Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 80 del 23/09/2021 – Sestese Calcio S.S.D. A R.L.- A.C. Prato S.S.D. A R.L/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Professionisti Serie A/Lega Nazionale Professionisti Serie B/Lega Italiana Calcio Professionistico/Lega Nazionale Dilettanti/A.C.F. Fiorentina S.p.A./Genoa CFC S.p.A./Kouame Kouakou Christi – U.C. Albinoleffe S.r.l.

Decisione n. 80
Anno 2021
IL COLLEGIO DI GARANZIA
QUARTA SEZIONE
composta da
Dante D’Alessio - Presidente
Laura Santoro - Relatrice
Giovanni Iannini
Cristina Mazzamauro
Alfredo Storto - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel procedimento iscritto al R.G. ricorsi n. 10/2021, presentato congiuntamente, in data 28 gennaio 2021, dalla Sestese Calcio S.S.D. A R.L. e dalla A.C. Prato S.S.D. A R.L, rappresentate e difese dall'avv. Fabio Giotti,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Viglione,
e nei confronti
della Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA), della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB), della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro) e del Consiglio Direttivo Lega Pro, della Lega Nazionale Dilettanti (LND), non costituiti in giudizio,
della A.C.F. Fiorentina S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Mario Vigna,
del Genoa CFC S.p.A., rappresentato e difeso dall'avv. Mattia Grassani,
del sig. Kouame Kouakou Christi e dell'U.C. Albinoleffe S.r.l., non costituiti in giudizio,
per l'annullamento
della decisione n. 73/2020-2021 della Corte Federale d’Appello della FIGC del 18 gennaio 2021, notificata in pari data, con la quale sono stati respinti i reclami avverso le decisioni nn. 33 e 34/TFN-SD 2020/2021, emesse il 6 novembre 2020 dal Tribunale Federale Nazionale -Sezione Disciplinare, che avevano dichiarato inammissibili i reclami delle suddette ricorrenti contro il C.U. FIGC n. 59/A del 7 agosto 2020, nella parte in cui è stato deliberato “di abrogare, a decorrere dalla stagione sportiva 2020/2021, i commi 7 e 8 dell’art. 102 delle N.O.I.F. in materia di contributo di solidarietà in ambito nazionale, fatti salvi gli esiti relativi alle cessioni definitive di contratto depositate nel corso della stagione sportiva 2019/2020 ed i relativi premi e/o indennizzi inseriti negli accordi di cessione, che dovessero maturare nel corso della stessa stagione sportiva”, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente alla predetta delibera.
Si sono costituiti in giudizio il Genoa C.F.C. S.p.A., la ACF Fiorentina S.p.A. e la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC).
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza dell'11 maggio 2021, il difensore delle parti ricorrenti - Sestese Calcio S.S.D. a r.l. e A.C. Prato S.S.D. a r.l. - avv. Fabio Giotti, personalmente presente presso i locali del CONI; l'avv. Mario Vigna, per la resistente A.C.F. Fiorentina S.p.A.; l'avv. Mattia Grassani, per la resistente Genoa CFC S.p.A.; l'avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC, nonché il Vice Procuratore Generale dello Sport, avv. Guido Cipriani, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, tutti presenti in collegamento da remoto, tramite la piattaforma Microsoft Teams;
udita, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, la relatrice, prof.ssa Laura Santoro.
Ritenuto in fatto
Con deliberazione di cui al C.U. n. 87/A del 3 ottobre 2019, il Consiglio Federale della FIGC procedeva alla modifica, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, della normativa in materia di cessioni di contratto contenuta all’art. 102 delle NOIF mediante l’inserimento dei commi 7 e 8.
Il comma 7 prevedeva, nella specie, la deduzione dall’ammontare complessivo del corrispettivo e degli eventuali premi e indennizzi, pattuiti in seno alla cessione definitiva di contratto, di una quota fino al 3% da distribuirsi secondo le percentuali ivi specificamente definite in favore delle Società Formatrici, intendendosi come tali le società sportive affiliate alla FIGC per le quali il calciatore, il cui contratto di lavoro è oggetto della cessione definitiva, sia stato tesserato nel periodo compreso tra l’inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 12 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni.
