C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 28 del 31/10/2019 – Delibera – Reclamo 07 – U.S. LIMITE E CAPRAIA

Reclamo 07 – U.S. LIMITE E CAPRAIA

Reclamo proposto dalla U.S. Limite e Capraia avverso la delibera del G.S. di Firenze., di cui al C.U n. 17 del 16/102019, con la quale ha inflitto le seguenti sanzioni: -“A CARICO DI SOCIETA’ AMMENDA EURO 300,00 (LIMITE E CAPRAIA A.S.D.) Per contegno particolarmente offensivo e minaccioso verso il D.G. ad opera di propri sostenitori dall’inizio della gara fino a che l’arbitro non abbandonava l’impianto scortato dai CC. Per contegno offensivo e minaccioso con lancio di sputi verso i calciatori avversari al termine della gara.”. -“A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE SALVADORI FILIPPO (LIMITE E CAPRAIA A.S.D.) Espulso per aver offeso il D.G., uscendo dal terreno di gioco reiterava le offese.”. La Società reclamante, evidenzia preliminarmente di aver già proposto innanzi al Giudice Sportivo reclamo inerente l’irregolarità della gara in quanto il D.G. avrebbe inibito l’ingresso sul terreno di gioco di un proprio calciatore, senza motivazione alcuna. Da tale circostanza discenderebbe, a detta della Reclamante, che il D.G. non si trovava nelle condizioni psico-fisiche ottimali per dirigere la gara. In particolare, quanto al contegno del pubblico, osserva come ben difficilmente il D.G., visto l’elevato numero di virgolettati contenuti nel referto di gara, avrebbe potuto memorizzare tutte le frasi riportate; quanto alla squalifica del calciatore rileva come la condotta di quest’ultimo non costituisca offesa di particolare violenza e nella stessa non sia ravvisabile alcuna forma di minaccia. La Società reclamante rileva inoltre come la situazione non sarebbe stata comunque tale da rendere necessario l’intervento dei Carabinieri e richiede l’annullamento o la riduzione della sanzione economica, nonché una riduzione della squalifica del giocatore Salvadori Filippo. Infine manifesta la volontà di richiedere deroga ad hoc della clausola compromissoria per poter adire l’autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei propri interessi e della propria immagine. Alla riunione del 25 ottobre 2019 veniva udita, così come richiesto nel gravame, la Società reclamante a mezzo del proprio legale. Quest’ultimo, dopo aver preso cognizione delle osservazioni del D.G., previamente richieste dalla Corte, in ordine al contenuto del reclamo, si riportava preliminarmente ed integralmente al reclamo. Di poi contestava la fondatezza degli addebiti posti a base dell’ammenda che riteneva comunque sproporzionata, così come la squalifica del calciatore, rilevando come la condotta tenuta da quest’ultimo sia stata anzi “colorita” nelle osservazioni fornite dall’Arbitro rispetto a quanto contenuto nel referto di gara. Precisa inoltre come, sempre in tali osservazioni e diversamente da quanto indicato nel rapporto di gara, le offese provenienti dal pubblico risulterebbero essere state riportate dall’assistente di parte della squadra avversaria ed evidenzia come la circostanza che vi sia stato l’intervento di una sola pattuglia dei carabinieri, che non ha avuto la necessità di chiamare alcun rinforzo, attesti la relativa tranquillità della situazione. Rende nota infine la profonda delusione del Presidente della Società reclamante, il cui operato è sempre stato contraddistinto da passione, per quanto affermato dal D.G. negli atti ufficiali. Il reclamo è infondato e deve essere respinto. Innanzitutto il Collegio rileva come il reclamo avverso la regolarità della gara sia estraneo al presente gravame e negli atti ufficiali comunque non è dato rinvenire alcun elemento che faccia dubitare dell’attitudine psico-fisica dell’Arbitro a dirigere la gara e che quindi consenta, eventualmente, di derogare alla fede privilegiata da cui sono connotate le dichiarazione rese dagli Ufficiali di gara. Anzi il D.G., nelle osservazioni richieste dalla Corte, ove conferma peraltro integralmente gli addebiti contestati, è piuttosto preciso affermando di ricordarsi delle offese ricevute proprio in quanto particolari e diverse da quelle che possono essere solitamente ricevute da parte dei sostenitori nel corso di una direzione di gara. Ad avviso del Collegio poi non risponde al vero quanto sostenuto dal legale in sede di audizione, infatti il D.G. nelle osservazioni predette non afferma in alcun modo che le offese e le minacce del pubblico gli siano state riportate dall’assistente di parte della squadra avversaria, bensì fa presente semplicemente come anche quest’ultimo abbia udito dette offese e ne sia stato quindi testimone alla stregua degli stessi carabinieri. D’altra parte la circostanza – sempre posta in evidenza dal legale della Società Limite e Capraia - che le forze dell’ordine non abbiano ritenuto necessario richiedere l’intervento di rinforzi non esclude che si siano verificate le condotte contestate, né, tantomeno, che le medesime siano del tutto censurabili, casomai il possibile bisogno di rinforzi avrebbe rappresentato un’aggravante delle condotte poste in essere dai sostenitori della Società reclamante. Nel quantum le sanzioni inflitte appaiono sicuramente congrue, anzi le gravi e reiterate offese e minacce da parte del pubblico, unitamente agli sputi verso gli avversari, fanno ritenere l’ammenda addirittura mite, allo stesso modo anche la condotta del calciatore è sicuramente meritevole della squalifica così come determinata dal G.S.T., infatti il Salvadori, anche dopo la notifica del provvedimento disciplinare, reitera le offese all’indirizzo dell’Arbitro escludendo così che le predette offese possano essere assorbite in un unico contesto. In conclusione, inoltre, il Collegio osserva che la Società reclamante potrà ovviamente promuovere gli esposti e/o le istanze di deroga della clausola compromissoria paventati nel ricorso, tuttavia tale manifestazione di intenti è del tutto irrilevante nella presente sede. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana respinge il reclamo e dispone addebitarsi la relativa tassa.

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