F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0014/CFA pubblicata il 15 Settembre 2021 (motivazioni) – Palermo Football Club S.p.A. e dal Dott. Mirri Dario – Procura Federale
Decisione/0014/CFA-2021-2022
Registro procedimenti n. 0015/CFA/2021-2022
Registro procedimenti n. 0016/CFA/2021-2022
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
SEZIONI UNITE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Salvatore Lombardo – Componente
Claudio Franchini – Componente
Marco Lipari - Componente
Federica Varrone - Componente (relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sui reclami numeri 0015/CFA/2021-2022 proposto dalla Procura Federale in data 17.08.2021 e 0016/CFA/2021-2022 proposto dalla società Palermo Football Club S.p.A. e dal Dott. Mirri Dario in data 24.08.2021
per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale (Sezione Disciplinare), n. 0023/TFN-SD/2021/2022, pubblicata in data 13.8.2021;
Visti il reclamo principale, il reclamo incidentale e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 14.9.2021, tenutasi in videoconferenza, l’avv. Federica Varrone e uditi, gli avv.ti Giorgio Ricciardi ed Enrico Liberati per la Procura Federale, e per il dott. Mirri Dario e la società Palermo F.C. S.p.A., l’avv. Giuseppe Mazzarella; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1. Con atto di avviso di conclusione delle indagini prot. 238/819pf20-21/GC/blp del 7 luglio 2021 il Procuratore Federale contestava al dott. Dario Mirri, all’epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della società Palermo Football Club spa, ed alla medesima società, quale corresponsabile ai sensi dell’art. 6, comma 1, e 23, comma 5, del CGS, la violazione degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del CGS, con l’aggravante di cui all’art. 14, comma 1, lett. l), del CGS, per aver, nel corso di un incontro con l’associazione di azionariato popolare “Amici Rosanero” (detentrice dell’1% del capitale sociale della società) svoltosi in data 17 giugno 2021 e trasmesso in diretta streaming sulla pagina del gruppo “Facebook Amicirosanero”, leso l’onore, il prestigio e la reputazione personale di altro tesserato e segnatamente del Sig. Massimo Ferrero, Presidente della società U.C. Sampdoria SpA, rivolgendo all’indirizzo dello stesso le seguenti testuali parole: “(…) Ho chiesto al sindaco di pubblicare le offerte di Ferrero e degli altri partecipanti per dimostrare che ho acquistato il Palermo con merito. L’autorizzazione dai diretti interessati però non è stata data. Ed io so che non hanno dato quest’autorizzazione perché non c’era nessuna offerta o progetto. (...) Ferrero, che quello è romano, va a Genova, scende qui...io non lo so (…) ma non mi pare che a Genova (…) lo amino troppo oppure che la società non abbia qualche guaio. Poi lui a parole è bravissimo, è un fenomeno, è divertente, va in televisione, beve, mangia, fa tutto, ma voglio dire (…) quel genere di tipologia di carnevale, di circo, l’abbiamo vista”.
La Procura Federale rilevava che il procedimento disciplinare, avente ad oggetto “Dichiarazioni rese in una diretta streaming dal presidente della società Palermo Football Club S.p.A sig. Mirri Dario, nei confronti del sig. Ferrero Massimo, Presidente della U.C. Sampdoria S.p.A.”, era stato iscritto nel registro dei procedimenti in data 23/06/2021 al n. 819pf20-21e che nel corso dell’attività istruttoria erano stati espletati vari atti di indagine, fra i quali assumevano particolare valenza dimostrativa:
- la copia della nota con relativi allegati trasmessa all’Ufficio, in data 22.06.21, dal Segretario Generale della U.C. Sampdoria spa;
- la copia del foglio di censimento della società Palermo Football Club spa relativo alla s.s. 2020/2021 corredato delle delibere assembleari di nomina dei legali rappresentanti e di visura camerale aggiornata.
1.1 Nel corso del procedimento il dott. Dario Mirri, in proprio e nella qualità di Presidente del C.d.A della Palermo Football Club spa, ed il sig. Rinaldo Sagramola, nella qualità di Consigliere Delegato della Palermo Football Club spa, depositavano una memoria difensiva nella quale, ricostruiti dettagliatamente i fatti, indicavano le ragioni per le quali le dichiarazioni contestate non potevano considerarsi aventi contenuto lesivo.
