F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 28/TFN – SD del 09 Settembre 2021 (motivazioni) – Ricorso del sig. Giuseppe Marco Macaddino contro Associazione Italiana Arbitri, FIGC, nonché nei confronti del sig. Alessandro Giallatini + altri – Reg. Prot. 11/TFN-SD
Decisione/0028/TFNSD-2021-2022
Registro procedimenti n. 0011/TFNSD/2021-2022
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente;
Amedeo Citarella – Componente (Relatore);
Paolo Clarizia – Componente;
ha pronunciato,
decidendo nella riunione fissata il giorno 30 agosto 2021, sul ricorso proposto dal sig. Giuseppe Marco Macaddino contro l’Associazione Italiana Arbitri e la Federazione Italiana Giuoco Calcio, nonché nei confronti dei sig.ri Alessandro Giallatini, Alessandro Costanzo, Matteo Passeri e Mauro Vivenzi, la seguente
DECISIONE
Il ricorso
Con tempestivo ricorso ex artt. 25 e 30, CGS-CONI e 83 ss. CGS-FIGC, l’assistente arbitrale (a.a.) Giuseppe Marco Macaddino, della Sezione AIA di Pesaro, nella stagione sportiva 2020/2021 inquadrato nell’organico della unificata Commissione Arbitri Nazionale (C.A.N.), assuntane la illegittimità, ha chiesto annullarsi la “delibera adottata dall’AIA nella riunione del Comitato Nazionale tenutasi in data 1.7.2021 e pubblicata nel C.U. n.1 di data 1.7.2021” che ne ha disposto l’avvicendamento dall’organico per “motivate valutazioni tecniche art. 28, co. 3 NOFT”, nonché tutti gli atti prodromici, presupposti, preliminari alla predetta delibera, le previsioni degli atti regolamentari per la formazione dei ruoli arbitrali per la stagione arbitrale 2021/2022, con particolare riferimento alle Norme transitorie delle Norme di Funzionamento e, in ogni caso, le delibere tutte assunte dal Comitato Nazionale AIA in data 1.7.2021 quanto agli avvicendamenti per “motivate valutazioni tecniche” degli assistenti arbitrali dal ruolo della Commissione Arbitri Nazionale per i campionati di Serie A e di Serie B (C.A.N.) al termine della stagione sportiva 2020/2021, e alla conferma nel medesimo ruolo per la stagione sportiva 2021/2022 degli assistenti arbitrali in violazione del limite di età previsto dalle Norme di Funzionamento, con conseguente reintegra del ricorrente nell’organico degli assistenti arbitrali a disposizione della predetta Commissione.
Il ricorso è stato proposto nei confronti dell’AIA - Associazione Italiana Arbitri e della FIGC – Federazione Italiana Giuoco Calcio, nonché, quali controinteressati, degli assistenti arbitrali (aa.ee.) Alessandro Giallatini, Alessandro Costanzo, Matteo Passeri e Mauro Vivenzi.
Il ricorrente premette che:
- nella stagione sportiva 2020/2021 hanno fatto parte dell’organico a disposizione della C.A.N. anche gli assistenti Alessandro Giallatini, Alessandro Costanzo, Matteo Passeri e Mauro Vivenzi, tutti accomunati dall’avere compiuto, nel corso della stagione sportiva e, dunque, entro il 30.6.2021, il 45 ^ anno di età;
- con delibera di cui al C.U. n. 104 del 27.3.2021, il Comitato Nazionale (CN) dell’AIA, come previsto dall’art. 16 delle Norme di Funzionamento degli Organi tecnici (NOFT) aveva stabilito in dieci il numero degli assistenti da avvicendare al termine della stagione sportiva;
- il numero degli assistenti da avvicendare veniva ridotto a 6 con la delibera pubblicata con il C.U. n. 119 del 25.6.2021;
- al termine della stagione sportiva 2020/2021 sono stati avvicendati n. 6 (sei) assistenti, cinque dei quali, compreso il ricorrente, per “motivate valutazioni tecniche art. 28, c. 3, NOFT” perché posizionatisi agli ultimi cinque posti della graduatoria finale di merito, ed il sesto per intervenute dimissioni;
- il C.U. n. 1-20221/2022 non prevede alcuna deroga nei confronti dei contro interessati che avevano compiuto il 45 ^ anno di età, comunque confermati nell’organico;
- a pubblicazione avvenuta, il ricorrente riceveva la comunicazione prevista dall’art. 6, co. 18, NFOT da cui apprendeva di essersi posizionato 78^ su 81 nella graduatoria finale, con una media di 8,475 e, per tale motivo, di essere stato avvicendato; - era rimasta inevasa la richiesta di accesso agli atti inviata all’AIA.
