Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 82 del 24/09/2021 –Elia Mattia Simonetti/Federazione Italiana Sport Equestri
Decisione n. 82
Anno 2021
IL COLLEGIO DI GARANZIA
QUARTA SEZIONE
composta da
Dante D’Alessio - Presidente
Giovanni Iannini - Relatore
Cristina Mazzamauro
Laura Santoro
Alfredo Storto - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel procedimento iscritto al R.G. ricorsi n. 8/2021, presentato, in data 19 gennaio 2021, dal sig. Elia Matteo Simonetti, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Giardino, presso il cui studio in Livorno, Via Grande, n. 73, è elettivamente domiciliato;
contro
la Federazione Italiana Sport Equestri – FISE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dal prof. avv. Vincenzo Fortunato, presso il cui studio in Roma, Santa Maria in Via, n. 12, è elettivamente domiciliata;
nonché contro l’Ufficio del Procuratore Federale della Federazione Italiana Sport Equestri, nella persona del Procuratore Federale, avv. Alessandro Benincampi, con il Sostituito Procuratore, avv. Gian Paolo Guarnieri;
avverso
la decisione del 21 dicembre 2020, pubblicata il successivo 22 dicembre, della Corte d’Appello Federale della Federazione Italiana Sport Equestri, resa nel procedimento disciplinare R.G. n. 7/2020 FISE, con la quale, in riforma della decisione resa dal Tribunale Federale della FISE e pubblicata il 29 luglio 2020, che aveva rigettato il deferimento della Procura Federale FISE nei confronti del suddetto ricorrente, è stata accolto il reclamo della medesima Procura Federale e, per l’effetto, è stata irrogata, in capo al sig. Elia Matteo Simonetti, la sanzione della sospensione di un anno dall’attività agonistica, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. d, del Regolamento di Giustizia FISE.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza dell’11 maggio 2021, il difensore della parte ricorrente, avv. Vincenzo Giardino; l’avv. Giorgio Pallavicini, giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. prof. Vincenzo Fortunato, per la resistente FISE; il Procuratore Federale FISE, avv. Alessandro Benincampi, ed il sostituto Procuratore Federale FISE, avv. Gian Paolo Guarnieri, nonché il Vice Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Guido Cipriani, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, cons. Giovanni Iannini.
Ritenuto in fatto
1. - La Procura della Federazione Italiana Sport Equestri (in prosieguo anche FISE), in data 28 febbraio 2020, ha deferito il sig. Elia Matteo Simonetti innanzi al Tribunale Federale per la violazione dell’art. 1, primo comma, secondo capoverso, del Regolamento di Giustizia, dell’art. 1, secondo comma, lett. a) e b), del Regolamento di Giustizia FISE, dell’art. 1, lett. b), del Codice di Condotta FEI per il Benessere del Cavallo (all. n. 1 del Regolamento Veterinario FISE), dell’art. 2 del Regolamento Veterinario FISE - Sezione Tutela del Benessere del cavallo - Codice di Condotta FEI per il benessere del cavallo.
Al Simonetti, in particolare, è stato contestato di aver utilizzato sui cavalli la pratica del c.d. sbarramento.
Per tali violazioni è stata ritenuta responsabile e deferita anche la A.S.D. “La Nuova Corte”, in persona del suo Presidente e legale rappresentante, ai sensi dell’art. 4, comma I, lett. a), del Regolamento di Giustizia FISE.
2. - Il Tribunale Federale, ritenute irrilevanti le istanze istruttorie proposte dalle parti, con decisione del 29 luglio 2020, ha rigettato il deferimento della Procura Federale nei confronti del sig. Elia Matteo Simonetti e dell’A.S.D. La Nuova Corte.
Il Tribunale ha affermato che “…le risultanze probatorie allegate dalla Procura Federale non appaiono idonee e sufficienti a supportare le contestazioni oggetto del deferimento e, in particolare, la circostanza che il sig. Elia Matteo Simonetti avrebbe effettuato ripetutamente la pratica dello sbarramento”.
La decisione di primo grado ha ritenuto che gli elementi allegati dalla Procura Federale non raggiungessero lo standard probatorio richiesto, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport (decisioni n. 6/2016 e n. 34/2016).
3. - La Procura Federale ha proposto reclamo alla Corte Federale d’Appello della FISE.
La Corte, a seguito dell’assunzione di testimonianze richieste dalla Procura Federale e della difesa del Simonetti e della valutazione delle risultanze probatorie, ha ritenuto che vi fossero elementi sufficienti per considerare sussistenti le violazioni contestate. Essa, pertanto, con decisione del 21 dicembre 2020, pubblicata il successivo 22 dicembre, ha accolto il reclamo della Procura Federale e ha disposto l’applicazione nei confronti del sig. Elia Matteo Simonetti della sanzione della sospensione di un anno dall’attività agonistica, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. d, del Regolamento di Giustizia FISE e dell’ammenda di € 1.500,00 nei confronti dell’A.S.D. La Nuova Corte.
4. - Il sig. Simonetti ha proposto ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport avverso la decisione della Corte d’Appello Federale.
4.1. - A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
4.1.1 - Nullità della decisione della CFA per essere stata adottata da soggetto che, per l’ordinamento sportivo vigente, non aveva più alcuna potestas iudicandi.
Ha rilevato il ricorrente che, in data 14 settembre 2020, si è tenuta l’Assemblea elettiva della FISE e ha affermato che, a seguito di essa, gli Organi di giustizia della Federazione sarebbero decaduti, essendo stato aperto il bando per la presentazione delle candidature all’assegnazione delle nuove cariche.
Inoltre, nel Consiglio Federale tenutosi in data 16 dicembre 2020, uno dei componenti della Corte Federale d’Appello che ha pronunciato la decisione impugnata, l’avv. Simone Colla, è stato nominato Giudice del Tribunale Federale.
Ne conseguirebbe che l’Organo di giustizia, alla data di sottoscrizione della sentenza del 22 dicembre 2020, non era più in carica ed uno dei suoi componenti non apparteneva più a tale organo e non era legittimato a sottoscrivere l’atto.
La decisione sarebbe, pertanto, affetta da nullità insanabile.
4.1.2 - Omessa pronuncia circa l’eccezione relativa alla mancata comparizione della Procura per mancato deposito delle note conclusive e delle note di replica.
La Procura avrebbe omesso la presentazione delle note conclusive e delle repliche, essendosi limitata a presentare, successivamente ai termini assegnati con ordinanza del 14 dicembre 2020 della CFA ai fini della trattazione cartolare, delle semplici “Note di trattazione”, contenenti sia le conclusioni sia le repliche alle argomentazioni svolte dalla difesa dell’incolpato con le note depositate nei termini.
Nel procedimento cartolare ciò equivarrebbe a mancata comparizione in udienza.
La Corte Federale avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine alla relativa eccezione sollevata dalla difesa, avendo ritenuto infondata l’eccezione sulla base di inconferenti richiami alla giurisprudenza che ha ammesso la produzione delle sole note di replica.
4.1.3 - Omessa ed insufficiente motivazione della sentenza in punto di valutazione dell’intero panorama probatorio.
Il ricorrente ha affermato che la Corte Federale avrebbe travisato la lettura del materiale probatorio raccolto, omettendo di raccogliere prove che avrebbero portato a diversa statuizione.
Oggetto di censura è stato anche il diverso trattamento riservato alle testimonianze dell’accusa e a quelle della difesa, essendo stati ritenute, le prime, pienamente attendibili e, le seconde, non attendibili ovvero irrilevanti.
La testimonianza di Elis Soulejmani, che sarebbe contraddittoria e in contrasto con quanto dichiarato in fase di indagini, sarebbe stata ritenuta attendibile in base al fatto che essa trova conferma nelle dichiarazioni dei testi della difesa, che, tuttavia, erano stati ritenuti testi non attendibili.
Sarebbe stata sminuita la rilevanza della testimonianza di Deborah Cattani.
La testimonianza di Lisa Alpinoli sarebbe in contrasto con quanto riferito in sede di audizione nella fase delle indagini. La testimonianza sarebbe stata completamente diversa e la stessa Alpinoli, a seguito di richiesta di chiarimenti, avrebbe risposto di non avere riferito alcune circostanze in quanto non le erano state chieste ed era stata interrotta. L’inattendibilità della
testimonianza dell’Alpinoli sarebbe dimostrata dal fatto che la stessa ha dichiarato di avere montato il cavallo Unterlaar due o tre volte, che è, invece, di sua proprietà.
4.1.4 - Omessa motivazione/violazione di legge in ordine allo standard probatorio per la pronuncia di condanna.
Non sarebbe stato raggiunto lo standard probatorio richiesto dalla giurisprudenza del Collegio di Garanzia ai fini di giungere a una pronuncia che accerti una violazione e applichi la relativa sanzione.
4.1.5 - Sproporzione della sanzione, violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 7 R.G. FISE.
La motivazione della decisione sarebbe insufficiente a giustificare la sanzione della sospensione per dodici mesi.
In altro caso, che sarebbe stato ben più eclatante, sarebbe stata applicata la sospensione di soli quattro mesi.
4.2 - Il ricorrente ha concluso chiedendo che la decisione impugnata sia dichiarata nulla o, in subordine, essa sia integralmente riformata. Con vittoria di spese.
5. - Si è costituita la Federazione Italiana Sport Equestri, che, in via preliminare, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale.
La Federazione ha, inoltre, eccepito l’inammissibilità del secondo, terzo e quarto motivo, per violazione del principio di autosufficienza e l’inammissibilità del quinto motivo, in quanto con esso sarebbero dedotte censure di merito, non proponibili nel giudizio innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport.
La stessa Federazione ha, inoltre, dedotto l’infondatezza dei motivi di ricorso, richiedendone, comunque, il rigetto.
6. - Si è costituito, altresì, l’Ufficio del Procuratore Ferale della FISE, rilevando l’infondatezza dei motivi e insistendo per il rigetto del ricorso e la conferma della decisione impugnata.
7. - In esito all’udienza dell'11 maggio 2021, svolta in modalità telematica, in video conferenza su piattaforma Microsoft Teams, sentiti i difensori delle parti, in epigrafe indicati, la causa è stata assegnata in decisione.
Considerato in diritto
8. - In via preliminare, va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di procura, sollevata dalla difesa della FISE, che ha osservato che l’art. 58 del Codice della Giustizia Sportiva prevede che la parte che ricorre al Collegio di Garanzia dello Sport deve stare in giudizio con il ministero di un difensore munito di apposita procura.
La procura prodotta dal ricorrente, datata 21 novembre 2020 e, quindi, anteriore alla pronuncia impugnata, che è stata pubblicata il successivo 22 dicembre, non presenterebbe quelle caratteristiche di specialità richiesta dal codice di rito e dalla giurisprudenza della Cassazione, essendo contenuta in un foglio separato che non presenta alcun riferimento al ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
L’eccezione è infondata.
Va premesso che la Sezione ha già avuto modo di occuparsi di una problematica relativa alla procura al difensore (Collegio di Garanzia, IV Sezione, 20 ottobre 2016 n. 50) e ha ritenuto sufficiente la dimostrazione che, al momento della proposizione del ricorso, il difensore fosse munito di procura, non rilevando che nel ricorso non vi fossero riferimenti ad essa. Ciò per il minor rigore formale proprio dei procedimenti di giustizia sportiva e in considerazione del fatto che le norme in questione non prevedono, per il caso di mancata osservanza delle prescrizioni in esse contenute, l’effetto della inammissibilità del ricorso.
La Sezione, in relazione a quella fattispecie, ha rimarcato che, a differenza della disciplina dettata dal codice di procedura civile, il requisito della procura non è riferito espressamente al contenuto del ricorso (art. 59), bensì alla legittimazione a stare in giudizio (art. 58).
Orbene, nella fattispecie oggetto del presente giudizio, la procura speciale successivamente prodotta dal ricorrente, contenente espresso riferimento al ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, è stata rilasciata in data successiva alla pronuncia della Corte d’Appello Federale e precisamente il 30 dicembre 2020, prima della proposizione del ricorso oggetto del presente giudizio. Ne è dimostrazione l’avviso di avvenuta consegna della PEC presso la casella postale del difensore, recante in allegato la procura.
Il difensore di parte ricorrente ha spiegato che il deposito della procura relativa alle fasi precedenti è stato frutto di un mero errore materiale.
9. - È ora il caso di esaminare il primo motivo di ricorso, con il quale è stata dedotta la nullità della decisione della CFA, in quanto adottata da organo giudicante privo della potestas iudicandi.
L’assunto di parte ricorrente è basato su due argomenti:
- la decadenza degli Organi di giustizia a seguito dell’Assemblea elettiva della FISE del 14 settembre 2020 e dell’apertura del bando per la presentazione delle candidature all’assegnazione delle nuove cariche;
- la nomina, nel Consiglio Federale del 16 dicembre 2020, a Giudice del Tribunale Federale dell’avv. Simone Colla, componente del Collegio giudicante che ha adottato la decisione impugnata.
Secondo il ricorrente, quanto sopra comporterebbe che l’Organo di giustizia, alla data della deliberazione della sentenza del 22 dicembre 2020, non era più in carica ed uno dei suoi componenti non apparteneva più a tale Organo e non era legittimato a sottoscrivere l’atto.
Il motivo è privo di fondamento.
Vi è da rilevare, innanzi tutto, che, come evidenziato dall’Ufficio della Procura Federale, il Consiglio Federale, in data 9 ottobre 2020, ha deliberato di prorogare i mandati dei componenti degli Organi di giustizia fino al 31 dicembre 2020.
Si tratta di elemento di per sé dirimente, tenuto conto che la proroga assume rilevanza anche in relazione ad eventuali procedimenti di competenza degli Organi di Giustizia non ancora pendenti alla data della proroga stessa.
Al di là di tale aspetto, v’è da osservare che il meccanismo di rinnovo periodico dei componenti degli organi della Federazione pone in primo piano l’esigenza di assicurare la continuità del funzionamento degli stessi e conduce ad escludere l’automatica applicabilità dei principi propri dei giudizi innanzi agli organi statali. Questo in quanto la scadenza del termine dell’incarico, che si verifica periodicamente, condurrebbe automaticamente a porre nel nulla tutti i procedimenti pendenti a quella data, il che, oltre a essere contrario al principio di ragionevolezza, contrasterebbe con i principi del giudice naturale e del giusto processo, come evidenziato dalla difesa della FISE.
Quanto alla nomina dell’avv. Colla quale giudice del Tribunale Federale, appare decisivo il rilievo secondo il quale egli ha accettato la carica solo il 28 dicembre 2020, in data successiva alla deliberazione della decisione, che ha avuto luogo il 21 dicembre 2020.
Le modalità con le quali si dispiegano gli effetti dell’accettazione non possono cancellare il fatto storico per il quale, al momento della deliberazione, l’avv. Colla era a tutti gli effetti un giudice della Corte Federale d’Appello, né incidere in alcun modo su di esso.
10. - Con il secondo motivo, parte ricorrente ha dedotto l’omessa pronuncia circa l’eccezione relativa alla mancata comparizione della Procura per mancato deposito delle note conclusive e delle note di replica.
Può prescindersi dall’esame dell’eccezione sollevata dalla difesa della FISE, relativa alla violazione del principio di autosufficienza, ritenuto applicabile al giudizio innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, in quanto il motivo appare in ogni caso privo di fondamento.
Va rilevato, innanzi tutto, che non è ravvisabile alcuna omessa pronuncia, giacché la Corte Federale si è pronunciata sul rilievo avanzato dalla difesa dell’odierno ricorrente, affermando che l’uso improprio della memoria di replica non è lesiva del diritto di difesa.
Il ricorrente nega che il problema risieda nell’uso improprio nella memoria di replica, giacché le conclusioni e le repliche sono contenute nelle “note di trattazione”.
La circostanza evidenziata dal ricorrente non sposta i termini del problema, giacché essa non dà luogo ad alcuna sostanziale lesione del diritto di difesa, tenuto anche conto che, in linea di principio, le note di trattazione non possono mutare i termini delle questioni oggetto di esame.
Nel caso concreto, le note di trattazione altro non hanno fatto che delineare una sintetica ricostruzione delle risultanze delle prove testimoniali. Solo nella parte finale si rinviene una brevissima replica alle deduzioni dell’incolpato, ma tale elemento non può certo valere a ledere il diritto di difesa di quest’ultimo.
Quanto alle conseguenze del mancato rispetto dei termini per deposito di note, che nel processo cartolare importerebbe la mancata presenza della Procura Federale, è chiaro che il carattere officioso del giudizio disciplinare esclude ogni riflesso sul piano della validità della decisione.
11. - Passando all’esame del merito della controversia, deve rilevarsi che il sig. Simonetti è stato deferito dall’Ufficio della Procura Federale FISE per avere “…in più occasioni - finanche con una particolare e consolidata “tecnica” - usato su molteplici equidi la nota pratica dello sbarramento”.
Tale pratica consiste nell’adozione di svariati metodi che provocano dolore o paura al cavallo, per indurlo ad alzare maggiormente le zampe nel salto dell’ostacolo.
Per questi fatti è stata deferita anche la A.S.D. “La Nuova Corte”, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a), del Regolamento di Giustizia FISE.
11.1 - Come premesso nell’esposizione in fatto, il Tribunale Federale ha rigettato il deferimento, avendo ritenuto che gli elementi probatori raccolti dalla Procura Federale, basati sulle dichiarazioni di cinque soggetti, non fossero in grado di raggiungere lo standard probatorio richiesto.
11.2 - La Corte Federale d’Appello ha riformato la decisione di primo grado e, in accoglimento del reclamo proposto dalla Procura Federale, ha disposto l’applicazione nei confronti del sig. Simonetti della sanzione della sospensione dall’attività agonistica per un anno e, nei confronti della A.S.D. “La Nuova Corte”, della sanzione dell’ammenda nella misura di € 1.500,00.
La decisione della Corte Federale risulta basata, essenzialmente, sulle testimonianze di Elis Soulejmani, dipendente del soggetto che ha sporto la denuncia, sig. Walter Daldoss, e di Lisa Alpinoli.
11.2.1 - Il Soulejmani ha dichiarato di aver visto il Simonetti sbarrare i cavalli in due occasioni: la prima volta presso il Circolo “La Nuova Corte”, prima della gara di Cervia, e la seconda volta a Caldonazzo, su un cavallo montato dal Daldoss.
La Corte, nel valutare l’attendibilità delle dichiarazioni del Soulejmani, ha affermato: “La genuinità delle dichiarazioni rese in questa occasione traspare sia dalla loro concordanza con quelle rese dagli altri testi citati, sia dal fatto che egli ha riferito circostanze pregiudizievoli per il proprio datore di lavoro. Il primo sbarramento prima della gara di Cervia, infatti, veniva praticato nei confronti dei tre cavalli di proprietà del sig. Daldoss (ed è normale che egli, non frequentando il circolo, non potesse conoscere il nome del cavaliere), mentre nel secondo era lo stesso Daldoss a montare il cavallo. Subito dopo aver riferito il secondo episodio, per mitigare gli effetti delle proprie dichiarazioni, il teste aggiungeva che “il Daldoss, dopo la prima volta, aveva detto che non voleva più fare lo sbarramento”.
11.2.2 - L’altra testimonianza posta alla base del convincimento della Corte Federale in ordine alla colpevolezza del Simonetti è stata quella di Lisa Alpinoli.
La Corte, preso atto dell’assiduità della frequentazione del Circolo “La Nuova Corte” da parte dell’Alpinoli nel periodo considerato (tutti i giorni dalle 7,30 di mattina fino perlomeno alle 19,00), ha ritenuto che la testimonianza resa fosse precisa e circostanziata, oltre che non contrastante con l’audizione in sede di indagini.
Quanto alle dichiarazioni rese, nella decisione impugnata si dà atto che l’Alpinoli ha dichiarato che: “…alcuni cavalli venivano sedati con il Domosedan (uno di questi era uno stallone di nome Duarte)”, “poi Lorenzo Sciacca montava il cavallo che a malapena si reggeva in piedi, entravano all’interno di un campo in un tendone, mettevano un verticale non molto alto - sui pilieri veniva messa una coperta come nascondiglio per il sig. Simonetti che, al passaggio del cavallo, lanciava direttamente in aria la barriera di legno”. E, inoltre, che: “...ad un altro cavallo, sbarrato ma non sedato, di nome Hunterlaar V, aveva medicato le gambe a seguito delle ferite riportate per lo sbarramento…” e che “… presso il Circolo Ippico La Nuova Corte dei paraglomi con punte di ferro … erano arrivati con un pacco con un corriere senza l’indicazione del destinatario e di aver visto il sig. Simonetti mettere tali paraglomi su un cavallo”.
11.2.3 - È stata considerata non attendibile la deposizione della teste Alcubierre, che ha negato che siano stati praticati sbarramenti, sia per il legame affettivo con l’incolpata, essendo compagna dell’incolpata, sia in quanto, nella qualità di istruttrice del Circolo, sarebbe stata obbligata a denunciare pratiche del genere.
11.2.4 - La testimonianza della teste Laura Bertoni, proprietaria del maneggio, che ha dichiarato di non avere mai assistito a pratiche di sbarramento, è stata, invece, ritenuta irrilevante, in quanto la stessa ha dichiarato, altresì, di non essere sempre presente, pur abitando presso il maneggio.
11.2.5 - Altro soggetto che aveva reso dichiarazioni nella fase delle indagini (tale Gianluca Gabriele Gregori) si è rifiutato di rendere testimonianza innanzi alla Corte.
È stata considerata irrilevante, infine, la testimonianza di Deborah Cattani, che ha dichiarato di non avere mai visto personalmente praticare lo sbarramento. Ciò a causa della non assiduità della presenza presso il Circolo.
12. - Come anticipato al precedente punto 3.1.3, il ricorrente, con il terzo motivo ha denunciato l’omessa ed insufficiente motivazione della sentenza in punto di valutazione dell’intero panorama probatorio.
12.1 - Venendo all’esame specifico delle doglianze del ricorrente, egli ha affermato che la Corte Federale d’Appello avrebbe travisato completamente la lettura del materiale probatorio raccolto nel corso del giudizio e avrebbe omesso di assumere prove che sarebbero state dirimenti in relazione alla ricostruzione dei fatti oggetto del giudizio.
Il ricorrente ha rilevato che la CFA ha ammesso solo due testi tra quelli indicati dalla difesa, M. Alcubierre e L. Bertoni, giudicandoli non attendibili e irrilevanti. La prima (M. Alcubierre) in quanto convivente more uxorio con l’incolpato ed in quanto istruttore federale in forza al centro ippico. La seconda (L. Bertoni), in quanto il fatto che non abbia mai assistito ai fatti contestati all’incolpato non escluderebbe che essi siano avvenuti.
Al contrario, ha sottolineato il ricorrente, i testi dell’accusa sono stati ritenuti attendibili, coerenti e concordi.
In particolare, la testimonianza di Elis Soulejmani è stata ritenuta attendibile, in base al fatto che essa trova conferma nelle dichiarazioni dei testi della difesa, M. Alcubierre e L. Bertoni, che, tuttavia, erano stati ritenuti testi inattendibili.
