F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 32/TFN – SD del 20 Settembre 2021 (motivazioni) – Ricorso della Dott.ssa Valentina Battistini contro il Comitato Regionale Lombardia – LND – Reg. Prot. 3/TFN-SD

 

Decisione/0032/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0003/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Roberto Proietti – Presidente;

Giammaria Camici – Componente;

Amedeo Citarella – Componente (Relatore);

Andrea Fedeli – Componente;

Fabio Micali – Componente;

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 10 settembre 2021, sul Ricorso proposto dalla Dott.ssa Valentina Battistini contro il Comitato Regionale Lombardia – LND, in persona del suo legale rapp.te pro tempore, la seguente

DECISIONE

Svolgimento del procedimento

Battistini Valentina, Consigliere del Comitato Regionale Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti, a tale carica eletta a seguito delle elezioni del 9 gennaio 2021, con atto depositato il 6 luglio 2021, denominato “Ricorso per richiesta di ordinanza di misure cautelari monocratiche art. 97 del Codice di giustizia sportiva”, ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, nei confronti del Comitato Regionale Lombardia (CRL) LND, in persona del suo presidente, Carlo Tavecchio, al pari della prima a tale carica eletto nella medesima tornata elettorale.

In punto di fatto, la ricorrente ha dedotto che ricorre con il rag. Carlo Tavecchio (ora individuato come parte resistente: nds), un rapporto “di scala gerarchica”, in quanto suo diretto superiore gerarchico; che dal 9 gennaio 2021 si sono verificati e sono tuttora in corso fatti gravissimi, posti in essere dal presidente Tavecchio con lo scopo di farla dimettere dall’incarico, consistiti nella revoca delle deleghe inizialmente affidatele e nella sua esclusione dalle comunicazioni inerenti il ruolo. Ha aggiunto, altresì, nonostante in data 15 gennaio 2021 le fosse stato concesso di partecipare alle sedute del Consiglio di Presidenza, che anche tale concessione, facendo uso di frasi irriguardose, le era stata revocata verbalmente e portata sua conoscenza nel corso del Consiglio Direttivo del 1° giugno 2021 e, successivamente, nel corso di una visita informale degli organi di controllo.

La ricorrente, ha ascritto tali asseriti comportamenti persecutori, alle sue critiche e richieste di chiarimento nei confronti della gestione amministrativa del Comitato; ha assunto che in tali atteggiamenti il Presidente Tavecchio è coadiuvato dalle altre figure apicali del Comitato a lui vicine e che, in particolare, in occasione di alcune riunioni del Consiglio Direttivo, hanno preso l’abbrivio da presunte violazioni amministrative che la ricorrente fa risalire al periodo 2017-2019 in cui si occupava contrattualmente, con mansioni unicamente organizzative, del progetto “Quarta Categoria – calcio e disabilità”, del quale si è discusso malgrado non fosse incluso nell’ordine del giorno, così impedendole di controdedurre documentalmente a quanto contestatole.

Contestata la veridicità di quanto addebitatole ed eccepita la natura strumentale di siffatti comportamenti, la ricorrente lamenta che siano stati la causa della rescissione operata dal Presidente federale del rapporto contrattuale che la vedeva rivestire la carica di Responsabile della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC (evoluzione del progetto Quarta Categoria), tanto da essere attualmente oggetto di controversia in sede giuslavoristica per i conseguenti danni di natura economica, reputazionale e psico-fisica. Ha concluso, ancora in fatto, che anche tale ultima circostanza sarebbe stata dal Presidente Tavecchio rappresentata con fini denigratori a soggetti terzi, nonché ai componenti presenti nel corso dei Consigli Direttivi nelle more svoltisi.

Secondo la ricorrente, “con chiaro intento di porre in uno stato di isolamento e sofferenza morale la ricorrente e spingerla così a rassegnare le dimissioni dal ruolo di Consigliere Regionale del Comitato Regionale Lombardia, il Sig. Carlo Tavecchio ha messo in atto una reale persecuzione nei confronti della stessa. Il Sig. Tavecchio ha così dato seguito a comportamenti palesemente ritorsivi nei confronti di tutte le figure, siano esse professionali o appartenenti alla sfera privata, che intrattenevano qualsiasi tipo di rapporto con la ricorrente”.

