L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2018/2019 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 45 DEL 18.09.2018 – Campionato Serie A – Delibera –
Gara Soc. SPAL – Soc. ATALANTA
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 12.26 odierne) in merito alla condotta del tecnico Giampiero Gasperini (Soc. Atalanta) consistente nell’aver pronunciato espressione blasfema al 9° del secondo tempo; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale; 45/138 considerato che il Sig. Giampiero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, dopo la segnatura di un gol da parte della squadra avversaria, rivolgendosi in maniera concitata verso i componenti della propria panchina, veniva, tuttavia, chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva espressione blasfema, individuabile dal labiale senza margini di ragionevole dubbio, e che, pertanto, tale comportamento deve essere comunque sanzionato ai sensi dell'art. 19, comma 3bis, lett. a), e della richiamata normativa sulla prova televisiva;
P.Q.M.
delibera di sanzionare l’allenatore Giampiero Gasperini (Soc. Atalanta) con la squalifica per una giornata effettiva di gara.