C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 33 del 28/11/2019 – Delibera – stagione sportiva 2019/2020 .Reclamo proposto dalla Palazzi Monteverdi ASD avverso la sanzione pubblicata in data 7.11.2019 (C. U. n. 29 C.R.T.) relativa alla gara di Campionato di II Categoria disputata il 3.11.2019 tra Forte di Bibbona Clacio e la reclamante, con la quale il G.S.T. comminava alla società ammenda di Euro 600,00

stagione sportiva 2019/2020 .Reclamo proposto dalla Palazzi Monteverdi ASD avverso la sanzione pubblicata in data 7.11.2019 (C. U. n. 29 C.R.T.) relativa alla gara di Campionato di II Categoria disputata il 3.11.2019 tra Forte di Bibbona Clacio e la reclamante, con la quale il G.S.T. comminava alla società ammenda di Euro 600,00

Il provvedimento assunto dal G.S.T. – ammenda a carico della società di Euro 600,00 – così motivato “Per avere, proprio sostenitore isolato, rivolto al D.G. frasi di discriminazione raziale accompagnate da gravi minacce. La sanzione è stata determinata in considerazione della ridotta dimensione e reale percezione del fenomeno isolato” viene impugnato dalla Palazzi Monteverde ASD, con reclamo pervenuto a mezzo p.e.c. in data 13/11/2019, con il quale si chiede alla Corte la riduzione dell’entità della sanzione asserendo inesistente la discriminazione raziale. Si osserva, preliminarmente, che ai sensi dell’articolo 76 comma 3 del C.G.S., il reclamo deve essere depositato presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale, entro 5 giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare, intervenuta - nel caso di specie - in data 7.11.2019 con il C.U. n° 29. Di contro l’onere del deposito è stato assolto dal reclamante soltanto in data 13/11/19, mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata. L’adempimento tardivamente compiuto costituisce vizio originario dell’impugnazione e induce questa Corte a ritenerla inammissibile. La questione è assorbente rispetto ad ogni altra considerazione nel merito. Preme peraltro evidenziare che il nuovo Codice di Giustizia Sportiva (Capo II – Sezione II - artt. 76 e ss.) prevede un ulteriore adempimento a carico del reclamante (anch’esso omesso nel caso di cui si tratta) disciplinato dal secondo comma dell’art. 76 e costituito dal dovere di preannunciare il reclamo con dichiarazione depositata unitamente al contributo presso la Segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, entro due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Il deposito del reclamo oltre i termini di legge, come sopra detto, assorbe anche tale ultimo rilievo. P.Q.M. la C.S.A.T. Toscana, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla Palazzi Monteverde Asd, conferma il provvedimento impugnato e dispone l’acquisizione della tassa di reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it