Articolata una serie di circostanze di fatto, in tesi comprovanti nel dettaglio le circostanze sopra lamentate, con richiesta di provarle con i testi indicati in ricorso, in punto di diritto la ricorrente ha dedotto che i fatti lamentati, come posti in essere dal Presidente Tavecchio, configurano ipotesi di:

- mobbing prolungato nel tempo, articolatosi in fatti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità (art. 4, CGS-FIGC); - violazione dell’art. 23, CGS-FIGC in ragione delle frasi denigratorie che ne avrebbero compromesso irreparabilmente la sfera professionale e l’avrebbero emarginata dal sistema sportivo; - responsabilità aquiliana ex art. 2043 cc;

- “reato di diffamazione previsto dall’art. 595 del Codice di Procedura Penale con maggiore aggravio doloso” (così testualmente nel ricorso: nds);

- condotta discriminatoria in violazione dell’art. 28, c. 1 del CGS;

- violazione dell’art. 31 CGS in materia gestionale, per l’ostacolo frapposto all’organo di revisione del Comitato perché ritenuto vicino ad essa ricorrente.

Il tutto, secondo la ricorrente, aggravato dall’avere il Presidente Tavecchio posto in essere i comportamenti lamentati con abuso di potere e dall’averle procurato “un danno patrimoniale ed esistenziale ingente”.

Tanto dedotto, la ricorrente, previa richiesta di fissazione dell’udienza di comparizione, ha chiesto accogliersi le conclusioni come di seguito riportate:

1. Accertare e dichiarare che la Sig.ra Valentina Battistini è stata oggetto di atti persecutori e di demansionamento diretti alla emarginazione dal contesto del Comitato regionale Lombardia e del sistema federale FIGC e, di conseguenza annullarli.

2. Condannare il Comitato Regionale Lombardia, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ad assegnare alla Sig.ra Valentina Battistini mansioni equivalenti agli altri Consiglieri Regionali del Comitato Regionale Lombardia.

3. Condannare il Comitato Regionale Lombardia, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a cessare, con effetto immediato, qualsiasi atto persecutorio nei confronti della ricorrente adottando ogni comportamento e/o provvedimento a ciò necessario.

4. Condannare il Comitato Regionale Lombardia, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni subiti inconseguenza dell’illegittimo comportamento operato, di natura patrimoniale o di quell’altra maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, il tutto con interessi legali da determinarsi in via equitativa o da quantificarsi inseguito ad apposita CTU medica e danno da perdita di chance da determinarsi in via equitativa.

5. Condannare il Comitato Regionale Lombardia, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al ripristino immediato dell’invio di tutte le comunicazioni istituzionali, di servizio e sportive necessarie allo svolgimento della propria carica di Consigliere Regionale Lombardia.

6. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre IVA e CPA, e sentenza provvisoriamente esecutiva. ”

All’esito della notifica del ricorso, il Comitato Regionale Lombardia, con il ministero dell’avv. Cesare Di Cintio, ne ha eccepito l’inammissibilità, nella intestazione recante la richiesta “di misure cautelari monocratiche”, perché non specificata, né indicata la misura cautelare richiesta, peraltro nelle conclusioni nemmeno reiterata, e perché non indicati i requisiti “del pregiudizio grave ed imminente”; ha pertanto chiesto fissarsi l’udienza per la sola discussione del merito, ovvero la concessione di un termine ex art. 33, co. 1, CGS-FIGC per ulteriormente contro dedurre e produrre.

Fissata la trattazione per l’udienza del 3 agosto 2021, ne è stata data comunicazione alle parti.

Con successiva memoria del 31 luglio 2021, il CR Lombardia ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, la inammissibilità e improcedibilità del ricorso.

Ha richiamato sul punto, la difesa del resistente, l’art. 6 del CGS-FIGC che espressamente richiede che per agire avanti agli organi di giustizia sportiva il soggetto debba essere “titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento sportivo”, ed il successivo art. 47, che a sua volta richiede che l’azione sia rivolta alla “tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall’ordinamento sportivo”, nel mentre nella specie sarebbero stati dedotti fatti estranei all’ordinamento sportivo, perché richiesto l’accertamento di atti persecutori e dell’asserito demansionamento, nonché la condanna del CRL al risarcimento dei danni, questioni tutte estranee alle “attribuzioni di competenza della giustizia sportiva”.

