L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2018/2019 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 22 DEL 21.08.2018 – Campionato Serie A – Delibera –
SOCIETA'
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della prima giornata andata sostenitori delle Società Atalanta e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1 lett. a), b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.