In punto di diritto, il ricorrente, con un primo motivo articolato sotto vari profili, assume la “violazione del principio di imparzialità ex art. 33 dello Statuto del CONI e art. 1, comma 2, del Regolamento AIA” (sub lett. A del ricorso), nonché la violazione delle norme regolamentari in materia di avvicendamento degli assistenti arbitrali dalla C.A.N. (artt. 6, 28 e 29 NOFT in relazione agli artt. 11 e 25 del Regolamento AIA) (sub lett. B – C e D del ricorso), con conseguente illegittimità e nullità dell’avvicendamento disposto nei suoi confronti, anche laddove assunto in forza delle modifiche entrate in vigore il 23.6.2021, perché non applicabili al caso di specie (sub lett. E del ricorso).
In tesi, il ricorrente, invocato il principio di imparzialità previsto dall’art. 33 dello Statuto del CONI che assume richiamato dall’art. 1, co. 2, Reg. AIA, e rappresentate le previsioni normative in materia di inquadramento e valutazione degli arbitri vigenti all’inizio della stagione sportiva, cui consegue a fine stagione sportiva la graduatoria finale di merito in cui individuare gli assistenti da avvicendare per motivi tecnici, previa espunzione di coloro che rientrano nelle ipotesi previste dall’art. 28, NOFT e dei beneficiari di provvedimenti di conferma in deroga, ne ha dedotto la violazione.
Nello specifico, nonostante il limite di 45 anni di età previsto dall’art. 15 delle NFOT, l’AIA avrebbe omesso di dismettere i contro interessati pur in assenza della previa concessione della conferma in deroga prevista dall’art. 29 delle NFOT.
Tanto, deduce il ricorrente, avrebbe comportato l’omessa individuazione degli assistenti da proporre per l’avvicendamento mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall’ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero prefissato dei sei da dismettere.
Ove l’AIA avesse regolarmente operato, quindi, esclusi i quattro contro interessati ed il dimissionario, il sesto assistente da dismettere avrebbe dovuto essere individuato nell’ultimo occupante della graduatoria finale di merito.
Deduce, infine, il ricorrente, l’inapplicabilità delle modifiche alle NFOT entrate in vigore il 23.6.2021, ad una settimana dalla conclusione della stagione sportiva.
Tanto, sia perché il capo sub 2 delle norme transitorie ha previsto a far tempo dalla stagione 2021/2022 l’entrata in vigore del modificato art. 47 del reg. AIA, che ha elevato da 45 a 50 anni il limite di età di permanenza; sia perché l’art. 15, co. 2, lett. a), delle NOFT sebbene non abbia modificato per gli aa.aa. il limite dei 45 anni, ha introdotto sì un’eccezione, “per coloro che abbiano conseguito una posizione tra la prima e ventottesima posizione”, anche in questo caso, però, a valere dalla stagione 2021/2022 (punto 13 Norme Transitorie delle NOFT).
Ugualmente non applicabile al caso di specie, infine, secondo il ricorrente, la previsione contenuta nel punto 2 delle Norme Transitorie, che ha disposto, “ai fini della composizione degli organici della stagione sportiva 2021/2022”, di innalzare di un anno i limiti di età previsti “dall’art. 15, comma 1, lett. a e lett. b” per gli arbitri effettivi a disposizione della C.A.N. (45 anni) e della C.A.N. C (35 anni), e “dagli artt. 20 e 26” delle NFOT per la promozione di arbitri ed assistenti dalla C.A.N. C alla C.A.N., previsione, che al pari delle precedenti, non potrebbe avere modificato i criteri previsti dall’art. 28, co. 2, delle NFOT ed i limiti di età fissati dall’art. 15, co. 2, per l’avvicendamento dalla C.A.N. degli assistenti arbitrali.