A supporto dell’assunto è richiamato il Decreto legge 19 agosto 2003, n. 220, rubricato "Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva", recante l’indicazione delle questioni riservate all'ordinamento sportivo e riprese dagli artt. 4 del Codice CONI e 83 del CGS-FIGC, ovvero:

a) il corretto svolgimento delle attività sportive ed agonistiche;

b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive;

c) l'ammissione e l'affiliazione alle federazioni di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati;

d) l'organizzazione e lo svolgimento delle attività agonistiche non programmate ed a programma illimitato e l'ammissione alle stesse delle squadre ed atleti”.

Ha poi eccepito, la resistente:

- il difetto di legittimazione passiva del CRL, perché attribuiti a specifici soggetti o uffici i fatti prospettati e perché non verificatisi, a tutto voler concedere, nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente. Oltre che per tale motivo non riferibili al CRL, inoltre, le vicende narrate, in quanto svoltesi in un contesto politico-sportivo, sarebbero prive del rilievo giuridico attribuito dalla ricorrente;

- in via subordinata, l’incompetenza del Tribunale Federale Nazionale in favore del Tribunale Federale Territoriale;

- in via ancora più gradata, infine, l’inammissibilità del ricorso perché proposto dalla parte in proprio, senza l’ausilio dell’assistenza tecnica di un difensore.

 Nel merito, la difesa della resistente ha eccepito la infondatezza dei fatti e, comunque, la mancanza di prova in ordine agli stessi. Su richiesta di parte ricorrente, motivata dal proprio stato di salute documentato da certificazione medica allegata, all’udienza del 3 agosto 2021 si è proceduto al rinvio della trattazione al 10 settembre 2021.

Con memoria del 7 settembre 2021 il CRL ha ulteriormente eccepito la inutilizzabilità del file audio della riunione del Consiglio Direttivo del 1° giugno 2021 versata in sede di ricorso, perché consentita la sola redazione del verbale in forma sintetica solo ad opera del Segretario.

Si è opposto, infine, il CRL all’ammissione delle prove orali richieste da parte ricorrente.

Nell’imminenza dell’udienza, l’avv. Roberto Bianco ha depositato il mandato ad assistere la ricorrente, conferitogli da Battistini Valentina.

All’udienza del 10 settembre 2021, tenutasi in modalità videoconferenza, hanno preso parte la ricorrente Battistini Valentina, assistita dall’avv. Roberto Bianco e, per il CRL, il suo presidente pro tempore, rag. Carlo Tavecchio, assistito dall’avv. Cesare Di Cintio.

L’avv. Bianco ha chiesto di depositare copia di una e-mail pervenuta alla ricorrente ed insistito nella ritenuta giurisdizione del TFN, a tal fine richiamando il precedente di questo Tribunale rappresentato dalla decisione n. 2 del 2020/2021 da cui deriverebbe la competenza residuale dello stesso.

L’avv. Di Cintio si è opposto alla produzione perché tardiva e si è riportato alle eccezioni esposte in memoria.

L’avv. Bianco ha quindi insistito nella richiesta di autorizzazione al deposito dell’anzidetto documento, oltre che della riproduzione cartacea di uno screen shot della piattaforma digitale WhatsApp in ragione della ritenuta fase cautelare del procedimento ed ha insistito nella richiesta di ammissione delle prove orali, nel contempo eccependo la tardività della memoria del CRL del 7 settembre 2021.

Rilevata la contraddittoria posizione della difesa della ricorrente che, in ragione della ritenuta fase cautelare in cui verserebbe il procedimento, da un lato ha richiesto di procedere al deposito dei documenti sopra indicati, entrambi di formazione precedente alla proposizione del ricorso e, dall’altro, ha eccepito la presunta tardività della memoria depositata il 7 settembre 2021, sebbene l’udienza del 3 agosto 2021 sia stata rinviata su richiesta della stessa ricorrente, l’avv. Di Cintio ha dedotto come le conclusioni da quest’ultima rassegnate esorbitino dalle attribuzioni del Tribunale ed evidenziato che, in ogni caso, lo screen shot di cui si vuole depositare un estratto cartaceo, attiene ad una chat di natura privata; ha reiterato, infine, l’opposizione all’ammissione delle prove orali richieste.

