C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 35 del 05/12/2019 – Delibera – stagione sportiva 2018/2019 Gara Badesse – Castiglionese (1-1) del 24 marzo 2019. Campionato Eccellenza in C.U. n. 59 del 28 marzo 2019 C.R. Toscana il G.S.T. per la Regione Toscana infliggeva la seguente sanzione: “A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA FINO AL 28/12/2019 RESTI DANIEL (BADESSE CALCIO) Dalla panchina, a gioco fermo, con una mano lanciava un pallone verso il D.G., in segno di protesta, colpendolo alla testa e provocandogli momentaneo dolore, senza conseguenza fisica ulteriore. L’Arbitro era in grado di riprendere la direzione della gara”.

stagione sportiva 2018/2019 Gara Badesse – Castiglionese (1-1) del 24 marzo 2019. Campionato Eccellenza in C.U. n. 59 del 28 marzo 2019 C.R. Toscana il G.S.T. per la Regione Toscana infliggeva la seguente sanzione: “A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA FINO AL 28/12/2019 RESTI DANIEL (BADESSE CALCIO) Dalla panchina, a gioco fermo, con una mano lanciava un pallone verso il D.G., in segno di protesta, colpendolo alla testa e provocandogli momentaneo dolore, senza conseguenza fisica ulteriore. L’Arbitro era in grado di riprendere la direzione della gara”.

Proponeva rituale reclamo l’A.S.D. Badesse Calcio alla C.S.A.T. e quest’ultima, con delibera pubblicata nel C.U. n. 74 del 06 giugno 2019 C.R. Toscana, respingeva il reclamo confermando la sanzione inflitta. Con ricorso dell’01.07.2019 il signor Resti Daniel in proprio adiva il Collegio di Garanzia dello Sport del C.O.N.I. con il quale chiedeva l’annullamento di tale delibera. Successivamente, in ragione del ritardo nella fissazione dell’udienza di discussione da parte della Seconda Sezione cui il ricorso era stato assegnato ratione materiae, il signor Resti Daniel proponeva al Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport formale istanza anche per l’adozione di una misura cautelare con conseguente sospensione della squalifica inflitta al soggetto istante. Con provvedimento del 27 settembre 2019 il Presidente, considerate le ragioni concernenti il periculum in mora conseguente alle difficoltà organizzative della Seconda Sezione, accoglieva l’istanza e sospendeva l’esecutività della decisione impugnata fino alla data della camera di consiglio della Seconda Sezione. L’udienza di discussione in questione aveva luogo il 30 ottobre 2019 ed all’esito della stessa il Collegio di Garanzia dello Sport accoglieva il ricorso e per l’effetto rinviava alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale Toscana, confermando altresì la misura cautelare fino alla definizione del giudizio di merito. In conformità del rinvio degli atti la C.S.A.T. fissava l’udienza del 29 novembre 2019 per la discussione. In tale occasione era presente il difensore della parte ricorrente il quale, riportandosi a quanto già dedotto nell’istanza cautelare di sospensione della squalifica con particolare riferimento agli elementi di merito a sostegno della squalifica, rappresentava che con la censura del terzo supplemento, l’unico nel quale si evidenzia il dolo del giocatore nello scagliare il pallone, la richiesta di rideterminazione della sanzione viene ad assumere maggior valore. Infine, rappresenta ancora la difesa come appaia singolare la circostanza che il D.G., pur vedendo il lancio del pallone nella sua direzione da parte del calciatore, non abbia tentato in alcun modo di proteggere, anche solo istintivamente la sua persona.