Alla memoria difensiva veniva allegata una copiosa produzione documentale, comprensiva anche di alcune registrazioni video.
1.2 La Procura Federale, ritenuto che dalle risultanze probatorie acquisite era emersa l’ascrivibilità dell’addebito contestato al dott. Dario Mirri, deferiva quest’ultimo, all’epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della società Palermo Football Club spa, e detta società innanzi al Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare.
In particolare, la Procura Federale riteneva che il dott. Dario MIRRI, in occasione dell’incontro con l’associazione di azionariato popolare “Amici Rosanero” (detentrice dell’1% del capitale sociale della Società) svoltosi in data 17 giugno 2020 e trasmesso in diretta streaming sulla pagina del gruppo “Facebook Amicirosanero”, aveva leso l’onore, il prestigio e la reputazione personali del Presidente della società U.C. Sampdoria spa, sig. Massimo Ferrero, rivolgendo all’indirizzo di questi parole denigratorie.
Il comportamento del dott. Mirri veniva considerato contrario all’art. 23, comma 1, del C.G.S. “appalesandosi, all’evidenza, le anzidette parole nel loro complesso considerate come aventi portata offensiva e come, conseguentemente, travalicanti qualsivoglia, pur legittimo, esercizio di critica e diritto di opinione/espressione. Il diritto di critica e la libertà di opinione/espressione, infatti, non possono dirsi diritti assoluti trovando un limite certo e invalicabile nella continenza verbale con la evidente conseguenza che, diversamente da quanto accaduto nel caso di specie, se da un lato, è possibile e lecito esprimere pubblicamente apprezzamenti e giudizi, dall’altro lato, però, tali apprezzamenti e giudizi dovranno essere manifestati sempre attraverso modalità espressive pacate e, comunque, non offensive. In altre parole, la critica del pari alla libertà di opinione/espressione non può mai sconfinare nella denigrazione e diventare strumento per colpire la reputazione e l’onorabilità altrui”.
Secondo la Procura Federale, inoltre, risultava pienamente integrata anche la fattispecie disciplinare di cui all’art. 4 co.1 del C.G.S. “apparendo evidente come con le parole e le dichiarazioni sopracitate si sia voluto gettare discredito sulla persona del Presidente Massimo FERRERO”.
La Procura Federale osservava altresì “che le dichiarazioni in argomento debbano essere considerate “pubbliche” per essere state propalate con modalità tali (nel corso, come ricordato, di una diretta streaming tenutasi per il tramite del social network denominato “Facebook”) da rendere le stesse come destinate, sin ab origine, ad essere conosciute nell’immediatezza da più persone”.
La Procura osservava inoltre che il dott. Dario Mirri, in presenza delle innanzi indicate dichiarazioni, non aveva provveduto a pubblicare rettifiche o smentite ai sensi dell’art. 8 della legge 8 febbraio 1948 n.47.
La Procura, infine, faceva conseguire, ex artt. 6, comma 1, e 23, comma 5, del C.G.S., la responsabilità diretta della società Palermo Football Club spa.
1.3 Nel corso del giudizio di primo grado il dott. Dario Mirri, in proprio e nella qualità di Presidente del C.d.A della Palermo Football Club spa, ed il sig. Rinaldo Sagramola, nella qualità di Consigliere Delegato della Palermo Football Club spa, depositavano una memoria difensiva nella quale, contestata la pretesa della Procura Federale, eccepivano:
1) la nullità e/o l’inammissibilità dell’atto di deferimento per difetto di motivazione; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 della Costituzione e degli artt. 44, comma 1, e 51, comma 1, CGS;
2) la nullità e/o l’inammissibilità dell’atto di deferimento per difetto di istruttoria; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 125, comma 4, CGS;
3) l’assenza di ogni e qualsiasi elemento di lesività nelle dichiarazioni rese dal dott. Dario Mirri;
4) il contesto di provocazione nel quale si erano verificati i fatti controversi, con conseguente necessità di applicare le previsioni di cui all’art. 13, comma 1, lett. “a” e “b” CGS.
