F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 12/TFNT del 27 Settembre 2021 (motivazioni) – AC Chievo Verona Srl / FIGC – CONI – Cosenza Calcio – Lega B + altri – Reg. Prot. 11/TFN-ST

 

 

Decisione/0012/TFNST-2021-2022

Registro procedimenti n. 0011/TFNST/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composto dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore – Presidente;

Antonio Rinaudo – Vice Presidente;

Roberto Benedetti – Componente;

Francesco Corsi – Componente;

Massimo Vasquez Giuliano – Componente (Relatore);

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 17 settembre 2021, sul ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS – FIGC proposto dalla società AC Chievo Verona Srl (matr. FIGC 9830) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio e nel contraddittorio con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, con la società Cosenza Calcio Srl (matr. FIGC 934393), la Lega Nazionale Professionisti Serie B e altri per la riforma e/o l’annullamento del Com. Uff. della FIGC n. 45/A del 3 agosto 2021,

la seguente

DECISIONE

Ritenuta opportuna, in premessa, una sintetica ricostruzione della vicenda in esame.

- A seguito di verifica espletata dalla Co.Vi.So.C., emergevano gravi irregolarità fiscali a carico dell’A.C. Chievo Verona S.r.l. (d’ora innanzi solo Chievo) e, in particolare, il mancato rispetto dei criteri legali ed economico/finanziari per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al campionato professionistico di Serie B. Nello specifico, risultava il mancato pagamento, da parte della detta società, dell’Iva risultante dalle liquidazioni periodiche relative al primo e al secondo trimestre del periodo d’imposta anno 2019, nonché quello dell’IVA relativa ai periodi d’imposta 2014/2018. L’inadempimento, costituente violazione delle norme di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 252/A (Approvazione Licenze Nazionali Serie B 2021/2022), comportava la mancata concessione della Licenza Nazionale 2021/2022 e la conseguente non ammissione al Campionato di Serie B 2021/2022” (cfr. Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 12/A del 16 luglio 2021 relativo alla delibera del Consiglio Federale).

- Impugnato il provvedimento di cui all’indicato Comunicato Ufficiale n. 12/A innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, il Chievo, in data 26 luglio 2021, si vedeva respingere il ricorso perché infondato. Difatti, malgrado la ricorrente ravvisasse nella improvvisa pandemia e nella relativa legislazione emergenziale la giustificazione del proprio inadempimento (il cd. Factum principis), risultava al contrario documentata, già prima dell’entrata in vigore della ricordata legislazione, la sua inadempienza verso l’Erario. Ecco che, nella situazione debitoria indicata - come giustamente evidenziato dal Collegio di Garanzia dello Sport nella decisione n. 56 del 2021 -, appariva del tutto irrilevante invocare una qualche concausa o sopravvenienza, “……. per assolversi dalle conseguenze del pregresso inadempimento in cui è(ra) incorso”. La pretesa del Chievo - già dichiarato decaduto da una prima rateazione - di avvalersi di una seconda dilazione, astrattamente possibile in executiviis ai sensi dell’art. 19, d.P.R. 602/1973, risultava concretamente inattuabile, a fronte del fatto che “la fattispecie costitutiva di tale preteso diritto non risulta perfezionata ……”. D’altro canto, il beneficio della rateizzazione in executiviis, non automatico, “viene concesso con apposito atto dell’Agente della riscossione che può anche denegarlo ……………………………” (affermazione del principio secondo cui “l’eventuale rateizzazione del debito può produrre effetti per l’ordinamento sportivo solo a partire dal raggiungimento di un accordo con l’amministrazione fiscale” - Sez. Un. dec. 19 febbraio 2016, n. 9; Id., decisione 3 agosto 2015, n. 31).

- Conclusa sfavorevolmente la fase davanti al Collegio di Garanzia, organo supremo e di ultima istanza della giustizia sportiva, il Chievo adiva il TAR Lazio con ricorso contenente anche istanza cautelare ai sensi dell’art. 56 c.p.a., quest’ultima successivamente respinta con decreto cautelare n. 4163 del 3 agosto 2021.