Preliminarmente occorre osservare che il ricorso avanti al Collegio di Garanzia dello Sport del CO.N.I. era fondato su due motivi: il primo, successivamente rinunciato dal ricorrente e quindi non preso in esame dal Giudicante, in ordine difetto di motivazione della delibera della C.S.A.T.T. circa la mancata remissione degli atti alla Procura Federale al fine di compiere gli accertamenti per l’individuazione di colui che, a detta di parte ricorrente, sarebbe stato l’effettivo autore del gesto sanzionato; il secondo attinente invece la violazione del diritto di difesa, del contraddittorio e del principio del giusto processo in quanto la C.S.AT.T. avrebbe assunto un ulteriore supplemento scritto da parte dell’Arbitro successivamente alla chiusura del dibattimento, senza consentire al difensore della reclamante di prendere visione ed estrarne copia. La Seconda Sezione del Collegio di Garanzia, così come rilevabile dalle motivazioni depositate in data 20 novembre 2019, ha ritenuto di accogliere quest’ultimo motivo di reclamo, di guisa il rinvio degli atti alla C.S.A.T.T. “la quale dovrà rinnovare la valutazione della prova senza tener conto degli elementi acquisiti al di fuori del procedimento e in difetto di contraddittorio”. Con il presente provvedimento la Corte viene quindi a riesaminare la squalifica a carico del calciatore Resti Daniel in conformità del principio indicato dal Collegio di Garanzia dello Sport del C.O.N.I. e senza tenere conto delle precisazioni riferite dal D.G. contenute nell’ultimo supplemento oggetto di censura. In particolare, secondo la difesa del ricorrente, l’intenzionalità del gesto da parte del signor Resti Daniel emergerebbe solo da tale ultimo supplemento, conseguentemente l’espunzione dello stesso dagli atti ufficiali, determinerebbe, quale logica conseguenza, una riduzione della squalifica, stante appunto il venir meno del presupposto della volontarietà. Invero l’intenzionalità del gesto del signor Resti emerge in modo non equivoco già da quanto riportato dal D.G. nel primo rapporto di gara ove si afferma “a gioco fermo, in segno di protesta, lanciava dalla panchina, con una sola mano, un pallone verso di me (….)”. Se il calciatore lancia il pallone verso il D.G. in segno di protesta non sussistono dubbi circa la volontarietà della propria condotta, anzi la circostanza che il calciatore abbia inteso porre in essere una manifestazione di protesta è proprio indice della volontarietà e dell’intenzionalità del proprio gesto, col che l’elemento soggettivo appare già idoneamente suffragato. Se a ciò si aggiunge che la condotta in esame è consistita nel lanciare il pallone verso il D.G. il quadro sanzionatorio appare già sufficientemente ricostruito. L’ultimo supplemento del resto era stato richiesto dalla Corte principalmente nell’interesse della Società reclamante, al fine di valutare se, al di là di quanto rilevabile dal rapporto di gara, vi fossero degli elementi tali da consentire una rideterminazione della squalifica. Tra l’altro nella delibera impugnata avanti al Collegio di Garanzia dello Sport si osservava “che il G.S.T. ha certamente tenuto conto anche della circostanza che, al di là della volontarietà, l’intento del Resti fosse quello di mettere in atto più che altro una protesta all’indirizzo del D.G., di talché il Primo Giudice ha correttamente contenuto la sanzione che in effetti risulta più mite rispetto a quella usualmente inflitta da questa Corte per episodi analoghi”, tale profilo pone in evidenza come la Corte avesse già allora ritenuto che la squalifica comminata dal G.S.T. potesse ritenersi congrua esclusivamente tenendo in considerazione che l’intento del signor Resti Daniel fosse quello di porre in essere soltanto una protesta ed anzi ulteriori valutazioni in riferimento all’elemento soggettivo avrebbero casomai potuto determinare un inasprimento della sanzione, esattamente il contrario di quanto pretenderebbe oggi la difesa di parte ricorrente. Inoltre quest’ultima ha cercato strumentalmente di ricondurre l’adozione della misura cautelare della sospensione della squalifica da parte del Presidente del Collegio di Garanzia ad un implicito riconoscimento da parte del medesimo delle proprie ragioni di merito circa l’eccessività della sanzione, ciò in quanto l’istanza cautelare era fondata non solo sul periculum in mora ma anche su argomenti attinenti il fumus boni iuris e quindi attinenti, appunto, il merito della vicenda. Orbene il provvedimento assunto dal Presidente del Collegio di Garanzia in data 27 settembre 2019 rappresenta una misura di garanzia la cui adozione è eminentemente finalizzata ad escludere un pregiudizio al calciatore in conseguenza del trascorrere del tempo derivante dalle difficoltà organizzative della Seconda Sezione del Collegio di Garanzia ed il fumus, di cui comunque il Presidente assume di aver effettuato soltanto “un esame meramente deliberativo e formale”, attiene casomai alla supposta violazione del contraddittorio che costituisce in astratto un vizio di legittimità, ma non certo alle sottese questioni di merito inerenti l’eccessività della squalifica, ancorché parte ricorrente possa comprensibilmente essere interessata più che altro a queste ultime. Del resto giova ricordare che il Collegio di Garanzia dello Sport del C.O.N.I. (ed il suo Presidente) è esclusivamente un organismo di legittimità che non può in alcun modo esaminare e/o valutare questioni di merito eventualmente portate alla sua attenzione.

Parimenti, ad avviso di questa Corte, non appare fondata l’argomentazione, peraltro per lo più rilevante con riferimento all’individuazione dell’effettivo autore del gesto, secondo la quale se il D.G. si fosse realmente avveduto del lancio del pallone verso la sua persona avrebbe istintivamente cercato di proteggersi, mentre invece nel caso di specie rimaneva passivo venendo attinto alla testa dalla sfera di gioco. Infatti, come risulta chiaramente dal rapporto di gara, l’Arbitro era inizialmente intento ad annotare un provvedimento disciplinare, da ciò consegue verosimilmente che lo stesso, pur vedendo il lancio del pallone, non abbia avuto materialmente il tempo per ripararsi. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana conferma la squalifica inflitta al calciatore Resti Daniel decurtata della parte già scontata.

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