Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 74/TFN-SVE del 23 Dicembre  2021

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Premi pubblicata sul C.U. n. 4/E del 18 novembre 2021 (premio di preparazione calciatore C.S.n. 18.7.2002 – matr. 2.095.198)

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS – FIGC proposto dalla società SSD Portici 1906 a rl (matr. 931610) contro la società POL. D. Boys Melito (matr. 620795)

Massima: Annullata la decisione della Commissione Premi per il difetto di legittimazione attiva della società a richiedere il premio di preparazione in quanto all’epoca del tesseramento del calciatore in suo favore (2016/17, 2017/18, 2018/19), detta Società non apparteneva alla LND ma risultava affiliata al solo settore giovanile e scolastico….Il reclamo, ritualmente e tempestivamente inoltrato, deve essere accolto. Emerge agli atti che nelle stagioni 16/17, 17/18 e 18/19 il calciatore … è stato effettivamente tesserato con la Pol. D. Boys Melito appartenente al settore giovanile e scolastico e affiliata alla Lega Nazionale Dilettanti solo dalla stagione 2019/20. Ne consegue che detta Società non può avere diritto al premio di preparazione per difetto di legittimazione attiva, come eccepito dalla reclamante e confermato nelle precedenti pronunce di questo Tribunale e anche dal Collegio di garanzia (decisione n. 65 del 2020). La nuova formulazione dall’art. 96 NOIF (in vigore dal 1 luglio 2019) esclude espressamente dal diritto al premio di preparazione le società di puro settore giovanile. In tal senso, comunque, la norma è stata applicata anche nella sua vecchia formulazione in quanto le tabelle per la quantificazione del premio hanno sempre fatto riferimento a Società affiliate alla LND. Quindi, se da una parte detta novellata norma allarga la platea delle società aventi diritto al premio da un punto di vista temporale prendendo a riferimento gli ultimi cinque anni precedenti al tesseramento e non più tre, dall’altra permane una significativa limitazione quanto ai requisiti soggettivi degli aventi diritto. La circostanza che la Pol. D. Boys Melito si sia affiliata alla LND nella successiva stagione sportiva 2019/2020, non ha alcun rilievo in quanto tempus regit actum e quindi, per avere diritto al premio, sarebbe dovuta essere affiliata alla LND in costanza di tesseramento con il calciatore …Devono quindi ritenersi esclusi, come nel caso di specie, i rapporti ormai esauriti in relazione ai quali le condizioni del tesseramento e dell’affiliazione alla LND non si sono congiuntamente verificati nell’arco temporale stabilito dalla norma.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 70/TFN-SVE del 06 Dicembre  2021

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 3/E del 28 ottobre 2021 – (premio di preparazione calciatrice R.S. n. 17.8.2002 – matr. FIGC 2997019 – ric. 213)

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS – FIGC proposto dalla società USD Ruvese (matr. FIGC 201726) contro la società ASD Molfetta Calcio (matr. FIGC 947056)

Massima: Confermata la decisione della Commissione Premi che ha condannato la società al pagamento del premio di preparazione ex art. 96 delle NOIF della calciatrice, nata il 17.08.02, e ciò con riferimento ai n. 2 cartellini annuali riguardanti le stagioni sportive 2018/2019 e 2017/2018, ordinando che quest’ultima versasse la somma di €. 254,94 (di cui €. 221,60 in favore della USD Ruvese ed €. 33,24 a titolo di penale). Per effetto della modifica – con delibera del Consiglio Federale del 30 maggio 2019, entrata in vigore dal 1° luglio 2019 – dell’art. 96 delle NOIF si prevede: - che “le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori/calciatrici che nella/e precedente/i stagione/i sportiva/e siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale, per società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro, sono tenute a versare alla o alle Società per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro – raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe Professionistiche - aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti indicati nella specifica tabella al comma 5 del presente articolo” (comma 1); - che “alle società richiedenti, aventi diritto, verrà riconosciuto il “premio di preparazione” per la/e quota/e annuale/i corrispondente/i ad ogni stagione sportiva di tesseramento come “giovane” del calciatore per il quale è maturato il “premio”” (comma 2). Di tale novella il reclamante non ha tenuto conto, essendosi riferito al pregresso sistema di computo del premio (applicazione del coefficiente 1 che comportava la commisurazione, in caso di unica società, dell’intero premio di €. 553,00, oltre al 15% a titolo di penale per un totale di €. 635,95), non più vigente. La determinazione impugnata costituisce, invece, il risultato dell’applicazione vincolata – e per questo nella sostanza non sindacabile – dei coefficienti indicati nella tabella (“premio preparazione”) allegata al comma 5 dell’art. 96 delle NOIF, nei termini derivanti dalla predetta modifica. Segnatamente, applicando al parametro di base (calcolato in base agli indici ISTAT sul costo della vita) di €. 554,00 il coefficiente unitario 1 previsto per il calcio femminile, serie eccellenza (dove milita l’ASD Molfetta Calcio), si ottiene 554 x 1 = 554,00, al quale va, poi, applicato il coefficiente relativo alla terzultima ed anche quartultima stagione, ossia sempre 0,2 (ossia il 20%); il che conduce ad un premio annuale di €. 110,8, che moltiplicato per le due stagioni sportive prese in esame (2017/2018; 2018/2019) conduce all’importo di €. 221,60, al quale, aggiungendosi la penale di 33,24 (15%), si perviene esattamente ad € 254,84, vale a dire alla misura del premio computato dalla commissione federale. Peraltro, si segnala che nel caso in esame difetta il requisito della cd. continuità della preparazione della calciatrice Ricciotti (ossia la sussistenza del tesseramento per tutti i 5 anni antecedenti al vincolo pluriennale), condizione ritenuta da orientamento costante di questo Tribunale imprescindibile per la sussistenza del diritto al premio di preparazione (vedi ad esempio Decisione n. 10 TFN/SVE 2019/2020 del 6 agosto 2019; Decisione n. 2/TFN – SVE 2020/2021 del 8 settembre 2020; Decisione n. 4/TFN – SVE 2020/2021 del 28 settembre 2020).  Infatti, la calciatrice Sara Ricciotti non risulta tesserata per la stagione sportiva 2019/2020, circostanza che interromperebbe il suddetto presupposto temporale rendendo il contributo inesigibile ed il premio non dovuto.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 69/TFN-SVE del 06 Dicembre  2021

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 3/E del 28 ottobre 2021 – (premio di preparazione calciatrice A.R. - n. 2.8.2005 – matr. FIGC 2813780 – ric. 167)

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS – FIGC proposto dalla società USD Ruvese (matr. FIGC 201726) contro la società ASD Molfetta Calcio (matr. FIGC 947056)

Massima: Confermata la decisione della Commissione Premi che ha condannato la società al pagamento del premio di preparazione ex art. 96 delle NOIF della calciatrice, nata il 02.08.05, in ragione di n. 2 cartellini annuali riguardanti le stagioni sportive 2018/2019 e 2019/2020, e per l’effetto ha condannato la ASD Molfetta Calcio a corrispondere la somma di € 254,94 (di cui € 221,60 in favore della USD Ruvese ed € 33,24 a titolo di penale). A seguito della novella deliberata dal Consiglio federale in data 30 maggio 2019, entrata in vigore il 1 luglio 2019, l’art. 96 NOIF statuisce: - che “le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori/calciatrici che nella/e precedente/i stagione/i sportiva/e siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale, per società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro, sono tenute a versare alla o alle Società per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro – raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe Professionistiche - aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti indicati nella specifica tabella al comma 5 del presente articolo” (comma 1); - che “alle società richiedenti, aventi diritto, verrà riconosciuto il “premio di preparazione” per la/e quota/e annuale/i corrispondente/i ad ogni stagione sportiva di tesseramento come “giovane” del calciatore per il quale è maturato il “premio” (comma 2). Di tale disposto la Reclamante non ha tenuto conto, avendo fondato le sue censure sul pregresso sistema di computo del premio (applicazione del coefficiente 1 che comportava la commisurazione, in caso di unica società, dell’intero premio di € 553,00, oltre al 15% a titolo di penale per un totale di € 635,95), non più vigente. La determinazione impugnata costituisce, invece, il risultato dell’applicazione vincolata – e per questo nella sostanza non sindacabile – dei coefficienti indicati nella tabella (“premio preparazione”) allegata al comma 5 dell’art. 96 delle NOIF, nei termini derivanti dalla predetta modifica. Segnatamente, applicando al parametro di base (calcolato in base agli indici ISTAT sul costo della vita) di € 554,00 il coefficiente unitario 1 previsto per il calcio femminile, serie eccellenza (dove milita l’ASD Molfetta Calcio), si ottiene 554 x 1 = 554,00, al quale va, poi, applicato il coefficiente relativo alla terzultima ed anche penultima stagione, ossia sempre 0,2 (ossia il 20%); il che conduce ad un premio annuale di € 110,8, che moltiplicato per le due stagioni sportive prese in esame (2018/2019; 2019/2020) conduce all’importo di € 221,60, al quale, aggiungendosi la penale di 33,24 (15%), si perviene esattamente ad € 254,84, vale a dire alla misura del premio computato dalla commissione federale.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 68/TFN-SVE del 06 Dicembre  2021

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 3/E del 28 ottobre 2021 – (premio di preparazione calciatrice C.D. – n. 3.5.2005 – matr. FIGC 3109295 – ric. 174)

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS – FIGC proposto dalla società USD Ruvese (matr. FIGC 201726) contro la società ASD Molfetta Calcio (matr. FIGC 947056)

Massima: Confermata la decisione della Commissione Premi che ha condannato la società al pagamento del premio di preparazione ex art. 96 delle NOIF della calciatrice, nata il 03.05.05, in ragione di n. 2 cartellini annuali riguardanti le stagioni sportive 2018/2019 e 2019/2020, e per l’effetto ha condannato la ASD Molfetta Calcio a corrispondere la somma di € 254,94 (di cui € 221,60 in favore della USD Ruvese ed €. 33,24 a titolo di penale). A seguito della novella deliberata dal Consiglio federale in data 30 maggio 2019, entrata in vigore il 1 luglio 2019, l’art. 96 NOIF statuisce: - che “le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori/calciatrici che nella/e precedente/i stagione/i sportiva/e siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale, per società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro, sono tenute a versare alla o alle Società per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro – raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe Professionistiche - aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti indicati nella specifica tabella al comma 5 del presente articolo” (comma 1); - che “alle società richiedenti, aventi diritto, verrà riconosciuto il “premio di preparazione” per la/e quota/e annuale/i corrispondente/i ad ogni stagione sportiva di tesseramento come “giovane” del calciatore per il quale è maturato il “premio” (comma 2). Di tale disposto la Reclamante non ha tenuto conto, avendo fondato le sue censure sul pregresso sistema di computo del premio (applicazione del coefficiente 1 che comportava la commisurazione, in caso di unica società, dell’intero premio di € 553,00, oltre al 15% a titolo di penale per un totale di €. 635,95), non più vigente. La determinazione impugnata costituisce, invece, il risultato dell’applicazione vincolata – e per questo nella sostanza non sindacabile – dei coefficienti indicati nella tabella (“premio preparazione”) allegata al comma 5 dell’art. 96 delle NOIF, nei termini derivanti dalla predetta modifica. Segnatamente, applicando al parametro di base (calcolato in base agli indici ISTAT sul costo della vita) di € 554,00 il coefficiente unitario 1 previsto per il calcio femminile, serie eccellenza (dove milita l’ASD Molfetta Calcio), si ottiene 554 x 1 = 554,00, al quale va, poi, applicato il coefficiente relativo alla terzultima ed anche penultima stagione, ossia sempre 0,2 (ossia il 20%); il che conduce ad un premio annuale di € 110,8, che moltiplicato per le due stagioni sportive prese in esame (2018/2019; 2019/2020) conduce all’importo di € 221,60, al quale, aggiungendosi la penale di 33,24 (15%), si perviene esattamente ad € 254,84, vale a dire alla misura del premio computato dalla commissione federale.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 66/TFN-SVE del 06 Dicembre  2021

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 3/E del 28 ottobre 2021 – (premio di preparazione calciatrice C.C. – n. 19.4.2004 – matr. FIGC 2982824 – ric. 177),

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS – FIGC proposto dalla società USD Ruvese (matr. FIGC 201726) contro la società ASD Molfetta Calcio (matr. FIGC 947056)

Massima: Confermata la decisione della Commissione Premi che ha condannato la società al pagamento del premio di preparazione ex art. 96 delle NOIF della calciatrice, nata il 19.04.04, in ragione di n. 2 cartellini annuali riguardanti le stagioni sportive 2017/2018 e 2018/2019, e per l’effetto ha condannato la ASD Molfetta Calcio a corrispondere la somma di € 254,94 (di cui € 221,60 in favore della USD Ruvese ed € 33,24 a titolo di penale). A seguito della novella deliberata dal Consiglio federale in data 30 maggio 2019, entrata in vigore il 1 luglio 2019, l’art. 96 NOIF statuisce: - che “le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori/calciatrici che nella/e precedente/i stagione/i sportiva/e siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale, per società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro, sono tenute a versare alla o alle Società per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro – raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe Professionistiche - aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti indicati nella specifica tabella al comma 5 del presente articolo” (comma 1); - che “alle società richiedenti, aventi diritto, verrà riconosciuto il “premio di preparazione” per la/e quota/e annuale/i corrispondente/i ad ogni stagione sportiva di tesseramento come “giovane” del calciatore per il quale è maturato il “premio” (comma 2). Di tale disposto la ricorrente non ha tenuto conto, avendo fondato le sue censure sul pregresso sistema di computo del premio (applicazione del coefficiente 1 che comportava la commisurazione, in caso di unica società, dell’intero premio di € 553,00, oltre al 15% a titolo di penale per un totale di € 635,95), non più vigente. La determinazione impugnata costituisce, invece, il risultato dell’applicazione vincolata – e per questo nella sostanza non sindacabile – dei coefficienti indicati nella tabella (“premio preparazione”) allegata al comma 5 dell’art. 96 delle NOIF, nei termini derivanti dalla predetta modifica. Segnatamente, applicando al parametro di base (calcolato in base agli indici ISTAT sul costo della vita) di € 554,00 il coefficiente unitario 1 previsto per il calcio femminile, serie eccellenza (dove milita l’ASD Molfetta Calcio), si ottiene 554 x 1 = 554,00, al quale va, poi, applicato il coefficiente relativo alla terzultima ed anche quartultima stagione, ossia sempre 0,2 (ossia il 20%); il che conduce ad un premio annuale di € 110,8, che moltiplicato per le due stagioni sportive prese in esame (2017/2018; 2018/2019) conduce all’importo di € 221,60, al quale, aggiungendosi la penale di 33,24 (15%), si perviene esattamente ad € 254,84, vale a dire alla misura del premio computato dalla commissione federale. Si segnala, piuttosto, che nel caso in esame difetterebbe in nuce il diritto al premio di preparazione, non ricorrendo continuità dell’addestramento della giovane calciatrice per le 5 stagioni antecedenti al tesseramento pluriennale, condizione imprescindibile per ritenere esistente il diritto al contributo incentivante (in tal senso, ex multis, Trib. fed. naz., Sez. vert. econ., dec., 28 settembre 2020, n. 4; Trib. fed. naz., 6 agosto 2019, in C.U. FIGC n. 10 del 6 agosto 2019). Infatti, la calciatrice …. non risulta tesserata per la stagione sportiva 2019/2020, circostanza che renderebbe il contributo inesigibile e il premio non dovuto.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 61/TFN-SVE del 02 Dicembre  2021

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 3/E del 28 ottobre 2021 – (premio di preparazione calciatrice I.I. - n. 29.7.2005 – matr. FIGC 3301515 – ric. 199),

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS – FIGC proposto dalla società USD Ruvese (matr. FIGC 201726) contro la società ASD Molfetta Calcio (matr. FIGC 947056)

Massima: Confermata la decisione della Commissione Premi che ha condannato la società al pagamento del premio di preparazione ex art. 96 delle NOIF della calciatrice, nata il 29.7.2005, e ciò con riferimento ai n. 2 cartellini annuali riguardanti le stagioni sportive 2019/2020 e 2018/2019, ordinando che quest’ultima versasse la somma di € 254,94 (di cui € 221,60 in favore della USD Ruvese ed € 33,24 a titolo di penale). Per effetto della modifica – con delibera del Consiglio Federale del 30 maggio 2019, entrata in vigore dal 1° luglio 2019 – dell’art. 96 delle NOIF si prevede: - che “le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori/calciatrici che nella/e precedente/i stagione/i sportiva/e siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale, per società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro, sono tenute a versare alla o alle Società per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro – raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe Professionistiche - aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti indicati nella specifica tabella al comma 5 del presente articolo” (comma 1); - che “alle società richiedenti, aventi diritto, verrà riconosciuto il “premio di preparazione” per la/e quota/e annuale/i corrispondente/i ad ogni stagione sportiva di tesseramento come “giovane” del calciatore per il quale è maturato il “premio”” (comma 2). Di tale novella il reclamante non ha tenuto conto, essendosi riferita al pregresso sistema di computo del premio, (applicazione del coefficiente 1 che comportava la commisurazione, in caso di unica società, dell’intero premio di € 553,00, oltre al 15% a titolo di penale per un totale di € 635,95), non più vigente. La determinazione impugnata costituisce, invece, il risultato dell’applicazione vincolata – e per questo nella sostanza non sindacabile – dei coefficienti indicati nella tabella (“premio preparazione”) allegata al comma 5 dell’art. 96 delle NOIF, nei termini derivanti dalla predetta modifica. Segnatamente, applicando al parametro di base (calcolato in base agli indici ISTAT sul costo della vita) di € 554,00 il coefficiente unitario 1 previsto per il calcio femminile, serie eccellenza (dove milita l’ASD Molfetta Calcio), si ottiene 554 x 1 = 554,00, al quale va, poi, applicato il coefficiente relativo all’ultima ed anche penultima stagione, ossia sempre 0,2 (ossia il 20%); il che conduce ad un premio annuale di € 110,80, che moltiplicato per le due stagioni sportive prese in esame (2019/2020 e 2018/2019) conduce all’importo di € 221,60, al quale, aggiungendosi la penale di 33,24 (15%), si perviene esattamente ad € 254,84, vale a dire alla misura del premio computato dalla commissione federale.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 60/TFN-SVE del 02 Dicembre  2021

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 3/E del 28 ottobre 2021 – (premio di preparazione calciatrice G.S. – n. 6.9.2005 – matr. FIGC 3210905 – ric. 197)

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS – FIGC proposto dalla società USD Ruvese (matr. FIGC 201726) contro la società ASD Molfetta Calcio (matr. FIGC 947056)

Massima: Confermata la decisione della Commissione Premi che ha condannato la società al pagamento del premio di preparazione ex art. 96 delle NOIF della calciatrice, nata il 6.9.2005, e ciò con riferimento al cartellino annuale riguardante la stagione sportiva 2019/2020, ordinando che quest’ultima versasse la somma di €.  127,42 (di cui €. 110,80 in favore della USD Ruvese ed €. 16,62 a titolo di penale). Per effetto della modifica – con delibera del Consiglio Federale del 30 maggio 2019, entrata in vigore dal 1° luglio 2019 – dell’art. 96 delle NOIF si prevede: - che “le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori/calciatrici che nella/e precedente/i stagione/i sportiva/e siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale, per società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro, sono tenute a versare alla o alle Società per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro – raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe Professionistiche - aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti indicati nella specifica tabella al comma 5 del presente articolo” (comma 1); - che “alle società richiedenti, aventi diritto, verrà riconosciuto il “premio di preparazione” per la/e quota/e annuale/i corrispondente/i ad ogni stagione sportiva di tesseramento come “giovane” del calciatore per il quale è maturato il “premio”” (comma 2). Di tale novella il reclamante non ha tenuto conto, essendosi riferita al pregresso sistema di computo del premio, (applicazione del coefficiente 1 che comportava la commisurazione, in caso di unica società, dell’intero premio di €. 553,00, oltre al 15% a titolo di penale per un totale di €. 635,95), non più vigente. La determinazione impugnata costituisce, invece, il risultato dell’applicazione vincolata – e per questo nella sostanza non sindacabile – dei coefficienti indicati nella tabella (“premio preparazione”) allegata al comma 5 dell’art. 96 delle NOIF, nei termini derivanti dalla predetta modifica. Segnatamente, applicando al parametro di base (calcolato in base agli indici ISTAT sul costo della vita) di €. 554,00 il coefficiente unitario 1 previsto per il calcio femminile, serie eccellenza (dove milita l’ASD Molfetta Calcio), si ottiene 554 x 1 = 554,00, al quale va, poi, applicato il coefficiente relativo all’ultima stagione, ossia sempre 0,2 (ossia il 20%); il che conduce ad un premio annuale di €. 110,80, al quale, aggiungendosi la penale di €. 16,62 (15%), si perviene esattamente ad €. 127,42, vale a dire alla misura del premio computato dalla commissione federale (relativo alla stagione sportiva 2019-2020).

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 57/TFN-SVE del 01 Dicembre  2021

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 3/E del 28 ottobre 2021 – (premio di preparazione calciatrice P.S.n. 3.2.2005 – matr. FIGC 3302460 – ric. 210)

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS – FIGC proposto dalla società USD Ruvese (matr. FIGC 201726) contro la società ASD Molfetta Calcio (matr. FIGC 947056)

Massima: Corretta è la decisione della Commissione Premi che ha condannato la società al pagamento del premio di preparazione ex art. 96 delle NOIF della calciatrice, nata il 03.02.2005, e ciò con riferimento a n. 2 cartellini annuali riguardanti le stagioni sportive 2018/2019 e 2019/2020, ordinando che quest’ultima versasse la somma di € 254,84 (di cui € 221,60 in favore della USD Ruvese ed € 33,24 a titolo di penale)…Per effetto della modifica – con delibera del Consiglio Federale del 30 maggio 2019, entrata in vigore dal 1° luglio 2019 – dell’art. elle NOIF si prevede: - che “le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori/calciatrici che nella/e precedente/i stagione/i sportiva/e siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale, per società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro, sono tenute a versare alla o alle Società per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro – raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe Professionistiche - aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti indicati nella specifica tabella al comma 5 del presente articolo” (comma 1); - che “alle società richiedenti, aventi diritto, verrà riconosciuto il “premio di preparazione” per la/e quota/e annuale/i corrispondente/i ad ogni stagione sportiva di tesseramento come “giovane” del calciatore per il quale è maturato il “premio” (comma 2). Di tale novella il reclamante non ha tenuto conto, essendosi riferito al pregresso sistema di computo del premio (applicazione del coefficiente 1 che comportava la commisurazione, in caso di unica società, dell’intero premio di € 553,00, oltre al 15% a titolo di penale per un totale di € 635,95), non più vigente. La determinazione impugnata costituisce, invece, il risultato dell’applicazione vincolata – e per questo nella sostanza non sindacabile – dei coefficienti indicati nella tabella (“premio preparazione”) allegata al comma 5 dell’art. 96 delle NOIF, nei termini derivanti dalla predetta modifica. Segnatamente, applicando al parametro di base (calcolato in base agli indici ISTAT sul costo della vita) di € 554,00 il coefficiente unitario 1 previsto per il calcio femminile, serie eccellenza (dove milita l’ASD Molfetta Calcio), si ottiene 554 x 1 = 554,00, al quale va, poi, applicato il coefficiente relativo all’ultima stagione, ossia sempre 0,2 (ossia il 20%); il che conduce ad un premio annuale di € 110,80, che moltiplicato per la stagione sportiva presa in esame (2018/2019 e 2019/2020) conduce all’importo di € 221,60, al quale, aggiungendosi la penale di 33,24 (15%), si perviene esattamente ad € 254,60, vale a dire alla misura del premio computato dalla commissione federale.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 56/TFN-SVE del 01 Dicembre  2021

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 3/E del 28 ottobre 2021 – (premio di preparazione calciatrice M.E. n. 6.7.2004 – matr. FIGC 3141963 – ric. 207)

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS – FIGC proposto dalla società USD Ruvese (matr. FIGC 201726) contro la società ASD Molfetta Calcio (matr. FIGC 947056)

Massima: Corretta è la decisione della Commissione Premi che ha condannato la società al pagamento del premio di preparazione ex art. 96 delle NOIF della calciatrice, nata il 06.07.2004, e ciò con riferimento a n. 1 cartellino annuale riguardante la stagione sportive 2019/2020, ordinando che quest’ultima versasse la somma di € 127,42 (di cui € 110,80 in favore della USD Ruvese ed € 16,62 a titolo di penale)…Per effetto della modifica – con delibera del Consiglio Federale del 30 maggio 2019, entrata in vigore dal 1° luglio 2019 – dell’art. 96 delle NOIF si prevede: - che “le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori/calciatrici che nella/e precedente/i stagione/i sportiva/e siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale, per società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro, sono tenute a versare alla o alle Società per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro – raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe Professionistiche - aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti indicati nella specifica tabella al comma 5 del presente articolo” (comma 1); - che “alle società richiedenti, aventi diritto, verrà riconosciuto il “premio di preparazione” per la/e quota/e annuale/i corrispondente/i ad ogni stagione sportiva di tesseramento come “giovane” del calciatore per il quale è maturato il “premio”” (comma 2). Di tale novella il reclamante non ha tenuto conto, essendosi riferito al pregresso sistema di computo del premio (applicazione del coefficiente 1 che comportava la commisurazione, in caso di unica società, dell’intero premio di € 553,00, oltre al 15% a titolo di penale per un totale di € 635,95), non più vigente. La determinazione impugnata costituisce, invece, il risultato dell’applicazione vincolata – e per questo nella sostanza non sindacabile – dei coefficienti indicati nella tabella (“premio preparazione”) allegata al comma 5 dell’art. 96 delle NOIF, nei termini derivanti dalla predetta modifica. Segnatamente, applicando al parametro di base (calcolato in base agli indici ISTAT sul costo della vita) di € 554,00 il coefficiente unitario 1 previsto per il calcio femminile, serie eccellenza (dove milita l’ASD Molfetta Calcio), si ottiene 554 x 1 = 554,00, al quale va, poi, applicato il coefficiente relativo all’ultima stagione, ossia sempre 0,2 (ossia il 20%); il che conduce ad un premio annuale di € 110,80, che moltiplicato per la stagione sportiva presa in esame (2019/2020) conduce all’importo di € 110,80, al quale, aggiungendosi la penale di 16,62 (15%), si perviene esattamente ad € 127,42, vale a dire alla misura del premio computato dalla commissione federale.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 55/TFN-SVE del 01 Dicembre  2021

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 3/E del 28 ottobre 2021 – (premio di preparazione calciatrice C.R. – n. 29.3.2003 – matr. FIGC 2997014 – ric. 179)

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS – FIGC proposto dalla società USD Ruvese (matr. FIGC 201726) contro la società ASD Molfetta Calcio (matr. FIGC 947056)

Massima: Corretta è la decisione della Commissione Premi che ha condannato la società al pagamento del premio di preparazione ex art. 96 delle NOIF della calciatrice, nata il 29.3.2003, e ciò con riferimento ai n. 3 cartellini annuali riguardanti le stagioni sportive 2019/2020 e 2018/2019 e 2017/2018, ordinando che quest’ultima versasse la somma di €. 382,26 (di cui €. 332,40 in favore della USD Ruvese ed €. 49,86 a titolo di penale)…Per effetto della modifica – con delibera del Consiglio Federale del 30 maggio 2019, entrata in vigore dal 1° luglio 2019 – dell’art. 96 delle NOIF si prevede: - che “le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori/calciatrici che nella/e precedente/i stagione/i sportiva/e siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale, per società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro, sono tenute a versare alla o alle Società per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro – raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe Professionistiche - aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti indicati nella specifica tabella al comma 5 del presente articolo” (comma 1); - che “alle società richiedenti, aventi diritto, verrà riconosciuto il “premio di preparazione” per la/e quota/e annuale/i corrispondente/i ad ogni stagione sportiva di tesseramento come “giovane” del calciatore per il quale è maturato il “premio”” (comma 2). Di tale novella il reclamante non ha tenuto conto, essendosi riferito al pregresso sistema di computo del premio (applicazione del coefficiente 1 che comportava la commisurazione, in caso di unica società, dell’intero premio di €. 553,00, oltre al 15% a titolo di penale per un totale di €. 635,95), non più vigente. La determinazione impugnata costituisce, invece, il risultato dell’applicazione vincolata – e per questo nella sostanza non sindacabile – dei coefficienti indicati nella tabella (“premio preparazione”) allegata al comma 5 dell’art. 96 delle NOIF, nei termini derivanti dalla predetta modifica. Segnatamente, applicando al parametro di base (calcolato in base agli indici ISTAT sul costo della vita) di €. 554,00 il coefficiente unitario 1 previsto per il calcio femminile, serie eccellenza (dove milita l’ASD Molfetta Calcio), si ottiene 554 x 1 = 554,00, al quale va, poi, applicato il coefficiente relativo all’ultima, penultima ed anche terz’ultima stagione, ossia sempre 0,2 (ossia il 20%); il che conduce ad un premio annuale di €. 110,8, che moltiplicato per le tre stagioni sportive prese in esame (2019/2020; 2018/2019 e 2018/2017) conduce all’importo di €. 332,40, al quale, aggiungendosi la penale di 48,86 (15%), si perviene esattamente ad €. 382,26, vale a dire alla misura del premio computato dalla commissione federale.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 54/TFN-SVE del 01 Dicembre  2021

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 3/E del 28 ottobre 2021 – (premio di preparazione calciatrice C.A. – n. 8.12.2004 – matr. FIGC 2377655 – ric. 180)

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS – FIGC proposto dalla società USD Ruvese (matr. FIGC 201726) contro la società ASD Molfetta Calcio (matr. FIGC 947056)

Massima: Corretta è la decisione della Commissione Premi che ha condannato la società al pagamento del premio di preparazione ex art. 96 delle NOIF della calciatrice, nata l’8.12.2004, e ciò con riferimento ai n. 2 cartellini annuali riguardanti le stagioni sportive 2019/2020 e 2018/2019, ordinando che quest’ultima versasse la somma di €.  254,94 (di cui €. 221,60 in favore della USD Ruvese ed €. 33,24 a titolo di penale)…Per effetto della modifica – con delibera del Consiglio Federale del 30 maggio 2019, entrata in vigore dal 1° luglio 2019 – dell’art. 96 delle NOIF si prevede: - che “le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori/calciatrici che nella/e precedente/i stagione/i sportiva/e siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale, per società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro, sono tenute a versare alla o alle Società per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro – raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe Professionistiche - aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti indicati nella specifica tabella al comma 5 del presente articolo” (comma 1); - che “alle società richiedenti, aventi diritto, verrà riconosciuto il “premio di preparazione” per la/e quota/e annuale/i corrispondente/i ad ogni stagione sportiva di tesseramento come “giovane” del calciatore per il quale è maturato il “premio”” (comma 2). Di tale novella il reclamante non ha tenuto conto, essendosi riferito al pregresso sistema di computo del premio (applicazione del coefficiente 1 che comportava la commisurazione, in caso di unica società, dell’intero premio di €. 553,00, oltre al 15% a titolo di penale per un totale di €. 635,95), non più vigente. La determinazione impugnata costituisce, invece, il risultato dell’applicazione vincolata – e per questo nella sostanza non sindacabile – dei coefficienti indicati nella tabella (“premio preparazione”) allegata al comma 5 dell’art. 96 delle NOIF, nei termini derivanti dalla predetta modifica. Segnatamente, applicando al parametro di base (calcolato in base agli indici ISTAT sul costo della vita) di €. 554,00 il coefficiente unitario 1 previsto per il calcio femminile, serie eccellenza (dove milita l’ASD Molfetta Calcio), si ottiene 554 x 1 = 554,00, al quale va, poi, applicato il coefficiente relativo all’ultima ed anche penultima stagione, ossia sempre 0,2 (ossia il 20%); il che conduce ad un premio annuale di €. 110,8, che moltiplicato per le due stagioni sportive prese in esame (2019/2020 e 2018/2019) conduce all’importo di €. 221,60, al quale, aggiungendosi la penale di 33,24 (15%), si perviene esattamente ad €. 254,84, vale a dire alla misura del premio computato dalla commissione federale.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 53/TFN-SVE del 01 Dicembre  2021

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 3/E del 28 ottobre 2021 – (premio di preparazione calciatrice D.G.A. – n. 10.1.2004 – matr. FIGC 7033343- ric. 187)

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS – FIGC proposto dalla società USD Ruvese (matr. FIGC 201726) contro la società ASD Molfetta Calcio (matr. FIGC 947056)

Massima: Corretta è la decisione della Commissione Premi che ha condannato la società al pagamento del premio di preparazione ex art. 96 delle NOIF della calciatrice, nata il 10.1.2004, e ciò con riferimento ai n. 2 cartellini annuali riguardanti le stagioni sportive 2019/2020 e 2018/2019, ordinando che quest’ultima versasse la somma di €.  254,94 (di cui €. 221,60 in favore della USD Ruvese ed €. 33,24 a titolo di penale)…Per effetto della modifica – con delibera del Consiglio Federale del 30 maggio 2019, entrata in vigore dal 1° luglio 2019 – dell’art. 96 delle NOIF si prevede: - che “le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori/calciatrici che nella/e precedente/i stagione/i sportiva/e siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale, per società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro, sono tenute a versare alla o alle Società per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro – raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe Professionistiche - aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti indicati nella specifica tabella al comma 5 del presente articolo” (comma 1); - che “alle società richiedenti, aventi diritto, verrà riconosciuto il “premio di preparazione” per la/e quota/e annuale/i corrispondente/i ad ogni stagione sportiva di tesseramento come “giovane” del calciatore per il quale è maturato il “premio” (comma 2). Di tale novella il reclamante non ha tenuto conto, essendosi riferita al pregresso sistema di computo del premio, (applicazione del coefficiente 1 che comportava la commisurazione, in caso di unica società, dell’intero premio di €. 553,00, oltre al 15% a titolo di penale per un totale di €. 635,95), non più vigente. La determinazione impugnata costituisce, invece, il risultato dell’applicazione vincolata – e per questo nella sostanza non sindacabile – dei coefficienti indicati nella tabella (“premio preparazione”) allegata al comma 5 dell’art. 96 delle NOIF, nei termini derivanti dalla predetta modifica. Segnatamente, applicando al parametro di base (calcolato in base agli indici ISTAT sul costo della vita) di €. 554,00 il coefficiente unitario 1 previsto per il calcio femminile, serie eccellenza (dove milita l’A.S.D. Molfetta Calcio), si ottiene 554 x 1 = 554,00, al quale va, poi, applicato il coefficiente relativo all’ultima ed anche penultima stagione, ossia sempre 0,2 (ossia il 20%); il che conduce ad un premio annuale di €. 110,8, che moltiplicato per le due stagioni sportive prese in esame (2019/2020 e 2018/2019) conduce all’importo di €. 221,60, al quale, aggiungendosi la penale di 33,24 (15%), si perviene esattamente ad €. 254,84, vale a dire alla misura del premio computato dalla commissione federale.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 49/TFN-SVE del 29 Ottobre  2021

Decisione Impugnata: Decisioni della  Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 2/E del 23.9.2021 – (premio di preparazione calciatore T.D. n. 16.7.2002 – matr. 2.068.267 – ric. 159)

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS – FIGC proposto dalla società ASD Portuense Etrusca (matr. FIGC 952758) contro la società ASD FC Casumaro (matr. FIGC 41860)

Massima: Confermata la decisione della Commissione Premi che ha riconosciuto il premio di preparazione previsto dall’art. 96 NOIF per avere la società tesserato con vincolo pluriennale, per la stagione sportiva 2019/2020, il calciatore…Ai fini del diritto al premio di preparazione, a tenore dell’art. 96 NOIF (tanto nel testo anteriore quanto in quello in quello successivo alla riforma del 1° luglio 2019), è condizione imprescindibile che la società richiedente sia affiliata anche alla LND o alla Lega Pro e non al solo settore giovanile e scolastico. La delimitazione dei soggetti potenzialmente beneficiari del premio alle “Società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro”, ora esplicitamente prevista nel comma 2 dell’art. 96 NOIF quale risultante dalla novella introdotta il 1° luglio 2019, era ricavabile già dal testo previgente dell’art. 96 NOIF, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame. La norma da ultimo richiamata, nel riconoscere il diritto al premio “alle ultime due società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni”, precisava in apposita tabella le categorie di società legittimate alla richiesta del premio, circoscrivendone il perimetro a quelle iscritte nelle leghe professionistiche e dilettantistiche. Che a detta tabella debba ascriversi funzione esplicativa del precetto di cui al previgente art. 96 NOIF è stato, del resto, già evidenziato da questo Tribunale, allorché ha negato l’accesso al premio di preparazione alle società che non risultino iscritte in alcuna “delle leghe legittimate alla richiesta del premio ed indicate nella tabella di cui al comma 1 dello stesso art. 96” (Decisione n. 65/TFN-SVE 2019-2020 del 22 giugno 2020, confermata dalla decisione n. 65/2020 del Collegio di Garanzia dello Sport; nello stesso senso Decisione n. 51 TFN-SVE 2020/2021). Questo indirizzo ermeneutico va ora ribadito. A nulla rileva, dunque, che la modifica dell’art. 96 NOIF del 1° luglio 2019 – come fondatamente sostiene la ricorrente – non possa applicarsi in via retroattiva alla fattispecie in giudizio. Ciò che unicamente rileva è che dall’analisi dell’anagrafica federale risulta che l’ASD Portuense Etrusca, all’atto della costituzione del vincolo pluriennale, era affiliata al solo settore giovanile e scolastico e non alle leghe indicate nella tabella di cui al previgente art. 96 NOIF. Ne consegue che la decisione della Commissione Premi è immune da vizi e da ritenersi corretta.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 48/TFN-SVE del 29 Ottobre  2021

Decisione Impugnata: Decisioni della  Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 2/E del 23.9.2021 – (premio di preparazione calciatore T.N. n. 22.7.2002 – matr. 6.579.268 – ric. 164)

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS – FIGC proposto dalla società ASD Portuense Etrusca (matr. FIGC 952758) contro la società ASD FC Casumaro (matr. FIGC 41860)

Massima: Confermata la decisione della Commissione Premi che ha riconosciuto il premio di preparazione previsto dall’art. 96 NOIF per avere la società tesserato con vincolo pluriennale, per la stagione sportiva 2019/2020, il calciatore…Ai fini del diritto al premio di preparazione, a tenore dell’art. 96 NOIF (tanto nel testo anteriore quanto in quello in quello successivo alla riforma del 1° luglio 2019), è condizione imprescindibile che la società richiedente sia affiliata anche alla LND o alla Lega Pro e non al solo settore giovanile e scolastico. La delimitazione dei soggetti potenzialmente beneficiari del premio alle “Società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro”, ora esplicitamente prevista nel comma 2 dell’art. 96 NOIF quale risultante dalla novella introdotta il 1° luglio 2019, era ricavabile già dal testo previgente dell’art. 96 NOIF, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame. La norma da ultimo richiamata, nel riconoscere il diritto al premio “alle ultime due società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni”, precisava in apposita tabella le categorie di società legittimate alla richiesta del premio, circoscrivendone il perimetro a quelle iscritte nelle leghe professionistiche e dilettantistiche. Che a detta tabella debba ascriversi funzione esplicativa del precetto di cui al previgente art. 96 NOIF è stato, del resto, già evidenziato da questo Tribunale, allorché ha negato l’accesso al premio di preparazione alle società che non risultino iscritte in alcuna “delle leghe legittimate alla richiesta del premio ed indicate nella tabella di cui al comma 1 dello stesso art. 96” (Decisione n. 65/TFN-SVE 2019-2020 del 22 giugno 2020, confermata dalla decisione n. 65/2020 del Collegio di Garanzia dello Sport; nello stesso senso Decisione n. 51 TFN-SVE 2020/2021). Questo indirizzo ermeneutico va ora ribadito. A nulla rileva, dunque, che la modifica dell’art. 96 NOIF del 1° luglio 2019 – come fondatamente sostiene la ricorrente – non possa applicarsi in via retroattiva alla fattispecie in giudizio. Ciò che unicamente rileva è che dall’analisi dell’anagrafica federale risulta che l’ASD Portuense Etrusca, all’atto della costituzione del vincolo pluriennale, era affiliata al solo settore giovanile e scolastico e non alle leghe indicate nella tabella di cui al previgente art. 96 NOIF. Ne consegue che la decisione della Commissione Premi è immune da vizi e da ritenersi corretta.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 47/TFN-SVE del 29 Ottobre  2021

Decisione Impugnata: Decisioni della  Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 2/E del 23.9.2021 – (premio di preparazione calciatore B.D. n. 29.7.2002 – matr. 5.694.093 – ric. 75)

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS – FIGC proposto dalla società ASD Portuense Etrusca (matr. FIGC 952758) contro la società ASD FC Casumaro (matr. FIGC 41860)

Massima: Confermata la decisione della Commissione Premi che ha riconosciuto il premio di preparazione previsto dall’art. 96 NOIF per avere la società tesserato con vincolo pluriennale, per la stagione sportiva 2019/2020, il calciatore…Ai fini del diritto al premio di preparazione, a tenore dell’art. 96 NOIF (tanto nel testo anteriore quanto in quello in quello successivo alla riforma del 1° luglio 2019), è condizione imprescindibile che la società richiedente sia affiliata anche alla LND o alla Lega Pro e non al solo settore giovanile e scolastico. La delimitazione dei soggetti potenzialmente beneficiari del premio alle “Società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro”, ora esplicitamente prevista nel comma 2 dell’art. 96 NOIF quale risultante dalla novella introdotta il 1° luglio 2019, era ricavabile già dal testo previgente dell’art. 96 NOIF, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame. La norma da ultimo richiamata, nel riconoscere il diritto al premio “alle ultime due società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni”, precisava in apposita tabella le categorie di società legittimate alla richiesta del premio, circoscrivendone il perimetro a quelle iscritte nelle leghe professionistiche e dilettantistiche. Che a detta tabella debba ascriversi funzione esplicativa del precetto di cui al previgente art. 96 NOIF è stato, del resto, già evidenziato da questo Tribunale, allorché ha negato l’accesso al premio di preparazione alle società che non risultino iscritte in alcuna “delle leghe legittimate alla richiesta del premio ed indicate nella tabella di cui al comma 1 dello stesso art. 96” (Decisione n. 65/TFN-SVE 2019-2020 del 22 giugno 2020, confermata dalla decisione n. 65/2020 del Collegio di Garanzia dello Sport; nello stesso senso Decisione n. 51 TFN-SVE 2020/2021). Questo indirizzo ermeneutico va ora ribadito. A nulla rileva, dunque, che la modifica dell’art. 96 NOIF del 1° luglio 2019 – come fondatamente sostiene la ricorrente – non possa applicarsi in via retroattiva alla fattispecie in giudizio. Ciò che unicamente rileva è che dall’analisi dell’anagrafica federale risulta che l’ASD Portuense Etrusca, all’atto della costituzione del vincolo pluriennale, era affiliata al solo settore giovanile e scolastico e non alle leghe indicate nella tabella di cui al previgente art. 96 NOIF. Ne consegue che la decisione della Commissione Premi è immune da vizi e da ritenersi corretta.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 46/TFN-SVE del 29 Ottobre  2021

Decisione Impugnata: Decisioni della  Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 2/E del 23.9.2021 – (premio di preparazione calciatore G.K. n. 2.2.2002 – matr. FIGC 5.696.156 – ric. 115)

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS – FIGC proposto dalla società ASD Portuense Etrusca (matr. FIGC 952758) contro la società ASD FC Casumaro (matr. FIGC 41860)

