L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2019/2020 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 80 DEL 05.11.2019 – Campionato Serie A – Delibera –
Gara Soc. HELLAS VERONA – Soc. BRESCIA
Il Giudice sportivo,
letti il referto arbitrale e la relazione della Procura federale nei quali, inoltre, viene riferito che al 9° del secondo tempo il Direttore di gara era costretto ad interrompere il giuoco, per circa 3 minuti , poiché il calciatore Mario Balotelli Barwuav era oggetto di cori di discriminazione razziale da parte di alcuni tifosi della Soc. Hellas Verona posizionati nel settore denominato “poltrone est”;
considerato che il pur esiguo numero degli autori dei cori va rapportato al numero di occupanti quel settore e che comunque i cori sono stati chiaramente percepiti, oltre che dal calciatore, anche dal rappresentante della Procura federale posizionato in prossimità;
considerato, inoltre, che dopo i cori si sono levati, invece, da parte dei tifosi assiepati nell’attigua “curva sud” cori di sostegno, seguiti da un lungo applauso;
ritenuto, pertanto, che la sanzione possa essere applicata limitatamente al settore in primis indicato, impregiudicata ogni attività d’indagine in corso per l’individuazione dei responsabili;
ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l’applicazione della misura sospensiva dell’esecuzione della sanzione ai sensi dell’art. 28 comma 7 CGS, vista anche la durata dell’interruzione del giuoco doverosamente disposta dal Direttore di gara;
P.Q.M.
dispone, ai sensi dell’art. 28 CGS, la chiusura per una giornata effettiva di gara, con decorrenza immediata, del settore denominato “poltrone est”.