La CFA avrebbe del tutto omesso di esprimere il motivo per il quale la testimonianza del Soulejmani sia stata considerata attendibile, nonostante le contraddizioni in essa riscontrabili e la non concordanza tra il contenuto di essa e le dichiarazioni rese in sede di indagini.
Sarebbe stata sminuita la rilevanza della testimonianza di Deborah Cattani, che ha dichiarato di non avere mai visto praticare lo sbarramento, sulla base dell’argomento secondo cui ella non ha escluso che lo sbarramento sia stato praticato.
Riguardo alla testimonianza di Lisa Alpinoli, che ha dichiarato di avere assistito a più episodi nei quali il Simonetti ha praticato lo sbarramento su cavalli, il ricorrente ha censurato, innanzi tutto, il passaggio della decisione impugnata nella parte in cui è stato affermato che la dichiarazione resa in sede di giudizio non contrasta con quanto riferito in sede di audizione nella fase delle indagini. La testimonianza, al contrario, sarebbe stata completamente diversa e la stessa Alpinoli, a seguito di richiesta di chiarimenti, avrebbe risposto di non avere riferito alcune circostanze in quanto non le erano state chieste ed era stata interrotta.
Quale prova dell’inattendibilità della teste, parte ricorrente ha evidenziato il fatto che l’Alpinoli ha dichiarato di avere medicato le zampe del cavallo Hunterlaar per le ferite riportate a seguito dello sbarramento e di avere montato tale cavallo due o tre volte. Risulterebbe, invece, che l’Alpinoli è la proprietaria del cavallo Hunterlaar.
Il sig. Simonetti ha evidenziato che, per tale ragione, il giorno seguente la pubblicazione della sentenza, ha depositato alla Procura Federale della FISE un esposto nei confronti della Alpinoli.
12.2 - Si è detto che il ricorrente ha dedotto l’omessa ed insufficiente motivazione della sentenza in punto di valutazione dell’intero panorama probatorio.
A tale proposito, va esaminata l’eccezione sollevata dalla difesa della FISE, che ha affermato l’inammissibilità del motivo, in quanto, alla stregua delle modifiche apportate nel 2012 al codice di rito, non sarebbe più denunciabile il vizio di omessa o insufficiente motivazione, rilevando solo l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia carattere decisivo e abbia costituito oggetto di discussione fra le parti.
L’articolo 54 del Codice della Giustizia Sportiva prevede che “il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”.
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha avuto occasione di approfondire la questione dei limiti del sindacato sulla motivazione, affermando che “La più ampia formulazione adottata dal legislatore sportivo, che espressamente si riferisce alla motivazione ed espressamente consente un sindacato sulla sua sufficienza, non può certamente reputarsi casuale, tanto più se si considera che la stesura del Codice di Giustizia sportiva è successiva alla riforma del testo dell’art. 360 del Codice di rito, intervenuta nel 2012, ed è pertanto consapevole del dibattito sulla sua evoluzione. Se il testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c. consente alla Cassazione uno scrutinio – sia pure assai limitato – della motivazione, si deve ritenere che, a maggior ragione, tale sindacato sia permesso al Collegio di Garanzia, il quale, oltre a verificare che di nessun fatto decisivo sia stato omesso l’esame, ben può estendere la sua indagine alla sufficienza della motivazione, ancorché rimanendo sul piano logico e formale e senza rinnovare valutazioni di merito” (Collegio di Garanzia, S.U., 13 giugno 2017, n. 44).
Nella stessa decisione viene specificato, con riferimento ai problemi ermeneutici connessi alla circostanza che l’art. 56 non contempla espressamente il vizio di contraddittorietà della motivazione, che “…la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, vale a dire l’incompatibilità logica tra gli argomenti portati dal giudice di merito a sostegno delle sue conclusioni, può denotare una insufficienza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 54 del CGS; beninteso, ove la denunciata contraddittorietà non riguardi profili di semplice dettaglio, ma sia ravvisabile tra argomenti muniti di pari rilevanza. Se gli argomenti forniti nella motivazione della decisione, quelli che dovrebbero integrare la ratio decidendi del provvedimento, sono tra loro contrastanti, se ne deve concludere che le conclusioni espresse nella sentenza sono prive di una motivazione adeguata. Onde essa risulta censurabile per insufficienza”.
Ne discende che il sindacato che può essere esercitato dal Collegio di Garanzia sulla motivazione delle pronunce ha, in linea di principio, un’estensione più ampia rispetto a quanto previsto dal codice di rito a seguito della riforma del 2012.
12.3 - Quanto sopra rilevato riguardo ai limiti entro i quali si può estendere la cognizione dei vizi della motivazione, non implica che il Collegio di Garanzia dello Sport, nel valutare la sufficienza e la non contraddittorietà della motivazione, possa spingersi fino al punto di operare una diversa valutazione e ricostruzione dei fatti e del materiale probatorio.
Il sindacato esercitabile riguarda pur sempre la legittimità della decisione e non può “…mai debordare in una vera e propria ricostruzione alternativa dei fatti accertati, nell’allegazione della debolezza di alcune prove ritenute, invece, rilevanti dalla decisione impugnata, o ancora in ricostruzioni dei fatti, posti a fondamento di sanzioni, secondo una diversa prospettazione dei tempi, dei fatti salienti, e persino del rilievo di alcuno tra i soggetti coinvolti nel portare a termine l’azione” (così, Collegio di Garanzia, S.U., 2 febbraio 2018 n. 5).
Deve considerarsi, pertanto, inammissibile il motivo con il quale si chieda una ricostruzione o una valutazione diverse rispetto a quelle effettuate dagli Organi di giustizia federale, giacché al Collegio di Garanzia è dato solo di valutare se la sanzione è stata irrogata in violazione dei fatti e dei presupposti di fatto e di diritto ovvero se essa risulti manifestamente irragionevole (in materia, Collegio di Garanzia, S.U., 8 marzo 2018, n. 11; id., 7 marzo 2017, n. 19; id., 14 febbraio 2017, n. 13; cfr. anche, Collegio di Garanzia sez. IV, 3 maggio 2018, n. 23).
Questo in conformità all’insegnamento, relativo al sindacato della Suprema Corte, secondo il quale la Cassazione può censurare il modo in cui il giudice di merito ha ricostruito il fatto storico, ma non può essa stessa operarne la ricostruzione.
Ritiene il Collegio che il motivo in esame sia teso, più che a censurare la motivazione, ad ottenere una rilettura e una diversa valutazione del materiale probatorio raccolto nel giudizio di appello.
Le valutazioni compiute dal Giudice d’appello in ordine all’attendibilità e alla rilevanza delle prove testimoniali, in quanto esenti da manifesti profili di contraddittorietà e irragionevolezza, non sono suscettibili di censura in questa sede di legittimità, nell’ambito di un giudizio che non è un terzo grado di merito.
Non è certo ravvisabile alcun profilo di manifesta irragionevolezza o contraddittorietà nel fatto che testimonianze molto specifiche e dettagliate, quali quelle rese da Soulejmani e dall’Alpinoli, siano state considerate attendibili.
Così come, per converso, nessun profilo di irragionevolezza manifesta può ravvisarsi nel giudizio relativo all’inattendibilità di testi che sarebbero stati obbligati a impedire l’effettuazione della pratica dello sbarramento, come nel caso dell’Alcubierre e della Bertoni, ovvero siano affettivamente legati all’incolpato (l’Alcubierre).
La stessa censura relativa alla mancata assunzione di testi richiesti dalla difesa, che pur avrebbe potuto implicare effettive lacune motivazionali, laddove adeguatamente dimostrata la rilevanza delle prove omesse, non riesce a superare il vaglio di ammissibilità, a causa della sua genericità.
Quel che richiede il ricorrente è, in effetti, una ricostruzione alternativa dei fatti, da effettuare attraverso una diversa valutazione dell’attendibilità delle prove raccolte.
Il motivo risulta, pertanto, inammissibile.
13. - Con il quarto motivo, il ricorrente ha dedotto l’omessa motivazione in ordine allo standard probatorio richiesto per la pronuncia di condanna.
13.1 - I documenti prodotti in sede di note conclusive, non ammessi dalla Corte Federale, sarebbero stati idonei a smentire le deposizioni di tenore accusatorio rese da un’unica teste tra tutti quelli escussi, che avrebbe indotto la Corte in un errore motivazionale su un punto decisivo della controversia.
Il ricorrente ha richiamato la giurisprudenza del Collegio di Garanzia relativa allo standard probatorio necessario a giungere a una pronuncia di condanna, per la quale, per poter ritenere sussistente una violazione, il grado di prova deve essere superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore alla esclusione di ogni ragionevole dubbio e gli indizi della commissione dell’illecito devono essere gravi, precisi e concordanti.
Nel caso in questione gli indizi non sarebbero gravi, precisi e concordanti, non essendo stato prodotto un certificato attestante le lesioni riportate dal cavallo Hunterlaar e non essendo documentato il ricorso a cure veterinarie.
La Alpinoli, nel riferire della presenza del Soulejmani lo avrebbe definito un “ragazzetto”, pur trattandosi di un uomo di 37 anni, alto 173 cm.
La Alpinoli avrebbe acconsentito abusi sul cavallo di sua proprietà, senza fare alcuna fotografia, né avvertire la proprietaria del Centro e il presidente o chiamare un veterinario.
13.2 - Osserva il Collegio che le deduzioni riguardanti la non ammissione della documentazione, presentate dalla difesa con le note conclusive, è alquanto generica, non essendo specificato quale rilevanza avrebbero i documenti in questione.
In ogni caso, la decisione della Corte Federale non è stata arbitraria, giacché essa ha ritenuto che la produzione documentale sia avvenuta oltre i termini stabiliti, a istruttoria ormai chiusa.
La decisione della Corte è condivisibile, non essendo ammesso, una volta chiusa l’istruttoria, modificare il materiale probatorio in relazione al quale le parti devono presentare le proprie deduzioni.
Quanto al raggiungimento dello standard probatorio richiesto, si è già accennato al fatto che la Corte si è basata sulle dichiarazioni testimoniali precise e circostanziate di due soggetti, uno dei quali (l’Alpinoli) presente con assiduità nel maneggio.
Lo stesso Soulejmani, presente nel maneggio in sole due occasioni, ha reso dichiarazioni assai precise, collimanti con quelle della Alpinoli.
Ritiene il Collegio che gli indizi raccolti presentino quelle caratteristiche di gravità, precisione e concordanza richieste ai fini del raggiungimento dello standard probatorio necessario per l’applicazione della sanzione.
Quanto, infine, all’attendibilità del teste Alpinoli, che avrebbe acconsentito ad abusi perpetrati su un cavallo di sua proprietà (Hunterlaar), senza denunciare prontamente l’accaduto e senza richiedere l’intervento di un veterinario, le circostanze riferite non sono significative, non essendo dato conoscere le motivazioni che potrebbero avere spinto un soggetto che frequentava con assiduità il maneggio a comportarsi in un certo modo. Il teste che abbia tenuto in precedenza un determinato comportamento, passivo o addirittura connivente con l’incolpato, non può considerarsi per ciò solo inattendibile, se non sia dimostrata una ragione particolare che lo abbia indotto a dichiarare il falso.
È palese, infine, l’irrilevanza del fatto che l’Alpinoli abbia errato nel definire “ragazzetto” il Soulejmani.
Ne deriva l’infondatezza del motivo.
14. - Con il quinto motivo, il ricorrente ha rilevato la sproporzione della sanzione, violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 7 R.G. FISE.
La motivazione della decisione sarebbe insufficiente a giustificare la sanzione della sospensione per dodici mesi, giacché vi sarebbe solo un riferimento agli abusi perpetrati. Non esisterebbe prova di alcun abuso, così come definito dal Regolamento veterinario.
Il motivo è inammissibile in quanto del tutto generico e in quanto tocca il merito delle valutazioni effettuate dall’Organo federale.
Il ricorrente, infatti, si è limitato ad affermare genericamente il difetto di motivazione in ordine alla misura della sanzione, senza alcuna specificazione in ordine agli elementi che si sarebbero dovuti evidenziare.
D’altra parte, occorre considerare che il riferimento alla gravità degli abusi perpetrati, posto a base dell’applicazione dalla sanzione della sospensione di un anno dall’attività agonistica, va posto in correlazione all’intero contesto della decisione, nella quale sono stati diffusamente ricostruiti i comportamenti costituenti abusi sull’equide, la cui gravità è agevolmente desumibile dalle norme federali tendenti a reprimere comportamenti vietati, quali lo sbarramento.
Ancora una volta il dedotto vizio motivazionale si risolve in una censura che tocca direttamente la valutazione effettuata dall’Organo federale, inammissibile in un giudizio che non costituisce un terzo grado di merito.
Quanto all’affermata mancanza di prova degli abusi, valga quanto già detto in precedenza.
È inammissibile per genericità, altresì, la censura con la quale il ricorrente ha evidenziato una pretesa disparità di trattamento in un episodio ritenuto ben più eclatante, nel quale sarebbe stata applicata una sanzione di soli quattro mesi.
Il ricorrente, infatti, si è limitato a richiamare l’episodio senza alcun riferimento specifico, che valga ad evidenziare profili tali di disparità di trattamento da far ritenere che la pronuncia impugnata in questa sede sia affetta da manifesta irragionevolezza o contraddittorietà.
Nè può valere a conferire specificità alla censura il fatto che il Collegio di Garanzia in passato si sia occupato del caso cui ha fatto riferimento il ricorrente.
15. - Il ricorso, pertanto, è infondato e deve essere respinto.
La novità di alcune delle questioni trattate giustifica l’integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Collegio di Garanzia dello Sport
Quarta Sezione
Respinge il ricorso.
Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso, nella sede del CONI, in data 11 maggio 2021.
Il Presidente Il Relatore
F.to Dante D'Alessio F.to Giovanni Iannini
Depositato in Roma, in data 24 settembre 2021.
Il Segretario
F.to Alvio La Face