C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 19 del 19/08/2021 – Delibera – 14 / P – Stagione Sportiva 2020/2021. Deferimento della Procura Federale a carico dell’A.S.D. Terricciola Alta Valdera, chiamata a rispondere della violazione di cui all’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti posti in essere, nella stagione 2019/2020, dal tecnico tesserato sig. Ferdinando Mazzei.

14 / P – Stagione Sportiva 2020/2021. Deferimento della Procura Federale a carico dell’A.S.D. Terricciola Alta Valdera, chiamata a rispondere della violazione di cui all’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti posti in essere, nella stagione 2019/2020, dal tecnico tesserato sig. Ferdinando Mazzei.

 La conclusione delle indagini, avviate con il procedimento disciplinare n. 87 della stagione 2020-2021, per le irregolarità commesse nell’organizzazione del Torneo King’s Cup, disputato nelle date 27 e 28 maggio 2017, veniva notificata (con prot. n. 5415 del 4 novembre 2020) alle parti contestando - a Luca Baldi la violazione del disposto di cui all’art. 4, c. 1, del C.G.S.; - a Ferdinando Mazzei, la medesima violazione, con riferimento all’art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico; alle società di rispettiva appartenenza: - F.C. Fornacette Casarosa A.S.D, la violazione dell’articolo 6, comma 1, del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta per le condotte poste in essere, nelle stagioni 2019/2020 e 2020/2021, dal Presidente Luca Baldi; - A.S.D. Terricciola Alta Valdera, la violazione dell’articolo 6, comma 2, del C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte poste in essere, nella stagione 2019/2020, dal tecnico tesserato Ferdinando Mazzei. I Signori Luca Baldi, in proprio e n.n. della Società Fornacette Casarosa A.S.D., e Ferdinando Mazzei, anche quale legale rappresentante della Società A.S.D. Terricciola Alta Valdera, chiedevano, ottenendola, la possibilità di definire il contesto ai sensi dell’art. 126/5 del C.G.S.. L’accordo, in assenza di opposizione da parte della Presidenza Federale, diveniva esecutivo con la pubblicazione sul C.U. n. 247/AA del 22 gennaio 2021. Con la definizione appena enunciata veniva comminata ai tesserati l’inibizione da ogni attività in ambito federale per mesi nove al Baldi e per mesi quattro al Mazzei, mentre alle Società venivano inflitte le ammende rispettivamente di € 1.000,00 e € 300,00, come da verbale sottoscritto dalle parti con il quale si stabiliva espressamente che le sanzioni dell’ammenda avrebbero dovuto essere versate entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del comunicato indicante l’avvenuta definizione.

Trascorso detto termine, avente carattere perentorio, senza che la Società Terricciola adempisse all’obbligazione, il Presidente Federale, con C.U. F.I.G.C. n. 373/AA del 19 maggio 2021, ha dato atto dell’intervenuta risoluzione dell’accordo, dandone comunicazione alla Procura Federale per il seguito di competenza in ragione di quanto previsto dall’art. 126, comma 6, del C.G.S.. Si é quindi resa necessaria la prosecuzione del procedimento in ordine al quale la Procura Federale, eseguita la relativa istruttoria, ha disposto il presente deferimento a questo Tribunale, notificandone gli esiti alla Società inadempiente. Il Collegio ha quindi fissato l’udienza di discussione per la data odierna dandone rituale convocazione alle parti che sono oggi così presenti: - la Procura Federale in persona dell’avvocato Conti Silvia, Sostituto; - la Società A.S.D. Terricciola Alta Valdera tramite il legale rappresentante Signor Tognetti Andrea, Presidente, assistito e difeso dall’avv. Menichini Federico. In apertura di dibattimento il Sostituto Procuratore Conti, dopo aver ripercorso l’iter della vicenda e considerato quanto previsto dall’art. 126 del C.G.S., chiede riaffermarsi la responsabilità della Società Terricciola con conseguente comminazione della sanzione della pena pecuniaria per l’ammontare di € 600,00 (seicento). Con il proprio intervento il Difensore della Società chiede il proscioglimento della propria assistita eccependo la tardività dell’azione della Procura Federale. Rileva in proposito che con l’atto di deferimento si contestano alla Società comportamenti da questa tenuti “nella stagione 2019/2020”, laddove il fatto contestato si è verificato nel corso della stagione 2016/2017 epoca nella quale, come facilmente riscontrabile dagli atti ufficiali, la Società A.S.D. Terricciola Alta Valdera non era ancora stata costituita. Aggiunge inoltre, a titolo meramente discorsivo, che esisteva un accordo tra la Società e il Signor Luca Baldi in base al quale quest’ultimo si sarebbe assunto l’onere di corrispondere l’importo della sanzione pecuniaria definita ex art. 126 del C.G.S.. A prescindere dall’ essere tale ultima considerazione del tutto irrilevante, perché inconferente, il Collegio rileva che l’ardita tesi della difesa non può trovare ingresso nella presente sede processuale trattandosi di eccezione che si sarebbe dovuta sollevare in sede di deferimento. Con l’accordo a suo tempo sottoscritto la Società ha rinunciato a contestare l’operato della Procura che quindi non può essere più oggetto di riesame. Ciò che viene invece contestato in questa sede è la violazione di quell’accordo, volto proprio ad evitare l’instaurarsi del giudizio, richiesto liberamente e spontaneamente dal legale rappresentante della Società. Il deferimento quindi merita piena ed ampia conferma. P.Q.M. Il Tribunale accoglie il deferimento ed infligge all’A.S.D. Terricciola Alta Valdera la sanzione pecuniaria dell’ammenda pari a € 600,00 (seicento).

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