In data 30 gennaio 2020, veniva stipulata tra le ricorrenti la cessione a titolo temporaneo del contratto di lavoro sportivo del calciatore Kouame Kouakou Christi con durata annuale e con pattuizione dell’obbligo di trasformazione della cessione temporanea in cessione definitiva ex art. 103, comma 3 bis, NOIF al verificarsi della condizione consistente nel conseguimento, a decorrere dal 1° febbraio 2020, del primo punto in classifica, da parte della società cessionaria ACF Fiorentina, nel campionato di Serie A della stagione sportiva 2019/2020.
La condizione predetta si verificava il 16 febbraio 2020 all’esito della partita tra la Sampdoria e la Fiorentina, il cui risultato veniva omologato il 18 febbraio 2020.
In seno alla riunione del 25 giugno 2020, il Consiglio Federale della FIGC, preso atto della informativa del Segretario Generale in merito all’entrata in vigore della nuova disciplina sul contributo di solidarietà contenuta nelle Regulations on Status and Transfer of Players della FIFA con la previsione del prelievo del 5% anche sui trasferimenti domestici, deliberava di conferire delega al Presidente Federale di provvedere in ordine alla revoca della delibera assunta con il C.U. n. 87/A del 3 ottobre 2019 “tenendo fermi gli esiti relativi ai contratti già depositati e ai relativi premi o bonus che dovessero maturare nel corso della stagione”.
Con delibera di cui al C.U. n. 59/A del 7 agosto 2020, a firma del Presidente Federale, veniva quindi disposto di “abrogare, a decorrere dalla stagione sportiva 2020/2021, i commi 7 e 8 dell’art. 102 delle NOIF in materia di contributo di solidarietà nazionale fatti salvi gli esiti relativi alle cessioni definitive di contratto depositate nel corso della stagione sportiva 2019/2020 ed i relativi premi e/o indennizzi inseriti negli accordi di cessione, che dovessero maturare nel corso della stessa stagione sportiva”.
Le odierne ricorrenti impugnavano la delibera predetta innanzi al TFN il quale dichiarava l’inammissibilità dei ricorsi per difetto di impugnazione dell’atto presupposto, rappresentato dalla delibera del Consiglio Federale del 25 giugno 2020 sopra richiamata.
La decisione del TFN veniva, quindi, impugnata dalle ricorrenti innanzi alla CFA con separati reclami che, dopo essere stati riuniti, venivano respinti con la decisione che è oggetto del presente ricorso, il quale è fondato sui seguenti quattro motivi.
1) Violazione degli artt. 6 e 30, comma 1, CGS CONI ed artt. 47 e 49 CGS FIGC in relazione all’art. 100 c.p.c. con riguardo all’interesse ad agire delle ricorrenti - violazione dell’art. 103, comma 3 bis, NOIF in relazione alle disposizioni ratione temporis contenute nel C.U. n. 117/A del 16 maggio 2019 - omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
Le ricorrenti lamentano l’erroneità della motivazione della CFA relativa all’accertamento dell’interesse ad agire sotto il duplice profilo attinente all’individuazione del momento temporale rispetto al quale il sindacato del giudice deve svolgersi e all’interpretazione dell’art. 103, comma 3 bis, NOIF, ai fini della valutazione dello stesso interesse ad agire delle società ricorrenti.
Sul punto le ricorrenti rilevano che “alla data della presentazione del ricorso la cessione era senz’altro divenuta definitiva” come, peraltro, accertato anche dalla CFA e, pertanto, sussisteva un interesse personale, attuale e concreto all’impugnativa della delibera abrogativa del contributo di solidarietà in ambito FIGC. Nella specie, le ricorrenti lamentano che la CFA avrebbe erroneamente ritenuto che “la condizione pattuita nel Modulo federale non è idonea da sola in caso di avveramento a perfezionare il rapporto contrattuale sostanziale di cessione del contratto, ma fa solo sorgere in capo alla società di destinazione un obbligo di esercizio dell’opzione quale atto unilaterale dal quale discenderebbe il perfezionamento della cessione definitiva del contratto”.
