L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2019/2020 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 182 DEL 15.02.2020 – Campionato Serie A – Delibera –

Gara Soc. NAPOLI – Soc. JUVENTUS del 26 gennaio 2020

Il Giudice sportivo,

vista la decisione della Corte Sportiva Appello Nazionale I Sezione n. 138/2020  dell’11 febbraio 2020, con cui è stata riformata, e annullata con rinvio, la decisione di questo Giudice di cui al C.U. n. 161 del 28 gennaio 2020, relativamente alla sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 inflitta alla Soc. Napoli a titolo di responsabilità oggettiva, per aver consentito l’ingresso nel recinto di giuoco di un proprio dirigente, il quale posizionandosi dietro la propria panchina rivolgeva agli Ufficiali di gara espressioni irrispettose;

considerato che la C.S.A., I Sezione, nell’annullare la sanzione inflitta (in accoglimento al reclamo), ha rimesso gli atti a questo Giudice “ai fini dell’accertamento della responsabilità del sig. Alberto Vallefuoco  che risultava autorizzato all’accesso nel recinto di giuoco ma che risulta aver proferito una frase quanto meno irriguardosa nei confronti degli Ufficiali di gara, per come risulta dal rapporto del Quarto Ufficiale;

visto l’art. 73, comma 2, del CGS, il quale prevede i casi di annullamento con rinvio al Giudice Sportivo Nazionale, limitandoli all’insussistenza dell’inammissibilità o dell’improcedibilità dichiara dal medesimo Giudice Sportivo, nonché alla violazione delle norme sul contradditorio, prevedendo invece che, ove la C.S.A. rileva che il Giudice Sportivo non ha provveduto su tutte le domande propostegli, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento o non ha motivato la propria decisione, la stesa riforma la pronuncia impugnata e decidere nel merito.

Ritenuto, pertanto, che il caso di specie non rientra nell’ipotesi di annullamento con rinvio e che ogni ulteriore valutazione di merito circa l0infrazione contesta, aggiuntiva rispetto a quanto già riportato nella decisione C.S.A:, n. 138/2020 cit. spetti integralmente all’organo di appello, ai sensi della normativa citata

P.Q.M.

Rimette gli atti alla Corte Sportiva di Appello Nazionale.

Dispone la comunicazione alle parti interessate.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it