T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 20/09/2021 N. 9852

Pubblicato il 20/09/2021

N. 09852/2021 REG.PROV.COLL.

N. 08628/2018 REG.RIC.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8628 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Madia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via dei Colli della Farnesina 144;

contro

Federazione Italiana Pallacanestro, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Clarizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;

per l'annullamento

della decisione n. 26/2018 pronunciata dal Collegio di Garanzia dello Sport a Sezioni Unite il 3 aprile 2018 e notificata alle Parti il 15 maggio 2018, nonché di ogni altro atto presupposto o consequenziale, e in particolare:

il Codice di Giustizia Sportiva adottato dal Consiglio Nazionale del CONI con Deliberazione n. 1538 del 9 novembre 2015 e approvato con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 2015,

lo Statuto della Federazione Italiana Pallacanestro,

il Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Pallacanestro a.s. 2015/ 2016,

la Decisione della Corte d'Appello Federale n. 20 della Federazione Italiana Pallacanestro, di cui al Comunicato Ufficiale n. 713 del 24 gennaio 2018, comunicata il 29 gennaio 2018,

la Decisione del Tribunale Federale FIP del 25 ottobre 2017, di cui al comunicato ufficiale n. 446 del 6 novembre 2017, comunicata il 7 novembre 2017, entrambe rese nel giudizio di rinvio avviato a seguito della Decisione n. 45/2017 del Collegio di Garanzia dello Sport — Quarta Sezione-, notificata il 21 giugno 2017;

nonché ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale.

con motivi aggiunti depositati il 19/7/2018

per l’annullamento

della decisione n. 26/2018 pronunciata dal Collegio di Garanzia dello Sport a Sezioni Unite il 3 aprile 2018 e notificata alle parti il 15 maggio 2018, nonché di ogni altro atto presupposto o consequenziale impugnato con il ricorso introduttivo.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Pallacanestro e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 5 luglio 2021 il cons. Anna Maria Verlengia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso, spedito per la notifica il 6 luglio 2018 e depositato il successivo 19 luglio, -OMISSIS-, all’epoca segretaria generale della-OMISSIS-, ha impugnato la decisione del Collegio di Garanzia 26/2018 con cui è stata confermata la sanzione a carico della ricorrente consistente nell’inibizione per tre anni per l’illecito di cui agli artt. 1, 59, comma 1, lett. b), 3 e 16 del Regolamento di Giustizia FIP (frode sportiva).

Avverso la predetta decisione e gli atti presupposti meglio descritti in epigrafe la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame:

1) illegittimità costituzionale del Codice di Giustizia Sportiva CONI, nullità parziale derivata dello Statuto e del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Pallacanestro; nullità della decisione impugnata e di quelle presupposte pronunciate dagli organi di giustizia FIP. Secondo la ricorrente gli organi della giustizia sportiva che si sono pronunciati non rispetterebbero i requisiti di terzietà ed indipendenza richiesti, in quanto gli organi inquirenti e quelli requirenti sono nominati dagli stessi organi del CONI e delle Federazioni Sportive che adottano le regole da applicare;

2) violazione di legge (artt. 392 e 393 c.p.c.); eccesso di potere per illogicità o insufficienza della motivazione. Nullità della decisione impugnata e di quelle presupposte pronunciate dagli organi di giustizia FIP per intervenuta estinzione del giudizio intra-federale, in quanto sarebbe mancato l’atto di impulso della Procura Federale;

3) nullità della decisione per violazione dell’art. 118, comma 2, R.G. per essere stata pronunciata la decisione di secondo grado oltre il termine di 60 giorni dal deposito del reclamo;

4) violazione del diritto alla difesa; eccesso di potere per assenza di motivazione. Nullità della Decisione impugnata e di quelle presupposte pronunciate dagli organi di giustizia FIP, in quanto, secondo la ricorrente, la conferma solo all’udienza degli atti di deferimento avrebbe impedito alla difesa di esercitare i propri diritti;