2) All’udienza del 6 agosto 2021 il rappresentante della Procura Federale instava per l’accoglimento del deferimento e, per l’effetto, per l’irrogazione al sig. Dario Mirri ed alla società Palermo Football Club spa dell’ammenda di euro 10.000,00 ciascuno. L’avv. Mazzarella, in rappresentanza del sig. Dario Mirri e della società Palermo Football Club spa, si riportava alla propria memoria ed alle conclusioni in essa riportate.
3) La prospettazione accusatoria non ha trovato riscontro nella decisione del Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare, che, con decisione n. 0023/TFN-SD/2021/2022, depositata in data 13 agosto 2021, ritenute assorbite le eccezioni preliminare sollevate, in rito, dalla difesa dei deferiti, ha prosciolto il sig. Dario Mirri e la società Palermo Football Club spa dalle incolpazioni loro ascritte.
3.1 Benché il Tribunale abbia ritenuto le eccezioni preliminari “superate” dal proscioglimento, ha succintamente rilevato che:
1) l’atto di deferimento è esaustivo, in considerazione del fatto che, nel secondo “ritenuto”, sono espressamente e chiaramente indicate le ragioni del deferimento, non sussistendo vincoli di analitica contestazione delle ragioni addotte dalla difesa negli atti difensivi depositati dopo l’avviso di conclusione delle indagini;
2) l’atto di deferimento indica espressamente le fonti di prova riportando, sia pure non completamente, le parole pronunciate dal sig. Mirri.
3.2 Con riferimento agli illeciti disciplinari contestati, il Tribunale ha ritenuto ultroneo e aspecifico il richiamo all’art. 4, comma 1, CGS, osservando che l’incolpazione debba essere ascritta unicamente nella previsione di cui all’art. 23, comma 1, CGS, norma riguardante le “dichiarazioni lesive”.
3.3 Nel merito, il Tribunale ha premesso che gli elementi costituitivi della fattispecie disciplinata dall’art. 23, comma 1, CGS, sono la pubblicità e la lesività, quest’ultima, come tale, comportante la volontà del soggetto agente di ledere l’altrui reputazione.
Con specifico riferimento al caso esaminato, il Giudice di prime cure ha ritenuto sussistente il requisito della pubblicità, alla luce della circostanza che, sia pure rese in esito a un contesto societario, le dichiarazioni sono state pronunciate dal sig. Mirri in un’intervista a rappresentanti della stampa.
Per contro, il Tribunale ha ritenuto insussistente il requisito della lesività alla persona del sig. Ferrero.
Al riguardo, il Collegio di prima istanza ha, innanzitutto, rilevato che nel capo di incolpazione non risultano riportate integralmente le parole pronunciate dal sig. Mirri, che, nella parte finale, risultano essere le seguenti: “ma voglio dire negli ultimi anni quel genere di tipologia di carnevale, di circo, l’abbiamo vista”. Il Tribunale ha pertanto ritenuto che “il riferimento nelle parole del sig. Mirri è agli “ultimi anni” e non al sig. Ferrero, cui pure si riferisce la prima parte della dichiarazione che non contiene (né è stata contestata) alcuna parola lesiva”.
Il Collegio di primo grado ha dunque condiviso le argomentazioni difensive dei deferiti in merito all’insussistenza nelle parole del dott. Mirri della qualificazione del sig. Ferrero quale “personaggio da circo”, “essendo le parole “tipologia di carnevale, di circo” (e non “da” carnevale o “da” circo) riferita agli ultimi anni riguardanti le sorti della società Palermo FC Spa”.
Il Tribunale ha peraltro osservato che la qualificazione “di circo” non costituisce un’espressione impropria lesiva della reputazione di un soggetto, in considerazione del fatto che “oramai lo spettacolo del circo ha ampiamente superato i limiti delle sue origini “arcaiche” per giungere a livelli di altissima professionalità e specificità “sportiva””.
Il Giudice di prime cure ha infine ritenuto del tutto irrilevanti i titoli e gli articoli giornalistici pubblicati dopo le parole del sig. Mirri, non essendo gli stessi a lui imputabili ma costituendo un’interpretazione giornalistica dettata dalla relativa funzione.
