L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2020/2021 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 218 DEL 12.03.2021 – Campionato Serie A – Delibera –

Gara Soc. LAZIO  - Soc. TORINO

Il Giudice sportivo,

Visto il rapporto dell’arbitro circa la gara, non iniziata per mancata presentazione della squadra della soc. Torino F. C . ;

visto il ricorso della Soc. Torino F.C. per il riconoscimento della forza maggiore ai sensi dell’art. 55 N.O.I.F. , in ordine alla mancata disputa della gara in oggetto, prevista per il 2 marzo 2021 , ore 18:30, in Roma, Stadio Olimpico, preannunciato il 3 marzo 2021 e pervenuto nei termini il 5 marzo 2021;

Viste le deduzioni pervenute nei termini, in data 10 marzo 2021 , da da parte della società S.S. Lazio, ai sensi dell’art. 67 , comma 7 , CGS, a seguito della fissazione della data di assunzione della decisione comunicata con PEC dell’8 marzo 2021 , ore 11.59;

Visti gli allegati e gli atti tutti, e ritenuta la documentazione disponibile sufficiente per assumere le decisioni di stretta pertinenza di questo Giudice Sportivo in ordine alla gara;

  1. Premessa

Come precisato in precedente recente occasione  (caso Juventus – Napoli C.U. Serie A n. 65 del 14 ottobre 2020) questo Giudice  chiamato, con valutazione di merito ad esso spettante ex art. 55, comma 2, delle NOIF FIGC, a verificare unicamente la eventuale sussistenza, ai soli fini sportivi e quindi dell’applicazione delle normative federali, di motivi di forza maggiore in ordine alla mancata presentazione in Roma, Stadio Olimpico, della Società Torino F.C per la disputa dell’incontro di campionato 2020/21 Lazio – Trino come programmato dalla Lega Serie A per il giorno 2 marzo 2021 ore 18.30, e dunque in ordine alla possibile non applicazione delle sanzioni della perdita della gara per 0-3 (e penalizzazione di un punto in classifica) derivanti dall’art. 53 NOIF in seguito al rapporto arbitrale cha abbia accertato il mancato inizio dell’incontro per mancata presentazione di una squadra, nella specie a Soc. Torino, derivando in altri termini dalla mancata presentazione per disputare l’incontro  l’applicazione in automatico delle richiamate sanzioni prevista dall’art. 53, salva solamente a eventuale dimostrazione della sussistenza della “forza maggiore”.

Si ribadisce ancora che  è preclusa, pertanto, a questo stesso Giudice, come da noti principi, ogni valutazione diretta e conseguentemente ogni determinazione circa la legittimità di atti e provvedimenti, in qualunque forma adottati, delle Autorità sanitarie statali e territoriali posti in essere a tutela della salute di singoli o della collettività, ne  consentita, come  parimenti noto, la disapplicazione degli atti medesimi.

Resta, altresì, anche in questo caso del tutto integra e in pregiudicato l’eventuale attività di inchiesta, e i conseguenti esiti, della Procura Federale in ordine al rispetto dei Protocolli Scientifico – Sanitari FIGC validati dall’Autorità statale e agli altri profili di rilevanza secondo l’ordinamento sportivo.

  1. Gli atti della ASL di Torino, Dipartimento della Prevenzione.

Rilevano, ai fini di specie essenzialmente tre atti, tutti firmati da Direttore del Dipartimento:

a) nota prot. N. 55354 del 23 febbraio 2020 (rectius 2021), con la quale in relazione alla comunicazione di positività SARS- COV-2 di alcuni (n.8, di cui l’ottavo in attesa di conferma) componenti inseriti nel Gruppo Squadra, relativa l’altissima probabilità che potesse trattarsi di focolaio di c.d. Inglese, si imponeva un periodo di quarantena domiciliare per ogni componente del Gruppo Squadra del Torino F.C., fin qui risultato negativo, con divieto assoluto di allontanamento dal domicilio, per un periodo di almeno giorni 7 ,nel corso dei quali dovevano essere eseguiti controlli virologici ogni 48 ore (anche ai fini dell’eventuale ripresa degli allenamenti individuali), restando fermo ovviamente l’isolamento domiciliare dei soggetti positivi, da trattarsi secondo le indicazioni ministeriali;

b) nota prot. n. 5662 del 1 marzo 2021, con cui, preso atto della negatività dei tamponi molecolari eseguiti in data 27febbraio 2021, in parziale deroga all’obbligo di permanenza a domicilio per giorni 7 di cui all’ordinanza di quarantena del 23 febbraio 2021, si autorizzava (invia retroattiva: “da ieri, 2.2.2021”) il gruppo squadra ha riprendere gli allenamenti in forma individuale;

c) ulteriore nota (protocollo non noto) in data 1 marzo 2021, con la quale in relazione alla richiesta di chiarimenti del Torino in pari data, si specificava che quanto al computo dei giorni il giorno dell’emissione del provvedimento doveva considerarsi come “giorno 0” e che pertanto, nel caso di specie, la scadenza del provvedimento di quarantena era “alla mezzanotte del 2 marzo 2021”.

Il Torino F.C., da parte sua, successivamente al rinvio d’ufficio dell’incontro Torino  Sassuolo fissato per il 26 febbraio 2021, chiedeva con nota del 27 febbraio 2021 il rinvio della gara Lazio – Torino, sulla base del primo provvedimento dell’Azienda sanitaria ed invocando il precedente giurisprudenziale del Collegio di garanzia del CONI (decisione n. 1/2021, caso Juventus – Napoli, in verità più volte invocato anche dalla S.S. Lazio nelle sue controdeduzioni);richiesta reiterata in data 1 marzo 2021, dopo le determinazioni dell’ASL di Torino.

  1. La sussistenza della forza maggiore, ex art. 55 NOIF FIGC

Giova ricordare anche questa volta che vi impossibilità della prestazione  per il c.d. factum principis quando sopraggiungono provvedimenti di legge o di carattere amministrativo emessi dalle competenti autorità governative o territoriali che, per tutelare l’interesse pubblico a cui sono preposte, impongono prescrizioni comportamentali  divieti che rendono impossibile la prestazione dell’obbligato indipendentemente dalla sua volontà.

La lettura dell’istituto  che questo Giudice intende confermare nella presente sede, limitata come deve essere ai profili valutativi di merito relativi all’applicazione di una norma federale interna e di natura organizzativa,  è di natura marcatamente “oggettiva”, e prescinde dunque dalla diligenza avutasi nei comportamenti e nelle interlocuzioni con le Autorità, proprie perchè trattasi dell’unica fattispecie che consente di non applicare, altrimenti automaticamente, la sanzione della perdita della gara.

Non può non evidenziarsi al riguardo che lo stesso Protocollo della Lega Serie A in data 2 ottobre 2020 fa salvi gli “eventuali provvedimenti delle Autorità statali o locali”.

Orbene, tutto ciò premesso, avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie, risulta integrata, ad avviso di questo Giudice Sportivo, la fattispecie della forza maggiore cos come descritta dalle norme federali, alla stregua della portata prescrittiva in questo caso chiara ed inequivocabile, che non lascia dunque margini di dubbio, degli atti del’ Azienda sanitaria, in particolare della nota interpretativa/prescrittiva finale, attesa anche la ribadita impossibilità per questo Giudice medesimo di sindacarne la legittimità o di disporne la disapplicazione, trattandosi di atti esistenti, validi ed efficaci fino ad eventuale annullamento anche parziale in sede giurisdizionale ovvero d’ufficio da parte della medesima Azienda sanitaria.

In particolare le eventuali incongruenze che anche la SA.S. Lazio, se di memoria difensiva, non ha mancato di rilevare, circa l’autorizzazione postuma degli allenamenti individuali e, non da ultimo, circa la previsione di un “giorno zero” (alla stregua di un termine procedimentale a tutela di parte), e quindi di efficacia differita al giorno dopo, per un provvedimento di quarantena a possibile focolaio di variante inglese in atti, si arrestano necessariamente di fronte al chiaro disposto dell’ultima nota della ASL, la quale il 1° marzo, tempestivamente rispetto all’incontro previsto, integrando e chiarendo, seppur a richiesta, la portata del proprio precedente atto del 23 febbraio ha specificato che il provvedimento contumaciale perdurava fino a tutto il 2 marzo 2021.

Se pertanto può essere vero che, nella fattispecie, contrariamente a quanto formalizzato dall’Azienda sanitaria, per erroneo computo del dies a quo il provvedimento restrittivo di cautela sia perdurato fino a tutta l ‘ottava giornata, con possibilità di ricostruire il Gruppo squadra in bolla solo in nona giornata (del resto non può dimenticarsi che la stessa ASL indicava nel provvedimento del 23 febbraio il periodo di quarantena domiciliare obbligatori per un periodo di (almeno giorni 7), non di meno la prescrizione integrativa della ASL, con fissazione della scadenza del provvedimento contumaciale alla mezzanotte del 2 marzo 2021,intervenuta con congruo anticipo rispetto alla prevista effettuazione dell’incontro, rendeva oggettivamente impossibile, per causa esterna non imputabile al Torino F.C., il trasferimento del gruppo squadra individuato e la prestazione sportiva, pena il rischio di incorrere anche in sanzioni anche penali.

Nè la circostanza di aver sollecitato un chiarimento interpretativo/confermativo circa la condotta da tenere può di per sé far venir meno la valenza autoritativa e prescrittiva, nel caso inequivocabile, degli atti (e soprattutto dell’ultimo atto), che si atteggiano oggettivamente nella fattispecie come un vero factum principis.

P.Q.M.

In scioglimento della riserva di cui al Comunicato del 4 marzo 2021 delibera di NON applicare alla Soc. Torino le sanzioni previste dall’art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara in oggetto, rimettendo alla Lega Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa della gara.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it