Massima: Confermata la decisione della Commissione Premi che ha riconosciuto il premio di preparazione previsto dall’art. 96 NOIF per avere la società tesserato con vincolo pluriennale, per la stagione sportiva 2019/2020, il calciatore…Ai fini del diritto al premio di preparazione, a tenore dell’art. 96 NOIF (tanto nel testo anteriore quanto in quello in quello successivo alla riforma del 1° luglio 2019), è condizione imprescindibile che la società richiedente sia affiliata anche alla LND o alla Lega Pro e non al solo settore giovanile e scolastico. La delimitazione dei soggetti potenzialmente beneficiari del premio alle “Società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro”, ora esplicitamente prevista nel comma 2 dell’art. 96 NOIF quale risultante dalla novella introdotta il 1° luglio 2019, era ricavabile già dal testo previgente dell’art. 96 NOIF, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame. La norma da ultimo richiamata, nel riconoscere il diritto al premio “alle ultime due società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni”, precisava in apposita tabella le categorie di società legittimate alla richiesta del premio, circoscrivendone il perimetro a quelle iscritte nelle leghe professionistiche e dilettantistiche. Che a detta tabella debba ascriversi funzione esplicativa del precetto di cui al previgente art. 96 NOIF è stato, del resto, già evidenziato da questo Tribunale, allorché ha negato l’accesso al premio di preparazione alle società che non risultino iscritte in alcuna “delle leghe legittimate alla richiesta del premio ed indicate nella tabella di cui al comma 1 dello stesso art. 96” (Decisione n. 65/TFN-SVE 2019-2020 del 22 giugno 2020, confermata dalla decisione n. 65/2020 del Collegio di Garanzia dello Sport; nello stesso senso Decisione n. 51 TFN-SVE 2020/2021). Questo indirizzo ermeneutico va ora ribadito. A nulla rileva, dunque, che la modifica dell’art. 96 NOIF del 1° luglio 2019 – come fondatamente sostiene la ricorrente – non possa applicarsi in via retroattiva alla fattispecie in giudizio. Ciò che unicamente rileva è che dall’analisi dell’anagrafica federale risulta che l’ASD Portuense Etrusca, all’atto della costituzione del vincolo pluriennale, era affiliata al solo settore giovanile e scolastico e non alle leghe indicate nella tabella di cui al previgente art. 96 NOIF. Ne consegue che la decisione della Commissione Premi è immune da vizi e da ritenersi corretta.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 43/TFN-SVE del 29 Ottobre  2021

Decisione Impugnata: Decisioni della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 2/E del 23.9.2021 – (premio di preparazione calciatore P.E. n. 28.10.2002 – matr. 5.617.635 – ric. 142)

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS – FIGC proposto dalla società ASD Portuense Etrusca (matr. 952758) contro la società SSD Masi Torello Voghiera (matr. 949187)

Massima: Confermata la decisione della Commissione Premi che ha riconosciuto il premio di preparazione previsto dall’art. 96 NOIF per avere la società tesserato con vincolo pluriennale, per la stagione sportiva 2019/2020, il calciatore…Ai fini del diritto al premio di preparazione, a tenore dell’art. 96 NOIF (tanto nel testo anteriore quanto in quello in quello successivo alla riforma del 1° luglio 2019), è condizione imprescindibile che la società richiedente sia affiliata anche alla LND o alla Lega Pro e non al solo settore giovanile e scolastico. La delimitazione dei soggetti potenzialmente beneficiari del premio alle “Società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro”, ora esplicitamente prevista nel comma 2 dell’art. 96 NOIF quale risultante dalla novella introdotta il 1° luglio 2019, era ricavabile già dal testo previgente dell’art. 96 NOIF, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame. La norma da ultimo richiamata, nel riconoscere il diritto al premio “alle ultime due società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni”, precisava in apposita tabella le categorie di società legittimate alla richiesta del premio, circoscrivendone il perimetro a quelle iscritte nelle leghe professionistiche e dilettantistiche. Che a detta tabella debba ascriversi funzione esplicativa del precetto di cui al previgente art. 96 NOIF è stato, del resto, già evidenziato da questo Tribunale, allorché ha negato l’accesso al premio di preparazione alle società che non risultino iscritte in alcuna “delle leghe legittimate alla richiesta del premio ed indicate nella tabella di cui al comma 1 dello stesso art. 96” (Decisione n. 65/TFN-SVE 2019-2020 del 22 giugno 2020, confermata dalla decisione n. 65/2020 del Collegio di Garanzia dello Sport; nello stesso senso Decisione n. 51 TFN-SVE 2020/2021). Questo indirizzo ermeneutico va ora ribadito. A nulla rileva, dunque, che la modifica dell’art. 96 NOIF del 1° luglio 2019 – come fondatamente sostiene la ricorrente – non possa applicarsi in via retroattiva alla fattispecie in giudizio. Ciò che unicamente rileva è che dall’analisi dell’anagrafica federale risulta che l’ASD Portuense Etrusca, all’atto della costituzione del vincolo pluriennale, era affiliata al solo settore giovanile e scolastico e non alle leghe indicate nella tabella di cui al previgente art. 96 NOIF. Ne consegue che la decisione della Commissione Premi è immune da vizi e da ritenersi corretta.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 42/TFN-SVE del 29 Ottobre  2021

Decisione Impugnata: Decisioni della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 2/E del 23.9.2021 – (premio di preparazione calciatore C.A. n. 11.11.2003 – matr. 5.861.759 – ric. 82)

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS – FIGC proposto dalla società ASD Portuense Etrusca (matr. 952758) contro la società SSD Masi Torello Voghiera (matr. 949187)

Massima: Confermata la decisione della Commissione Premi che ha riconosciuto il premio di preparazione previsto dall’art. 96 NOIF per avere la società tesserato con vincolo pluriennale, per la stagione sportiva 2019/2020, il calciatore…Ai fini del diritto al premio di preparazione, a tenore dell’art. 96 NOIF (tanto nel testo anteriore quanto in quello in quello successivo alla riforma del 1° luglio 2019), è condizione imprescindibile che la società richiedente sia affiliata anche alla LND o alla Lega Pro e non al solo settore giovanile e scolastico. La delimitazione dei soggetti potenzialmente beneficiari del premio alle “Società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro”, ora esplicitamente prevista nel comma 2 dell’art. 96 NOIF quale risultante dalla novella introdotta il 1° luglio 2019, era ricavabile già dal testo previgente dell’art. 96 NOIF, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame. La norma da ultimo richiamata, nel riconoscere il diritto al premio “alle ultime due società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni”, precisava in apposita tabella le categorie di società legittimate alla richiesta del premio, circoscrivendone il perimetro a quelle iscritte nelle leghe professionistiche e dilettantistiche. Che a detta tabella debba ascriversi funzione esplicativa del precetto di cui al previgente art. 96 NOIF è stato, del resto, già evidenziato da questo Tribunale, allorché ha negato l’accesso al premio di preparazione alle società che non risultino iscritte in alcuna “delle leghe legittimate alla richiesta del premio ed indicate nella tabella di cui al comma 1 dello stesso art. 96” (Decisione n. 65/TFN-SVE 2019-2020 del 22 giugno 2020, confermata dalla decisione n. 65/2020 del Collegio di Garanzia dello Sport; nello stesso senso Decisione n. 51 TFN-SVE 2020/2021). Questo indirizzo ermeneutico va ora ribadito. A nulla rileva, dunque, che la modifica dell’art. 96 NOIF del 1° luglio 2019 – come fondatamente sostiene la ricorrente – non possa applicarsi in via retroattiva alla fattispecie in giudizio. Ciò che unicamente rileva è che dall’analisi dell’anagrafica federale risulta che l’ASD Portuense Etrusca, all’atto della costituzione del vincolo pluriennale, era affiliata al solo settore giovanile e scolastico e non alle leghe indicate nella tabella di cui al previgente art. 96 NOIF. Ne consegue che la decisione della Commissione Premi è immune da vizi e da ritenersi corretta.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 41/TFN-SVE del 29 Ottobre  2021

Decisione Impugnata: Decisioni della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 2/E del 23.9.2021 – (premio di preparazione calciatore M.M. n. 15.11.2003 – matr. 6.848.964 – ric. 125)

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS – FIGC proposto dalla società ASD Portuense Etrusca (matr. 952758) contro la società SSD Masi Torello Voghiera (matr. 949187)

Massima: Confermata la decisione della Commissione Premi che ha riconosciuto il premio di preparazione previsto dall’art. 96 NOIF per avere la società tesserato con vincolo pluriennale, per la stagione sportiva 2019/2020, il calciatore…Ai fini del diritto al premio di preparazione, a tenore dell’art. 96 NOIF (tanto nel testo anteriore quanto in quello in quello successivo alla riforma del 1° luglio 2019), è condizione imprescindibile che la società richiedente sia affiliata anche alla LND o alla Lega Pro e non al solo settore giovanile e scolastico. La delimitazione dei soggetti potenzialmente beneficiari del premio alle “Società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro”, ora esplicitamente prevista nel comma 2 dell’art. 96 NOIF quale risultante dalla novella introdotta il 1° luglio 2019, era ricavabile già dal testo previgente dell’art. 96 NOIF, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame. La norma da ultimo richiamata, nel riconoscere il diritto al premio “alle ultime due società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni”, precisava in apposita tabella le categorie di società legittimate alla richiesta del premio, circoscrivendone il perimetro a quelle iscritte nelle leghe professionistiche e dilettantistiche. Che a detta tabella debba ascriversi funzione esplicativa del precetto di cui al previgente art. 96 NOIF è stato, del resto, già evidenziato da questo Tribunale, allorché ha negato l’accesso al premio di preparazione alle società che non risultino iscritte in alcuna “delle leghe legittimate alla richiesta del premio ed indicate nella tabella di cui al comma 1 dello stesso art. 96” (Decisione n. 65/TFN-SVE 2019-2020 del 22 giugno 2020, confermata dalla decisione n. 65/2020 del Collegio di Garanzia dello Sport; nello stesso senso Decisione n. 51 TFN-SVE 2020/2021). Questo indirizzo ermeneutico va ora ribadito. A nulla rileva, dunque, che la modifica dell’art. 96 NOIF del 1° luglio 2019 – come fondatamente sostiene la ricorrente – non possa applicarsi in via retroattiva alla fattispecie in giudizio. Ciò che unicamente rileva è che dall’analisi dell’anagrafica federale risulta che l’ASD Portuense Etrusca, all’atto della costituzione del vincolo pluriennale, era affiliata al solo settore giovanile e scolastico e non alle leghe indicate nella tabella di cui al previgente art. 96 NOIF. Ne consegue che la decisione della Commissione Premi è immune da vizi e da ritenersi corretta.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 40/TFN-SVE del 29 Ottobre  2021

Decisione Impugnata: Decisioni della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 2/E del 23.9.2021 – (premio di preparazione calciatore B.G. n. 19.5.2003 – matr. 5.890.417 – ric. 79)

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS – FIGC proposto dalla società ASD Portuense Etrusca (matr. 952758) contro la società SSD Masi Torello Voghiera (matr. 949187)

Massima: Confermata la decisione della Commissione Premi che ha riconosciuto il premio di preparazione previsto dall’art. 96 NOIF per avere la società tesserato con vincolo pluriennale, per la stagione sportiva 2019/2020, il calciatore…Ai fini del diritto al premio di preparazione, a tenore dell’art. 96 NOIF (tanto nel testo anteriore quanto in quello in quello successivo alla riforma del 1° luglio 2019), è condizione imprescindibile che la società richiedente sia affiliata anche alla LND o alla Lega Pro e non al solo settore giovanile e scolastico. La delimitazione dei soggetti potenzialmente beneficiari del premio alle “Società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro”, ora esplicitamente prevista nel comma 2 dell’art. 96 NOIF quale risultante dalla novella introdotta il 1° luglio 2019, era ricavabile già dal testo previgente dell’art. 96 NOIF, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame. La norma da ultimo richiamata, nel riconoscere il diritto al premio “alle ultime due società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni”, precisava in apposita tabella le categorie di società legittimate alla richiesta del premio, circoscrivendone il perimetro a quelle iscritte nelle leghe professionistiche e dilettantistiche. Che a detta tabella debba ascriversi funzione esplicativa del precetto di cui al previgente art. 96 NOIF è stato, del resto, già evidenziato da questo Tribunale, allorché ha negato l’accesso al premio di preparazione alle società che non risultino iscritte in alcuna “delle leghe legittimate alla richiesta del premio ed indicate nella tabella di cui al comma 1 dello stesso art. 96” (Decisione n. 65/TFN-SVE 2019-2020 del 22 giugno 2020, confermata dalla decisione n. 65/2020 del Collegio di Garanzia dello Sport; nello stesso senso Decisione n. 51 TFN-SVE 2020/2021). Questo indirizzo ermeneutico va ora ribadito. A nulla rileva, dunque, che la modifica dell’art. 96 NOIF del 1° luglio 2019 – come fondatamente sostiene la ricorrente – non possa applicarsi in via retroattiva alla fattispecie in giudizio. Ciò che unicamente rileva è che dall’analisi dell’anagrafica federale risulta che l’ASD Portuense Etrusca, all’atto della costituzione del vincolo pluriennale, era affiliata al solo settore giovanile e scolastico e non alle leghe indicate nella tabella di cui al previgente art. 96 NOIF. Ne consegue che la decisione della Commissione Premi è immune da vizi e da ritenersi corretta.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 39/TFN-SVE del 29 Ottobre  2021

Decisione Impugnata: Decisioni della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 2/E del 23.9.2021 – (premio di preparazione calciatore P.M. n. 10.4.2003 – matr. 6.846.035 – ric. 143)

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS – FIGC proposto dalla società ASD Portuense Etrusca (matr. 952758) contro la società SSD Masi Torello Voghiera (matr. 949187)

Massima: Confermata la decisione della Commissione Premi che ha riconosciuto il premio di preparazione previsto dall’art. 96 NOIF per avere la società tesserato con vincolo pluriennale, per la stagione sportiva 2019/2020, il calciatore…Ai fini del diritto al premio di preparazione, a tenore dell’art. 96 NOIF (tanto nel testo anteriore quanto in quello in quello successivo alla riforma del 1° luglio 2019), è condizione imprescindibile che la società richiedente sia affiliata anche alla LND o alla Lega Pro e non al solo settore giovanile e scolastico. La delimitazione dei soggetti potenzialmente beneficiari del premio alle “Società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro”, ora esplicitamente prevista nel comma 2 dell’art. 96 NOIF quale risultante dalla novella introdotta il 1° luglio 2019, era ricavabile già dal testo previgente dell’art. 96 NOIF, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame. La norma da ultimo richiamata, nel riconoscere il diritto al premio “alle ultime due società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni”, precisava in apposita tabella le categorie di società legittimate alla richiesta del premio, circoscrivendone il perimetro a quelle iscritte nelle leghe professionistiche e dilettantistiche. Che a detta tabella debba ascriversi funzione esplicativa del precetto di cui al previgente art. 96 NOIF è stato, del resto, già evidenziato da questo Tribunale, allorché ha negato l’accesso al premio di preparazione alle società che non risultino iscritte in alcuna “delle leghe legittimate alla richiesta del premio ed indicate nella tabella di cui al comma 1 dello stesso art. 96” (Decisione n. 65/TFN-SVE 2019-2020 del 22 giugno 2020, confermata dalla decisione n. 65/2020 del Collegio di Garanzia dello Sport; nello stesso senso Decisione n. 51 TFN-SVE 2020/2021). Questo indirizzo ermeneutico va ora ribadito. A nulla rileva, dunque, che la modifica dell’art. 96 NOIF del 1° luglio 2019 – come fondatamente sostiene la ricorrente – non possa applicarsi in via retroattiva alla fattispecie in giudizio. Ciò che unicamente rileva è che dall’analisi dell’anagrafica federale risulta che l’ASD Portuense Etrusca, all’atto della costituzione del vincolo pluriennale, era affiliata al solo settore giovanile e scolastico e non alle leghe indicate nella tabella di cui al previgente art. 96 NOIF. Ne consegue che la decisione della Commissione Premi è immune da vizi e da ritenersi corretta.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 38/TFN-SVE del 29 Ottobre  2021

Decisione Impugnata: Decisioni della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 2/E del 23.9.2021 – (premio di preparazione calciatore B.M. n. 7.6.2002 – matr. 6.770.301 – ric. 80)

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS – FIGC proposto dalla società ASD Portuense Etrusca (matr. 952758) contro la società SSD Masi Torello Voghiera (matr. 949187)

Massima: Confermata la decisione della Commissione Premi che ha riconosciuto il premio di preparazione previsto dall’art. 96 NOIF per avere la società tesserato con vincolo pluriennale, per la stagione sportiva 2019/2020, il calciatore…Ai fini del diritto al premio di preparazione, a tenore dell’art. 96 NOIF (tanto nel testo anteriore quanto in quello in quello successivo alla riforma del 1° luglio 2019), è condizione imprescindibile che la società richiedente sia affiliata anche alla LND o alla Lega Pro e non al solo settore giovanile e scolastico. La delimitazione dei soggetti potenzialmente beneficiari del premio alle “Società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro”, ora esplicitamente prevista nel comma 2 dell’art. 96 NOIF quale risultante dalla novella introdotta il 1° luglio 2019, era ricavabile già dal testo previgente dell’art. 96 NOIF, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame. La norma da ultimo richiamata, nel riconoscere il diritto al premio “alle ultime due società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni”, precisava in apposita tabella le categorie di società legittimate alla richiesta del premio, circoscrivendone il perimetro a quelle iscritte nelle leghe professionistiche e dilettantistiche. Che a detta tabella debba ascriversi funzione esplicativa del precetto di cui al previgente art. 96 NOIF è stato, del resto, già evidenziato da questo Tribunale, allorché ha negato l’accesso al premio di preparazione alle società che non risultino iscritte in alcuna “delle leghe legittimate alla richiesta del premio ed indicate nella tabella di cui al comma 1 dello stesso art. 96” (Decisione n. 65/TFN-SVE 2019-2020 del 22 giugno 2020, confermata dalla decisione n. 65/2020 del Collegio di Garanzia dello Sport; nello stesso senso Decisione n. 51 TFN-SVE 2020/2021). Questo indirizzo ermeneutico va ora ribadito. A nulla rileva, dunque, che la modifica dell’art. 96 NOIF del 1° luglio 2019 – come fondatamente sostiene la ricorrente – non possa applicarsi in via retroattiva alla fattispecie in giudizio. Ciò che unicamente rileva è che dall’analisi dell’anagrafica federale risulta che l’ASD Portuense Etrusca, all’atto della costituzione del vincolo pluriennale, era affiliata al solo settore giovanile e scolastico e non alle leghe indicate nella tabella di cui al previgente art. 96 NOIF. Ne consegue che la decisione della Commissione Premi è immune da vizi e da ritenersi corretta.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 37/TFN-SVE del 29 Ottobre  2021

Decisione Impugnata: Decisioni della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 2/E del 23.9.2021 – (premio di preparazione calciatore F.D. n. 17.1.2003 – matr. 6.857.664 – ric. 108)

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS – FIGC proposto dalla società ASD Portuense Etrusca (matr. 952758) contro la società SSD Masi Torello Voghiera (matr. 949187)

Massima: Confermata la decisione della Commissione Premi che ha riconosciuto il premio di preparazione previsto dall’art. 96 NOIF per avere la società tesserato con vincolo pluriennale, per la stagione sportiva 2019/2020, il calciatore…Ai fini del diritto al premio di preparazione, a tenore dell’art. 96 NOIF (tanto nel testo anteriore quanto in quello in quello successivo alla riforma del 1° luglio 2019), è condizione imprescindibile che la società richiedente sia affiliata anche alla LND o alla Lega Pro e non al solo settore giovanile e scolastico. La delimitazione dei soggetti potenzialmente beneficiari del premio alle “Società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro”, ora esplicitamente prevista nel comma 2 dell’art. 96 NOIF quale risultante dalla novella introdotta il 1° luglio 2019, era ricavabile già dal testo previgente dell’art. 96 NOIF, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame. La norma da ultimo richiamata, nel riconoscere il diritto al premio “alle ultime due società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni”, precisava in apposita tabella le categorie di società legittimate alla richiesta del premio, circoscrivendone il perimetro a quelle iscritte nelle leghe professionistiche e dilettantistiche. Che a detta tabella debba ascriversi funzione esplicativa del precetto di cui al previgente art. 96 NOIF è stato, del resto, già evidenziato da questo Tribunale, allorché ha negato l’accesso al premio di preparazione alle società che non risultino iscritte in alcuna “delle leghe legittimate alla richiesta del premio ed indicate nella tabella di cui al comma 1 dello stesso art. 96” (Decisione n. 65/TFN-SVE 2019-2020 del 22 giugno 2020, confermata dalla decisione n. 65/2020 del Collegio di Garanzia dello Sport; nello stesso senso Decisione n. 51 TFN-SVE 2020/2021). Questo indirizzo ermeneutico va ora ribadito. A nulla rileva, dunque, che la modifica dell’art. 96 NOIF del 1° luglio 2019 – come fondatamente sostiene la ricorrente – non possa applicarsi in via retroattiva alla fattispecie in giudizio. Ciò che unicamente rileva è che dall’analisi dell’anagrafica federale risulta che l’ASD Portuense Etrusca, all’atto della costituzione del vincolo pluriennale, era affiliata al solo settore giovanile e scolastico e non alle leghe indicate nella tabella di cui al previgente art. 96 NOIF. Ne consegue che la decisione della Commissione Premi è immune da vizi e da ritenersi corretta.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 36/TFN-SVE del 29 Ottobre  2021

Decisione Impugnata: Decisioni della  Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 2/E del 23.9.2021 – (premio di preparazione calciatore P.T. n. 7.3.2003 – matr. 5.771.019 – ric. 141)

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS – FIGC proposto dalla società ASD Portuense Etrusca (matr. 952758) contro la società SSD Masi Torello Voghiera (matr. 949187)

Massima: Confermata la decisione della Commissione Premi che ha riconosciuto il premio di preparazione previsto dall’art. 96 NOIF per avere la società tesserato con vincolo pluriennale, per la stagione sportiva 2019/2020, il calciatore…Principio ormai consolidato dalla giurisprudenza di questo Tribunale Federale (cfr. decisioni n. 65/TFN-SVE 2019/2020 e n. 51/TFN-SVE 2020/2021), nonché da quella del Collegio di Garanzia (cfr. decisione n. 65 del 22/12/2020), è che il premio di preparazione è riservato solo alle Società appartenenti ad una Lega indicata nell’art. 96, comma 1, NOIF (o indicata nella tabella relativa in caso di applicazione di detto articolo nella formulazione previgente alla riforma del 01/07/2019). Ai fini del diritto al premio di preparazione, pertanto, a tenore dell’art. 96 NOIF (sia nel testo anteriore che in quello in quello successivo alla riforma del 1° luglio 2019), è condizione imprescindibile che la società richiedente sia affiliata anche alla LND o alla Lega Pro e non al solo settore giovanile scolastico. La delimitazione dei soggetti potenzialmente beneficiari del premio alle “Società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro”, ora esplicitamente prevista nell’art. 96 NOIF quale risultante dalla novella introdotta il 1° luglio 2019, era già ricavabile dal testo previgente dello stesso articolo, da ritenersi applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame. Detta norma, infatti, nel riconoscere il diritto al premio “alle ultime due società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni”, precisava in apposita tabella le categorie di società legittimate alla richiesta del premio, circoscrivendone il perimetro a quelle iscritte nelle leghe professionistiche e dilettantistiche. Che a detta tabella debba ascriversi funzione esplicativa del precetto di cui al previgente art. 96 NOIF è stato, del resto, già evidenziato da questo Tribunale, allorché ha negato l’accesso al premio di preparazione alle società che non risultino iscritte in alcuna “delle leghe legittimate alla richiesta del premio ed indicate nella tabella di cui al comma 1 dello stesso art. 96” (Decisione n. 65/TFN-SVE 2019-2020 del 22 giugno 2020, confermata dalla decisione n. 65/2020 del Collegio di Garanzia dello Sport).

