L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2019/2020 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 49 DEL 27.09.2019 – Campionato Serie A – Delibera –

Gara Soc. BRESCIA  – Soc. JUVENTUS

Il Giudice sportivo,

letta la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale, tra l’altro, si riferisce che i sostenitori della società Brescia, assiepati nel settore “Curva nord” si rendevano responsabili, al 17° del secondo tempo e al termine della gara durante l’intervista di rito, in percentuale ampiamente significativa (90%) rispetto agli occupanti (circa 4.700) di cori contro il calciatore della Juventus Pjanic, ritenuti di discriminazione razziale dai medesimi collaborati della Procura;

considerato che in base alla relazione suddetta emergono comportamenti rilevanti per dimensione e percezione reale, a norma dell’art. 28 comma 4 CGS, ai fini della punibilità degli stessi;

considerato che, nondimeno, sussistono le condizioni per la concessione del beneficio di cui all’art. 28 comma 7 CGS

P.Q.M.

delibera, di sanzionare la soc. BRESCIA con l’obbligo di disputare  una gara con il settore denominato “Curva Nord” privo di spettatori, disponendo che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione.

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