All’esito della discussione il procedimento è stato riservato in decisione.

Motivi della decisione

In via preliminare, occorre verificare la ricorrenza della giurisdizione del TFN a giudicare il presente procedimento; questione rilevabile d’ufficio, a prescindere dall’eccezione formulata dalla difesa del CRL.

Il decreto legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito nella legge n. 280/2003, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva", indica all’art. 2, comma 1, quali questioni riservate all'ordinamento sportivo: a) il corretto svolgimento delle attività sportive ed agonistiche; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.”

Identica disposizione è ripresa dall’art. 4, comma 1, del Codice CONI, secondo cui: “È attribuita agli organi di giustizia la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto:

a) l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;

b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni.”

Aggiunge inoltre, il comma 2 della norma, che “Gli organi di giustizia decidono altresì le controversie loro devolute dagli Statuti e dai regolamenti federali”, ed il comma 3 che “Gli Statuti e i regolamenti federali possono prevedere il deferimento delle controversie su rapporti meramente patrimoniali a commissioni e collegi arbitrali.”

Le questioni attribuite alla cognizione degli Organi di giustizia delle Federazioni affiliate al CONI, dunque, restano quelle previste dal D.L. n. 220/2003, come ulteriormente dettagliate dall’art. 4, del Codice CONI.

Non si discostano, da queste, le questioni devolute dal CGS-FIGC alla cognizione degli Organi di giustizia sportiva ( Corte federale di appello; Tribunale federale; Corte sportiva di appello; Giudici sportivi; la Procura Federale; gli altri organi specializzati previsti dal presente Statuto o dai regolamenti federali. - artt. 34, comma 1, Statuto federale e 45, comma 1, CGS-FIGC), le cui “competenze … e le relative procedure sono stabilite dal Codice di giustizia sportiva federale, in conformità con quanto previsto dai Principi di Giustizia Sportiva emanati dal Consiglio Nazionale del CONI e dal Codice della giustizia sportiva adottato dal CONI, nonché dalle disposizioni degli articoli 12 bis, 12 ter, 12 quater dello Statuto del CONI.” (art. 33, comma 7, Statuto federale).

Nell’ambito della giurisdizione così delineata, avuto riguardo all’interesse generale dell’Ordinamento sportivo, “il tribunale federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale o ai giudici sportivi territoriali” (art. 79, CGS-FIGC). È ovvio che dalla disposizione da ultimo richiamata non può derivare (come sostenuto in udienza dalla difesa della ricorrente richiamando la decisione n. 2-2020/2021 di questo Tribunale), la giurisdizione degli Organi di giustizia in generale e del Tribunale in particolare, in tutti i casi in cui non sia stato instaurato o non sia pendente per i medesimi fatti un procedimento tout court. Infatti, per affermare la giurisdizione del Tribunale Federale Nazionale, occorre che la fattispecie attenga a fatti rilevanti per l’Ordinamento sportivo, la cui cognizione rientri nella sfera di giurisdizione riconosciuta ai suoi Organi di giustizia. Peraltro, per completezza, va rilevato che la decisione n. 2-2020/2021 (richiamata dalla ricorrente) aveva ad oggetto un’impugnativa proposta avverso una delibera della LND, nella specie assente.

Al fine di individuare correttamente la giurisdizione attribuita al Tribunale Federale Nazionale, va considerato che i ‘fatti rilevanti per l’Ordinamento sportivo’, avuto riguardo all’interesse generale dello stesso, sono quelli che riguardano “il corretto svolgimento delle attività sportive ed agonistiche”, e “i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni.” (cfr. artt. 4 del Codice CONI e 83 del CGS-FIGC).