2) Violazione dell’art. 103, comma 3 bis, NOIF - Omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia relativo al principio dell’affidamento in relazione al vizio di irragionevolezza ed irrazionalità della delibera federale impugnata anche riguardo ai principi emanati dalla Commissione Europea in materia di ripartizione dei compensi derivanti dai trasferimenti dei calciatori.
Le ricorrenti lamentano che la CFA avrebbe erroneamente ritenuto che nel caso di specie non sussistesse in capo allo stesse alcun legittimo affidamento al mantenimento del contributo di solidarietà in ambito nazionale e richiamano sul punto le linee guida tracciate dalla Commissione Europea in materia di solidarietà nel sistema calcio e ripartizione delle risorse derivanti dai trasferimenti dei calciatori, così da fondare il convincimento che l’abrogazione dell’istituto in parola difetterebbe di razionalità e ragionevolezza e, al contrario, risulterebbe immotivata e invalida.
3) Violazione dell’art. 86 CGS FIGC in relazione agli artt. 30 CGS CONI e 79 CGS FIGC - Omessa e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
Le ricorrenti lamentano che la CFA avrebbe erroneamente ritenuto che i parametri di riferimento utili al fine di valutare la legittimità della delibera impugnata vadano identificati nella contrarietà alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali del CONI, nonché allo Statuto e alle altre norme federali ex art. 86 CGS della FIGC, stante il fatto che detta delibera “è sostanzialmente riconducibile al Consiglio Federale”. Nella specie le ricorrenti osservano che “il richiamo effettuato dalla CFA all’art. 86 C.G.S. – F.I.G.C. è errato perché il comma 1 si riferisce all’impugnazione delle delibere assembleari che non riguardano il presente giudizio, ed il comma 2 riguarda l’impugnazione delle delibere del Consiglio Federale da parte di «componenti assenti o dissenzienti facenti parte del medesimo Organo collegiale o da parte di un componente del Collegio dei revisori dei conti» quindi soggetti diversi rispetto alle società affiliate alla F.I.G.C. qui ricorrenti”, donde a queste ultime andrebbe riconosciuta “la generale tutela delle situazioni giuridicamente protette nell’ordinamento federale riconosciuta dall’art. 30 comma 1 C.G.S. – CONI e dall’art. 79 comma 1 C.G.S. – FIGC”.
Le ricorrenti denunciano, altresì, sul punto il vizio di omessa e/o contraddittoria motivazione con specifico riguardo all’impugnazione della delibera de qua per il vizio di eccesso di potere.
4) Omessa, insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia con riguardo all’esame dei vizi invalidanti la delibera impugnata - violazione delle norme originariamente disciplinanti il contributo di solidarietà nazionale quali i commi 7 e 8 dell’art. 102 NOIF e quelle disciplinanti il contributo di solidarietà internazionale introdotte con la Circolare FIFA n. 1709 del 13 febbraio 2020 modificativa dell’Allegato 5 al Regolamento FIFA sullo Status ed il Trasferimento dei Calciatori.
Le ricorrenti sul punto lamentano che la CFA sarebbe incorsa in “una evidente contraddittorietà di motivazioni” là dove essa appare sostenere, da un lato, la non sindacabilità delle scelte di politica federale adottate con ampia discrezionalità e, dall’altro, l’impugnabilità delle delibere federali per manifesta illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza e sproporzionalità.
