Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 78 del 23/09/2021 – Procura Generale CONI/L.A./Federazione Italiana Danza Sportiva

Decisione n. 78
Anno 2021
IL COLLEGIO DI GARANZIA
QUARTA SEZIONE
composta da
Dante D’Alessio - Presidente
Alfredo Storto - Relatore
Giovanni Iannini
Cristina Mazzamauro
Laura Santoro - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel procedimento iscritto al R.G. ricorsi n. 64/2021, presentato, in data 9 giugno 2021, dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI, nelle persone del Procuratore Generale dello Sport, Pref. Ugo Taucer, e del Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Massimo Ciardullo,
contro
il sig. [omissis], rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Valle,
e nei confronti
della Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS), rappresentata e difesa dall’avv. prof. Guido Valori,
nonché
della Procura Federale della Federazione Italiana Danza Sportiva, rappresentata dall’avv. Pasquale Bertone,
per l’annullamento
della decisione della Corte Federale di Appello FIDS, resa, in data 14 maggio 2021, nel procedimento 3/21 RG CFA, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo dell'incolpato, [omissis], è stata rideterminata la sanzione, a carico di quest'ultimo, in anni due e mesi sei di squalifica, in luogo della squalifica di anni quattro, irrogata con la decisione assunta in data 19 - 29 marzo 2021 dal Tribunale Federale della FIDS, pubblicata con C.U. n. 9/21, Proc.to RGPF 19/20 - RGTF 2/21, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Regolamento di Giustizia, in combinato disposto con l’art. 11, commi 1 e 2, dello Statuto Federale, e degli artt. 1, commi 1 e 2, del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
udito, nell’udienza del 12 luglio 2021, in videoconferenza, mediante la piattaforma Microsoft Teams, il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Massimo Ciardullo, per la ricorrente Procura Generale dello Sport presso il CONI; uditi, altresì, l'avv. prof. Guido Valori, per la resistente FIDS, ed il Procuratore Federale FIDS, avv. Pasquale Bertone, per la resistente Procura Federale FIDS, presenti personalmente presso i locali del CONI; udito, infine, in collegamento da remoto, mediante la suddetta piattaforma telematica, l’avv. Carlo Valle, difensore dell'intimato, [omissis], che dichiara di costituirsi in udienza;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, Cons. Alfredo Storto;
Ritenuto in fatto
1. Nel novembre del 2020 il Procuratore Federale presso la Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS) iscriveva a ruolo un procedimento disciplinare a carico del tesserato [omissis], a seguito di un esposto che rendeva nota l’intervenuta condanna dell’[omissis], con pronuncia
del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Grosseto resa ai sensi degli articoli 444 e 445 del codice di procedura penale, ad un anno e otto mesi di reclusione, con sospensione condizionale della pena, per la commissione del reato di cui all’articolo 609-quater del codice penale, avendo quegli ripetutamente compiuto atti sessuali con un minore di anni quattordici nell’ambito dei contatti intercorsi presso una società sportiva locale.
All’esito delle indagini, la Procura Federale depositava l’atto di incolpazione sia del tesserato, sia della società sportiva coinvolta, in particolare contestando al primo: 1) la violazione dell’articolo 1, comma 1, del Regolamento di giustizia federale, in combinato disposto con l’articolo 11, commi 1 e 2, dello Statuto federale; 2) la violazione degli articoli 1, comma 1, e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI; 3) le aggravanti previste dall’articolo 30, lettere b) e d), del Regolamento di giustizia (i.e. aumento fino ad un terzo della sanzione che dovrebbe essere inflitta per l’infrazione commessa, per «aver danneggiato persone o cose» e per «aver agito per motivi futili o abietti»).
1.1. Il Tribunale Federale, prosciolta la società sportiva ed esclusa in capo al tesserato l’aggravante dell’«aver agito per motivi futili», riconosceva invece la responsabilità disciplinare di quest’ultimo, infliggendogli la sanzione della squalifica per quattro anni.
1.2. Di avviso parzialmente diverso era la Corte Federale d’Appello la quale, con sentenza pronunciata nell’udienza del 14 maggio 2021, rideterminava in due anni e sei mesi la squalifica.
2. Ha oggi presentato ricorso innanzi a questo Collegio la Procura Generale dello Sport presso il CONI, lamentando:
1) l’omessa o l’insufficiente motivazione in ordine alla riformulazione della pena; l’insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia relativo alla sanzione irrogata; la conseguente nullità della sentenza, in quanto il giudice d’appello si sarebbe limitato ad escludere la sussistenza dell’aggravante dell’aver danneggiato il minore (art. 30, comma 1, lettera b, RG-FIDS) con una formula apodittica («nessuna prova è stata fornita al riguardo dall’accusa, né alcun argomento è stato speso dal Giudice di primo grado: di tale aggravante quindi non deve tenersi conto») e senza sviluppare alcuna autonoma motivazione sul punto, ma anzi giustificando la ricorrenza, in fase di determinazione della sanzione, dell’ipotesi della minore gravità, già ritenuta in primo grado dal Tribunale Federale, mediante un mero rinvio alle argomentazioni spese sul tema dal GIP di Grosseto;
2) in ogni caso, l’erronea applicazione della norma di diritto in relazione alla diminuzione applicata per l’esclusione dell’aggravante di cui all’articolo 30, comma 1, lettera b), del RG-FIDS; l’assenza di motivazione e la conseguente nullità della sentenza, in quanto il calcolo della pena, eseguito comunque senza alcuna puntuale motivazione dal giudice di seconde
cure a seguito dell’esclusione dell’aggravante in parola, avrebbe potuto comportare una riduzione al massimo fino ad un terzo della sanzione irrogata in primo grado (con una squalifica non inferiore a due anni e otto mesi), ma non certo quella in concreto irrogata di due anni e sei mesi.
Pertanto, la ricorrente chiede che il Collegio annulli la decisione di secondo grado, con ogni conseguenza di legge.
2.1. La FIDS ha contrastato il ricorso, deducendone sostanzialmente l’inammissibilità ovvero l’improcedibilità laddove esso solleciterebbe il Collegio a rivalutare apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, e comunque l’infondatezza per avere la Corte Federale esaustivamente e correttamente motivato ciascuna delle proprie decisioni.
3. All’udienza del 12 luglio 2021, costituitosi anche [omissis], il quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso e sentite le altre parti comparse, il giudizio è stato posto in decisione.
Considerato in diritto
1. Il ricorso in esame, col quale la Procura Generale dello Sport presso il CONI lamenta sia carenze motivatorie della sentenza di merito gravata, sia la violazione di una norma di diritto, è infondato.
1.1. Segnatamente, in relazione al primo motivo di ricorso occorre svolgere un duplice ordine di considerazioni.
In primo luogo, non si ravvisa la lamentata carenza motivatoria sul punto della decisione del giudice federale di seconde cure che ha portato all’esclusione dell’aggravante di cui all’articolo 30, comma 1, lettera b), RG-FIDS, posto che la Corte d’Appello non si è limitata a rilevare la circostanza che il giudice di primo grado non aveva affatto argomentato con riguardo alla sussistenza della circostanza aggravante in parola, ma ha aggiunto che «nessuna prova è stata fornita al riguardo dall’accusa». In tal modo, il Giudicante – ancorché sinteticamente, ma compiendo un apprezzamento di fatto non censurabile innanzi a questo Collegio – ha senz’altro escluso ab imis l’esistenza di un corredo probatorio idoneo a far ritenere individuata e circostanziata la sussistenza, in capo al minore, di un danno ulteriore che potesse corrispondentemente assurgere a circostanza ulteriore rispetto a quelle già comprese nella fattispecie costitutiva dell’illecito disciplinare ascritto.
In secondo luogo, nessuna illegittimità o carenza è ravvisabile nel processo motivatorio operato dalla Corte d’Appello Federale in ordine alla conferma della ricorrenza dell’ipotesi
della minore gravità della condotta serbata dall’incolpato, già ritenuta dal Tribunale Federale alla luce di un complesso di circostanze apprezzate anche dalla decisione del GIP di Grosseto, il cui stralcio versato agli atti del processo endofederale era sufficiente a dare contezza alle parti delle ragioni di quel giudice sul punto.
E infatti, la motivazione per relationem è senz’altro ammessa laddove essa, come nel caso di specie, venga incastonata entro un reticolo giustificativo sviluppato con carattere di autonomia dal giudice ricevente il quale, in sostanza, utilizzi il rimando all’altrui argomentazione condivisa per trarne conferma del proprio ragionamento. Significativa in questo senso è la conclusione con la quale la Corte Federale ha condiviso e fatto quindi proprio l’apprezzamento del giudice penale che aveva tenuto in debito conto la non emersione di tratti recidivanti nella personalità del giovane imputato e che già il Tribunale Federale aveva apprezzato con riguardo ai puntuali aspetti dell’ammissione dei fatti e dell’autosospensione da ogni attività sportiva da parte dell’incolpato, nonché della preesistenza di un rapporto di amicizia tra i protagonisti della vicenda che ha originato il processo in esame.
1.2. Quanto alla dedotta erroneità del calcolo della pena in appello, nonché della carenza motivatoria sul punto pure imputata dalla ricorrente al giudice di seconde cure, occorre considerare come questi, con una chiara motivazione, abbia proceduto ad una complessiva rivalutazione della sanzione disciplinare per il fatto base contestato, correttamente deducendo circa l’evenienza che il mancato riconoscimento della ricorrenza di circostanze aggravanti, quale esito del giudizio di appello, esonera il giudice dall’invocato computo aritmetico in detrazione.
1.3. In definitiva, il ricorso va complessivamente respinto.
2. Nulla è disposto per le spese del giudizio, tenuto conto della qualità della parte soccombente.
3. Infine, il Collegio, ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 2 e 5, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, manda alla Segreteria di procedere, nel caso di riproduzione in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, all’oscuramento delle generalità delle parti private, dei minori coinvolti o di altri soggetti interessati, nonché di ogni altro dato idoneo a identificare le persone ora indicate, riportato sulla sentenza o su altro provvedimento.
P.Q.M.
il Collegio di Garanzia dello Sport
Quarta Sezione
Respinge il ricorso.
Nulla per le spese.
Dispone l’oscuramento delle generalità delle parti private, dei minori coinvolti o di altri soggetti interessati, nonché di ogni altro dato idoneo a identificare le persone ora indicate, riportato sulla sentenza o su altro provvedimento.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 12 luglio 2021.
Il Presidente Il Relatore
Depositato in Roma, in data 23 settembre 2021.
Il Segretario
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it