Quanto al profilo soggettivo ed alla “volontà lesiva”, il Tribunale ha rilevato “che l’ascolto delle parole pronunciate dal sig. Mirri sono manifestazione di pacatezza, di serenità, di rivendicazione del proprio operato che, sia pure su un substrato di velata polemica, nulla hanno a che vedere con la volontà di ledere l’altrui reputazione”.
4. Il Procuratore Federale, con tempestivo atto del 17 agosto 2021, ha proposto reclamo avverso la predetta decisione.
In data 24 agosto 2021, il dott. Dario Mirri, in proprio e nella qualità di Presidente del C.d.A. della Palermo Football Club spa, ed il sig. Rinaldo Sagramola, nella qualità di Consigliere Delegato della Palermo Football Club spa, hanno proposto reclamo incidentale condizionato ed hanno chiesto, nel denegato caso di accoglimento del reclamo della Procura Federale, la riforma della decisione impugnata nella parte in cui sono state ritenute non fondate due eccezioni preliminari di rito sollevate nella memoria difensiva del 2 agosto 2021.
Con memoria depositata in data 10 settembre 2021 i deferiti si sono costituti in giudizio ed hanno eccepito, in via preliminare, la nullità/inesistenza dell’atto di reclamo, in quanto sottoscritto in maniera analogica dal Procuratore Federale e non firmato digitalmente, in violazione delle “Regole tecnico-operative del Processo Sportivo Telematico” approvate dal Consiglio Federale della F.I.G.C. nella riunione del 29 gennaio 2021. Nel merito, i deferiti hanno chiesto il rigetto del reclamo, riproponendo le questioni sollevate e ritenute assorbite dal Giudice di primo grado.
5. All'udienza del 14 settembre 2021, tenutasi in videoconferenza, sono comparsi, per la Procura Federale, gli avv.ti Giorgio Ricciardi ed Enrico Liberati, i quali, rilevata in via preliminare l’inammissibilità dell’eccezione di nullità/inesistenza del reclamo, hanno chiesto l’accoglimento del gravame.
Per il dott. Dario Mirri ed il sig. Rinaldo Sagramola sono comparsi gli avv.ti Giuseppe Mazzarella e Alessandro Maggio, i quali hanno insistito nella richiesta di rigetto del reclamo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente va disposta, ai sensi dell’art.103, comma 3, CGS la riunione del reclamo n. 0015/CFA/2021-2022, proposto dalla Procura Federale, e del reclamo incidentale 0016/CFA/2021-2022, proposto dalla società Palermo Football Club S.p.A. e dal dott. Mirri Dario.
2. Questa Corte ritiene opportuno premettere che, in prospettiva metodologica, il reclamo incidentale condizionato verrà scrutinato, in coerenza con la sua natura accessoria, solo di seguito al reclamo principale e sempreché tale ultima impugnazione si riveli fondata, emergendo solo in tale evenienza un interesse del dott. Dario Mirri e del sig. Rinaldo Sagramola Pinto allo scrutinio delle doglianze compendiate nel proprio mezzo.
3. La Procura Federale articola il reclamo con un unico motivo con il quale lamenta la “violazione ederronea applicazione della normativa federale, per erronea qualificazione della condotta del sig. Mirri, sotto il profilo della sussumibilita’ della stessa all’illecito previsto dall’art. 23 CGS. Omessa ed insufficiente motivazione, per erronea valutazione degli elementi probatori acquisiti”.
In particolare, secondo la reclamante, il Tribunale avrebbe analizzato atomisticamente le singole parole del propalante e, per l’effetto, avrebbe erroneamente ritenuto che il riferimento nelle parole del sig. Mirri sarebbe agli “ultimi anni” e non al sig. Ferrero.
Ad avviso della Procura risulterebbe “chiaro come il carattere lesivo delle espressioni utilizzate dal Sig. Mirri non possa essere escluso, come proposto dal Tribunale, sulla base di una lettura atomistica delle singole parole usate dovendosi, piuttosto, avere riguardo alla portata complessiva delle stesse, specie con riferimento al messaggio che attraverso l’uso delle medesime si è inteso veicolare e quale è stato, poi, nel concreto recepito dai soggetti destinatari e dai media”.