Trattasi, all’evidenza, di questioni estranee alla vicenda in esame, nello specifico avente ad oggetto il rapporto tra il Presidente di un organo istituzionalmente previsto dallo Statuto federale (art. 10), dallo Statuto della Lega Nazionale Dilettanti (art. 16) e dal Regolamento della LND (art. 14), da una parte, ed un componente del Consiglio Direttivo di tale organo (art. 14, Reg. LND), dall’altra.

Del resto, con il ricorso in esame, la ricorrente, Consigliere del Comitato Regionale Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti, ha inteso tutelare posizioni giuridiche soggettive (sopra descritte) che non rientrano nella giurisdizione che l’ordinamento federale attribuisce al Tribunale Federale Nazionale, per come rappresentate e sottoposte al vaglio di questo Tribunale. L’estraneità della vicenda alla Giurisdizione sportiva, specie con riferimento alle richieste formulate, infatti, è viepiù evidenziata dagli artt. 83 e 84, CGS-FIGC.

La prima delle anzidette norme riporta nel dettaglio le competenze devolute al Tribunale Federale in sede nazionale; la seconda quelle devolute alla sua Sezione disciplinare.

Trattasi, a ben vedere, di competenze devolute nei confini della Giurisdizione attribuita agli Organi di giustizia federali e che non esorbitano dalle previsioni dell’art. 2 del d.l. n. 220/2003 e dell’art. 4, Codice CONI.

Ed invero, secondo l’art. 84, comma 1, cit., il TFN-Sezione disciplinare “è giudice di primo grado in ordine: a) ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali nei procedimenti riguardanti i dirigenti federali e gli appartenenti all’AIA che svolgono attività in ambito nazionale nonché nelle altre materie contemplate dalle norme federali; b) alla impugnazione delle delibere dell’Assemblea federale e del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme della Federazione.”

La previsione della lettera a) attiene a pieno titolo ai fatti di cui alle lettere b) dell’art. 2 comma 1, d.l. n. 220/2003 e 4, comma 1, Codice CONI ovvero ai “comportamenti rilevanti sul piano disciplinare” comportanti “l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive”, la cui sottoposizione alla Sezione disciplinare è riservata “in via esclusiva” al Procuratore federale (art. 44, co. 1, Codice CONI e 118, co. 1, CGS-FIGC), “che prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima o priva della compiuta identificazione del denunciante” (art. 118, co. 2, CGS-FIGC).

Rientra nella giurisdizione degli Organi di giustizia sportiva federali, come visto, anche la cognizione in ordine “ alla impugnazione delle delibere dell’Assemblea federale e del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme della Federazione”, la cui competenza è pure devoluta a questa Sezione disciplinare. La vicenda in esame, però, per quanto diffusamente detto, non rientra in tale previsione, non essendo stata dedotta alcuna contrarietà alla legge e/o alle norme statutarie e federali di alcuna delibera.

Va, infine, rimarcato che le richieste formulate dalla ricorrente esulano dalle competenze devolute a questo Tribunale e dalla sfera di giurisdizione attribuita agli organi di giustizia sportiva, anche perché non si può accedere in questa sede alle richieste risarcitorie connesse alla asserita lesione di posizioni di diritto soggettivo quali, a titolo meramente esplicativo, il diritto alla salute.

Ed invero, peraltro nel solo ambito dei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale, il TFN, ove ritenga di non prosciogliere gli incolpati, può solo irrogare ed applicare le sanzioni previste dal Capo III, Sezione I, del CGS-FIGC che di certo non prevedono le richieste risarcitorie formulate dalla ricorrente.

Anche sotto tale profilo, dunque, deve escludersi, prima ancora che la competenza, la giurisdizione del Tribunale Federale. In ragione di quanto precede il ricorso va dichiarato inammissibile.

Restano assorbite le ulteriori eccezioni di parte resistente.

Tenuto conto delle circostanze e dei comportamenti reciprocamente dedotti dalle parti, il Tribunale dispone che copia degli atti del presente procedimento sia rimessa alla Procura federale per quanto di sua eventuale competenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso e dispone la trasmissione di copia degli atti del procedimento alla Procura Federale per quanto di eventuale competenza.

Così deciso nella Camera di consiglio del 10 settembre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Amedeo Citarella                                                    Roberto Proietti

 

Depositato in data 20 settembre 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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