- Sempre in data 3 agosto 2021, il Presidente Federale deliberava lo svincolo d’autorità dei calciatori del Chievo, ex art. 110 N.O.I.F. (cfr. Com. Uff. della F.I.G.C. n. 45/A del 3 agosto 2021).

Il Chievo, conseguentemente:

- appellava il ricordato decreto n. 4163/2021 del 3.08.2021, ma la Sezione Quinta del Consiglio di Stato dichiarava inammissibile l’appello con decreto n. 4377/2021 del 5.08.2021;

- notificava il ricorso per motivi aggiunti con rituale richiesta di sospensiva, procedendo, nell’occasione, anche alla impugnativa del Com. Uff. della F.I.G.C. n. 45/A del 3 agosto 2021, contenente appunto lo svincolo di autorità in questa sede contestato. Ancora una volta il TAR, Sezione Prima Ter, rigettava con decreto n. 4386 del 7 agosto 2021 l’invocata sospensiva, tra l’altro considerando la “delibera FIGC n. 45/A del 3 agosto 2021, …………………. atto sostanzialmente conseguenziale…”;

- registrava l’ennesimo rigetto della misura cautelare da parte del TAR Lazio, Sezione Prima Ter (cfr. ordinanza cautelare n. 4429 del 18.08.2021, nella parte in cui evidenzia “che l’atto impugnato risulta esaurientemente motivato in ordine a tutti i profili di censura sollevati dalla ricorrente in sede di procedimento giustiziale e che gli argomenti opposti al Collegio di Garanzia appaiono, per quanto osservato, scevri da vizi rilevabili in questa sede, risultando frutto di un’adeguata istruttoria e non in contrasto con la normativa applicabile”);

- impugnava la detta ordinanza n. 4429 innanzi al Consiglio di Stato, ma anche quest’ultimo, con ordinanza n. 4597/2021 del 27.08.2021, rigettava l’appello cautelare;

- con ricorso del 2 settembre 2021 adiva questo Tribunale Federale Nazionale - Sez. Tesseramenti, allo scopo di vedersi “ riformare e/ annullare il provvedimento 45/A del Presidente Federale Gabriele Gravina pubblicato il 3 agosto 2021, nonché - in considerazione del danno rilevante associato allo svincolo dei calciatori - accogliere la istanza di immediata sospensione dell’efficacia e degli effetti del provvedimento illegittimo ……….“. Nella circostanza, sulla scorta della insussistenza dei relativi presupposti, il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Tesseramenti rigettava la invocata sospensiva (cfr. decreto monocratico del Presidente n. 0001/TFNST - 2021 - 2022 del 6.09.2021 - Registro provvedimenti n. 0011/ TFNST/2021 - 2022);

- in data 6.09.2021 venivano presentati ulteriori motivi aggiunti, ma il TAR Lazio - Sezione Prima Ter, ancora una volta, con decreto n. 4812/2021, pubblicato in data 8.09.2021, respingeva la richiesta di misura cautelare monocratica;

- impugnato anche detto ultimo decreto innanzi al Consiglio di Stato, quest’ultimo, con decreto n. 4927/2021 dell’11 settembre 2021, pubblicato il 13/09/2021, respingeva l’istanza di misura cautelare.

Così brevemente delineato l’excursus della vicenda in contestazione, appare di tutta evidenza come il quadro sopra riportato, costituito principalmente:

- dal parere Co.Vi.So.C. negativo e dal rigetto del relativo gravame da parte del Consiglio Federale F.I.G.C. (cfr. C.U n. 12/A del 16.07.2021);

- dalla definitiva decisione del Collegio di Garanzia dello Sport (cfr. Decisione n. 56 del 2021, che rigettava il ricorso, confermando, nello specifico, la delibera pubblicata nel comunicato ufficiale n. 12/A del 16.07.2021, e cioè la mancata concessione della Licenza Nazionale 2021/2022, conseguentemente la esclusione del Chievo dal Campionato di Serie B 2021/2022);

- da una moltitudine di pronunciamenti negativi del giudice amministrativo; militi tutto, senza eccezione alcuna, nella direzione della totale infondatezza del ricorso clivense.

Nel merito, il ricorso proposto dal Chievo innanzi a questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, risulta sostanzialmente incentrato su due punti, ferma restando la formulazione della istanza di immediata sospensione del provvedimento di svincolo. In particolare, la ricorrente contesta:

1) la “illegittimità derivata dalla illegittimità del provvedimento di esclusione dal Campionato di Serie B”;

2) la “illegittimità autonoma per eccesso, abuso di potere, e sviamento di fine. Violazione di legge ed eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione”.

Costituitasi in giudizio la Società Cosenza Calcio S.r.l., in persona del suo legale rapp.te, dott. Eugenio Guarascio, la stessa ha eccepito:

- la carenza di interesse in capo al Chievo, in quanto “ non potrebbe ormai trarre alcuna utilità neppure da una (non creduta) pronuncia favorevole alla sospensione/annullamento del provvedimento di svincolo d’autorità ………………………… dal momento che i tesserati della Ricorrente hanno già sottoscritto contratti di lavoro con ulteriori realtà sportive ……”

- la carenza di giurisdizione, in quanto la vicenda oggetto di reclamo “ potrebbe ricadere nella sfera di cognizione del G.O., sub specie Giudice del Lavoro”;

- la genericità dell’avverso ricorso, “essendo interamente costruito sul rinvio agli scritti difensivi depositati dalla società clivense davanti al Tar Lazio ed al Consiglio di Stato”;

- infine, la inammissibilità dell’avversa pretesa, volta a “riformare ……………… un giudizio di tipo discrezionale che le N.O.I.F. riservano in via esclusiva alla F.I.G.C.”.

Costituitisi in giudizio anche i calciatori Rigione Michele, Bertagnoli Massimo e Margiotta Francesco, tutti rappresentati dagli avv.ti Alessandro Calcagno e Silvia Abbo del foro di Genova, gli stessi hanno rilevato la infondatezza della domanda in quanto:

- la asserita illegittimità di cui al primo punto di doglianza risulta “ negata espressamente dalle varie decisioni degli organi di giustizia endo ed eso federali che, già in precedenza, hanno respinto l’impugnazione svolta sul punto dal medesimo Club, al pari di quanto statuito anche dalla giustizia amministrativa che in oggi ha già respinto le istanze cautelari di controparte...”;

- quanto al secondo punto del ricorso, appare viceversa indimostrata la “sussistenza del factum principis dal quale sarebbe derivata l’incolpevole inottemperanza delle norme previste dal Sistema delle Licenze Nazionali”;

- inoltre, con riferimento alla “mancata motivazione negativa del provvedimento impugnato in merito all’assenza di una situazione di eccezionalità tale da giustificare la permanenza del tesseramento …………… appare singolare sostenere che il Presidente Federale avesse l’obbligo di motivare l’inesistenza di ipotetiche situazioni eccezionali, ancor più in presenza di una conclamata situazione di impossibilità della prestazione lavorativa del calciatore ……………. derivante dalla mancata ammissione al campionato di competenza per fatto e colpa imputabile in via esclusiva al Club”;

- infine, risulta violato l’art. 49 C.G.S., nella parte in cui “A suffragio e motivazione dell’illegittimità del C.U. n. 45/A del 03.08.2021 controparte richiama unicamente dapprima le argomentazioni inerenti l’illegittima esclusione dal campionato, per poi limitarsi ad un mero richiamo ai documenti prodotti …”

Si è costituita in giudizio anche la Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del suo Presidente pro - tempore, dott. Gabriele Gravina, rapp.ta e difesa dall’Avv. Giancarlo Viglione, il quale, in via principale, ha insistito per il rigetto del ricorso; in via cautelare, per il rigetto dell’istanza di adozione di misure cautelari relativamente al provvedimento impugnato.

In particolare, la FIGC ha rilevato:

- la inammissibilità della impugnazione del C.U. n. 45/A del 3 agosto 2021, perché già pendente un giudizio innanzi al TAR Lazio (r.g. 7876/2021) avente ad oggetto l’annullamento del detto comunicato ufficiale. Pertanto, stante la “duplicazione dei giudizi”, chiede volersi dichiarare la litispendenza ed applicare l’art. 39 c.p.c.;

- la infondatezza dell’avverso ricorso, proprio perché inaccoglibile la tesi secondo cui la pendenza del contenzioso innanzi al TAR avrebbe dovuto rendere lo svincolo d’autorità del Presidente Federale come non necessario.

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, la Lega Nazionale Professionisti Serie B e gli altri tesserati non si sono, invece, costituiti.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti,

- verificata la ritualità del reclamo e il rispetto di ogni altra norma soprintendente al presente giudizio;

- richiamato integralmente il verbale di udienza del 17 settembre 2021, unitamente alle deduzioni e conclusioni difensive degli avv.ti Stefano De Bosio e Andrea Manzi, entrambi in rappresentanza del Chievo; dell’avv. Giancarlo Viglione, in rappresentanza della F.I.G.C.; dell’avv. Alberto Fantini, in rappresentanza del Cosenza; dell’avv. Alessandro Calcagno, in rappresentanza dei calciatori Massimo Bertagnoli, Francesco Margiotta e Michele Rigione; tutti autorizzati a partecipare all’udienza, tenutasi in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021;

- confermato il rigetto di cui al decreto monocratico n. 0001/TFNST - 2021 - 2022 del 6.09.2021 - Registro provvedimenti n. 0011/TFN-ST/2021 - 2022, con cui il Presidente del TFN-ST, “vista l’istanza ………. di avviare le procedure d’urgenza e subordinatamente di emettere provvedimenti cautelari”, ha respinto l’invocata sospensiva dell’efficacia del provvedimento di svincolo, contestualmente fissando l’udienza del 17 settembre 2021 per la discussione del merito del reclamo. Osservato ulteriormente come la richiesta di adozione di un provvedimento cautelare di sospensione dell’efficacia dell’impugnato provvedimento sia da considerarsi in questa sede superata dalla valutazione nel merito dei fatti al fine di adottare la conseguente decisione.

Ciò premesso, questo Collegio, superate le questioni preliminari avanzate dalle parti costituite, tutte  assorbite dal merito, riserva preliminarmente alcune brevissime considerazioni con riferimento alla eccezione di “litispendenza” invocata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, alla cui tesi tuttavia ritiene di non poter aderire, sulla base del convincimento che l’art. 39 c.p.c. possa trovare applicazione nella ipotesi in cui la stessa causa venga incardinata dinanzi a giudici diversi nell’ambito della stessa giurisdizione; non operando, di converso, nel caso in cui ci si trovi di fronte a un riparto di giurisdizione tra giudici differenti (in questo caso statale e sportivo).

Come noto, nella materia de qua il D.L. n. 220/2003, convertito dalla Legge n. 280/2003, ha disciplinato e regolamentato proprio la ripartizione delle competenze fra giudice sportivo e giudice amministrativo; in particolare, l’art. 3 pone come condizione di procedibilità per potere adire il Giudice statale, il previo esaurimento dei gradi di giustizia sportiva. Ora, considerato che il Chievo, con il ricorso per motivi aggiunti depositato innanzi al Giudice amministrativo, ha proceduto alla impugnativa del Com. Uff. della F.I.G.C. n. 45/A del 3 agosto 2021 (svincolo di autorità del Presidente Federale) senza preliminarmente procedere alla necessaria fase giustiziale avanti agli organi di giustizia sportiva, deve ritenersi che detta scelta processuale, nella circostanza, si ponga in contrasto con la cd. pregiudiziale sportiva (regola, quella indicata, che fissa innanzi a questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, la competenza a decidere in prima istanza in merito al contestato ricorso), violandone il precetto. Di contro, non impedisce a questo giudice sportivo di decidere in merito al ricorso in questa sede proposto dalla società veneta.

Dovendosi, quindi, disattendere la eccezione di litispendenza invocata dalla F.I.G.C., questo Tribunale Federale, decidendo nel merito, ritiene che il ricorso del Chievo Verona non meriti accoglimento e vada conseguentemente respinto.

 In punto di diritto, infatti, il provvedimento di svincolo risulta legittimo, in quanto adottato nel pieno rispetto del dettato di cui all’art. 110 N.O.I.F., che sancisce, appunto, “un dovere” e non una semplice e più ordinaria “ facoltà” in capo al Presidente Federale, così come, invece, pretenderebbe la società ricorrente.

Nello specifico, 

- preso atto della delibera di cui al Comunicato Ufficiale n. 12/A del 16.07.2021, con la quale è stata negata al Chievo Verona la Licenza Nazionale 2021/2022 e conseguentemente l’ammissione al Campionato di Serie B 2021/2022;

- ritenuto che, in presenza del detto presupposto (mancata ammissione al Campionato), il Presidente Federale avesse l’obbligo (salvo quanto si dirà in appresso circa l’eventuale ricorrere di casi eccezionali), ex art. 110 N.O.I.F., di procedere allo svincolo d’autorità, non potendosi sottrarre al dovere di tutelare gli stessi calciatori, i quali, parallelamente, vantano il diritto, assicurato dall’ordinamento federale, di poter militare in altre società professioniste, magari appartenenti anche alle serie superiori, non potendolo più fare in quella di appartenenza per cause indipendenti dalla loro volontà; nel che è sostanzialmente da individuarsi la ratio ispiratrice della previsione normativa in esame.

Sulla base di tali premesse, i rilievi della ricorrente in punto di eccesso ed abuso di potere da parte del Presidente Federale sono da ritenersi del tutto infondati, non consentendo l’art. 110 N.O.I.F. altra ragionevole interpretazione se non quella, in presenza di dati presupposti, dell’atto dovuto (i.e., di AUTORITA’). Nella specie, si ribadisce che, a fronte della negata ammissione al Campionato del Chievo, sostenuta dal parere della Co.Vi.So.C. e confermata dal Consiglio Federale nonché, successivamente, dal Collegio di Garanzia dello Sport, il Presidente della F.I.G.C., tenuto al rispetto delle norme federali, altro non poteva fare se non deliberare lo svincolo, a pena di incorrere, nel caso di omissione di tale provvedimento, in una forma di abuso di potere, questa volta sì, censurabile nelle sedi competenti.

La obbligatorietà del provvedimento di svincolo, poi, chiarisce e giustifica anche l’assenza della relativa motivazione: trattandosi di atto dovuto, infatti, nella logica fisiologia degli eventi, appare superfluo, oltre che non richiesto, esplicitarne le ragioni; da ritenersi, al contrario, necessaria nella opposta ipotesi in cui, acclarata l’esistenza di situazioni particolari (“salvo casi eccezionali”), il Presidente Federale, cui spetta di eventualmente valutarle, può determinarsi a soprassedervi; nel caso, quindi, va ritenuto che il richiamo alla norma federale sia già di per sé sufficiente a motivare il provvedimento per relationem. Appare opportuno evidenziare, inoltre, come con l’utilizzo dell’espressione “riconosciuti dal Presidente Federale” con riferimento ai casi eccezionali, il legislatore abbia inteso riservare alla valutazione discrezionale esclusiva dell’organo di vertice della federazione, il ricorrere di tali situazioni eccezionali, che, conseguentemente, non potrebbe essere sindacata da un organo della giustizia sportiva.

Per altro aspetto, non appare assolutamente condivisibile l’affermazione della società ricorrente, secondo la quale, in presenza di alcuni fatti eccezionali quali la “pandemia, la legislazione emergenziale, la sospensione dei campionati, la chiusura degli stadi, il blocco della formazione di partite definitive di ruolo tributario”, lo svincolo sarebbe da escludere (i.e., non necessitato). In disparte ogni considerazione sulla circostanza, emergente in atti, che la situazione di difficoltà fiscale della Società era iniziata ben prima del periodo dell’emergenza epidemiologica e dei conseguenti negativi effetti in ambito sportivo, la tesi, obiettivamente, risulta essere in contrasto con la interpretazione letterale dell’art. 110 N.O.I.F., che impone l’obbligo dello svincolo in presenza di alcune circostanze (ad es., come nel caso, la non ammissione al campionato), nel mentre riconosce la facoltà di non procedervi solo in presenza di altre (“casi eccezionali”), la cui valutazione è rimessa, come detto, apertis verbis, al giudizio del Presidente Federale. La  “eccezionalità” che la ricorrente pretenderebbe di ravvisare nella pendenza del contenzioso, e che a suo dire avrebbe dovuto suggerire di non disporre lo svincolo, almeno sino a quando non vi fosse stata una definitiva pronuncia da parte dell’autorità giurisdizionale, appare del tutto destituita di fondamento, non foss’altro perché la reclamata illegittimità del provvedimento di esclusione del Chievo dall’attuale Campionato, oltre a non investire direttamente la competenza di questo organo di giustizia sportiva, è stata negata, sia dal Consiglio Federale che dal Collegio di Garanzia dello Sport, oltre che, successivamente, dal giudice amministrativo, come noto, più e più volte compulsato dalle ripetute richieste cautelari (tutte respinte) proposte dal Chievo, cosicché la tesi propugnata dalla società non risulta abbia finora trovato accoglimento - neppure cautelare - in nessun’a tra sede. In ogni caso, la pretesa di individuare il ricorrere di una situazione eccezionale tale da neutralizzare il dovere del Presidente Federale di disporre lo svincolo d’autorità, nella mera instaurazione di un contenzioso riguardante l’esclusione dal campionato, a monte, della società interessata, determinerebbe un vero e proprio svuotamento di efficacia della disposizione di cui all’art. 110 NOIF e una vanificazione delle esigenze di tutela dei calciatori, sopra descritte, sottese e tutelate da tale norma, rimettendo le stesse nella disponibilità della società esclusa dal campionato mediante l’instaurazione di un contenzioso avverso il provvedimento di esclusione.

È, infine, sempre la necessità di tutelare adeguatamente le esigenze dei calciatori, evidentemente incolpevoli della situazione finanziaria della società di appartenenza e che ha determinato l’esclusione della stessa dal campionato di competenza, che deve indurre a disattendere anche l’ultima delle richieste formulate dalla società ricorrente - ribadita in sede di udienza - volta ad ottenere la sospensione del presente giudizio in attesa del pronunciamento, nel merito, da parte dei giudici amministrativi in ordine ai ricorsi ivi proposti dalla società veneta. A prescindere dalla considerazione che, come già più volte evidenziato, nella vicenda in esame si è registrata una serie di decisioni, tutte univocamente di segno negativo, adottate dai giudici amministrativi, sia di primo che di secondo grado, in ordine alle istanze cautelari presentate dal Chievo Verona, appare decisiva, nel senso di respingere anche l’istanza di sospensione del giudizio avanzata in questa sede, l’esigenza di garantire adeguata tutela ai tesserati di tale società, perseguita dal provvedimento di svincolo d’autorità adottato dal Presidente Federale, che risulterebbe vanificata o, comunque, fortemente pregiudicata dall’ulteriore trascorrere del tempo nell’impossibilità di tesserarsi per altre società, come dimostrato dal fatto che la maggior parte di tali calciatori è già riuscita, nel frattempo, a trovare un accordo di tesseramento con altre società sportive.  

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso proposto dalla società AC Chievo Verona Srl.

Così deciso nella Camera di consiglio del 17 settembre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Massimo Vasquez Giuliano                                                Gioacchino Tornatore

 

Depositato in data 27 settembre 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

 

 

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