L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2019/2020 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 64 DEL 22.10.2019 – Campionato Serie A – Delibera –

Gara Soc. SAMDORIA – Soc. ROMA  

Il Giudice sportivo,

considerato che in relazione ai cori di cui è stato oggetto il calciatore Viera Nan Ronaldo Augusto durante la gara e a cui fa cenno anche il Direttore di gara su segnalazione del Quarto Ufficiale, asuo volta informato dal Responsabile dell’Ordine pubblico, è necessario che, al fine di calibrare la responsabilità della Società per come previsto nel nuovo CGS (artt.6,7,28), anche in attesa dell’adozione dei nuovi modelli organizzativi e gestionali, debba emergere, anche in relazione all’applicazione dell’art. 29 lettera c) CGS, il comportamento fattivamente collaborativo della Società stessa nell’identificazione dei responsabili ai fini della conseguente adozione da parte degli Organi competenti delle misure interdittive dell’accesso agli impianti

dispone

accertamenti supplementari a cura della Procura Federale  in ordine all’acquisizione degli elementi sopra indicati.

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