F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 29/TFN – SD del 10 Settembre 2021 (motivazioni) – Deferimento n. 890/694pf20-21/GC/ag del 3 agosto 2021 nei confronti del sig. Mauro Milanese e della società US Triestina Calcio 1918 Srl – Reg. Prot. 14/TFN-SD
Decisione/0029/TFNSD-2021-2022
Registro procedimenti n. 0014/TFNSD/2021-2022
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente;
Amedeo Citarella – Componente;
Gaia Golia – Componente (Relatore);
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;
ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 2 settembre 2021, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 890/694pf20-21/GC/ag del 3 agosto 2021 nei confronti del sig. Mauro Milanese e della società US Triestina Calcio 1928 Srl,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con provvedimento del 3 agosto 2021, Prot. 890/694pf20-21/GC/ag, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:
- il sig. Mauro Milanese, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentate della Società US Triestina Calcio 1918 Srl, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF: a) per non aver depositato gli accordi economici sottoscritti per la s.s. 2020/2021 con n. 20 calciatrici, Bortolin Martina (tesseramento del 23.10.2019), David Maria (tesseramento del 2.09.2019), Del Santo Virginia (tesseramento del 28.08.2019), Del Stabile Sofia (tesseramento del 8.09.2020), Dragan Greta (tesseramento del 15.09.2020), Ferroli Serena (tesseramento del 11.08.2020), Flaiban Asia (tesseramento del 8.10.2020), Gaspardis Nicole (tesseramento del 28.08.2019), Lago Giada (tesseramento del 15.09.2020), Miani Cristina (tesseramento del 5.08.2020), Napolitano Silvia (tesseramento del 1.10.2019), Nemaz Jessica (tesseramento del 28.08.2019), Paoletti Antonella (tesseramento del 8.09.2020), Peressotti Nicole (tesseramento del 11.08.2020), Pintus Irene (tesseramento del 15.09.2020), Pugnetti Siojli (tesseramento del 17.01.2020), Sandrin Irene (tesseramento del 5.08.2020), Tic Raissa (tesseramento del 28.08.2019), Tortolo Federica (tesseramento del 28.08.2019) e Vecchiato Amanda (tesseramento del 22.09.2020), entro il termine del 31.10.2020, stabilito dalla normativa federale; b) per non aver depositato gli accordi economici sottoscritti per la s.s. 2020/2021 con n. 4 calciatrici, Demeio Margaux (tesseramento del 30.03.2021), Marcon Eleonora (tesseramento del 10.11.2020), Storchi Alessia (tesseramento del 30.03.2021) e Usenich Luisa (tesseramento del 16.11.2020), entro il termine di trenta giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, stabilito dalla normativa federale;
- la Società US Triestina Calcio 1918 srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.
La fase istruttoria
In data 30.04.2021 la Procura Federale iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 694pf20-21, avente ad oggetto “Mancato deposito degli accordi economici sottoscritti tra la Società US Triestina Calcio 1918 srl (Dipartimento Calcio Femminile – Serie C, Girone B) e le proprie calciatrici per la s.s. 2020/2021”.
Il procedimento traeva origine dalla nota del 27.04.2021, con la quale la LND – Dipartimento Calcio Femminile, segnalava alla Procura Federale il mancato deposito degli accordi economici da parte della Società nei termini sanciti dalla normativa federale. In data 08.07.2021, ricevuta la notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini, la Società US Triestina Calcio 1918 srl depositava memoria difensiva eccependo di aver tempestivamente depositato tutti gli accordi economici delle calciatrici in data 05.03.2021, ossia nel termine indicato nella comunicazione di sollecito fatta pervenire dal Vice Segretario della LND – Dipartimento Calcio Femminile alle società che non vi avessero ancora provveduto.
La Procura Federale, ritenuto che le difese svolte dagli interessati dopo la notifica della CCI non contenessero elementi idonei a poter supportare una prospettazione dei fatti diversa, provvedeva a notificare agli avvisati già attinti dalla CCI il deferimento n. 890/694pf20-21/GC/ag del 3 agosto 2021 i cui capi di incolpazioni sono stati dianzi riportati.
La fase predibattimentale
Ritualmente notificato l’avviso di fissazione dell’udienza odierna, nei termini di rito gli incolpati hanno fatto pervenire memoria difensiva.
In diritto, la difesa ha eccepito la non obbligatorietà del deposito degli accordi economici di calciatrici partecipanti al campionato di calcio femminile di Serie C alla luce del dettato normativo dell’art. 94 ter, comma 2, NOIF, il quale non sancirebbe un obbligo nei confronti di tale categoria di atlete bensì un adempimento meramente facoltativo. In particolare, il terzo capoverso della richiamata disposizione nel prevedere che “detti accordi economici possono essere stipulati…” anche dalle calciatrici tesserate per società partecipanti a competizioni nazionali di calcio a 11 la cui organizzazione sia stata delegata dalla FIGC alla LND, escluderebbe l’obbligatorietà della stipula dell’accordo economico e parallelamente del deposito dello stesso entro il 31 ottobre, o entro 30 giorni dalla sottoscrizione.
In punto di fatto, la memoria richiama la comunicazione del 2 marzo 2021 a firma del Vice Segretario della LND – Dipartimento Calcio Femminile, sig. Andrea Polidori, con oggetto “ultimo reminder deposito accordi economici calciatrici”, nella parte in cui comunica alle Società che ancora non avessero provveduto, la necessità di adempiere al deposito presso il DCF, entro e non oltre la data del 05.03.2021, degli accordi economici di tutte le tesserate maggiorenni, anche a zero euro. Detta comunicazione, per un verso, non farebbe alcun riferimento alla violazione del termine sancito dalle NOIF per il deposito degli accordi economici; per altro verso si limiterebbe a sollecitare le società fissando un termine ex novo dalla valenza apparentemente derogativa e avvertendo che, in caso di mancato adempimento, la Lega avrebbe provveduto ad assumere le conseguenti iniziative. A confortare tale ricostruzione interverrebbe, altresì, la risposta inviata il 09.07.2021 dallo stesso sig. Polidori al Sostituto Procuratore Federale che chiedeva conferma dell’avvenuto deposito degli accordi da parte della Società in data 05.03.2021 nonché le ragioni di tale termine derogativo. Il Vice Segretario della Lega, nel confermare la ricezione degli atti in data 05.03.2021, chiariva al Sostituto Procuratore come “tale data derogativa era stata indicata per consentire alle Società, in difficoltà nel momento socio-sanitario che vedeva il
mondo dello sport fermo, un ulteriore momento per adeguarsi alla normativa”. Il tenore letterale di tali comunicazioni confermerebbe la natura derogatoria del nuovo termine indicato dalla Lega competente, con conseguente sanatoria della violazione connessa alle scadenze indicate dall’art. 94 ter, comma 2, NOIF.
In ragione di tali argomenti svolti in fatto ed in diritto, la difesa chiedeva il rigetto del deferimento ed il proscioglimento degli incolpati.
Constata, quindi, la rituale e tempestiva notifica delle convocazioni, il Presidente dichiarava aperta l’udienza.
Il dibattimento
All’udienza del 02.09.2021, la Procura Federale, rappresentata dall’avv. Luca Zennaro, ha esposto le considerazioni principali a sostegno del deferimento in replica alle eccezioni difensive di cui alla memoria in atti. Per quanto concerne i rilievi svolti in diritto circa l’interpretazione dell’art. 94 ter, comma 2, NOIF, la Procura ha rilevato come il quarto capoverso della disposizione sancisca in maniera inequivocabile un obbligo di deposito laddove prevede che “gli accordi economici devono essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento…”. Se anche il terzo capoverso, infatti, escludesse l’obbligatorietà della stipula dell’accordo economico e conseguentemente del deposito per le partecipanti al campionato di calcio femminile di Serie C, come suggerito dalla difesa, ciò non toglie che in presenza di accordi economici formalizzati, le Società che optino per tale soluzione, ricadano immediatamente nella disciplina del capoverso successivo, stante l’obbligo di depositare tutti gli accordi economici sottoscritti presso i Dipartimenti o le Divisioni competenti, obbligo vigente senza alcun distinguo.
Circa i rilievi svolti dalla difesa in punto di fatto, la Procura ha contestato la valenza derogatoria del termine indicato dai vertici della LND, trattandosi di provvedimento esorbitante rispetto ai poteri della Lega stessa, cui non compete in alcun modo derogare a disposizioni federali (nel caso di specie le NOIF), né sanare decadenze connesse alla violazione di termini regolamentari.
Ritenendo, pertanto, raggiunta la piena prova delle infrazioni contestate, ha chiesto l’integrale accoglimento del deferimento, formulando le seguenti richieste sanzionatorie:
- al sig. Mauro Milanese, mesi 6 (sei) di inibizione;
- alla società US Triestina Calcio 1928 Srl, euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda.
- L’avv. Nicola Paolini, in rappresentanza delle parti deferite, si è riportato integralmente ai propri scritti difensivi, chiedendone l’integrale accoglimento.
I motivi della decisione
Il Collegio ritiene che i deferiti, alla luce delle evidenze documentali in atti, vadano prosciolti.