Con un ultimo motivo (sub lett. A.6 del ricorso), il ricorrente lamenta che il mancato riscontro dell’A.I.A. alla richiesta di accesso agli atti non gli ha consentito di conoscere le ragioni sottese alla conferma dei quattro controinteressati ultra quarantacinquenni, di talché, in conclusione, attesa la mancata applicazione della deroga prevista dall’art. 29 delle NFOT per consentire la conferma di questi ultimi nell’organico, la delibera di cui al gravato CU presenterebbe tre profili di illegittimità: perché assunta in assenza di valida norma di natura sostanziale e transitoria e, dunque, in violazione degli artt. 15 e 28 delle NFOT; perché riferita agli arbitri della C.A.N., non già agli assistenti arbitrali della C.A.N., l’innalzamento del limite di età previsto dall’art. l5, lett. a e b, norma di carattere eccezionale non applicabile per analogia ad ipotesi diverse e, comunque, perché non applicabile con effetto retroattivo, dovendosi l’organico della stagione successiva formare, al termine della precedente, in modo “conforme alle procedure ed ai criteri
predeterminati dalle norme Regolamentari (Regolamento AIA e NFOT) ben noti alla generalità degli arbitri, nonché assunta nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità”, come ritenuto dalle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia con la decisione n. 25/2019.
Le memorie
Con rituale memoria difensiva, l’AIA ha concluso per il rigetto del ricorso. In punto di diritto sostiene:
- la legittimità delle modifiche delle NFOT approvate dal Consiglio Federale il 23.6.2021, che rappresenterebbero la concretizzazione del programma elettorale del neo Presidente dell’AIA, ed imputato allo scarso rendimento l’avvicendamento del ricorrente;
- la legittimità dell’avvicendamento anche facendo applicazione delle norme vigenti all’inizio della stagione sportiva 2020/2021, perché l’iniziale numero di 10 avvicendamenti previsto con la delibera pubblicata nel C.U. n. 105 del 27.3.2021, era stato ridotto a 6 con la delibera del Presidente dell’AIA, pubblicata nel C.U. n. 119 del 25.6.2021, adottata in via d’urgenza solo successivamente ed in considerazione dell’approvazione delle modifiche alle NOFT, approvazione che costituirebbe l’indefettibile presupposto del ridotto numero di avvicendamenti da disporre.
Secondo tale prospettazione, quindi, in applicazione delle norme vigenti ad inizio stagione e considerati i dieci avvicendamenti da disporre, scorporati il dimissionario Fiorito ed i quattro ultra quarantacinquenni ed operato, quindi, lo scorrimento della graduatoria, il ricorrente sarebbe comunque rientrato nei restanti cinque assistenti da avvicendare per motivate ragioni tecniche, perché posizionatosi 78^ su 81, al quartultimo posto della graduatoria di merito ed occupato da Francesca Di Monte (posizionatasi terzultima, ma non avvicendabile ex art. 28, co. 3, lett c), NFOT in quanto al primo anno di permanenza nell’organico). Insiste infine, l’AIA, sulle valutazioni negative riportate dalle prestazioni del ricorrente.
Il Dibattimento
All’udienza del 30.8.2021 tenutasi in modalità video conferenza, hanno preso parte il ricorrente, con l’assistenza dell’avv. Matteo Bolsi e l’avv. Valerio Di Stasio in rappresentanza dell’AIA.
Non hanno svolto attività difensiva e non hanno preso parte all’udienza la FIGC ed i controinteressati.
L’avv. Bolsi, rilevata la mancata risposta dell’AIA in ordine alla contestata valenza delle norme transitorie, perché contenuta nelle già vigenti NFOT la disciplina degli avvicendamenti ed irrilevante essendo la superata previsione di dieci avvicendamenti, oltre che non applicabile in via analogica e non avente efficacia retroattiva la disposizione di cui al punto 2 delle Norme Transitorie NFOT, si è riportato al ricorso e concluso per il suo accoglimento, nel contempo ancora evidenziando il mancato riscontro dell’AIA alla richiesta di accesso agli atti.