La Procura reclamante ritiene pertanto che le dichiarazioni del dott. Mirri debbano invece essere contestualizzate e lette nella loro portata complessiva per trarne la conseguenza che l’espressione “ma voglio dire negli ultimi anni quel genere di tipologia di carnevale, di circo, l’abbiamo vista” si riferisca, direttamente ed incontestabilmente, alla persona del sig. Ferrero.
Più specificatamente, secondo la reclamante le dichiarazioni rese dal dott. Mirri non lascerebbero dubbi sul fatto che il medesimo propalante si stesse riferendo – con toni offensivi – al Presidente della Sampdoria e, pertanto, ad una lettura a più ampio spettro e non decontestualizzata, le parole “tipologia di carnevale, di circolo”, oltre ad essere direttamente riferibili alla persona del sig. Ferrero, sarebbero certamente lesive della reputazione di quest’ultimo, avuto riguardo al contesto in cui l’offesa è stata perpetrata.
La Procura reclamante osserva al riguardo che ciò che rileva in tema di dichiarazioni lesive è la portata offensiva delle parole pronunciate e non piuttosto le parole in sé, con la conseguenza che possono essere considerate lesive ed ingiuriose anche espressioni di per sé nient’affatto volgari (in tema, CFA, IV Sez. n. 49/CFA/2020-2021).
In conclusione, secondo la reclamante con le dichiarazioni sopracitate il dott. Mirri avrebbe voluto indurre nella platea dei destinatari il suggestivo convincimento che il sig. Ferrero sia un personaggio di scarsa credibilità e finanche veicolare il messaggio ripreso da taluni organi di stampa e sintetizzato nei titoli “Ferrero personaggio da circo” e “Ferrero non amato a Genova. E’ un personaggio da circo”.
3.1 Il reclamati, eccepita in via preliminare la nullità e/o inesistenza del reclamo per irregolare sottoscrizione dello stesso, rilevano nel merito la corretta ricostruzione dei fatti da parte del Tribunale Federale e l’assenza di ogni e qualsiasi elemento di lesività nelle dichiarazioni in esame.
4. Il reclamo è infondato.
L'infondatezza nel merito del reclamo esime il Collegio dall'esaminare l’eccezione di rito proposta nel presente grado di giudizio dai reclamati, tenuto conto che dall’accoglimento della stessa non potrebbe derivare, sul piano sostanziale, in capo alle parti eccipienti un'utilità maggiore rispetto a quella ritraibile dal rigetto nel merito del reclamo.
4.1 L’art. 23 CGS, comma 1, dispone che “ai soggetti dell’ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA”.
Il comma 2 dello stesso articolo precisa poi che “la dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone”.
Come osservato dal Giudice di prime cure, ai fini della rilevanza delle condotte contestate occorre accertare la ricorrenza di due elementi, ovvero (i) il “carattere pubblico” dei giudizi o rilievi formulati e (ii) la relativa idoneità lesiva, la quale non deve essere esclusa da esimenti rilevanti secondo l’ordinamento giuridico.
Ritenuto integrato il primo profilo, anche in considerazione del fatto che i reclamati non hanno proposto reclamo incidentale relativamente al capo della decisione con il quale il Tribunale Federale ha ritenuto sussistente il requisito della pubblicità, occorre accertare se le dichiarazioni rese dal dott. Mirri abbiano leso l’onore, il prestigio e la reputazione personale di altro tesserato e, segnatamente, del sig. Massimo Ferrero, Presidente della società U.C. Sampdoria spa, ed eventualmente se travalichino il legittimo esercizio di critica.
4.2 Appare opportuno premettere che il divieto di dichiarazioni lesive di cui all'art. 23 CGS non è assimilabile, sic et simpliciter, al reato di diffamazione di cui all'art. 595 c.p,: l'illecito sportivo in questione si configura, infatti, ogniqualvolta il tesserato, nell'esercizio del diritto di critica, che chiaramente l'ordinamento garantisce e tutela, travalica i limiti della continenza e trasmoda in attacchi gratuiti ed immotivati, nonché in insinuazioni volte al mero discredito dei destinatari.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza sportiva ha più volte sottolineato che i canoni della continenza, pertinenza e veridicità del fatto cui il giudizio critico si riferisce, i quali valgono a tracciare, nell’ordinamento generale, il confine di liceità della critica, assumono una valenza molto più intensa nell’ordinamento sportivo, anche alla luce degli specifici doveri che fanno capo agli associati e, primi tra questi, a quei soggetti che, rappresentando le associazioni e le società sportive, ne costituiscono istituzionalmente l’immagine e la voce nei rapporti esterni e, nell’ambito di questi, con gli organi di informazione: ci si riferisce alle regole comportamentali richiamate dall’art. 4 CGS e, quindi, alla necessità di improntare la propria condotta alle prescrizioni dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF), delle altre norme federali, e all’osservanza dei “principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva” (in tal senso, Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, n. 10/2021-2022).
