F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 009/CSA pubblicata il 24 Agosto 2021- S.P.A.L.
Decisione n. 009/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 001/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
SEZIONE I
composta dai Sigg.ri:
Umberto Maiello Vice Presidente
Daniela Morgante Componente (relatore)
Michele Messina Componente
Franco Granato Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero di registro 001/CSA/2021-2022, proposto dalla società S.P.A.L. s.r.l., in persona del Direttore generale p.t., per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A pubblicata sul C.U. n. 24 del 17/08/2021, seguito gara Coppa Italia Benevento / S.P.A.L. del 14/08/2021, con cui è stata inflitta la sanzione della squalifica a tutto il 25 agosto 2021 e l’ammenda di € 5.000 ai propri tesserati sig.ri Bernal Garcia Francisco Javier e Clotet Ruiz Joseph;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 20.08.2021 il Cons. Daniela Morgante;
Sentita la difesa della società reclamante in collegamento da remoto; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con atti del 17-18.08.2021 la Società S.P.A.L. s.r.l. proponeva reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie A pubblicata sul C.U. n. 24 del 17/08/2021, a seguito della gara Coppa Italia del 14/08/2021 Benevento /S.P.A.L., con cui è stata inflitta la sanzione della squalifica a tutto il 25 agosto 2021 e l’ammenda di € 5.000 ai propri tesserati sig.ri Bernal Garcia Francisco Javier e Clotet Ruiz Joseph per avere, al 16° del secondo tempo supplementare, abbandonando polemicamente il recinto di gioco senza autorizzazione in seguito a una decisione arbitrale, rivolto agli ufficiali di gara espressioni ingiuriose, infrazione rilevata dal quarto ufficiale.
A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la società S.P.A.L. s.r.l. faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.
La reclamante, in estrema sintesi, contestava la discrasia tra le osservazioni ufficiali di gara riferite a entrambi i tesserati e la relazione della Procura federale in cui si menziona il solo allenatore in seconda Bernal Garcia Francisco Javier, oltre alla sproporzione della sanzione per una condotta che sarebbe soltanto irrispettosa e motivata dal dissenso per ragioni tecnicodisciplinari rispetto alla decisione arbitrale, invocando le attenuanti legate alla concitazione del momento, alla tensione per l’esito della partita cui era legata la prosecuzione della partecipazione alla Coppa Italia, al fatto che è stata una partita sofferta e prolungatasi nei tempi supplementari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte ritiene che il reclamo sia infondato e non meriti accoglimento, dovendo ritenersi le condotte sanzionate adeguatamente provate sia dal rapporto ufficiale di gara e sia dagli elementi confermativi e complementari forniti dalla relazione della Procura federale, che evidenziano in via aggiuntiva ulteriori particolari della condotta tenuta dall’allenatore in seconda, Bernal Garcia Francisco Javier, senza però smentire gli addebiti qui sanzionati e chiaramente riferibili (anche) all’allenatore Clotet Ruiz Joseph in ragione del suo comportamento, per come puntualmente ricostruito nel rapporto ufficiale di gara. In altri termini, il rapporto della Procura federale intercetta un segmento ulteriore della complessiva condotta serbata dall'allenatore in seconda che si affianca e circostanzia quella già caduta sotto la diretta percezione del “quarto uomo".
Segnatamente, le emergenze comportamentali qui in rilievo, nel loro nucleo essenziale, per come chiaramente lumeggiato nel rapporto dell'ufficiale di gara, coinvolgono entrambi i tecnici, i quali, com'è fatto palese dallo stesso valore semantico delle espressioni utilizzate, hanno condiviso sia la condotta di protesta, arbitrariamente allontanandosi, sia le espressioni ingiuriose in contestazione.
Quanto al profilo della proporzionalità della sanzione, tale principio appare pienamente rispettato, ove si consideri l’allontanamento non autorizzato e il carattere obiettivamente ingiurioso delle espressioni proferite (“vergogna, siete vergognosi”), gravemente offensive della professionalità, dignità e reputazione degli ufficiali di gara e denotanti forte disprezzo del loro ruolo sportivo.
Quanto al disappunto e alla non condivisione per le decisioni arbitrali, all’agone sportivo, all’importanza dell’esito della partita, alla sua protrazione ai tempi supplementari, si tratta di circostanze per nulla eccezionali bensì comuni a molte partite, che certamente non giustificano né attenuano la grave mancanza di rispetto che vi è stata verso le decisioni e l’autorità arbitrali come risultanti dalle gravi espressioni proferite, che appaiono congruamente sanzionate.
Pertanto, ritiene la Corte che il reclamo non meriti accoglimento.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Daniela Morgante Umberto Maiello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce