F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 7/TFNT del 13 Settembre 2021 (motivazioni) – Di Benedetto Simone Giuseppe / ASD C.S. Giovanni Lupatoto – Reg. Prot. 6/TFN-ST

Decisione/0007/TFNST-2021-2022

Registro procedimenti n. 0006/TFNST/2021-2022

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composto dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore – Presidente;

Roberto Bucchi – Vice Presidente;

Domenico Apicella – Componente;

Giovanni Chiappiniello – Componente (Relatore);

Alessandro Giuseppe Maruccio – Componente;

 

ha pronunciato,

decidendo nella riunione fissata il giorno 1° settembre 2021, sul ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS – FIGC proposto dal calciatore Di Benedetto Simone Giuseppe (n. 17.2.2002 – matr. FIGC 6.597.633) contro la società ASD C.S. Giovanni Lupatoto (matr. FIGC 71.120) avverso il provvedimento di diniego allo svincolo per inattività ex art. 109 NOIF emesso dal Comitato Regionale Veneto – LND, la seguente

DECISIONE

Premesso in fatto che:

- con ricorso del 3 luglio 2021, il calciatore Di Benedetto Simone Giuseppe proponeva tempestiva impugnazione avverso il provvedimento di diniego dello svincolo per inattività emesso dal Comitato Regionale Veneto – LND;

- con il provvedimento oggetto di impugnativa, il Comitato Regionale Veneto – LND aveva rigettato l’istanza del calciatore ritenendo che “risulta evidente che la mancata convocazione all’attività ufficiale, da parte della sua Società, non è dipesa da un atto

di volontà di quest’ultima ma bensì dalla situazione pandemica che ha causato la sospensione totale dell’attività Dilettantistica, in capo a questo Comitato regionale”;

- nel ricorso proposto ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS – FIGC, il calciatore ricorrente sostiene la fondatezza dell’istanza di svincolo ex art. 109 N.O.I.F. nei seguenti termini: “nella stagione sportiva 2020-2021, mai sono stato convocato dalla società nelle gare ufficiali svoltesi all’inizio del campionato né mai sono stato contattato per la stagione 2020-2021 per informativa ed allenamenti. Non risulta nemmeno nell’elenco della squadra, come si evince dall’allegato tratto dal sito della società (…) Rappresento che il campionato si è regolarmente svolto fino a Dicembre 2020 e poi è stato sospeso per l’emergenza sanitaria e, durante lo svolgimento, sono state disputate almeno 4 gare alle quali non sono mai stato convocato”.

- la società ASD C.S. Giovanni Lupatoto, pur regolarmente attinta dal ricorso, non si è costituita in giudizio, né ha svolto argomentazioni oppositive alle ragioni del ricorrente; al contrario, la detta società, ricevuta la comunicazione della fissazione dell’udienza per il 1° settembre 2021 innanzi a questo Tribunale, in data 14 agosto 2021 ha inviato nota all’indirizzo pec tfn.tesseramenti@pec.figc.it, con la quale comunicava quanto segue: “Si ritiene opportuno comunicare che, a seguito della richiesta

pervenutaci in data 12 agosto 2021, dal calciatore DI Benedetto Simone Giuseppe (n. 17.2.2002 – matr. FIGC 6.597.633), lo stesso verrà trasferito, come da sua ultima richiesta, presso la Società da lui comunicataci in seguito”.

- già lo stesso 14 giugno 2021 il ricorrente inviava nota di risconto all’indirizzo pec tfn.tesseramenti@pec.figc.it, e per conoscenza alla società ASD C.S. Giovanni Lupatoto, nella quale affermava: “Riscontro la presente per comunicare che in data 12 agosto 2021

non ho richiesto alcun trasferimento presso altra Società sportiva. Preciso invece che in data 12 agosto 2021 sono stato contattato telefonicamente da un dirigente della Società San Giovanni Lupatoto che mi ha manifestato la disponibilità della Società a concedermi il trasferimento presso altra Società. Ho preso atto di tale disponibilità ma confermo la volontà ad ottenere lo svincolo per inattività”.

- all’udienza del 1° settembre 2021 nessuno è comparso e la causa è stata trattenuta per decisione.

Tutto ciò premesso, il Collegio, esaminati gli atti di causa, ritiene che la richiesta di svincolo per inattività avanzata dal ricorrente debba essere accolta.

L’art. 109 N.O.I.F. prevede che: “Il calciatore/calciatrice “non professionista” e “giovane dilettante”, che tesserato/a ed a disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui/lei non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calciatore/calciatrice tesserato/a della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società”.

Al comma 3° e 5° della medesima disposizione è previsto, inoltre, che: “3. La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato e per conoscenza al calciatore/calciatrice (…) 5. L'opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini come sopra prescritti è considerata adesione alla richiesta del calciatore/calciatrice e la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente provvede allo svincolo d'autorità dello stesso”.

La ratio di tali disposizioni sembra chiara e deve essere individuata nella voluntas legis di concedere lo svincolo del giocatore al ricorrere di determinati presupposti, riconoscendo, peraltro, valore adesivo alla richiesta di svincolo da parte del tesserato nelle ipotesi in cui anche la società dimostri un sostanziale disinteresse al suo mantenimento in squadra.

Orbene, se così è, deve rilevarsi che nel caso di specie l’istanza (stragiudiziale) di svincolo è stata notificata dal Di Benedetto, in data 28 maggio 2021, non soltanto al Comitato Regionale Veneto – LND, ma anche alla società ASD C.S. Giovanni Lupatoto e che, ciononostante, la società non ha posto in essere alcun comportamento oppositivo a tale richiesta.

Anche nella pendenza del giudizio, inoltre, la società, pur non aderendo sic et simpliciter alla richiesta del Di Benedetto, neppure si è sostanzialmente opposta, poiché si è resa disponibile al trasferimento del calciatore presso altra società, esprimendo, di fatto, la chiara volontà di non avvalersi del Di Benedetto nello svolgimento della propria attività sportiva.

 A ulteriore conforto della fondatezza dell’istanza del Di Benedetto deve rilevarsi, infine, che anche a prescindere dalla mancata opposizione della società, il C.R. Veneto ha, comunque, errato nel non considerare che la richiesta di svincolo risultava fondata anche sulla base dei soli presupposti indicati nell’art. 109, comma 1° N.O.I.F., poiché, come documentato in atti, la ASD C.S. Giovanni Lupatoto ha in effetti giocato un numero di gare sufficienti - già prima della sospensione del campionato - a giustificare lo svincolo per inattività del calciatore – gare per le quali non ha nemmeno provveduto a convocare il Di Benedetto – e ciò a riprova del fatto che l’evidenziata pandemia non ha, nella specie, influito né sulla effettiva disputa di tali gare, né sulla mancata convocazione del calciatore per le stesse.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto dal calciatore Di Benedetto Simone Giuseppe e, per l’effetto, dichiara lo svincolo per inattività ex art. 109 NOIF dalla società ASD C.S. Giovanni Lupatoto, a decorrere dal 28 maggio 2021, data della richiesta di svincolo.

Così deciso nella Camera di consiglio del 1° settembre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Giovanni Chiappiniello                                                     Gioacchino Tornatore

 

Depositato in data 13 settembre 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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