Preliminarmente il Collegio, affrontando la prima eccezione sollevata dalla difesa dei deferiti condivide l’interpretazione normativa dell’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF fornita dalla Procura Federale, ribadendosi anche in questa sede l’obbligo di deposito degli accordi sottoscritti dalle società presso i Dipartimenti o le Divisioni competenti, obbligo vigente senza alcun distinguo ai sensi del quarto capoverso della norma. Se anche, quindi, il terzo capoverso nel prevedere che “detti accordi possono essere stipulati anche dai calciatori/calciatrici tesserati/e per società della Lega Nazionale Dilettanti che disputano il Campionato Nazionale di serie B maschile e di Serie A2 femminile della Divisione Calcio a Cinque. Le disposizioni del presente capoverso trovano applicazione anche per le calciatrici tesserate per società partecipanti a competizioni nazionali di calcio a 11 la cui organizzazione sia stata delegata dalla FIGC alla L.N.D.” appare effettivamente escludere un obbligo di stipula per tali categorie di atlete, non vi è dubbio, tuttavia, che la disposizione del quarto capoverso, non a caso posta a chiusura della disciplina sugli accordi (obbligatori o facoltativi), è inequivoca nel disporre che gli accordi economici (tutti gli accordi) debbano essere depositati presso i Dipartimenti o le Divisioni della Lega Nazionale Dilettanti competenti per le varie categorie.
Venendo, quindi, ad esaminare il secondo profilo del procedimento in esame, il Collegio ritiene che la comunicazione inviata il 02.03.2021 come reminder di deposito degli accordi economici rivolto alle società che non vi avevano ancora adempiuto, a firma del Vice Segretario della LND – Dipartimento Calcio Femminile, sig. Andrea Polidori, provenendo da soggetto qualificato e certamente autorizzato nel senso operato, deve ritenersi abbia effettivamente e legittimamente introdotto un nuovo termine derogativo in presenza di un evento eccezionale quale la pandemia e, comunque, ragionevolmente fondato la convinzione nei destinatari della comunicazione di una deroga riconosciuta da parte della Lega, anche per il riferimento ai contratti “a zero euro” per i quali può finanche dubitarsi della loro ricomprensione nelle previsioni del ripetuto art. 94 ter NOIF, non avendo quei contratti alcun effetto economico per entrambi i contraenti e per il sistema. In particolare, l’intento derogatorio risulta dal tenore letterale della comunicazione che, a nome del Dipartimento Calcio Femminile, chiede appunto alle società destinatarie “di voler depositare presso il DCF, entro e non oltre la data del prossimo 05.03.2021, gli accordi economici di tutte le tesserate maggiorenni, anche a zero euro. In difetto di quanto sopra entro la data indicata del 05.03.2021, il Dipartimento Calcio Femminile provvederà ad adire il percorso normativo previsto, senza ulteriori comunicazioni”, senza muovere alcuna contestazione per il periodo pregresso e anzi rappresentando che il mancato rispetto della data indicata comporterà l’avvio del “percorso normativo previsto”.
Confermativo, in tali sensi, è il chiarimento fornito dal Vice Segretario del DCF Sig. Polidori nella mail esplicativa inviata al Sostituto Procuratore Federale in data 13.07.2021 (in considerazione delle difficoltà connesse al momento socio-sanitario dovuto alla pandemia di Covid-19 che vedeva lo sport praticamente fermo a tutti i livelli).
Il Collegio condivide le osservazioni mosse dalla Procura Federale sulla non piena ritualità della condotta tenuta dal Dipartimento della LND; pur tuttavia è opportuno considerare l’eccezionalità del momento storico e delle circostanze di fatto in cui si sono trovati ad operare tutti gli appartenenti all’ordinamento sportivo; circostanze eccezionali che hanno indotto in tal caso la LND a introdurre la citata deroga.
Ritiene, quindi, il Collegio che, nella specifica fattispecie oggetto del procedimento, non risulti accertata la responsabilità dei deferiti, tantomeno per il requisito soggettivo del dolo o della colpa in capo al Presidente.
In ragione di quanto sopra, il Tribunale proscioglie il sig. Mauro Milanese e la società US Triestina Calcio 1928 Srl dalle incolpazioni loro ascritte.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie il sig. Mauro Milanese e la società US Triestina Calcio 1928 Srl dalle incolpazioni loro ascritte.
Così deciso nella Camera di consiglio del 2 settembre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.
IL RELATORE IL PRESIDENTE Gaia Golia Carlo Sica
Depositato in data 10 settembre 2021.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia
Share the post "F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 29/TFN – SD del 10 Settembre 2021 (motivazioni) – Deferimento n. 890/694pf20-21/GC/ag del 3 agosto 2021 nei confronti del sig. Mauro Milanese e della società US Triestina Calcio 1918 Srl – Reg. Prot. 14/TFN-SD"