L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2019/2020 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 123 DEL 17.12.2019 – Campionato Serie A – Delibera –

Gara Soc. ROMA     – Soc. SPAL

Il Giudice sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 61, comma 3 CGS (a mezzo e-mail pervenuto alle ore 15.20 del 16 dicembre 2019)

in merito alla condotta del calciatore Murgia Alessandro (Soc. Spal ) consiste nell’aver pronunciato espressioni blasfema al 30°  del secondo tempo;

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive , di piena garanzia tecnica e documentale,

non evincendosi dal labiale con sufficiente grado di certezza la natura blasfema dell’espressione proferita;

P.Q.M.

delibera, a seguito  della segnalazione del Procura federale, di non adottare provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore Murgia Alessandro (Soc. Spal ).

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