L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2018/2019 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 24 DEL 28.08.2018 – Campionato Serie A – Delibera –
Gara Soc. UDINESE – Soc. SAMPDORIA
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 12.36 del 27 agosto 2018) in merito alla condotta del calciatore Rolando Mandragora (Soc. Udinese) consistente nell’aver pronunciato espressioni blasfeme al 48° del secondo tempo; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale; considerato che il calciatore bianco-nero, imprecando senza rivolgersi ad alcuno dei presenti, veniva, tuttavia, chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva espressioni blasfeme, individuabili dal labiale senza margini di ragionevole dubbio, e che, pertanto, tale comportamento deve essere comunque sanzionato ai sensi dell'art. 19, comma 3bis, lett. a), e della richiamata normativa sulla prova televisiva;
P.Q.M.
delibera di sanzionare il calciatore Rolando Mandragora (Soc. Udinese) con la squalifica per una giornata effettiva di gara.