F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 011/CSA pubblicata il 7 Settembre 2021- U.S. Vibonese Calcio S.r.l.

 Decisione n. 011/CSA/2021-2022       

Registro procedimenti n. 002/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino - Presidente

Maurizio Borgo – Vice Presidente

Nicola Durante - Componente (relatore)

 Carlo Bravi - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 002/CSA/2021-2022, proposto dalla società U.S. VIBONESE CALCIO S.r.l., per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana calcio professionistico di cui al Com. Uff. n. 2/DIV del 17.08.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 03.09.2021, il Dott. Nicola Durante e udito l’Avv. Perri per la società reclamante; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La U.S. Vibonese Calcio s.r.l., in persona del Presidente e/o l.r.p.t., sig. Giuseppe Giovanni Caffo, impugna la decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega di Serie C pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 2/DIV del 17/08/2021, laddove dispone la squalifica, per due giornate di gara da scontarsi in campionato, del calciatore Jherson Vergara Amù, “per avere tenuto una condotta violenta nei confronti del calciatore avversario Montalto Adriano, colpendolo con uno schiaffo al volto durante un’azione di gioco. In applicazione degli articoli: 19, 21, 65 codice giustizia sportiva e 32 Statuto Lega Pro, quanto all’adozione ed all’efficacia del provvedimento; e quanto alla misura della sanzione, 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, considerato che non risultano conseguenze a carico dell’avversario”.

Con il proposto reclamo, la U.S. Vibonese Calcio s.r.l. chiede la riduzione della squalifica da due giornate ad una, ovvero la sua commutazione in pena pecuniaria, in ragione: 1) in via principale, della riqualificazione del fatto, da “condotta violenta” a “condotta gravemente antisportiva”; 2) in subordine, dell’ulteriore attenuante ex art. 13, comma 1, lett. e), CGS, per avere il trasgressore ammesso la propria responsabilità, non considerata dal primo giudice.

Con memoria del 30/08/2021, la medesima società insiste per la commutazione della squalifica in ammenda, richiamando la giurisprudenza sportiva formatasi in tal senso per gli illeciti sportivi perpetrati nel corso di partite amichevoli.

Analoghe richieste sono state formulate al termine della discussione orale, avvenuta in collegamento da remoto.

Nel corso della camera di consiglio, il collegio ha audito l’assistente arbitrale Roberto Terenzio, ai fini dell’esatta descrizione del fatto. Costui ne ha chiarito la dinamica, nel senso della natura volontaria dello schiaffo, succedutosi a vari “battibecchi” da lui rilevati nel corso della partita, comunque sferrato nell’ambito di movimenti finalizzati a conseguire una migliore posizione di gioco. L’appello merita parziale accoglimento, per le seguenti considerazioni in

CONSIDERATO IN DIRITTO

Dal rapporto dell’assistente arbitrale si evince che, al nono minuto del secondo tempo regolamentare della partita amichevole tra Vibonese e Reggina dell’11 agosto 2021 (finita col risultato di 0-2), a gioco in svolgimento, il calciatore sanzionato, poi espulso dal Direttore di gara, ha sferrato al calciatore avversario uno schiaffo sul volto.

Per tale fatto, il Giudice Sportivo Nazionale ha irrogato come sanzione base quella minima edittale di tre giornate di squalifica, ridotta a due per la sussistenza della circostanza attenuante dell’assenza di conseguenze a carico dell’avversario.

Ora, venendo alle doglianze del reclamo occorre premettere che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, integra la fattispecie di “condotta violenta”, di cui all’art. 38 CGS, il comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti, tanto a produrre danni da lesioni personali, quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve in un’azione impetuosa ed incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (da ultimo, cfr. C.S.A. 4 novembre 2020, n. 11).

Al contrario, l’ipotesi di condotta antisportiva, di cui all’art. 39 CGS, si risolve in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco» (cfr. C.G.F., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF).

Orbene, osserva il collegio che la fattispecie in esame può rientrare nella fattispecie di “condotta violenta”, a maggior ragione a seguito delle dichiarazioni rese dall’assistente di gara, in sede di audizione in camera di consiglio da parte del collegio, avendo questi rimarcato la natura volontaria dello schiaffo, succedutosi a vari “battibecchi” da lui rilevati nel corso della partita, precisando il medesimo che comunque il colpo è stato sferrato nell’ambito di movimenti finalizzati a conseguire una migliore posizione di gioco.

Conseguentemente ritiene la Corte che la sanzione di due giornate di squalifica – irrogata dal primo giudice in ragione del fatto che il gesto non ha cagionato un’alterazione dell’equilibrio fisico od una lesione personale al giocatore che l’ha ricevuta, il quale ha regolarmente proseguito la gara –  ben può essere ridotta ad una giornata di squalifica effettiva di gara ed a 500,00 euro di ammenda, proprio tenendo conto del fatto che l’azione si è verificata in corso di gioco e quindi in un particolare momento di foga agonistica.

Non sussistono, viceversa, ragioni per accogliere la richiesta di commutazione della pena, principalmente per la natura violenta del gesto, mentre non ricorre l’ulteriore attenuante ex art. 13, comma 1, lett. e), CGS, per avere il trasgressore ammesso la propria responsabilità, atteso che tale ammissione avrebbe dovuto emergere dai documenti ufficiali di gara e, in ogni caso, non può essere contenuta in un atto postumo non riconducibile al diretto interessato (il reclamo proposto dalla compagine di appartenenza).

Dispone trattenersi la tassa reclamo.

P.Q.M.

Sentito l’assistente arbitrale, accoglie parzialmente il reclamo e, per l’effetto, ridetermina la sanzione nella squalifica ad 1 giornata effettiva di gara con ammenda di € 500,00.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                                            IL PRESIDENTE

Nicola Durante                                                                               Pasquale Marino

                                                        

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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