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 35/TFN-SVE del 29 Ottobre  2021

Decisione Impugnata: Decisioni della  Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 2/E del 23.9.2021 – (premio di preparazione calciatore C.F. n.22.6.2002 – matr. 5.861.756 – ric. 83)

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS – FIGC proposto dalla società ASD Portuense Etrusca (matr. 952758) contro la società ASD X Martiri (matr. 933846)

Massima: Confermata la decisione della Commissione Premi che ha riconosciuto il premio di preparazione previsto dall’art. 96 NOIF per avere la società tesserato con vincolo pluriennale, per la stagione sportiva 2019/2020, il calciatore…Principio ormai consolidato dalla giurisprudenza di questo Tribunale Federale (cfr. decisioni n. 65/TFN-SVE 2019/2020 e n. 51/TFN-SVE 2020/2021), nonché da quella del Collegio di Garanzia (cfr. decisione n. 65 del 22/12/2020), è che il premio di preparazione è riservato solo alle Società appartenenti ad una Lega indicata nell’art. 96, comma 1, NOIF (o indicata nella tabella relativa in caso di applicazione di detto articolo nella formulazione previgente alla riforma del 01/07/2019). Ai fini del diritto al premio di preparazione, pertanto, a tenore dell’art. 96 NOIF (sia nel testo anteriore che in quello in quello successivo alla riforma del 1° luglio 2019), è condizione imprescindibile che la società richiedente sia affiliata anche alla LND o alla Lega Pro e non al solo settore giovanile scolastico. La delimitazione dei soggetti potenzialmente beneficiari del premio alle “Società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro”, ora esplicitamente prevista nell’art. 96 NOIF quale risultante dalla novella introdotta il 1° luglio 2019, era già ricavabile dal testo previgente dello stesso articolo, da ritenersi applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame. Detta norma, infatti, nel riconoscere il diritto al premio “alle ultime due società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni”, precisava in apposita tabella le categorie di società legittimate alla richiesta del premio, circoscrivendone il perimetro a quelle iscritte nelle leghe professionistiche e dilettantistiche. Che a detta tabella debba ascriversi funzione esplicativa del precetto di cui al previgente art. 96 NOIF è stato, del resto, già evidenziato da questo Tribunale, allorché ha negato l’accesso al premio di preparazione alle società che non risultino iscritte in alcuna “delle leghe legittimate alla richiesta del premio ed indicate nella tabella di cui al comma 1 dello stesso art. 96” (Decisione n. 65/TFN-SVE 2019-2020 del 22 giugno 2020, confermata dalla decisione n. 65/2020 del Collegio di Garanzia dello Sport).

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 34/TFN-SVE del 29 Ottobre  2021

Decisione Impugnata: Decisioni della  Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 2/E del 23.9.2021 – (premio di preparazione calciatore D.M.P. n. 3.7.2002 – matr. 5.732.806 – ric. 99)

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS – FIGC proposto dalla società ASD Portuense Etrusca (matr. 952758) contro la società ASD X Martiri (matr. 933846)

Massima: Confermata la decisione della Commissione Premi che ha riconosciuto il premio di preparazione previsto dall’art. 96 NOIF per avere la società tesserato con vincolo pluriennale, per la stagione sportiva 2019/2020, il calciatore…Principio ormai consolidato dalla giurisprudenza di questo Tribunale Federale (cfr. decisioni n. 65/TFN-SVE 2019/2020 e n. 51/TFN-SVE 2020/2021), nonché da quella del Collegio di Garanzia (cfr. decisione n. 65 del 22/12/2020), è che il premio di preparazione è riservato solo alle Società appartenenti ad una Lega indicata nell’art. 96, comma 1, NOIF (o indicata nella tabella relativa in caso di applicazione di detto articolo nella formulazione previgente alla riforma del 01/07/2019). Ai fini del diritto al premio di preparazione, pertanto, a tenore dell’art. 96 NOIF (sia nel testo anteriore che in quello in quello successivo alla riforma del 1° luglio 2019), è condizione imprescindibile che la società richiedente sia affiliata anche alla LND o alla Lega Pro e non al solo settore giovanile scolastico. La delimitazione dei soggetti potenzialmente beneficiari del premio alle “Società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro”, ora esplicitamente prevista nell’art. 96 NOIF quale risultante dalla novella introdotta il 1° luglio 2019, era già ricavabile dal testo previgente dello stesso articolo, da ritenersi applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame. Detta norma, infatti, nel riconoscere il diritto al premio “alle ultime due società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni”, precisava in apposita tabella le categorie di società legittimate alla richiesta del premio, circoscrivendone il perimetro a quelle iscritte nelle leghe professionistiche e dilettantistiche. Che a detta tabella debba ascriversi funzione esplicativa del precetto di cui al previgente art. 96 NOIF è stato, del resto, già evidenziato da questo Tribunale, allorché ha negato l’accesso al premio di preparazione alle società che non risultino iscritte in alcuna “delle leghe legittimate alla richiesta del premio ed indicate nella tabella di cui al comma 1 dello stesso art. 96” (Decisione n. 65/TFN-SVE 2019-2020 del 22 giugno 2020, confermata dalla decisione n. 65/2020 del Collegio di Garanzia dello Sport).

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 33/TFN-SVE del 29 Ottobre  2021

Decisione Impugnata: Decisioni della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 2/E del 23.9.2021 – (premio di preparazione calciatore D.C.G. n. 20.4.2002 – matr. FIGC 2.213.928 – ric. 95),

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS – FIGC proposto dalla società ASD Portuense Etrusca (matr. FIGC 952758) contro la società Terre Del Reno (ora ASD Real Terre e Acqua 2021) (matr. FIGC 953720)

Massima: Confermata la decisione della Commissione Premi che ha riconosciuto il premio di preparazione previsto dall’art. 96 NOIF per avere la società tesserato con vincolo pluriennale, per la stagione sportiva 2019/2020, il calciatore…Ai fini del diritto al premio di preparazione, a tenore dell’art. 96 NOIF (tanto nel testo anteriore quanto in quello in quello successivo alla riforma del 1° luglio 2019), è condizione imprescindibile che la società richiedente sia affiliata anche alla LND o alla Lega Pro e non al solo settore giovanile e scolastico. La delimitazione dei soggetti potenzialmente beneficiari del premio alle “Società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro”, ora esplicitamente prevista nel comma 2 dell’art. 96 NOIF quale risultante dalla novella introdotta il 1° luglio 2019, era ricavabile già dal testo previgente dell’art. 96 NOIF, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame. La norma da ultimo richiamata, nel riconoscere il diritto al premio “alle ultime due società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni”, precisava in apposita tabella le categorie di società legittimate alla richiesta del premio, circoscrivendone il perimetro a quelle iscritte nelle leghe professionistiche e dilettantistiche. Che a detta tabella debba ascriversi funzione esplicativa del precetto di cui al previgente art. 96 NOIF è stato, del resto, già evidenziato da questo Tribunale, allorché ha negato l’accesso al premio di preparazione alle società che non risultino iscritte in alcuna “delle leghe legittimate alla richiesta del premio ed indicate nella tabella di cui al comma 1 dello stesso art. 96” (Decisione n. 65/TFN-SVE 2019-2020 del 22 giugno 2020, confermata dalla decisione n. 51/TFN-SVE del 24 giugno 2021). Questo indirizzo ermeneutico va ora ribadito.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 32/TFN-SVE del 29 Ottobre  2021

Decisione Impugnata: Decisioni della Commissione pubblicata sul Com. Uff. n. 2/E del 23 settembre 2021 (premio di preparazione del calciatore P.F. n. 11.9.2003 – matr. FIGC 6.548.274 – ric. 140)

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS – FIGC proposto dalla società ASD Portuense Etrusca (matr. FIGC 952758) contro la società ASD Argentana (matr. FIGC 73246)

Massima: Confermata la decisione della Commissione Premi che ha riconosciuto il premio di preparazione previsto dall’art. 96 NOIF per avere la società tesserato con vincolo pluriennale, per la stagione sportiva 2019/2020, il calciatore…Ai fini del diritto al premio di preparazione, a tenore dell’art. 96 NOIF (tanto nel testo anteriore quanto in quello in quello successivo alla riforma del 1° luglio 2019), è condizione imprescindibile che la società richiedente sia affiliata anche alla LND o alla Lega Pro e non al solo settore giovanile e scolastico. La delimitazione dei soggetti potenzialmente beneficiari del premio alle “Società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro”, ora esplicitamente prevista nel comma 2 dell’art. 96 NOIF quale risultante dalla novella introdotta il 1° luglio 2019, era ricavabile già dal testo previgente dell’art. 96 NOIF, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame. La norma da ultimo richiamata, nel riconoscere il diritto al premio “alle ultime due società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni”, precisava in apposita tabella le categorie di società legittimate alla richiesta del premio, circoscrivendone il perimetro a quelle iscritte nelle leghe professionistiche e dilettantistiche. Che a detta tabella debba ascriversi funzione esplicativa del precetto di cui al previgente art. 96 NOIF è stato, del resto, già evidenziato da questo Tribunale, allorché ha negato l’accesso al premio di preparazione alle società che non risultino iscritte in alcuna “delle leghe legittimate alla richiesta del premio ed indicate nella tabella di cui al comma 1 dello stesso art. 96” (Decisione n. 65/TFN-SVE 2019-2020 del 22 giugno 2020, confermata dalla decisione n. 51/TFN-SVE del 24 giugno 2021). Questo indirizzo ermeneutico va ora ribadito.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 31/TFN-SVE del 29 Ottobre  2021

Decisione Impugnata: Decisioni della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 2/E del 23 settembre 2021 (premio di preparazione del calciatore B.L. n. 20.12.2002 – matr. FIGC 6.935.954 – ric. 73)

Impugnazione Istanza: Reclamo EX art. 90, comma 2, lett. a) CGS – FIGC proposto dalla società ASD Portuense Etrusca (matr. FIGC 952758) contro la società ASD Sorgente (matr. FIGC 49940)

Massima: Confermata la decisione della Commissione Premi che ha riconosciuto il premio di preparazione previsto dall’art. 96 NOIF per avere la società tesserato con vincolo pluriennale, per la stagione sportiva 2019/2020, il calciatore…Ai fini del diritto al premio di preparazione, a tenore dell’art. 96 NOIF (tanto nel testo anteriore quanto in quello in quello successivo alla riforma del 1° luglio 2019), è condizione imprescindibile che la società richiedente sia affiliata anche alla LND o alla Lega Pro e non al solo settore giovanile e scolastico. La delimitazione dei soggetti potenzialmente beneficiari del premio alle “Società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro”, ora esplicitamente prevista nel comma 2 dell’art. 96 NOIF quale risultante dalla novella introdotta il 1° luglio 2019, era ricavabile già dal testo previgente dell’art. 96 NOIF, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame. La norma da ultimo richiamata, nel riconoscere il diritto al premio “alle ultime due società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni”, precisava in apposita tabella le categorie di società legittimate alla richiesta del premio, circoscrivendone il perimetro a quelle iscritte nelle leghe professionistiche e dilettantistiche. Che a detta tabella debba ascriversi funzione esplicativa del precetto di cui al previgente art. 96 NOIF è stato, del resto, già evidenziato da questo Tribunale, allorché ha negato l’accesso al premio di preparazione alle società che non risultino iscritte in alcuna “delle leghe legittimate alla richiesta del premio ed indicate nella tabella di cui al comma 1 dello stesso art. 96” (Decisione n. 65/TFN-SVE 2019-2020 del 22 giugno 2020, confermata dalla decisione n. 51/TFN-SVE del 24 giugno 2021). Questo indirizzo ermeneutico va ora ribadito.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 30/TFN-SVE del 29 Ottobre  2021

Decisione Impugnata: Decisioni della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 2/E del 23 settembre 2021 (premio di preparazione del calciatore T.G. n. 18.6.2002 – matr. FIGC 5.587.732 – ric. 162),

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS – FIGC proposto dalla società ASD Portuense Etrusca (matr. FIGC 952758) contro la società ASD AFC Santa Maria Codifiume (matr. FIGC 65633)

Massima: Confermata la decisione della Commissione Premi che ha riconosciuto il premio di preparazione previsto dall’art. 96 NOIF per avere la società tesserato con vincolo pluriennale, per la stagione sportiva 2019/2020, il calciatore…Ai fini del diritto al premio di preparazione, a tenore dell’art. 96 NOIF (tanto nel testo anteriore quanto in quello in quello successivo alla riforma del 1° luglio 2019), è condizione imprescindibile che la società richiedente sia affiliata anche alla LND o alla Lega Pro e non al solo settore giovanile e scolastico. La delimitazione dei soggetti potenzialmente beneficiari del premio alle “Società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro”, ora esplicitamente prevista nel comma 2 dell’art. 96 NOIF quale risultante dalla novella introdotta il 1° luglio 2019, era ricavabile già dal testo previgente dell’art. 96 NOIF, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame. La norma da ultimo richiamata, nel riconoscere il diritto al premio “alle ultime due società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni”, precisava in apposita tabella le categorie di società legittimate alla richiesta del premio, circoscrivendone il perimetro a quelle iscritte nelle leghe professionistiche e dilettantistiche. Che a detta tabella debba ascriversi funzione esplicativa del precetto di cui al previgente art. 96 NOIF è stato, del resto, già evidenziato da questo Tribunale, allorché ha negato l’accesso al premio di preparazione alle società che non risultino iscritte in alcuna “delle leghe legittimate alla richiesta del premio ed indicate nella tabella di cui al comma 1 dello stesso art. 96” (Decisione n. 65/TFN-SVE 2019-2020 del 22 giugno 2020, confermata dalla decisione n. 51/TFN-SVE del 24 giugno 2021). Questo indirizzo ermeneutico va ora ribadito.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 29/TFN-SVE del 29 Ottobre  2021

Decisione Impugnata: Decisioni della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 2/E del 23 settembre 2021 (premio di preparazione del calciatore R.D. n. 27.7.2002 – matr. FIGC 5.553.583 – ric. 147)

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS – FIGC proposto dalla società ASD Portuense Etrusca (matr. FIGC 952758) contro la società USD Olimpia Quartesana (matr. FIGC 67397

Massima: Confermata la decisione della Commissione Premi che ha riconosciuto il premio di preparazione previsto dall’art. 96 NOIF per avere la società tesserato con vincolo pluriennale, per la stagione sportiva 2019/2020, il calciatore…Ai fini del diritto al premio di preparazione, a tenore dell’art. 96 NOIF (tanto nel testo anteriore quanto in quello in quello successivo alla riforma del 1° luglio 2019), è condizione imprescindibile che la società richiedente sia affiliata anche alla LND o alla Lega Pro e non al solo settore giovanile e scolastico. La delimitazione dei soggetti potenzialmente beneficiari del premio alle “Società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro”, ora esplicitamente prevista nel comma 2 dell’art. 96 NOIF quale risultante dalla novella introdotta il 1° luglio 2019, era ricavabile già dal testo previgente dell’art. 96 NOIF, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame. La norma da ultimo richiamata, nel riconoscere il diritto al premio “alle ultime due società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni”, precisava in apposita tabella le categorie di società legittimate alla richiesta del premio, circoscrivendone il perimetro a quelle iscritte nelle leghe professionistiche e dilettantistiche. Che a detta tabella debba ascriversi funzione esplicativa del precetto di cui al previgente art. 96 NOIF è stato, del resto, già evidenziato da questo Tribunale, allorché ha negato l’accesso al premio di preparazione alle società che non risultino iscritte in alcuna “delle leghe legittimate alla richiesta del premio ed indicate nella tabella di cui al comma 1 dello stesso art. 96” (Decisione n. 65/TFN-SVE 2019-2020 del 22 giugno 2020, confermata dalla decisione n. 51/TFN-SVE del 24 giugno 2021). Questo indirizzo ermeneutico va ora ribadito.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 28/TFN-SVE del 29 Ottobre  2021

Decisione Impugnata: Decisioni della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 2/E del 23 settembre 2021 (premio di preparazione del calciatore B.F. n. 31.7.2002 – matr. FIGC 5.771.317 – ric. 77)

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS – FIGC proposto dalla società ASD Portuense Etrusca (matr. FIGC 952758) contro la società USD Olimpia Quartesana (matr. FIGC 67397)

Massima: Confermata la decisione della Commissione Premi che ha riconosciuto il premio di preparazione previsto dall’art. 96 NOIF per avere la società tesserato con vincolo pluriennale, per la stagione sportiva 2019/2020, il calciatore…Ai fini del diritto al premio di preparazione, a tenore dell’art. 96 NOIF (tanto nel testo anteriore quanto in quello in quello successivo alla riforma del 1° luglio 2019), è condizione imprescindibile che la società richiedente sia affiliata anche alla LND o alla Lega Pro e non al solo settore giovanile e scolastico. La delimitazione dei soggetti potenzialmente beneficiari del premio alle “Società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro”, ora esplicitamente prevista nel comma 2 dell’art. 96 NOIF quale risultante dalla novella introdotta il 1° luglio 2019, era ricavabile già dal testo previgente dell’art. 96 NOIF, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame. La norma da ultimo richiamata, nel riconoscere il diritto al premio “alle ultime due società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni”, precisava in apposita tabella le categorie di società legittimate alla richiesta del premio, circoscrivendone il perimetro a quelle iscritte nelle leghe professionistiche e dilettantistiche. Che a detta tabella debba ascriversi funzione esplicativa del precetto di cui al previgente art. 96 NOIF è stato, del resto, già evidenziato da questo Tribunale, allorché ha negato l’accesso al premio di preparazione alle società che non risultino iscritte in alcuna “delle leghe legittimate alla richiesta del premio ed indicate nella tabella di cui al comma 1 dello stesso art. 96” (Decisione n. 65/TFN-SVE 2019-2020 del 22 giugno 2020, confermata dalla decisione n. 51/TFN-SVE del 24 giugno 2021). Questo indirizzo ermeneutico va ora ribadito.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 27/TFN-SVE del 29 Ottobre  2021

Decisione Impugnata: Decisioni della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 2/E del 23 settembre 2021 (premio di preparazione del calciatore B.M. n. 13.3.2002 – matr. FIGC 5.776.370 – ric. 72)

Impugnazione Istanza: reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS – FIGC proposto dalla società ASD Portuense Etrusca (matr. FIGC 952758) contro la società USD Olimpia Quartesana (matr. FIGC 67397)

Massima: Confermata la decisione della Commissione Premi che ha riconosciuto il premio di preparazione previsto dall’art. 96 NOIF per avere la società tesserato con vincolo pluriennale, per la stagione sportiva 2019/2020, il calciatore…Ai fini del diritto al premio di preparazione, a tenore dell’art. 96 NOIF (tanto nel testo anteriore quanto in quello in quello successivo alla riforma del 1° luglio 2019), è condizione imprescindibile che la società richiedente sia affiliata anche alla LND o alla Lega Pro e non al solo settore giovanile e scolastico. La delimitazione dei soggetti potenzialmente beneficiari del premio alle “Società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro”, ora esplicitamente prevista nel comma 2 dell’art. 96 NOIF quale risultante dalla novella introdotta il 1° luglio 2019, era ricavabile già dal testo previgente dell’art. 96 NOIF, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame. La norma da ultimo richiamata, nel riconoscere il diritto al premio “alle ultime due società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni”, precisava in apposita tabella le categorie di società legittimate alla richiesta del premio, circoscrivendone il perimetro a quelle iscritte nelle leghe professionistiche e dilettantistiche. Che a detta tabella debba ascriversi funzione esplicativa del precetto di cui al previgente art. 96 NOIF è stato, del resto, già evidenziato da questo Tribunale, allorché ha negato l’accesso al premio di preparazione alle società che non risultino iscritte in alcuna “delle leghe legittimate alla richiesta del premio ed indicate nella tabella di cui al comma 1 dello stesso art. 96” (Decisione n. 65/TFN-SVE 2019-2020 del 22 giugno 2020, confermata dalla decisione n. 51/TFN-SVE del 24 giugno 2021). Questo indirizzo ermeneutico va ora ribadito.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 23/TFN-SVE del 12 Agosto  2021

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 1/E del 15.7.2021 – (premio di preparazione calciatore K.D.),

Impugnazione Istanza: ASD Licata Calcio / SSD Catania San Pio X arl - Reg. Prot. 7/TFN-SVE

Massima: Confermata la decisione della Commissione Premi che ha riconosciuto il premio di preparazione ai sensi dell’art. 96 delle NOIF per le stagioni 2018/2019 e 2019/2020 in conseguenza del tesseramento del calciatore K.D. per la stagione sportiva 2020/2021 con la reclamante… Avvenuto il tesseramento del calciatore da parte della SSD Catania San Pio X a rl il 19/09/2018 questi lo è stato indiscutibilmente per 9 mesi ed 11 giorni. Consolidata giurisprudenza di questo Tribunale ritiene sufficiente, come del resto conosciuto dalla ricorrente (vedasi pag. 3 del ricorso), il decorso di un periodo superiore al semestre nel corso di una stagione sportiva per il maturare del premio. Nel caso in esame tale periodo è stato abbondantemente superato nel 2018/2019 con relativo diritto al premio da parte della SSD Catania San Pio X a rl. Rimane da valutare la stagione sportiva 2019/2020 colpita dalla gravità del periodo emergenziale con associata sospensione dei campionati dilettanti. Le osservazioni di parte resistente appaiono però meritevoli di accoglimento dovendosi ritenere non discutibile che il tesseramento del K. D. sia ugualmente proseguito fino al termine della stagione e che lo stesso abbia dalla società di appartenenza ricevuto assistenza per la propria crescita. Basti pensare alle difficoltà cui tutti sono incorsi causa Covid 19 e considerare come le stesse siano di sicuro state più che accentuate per un giovane calciatore straniero. A quest’ultimo, pertanto, l’assistenza psicologica della struttura societaria avrà oltremodo giovato consentendogli uno sviluppo personale e sportivo che non può ritenersi limitato al solo aspetto tecnico ai fini del diritto al premio di preparazione. Di conseguenza deve ritenersi maturato il periodo minimo necessario al suddetto diritto anche per la stagione sportiva 2019/2020: 6 mesi e 18 giorni.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 19/TFN-SVE del 4 Agosto  2021

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 1/E del 15 luglio 2021 – (premio di preparazione calciatore L.A. n. 6.5.2002 – matr. FIGC 5.875.594),

Impugnazione Istanza Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS – FIGC della società Lucchese 1905 Srl (matr. FIGC 951848) contro la società ACD Colorno (matr. FIGC 932096)

Massima: L’odierna reclamante ha comprovato di aver proceduto al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96, co. 3, NOIF depositando la contabile del pagamento recante data 5 marzo 2021 (doc. 3 allegato al reclamo), nonché quietanza di avvenuto pagamento sottoscritta dal signor M. S., Presidente pro-tempore e legale rappresentante della ACD Colorno (doc. 1 allegato al reclamo). Non sussistono, quindi, dubbi che il regolare pagamento del premio abbia avuto luogo in data anteriore all’adozione dell’impugnata delibera da parte della Commissione Premi FIGC, e che prova di tale pagamento sia stata depositata sia presso la Delegazione Provinciale di Parma, sia presso il Comitato regionale Toscana della FIGC. Ai fini dell’art. 96, comma 3, NOIF, è necessario allegare alle memorie depositate innanzi alla Commissione Premi “l’eventuale lettera liberatoria attestante l’intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l’originale”. Ebbene, risulta agli atti ed è stato ribadito in udienza dal difensore dell’odierna reclamante che la documentazione di avvenuto pagamento non è stata depositata presso la Commissione Premi, né è stata fornita prova che la medesima Commissione sia stata al riguardo altrimenti notiziata in via formale dalla Lucchese 1905 Srl o dalla ACD Colorno. Ne deriva che la delibera della Commissione Premi è stata correttamente assunta, sulla base della documentazione depositata dalle parti. In definitiva, e conformemente alla giurisprudenza di questo Tribunale (Decisione n. 14/TFN-SVE 2020/2021 del 16 novembre 2020) il pagamento del premio – documentato nella specie dalla reclamante e non contestato dalla ACD Colorno – determina la cessazione della materia del contendere relativamente al premio stesso, ma non incide sulla determinazione della penale, legittimamente disposta dalla Commissione Premi alla luce della documentazione in atti al momento della decisione stessa.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 13/TFN-SVE del 23 Luglio  2021

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 11/E del 17 giugno 2021 – (premio di preparazione calciatore G.B. n. 26.6.2002 – matr. FIGC 6.651.173 – ric. 777)

Impugnazione Istanza Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a), CGS – FIGC della società SSD AC Vedelago a rl (matr. FIGC 920591) contro la società ASD San Floriano 1970 (matr. 934278)

Massima: Accolto il reclamo della società ed, in riforma della decisione della Commissione Premi, dichiara dovuto il premio di preparazione nel maggior importo di euro 1.278,80 in quanto unica società titolare del vincolo annuale del calciatore…Precisamente, dall’analisi della documentazione versata in atti risulta che la SSD AC Vedelago a rl, per le stagioni sportive 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019, è l’unica società titolare del vincolo annuale. È sulla base di tale dato intertemporale che discende l’applicazione dell’art. 96 NOIF ante riforma del 01.07.2019, che riconosce il diritto al premio di preparazione alle ultime due società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni. Ciò perché il nuovo art. 96 NOIF non può essere applicabile in via retroattiva, poiché il principio di irretroattività (di cui all’art. 11 delle preleggi) implica che le nuove norme abbiano efficacia ex nunc e che debbano rispettare i c.d. diritti quesiti ovvero quei diritti che, sorti da un fatto acquisitivo valido per la legge precedente, siano già entrati a far parte del patrimonio del soggetto, sebbene l’occasione di farli valere si presenti nel vigore delle nuove norme. Sulla base di tali premesse la Commissione Premi ha errato nell’interpretare e applicare la norma, in quanto il parametro di euro 556,00, indicato dal C.U. n. 32/A del 18 luglio 2019 della FIGC, andava rapportato al triennio ed adeguato secondo i coefficienti federali.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 51/TFN-SVE del 24 Giugno 2021 

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 9/E del 22 aprile 2021 – (premio di preparazione calciatore G.M. n. 21.8.2002 - matr. FIGC 6879627 – ric. 604),

Impugnazione Istanza Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS –- FIGC della società AC Garda (matr. FIGC 780402) contro la società ASD Baldo Junior Team (matr. FIGC 947339)

Massima: Annullata la decisione della Commissione che aveva riconosciuto alla società il diritto al premio di preparazione ex art. 96 NOIF in quanto la stessa è stata affiliata alla LND successivamente alla maturazione del premio…. ciò che rileva ai fini del decidere è se l’affiliazione dell’ASD Baldo Junior Team, per le stagioni sportive 2017/2018 e 2018/2019, risulti limitata al solo settore giovanile e scolastico o estesa anche ad una Lega indicata nell’art. 96, comma 1, NOIF. Questo perché, come risulta confermato dalla giurisprudenza tanto di questo Tribunale Federale (cfr. decisione n. 65/TFN-SVE 2019/2020) quanto da quella del Collegio di Garanzia (cfr. decisione n. 65 del 22.12.2020), il premio di preparazione è riservato solo alle società appartenenti ad una Lega indicata nell’art. 96, comma 1, NOIF e non anche a quelle affiliate per il solo settore giovanile e scolastico. Difatti la circostanza che l’ASD Baldo Junior Team si sia affiliata per la prima volta alla LND, nella stagione sportiva 2019/2020, non può avere alcuna rilevanza ai fini che interessano in questa sede, atteso che l’art. 96 NOIF cristallizza il diritto al premio di preparazione al momento di effettivo tesseramento presso una delle Leghe indicate nell’art. 96, comma 1, NOIF.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 36/TFN-SVE del 14 Maggio 2021 -  (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Avverso la decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 8/E del 25.03.2021 – (calciatore N.I. n. 30.06.2001 – matr. FIGC 6.551.587 – ric. 523)

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS – FIGC della società APB Ceresium Bisustum (matr. FIGC 676015) contro la società ASD Valceresio A. Audax (matr. FIGC 937719)

Massima: Annullata la decisione della Commissione Premi perché il mancato tesseramento del calciatore per una intera stagione sportiva rende il contributo inesigibile...Dall’esame dei documenti in atti ed in particolare dallo storico del calciatore, risulta, infatti, che nella stagione sportiva 2018/2019, ossia la precedente a quella di cui al tesseramento pluriennale (stagione sportiva 2019/2020), il calciatore Nicholas Imperiale non è stato tesserato per alcun sodalizio sportivo. Più precisamente, si osserva che il calciatore è stato tesserato con vincolo annuale dalla ASD Valceresio A. Audax nelle stagioni sportive 2016/2017 e 2017/2018 e, successivamente, tesserato dalla APD Ceresium Bisustum solo nella stagione sportiva 2019/2020, restando il calciatore svincolato nella stagione 2018/2019. Di conseguenza, non essendo stato il calciatore tesserato per alcuna società nella stagione precedente a quella in cui sia stato effettuato il tesseramento con vincolo pluriennale, non sussistono le condizioni per il riconoscimento del diritto al premio di preparazione previsto dall’art. 96 NOIF. Dispone, infatti, l’art. 96 NOIF (anche così come recentemente riformato), che “agli effetti del “premio di preparazione” vengono prese in considerazione le ultime tre Società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi cinque anni […]. Il vincolo del calciatore/calciatrice per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio”. Questo Tribunale ha più volte ribadito che la sussistenza del tesseramento con vincolo annuale nella stagione immediatamente precedente a quella del tesseramento con vincolo pluriennale costituisce una condizione indispensabile affinché possa maturare il diritto al premio di preparazione, in quanto solo in tale circostanza si verifica la necessaria continuità tra la fase di preparazione del calciatore ed il successivo impiego in categorie superiori presso società che traggano diretto beneficio dalla preparazione in precedenza impartita al calciatore. In caso contrario, ovvero in caso di mancato tesseramento per una stagione sportiva, vi è l’interruzione del presupposto temporale richiesto dalla norma per il riconoscimento del diritto al premio, in quanto viene a mancare il presupposto della continuità dell’addestramento del giovane calciatore. L’assenza di tesseramento per la stagione 2018/2019, dunque, interrompendo il presupposto temporale, rende il contributo inesigibile e il premio non dovuto. Di conseguenza, la Commissione Premi avrebbe dovuto considerare il mancato tesseramento del calciatore per la stagione sportiva 2018/2019 e, di conseguenza, non avrebbe dovuto riconoscere il premio di preparazione in favore della ASD Valceresio A. Audax.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 33/TFN-SVE del 20 Aprile 2021 -  (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Avverso la decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 7/E del 24 febbraio 2021 – (premio di preparazione calciatore N.V. n. 29.3.2002 – matr. FIGC 5.657.933 – ric. 482)

Impugnazione Istanza: del Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS – FIGC della società ASD Montello (matr. FIGC 934014) contro la società SSDARL Luparense FC (matr. FIGC 951565)

Massima: Confermata la decisione della Commissione Premi che ha condannato la società reclamante al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96 NOIF per avere quest’ultima tesserato, con vincolo pluriennale, per la stagione sportiva 2019/2020, il calciatore nato il 29.03.2002…In realtà, la versione dell’art. 96 NOIF applicabile, ratione temporis, deve essere quella previgente alla riforma del 01.07.2019, che riservava il premio di preparazione alle ultime due società titolari del vincolo annuale, nell’arco degli ultimi tre anni, con conseguente esclusione dell’appellante, nella sua qualità di terza società titolare del vincolo.  Il nuovo art. 96 NOIF non può, infatti, essere applicabile in via retroattiva.  Ed invero, il principio di irretroattività, di cui all’art. 11 delle preleggi, implica che le nuove norme abbiano efficacia ex nunc e che debbano rispettare i c.d. diritti quesiti, ovvero quei diritti che, sorti da un fatto acquisitivo valido per la legge precedente, siano già entrati a far parte del patrimonio del soggetto, sebbene l’occasione di farli valere si presenti nel vigore delle nuove norme.  Ebbene, nel caso di specie, al momento dell’entrata in vigore del nuovo art. 96, la società reclamante non poteva vantare alcun diritto al premio. Dall’esame della documentazione, infatti, risulta che il calciatore … sia stato tesserato di ASD Montello nelle stagioni 2014/2015, 2015/16 e 2016/17, del Treviso nella stagione 2017/18, della Academy Luparense nella stagione 2018/19, sino al tesseramento pluriennale in capo alla SSDARL Luparense FC intervenuto in data 12.09.2019 per la stagione sportiva 2019/2020.  Atteso il tenore del previgente art. 96 NOIF, il diritto al premio di maturazione non risulta, dunque, maturato, in quanto riservato alle ultime due società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni. La società appellante ne sarebbe esclusa, quale terza società. Tale principio, sostenuto da questo Tribunale, ha trovato conferma del Collegio di Garanzia del CONI che, con Decisione n. 65 del 2020 ha statuito espressamente che debbano essere esclusi “dall’ambito di applicazione di norme sopravvenute, aventi effetti che si esplicano in un certo arco temporale, i rapporti ormai esauriti, vale a dire i rapporti in relazione ai quali non si siano verificati gli eventi previsti entro l’arco temporale definito dalla norma previgente”. Pertanto, nella fattispecie in esame, il rapporto in questione deve considerarsi ormai esaurito con l’intervento del tesseramento annuale in favore della Academy Luparense.  In conseguenza di ciò, l’ASD Montello è diventata terza società titolare del vincolo annuale del calcolatore V., con la conseguente insussistenza del diritto al premio di preparazione che non spetterebbe affatto alla società ricorrente.  Ma non avendo la Academy Luparense appellato la decisione in esame, essa è passata in giudicato su questo punto, rendendo indiscutibile comunque la percezione del premio in favore della ASD Montello, nella misura stabilita dalla Commissione Premi.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 26/TFN-SVE del 12 Marzo 2021 -  (motivazioni) -

Decisione impugnata: Decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 5/E del 17 dicembre 2020 (calciatore G.S. n. 21.12.2004 – matr. FIGC 6917322 – ric. 343,

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, co. 2, lett. a) CGS – FIGC della società ASD Segato (matr. FIGC 941677) contro la società Reggina 1914 Srl (matr. FIGC 943512) avverso la

Massima:…la versione dell’art. 96 NOIF applicabile al caso di specie, è quella successiva alla riforma del 1.7.2019, che riconosce il premio di preparazione alle ultime tre società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi cinque anni. La sussistenza dei requisiti per il diritto al premio di preparazione deve essere, infatti, valutata alla data della loro maturazione, cioè al momento in cui il giovane calciatore viene tesserato con vincolo pluriennale consentendo, quindi, di beneficiare della formazione in precedenza impartita. Nella specie il tesseramento annuale ad opera della ASD Segato è avvenuto il 19.12.2018 e si è protratto sino al 30.6.2019, mentre il vincolo pluriennale in capo alla Reggina 1914 Srl è sorto il 9.10.2019 a riforma già entrata in vigore. Ciò premesso, si rileva che in ordine alla individuazione delle società aventi diritto al premio, la novella da ultimo introdotta, nel ribadire che hanno diritto le società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro per le quali l’atleta è stato tesserato come “giovane” con vincolo annuale nelle stagioni precedenti il tesseramento pluriennale, ha in realtà innovato in ordine alla posizione delle società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B, rispetto alle quali il premio può essere rivendicato solo nel caso in cui la richiesta riguardi società appartenenti alla stessa Lega. Relativamente, poi, alle società della Lega Pro, il diritto matura nel caso di primo tesseramento quale “giovane di serie” da parte di società delle leghe professionistiche di propri calciatori che nelle precedenti stagioni siano stati tesserati con vincolo annuale. La novella non ha comunque innovato rispetto all’indirizzo, già ampiamente applicato in precedenti pronunzie di questo Tribunale, della necessità di reciprocità di attività tra le società interessate al pagamento del premio di preparazione. Orbene nella specie, fermo il fatto che la Reggina 1914 Srl, che appartiene alla Lega Pro, non svolge attività di Calcio a Cinque, ciò che rileva è che la ASD Segato nella stagione 2018/2019, per la quale ha avuto tesserato come giovane il calciatore Saverio Gatto, apparteneva alla Lega Nazionale Dilettanti solo ed esclusivamente per l’attività di Calcio a Cinque e non anche per l’attività di Calcio ad 11 che veniva svolta come puro Settore Giovanile e Scolastico. Da qui la corretta motivazione contenuta nella decisione della Commissione Premi atteso che la società ASD Segato, in quanto affiliata alla Lega Nazionale Dilettanti nella sola Divisione Calcio a Cinque, non può pretendere il premio di preparazione nei confronti di Società di Calcio a 11, quale è la Reggina 1914 Srl, e ciò per mancanza della detta reciprocità di attività. Sul punto, non può non rilevarsi come la stessa documentazione fornita dalla Società reclamante, e segnatamente i tabulati di partecipazione al Campionato Regionale Under 15 per la stagione sportiva 2018/2019, dimostra proprio il contrario di quanto asserito in quanto in essi è specificamente precisato che trattasi di “Attività Giovanile” che, quand’anche  di  Calcio  ad  11,  non  presuppone  l’affiliazione  alla  Lega  Nazionale  Dilettanti  (requisito,  questo, indispensabile come stabilito dall’art. 96 NOIF). Da ciò l’impossibilità da parte della ASD Segato di pretendere il premio di preparazione.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione n. 24/TFN del 15.02.2021

Decisione impugnata: Decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 5/E del 17.12.2020 (calciatore A.F. n. 11.07.2005 – matr. FIGC 2580889 – ric. 324),

Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, co. 2, lett. a) CGS – FIGC della società ASD Segato (matr. FIGC 941677) contro la società Reggina 1914 Srl (matr. FIGC 943512)

Massima: La versione dell’art. 96 NOIF applicabile al caso di specie, è, invece, quella previgente alla riforma del 01.07.2019, che riconosceva il premio di preparazione alle ultime due società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni. Il nuovo art. 96 NOIF non può, infatti, essere applicabile in via retroattiva. Ed invero, il principio di irretroattività, di cui all’art. 11 delle preleggi, implica che le nuove norme abbiano efficacia ex nunc e che debbano rispettare i c.d. diritti quesiti, ovvero quei diritti che, sorti da un fatto acquisitivo valido per la legge precedente, siano già entrati a far parte del patrimonio del soggetto, sebbene l’occasione di farli valere si presenti nel vigore delle nuove norme. Ebbene, nel caso di specie, al momento dell’entrata in vigore del nuovo art. 96, la società reclamante non poteva vantare alcun diritto al premio. Ed infatti, dall’esame della documentazione, risulta che il calciatore Saba Antonio sia stato tesserato di ASD Segato solo nella stagione 2014/2015 e della reclamante nella stagione sportiva 2019/2020 e, dunque, a distanza di cinque stagioni. Atteso il tenore del previgente art. 96 NOIF, il diritto al premio di maturazione non risulta, dunque, maturato, in quanto riservato alle ultime due società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni. Tale principio, sostenuto da  codesto Tribunale, ha trovato conferma del Collegio di Garanzia del Coni che, con Decisione n. 65 del 2020 ha statuito espressamente che debbano essere esclusi “dall’ambito di applicazione di norme sopravvenute, aventi effetti che i esplicano in un certo arco temporale, i rapporti ormai esauriti, vale a dire i rapporti in relazione ai quali non si siamo verificati gli eventi previsti entro l’arco temporale definito dalla norma previgente”. Pertanto, nella fattispecie in esame, l’evento, vale a dire il tesseramento con vincolo pluriennale avrebbe dovuto verificarsi nell’arco dei tre anni successivi al tesseramento con vincolo annuale da parte della reclamante. Essendo decorsi i tre anni dal tesseramento con vincolo annuale nella stagione sportiva 2014/2015, il rapporto in questione deve considerarsi ormai esaurito, con la conseguente insussistenza del diritto al premio di preparazione in favore della ASD Segato.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione n. 23/TFN del 15.02.2021

Decisione impugnata: Decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 5/E del 17.12.2020 (calciatore S.A. n. 6.6.2005 – matr. FIGC 6822108 – ric. 360),

Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, co. 2, lett. a) CGS – FIGC della società ASD Segato (matr. FIGC 941677) contro la società Reggina 1914 Srl (matr. FIGC 943512)

Massima: La versione dell’art. 96 NOIF applicabile al caso di specie, è, invece, quella previgente alla riforma del 01.07.2019, che riconosceva il premio di preparazione alle ultime due società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni. Il nuovo art. 96 NOIF non può, infatti, essere applicabile in via retroattiva. Ed invero, il principio di irretroattività, di cui all’art. 11 delle preleggi, implica che le nuove norme abbiano efficacia ex nunc e che debbano rispettare i c.d. diritti quesiti, ovvero quei diritti che, sorti da un fatto acquisitivo valido per la legge precedente, siano già entrati a far parte del patrimonio del soggetto, sebbene l’occasione di farli valere si presenti nel vigore delle nuove norme. Ebbene, nel caso di specie, al momento dell’entrata in vigore del nuovo art. 96, la società reclamante non poteva vantare alcun diritto al premio. Ed infatti, dall’esame della documentazione, risulta che il calciatore Saba Antonio sia stato tesserato di ASD Segato solo nella stagione 2014/2015 e della reclamante nella stagione sportiva 2019/2020 e, dunque, a distanza di cinque stagioni. Atteso il tenore del previgente art. 96 NOIF, il diritto al premio di maturazione non risulta, dunque, maturato, in quanto riservato alle ultime due società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni. Tale principio, sostenuto da  codesto Tribunale, ha trovato conferma del Collegio di Garanzia del Coni che, con Decisione n. 65 del 2020 ha statuito espressamente che debbano essere esclusi “dall’ambito di applicazione di norme sopravvenute, aventi effetti che i esplicano in un certo arco temporale, i rapporti ormai esauriti, vale a dire i rapporti in relazione ai quali non si siamo verificati gli eventi previsti entro l’arco temporale definito dalla norma previgente”. Pertanto, nella fattispecie in esame, l’evento, vale a dire il tesseramento con vincolo pluriennale avrebbe dovuto verificarsi nell’arco dei tre anni successivi al tesseramento con vincolo annuale da parte della reclamante. Essendo decorsi i tre anni dal tesseramento con vincolo annuale nella stagione sportiva 2014/2015, il rapporto in questione deve considerarsi ormai esaurito, con la conseguente insussistenza del diritto al premio di preparazione in favore della ASD Segato.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Quarta: Decisione n. 65/2020 del 22 dicembre 2020

Decisione impugnata: Decisione n. 65/TFN-SVE 2019/20202 del 22 giugno 2020 del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche della F.I.G.C., con cui, in accoglimento del reclamo della società Parma Calcio 1913, è stata annullata la decisione della Commissione Premi, di condanna della Parma Calcio 1913 al pagamento, in favore della società Accademia Internazionale Calcio S.S.D.R.L., del premio di preparazione, per avere tesserato il calciatore A. P. nella stagione 2015/2016;

Parti: Accademia Internazionale Calcio S.S.D.R.L./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Parma Calcio 1913 S.r.l.