5) violazione dell’art. 59, comma 1, lett. b) RG- FIP; omissione della motivazione; disparità di trattamento. Nullità della Decisione impugnata e di quelle presupposte pronunciate dagli organi di giustizia FIP, in quanto non sarebbe stato accertato il fine della condotta, elemento essenziale per la sussistenza della fattispecie contestata;

6) nullità della decisione impugnata e di quelle presupposte pronunciate dagli organi di giustizia FIP, atteso il lasso di tempo trascorso dal compimento dei fatti in forza del quale la ricorrente avrebbe scontato una inibizione superiore al massimo edittale potenzialmente irrogabile;

7) nullità della Decisione impugnata e di quelle presupposte pronunciate dagli organi di giustizia FIP, per eccesso di potere per disparità di trattamento, rispetto alle sanzioni irrogate a coloro che hanno percepito i pagamenti in nero;

8) violazione di legge e conseguente nullità della decisione impugnata e di quelle presupposte pronunciate dagli organi di giustizia FIP in quanto la Finetti sarebbe stata ritenuta tesserata di fatto della FIP, benché la stessa non lo sia mai stata.

Il 19 luglio 2018 la ricorrente ha depositato motivi aggiunti avverso i medesimi atti già gravati, argomentando in ordine alla sussistenza della giurisdizione del Tar e alla ammissibilità della azione di annullamento ed, in subordine, eccependo l’illegittimità costituzionale dell'art. 2 c. 1 l. 280/2003 rispetto agli artt. 3, 24, 27, 103, 111 e 113 Cost.

Quanto al risarcimento del danno, insiste per l’ingiustizia dell’addebito mancando i presupposti della frode sportiva ed attesa la minima partecipazione agli illeciti.

Il 23 luglio 2018 si è costituito con atto di rito il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (d’ora in poi CONI) e il 24 luglio successivo la Federazione Italiana Pallacanestro (d’ora in poi FIP).

Il 5 settembre 2018 la FIP ha depositato memoria con cui resiste nel merito delle doglianze.

Il 10 settembre 2018 il CONI ha depositato una memoria con cui eccepisce l’inammissibilità del ricorso per tardività della notifica, che sarebbe avvenuta oltre il 60° giorno, e per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia sottratta alla giurisdizione. Il CONI eccepisce altresì il proprio difetto di legittimazione passiva e resiste altresì nel merito.

L’11 settembre 2018 la ricorrente deposita memoria con cui insiste nelle proprie richieste.

Con ordinanza n. 5345 del 14 settembre 2018 il Tribunale ha respinto la richiesta misura cautelare.

Il 18 giugno 2021 presentano memorie le resistenti, FIP e CONI, entrambe insistendo nelle loro difese anche alla luce della intervenuta sentenza di condanna della ricorrente resa in sede penale.

Il 28 giugno 2021 la ricorrente insiste per l’accoglimento del ricorso.

Il 1° luglio 2021 la FIP ha depositato note d’udienza con cui insiste per la reiezione del ricorso.

All’udienza del 5 luglio 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è, in parte inammissibile ed in parte infondato. Ciò consente di tralasciare l’eccezione di irricevibilità dello stesso proposta dalle controparti.

Preliminarmente va esaminata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Coni, formulato da quest’ultimo, in quanto sarebbe legittimato in proprio il Collegio di garanzia dello Sport.

L’eccezione è infondata.

La giurisprudenza condivisa dal Tribunale ha affermato che quest’organo non ha personalità giuridica autonoma e distinta da quella del C.O.N.I. ed emette atti a natura amministrativa e non giurisdizionale, sicché la legittimazione processuale va riconosciuta in capo al C.O.N.I. (CdS 7165/2018)

Il Collegio di garanzia dello sport risulta essere un organo appartenente all’ente pubblico Coni, in ragione di quanto disposto nello Statuto di quest’ultimo (atteso che l’art. 12, con cui viene definito nel suo complesso il sistema di giustizia sportiva – al cui vertice è posto il predetto Collegio di garanzia, ex art. 12-bis – è parte integrante del Titolo II, che ne disciplina l’organizzazione interna).

Ora, atteso che le decisioni adottate da parte del Collegio di garanzia dello sport incidono sull’oggetto della controversia, potendo modificare – in funzione nomofilattica – i provvedimenti sanzionatori adottati da parte delle singole Federazioni sportive, ai sensi dell’art. 12-bis comma 3 dello Statuto del Coni, sono proprio dette decisioni a dover essere contestate, se del caso, avanti al giudice amministrativo, con conseguente legittimazione passiva del Coni (v. anche CdS V 5046/2018).

L’eccezione va quindi respinta.

Quanto alla domanda caducatoria, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del Tribunale adito.

Il d.-l. 19 agosto 2003, n. 220 (Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva), convertito dalla l. 17 ottobre 2003, n. 280, all’art. 1 (Principi generali), comma 1, afferma che “La Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale”.

Il successivo comma 2 precisa che “I rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo”.

L’art. 2, comma 1 dello stesso d.-l. n. 220 del 2003 riserva all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: “a) l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive” e al comma 2 stabilisce che “Nelle materie di cui al comma 1, le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l’onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo”.

Il successivo art. 3, titolato “Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria”, dispone poi che “Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ai sensi dell’articolo 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all’articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all’articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91”.

Correlativamente, l’art. 133, comma 1, lett. z), Cod. proc. amm. prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ed escluse quelle inerenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti”.

Sulla base della normativa sopra richiamata, ed in particolare dell’art. 2 del d.l. 220 del 2003, le controversie relative alle sanzioni disciplinari devono ritenersi non conoscibili dagli organi giurisdizionali.

Sulla legittimità della norma de qua, come ricordato anche negli atti delle parti costituite, è intervenuta la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 49 del 2011, ha fatto salva la norma sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa del 2003 tale per cui, nelle controversie aventi ad oggetto le sanzioni disciplinari, ad essere preclusa, innanzi al giudice statale, sarebbe la sola tutela annullatoria, ma non anche quella risarcitoria.

In senso conforme alla sentenza n. 49 del 2011 si è pronunciata più di recente la Corte Costituzionale, risollecitata con l’ordinanza 10171/2017 (vedi sentenza n. 160/2019).

Il giudice amministrativo è competente a conoscere le questioni attinenti all’irrogazione di sanzioni disciplinari sportive solo in via incidentale e indiretta, al fine esclusivo di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta dal destinatario della sanzione.

La domanda demolitoria va quindi dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione.

Deve pertanto procedersi allo scrutinio della legittimità del provvedimento impugnato, in via incidentale, ai soli fini della domanda risarcitoria.

Il Collegio non vede ragioni per discostarsi da quanto già anticipato in sede cautelare con riguardo alle censure di violazione dei principi di indipendenza ed imparzialità del giudice sportivo, attesa la natura giustiziale e non giurisdizionale degli organi che la compongono.

Essi, infatti, partecipano della medesima natura pubblicistica delle Federazioni sportive e del CONI, ogni qualvolta le loro decisioni rivestano rilevanza giuridica esterna per l’ordinamento statale, emettendo in tal caso provvedimenti amministrativi (in tal senso Cons. Stato, sent. n. 5046/2018, TAR Lazio, sent. n. 11146/2016).

L’infondatezza del motivo consente di tralasciare lo scrutinio della eccezione di inammissibilità della censura per omessa notifica del ricorso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sollevata dal CONI.

Infondata è, altresì, la censurata mancanza di un atto di impulso del procedimento disciplinare, a seguito dell’annullamento con rinvio del primo giudizio.

L’annullamento con rinvio è stato, infatti, disposto esclusivamente a causa della mancata integrazione del contraddittorio, lasciando pertanto fermo l’iniziale atto di deferimento che non doveva essere rinnovato.

Infondata è anche la censura di tardività della conclusione del procedimento atteso che il termine di 60 giorni, ai sensi del chiaro disposto dell’art. 38, comma 3, CGS CONI, secondo il quale “il termine per la pronuncia nell’eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di garanzia dello sport”.

Né si rinviene una violazione del diritto di difesa dal momento che la ricorrente conosceva fin dalla decisione di annullamento con rinvio del pronunciamento della Corte Federale d’Appello quali fossero i soggetti nei confronti dei quali doveva integrarsi il contraddittorio e l’oggetto del giudizio di ben due precedenti pronunce.

Con riguardo alla lamentata carenza di un elemento della fattispecie addebitata, ovvero della finalità per la quale si sarebbero poste in essere false fatturazioni e così alterati i bilanci, si rinvia all’accertamento del giudice penale e poi della Federazione, dal quale sono emersi tutti gli elementi della frode sportiva.

Le operazioni fraudolente che hanno interessato la -OMISSIS-, accertate in varie sedi, dal giudice penale, civile e tributario, hanno generato, infatti, un fondo per il pagamento in nero di atleti, e una falsa rappresentazione della solidità finanziaria della società, che le ha consentito di continuare ad operare iscrivendosi ai Campionati.

L’accertata violazione fiscale per 28 milioni di euro, accumulati negli anni, ha poi determinato il fallimento della società nel 2014.

Il solo inadempimento reiterato degli obblighi fiscali avrebbe impedito l’iscrizione della società ai Campionati.

Appare del tutto inverosimile che simili stratagemmi perseguiti negli anni non fossero conosciuti da chi svolgeva mansioni come quelle affidate all’odierna ricorrente.

Le attività illecite svolte dalla odierna ricorrente risultano accertate dal giudice penale e oggetto di varie testimonianze, in base a quanto si legge nella Relazione dei Consulenti Tecnici del P.M. procedente e da cui è facile desumere che la stessa era consapevole dell’intera sequenza del movimento di denaro contante nonché delle false scritture in bilancio.

Insussistente è anche la dedotta disparità di trattamento con riguardo a soggetti la cui posizione è differenziata rispetto a quella di parte ricorrente.

Di disparità di trattamento si può parlare solo a fronte di posizioni identiche o quanto meno analoghe, presupposto non sussistente nel caso di specie.

Benché la ricorrente non sia tesserata, si tratta di soggetto direttamente coinvolto nell’amministrazione di società affiliata e come tale tra i soggetti ricompresi dall’art. 1 del Regolamento di Giustizia Federale tra i destinatari della normativa sportiva e delle disposizioni disciplinari.

Alla luce di quanto sopra osservato il provvedimento impugnato risulta scevro dalle dedotte censure, con conseguente mancanza del presupposto della illegittimità del provvedimento ai fini della responsabilità per il danno lamentato.

La domanda è peraltro infondata, altresì, sotto il profilo della prova degli altri elementi costitutivi della responsabilità aquiliana, con particolare riguardo al nesso causale tra la disposta sanzione ed il danno lamentato, in quanto quest’ultimo, prima ancora che dalla sanzione sportiva, deriva dal procedimento penale, nell’ambito del quale la ricorrente veniva condannata, con sentenza del 25 gennaio 2018, a 3 anni di reclusione, oltre alla pena accessoria della inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e della capacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di 10 anni e la interdizione dagli uffici direttivi per 3 anni, oltre ad altre pene accessorie.

Per quanto osservato il gravame va dichiarato inammissibile ed infondata la richiesta di risarcimento del danno con conseguente reiezione della stessa.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il gravame e respinge la domanda risarcitoria.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore delle controparti costituite che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) per ciascuna, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2021, in collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 25 d.l. 137/2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare n. 6305 del 13/03/2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere

Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore

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