5. Ciò premesso, esaminate le parole del dott. Mirri e tenuto conto del contesto nel quale sono state pronunciate, questa Corte ritiene che le stesse non siano lesive dell’onore, del prestigio e della reputazione personale del sig. Massimo Ferrero.
Con specifico riferimento al contesto, si osserva che, in data 17 giugno 2021, al termine della stagione sportiva 2020/2021, si è tenuto un incontro tra il Presidente Mirri e l’Associazione Amici Rosanero, detentrice dell’1% del capitale sociale della Palermo F.C. spa.
Nel corso dell’incontro, al dott. Mirri è stata formulata una domanda in merito alla procedura selettiva tenutasi nel mese di luglio del 2019, a seguito della mancata iscrizione al campionato di Serie B della fallita U.S. Città di Palermo s.p.a.. Nel commentare alcune dichiarazioni riportate dalla stampa locale, secondo cui altre offerte non positivamente considerate da parte dell’Amministrazione comunale, tra le quali proprio l’offerta pervenuta da una società riconducibile al sig. Massimo Ferrero, avrebbero contenuto maggiori garanzie in termini di sicurezza economica e risultati sportivi, il dott. Mirri ha rilevato di avere più volte ufficialmente sollecitato il Sindaco di Palermo a rendere pubbliche tutte le offerte ricevute e che detta autorizzazione non era stata data dagli altri partecipanti, ivi incluso il sig. Massimo Ferrero.
In particolare, il dott. Mirri ha testualmente affermato: “ho chiesto al sindaco ufficialmente di pubblicare le offerte di …., di Ferrero e nessuno ha dato l’autorizzazione. Io lo so perché nessuno ha dato l’autorizzazione perché non c’era offerta, non c’era un progetto, …. nessuno mi ha regalato niente ... Orlando ha fatto una scelta furba perché sa bene che io e la mia famiglia che viviamo qua da cinquant’anni ….. non ci possiamo permettere di fallire noi o di fare fallire il Palermo …… se arrivava non so... l'arabo, Ferrero, che quello è romano, va a Genova, scende qui... io dico non lo so, sarà il miglior imprenditore del mondo, ma non mi pare che a Genova, come leggo sui giornali, che lo amino troppo oppure che la società non ha qualche guaio. Poi lui a parole è bravissimo, è un fenomeno, è divertente, va in televisione, beve, mangia, fa tutto, ma voglio dire negli ultimi anni quel genere di tipologia di carnevale, di circo, l’abbiamo vista”.
In detto contesto, questa Corte ritiene che le predette dichiarazioni, valutate nel loro complesso, non travalicano i limiti del legittimo esercizio del diritto di critica e rappresentano una mera censura all’operato del sig. Ferrero, espressa con termini che non risultano, nel contesto specifico nel quale le espressioni critiche sono state rese pubbliche, trascendere la forma civile dell’esposizione, col che esse non costituiscono un gratuito attacco al sig. Ferrero, perpetrato con finalità meramente denigratorie, ma realizzano piuttosto una critica all’operato di tale soggetto, ritenendo dunque configurata l’esimente del diritto di critica.
Trattasi, infatti, di dichiarazioni che rispettano i limiti di pertinenza e continenza, rese con pacatezza, con serenità e finalizzate a rivendicare l’operato del propalante, che nulla hanno a che vedere con la volontà di ledere l’altrui reputazione.