Le ricorrenti lamentano che la “sovrapposizione del contributo di solidarietà F.I.F.A. con quello già previsto in favore delle società formatrici italiane dalla normativa interna”, affermata dalla CFA, sarebbe invero inesistente, giacché “le due previsioni normative (…) non determinano mai duplicazioni di pagamenti essendo il contributo tanto F.I.G.C. che F.I.F.A. calcolato SOLO sull’effettivo periodo di formazione come già accertato dal TFN”.
Ciò posto, le ricorrenti sostengono che la delibera impugnata non sarebbe “corretta giuridicamente per le erronee premesse su cui si basa avendo la F.I.G.C. abrogato il contributo di solidarietà nazionale in «conseguenza» della Circolare F.I.F.A. del 13 febbraio 2020 e in particolar modo a seguito dell’entrata in vigore del contributo di solidarietà F.I.F.A. ai trasferimenti domestici”.
La delibera impugnata, a detta delle ricorrenti, risulterebbe affetta, altresì, dal vizio di sproporzione rispetto agli interessi da tutelare ed irragionevole in quanto abrogativa di “un fondamentale contributo solidaristico addirittura raccomandato dalla Commissione Europea per migliorare il sostentamento in particolare alle società dilettantistiche meno abbienti”, nonché viziata “per eccesso di potere sotto il duplice profilo, da un lato, “dello sviamento di potere”, in quanto diretta a perseguire “un interesse diverso da quello pubblico”, dall’altro, “per ingiustizia grave e manifesta”.
Le ricorrenti chiedono in conclusione, in via principale, l’annullamento senza rinvio della decisione impugnata e, per l’effetto, del C.U. della FIGC n. 59/A del 7 agosto 2020 nella parte in cui reca l’abrogazione dei commi 7 e 8 dell’art. 102 delle NOIF, nonché di ogni altro atto presupposto, annesso o collegato; in via subordinata, l’annullamento con rinvio. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Con memoria dell’8 febbraio 2021, si è costituita in giudizio la società Genoa C.F.C. S.p.A. eccependo, in ordine al primo motivo di ricorso, che “il presupposto per la configurazione” del diritto a ricevere il contributo di solidarietà domestico “risulta carente nel caso di specie laddove il calciatore Kouame è stato trasferito (…) dal Genoa alla Fiorentina a titolo temporaneo, con obbligo di trasformare la cessione in definitiva all’avverarsi di determinate condizioni”.
La resistente sul punto rileva, inoltre, che “ai sensi della disciplina ratione temporis applicabile, contenuta nel C.U. n. 117/A del 16 maggio 2019”, secondo cui l’obbligo di trasformare la cessione da temporanea a definitiva deve essere attuato “nella finestra di mercato immediatamente successiva a quella in cui si verifica la condizione sospensiva apposta all’obbligo di cui all’art. 103, comma 3 bis, delle NOIF”, si “configura una formazione progressiva dell’operazione che, appunto, si perfeziona non con il mero avveramento della condizione pattuita, bensì all’esito di ulteriori, successivi, adempimenti”, con la conseguenza della titolarità in capo alle ricorrenti di una mera aspettativa e non già di “una situazione giuridica perfetta”.
In ordine al secondo motivo di ricorso, la società resistente eccepisce la sua inammissibilità perché diretto ad ottenere “una nuova pronuncia sul merito della questione oggetto dei precedenti gradi di giudizio” e rileva, inoltre, la correttezza della motivazione della CFA sulla “legittimità dell’intervento abrogativo della FIGC rispetto ad un istituto di portata generale” cui non può riconoscersi efficacia lesiva delle “posizioni giuridiche di mera aspettativa in capo alle reclamanti”.
In ordine al terzo motivo di ricorso, la resistente eccepisce che la CFA “ha esaustivamente analizzato l’iniziativa impugnatoria alla luce dei limiti di sindacabilità delle delibere del Consiglio Federale”, sottolineando come le stesse “impingono il merito delle scelte adottate dalla Federazione” e, come tali, “non sono sindacabili”.
In ordine al quarto motivo di ricorso, se ne eccepisce la sua inammissibilità, perché tendente ad ottenere “una nuova disamina nel merito della questione, esorbitando, quindi, dai limiti di sindacato” di questo Collegio.
