Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 76 del 23/09/2021 – Procura Federale Federazione Italiana Gioco Bridge/Federazione Italiana Gioco Brigde/Francesco Ferlazzo Natoli
Decisione n. 76
Anno 2021
IL COLLEGIO DI GARANZIA
QUARTA SEZIONE
composta da
Dante D’Alessio - Presidente
Alfredo Storto - Relatore
Giovanni Iannini
Cristina Mazzamauro
Laura Santoro - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel procedimento iscritto al R.G. ricorsi n. 55/2021, presentato, in data 6 maggio 2021, dalla Procura Federale della Federazione Italiana Gioco Bridge, in persona del Procuratore Federale, dott. Edoardo d'Avossa, e del Procuratore Federale aggiunto, dott. Antonio Spagnuolo,
avverso
la decisione n. 2 della Corte Federale di Appello della FIGB del 26 marzo 2021, pubblicata il 7 aprile 2021, che, nel rigettare il reclamo della ricorrente Procura Federale FIGB, ha confermato la decisione n. 2/21 del Tribunale Federale della FIGB, che aveva assolto "il Tesserato dott. Francesco Ferlazzo Natoli dall’illecito disciplinare consistente nella violazione degli artt. 7, 15 e 48 dello Statuto Federale, nonché dall'art. 16 Reg. Organico FIGB, art. 37bis dello Statuto FIGB e l'art. 6 del Reg. Giust. FIGB, perché il fatto non sussiste".
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 12 luglio 2021, in videoconferenza, mediante la piattaforma Microsoft Teams, il difensore della parte resistente - avv. Francesco Ferlazzo Natoli - avv. Giovanni Crisostomo Sciacca, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Ieradi, presente personalmente presso i locali del CONI, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, Cons. Alfredo Storto;
Ritenuto in fatto
1. A seguito della decisione del 4 novembre 2020, con la quale il Giudice sportivo nazionale della Federazione Italiana Gioco Bridge (FIGB) non aveva omologato il risultato della finale del Campionato nazionale di società a squadre femminili 2020, ritenendo che la vittoria fosse stata erroneamente assegnata a tavolino, il Presidente della FIGB, avv. Francesco Ferlazzo Natoli, pubblicava sulla rivista elettronica BD’I online (www.bridgeditalia.it) una nota a sua firma dal titolo “La finale contestata – nota del Presidente”, con la quale diffusamente criticava tale decisione.
1.1. Deferito disciplinarmente dalla Procura Federale con l’accusa di aver compiuto un’indebita ingerenza nell’attività della giustizia federale, in tal modo ledendo l’autonomia e l’indipendenza dei giudici della FIGB, Francesco Ferlazzo Natoli veniva tuttavia prosciolto sia in primo grado (con decisione del Tribunale Federale del 25 gennaio 2021), sia in secondo grado (con decisione della Corte d’Appello Federale del 26 marzo – 7 aprile 2021).
2. Avverso quest’ultima pronuncia, ricorre innanzi al Collegio di Garanzia dello sport la Procura della FIGB, lamentando la violazione dell’articolo 1, comma 7, del Regolamento di Giustizia e l’insufficienza della motivazione risultante dal testo stesso della decisione impugnata.
In particolare, la ricorrente ritiene che il giudice endofederale, nella stesura della motivazione, non avrebbe tenuto adeguatamente conto del principio di separazione fra organi di gestione sportiva e organi della giustizia sportiva, né avrebbe correttamente valutato la pericolosità della condotta serbata dall’incolpato, di per sé violativa dei canoni di lealtà e di correttezza che informano il mondo dello sport.
Tuttavia, consapevole del fatto che alla luce della giurisprudenza di questo Collegio l’odierno ricorso potrebbe essere dichiarato inammissibile perché interposto a valle di due pronunce assolutorie di merito (c.d. doppia conforme), la Procura Federale sollecita una pronuncia, nell’interesse della legge, del principio di diritto al quale si sarebbe dovuto attenere il giudice di merito, secondo la rima dell’art. 363 del codice di procedura civile.
2.1. Si è costituito in giudizio con un’ampia memoria Francesco Ferlazzo Natoli, quale tesserato e Presidente della FIGB, il quale ha concluso per la complessiva reiezione del ricorso, anche nella parte in cui sollecita al Collegio l’esercizio dei poteri ex art. 363 c.p.c.
3. All’udienza del 12 luglio 2021, sentita la Procura Generale dello Sport presso il CONI, la quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, e tutte le altre parti comparse, il giudizio è stato posto in decisione.