Non appare al riguardo condivisibile la doglianza della Procura reclamante secondo cui il Tribunale avrebbe analizzato atomisticamente le parole in esame, in quanto è proprio dall’esame complessivo delle stesse e dal contesto all’interno del quale sono state pronunciate che questa Corte ritiene che esse non abbiano portata offensiva e lesiva dell’onorabilità del sig. Massimo Ferrero.
In particolare, con specifico riferimento alla metafora carnascialesca e circense, occorre, innanzitutto, evidenziare che, dal tenore testuale delle parole utilizzate, il riferimento risulta inequivocabilmente diretto agli “ultimi anni” e non al sig. Ferrero. Il dott. Mirri ha, infatti, testualmente affermato che “ma voglio dire negli ultimi anni quel genere di tipologia di carnevale, di circo, l'abbiamo vista”.
Si osserva inoltre che detta metafora, letta nella sua portata complessiva e contestualizzata, non sembra riferita alla persona del sig. Ferrero. L’uso della preposizione “di” e non della preposizione “da” rende infatti evidente che il dott. Mirri intendeva riferirsi al contesto che si era venuto a creare intorno alle sorti della squadra della città di Palermo, senza alcun intento lesivo della reputazione del sig. Ferrero.
Il Collegio non ritiene persuasiva la tesi della Procura reclamante, secondo cui, con le dichiarazioni sopracitate, il dott. Mirri avrebbe voluto indurre nella platea dei destinatari il suggestivo convincimento che il sig. Ferrero sia un personaggio di scarsa credibilità e finanche veicolare il messaggio ripreso da taluni organi di stampa e sintetizzato nei titoli “Ferrero personaggio da circo” e “Ferrero non amato a Genova. E’ un personaggio da circo”.
L’intento del dott. Mirri era piuttosto quello di sollevare una critica, anche aspra o pungente, all’operato del sig. Massimo Ferrero ma non certamente quello di attaccare in modo indiscriminato e gratuito lo stesso con finalità denigratorie.
Al riguardo, il Collegio condivide la tesi della difesa dei reclamati, secondo cui le affermazioni contestate non avevano alcuna valenza di censura, ma semmai e al più di critica all’iniziativa del sig. Ferrero e sulla quale il dott. Mirri intendeva fornire ai tifosi azionisti ogni elemento necessario per poterla valutare.
Il linguaggio utilizzato, sebbene in forma critica, non appare inoltre offensivo, ma rientra nei limiti della correttezza, anche nella prospettiva del contesto delle domande poste e della prospettiva in cui si è posto il dott. Mirri.
Trattasi dunque di dichiarazioni che devono ritenersi scriminate dall'esercizio del diritto di critica, sussistendone i tre presupposti applicativi della continenza, ovvero della forma "civile" dell'esposizione dei fatti e della loro vantazione, dell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto - da intendersi come interesse anche solo di una categoria di soggetti alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, bensì appunto della sua interpretazione critica, della continenza espressiva - e della verità - non della critica, come è ovvio, ma del fatto presupposto della critica stessa, nel senso che deve essere assicurata l'oggettiva verità del racconto, salvo che per inesattezze riferite a particolari di scarso rilievo e privi di valore informativo (Cass., sez. III, 18/10/2005 n. 20140).
Il Collegio osserva infine che i titoli e gli articoli giornalistici richiamati dalla Procura reclamante sono del tutto irrilevanti al fine dell’accertamento della responsabilità disciplinare degli appellati, in quanto frutto di interpretazioni del tutto personali degli autori degli stessi e non rispondenti al reale contenuto delle parole rese dal propalante.
6. Conclusivamente, questa Corte ritiene che la decisione del Tribunale Federale Nazionale debba essere integralmente confermata.
L'infondatezza del reclamo comporta l'inammissibilità per difetto di interesse del reclamo incidentale, atteso il suo carattere di mezzo di impugnazione "condizionato" all'accoglimento del reclamo principale.
7. Alla luce di quanto sopra esposto, il reclamo deve essere respinto e il reclamo incidentale va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Preliminarmente riuniti i reclami n 0015/CFA/2021-2022 e 0016/CFA/2021-2022, respinge il reclamo n. 0015/CFA/2021-2022 e dichiara inammissibile il reclamo n. 0016/CFA/2021-2022.
Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC.
L'ESTENSORE
Federica Varrone
IL PRESIDENTE
Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce