TRIBUNALE DI BENEVENTO – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 1584/2018 DEL 25/09/2018

 

 

 

 

 

Il  Tribunale  di  Benevento,  II Sezione  civile,  in  persona  del  G.M.,  Dr.  Gerardo  Giuliano,  ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 4335/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto ALTRI CONTRATTI  ATIPICI, pendente

TRA

OMISSIS  CALCIO  S.R.L.,  in  persona  del  legale  rappresentante  p.t.,  rappresentato  e  difeso dall’Avv. TAMMARO SOPRANO;

-OPPONENTE

E

ASSOCIAZIONE   SPORTIV DILETTANTISTICA   “OMISSIS” in   persona   de legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. TIZIANA GIULIANO;

- OPPOSTA

 

CONCLUSIONI


All'udienza del 24.05.2018 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.


 MOTIVI DELLA DECISIONE

 

1.              Questioni preliminari

In via preliminare, va chiarito che la vicenda dedotta in giudizio ha ad oggetto rapporti patrimoniali tra le parti (in particolare, mancato adempimento di un’obbligazione di pagamento in virtù dei titoli posti dalla ASSOCIAZIONE OMISSIS” a fondamento del decreto ingiuntivo opposto): ne consegue che l’eccezione sollevata in via preliminare dall’opponente va rigettata in quanto è applicabile lart. 3, co. 1, d.l. n. 220/2003, ai sensi del quale la giurisdizione del G.O. permane in relazione alla controversie relative ai rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti (principio peraltro ribadito da T.A.R. Roma, (Lazio), sez. I, 11/11/2017, n. 11239). In altri termini, avendo la presente controversia ad oggetto rapporti di natura patrimoniale tra le parti, sussiste la giurisdizione del G.O.. 

Ancora in via preliminare, si osserva che la documentazione allegata dall’opposta alla  propria produzione è pienamente utilizzabile ai fini della presente decisione, non potendo venire in rilievo i disconoscimenti effettuati al riguardo dall’opponente , in quanto generici ed apodittici –senza, cioè, l’indicazione specifica delle ragioni di tale disconoscimento-. Ne consegue che sono applicabili i consolidati principi elaborati sul punto dalla consolidata ed univoca giurisprudenza di legittimità, in virtù dei  quali  il  disconoscimento  della  conformità   all’originale del modulo ovvero della sottoscrizione del documento deve avvenire in modo  puntuale e specifico nella prima udienza ovvero nella prima difesa utile successiva alla  produzione del documento, in quanto, pur non essendo richiesto l'uso di scritture sacramentali, è tuttavia sempre necessario che la parte, contro la quale la scrittura viene prodotta in giudizio, proponga contro l'autenticità della medesima -o della sottoscrizione ivi apposta- un’impugnazione di specifico ed inequivoco contenuto, da cui possa desumersi con certezza la negazione dell'autenticità della scrittura o della sottoscrizione, con la conseguenza che, se non contestata in tali modalità, la scrittura acquista la stessa efficacia probatoria dell'originale (cfr., inter alia, Cass. n. 13425/2014; Cass. n 6968/2006; Cass. n. 11419/2004). In altri termini, il disconoscimento deve essere specifico, analitico e motivato, e ciò non solo nel senso che la parte deve specificamente indicare i documenti oggetto di disconoscimento, ma anche le ragioni di siffatto disconoscimento, e cioè indicare al giudice gli elementi che consentono di contestare la conformità della copia prodotta all'originale, in possesso della parte esibente o di terzi –circostanze che, appunto, non ricorrono nel caso in esame per le ragioni sopra esposte-.

2.              Sul merito 

Venendo al merito della vicenda dedotta in giudizio, si osserva che l’opponente ha eccepito la non vincolatività nei suoi confronti dei i titoli posti a fondamento della pretesa monitoria (cfr., in particolare, allegati da 2 a 5 alla comparsa di costituzione e risposta), in quanto sottoscritti dal direttore sportivo OMISSIS, privo dei poteri necessari per sottoscrivere detti contratti e vincolare la società alle obbligazioni ivi contenute.

Ebbene, ai fini dellesame di tale eccezione è opportuno, in via preliminare, chiarire la posizione assunta dalla giurisprudenza in ordine alla cd. “apparenza del diritto” ed alla vincolatività, per il rappresentato, del contratto sottoscritto per suo conto dal falsus procurator con il terzo.

Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il principio dell'apparenza del diritto, riconducibile a quello più generale della tutela dell'affidamento incolpevole, può essere invocato con riguardo alla rappresentanza, allorché, indipendentemente dalla richiesta di giustificazione dei poteri del rappresentante a norma dell'art. 1393, non solo vi sia la buona fede del terzo che abbia concluso atti con il falso rappresentante, ma vi sia anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente. In relazione a tale principio, spetta al giudice di merito accertare se, in relazione alle circostanze obiettive del caso concreto, il comportamento tenuto dal rappresentante sia stato tale da ingenerare nel terzo il ragionevole convincimento sulla corrispondenza della situazione reale a quella apparente” (Cassazione civile, sez. II, 13/08/2004, n. 15743; e, in senso conforme, cfr., più recentemente, Cassazione civile, sez. III, 23/06/2017, n. 15645).

Con specifico riferimento, poi, al caso in cui il falsus procurator agisca in nome e per conto di una società di capitali in cui il terzo possa controllare la consistenza effettiva dell'altrui potere, si condivide l’indirizzo espresso da Cassazione civile, sez. III, 08/05/2015, n. 9328, la quale ha osservato che in tema di rappresentanza apparente, il terzo contraente, ex art. 1393 c.c., ha soltanto la facoltà, e non anche l'obbligo, di controllare se colui che si qualifichi rappresentante sia in realtà tale, siccnon basta il semplice comportamento omissivo del medesimo terzo per costituirlo in colpa nel caso di abuso della procura (o di mancanza della stessa), occorrendo, per converso, ai fini dell'affermazione che egli abbia agito senza la dovuta diligenza, il concorso di altri elementi. Ancor più chiaramente, Cassazione civile, sez. III, 12/01/2006, n. 408 ha ritenuto che la ratifica relativa al contratto concluso dal falso rappresentante per il quale non sia richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem può essere anche tacita e consistere, perciò, in qualsiasi atto o comportamento da cui risulti in maniera chiara ed univoca la volontà del dominus di  far  proprio  il  negozio  concluso  in  suo  nome  e  conto  da  falsus  procurator.  Il  relativo accertamento spetta al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici e giuridici, concludendo nel senso per cui il principio della apparenza è suscettibile di trovare applicazione anche nel caso in cui il soggetto rappresentato è una società di capitali ed il terzo può verificare la esistenza dei poteri rappresentativi del soggetto che agisce in nome e per conto della società attraverso i mezzi speciali di pubblicità previsti dalla legge” (cfr., in senso conforme, Cass. 13/08/2004, n. 15743; Cass. 29/04/1999, n. 4299; Cass. 19/09/1995, n. 9902; Cass. 03/03/1994, n. 2123). In particolare, si condivide il percorso argomentativo delineato dalla Suprema Corte nella sentenza da ultimo citata, in cui è valorizzato l’elemento della colpa in capo al rappresentato ai fini dell’imputazione degli effetti del contratto sottoscritto dal rappresentante apparente della società: [] Anche in questo caso il Giudice deve accertare se in relazione alle circostanze obiettive della fattispecie concreta il comportamento tenuto dal rappresentante sia tale da ingenerare nel terzo il ragionevole convincimento della corrispondenza della situazione reale a quella apparente, mentre non è possibile ritenere che il terzo sia in colpa quando, pur non avendo motivo di dubitare del conferimento dei poteri rappresentativi in base alle regole dell'ordinaria diligenza, abbia omesso di controllare l'esistenza dei poteri stessi mediante l'esame dei pubblici registri. Vale considerare in proposito che l'apparenza del diritto è una situazione di fatto che si desume da una serie di circostanze idonee a fare apparire l'oggettiva esistenza di una situazione in realtà inesistente, che si specificano in modo differente nelle varie ipotesi, per cui l'affidamento incolpevole del terzo rappresenta la ragione sostanziale della rilevanza attribuita alla situazione apparente. Non può essere condiviso l'orientamento di recente espresso da Cass. 30/03/2004, n. 6301, secondo il quale la presenza di un sistema di pubblicità, che provvede ad informare sia in ordine ai soggetti legittimati a spendere il nome della socieche in ordine ai limiti di tale legittimazione, preclude al terzo la possibilità di invocare il principio dell'apparenza per vincolare la società, perchè limita irragionevolmente il principio alle ipotesi marginali nelle quali la società si avvale di rappresentanti estranei alla sua organizzazione. La rappresentanza apparente vincola il falso rappresentato, obbligandolo ad adempiere al contratto solo se è ravvisabile un suo comportamento colposo che abbia indotto nel terzo la ragionevole convinzione circa l'esistenza di un valido ed efficace conferimento di procura (Cass. 23/07/2004, n. 13829; Cass. 14/07/2004, n. 13084; Cass. 10/01/2003, n. 204; Cass. 22/04/1999, n. 3988). La vincolatività del contratto non può, infatti, derivare dal mero affidamento incolpevole del terzo contraente neppure quando la tutela di esso risulti oggettivamente rafforzata; il principio dell'apparenza è idoneo a giustificare la circolazione della ricchezza indipendentemente dal consenso del legittimo titolare (artt. 534 e 1189 c.c.), ma non a vincolare direttamente il falso rappresentato senza il concorso della colpa. In sostanza la colpa del falso rappresentato costituisce l'elemento di collegamento della situazione apparente alla sfera giuridica dello stesso. Nella nozione di colpa rientra non soltanto il comportamento negligente, ma qualsiasi condotta attiva od omissiva, causalmente rilevante nell'imputazione degli  effetti.  []

Pertanto, riassumendo quanto sin qui argomentato: 1) l'apparenza del diritto può essere invocato con riguardo alla rappresentanza indipendentemente dalla richiesta di giustificazione dei poteri del rappresentante a norma dell'art. 1393; 2) ai fini della ricorrenza di tale fattispecie deve ricorrere non solo la diligenza del terzo che abbia concluso atti con il falso rappresentante, ma anche un comportamento colposo del rappresentato che ingeneri nel terzo la ragionevole convinzione che il potere  di  rappresentanza  sia  stato  effettivamente  e  validamente  conferito  al  rappresentante apparente; 3) tale principio può essere applicato anche qualora il rappresentato sia una società di capitali ed il terzo possa verificare la esistenza dei poteri rappresentativi del soggetto che agisce in nome e per conto della socieattraverso i mezzi speciali di pubblicità previsti dalla legge, purchè sia dimostrato un comportamento colposo del rappresentato che abbia indotto nel terzo di buona fede e diligente la ragionevole convinzione circa l'esistenza di un valido ed efficace conferimento di procura; 4) gli esposti accertamenti (id est, se il comportamento tenuto dal rappresentante sia stato tale da ingenerare nel terzo il ragionevole convincimento sulla corrispondenza della situazione reale a quella apparente) vanno condotti dal giudice di merito in considerazione delle circostanze obiettive del caso concreto e, se congruamente e logicamente motivati, sono incensurabili in sede di legittimità.

In applicazione dei citati principi, si osserva che nel caso in esame l’opposta ha esaustivamente  dimostrato la ricorrenza di tutti i descritti requisiti ai fini della imputabilità degli effetti dei contratti conclusi dal falsus procurator in capo alla società opponente (rappresentata).

Ed invero, la diligenza e l’affidamento incolpevole della ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA OMISSIS” è desumibile non solo dalla carica ricoperta nel BENEVENTO CALCIO dal soggetto con il quale ha contrattato (OMISSIS, direttore sportivo), ma anche dalla circostanza che, per un verso, quest’ultimo ha concluso altri accordi con altre associazioni (cfr. contratto concluso con ASD S.C. OMISSIS per il giocatore OMISSIS, allegato alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. dell’opponente); e, per altro verso, detti contratti recano l’intestazione ed il timbro della società opposta. In altri termini, la carica ricoperta dal OMISSIS, valutata unitamente alle modalità di conclusione dei contratti ed alla circostanza che quest’ultimo avesse concluso galtri accordi per conto del OMISSIS CALCIO, sono elementi gravi, precisi e concordanti che inducono a ritenere dimostrata la diligenza del terzo (id est, della ASSOCIAZIONE OMISSIS) nel concludere i contratti oggetto del presente giudizio nella convinzione che il OMISSIS avesse i poteri necessari a tal fine, in quanto, evidentemente, prassi consolidata all’interno della società opponente.

Parimenti dimostrato è, poi, è il comportamento colposo del falso rappresentato che ha indotto nel terzo la ragionevole convinzione circa l'esistenza di un valido ed efficace conferimento di procura al falsus procurator.

Tale conclusione si desume non solo dalla conclusione di altri contratti dello stesso tipo di quelli dedotti in giudizio da parte del direttore sportivo con altre società, ma –soprattutto- dalla circostanza che a seguito della conclusione di tali accordi i calciatori OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS hanno effettivamente giocato per il OMISSIS nelle varie categorie, come risulta dall’ampia documentazione depositata al riguardo dall’opposta (cfr. allegati sub 6, 7 e 9 alla comparsa di costituzione e risposta) –circostanza, peraltro, neppure contestata dalla controparte-. A ciò si aggiunga che OMISSIS ha anche esordito in prima squadra(circostanza, quest’ultima, anch’essa non contestata) , il che corrobora la convinzione che l’opponente, in realtà, ha avallato pienamente l’operato del proprio direttore sportivo ed abbia fatto propri” i contratti conclusi dallo stesso.

In altri termini, il OMISSIS CALCIO, nel consentire al proprio direttore sportivo di operare in tal modo –id est, concludere contratti per conto e nell’interesse della società, utilizzando i moduli ed i timbri del OMISSIS CALCIO ed avvalersi delle prestazioni sportive dei calciatori di cui ai contratti conclusi dal OMISSIS (tra cui, appunto, quelli dedotti in giudizio-, ha manifestato, con tutta evidenza, la propria consapevolezza in ordine all’operato dello stesso direttore sportivo, e, dunque, ha tenuto un comportamento quantomeno colposo che ha indotto nel terzo la ragionevole convinzione circa l'esistenza di un valido ed efficace conferimento di procura in capo al OMISSIS nonostante l’assenza di effettivi poteri rappresentativi.

Pertanto, dalle evidenze istruttorie appena illustrate, si ravvisa la sussistenza di tutti i requisit necessri  affinc possa  ritenersi  che  il  falso  rappresentato  sia  obbligato  all’adempi mento, nei confronti del terzo, delle obbligazione assunte in suo nome e per suo conto  dal falsus procurator: gli effetti dei contratti dedotti in giudizio, dunque, sono direttamente  imputabili  in  capo  al OMISSIS CALCIO S.R.L., che, perciò, è tenuto al relativo adempimento.

Ebbene, a tale ultimo riguardo, basti osservare che parte opponente non ha contestato il mancato adempimento di tali obbligazioni -né ha contestato il relativo ammontare-, deducendo, piuttosto, che le stesse nono fossero a lei imputabili (eccezione rigettata per le ragioni appena ampiamente illustrate): ne consegue che l’opponente è tenuta al pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto nella misura e secondo le modalità ivi indicate.

In conclusione, alla luce delle esposte considerazioni in fatto ed in diritto, l’opposizione è  infondata e va integralmente rigettata, per cui il decreto ingiuntivo opposto (in particolare, decreto ingiuntivo n. 830/2015 emesso dal Tribunale di Benevento in data 21.07.2015) va confermato e  dichiarato definitivamente esecutivo.

 

3.              Sulle spese di lite 

Quanto al governo delle spese di lite, le stesse -liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi del DM 55/2014 (in ragione della non particolare complessità delle questioni dedotte in giudizio) e relativi a controversie con valore compreso tra Euro 26.001,00 ed Euro 26.000,00- devono essere poste a carico dell’opponente in considerazione dell’esito del giudizio e della conseguente applicazione del principio di soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., con attribuzione in favore dell’Avv. TIZIANA GIULIANO, dichiaratasi antistataria ai sensi dell’art. 93 c.p.c..

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale di Benevento, seconda sezione civile, in persona del G.M., Dr. Gerardo Giuliano, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 4335/2015 del R.G.A.C. ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: 

    1. RIGETTA, per le ragioni di cui in motivazione, lopposizione e, per l’effetto:
    2. CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto (in particolare, decreto ingiuntivo n. 830/2015 emesso dal Tribunale di Benevento in data 21.07.2015), dichiarandolo definitivamente esecutivo;
    3. CONDANNA OMISSIS CALCIO S.R.L. a pagare alla Associazione Sportiva Dilettantistica OMISSIS” le spese di lite, che si liquidano complessivamente in Euro 3.284,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell’Avv. TIZIANA GIULIANO, dichiaratasi antistataria.

Così deciso in Benevento, il 25.09.2018

 

Il Giudice Dr. Gerardo Giuliano

 

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