Massima: Confermata la decisione del TFN-SVE che non ha riconosciuto il premio di preparazione alla società richiedente in quanto trovando applicazione l’art. 96 delle N.O.I.F. nella versione precedente a quella entrata in vigore l’1 luglio 2019, il premio veniva riconosciuto alle ultime due società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni, anziché negli ultimi cinque anni come previsto dalla versione successiva, nella quale sarebbe potuta rientrare la ricorrente, fermo restando che essendosi quest’ultima affiliata alla LND solo  successivamente all’entrata in vigore della nuova norma, neanche avrebbe potuto trarre alcun beneficio perché questa riserva il premio solo alle società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro e non più a quelle di puro settore giovanile…È bene richiamare, innanzi tutto, il testo della norma (art. 96 N.O.I.F. della FIGC) vigente all’epoca in cui il giovane calciatore è stato tesserato da Accademia Internazionale Calcio (stagione 2015/2016): “Le società  che richiedono per  la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori/calciatrici che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale, sono tenute a versare alla o alle società per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro - raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe Professionistiche - aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni  del Consiglio Federale e per i coefficienti di seguito indicati: Omissis”. “2. Agli effetti del “premio di preparazione” vengono prese in considerazione le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni. Nel caso di unica società titolare del vincolo annuale, alla stessa compete il premio per intero. Qualora, a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore/calciatrice venga tesserato per altra società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale ultima società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo del premio dovuto dalla precedente società. Il vincolo del calciatore/calciatrice per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio”. Il testo dell’art. 96 N.O.I.F. della FIGC a cui fa riferimento la ricorrente, entrato in vigore il 1° luglio 2019, è il seguente: “1. Le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori/calciatrici che nella/e precedente/i stagione/i sportiva/e siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale, per società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro, sono tenute a versare alla o alle Società per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro - raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe Professionistiche - aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti indicati nella specifica tabella al comma 5 del presente articolo. Omissis… 2. Agli effetti del “premio di preparazione” vengono prese in considerazione le ultime tre Società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi cinque anni, per ognuno dei quali è stabilita una quota corrispondente ad un quinto dell’intero “premio di preparazione”. Alle Società richiedenti, aventi diritto, verrà riconosciuto il “premio di preparazione” per la/e quota/e annuale/i corrispondente/i ad ogni stagione sportiva di tesseramento come “giovane” del calciatore per il quale è maturato il “premio”. Nel caso di unica società titolare del vincolo annuale, alla stessa compete il premio per intero”. Una prima novità contenuta nel nuovo testo normativo è che il premio di preparazione è riconosciuto alle società che abbiano tesserato il giovane calciatore con vincolo annuale nei cinque anni (e non più nei tre anni) precedenti al tesseramento con vincolo pluriennale. Altra novità rilevante in questa sede è che il premio di preparazione è riservato alle società e, precisamente, alle ultime tre società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro, con esclusione delle società di puro settore giovanile. Ritiene il Collegio che la citata innovazione normativa non possa giovare alla ricorrente e ciò sotto profili diversi. Non può giovare alla ricorrente l’estensione temporale a cinque anni, di cui la ricorrente vorrebbe avvalersi, avendo tesserato il giovane calciatore con vincolo annuale nella stagione sportiva 2015/2016, entro i cinque anni precedenti il tesseramento con vincolo pluriennale presso il Parma Calcio 1913, avutosi nella stagione sportiva 2019/2020. Manca, invero, una norma transitoria che valga a segnare i confini certi di applicazione della nuova norma, che sarebbe stata opportuna. Ciò nonostante, detti confini possono essere individuati mediante applicazione di  consueti canoni ermeneutici, che conducono ad escludere dall’ambito di applicazione di norme sopravvenute, aventi effetti che si esplicano in un certo arco temporale, i rapporti ormai esauriti, vale a dire i rapporti in relazione ai quali non si siano verificati gli eventi previsti entro l’arco temporale definito dalla norma previgente. Nel caso in questione, secondo la norma previgente, l’evento, vale a dire il tesseramento con vincolo pluriennale, avrebbe dovuto verificarsi nell’arco dei tre anni successivi al tesseramento con vincolo annuale da parte della ricorrente. Essendo decorsi invano i tre anni dal tesseramento con vincolo annuale nella stagione sportiva 2015/2016, il rapporto in questione deve considerarsi ormai esaurito, con la conseguente insussistenza del diritto al premio di preparazione per il vincolo pluriennale instaurato oltre i tre anni. Nel senso ora indicato risulta, pertanto, condivisibile l’affermazione del Tribunale Federale – Sezione Vertenze Economiche secondo la quale la pretesa dell’Accademia  Internazionale Calcio comporterebbe l’applicazione retroattiva della norma entrata in vigore nel 2019.  L’Accademia Internazionale Calcio,  inoltre,  non potrebbe,  in ogni caso,  pretendere l’applicazione della norma entrata in vigore il 1° luglio 2019, giacché, come rilevato, essa riserva il premio di preparazione alle società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro. La ricorrente assume di avere regolarizzato la propria posizione mediante l’affiliazione alla Lega Nazionale Dilettanti dal 23 luglio 2019, con l’iscrizione di una propria squadra a un campionato di terza categoria, appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti – Comitato  Regionale della Lombardia. La norma entrata in vigore nel 2019, tuttavia, si riferisce al caso dei calciatori “…tesserati come “giovani”, con vincolo annuale, per società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro…”. E questo non è il caso del giovane calciatore P., che nella stagione sportiva 2015/2016 è stato tesserato con vincolo annuale da una società di puro settore giovanile. Il fatto che, successivamente, la stessa società si sia affiliata alla LND non può avere rilevanza ai fini che interessano in questa sede, giacché la nuova norma, che pur estende l’arco temporale di riferimento a cinque anni, restringe in modo sostanziale l’ambito di applicazione del premio di preparazione, avendo riguardo unicamente ai tesseramenti presso società di Lega Nazionale Dilettanti e di Lega Pro. Elemento rilevante ai fini del diritto alla percezione del premio di preparazione non è, pertanto, l’affiliazione in sé considerata ad una delle Leghe indicate,  quanto  piuttosto il fatto che il tesseramento con vincolo annuale abbia avuto luogo presso una società affiliata ad una delle Leghe di cui sopra. Al di là dell’aspetto rilevato nel precedente paragrafo, la fattispecie considerata è al di fuori dell’ambito di applicazione della norma entrata in vigore il 1° luglio 2019.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione n. 14/TFN del 16.11.2020

Decisione impugnata: Decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 2/E del 24.09.2020 – (calciatore C.V.A. n. 21.05.2005 – matr. FIGC 6904433 – ric. 100),

Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, co. 2, lett. a), CGS proposto dalla società AS Bisceglie Srl (matr. FIGC 720586) contro la società ASD Wonderful Bari S. Spirito (matr. FIGC 910140)

Massima: Ai fini dell’art. 96, comma 3, NOIF, è necessario allegare alla relativa memoria innanzi alla Commissione Premi “l’eventuale lettera liberatoria attestante l’intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l’originale”. Tanto premesso, si osserva che solo in data 19.10.2020, successivamente alla decisione della Commissione Premi del 24.09.2020, la ASD Wonderful Bari provvedeva a depositare presso la Delegazione Provinciale FIGC di Bari la liberatoria, dichiarando di avere ricevuto quanto spettante in relazione al premio di preparazione dovuto dalla AS Bisceglie Srl per il calciatore …. La suddetta liberatoria, è stata allegata alla memoria presentata in data 20.10.2020 dalla ASD Wonderful Bari innanzi a questo Tribunale Federale Nazionale. Ma nessuna delle due società interessate ha provveduto a depositarla presso la Commissione Premi. Ne deriva, dunque, che la delibera della Commissione Premi è stata correttamente assunta, sulla base della documentazione depositata dalle parti. Si osserva, altresì, che l’avvenuta rinuncia al premio determina la cessazione della materia del contendere relativamente al premio stesso, ma non incide sulla determinazione della penale, legittimamente disposta dalla Commissione Premi alla luce della documentazione in atti al momento della decisione stessa.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione n. 13/TFN del 16.11.2020

Decisione impugnata: Decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 2/E del 24.09.2020 – (calciatore C.G. n. 10.01.2001 – matr. FIGC 6569827 – ric. 102),

Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, co. 2, lett. a), CGS proposto dalla società ASD C Base 96 Seveso (matr. FIGC 675214) contro la società ACD Albiatese (matr. FIGC 1270)

Massima:…il testo del precedente articolo 96 delle NOIF, in vigore in quel momento, recitava che “Agli effetti del premio di preparazione vengono prese in considerazione le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell'arco degli ultimi tre anni...” e quindi, essendosi interrotta la prescritta continuità di tesseramento per le tre stagioni sportive, la società ACD Albiatese nulla aveva a pretendere. Questo Tribunale ha, in effetti, più volte ribadito che, per sussistere il diritto al premio di preparazione, occorre che l’atleta sia stato tesserato per tutti i 3 (oggi 5, Decisione impugnata: Impugnazione istanza: dell’ultima riforma intervenuta in materia) anni precedenti al tesseramento pluriennale, e per l'intera stagione, e che il mancato tesseramento per una stagione sportiva interrompe il presupposto temporale, rappresentato dalla continuità dell’addestramento nelle stagioni sportive antecedenti al tesseramento pluriennale, condizione imprescindibile per ritenere esistente il diritto al contributo incentivante. Nella specie, premesso che il primo tesseramento dell’atleta con vincolo pluriennale è avvenuto ad opera della reclamante il 28.03.2019 e quindi per la stagione sportiva 2018/2019, l’assenza di tesseramento per la stagione sportiva 2017/2018, rende inesigibile il contributo e quindi non dovuto il premio di preparazione. Ciò posto, la Commissione Premi ha errato nel non prendere in considerazione il mancato tesseramento dell’atleta per la stagione sportiva 2017/2018, e conseguentemente, omettendo tale valutazione, ha errato nel riconoscere il premio in favore della ACD Albiatese. In assenza di continuità di tesseramento, il premio è inesigibile e quindi non dovuto.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione n. 4/TFN del 28.09.2020

Decisione impugnata: Decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. 1/E del 23 Luglio 2020 – (Premio di preparazione per il calciatore V.P. n. 11.08.2004 – matr. FIGC 6928878 – ric. n. 75),

Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, co. 2, lett. a), CGS proposto dalla società ASD Colognese (matr. FIGC 949209) contro la società USD Calcio Brembate (matr. FIGC 676180) avverso

Massima:…il. Tribunale ha pvolte ribadito che, per sussistere il diritto al premio di preparazione, occorre che l’atleta risulti tesserato per tutti i 3 (oggi 5, Decisione impugnata: Impugnazione istanza: dellultima riforma intervenuta in materia) anni precedenti al tesseramento pluriennale e che il mancato tesseramento per una stagione sportiva interrompa il presupposto temporale, rappresentato dalla continuità dell’addestramento nelle stagioni sportive antecedenti  al  tesseramento  pluriennale,  condizione  imprescindibile  per  ritenere  esistente  il  diritto  al  contributo incentivante. Nella specie, premesso che il primo tesseramento dell’atleta con vincolo pluriennale è avvenuto ad opera della reclamante il 01.09.2018 e quindi per la stagione sportiva 2018/2019, lassenza di tesseramento per la stagione sportiva 2015/2016, rende inesigibile il contributo e quindi non dovuto il premio di preparazione. A nulla rilevano, a riguardo, le circostanze dedotte dalla resistente nelle sue controdeduzioni. In particolare, non può attribuirsi dinanzi a questo Tribunale alcun valore al presunto tesseramento del calciatore nel campionato CSI in quanto lo stesso non può produrre alcun effetto ai fini federali, essendo il CSI una realtà sportiva completamente estranea alla FIGC, presso la quale difetta l’imprescindibile condizione del tesseramento. Ciò posto, la Commissione Premi ha errato nel non prendere in considerazione il mancato tesseramento dell’atleta per la stagione sportiva 2015/2016, e conseguentemente, omettendo tale valutazione, ha errato nel riconoscere il premio in favore della USD Calcio Brembate. In assenza di continuità di tesseramento, il premio è inesigibile e quindi non dovuto.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione n. 3/TFN del 28.09.2020

Decisione impugnata: Decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. 1/E del 23 Luglio 2020 – (Premio di preparazione per il calciatore M.A. n. 29.07.2004 – matr. FIGC 2101151 – ric. n. 47),

Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, co. 2, lett. a), CGS proposto dalla società ASD Colognese (matr. FIGC 949209) contro la società USD Calcio Brembate (matr. FIGC 676180)

Massima:…. Tribunale ha pvolte ribadito che, per sussistere il diritto al premio di preparazione, occorre che l’atleta risulti tesserato per tutti i 3 (oggi 5, Decisione impugnata: Impugnazione istanza: dellultima riforma intervenuta in materia) anni precedenti al tesseramento pluriennale e che il mancato tesseramento per una stagione sportiva interrompa il presupposto temporale, rappresentato dalla continuità dell’addestramento nelle stagioni sportive antecedenti  al  tesseramento  pluriennale,  condizione  imprescindibile  per  ritenere  esistente  il  diritto  al  contributo incentivante. Nella specie, premesso che il primo tesseramento dell’atleta con vincolo pluriennale è avvenuto ad opera della reclamante il 01.09.2018 e quindi per la stagione sportiva 2018/2019, lassenza di tesseramento per la stagione sportiva 2015/2016, rende inesigibile il contributo e quindi non dovuto il premio di preparazione. A nulla rilevano, a riguardo, le circostanze dedotte dalla resistente nelle sue controdeduzioni. In particolare, non può attribuirsi dinanzi a questo Tribunale alcun valore al presunto tesseramento del calciatore nel campionato CSI in quanto lo stesso non può produrre alcun effetto ai fini federali, essendo il CSI una realtà sportiva completamente estranea alla FIGC, presso la quale difetta l’imprescindibile condizione del tesseramento. Ciò posto, la Commissione Premi ha errato nel non prendere in considerazione il mancato tesseramento dell’atleta per la stagione sportiva 2015/2016, e conseguentemente, omettendo tale valutazione, ha errato nel riconoscere il premio in favore della USD Calcio Brembate. In assenza di continuità di tesseramento, il premio è inesigibile e quindi non dovuto.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione n. 2/TFN del 08.09.2020

Decisione impugnata: Decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. 1/E del 23 Luglio 2020 – (Premio di preparazione per il calciatore B.I. n. 25.10.2001 – matr. FIGC 6966489 – ric. n. 12),

 Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, co. 2, lett. a), CGS proposto dalla società ASD Union Calcio Basso Pavese (matr. FIGC 945174) contro la società ASD Athletic Pavia (matr. FIGC 937677)

Massima: Annulla l’impugnata decisione della Commissione Premi. Effettivamente nelle stagioni 2016/2017 e 2017/2018 l’atleta … non è stato tesserato per nessuna società. Dall’esame dello storico presso la Federazione l’atleta risulta infatti tesserato sino al termine della stagione 2015/2016 presso la società ASD Athletic Pavia; nelle successive stagioni 2016/2017 e 2017/2018 lo stesso calciatore non risulta tesserato con vincolo annuale per alcuna società. Nella stagione del 2018/2019 veniva poi tesserato con vincolo pluriennale per la ASD Union Calcio Basso Pavese. Ciò posto, l’art 96 comma 2 NOIF, nella vecchia formulazione vigente all’epoca del tesseramento pluriennale, così recitava: “Agli effetti del “premio di preparazione” vengono prese in considerazione le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni…. Il vincolo del calciatore per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio”. Questo Tribunale ha più volte ribadito che, affinché tale diritto sussista, occorre che l’atleta sia tesserato per tutti i 3 anni precedenti, e per l’intera stagione, e che il mancato tesseramento per una stagione interrompa il presupposto temporale, rappresentato dalla continuità dell’addestramento del giovane calciatore per le 3 stagioni antecedenti al tesseramento pluriennale, condizione imprescindibile per ritenere esistente il diritto al contributo incentivante. L’assenza di tesseramento per le stagioni 2016/2017 e 2017/2018 rende dunque il contributo inesigibile e il premio non dovuto. Ciò posto la Commissione Premi ha pertanto errato nel non prendere in considerazione il mancato tesseramento dell’atleta … per le stagioni 2016/2017 e 2017/2018, e conseguentemente, omettendo tale valutazione, ha errato nel riconoscere il premio a favore della ASD Athletic Pavia, quale unica società. In assenza di continuità di tesseramento, il premio è inesigibile e quindi non dovuto. Assorbiti i restanti motivi di gravame.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n.  57/TFN del 19.02.2020

Decisione impugnata: Decisione della Commissione Premi (Ric. n. 313 – Premio di preparazione per il calciatore M.L.) pubblicata con Com. Uff. n. 5/E del 18.12.2019,

Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società ASD Paluani Life Chievo Verona (matr. FIGC 934343) contro la società US Saval Maddalena ASD (matr. FIGC 780416)

Massima: Al riguardo questo Tribunale ritiene però doveroso e necessario precisare che il riconoscimento del premio in favore della ASD Paluani Life Chievo Verona quale penultima società avente diritto al premio, riflette il recente indirizzo del Collegio di Garanzia CONI, secondo cui linterpretazione dellart. 96 delle NOIF non consente di ritenere, in assenza di una specifica previsione in tal senso, che della formazione impartita da una società sportiva ad un giovane calciatore non debba tenersi conto là dove lo stesso calciatore, nella successiva stagione sportiva, risulti tesserato, con vincolo pluriennale, con quella medesima società. Di diverso avviso era questo Collegio che – come dedotto nel reclamo - aveva assunto un orientamento consolidato sulla questione qui dibattuta. In assenza di espressa previsione normativa nellart. 96 NOIF la giurisprudenza del Tribunale Federale Vertenze Economiche infatti, aveva ritenuto opportuno elidere, dalle socieaventi diritto al premio, quella società che avesse tesserato con vincolo annuale il calciatore, che poi lanno successivo sarebbe stato tesserato con vincolo pluriennale. Tale scelta era motivata dalla necessità di riempire il vuoto normativo, interpretando lo scopo solidaristico che muoveva la costruzione ed evoluzione dellart. 96. Nella sostanza la norma aveva evidenti finalità di incentivare le società minori che, prive del vincolo pluriennale, si vedessero “portar via”, dopo lanno di tesseramento, un calciatore promettente, per essere tesserato con vincolo pluriennale, quindi premiante lattività del calciatore e della società che lo aveva addestrato. La corresponsione del premio rappresentava quindi una sorta di indennizzo e di ristoro per la crescita del giovane calciatore, e, secondo questa logica, il premio, secondo linterpretazione di questo Collegio, non poteva spettare, quanto meno nel computo, alla stessa società che, poi, avrebbe usufruito del tesseramento pluriennale. Nella realtà, infatti, non potendo percepire il premio da sé stessa, la società debitrice avrebbe corrisposto lintero premio alla società ultima (fatta esclusione per sé stessa) che aveva tesserato il calciatore con vincolo annuale. Considerando invece nel computo del calcolo dellannualità anche la stessa società debitrice, quella che sarebbe stata lunica società, verrebbe considerata penultima, con consistente riduzione del premio di spettanza. In tal modo, ad avviso del Tribunale si riteneva compresso lo spirito solidaristico che – come detto - improntava il sistema dellart. 96. Con sentenza n. 86/2019 il Collegio di Garanzia ha ritenuto errata la tesi di questo Tribunale e il suo consolidato indirizzo, rimarcando la mancanza di dato formale normativo a sostegno di tale interpretazione con le seguenti motivazioni. Ciò detto, linterpretazione seguita dai giudici endofederali, secondo cui «ove la società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dellindividuazione delle società aventi diritto al premio di preparazione», non risulta condivisibile per le seguenti ragioni. Nessuna disposizione contenuta nell’art. 96, né in altro articolo delle NOIF, afferma quanto sostenuto dal Tribunale Federale, né ciò può ricavarsi dallinterpretazione della disciplina de qua sulla base della ratio sottesa alla stessa. Com’è pacificamente ammesso, la disciplina sul “Premio di preparazione” assolve alla finalità, a carattere solidaristico, di incentivare la formazione dei giovani calciatori in linea con lobiettivo della diffusione e dello sviluppo della pratica sportiva del calcio in età giovanile. La ‘solidarietà, che connota listituto in parola, va riguardata non già sotto il profilo esclusivamente economico, in riferimento, dunque, allinteresse specifico della singola società cui spetta il versamento di una somma di denaro a titolo di premio di preparazione, bensì, prima di tutto, va intesa quale solidarietà sportiva, volta a realizzare linteresse generale del sistema calcistico a che i giovani calciatori vengano formati e, quindi, parallelamente, le società sportive investano mezzi e capitali per la loro formazione, senza di contro essere garantite dal vincolo sportivo oltre la stagione nella quale tale formazione si svolge lexcursus argomentativo posto alla base delle motivazioni fondanti la decisione qui appellata risulta anch’esso non condivisibile. Esso, infatti, poggia sullassunto che, nel caso in esame, la sociericorrente «usufruendo del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità» si assicura il vincolo pluriennale. Detto ragionamento non tiene conto del fatto che il vincolo annuale non dà alcuna garanzia alla società sportiva, presso la quale un giovane atleta è tesserato, che al termine della stagione sportiva lo stesso procederà al rinnovo del tesseramento e non decida, invece, di tesserarsi presso un’altra società. Fintantoché, infatti, latleta non abbia raggiunto letà in cui necessariamente al tesseramento consegue il vincolo sportivo (che propriamente è il vincolo pluriennale sino al venticinquesimo anno d’età), non v’è alcuna assicurazione’ in favore della società che ha formato il giovane calciatore di ‘usufruire’ di tale formazione. Pertanto, linterpretazione dellart. 96 delle NOIF non consente di ritenere, in assenza di una specifica previsione in tal senso, che della formazione impartita da una società sportiva ad un giovane calciatore non debba tenersi conto là dove lo stesso calciatore nella successiva stagione sportiva acconsenta al tesseramento, con vincolo pluriennale, con quella stessa società. Il fatto che il legislatore federale, in sede di riforma dellart. 96, non abbia statuito nel senso prospettato dalla “costante giurisprudenza”, richiamata dal Tribunale Federale nella decisione qui impugnata, avvalora quanto sopra detto, in specie ove si aggiunga che, come sopra visto, l’art. 96, nel nuovo testo, prevede espressamente lipotesi del tesseramento con vincolo annuale e, nella successiva stagione sportiva, con vincolo pluriennale presso una stessa società senza prevedere alcuna deroga alla generale disciplina. Ne consegue che in ossequio e ottemperanza alle indicazioni del Collegio di Garanzia, la società obbligata al premio e nel contempo che ha tesserato con vincolo annuale il calciatore nella stagione precedente, deve essere computata nel conteggio delle società richiamate dall’art. 96, e pertanto la ASD Paluani Life Chievo Verona non è l’unica ma la penultima società avente diritto con conseguente riduzione del premio, come correttamente deciso dalla Commissione Premi.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n.  65/TFN del 22.06.2020

Decisione impugnata: Decisione della Commissione Premi pubblicata con Com. Uff.  6/E  del 23  gennaio  2020  – (premio di preparazione  per il  calciatore  P.A. n. 15.04.2005 - matr. FIGC 2117034 – ric. n. 389),

Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS proposto dalla socieParma Calcio 1913 Srl (matr. FIGC 943146) contro la società SSDRL Accademia Internazionale (matr. FIGC 78774)

Massima: Annullata la decisione della Commissione Premi...Il nuovo art. 96 NOIF non può, infatti, essere applicabile in via retroattiva. Ed invero, il principio di irretroattività, di cui all’art. 11 delle preleggi, implica che le nuove norme abbiano efficacia ex nunc e che debbano rispettare i c.d. diritti quesiti, ovvero quei diritti che, sorti da un fatto acquisitivo valido per la legge precedente, siano già entrati a far parte del patrimonio del soggetto, sebbene loccasione di farli valere si presenti nel vigore delle nuove norme. Ebbene, nel caso di specie, al momento dellentrata in vigore del nuovo art. 96 NOIF, la società resistente non poteva vantare alcun diritto al premio. Ed infatti, dall’esame della documentazione, risulta che il calciatore sia stato tesserato di Accademia Internazionale solo nella stagione 2015/2016 e della reclamante nella stagione sportiva 2019/2020 e, dunque, a distanza di quattro stagioni. Atteso il tenore del previgente art. 96 NOIF, il diritto al premio di maturazione non risulta, dunque, maturato, in quanto riservato alle ultime due società titolari del vincolo annuale nellarco degli ultimi tre anni. Inoltre, la Società Accademia Internazionale Calcio SS DRL, allepoca, non risultava iscritta in alcune delle leghe legittimate alla richiesta del premio ed indicate nella tabella di cui al comma 1 dello stesso art. 96. Risulta, infatti, dagli atti come la stessa sia affiliata alla LND solo dal 23.07.2019, con la conseguenza che non può ritenersi realizzata la fattispecie di cui al suddetto art. 96, 1° comma, NOIF. É chiaro, dunque, come la Società Accademia Internazionale Calcio SS DRL, anche sotto tale profilo, non possa vantare alcun diritto quesito allottenimento del premio.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n.  72/TFN del 24.06.2020

Decisione impugnata: Decisione della Commissione Premi (Ric. n. 362 – Premio di preparazione per il calciatore B.F. n. 28.6.2001 – matr. FIGC 5637526) pubblicata con Com. Uff. n. 6/E del 23 gennaio 2020,

Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS proposto dalla società ASD CMP Persicetana (matr. FIGC 945345) contro la società FC Persiceto 85 Srl (matr. FIGC 630216)

Massima: Come rettamente rilevato dalla reclamante, lart. 96 NOIF prevede, al primo comma, che tenute a versare il premio di preparazione sono le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” (quindi sostanzialmente con vincolo pluriennale) di calciatori che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come “giovani” con vincolo annuale da parte di società della Lega Nazionale Dilettanti o della Lega Pro. Questo Tribunale ha più volte ribadito che per sussistere il diritto al premio di preparazione occorre che latleta sia stato tesserato per tutti i 3 (oggi 5, Decisione impugnata: Impugnazione istanza:  dellultima riforma intervenuta in materia) anni precedenti al tesseramento pluriennale e che il mancato tesseramento per una stagione interrompe il presupposto temporale, rappresentato dalla continuità delladdestramento nelle stagioni antecedenti al tesseramento pluriennale, condizione imprescindibile per ritenere esistente il diritto al contributo incentivante. Nella specie, premesso che il primo tesseramento dellatleta con vincolo pluriennale è avvenuto ad opera della reclamante ASD CMP Persicetana il 19 Luglio  2019 e quindi per la stagione sportiva 2019/2020, lassenza di tesseramento per la stagione 2018/2019 ed anche per la precedente stagione 2017/2018 (per le quali il calciatore Briganti risulta essere stato svincolato), rende inesigibile il contributo e quindi non dovuto il premio di preparazione. Ciò posto, la Commissione Premi ha pertanto errato nel non prendere in considerazione il mancato tesseramento dellatleta per le stagioni 2017/2018 e 2018/2019, e conseguentemente, omettendo tale valutazione, ha errato nel riconoscere il premio in favore della FC Persiceto 85 Srl. In assenza di continuità di tesseramento, il premio è inesigibile e quindi non dovuto.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 84/TFN del 13.08.2020

Decisione impugnata: Decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. 8/E del 25 giugno 2020 – (Premio di preparazione per il calciatore R.A. n. 09.03.2000 – matr. FIGC 6759698 – ric. n. 508),

Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, co. 2, lett. a), CGS proposto dalla società ASD Real Tolve (matr. FIGC 915477) contro la società ASD Agon Club Altamura (matr. FIGC 922116)

Massima:…lart. 96, punto 4, NOIF impone che il diritto al premio di preparazione si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato. Tale norma subordina lesercizio del diritto allazione reclamata, con atto unilaterale recettizio, entro un arco temporale prestabilito. Nel caso di specie, il diritto al premio è stato reclamato per la prima volta (ovvero con un contraddittorio pieno) solo nel mese di marzo 2020 (come dimostra la raccomandata a/r versata in atti) e quindi ben oltre il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato il diritto. A nulla vale a riguardo la  prova fornita dellinvio allindirizzo di Tolve  al Largo Mario Pagano se, di fatto, dalla certificazione dell’area tecnica del Comune di Tolve (che riveste fede privilegiata), peraltro confermata dallestratto dellAS400 della FIGC, risulta che l’ASD Real Tolve ha sede in Tolve al Corso Vittorio n. 13; di conseguenza, la notifica del primo ricorso dall’ASD Agon Club Altamura (giugno 2019) è da intendersi improduttiva di effetti poiché mai giunta a conoscenza del destinatario (ASD Real Tolve Altamura). Tale vizio ha comportato la prescrizione del diritto così come previsto dal combinato disposto dellart. 96, punto 4, NOIF con lart. 40, punto 3, CGS.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 85/TFN del 13.08.2020

Decisione impugnata: Decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. 8/E del 25 giugno 2020 – (Premio di preparazione per il calciatore D.G. n. 29.01.2000 – matr. FIGC 5582242 – ric. n. 477),

Impugnazione istanza:  Reclamo ex art. 90, co. 2, lett. a), CGS proposto dalla società ASD Real Tolve (matr. FIGC 915477) contro la società ASD Agon Club Altamura (matr. FIGC 922116)

Massima:…lart. 96, punto 4, NOIF impone che il diritto al premio di preparazione si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato. Tale norma subordina lesercizio del diritto allazione reclamata, con atto unilaterale recettizio, entro un arco temporale prestabilito. Nel caso di specie, il diritto al premio è stato reclamato per la prima volta (ovvero con un contraddittorio pieno) solo nel mese di marzo 2020 (come dimostra la raccomandata a/r versata in atti) e quindi ben oltre il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato il diritto. A nulla vale a riguardo la  prova fornita dellinvio allindirizzo di Tolve  al Largo Mario Pagano se, di fatto, dalla certificazione dell’area tecnica del Comune di Tolve (che riveste fede privilegiata), peraltro confermata dallestratto dellAS400 della FIGC, risulta che l’ASD Real Tolve ha sede in Tolve al Corso Vittorio n. 13; di conseguenza, la notifica del primo ricorso dall’ASD Agon Club Altamura (giugno 2019) è da intendersi improduttiva di effetti poiché mai giunta a conoscenza del destinatario (ASD Real Tolve Altamura). Tale vizio ha comportato la prescrizione del diritto così come previsto dal combinato disposto dellart. 96, punto 4, NOIF con lart. 40, punto 3, CGS.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 86/TFN del 13.08.2020

Decisione impugnata: Decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. 8/E del 25 giugno 2020 – (Premio di preparazione per il calciatore T.M. n. 19.09.2000 – matr. FIGC 5804598 – ric. n. 520),

Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, co. 2, lett. a), CGS proposto dalla società ASD Real Tolve (matr. FIGC 915477) contro la società ASD Agon Club Altamura (matr. FIGC 922116)

Massima:…lart. 96, punto 4, NOIF impone che il diritto al premio di preparazione si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato. Tale norma subordina lesercizio del diritto allazione reclamata, con atto unilaterale recettizio, entro un arco temporale prestabilito. Nel caso di specie, il diritto al premio è stato reclamato per la prima volta (ovvero con un contraddittorio pieno) solo nel mese di marzo 2020 (come dimostra la raccomandata a/r versata in atti) e quindi ben oltre il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato il diritto. A nulla vale a riguardo la  prova fornita dellinvio allindirizzo di Tolve  al Largo Mario Pagano se, di fatto, dalla certificazione dell’area tecnica del Comune di Tolve (che riveste fede privilegiata), peraltro confermata dallestratto dellAS400 della FIGC, risulta che l’ASD Real Tolve ha sede in Tolve al Corso Vittorio n. 13; di conseguenza, la notifica del primo ricorso dall’ASD Agon Club Altamura (giugno 2019) è da intendersi improduttiva di effetti poiché mai giunta a conoscenza del destinatario (ASD Real Tolve Altamura). Tale vizio ha comportato la prescrizione del diritto così come previsto dal combinato disposto dellart. 96, punto 4, NOIF con lart. 40, punto 3, CGS.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 87/TFN del 13.08.2020

Decisione impugnata: Decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. 8/E del 25 giugno 2020 – (Premio di preparazione per il calciatore F.O. n. 09.08.2000 – matr. FIGC 5865360 – ric. n. 480),

Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, co. 2, lett. a), CGS proposto dalla società ASD Real Tolve (matr. FIGC 915477) contro la società ASD Agon Club Altamura (matr. FIGC 922116)

Massima:…lart. 96, punto 4, NOIF impone che il diritto al premio di preparazione si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato. Tale norma subordina lesercizio del diritto allazione reclamata, con atto unilaterale recettizio, entro un arco temporale prestabilito. Nel caso di specie, il diritto al premio è stato reclamato per la prima volta (ovvero con un contraddittorio pieno) solo nel mese di marzo 2020 (come dimostra la raccomandata a/r versata in atti) e quindi ben oltre il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato il diritto. A nulla vale a riguardo la  prova fornita dellinvio allindirizzo di Tolve  al Largo Mario Pagano se, di fatto, dalla certificazione dell’area tecnica del Comune di Tolve (che riveste fede privilegiata), peraltro confermata dallestratto dellAS400 della FIGC, risulta che l’ASD Real Tolve ha sede in Tolve al Corso Vittorio n. 13; di conseguenza, la notifica del primo ricorso dall’ASD Agon Club Altamura (giugno 2019) è da intendersi improduttiva di effetti poiché mai giunta a conoscenza del destinatario (ASD Real Tolve Altamura). Tale vizio ha comportato la prescrizione del diritto così come previsto dal combinato disposto dellart. 96, punto 4, NOIF con lart. 40, punto 3, CGS.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 88/TFN del 13.08.2020

Decisione impugnata: Decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. 8/E del 25 giugno 2020 – (Premio di preparazione per il calciatore S.M. n. 20.01.2000 – matr. FIGC 5565924 – ric. n. 516)

Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, co. 2, lett. a), CGS proposto dalla società ASD Real Tolve (matr. FIGC 915477) contro la società ASD Agon Club Altamura (matr. FIGC 922116)

Massima:…lart. 96, punto 4, NOIF impone che il diritto al premio di preparazione si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato. Tale norma subordina lesercizio del diritto allazione reclamata, con atto unilaterale recettizio, entro un arco temporale prestabilito. Nel caso di specie, il diritto al premio è stato reclamato per la prima volta (ovvero con un contraddittorio pieno) solo nel mese di marzo 2020 (come dimostra la raccomandata a/r versata in atti) e quindi ben oltre il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato il diritto. A nulla vale a riguardo la  prova fornita dellinvio allindirizzo di Tolve  al Largo Mario Pagano se, di fatto, dalla certificazione dell’area tecnica del Comune di Tolve (che riveste fede privilegiata), peraltro confermata dallestratto dellAS400 della FIGC, risulta che l’ASD Real Tolve ha sede in Tolve al Corso Vittorio n. 13; di conseguenza, la notifica del primo ricorso dall’ASD Agon Club Altamura (giugno 2019) è da intendersi improduttiva di effetti poiché mai giunta a conoscenza del destinatario (ASD Real Tolve Altamura). Tale vizio ha comportato la prescrizione del diritto così come previsto dal combinato disposto dellart. 96, punto 4, NOIF con lart. 40, punto 3, CGS.

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Prima :  Decisione n. 9/2020 del 12 febbraio 2020

Decisione impugnata: Delibera distinta dal numero 003/2019/CFA - Sezioni Unite, depositata in data 4 ottobre 2019 e pubblicata in data 7 ottobre 2019, con la quale la Corte Federale di Appello FIGC ha rigettato il reclamo proposto dall’A.C. Chievo Verona S.r.l. avverso la decisione assunta dal TNF - Sezione Vertenze Economiche con C.U. n. 11/TFN del 7 agosto 2019, che aveva confermato, a favore della società F.C. Sporting Desenzano S.S.D.R.L., la certificazione della Commissione Premi in merito al “Premio alla Carriera” nell’importo di € 54.000,00, riferito al calciatore N. A. per le stagioni sportive 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016.

Massima: Annullata la decisione del CFA che aveva condannato la società al pagamento del premio alla carriera ritenendo privo di effetti l’atto di rinuncia preventivo, poiché secondo la propria errata interpretazione il premio non è rinunziabile perché assolve ad una funzione parapubblicistica prevalente rispetto a quella privatistica propria dei club di categoria…Lo scrutinio di Questo Collegio impone la lettura e, quindi, l’esame dell’art. 99 bis NOIF. La norma regolamentare, rubricata “premio alla carriera”, recita che: “1. Alle società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile è riconosciuto un compenso forfettario pari a Euro 18.000,00= per ogni anno di formazione impartita a un calciatore da esse precedentemente tesserato come “giovane” o “giovane dilettante” nei seguenti  casi: a) quando il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di serie A; ovvero b) quando un calciatore disputa, partecipandovi effettivamente con lo status di professionista, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A o nella Under 21. Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive, e deve essere corrisposto dalla società titolare del tesseramento al momento in cui si verifica l’evento o, in caso di calciatore trasferito a titolo temporaneo, dalla società titolare dell’originario rapporto col calciatore. Tale compenso deve essere corrisposto alle stesse entro la fine della stagione sportiva in cui si è verificato l’evento. Nel caso la società dilettantistica o di puro Settore Giovanile abbia già percepito, in precedenza, da una società professionistica, il “premio di preparazione” (art. 96 N.O.I.F.) o il “premio di addestramento e formazione tecnica” (art. 99 N.O.I.F.) ovvero l’importo derivante da un trasferimento (art. 100 N.O.I.F.), tale somma sarà detratta dall’eventuale compenso spettante. 2. L’importo del premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all’art. 96 delle NOIF, su richiesta della società interessata. Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega cui è associata la società obbligata. Le controversie in ordine al pagamento del “premio alla carriera” sono devolute al Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche.” Il tenore letterale della norma non sembra lasciare spazio ad interpretazioni laddove sancisce che “alla società della Lega Nazionale Dilettanti e/o di puro settore giovanile sia dovuto un compenso forfettario pari a 18.000,00 euro per ogni anno di formazione impartita ad un calciatore…omissis”, con ciò volendo evidentemente affermare che l’ordinamento sportivo premia quella società che ha effettuato uno sforzo importante investendo su risorse giovanili, ristorando l’investimento compiuto in formazione e valorizzazione di un giovane con un riconoscimento economico che viene fissato in maniera forfettaria, ma ben determinata nel suo ammontare, a condizione che “il calciatore disputi, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di serie A; ovvero b) quando un calciatore disputa, partecipandovi effettivamente con lo status di professionista, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A o nella Under 21”. Orbene, a prescindere dalla natura economica del premio (cfr. Collegio di Garanzia, Quarta Sezione, decisione n. 2/2020), che, già di per sé, lo rende un diritto patrimoniale, come tale rinunziabile, la funzione parapubblicistica attribuita dalla Corte d’Appello Federale a tale premio, al punto di definirlo irrinunziabile, è smentita dalla stessa norma oggetto di scrutinio, laddove la stessa afferma che “nel caso la società dilettantistica o di puro Settore Giovanile abbia già percepito, in precedenza, da una società professionistica, il “premio di preparazione” (art. 96 N.O.I.F.) o il “premio di addestramento e formazione tecnica” (art. 99 N.O.I.F.) ovvero l’importo derivante da un trasferimento (art. 100 N.O.I.F.), tale somma sarà detratta dall’eventuale compenso spettante”. Infatti, se fosse vero e condivisibile che il premio alla carriera avesse una funzione parapubblicistica, lo stesso non dovrebbe essere ritenuto alternativo agli altri premi previsti dalle NOIF e richiamati dall’art. 99 bis NOIF, ma dovrebbe essere riconosciuto, a prescindere dall’aver goduto degli altri atti premiali, con il solo limite dell’avverarsi delle condizioni previste e richiamate. E tanto non sembra essere possibile leggendo il dato letterale poiché, anzi, è espressamente prevista la decurtazione del premio alla carriera da altri importi riscossi a titolo premiale per evitarne, evidentemente, il cumulo. Dal difetto di funzione parapubblicistica discende, senza ombra di dubbio, la rinunziabilità del premio. Ma non solo. La resistente solleva anche questioni inerenti alla rinunzia, ovvero alla sua nullità, perché l’istituto in parola per poter essere attivato necessita di alcune caratteristiche e, più segnatamente, la determinabilità del diritto e la sua certezza futura. A sostegno della propria tesi la resistente richiama precedenti giurisprudenziali in materia lavoristica e di appalti. Le pronunce richiamate non colgono nel segno né sono condivisibili perché trattano di fattispecie diverse e con caratteristiche di aleatorietà del diritto che sono assenti nella vicenda che ci occupa. Invero, il premio alla carriera è determinato dalla norma in maniera precisa ed esatta e fissato in € 18.000,00 (diciottomila) per ogni anno di formazione del giovane calciatore, lasciando in sospeso la sua erogazione al maturare di alcune condizioni rinvenibili nell’esordio nel campionato di Serie A oppure nella Nazionale A o nell’Under 21. Il seme del dubbio che la resistente tenta di far germogliare e che, evidentemente, ha trovato radici nella decisione del Giudice a quo, si innesta nella confusione fatta tra la esistenza del diritto e i suoi effetti, subordinati all’avveramento di una condizione di fatto. Apertis verbis, nella vicenda che ci occupa non siamo in presenza di un diritto che non c’è ancora, esso esiste ed è codificato come premio alla carriera ed è già predeterminato nel suo ammontare in € 18.000,00 (diciottomila), quello che manca ed è incerto è il fatto storico che deve concretizzarsi, rectius avverarsi, ovvero l’esordio in campionato di Serie A o nella Nazionale A o Under 21. In buona sostanza, non si tratta di rinunzia a diritto futuro, posto che la validità del premio alla carriera è "condicio iuris" del diritto della società e non elemento della fattispecie costitutiva dello stesso. In definitiva, il diritto previsto nell’art. 99 bis NOIF è un diritto sotto condizione sospensiva di fatto (è la condizione che subordina il dispiegarsi degli effetti all’avverarsi di un avvenimento incerto e futuro), per la qual cosa siamo in presenza di una aspettativa giuridicamente tutelata ai sensi dell’art. 1357 c.c., il quale, com’è noto, dispone che “chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva può disporne in pendenza di questa; ma gli effetti di ogni atto di disposizione sono subordinati alla stessa condizione”; nel caso di specie, il Desenzano avrebbe avuto il diritto a percepire il premio alla carriera del calciatore laddove si fosse verificata la condizione che lo stesso avesse esordito in Seria A o in Nazionale A o Under 21 e non ha fatto altro che rinunziare a tale diritto, rectius a tale aspettativa secondo legge. Sulla base delle motivazioni che precedono, pertanto, il ricorso va accolto e la decisione gravata annullata, con la consequenziale statuizione della validità ed efficacia della rinunzia operata dalla resistente in data 23 agosto 2017 ed il diritto del Chievo a percepire il premio alla carriera del calciatore A. N..

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n.  45/TFN del 15.1.2020

Decisione impugnata: Decisione della Commissione Premi (Ric. n. 594 – Premio di Preparazione per il calciatore O.T.) pubblicata con Com. Uff. n. 7/E del 21.02.2019,

 Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società SS Arezzo Srl (matr. FIGC 949272) contro la società ASC D L’Aquila 1902 Montevarchi (matr. FIGC 932221)

Massima: A seguito della decisione di giudizio di rinvio disposto dal Collegio di Garanzia dello Sport, il Tribunale rigetta il reclamo e, per leffetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi. Ancorché lorientamento consolidato dello scrivente Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche si sia fondato sul presupposto che il dato letterale dellart. 96 NOIF non consenta di prescindere, ai fini della sussistenza della continuità di formazione, dalleffettivo rapporto di tesseramento dellatleta, dovendosi intendere questultimo come presupposto di garanzia della validità di un rapporto rilevante in ambito federale, si prende atto del diverso orientamento manifestato dal Collegio di Garanzia al cui dettato codesto Tribunale non può che adeguarsi. Ciò premesso si rileva che l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, ribadita in questa sede dalla difesa della SS Arezzo Srl, dopo averla sollevata per la prima volta innanzi al Collegio di Garanzia, e che si sostanzierebbe nel rilevare che per effetto dellacquisizione del titolo ex art. 52 NOIF dalla fallita US Arezzo essa reclamante avrebbe acquisito le posizioni dei soli calciatori tesserati, di talcnon potrebbe essere gravata da oneri riferiti a posizioni non palesate allatto dellacquisizione, al di là della sua ammissibilità considerati i vincoli che sottendono il giudizio di rinvio (impossibilità di formulare conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale è stata pronunciata la sentenza annullata), risulta comunque assorbita dal capo della pronuncia del Collegio di Garanzia ove si è affermato che “La ratio dellistituto in parola, infatti (lo si ripete) non poggia sul perfezionamento della procedura di tesseramento, bensì sullo svolgimento in concreto dellattività di formazione dei giovani calciatori, che è il necessario presupposto percla carriera sportiva dellatleta si consolidi allorché lo stesso assume le qualifiche di giovane di serie, giovane dilettante o non professionista con vincolo pluriennale Lavere il Collegio di Garanzia posto come presupposto necessario per il riconoscimento del premio di preparazione non gla procedura di tesseramento, bensì   lo svolgimento in concreto dell’attività di formazione, svuota totalmente di rilevanza leccezione sollevata dallodierna reclamante, di talché essendo l’appello a suo tempo proposto dalla SS Arezzo Srl fondato sullunico motivo della mancanza di tesseramento dell’…. per la stagione 2017/2018, in applicazione del principio affermato dal Collegio di Garanzia lappello a suo tempo proposto dalla SS Arezzo Srl deve serre rigettato, con la conferma della decisione della Commissione Premi.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Quarta :  Decisione n. 5/2020 del 13 gennaio 2020

Decisione impugnata: Decisione n. 18, emessa dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche (FIGC), stagione sportiva 2019/2020, pubblicata in data 11 ottobre 2019, che, nel respingere i ricorsi presentati dalla ricorrente, ha confermato le decisioni assunte dalla Commissione Premi, con le quali è stata condannata la ASD Calcio Flaminia al pagamento della somma di € 4.095,00, di cui € 3.276,00 alla SSD Virtus Campagnano, a titolo di premio di preparazione, quale unica titolare del vincolo annuale, ed € 819,00 alla FIGC, a titolo di penale, per i calciatori B., A., G., G., L., L., M., M., M., M. e R., mentre per il calciatore C. è stato liquidato l’importo complessivo di € 2.389,75, di cui € 1.911,00 alla SSD Virtus Campagnano, a titolo di premio di preparazione, quale ultima titolare del vincolo annuale, ed € 477,75 alla FIGC, a titolo di penale.

Massima: Confermata la decisione del TFN-SVE che a sua volta ha confermato le decisioni assunte dalla Commissione Premi condannando l’attuale ricorrente al pagamento del premio di preparazione...la giurisprudenza di questa stessa Sezione IV^ (decisione n. 14 del 2016), secondo cui il Collegio di Garanzia può procedere “all’esame dei motivi con cui si contesta non la valutazione dei fatti e le conclusioni raggiunte, ma la correttezza, completezza e ragionevolezza delle motivazioni e delle soluzioni che il giudice d’appello ha ritenuto di applicare, traendone le conseguenze sanzionatorie”.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Quarta :  Decisione n. 4/2020 del 7 gennaio 2020

Decisione impugnata: Sentenza emessa dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche, contenuta nel C.U. n. 1/TFN-SVE del 5/7/2019, con la quale è stato rigettato il reclamo della società ricorrente avverso la delibera della Commissione Premi, pubblicata nel C.U. n. 7/E del 21 febbraio 2019, che aveva condannato la società U.S. Governolese al pagamento, in favore della ASD Unione Team SCB, degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione relativi al calciatore V. V. quale penultima titolare del vincolo annuale, pari a complessivi € 1.382,50, di cui € 1.106,00 a titolo di premio, ed € 276,50 a titolo di penale.

Parti: U.S. Governolese/ASD Unione Team SCB/Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Annullata la decisione del TFN-SVE che riconoscendo il premio di preparazione alla società che sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti aveva condannato la società al pagamento, in favore della ASD Unione Team SCB (quale “penultima società e non correttamente quale “terzultima” con conseguente azzeramento del premio di preparazione alla stessa riconosciuto) degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione relativi al calciatore. Il caso di specie: La società ricorrente, partecipante al campionato di Eccellenza della FIGC, girone C, Lombardia, nella stagione sportiva 2017/2018 procedeva al tesseramento come straniero extracomunitario status 68, con vincolo annuale, del calciatore ucraino V. V., precedentemente tesserato, nella stagione sportiva 2016/2017, con la società FCD Real Samb e, nella stagione sportiva 2015/2016, con la società ASD Union Team SCB. Nella successiva stagione sportiva (2018/2019), la stessa ricorrente provvedeva a rinnovare il tesseramento del predetto calciatore come straniero extracomunitario status 71, con vincolo pluriennale. Sorta contestazione tra la società ricorrente e la ASD Union Team SCB in merito alla sussistenza del diritto al premio di preparazione in favore di quest’ultima, la Commissione Premi di Preparazione della FIGC condannava la U.S. Governolese al pagamento dell’importo complessivo di euro 1.382,50, di cui euro 1.106,00 a titolo di premio di preparazione, in favore della ASD Union Team SCB, quale penultima società titolare del vincolo annuale nel triennio di riferimento ai fini del computo dello stesso premio sulla base della normativa federale. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, adito in sede di appello dalla U.S. Governolese, confermava la decisione della Commissione Premi, richiamandosi ad una sua “costante giurisprudenza”, secondo la quale, “ove la società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell’individuazione delle società aventi diritto al premio di preparazione”…..La questione oggetto del presente giudizio concerne l’interpretazione dell’art. 96 delle NOIF, che disciplina il “Premio di preparazione”. Detto articolo, che è stato oggetto di modifica, da ultimo, con delibera del Consiglio Federale della FIGC del 30 maggio 2019, entrata in vigore il 1° luglio 2019 (C.U. n. 152/A), prevedeva, al tempo dei fatti in causa, al comma 1, che «Le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori/calciatrici che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale, sono tenute a versare alla o alle società per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro - raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe professionistiche - aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti di seguito indicati» (differenti a seconda del campionato di riferimento e della tipologia di atleta interessato, ovvero se trattasi di calciatore dilettante, professionista, calciatrice o calciatore di calcio a 5). Al comma 2, si stabiliva poi che, «Agli effetti del “premio di preparazione” vengono prese in considerazione le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni. Nel caso di unica società titolare del vincolo, alla stessa compete il premio per intero». L’intervenuta modifica, sopra citata, è stata nel segno, da un lato, del restringimento dell’ambito di applicazione della normativa de qua alla sola platea delle società della L.N.D. e di Lega PRO, e, dall’altro, dell’ampliamento dei soggetti beneficiari all’interno di dette leghe. Si è previsto, infatti, che il premio di preparazione sia dovuto nelle ipotesi in cui il tesseramento pluriennale segua ad un tesseramento come giovane con vincolo annuale soltanto presso società della L.N.D. o della Lega PRO, mentre vengono prese in considerazione non più «le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni», bensì «le ultime tre Società (…) titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi cinque anni». Con riguardo a queste ultime, in particolare, si specifica che il diritto al premio di preparazione sorga «nel caso di primo tesseramento quale “giovane di serie” da parte di società delle leghe professionistiche di propri calciatori che nella/e precedente/i stagione/i sportiva/e siano stati tesserati con vincolo annuale». Con tale disposizione, inserita ex novo nel testo dell’art. 96, comma 1, come da ultimo modificato, si individua quindi proprio la fattispecie, che è oggetto del presente giudizio, salvo lo specifico riferimento al settore di Lega PRO, nella quale il tesseramento con vincolo pluriennale segue al tesseramento con vincolo annuale da parte della medesima società. Va sin d’ora osservato, al riguardo, come il legislatore federale non abbia previsto per tale specifica ipotesi una disciplina in ordine al computo del premio di preparazione difforme rispetto a quella generalmente prevista per tutte le altre ipotesi. Ciò detto, l’interpretazione seguita dai Giudici endofederali, secondo cui, «ove la società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell’individuazione delle società aventi diritto al premio di preparazione», non risulta condivisibile per le ragioni già espresse in una precedente decisione di questa Sezione (n. 86/2019) e che in questa sede si intende espressamente richiamare. Si osserva, in proposito, che nessuna disposizione contenuta nell’art. 96, né in altro articolo delle NOIF, afferma quanto sostenuto dal Tribunale Federale, né ciò può ricavarsi dall’interpretazione della disciplina de qua sulla base della ratio sottesa alla stessa. Com’è pacificamente ammesso, la disciplina sul “Premio di preparazione” assolve alla finalità, a carattere solidaristico, di incentivare la formazione dei giovani calciatori in linea con l’obiettivo della diffusione e dello sviluppo della pratica sportiva del calcio in età giovanile. La ‘solidarietà’, che connota l’istituto in parola, va riguardata non già sotto il profilo esclusivamente economico, in riferimento, dunque, all’interesse specifico della singola società cui spetta il versamento di una somma di denaro a titolo di premio di preparazione, bensì, prima di tutto, va intesa quale solidarietà sportiva, volta a realizzare l’interesse generale del sistema calcistico a che i giovani calciatori vengano formati e, quindi, parallelamente, le società sportive investano mezzi e capitali per la loro formazione, senza di contro essere garantite dal vincolo sportivo oltre la stagione nella quale tale formazione si svolge. L’excursus argomentativo posto alla base delle motivazioni fondanti la decisione qui appellata risulta anch’esso non condivisibile. Esso, infatti, poggia sull’assunto che nel caso in esame la società ricorrente, «usufruendo del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità», si assicura il vincolo pluriennale. Detto ragionamento non tiene conto del fatto che il vincolo annuale non dà alcuna garanzia alla società sportiva, presso la quale un giovane atleta è tesserato, che al termine della stagione sportiva lo stesso procederà al rinnovo del tesseramento e non decida, invece, di tesserarsi presso un’altra società. Fintantoché, infatti, l’atleta non abbia raggiunto l’età in cui necessariamente al tesseramento consegue il vincolo sportivo (che propriamente è il vincolo pluriennale sino al venticinquesimo anno d’età), non v’è alcuna ‘assicurazione’ in favore della società che ha formato il giovane calciatore di ‘usufruire’ di tale formazione. Pertanto, l’interpretazione dell’art. 96 delle NOIF non consente di ritenere, in assenza di una specifica previsione in tal senso, che della formazione impartita da una società sportiva ad un giovane calciatore non debba tenersi conto, là dove lo stesso calciatore, nella successiva stagione sportiva, acconsenta al tesseramento, con vincolo pluriennale, con la stessa società. Il fatto che il legislatore federale, in sede di riforma dell’art. 96, non abbia statuito nel senso prospettato dalla “costante giurisprudenza” richiamata dal Tribunale Federale nella decisione qui impugnata avvalora quanto sopra detto, in specie ove si aggiunga che, come sopra visto, l’art. 96, nel nuovo testo, prevede espressamente l’ipotesi del tesseramento con vincolo annuale e, nella successiva stagione sportiva, con vincolo pluriennale presso una stessa società, senza prevedere alcuna deroga alla generale disciplina.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n.  42/TFN del 23.12.2019

Decisione impugnata: Decisione della Commissione Premi (Ric. n. 197 – Premio di Preparazione per il calciatore P.L.) pubblicata con Com. Uff. n. 3/E del 24.10.2019,

Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società Cagliari Calcio Spa (matr. FIGC 8420) contro la società Calcio Padova Spa (matr. FIGC 941229)

Massima: L’art. 96, comma quarto, delle NOIF, prevede che il diritto al premio di preparazione si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato. Pertanto, essendo avvenuto il tesseramento del calciatore da parte della Società Cagliari Calcio Spa nella stagione sportiva 2017/2018, il termine prescrizionale andava a scadere il 30 giugno 2019. Edocumentato in atti che il ricorso contente la richiesta del premio di preparazione, è stato spedito dalla Società Calcio Padova Spa in data 26 giugno 2019 ed è stato ricevuto dalla Commissione Premi in data 1 Luglio  2019 e dalla Società Cagliari Calcio Spa in data 9 Luglio  2019.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n.  38/TFN del 19.12.2019

Decisione impugnata: Decisione della Commissione Premi (Ric. n. 193 – Premio di Preparazione per il calciatore N.P.A.) pubblicata con Com. Uff. n. 3/E del 24.10.2019,

Impugnazione istanza:  Reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società ASD FC Motta 2011 (matr. FIGC 945277) contro la società APD NBI Misterbianco (matr. FIGC 935742)

Massima: dalla scissione, le due società (APD NBI Misterbianco e ACD Misterbianco, oggi ASD FC Motta 2011) costituiscono due soggetti giuridici distinti e diversi, con due matricole federali differenti; la ACD Misterbianco è dunque soggetto giuridico nuovo ed autonomo capace di contrarre obbligazioni e maturare diritti senza alcun riferimento al periodo precedente in cui tale soggetto (ovviamente) ancora non esisteva. Da quanto sopra ne deriva linfondatezza della eccezione sollevata dalla società reclamante che, erroneamente, identifica le due società come un unico soggetto giuridico.

Massima: risulta infondata l’eccezione relativa alla erroneità della decisione impugnata in virtù della diversa attività sportiva svolta dopo la suddetta scissione dalle due società (APD NBI Misterbianco nellambito del Calcio a 5, ASD FC Motta 2011 nell’ambito del Calcio a 11). Si osserva, infatti, che ciò che rileva è lattività sportiva svolta dalla società richiedente il premio di preparazione (la APD NBI Misterbianco) nel corso della stagione sportiva durante la quale ha tesserato il calciatore per il quale oggi si richiede il premio di preparazione (nel caso in esame, la stagione sportiva 2015/2016). Ebbene nel corso della stagione sportiva 2015/2016 la APD NBI Misterbianco svolgeva attività nell’ambito del Calcio a 11: l’attività di formazione del calciatore … è dunque indubitabile.

Massima: La decisione della Commissione Premi deve dunque confermarsi; da ultimo sul punto questo Tribunale ritiene però doveroso e necessario precisare come il riconoscimento del premio in favore della APD NBI Misterbianco quale penultima società avente diritto al premio riflette il recente indirizzo del Collegio di Garanzia CONI, secondo cui l’interpretazione dellart. 96 delle NOIF non consente di ritenere, in assenza di una specifica previsione in tal senso, che della formazione impartita da una società sportiva ad un giovane calciatore non debba tenersi conto là dove lo stesso calciatore, nella successiva stagione sportiva, acconsenta al tesseramento, con vincolo pluriennale, con quella stessa società. Di diverso avviso era questo Collegio che aveva assunto un orientamento consolidato sulla questione qui dibattuta. In assenza di espressa previsione normativa nellart. 96 NOIF la giurisprudenza del Tribunale Federale Vertenze Economiche infatti aveva ritenuto opportuno elidere, dalle società aventi diritto al premio, quella società che avesse tesserato con vincolo annuale l’atleta, che poi l’anno successivo sarebbe stato tesserato con vincolo pluriennale. Tale scelta era motivata dalla necessità di riempire il vuoto normativo, interpretando lo scopo solidaristico che muoveva la costruzione ed evoluzione dellart. 96. Nella sostanza la norma aveva evidenti finalità di incentivare le società minori che, prive del vincolo pluriennale, si vedessero portar via, dopo lanno di tesseramento, un atleta promettente, per essere tesserate con vincolo pluriennale, quindi premiante l’attività del calciatore e della società che lo aveva addestrato- La corresponsione del premio diventava una sorta di indennizzo e di ristoro per la crescita del giovane atleta, e, secondo questa logica, il premio, secondo linterpretazione di questo Collegio, non poteva spettare, quanto meno, nel computo, alla stessa società che, poi, avrebbe usufruito del tesseramento pluriennale. Nella realtà, infatti, non potendo percepire il premio da sé stessa, la società debitrice avrebbe corrisposto l’intero premio alla società ultima (fatta esclusione per sé stessa) che lo aveva tesserato con vincolo annuale. Considerando invece nel computo del calcolo della annualità anche la stessa società debitrice, quella che sarebbe stata l’unica società, verrebbe considerata penultima, con consistente riduzione del premio di spettanza; così ad avviso del Tribunale si riteneva compresso lo spirito solidaristico che improntava il sistema dellart. 96. Con sentenza n. 86_2019 il Collegio di Garanzia ha ritenuto errata la tesi di questo Tribunale e il suo consolidato indirizzo, rimarcando la mancanza di dato formale normativo a sostegno di tale interpretazione. Ciò detto, linterpretazione seguita dai giudici endofederali, secondo cui «ove la società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell’individuazione delle società aventi diritto al premio di preparazione», non risulta condivisibile per le seguenti ragioni. Nessuna disposizione contenuta nell’art. 96, né in altro articolo delle NOIF, afferma quanto sostenuto dal Tribunale Federale, né ciò può ricavarsi dallinterpretazione della disciplina de qua sulla base della ratio sottesa alla stessa. Comè pacificamente ammesso, la disciplina sul Premio di preparazioneassolve alla finalità, a carattere solidaristico, di incentivare la formazione dei giovani calciatori in linea con l’obiettivo della diffusione e dello sviluppo della pratica sportiva del calcio  in  età  giovanile. Lsolidarietà’,  che  connotl’istitutin  parolava  riguardata  nog sotto  iprofilo esclusivamente economico, in riferimento, dunque, allinteresse specifico della singola società cui spetta il versamento di una somma di denaro a titolo di premio di preparazione, bensì, prima di tutto, va intesa quale solidarietà sportiva, volta a realizzare linteresse generale del sistema calcistico a che i giovani calciatori vengano formati e, quindi, parallelamente, le società sportive investano mezzi e capitali per la loro formazione, senza di contro essere garantite dal vincolo sportivo oltre la stagione nella quale tale formazione si svolge lexcursus argomentativo posto alla base delle motivazioni fondanti la decisione qui appellata risulta anchesso non condivisibile. Esso, infatti, poggia sullassunto che, nel caso in esame, la società ricorrente «usufruendo del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità» si assicura il vincolo pluriennale. Detto ragionamento non tiene conto del fatto che il vincolo annuale non dà alcuna garanzia alla società sportiva, presso la quale un giovane atleta è tesserato, che al termine della stagione sportiva lo stesso procederà al rinnovo del tesseramento e non decida, invece, di tesserarsi presso un’altra società. Fintantoché, infatti, l’atleta non abbia raggiunto l’età in cui necessariamente al tesseramento consegue il vincolo sportivo (che propriamente è il vincolo pluriennale sino al venticinquesimo anno d’età), non v’è alcuna ‘assicurazionein favore della società che ha formato il giovane calciatore di ‘usufruiredi tale formazione.

Pertanto, linterpretazione dell’art. 96 delle NOIF non consente di ritenere, in assenza di una specifica previsione in tal senso, che della formazione impartita da una società sportiva ad un giovane calciatore non debba tenersi conto là dove lo stesso calciatore nella successiva stagione sportiva acconsenta al tesseramento, con vincolo pluriennale, con quella stessa società. Il fatto che il legislatore federale, in sede di riforma dell’art. 96, non abbia statuito nel senso prospettato dalla costante giurisprudenza”, richiamata dal Tribunale Federale nella decisione qui impugnata, avvalora quanto sopra detto, in specie ove si aggiunga che, come sopra visto, lart. 96, nel nuovo testo, prevede espressamente lipotesi del tesseramento con vincolo annuale e, nella successiva stagione sportiva, con vincolo pluriennale presso una stessa società senza prevedere alcuna deroga alla generale disciplina Pertanto, e in ossequio e ottemperanza alle indicazioni del Collegio di Garanzia, la società obbligata al premio e nel contempo che ha tesserato con vincolo annuale latleta nella stagione precedente, deve essere computata nel conteggio delle società richiamate dallart. 96, e pertanto la società resistente non è più lunica ma la penultima con conseguente riduzione del premio, come correttamente assunto dalla Commissione Premi.

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