L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2019/2020 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 69 DEL 28.10.2019 – Campionato Serie A – Delibera –
Gara Soc. INTERNAZIONALE – Soc. PARMA
Il Giudice sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 61, comma 3 CGS (a mezzo e-mail pervenuto alle ore 12.18 odierno) in merito alla condotta del calciatore Matteo Scozzarella (Soc. Parma ) consiste nell’aver pronunciato espressioni blasfema al 26° del secondo tempo;
considerato che il calciatore in questione è stato chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva un ‘espressione blasfema, individuabile senza margini di ragionevole dubbio, e che, pertanto, tale comportamento, deve essere sanzionato ai sensi dell’art. 37 comma 1 lett. a) e della richiamata normativa sulla prova televisiva,
P.Q.M.
delibera, di sanzionare il calciatore Matteo Scozzarella (Soc. Parma ) con la squalifica per una giornata effettiva di gara.