Il Genoa C.F.C. S.p.A. chiede, in conclusione, che il ricorso sia respinto in quanto inammissibile e, comunque, infondato, con vittoria di spese e compensi.
Con memoria dell’8 febbraio 2021, si è costituita la ACF Fiorentina S.p.A. la quale ha eccepito, in ordine al primo motivo di ricorso, la completezza della motivazione della CFA e l’assenza di “incompatibilità logica e/o contraddittorietà tra la motivazione e le conclusioni a cui la Decisione approda”, nonostante possano risultare “discutibili alcuni passaggi di dettaglio sul concetto di interesse ad agire”.
Avverso il secondo motivo di ricorso, la resistente eccepisce che esso “tende a riaprire il merito della vicenda” e, pertanto, “non sia ammissibile né in generale - rientrando nel pieno diritto della FIGC di rimuovere pro-futuro (salvi quindi gli effetti prodotti) diritti e obblighi che essa stessa aveva inteso stabilire poco prima - né tantomeno nell’alveo di un giudizio dinanzi al codesto Ill.mo Collegio di Garanzia dello Sport”. La resistente, peraltro, rileva sul punto come la scelta abrogativa della FIGC sia stata “tutt’altro che immotivata” alla luce delle modifiche al solidarity mechanism introdotte dalla FIFA.
In ordine al terzo motivo di ricorso, la resistente eccepisce che ”anche qualora la CFA avesse errato nel richiamare l’art. 86 CGS FIGC, ai sensi dell’art. 83, co. 1 lett. b) CGS FIGC, le Ricorrenti avrebbero dovuto in ogni caso rappresentare in sede di impugnazione” i vizi specificamente previsti nella disposizione da ultimo richiamata.
Infine, in ordine al quarto motivo di ricorso, se ne eccepisce l’infondatezza in ragione della “ampia discrezionalità tecnica” riferita alle “scelte di un ente quale una Federazione Sportiva Nazionale”, in quanto “legate al governo di quello sport”, nonché l’estraneità della “adozione del meccanismo di solidarietà” dalle “attività con valenza pubblicistica della FIGC”, donde la non assoggettabilità “al medesimo regime giuridico degli atti formalmente amministrativi e al sindacato del giudice per vizi quali l’eccesso di potere”.
La resistente chiede, in conclusione, che il ricorso venga dichiarato inammissibile e, comunque, respinto perché immotivato e infondato, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
Con memoria dell’8 febbraio 2021, si è costituita la FIGC eccependo, in primis, l’insussistenza dell’interesse ad agire in capo alle ricorrenti “al momento della abrogazione del contributo di solidarietà” stante il fatto che “la cessione del contratto di Kouame non era definitiva”.
La Federazione resistente eccepisce, inoltre, che “la delibera impugnata non è viziata da irragionevolezza ed irrazionalità” e che “il legislatore federale, pur richiamando tra le premesse la circolare F.I.F.A. n. 1709, non ha mai sostenuto che vi fosse una sovrapposizione tra la stessa circolare e quanto previsto dagli abrogati commi 7 e 8 dell’art. 102 delle N.O.I.F.”, ciò che “peraltro non esclude che le due discipline possano sovrapporsi creando una duplicazione del pagamento del contributo de quo”, chiedendo, in conclusione, che il ricorso sia respinto con vittoria di spese ed onorari.
Con memoria ex art. 60, co. 4, CGS del 30 aprile 2021, le ricorrenti hanno in primis rilevato l’assenza di appello incidentale in ordine alle statuizioni riportate al punto 2 della decisione impugnata, in cui la CFA, riformando il giudizio del TFN, ha ritenuto non fondata l’eccezione di tardività del reclamo a causa della mancata impugnazione del verbale del 25 giugno 2019.