L’avv. Valerio Di Stasio ha ribadito che il ricorrente sarebbe stato avvicendato anche nel caso di ritenuta applicabilità delle norme previgenti.
All’esito della discussione il procedimento è stato riservato per la decisione.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo del ricorso, articolato in cinque profili tra loro connessi, congiuntamente esaminabili, è fondato e va accolto per quanto di ragione nei termini di seguito specificati.
2. Nell’ambito del Regolamento dell’AIA, compete al Comitato Nazionale provvedere “all’inquadramento annuale degli arbitri e degli assistenti [………….] a disposizione degli Organi tecnici nazionali e alle relative promozioni e dismissioni” (art. 11, Reg. AIA) sulla base della “graduatoria di merito di fine stagione” predisposta dagli Organi tecnici di riferimento (art. 25, Reg. cit.), all’esito delle valutazioni delle prestazioni effettuate dagli osservatori arbitrali e dai componenti delle competenti commissioni tecniche.
Le dismissioni, nel rispetto del principio di trasparenza (art. 33, Statuto CONI), devono avvenire sulla base di criteri predeterminati e ben noti alla generalità degli associati sin dall’inizio della stagione sportiva (Collegio di garanzia, Sezioni Unite, dec. n. 25/2019). Nella vicenda in scrutinio, i criteri ben noti alla generalità degli assistenti arbitrali sono quelli di cui all’art. 28 delle NOFT vigente all’inizio della stagione sportiva in esame, per quanto rileva così declinati:
“1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. propone la dismissione degli assistenti arbitrali inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell’art. 16.
2. La C.A.N. propone, in via prioritaria, l’avvicendamento degli assistenti arbitrali per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
a. dimissioni dall’Associazione o dall’Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;
b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti;
c. mancato svolgimento, per causa imputabile all’assistente arbitrale, dell’attività minima prescritta dall’art. 6, comma 1;
d. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all’art. 2, comma 4;
e. superamento dei limiti di età di cui al precedente art. 15 senza aver conseguito la deroga di cui al successivo art. 29.
3. Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.A.N. propone la dismissione di assistenti arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.
Gli assistenti arbitrali da proporre per l’avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall’ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato ai sensi dell’art. 16. Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli assistenti arbitrali:
a. [......…………….]
b. [………………….]
c. al primo anno di appartenenza alla C.A.N., fatto salvo quanto disposto alla lettera a) del successivo comma (ovvero gravi limiti tecnici per la categoria tali da renderli non idonei alla conferma nell’organico, comprovati da una media globale altamente negativa in rapporto a quella degli altri assistenti arbitrali).”
Le proposte di avvicendamento sono formulate dall’Organo Tecnico e valutate dal C.N. che, verificata la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli assistenti (co. 5, art, cit.).
Il limite di età per la permanenza nell’organico è quello di 45 anni compiuti al 30 giugno della stagione di riferimento, come previsto dall’art. 15, co. 2, NFOT, fatta salva la possibilità di deroga prevista dal successivo art. 29, co.1, NFOT.
Questi i criteri predeterminati e ben noti, una volta fissato il numero degli avvicendamenti da disporre, come deliberato dal C.N. ex art. 16 NFOT e, ove non lo si raggiunga in forza degli stessi, “gli assistenti arbitrali da proporre per l’avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall’ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato ai sensi dell’art. 16”.
All’evidenza, lo scorrimento della graduatoria interviene solo successivamente all’adozione dei predeterminati, nonché preliminari, anzidetti criteri.
Per la stagione 2020/2021, il numero degli assistenti da avvicendare era stato inizialmente fissato in 10 (dieci), come da delibera di cui al C.U. n. 104 del 27.3.2021, poi ridotto a 6 (sei) con la delibera di cui al C.U. n.119 del 25.6.2021.
Con la delibera di cui al C.U. n.1 del 1° luglio 2021 qui impugnata, l’AIA procedeva dunque all’avvicendamento di n. 6 assistenti arbitrali, cinque dei quali, tra cui come detto l’odierno ricorrente, per “motivate ragioni tecniche”, ed un dimissionario.
Le risultanze della graduatoria di merito non sono oggetto di contestazione.
Essa vede collocato alla 78^ posizione su 81 il ricorrente Macaddino.
