TRIBUNALE DI SALERNO – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 100/2019 DEL 11/01/2019

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO

Seconda Sezione Civile

 

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cosimina DAmbrosio ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa civile iscritta al n. 1010/2016 r.g.,

tra

OMISSIS, rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce all’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall’avv. Giusy Torre, ed elett.te dom.to presso lo studio dell’avv. Vincenzo Maraio sito in Salerno, alla via Silvio Baratta, 11,

-opponente-

E

Avv. OMISSIS, nella qualità di procuratrice di se stessa, ed elett.te dom.ta presso il suo studio, sito in Roccadaspide, alla via Dell’Arte, 7,

-opposta-

 

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo Conclusioni: come da verbale di udienza

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 29.01.2016, il sig. OMISSIS proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3187/2015, reso dal Tribunale di Salerno, con il quale veniva ingiunto al pagamento della somma di € 10.584,45 oltre interessi, in favore dell’avv. OMISSIS a, per prestazioni professionali svolte in favore di esso ingiunto.

In via preliminare eccepiva il difetto di competenza territoriale del giudice adito, in favore del Tribunale di Brindisi, il mancato avvio della procedura di negoziazione assistita oltre che la mancanza di prova scritta, ex art. 633 c.p.c., nel merito contestava la mancanza di qualsiasi conferimento di incarico, per essere l’incarico conferito dalla società A.S.G. OMISSIS  s.r.l., oltre che il quantum richiesto, tanto premesso conveniva in giudizio, innanzi all’intestato Tribunale, l’avv. OMISSIS a per ivi, in accoglimento delle eccezioni preliminari, revocare e dichiarare nullo nonché inefficace il decreto ingiuntivo, nel merito chiedeva l’autorizzazione alla chiamata in causa la A.S.G. OMISSIS  s.r.l. e, all’esito della chiamata in causa del terzo, revocare il decreto ingiuntivo e riconoscere tenuta al pagamento del compenso la A.S.G. OMISSIS  s.r.l. e, per l’effetto, in via riconvenzionale, condannare parte ricorrente al pagamento di un risarcimento danni, da quantificarsi in via equitativa, ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese di spese e competenze legali, in via meramente subordinata e gradata, nella remota e denegata ipotesi di accertamento del conferimento del mandato, ridurre il compenso richiesto a quello corrispondente alla attività stragiudiziale, pari ad € 1.890,00, con compensazione delle spese di lite.

Radicatosi il contraddittorio si costituiva l’avv. OMISSIS che, in via preliminare, eccepiva la inammissibilità e improcedibilità dell’opposizione per tardività della stessa in quanto, sebbene formulata con atto di citazione e non con ricorso, ex art. 702 bis c.p.c., veniva depositata in Cancelleria, mediante iscrizione a ruolo, oltre il termine di giorni quaranta che, comunque, la prestazione dalla stessa svolta, nell’ambito dell’arbitrato sportivo, è una vera e propria prestazione giudiziale per cui  l’opposizione doveva seguire la forma e sostanza del ricorso, ex art. 702 bis c.p.c., contestava, poi, la eccezione formulata dall’opponente circa la incompetenza del Tribunale adito oltre che il mancato avvio della procedura della negoziazione assistita, nel merito deduceva che il OMISSIS  ebbe a conferire incarico alla stessa, come da documentazione in atti, contestava, inoltre, leccepita eccessività del quantum richiesto concludeva, pertanto, in via pregiudiziale, per l’accertamento e la dichiarazione di inammissibilità e improcedibilità, per tardività, dell’opposizione a decreto ingiuntivo, per il rigetto dell’eccezione di controparte circa il mancato avvio della negoziazione assistita, in via preliminare, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, per il rigetto delleccezione di incompetenza del giudice adito, in via principale, per la conferma del decreto opposto, con rigetto della spiegata domanda riconvenzionale, in via subordinata, accertare l’attività compiuta e, per l’effetto, dichiarare dovute le competenze legali nella misura ritenuta di giustizia e, comunque non inferiore ad € 1.890,00, oltre accessori, con condanna del OMISSIS  al suddetto pagamento, in caso di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, condannare lo stesso, in via esclusiva, ovvero in solido con il OMISSIS  al pagamento delle competenze legali, nella misura ritenuta di giustizia e, comunque, non inferiore ad € 1.890,00, oltre spese ed oneri di legge ed interessi di mora.

Non veniva svolta attività istruttoria quindi, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.

Motivi della decisione

Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità dell’opposizionesollevate da parte opposta.

La controversia in esame ha per oggetto la liquidazione del compenso professionale, compenso contestato dall’opponente sia nell’an che nel quantum.

Innanzitutto non vi è dubbio, come da documentazione in atti, che il OMISSIS  ebbe a conferire incarico professionale all’opposta.

Con sentenza n. 12411/17, la Suprema Corte ha stabilito che le controversie per la liquidazione degli onorari e dei diritti dellavvocato, in materia giudiziale civile, soggiacciono al rito di cui all’art. 14 D. Lgs 150/2011, anche allipotesi in cui la domanda non sia limitata al quantum ma riguardi anche l’an della pretesa.

Quanto al tipo di prestazioni giudiziali per le quali il procedimento debba seguire le forme del rito sommario di cognizione, con instaurazione del giudizio a mezzo di deposito di ricorso, si ritiene di aderire all’orientamento gespresso dalla giurisprudenza di legittimità proprio in materia di determinazione delle tariffe professionali forense, alla stregua del quale – in tema di esercizio della professione forense, è da considerare prestazione giudiziale anche l’assistenza e l’attività svolta dal difensore stragiudizialmente per transigere una controversia, trattandosi di attività complementare e dipendente da quella per cui gli è stato conferito mandato-.

Nella fattispecie tale deve considerarsi l’attività posta in essere dall’opposta per la quale ha domandato il pagamento in via monitoria.

La causa andava, allora, introdotta in ogni caso nella forma del  ricorso e non già con notifica dellatto di citazione.

Tuttavia, anche quando l’opposizione viene proposta con atto di citazione (anziché correttamente con ricorso) deve ritenersi che la citazione stessa possa produrre effetti equivalenti al ricorso per il raggiungimento dello scopo dell’atto, sempreché la costituzione in giudizio avvenga nei quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo.

Nel caso in esame, come peraltro eccepito da parte opposta, il decreto ingiuntivo veniva notificato in data 21.12.2015 mentre l’opposizione, notificata in data 29.01.2016, veniva depositata in Cancelleria, mediante iscrizione a ruolo, in data 04.02.2016, pertanto oltre il termine di giorni quaranta prescritti dalla legge.

Pertanto, per i su esposti motivi, va dichiarata la inammissibilità dell’opposizione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

                                    P.Q.M.

Il Tribunale di Salerno –Seconda Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1010/2016 r.g., tra OMISSIS –opponente- e OMISSIS a –opposta-, ogni altra istanza, eccezione, deduzione reietta o assorbita, così provvede:

  1. Dichiara inammissibile lopposizione;
  2. Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite, in favore di parte opposta, che si liquidano nella complessiva somma di € 2.450,00, oltre accessori come per legge.

Salerno, 07.01.2019

Il Giudice Onorario

Cosimina DAmbrosio

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