Le ricorrenti, in ordine alle eccezioni di controparte avverso il primo motivo di ricorso, hanno ribattuto che l’interesse ad agire non va valutato al momento “nel quale è stata abrogata la norma sul contributo di solidarietà nazionale”, bensì a quello “in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione)”.
Le ricorrenti eccepiscono, inoltre, che “l’obbligo di trasformazione della cessione temporanea in definitiva si realizza al verificarsi di condizioni sportive specificamente definite” e non invece, come affermato da controparte, “dopo un’espressa comunicazione della società interessata”, della quale peraltro “non vi è traccia”, mentre “la ratifica da parte della Lega costituisce poi un solo atto formale di un’operazione contrattuale nel caso di specie conclusa al 16-18 febbraio 2020 quando la Fiorentina ha conquistato il primo punto in campionato a decorrere dal 1 febbraio 2020”.
Le ricorrenti, avverso il rilievo in ordine alla natura politica della delibera in contestazione, eccepiscono, comunque, la sua impugnabilità indicando giurisprudenza di legittimità a supporto e ribadiscono, quindi, che la stessa delibera risulta fondata su motivazione “contraddittoria, illogica ed irragionevole”, insistendo, pertanto, sulle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo.
Considerato in diritto
1. Va preliminarmente rilevato l’avvenuto passaggio in giudicato della statuizione operata dalla CFA al punto 2 della decisione oggetto del presente ricorso, là dove essa, riformando la decisione del TFN, ha accertato la regolarità nei termini dell’impugnazione presentata dalle ricorrenti.
2. Sempre in via preliminare, si deve ritenere sussistente l’interesse ad agire delle ricorrenti stante il fatto che, alla data della proposizione del ricorso innanzi al TFN, la cessione di contratto era divenuta definitiva. Quindi, le ricorrenti avevano un interesse in astratto ad agire avverso il provvedimento con il quale era stato abrogato il contributo di solidarietà nazionale, che avrebbero percepito se la norma, nelle more del perfezionamento del trasferimento definitivo del calciatore dal Genoa alla Fiorentina, non fosse stata abrogata.
Va quindi valutata in concreto la portata di detto provvedimento al fine di verificare il fondamento della pretesa delle ricorrenti volta al suo annullamento.
3. Partendo dall’esame del primo motivo di ricorso, si deve rilevare la correttezza dell’iter argomentativo seguito dalla CFA nell’interpretazione della clausola contenuta nella cessione di contratto intercorsa tra le società Genoa e Fiorentina per cui è causa, recante la previsione dell’obbligo di trasformare la cessione temporanea di contratto in cessione definitiva al verificarsi della condizione ivi prevista.
Detta clausola è conforme alla norma di cui all’art. 103, co. 3 bis, NOIF, secondo cui “Negli accordi di cessione temporanea di contratto si può convenire l’obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva al verificarsi di condizioni sportive specificamente definite e sempre che l’obbligo di riscatto risulti nell’accordo di cessione temporanea con l’indicazione del corrispettivo convenuto tra le parti, il contratto ceduto scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l’obbligo di riscatto, la società cessionaria stipuli con il calciatore un contratto che scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l’obbligo del riscatto”, il quale, infine, “a pena di nullità, deve essere sottoscritto dal calciatore”. I termini e le modalità perché la trasformazione della cessione da temporanea a definitiva sia efficace sono stabiliti annualmente per ogni stagione sportiva con delibera del Consiglio Federale.
4. Ciò premesso, nella specie, con riguardo alla stagione sportiva 2019/2020, nel corso della quale è stata stipulata la cessione temporanea oggetto del presente giudizio, il Consiglio Federale della FIGC, con il C.U. n. 117/A, ha stabilito che “L’obbligo di trasformare una cessione temporanea di contratto in definitiva ai sensi dell’art. 103, comma 3 bis, delle NOIF, previsto negli accordi stipulati tra le Società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B, deve attuarsi (…) nella finestra di mercato immediatamente successiva a quella in cui si verifica la condizione sospensiva apposta all’obbligo di cui all’art. 103, comma 3 bis, delle NOIF” e, dunque, in riferimento al caso de quo, come accertato dalla CFA, nella finestra di mercato estiva, che si è chiusa il 31 agosto 2020, cui è seguita, in data 1° settembre 2020, l’attestazione da parte della Lega del “verificarsi delle condizioni previste nell’accordo suddetto per la trasformazione da temporanea a definitiva” della cessione del contratto “del calciatore Kouakou Christi Kouame”.
