F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 31/TFN – SD del 13 Settembre 2021 (motivazioni) – Deferimento n. 337/614pf20-21/GC/am del 10 luglio 2021 nei confronti del sig. Guido Tofi e Deferimento n. 948/614pf20-21/GC/am del 4 agosto 2021 nei confronti della società Foligno Calcio SSD ARL – Reg. Prot. 6-17/TFN-SD

Decisione/0031/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0006/TFNSD/2021-2022

Registro procedimenti n. 0017/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

 

Carlo Sica – Presidente;

Valentina Aragona – Componente (Relatore);

Giammaria Camici – Componente;

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 2 settembre 2021, sui deferimenti proposti dal Procuratore Federale n. 337/614pf20-21/GC/am del 10 luglio 2021 nei confronti del sig. Guido Tofi e n. 948/614pf20-21/GC/am del 4 agosto 2021 nei confronti della società Foligno Calcio SSDARL, preliminarmente riuniti,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 10 luglio 2021, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale il sig. Guido Tofi per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S., nonché per la violazione dell’art. 94 delle N.O.I.F. in relazione all’accordo economico stipulato per la stagione sportiva 2020/2021, per aver in detta stagione illegittimamente messo fuori rosa il calciatore Antonino Broso e per non aver versato tutti gli emolumenti allo stesso dovuti.

Nell’atto di deferimento la Procura ha, altresì, riportato che dalla condotta contestata al sig. Tofi emergerebbe una responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, C.G.S., della società Foligno Calcio SSD ARL.

In data 14 luglio 2021, tra la Società Foligno Calcio SSD ARL e la Procura Federale, è intervenuto un accordo di applicazione della sanzione ai sensi dell’art. 126 C.G.S., che però non è stato condiviso dalla Procura Generale dello Sport del C.O.N.I. con nota del 20 luglio 2021. Pertanto, in data 4 agosto 2021, la Procura Federale, non essendo stato raggiunto un nuovo accordo tra le parti, ha deferito a questo Tribunale la società Foligno Calcio SSD ARL per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, C.G.S., per i comportamenti ascritti al Sig. Tofi, Presidente della stessa all’epoca dei fatti.

La fase predibattimentale

Nei termini di rito, tutti i deferiti hanno fatto pervenire memorie difensive, contestando gli addebiti.

In dettaglio, si è costituito in giudizio il sig. Tofi a mezzo del difensore eccependo: (i) l’inammissibilità e/o improcedibilità del deferimento per violazione del termine di cui all’art. 125 C.G.S.; (ii) l’infondatezza nel merito del deferimento. In dettaglio, la difesa ha osservato come il sig. Broso fosse la punta di diamante della campagna acquisti del Foligno Calcio, ma avesse dimostrato uno scarso rendimento. Nonostante ciò, il Presidente Tofi, preso atto della volontà del calciatore di non trasferirsi in altra società, avrebbe accettato la decisione dello stesso. Di conseguenza, la mancata convocazione del sig. Broso e la sua esclusione dalla prima squadra sarebbero da imputare interamente all’allenatore Armilleri e a sue scelte tecniche. Tale circostanza sarebbe confermata dalle dichiarazioni rilasciate dall’allenatore in un’intervista del 7 febbraio 2021, durante la quale lo stesso avrebbe affermato di aver deciso personalmente di non convocare il sig. Broso (iii) sempre nel merito, con riferimento ai mancati pagamenti dei rimborsi spese, la difesa non ha negato che nei mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021 la società abbia incontrato difficoltà nel provvedere al puntuale pagamento dei rimborsi, ma tale mancanza avrebbe riguardato tutti i giocatori e componenti dello staff tecnico, non il solo Broso, al quale sarebbero stati in ogni caso corrisposti degli acconti.

Si è, altresì, costituita a mezzo del difensore la società deferita, rilevando (i) l’inammissibilità e/o improcedibilità e/o infondatezza del deferimento per violazione dell’art. 6, comma 1, C.G.S. in relazione al difetto di esercizio dell’azione disciplinare e vocatio in

ius dovuto alla mancanza in atti del deferimento del sig. Tofi (ii) l’irricevibilità e/o improcedibilità del deferimento per violazione dei termini perentori di cui all’art. 125, comma 2, C.G.S. Sul punto, la difesa ha rilevato che la comunicazione di conclusione delle indagini sarebbe stata notificata in data 27 maggio 2021, con assegnazione del termine di 15 giorni per l’esercizio delle facoltà difensive previste. Il predetto termine sarebbe scaduto in data 11 giugno 2021 e, ai sensi dell’art. 125, comma 2, C.G.S., l’atto di deferimento avrebbe dovuto essere emesso e notificato entro il 12 luglio 2021. Agli atti risulterebbe, invece, un atto di deferimento nei confronti del Foligno Calcio SSD ARL emesso e notificato in data 4 agosto 2021, quindi, oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto dall’art. 125 C.G.S.(iii) l’infondatezza del deferimento ai sensi dell’art. 125, comma 4, C.G.S. in relazione alla contestazione dell’art. 94 N.O.I.F., riferito a fattispecie del tutto inconferenti rispetto ai fatti esposti in atti (iv) l’applicabilità delle circostanze attenuanti di cui alle lett. a) e c) dell’art. 13 C.G.S. con richiesta di valutazione ai sensi dell’art. 16 C.G.S.

Il dibattimento

All’udienza del 6 agosto 2021, svoltasi in videoconferenza, sono comparsi il rappresentante della Procura Federale e l’avv. Lorenzo Battisti, in rappresentanza del deferito sig. Guido Tofi.

In quella sede, il Tribunale ha disposto un rinvio all’udienza del 2 settembre 2021 a fini di economia processuale per la trattazione congiunta con il deferimento a carico della società Foligno Calcio SSD ARL per questioni di connessione oggettiva.

All’udienza del 2 settembre 2021, svoltasi in videoconferenza, sono comparsi l’avv. Alessandro Avagliano, in rappresentanza della Procura Federale; l’avv. Lorenzo Battisti, in rappresentanza del sig. Guido Tofi; e l’avv. Fabio Giotti, in rappresentanza della società Foligno Calcio SSD ARL.

Preliminarmente il Collegio ha riunito i procedimenti nn. 6/TFN-SD (Deferimento del Procuratore Federale n. 337/614 pf2021/GC/am del 10.7.2021) e 17/TFN-SD (Deferimento del Procuratore Federale n. 948/614 pf20-21/GC/am del 4.8.2021).

Il rappresentante della Procura Federale, dopo aver contestato e impugnato le eccezioni sollevate dalle difese dei deferiti all’interno delle rispettive memorie difensive depositate in atti, ha chiesto di accogliersi il deferimento ed irrogarsi le seguenti sanzioni:

  • al sig. Guido Tofi, mesi 6 (sei) di inibizione;
  • alla società Foligno Calcio SSD ARL, euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda.

L’avv. Fabio Giotti, in rappresentanza della società Foligno Calcio SSD ARL, ha insistito sulle eccezioni sollevate nella memoria difensiva depositata in atti, chiedendo l’integrale accoglimento delle conclusioni in essa riportate.

L’avv. Lorenzo Battisti, in rappresentanza del sig. Guido Tofi si è riportato ai propri scritti difensivi e ne ha chiesto l’integrale accoglimento.

La decisione

Il Tribunale ritiene che il sig. Guido Tofi vada ritenuto responsabile dell’incolpazione ascrittagli.

Preliminarmente, il Collegio non considera fondata l’eccezione sollevata dalla difesa circa l’improcedibilità del deferimento, atteso che il procedimento disciplinare è stato iscritto in data 18 marzo 2021. In data 27 maggio 2021- in ossequio al termine di cui all’art. 119, co. 4, C.G.S. - è stata ritualmente notificata a mezzo pec alle parti la comunicazione di conclusione delle indagini, nella quale è stato concesso, tra l’altro, il termine di 15 giorni – e non di 3 giorni come sostenuto dalla difesa - dalla notifica (ossia sino all’11 giugno 2021) per la presentazione di memorie o la richiesta alternativa di audizione ai sensi dell’art. 123, co. 1, C.G.S. L’atto di deferimento avrebbe dovuto essere, quindi, notificato entro il 12 luglio 2021, ai sensi dell’art. 125 C.G.S. Ne deriva che il deferimento notificato al sig. Tofi in data 10 luglio 2021 deve ritenersi tempestivo.

Nel merito, va premesso che il presente procedimento trae origine dalla segnalazione del sig. Broso, il quale ha rappresentato che in data 9 febbraio 2021 gli sarebbe stata comunicata dalla dirigenza del Foglio Calcio SSD ARL l’esclusione dalla rosa della prima squadra senza alcuna motivazione, se non un risparmio sull’importo dovuto allo stesso in forza dell’accordo economico in essere. A fronte del rifiuto del giocatore di cambiare squadra, lo stesso sarebbe stato escluso dall’attività sportiva e costretto ad allenarsi per contro proprio, senza ricevere convocazioni per l’attività ufficiale.

Ebbene, all’esito dell’esame delle risultanze istruttorie acquisite dalla Procura Federale e della documentazione depositata dalle difese, ritiene il Tribunale che le condotte ascritte all’odierno deferito sig. Tofi e oggetto della segnalazione del sig. Broso debbano ritenersi provate.

In dettaglio, dalle audizioni svolte dalla Procura federale è emerso che il sig. Broso ha rappresentato un rilevante investimento per la società Foligno Calcio, ma il suo rendimento non si è rivelato quello atteso. La società, pertanto, per il tramite del Direttore sportivo Michele Cuccagna ha comunicato al giocatore l’intenzione di acconsentire a un suo trasferimento e, a fronte del suo rifiuto per motivi familiari, ha deciso di collocarlo fuori rosa. Emblematiche in tal senso le dichiarazioni dall’allenatore della squadra sig. Armilleri e dal vice allenatore sig. Della Vedova, i quali hanno confermato come il giocatore sia stato inizialmente invitato a lasciare la squadra e, poi, collocato fuori rosa su precisa scelta della dirigenza.

Non ha trovato, quindi, riscontro quanto sostenuto dalla difesa circa il fatto che la scelta di collocare fuori rosa il giocatore sarebbe stata una decisione tecnica dell’allenatore. Né può risultare determinante, in tal senso, l’intervista rilasciata dal sig. Armilleri, atteso che, lo stesso, per rispetto del ruolo ricoperto, potrebbe essersi attenuto alle determinazioni della dirigenza anche nelle dichiarazioni rese alla stampa. Tanto è vero che, una volta intervenuto il cambio dei vertici, la società ha reintegrato il giocatore, riconoscendo di essere stata inadempiente nei confronti dello stesso.

Tutti i soggetti sentiti hanno confermato, altresì, come il sig. Broso sia stato spostato in uno spogliatoio diverso rispetto a quello della squadra e, pur continuando a svolgere la parte atletica, sia stato completamente escluso dalla parte tattica.

È emerso, inoltre, che la Società ha interrotto i pagamenti al giocatore sin dal novembre 2020, riconoscendogli solamente un parziale emolumento, come ammesso dallo stesso Presidente Tofi in sede di audizione innanzi al Collaboratore della Procura Federale. Sul punto, tuttavia, il sig. Tofi ha anche chiarito come i mancati pagamenti fossero dovuti alla pandemia e a una situazione di crisi in cui versava la società e riguardassero tutti i giocatori della squadra.

In definitiva, la condotta sopra descritta tenuta dal sig. Tofi risulta contraria all’art. 4, C.G.S. tanto con riferimento ai principi di lealtà e correttezza quanto in relazione all’art. 91 N.O.I.F.

Invero, i fatti contestati, più che riconducibili all’art. 94 N.O.I.F., risultano ascrivibili all’art. 91 N.O.I.F., il quale impone alle società di assicurare a ciascun tesserato lo svolgimento dell’attività sportiva con l’osservanza dei limiti e dei criteri previsti dalle norme federali per la categoria di appartenenza, in conformità al tipo di rapporto instaurato col contratto o col tesseramento. La condotta del sig. Tofi, peraltro, risulta anche in contrasto con quanto previsto dal Protocollo d’Intesa stipulato tra la Lega Nazionale Dilettanti e l’Associazione Italiana Calciatori che, al punto 3, espressamente prevede l’obbligo per le società di assicurare la partecipazione di tutti i giocatori all’attività agonistica, di addestramento e di allenamento.

Fermo quanto sopra, questo Collegio ritiene che la sanzione a carico del sig. Tofi, possa essere rideterminata rispetto a quanto richiesto dalla Procura Federale da mesi 6 a mesi 4 di inibizione, in considerazione del fatto che dalle indagini condotte è emerso come i ritardi nei pagamenti dei rimborsi nei confronti del giocatore Borso siano da attribuirsi anche alla pandemia in corso e ad una situazione di crisi nella quale versava la società e abbiano riguardato, in realtà, tutta la squadra.

Per quanto concerne la posizione della società Foligno Calcio SSD ARL questo Collegio ritiene accoglibile l’eccezione formulata dalla difesa circa l’improcedibilità per tardività dell’atto di deferimento. Difatti, come anticipato in premessa, la comunicazione di

conclusione indagini è intervenuta in data 27 maggio 2021 e, nel rispetto dell’art. 125 C.G.S., il deferimento sarebbe dovuto intervenire entro il 12 luglio 2021. Sul punto, si rileva come la tardività del deferimento sia evidentemente legata alla circostanza che la richiesta di accedere a un accordo da parte della società sia intervenuta solo in data 9 luglio 2021. In ogni caso, stante la perentorietà e inderogabilità del termine fissato dall’art 125 C.G.S., l’atto di deferimento nei confronti della società deve ritenersi tardivo e, quindi, improcedibile

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il deferimento nei confronti della società Foligno Calcio SSDARL e irroga al sig. Guido Tofi la sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione.

Così deciso nella Camera di consiglio del 2 settembre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                                          IL PRESIDENTE Valentina Aragona                                                                                      Carlo Sica

 

Depositato in data 13 settembre 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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