Considerato in diritto
1. Con la decisione n. 16 del 2020, le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport hanno ribadito il principio, già distillato in precedenti pronunce dello stesso organo (cfr. le decisioni n. 29 del 2016 e n. 2 del 2018), secondo il quale è precluso il ricorso al medesimo Collegio nel caso di doppia assoluzione in sede endofederale (la c.d. doppia conforme), salvo che essa «dipenda dall’accoglimento di motivi strettamente procedurali e, dunque, non vi sia stato uno scrutinio di merito circa la gravità dei fatti contestati», unico caso nel quale «non sussiste alcuna preclusione allo scrutinio del Collegio di Garanzia dello Sport, in ordine alla verifica della legittimità della decisione degli organi endofederali».
Ora, nel caso di specie, le due decisioni assolutorie rese dagli organi di giustizia endofederali della FIGB hanno fondato sulla disamina nel merito delle contestazioni disciplinari, non limitandosi ad una pronuncia di rito cosicché, facendo applicazione del principio appena sopra riportato, l’odierno ricorso innanzi a questo Collegio va dichiarato inammissibile.
2. Nulla va disposto quanto alle spese in ragione della qualità della parte soccombente.
3. Quanto, invece, alla sollecitazione ad esercitare i poteri previsti dall’art. 363 c.p.c., giova richiamare la decisione n. 24 del 2018 con la quale le Sezioni Unite di questo Collegio, in un caso di inammissibilità del ricorso spiegato, ai sensi dell’articolo 54 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, dalla Procura Generale del CONI, che non era risultata soccombente nel secondo grado endofederale, hanno preso comunque in esame l’impugnativa, la quale «non può avere, tuttavia, la natura di ricorso impugnatorio, con effetti cassatori, della decisione impugnata, ma costituisce lo strumento per ottenere una pronuncia del Collegio di Garanzia affinché, nell’interesse dell’ordinamento sportivo, affermi i principi di diritto ai quali avrebbero dovuto attenersi (e dovranno attenersi in futuro) i giudici endofederali».
Nel ritenere che «tale conclusione è coerente con la ratio e lo spirito della richiamata normativa che, da un lato, consente alla Procura Generale di coordinare e vigilare le attività inquirenti e requirenti delle procedure federali, e di essere in taluni casi anche parte del giudizio, e, dall’altro, assegna alla Procura Generale un potere generale di ricorrere davanti al Collegio di Garanzia, a tutela della legalità dell’ordinamento sportivo, per ottenere comunque una pronuncia sulla questione da parte dell’organo di ultimo istanza della giustizia sportiva», le Sezioni Unite hanno quindi chiarito che il riferimento normativo più prossimo è costituito proprio dall’art. 363 c.p.c. nel suo complesso, il quale disciplina sia la richiesta del Procuratore generale presso la Cassazione al primo presidente affinché, se ritiene che la questione sia di particolare importanza, può disporre che le Sezioni Unite, «quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno rinunciato, ovvero quando il provvedimento non è ricorribile in cassazione e non è altrimenti impugnabile» si pronuncino enunciando «nell’interesse della legge il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi» (primo e secondo comma), sia il potere della Corte di pronunciare d’ufficio il principio di diritto, «quando il ricorso proposto dalle parti è dichiarato inammissibile, se la questione decisa è di particolare importanza» (terzo comma), fermo restando che, in entrambi casi, «la pronuncia della Corte non ha effetto sul provvedimento del giudice di merito» (quarto comma).
Ora, facendo applicazione di questi principi, nel caso di specie viene senz’altro in rilievo la fattispecie scolpita dal terzo comma dell’art. 363 c.p.c., posto che ricorrente è la Procura della FIGB (e non la Procura Generale dello Sport presso il CONI), la quale si è limitata a sollecitare i poteri officiosi di pronuncia del principio di diritto da parte di questa Sezione del Collegio di Garanzia.
Ciò posto, il Collegio non ritiene di esercitare il proprio potere nomofilattico, non ravvisando l’emersione di una questione di particolare importanza solo ricorrendo la quale è possibile attivare questa eccezionale forma di giurisdizione oggettiva. In particolare, se è vero «che l’importanza della questione di diritto, non si può desumere esclusivamente dall'incidenza di essa in rapporto alla normativa e al c.d. diritto vivente (di cui deve tenere, invece, conto in via esclusiva il P.G. che ricorra nell'interesse della legge), ma anche agli elementi di fatto, come gli interessi in gioco in genere oggetto delle controversie, in cui può rilevare la risoluzione della questione» (Cass. Sez. un., 28 dicembre 2007, n. 27187), nella specie, dalla peculiare connotazione dei fatti di causa non emerge in via immediata quell’elemento di rilievo che richiede un intervento del giudice apicale volto a somministrare il principio di diritto applicabile.
P.Q.M.
il Collegio di Garanzia dello Sport
Quarta Sezione
Dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla per le spese.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 12 luglio 2021.
Il Presidente Il Relatore
F.to Dante D’Alessio F.to Alfredo Storto
Depositato in Roma, in data 23 settembre 2021.
Il Segretario
F.to Alvio La Face