L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2019/2020 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 198 DEL 02.03.2020 – Campionato Serie A – Delibera –

Gara Soc. LECCE – Soc. ATALANTA

Il Giudice sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 61, comma 3 CGS,a mezzo e-mail pervenuto alle ore 12.51 odierne

in merito alla condotta del calciatore Giulio Donati (Soc. Lecce) consistente nell’aver pronunciato espressione blasfema al 16°  del primo tempo;

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale,

considerato che il calciatore in questione è stato chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva un ‘espressione blasfema, nei termini descritti dalla Procura federale, individuabile senza margini di ragionevole dubbio, e che, pertanto, tale comportamento, deve essere sanzionato ai sensi dell’art. 37 comma 1 lett. a) e della richiamata normativa sulla prova televisiva,

P.Q.M.

delibera, di sanzionare il calciatore Giulio Donati (Soc. Lecce) con la squalifica per una giornata effettiva di gara.

 

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