5. Non è condivisibile, dunque, la ricostruzione della norma de qua operata dalle ricorrenti, secondo cui la disposizione contenuta nel C.U. n. 117/A sopra richiamata regolerebbe una fase dell’intera operazione, di natura meramente formale, concernente la sola registrazione del contratto da parte della Lega, mentre quella sostanziale di natura contrattuale si sarebbe pienamente realizzata al verificarsi dell’evento dedotto in condizione, così da concludere nel senso che a tale ultimo momento il diritto al contributo di solidarietà doveva considerarsi già consolidato.
Osta a tale interpretazione non soltanto il tenore letterale della disposizione delle NOIF in esame e della clausola contrattuale che ne ripete il contenuto, ma anche, più in generale, il rilievo della portata dell’attività di controllo formale espletata dalla Lega sui contratti di lavoro sportivo e sulle operazioni negoziali ad essi correlate, la cui incidenza ne condiziona l’efficacia.
6. Allorché, dunque, è intervenuta l’abrogazione dei commi 7 e 8 dell’art. 102 delle NOIF il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Kouame dal Genoa alla Fiorentina non si era ancora perfezionato e non era stata ancora formalizzata la trasformazione della cessione del contratto di lavoro sportivo del calciatore Kouame da temporanea in definitiva.
7. Sul punto merita condivisione il principio affermato dalla CFA, mediante il richiamo alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, in ordine alla tutela dell’affidamento del privato nelle disposizioni di legge attributive di diritti soggettivi; né, d’altra parte, la motivazione all’uopo espressa dalla CFA difetta di completezza e ragionevolezza, come invece denunciato dalle ricorrenti nel secondo motivo di ricorso, che può essere trattato congiuntamente ai restanti due motivi.
8. La prima questione involge i confini del sindacato degli organi di giustizia sportiva rispetto alle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Federale e, quindi, più in generale, i rapporti tra i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario in seno alla Federazione.
9. In proposito, appare non condivisibile il richiamo operato dalla CFA all’art. 86 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC per indicare la procedura che le ricorrenti avrebbero dovuto azionare per chiedere l’annullamento della delibera de qua, stante il fatto che, come correttamente rilevato dalle stesse ricorrenti, la legittimazione ad agire in capo ai “tesserati o affiliati che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni” concerne quelle adottate dall’Assemblea, ai sensi del primo comma, mentre le deliberazioni del Consiglio Federale possono essere impugnate, ai sensi del secondo comma, soltanto dai componenti assenti o dissenzienti dello stesso Consiglio, ovvero da un componente del Collegio dei revisori dei conti.
10. In disparte la questione procedurale, il richiamo alla norma contenuta nell’art. 86 appare condivisibile, invece, nella parte in cui essa specifica i vizi legittimanti l’impugnazione delle delibere assembleari e consiliari, consistenti nella contrarietà alla legge, allo Statuto del CONI e ai Principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme federali, così come parimenti dispone, nel dettare la competenza del TFN, la norma contenuta nell’art. 83, co. 1, lett. b), correttamente richiamata dalla resistente Fiorentina.
11. L’abrogazione dei commi 7 e 8 dell’art. 102 NOIF, sebbene assunta con provvedimento a firma del Presidente Federale, è peraltro riconducibile alla volontà che il Consiglio Federale ha espresso nella riunione del 25 giugno 2020 dando all’uopo espresso mandato al Presidente di provvedervi.
12. L’impugnazione del provvedimento de quo deve ritenersi, pertanto, ammissibile - e rientra nella competenza del TFN - ma nei limiti previsti dai citati artt. 83, co. 1, lett. b), e 86. Diversamente opinando, si consentirebbe un’indebita invasione di competenze tra i diversi poteri che fanno capo agli organi federali, con la conseguente compromissione del principio della separazione dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario, che è alla base di ogni ordinamento giuridico ispirato al principio di democraticità, qual è anche l’ordinamento federale.
E’, pertanto, pienamente condivisibile la decisione della CFA che ha ritenuto le scelte adottate dalla Federazione non sindacabili se non alla stregua degli stringenti parametri indicati dalle citate disposizioni.
13. Le resistenti richiamano sul punto la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport (sez. III, n. 34/2020) per fondare il loro convincimento nel senso della ammissibilità dell’impugnazione della delibera abrogatrice del contributo di solidarietà nazionale (anche) per eccesso di potere.
Giova in proposito rammentare che nella richiamata decisione, concernente l’impugnazione di una delibera federale di commissariamento di un Comitato Regionale, è stato espressamente ammesso il sindacato di legittimità delle scelte tecnico discrezionali dell’amministrazione, ma solo in relazione alla possibile manifesta illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza della scelta effettuata. Si è, infatti, affermato che occorre “evitare che via sia una duplicazione e una sovrapposizione da parte del giudice delle scelte attuate dagli apparati/organi amministrativi, potendo tali scelte essere ripercorse dal giudice esclusivamente nell’ambito del perimetro della manifesta illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza”.
14. La CFA, nella decisione impugnata, ritiene non sussistere i predetti vizi di manifesta illogicità là dove correttamente assume che la modifica dell’art. 102 NOIF “è espressione di una scelta di politica federale diretta ad evitare possibili sovrapposizioni del contributo di solidarietà F.I.F.A. con quello già previsto in favore delle società formatrici italiane dalla normativa interna”.
15. Non si ritiene fondato, quindi, il vizio di contraddittoria motivazione denunciato dalle ricorrenti specificamente nel quarto motivo di ricorso, là dove esse ritengono che la CFA avrebbe sostenuto la non sindacabilità delle scelte di politica federale adottate con ampia discrezionalità, da un lato, e l’impugnabilità delle delibere federali per manifesta illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza, dall’altro.
Invero la CFA, con motivazione chiara e lineare, precisa che “anche se l’espressa previsione di impugnabilità dei deliberati federali certamente non consente di considerare quale vero e proprio atto politico la delibera del Presidente delegato dal Consiglio Federale (…) tuttavia il Codice di giustizia sportiva ed il Codice CONI indubbiamente limitano il sindacato del Giudice a casi limitati ed eccezionali di manifesta illegittimità”.
16. Né può convenirsi con quanto denunciato dalle ricorrenti in ordine alla asserita inesistenza della “sovrapposizione del contributo di solidarietà F.I.F.A. con quello già previsto in favore delle società formatrici italiane dalla normativa interna”.
Detta sovrapposizione va riguardata, infatti, non già dalla prospettiva di osservazione delle società formatrici, come fanno le ricorrenti allorché escludono la duplicazione di pagamento del contributo di solidarietà in favore di queste, bensì dalla prospettiva di osservazione delle società, cedente e cessionaria, sulle quali grava il relativo onere economico, che è quella assunta dal Consiglio Federale, all’atto della determinazione della modifica delle NOIF, e dagli organi di giustizia, all’atto del sindacato di legittimità di tale determinazione.
17. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Il rilievo della novità delle questioni in ordine all’interpretazione delle norme richiamate nel presente giudizio giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
il Collegio di Garanzia dello Sport
Quarta Sezione
Respinge il ricorso.
Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso, nella sede del CONI, in data 11 maggio 2021.
Il Presidente               La Relatrice
F.to Dante D’Alessio F.to Laura Santoro
Depositato in Roma, in data 23 settembre 2021.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
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