 07 Agosto 2017, la stessa – in virtù di ripescaggio – veniva promossa in Lega Pro.In tale contesto, al fine di scegliere il criterio di determinazione dell’importo del premio di preparazione nella particolare fattispecie che ci occupa, occorre esaminare la ratio sottesa all’istituto. Il legislatore federale, introducendo il premio di preparazione nell’ordinamento, si era posto l’obiettivo di sviluppare ed incentivare la formazione di giovani calciatori e "premiare" le società di puro settore giovanile. Questa impostazione si esprime attraverso un sistema solidaristico, che vede le società "Maggiori" pagare un contributo alle società "inferiori", laddove si verifichi quanto previsto dalla normativa in analisi. In tale ottica, è evidente come - nella vicenda che ci occupa - si debba certamente far riferimento al parametro relativo alla Lega Pro, serie nella quale la US Triestina Calcio 1918 Srl ha militato durante la stagione del tesseramento pluriennale in favore del calciatore …, a prescindere dal fatto che il tesseramento sia intercorso antecedentemente al ripescaggio. Tale decisione non risulta peraltro penalizzante nei confronti dell’appellante la quale, nella stagione  sportiva  in  questione,  ha  avuto  introiti  parametrati  alla  serie  di  appartenenza, circostanza anch’essa che porta a giustificare l’applicazione del premio di preparazione liquidato dalla Commissione Premi. Fermo tale criterio, volto a salvaguardare i principi cardine sottesi all’istituto del premio di preparazione, non può non rilevarsi l’eccezionalità della fattispecie in esame. In tale contesto, codesto Tribunale, dando atto dell’avvenuto pagamento del premio di preparazione nella misura parametrata alla Serie D, presumendo la buona fede in capo all’appellante al momento del tesseramento del calciatore (avvenuto n. 4 giorni prima del ripescaggio in Lega Pro), secondo equità non ritiene di gravare detta società del pagamento dell’importo liquidato a titolo di penale. Per tale motivo, accogliendo parzialmente l’appello promosso dalla US Triestina Calcio 1918 Srl, dispone la riforma del provvedimento impugnato limitatamente alla condanna al pagamento della penale, che viene annullata.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 17/TFN-SVE del 8 Aprile 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 12/TFN-SVE  del 29 Gennaio 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 161 - PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE M.M.), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL   20.9.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 54 DELLA SOCIETÀ ASD PONTE CREPALDO ERACLEA CONTRO LA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI CAORLE – LA SALUTE

Massima: la Commissione Premi ha correttamente riconosciuto l’ASD Città di Caorle La Salute quale ultima società avente diritto al premio, proprio perché - come dedotto dalla ricorrente - nel triennio precedente al tesseramento in favore dell’ASD Ponte Crepaldo Eraclea, risultano tesseramenti in favore di altre Società.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 13/TFN-SVE del 6 Marzo 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 8/TFN-SVE  del 22 Novembre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 843 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE M.M.), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 13.06.2018

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 10 DELLA SOCIETÀ USD CANALETTO SEPOR CONTRO LA SOCIETÀ GS ARCI PIANAZZE.

Massima: Questo Tribunale ribadisce, infatti, che, per propria costante giurisprudenza, laddove la società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevino ai fini dell’individuazione delle società aventi diritto al premio di preparazione. Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato all’esigenza della più ampia realizzazione dello spirito di solidarietà che informa l’istituto del premio di preparazione senza alcun pregiudizio per le Società, le quali devono comunque pagare il premio per intero (salva l’individuazione delle Società aventi diritto nel triennio precedente) e che, “usufruendo” del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità, si assicurano il vincolo pluriennale. Nel caso di specie, il calciatore … è stato tesserato per la USD Canaletto con vincolo annuale nella stagione 2015/2016 e 2016/2017 e con vincolo pluriennale nella successiva stagione 2017/2018, mentre la GS Arci Pianazze ha tesserato il calciatore con vincolo annuale nella stagione 2014/2015. Pertanto, ai fini della quantificazione del premio di preparazione, non  rilevando a  tal fine  il tesseramento annuale con la USD Canaletto Sepor, la GS Arci Pianazze deve essere considerata quale unica titolare del vincolo annuale del calciatore, così come correttamente indicato dalla Commissione Premi nella decisione impugnata.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 13/TFN-SVE del 6 Marzo 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 8/TFN-SVE  del 22 Novembre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 874 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE S.F.), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 13.06.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 12 DELLA SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD SANTERAMO

Massima: Il reclamo deve essere rigettato in quanto infondato. Va sottolineato che, come risulta dalla documentazione relativa all’archivio storico, verificata dalla Commissione Premi, il giocatore … fosse stato tesserato con la ASD Santeramo dalla stagione sportiva 2012-2013, sino al tesseramento pluriennale - avvenuto nella stagione 2016-2017-, in favore della Matera Calcio, a nulla rilevando che, in sede di ricorso alla Commissione Premi, fosse stato allegato il cartellino relativo alla sola stagione 2015/2016. É indiscusso che l’atleta … sia stato tesserato per la ASD Santeramo nel triennio precedente al tesseramento pluriennale, e che pertanto essa risultasse unica società, cui attribuire il corrispondente premio previsto dall’art 96 NOIF. Pertanto, ai fini della quantificazione del premio di preparazione, la ASD Santeramo è stata correttamente indicata dalla Commissione Premi nella decisione impugnata, quale unica titolare del vincolo annuale del calciatore, e, conseguentemente, è stato correttamente disposto e liquidato il premio in suo favore. Non vi è, inoltre, alcuna prova della presunta transazione per euro 3.500,00, asseritamente intervenuta in occasione del tesseramento del giocatore S.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 13/TFN-SVE del 6 Marzo 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 8/TFN-SVE  del 22 Novembre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 45 – PREMIO DI PREPARAZIONE  PER  IL  CALCIATORE  M.L.),  PUBBLICATA  NEL  C.U.  1/E  DEL 11.07.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 20 DELLA SOCIETÀ ASD CGC CAPEZZANO PIANORE 1959 CONTRO LA SOCIETÀ US MASSESE 1919 SRL

Massima: Il reclamo deve essere rigettato in quanto infondato. Il premio di preparazione è disciplinato dall’art. 96 delle Norme Organizzative Interne della Federazione Italiana Giuoco Calcio il quale, al comma 3, prevede espressamente che “se la corresponsione del premio non viene regolata tra le parti, la società o le società che ne hanno diritto possono ricorrere in primo grado alla Commissione Premi…” Rilevato che tale norma non prevede alcun ulteriore adempimento e/o alcuna ulteriore specificazione a carico della società richiedente da esperire preventivamente alla proposizione del ricorso innanzi alla Commissione Premi, né tantomeno, che il ricorso diretto a conseguire il pagamento del premio di preparazione debba essere preceduto da preliminare richiesta di pagamento, sicché il mancato esperimento di un tentativo di composizione bonaria non rappresenta condizione di procedibilità del ricorso, prive di pregio, pertanto, appaiono le doglianze formulate dalla ASD CGC Capezzano Pianore 1959.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 13/TFN-SVE del 6 Marzo 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 8/TFN-SVE  del 22 Novembre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 65 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE P.D.), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 11.07.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 27 DELLA SOCIETÀ ASD SAN SISTO CONTRO LA SOCIETÀ CSD GIOVANILI TODI

Massima: Il reclamo è infondato e deve, pertanto, essere respinto. Questo Tribunale ribadisce, infatti, che, per propria costante giurisprudenza, laddove la società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevino ai fini dell’individuazione delle società aventi diritto al premio di preparazione. Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato all’esigenza della più ampia realizzazione dello spirito di solidarietà che informa l’istituto del premio di preparazione senza alcun pregiudizio per le Società, le quali devono comunque pagare il premio per intero (salva l’individuazione delle Società aventi diritto nel triennio precedente) e che, “usufruendo” del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità, si assicurano il vincolo pluriennale. Nel caso di specie, il calciatore … è stato tesserato per la ASD San Sisto con vincolo annuale nella stagione 2015/2016 e 2016/2017 e con vincolo pluriennale nella successiva stagione 2017/2018, mentre la CSD Giovanili Todi ha tesserato il calciatore con vincolo annuale nella stagione 2014/2015. Pertanto, ai fini della quantificazione del premio di preparazione, non  rilevando a  tal fine  il tesseramento annuale con la ASD San Sisto, la CSD Giovanili Todi deve essere considerata quale unica titolare del vincolo annuale del calciatore, così come correttamente indicato dalla Commissione Premi nella decisione impugnata.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 15/TFN-SVE del 6 Marzo 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 10/TFN-SVE  del 18 Dicembre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 133 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE F.F.), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 20.09.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 47 DELLA SOCIETÀ GS ARCONATESE 1926 SSD ARL CONTRO LA SOCIETÀ AC GOZZANO

Massima: Il reclamo deve essere rigettato in quanto infondato. L’unico motivo di reclamo è rappresentato dalla diversità della data di nascita dell’atleta effettivamente tesserato per la società appellante con vincolo pluriennale (15.7.2000), e la data indicata dalla società ricorrente nel proprio atto introduttivo (7.15.2000). È pertanto indubbio che l’atleta, tesserato con vincolo annuale dalla Gozzano, sia lo stesso tesserato con vincolo pluriennale dalla Arconatese, e che la data del 7.15.2000 sia evidente frutto di errore materiale di battitura, che è irrilevante e non inficia la fondatezza della richiesta stessa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it