Continuano a fare parte dell’organico gli odierni controinteressati, alla data del 30 giugno 2021 tutti ultra quarantacinquenni, circostanza anche questa non contestata e pacifica.
Dalle risultanze documentali non risulta che gli stessi siano stati confermati perché beneficiari di una qualche deroga espressa, così come previsto dall’art. 29, co.1, NFOT.
A nulla rileva, invero, che sia stato ridotto da 10 a 6 il numero degli assistenti da avvicendare.
Ove l’AIA avesse voluto consentire la permanenza in organico dei sigg.ri Alessandro Giallatini, Alessandro Costanzo, Matteo Passeri e Mauro Vivenzi nel rispetto dei criteri predeterminati e delle legittime aspettative degli altri soggetti interessati, avrebbe dovuto previamente concedere l’espressa deroga di cui sopra.
Tanto, esclusa l’assistente Francesca Di Monte perché al primo anno di permanenza e posizionatasi al terzultimo posto, avrebbe consentito di scorrere “la graduatoria finale di merito dall’ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato ai sensi dell’art. 16” e, in definitiva, di disporre il legittimo avvicendamento del ricorrente, come detto 78^ su 81.
Così non è stato.
Ed ancora a nulla rileva sostenere, come pure sostenuto dall’AIA, che ove applicate le Norme previgenti il ricorrente sarebbe stato comunque dismesso, proprio perché ridotto da dieci a sei il numero degli assistenti da avvicendare e dunque posta nel nulla, sul punto, la precedente delibera, non potendosi assumere quale presupposto idoneo a legittimare la violazione dei criteri “predeterminati e ben noti alla generalità” degli assistenti, la ratifica alle Norme intervenuta ad opera del Consiglio federale in data 23.6.2021.
Va alfine evidenziato, a tutto voler concedere, che l’art. 2 delle Norme transitorie e finali ha previsto a far tempo dalla stagione sportiva 2021/2022 l’entrata in vigore del limite di età da 45 a 50 anni previsto dal modificato art. 47, comma 1, del Reg. AIA; che, fermo il limite di età di 45 anni, la permanenza sino a 50 anni è consentita “solo per coloro che abbiano conseguito una posizione tra la prima e la ventottesima nella graduatoria finale di merito”, anche in questo caso, però, a far tempo dalla stagione 2021/2022 (punto 13 Norme transitorie NOFT); che ai fini della composizione degli organici per la stagione sportiva 2021/2022 (punto 2 Norme transitorie), l’innalzamento di un anno dei limiti di età previsti dall’art. 15, comma 1, lett. a e lett. b, e dagli artt. 20 e 26 delle NFOT riguarda, nell’ordine, gli arbitri effettivi a disposizione della C.A.N., della C.A.N. C, gli arbitri e gli assistenti della C.A.N. C.
Anche sotto tale profilo, pertanto, il ricorso è fondato.
Attesa la natura dei rilievi che precedono, restano assorbiti gli ulteriori motivi di doglianza riferiti al mancato riscontro dell’AIA alla richiesta di accesso agli atti, tenuto conto delle compiute e puntuali difese del ricorrente; alla eccepita inapplicabilità in via di analogia della previsione di cui al punto 2 delle Norme transitorie NFOT e, comunque, alla irretroattività della stessa.
In definitiva, per quanto esposto, accertata e dichiarata la illegittimità della delibera dell’Associazione Italiana Arbitri pubblicata nel C.U. n. 1 in data 1 luglio 2021, ne va disposto l’annullamento nella sola parte in cui ha previsto l’avvicendamento del ricorrente dall’organico degli assistenti arbitrali a disposizione della C.A.N.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto dal sig. Giuseppe Marco Macaddino e, per l’effetto, annulla la delibera dell’Associazione Italiana Arbitri pubblicata nel C.U. n. 1 in data 1 luglio 2021, nella sola parte in cui ha disposto l’avvicendamento del ricorrente dall’organico degli assistenti arbitrali a disposizione della C.A.N.
Così deciso nella Camera di consiglio del 30 agosto 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.
IL RELATORE IL PRESIDENTE Amedeo Citarella Carlo Sica
Depositato in data 9 settembre 2021.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia
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