L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2018/2019 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 215 DEL 29.04.2019 – Coppa Italia – Delibera –
Gara Soc. MILAN – Soc. LAZIO
Il Giudice sportivo,
letta la relazione dei collaboratori della Procura Federale nella quale, tra l’altro, si riferisce che prima dell’inizio della gara, durante il primo tempo, ed al termine della gara, i sostenitori della società, Lazio assiepati nel settore “ Terzo Anello Verde” si rendevano responsabili della quasi totalità (il 90% dei 4.049 occupanti), di ripetuti cori espressione di discriminazione razziale nei confronti dei calciatori del Milan e Kessie e, in particolare, Bakayoko;
considerato che i cori venivano percepiti da tutti e tre i collaboratori della Procura federale, opportunamente posizioni anche in parti dell’impianto distanti dal Settore sopradetto;
considerato che in base alla suddetta relazione tali comportamenti sono attribuibili alla tifoseria della società Lazio che nelle gare casalinghe occupa la “parte la parte centrale in basso” del settore denominato “ Curva Nord ” dello Stadio Olimpico di Roma;
ritenuto che, in ragione della loro dimensione e della percezione reale del fenomeno, i predetti comportamenti assumo rilevanza disciplinare a norma dell’art. 11, n. 3 CGS;
ritenuto, non di meno, che sussistono le condizioni per la concessione della sospensione della esecuzione della sanzione disciplinare ex art. 16 n. 2bis, CGS;
P.Q.M.
Delibera di sanzionare la soc. Lazio con l’obbligo di disputare una gara con la parte del settore indicata dai collaboratori della Procura federale nella propria relazione, sulla base delle informazioni acquisiste dal dirigente responsabile dell’ordine pubblico, priva di spettatori, disponendo che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione.